35.2020.95
Discussa eziologia disturbi alla coscia sx e diritto a una rendita d'invalidità
26 maggio 2021Italiano47 min
riprendere a lavorare. Si precisa a questo proposito che attualmente il signor RI
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2020.95
MM/sc
Lugano
26 maggio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 26 ottobre 2020 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 25 settembre 2020 emanata
da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. Il 20 aprile 2006, la ditta __________
di __________ ha comunicato all’CO 1 che il proprio dipendente, RI 1, in data 3
aprile 2006, nel trasportare del materiale, ha risentito un forte dolore al
ginocchio destro. A margine dell’artroscopia del 10 maggio 2006, i
sanitari hanno diagnosticato la rottura del corno posteriore del menisco
mediale.
Con decisione formale del
28 luglio 2006, poi confermata in sede di opposizione, l’istituto assicuratore ha
negato il diritto a prestazioni sostenendo, da un lato, che i disturbi al
ginocchio destro non erano da porre in relazione a un infortunio ai sensi di
legge e, dall’altro, che essi non costituivano nemmeno una lesione parificata
ai postumi di un infortunio.
Il successivo ricorso è
stato respinto dal TCA con sentenza 35.2006.71 del 15 gennaio 2007, cresciuta
incontestata in giudicato.
1.2. Il 3 maggio 2009, mentre
stava giocando a calcio, RI 1 è inciampato e ha riportato un trauma distorsivo
al ginocchio sinistro (doc. 1 e 10).
La RMN del 22 maggio 2009
ha evidenziato la presenza di una “fessura versante inferiore corno
posteriore menisco mediale con leggero versamento articolare” (doc. 10).
Il 4 agosto 2009, l’assicurato
è stato sottoposto a un intervento di “artroscopia ginocchio sinistro,
meniscectomia parziale mediale posteriore” (doc. 15).
L’CO 1 ha assunto il caso
e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
Il 15 settembre 2009 l’assicurato
è stato in grado di riprendere il proprio lavoro a tempo pieno (doc. 16).
1.3. Inabile al lavoro dal 27
ottobre 2017 a causa di una recrudescenza della sintomatologia algica a livello
del ginocchio sinistro (doc. 31), il 15 novembre 2017, RI 1, si è sottoposto a
una RMN del ginocchio sinistro che ha mostrato “minuti focolai di condropatia
di grado II-III al condilo femorale mediale. Il menisco mediale è ridotto di
dimensioni in esiti di intervento, riconoscibili iniziali fenomeni degenerativi
di tipo mixoide intra-meniscale al corno anteriore e posteriore” (doc. 38).
L’assicuratore LAINF ha
ripristinato il diritto a prestazioni a titolo di ricaduta dell’evento
infortunistico del maggio 2009 (doc. 47 e 50).
1.4. Nell’ottobre 2018, l’assicurato
si è sottoposto a un intervento di “protesi monocompartimentale mediale del
ginocchio sinistro” (doc. 79 e 84).
Successivamente, in
ragione della persistenza di dolori accompagnati da un’ipotrofia del muscolo quadricipite
femorale, si sono rese necessarie svariate indagini diagnostiche. L’assicurato si
è inoltre sottoposto a numerosi cicli di fisioterapia (anche in regime semi-stazionario),
come pure ad elettrostimolazioni tramite Compex e a infiltrazioni.
1.5. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 20 agosto 2020, l’CO
1 ha comunicato quanto segue:
" (…) Abbiamo
esaminato il diritto ad una rendita d’invalidità e ad un'indennità per menomazione
dell'integrità.
(…).
Dagli accertamenti medici ed economici è risultato che, unicamente
per i postumi infortunistici, si può pretendere dall'interessato l'esecuzione
al 100% di un lavoro da leggero a mediamente pesante.
Il salario da valido 2020, secondo le indicazioni della ditta,
ammonta a CHF 78’683.30.
Il salario da invalido è quantificato tramite i dati forniti
dall'Ufficio federale di statistica il quale, attraverso la propria
pubblicazione "Rilevazione svizzera della struttura dei salari 2018",
aggiornata nominalmente al 2020, indica che un uomo adibito ad attività
pratiche percepisce un salario annuo medio di CHF 71947.00 (TAl_tirage_skill_level,
livello 2, uomini, totale, 41.7 h/sett; rivalutazione nominale 2019 e 2020 con
stima trimestrale: +0.9% cadauno). Una deduzione sociale (DTF 126 V 75),
considerate le relativamente blande limitazioni, non è giustificata.
Dal confronto del salario da valido di CHF 78’683.30 con quello da
invalido di CHF 71’947.00 risulta un'incapacità al guadagno dell'8.56%. Ne
consegue che i postumi infortunistici non influiscono in modo apprezzabile
sulla capacità al guadagno. Non possiamo pertanto accordare prestazioni a
titolo di rendita d'invalidità.
Le problematiche alla coscia sinistra non sono da mettere in relazione
causale almeno probabile con l'infortunio da noi assicurato. Eventuali
richieste di prestazioni per tali affezioni sono da inoltrare direttamente
all'assicuratore competente (malattia/invalidità).
(…).
Dall'apprezzamento medico risulta un danno all'integrità del 10.00 %.” (doc.
298)
A seguito dell’opposizione
interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato, in data 21 settembre 2020,
l’CO 1 ha confermato la sua prima decisione (cfr. doc. 313).
1.6. Con tempestivo ricorso del 26
ottobre 2020, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha postulato
l’annullamento della decisione impugnata e, in via principale,
l’assegnazione di una rendita di invalidità
del 70% rispettivamente, in
via subordinata, la retrocessione dell’incarto all’CO 1 per un nuovo esame
del diritto alla rendita.
A sostegno delle proprie
pretese, il patrocinatore del ricorrente ha sviluppato le seguenti
considerazioni a proposito dell’eziologia della problematica interessante la
coscia sinistra:
" (…) I
referti radiologici assunti agli atti hanno permesso di evidenziare problemi
congeniti ed alterazioni degenerative discali. Questi non possono comunque
essere ritenuti determinanti per i dolori risentiti ancora oggi dal signor RI 1
e che gli impediscono di eseguire gran parte dei movimenti che sono ritenuti
esigibili da parte della CO 1 e menzionati a pag. 5 della decisione impugnata.
Tale è anche il parere del dr. __________ che nel suo rapporto del 17.2.2020.
Una cosa è certa ed è stata evidenziata da più specialisti: i
forti dolori con partenza nella regione gluteale a sinistra con irradiamento
lungo la coscia si sono presentati subito dopo il risveglio della gamba
sinistra dall'anestesia spinale con catetere femorale (così ad esempio il
dr. __________ nel rapporto sopraccitato)
Di fronte a queste indicazioni non si può condividere la posizione
della CO 1 che, seguendo pedissequamente il proprio medico fiduciario dr. __________,
ritiene di poter chiudere il caso perché tutto è già stato valutato/diagnosticato
(valutazione 21.8.2019), conferma limitazioni nell'ambito lavorativo definite
oramai anni or sono e precedenti i disturbi alla coscia che sono sempre andati
aumentando ecc. Al momento attuale il signor RI 1 non può inginocchiarsi, è
fortemente limitato nel salire e scendere le scale, salire su ponteggi e scale
a pioli ecc. Tutte queste azioni risultano pure pericolose a motivo dei
frequenti cedimenti della gamba sinistra. Dovendo inoltre caricare
eccessivamente la gamba destra, già oggetto di un intervento al menisco nel
2006, anche questo ginocchio inizia ad avere problemi.
Unicamente il medico fiduciario della CO 1 dr. __________ ritiene
di poter escludere un nesso causale tra l'infortunio subito dall'assicurato ed
Fatti
i dolori da questi attualmente ancora risentiti e che gli impediscono di
riprendere a lavorare. Si precisa a questo proposito che attualmente il signor RI
1 lavora al 30%; fatica ad arrivare a mezzogiorno e trascorre il pomeriggio in
casa per riprendersi.
(…).
Non vi è chi non veda come in questo contesto risulti
assolutamente indispensabile approfondire ulteriormente la fattispecie con un
nuovo accertamento medico inter-disciplinare. È vero, come precisato dalla CO 1,
che la giurisprudenza del principio "post hoc, ergo propter hoc" non
permette di riconoscere il nesso di causalità naturale secondo il criterio
della probabilità preponderante e pertanto non può esser considerato quale
mezzo di prova. Ma nel caso in esame il fatto che il dr. __________, nel
proprio rapporto del 1.2.2020, precisi che malgrado parecchi accertamenti
nessuno sembra essere in grado di arrivare ad una conclusione lascia
intendere che ulteriori e più approfonditi esami siano in grado di chiarire definitivamente
se i problemi attualmente lamentati dal ricorrente siano o meno riconducibili
all'ultimo intervento chirurgico. Ed in questo contesto va pure ricordato come
tanto il dr. __________ quanto la dr.ssa __________ abbiano ripetutamente
sostenuto la necessità di una rivalutazione ortopedica del caso. In questa sede
si insiste pure sulla necessità di ottenere questa rivalutazione ortopedica
ritenendo che la posizione del dr. __________, medico fiduciario della CO 1,
non possa offrire tutte le garanzie di equidistanza in questo contesto. A
maggior ragione se si pensa che ha visto il sig. RI 1 per l'ultima volta il 23
luglio dello scorso anno e che ha convalidato limitazioni funzionali ancora
precedenti senza particolari accertamenti. (…).” (doc. I, p. 4 s.).
D’altro canto, trattandosi
degli aspetti economici legati alla determinazione del grado dell’invalidità, l’avv.
RA 1 fa valere che dev’essere considerato quale reddito da valido,
quello che il suo patrocinato ha conseguito nell’anno precedente la ricaduta
del 2017, posto come egli abbia ceduto le quote societarie della ditta
esclusivamente a causa dei postumi infortunistici. In questo senso, viene
chiesto l’interrogatorio formale dell’assicurato, così come l’audizione
testimoniale del suo ex socio (doc. I, p. 6 s.).
1.7. L’CO 1, in risposta, ha
postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto. In particolare, l’assicuratore ha
precisato che l’eventuale presenza di disturbi privi di sufficiente sostrato
organico oggettivabile, non muterebbe l’esito della vertenza, in quanto
l’infortunio occorso all’assicurato va classificato fra quelli leggeri e, di
conseguenza, l’adeguatezza del nesso causale negata a priori (cfr. doc. III).
1.8. Il 27 novembre 2020, l'avv. RA
1 si è riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni. Egli ha peraltro prodotto
una dichiarazione, datata 25 novembre 2020, dell’ex socio dell’assicurato, V.
Truaisch (doc. V + allegato).
L’amministrazione si è
espressa in proposito il 9 dicembre 2020 (doc. VII).
Il doc. VII è stato trasmesso
al patrocinatore per conoscenza (doc. VIII).
in diritto
Considerandi
in ordine
2.1
Richiamata la STF 8C_85/2017
del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto era stato
affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto per le fasi della
procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF 8C_561/2019 dell’11 maggio
2020.
consid. 1), questa Corte rileva che decide questa vertenza nella sua
composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N. 043/2018 del 29 maggio 2018)
poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione dell’8 giugno 2020 al
TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla funzionaria che figura nell’intestazione
degli allegati prodotti (in concreto, dall’avv. RA 2), senza che la giurista di
lingua italiana figlia del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo
occupata.
nel merito
2.2
In concreto, litigiosa è la
questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a negare il diritto a una rendita
di invalidità all’assicurato, oppure no.
Preliminarmente, il TCA è però
tenuto a esaminare se l’istituto assicuratore resistente era legittimato a
negare la propria responsabilità relativamente ai disturbi riguardanti la regione
della coscia sinistra.
2.3
Disturbi alla coscia
sinistra: conseguenza dell’infortunio del 3 maggio 2009?
2.3.1
Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF,
per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono
effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e
di malattie professionali.
2.3.2
Presupposto essenziale per
l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è
l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue
conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da
considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento
infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si
sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia
stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che
l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un
danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che
l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo
stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di
causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano
secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo
l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito
dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT
II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF
125.
V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio
2001.
nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa
P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del
23.
dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994
nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202
consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V
142.
consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V
188.
consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler
Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al
riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non
ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31;
DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF
113.
V 46).
Ne discende che ove
l'esistenza di un nesso di causalità tra infortunio e danno sia possibile ma
non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato
dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406
consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli
infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele
dell'infortunio giocano
un ruolo causale.
Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in
due casi:
- quando
lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva
immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
-
quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status
quo sine).
(cfr. RAMI 1992 U 142, p.
75.
s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469;
U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der
Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza,
qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un
sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio
obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa
naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione
del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni,
l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo
l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità
che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente.
Trattandosi della
soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già
all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e
riferimenti ivi citati).
2.3.3
Il diritto alle prestazioni
assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata
tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute
fisica, il nesso di causalità adeguata è generalmente ammesso, dal momento in
cui è accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p.
103).
Per contro, la
giurisprudenza ha elaborato più criteri per valutare l’adeguatezza del nesso di
causalità tra un infortunio e dei disturbi psichici sviluppati successivamente
dalla vittima. Essa ha dapprima classificato gli infortuni in tre categorie, a
seconda della dinamica: gli infortuni insignificanti o leggeri (per esempio,
una caduta o scivolata banale), gli infortuni di media gravità e gli infortuni
gravi. Per procedere a tale classificazione, non si deve considerare il modo in
cui l’infortunio è stato vissuto dall’interessato ma piuttosto l’evento
traumatico in quanto tale da un punto di vista oggettivo. In presenza di un
infortunio di media gravità, occorre prendere in considerazione un certo numero
di criteri, di cui i più importanti sono:
- le
circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare
spettacolarità dell'infortunio;
-
la gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente
la loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
- la durata
eccezionalmente lunga della cura medica;
- i disturbi somatici
persistenti;
-
la cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
-
il decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
-
il grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
Non in ogni caso è
necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La presenza di
un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di
causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della
categoria degli eventi gravi. Per contro, in presenza di un infortunio che si
situa al limite di quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da
considerare devono cumularsi oppure rivestire un'importanza particolare
affinché si possa ammettere il carattere adeguato del nesso di causalità (DTF
115.
V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid.
4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss. consid. 4a).
2.3.4
La più recente giurisprudenza
federale applica la prassi relativa all’evoluzione psichica abnorme conseguente
a infortunio nei casi in cui l’esistenza dei disturbi denunciati dalla persona
assicurata è sì stata attestata da medici specialisti, ma non oggettivata
mediante accertamenti strumentali e radiologici scientificamente riconosciuti.
Secondo l’Alta Corte, in quei casi, l’assenza di postumi organici oggettivabili
non esclude a priori l’esistenza di un nesso di causalità naturale con
l’evento traumatico in questione (cfr. SVR 2012 UV n. 5 p. 17ss. consid. 5.1 e
riferimenti ivi menzionati). L’esame della causalità naturale viene però
momentaneamente sospeso, per procedere a un esame particolare dell’adeguatezza
del nesso causale. Se da tale esame emerge non essere dato il necessario nesso
di causalità adeguata, si può rinunciare a esperire ulteriori indagini sulla
questione della causalità naturale tra l’infortunio e i disturbi lamentati (DTF
135.
V 465 consid. 5.1).
Ad esempio, questo
principio è stato applicato dall’Alta Corte in una sentenza 8C_267/2009 del 26
gennaio 2010 consid. 4.3, riguardante dei disturbi visivi denunciati da un
assicurato che era stato spinto contro un muro da una terza persona. Ammessa
l’esistenza del nesso di causalità naturale in quanto attestata da due
neuro-oftalmologi attivi a livello universitario e constatata la mancata
oggettivazione di un danno alla salute organico, il TF ha esaminato il caso dal
profilo della causalità adeguata in applicazione della “psico-prassi” (e non di
quella relativa ai traumi cranio-cerebrali siccome l’assicurato aveva lamentato
una semplice contusione cranica), per giungere alla conclusione che
l’adeguatezza non era data.
In una sentenza
8C_291/2012 dell’11 giugno 2012, la Massima Istanza ha deciso in questo stesso
modo, a proposito di una fattispecie in cui i disturbi lamentati
dall’assicurato all’arto inferiore sinistro, riferibili secondo gli specialisti
a un dolore neuropatico provocato dall’infortunio, non avevano potuto essere
oggettivati né neurologicamente né mediante esami strumentali per immagini.
Va qui ancora ricordato
che, per poter parlare di lesioni traumatiche oggettivabili dal punto di vista
organico, i risultati ottenuti devono essere confermati da indagini effettuate
per mezzo di apparecchiature diagnostiche o di immagine radiologica e i metodi
utilizzati riconosciuti scientificamente (STF 8C_421/2009 del 2 ottobre 2009
consid. 3 e sentenze ivi citate; cfr. pure DTF 134 V 109 consid. 9 p. 122).
2.3.5
In virtù dell’art. 11 OAINF,
l’assicuratore LAINF è tenuto a riprendere l’erogazione delle prestazioni
assicurative in caso di ricadute o conseguenze tardive (cfr. Ghélew, Ramelet,
Ritter, op. cit., p. 71 e A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht,
Berna 1985, p. 277).
Né la LAINF né l’OAINF
prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la pretesa potrà essere
fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze tardive appaiono, per
la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio assicurato, e ciò
indipendentemente dal fatto che, a quel momento, l’interessato sia o meno
ancora assicurato. Rilevante è soltanto l’esistenza di un nesso di causalità
(cfr. STFA U 122/00 del 31 luglio 2001).
Nella sentenza pubblicata
in RAMI 1994 U 206, p. 326ss., il TFA ha precisato che, trattandosi di una
ricaduta, la responsabilità dell’assicuratore infortuni non può essere ammessa
soltanto sulla base del nesso di causalità naturale riconosciuto in occasione del
caso iniziale. Spetta piuttosto a colui che rivendica le prestazioni dimostrare
l’esistenza di una relazione di causalità naturale fra i “nuovi disturbi” e
l’infortunio assicurato. Soltanto qualora il nesso di causalità è provato
secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, può essere
riconosciuto un ulteriore obbligo prestativo a carico
dell’assicuratore-infortuni. In assenza di prove, la decisione sarà sfavorevole
all’assicurato, il quale intendeva derivare diritti da un nesso di causalità naturale
rimasto indimostrato.
2.3.6
Nel caso concreto, dalla
decisione su opposizione impugnata si evince che il diritto alla rendita
d’invalidità è stato esaminato tenuto conto soltanto dei disturbi residuali al
ginocchio sinistro, facendo dunque astrazione da quelli interessanti la regione
postero-laterale della coscia sinistra, ritenuti non costituire una conseguenza
naturale dell’infortunio assicurato.
Questa Corte constata che
la problematica a livello della coscia sinistra è stata oggetto di numerosi
accertamenti diagnostici, sia dal profilo neurologico che da quello ortopedico.
In particolare, a margine
della consultazione dell’11 marzo 2019, la dott.ssa __________, specialista in
neurologia, ha refertato, all’esame elettromiografico qualitativo ad ago, la
presenza di un’importante ipoamiotrofia con relativa paresi del muscolo vasto
laterale e mediale di sinistra con un recrutamento non possibile per severa
paresi del muscolo con difficoltà di attivazione, rilevando di non aver
riscontrato “… dal punto di vista neurologico né una causa lombare né a
livello del plesso lombo-sacrale o compressiva più distale nervosa che possa
spiegare l’ipoamiotrofia e paresi del muscolo quadricipite di sinistra.”.
Ella ha quindi disposto l’esecuzione di una RMN della coscia per valutare il
muscolo quadricipite (doc. 147 – il corsivo è del redattore).
Nel maggio 2019,
l’assicurato è stato visitato dal Prof. dott. __________ e dal dott. __________,
Co-primario, rispettivamente Capoclinica della Clinica di neurologia del __________,
allo scopo di ottenere una seconda opinione. Dal relativo referto emerge che
gli esami elettrofisiologici svolti in quell’occasione erano risultati normali,
“… senza indizi per una radicolopatia deficitaria L3, L4, una plessopatia
lombosacrale o una neuropatia femorale. La RM lombare e del bacino si
confermano negative, mentre la RM coscia mostra una modesta ipotrofia non solo
del quadricipite femorale ma anche del comparto posteriore e adduttorio
(rispetto al controlato) in assenza di edema muscolare e lesione del n.
femorale (immagini discusse al neuroboard).”. Essi hanno quindi precisato di
non poter escludere che inizialmente vi sia stata una “… lieve neuropatia del
n. femorale/plessopatia lombosacrale da stiramento perioperatorio visto il
nesso temporale tra l’intervento ed insorgenza dei sintomi, ora non più
documentabile elettrofisiologicamente. In ogni caso l’evoluzione è stata
favorevole: documentiamo una paresi M5- nella flessione di coscia con restante
forza conservata.” (doc. 155).
In data 24 luglio 2019, il
ricorrente ha privatamente consultato il dott. __________, Primario di
chirurgia ortopedica presso la __________ di __________. Dal suo rapporto
emerge che lo specialista ha escluso l’esistenza di un disturbo neurologico
all’origine dell’atrofia del quadricipite. A suo avviso, i disturbi denunciati
sono scatenati principalmente dall’insufficienza muscolare e dalla conseguente
zoppia di risparmio (doc. 167).
Con referto del 26 agosto
2019, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, autore
dell’intervento d’impianto di protesi al ginocchio sinistro, ha sottolineato
che l’assicurato soffre di dolori alla regione gluteale/coscia/ginocchio
sinistro e che “tutti gli esami specialistici eseguiti sinora non hanno
potuto documentare una causa sicura di questa problematica.” (doc. 187 – il
corsivo è del redattore).
In data 3 dicembre 2019, RI
1.
è stato fiduciariamente visitato dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia
ortopedica e traumatologia, il quale si è pronunciato in particolare nei
seguenti termini:
" (…) Dopo
un lungo e lento decorso con una problematica di un’atrofia muscolare di
origine molto probabilmente dovuta al risparmio che è ora risolta si vede una
muscolatura quasi paragonabile alla destra. Si ricorda che la protesi è stata
impiantata in modo corretto e non ha mai creato un problema oggettivabile né
all’interno né all’esterno del ginocchio che è sempre stato stabile e privo di
irritazione. La rigidità della muscolatura che ogni tanto è presente nel vasto
laterale e nel bicipite ed anche nel gluteo può essere un residuo di uno
sviluppo positivo della muscolatura che può anche essere accompagnato da dolore
che è normale nei casi dove si riprende la massa muscolare. L’assicurato è
dirigente della ditta e deve solo occasionalmente stare sulle ginocchia ed
inginocchiarsi cosa che, come mostrato in data odierna, è possibile. Visto il
buon decorso globale una inabilità lavorativa al 50% non è più giustificata e
la dolorabilità non è più in stretta/diretta conseguenza infortunistica ed il
fastidio accusato alla sera può essere normale anche in un’attività fisica
medio pesante fino ad ogni tanto pesante.
Di conseguenza ho quindi espresso una piena abilità lavorativa dal
09.12.2019
(…).
Nel caso in cui l’assicurato non si ritenesse in grado di optare
per una piena abilità lavorativa, il caso verrà valutato ad inizio anno con
probabilmente espressione di una esigibilità lavorativa.” (doc. 224)
Le considerazioni espresse
dal medico __________ sono state criticamente commentate dal medico curante
dell’insorgente, dott. __________, spec. FMH in medicina interna, nella misura
in cui quest’ultimo è stato dichiarato totalmente abile nella professione di
falegname:
" (…) Ancora
ad una recente visita (7.2.2020) ho trovato un quadro clinico insoddisfacente,
con dolori residui importanti nella regione infero-mediale del ginocchio (che
sospetto possano essere espressione di un’irritazione del pes anserinus,
eventualmente in relazione alla protesi). Inginocchiarsi non è possibile (senza
dolori rilevanti). Inoltre rimane un deficit della forza nell’estensione del
ginocchio, espressione di una più volte dimostrata mancanza di innervazione del
vasto laterale (vedi ancora recente valutazione della neurologa Dr.ssa med. __________
di __________). Sia da parte mia che della neurologa è stata consigliata una
rivalutazione ortopedica, che non sembra venir presa in considerazione dalla CO
1.
Fatto è che il paziente ad oggi non è tornato allo stato quo ad antem, e
certamente non è abile al lavoro in misura completa nella sua attività di
falegname.” (doc. 251)
All’inizio di gennaio 2020
ha avuto luogo un’ulteriore consultazione presso la neurologa dott.ssa __________.
Questo il tenore della sua valutazione:
" (…) Come
già discusso a più riprese sia da parte mia che del collega Prof. Dr. __________
dell’Ospedale __________, la RM lombare e del plesso lombo-sacrale eseguita il
05.02.2019
non mostrava delle causa neuroradiologiche a livello sia lombare che
in corrispondenza del plesso lombo-sacrale che potessero spiegare il disturbo
sopraccitato e la RM della coscia ha permesso di confermare la presenza di una
modesta ipotrofia del muscolo quadricipite femorale e del comparto posteriore e
muscolo adduttore rispetto al lato destro, in assenza di un edema muscolare o
lesioni del nervo femorale.
Abbiamo quindi ipotizzato, visto il nesso temporale tra intervento
chirurgico di protesi del ginocchio e l’insorgenza dei sintomi, una paresi
antalgica con amiotrofia muscolare da disuso.
Non possiamo escludere un esordio con una lieve neuropatia del
nervo femorale o plessopatia lombosacrale da stiramento peri-operatorio, ma
l’esame ENMGrafico eseguito sia da parte mia che dei colleghi dell’Ospedale __________
risultava normale per cui non si poteva documentare elettrofisiologicamente
tale ipotesi. Ho ripetuto in data 07.01.2020 un nuovo esame ENMGrafico che
mostra delle neurografie dell’arto inferiore sinistro nella norma, in particolare
la neurografia motoria del nervo femorale, peroneo, tibiale e le neurografie
sensitive del nervo safeno, surale e peroneo superficiale sono normali all’arto
inferiore di sinistra. Il completamento con esame EMGrafico qualitativo ad ago
conferma dei moderati segni di sofferenza neurogena cronica a livello del
muscolo vasto laterale di sinistra dove il reclutamento non è possibile per
severa paresi del muscolo e riscontro di lievi segni di sofferenza neurogena
cronica in territorio radicolare S1 a sinistra, non segni di denervazione
cronica o acuta a livello del muscolo tibiale anteriore sinistro.
Attualmente vi è un recupero parziale sia del trofismo muscolare
che della forza, ma persiste in primo piano una sintomatologia dolorosa che
limita il paziente nelle sue attività di vita quotidiana, comportando anche una
postura antalgica che causa uno squilibrio globale con le varie complicazioni
sopraccitate di borsite.” (doc. 230)
La RMN del rachide lombare
dell’11 gennaio 2020, ordinata dalla dott.ssa __________, ha mostrato
l’esistenza d’invariate alterazioni degenerative discali sovrapposte ad un
quadro di stenosi congenita del canale lombare, senza tuttavia sicuri conflitti
radicolari (doc. 256).
Con referto relativo al
consulto del 17 febbraio 2020, il dott. __________ ha spiegato che i disturbi
al ginocchio e alla coscia sinistra hanno cause ben distinte. I primi sono
imputabili a “… un’irritazione del retinacolo mediale e forse anche del ramo infrapatellare
del nervo safeno. Sono disturbi che si riscontrano all’incirca nel 10% dei casi
dopo questo tipo d’intervento e che secondo il paziente sono molto meno
importanti rispetto ai dolori del lato postero-laterale della coscia.”. Per i secondi,
che sono quelli che limitano l’insorgente e per i quali “nessuno sembra essere
in grado di arrivare ad una conclusione”, il dott. __________ ha escluso “… una
relazione con l’impianto della protesi monocompartimentale mediale, eseguito
come sempre senza laccio emostatico e dove i comportamenti femoro-tibiale
laterale e femoro-rotuleo non vengono toccati. Ci tengo comunque sempre a
ricordare che questi forti dolori, con partenza nella regione gluteale a
sinistra con irradiamento lungo la coscia, si sono presentati subito dopo il
risveglio della gamba sinistra dall’anestesia spinale con catetere femorale.”
(doc. 252).
Con referto del 27 aprile
2020, la dott.ssa __________ ha riferito che la RMN cerebrale eseguita nel
frattempo era risultata normale. Ella ha inoltre precisato che l’assicurato
soffre, da un lato, di una “sintomatologia dolorosa pseudo-radicolare a
partenza lombare ed irradiazione al gluteo e regione dell’anca di sinistra” e,
dall’altro, di una “paresi prossimale dell’arto inferiore di sinistra” correlata
al problema del muscolo quadricipite (doc. 269).
Con apprezzamento del 19
maggio 2020, il medico __________ dell’CO 1 ha espresso le considerazioni
seguenti:
" (…) I
nuovi esami inclusa la RM hanno mostrato una problematica della colonna lombare
legata ad un problema degenerativo non di origine infortunistica. L’esame del
dr. med. __________ conferma la mia valutazione del ginocchio sinistro con un
buon esito della emiprotesizzazione. La sua valutazione oggettiva mostra una
buona funzionalità e stabilità negli esami eseguiti nel suo studio.
L’esame eseguito ripetitivamente presso la dr.ssa med. __________
non porta una novità né nuove diagnosi che possano spiegare completamente i
dolori attorno al fianco sinistro (si ricorda che è anche previsto un
intervento di ernia inguinale) e non è stato verificato un danno di origine
infortunistica, né post-operatorio. In più nel rapporto del dr. med. __________
del 17.02.2020 viene descritto che la problematica al ginocchio sinistro non
disturba l’assicurato durante l’attività impegnativa, ma è più disturbato dal
problema alla coscia sinistra.
Per quanto concerne il rapporto del dr. med. __________ posso
menzionare che la mia visita è stata eseguita da un ortopedico essendo la mia
specializzazione. Non entro nella sua valutazione, ma mi sento di dover
confermare di più la valutazione del dr. med. __________ il quale ha notato un
buon decorso post-operatorio.
Valutando anche il fatto che il ginocchio funziona bene
oggettivamente, resta chiaramente valida la nostra presa di posizione e
confermiamo che l’espressa esigibilità lavorativa permane valida.” (doc. 280)
2.3.7
Attentamente vagliato
l’insieme della documentazione medica agli atti, questo Tribunale ritiene di
poter confermare la decisione su opposizione impugnata nella misura in cui è stata
negata la responsabilità dell’assicuratore convenuto a proposito della
problematica localizzata alla regione della coscia sinistra.
Trattandosi della paresi
del muscolo quadricipite femorale sinistro, oggettivata grazie all’esame
elettromiografico qualitativo ad ago e alla RMN della coscia del marzo 2019 che
aveva confermato la presenza di una modesta ipoatrofia del muscolo in questione
(e anche del comparto posteriore e adduttorio), non è stato dimostrato, con il grado
di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza federale (cfr. supra,
consid. 2.3.2.), che essa sia stata causata, direttamente o indirettamente,
dall’infortunio occorso il 3 maggio 2009. Al riguardo, va in effetti constatato
come sia la dott.ssa __________ sia i sanitari del Servizio di neurologia del __________,
si siano limitati a formulare delle ipotesi riguardo all’eziologia della
problematica, ciò che, come detto, non basta da un profilo probatorio (cfr.
doc. 155: “… l’ipostenia lamentata dal paziente attualmente sembra
riconoscere prevalentemente una causa antalgica; in quest’ottica
interpretiamo l’asimmetria del trofismo muscolare come da disuso. Non
possiamo escludere che all’esordio ci sia stata anche un’associata lieve
neuropatia del n. femorale/plessopatia lombosacrale da stiramento
perioperatorio visto il nesso temporale tra intervento ed insorgenza dei
sintomi, ora non più documentabile elettrofisiologicamente.” e doc. 230:
“Abbiamo quindi ipotizzato, visto il nesso temporale tra intervento
chirurgico di protesi del ginocchio e l’insorgenza dei sintomi, una paresi
antalgica con amiotrofia muscolare da disuso. Non possiamo escludere un
esordio con una lieve neuropatia del nervo femorale o plessopatia lombosacrale
da stiramento peri-operatorio, ma l’esame ENMGrafico eseguito sia da parte mia
che dei colleghi dell’Ospedale __________ risultava normale per cui non si
poteva documentare elettrofisiologicamente tale ipotesi.” – il corsivo è del
redattore).
Per quanto concerne invece
il dolore lombare irradiante alla coscia sinistra, occorre osservare che la RMN
della colonna lombare dell’11 gennaio 2020 ha evidenziato la presenza di
alterazioni degenerative plurisegmentali associate ad una stenosi del canale
lombare di origine congenita (doc. 256). Al riguardo, il TCA può senz’altro
fare proprio il parere espresso dal chirurgo ortopedico dott. __________,
secondo il quale i reperti messi in luce dall’accertamento appena citato non
hanno un’origine infortunistica (cfr. doc. 280, p. 8). Del resto, non può
essere ignorato che l’evento traumatico del maggio 2009 ha comportato una
distorsione del ginocchio sinistro (e non ha minimamente interessato il
rachide).
Pertanto - ammettendo che
le alterazioni oggettivate a livello del rachide lombare correlino con la nota sintomatologia
algica denunciata dal ricorrente, così come sembrerebbe sostenere la dott.ssa
Wolfensberger nel suo ultimo referto agli atti (doc. 270, p. 2: “sintomatologia
dolorosa pseudo-radicolare
a partenza lombare ed irradiazione al
gluteo e regione dell’anca di sinistra” – il corsivo è del redattore) - quest’ultima
non può essere posta a carico dell’istituto assicuratore resistente.
Il fatto che, circostanza
evidenziata dal dott. __________ nel suo rapporto del 17 febbraio 2020 (cfr.
doc. 252, p. 3), i dolori sono insorti soltanto dopo l’intervento chirurgico
del 18 ottobre 2018, nel cui contesto era stata praticata un’anestesia spinale,
non consente ancora di ammettere l’esistenza di un nesso di causalità naturale
indiretto con il sinistro assicurato. In effetti, la regola del “post hoc ergo propter hoc” (dopo
questo, dunque a causa di questo) non ha valenza scientifica. La giurisprudenza
federale ha stabilito che per il solo fatto d’essere insorto dopo l’infortunio,
un disturbo alla salute non può già essere ritenuto una sua conseguenza. Tale
argomento è insostenibile dal profilo della medicina infortunistica e
inammissibile da quello probatorio (cfr. STF 8C_725/2012 del 27 marzo 2013
consid. 7.2.2:
“Der Versicherte argumentiert weiter, "woher sonst, wenn nicht vom Unfall
aus dem Jahre 1993, kommen die erwähnten Beschwerden an der linken oberen
Extremität?" Die mit dieser rhetorischen Frage angerufene Beweisregel
"post hoc ergo propter hoc" (vgl. BGE 119 V 335 E. 2b/bb S. 341 f.)
ist jedoch praxisgemäss unfallmedizinisch nicht haltbar und beweisrechtlich
nicht zulässig, …”; STF 8C_245/2017 dell’8 agosto 2017; STF 8C_230/2017 del 22
giugno 2017).
Nell’ipotesi
in cui i dolori non correlassero invece a sufficienza con un danno organico
oggettivabile (concretamente, con le alterazioni degenerative riscontrate a
livello lombare), l’esito della vertenza non muterebbe, così come è stato pertinentemente
osservato dall’amministrazione nella risposta di causa (cfr. doc. III, p. 3).
Infatti, tenuto conto della dinamica
dichiarata dal ricorrente medesimo nell’annuncio d’infortunio del 15 maggio
2009.
– giocando a calcio, egli è inciampato e ha subito una distorsione al
ginocchio sinistro (cfr. doc. 1) -, l’evento del 3 maggio 2009 va chiaramente
classificato nella categoria degli infortuni insignificanti o leggeri, di modo
che l’adeguatezza del nesso di causalità andrebbe negata a priori (cfr. RAMI 1992 U 154 p. 248 s.,
riguardante proprio una caduta durante una partita di calcio).
Il TCA non può peraltro
seguire il rappresentante del ricorrente laddove rimprovera all’amministrazione
di non aver adeguatamente istruito il caso e ritiene indicato l’allestimento di
una perizia pluridisciplinare (doc. I, p. 5). La documentazione agli atti
dimostra che i disturbi denunciati sono stati in realtà approfonditamente indagati,
soprattutto dal profilo neurologico (l’assicurato è stato in particolare
sottoposto a ripetuti esami radio-strumentali ed elettrofisiologici), come pure
da quello ortopedico (oltre al medico __________, chirurgo ortopedico, su
questo aspetto si sono pronunciati anche i dottori __________ e __________,
pure chirurghi ortopedici).
In esito a tutto quanto
precede, è dunque a ragione che l’assicuratore convenuto ha valutato il diritto
alla rendita tenendo conto soltanto del danno residuale al ginocchio sinistro.
2.4
Diritto a una rendita
di invalidità?
2.4.1
Giusta
l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per
cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1
LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TF, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha
rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv.
1.
LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase
LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti
di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16
LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che
l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente
esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti
d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del
lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non
fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella
sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che
anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità
dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2
seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la
nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza
relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e
invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito
all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda
pure la DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma
gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1.
il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
2.
la diminuzione
della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre
intercorrere un nesso causale adeguato (fattore causale).
Nell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale
ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.4.2
L'invalidità, concetto
essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di
guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché
l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un
danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente
adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire
una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un
esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate
funzioni.
Il medico indicherà per
prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando
quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente
il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella
professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi
aspetti, STF I 871/02 del 20 aprile 2004 e STF I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità, proprio
perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che
l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in
un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
I due redditi da porre a
raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su
solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale
ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione
dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione
medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,
sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TF ha avuto modo di
confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro
stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire
pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua
capacità lavorativa (STF U 25/94 del 30 giugno 1994).
La perdita di guadagno
effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -
le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in
generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si
avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività
ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al
massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una
prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.
consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti
l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente
capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del
lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile
dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua
capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I. Termine: reddito da
invalido
La misura dell'attività
che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del
danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le
attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza,
per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che
non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione
professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,
rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse
vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o
non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la
possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità
di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro
ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,
cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI
1994.
U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994
succitata).
Specifica
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art.
28.
cpv. 4 OAINF:
" Se a causa
della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo
l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente
dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità
i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno
alla salute della stessa gravità."
II. Termine: reddito
conseguibile senza invalidità:
Nel determinare il reddito
conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla
situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura
partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta
sostanzialmente stabile (cfr. STF del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci
si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di
qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari
circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993
U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il grado di invalidità
corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico
conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da
invalido.
2.4.3
Nella concreta evenienza, l’CO
1.
ha determinato il grado d’invalidità dell’assicurato applicando il metodo
ordinario del raffronto dei redditi. Trattandosi della valutazione
dell’esigibilità lavorativa, esso ha fatto capo all’apprezzamento espresso al
riguardo dal medico __________ (cfr. doc. 313, p. 7).
In effetti, con rapporto
del 29 gennaio 2020, il dott. __________ ha descritto in questi termini i
limiti funzionali dipendenti dai postumi residuali dell’infortunio del maggio
2009:
" (…).
Esigibilità del lavoro
L’assicurato può sollevare e portare pesi molto leggeri fino a
leggeri tra i 5 e i 10 kg fino all’altezza dei fianchi molto spesso. Può
portare e sollevare pesi medio-pesanti tra i 10 e i 25 kg fino all’altezza dei
fianchi spesso. Può di rado sollevare e portare pesi pesanti tra i 25 e i 45 kg
fino all’altezza dei fianchi. Non può più portare pesi molto pesanti superiori
ai 45 kg fino all’altezza dei fianchi. Può sollevare oltre l’altezza del petto
pesi fino a 5 kg e oltre i 5 kg molto spesso. Può eseguire il maneggio di
attrezzi leggeri, di precisione e medi molto spesso. Può eseguire il maneggio
di attrezzi pesanti e lavoro manuale rozzo molto spesso. Può eseguire lavori
molto pesanti di rado. Può eseguire il maneggio di attrezzi con rotazione della
mano molto spesso. Nessuna limitazione per lavori in posizione e mobilità sopra
la testa, con rotazione del busto. Nessuna limitazione per lavori in posizione
seduta e inclinata in avanti e in posizione in piedi e inclinata in avanti. Può
eseguire lavori in posizione inginocchiata talvolta, come anche in flessione
delle ginocchia talvolta. Possibili lavori in posizione di lunga durata senza
limiti in posizione seduta e molto spesso in posizione in piedi. Nessuna
limitazione per la posizione a libera scelta. Può camminare fino a 50 m e oltre
i 50 m molto spesso. Può camminare per lunghi tratti spesso. può camminare su
terreni accidentati spesso. Può salire le scale molto spesso. Può salire su
scale a pioli talvolta. Nessuna limitazione per l’uso delle due mani e stare in
equilibrio.” (doc. 235)
Tutto ben considerato, il TCA
non ha alcun valido motivo per discostarsi dalla valutazione del medico
fiduciario dell’assicuratore convenuto.
Innanzitutto, dai referti
agli atti del dott. __________, medico curante specialista, segnatamente da
quello datato 17 febbraio 2020, emerge che la protesi monocompartimentale
impiantata nell’ottobre 2018 non presenta problemi di sorta (“Esiti di protesi
monocompartimentale mediale. Buona posizione delle componenti protesiche, senza
segni di mobilizzazione o scollamento. Spazio articolare ben conservato del
compartimento femoro-tibiale laterale e femoro-rotuleo, con rotula ben centrata.”)
e, soprattutto, che i disturbi sul lato mediale del ginocchio sinistro,
imputabili a una diagnosticata irritazione del retinacolo mediale (e,
eventualmente, anche del ramo infrapatellare del nervo safeno), “sono molto
meno importanti rispetto ai dolori del lato postero-laterale della coscia”,
che sono anche quelli che limitano l’assicurato (cfr. doc. 252, p. 2 s. – il
corsivo è del redattore). Alla luce di quanto precede, trova quindi riscontro
l’affermazione del dott. __________, secondo la quale “l’esame del dr. med. __________
conferma la mia valutazione del ginocchio sinistro con un buon esito della
emiprotesizzazione. La sua valutazione oggettiva mostra una buona funzionalità
e stabilità negli esami eseguiti nel suo studio.” (doc. 280, p. 8).
Del resto, la valutazione
dell'esigibilità lavorativa enunciata dal medico __________ risulta plausibile
anche alla luce dei precedenti giurisprudenziali riportati qui di seguito,
riguardanti assicurati che accusavano limitazioni nell'utilizzo degli arti
inferiori derivanti da menomazioni anche più importanti di quella di cui è
portatore al ginocchio sinistro RI 1.
In una sentenza 35.2015.119
del 9 agosto 2016, questo Tribunale ha ritenuto accertato che, nonostante il
danno alla salute infortunistico, l'assicurato (di professione carpentiere, al
quale era rimasta schiacciata l'estremità inferiore sinistra sotto un manufatto
di cemento posizionato a lato dei binari di un treno, riportando una frattura
complessa della caviglia sinistra) era in grado di svolgere a tempo pieno e con
un rendimento completo, un’attività lavorativa adeguata, ovvero un lavoro
leggero dal punto di vista del sollevamento/trasporto di pesi e della
manipolazione di attrezzi, da esercitare in posizione prevalentemente seduta e
non implicante (in particolare) la deambulazione su terreno sconnesso o su
lunghi tratti e l’utilizzo di scale a pioli.
In una pronunzia 35.2016.3
del 27 settembre 2016, il TCA è pervenuto alla medesima conclusione trattandosi
di un assicurato al quale era rimasta schiacciata l'estremità inferiore
sinistra sotto il tetto di un escavatore che si era ribaltato, riportando la
lussazione dell’articolazione di Chopard, la frattura della base del II. e III.
metatarso con distacco della base del I. metatarso, nonché la frattura
parzialmente dislocata del calcagno sinistro.
Idem in una sentenza
35.2016.41
del 14 dicembre 2016, riguardante un magazziniere che, mentre stava
percorrendo la strada cantonale alla guida del proprio ciclomotore ad una
velocità di 15/30 km/h, è stato investito da una macchina in una rotonda e ha riportato
la frattura intrarticolare metafisaria pluriframmentaria del piatto tibiale
sinistro e la frattura peroneale prossimale composta sinistra con conseguente
un problema di limitazione funzionale stabile attorno al 90°.
Va inoltre segnalato che,
in una sentenza 8C_624/2015 del 25 gennaio 2016 consid. 3.2.1, concernente
un’assicurata che soffriva di disturbi residuali localizzati all’articolazione
tibiotarsica e a quella sottoastragalica sinistra in stato dopo molteplici
interventi chirurgici al piede sinistro, pronunciata artrosi attiva a livello dell’articolazione
di Lisfranc/tarso-metatarsale e completa consolidazione dell’artrodesi nella
regione dell’articolazione sottoastragalica/mesopiede, il Tribunale federale ha
ammesso una capacità lavorativa del 100% in un’attività confacente ai disturbi
interessanti il piede (in questo stesso senso, si vedano pure STF U 93/04 del
14.
febbraio 2005 consid. 5, inerente a un assicurato che accusava le sequele di
una frattura del calcagno destro e STF U 38/01 del 5 giugno 2003 consid. 5.2.1,
riguardante un assicurato che, a seguito di un’importante frattura comminuta
del pilone tibiale con frattura del malleolo laterale, aveva reliquato una
grave artrosi alle articolazioni tibiotarsica e sottoastragalica, così come
un’artrodesi della tibiotarsica sinistra).
Visto quanto precede,
occorre dunque ritenere accertato, perlomeno con il grado della verosimiglianza
preponderante, che l’insorgente sarebbe in grado di svolgere, a tempo pieno e
con un rendimento completo, un’attività lavorativa confacente al suo stato di
salute infortunistico.
2.4.4
Si tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute
infortunistico.
Preliminarmente,
occorre precisare che, in ossequio alla DTF 128 V 174 consid. 4a, per la
valutazione del grado d’invalidità fanno stato i redditi riferiti all’anno in
cui sarebbe insorto l’eventuale diritto alla rendita di invalidità (in casu,
i redditi del 2020).
Per quanto
riguarda il reddito da invalido, l’amministrazione l’ha stabilito in fr.
71'947, facendo capo alla tabella RSS TA 1 2018, media
totale, livello di competenza 2, uomini, aggiornato al 2020, non applicando
alcuna riduzione, né a titolo di gap salariale né a titolo di deduzione sociale
ex DTF 126 V 80 (cfr. doc. 296).
Il TCA constata che il
patrocinatore dell’assicurato non ha contestato questo valore (cfr. doc.
I), ragione per la quale lo può senz’altro fare proprio.
2.4.5
Trattandosi del reddito da
valido, l’CO 1 ha indicato che, senza il danno alla salute, il
ricorrente nel 2020 avrebbe realizzato un guadagno annuo lordo pari a fr.
78'683.30 (cfr. doc. 296). L’istituto assicuratore si è fondato sullo
scritto 20 luglio 2020 del datore di lavoro, il cui tenore è il seguente:
" (…) facciamo
riferimento al suo scritto inerente la pratica infortunistica del Sig. RI 1.
Di seguito le trasmettiamo l’evoluzione salariale dal 2015 ad
oggi. Teniamo a precisare che il salario ha subito una variazione non a causa
della ricaduta del 2017 ma perché per motivi personali RI 1 ha deciso di non
più essere un azionista della __________.
2015.
73’933
2016.
83’200
2017.
88’200
2018.
87’700
2019.
83’200
2020.
78'683.30
I bonus sono stati versati nel 2017 e nel 2018. Non ci sembra
opportuno inviarvi altri nominativi, in quanto questa pratica riguarda il
signor RI 1.” (doc. 293, p. 1)
Con la propria
impugnativa, il rappresentante dell’assicurato contesta il dato ritenuto
dall’assicuratore, sostenendo che, quale reddito da valido, andrebbe piuttosto considerato
il guadagno conseguito nel 2017, visto che “la decisione di cedere le azioni
della ditta è da ricondurre esclusivamente allo stato di profonda prostrazione
in cui si trova attualmente il ricorrente. Impedito nel fisico e mortificato
nel morale, il ricorrente non era più in grado di portare avanti un ruolo
paritario con il collega ed anche per rispetto di quest’ultimo è stato
costretto a fare un passo indietro. Senza l’infortunio non avrebbe mai ceduto
la sua quota della società e non esiste alcun elemento che possa far pensare
diversamente.” (doc. I, p. 7).
In corso di causa, l’avv. RA
1.
ha prodotto una dichiarazione, datata 25 novembre 2020, di __________, ex
socio dell’insorgente, del seguente contenuto:
" (…) Nell’estate
del ’96 ho costituito con RI 1 la __________, ditta attiva nel settore della
falegnameria e del commercio di cucine e mobili di ogni genere.
Per oltre vent’anni abbiamo portato avanti in modo perfettamente
paritario questa nostra ditta.
Era nostra ferma intenzione mantenere questa struttura societaria
sino al nostro pensionamento.
Purtroppo i problemi di salute conosciuti in questi ultimi anni da
__________ hanno scombussolato i nostri piani.
Posso senza ombra di dubbio affermare che senza gli stessi RI 1
sarebbe ancora attualmente socio paritario della società.
Purtroppo le dimensioni della __________ non hanno permesso di
ritagliare per RI 1 un’occupazione in ambito amministrativo sufficiente per
garantire ai soci fondatori un ruolo paritario in seno alla ditta.
Visto il protrarsi dei problemi di RI 1 ed il contesto economico
sempre più difficile la cessione delle quote societarie detenute da __________,
con conseguente diminuzione delle sue entrate, è stata praticamente
inevitabile.” (doc. V 1)
Chiamata ora a
pronunciarsi, questa Corte constata che il tenore della dichiarazione 25
novembre 2020 di __________ (“Posso senza ombra di dubbio affermare che
senza gli stessi [i disturbi di salute, n.d.r.], RI 1 sarebbe ancora
attualmente socio paritario della società”), si trova in aperto contrasto
con quanto la società aveva invece comunicato all’CO 1 nel corso della
procedura amministrativa (“Teniamo a precisare che il salario ha subito una
variazione non a causa della ricaduta del 2017 ma perché per motivi personali __________
ha deciso di non più essere un azionista della __________”, n.d.r.). Ora, non
può essere sostenuto che quanto è stato riferito in un secondo momento puntualizzi
il contenuto della comunicazione 20 luglio 2020 della ditta, considerato come
in quest’ultima la ditta si sia addirittura premurata di precisare - con
termini inequivocabili - che la variazione di salario non era da imputare ai
disturbi alla salute insorti nel corso del 2017 (“… il salario ha subito una
variazione non a causa della ricaduta del 2017…” – il corsivo è del
redattore). Del resto, non può nemmeno essere ignorato che lo stesso
patrocinatore del ricorrente, in sede di opposizione, aveva affermato che il
salario 2020 comunicato dalla società risultava inferiore a quello degli anni
precedenti “… per motivi che esulano completamente dalla problemativa
che qui ci occupa.” (doc. 310, p. 4 – il corsivo è del redattore).
Alla luce di quanto
precede, il TCA può dunque seguire l’amministrazione laddove ha ritenuto che il
ricorrente ha ceduto le proprie quote della società per ragioni estranee
all’infortunio e, di conseguenza, si è fondata sul dato salariale relativo al
2020.
fornito dal datore di lavoro nel luglio 2020 (doc. 293: fr. 78'683.30/anno).
Questo Tribunale può
peraltro esimersi dal procedere agli atti istruttori richiesti in sede di
ricorso (interrogatorio formale dell’assicurato e audizione testimoniale di __________),
visto che tanto l’insorgente quanto il suo ex socio hanno già avuto modo
d’illustrare la loro versione dei fatti (con l’impugnativa, rispettivamente con
la dichiarazione prodotta pendente causa).
2.4.6
Raffrontando il reddito da
valido di fr. 78'683.30 con quello da invalido di fr. 71'947
(cfr. supra, consid. 2.4.4.), si ottiene un grado
d’invalidità dell’8.56%, arrotondato al 9% secondo la giurisprudenza di cui
alla DTF 130 V 121 consid. 3.2., insufficiente per
ottenere il diritto ad una rendita di invalidità (cfr. art. 18 cpv. 1 LAINF).
La decisione
su opposizione impugnata mediante la quale l’istituto assicuratore convenuto ha
negato all’assicurato il diritto a una rendita d’invalidità, deve dunque essere
confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti