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Decisione

35.2020.94

L'oggetto della lite è circoscritto alla questione di sapere se l’istituto assicuratore era legittimato a negare l’aumento della rendita d’invalidità in vigore, oppure no. Decisione su opposizione con

29 marzo 2021Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

I mutamenti congiunturali,

il passaggio, ad esempio, da una fase di recessione a una di crescita

economica, non sono motivo di revisione.

Non si tiene parimenti

conto, né prima né dopo, di fattori estranei al danno della salute.

Ad esempio, le scarse

conoscenze scolastiche, le difficoltà linguistiche, le insufficienti attitudini

professionali, ecc., non sono rilevanti ai fini della commisurazione

dell'invalidità.

Ciò che importa è la

diminuzione della capacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante

durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente ad

infortunio Sola conta, infatti, per la determinazione dell'invalidità,

l'incapacità lucrativa in nesso causale con il danno alla salute (che, a sua

volta, nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, deve essere in

relazione causale con l'infortunio).

2.8. Nel caso di specie, al fine

di stabilire se le condizioni di salute oggettive dell'assicurato avessero

subito rilevanti modifiche rispetto a quanto constatato al momento in cui è

stata fissata la rendita d’invalidità, l'CO 1 ha fatto capo al dr. med. __________,

medico __________ e specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia

dell'apparato locomotore, il quale, dopo averlo visitato personalmente il 23

settembre 2020, è giunto alla conclusione che lo stato del ginocchio destro

dell'assicurato, sia dal profilo clinico sia dal profilo radiologico, era stabile

da tre anni e, pertanto, valeva l’esigibilità lavorativa espressa in precedenza

(doc. 275).

Questa valutazione - effettuata

da uno specialista nella materia che qui ci occupa, vanta un’ampia esperienza

in materia di medicina assicurativa e infortunistica, sulla base dello stato

clinico e radiologico dello stato del ginocchio destro dell’assicurato e non contestata

dal patrocinatore del ricorrente - può essere fatta propria da questa Corte.

Dal profilo medico, lo stato di salute dell’assicurato è, pertanto, rimasto

invariato e non giustifica una revisione della rendita.

2.9. Dal profilo economico il

patrocinatore del ricorrente ribadisce in questa sede che la situazione finanziaria

Considerandi

del suo assistito è peggiorata notevolmente, in considerazione del fatto che

percepisce un guadagno annuo lordo di fr. 45'500.-. Ritiene, dunque, che il

reddito da invalido del suo cliente ammonti ora a tale importo e che, pertanto,

abbia diritto alla revisione della rendita.

Il TCA rileva che con STCA 35.2016.98 del 31 gennaio 2017 (doc. 218), cresciuta

incontestata in giudicato, ha attestato una capacità lavorativa residua del

100% (presenza e rendimento) in attività adeguate (semplici e ripetitive;

leggere e parzialmente sedentarie; STCA 35.2016.98 del 31 gennaio 2017, consid.

2.

: doc. 218), nelle quali l’assicurato, nel 2015, poteva percepire un salario

di fr. 60'426 annui (ovvero fr. 71'089.83 a cui è stata applicata una deduzione

sociale del 15% per tenere conto delle variabili personali e professionali

dell'interessato: STCA 35.2016.98 del 31 gennaio 2017, consid. 2.13 e 2.15:

doc. 218).

A tutt’oggi lo stato del ginocchio dell’assicurato si presenta stazionario e

l’assicurato continua a presentare una capacità lavorativa residua del 100%

(presenza e rendimento) in attività adeguate (semplici e ripetitive; leggere e

parzialmente sedentarie (cfr. consid. 2.8).

In siffatte circostanze, la censura ricorsuale del patrocinatore all’operato

dell’CO 1, per non avere considerato quale reddito “da invalido” quanto

effettivamente percepito dal suo assistito con l’attuale lavoro non può essere

condivisa.

A questo proposito giova qui infatti ricordare che, secondo la giurisprudenza,

una delle condizioni necessarie affinché la perdita di guadagno concreta possa

essere considerata perdita di guadagno computabile, è quella che l'interessato

eserciti un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve ritenere che

sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua. Se ciò non è il caso,

l’assicurato può essere obbligato a lasciare il suo posto di lavoro o persino a

mettere fine alla sua attività indipendente a profitto di un’attività più

rimunerata o ancora ad accettare un impiego che lo costringa a cambiare

domicilio, tutto ciò in virtù del suo obbligo di ridurre il danno risultante

dall’invalidità (cfr. STF 8C_771/2011 del 15 novembre 2012 consid. 3 e i

riferimenti ivi menzionati; STCA 35.2019.39 del 21 ottobre 2019, consid. 2.10).

Questa Corte non ha neppure motivo di scostarsi dal reddito “da valido”, nel

2015, di fr. 69'589.- (TA1 2014, ramo 45-46 "commercio all'ingrosso,

commercio e riparazione di autoveicoli", livello di qualifica 2, uomini,

riportato sulle 41.9 ore e aggiornato al 2015) - allora non contestato dal

patrocinatore del ricorrente - accertato al consid. 2.11 della STCA 35.2016.98

del 31 gennaio 2017, cresciuta incontestata in giudicato.

Stante quanto precede, non risulta giustificata una revisione della rendita

neppure dal profilo economico.

2.10

Sulla scorta delle

considerazioni che precedono la decisione su opposizione impugnata deve essere

confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti