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Decisione

35.2020.94

L'oggetto della lite è circoscritto alla questione di sapere se l’istituto assicuratore era legittimato a negare l’aumento della rendita d’invalidità in vigore, oppure no. Decisione su opposizione confermata

29 marzo 2021Italiano17 min

stata fissata la rendita d’invalidità, l'CO 1 ha fatto capo al dr. med. __________,

Source ti.ch

Incarto

n.

35.2020.94

PC/sc

Lugano

29 marzo 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Paola Carcano, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 22 ottobre 2020 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 1° ottobre 2020 emanata da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 4 ottobre 1987, RI 1,

nato il __________ 1959, dipendente della __________ dal 22 ottobre 1979, in

qualità di "lattoniere da carrozzeria", e, perciò, assicurato d’obbligo

contro gli infortuni presso l'CO 1, mentre stava giocando una partita di calcio

al campo sportivo di __________, verso le 10:30, ha riportato una distorsione

del ginocchio destro in un contrasto con un avversario (inf. no. __________).

A seguito dell'infortunio RI 1 è rimasto inabile al lavoro al 100% dal 4

ottobre sino al 22 novembre 1987. L’Istituto assicuratore ha riconosciuto la

propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

L'assicurato ha ripreso la propria attività lucrativa a tempo pieno a far tempo

dal 23 novembre 1987.

In seguito, l’CO 1 ha assunto cinque ricadute (9 giugno 1988, 27 giugno 1989, 4

ottobre 1990, 8 febbraio 1991 e 30 luglio 1991).

Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale

del 25 maggio 1994, cresciuta incontestata in giudicato, l’CO 1 ha attribuito a

RI 1 - nel frattempo messosi in proprio con la __________ di cui era socio e

azionista maggioritario, svolgendo, in parte, mansioni di dirigenza (50%) e, in

parte, lavori manuali in qualità di lattoniere (50%; doc. 96) -"per le

conseguenze dell'infortunio del 4.10.1987" (a fronte di una stimata

diminuzione di rendimento del 15/20% per il 50% delle attività manuali), una

rendita d’invalidità del 10% dal 1° maggio 1994, oltre a un’indennità per

menomazione dell’integrità del 20% (STCA 35.2016.98 del 31 gennaio 2017,

consid. 1.1. e 1.2: doc. 218).

1.2. In seguito, l’CO 1 ha assunto

altre tre ricadute (18 settembre 1995, 11 dicembre 1996 e 6 maggio 1997).

Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, preso atto che RI 1

svolgeva in parte, mansioni di dirigenza (25%) e, in parte, lavori manuali in

qualità di lattoniere (75%), con decisione formale del 18 agosto 1997,

confermata su opposizione il 18 settembre 1997 (cresciuta, incontestata, in

giudicato), l’CO 1 ha aumentato la rendita d’invalidità al 20% dal 1° settembre

1997 (a fronte di un'ammessa diminuzione di rendimento del 20%; STCA 35.2016.98

del 31 gennaio 2017, consid. 1.3 e 1.4: doc. 218).

1.3. In seguito, l’CO 1 ha assunto

altre cinque ricadute (11 febbraio 2003, 18 luglio 2005, 31 ottobre 2008, 22

aprile 2013 e 12 settembre 2014; STCA 35.2016.98 del 31 gennaio 2017, consid.

1.3: doc. 218).

1.4. A seguito di malattia

(depressione reattiva), RI 1 è rimasto inabile al lavoro al 100% dal 9 luglio

sino al 28 ottobre 2015.

Il rapporto di lavoro

presso la __________ è stato disdetto il 28 ottobre 2015, con un termine di

preavviso di 3 mesi, dal datore di lavoro, che ha inoltre dispensato

l'assicurato con effetto immediato dalla prestazione lavorativa (STCA

35.2016.98 del 31 gennaio 2017, consid. 1.8: doc. 218).

1.5. In data 8 dicembre 2015, RI 1,

mentre scendeva le scale in giardino, ha fatto un passo falso, picchiando

spalla e gomito destro (inf. no. 26.47083.15.6).

A seguito dell'infortunio egli è rimasto inabile al lavoro al 100% dall'8

dicembre 2015 al 20 marzo 2016.

Esperiti gli accertamenti

medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 14 luglio 2016,

confermata su opposizione il 14 settembre 2016, l’CO 1 - dopo aver rilevato che

"dagli accertamenti medici eseguiti è risultato che è subentrato un

notevole peggioramento dei postumi infortunistici, di conseguenza i presupposti

per procedere alla revisione della rendita, con decorrenza 01.08.2015, sono

dati. A seguito degli stessi, l'attività di carrozziere non è più esigibile,

per contro si può pretendere dal signor RI 1 che svolga un lavoro leggero e

parzialmente sedentario al 100%"- ha confermato il grado di invalidità

in vigore (20%), in quanto dal raffronto dei redditi ("da valido" fr.

69'589.- e "da invalido" fr. 60'426, ovvero fr. 71'089.83 a cui è

stata applicata una deduzione sociale del 15% per tenere conto delle variabili

personali e professionali dell'interessato; ambedue determinati in base alla

tabella TA1 2014) risultava un discapito del 13,17% (STCA 35.2016.98 del 31

gennaio 2017, consid. 1.9-15: doc. 218).

La decisione su

opposizione del 14 settembre 2016 è stata confermata da questa Corte con STCA

35.2016.98 del 31 gennaio 2017 (doc. 218), cresciuta incontestata in giudicato.

1.6. Il 20 novembre 2019 è stata annunciata

all’CO 1 una nuova ricaduta (doc. 240).

Il 3 gennaio 2020 (doc.

241) l’avv. __________ dell’allora __________, rappresentante di RI 1, ha

trasmesso all’CO 1 il contratto di lavoro del 26 marzo 2018 del suo assistito, comunicando,

tra l’altro, quanto segue:

" (…). Si

premette che il Signor RI 1 è beneficiario di una rendita di invalidità con una

percentuale riconosciuta del 20% confermata con decisione del 14 luglio 2016.

(…).

Nel caso concreto, oltre alle chiare problematiche fisiche sofferte dal signor RI

1, come da annuncio di ricaduta e come da conferma da parte del vostro medico

di fiducia, l'assicurato presenta una situazione economica decisamente diversa

da quella presente al momento della concessione della rendita d'invalidità.

Egli, infatti, beneficia di una capacità di guadagno notevolmente inferiore e,

di riflesso, di un'importante riduzione del reddito da invalido (cfr. contratto

di lavoro del 26 marzo 2018).

Come si può facilmente notare dalla documentazione allegata, il

signor RI 1 si è da subito dato da fare, esercitando un lavoro ragionevolmente

esigibile tenuto conto delle proprie limitazioni fisiche e di un mercato di

lavoro equilibrato. Ciò, nel pieno rispetto dei principi imposti in ambito

delle assicurazioni sociali, secondo cui l'assicurato deve contribuire

spontaneamente, per quanto ragione-volmente esigibile, a migliorare la capacità

al guadagno.

Visto quanto precede, considerata l'impossibilità per l'assicurato di poter

migliorare ulteriormente la propria capacità di guadagno per le ragioni che

precedono, ritenuta la documentazione allegata alla presente, vi invitiamo a

voler procedere con una revisione della rendita d'invalidità. (…)”.

Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso con decisione formale

del 7 agosto 2020 (doc. 268), l’CO 1 ha statuito che, a fronte di uno stato di

salute invariato, non erano dati gli estremi per riesaminare il grado di

invalidità.

Preso atto dell’opposizione del 26 agosto 2020 (doc. 269) di RI 1, rappresentato

dalla __________, e dopo avere acquisito agli atti l’apprezzamento medico del 9

settembre 2020 e del 29 settembre 2020 relativo alla visita del 23 settembre

2020 del medico __________, dr. med. __________ (doc. 272 e 275), con decisione

su opposizione del 1° ottobre 2020 l’CO 1 ha ribadito che non erano dati gli

estremi per riesaminare il grado di invalidità non essendo subentrato una

notevole modifica dello stato del ginocchio destro (doc. 281 e doc. A).

1.7. Con tempestivo ricorso del 22

ottobre 2020 RI 1, sempre rappresentato dalla RA 1, ha postulato l’annullamento

della decisione impugnata e, conseguentemente, in via principale, che venga “riconosciuto

l’istituto della revisione a favore del signor RI 1, __________. La rendita è

quindi modificata sulla base della ridotta capacità di guadagno del ricorrente,

al 46%” e, in via subordinata, che venga “riconosciuto l’istituto della

revisione a favore del signor RI 1, __________. L’incarto viene retrocesso a CO

1 affinché rivaluti la rendita a favore dell’insorgente” (doc. I, pag. 4 e

5).

Il patrocinatore

dell'insorgente stigmatizza l'operato dell'CO 1, in quanto non ha tenuto conto

del peggioramento della propria situazione finanziaria. Considerata

l’impossibilità per l’insorgente di svolgere la sua precedente attività

lavorativa, dal 1° aprile 2018 lavora presso la __________ quale aiuto ufficio

e archivio con un guadagno annuo di fr. 45'500.- (pari ad un salario mensile lordo

di fr. 3'500.-). Tenuto conto di un salario da valido di fr. 72'245.25 (TA1

2018, ramo 45-96, settore 3, servizi senza funzione di quadro, uomini) e da

invalido di fr. fr. 45'500.- , il suo cliente presenta, quindi, un grado di invalidità

di oltre il 46%.

Il rappresentante del ricorrente conclude chiedendo “a codesta lodevole

Autorità di voler considerare ammesso l’istituto della revisione non a causa di

un peggioramento dello stato valetudinario dell’insorgente, bensì dall’importante

riduzione per l’insorgente della capacità di procurarsi un proprio guadagno,

benché il danno alla salute sia rimasto immutato” (doc. I, pag. 4).

A suffragio delle proprie argomentazioni produce il contratto di lavoro del 26

marzo 2018 del suo assistito (C, già agli atti quale doc. 241).

1.8. Con risposta di causa del 12 novembre

2020 (doc. III), l’CO 1 ha proposto la reiezione del ricorso con argomenti di

cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto.

1.9. Il 20 novembre 2020 il

patrocinatore del ricorrente si è ricon-fermato, soffermandosi su alcuni punti

(in particolare, sull’ammissibilità dell’istituto della revisione nel caso in esame,

visto il chiaro peggioramento della situazione economica del suo assistito),

nelle proprie tesi e domande, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra,

nei considerandi di diritto (doc. V).

1.10. Il 30 novembre 2020 l'CO 1 ha

confermato la propria posizione con argomenti di cui si dirà, per quanto

occorra, nei considerandi di diritto (doc. VI).

1.11. Il doc. VI è stato inviato al

rappresentante del ricorrente per conoscenza (doc. VII).

in diritto

in ordine

2.1. La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo

49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del

31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12

marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18

febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e

H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00

del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio

2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190

seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999.

Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8

settembre 2015).

nel merito

2.2. L'oggetto della lite è

circoscritto alla questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a negare

l’aumento della rendita d’invalidità in vigore, oppure no (cfr. doc. I).

2.3. Secondo l'art. 17 cpv. 1

LPGA, se il grado di invalidità del beneficiario della rendita subisce una

notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta

proporzionalmente, oppure soppressa, d'ufficio o su richiesta.

Questa norma è stata

ripresa dall'art. 22 cpv. 1 prima frase vLAINF, il quale prevedeva che se il

grado d'invalidità muta notevolmente, la rendita sarà corrispondentemente

aumentata, ridotta oppure soppressa.

L'art. 22 LAINF -

analogamente all'art. 22 cpv. 1 seconda frase vLAINF - recita che, in deroga

all'articolo 17 cpv. 1 LPGA, la rendita non può più essere riveduta dal mese in

cui gli uomini compiono 65 anni e le donne 62.

L'istituto della revisione

ha per scopo l'adeguamento della rendita d'invalidità alle mutate circostanze e

non la correzione di errori di commisurazione dell'invalidità di cui sia stata

viziata la decisione iniziale o una revisione successiva (Ghèlew, Ramelet,

Ritter, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p.

114).

La revisione presuppone,

dunque, che l'invalidità abbia subìto sostanziali mutamenti dopo la

costituzione della rendita o una sua successiva revisione (DTF 113 V 275

consid. 1a e riferimenti ivi menzionati).

Per costante

giurisprudenza, il TF considera che i principi dedotti dall'art. 41 LAI si

applicano per analogia pure nell'ambito della revisione delle rendite di

invalidità assegnate dall'CO 1, indipendentemente dal fatto che essa sia

disciplinata dall'art. 80 LAMI oppure dall'art. 22 LAINF (RAMI 1987 U 32 p.

446s.).

2.4. L'invalidità può modificarsi

essenzialmente per due ordini di motivi: sia perché cambia lo stato di salute,

sia perché il danno alla salute, pur rimanendo immutato, si ripercuote

diversamente sulla capacità lucrativa dell'assicurato, ossia sulla sua capacità

di procurarsi un guadagno col proprio lavoro (cfr. DTF 130 V 343 consid. 3.5,

126 V 75 consid. 1b, 113 V 275 consid. 1a, 109 V 116 consid. 3b).

L'assicurato può, infatti,

migliorare, in prosieguo di tempo, le proprie attitudini professionali,

acquisire conoscenze che gli consentano l'inserimento in attività meglio

rimunerate, reperire un posto confacente in modo ideale al suo stato di salute

ed alle sue attitudini, ben pagato e sicuro, mettendo in atto una situazione

non prevedibile al momento di stabilire il reddito ipotetico da invalido.

Oppure le sue capacità di

guadagno possono, per motivi diversi, peggiorare.

Secondo la giurisprudenza

federale, anche il reddito da valido può essere liberamente riesaminato

nell’ambito di una revisione della rendita, senza alcun vincolo all’originaria

decisione di rendita (cfr. STF U 183/02 del 26 maggio 2003 consid. 6.2).

2.5. Il mutamento deve, inoltre,

essere notevole.

Secondo la giurisprudenza

resa prima dell'entrata in vigore della LAINF, la modifica doveva essere

apprezzata relativamente al grado di invalidità precedentemente accertato:

così, un mutamento del 5% è stato considerato notevole per rapporto ad

un'invalidità del 15% ma poco importante per rapporto ad un'invalidità iniziale

del 75% (cfr. Ghèlew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 115 e dottrina ivi citata).

2.6. Per rivedere una rendita di

invalidità non basta un semplice cambiamento passeggero: le circostanze di base

devono mutare presumibilmente a lungo termine.

In particolare, non è

motivo di revisione un temporaneo aumento di guadagno dell'assicurato (cfr.

Ghèlew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 114).

2.7. La questione di sapere se si

è prodotto un simile cambiamento deve essere vagliata comparando le circostanze

esistenti al momento dell’ultima decisione cresciuta in giudicato, fondata su

un esame materiale del diritto alla rendita con un accertamento dei fatti

pertinenti, un apprezzamento delle prove e un raffronto dei redditi conforme al

diritto, e le condizioni esistenti all’epoca in cui è stata rilasciata la

decisione litigiosa (cfr. cfr. consid. 2.3 non pubblicato della DTF 139 V 585;

DTF 133 V 108 consid. 5; STF 9C_985/2008 del 20 luglio 2009 consid. 4,

9C_148/2007 del 21 gennaio 2008 consid. 3.2).

Tanto nel fissare

inizialmente la rendita di invalidità quanto nel rivederla successivamente si

deve ipotizzare un mercato del lavoro in condizioni di normalità, cioè

essenzialmente equilibrato.

Fatti

I mutamenti congiunturali,

il passaggio, ad esempio, da una fase di recessione a una di crescita

economica, non sono motivo di revisione.

Non si tiene parimenti

conto, né prima né dopo, di fattori estranei al danno della salute.

Ad esempio, le scarse

conoscenze scolastiche, le difficoltà linguistiche, le insufficienti attitudini

professionali, ecc., non sono rilevanti ai fini della commisurazione

dell'invalidità.

Ciò che importa è la

diminuzione della capacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante

durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente ad

infortunio Sola conta, infatti, per la determinazione dell'invalidità,

l'incapacità lucrativa in nesso causale con il danno alla salute (che, a sua

volta, nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, deve essere in

relazione causale con l'infortunio).

2.8. Nel caso di specie, al fine

di stabilire se le condizioni di salute oggettive dell'assicurato avessero

subito rilevanti modifiche rispetto a quanto constatato al momento in cui è

stata fissata la rendita d’invalidità, l'CO 1 ha fatto capo al dr. med. __________,

medico __________ e specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia

dell'apparato locomotore, il quale, dopo averlo visitato personalmente il 23

settembre 2020, è giunto alla conclusione che lo stato del ginocchio destro

dell'assicurato, sia dal profilo clinico sia dal profilo radiologico, era stabile

da tre anni e, pertanto, valeva l’esigibilità lavorativa espressa in precedenza

(doc. 275).

Questa valutazione - effettuata

da uno specialista nella materia che qui ci occupa, vanta un’ampia esperienza

in materia di medicina assicurativa e infortunistica, sulla base dello stato

clinico e radiologico dello stato del ginocchio destro dell’assicurato e non contestata

dal patrocinatore del ricorrente - può essere fatta propria da questa Corte.

Dal profilo medico, lo stato di salute dell’assicurato è, pertanto, rimasto

invariato e non giustifica una revisione della rendita.

2.9. Dal profilo economico il

patrocinatore del ricorrente ribadisce in questa sede che la situazione finanziaria

Considerandi

del suo assistito è peggiorata notevolmente, in considerazione del fatto che

percepisce un guadagno annuo lordo di fr. 45'500.-. Ritiene, dunque, che il

reddito da invalido del suo cliente ammonti ora a tale importo e che, pertanto,

abbia diritto alla revisione della rendita.

Il TCA rileva che con STCA 35.2016.98 del 31 gennaio 2017 (doc. 218), cresciuta

incontestata in giudicato, ha attestato una capacità lavorativa residua del

100% (presenza e rendimento) in attività adeguate (semplici e ripetitive;

leggere e parzialmente sedentarie; STCA 35.2016.98 del 31 gennaio 2017, consid.

2.9: doc. 218), nelle quali l’assicurato, nel 2015, poteva percepire un salario

di fr. 60'426 annui (ovvero fr. 71'089.83 a cui è stata applicata una deduzione

sociale del 15% per tenere conto delle variabili personali e professionali

dell'interessato: STCA 35.2016.98 del 31 gennaio 2017, consid. 2.13 e 2.15:

doc. 218).

A tutt’oggi lo stato del ginocchio dell’assicurato si presenta stazionario e

l’assicurato continua a presentare una capacità lavorativa residua del 100%

(presenza e rendimento) in attività adeguate (semplici e ripetitive; leggere e

parzialmente sedentarie (cfr. consid. 2.8).

In siffatte circostanze, la censura ricorsuale del patrocinatore all’operato

dell’CO 1, per non avere considerato quale reddito “da invalido” quanto

effettivamente percepito dal suo assistito con l’attuale lavoro non può essere

condivisa.

A questo proposito giova qui infatti ricordare che, secondo la giurisprudenza,

una delle condizioni necessarie affinché la perdita di guadagno concreta possa

essere considerata perdita di guadagno computabile, è quella che l'interessato

eserciti un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve ritenere che

sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua. Se ciò non è il caso,

l’assicurato può essere obbligato a lasciare il suo posto di lavoro o persino a

mettere fine alla sua attività indipendente a profitto di un’attività più

rimunerata o ancora ad accettare un impiego che lo costringa a cambiare

domicilio, tutto ciò in virtù del suo obbligo di ridurre il danno risultante

dall’invalidità (cfr. STF 8C_771/2011 del 15 novembre 2012 consid. 3 e i

riferimenti ivi menzionati; STCA 35.2019.39 del 21 ottobre 2019, consid. 2.10).

Questa Corte non ha neppure motivo di scostarsi dal reddito “da valido”, nel

2015, di fr. 69'589.- (TA1 2014, ramo 45-46 "commercio all'ingrosso,

commercio e riparazione di autoveicoli", livello di qualifica 2, uomini,

riportato sulle 41.9 ore e aggiornato al 2015) - allora non contestato dal

patrocinatore del ricorrente - accertato al consid. 2.11 della STCA 35.2016.98

del 31 gennaio 2017, cresciuta incontestata in giudicato.

Stante quanto precede, non risulta giustificata una revisione della rendita

neppure dal profilo economico.

2.10

Sulla scorta delle

considerazioni che precedono la decisione su opposizione impugnata deve essere

confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti