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Decisione

35.2020.97

Esigibilità lavorativa. Protesi inversa della spalla sinistra. Rinvio per accertamenti

3 maggio 2021Italiano35 min

capacità lavorativa residua del 50%, come indicato anche dal dr. med. __________,

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2020.97

PC/sc

Lugano

3 maggio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Paola Carcano, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 29 ottobre 2020 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 29 settembre 2020 emanata

da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, nato il __________ 1969,

dal 1° giugno 2015 dipendente a tempo pieno della ditta __________ di __________,

in qualità di “aiuto giardiniere, autista e magazziniere”, e, perciò,

assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l'CO 1, in data 3 gennaio

2016, verso le 10.00, mentre si trovava al proprio domicilio, dopo essere

salito su una scala a pioli a libro per cambiare il lampadario in salotto, è

caduto, riportando una contusione alla spalla sinistra e al torace (doc. 1, 3 e

42).

A causa dell’infortunio

l’assicurato si è sottoposto il 4 maggio 2016 ad un intervento in artroscopia

di sutura del sovraspinoso, tenotomia del capolungo del bicipite brachiale,

borsectomia e acromio-plastica (doc. 36), il 9 gennaio 2017 ad un intervento in

artroscopia di ri-sutura del sovraspinoso (doc. 83), il 25 gennaio 2019 ad un

intervento in artroscopia di acromion-plastica e ricostruzione della cuffia dei

rotatori (doc. 231) ed il 6 febbraio 2020 ad un intervento di posa di una

protesi inversa (doc. 316).

A causa dei dolori, l'assicurato si è sottoposto a svariate indagini, che sono

state effettuate per mezzo di apparecchiature diagnostiche e di immagine

radiologica come pure a diverse visite mediche specialistiche (anche in

Svizzera interna). RI 1 si è sottoposto anche a svariate sedute di fisioterapia

e pure ad alcune infiltrazioni.

L’istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le

prestazioni di legge.

1.2. Dopo avere acquisito agli

atti il rapporto del 25 maggio 2020 relativo alla visita __________ di chiusura

del 18 maggio 2020 del dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia

(giusta il quale l’assicurato presentava una capacità lavorativa residua in

attività adeguate del 100%, senza necessità di pause aggiuntive: doc. 338), in

data 19 maggio 2019, l’amministrazione, a fronte di uno stato di salute

stabilizzato, ha sospeso il versamento delle prestazioni di corta durata

(indennità giornaliera e cura medica) a contare dal 1° luglio 2020,

puntualizzando quanto segue: “Assumeremo tuttavia i costi dei controlli

medici ancora necessari.” (doc. 336).

1.3. Esperiti gli accertamenti

amministrativi e medici del caso (in particolare, dopo avere acquisito agli

atti anche l’apprezzamento medico del 18 maggio 2020 del dr. med. __________ riguardante

la valutazione del danno all’integrità: doc. 339), con decisione del 14 luglio

2020, l’CO 1 ha rifiutato di concedere all’assicurato una rendita d’invalidità

(in quanto, dal raffronto dei redditi, risultava un discapito economico del

5.55%) e gli ha assegnato un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del

20% (doc. 352). L’amministrazione ha puntualizzato quanto segue: “Nella

nostra valutazione non abbiamo considerato la lombalgia con discopatia L4-L5 e

L1-L2 con minima protrusione del disco L4-L5 e emisacralizzazione L5. Eventuali

prestazioni per tale affezioni sono da richiedere al competente assicuratore

malattia (mutua) e invalidità.” (doc. 352, pag. 2).

1.4. A seguito dell’opposizione

interposta da RI 1, patrocinato dall’avv. RA 1 (doc. 364), preso atto della

valutazione medica del 28 agosto 2020 del dr. med. __________, specialista FMH

in medicina interna e medico di fiducia SGV/SSMC/SSMF, consultato privatamente

dall’assicurato (doc. 366) e dopo avere acquisito agli atti l’apprezzamento

medico del 28 settembre 2020 del precitato medico __________ (doc. 370), in

data 29 settembre 2020, l’assicuratore ha confermato in sostanza il contenuto

della sua prima decisione (doc. 371).

1.5. Con tempestivo ricorso del 29

ottobre 2020 RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha postulato l’annullamento

della decisione avversata e, in via principale, il riconoscimento di una

rendita di invalidità di almeno il 67% e, in via subordinata, il rinvio

degli atti all’amministrazione “affinché proceda a degli accertamenti e si

pronunci sul diritto alla rendita” rispettivamente, in ogni caso, che gli

venga “concesso il beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito

patrocinio a favore dell’avv. RA 1” (doc. I, pag. 11).

Il patrocinatore dell’assicurato contesta la valutazione del medico fiduciario,

in quanto il suo cliente potrebbe lavorare sull’arco della normale giornata lavorativa

con un rendimento al massimo del 70% in attività adeguate. La diminuzione del

rendimento del 30% sarebbe dovuta dalla diminuita velocità di esecuzione di

qualunque attività e alla necessità di effettuare regolarmente delle pause

nelle mansioni idonee al suo stato da invalido. A suffragio delle proprie

argomentazioni richiama la valutazione medica del 28 agosto 2020 del dr. med. __________,

già versato agli atti in sede di opposizione (doc. 366 e doc. C). L’avvocato

puntualizza che il dr. med. __________ non è il medico curante del suo cliente.

Il suo assistito l’ha, infatti, consultato privatamente per fargli eseguire una

perizia medica in medito al suo stato di salute. Nella denegata ipotesi in cui

tale perizia medica non fosse ritenuta sufficiente dal TCA, il rappresentante

chiede l’esperimento di una perizia giudiziaria volta ad accertare lo stato di

salute del suo assistito.

Il patrocinatore dell’assicurato precisa pure vi è un nesso di causalità tra

l’infortunio e il disturbo ansioso depressivo di cui soffre il suo assistito. A

suffragio delle proprie argomentazioni produce il certificato medico del 20

ottobre 2020 del dr. med. __________ del Centro Psico Sociale di __________, giusta

il quale: “(…) ho visitato il pz in oggetto in data odierna. Presenta

problematiche connesse alla dimensione lavorativa e ad una condizione di dolore

legata alla protesi alla spalla sx. L’umore ha una tonalità negativa reattiva

alle suddette problematiche e alle difficoltà oggettive che ciò comporta (…)”

(doc. E).

Il patrocinatore del

ricorrente contesta pure il “reddito da invalido” di fr. 68'991.96, in quanto

ritenuto eccessivo, oltre che non chiaro. Inoltre precisa che mal si comprende

come il suo cliente, che soffre di disturbi continui, possa raggiungere un tale

guadagno. Tenuto conto dei limiti funzionali che presenta, il suo cliente deve

prestare molta attenzione ai pesi che solleva. Egli non può quindi svolgere la

professione di operaio in attività semplici e ripetitive perché dovrebbe

sollevare pesi (e fintanto che non prende in mano l’oggetto non potrebbe sapere

a quanto ammonta il peso dello stesso) e potrebbe avere problemi con oggetti

grandi e pesanti. Per il suo assistito sarebbe, invece, pensabile un’attività

meno pesante come un’attività nel servizio della ristorazione, evitando carichi

troppo pesanti e facendo in modo che lui si occupi di aspetti più

organizzativi.

Il patrocinatore

dell’assicurato sostiene pure che al suo assistito andrebbe riconosciuta una

deduzione sociale del 25%, visto che è semianalfabeta, ha più di 50 anni e può

eseguire solo attività leggere a causa del danno alla salute infortunistico.

Il reddito “da invalido”

dovrebbe, pertanto, ammontare a fr. 23'226.98, calcolato in base alla TA1 2018,

ramo 55-56 (“servizi di alloggi e di ristorazione”), livello di qualifica 1,

uomo, aggiornato al 2020, tenuto conto di una riduzione del rendimento del 30%

e di una deduzione sociale del 25% (doc. I, pag. 9). Effettuando il raffronto

dei redditi si ottiene un grado di invalidità del 66.52, che arrotondato

raggiunge il 67%. Il suo cliente ha, quindi, diritto ad una rendita di almeno

il 67%.

1.6. Su richiesta del TCA (doc.

V), il 10 novembre 2020 (doc. VI) il rappresentante del ricorrente ha versato

agli atti la “Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”, giusta

la quale il suo cliente ha dichiarato sotto la propria responsabilità “di

non percepire alcun reddito, né disoccupazione, né reddito di cittadinanza”,

debitamente compilata e vidimata dal Comune di __________ (doc. VI-1)

1.7. Nella risposta del 13

novembre 2020, l'CO 1, patrocinato dall’avv. RA 2, dopo aver versato agli atti

l'incarto LAINF completo, ha chiesto che l’impugnativa venga respinta con

argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc.

VII).

Fatti

1.8. Nella replica dell’8 gennaio

2021 (doc. XIII) l’avv. RA 1 ha precisato che il suo cliente presenta una

capacità lavorativa residua del 50%, come indicato anche dal dr. med. __________,

dopo l’intervento di protesi inversa del 6 febbraio 2020, in occasione della

visita di controllo del 29 aprile 2020, ossia meno di un mese prima della

visita medica di chiusura dell’CO 1. Lo stato del suo cliente è inoltre

peggiorato, soffrendo di importanti dolori ed impotenza funzionale della spalla

e dovendosi perciò recare il 13 ottobre 2020 d’urgenza in Pronto Soccorso, come

risulta dai relativi verbali, che pure vengono versati agli atti quali doc. H.

L’avvocato chiede, infine, l’esperimento di una perizia giudiziaria

pluridisciplinare, volto ad accertare lo strato di salute del suo cliente,

anche dal lato psichico, in considerazione dello stato ansioso in causalità con

l’infortunio subito, risultate dal Doc. E, versato agli atti col gravame.

1.9. In data 14 gennaio 2021, l'CO

1 ha ribadito la richiesta che l’impugnativa venga respinta con argomenti di

cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. XV).

1.10. In data 1° febbraio 2021 (doc.

XVII) l’avv. RA 1 ha versato agli atti i rapporti medici del 27 e 29 gennaio

2021 (doc. L1 e L2) del dr. med. __________, specialista in chirurgia

ortopedica traumatologia dell’apparato locomotorio a __________, informando il

TCA che il suo cliente si sarebbe dovuto sottoporre ad un’ulteriore operazione chirurgica.

1.11. In data 11 febbraio 2021, l'CO

1 ha ribadito la richiesta che l’impugnativa venga respinta con argomenti di

cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. XIX). A

suffragio delle proprie argomentazioni ha versato agli atti l’apprezzamento

medico del 9 febbraio 2021 del precitato medico __________ (doc. XIX-1). Nella

medesima occasione ha pure puntualizzato che avrebbe preso a carico a titolo di

ricaduta l’intervento di artroscopia (doc. XIX-1).

1.12. In data 8 marzo 2021 (doc. XXII)

l’avv. RA 1 ha chiesto la sospensione della causa, alfine di attendere la

rivalutazione del caso da parte della CO 1 dopo che il suo cliente si sarà

sottoposto all’intervento di artroscopia e sarà terminato il periodo di

incapacità lavorativa preso a carico della CO 1, che dovrà rivalutare il

diritto alla rendita e anche ad un’IMI maggiore.

1.13. In data 15 marzo 2021, l'CO 1

ha comunicato al TCA di non concordare con la richiesta di sospensione proposta

da controparte (doc. XXIV).

1.14. Il 16 marzo 2021 il doc. XXIV

è stato trasmesso al patrocinatore dell’insorgente per conoscenza (doc. XXV).

in diritto

Considerandi

in ordine

2.1

La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo

49.

cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del

31.

agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12

marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18

febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e

H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00

del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29

gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.

190.

seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999.

Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8

settembre 2015).

nel merito

2.2

Oggetto della lite è la questione

di sapere se l’Istituto assicuratore convenuto era legittimato a rifiutare

all’assicurato il diritto ad una rendita d’invalidità, oppure no.

Non è, invece, oggetto di

controversia, ed esula quindi dalla presente vertenza, l’entità dell’IMI riconosciuta

dall’CO 1.

Preliminarmente il TCA rileva che, posto come la decisione impugnata (avente

per oggetto l’infortunio del 3 gennaio 2016) delimiti il litigio (cfr. STF

9C_636/2015 del 2 febbraio 2016, consid. 1 con riferimenti), esula dalla

presente procedura l’intervento di adesiolisi artroscopica prospettato il 27

gennaio 2021 dal PD dr. med. __________ (doc. L1 e L2) e che l’CO 1 ha già

dichiarato l’11 febbraio 2021 di assumere a titolo di ricaduta (doc. XIX).

Visto che le considerazioni sollevate dal patrocinatore del ricorrente relative

a tale aspetto sono ininfluenti ai fini del presente giudizio, la richiesta di

sospensione della presente procedura (doc. XXII) - alfine di attendere la

rivalutazione del caso da parte della CO 1 dopo che il suo cliente si sarà

sottoposto all’intervento di artroscopia e sarà terminato il periodo di

incapacità lavorativa preso a carico della CO 1, che dovrà rivalutare il

diritto alla rendita e anche ad un’IMI maggiore (doc. XXII) - è respinta.

2.3

Secondo l'art. 18 cpv. 1

LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito

d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo l'art. 8 cpv. 1

LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

Da parte sua, l'art. 16

LPGA prevede che, per valutare il grado d’invalidità, il reddito che

l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività

ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione

di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del

mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto

ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella RAMI

2004.

U 529, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha

modificato le modalità per la fissazione del grado di invalidità

dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2

seconda frase LAINF.

Nella stessa pronunzia la

nostra Corte federale ha quindi concluso che anche in ambito LAINF la

giurisprudenza relativa ai concetti di incapacità lavorativa, incapacità al

guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito

all'introduzione della LPGA.

Due sono, dunque, di norma

gli elementi costitutivi dell'invalidità:

1.

il danno alla salute

fisica o psichica (fattore medico);

2.

la

diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

Tra il danno alla salute e

l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale (fattore

causale).

Nell'assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni deve esserci per giunta un nesso causale,

naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.

L'invalidità, concetto

essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di

guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

D'altro canto, poiché

l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un

danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente

adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

Spetta al medico fornire

una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un

esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate

funzioni.

Il medico indicherà per

prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando

quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

Egli valuterà finalmente

il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella

professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi

aspetti, STF del 20 aprile 2004 nella causa K., I 871/02 e STF del 18 marzo

2002.

nella causa M., I 162/01).

L'invalidità, proprio

perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che

l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando

la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in

un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

Il grado di invalidità

corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico

conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da

invalido.

La giurisprudenza federale

ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione

dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione

medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,

sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Ciò nondimeno, se il danno

alla salute non è tale da imporre un cambiamento di professione, il giudizio

sull’incapacità lavorativa non esprimerà valori superiori all’incapacità

lavorativa indicata dal medico. Questo perché si suppone che esplicando tutto

l’impegno professionale che la restante capacità lavorativa medico-teorica

ancora permette di sviluppare, l’assicurato esprima una capacità di guadagno

della medesima proporzione (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 100; DTF 114 V 313 consid.

3b; STCA del 21 marzo 1995 nella causa S. F., 31 maggio 1995 nella causa E. D.,

7.

giugno 1995 nella causa M. Z., 26 febbraio 1996 nella causa G. P.).

2.4

Nel caso concreto, litigiosa

è la valutazione dell’esigibilità lavorativa.

Secondo l’Istituto

assicuratore convenuto, in base al parere del proprio medico fiduciario,

l’assicurato sarebbe da ritenere completamente abile al lavoro in attività

sostitutive adeguate (cfr. doc. 338, pag. 4).

Il ricorrente, per contro,

basandosi su quanto attestato dal proprio medico specialista curante ed

operatore, dr. med. __________ (cfr. doc. 325, pag. 3: “Leichte Tätigkeiten

auf Bauchhöhe könnten allenfalls noch zu 50% (halbstags) gemacht werden”) e

dal dr. med. __________, consultato privatamente per una valutazione medica (cfr.

doc. 366, pag. 6: “In un’attività con queste limitazioni, il P. può lavorare

sull’arco della normale giornata lavorativa con un rendimento al massimo del

70%. La diminuzione del rendimento del 30% è dovuta alla diminuita velocità di

esecuzione di qualunque attività e alla necessità di effettuare regolarmente

delle pause”), ha addotto di essere limitato anche nello svolgimento di

attività leggere.

Il TCA constata che la decisione di rendita emanata dall’CO 1 trova il proprio

fondamento, per quanto riguarda l’apprezzamento dell’esigibilità lavorativa,

nel rapporto del dr. med. __________ relativo alla visita di chiusura del 18

maggio 2020 (doc. 338).

In quell’occasione, il

medico fiduciario - dopo avere valutato che le diagnosi di “Lombalgia con

disopatia L4-L5 e L1-L2, minima protrusione del diso L4-L5; Emisacralizazzione

L5” non erano di competenza della CO 1 - ha ritenuto l’assicurato, per i

soli postumi infortunistici, pienamente abile al lavoro nell’esercizio di

attività rispettose dell’esigibilità lavorativa valutata nell’ultima visita __________

del 28 agosto 2019 (doc. 278), “in quanto la situazione clinica è

addirittura lievemente migliorata” (doc. 338, pag. 4), ovvero:

"

L'assicurato può sollevare

talvolta pesi molto leggeri fino a 5 kg fino all'altezza dei fianchi, di rado

pesi fino a 10 kg, mai pesi superiori. Mai può sollevare oltre l'altezza del

petto pesi di qualunque tipo superiori a 5 kg. Molto spesso può eseguire lavori

leggeri, di rado lavori medi, mai lavori pesanti o molto pesanti.

Molto spesso può effettuare la

rotazione della mano, non può più fare lavori sopra la testa, nessuna

limitazione per quanto riguarda la rotazione del busto per i soli postumi

infortunistici.

La posizione seduta e inclinata in avanti come quella in piedi e la posizione

inginocchiata e con ginocchia in flessione in posizione seduta in piedi e di

libera scelta non presentano nessuna limitazione.”

Di parere opposto il PD

Dr. med. __________, specialista in chirurgia ortopedica traumatologia

dell’apparato locomotorio, che, in data 6 febbraio 2020, aveva eseguito alla __________

di __________ l’intervento di posa della protesi inversa alla spalla sinistra

dell’assicurato (doc. 316).

Questo specialista, con

rapporto del 29 aprile 2020 (doc. 325), ha osservato quanto segue:

"

(…) Ordentlicher

Verlauf. Dem Patienten geht es besser. Die Physiotherapie würde ich stoppen.

Ein Krafttraining würde ich nicht empfehlen. Als Lastwagen-Chauffeur mit

starker Belastung der linken Schulter erachte ich ihn als nicht mehr

arbeitsfähig. Leichte Tätigkeiten auf Bauchhöhe könnten allenfalls noch zu 50 %

(halbtags) gemacht werden.

Nachkontrolle bei mir 1 Jahr postoperativ

klinisch und radiologisch. (…)”

Di parere opposto anche il dr.

med. __________, specialista FMH in medicina interna e medico di fiducia

SGV/SSMC/SSMF, consultato privatamente dall’assicurato per una valutazione

medica sul suo stato di salute, che, nel rapporto del 28 agosto 2020 (doc. 366),

in merito alla capacità lavorativa dell’assicurato, ha osservato quanto segue:

"

(…) Concordo con la valutazione

dei medici __________ della CO 1 in merito alla incapacità lavorativa completa

definitiva per la professione da ultimo esercitata.

A causa dei disturbi residui alla

spalla sx, in relazione di causalità naturale con l'evento del 03.01.16, il P.

non può svolgere a titolo definitivo nessun lavoro pesante e medio pesante come

pure tutte le attività che comportano sollecitazioni per l'arto superiore sx.

Tenuto conto del quadro clinico attuale, che risulta peggiorato rispetto a

quanto aveva costatato il Dr. med. __________ in maggio 2020, è necessario rivedere

le limitazioni funzionali e di carico allora definite.

A causa dei problemi inerenti la

spalla sx, il P. può, sollevare con l'arto superiore sx al massimo pesi sino a

5.

kg fino all'altezza della cintura e al massimo pesi di 2 kg sino all'altezza

del petto. Non può movimentare carichi superiori ai 5 kg. Non può svolgere

nessuna attività con il broccio sx lontano dal tronco. Non può svolgere attività

che richiedono movimenti rapidi con il braccio sx. In un'attività con queste

limitazioni, il P. può, lavorare sull'arco della normale giornata lavorativa

con un rendimento al massimo del 70%. La diminuzione del rendimento del 30% è

dovuta alla diminuita velocità di esecuzione di qualunque attività e alla

necessità di effettuare regolarmente delle pause.

Un aumento della capacità

lavorativa in futuro è escluso, potendo piuttosto prevedere un aumento delle

limitazioni, soprattutto se peggiorasse ulteriormente la mobilità della spalla,

che già risulta compromessa.

A causa della sindrome

lombospondilogena cronica, il P. non è in grado di mantenere in modo prolungato

né la posizione seduta né la posizione eretta e deve evitare le posizioni non

ergonomiche per la schiena. Per una valutazione conclusiva della ripercussione

del disturbo ansioso-depressivo sulla capacità lavorativa, sarebbe necessaria

una valutazione specialistica psichiatrica ma appare evidente già al primo

approccio un disagio psicologico, che si ripercuote sul normale funzionamento

della persona.

Tenuto conto di tutti i problemi di

salute nel loro insieme, ritengo che anche in un'attività adatta alle

condizioni di salute, il P. non sia in grado di lavorare con un rendimento

superiore al 50%.

Inoltre, nella definizione

dell'esigibilità lavorativa, si deve tener conto dello stato di semi

analfabeta, che preclude di fatto le capacità di apprendere una nuova

professione. (…)” (doc. 366 pag. 6)

Preso atto di tali referti, il

dr. med. __________, con apprezzamento medico del 28 settembre 2020, ha

nuovamente ritenuto l’assicurato abile al 100% in attività adeguate (doc. 370).

Il medico __________ ha, in particolare, osservato quanto segue:

"

È evidente che l'assicurato non

può più essere adibito al lavoro che svolgeva prima ma è anche vero che anche

un cieco può essere adibito al lavoro ad esempio di telefonista in quanto la

sua limitazione non impedisce l'effettuazione di un lavoro che non richieda

l'uso della vista.

In questo

caso, appare evidente come l'articolarità residua del signor RI 1 possa essere

perfettamente calzante rispetto a quella che è stata definita un'attività

consona in un'esigibilità rispettosa per le sue possibilità residue. In tal

senso la diminuita velocità di esecuzione e la necessità di fare delle pause

considerate dal dott. med. __________ in realtà va considerata sicuramente

giusta concettualmente, ma va adeguata al tipo di attività che l'assicurato

possa effettivamente svolgere. Un'attività, ad esempio come quella di gestire

una portineria, o un semplice lavoro di centralino può semplicemente essere

svolta direi senza alcuna difficoltà.

In tal caso

proprio perché le braccia sono due e proprio perché la limitazione funzionale

definita sia dal professor dr. med. __________, sia dal medico __________

consente una movimentazione piuttosto ampia al di sotto dell'orizzontale,

appare appunto plausibile che un lavoro ricavato sulla esigibilità lavorativa

espressa, possa essere svolto anche senza pause frequenti in quanto

l'affaticabilità muscolare si basa proprio su una mobilizzazione che vada al di

là di manovre che possono essere svolte sotto l'orizzontale e soprattutto non

comporta situazioni di ripetitività di cede gestualità, come ad esempio avviene

in una catena di montaggio, per cui è piuttosto improbabile che compaiono segni

di affaticabilità in lavori così sedentari. In parole povere, l'esigibilità

lavorativa deve essere calzata perfettamente sulla tipologia della lesione e su

quello che è il tipo di lavoro che l'assicurato possa svolgere, quindi in

questo caso l'esigibilità non si discosta da casi in cui per esempio

l'assicurato viene sottoposto a un altro tipo di intervento, in quanto ciò che

fa testo è lo sforzo muscolare, la ripetitività dell'azione e il tipo di

attività alla quale l'assicurato può essere sottoposto.”

Davanti al TCA, il patrocinatore

dell’assicurato ha versato agli atti i verbali relativi ad una consultazione

d’urgenza (“per periartrite acuta spalla sin in esiti di protesizzazione”)

avvenuta il 13 ottobre 2020 in Pronto soccorso di __________ (doc. H) e il

rapporto del 27 gennaio 2021 del PD dr. med. __________, il quale, al termine

della visita di controllo di medesima data, ha rilevato quanto segue:

" (…) Schlechtes Operationsergebnis. Die inverse

Prothese hat die Situation nicht verbessern können. Der Patient hat relevante Beschwerden.

Therapeutisch stellt sich die Frage, ob arthroskopisch ein persistierender

low-grade Infekt ausgeschlossen werden sollte und ob allenfalls das Gelenk

arthrolysiert werden sollte. Dies wird noch besprochen werden. Der Patient wird

erneut diesbezüglich telefonisch kontaktiert werden.

In diesem Zustand ist er

so nicht arbeitsfähig sowohl jetzt wie auch in Zukunft. Eine Berentung wäre meines Erachtens indiziert. (…)”

Preso atto di tale referto, il

dr. med. __________, con apprezzamento medico del 9 febbraio 2021 (doc. XIX-1)

ha, in particolare, osservato quanto segue:

"

(…) si ritiene che nell'interesse

supremo del paziente, possa essere preso a carico una artroscopia, considerando

la riapertura della pratica come una ricaduta.

Va da sé che nel caso l'artroscopia risulti negativa da un punto di vista

infettivologico e soprattutto non sia concluso assolutamente niente a distanza

di qualche mese dall'intervento di adesiolisi, l'intera pratica andrà rivista

in chiave critica.

L'esigibilità è evidente che verrà riconsiderata in base al dato

dell'artroscopia.

Si ribadisce il concetto quindi, che la possibilità è ben diversa dalla

probabilità preponderante, ma l'intervento di artroscopia va comunque

riconosciuto esclusivamente a titolo abbondanziale e nell'interesse etico del

paziente.” (doc. XIX-1, pag. 2)

2.5

Per costante giurisprudenza,

in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02

dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg.

(= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte

federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono piuttosto esistere

delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente

fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza

8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465 consid. 4.4 e

consid. 4.7, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle

assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da

medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che

non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della

correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta

Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti

dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono

legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni

all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di

prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei

medici curanti.

Trattandosi invece di

perizie affidate dagli assicuratori sociali a medici esterni

all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti in ossequio alla

procedura di cui all’art. 44 LPGA, esse godono di piena forza probatoria, a

condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio

l’affidabilità (cfr. STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017 consid. 3.2 e

8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il

valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui

temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle

censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena

conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto

medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr.

21.

p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p.

191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per

decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la

sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo

contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile osservare

che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere

la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,

precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri

medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come

farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è

l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in

fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

2.6

Nella concreta evenienza,

questa Corte non può confermare la decisione dell’amministrazione di

considerare RI 1 in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento

completo, delle attività sostitutive leggere adeguate. In effetti, riguardo

alla valutazione dell’esigibilità lavorativa (che sta alla base della

determinazione del grado d’invalidità), agli atti di causa figurano referti

specialistici contraddittori - da una parte quelli del dr. med. __________,

dall’altra quelli elaborati dal dr. med. __________ e dal PD dr. med. __________

- che non gli consentono di decidere, con la necessaria tranquillità, in un

senso oppure nell’altro.

In simili casi, la

giurisprudenza federale prevede che la vertenza non possa essere decisa

basandosi sull’uno o sull’altro dei pareri a disposizione ma che occorre ordinare

una perizia ad opera di un medico indipendente secondo la procedura di cui

all’art. 44 LPGA oppure una perizia giudiziaria (cfr. STF 8C_456/2010 del 19

aprile 2011 consid. 3; in questo stesso si veda pure la STF 8C_943/2010 del 9

novembre 2011 consid. 3.2).

È vero che, di regola,

trattandosi di assicurati che hanno subito un danno infortunistico agli arti

superiori, segnatamente una rottura della cuffia dei rotatori, il TCA ammette

una completa capacità lavorativa in attività idonee (cfr., a questo proposito, tra

le tante, STCA 35.2020.72 dell’8 marzo 2021, consid. 2.4.4, STCA 35.2020.1 del

21.

dicembre 2020, consid. 2.4.3, STCA 35.2018.114 del 18 marzo 2019, consid.

2.3.3, STCA 35.2018.52 del 12 novembre 2018, consid. 2.4.3, STCA 35.2018.38 del

10.

ottobre 2018, consid. 2.5, STCA 35.2017.109 del 13 giugno 2018, consid.

2.3.5).

La fattispecie sub

judice si differenzia, tuttavia, dalle precedenti per il motivo che

all’insorgente è stata nel frattempo impiantata una protesi inversa della

spalla sinistra.

Tale circostanza potrebbe

giustificare una diversa soluzione e merita, quindi, di essere approfondita

mediante una perizia specialistica esterna, come del resto già deciso dal TCA

in un’analoga vicenda oggetto della sentenza 35.2018.1 del 12 ottobre 2018.

In quel caso, infatti,

questo Tribunale ha rinviato gli atti all’amministrazione per nuovi

accertamenti peritali, ritenendo indispensabile chiarire se, effettivamente

come preteso dallo specialista privatamente consultato dall’assicurato, in caso

di protesi inverse non si possa concludere per una piena esigibilità lavorativa

in attività adatte, dato che non trattandosi di un impianto anatomico, si può

andare incontro ad un’usura accelerata, come pure a fratture dell’acromio e ad

un eccessivo affaticamento del muscolo deltoide, motivo per il quale “…

anche con un intervento perfettamente riuscito e un risultato considerato come

normale, la funzione della spalla di un portatore di protesi inversa non può e

non deve essere considerata come normale” (cfr. STCA 35.2018.1 del 12

ottobre 2018, consid. 2.3.2).

Allo stesso modo (cfr.

STCA 35.2018.101 del 12 dicembre 2018, consid. 2.6) il TCA ha deciso in

un’analoga vicenda (riguardante un’assicurata a cui era stata impiantata nel

gennaio 2017 una protesi totale inversa alla spalla sinistra, in seguito ad un

infortunio occorsole nell’agosto 2014) oggetto della sentenza 35.2018.101 del

12.

dicembre 2018.

2.7

In una sentenza di principio

9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale

federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale

relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico

(SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla

Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi

il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in

quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento

istruttorio.

Il

TF ha, al riguardo, sviluppato le seguenti considerazioni:

"

(…).

4.4.1.1

Ist das Gutachten einer

versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene

Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das

Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die

Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit

diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines

Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den

kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61

lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen

auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die

erstinstanzlichen Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an

die Verwaltung delegieren dürfen.

4.4.1.2

Die Vorteile von

Gerichtsgutachten (anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der

Straffung des Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die

direkte Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert

das Risiko von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person -

unzumutbaren multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die

Sozialversicherungsverwaltung mit Blick auf die differenzierten Aufgaben und

die dementsprechend unterschiedliche funktionelle und instrumentelle

Ausstattung der Behörden in der Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz

als regelmässig besser geeignet, Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen

(BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation

schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.

4.4.1.3

Die Einschränkung der

Befugnis der Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen

Begutachtung an die Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den

(gemäss geänderter Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der

versicherten Person im Zusammenhang mit der Anordnung eines

Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG; vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur

prospektiven Chancengleichheit bei, derweil das Gebot, im Falle einer

Beanstandung des Administrativgutachtens eine Gerichtsexpertise einzuholen, die

Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo dies nach der konkreten

Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige Rechtsprechung, wonach das

(kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat, bei festgestellter

Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen

oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten (vgl. statt

vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil vom 11. April

2000.

E. 3b, H 355/99), zu ändern.

4.4.1.4

Freilich ist es weder unter

praktischen noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des

Anliegens, die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen

Sachverhalts fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der

Grundlage eines Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand,

dass die MEDAS von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes

Motiv dafür. Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein

Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig

erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich

abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem

rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der

bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die

betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend

reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine

Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt

hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher

vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen

Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache

zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung

von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das

Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar

2011.

E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S. 151 E. 3.5, 9C_85/2009).” (DTF 137 V 263-265)

In una sentenza 8C_59/2011

del 10 agosto 2011 consid. 5.2 - dunque successiva a quella pubblicata in DTF

137.

V 210 -, emanata in materia di assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale

federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF 135 V 465, in particolare

che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di rapporti allestiti da medici

di fiducia, il giudice (cantonale) è libero di scegliere se ordinare

direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare gli atti

all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo la

procedura di cui all’art. 44 LPGA:

"

Um solche Zweifel auszuräumen,

wird das Gericht entweder ein Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an

den Versicherungsträger zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach

Art. 44 ATSG eine Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).”

In una sentenza

8C_412/2019 del 9 luglio 2020 consid. 5.4, la Corte federale ha rinviato la

causa all’assicuratore LAINF (e non al tribunale cantonale che aveva

respinto il ricorso della persona assicurata) affinché disponesse l’esecuzione

di una perizia ai sensi dell’art. 44 LPGA, precisando che laddove esistano

dubbi circa l’attendibilità e la pertinenza della valutazione del medico

fiduciario, spetta in primo luogo all’assicuratore contro gli infortuni

procedere a ulteriori atti istruttori per determinare d’ufficio i fatti

determinanti e, se del caso, assumere le prove necessarie prima di emanare la decisione

(art. 43 LPGA):

"

Lorsqu’il existe des

doutes sur la fiabilité et la pertinence de l’appréciation du médecin-conseil,

il appartient en premier lieu à l’assureur-accidents de procéder à des

instructions complémentaires pour établir d’office l’ensemble des faits

déterminants et, le cas échéant, d’administrer les preuves nécessaires avant de

rendre sa décision (art. 43 al. 1 LPGA; ATF 132 V 368 consid. 5 p. 374; arrêt

8C_401/209 du 9 juin 2020 consid. 5.3.3. et ses références).” (STF 8C_412/2019,

consid. 5.4.)

(si veda pure STF

8C_697/2019, 8C_698/2019 del 9 novembre 2020 consid. 4.1; STCA 35.2020.93 del

29.

marzo 2021, consid. 2.7; STCA 35.2020.81 del 26 aprile 2021, consid. 2.10).

Nella presente

fattispecie, il TCA ritiene che siano soddisfatti i presupposti per un rinvio

degli atti all’istituto convenuto (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF

135.

V 465), già per il fatto che esso ha fondato la decisione impugnata sul

solo parere del proprio medico fiduciario.

Per le ragioni già esposte

al considerando 2.6, si giustifica l’annullamento della decisione su

opposizione impugnata e il rinvio degli atti all’assicuratore affinché disponga

un approfondimento peritale esterno (art. 44 LPGA) volto a definire

l’esigibilità lavorativa dell’insorgente.

Nell’ambito del rinvio l’amministrazione dovrà pure esprimersi in merito

all’esistenza, o meno, di un nesso di causalità tra i disturbi psichici,

risultanti dal certificato medico del 20 ottobre 2020 del dr. med. __________

del Centro Psico Sociale di __________, versato agli atti davanti al TCA con il

gravame (doc. E) ed in merito al quale, a tutt’oggi, l’CO 1 non si è ancora

espressa.

2.8

Alla luce di quanto appena

esposto (cfr., in particolare, consid. 2.6 e 2.7), il TCA rinuncia (valutazione

anticipata delle prove) all'assunzione di ulteriori prove (in particolare,

all’esperimento di una perizia giudiziaria pluridisciplinare, così come

richiesto dal patrocinatore del ricorrente: cfr. doc. XIII).

2.9

Visto l’esito del ricorso (il

rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria, cfr., da ultimo, la STF

8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid.

7.1

pag. 271 e riferimento), l’CO 1 verserà all’insorgente, rappresentato da un

avvocato, l’importo fr. 2'800 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per

ripetibili. Ciò rende priva di oggetto la richiesta di ammissione

all’assistenza giudiziaria con concessione di gratuito patrocinio (DTF 124 V

309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_274/2014 del 30 settembre 2014 consid. 5;

9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5; 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid.

5; STCA 32.2018.158 del 30 luglio 2019, consid. 2.11).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La richiesta di sospensione

della causa è respinta.

2. Il ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

§ La decisione su

opposizione impugnata è annullata.

§§ Gli atti sono retrocessi all’CO 1 per complemento istruttorio e nuova

decisione.

3. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’CO 1 verserà all’assicurato, rappresentato da un avvocato,

l’importo di fr. 2'800

(IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili, ciò che rende priva di

oggetto la domanda di assistenza giudiziaria con concessione di gratuito

patrocinio.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti