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Decisione

35.2020.95

Discussa eziologia disturbi alla coscia sx e diritto a una rendita d'invalidità

26 maggio 2021Italiano47 min

riprendere a lavorare. Si precisa a questo proposito che attualmente il signor RI

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2020.95

MM/sc

Lugano

26 maggio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 26 ottobre 2020 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 25 settembre 2020 emanata

da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. Il 20 aprile 2006, la ditta __________

di __________ ha comunicato all’CO 1 che il proprio dipendente, RI 1, in data 3

aprile 2006, nel trasportare del materiale, ha risentito un forte dolore al

ginocchio destro. A margine dell’artroscopia del 10 maggio 2006, i

sanitari hanno diagnosticato la rottura del corno posteriore del menisco

mediale.

Con decisione formale del

28 luglio 2006, poi confermata in sede di opposizione, l’istituto assicuratore ha

negato il diritto a prestazioni sostenendo, da un lato, che i disturbi al

ginocchio destro non erano da porre in relazione a un infortunio ai sensi di

legge e, dall’altro, che essi non costituivano nemmeno una lesione parificata

ai postumi di un infortunio.

Il successivo ricorso è

stato respinto dal TCA con sentenza 35.2006.71 del 15 gennaio 2007, cresciuta

incontestata in giudicato.

1.2. Il 3 maggio 2009, mentre

stava giocando a calcio, RI 1 è inciampato e ha riportato un trauma distorsivo

al ginocchio sinistro (doc. 1 e 10).

La RMN del 22 maggio 2009

ha evidenziato la presenza di una “fessura versante inferiore corno

posteriore menisco mediale con leggero versamento articolare” (doc. 10).

Il 4 agosto 2009, l’assicurato

è stato sottoposto a un intervento di “artroscopia ginocchio sinistro,

meniscectomia parziale mediale posteriore” (doc. 15).

L’CO 1 ha assunto il caso

e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

Il 15 settembre 2009 l’assicurato

è stato in grado di riprendere il proprio lavoro a tempo pieno (doc. 16).

1.3. Inabile al lavoro dal 27

ottobre 2017 a causa di una recrudescenza della sintomatologia algica a livello

del ginocchio sinistro (doc. 31), il 15 novembre 2017, RI 1, si è sottoposto a

una RMN del ginocchio sinistro che ha mostrato “minuti focolai di condropatia

di grado II-III al condilo femorale mediale. Il menisco mediale è ridotto di

dimensioni in esiti di intervento, riconoscibili iniziali fenomeni degenerativi

di tipo mixoide intra-meniscale al corno anteriore e posteriore” (doc. 38).

L’assicuratore LAINF ha

ripristinato il diritto a prestazioni a titolo di ricaduta dell’evento

infortunistico del maggio 2009 (doc. 47 e 50).

1.4. Nell’ottobre 2018, l’assicurato

si è sottoposto a un intervento di “protesi monocompartimentale mediale del

ginocchio sinistro” (doc. 79 e 84).

Successivamente, in

ragione della persistenza di dolori accompagnati da un’ipotrofia del muscolo quadricipite

femorale, si sono rese necessarie svariate indagini diagnostiche. L’assicurato si

è inoltre sottoposto a numerosi cicli di fisioterapia (anche in regime semi-stazionario),

come pure ad elettrostimolazioni tramite Compex e a infiltrazioni.

1.5. Esperiti gli accertamenti

medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 20 agosto 2020, l’CO

1 ha comunicato quanto segue:

" (…) Abbiamo

esaminato il diritto ad una rendita d’invalidità e ad un'indennità per menomazione

dell'integrità.

(…).

Dagli accertamenti medici ed economici è risultato che, unicamente

per i postumi infortunistici, si può pretendere dall'interessato l'esecuzione

al 100% di un lavoro da leggero a mediamente pesante.

Il salario da valido 2020, secondo le indicazioni della ditta,

ammonta a CHF 78’683.30.

Il salario da invalido è quantificato tramite i dati forniti

dall'Ufficio federale di statistica il quale, attraverso la propria

pubblicazione "Rilevazione svizzera della struttura dei salari 2018",

aggiornata nominalmente al 2020, indica che un uomo adibito ad attività

pratiche percepisce un salario annuo medio di CHF 71947.00 (TAl_tirage_skill_level,

livello 2, uomini, totale, 41.7 h/sett; rivalutazione nominale 2019 e 2020 con

stima trimestrale: +0.9% cadauno). Una deduzione sociale (DTF 126 V 75),

considerate le relativamente blande limitazioni, non è giustificata.

Dal confronto del salario da valido di CHF 78’683.30 con quello da

invalido di CHF 71’947.00 risulta un'incapacità al guadagno dell'8.56%. Ne

consegue che i postumi infortunistici non influiscono in modo apprezzabile

sulla capacità al guadagno. Non possiamo pertanto accordare prestazioni a

titolo di rendita d'invalidità.

Le problematiche alla coscia sinistra non sono da mettere in relazione

causale almeno probabile con l'infortunio da noi assicurato. Eventuali

richieste di prestazioni per tali affezioni sono da inoltrare direttamente

all'assicuratore competente (malattia/invalidità).

(…).

Dall'apprezzamento medico risulta un danno all'integrità del 10.00 %.” (doc.

298)

A seguito dell’opposizione

interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato, in data 21 settembre 2020,

l’CO 1 ha confermato la sua prima decisione (cfr. doc. 313).

1.6. Con tempestivo ricorso del 26

ottobre 2020, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha postulato

l’annullamento della decisione impugnata e, in via principale,

l’assegnazione di una rendita di invalidità

del 70% rispettivamente, in

via subordinata, la retrocessione dell’incarto all’CO 1 per un nuovo esame

del diritto alla rendita.

A sostegno delle proprie

pretese, il patrocinatore del ricorrente ha sviluppato le seguenti

considerazioni a proposito dell’eziologia della problematica interessante la

coscia sinistra:

" (…) I

referti radiologici assunti agli atti hanno permesso di evidenziare problemi

congeniti ed alterazioni degenerative discali. Questi non possono comunque

essere ritenuti determinanti per i dolori risentiti ancora oggi dal signor RI 1

e che gli impediscono di eseguire gran parte dei movimenti che sono ritenuti

esigibili da parte della CO 1 e menzionati a pag. 5 della decisione impugnata.

Tale è anche il parere del dr. __________ che nel suo rapporto del 17.2.2020.

Una cosa è certa ed è stata evidenziata da più specialisti: i

forti dolori con partenza nella regione gluteale a sinistra con irradiamento

lungo la coscia si sono presentati subito dopo il risveglio della gamba

sinistra dall'anestesia spinale con catetere femorale (così ad esempio il

dr. __________ nel rapporto sopraccitato)

Di fronte a queste indicazioni non si può condividere la posizione

della CO 1 che, seguendo pedissequamente il proprio medico fiduciario dr. __________,

ritiene di poter chiudere il caso perché tutto è già stato valutato/diagnosticato

(valutazione 21.8.2019), conferma limitazioni nell'ambito lavorativo definite

oramai anni or sono e precedenti i disturbi alla coscia che sono sempre andati

aumentando ecc. Al momento attuale il signor RI 1 non può inginocchiarsi, è

fortemente limitato nel salire e scendere le scale, salire su ponteggi e scale

a pioli ecc. Tutte queste azioni risultano pure pericolose a motivo dei

frequenti cedimenti della gamba sinistra. Dovendo inoltre caricare

eccessivamente la gamba destra, già oggetto di un intervento al menisco nel

2006, anche questo ginocchio inizia ad avere problemi.

Unicamente il medico fiduciario della CO 1 dr. __________ ritiene

di poter escludere un nesso causale tra l'infortunio subito dall'assicurato ed

Fatti

i dolori da questi attualmente ancora risentiti e che gli impediscono di

riprendere a lavorare. Si precisa a questo proposito che attualmente il signor RI

1 lavora al 30%; fatica ad arrivare a mezzogiorno e trascorre il pomeriggio in

casa per riprendersi.

(…).

Non vi è chi non veda come in questo contesto risulti

assolutamente indispensabile approfondire ulteriormente la fattispecie con un

nuovo accertamento medico inter-disciplinare. È vero, come precisato dalla CO 1,

che la giurisprudenza del principio "post hoc, ergo propter hoc" non

permette di riconoscere il nesso di causalità naturale secondo il criterio

della probabilità preponderante e pertanto non può esser considerato quale

mezzo di prova. Ma nel caso in esame il fatto che il dr. __________, nel

proprio rapporto del 1.2.2020, precisi che malgrado parecchi accertamenti

nessuno sembra essere in grado di arrivare ad una conclusione lascia

intendere che ulteriori e più approfonditi esami siano in grado di chiarire definitivamente

se i problemi attualmente lamentati dal ricorrente siano o meno riconducibili

all'ultimo intervento chirurgico. Ed in questo contesto va pure ricordato come

tanto il dr. __________ quanto la dr.ssa __________ abbiano ripetutamente

sostenuto la necessità di una rivalutazione ortopedica del caso. In questa sede

si insiste pure sulla necessità di ottenere questa rivalutazione ortopedica

ritenendo che la posizione del dr. __________, medico fiduciario della CO 1,

non possa offrire tutte le garanzie di equidistanza in questo contesto. A

maggior ragione se si pensa che ha visto il sig. RI 1 per l'ultima volta il 23

luglio dello scorso anno e che ha convalidato limitazioni funzionali ancora

precedenti senza particolari accertamenti. (…).” (doc. I, p. 4 s.).

D’altro canto, trattandosi

degli aspetti economici legati alla determinazione del grado dell’invalidità, l’avv.

RA 1 fa valere che dev’essere considerato quale reddito da valido,

quello che il suo patrocinato ha conseguito nell’anno precedente la ricaduta

del 2017, posto come egli abbia ceduto le quote societarie della ditta

esclusivamente a causa dei postumi infortunistici. In questo senso, viene

chiesto l’interrogatorio formale dell’assicurato, così come l’audizione

testimoniale del suo ex socio (doc. I, p. 6 s.).

1.7. L’CO 1, in risposta, ha

postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per

quanto occorra, nei considerandi di diritto. In particolare, l’assicuratore ha

precisato che l’eventuale presenza di disturbi privi di sufficiente sostrato

organico oggettivabile, non muterebbe l’esito della vertenza, in quanto

l’infortunio occorso all’assicurato va classificato fra quelli leggeri e, di

conseguenza, l’adeguatezza del nesso causale negata a priori (cfr. doc. III).

1.8. Il 27 novembre 2020, l'avv. RA

1 si è riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni. Egli ha peraltro prodotto

una dichiarazione, datata 25 novembre 2020, dell’ex socio dell’assicurato, V.

Truaisch (doc. V + allegato).

L’amministrazione si è

espressa in proposito il 9 dicembre 2020 (doc. VII).

Il doc. VII è stato trasmesso

al patrocinatore per conoscenza (doc. VIII).

in diritto

Considerandi

in ordine

2.1

Richiamata la STF 8C_85/2017

del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto era stato

affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto per le fasi della

procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF 8C_561/2019 dell’11 maggio

2020.

consid. 1), questa Corte rileva che decide questa vertenza nella sua

composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N. 043/2018 del 29 maggio 2018)

poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione dell’8 giugno 2020 al

TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla funzionaria che figura nell’intestazione

degli allegati prodotti (in concreto, dall’avv. RA 2), senza che la giurista di

lingua italiana figlia del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo

occupata.

nel merito

2.2

In concreto, litigiosa è la

questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a negare il diritto a una rendita

di invalidità all’assicurato, oppure no.

Preliminarmente, il TCA è però

tenuto a esaminare se l’istituto assicuratore resistente era legittimato a

negare la propria responsabilità relativamente ai disturbi riguardanti la regione

della coscia sinistra.

2.3

Disturbi alla coscia

sinistra: conseguenza dell’infortunio del 3 maggio 2009?

2.3.1

Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF,

per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono

effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e

di malattie professionali.

2.3.2

Presupposto essenziale per

l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è

l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue

conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo presupposto è da

considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento

infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si

sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia

stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che

l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un

danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che

l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È questione di fatto lo

stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di

causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano

secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo

l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito

dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT

II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF

125.

V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio

2001.

nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa

P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del

23.

dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994

nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202

consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V

142.

consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V

188.

consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler

Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de

causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al

riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non

ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31;

DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF

113.

V 46).

Ne discende che ove

l'esistenza di un nesso di causalità tra infortunio e danno sia possibile ma

non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato

dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406

consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore contro gli

infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele

dell'infortunio giocano

un ruolo causale.

Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in

due casi:

- quando

lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva

immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

-

quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status

quo sine).

(cfr. RAMI 1992 U 142, p.

75.

s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469;

U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der

Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo la giurisprudenza,

qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un

sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio

obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa

naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione

del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni,

l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo

l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità

che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente.

Trattandosi della

soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già

all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e

riferimenti ivi citati).

2.3.3

Il diritto alle prestazioni

assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata

tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute

fisica, il nesso di causalità adeguata è generalmente ammesso, dal momento in

cui è accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p.

103).

Per contro, la

giurisprudenza ha elaborato più criteri per valutare l’adeguatezza del nesso di

causalità tra un infortunio e dei disturbi psichici sviluppati successivamente

dalla vittima. Essa ha dapprima classificato gli infortuni in tre categorie, a

seconda della dinamica: gli infortuni insignificanti o leggeri (per esempio,

una caduta o scivolata banale), gli infortuni di media gravità e gli infortuni

gravi. Per procedere a tale classificazione, non si deve considerare il modo in

cui l’infortunio è stato vissuto dall’interessato ma piuttosto l’evento

traumatico in quanto tale da un punto di vista oggettivo. In presenza di un

infortunio di media gravità, occorre prendere in considerazione un certo numero

di criteri, di cui i più importanti sono:

- le

circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare

spettacolarità dell'infortunio;

-

la gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente

la loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;

- la durata

eccezionalmente lunga della cura medica;

- i disturbi somatici

persistenti;

-

la cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;

-

il decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;

-

il grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.

Non in ogni caso è

necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La presenza di

un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di

causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della

categoria degli eventi gravi. Per contro, in presenza di un infortunio che si

situa al limite di quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da

considerare devono cumularsi oppure rivestire un'importanza particolare

affinché si possa ammettere il carattere adeguato del nesso di causalità (DTF

115.

V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid.

4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss. consid. 4a).

2.3.4

La più recente giurisprudenza

federale applica la prassi relativa all’evoluzione psichica abnorme conseguente

a infortunio nei casi in cui l’esistenza dei disturbi denunciati dalla persona

assicurata è sì stata attestata da medici specialisti, ma non oggettivata

mediante accertamenti strumentali e radiologici scientificamente riconosciuti.

Secondo l’Alta Corte, in quei casi, l’assenza di postumi organici oggettivabili

non esclude a priori l’esistenza di un nesso di causalità naturale con

l’evento traumatico in questione (cfr. SVR 2012 UV n. 5 p. 17ss. consid. 5.1 e

riferimenti ivi menzionati). L’esame della causalità naturale viene però

momentaneamente sospeso, per procedere a un esame particolare dell’adeguatezza

del nesso causale. Se da tale esame emerge non essere dato il necessario nesso

di causalità adeguata, si può rinunciare a esperire ulteriori indagini sulla

questione della causalità naturale tra l’infortunio e i disturbi lamentati (DTF

135.

V 465 consid. 5.1).

Ad esempio, questo

principio è stato applicato dall’Alta Corte in una sentenza 8C_267/2009 del 26

gennaio 2010 consid. 4.3, riguardante dei disturbi visivi denunciati da un

assicurato che era stato spinto contro un muro da una terza persona. Ammessa

l’esistenza del nesso di causalità naturale in quanto attestata da due

neuro-oftalmologi attivi a livello universitario e constatata la mancata

oggettivazione di un danno alla salute organico, il TF ha esaminato il caso dal

profilo della causalità adeguata in applicazione della “psico-prassi” (e non di

quella relativa ai traumi cranio-cerebrali siccome l’assicurato aveva lamentato

una semplice contusione cranica), per giungere alla conclusione che

l’adeguatezza non era data.

In una sentenza

8C_291/2012 dell’11 giugno 2012, la Massima Istanza ha deciso in questo stesso

modo, a proposito di una fattispecie in cui i disturbi lamentati

dall’assicurato all’arto inferiore sinistro, riferibili secondo gli specialisti

a un dolore neuropatico provocato dall’infortunio, non avevano potuto essere

oggettivati né neurologicamente né mediante esami strumentali per immagini.

Va qui ancora ricordato

che, per poter parlare di lesioni traumatiche oggettivabili dal punto di vista

organico, i risultati ottenuti devono essere confermati da indagini effettuate

per mezzo di apparecchiature diagnostiche o di immagine radiologica e i metodi

utilizzati riconosciuti scientificamente (STF 8C_421/2009 del 2 ottobre 2009

consid. 3 e sentenze ivi citate; cfr. pure DTF 134 V 109 consid. 9 p. 122).

2.3.5

In virtù dell’art. 11 OAINF,

l’assicuratore LAINF è tenuto a riprendere l’erogazione delle prestazioni

assicurative in caso di ricadute o conseguenze tardive (cfr. Ghélew, Ramelet,

Ritter, op. cit., p. 71 e A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht,

Berna 1985, p. 277).

Né la LAINF né l’OAINF

prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la pretesa potrà essere

fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze tardive appaiono, per

la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio assicurato, e ciò

indipendentemente dal fatto che, a quel momento, l’interessato sia o meno

ancora assicurato. Rilevante è soltanto l’esistenza di un nesso di causalità

(cfr. STFA U 122/00 del 31 luglio 2001).

Nella sentenza pubblicata

in RAMI 1994 U 206, p. 326ss., il TFA ha precisato che, trattandosi di una

ricaduta, la responsabilità dell’assicuratore infortuni non può essere ammessa

soltanto sulla base del nesso di causalità naturale riconosciuto in occasione del

caso iniziale. Spetta piuttosto a colui che rivendica le prestazioni dimostrare

l’esistenza di una relazione di causalità naturale fra i “nuovi disturbi” e

l’infortunio assicurato. Soltanto qualora il nesso di causalità è provato

secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, può essere

riconosciuto un ulteriore obbligo prestativo a carico

dell’assicuratore-infortuni. In assenza di prove, la decisione sarà sfavorevole

all’assicurato, il quale intendeva derivare diritti da un nesso di causalità naturale

rimasto indimostrato.

2.3.6

Nel caso concreto, dalla

decisione su opposizione impugnata si evince che il diritto alla rendita

d’invalidità è stato esaminato tenuto conto soltanto dei disturbi residuali al

ginocchio sinistro, facendo dunque astrazione da quelli interessanti la regione

postero-laterale della coscia sinistra, ritenuti non costituire una conseguenza

naturale dell’infortunio assicurato.

Questa Corte constata che

la problematica a livello della coscia sinistra è stata oggetto di numerosi

accertamenti diagnostici, sia dal profilo neurologico che da quello ortopedico.

In particolare, a margine

della consultazione dell’11 marzo 2019, la dott.ssa __________, specialista in

neurologia, ha refertato, all’esame elettromiografico qualitativo ad ago, la

presenza di un’importante ipoamiotrofia con relativa paresi del muscolo vasto

laterale e mediale di sinistra con un recrutamento non possibile per severa

paresi del muscolo con difficoltà di attivazione, rilevando di non aver

riscontrato “… dal punto di vista neurologico né una causa lombare né a

livello del plesso lombo-sacrale o compressiva più distale nervosa che possa

spiegare l’ipoamiotrofia e paresi del muscolo quadricipite di sinistra.”.

Ella ha quindi disposto l’esecuzione di una RMN della coscia per valutare il

muscolo quadricipite (doc. 147 – il corsivo è del redattore).

Nel maggio 2019,

l’assicurato è stato visitato dal Prof. dott. __________ e dal dott. __________,

Co-primario, rispettivamente Capoclinica della Clinica di neurologia del __________,

allo scopo di ottenere una seconda opinione. Dal relativo referto emerge che

gli esami elettrofisiologici svolti in quell’occasione erano risultati normali,

“… senza indizi per una radicolopatia deficitaria L3, L4, una plessopatia

lombosacrale o una neuropatia femorale. La RM lombare e del bacino si

confermano negative, mentre la RM coscia mostra una modesta ipotrofia non solo

del quadricipite femorale ma anche del comparto posteriore e adduttorio

(rispetto al controlato) in assenza di edema muscolare e lesione del n.

femorale (immagini discusse al neuroboard).”. Essi hanno quindi precisato di

non poter escludere che inizialmente vi sia stata una “… lieve neuropatia del

n. femorale/plessopatia lombosacrale da stiramento perioperatorio visto il

nesso temporale tra l’intervento ed insorgenza dei sintomi, ora non più

documentabile elettrofisiologicamente. In ogni caso l’evoluzione è stata

favorevole: documentiamo una paresi M5- nella flessione di coscia con restante

forza conservata.” (doc. 155).

In data 24 luglio 2019, il

ricorrente ha privatamente consultato il dott. __________, Primario di

chirurgia ortopedica presso la __________ di __________. Dal suo rapporto

emerge che lo specialista ha escluso l’esistenza di un disturbo neurologico

all’origine dell’atrofia del quadricipite. A suo avviso, i disturbi denunciati

sono scatenati principalmente dall’insufficienza muscolare e dalla conseguente

zoppia di risparmio (doc. 167).

Con referto del 26 agosto

2019, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, autore

dell’intervento d’impianto di protesi al ginocchio sinistro, ha sottolineato

che l’assicurato soffre di dolori alla regione gluteale/coscia/ginocchio

sinistro e che “tutti gli esami specialistici eseguiti sinora non hanno

potuto documentare una causa sicura di questa problematica.” (doc. 187 – il

corsivo è del redattore).

In data 3 dicembre 2019, RI

1.

è stato fiduciariamente visitato dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia

ortopedica e traumatologia, il quale si è pronunciato in particolare nei

seguenti termini:

" (…) Dopo

un lungo e lento decorso con una problematica di un’atrofia muscolare di

origine molto probabilmente dovuta al risparmio che è ora risolta si vede una

muscolatura quasi paragonabile alla destra. Si ricorda che la protesi è stata

impiantata in modo corretto e non ha mai creato un problema oggettivabile né

all’interno né all’esterno del ginocchio che è sempre stato stabile e privo di

irritazione. La rigidità della muscolatura che ogni tanto è presente nel vasto

laterale e nel bicipite ed anche nel gluteo può essere un residuo di uno

sviluppo positivo della muscolatura che può anche essere accompagnato da dolore

che è normale nei casi dove si riprende la massa muscolare. L’assicurato è

dirigente della ditta e deve solo occasionalmente stare sulle ginocchia ed

inginocchiarsi cosa che, come mostrato in data odierna, è possibile. Visto il

buon decorso globale una inabilità lavorativa al 50% non è più giustificata e

la dolorabilità non è più in stretta/diretta conseguenza infortunistica ed il

fastidio accusato alla sera può essere normale anche in un’attività fisica

medio pesante fino ad ogni tanto pesante.

Di conseguenza ho quindi espresso una piena abilità lavorativa dal

09.12.2019

(…).

Nel caso in cui l’assicurato non si ritenesse in grado di optare

per una piena abilità lavorativa, il caso verrà valutato ad inizio anno con

probabilmente espressione di una esigibilità lavorativa.” (doc. 224)

Le considerazioni espresse

dal medico __________ sono state criticamente commentate dal medico curante

dell’insorgente, dott. __________, spec. FMH in medicina interna, nella misura

in cui quest’ultimo è stato dichiarato totalmente abile nella professione di

falegname:

" (…) Ancora

ad una recente visita (7.2.2020) ho trovato un quadro clinico insoddisfacente,

con dolori residui importanti nella regione infero-mediale del ginocchio (che

sospetto possano essere espressione di un’irritazione del pes anserinus,

eventualmente in relazione alla protesi). Inginocchiarsi non è possibile (senza

dolori rilevanti). Inoltre rimane un deficit della forza nell’estensione del

ginocchio, espressione di una più volte dimostrata mancanza di innervazione del

vasto laterale (vedi ancora recente valutazione della neurologa Dr.ssa med. __________

di __________). Sia da parte mia che della neurologa è stata consigliata una

rivalutazione ortopedica, che non sembra venir presa in considerazione dalla CO

1.

Fatto è che il paziente ad oggi non è tornato allo stato quo ad antem, e

certamente non è abile al lavoro in misura completa nella sua attività di

falegname.” (doc. 251)

All’inizio di gennaio 2020

ha avuto luogo un’ulteriore consultazione presso la neurologa dott.ssa __________.

Questo il tenore della sua valutazione:

" (…) Come

già discusso a più riprese sia da parte mia che del collega Prof. Dr. __________

dell’Ospedale __________, la RM lombare e del plesso lombo-sacrale eseguita il

05.02.2019

non mostrava delle causa neuroradiologiche a livello sia lombare che

in corrispondenza del plesso lombo-sacrale che potessero spiegare il disturbo

sopraccitato e la RM della coscia ha permesso di confermare la presenza di una

modesta ipotrofia del muscolo quadricipite femorale e del comparto posteriore e

muscolo adduttore rispetto al lato destro, in assenza di un edema muscolare o

lesioni del nervo femorale.

Abbiamo quindi ipotizzato, visto il nesso temporale tra intervento

chirurgico di protesi del ginocchio e l’insorgenza dei sintomi, una paresi

antalgica con amiotrofia muscolare da disuso.

Non possiamo escludere un esordio con una lieve neuropatia del

nervo femorale o plessopatia lombosacrale da stiramento peri-operatorio, ma

l’esame ENMGrafico eseguito sia da parte mia che dei colleghi dell’Ospedale __________

risultava normale per cui non si poteva documentare elettrofisiologicamente

tale ipotesi. Ho ripetuto in data 07.01.2020 un nuovo esame ENMGrafico che

mostra delle neurografie dell’arto inferiore sinistro nella norma, in particolare

la neurografia motoria del nervo femorale, peroneo, tibiale e le neurografie

sensitive del nervo safeno, surale e peroneo superficiale sono normali all’arto

inferiore di sinistra. Il completamento con esame EMGrafico qualitativo ad ago

conferma dei moderati segni di sofferenza neurogena cronica a livello del

muscolo vasto laterale di sinistra dove il reclutamento non è possibile per

severa paresi del muscolo e riscontro di lievi segni di sofferenza neurogena

cronica in territorio radicolare S1 a sinistra, non segni di denervazione

cronica o acuta a livello del muscolo tibiale anteriore sinistro.

Attualmente vi è un recupero parziale sia del trofismo muscolare

che della forza, ma persiste in primo piano una sintomatologia dolorosa che

limita il paziente nelle sue attività di vita quotidiana, comportando anche una

postura antalgica che causa uno squilibrio globale con le varie complicazioni

sopraccitate di borsite.” (doc. 230)

La RMN del rachide lombare

dell’11 gennaio 2020, ordinata dalla dott.ssa __________, ha mostrato

l’esistenza d’invariate alterazioni degenerative discali sovrapposte ad un

quadro di stenosi congenita del canale lombare, senza tuttavia sicuri conflitti

radicolari (doc. 256).

Con referto relativo al

consulto del 17 febbraio 2020, il dott. __________ ha spiegato che i disturbi

al ginocchio e alla coscia sinistra hanno cause ben distinte. I primi sono

imputabili a “… un’irritazione del retinacolo mediale e forse anche del ramo infrapatellare

del nervo safeno. Sono disturbi che si riscontrano all’incirca nel 10% dei casi

dopo questo tipo d’intervento e che secondo il paziente sono molto meno

importanti rispetto ai dolori del lato postero-laterale della coscia.”. Per i secondi,

che sono quelli che limitano l’insorgente e per i quali “nessuno sembra essere

in grado di arrivare ad una conclusione”, il dott. __________ ha escluso “… una

relazione con l’impianto della protesi monocompartimentale mediale, eseguito

come sempre senza laccio emostatico e dove i comportamenti femoro-tibiale

laterale e femoro-rotuleo non vengono toccati. Ci tengo comunque sempre a

ricordare che questi forti dolori, con partenza nella regione gluteale a

sinistra con irradiamento lungo la coscia, si sono presentati subito dopo il

risveglio della gamba sinistra dall’anestesia spinale con catetere femorale.”

(doc. 252).

Con referto del 27 aprile

2020, la dott.ssa __________ ha riferito che la RMN cerebrale eseguita nel

frattempo era risultata normale. Ella ha inoltre precisato che l’assicurato

soffre, da un lato, di una “sintomatologia dolorosa pseudo-radicolare a

partenza lombare ed irradiazione al gluteo e regione dell’anca di sinistra” e,

dall’altro, di una “paresi prossimale dell’arto inferiore di sinistra” correlata

al problema del muscolo quadricipite (doc. 269).

Con apprezzamento del 19

maggio 2020, il medico __________ dell’CO 1 ha espresso le considerazioni

seguenti:

" (…) I

nuovi esami inclusa la RM hanno mostrato una problematica della colonna lombare

legata ad un problema degenerativo non di origine infortunistica. L’esame del

dr. med. __________ conferma la mia valutazione del ginocchio sinistro con un

buon esito della emiprotesizzazione. La sua valutazione oggettiva mostra una

buona funzionalità e stabilità negli esami eseguiti nel suo studio.

L’esame eseguito ripetitivamente presso la dr.ssa med. __________

non porta una novità né nuove diagnosi che possano spiegare completamente i

dolori attorno al fianco sinistro (si ricorda che è anche previsto un

intervento di ernia inguinale) e non è stato verificato un danno di origine

infortunistica, né post-operatorio. In più nel rapporto del dr. med. __________

del 17.02.2020 viene descritto che la problematica al ginocchio sinistro non

disturba l’assicurato durante l’attività impegnativa, ma è più disturbato dal

problema alla coscia sinistra.

Per quanto concerne il rapporto del dr. med. __________ posso

menzionare che la mia visita è stata eseguita da un ortopedico essendo la mia

specializzazione. Non entro nella sua valutazione, ma mi sento di dover

confermare di più la valutazione del dr. med. __________ il quale ha notato un

buon decorso post-operatorio.

Valutando anche il fatto che il ginocchio funziona bene

oggettivamente, resta chiaramente valida la nostra presa di posizione e

confermiamo che l’espressa esigibilità lavorativa permane valida.” (doc. 280)

2.3.7

Attentamente vagliato

l’insieme della documentazione medica agli atti, questo Tribunale ritiene di

poter confermare la decisione su opposizione impugnata nella misura in cui è stata

negata la responsabilità dell’assicuratore convenuto a proposito della

problematica localizzata alla regione della coscia sinistra.

Trattandosi della paresi

del muscolo quadricipite femorale sinistro, oggettivata grazie all’esame

elettromiografico qualitativo ad ago e alla RMN della coscia del marzo 2019 che

aveva confermato la presenza di una modesta ipoatrofia del muscolo in questione

(e anche del comparto posteriore e adduttorio), non è stato dimostrato, con il grado

di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza federale (cfr. supra,

consid. 2.3.2.), che essa sia stata causata, direttamente o indirettamente,

dall’infortunio occorso il 3 maggio 2009. Al riguardo, va in effetti constatato

come sia la dott.ssa __________ sia i sanitari del Servizio di neurologia del __________,

si siano limitati a formulare delle ipotesi riguardo all’eziologia della

problematica, ciò che, come detto, non basta da un profilo probatorio (cfr.

doc. 155: “… l’ipostenia lamentata dal paziente attualmente sembra

riconoscere prevalentemente una causa antalgica; in quest’ottica

interpretiamo l’asimmetria del trofismo muscolare come da disuso. Non

possiamo escludere che all’esordio ci sia stata anche un’associata lieve

neuropatia del n. femorale/plessopatia lombosacrale da stiramento

perioperatorio visto il nesso temporale tra intervento ed insorgenza dei

sintomi, ora non più documentabile elettrofisiologicamente.” e doc. 230:

“Abbiamo quindi ipotizzato, visto il nesso temporale tra intervento

chirurgico di protesi del ginocchio e l’insorgenza dei sintomi, una paresi

antalgica con amiotrofia muscolare da disuso. Non possiamo escludere un

esordio con una lieve neuropatia del nervo femorale o plessopatia lombosacrale

da stiramento peri-operatorio, ma l’esame ENMGrafico eseguito sia da parte mia

che dei colleghi dell’Ospedale __________ risultava normale per cui non si

poteva documentare elettrofisiologicamente tale ipotesi.” – il corsivo è del

redattore).

Per quanto concerne invece

il dolore lombare irradiante alla coscia sinistra, occorre osservare che la RMN

della colonna lombare dell’11 gennaio 2020 ha evidenziato la presenza di

alterazioni degenerative plurisegmentali associate ad una stenosi del canale

lombare di origine congenita (doc. 256). Al riguardo, il TCA può senz’altro

fare proprio il parere espresso dal chirurgo ortopedico dott. __________,

secondo il quale i reperti messi in luce dall’accertamento appena citato non

hanno un’origine infortunistica (cfr. doc. 280, p. 8). Del resto, non può

essere ignorato che l’evento traumatico del maggio 2009 ha comportato una

distorsione del ginocchio sinistro (e non ha minimamente interessato il

rachide).

Pertanto - ammettendo che

le alterazioni oggettivate a livello del rachide lombare correlino con la nota sintomatologia

algica denunciata dal ricorrente, così come sembrerebbe sostenere la dott.ssa

Wolfensberger nel suo ultimo referto agli atti (doc. 270, p. 2: “sintomatologia

dolorosa pseudo-radicolare

a partenza lombare ed irradiazione al

gluteo e regione dell’anca di sinistra” – il corsivo è del redattore) - quest’ultima

non può essere posta a carico dell’istituto assicuratore resistente.

Il fatto che, circostanza

evidenziata dal dott. __________ nel suo rapporto del 17 febbraio 2020 (cfr.

doc. 252, p. 3), i dolori sono insorti soltanto dopo l’intervento chirurgico

del 18 ottobre 2018, nel cui contesto era stata praticata un’anestesia spinale,

non consente ancora di ammettere l’esistenza di un nesso di causalità naturale

indiretto con il sinistro assicurato. In effetti, la regola del “post hoc ergo propter hoc” (dopo

questo, dunque a causa di questo) non ha valenza scientifica. La giurisprudenza

federale ha stabilito che per il solo fatto d’essere insorto dopo l’infortunio,

un disturbo alla salute non può già essere ritenuto una sua conseguenza. Tale

argomento è insostenibile dal profilo della medicina infortunistica e

inammissibile da quello probatorio (cfr. STF 8C_725/2012 del 27 marzo 2013

consid. 7.2.2:

“Der Versicherte argumentiert weiter, "woher sonst, wenn nicht vom Unfall

aus dem Jahre 1993, kommen die erwähnten Beschwerden an der linken oberen

Extremität?" Die mit dieser rhetorischen Frage angerufene Beweisregel

"post hoc ergo propter hoc" (vgl. BGE 119 V 335 E. 2b/bb S. 341 f.)

ist jedoch praxisgemäss unfallmedizinisch nicht haltbar und beweisrechtlich

nicht zulässig, …”; STF 8C_245/2017 dell’8 agosto 2017; STF 8C_230/2017 del 22

giugno 2017).

Nell’ipotesi

in cui i dolori non correlassero invece a sufficienza con un danno organico

oggettivabile (concretamente, con le alterazioni degenerative riscontrate a

livello lombare), l’esito della vertenza non muterebbe, così come è stato pertinentemente

osservato dall’amministrazione nella risposta di causa (cfr. doc. III, p. 3).

Infatti, tenuto conto della dinamica

dichiarata dal ricorrente medesimo nell’annuncio d’infortunio del 15 maggio

2009.

– giocando a calcio, egli è inciampato e ha subito una distorsione al

ginocchio sinistro (cfr. doc. 1) -, l’evento del 3 maggio 2009 va chiaramente

classificato nella categoria degli infortuni insignificanti o leggeri, di modo

che l’adeguatezza del nesso di causalità andrebbe negata a priori (cfr. RAMI 1992 U 154 p. 248 s.,

riguardante proprio una caduta durante una partita di calcio).

Il TCA non può peraltro

seguire il rappresentante del ricorrente laddove rimprovera all’amministrazione

di non aver adeguatamente istruito il caso e ritiene indicato l’allestimento di

una perizia pluridisciplinare (doc. I, p. 5). La documentazione agli atti

dimostra che i disturbi denunciati sono stati in realtà approfonditamente indagati,

soprattutto dal profilo neurologico (l’assicurato è stato in particolare

sottoposto a ripetuti esami radio-strumentali ed elettrofisiologici), come pure

da quello ortopedico (oltre al medico __________, chirurgo ortopedico, su

questo aspetto si sono pronunciati anche i dottori __________ e __________,

pure chirurghi ortopedici).

In esito a tutto quanto

precede, è dunque a ragione che l’assicuratore convenuto ha valutato il diritto

alla rendita tenendo conto soltanto del danno residuale al ginocchio sinistro.

2.4

Diritto a una rendita

di invalidità?

2.4.1

Giusta

l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per

cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo l'art. 8 cpv. 1

LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il TF, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha

rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv.

1.

LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase

LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti

di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.

Da parte sua, l'art. 16

LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che

l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente

esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti

d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del

lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non

fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella

sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che

anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità

dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2

seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la

nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza

relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e

invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito

all'introduzione della LPGA.

Su questi aspetti si veda

pure la DTF 130 V 343.

Due sono, dunque, di norma

gli elementi costitutivi dell'invalidità:

1.

il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)

2.

la diminuzione

della capacità di guadagno (fattore economico).

Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre

intercorrere un nesso causale adeguato (fattore causale).

Nell'assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale

ed adeguato, tra il dan­no alla salute e l'infortunio.

2.4.2

L'invalidità, concetto

essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di

guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

D'altro canto, poiché

l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un

danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente

adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

Spetta al medico fornire

una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un

esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate

funzioni.

Il medico indicherà per

prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando

quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

Egli valuterà finalmente

il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella

professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi

aspetti, STF I 871/02 del 20 aprile 2004 e STF I 162/01 del 18 marzo 2002).

L'invalidità, proprio

perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che

l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando

la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in

un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

I due redditi da porre a

raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su

solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale

ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione

dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione

medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,

sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TF ha avuto modo di

confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro

stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire

pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua

capacità lavorativa (STF U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno

effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -

le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in

generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si

avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività

ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al

massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una

prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.

consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti

l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente

capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del

lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile

dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua

capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I. Termine: reddito da

invalido

La misura dell'attività

che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del

danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'e­tà, le

attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza,

per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che

non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione

professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,

rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse

vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o

non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la

possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità

di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro

ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,

cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI

1994.

U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994

succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art.

28.

cpv. 4 OAINF:

" Se a causa

della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo

l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente

dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità

i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno

alla salute della stessa gravità."

II. Termine: reddito

conseguibile senza invalidità:

Nel determinare il reddito

conseguibile senza invali­di­tà ci si baserà per quanto possibile sulla

situazione an­tecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura

partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si sarebbe mantenuta

sostan­zialmente stabile (cfr. STF del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci

si discosterà da que­sta proiezione solo se le premes­se per modifiche di

qualche rilievo sono già date al momento del­l'infortunio o se partico­lari

circostanze ne rendono il ve­ri­ficar­si alta­mente proba­bile (cfr. RAMI 1993

U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità

corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico

conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da

invalido.

2.4.3

Nella concreta evenienza, l’CO

1.

ha determinato il grado d’invalidità dell’assicurato applicando il metodo

ordinario del raffronto dei redditi. Trattandosi della valutazione

dell’esigibilità lavorativa, esso ha fatto capo all’apprezzamento espresso al

riguardo dal medico __________ (cfr. doc. 313, p. 7).

In effetti, con rapporto

del 29 gennaio 2020, il dott. __________ ha descritto in questi termini i

limiti funzionali dipendenti dai postumi residuali dell’infortunio del maggio

2009:

" (…).

Esigibilità del lavoro

L’assicurato può sollevare e portare pesi molto leggeri fino a

leggeri tra i 5 e i 10 kg fino all’altezza dei fianchi molto spesso. Può

portare e sollevare pesi medio-pesanti tra i 10 e i 25 kg fino all’altezza dei

fianchi spesso. Può di rado sollevare e portare pesi pesanti tra i 25 e i 45 kg

fino all’altezza dei fianchi. Non può più portare pesi molto pesanti superiori

ai 45 kg fino all’altezza dei fianchi. Può sollevare oltre l’altezza del petto

pesi fino a 5 kg e oltre i 5 kg molto spesso. Può eseguire il maneggio di

attrezzi leggeri, di precisione e medi molto spesso. Può eseguire il maneggio

di attrezzi pesanti e lavoro manuale rozzo molto spesso. Può eseguire lavori

molto pesanti di rado. Può eseguire il maneggio di attrezzi con rotazione della

mano molto spesso. Nessuna limitazione per lavori in posizione e mobilità sopra

la testa, con rotazione del busto. Nessuna limitazione per lavori in posizione

seduta e inclinata in avanti e in posizione in piedi e inclinata in avanti. Può

eseguire lavori in posizione inginocchiata talvolta, come anche in flessione

delle ginocchia talvolta. Possibili lavori in posizione di lunga durata senza

limiti in posizione seduta e molto spesso in posizione in piedi. Nessuna

limitazione per la posizione a libera scelta. Può camminare fino a 50 m e oltre

i 50 m molto spesso. Può camminare per lunghi tratti spesso. può camminare su

terreni accidentati spesso. Può salire le scale molto spesso. Può salire su

scale a pioli talvolta. Nessuna limitazione per l’uso delle due mani e stare in

equilibrio.” (doc. 235)

Tutto ben considerato, il TCA

non ha alcun valido motivo per discostarsi dalla valutazione del medico

fiduciario dell’assicuratore convenuto.

Innanzitutto, dai referti

agli atti del dott. __________, medico curante specialista, segnatamente da

quello datato 17 febbraio 2020, emerge che la protesi monocompartimentale

impiantata nell’ottobre 2018 non presenta problemi di sorta (“Esiti di protesi

monocompartimentale mediale. Buona posizione delle componenti protesiche, senza

segni di mobilizzazione o scollamento. Spazio articolare ben conservato del

compartimento femoro-tibiale laterale e femoro-rotuleo, con rotula ben centrata.”)

e, soprattutto, che i disturbi sul lato mediale del ginocchio sinistro,

imputabili a una diagnosticata irritazione del retinacolo mediale (e,

eventualmente, anche del ramo infrapatellare del nervo safeno), “sono molto

meno importanti rispetto ai dolori del lato postero-laterale della coscia”,

che sono anche quelli che limitano l’assicurato (cfr. doc. 252, p. 2 s. – il

corsivo è del redattore). Alla luce di quanto precede, trova quindi riscontro

l’affermazione del dott. __________, secondo la quale “l’esame del dr. med. __________

conferma la mia valutazione del ginocchio sinistro con un buon esito della

emiprotesizzazione. La sua valutazione oggettiva mostra una buona funzionalità

e stabilità negli esami eseguiti nel suo studio.” (doc. 280, p. 8).

Del resto, la valutazione

dell'esigibilità lavorativa enunciata dal medico __________ risulta plausibile

anche alla luce dei precedenti giurisprudenziali riportati qui di seguito,

riguardanti assicurati che accusavano limitazioni nell'utilizzo degli arti

inferiori derivanti da menomazioni anche più importanti di quella di cui è

portatore al ginocchio sinistro RI 1.

In una sentenza 35.2015.119

del 9 agosto 2016, questo Tribunale ha ritenuto accertato che, nonostante il

danno alla salute infortunistico, l'assicurato (di professione carpentiere, al

quale era rimasta schiacciata l'estremità inferiore sinistra sotto un manufatto

di cemento posizionato a lato dei binari di un treno, riportando una frattura

complessa della caviglia sinistra) era in grado di svolgere a tempo pieno e con

un rendimento completo, un’attività lavorativa adeguata, ovvero un lavoro

leggero dal punto di vista del sollevamento/trasporto di pesi e della

manipolazione di attrezzi, da esercitare in posizione prevalentemente seduta e

non implicante (in particolare) la deambulazione su terreno sconnesso o su

lunghi tratti e l’utilizzo di scale a pioli.

In una pronunzia 35.2016.3

del 27 settembre 2016, il TCA è pervenuto alla medesima conclusione trattandosi

di un assicurato al quale era rimasta schiacciata l'estremità inferiore

sinistra sotto il tetto di un escavatore che si era ribaltato, riportando la

lussazione dell’articolazione di Chopard, la frattura della base del II. e III.

metatarso con distacco della base del I. metatarso, nonché la frattura

parzialmente dislocata del calcagno sinistro.

Idem in una sentenza

35.2016.41

del 14 dicembre 2016, riguardante un magazziniere che, mentre stava

percorrendo la strada cantonale alla guida del proprio ciclomotore ad una

velocità di 15/30 km/h, è stato investito da una macchina in una rotonda e ha riportato

la frattura intrarticolare metafisaria pluriframmentaria del piatto tibiale

sinistro e la frattura peroneale prossimale composta sinistra con conseguente

un problema di limitazione funzionale stabile attorno al 90°.

Va inoltre segnalato che,

in una sentenza 8C_624/2015 del 25 gennaio 2016 consid. 3.2.1, concernente

un’assicurata che soffriva di disturbi residuali localizzati all’articolazione

tibiotarsica e a quella sottoastragalica sinistra in stato dopo molteplici

interventi chirurgici al piede sinistro, pronunciata artrosi attiva a livello dell’articolazione

di Lisfranc/tarso-metatarsale e completa consolidazione dell’artrodesi nella

regione dell’articolazione sottoastragalica/mesopiede, il Tribunale federale ha

ammesso una capacità lavorativa del 100% in un’attività confacente ai disturbi

interessanti il piede (in questo stesso senso, si vedano pure STF U 93/04 del

14.

febbraio 2005 consid. 5, inerente a un assicurato che accusava le sequele di

una frattura del calcagno destro e STF U 38/01 del 5 giugno 2003 consid. 5.2.1,

riguardante un assicurato che, a seguito di un’importante frattura comminuta

del pilone tibiale con frattura del malleolo laterale, aveva reliquato una

grave artrosi alle articolazioni tibiotarsica e sottoastragalica, così come

un’artrodesi della tibiotarsica sinistra).

Visto quanto precede,

occorre dunque ritenere accertato, perlomeno con il grado della verosimiglianza

preponderante, che l’insorgente sarebbe in grado di svolgere, a tempo pieno e

con un rendimento completo, un’attività lavorativa confacente al suo stato di

salute infortunistico.

2.4.4

Si tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute

infortunistico.

Preliminarmente,

occorre precisare che, in ossequio alla DTF 128 V 174 consid. 4a, per la

valutazione del grado d’invalidità fanno stato i redditi riferiti all’anno in

cui sarebbe insorto l’eventuale diritto alla rendita di invalidità (in casu,

i redditi del 2020).

Per quanto

riguarda il reddito da invalido, l’amministrazione l’ha stabilito in fr.

71'947, facendo capo alla tabella RSS TA 1 2018, media

totale, livello di competenza 2, uomini, aggiornato al 2020, non applicando

alcuna riduzione, né a titolo di gap salariale né a titolo di deduzione sociale

ex DTF 126 V 80 (cfr. doc. 296).

Il TCA constata che il

patrocinatore dell’assicurato non ha contestato questo valore (cfr. doc.

I), ragione per la quale lo può senz’altro fare proprio.

2.4.5

Trattandosi del reddito da

valido, l’CO 1 ha indicato che, senza il danno alla salute, il

ricorrente nel 2020 avrebbe realizzato un guadagno annuo lordo pari a fr.

78'683.30 (cfr. doc. 296). L’istituto assicuratore si è fondato sullo

scritto 20 luglio 2020 del datore di lavoro, il cui tenore è il seguente:

" (…) facciamo

riferimento al suo scritto inerente la pratica infortunistica del Sig. RI 1.

Di seguito le trasmettiamo l’evoluzione salariale dal 2015 ad

oggi. Teniamo a precisare che il salario ha subito una variazione non a causa

della ricaduta del 2017 ma perché per motivi personali RI 1 ha deciso di non

più essere un azionista della __________.

2015.

73’933

2016.

83’200

2017.

88’200

2018.

87’700

2019.

83’200

2020.

78'683.30

I bonus sono stati versati nel 2017 e nel 2018. Non ci sembra

opportuno inviarvi altri nominativi, in quanto questa pratica riguarda il

signor RI 1.” (doc. 293, p. 1)

Con la propria

impugnativa, il rappresentante dell’assicurato contesta il dato ritenuto

dall’assicuratore, sostenendo che, quale reddito da valido, andrebbe piuttosto considerato

il guadagno conseguito nel 2017, visto che “la decisione di cedere le azioni

della ditta è da ricondurre esclusivamente allo stato di profonda prostrazione

in cui si trova attualmente il ricorrente. Impedito nel fisico e mortificato

nel morale, il ricorrente non era più in grado di portare avanti un ruolo

paritario con il collega ed anche per rispetto di quest’ultimo è stato

costretto a fare un passo indietro. Senza l’infortunio non avrebbe mai ceduto

la sua quota della società e non esiste alcun elemento che possa far pensare

diversamente.” (doc. I, p. 7).

In corso di causa, l’avv. RA

1.

ha prodotto una dichiarazione, datata 25 novembre 2020, di __________, ex

socio dell’insorgente, del seguente contenuto:

" (…) Nell’estate

del ’96 ho costituito con RI 1 la __________, ditta attiva nel settore della

falegnameria e del commercio di cucine e mobili di ogni genere.

Per oltre vent’anni abbiamo portato avanti in modo perfettamente

paritario questa nostra ditta.

Era nostra ferma intenzione mantenere questa struttura societaria

sino al nostro pensionamento.

Purtroppo i problemi di salute conosciuti in questi ultimi anni da

__________ hanno scombussolato i nostri piani.

Posso senza ombra di dubbio affermare che senza gli stessi RI 1

sarebbe ancora attualmente socio paritario della società.

Purtroppo le dimensioni della __________ non hanno permesso di

ritagliare per RI 1 un’occupazione in ambito amministrativo sufficiente per

garantire ai soci fondatori un ruolo paritario in seno alla ditta.

Visto il protrarsi dei problemi di RI 1 ed il contesto economico

sempre più difficile la cessione delle quote societarie detenute da __________,

con conseguente diminuzione delle sue entrate, è stata praticamente

inevitabile.” (doc. V 1)

Chiamata ora a

pronunciarsi, questa Corte constata che il tenore della dichiarazione 25

novembre 2020 di __________ (“Posso senza ombra di dubbio affermare che

senza gli stessi [i disturbi di salute, n.d.r.], RI 1 sarebbe ancora

attualmente socio paritario della società”), si trova in aperto contrasto

con quanto la società aveva invece comunicato all’CO 1 nel corso della

procedura amministrativa (“Teniamo a precisare che il salario ha subito una

variazione non a causa della ricaduta del 2017 ma perché per motivi personali __________

ha deciso di non più essere un azionista della __________”, n.d.r.). Ora, non

può essere sostenuto che quanto è stato riferito in un secondo momento puntualizzi

il contenuto della comunicazione 20 luglio 2020 della ditta, considerato come

in quest’ultima la ditta si sia addirittura premurata di precisare - con

termini inequivocabili - che la variazione di salario non era da imputare ai

disturbi alla salute insorti nel corso del 2017 (“… il salario ha subito una

variazione non a causa della ricaduta del 2017…” – il corsivo è del

redattore). Del resto, non può nemmeno essere ignorato che lo stesso

patrocinatore del ricorrente, in sede di opposizione, aveva affermato che il

salario 2020 comunicato dalla società risultava inferiore a quello degli anni

precedenti “… per motivi che esulano completamente dalla problemativa

che qui ci occupa.” (doc. 310, p. 4 – il corsivo è del redattore).

Alla luce di quanto

precede, il TCA può dunque seguire l’amministrazione laddove ha ritenuto che il

ricorrente ha ceduto le proprie quote della società per ragioni estranee

all’infortunio e, di conseguenza, si è fondata sul dato salariale relativo al

2020.

fornito dal datore di lavoro nel luglio 2020 (doc. 293: fr. 78'683.30/anno).

Questo Tribunale può

peraltro esimersi dal procedere agli atti istruttori richiesti in sede di

ricorso (interrogatorio formale dell’assicurato e audizione testimoniale di __________),

visto che tanto l’insorgente quanto il suo ex socio hanno già avuto modo

d’illustrare la loro versione dei fatti (con l’impugnativa, rispettivamente con

la dichiarazione prodotta pendente causa).

2.4.6

Raffrontando il reddito da

valido di fr. 78'683.30 con quello da invalido di fr. 71'947

(cfr. supra, consid. 2.4.4.), si ottiene un grado

d’invalidità dell’8.56%, arrotondato al 9% secondo la giurisprudenza di cui

alla DTF 130 V 121 consid. 3.2., insufficiente per

ottenere il diritto ad una rendita di invalidità (cfr. art. 18 cpv. 1 LAINF).

La decisione

su opposizione impugnata mediante la quale l’istituto assicuratore convenuto ha

negato all’assicurato il diritto a una rendita d’invalidità, deve dunque essere

confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti