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Decisione

35.2020.98

STCA arti inferiori. Stabilizazzione. Nessun diritto alla rendita. Decisione su opposizione confermata

26 aprile 2021Italiano57 min

I due redditi da porre a

Source ti.ch

Incarto

n.

35.2020.98

PC/MM/sc

Lugano

26 aprile 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Paola Carcano, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 7 novembre 2020 di

RI 1

rappr. da: RA 2

contro

la decisione su opposizione del 9 ottobre 2020 emanata da

CO 1

rappr. da: RA 1

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 11 settembre 2017 RI

1, nato il __________ 1984, di professione operaio edile, alle dipendenze della

ditta __________ in qualità di operaio edile dal 9 maggio 2016 e, perciò,

assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, si è sottoposto ad una

ricostruzione artroscopica del legamento crociato anteriore (di seguito: LCA)

del ginocchio sinistro presso l’Ospedale di __________, a causa di un

infortunio occorsogli il 26 luglio 2017, allorquando, mentre stava lavorando in

un cantiere in via __________ a __________, salendo le scale, trasportando

delle lastre di cartongesso, era inciampato in un gradino ed era caduto a

terra. In seguito, aveva riacquistato la piena capacità lavorativa (doc. 50).

1.2. In data 9 ottobre 2018, RI 1

mentre stava lavorando in un cantiere alla __________ di __________, verso le

8:30, scendendo le scale è scivolato procurandosi una distorsione al ginocchio

sinistro e riportando una ri-rottura del LCA (doc. 1, 18 e 50).

Inabile al lavoro al 100% dal giorno dell’infortunio, l’assicurato ha tentato

una ripresa lavorativa (fallita dopo soli tre giorni) il 29 gennaio 2019. A

tale momento, il datore di lavoro ha consegnato all’assicurato, così come a

diversi altri suoi colleghi, la disdetta del rapporto di lavoro (doc. 50 e

158).

In data 26 febbraio 2019 l’assicurato ha inoltrato una richiesta di prestazioni

AI per adulti giustificata da soli postumi infortunistici (doc. 51).

Il 26 marzo 2019 RI 1, a causa della rottura del Neo-LCA sintetico al ginocchio

sinistro, si è quindi sottoposto, sempre presso l’Ospedale di __________, ad un

intervento di “artroscopia di ginocchio con asportazione residui di neo LCA

e ricostruzione LCA con nuovo LARS” (doc. 76, pag. 3 e 55).

L’istituto assicuratore ha

assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

A causa di persistenti dolori, di una residua instabilità rotazionale e di una

ipomiotrofia quadricipitale, l'assicurato si è sottoposto a svariate indagini,

che sono state effettuate per mezzo di apparecchiature diagnostiche e di

immagine radiologica . Egli ha effettuato pure diverse visite mediche specialistiche,

anche in Svizzera interna, dal PD. Dr. med. __________, della Klinik für

Ortopädie und Traumatologie del __________ di __________, su richiesta del

medico __________; doc. 150).

RI 1 si è anche sottoposto

a svariate sedute di fisioterapia intensa, tecarterapia e fisiokinesiterapia.

1.3. Preso atto delle risultanze

della visita __________ del 19 maggio 2020 del dr. med. __________, specialista

FMH in chirurgia (doc. 178), il medesimo giorno l'CO 1 ha comunicato

all’assicurato la sospensione delle prestazioni (spese di cura e indennità

giornaliera) a decorrere dal 1° luglio 2020, ritenuto come secondo il parere

del medico di __________non era più necessaria una cura medica, puntualizzando

che avrebbe continuato ad assumersi i costi dei controlli medici ancora

necessari (doc. 170).

1.4. Esperiti gli accertamenti

medico-amministrativi del caso (in particolare, dopo avere preso atto del

rapporto del 25 maggio 2020 relativo alla visita __________ del 19 maggio del

precitato medico di __________ dell’CO 1), con progetto di decisione del 29

maggio 2020, l’Ufficio assicurazione invalidità (in seguito: UAI) ha preannunciato

RI 1 il riconoscimento di una rendita d’invalidità intera (grado di

invalidità:100%) dal 1° ottobre 2019 (alla scadenza dell’anno di attesa; art.

28 LAI) al 31 agosto 2020 (tre mesi dopo il miglioramento dello stato di

salute: 19 maggio 2020; art. 88a cpv. 1 OAI), stabilendo per il periodo

successivo un grado di invalidità del 7% (doc. 182).

L’UAI ha considerato, nel 2018, un reddito da valido di Fr. 68'847.25

(calcolato sulla base della TA1, categoria 41-43 “costruzioni”, uomini, livello

1; visto che l’assicurato era stato licenziato per motivi estranei

all’invalidità, segnatamente per mancanza di lavoro) e un reddito da invalido

di Fr. 64'024.15 (determinato sulla base della TA1, attività semplici e

ripetitive, valore mediano, fr. 67'393.83, applicando una deduzione sociale del

5% per attività leggere e per svantaggi salariali derivanti da contingenze

particolari: doc. 182).

1.5. Esperiti gli accertamenti

medico-amministrativi del caso (in particolare, dopo avere preso atto anche

della valutazione della menomazione dell’integrità - di seguito: IMI - del 19

maggio 2020 del precitato medico __________; doc. 179) ed avere preso atto

dell’opposizione del 16 giugno 2020 dell’assicurato alla chiusura del caso

(doc. 196), con decisione del 25 giugno 2020, l’CO 1, riferendosi alla lettera

del 19 maggio 2020 (chiusura del caso), ha negato all’assicurato una rendita

LAINF (a fronte di un grado di invalidità nullo), egli ha riconosciuto un’IMI

del 5% (doc. 200).

L’CO 1 ha considerato, nel 2020, un reddito da valido di Fr. 57'455.- (calcolato

sulla base delle indicazioni fornite dall’ex datore di lavoro) e un reddito da

invalido di Fr. 68'446.- (determinato sulla base della TA1 2018, attività

semplici e ripetitive, livello 1, uomini, fr. 67'766.67, aggiornato al 2020,

senza applicare alcuna deduzione sociale, cfr. doc. 200).

1.6. Dopo avere preso atto del

referto del 2 luglio 2020 della visita specialistica del dr. med. __________,

specialista in ortopedia e traumatologia, chirurgia del ginocchio e traumatologia

dello sport, dell’Istituto clinico __________ di __________ (__________; doc.

204) e dell’opposizione formale del 27 luglio 2020 (doc. 213) e del messaggio

di posta elettronica del 29 settembre 2020 (doc. 220) dell’assicurato e dopo

avere raccolto agli atti la nota del 2 luglio 2020 (doc. 206) e l’apprezzamento

medico del 31 agosto 2020 (doc. 217) del precitato medico di __________, con

decisione su opposizione del 9 ottobre 2020 (doc. 225) l’CO 1 ha confermato la

precedente decisione, in particolare sulla base delle seguenti considerazioni:

" (…)

2. Dagli atti risulta che in data 8.1.2020 il dott. __________ è

giunto alla conclusione che il ciclo fisiokinesiterapico non può più offrire

all'assicurato dei miglioramenti funzionali e algico. L'assicurato dovrebbe

essere visitato dal medico di __________ o da uno specialista presso la Clinica

universitaria di __________. L'assicurato è stato indirizzato dalla CO 1 al

dott. __________, specialista del ginocchio e medico capo presso l'Ospedale

cantonale di __________, il duale è giunto alla conclusione e difficile sapere

se un ulteriore intervento porterebbe ad un miglioramento. In occasione della visita

medica di chiusura rassicurato ha ammesso che un cambio di attività potrebbe

essere forse la cosa più logica. Egli e stato edotto che in caso di

aggravamento potrà sempre riannunciarsi. Il medico di __________ si è pertanto

espresso in merito all'esigibilità e la Divisione prestazioni assicurative ha provveduto

ad effettuare il raffronto dei redditi su basi teoriche e a rifiutare il

diritto alla rendita non sussistendo alcun discapito. A sostegno dell'opposizione

l'assicurato ha prodotto un rapporto del dott. RA 1, il quale ha consigliato

proseguire il percorso terapeutico con un intervento chirurgico per bonifica

articolare.

3. Interpellato in merito l'assicurato ha dichiarato che ha deciso non di farsi

operare. Il ginocchio va bene e non ha particolari problemi. Ha ripreso il

lavoro al 100 %. Inizialmente è stato esonerato da alcune mansioni ma l'idea è

quella di riprendere la sua attività. L'assicurato si è dichiarato disposto a

ritirare l'opposizione qualora la CO 1 accettasse di versare l'indennità

giornaliera per i mesi di luglio e agosto in quanto non ha lavorato e non ha

percepito nessuna indennità.

4. La CO 1 non può dare seguito a questa richiesto in quanto non

sussiste nessun motivo che permette di ammettere che lo stato di salute

dell'assicurato non era stabilizzato con il 30.6.2020. Il fatto che

l'assicurato abbia ripreso il proprio lavoro abituale con l'1.9.2020 e non con

il 1.7.2020 non ha nulla a che vedere con gli esiti dell'infortunio essendo la

situazione stabilizzata al più tardi al momento della visita di chiusura che ha

avuto luogo il 19.5.2020.

5. Come già spiegato sia dal medico di __________ che dalla CO 1 __________

l'assicurato potrà annunciare una ricaduta qualora decidesse di farsi operare.

Questo non significa che la CO 1 concede fin d'ara il benestare ma che rivaluterà

la situazione alla luce

degli elementi che saranno a sua disposizione a quel momento.

(…)”.

1.7. Il 12 ottobre 2020 la ditta __________

di __________, che nel frattempo aveva ripreso RI 1 alle proprie dipendenze in

qualità di operaio edile al 100%, ha comunicato all’CO 1 una ricaduta, dato che

il proprio dipendente, in medesima data, “mentre scendeva il gradino della

scala del bar si è girato e il ginocchio gli ha ceduto” ed era totalmente

inabile al lavoro da tale data (doc. 229).

1.8. Con tempestivo ricorso del 7 novembre

2020 RI 1, rappresentato dall’avv. __________, ha postulato quanto segue:

“La decisione su opposizione 9.10.2020 e la decisione 25.6.2020 della CO 1,

fatta riserva dell’IMI assegnata, sono annullate.” e “La pratica CO 1

n. __________ è pertanto riaperta e l’incarto è ritornato alla CO 1 per nuova

decisione dopo lo svolgimento delle opportune misure mediche del caso e meglio

dell’intervento al ginocchio sinistro, con il riconoscimento dei relativi costi.”

(cfr. doc. I, pag. 7).

Il patrocinatore dell’assicurato, dopo avere puntualizzato che l’IMI non è

contestata, critica l’operato dell’amministrazione per non avere valutato

correttamente la situazione né il danno alla salute del suo cliente. Per

risolvere il problema del suo assistito sarebbe necessario un intervento, che

però, a torto, non è stato autorizzato dall’CO 1. Il rappresentante sottolinea,

in particolare, quanto segue:

" (…) Non è

stato l’assicurato a decidere di non sottoporsi all’operazione ma è la mancata

autorizzazione della CO 1 all’intervento che l’ha spinto a non farsi operare.

In seguito ha fatto un difficoltoso tentativo di rientro al posto di lavoro,

forzato dal fatto che da giugno 2020 in poi non gli è stata versata né dalla CO

1 né da altri alcuna indennità e pertanto per ragioni puramente economiche è

stato costretto a cercare di rientrare in azienda, ma non svolgendo la sua

attività, in quanto il suo ginocchio non gli consente di farlo, bensì provando

a svolgere lavori molto leggeri.

(…).

La valutazione della decisione impugnata che ritiene la situazione

si è stabilizzata al 30 giugno ciò che non corrisponde assolutamente alla

realtà, tanto è vero che il signor RI 1 il 12 ottobre 2020 a causa delle

condizioni critiche del suo ginocchio ha subito una nuova distorsione,

aggravando ulteriormente la situazione.

Ad oggi la situazione del ginocchio causa al signor RI 1 dolori,

non gli consente tutti i movimenti e influisce anche sulla sua postura, con

problematiche che se non operate e curate porteranno ad avere ulteriori

problemi di salute.

In concreto il danno causato dall'infortunio non si è risolto,

malgrado le cure mediche e ne permangono le conseguenze con limitazioni

funzionali e dolori persistenti, come attestato dalla documentazione medica

specialistica.

Per il danno subito al ginocchio il signor RI 1 ha beneficiato

delle prestazioni dell'assicurazione infortuni, che sono tuttavia state

interrotte con la chiusura prematura e forzata del caso.

Contrariamente a quanto indicato nella decisione impugnata,

l'assicurato non ha ripreso a svolgere la propria attività precedente, in

quanto il suo ginocchio non gli consente di farlo, bensì provando a fare lavori

molto leggeri.

(…).

Contrariamente a quanto indicato nella decisione impugnata un

intervento chirurgico al ginocchio, che presenta una persistente instabilità e

dolori persistenti, comporterebbe un miglioramento (cfr. doc. D: Valutazione

medica specialistica 25.3.202011 PD Dr. med. __________ del Kantonsspital __________).

Al contrario di quanto indicato nella decisione impugnata,

l'assicurato non ha rinunciato ad effettuare l'intervento, che invece richiede.

In concreto, benché utile a migliorare la stabilità, i dolori e la capacità

lavorativa, non gli è riconosciuto dall'assicuratore LAINF.

Si osserva, d'altra parte, che l'assicuratore non gli ha chiarito

che se non avesse indicato entro un determinato termine di svolgere

l'operazione avrebbe proceduto con la conseguente decisione di chiusura del caso.

(…).

Nelle circostanze del caso concreto, ritenuta la delicata situazione del

ginocchio e gli interventi già subiti, tale modo di procedere non ha rispettato

una corretta procedura, ha disatteso l'obbligo di informare l'assicurato e il

diritto di essere sentito dell'assicurato.

(…).

Nelle circostanze del caso concreto, l'assicuratore LAINF ha pertanto concluso

in modo prematuro e a torto che l'assicurato dal 30 giugno 2020 ha un danno

alla salute stabilizzato, con la conclusione delle cure mediche - in realtà

ancora necessarie - e delle indennità giornaliere e senza perdita di reddito,

senza diritto ad alcuna rendita di invalidità.

Alla luce della documentazione e delle valutazioni mediche

allegate risulta invece giustifica la continuazione del caso LAINF con il

riconoscimento delle prestazioni, segnatamente i costi delle cure e operazioni

da definire nel rispetto del diritto di essere sentito e la successiva

valutazione e assegnazione di una rendita LAINF, ritenuto che allo stato

attuale il danno non è stabilizzato, vi è una piena incapacità lavorativa nella

precedente professione e non può ritenersi l'assenza di invalidità, tanto meno

un teorico salario annuo di CHF 68'446.-. (…)” (doc. I, pag. 5 e 6).

A suffragio delle proprie

argomentazioni ha prodotto la valutazione medica del 25 marzo 2020 del PD. Dr.

med. __________ (doc. D, già agli atti quale doc. 150) e il messaggio di posta

elettronica del 9 luglio 2020 della Case manager della CO 1 (doc. E, già agli

atti quale doc. 209: “Come richiesto da suo marito pocanzi telefonicamente

vi informiamo che il caso è stato chiuso con la decisione del 26 giugno 2020.

Non vi sono le premesse per entrare nel merito dell’intervento richiesto. Per

eventuali contestazioni rinviamo alla decisione citata e ai termini legali

comunicati.”).

1.9. Nella risposta del 30 novembre

2020 (doc. III), l’CO 1 ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di

cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto. In particolare, l’assicuratore

LAINF ha puntualizzato che lo scopo di un’operazione non è quello di

procrastinare il diritto delle indennità giornaliere, che lo specialista di __________

non ha fornito alcuna garanzia di successo, che l’assicurato aveva dichiarato

al medico di __________ che non voleva farsi operare non avendo sufficienti

garanzie, che la ricaduta esula dalla presente procedura e che la situazione

era stabilizzata visto che l’assicurato aveva rifiutato di sopporsi ad un ulteriore

intervento e lavorava al 100% nella sua attività abituale.

1.10. Il 2 gennaio 2021 l'avv. __________

si è riconfermato, soffermandosi su alcuni punti (in particolare, ribadendo che

l’CO 1 aveva chiuso frettolosamente il caso, violando i diritti del suo

cliente, il quale, con un ginocchio fragile ha subito una ricaduta, pure

respinta dall’assicuratore, per un verso, e puntualizzando che lo specialista

consultato dall’CO 1 proponeva una doppia operazione senza serie probabilità di

risolvere il problema mentre lo specialista consultato dal suo assistito

prevedeva un diverso intervento al ginocchio, ma l’CO 1 ha negato il suo

consenso rispettivamente che il suo cliente è stato costretto a rientrare in

azienda - ma completamente esonerato dall’attività abituale - perché non aveva

più nessuna entrata e non beneficiava neppure di una misura di ricollocamento

professionale), nelle proprie tesi e domande, con argomenti di cui si dirà, per

quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. V).

A suffragio delle proprie argomentazioni ha prodotto nuovamente il messaggio di

posta elettronica del 9 luglio 2020 della Case manager della CO 1 (doc. G, già

agli atti quale doc. E), il rapporto del 12 ottobre 2020 del dr. med. __________,

specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, del Pronto Soccorso

Ortopedico della __________ di __________ (doc. H-1), il rapporto medico del 17

novembre 2020 del dr. med. __________ della __________ di __________ (doc.

H-2), il rapporto medico del 17 novembre 2020 del dr. med. __________, specialista

FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, della __________ di __________ (doc.

H-3) e la comunicazione del 24 novembre 2020 della CO 1 relativa alla ricaduta

del 12 ottobre 2020 (doc. I).

1.11. Il 12 gennaio 2021 l'CO 1 ha

chiesto nuovamente che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si

dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. VII).

1.12. Il 12 febbraio 2021 l’avv. __________

ha informato il TCA che non patrocinava più il ricorrente dal 10 febbraio 2021

(doc. IX).

1.13. Il 26 febbraio 2021 (doc. X)

l’avv. __________ del Servizio Giuridico della RA 2 di __________ si è

notificata al TCA quale nuova patrocinatrice, versando agli atti la procura

(doc. X-1).

1.14. Il 12 marzo 2021 la

patrocinatrice dell’assicurato ha comunicato al TCA quanto segue:

" (…) dalla

predetta documentazione medica, che attesta l'avvenuto intervento già

prospettato e discusso in questa sede e non preso a carico dall'assicuratore

infortuni e le lampanti constatazioni mediche più recenti, emerge

chiaramente anzitutto un'errata chiusura del caso assicurativo oggetto della

lite presto cod. lod. Tribunale. Infatti, grazie all'intervento è stata

constata, fra le altre, una grave instabilità del ginocchio e la effettiva

rottura del legamento.

Seppur mi è noto l'effetto devolutivo del ricorso, non posso far a

meno di chiedere a cod. lod. Tribunale di dare la possibilità alla spett. CO 1

di annullare la decisione oggetto del litigio, non foss'altro che per avere

un'unica decisione da parte dell'assicuratore in merito all'intera problematica.

Se ciò non fosse il caso, chiedo a cod. lod. Tribunale di voler sospendere la

presente causa in attesa della prossima decisione su opposizione di cui alla

mia opposizione odierna, visto il nesso tra le due questioni.

Visto che il mio mandante sarà oggetto di un secondo intervento

ricostruttivo mi riservo sin d'ora di modificare le richieste di giudizio a

seconda di quella che sarà la situazione stabilizzata dopo l'intervento”. (doc.

XII; n.d.r.: la sottolineatura non è della redattrice).

A suffragio delle proprie

argomentazioni ha prodotto il complemento di opposizione del 12 marzo 2021

(doc. XII-1), la lettera di dimissione del 6 febbraio 2021 (doc. XII-2) e il

certificato d’infortunio LAINF (doc. XII-3).

1.15. Il 22 marzo 2021 (doc. XIV) l'CO

1 ha chiesto nuovamente che l’impugnativa venga respinta, in particolare

sottolineando che:

" (…) per i

motivi già invocati in sede di risposta di causa, non intende annullare la

decisione su opposizione del 9.10.2020 dato che l’11.7.2020 - e cioè al momento

in cui ha sospeso le prestazioni di breve durata - la situazione stabilizzata.

Sintomatico è il fatto che tanto l'assicurato 1'1.9.2020 ha ripreso a lavorare.

Peraltro in data 12.1.2021 l'Agenzia di __________ ha rilasciato

una decisione formale - contro la quale è stata formata opposizione - mediante

la quale ha rifiutato di ripristinare le prestazioni in quanto i disturbi

annunciati il 12.10.2021 non sono riconducibili né a un infortunio né a una

lesione corporale. Inoltre le conseguenze dell'infortunio del 9.10.2018 non risultano

peggiorate”.

1.16. Il doc. XIV è stato inviato

alla patrocinatrice del ricorrente per conoscenza (doc. XV).

in diritto

in ordine

2.1. Preliminarmente, richiamata

la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui

l’incarto era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto

per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF

8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide

questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N.

043/2018 del 29 maggio 2018) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una

comunicazione dell’8 giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato trattato

dalla funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti (in

concreto, dall’avv. RA 1), senza che la giurista di lingua italiana figlia del

Giudice Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata.

nel merito

2.2. Nel caso concreto, litigiosa

è la questione di sapere se l’CO 1 era legittimato porre fine alle prestazioni

di corta durata a far tempo dal 1° luglio 2020 e, nell’affermativa, a negare

all’assicurato il diritto a una rendita d’invalidità, oppure no.

Non è invece oggetto di contestazione, ed esula quindi dalla presente vertenza,

il riconoscimento di un’IMI del 5%. In sede di gravame, l’avv. __________ ha,

difatti, puntualizzato che “Non è contestata l’IMI assegnata.” (cfr.

doc. I, pag. 3, in fine).

Preliminarmente il TCA rileva che, posto come la decisione impugnata (avente

per oggetto l’infortunio del 9 ottobre 2018) delimiti il litigio (cfr. STF

9C_636/2015 del 2 febbraio 2016, consid. 1 con riferimenti), esula dalla

presente procedura l’evento del 12 ottobre 2020, annunciato dal datore di

lavoro a titolo di ricaduta. Le considerazioni e obiezioni sollevate dalla

patrocinatrice del ricorrente relative a tale evento sono, pertanto,

irricevibili. Visto che esse sono ininfluenti ai fini del presente giudizio, la

richiesta di sospensione della presente procedura (cfr. doc. XII), nell’attesa che

l’CO 1 decida sull’opposizione del 12 marzo 2021, è respinta.

2.3. Stato di salute

infortunistico stabilizzato da luglio 2020?

2.3.1. Giusta l'art. 10 LAINF,

l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr.

DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF,

l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a

seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

Il diritto all'indennità

giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si

estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione

di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Il diritto alle cure cessa

qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile

miglioramento della salute dell'assicurato (art. 19 cpv. 1 seconda frase

LAINF), un miglioramento insignificante non basta. Non vi è un sensibile

miglioramento delle condizioni di salute, se la misura terapeutica in questione

è in grado soltanto di alleviare momentaneamente dei dolori causati da uno

stato altrimenti stazionario. Se un miglioramento non è più possibile, la cura

termina e l’assicurato può pretendere una rendita d’invalidità (sempre che

presenti un’incapacità di guadagno del 10% almeno).

Una volta terminata la

cura medica, delle misure terapeutiche possono essere assunte soltanto alle

condizioni di cui all’art. 21 LAINF e soltanto se l’assicurato è stato posto al

beneficio di una rendita. Se ciò non è il caso, spetta all’assicurazione contro

le malattie prendere a proprio carico il trattamento (cfr. STF 8C_50/2018 del

20 luglio 2018 e riferimenti ivi menzionati).

È utile precisare che,

secondo la giurisprudenza federale, occorre procedere a una valutazione

prospettica della questione della stabilizzazione, ponendosi al momento in

cui le prestazioni sono state interrotte (cfr. RAMI 2005 U 557 pag. 388; STF

8C_289/2018 del 15 marzo 2019 consid. 3.6.; STF 8C_651/2016 del 15 dicembre

2016 consid. 4.1, 8C_184/2017 del 13 luglio 2017 consid. 2.2, 8C_303/2017 del 5

settembre 2017 consid. 6.3.1; STCA 35.2017.68 del 27 novembre 2017, consid.

2.3.3; STCA 35.2017.76 del 4 ottobre 2018, consid. 2.2.2; STCA 35.2018.114 del

18 marzo 2019, consid. 2.2.2; STCA 35.2020.86 dell’8 marzo 2021, consid.

2.3.1).

2.3.2. Secondo la giurisprudenza, il

giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare oggettivamente tutti i

mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e a decidere se la

documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio corretto

sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero contradditori fra

loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza valutare l'insieme delle

prove e senza indicare le ragioni per le quali si fonda su un parere piuttosto

che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è, del resto, che il rapporto sia

completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga

conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in

piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto

medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352;

RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss,

consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per

decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la

sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo

contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

Nella DTF 125 V 351 seg.

(= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la Corte federale

ha stabilito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a

condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di

per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi

che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Per quel che riguarda le

perizie allestite da specialisti esterni all'amministrazione, il TF ha pure

loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi

concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STF U 168/02 del

10 luglio 2003; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).

In una sentenza

8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale

federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la

propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista alcun dubbio a proposito

della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo

l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei

diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli

assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei

medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra

questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le

certificazioni dei medici curanti.

2.3.3. Con la decisione su

opposizione impugnata, sentito il parere del proprio medico di __________, l’CO

1 ha dichiarato che, a contare dal luglio 2020, non vi erano più provvedimenti

terapeutici suscettibili di migliorare notevolmente le condizioni di salute

infortunistiche dell’insorgente e, pertanto, ha posto termine alle prestazioni

di corta durata.

Dalle carte processuali si

evince in particolare che, a causa di persistenti dolori, di una residua

instabilità alla rotazione e di una ipomiotrofia quadricipitale, su richiesta

del medico di __________ (doc. 121), l’assicurato è stato visitato il 24

febbraio 2020 dal PD Dr. med. __________, Primario della Clinica di ortopedia e

traumatologia dell’Ospedale cantonale di __________ (doc. 150). Nel relativo

rapporto del 25 marzo 2020 (doc. 150), lo specialista in questione ha rilevato

quanto segue:

" (…). Bei dem Patienten besteht einerseits eine Rotationsinstabilität;

andererseits Schmerzen nach einer zweiten LARS-Bandrekonstruktion des vorderen

Kreuzbandes links. Die Rotationsinstabilität erachten wir am ehesten aufgrund

der sehr steil platzierten Bohrkanäle. Trotz Physiotherapie und intermittierender

Schmerzmitteleinnahme wird die Beschwerdesituation nicht besser. Bezüglich der

Restinstabilität bestünde die Möglichkeit, mittels Re-Revisionschirurgie und

Rekonstruktion des vorderen Kreuzbandes mit gegebenenfalls posterolateraler

Rekonstruktion diese zu verbessern. Wie die Beschwerdesituation des Patienten

sich beim dritten Eingriff auswirkt, ist jedoch nicht klar eruierbar. Würde man

sich für eine erneute Rekonstruktion entscheiden, müsste vor dem operativen

Eingriff ein CT des linken, mehrfach voroperierten Knies durchgeführt werden

zur Analysierung der genauen Lokalisation der Bohrkanäle und Planung des

Eingriffes mit Frage, ob man in einer zweizeitigen oder einzeitigen

Re-Re-Rekonstruktion des vorderen Kreuzbandes vorgehen muss. Ob durch ein

erneutes operatives Vorgehen etwas an der Arbeitsfähigkeit des Patienten

geändert werden kann ist schwierig vorhersehbar und scheint eher fraglich.

Idealerweise hätte der Patient eine körperlich weniger belastende, leichte

Tätigkeit. Auch dies wird dem Patienten so kommuniziert und er wird sich

Gedanken machen über das weitere Vorgehen. (…)” (doc. 150, pag. 2).

L’amministrazione ha

quindi nuovamente sottoposto l’incarto al medico di __________, il quale, con

nota del 16 aprile 2020, dopo avere affermato che lo stato di salute era

stabilizzato, ha precisato che “l’intervento potrà migliorare in parte la

stabilità ma non si sa quanto e soprattutto questo non darà capacità lavorativa

piena in ogni caso. L’intervento non è esigibile, per cui per prima cosa

l’assicurato deve decidere cosa fare, poi evt. se decide no, si può proporre

capacità lavorativa ed IMI con apprezzamento o visita medica.” (doc. 154).

In seguito, nel rapporto del 25 maggio 2020 relativo alla visita di chiusura

del 19 maggio 2020 (doc. 178), il dr. med. __________, specialista FMH in

chirurgia, ha confermato l’intervenuta stabilizzazione dello stato clinico del

ginocchio dell’assicurato, osservando in particolare quanto segue:

" (…).

Proposte diagnostiche e terapeutiche

Al momento attuale l'intervento proposto dal PD dr. med. __________, anche a

sua detta, non è detto che comporti un guadagno adeguato perlomeno atteso

dall'assicurato, un cambio di attività potrebbe essere forse la cosa più

logica. Si concorda con tale procedere, l'assicurato anche, in caso di aggravamento

potrà sempre riaprire il caso.

Aspetti medico-assicurativi

Al momento attuale risulta inabile all'attuale attività

lavorativa, mentre risulta abile al 100% per la seguente esigibilità

lavorativa. (…).” (doc. 178, pag. 3 e 4)

A fronte della

stabilizzazione dello stato di salute dell’assicurato accertata dal medico __________,

l’CO 1 ha comunicato a RI 1 la chiusura del caso (con sospensione delle

prestazioni di corta durata) a decorrere dal 1° luglio 2020 (doc. 170).

L’assicurato ha contestato il 16 giugno 2020 la chiusura del caso (doc. 196) ed

il 2 luglio 2020 ha trasmesso all’amministrazione il referto del dr. med. __________,

specialista in ortopedia e traumatologia, chirurgia del ginocchio e

traumatologia dello sport, presso l’Istituto __________ di __________ (__________)

da lui privatamente consultato e che prospettava un “proseguimento del percorso

di cura con: - intervento chirurgico di artroscopia ginocchio sinistro per

bonifica articolare.” (cfr. doc. 204).

L’amministrazione ha quindi nuovamente interpellato il medico di __________ il

quale, con nota del 6 luglio 2020, ha rilevato che l’intervento proposto non

era indicato e non poteva migliorare l’esigibilità lavorativa espressa e che

non c’erano fatti nuovi che facessero sì che l’CO 1 dovesse rivedere la propria

presa di posizione (doc. 206).

Nel successivo apprezzamento medico del 31 agosto 2020 (doc. 217), il medico __________

ha puntualizzato quanto segue:

" (…) Circa

le lamentele del signor RI 1 credo che vi sia stato un fraintendimento del

discorso, in quanto se si guarda l'ultima visita medico-__________ è ben

spiegato che l'assicurato ha subito ben due interventi di ricostruzione del

crociato e proprio rendendosi conto della situazione con una sintomatologia ben

definita dovuta alla instabilità rilevata in tutti i controlli ortopedici, è

stato inviato all'attenzione del PD dr. med. __________ a __________, per avere

un parere universitario che potesse cercare di risolvere i problemi

dell'assicurato.

Nella visita del 24.02.2020 il PD dr. med. __________ riconosce che

l'instabilità rotazionale, è molto probabilmente causata da un problema di

canali di trivellazione molto più ripidi. La situazione del dolore non

migliorava con l'uso di antidolorifici quindi è vero che c'era la possibilità

di una chirurgia di revisione e di ricostruzione del legamento crociato

anteriore, ma lui stesso non dava certezze di una procedura chirurgica che

potesse cambiare certamente la capacità di lavoro dell'assicurato per cui,

idealmente il PD dr. med. __________ riferisce che avrebbe avuto più senso il

lavoro meno stressante e più leggero.

Nella visita __________ peraltro lo stesso assicurato era incerto

sull'effettuare ulteriore intervento senza garanzie complessive, pertanto il

medico di __________ ha visitato personalmente l'assicurato e l'articolarità

comunque risultava ottima 135-0-0° con uno stop algico lieve alla massima

articolarità, il cassetto era positivo ma con arresto rigido, era presente una

ipomiotrofia rispetto al ginocchio destro a livello quadricipitale.

Questa è l'obbiettività che collima con tutte le visite effettuate compresa

l'ultima visita citata dall'assicurato presso la Clinica __________ che

riconosce un'articolarità pressoché normale. L'instabilità è un'instabilità

dolorosa ma parziale che comunque sia non rende completamente invalido per

qualunque tipo di lavoro l'assicurato, tanto è vero che si è ritenuto in

accordo con quanto scriveva il PD dr. med. __________ di valutare una

limitazione funzionale e un cambio di attività.

È’ stata quindi certificata una inabilità all'attuale attività

lavorativa, mentre è stata stilata un'esigibilità rispettosa nella situazione

dell'assicurato, dove peraltro viene evitata un'attività che possa sollecitare

abbondantemente il ginocchio. Da rilevare anche che, proprio rispetto a tale

esigibilità stato dall'amministrazione ricontattato il datore di lavoro, in

data 17.06.2020 dove viene data conferma che l'assicurato può lavorare in un'attività

adeguata in misura completa. Il datore di lavoro riferisce che aveva proposto

un'attività di guida e di magazzino e l'assicurato avrebbe risposto di non

poter svolgere alcuna attività professionale a causa della salute, pertanto vi

è un rifiuto preconcetto da parte dell'assicurato ad una nuova attività con una

pretesa di nuove cure che possono certamente condurre alla guarigione. Nulla

osta alla possibilità di una revisione chirurgica purché questa possa

comportare con un'adeguata garanzia di certezza una garanzia di miglioramento.

Chiaramente il medico __________ si è attenuto all'autorevole parere del PD dr.

med. Koch per quanto riguarda la possibilità di un nuovo intervento, ma anche

con l'assenza di quella certezza che altrimenti l'assicurato avrebbe preteso

secondo quanto esiste in Letteratura.

È stato anche scritto che la pratica poteva sempre essere riaperta in caso ci

fossero dei fatti nuovi. I fatti nuovi in questo senso non emergono in quanto

il parere della Clinica __________ per mano del dott. med. __________ è

perfettamente sovrapponibile al parere del PD dr. med. __________, in effetti

nella certificazione dell'__________ non vi è alcuna dichiarazione di garanzia

in tal senso, non si descrive nemmeno il tipo di intervento se non il semplice

accesso artroscopico. L'intervento quindi in pratica non è esigibile al pari di

quanto detto dal Prof. __________ secondo quanto emerso dalla documentazione

agli atti.

Vi è quindi una possibilità di lavoro in mansioni diverse, in attività

rispettose di questa leggera instabilità. (…)” (doc. 217, pag. 3 e 4).

A margine del colloquio

telefonico del 28 settembre 2020, intercorso tra la competente funzionaria dell’CO

1 e l’assicurato, quest’ultimo ha comunicato di “… aver ripreso il lavoro al

100%, inizialmente è esonerato da alcune mansioni ma l’idea è quella di

riprendere la sua attività. Lavora in magazzino, pulisce i mezzi, e svolge

altre attività come prima. Il ginocchio va bene, non ha particolari

problemi. Ha quindi deciso di non operarsi, preferisce lavorare. Vede

che sta reagendo bene. A volte con l’ausilio di una ginocchiera se

necessario. Chiediamo cosa intende fare in merito all’opposizione. Spiega che

lui la ritira, ma chiede un sostegno per i mesi di luglio e agosto, in quanto

non ha lavorato e non ha percepito nessuna indennità.” (doc. 219 – il corsivo è

della redattrice).

Da ultimo, dal messaggio

di posta elettronica del 29 settembre 2020 inviato all’CO 1 dalla moglie del

ricorrente a seguito della conversazione telefonica appena menzionata, emerge

quanto segue:

" (…) in

seguito alla telefonata intercorsa ieri con mio marito le comunico quanto già

detto da lui. Mio marito ha deciso che per il momento rinvierà l’operazione

per ragioni personali, come indicato da lei qualora in futuro dovessero

insorgere nuovamente problematiche relative all’infortunio sarà comunque

sostenuto da voi.

Detto ciò è Ns./Sua intenzione ritirare l’opposizione fatta purché gli venga

riconosciuto l’indennità anche per il mese di luglio e agosto (come da certificato

inviato) e come era stato indicato nei documenti di AI (inabilità al 100% fino

al 31/08/2020). (…)”. (doc. 220 - il corsivo è della redattrice)

Ora, alla luce di quanto

emerge dalla documentazione medica a disposizione - segnatamente dal rapporto

25 marzo 2020 del PD Dr. med. __________ (cfr., in particolare, doc. 150, pag.

2: “Wie die Beschwerdesituation des Patienten sich beim dritten Eingriff

auswirkt, ist jedoch nicht klar eruierbar. (…). Ob durch ein erneutes

operatives Vorgehen etwas an der Arbeitsfähigkeit des Patienten geändert werden

kann ist schwierig vorhersehbar und scheint eher fraglich. Idealerweise hätte

der Patient eine körperlich weniger belastende, leichte Tätigkeit. Auch dies

wird dem Patienten so kommuniziert und er wird sich Gedanken machen über das

weitere Vorgehen.”), dall’apprezzamento 31 agosto 2020 del medico di __________

(cfr., in particolare, doc. 217, pag. 4: “(…) il parere della Clinica __________

per mano del dott. med. __________ è perfettamente sovrapponibile al parere del

PD dr. med. __________, in effetti nella certificazione dell'__________ non vi

è alcuna dichiarazione di garanzia in tal senso, non si descrive nemmeno il

tipo di intervento se non il semplice accesso artroscopico. L'intervento quindi

in pratica non è esigibile al pari di quanto detto dal Prof. __________ secondo

quanto emerso dalla documentazione agli atti. Vi è quindi una possibilità di

lavoro in mansioni diverse, in attività rispettose di questa leggera

instabilità. (…)” e dal tenore del colloquio telefonico del 28 settembre

2020, nel corso del quale il ricorrente aveva riferito di un decorso finalmente

positivo e, pertanto, della sua decisione di rinunciare a sottoporsi a

ulteriori interventi chirurgici, concretamente a quello prospettatogli dal

dott. __________ (cfr. doc. 219), ribadito che, secondo la giurisprudenza federale, la questione della

stabilizzazione va valutata in maniera prospettica, ponendosi al momento

in cui le prestazioni sono state interrotte (dunque, in casu, nel mese

di luglio 2020), occorre ritenere dimostrato che al momento in cui

l’amministrazione ha posto termine alle prestazioni di corta durata, non vi

erano più misure terapeutiche atte, con verosimiglianza preponderante, a

migliorare notevolmente le condizioni di salute infortunistiche

dell’insorgente.

In simili circostanze, il TCA non convide la censura ricorsuale, giusta la

quale “per risolvere il problema del suo assistito sarebbe necessario un

intervento, che però, a torto, non è stato autorizzato dall’CO 1.” (doc. I,

pag. 5), che viene, pertanto, respinta.

Da notare che la

consultazione presso i dottori __________ e __________, di cui alle certificazioni

prodotte sub doc. H/II e H/III, ha avuto luogo in data 17 novembre 2020,

quindi posteriormente al sinistro del 12 ottobre 2020, così come è il

caso per l’intervento artroscopico eseguito nel febbraio 2021 presso l’__________

di __________ (cfr. doc. XII 2, p. 2: “Rimozione mezzi di osteosintesi e legamento

artificiale pro LCA ginocchio sinistro”). Ora, ricordato che, ancora il 28

settembre 2020, lo stesso insorgente aveva dichiarato che il ginocchio sinistro

non gli procurava più “particolari problemi”, tanto dall’essere riuscito

nel frattempo a riprendere il proprio lavoro in misura completa e da rinunciare

a sottoporsi all’operazione prospettatagli dal dott. __________ (artroscopia

con “bonifica articolare” - cfr. doc. 213, 219 e 220), occorre concludere

che gli elementi che emergono da quei documenti vanno semmai considerati nell’ambito

della decisione sull’assunzione dell’evento dell’ottobre 2020, ma non hanno

rilevanza in relazione alla questione - oggetto della presente procedura – riguardante

la stabilizzazione dello stato di salute infortunistico dal luglio 2020. In

questo senso, non può essere ignorato come, a titolo di anamnesi, i sanitari

dell’istituto __________ abbiano affermato che l’assicurato il 12 ottobre 2020

è rimasto vittima di un trauma distorsivo al ginocchio sinistro e che gli

accertamenti clinico-strumentali eseguiti in seguito hanno evidenziato la

rottura del legamento crociato anteriore artificiale con indicazione a

procedere a un’artroscopia di debridement e rimozione del LCA, prima di

un’eventuale ricostruzione del medesimo (doc. XII 2, p. 1). In questo contesto,

è inoltre utile sottolineare che, nel febbraio 2020, il dott. __________ aveva

imputato l’instabilità rotatoria piuttosto a un errato posizionamento dei fori

di perforazione (“Die Rotationsinstabilität erachten wir am ehesten der sehr

steil platzierten Bohrkanäle.”), in presenza di un LCA visibile in tutta la

sua lunghezza (“in seiner Länge”) nelle immagini relative alla RMN del

15 ottobre 2019 (cfr. doc. 150, p. 2).

In queste condizioni, il

TCA non può che confermare la decisione su opposizione impugnata, perlomeno

nella misura in cui sancisce che il 1° luglio 2020, lo stato di salute

infortunistico era stabilizzato ai sensi dell’art. 19 cpv. 1 LAINF.

Data la stabilizzazione

delle condizioni di salute infortunistiche, l’assicuratore LAINF convenuto era

legittimato a porre fine alle prestazioni di corta durata (cura medica +

indennità giornaliera) e a valutare il diritto a quelle di lunga durata, in

particolare alla rendita d’invalidità.

2.4. Diritto a una rendita

d’invalidità?

2.4.1. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF,

l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito

d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo l'art. 8 cpv. 1

LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il TF, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572 ss., ha

rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv.

1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase

LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti

di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.

Da parte sua, l'art. 16

LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che

l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività

ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione

di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del

mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto

ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella

sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che

anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità

dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2

seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la

nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza

relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e

invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito

all'introduzione della LPGA.

Su questi aspetti si veda

pure la DTF 130 V 343.

Due sono, dunque, di norma

gli elementi costitutivi dell'invalidità:

1. il danno alla salute

fisica o psichica (fattore medico)

2. la diminuzione della

capacità di guadagno (fattore economico).

Tra il danno alla salute e

l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato

(fattore causale).

Nell'assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,

naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.

2.4.2. L'invalidità, concetto

essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di

guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

D'altro canto, poiché

l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un

danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente

adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

Spetta al medico fornire

una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un

esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate

funzioni.

Il medico indicherà per

prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando

quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

Egli valuterà finalmente

il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella

professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi

aspetti, STF I 871/02 del 20 aprile 2004 e STF I 162/01 del 18 marzo 2002).

L'invalidità, proprio

perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che

l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando

la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in

un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

Fatti

I due redditi da porre a

raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su

solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale

ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione

dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione

medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,

sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TF ha avuto modo di

confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro

stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire

pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua

capacità lavorativa (STF U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno

effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -

le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in

generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si

avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività

ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al

massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una

prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.

consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti

l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente

capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del

lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile

dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua

capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I. Termine: reddito da

invalido

La misura dell'attività

che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del

danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'e¬tà, le

attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza,

per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che

non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione

professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,

rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse

vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o

non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la

possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità

di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro

ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,

cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI

1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STF del 30 giugno 1994 succitata).

Specifica dell'assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

"Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più

un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di

guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per

valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di

mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."

Considerandi

II. Termine: reddito

conseguibile senza invalidità

Nel determinare il reddito

conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla

situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura

partendo dall'assunto che senza di esso la situazio¬ne si sarebbe mantenuta

sostanzialmente stabile (cfr. STF del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci

si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche

rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze

ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,

consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità

corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico

conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da

invalido.

2.4.3

Per chiarire la questione

riguardante l'esigibilità lavorativa, l'Istituto assicuratore ha fatto capo

alla visita medica del 19 maggio del dr. med. __________, specialista FMH in

chirurgia (doc. 178), giusta il quale:

" Aspetti

medico-assicurativi

Al momento attuale risulta inabile all'attuale attività

lavorativa, mentre risulta abile al 100% per la

seguente esigibilità lavorativa.

Esigibilità del lavoro

Nessuna limitazione nel portare pesi leggeri o molto leggeri fino

a 5 - 10 kg fino all'altezza dei fianchi, talvolta può sollevare pesi medi, di

rado pesi pesanti fino all'altezza dei fianchi o molto pesanti. Nessuna

limitazione per sollevare oltre l'altezza del petto fino a 5 kg e anche più di

5.

kg.

Nessuna limitazione nel lavoro leggero e di precisione o medio, di

rado può effettuare lavoro pesante e manuale rozzo, mai piò effettuare lavoro

molto pesante e la rotazione della mano è consentita senza problemi.

Nessuna limitazione per i lavori sopra la testa, per la rotazione

del tronco, per la posizione seduta e inclinata in avanti, posizione in piedi e

inclinata in avanti.

Di rado può effettuare lavori che compartano la flessione delle

ginocchia, mai può tenere la posizione inginocchiata.

Nessuna limitazione per la posizione seduta e in piedi e di libera

scelta. Nessuna limitazione a camminare fino a 50 m e anche oltre i 50 m,

talvolta può camminare per lunghi tratti, di rado può camminare su terreno

accidentato. Molto spesso può salire le scale e molto spesso può salire su

scale a pioli.

L'uso delle due mani è consentito senza nessuna limitazione, così

come lo stare in equilibrio.” (doc. 178, pag. 4).

Nella concreta evenienza questo

Tribunale ritiene corretta l'esigibilità stabilita dal medico fiduciario -

specialista nella materia che qui ci occupa - e posta alla base della decisione

avversata. Del resto, gli impedimenti funzionali che presenta l’insorgente,

sono quelli che si riscontrano, usualmente, in assicurati che hanno subito

danni agli arti inferiori e la valutazione dell'esigibilità lavorativa espressa

dal medico fiduciario risulta plausibile anche alla luce dei precedenti

giurisprudenziali riportati qui di seguito, riguardanti assicurati che

accusavano limitazioni nell'utilizzo degli arti inferiori (cfr. a questo

proposito, STCA 35.2017.111 del 20 giugno 2018, consid. 2.4.5, e rinvii

giurisprudenziali ivi citati e STCA 35.2018.69 dell’11 febbraio 2019, consid.

2.3.5). Va anche segnalato che, nella STF 8C_624/2015 del 25 gennaio 2016

consid. 3.2.1, riguardante un’assicurata che soffriva di disturbi residuali

localizzati all’articolazione tibiotarsica e a quella sottoastragalica sinistra

in stato dopo molteplici interventi chirurgici al piede sinistro, pronunciata

artrosi attiva a livello dell’articolazione di Lisfranc/tarso-metatarsale e completa

consolidazione dell’artrodesi nella regione dell’articolazione

sottoastragalica/mesopiede, il Tribunale federale ha ammesso una capacità

lavorativa del 100% in un’attività confacente ai disturbi interessanti il piede

(in questo stesso senso, si vedano pure la STFA U 93/04 del 14 febbraio 2005

consid. 5, concernente un assicurato che presentava le sequele di una frattura

del calcagno destro e la STFA U 38/01 del 5 giugno 2003 consid. 5.2.1, inerente

un assicurato che, a seguito di un’importante frattura comminuta del pilone

tibiale con frattura del malleolo laterale, aveva reliquato una grave artrosi

alle articolazioni tibiotarsica e sottoastragalica, così come un’artrodesi

della tibiotarsica sinistra; cfr. STCA 35.2018.69 dell’11 febbraio 2019, consid.

2.3.5).

Si può, quindi, senz'altro

ipotizzare che il ricorrente sia in grado di mettere a frutto la sua residua

capacità lavorativa in attività professionali più leggere da un profilo

dell'impegno fisico rispetto a quella originariamente esercitata (di

"operaio edile"). Del resto deve essere ricordato che il principio

dell’esigibilità configura un aspetto del principio della proporzionalità.

Secondo la dottrina questo principio permette di pretendere da una persona un

determinato comportamento anche se presenta degli inconvenienti (Peter, Die

Koordination der Invalidenrente, Schulthess 1997 p. 71 e dottrina ivi citata),

anche in virtù del principio della riduzione del danno.

In conclusione, stante

quanto sopra esposto, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato

di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle

conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V

233.

consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka,

Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572;

Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi

Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche

Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag.

221), è da ritenere dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza

preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali

(DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti), che RI 1 è in grado di

svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo, un'attività lavorativa

compatibile con le limitazioni derivanti dal danno alla salute infortunistico.

2.5

Si tratta ora di valutare le

conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.

Preliminarmente va

ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato

il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222;

cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3

febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18

ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr.

11.

e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA

del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

Nel caso di specie sono

quindi determinanti i dati del 2020 (data di stabilizzazione dello stato di

salute: 1° luglio 2020: cfr. consid. 2.3.3).

2.6

Per quanto concerne il reddito

da valido, secondo l’assicuratore infortuni resistente, senza il danno

infortunistico, RI 1, avrebbe realizzato nel 2020 un guadagno annuo lordo di

fr. 57'455.- (cfr. doc. 200 e 225).

L’amministrazione ha puntualizzato che il salario minimo CCL gessatori (classe

5) è rispettato e che, pertanto, non viene applicato il gap salariale

(doc. 199).

A questo proposito giova qui ricordare che, in una sentenza 8C_141/2016 e

8C_142/2016 del 17 maggio 2016 consid. 5.2.2.3, il TF ha stabilito che non

erano dati i presupposti per aumentare il reddito da valido, allorquando

quest’ultimo è superiore al salario usuale del settore (in quella fattispecie,

quello dell’edilizia), determinato in base al salario minimo d’assunzione

previsto da un contratto collettivo di lavoro (in questo senso, si vedano pure

la STF 8C_537/2016 dell’11 aprile 2017 consid. 6, in cui la Corte federale ha

precisato che questa giurisprudenza è applicabile, mutatis mutandis, ad

altri settori nei quali è stato concluso un contratto nazionale o un contratto

collettivo di lavoro, e la STF 8C_643/2016 del 25 aprile 2017 consid. 4.3).

Giova qui pure ricordare che questa Corte non ha applicato alcuna riduzione a

titolo di gap salariale nella STCA 35.2017.121 del 20 marzo 2018, consid.

2.2.6, considerato che in quel caso i dipendenti della società (nazionale)

in questione sottostavano a un proprio contratto collettivo di lavoro e

venivano retribuiti nel rispetto dei salari minimi ivi previsti (cfr. STA

35.2018.69

dell’11 febbraio 2019, consid. 2.3.10).

Stante quanto precede il dato di fr. 57'455.-, desunto dalle indicazioni

fornite direttamente dal datore di lavoro (doc. 189, 198 e 199) e non

contestato dal ricorrente, può senz’altro essere fatto proprio da questa Corte.

Il "reddito da

valido" per il 2020 ammonta quindi a fr. 57'455.-.

2.7

Per quanto riguarda il reddito

da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle

sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.

Nella prima sentenza di

principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da

invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale

concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in

maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e

riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono,

conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle

statistiche salariali. La questione a sapere se, e in quale misura al caso, i

salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti, dipende dall'insieme

delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione

addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di

permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione

è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una

deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto

delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il

Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima

sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale

procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il

giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello

degli organi dell'assicurazione.

Nella seconda sentenza di

principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da

invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL

(“Descrizione dei posti di lavoro”).

In quella sede, la nostra

Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL,

l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei

posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza

dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più

basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

L’Alta Corte,

relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente

applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali

nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla

struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori

desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle

grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04; STF 9C_535/2014 del 31 ottobre 2019; STF 8C_190/2019 del 12 febbraio

2020).

In una sentenza

32.2007.165

del 7 aprile 2008 questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del

20.

febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito

in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale

in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella

medesima percentuale (al riguardo cfr. GRISANTI, Nuove regole per la

valutazione dell’invalidità., in: RtiD II-2006, p. 311 seg., in particolare p.

326-327) (…)”.

Con sentenza 8C_399/2007

del 23 aprile 2008 al consid. 6.2, il Tribunale federale ha lasciato aperta la

questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore

fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola

stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 p. 45 consid. 6.2;

dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata

in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un

gap salariale del 4%).

La questione è stata

definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima

Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di

almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è

considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4

p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un

parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però

soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le

condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze

personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi

fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente

una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze

personali e professionali.

Questa giurisprudenza è

stata confermata dal TF, segnatamente nella DTF 141 V 1 consid. 5.

Da notare che, con

comunicazione del 19 ottobre 2018, l’CO 1 ha informato il Tribunale federale e

tutti i Tribunali cantonali delle assicurazioni che, a partire dal 1° gennaio

2019, avrebbe cessato di utilizzare le DPL, ritenuto che “nel corso degli

ultimi anni, il mantenimento della banca DPL è infatti divenuto sempre più

dispendioso in termini di tempo e costi ed avrebbe richiesto investimenti

considerevoli negli anni a venire. Inoltre, la collaborazione richiesta da

parte della CO 1 per il mantenimento del sistema è stata percepita dalle

imprese come sempre più gravosa. Per tutte queste ragioni, la CO 1 ha quindi

deciso che in futuro utilizzerà soltanto i dati statistici RSS nel quadro della

fissazione delle rendite di invalidità, e ciò a partire dal 1 gennaio 2019.”

(il corsivo è della redattrice; STCA 35.2020.67 dell’8 marzo 2021, consid.

2.4.7).

2.8

Nella presente fattispecie,

l’istituto assicuratore resistente ha quantificato in Fr. 68'446.-, determinato

sulla base della TA1 2018, attività semplici e ripetitive, livello 1, uomini,

fr. 67'766.67, aggiornato al 2020, senza applicare alcuna deduzione sociale ex

DTF 126 V 80 (doc. 200).

Il patrocinatore dell’assicurato ritiene che, dato lo stato attuale del danno

alla salute del suo cliente, non possa essere un teorico salario annuo di fr.

68'446.- quale reddito da invalido (cfr. doc. I, pag. 6). In sostanza egli non

ha contestato il reddito da invalido di fr. 68'446.-, determinato

dall’amministrazione, quanto piuttosto che il suo assistito presenti una

capacità lavorativa residua del 100% in attività adeguata che, tuttavia, come

si è visto al consid. 2.4.3, è stata confermata dal TCA.

Occorre inoltre ricordare che le limitazioni mediche già incluse nell'esame

della capacità lavorativa residua non devono influire ulteriormente nella

disamina della riduzione del reddito da invalido e a un conteggio doppio del

medesimo aspetto: la sola circostanza che per l'assicurato siano esigibili

soltanto attività leggere fino medio complesse non giustifica anche in caso di

una capacità lavorativa limitata una riduzione aggiuntiva dovuta alle

limitazioni personali (sentenze 8C_805/2016 del 22 marzo 2017 consid. 3.1 e

3.4.2

e 9C_846/2014 del 22 gennaio 2015 consid. 4.1.1 con riferimenti).

La più recente

giurisprudenza federale ha peraltro stabilito che il livello di qualifica 1 dei

dati RSS comprende già tutta una serie di attività leggere, che tengono conto

di molte limitazioni. In altre parole, possono essere considerate sotto il

cappello delle limitazioni funzionali solo circostanze che in un mercato

equilibrato del lavoro devono essere considerate come eccezionali. Negli altri

casi non viene applicata nessuna deduzione a questo titolo neppure se la

capacità lavorativa è totale in attività adeguate e non si pone dunque il

problema di un’indebita doppia deduzione (sentenze 8C_495/2019 dell'11 dicembre

2019.

consid. 4.2.2 con riferimento e 8C_82/2019 del 19 settembre 2019 consid.

6.3.2; 8C_730/2019 del 10 giugno 2020 consid. 4.4.4; 8C_765/2019 del 10 giugno

2020.

consid. 5.4.4; 8C_9/2020 del 10 giugno 2020 consid. 4.4.4; in questo

senso, si veda pure A. Bernasconi, “8C_9/2020 du 10 juin 2020 - Abattement sur

le revenu d’invalide selon l’ATF 126 V 75”, in SZS/RSAS 1/2021 n. 49; STCA

35.2020.51

dell’8 febbraio 2021, consid. 2.9).

Alla luce di quanto appena

esposto e tenuto pure conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle

assicurazioni sociali nel sostituire il proprio apprezzamento a quello

dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393 consid. 3.3), questa Corte

ritiene che, non operando alcuna deduzione sociale, l’CO 1 non abbia abusato

del proprio potere di apprezzamento.

Per quanto concerne la

deduzione sociale del 5% per attività leggere e per svantaggi salariali

derivanti da contingenze particolari operata in ambito AI (doc. 182; cfr.

consid. 1.4), giova qui ricordare che, per costante giurisprudenza,

l’assicurazione per l’invalidità non è vincolata alla valutazione

dell’invalidità dell’assicurazione contro gli infortuni e viceversa (cfr. STF

9C_529/2010 del 24 gennaio 2011; sentenza U 148/06 del 28 agosto 2007, consid.

6, pubblicata in DTF 133 V 549, consid. 6; STF 9C_594/2016 del 18 novembre

2016, consid. 2.4; SVR 2016 UV Nr. 26 c. 2.2; STF 9C_243/2017 del 2 giugno

2017, consid. 4.1; STF 9C_170/2017 dell'8 agosto 2017 consid. 4.4; STF

9C_422/2017 del 18 maggio 2018 consid. 2.2; STCA 32.2015.160 del 5 ottobre

2016, consid. 2.6, STCA 32.2016.90 del 10 aprile 2017, consid. 2.2 e STCA

35.2017.35

del 30 agosto 2017, consid. 2.3; STCA 32.2017.60 del 19 febbraio

2018, consid. 2.4; STCA 32.2017.91 del 14 agosto 2018, consid. 2.4; STCA

32.2018.106

del 13 dicembre 2018, consid. 2.3; STCA 35.2018.76 del 4 marzo

2019, consid. 2.1; STCA 32.2018.158 del 30 luglio 2019, consid. 2.6; STCA

32.2019.47

del 24 febbraio 2020, consid. 2.6; STCA 32.2020.25 del 2 ottobre

2020, consid. 2.6; STCA 35.2020.51 dell’8 febbraio 2021, consid. 2.5).

Alla luce di quanto appena esposto e tenuto pure conto del riserbo di cui deve

dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il proprio

apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393

consid. 3.3), questa Corte ritiene che, non operando alcuna deduzione sociale,

l’CO 1 non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento.

Il "reddito da

invalido" ammonta, quindi, per il 2020 a fr. 68'446.-.

2.9

Il grado di invalidità del

ricorrente (stabilito confrontando i fr. 68'446.- annui al reddito che egli

avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto il danno alla salute

infortunistico, e cioè fr. 57'455.-: cfr. consid. 2.6 -) è nullo.

Va qui la pena di ricordare la STF 8C/215_2015 del 17 novembre 2015 ove il TF

ha confermato un salario da valido di fr. 57'600.- e un salario da invalido di

fr. 60'463.- fissato sulla base del metodo delle DPL, osservando - in

particolare al consid. 4.2 - quanto segue:

" (…) Die CO 1 ermittelte aufgrund der DAP-Zahlen ein

Invalideneinkommen von Fr. 60'463.-. Vergleicht man diesen Wert mit dem von der

CO 1 auf Fr. 57'600.- bemessenen Valideneinkommen, so ergibt sich ein negativer

Invaliditätsgrad. Soweit der Beschwerdeführer bereits daraus schliesst, die

Bemessung nach den DAP-Zahlen sei unzulässig, ist Folgendes festzuhalten: Zur

Ermittlung des Valideneinkommens ist rechtsprechungsgemäss entscheidend, was

die versicherte Person im Zeitpunkt des frühest möglichen Rentenbeginns nach

dem Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit als Gesunde tatsächlich

verdient hätte. Dabei wird in der Regel am zuletzt erzielten, nötigenfalls der

Teuerung und der realen Einkommensentwicklung angepassten Verdienst angeknüpft,

da es empirischer Erfahrung entspricht, dass die bisherige Tätigkeit ohne

Gesundheitsschaden fortgesetzt worden wäre. Ausnahmen müssen mit überwiegender

Wahrscheinlichkeit erstellt sein (BGE 129 V 222 E. 4.3.1 S. 224 mit Hinweisen).

Dispositivo

Negative Invaliditätsgrade können resultieren, da demnach gemäss der

allgemeinen Methode des Einkommensvergleichs jener Verdienst, welchen der

Versicherte ohne Gesundheitsschaden auf dem konkreten Arbeitsmarkt überwiegend

wahrscheinlich erzielen würde, in Beziehung gesetzt wird mit jenem Einkommen,

das er trotz des Gesundheitsschadens auf dem hypothetischen ausgeglichenen

Arbeitsmarkt noch erzielen könnte (vgl. zu dieser Problematik:

Rumo-Jungo/Holzer, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, 4. Aufl. 2012, S.

126 f.). Negative Invaliditätsgrade sind somit eine Folge der Rechtsprechung

zur Bemessung des Valideneinkommens und können sich unabhängig von der Methode

(LSE oder DAP), nach der das Invalideneinkommen bemessen wird, ergeben. (…)"

(cfr., per dei casi

analoghi, anche STCA 35.2018.69 dell’11 febbraio 2019, consid. 2.3.9., ove sono

stati considerati un reddito da valido di fr. 48'750.- e un salario da invalido

di fr. 52'860.40 e la 32.2018.180 del 4 settembre 2019, consid. 2.8, ove sono

stati considerati un reddito da valido di fr. 50’560.- e un salario da invalido

di fr. 63'790.80; si veda pure la STCA 35.2020.50 del 14 dicembre 2020, consid.

2.4.6 e la STCA 35.2020.51 dell’8 febbraio 2021, consid. 2.10).

2.10. Da ultimo, attentamente

vagliato l’insieme della documentazione agli atti, il TCA, non ravvisa nel modo

in cui ha proceduto l’amministrazione alcuna violazione procedurale, alcuna

disattenzione dell’obbligo di informare l’assicurato, alcuna violazione del

diritto di essere sentito dell’assicurato. Le censure ricorsuali sollevate al

riguardo, peraltro in maniera piuttosto generica, dall’avv. __________ nel

gravame sono, quindi, respinte.

2.11. In conclusione la decisione su

opposizione contestata deve essere confermata.

2.12. A fronte di una situazione

ritenuta sufficientemente chiarita (cfr. considerandi precedenti), il TCA

rinuncia all'assunzione di ulteriori prove.

Va qui ricordato che,

quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il

giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione

che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e

che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato,

si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove

cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,

pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda

pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344

consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di

essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b,

122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La richiesta di sospensione

della causa è respinta.

2. Il ricorso è respinto.

3. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere

una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti