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Decisione

35.2020.99

Decisione con la quale assicuratore ha soppresso in via di revisione la rendita di invalidità e contestualmente ha richiesto la restituzione di quanto percepito a torto non può essere confermata. Occorrono ulteriori accertamenti per determinare ammontare del reddito da valido

18 maggio 2021Italiano44 min

profilo fattuale e giuridico, senza essere vincolata a precedenti valutazioni. L’Alta

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2020.99

cr

Lugano

18 maggio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Cinzia Raffa Somaini,

vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 20 novembre 2020 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 21 ottobre 2020 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 27 marzo 2003 RI 1,

nato nel 1964, a quel momento impiegato di banca presso __________ di __________

– e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso __________, il

cui portafoglio clienti è, in seguito, stato ripreso da CO 1 - è rimasto

coinvolto in un grave incidente stradale mentre era in sella alla propria

motocicletta, riportando una lesione del midollo spinale (doc. 1).

A seguito di tale incidente, l’assicurato è divenuto paraplegico.

L’Istituto

assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di

legge.

Con decisione del 25

gennaio 2007 CO 1 ha assegnato all’interessato una rendita di invalidità del

70% a decorrere dal 1° settembre 2006, prendendo inoltre a carico, in base

all’art. 21 LAINF, i costi relativi alla cura fisiatrica permanente di cui l’assicurato

necessita secondo quanto indicato a seguito della visita medica del 28 marzo

2006 (doc. 2).

1.2. Con decisione del 23

settembre 2008 CO 1, alla luce di un aumento della capacità lavorativa

dell’assicurato (passata al 50%), ha adeguato la rendita di invalidità,

portandola al 61% (doc. 3).

1.3. Al termine della revisione

intrapresa nel mese di aprile 2019 (cfr. doc. 10), con decisione del 16 giugno

2020 CO 1 (di seguito: CO 1), constatato che negli anni a partire dal 2015

l’assicurato ha percepito un salario nettamente superiore a quello che avrebbe

potuto conseguire senza le conseguenze dell’infortunio e dopo adeguamento al

rincaro, ha soppresso a partire dal 1° gennaio 2015 la rendita di invalidità

fin lì accordata all’interessato, chiedendo, nel contempo, la restituzione

della somma di fr. 278'640 erogata a torto (doc. 24).

A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurato in data 25

agosto 2020, per il tramite dell’avv. RA 1 – con la quale è stato messo in

evidenza il fatto che l’incapacità al guadagno è rimasta immutata, potendo

l’interessato continuare a lavorare unicamente nella misura del 50% (cfr. doc.

30) – in data 21 ottobre 2020 l’Istituto assicuratore ha integralmente

confermato il contenuto della precedente decisione (cfr. doc. 32).

1.4. Con tempestivo ricorso del 20

novembre 2020 l’assicurato, sempre patrocinato dall’avv. RA 1, ha chiesto

l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e il ripristino del

diritto al versamento di una rendita di invalidità, da quantificare nella

misura del 50%, e delle prestazioni sanitarie LAINF, a partire dal 1° gennaio

2015 e pro futuro. L’assicurato ha inoltre chiesto al TCA di stabilire che egli

nulla debba rifondere all’assicuratore LAINF e che quest’ultimo non sia

autorizzato a chiedere alla Cassa malati la restituzione delle prestazioni

sanitarie corrisposte dal 1° aprile 2015 (doc. I).

Sostanzialmente il legale ha rilevato come l’incapacità al

guadagno dell’assicurato sia rimasta immutata nel tempo, ritenuta la perdurante

inabilità lavorativa al 50%, motivo per il quale non vi è ragione alcuna che

possa giustificare una riduzione del grado di invalidità.

Il patrocinatore dell’assicurato ha censurato l’entità del reddito

da valido definita dall’Istituto assicuratore per un’attività al 100%, calcolato

aggiornando al 2015 il reddito da valido percepito al momento dell’infortunio

del 23 marzo 2003, essendo tale importo nettamente inferiore a quanto concretamente

guadagnato dall’interessato dal 2015 in poi, lavorando tuttavia unicamente

nella misura concessa dall’invalidità, ossia al 50%.

Il legale ha evidenziato come in sede di revisione incomba

all’assicuratore infortuni rivalutare l’intera situazione dell’assicurato,

riesaminando non solo gli aspetti medici e il reddito da invalido, ma anche il

reddito da valido qualora, come nel caso di specie, vi sia stata un’evoluzione

salariale.

L’avv. RA 1, basandosi sulle dichiarazioni del datore di lavoro

dell’assicurato (il quale ha confermato che, qualora fosse stato completamente

abile al lavoro, l’interessato avrebbe percepito un salario fisso doppio e,

molto verosimilmente, anche un reddito variabile (bonus) doppio rispetto a

quello realmente percepito, lavorando al 50%), ha quindi concluso che “il grado

di invalidità del signor RI 1, ossia il rapporto percentuale tra il reddito che

da valido avrebbe percepito a far tempo dal 2012 e quello da invalido definiti

al momento della revisione è rimasto immutato”. Per tali ragioni, quindi, il

grado di invalidità “permane al 50% senza margine alcuno per ammettere una

revisione della rendita di invalidità LAINF”.

Il legale ha posto in rilievo la circostanza che l’assicurato,

nonostante il grave danno alla salute patito e la conseguente incapacità

lavorativa al 50%, è stato in grado di conseguire, grazie alle proprie

competenze tecniche, relazionali, organizzative e umane, un importante

miglioramento professionale sia a livello di posizione lavorativa, sia a

livello salariale. A suo modo di vedere, le medesime competenze avrebbero, a

maggior ragione, permesso all’assicurato di conoscere il medesimo felice percorso

professionale anche qualora non avesse subito il danno alla salute

infortunistico. Tali elementi, a mente dell’avv. RA 1, non possono essere

ignorati, come invece fatto, a torto, dall’Istituto assicuratore (doc. I).

1.5. CO

1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga integralmente respinta con

argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc.

III).

1.6. Con replica del 29 gennaio

2021, il legale dell’assicurato ha ribadito quanto già espresso in sede

ricorsuale, sottolineando che “così come nell’ambito della definizione iniziale

del diritto alla rendita si deve considerare l’evoluzione verosimile della

professione, dell’attività professionale e del reddito dell’assicurato (da

valido e da invalido), anche nella procedura di revisione – laddove come si è

visto si devono ridefinire i parametri di reddito da valido e da invalido al

momento della stessa – bisogna considerare l’evoluzione dell’attività

dell’assicurato”.

Evoluzione del percorso

professionale reale che, a differenza del momento di valutazione iniziale del

diritto a prestazioni, è conosciuto e concreto al momento della revisione.

Il patrocinatore

dell’assicurato ha, quindi, ribadito la richiesta di riconoscimento del diritto

ad una rendita di invalidità del 50%, visto che tra il reddito da valido e quello

da invalido si è sempre mantenuto un rapporto percentuale immutato al 50%,

basato sul fatto che gli impedimenti funzionali post-infortunistici continuano

ad imporre una riduzione del pensum del 50%.

Infine, il legale ha

chiesto che l’assicurato venga sentito in udienza dal TCA “in merito alla

propria situazione professionale, al piano di carriera avuto, alle prospettive

e desideri di carriera al momento dell’incidente, all’evoluzione professionale,

ecc., nonché in merito al fatto che la sua partenza da __________ verso __________

è legata al cambiamento di proprietà e quindi di politica aziendale in sede a __________,

nonché alla correlata partenza del direttore, signor __________. Si chiede in

tal senso formalmente che il signor __________ venga assunto quale teste

nell’ambito del presente procedimento” (doc. IX).

1.7. Con osservazioni del 5

febbraio 2021, CO 1 ha ribadito la correttezza del proprio agire, rilevando di

avere fondato la decisione (e la decisione su opposizione) sui “dati economici

disponibili evitando di interpretare elementi insicuri e comunque difficilmente

comprovabili”.

L’assicuratore LAINF ha

aggiunto che l’iter che ha portato l’assicurato alla __________ è stato un

cambiamento societario del precedente datore di lavoro, quindi un fatto

assolutamente esterno, ciò che esclude quindi “la tanto sventolata sicurezza

economica”, che non può pertanto essere presa in considerazione.

L’assicuratore infortuni

si è, infine, opposto alla richiesta di audizione dell’assicurato e del teste

indicato dal patrocinatore in sede di replica, in quanto “non si ravvisa che

tipo di informazioni supplementari e pertinenti potrebbero essere raccolte per

migliorare la comprensione di una fattispecie i cui contorni sono,

sufficientemente, delineati” (doc. XI).

1.8. In data 10 febbraio 2021 il

patrocinatore dell’assicurato ha integralmente confermato le richieste

ricorsuali, ribadendo che il reddito da valido debba essere determinato

dall’amministrazione sulla base della valutazione retrospettiva di una realtà

dei fatti esistente ed indipendente dall’infortunio subito (doc. XIII).

Tali considerazioni

dell’assicurato sono state trasmesse all’assicuratore infortuni (cfr. doc.

XIV), per conoscenza.

1.9. In data 16 febbraio 2021 il

legale del ricorrente ha ribadito la richiesta di audizione in udienza

dell’assicurato e, quale teste, del signor Alessandro Sparla (doc. XV).

Anche tale scritto è stato

trasmesso all’amministrazione (cfr. doc. XVI), per conoscenza.

in diritto

in

ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione

giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.

5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11

luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF

9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;

STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00

del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10

ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22

dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del

9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

nel

merito

2.2. Il TCA è chiamato a stabilire

se CO 1 era legittimata oppure no, in via di revisione, a sopprimere a partire

dal 1° gennaio 2015 la rendita d’invalidità di cui era al beneficio RI 1,

chiedendogli nel contempo la restituzione di quanto percepito, nel frattempo, a

torto.

Secondo

l'art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado di invalidità del beneficiario della rendita

subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o

ridotta proporzionalmente, oppure soppressa, d'ufficio o su richiesta.

Questa

norma è stata ripresa dall'art. 22 cpv. 1 prima frase vLAINF, il quale

prevedeva che se il grado d'invalidità muta notevolmente, la rendita sarà

corrispondentemente aumentata, ridotta oppure soppressa.

L'art.

22 LAINF - analogamente all'art. 22 cpv. 1 seconda frase vLAINF - recita che,

in deroga all'articolo 17 cpv. 1 LPGA, la rendita non può più essere riveduta

dal mese in cui gli uomini compiono 65 anni e le donne 62.

L'istituto

della revisione ha per scopo l'adeguamento della rendita d'invalidità alle

mutate circostanze e non la correzione di errori di commisurazione

dell'invalidità di cui sia stata viziata la decisione iniziale o una revisione

successiva (Ghèlew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur

l’assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 114).

La

revisione presuppone, dunque, che l'invalidità abbia subito sostanziali

mutamenti dopo la costituzione della rendita o una sua successiva revisione

(DTF 113 V 275 consid. 1a e riferimenti ivi menzionati).

Per

costante giurisprudenza, il TF considera che i principi dedotti dall'art. 41

LAI si applicano per analogia pure nell'ambito della revisione delle rendite di

invalidità assegnate dall’assicuratore infortuni, indipendentemente dal fatto

che essa sia disciplinata dall'art. 80 LAMI oppure dall'art. 22 LAINF (RAMI

1987 U 32 p. 446s.).

2.3. L'invalidità

può modificarsi essenzialmente per due ordini di motivi: sia perché cambia lo

stato di salute, sia perché il danno alla salute, pur rimanendo immutato, si

ripercuote diversamente sulla capacità lucrativa dell'assicurato, ossia sulla

sua capacità di procurarsi un guadagno col proprio lavoro (cfr. DTF 134 V 131 consid. 3 pag. 132; 130 V 343 consid. 3.5;

126 V 75 consid. 1b; 113 V 275 consid. 1a; 109 V 116 consid. 3b).

L'assicurato

può, infatti, migliorare, in prosieguo di tempo, le proprie attitudini

professionali, acquisire conoscenze che gli consentano l'inserimento in

attività meglio rimunerate, reperire un posto confacente in modo ideale al suo

stato di salute ed alle sue attitudini, ben pagato e sicuro, mettendo in atto

una situazione non prevedibile al momento di stabilire il reddito ipotetico da

invalido.

Oppure

le sue capacità di guadagno possono, per motivi diversi, peggiorare.

Secondo

la giurisprudenza federale, anche il reddito da valido può essere

liberamente riesaminato nell’ambito di una revisione della rendita, senza alcun

vincolo all’originaria decisione di rendita (cfr. STF U 183/02 del 26 maggio

2003 consid. 6.2).

2.4. Il

mutamento deve, inoltre, essere notevole.

Secondo

la giurisprudenza resa prima dell'entrata in vigore della LAINF, la modifica

doveva essere apprezzata relativamente al grado di invalidità precedentemente

accertato: così, un mutamento del 5% è stato considerato notevole per rapporto

ad un'invalidità del 15% ma poco importante per rapporto ad un'invalidità

iniziale del 75% (cfr. Ghèlew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 115 e dottrina ivi

citata).

2.5. Per

rivedere una rendita di invalidità non basta un semplice cambiamento

passeggero: le circostanze di base devono mutare presumibilmente a lungo

termine.

In

particolare, non è motivo di revisione un temporaneo aumento di guadagno

dell'assicurato (cfr. Ghèlew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 114).

2.6. La

questione di sapere se si è prodotto un simile cambiamento deve essere vagliata

comparando le circostanze esistenti al momento dell’ultima decisione cresciuta

in giudicato, fondata su un esame materiale del diritto alla rendita con un

accertamento dei fatti pertinenti, un apprezzamento delle prove e un raffronto dei

redditi conforme al diritto, e le condizioni esistenti all’epoca in cui è stata

rilasciata la decisione litigiosa (cfr.

cfr. consid. 2.3 non pubblicato della DTF 139 V 585; DTF 133 V 108 consid. 5;

STF 8C_606/2014 del 26 agosto 2015 consid. 5; 9C_985/2008 del 20 luglio 2009

consid. 4; 9C_148/2007 del 21 gennaio 2008 consid. 3.2).

Tanto nel fissare

inizialmente la rendita di invalidità quanto nel rivederla successivamente si

deve ipotizzare un mercato del lavoro in condizioni di normalità, cioè essenzialmente

equilibrato.

Fatti

I

mutamenti congiunturali, il passaggio, ad esempio, da una fase di recessione a

una di crescita economica, non sono motivo di revisione.

Non

si tiene parimenti conto, né prima né dopo, di fattori estranei al danno della

salute.

Ad

esempio, le scarse conoscenze scolastiche, le difficoltà linguistiche, le

insufficienti attitudini professionali, ecc., non sono rilevanti ai fini della

commisurazione dell'invalidità.

Ciò

che importa è la diminuzione della capacità di guadagno, presunta permanente o

di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica

conseguente ad infortunio Sola conta, infatti, per la determinazione

dell'invalidità, l'incapacità lucrativa in nesso causale con il danno alla

salute (che, a sua volta, nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni,

deve essere in relazione causale con l'infortunio).

In una sentenza 9C_378/2014 del 21 ottobre 2014, pubblicata in SVR

2015 IV Nr. 8, esprimendosi riguardo al tema del riesame di una rendita in

corso e della possibilità, segnatamente, di ricalcolare il reddito da valido,

il Tribunale federale ha sottolineato che quando è dato un motivo di revisione,

l’amministrazione riesamina il diritto alla rendita in modo integrale dal

profilo fattuale e giuridico, senza essere vincolata a precedenti valutazioni. L’Alta

Corte ha messo in evidenza come un cambiamento di questa giurisprudenza non

entri in linea di conto (consid. 4.2.)

2.7. Nella concreta evenienza, CO

1, con la decisione formale del 23 settembre 2008, alla luce di un aumento

della capacità lavorativa dell’assicurato (passata al 50%), ha adeguato la

rendita di invalidità (in precedenza del 70%, come da decisione del 25 gennaio

2007, cfr. doc. 2), portandola al 61%, percentuale ottenuta raffrontando il

reddito da valido di fr. 141'202 (corrispondente al salario indicato

nell’annuncio di infortunio del 27 marzo 2003, di fr. 131'600, adeguato al

2008) con quello da invalido di fr. 55'000 (pari a quanto effettivamente

guadagnato dall’assicurato, secondo le indicazioni fornite dal datore di

lavoro) (cfr. doc. 3).

Questa

decisione è cresciuta, incontestata, in giudicato.

Nel

mese di aprile 2019 l’assicuratore LAINF ha proceduto ad una revisione del diritto

alla rendita di invalidità.

In

tale ambito, ferma restando l’immutabilità dal profilo medico della capacità

lavorativa residua del 50% - aspetto incontestato - con scritto “Diritto di

audizione: revisione della rendita di invalidità” dell’11 dicembre 2019, CO 1

ha comunicato all’assicurato di avere richiesto un estratto del suo conto

individuale dei contributi AVS alla Cassa di compensazione __________, venendo

in tal modo a conoscenza del fatto che “dal 2015 il suo reddito è più elevato

del guadagno presumibilmente perso a causa dell’evento del 27 marzo 2003”. A

fronte di tali elementi, CO 1 ha indicato quindi che “stiamo valutando se la

sua rendita di invalidità risulta ancora giustificata”, fornendo all’assicurato

la possibilità di prendere posizione (doc. 14).

Con scritto del 29 maggio

2020 l’assicurato, esercitando il diritto di audizione, ha espresso le seguenti

considerazioni:

" In data 27

marzo 2003 sono stato vittima di un grave infortunio (a seguito del quale ho

avuto dei gravi danni agli arti inferiori sono rimasto paraplegico).

Con decisione del 25 gennaio 2007, la compagnia assicurativa CO 1,

in quanto assicurazione LAINF, mi ha riconosciuto una rendita di invalidità del

70% a far tempo dal 1 settembre 2006. In seguito, con decisione del 23

settembre 2008, il grado di invalidità è stato adeguato (ridotto) al 61%.

Nell'ambito della revisione della rendita iniziata in data 12

aprile 2019 (perlomeno stando alle indicazioni dell'assicuratore LAINF, che mi

riservo di verificare), la compagnia assicurativa, in data 31 marzo 2020, ha

emanato un diritto di audizione in base al quale ha stabilito che, a far tempo

dal 1 gennaio 2015 (e quindi retroattivamente), la mia rendita di invalidità

non è più giustificata. Conseguentemente la compagnia assicurativa ha

manifestato sia l'intenzione di non pagare più nessuna rendita per il futuro

(senza peraltro nemmeno menzionare la possibilità di riottenere la rendita nel

caso in cui il salario dovesse diminuire), ma anche quella di richiedere la

restituzione della rendita di invalidità versata a far tempo dal 1 aprile 2015

e fino al 31 marzo 2020 (per complessivi CHF 278'640.-, vedi diritto di

audizione, pagina 2, l'ultimo paragrafo).

La Vostra compagnia assicurativa ha motivato la propria presa di

posizione con il fatto che, a far tempo dal 2015, io avrei guadagnato una cifra

annua media superiore al guadagno presumibilmente perso a seguito

dell'infortunio.

Preciso che, nel 2003 (e quindi al momento dell'incidente), ero

dipendente presso __________ con una qualifica di impiegato. II lavoro che

svolgevo era di tipo impiegatizio, più precisamente tenevo i contatti con la

potenziale clientela della banca assunta attraverso dei __________ della banca

stessa, svolgevo incontri con i clienti per l'apertura dei contratti e

assistenza successiva (investimenti finanziari), effettuavo la gestione delle

"esecuzione delle mansioni amministrative relative alla ricezione dei

fondi dei nuovi clienti, agli investimenti iniziali e agli apporti addizionali,

alle disposizioni dei clienti gestiti e non gestiti", ecc. Nel 2006 mi era

stata conferita la qualifica di Mandatario Commerciale.

Nel 2011, quando la banca è stata acquistata dalla banca __________,

ho deciso di lasciare la stessa e di intraprendere una nuova carriera

professionale presso un'altra banca. Avevo quindi lasciato la banca __________,

con il grado di Mandatario Commerciale.

Nel 2012 sono stato assunto, al 50%, dalla __________ a __________.

La banca mi ha confermato il grado di Mandatario Commerciale (Associate

Director) e mi ha conferito il compito di raccogliere, entro fine 2012, fondi

per CHF 25 Mio, essendo stato assunto al 50%. Nel 2012 ho raccolto CHF 23.8

Mio. Successivamente nel 2013 mi è stato chiesto un target di altri CHF 25 Mio

e sono riuscito a superare l'importo. Nel 2014 sono quindi stato promosso

Director (Vice Direttore) e visti i miei risultati nel 2016 sono stato promosso

Executive Director (Condirettore). Attualmente gestisco un portafoglio di CHF

150 Mio e devo raggiungere gli obiettivi di profittabilità che, di anno in

anno, la banca mi assegna e il cui raggiungimento o meno mi vengono

riconosciuti con un bonus variabile (indipendentemente dai risultati della

banca in quanto tale).

Per quanto riguarda la tempestività dell'agire della Vostra

compagnia assicurativa nel caso specifico, mi riservo di verificarne la

legittimità, e comunque la contesto sin d'ora in quanto non sono mutate le

condizioni che giustificano il riconoscimento dell'indennità.

Non concordo inoltre con la questione del calcolo del salario da

valido (ossia quello che avrei percepito se non fossi stato vittima

dell'infortunio).

La compagnia assicurativa si basa in effetti sulla decisione del

23 settembre 2008, nell'ambito della quale il reddito che io avrei potuto

conseguire senza le conseguenze dell'infortunio era stato quantificato in CHF

141'202.- annui (nel 2008) ed in CHF 150'776.- (per effetto unicamente del

rincaro) nel 2015.

Nel frattempo io ho cambiato unicamente datore di lavoro restando

sempre "impiegato di banca": i gradi attribuiti non hanno comportato

alcun mutamento delle prestazioni di lavoro alla quale ero e sono tenuto.

Solo per inciso sottolineo come non coordinassi prima del

personale e come tuttora continuo a non farlo.

Nulla è cambiato in merito della misura del 50 % del potenziale

teorico della mia capacità operativa.

Orbene, e come risulta dalla comunicazione della spettabile __________

del 19 maggio 2020 che allego in copia, nel caso in cui io avessi potuto essere

impiegato lavorando al 100% in luogo del 50%, la mia retribuzione sarebbe

sostanzialmente per coerenza raddoppiata. In particolare, di sicuro sarebbe raddoppiata

la retribuzione, come certificato dalla banca stessa nella sua citata lettera.

Ritengo quindi che, in ogni caso, il grado di invalidità deve

essere quantificato nella misura del 50% almeno anche dal 1° aprile 2015 in

poi.

Contesto infine il fatto che nell'attuale diritto di audizione non

è stato, in ogni caso, assolutamente previsto il caso in cui il mio guadagno

dovesse ridiscendere al di sotto del guadagno che, secondo la compagnia assicurativa,

io avrei potuto conseguire senza l'infortunio.

Mi oppongo quindi

- alla soppressione della rendita di invalidità, che per il futuro

deve continuare a sussistere almeno nella misura del 50% del salario teorico

previsto per il salario al 100%;

- alla immotivata richiesta di restituzione di quanto riconosciuto

fino ad oggi dalla Vostra compagnia assicurativa e che non era così quantificato

per errore di calcolo ma da una diversa unilaterale

interpretazione degli obblighi contrattuali.” (Doc. 23)

In allegato a tali

considerazioni, l’assicurato ha trasmesso all’assicuratore infortuni la

seguente dichiarazione del 19 maggio 2020, redatta da parte di __________,

riguardo la “retribuzione 2012-2019”:

" facciamo

riferimento alla sua esplicita richiesta, con la quale ci chiede di voler

quantificare il suo salario annuo (bonus compreso) al quale avrebbe potuto ambire

negli anni 2012-2019, svolgendo l’attività di Relationship Manager Private

Banking al 100%.

Come lei ben sa, la sua retribuzione è composta da una parte fissa

(salario) e da una parte variabile non necessariamente dovuta (bonus). Se per il

salario il calcolo da lei richiesto è lineare, la

determinazione del bonus, che è influenzato da molteplici variabili,

è solo ipotizzabile. Qualora il suo grado di occupazione fosse stato del 100%

anziché del 50%, partendo dal presupposto che anche il

suo contributo personale al risultato aziendale fosse raddoppiato

(per rapporto a quanto verificatosi), si potrebbe supporre che anche la retribuzione

variabile sarebbe potenzialmente potuta raddoppiare.

Di seguito rappresentiamo la panoramica della sua retribuzione per

gli anni 2012-2019:

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Salario

70’000

65’000

85’000

90’000

90’000

90’000

90’000

90’000

Spese

forfett

0

0

4’200

4’200

7’200

7’200

7’200

7’200

Bonus

0

60’000

140’000

134’500

118’500

118’500

110’000

99’500

Totale

70’000

125’000

229’200

228’700

212’700

215’700

207’200

196’700

Le rammentiamo che il pagamento della retribuzione variabile non

può essere considerato come un precedente per gli anni successivi.

La presente dichiarazione non rappresenta né una garanzia, né un

qualsiasi altro impegno da parte della nostra

Banca. (…).” (Doc. 23/1)

A

seguito della nuova situazione salariale dell’assicurato, l’amministrazione ha

deciso di sopprimere, a partire dal 1° gennaio 2015, la rendita di invalidità

del 61% precedentemente versatagli, ritenuto che:

" (…) A suo

tempo, per il calcolo del suo grado di invalidità è stato preso in

considerazione il suo salario percepito al momento dell’infortunio del 23 marzo

2003 (131'600.- franchi annui) applicando il rispettivo rincaro.

Nella nostra decisione del 23 settembre 2008, il reddito che avrebbe

potuto conseguire senza le conseguenze dell’infortunio è stato quantificato a

141'202.- franchi (131'600.- franchi annui rincarato al 2008).

Riprendendo lo stesso salario, applicando il rincaro fino al 2015,

risulta che nell’anno 2015 il suo guadagno presumibilmente perso per le

conseguenze dell’infortunio ammontava a 150'776.- franchi.

Confrontando il suo reddito effettivamente percepito nel 2015

(227'600.- franchi) con il reddito che avrebbe potuto conseguire senza le

conseguenze dell’infortunio nel 2015 (150'776.- franchi), risulta che nell’anno

2015 lei non ha avuto alcuna perdita economica. Anche negli anni successivi il

suo reddito h superato il guadagno presumibilmente perso.

Considerato quanto precede, a partire dal 1° gennaio 2015 la sua

rendita di invalidità non è più giustificata.” (Doc. 24)

In

sede di opposizione, il patrocinatore dell’assicurato ha contestato il

raffronto dei redditi operato dall’amministrazione, ritenendo che nella

determinazione del reddito da valido l’amministrazione avrebbe dovuto tenere

conto della carriera professionale realmente realizzata dall’interessato

nonostante il danno alla salute e che, a maggior ragione, l’interessato avrebbe

conosciuto in assenza dell’infortunio.

A

parere del legale, quindi, il reddito da valido andrebbe quantificato nel

doppio rispetto a quanto realmente conseguito dall’assicurato lavorando al 50%,

essendo del tutto logico che con un’attività al 100%, invece dell’attività al

50% (imposta dal danno alla salute), l’interessato avrebbe potuto guadagnare il

doppio del salario. Così facendo, il grado di invalidità dell’assicurato continuerebbe

ad essere del 50%, corrispondente alla percentuale di incapacità lavorativa (doc.

30).

Nella decisione su

opposizione, l’Istituto assicuratore ha confermato la soppressione della

rendita di invalidità a partire dal 1° gennaio 2015, osservando:

" (…) L’opponente

ritiene che l’assicuratore LAINF non abbia erroneamente ritenuto l’avvenuto

cambio di ruolo e di funzione (aumento di responsabilità). Inoltre egli afferma

che se disponesse di una capacità lavorativa del 100% riuscirebbe a fornire una

“resa doppia rispetto a quella attuale”.

A mente di quest’Istanza la censura relativa al reddito non può

essere seguita perché determinante è l’ammontare del reddito conseguito e non

certo il ruolo rivestito. Inoltre, per principio, non v’è nessun diritto

acquisito a favore dell’assicurato a mantenere un determinato trattamento

allorquando, per ragioni imprevedibili, detto trattamento economico migliora o

peggiora. Pertanto, nella censura stessa vi è un limite di fondo e cioè se il

trattamento economico del signor RI 1 fosse peggiorato, egli avrebbe rinunciato

a sollecitare un adeguamento della rendita?

Ora, quest’Istanza prende atto, da un lato, che gli importi

relativi ai guadagni relativi agli scorsi anni non sono contestati; dall’altro,

che risulta essere pacifico il calcolo del guadagno presumibilmente perso. Pure

degno di nota il fatto che l’opponente non abbia speso una parola per

giustificare l’avvenuto mancato rispetto dell’obbligo di informare circa

l’avvenuto tangibile cambiamento dei parametri economici.

A titolo abbondanziale, per quanto attiene al reddito che il

signor RI 1 avrebbe potuto realizzare, va ricordato che in DTF 131 III 360 ss.,

il TF ha avuto modo di specificare che “…Pour déterminer les conséquences pécuniaires de l'incapacité de travail, il

faut estimer le gain qu'aurait obtenu le lésé de son activité professionnelle

s'il n'avait pas subi l'accident (ATF 129 III 139 consid. 2.2; ATF 116 II 295 consid. 3a/aa).

Dans cette appréciation, la situation salariale concrète de la personne

concernée avant l'événement dommageable doit servir de point de référence; cela

ne signifie toutefois pas que le juge doit se limiter à la constatation du

revenu réalisé jusqu'alors; l'élément déterminant repose davantage sur ce

qu'aurait gagné annuellement le lésé dans le futur (ATF 116 II 295 consid.

3a/aa p. 297). Encore faut-il que le juge dispose pour cela d'un minimum de

données concrètes (ATF 129 III 139 consid. 2.2). Il incombe au demandeur,

respectivement à la partie défenderesse, de rendre vraisemblables les

circonstances de fait dont le juge peut inférer les éléments pertinents pour

établir le revenu qu'aurait réalisé le lésé sans l'accident (cf. ATF 129 III 139 consid. 2.2). Ce principe n'est autre que la concrétisation de la

règle selon laquelle la preuve du dommage incombe en principe au lésé (art. 42 al.

1 CO et art. 8 CC). …”. Ora, poiché

nessuno avrebbe potuto, ragionevolmente, sottoscrivere, il netto miglioramento

economico cui ha beneficiato il signor RI 1 pare pacifico che se da un lato,

era impensabile il raggiungimento di un tale ottimo risultato, dall’altro, è

altrettanto impensabile che un tale ottimo risultato possa essere computato.

Dunque, tutto ben considerato, appare

come la decisione impugnata meriti piena tutela poiché il netto miglioramento

cui il signor RI 1 ha beneficiato non poteva essere previsto e dunque alla

stessa stregua necessita tenerne conto. Il signor RI 1 non ha mai ritenuto

opportuno informare l’assicuratore LAINF.

In detto contesto non si può altresì

condividere l’affermazione dell’opponente che lavorando in percentuale doppia,

egli avrebbe potuto raddoppiare lo stipendio: questa è una semplice

supposizione. A ciò va ribadita la circostanza che il signor RI 1 non ha – mai

- puntualmente informato l’assicuratore LAINF circa l’evoluzione della sua

situazione economica.” (Doc. A)

2.8. Con il ricorso, il legale ha

nuovamente contestato il raffronto dei redditi operato dall’amministrazione,

con riferimento segnatamente all’ammontare del reddito da valido, ribadendo che

nella determinazione dello stesso l’Istituto assicuratore non avrebbe potuto

ignorare, come invece ha fatto, l’evoluzione professionale e salariale

conosciuta nonostante il danno alla salute dall’interessato. Alla luce di

questo ragionamento, l’avv. RA 1 ha chiesto che il reddito da valido

dell’assicurato venga quantificato nella misura doppia rispetto a quello da

invalido, corrisposto in ragione di una – incontestata - capacità lavorativa

residua del 50% derivante dai postumi infortunistici (doc. I).

Con

la risposta di causa, l’Istituto assicuratore ha respinto le obiezioni del

legale dell’assicurato, ribadendo che l’argomentazione volta a sostenere che,

senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe potuto conseguire il doppio

del salario concretamente percepito lavorando al 50%, rappresenta una semplice

supposizione (doc. III).

Con

osservazioni del 5 febbraio 2021, CO 1 ha nuovamente confermato la correttezza

del proprio agire, rilevando che:

" A

differenza di quanto sostenga il ricorrente, e cioè che “… il raffronto dei

redditi deve invece essere eseguito in concreto, al momento in cui si attua la

revisione, dovendosi quindi raffrontare il reddito al 50% presso __________ con

il reddito al 100% (ossia senza il danno alla salute) presso __________ …”

(cfr. pagina 3) CO 1, com’è giusto, ha tenuto conto dei dati economici

disponibili evitando d’interpretare aspetti insicuri e comunque difficilmente

Considerandi

comprovabili.

Circa quest’ultimo aspetto è interessante rilevare l’iter che ha

portato il signor RI 1 alla __________ e meglio un cambio societario del

precedente datore di lavoro, cioè un fatto assolutamente esterno al signor RI 1

che però “… da tempo desiderava migliorare la propria situazione professionale

…”. A questo livello, l’unica certezza del signor RI 1 consisteva nell’aver

trovato nella __________ un nuovo datore di lavoro e non certo che questo

cambiamento gli avrebbe garantito i redditi – effettivamente – percepiti in

seguito. Proprio in quest’ottica la tanto sventolata sicurezza economica,

ragionevolmente, non può essere condivisa e pertanto, le considerazioni già

espresse da CO 1 e qui date per note, appaiono – a maggior ragione – calzanti.”

(Doc. XI)

2.9

Secondo

la giurisprudenza, per fissare il reddito senza invalidità da considerare nel

quadro del raffronto dei redditi previsto dall’art. 16 LPGA, occorre stabilire

ciò che la persona assicurata avrebbe, secondo il criterio della

verosimiglianza preponderante, realmente potuto conseguire al momento determinante

qualora fosse rimasta in buona salute. Il reddito senza invalidità deve essere

valutato nel modo più concreto possibile, di modo che esso si deduce di

principio dal salario che l’assicurato realizzava prima dell’insorgenza del

danno alla salute, tenendo conto dell’evoluzione dei salari sino al momento

della nascita del diritto alla rendita (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 e

riferimento ivi menzionato).

Trattandosi

della questione di sapere se si deve prendere in considerazione un ipotetico

cambiamento professionale, la giurisprudenza ha precisato che delle possibilità

teoriche di sviluppo professionale o di promozione non vanno considerate, a

meno che degli indizi concreti rendano molto verosimile che esse si sarebbero

realizzate. Al riguardo, si deve esigere la prova di indizi concreti che

l’assicurato avrebbe ottenuto un avanzamento o un corrispondente aumento del

proprio reddito, se non fosse divenuto invalido. Ciò potrebbe essere il caso,

ad esempio, se il datore di lavoro ha lasciato intendere una simile prospettiva

d’avanzamento o ha fornito delle assicurazioni in questo senso. Per contro, delle semplici dichiarazioni d’intento da parte

dell’assicurato non sono sufficienti. L’intenzione di progredire sul piano

professionale deve essersi infatti manifestata mediante dei passi concreti,

quali la frequentazione di un corso, l’inizio di studi oppure lo svolgimento di

esami (cfr. STF 9C_221/2014 del 28 agosto 2014 consid. 3.2, 8C_290/2013 dell’11

marzo 2014 consid. 6.1, 8C_145/2012 del 9 novembre 2012 consid. 3.1 e 3.2,

8C_839/2010 del 22 dicembre 2010 consid. 2.2.2.2, 8C_938/2009 del 23 settembre

2010.

consid. 6.2, 8C_530+533/2009 del 1° dicembre 2009 consid. 7.2).

L’intenzione

di avanzare professionalmente deve essere riconoscibile già al momento

dell’insorgenza del danno alla salute, al fine di evitare speculazioni (in questo senso, si veda la sentenza 9C_221/2014

appena citata, riguardante un assicurato che, al momento dell’infortunio, stava

temporaneamente lavorando quale operatore in automazione e che, dopo di esso,

aveva intrapreso una formazione di programmatore/regolatore in automazione

ottenendo il relativo diploma. In quella fattispecie, il Tribunale federale ha

ritenuto che, al momento dell’insorgenza

del danno alla salute, non esisteva alcun indizio concreto a favore

dell’intenzione dell’assicurato di terminare prossimamente la sua attività di

operatore in automazione per iniziare una formazione di

programmatore/regolatore in automazione; cfr., pure, la STF 8C_144/2012 del 9

novembre 2012 consid. 3.3.4 e riferimento ivi citato).

2.10

Nella

RAMI 2005 U 554 p. 315ss., l’Alta Corte ha stabilito che nell’esaminare quale

sarebbe stata la presumibile evoluzione professionale, è possibile, secondo le

circostanze, fondarsi su una particolare qualifica professionale conseguita

nonostante l’invalidità per trarre conclusioni a proposito dell’evoluzione

ipotetica che avrebbe avuto luogo senza il danno alla salute. Ciò è in

particolare ammissibile quando la precedente attività lavorativa può essere

esercitata anche dopo l’infortunio. Per contro, dal successo che la persona

invalida ha ottenuto in un nuovo campo di attività, non si può dedurre che

essa, qualora non fosse insorto il danno alla salute, avrebbe raggiunto una

posizione equivalente anche nella sua precedente professione (giurisprudenza

successivamente confermata con la STF 8C_550/2009/8C_677/2009 del 12 novembre

2009.

consid. 4.1 e con la DTF 139 V 28 consid. 3.3.3.2).

In

quella fattispecie, si trattava di un’assicurata che, prima dell’infortunio,

svolgeva l’attività di fisioterapista diplomata e che, dopo di esso, aveva

intrapreso una riqualifica professionale divenendo finalmente docente di

fisioterapia presso una scuola professionale. A proposito della determinazione

del reddito da valido, ella ha sostenuto di avere, già prima dell’infortunio,

compiuto degli sforzi concreti volti al perfezionamento quale docente di

fisioterapia, di modo che, senza il danno alla salute, avrebbe lavorato in quel

contesto.

Il

TF ha innanzitutto accertato che, prima dell’evento infortunistico, facevano

difetto dei passi concreti ai sensi della giurisprudenza. Del resto,

l’assicurata si era decisa a riqualificarsi professionalmente soltanto dopo che

il consulente in integrazione professionale dell’AI le aveva illustrato le

diverse opportunità e indicato che le terapie speciali fisicamente meno

impegnative non sarebbero state, o lo sarebbero state solo in parte, assunte

dalle casse malati. D’altro canto, a proposito al fatto che l’assicurata,

(anche) senza l’invalidità, sarebbe stata in grado di portare a termine con

successo la formazione quale docente di fisioterapia, l’Alta Corte ha giudicato

che tale circostanza è altrettanto poco decisiva quanto le possibilità teoriche

di perfezionamento dopo il conseguimento di un bachelor, ritenuto che si tratta

unicamente di valutare come si sarebbe sviluppata la carriera professionale

senza l’infortunio. Il fatto che l’assicurata si sia affermata con successo nel

suo nuovo campo di attività e che continui a perfezionarsi, consente soltanto

di presumere che, anche in qualità di fisioterapista, avrebbe fatto

altrettanto.

La

STF 8C_550/2009, 8C_677/2009 concerne il caso di un assicurato che, prima

dell’infortunio, si trovava alle dipendenze di una falegnameria quale

apprendista e che, dopo di esso, terminato l’apprendistato, dapprima aveva

lavorato quale falegname e, in seguito, concluso con successo una riformazione

professionale quale operatore sociale. In relazione alla determinazione del

reddito da valido, egli ha preteso che, senza il danno alla salute, avrebbe

conseguito la maestria in falegnameria. Nell’ambito della procedura giudiziaria

cantonale, è emerso che l’assicurato era un apprendista motivato, intelligente,

con talento manuale. Le sue note scolastiche erano sopra la media. Testimoni

hanno dichiarato che l’assicurato disponeva delle capacità per ottenere la

maestria, ritenuto che egli aveva concluso l’apprendistato con la nota 5. Egli

aveva inoltre dimostrato forte volontà e ambizione.

Dopo

aver ricordato che indizi a favore di uno sviluppo professionale devono essere

dati anche nel caso di assicurati giovani, e ciò nella forma d’indicazioni

concrete esistenti già al momento in cui è occorso l’infortunio, il Tribunale

federale ha accertato che, sino all’evento infortunistico, l’assicurato non

aveva compiuto alcun passo concreto verso un perfezionamento quale maestro

falegname.

Sempre

secondo il TF, anche dalla carriera professionale che si è sviluppata dopo

l’infortunio, non è possibile trarre conclusioni a proposito di quale sarebbe

stata l’evoluzione senza l’infortunio stesso. In effetti, da parte

dell’assicurato non sono più stati compiuti sforzi di perfezionamento

nell’ambito della professione di falegname.

Nella

DTF 139 V 28, il Tribunale federale ha giudicato il caso di un assicurato che,

prima dell’infortunio, esercitava il mestiere di carpentiere e che, dopo di

esso, aveva intrapreso un’attività indipendente nello stesso ambito

professionale. L’assicuratore LAINF aveva stabilito il reddito da valido applicando

la tabella TA 1, ramo 20, livello di qualifica 1+2.

Da

parte sua, il TF ha ritenuto che, così facendo, l’amministrazione aveva

insufficientemente tenuto conto del presumibile sviluppo professionale. In

effetti, dalla documentazione a disposizione emergeva che l’assicurato era un

operaio specializzato bravo, affidabile, impegnato e consapevole dei propri

doveri, che si stava preparando per l’esame di maestria e al quale il datore di

lavoro, senza il danno alla salute, avrebbe affidato la direzione del servizio

clienti. L’Alta Corte ha pure ritenuto decisiva la circostanza che

l’assicurato, nonostante il danno alla salute, è stato in grado di affermarsi

quale indipendente in un settore di nicchia e di ben posizionarsi sul mercato.

Questi aspetti costituiscono degli indizi da considerare nella determinazione

dell’ipotetica evoluzione del salario da valido. Per tutte queste ragioni, il

TF ha concluso che, senza l’infortunio e malgrado la sua giovane età,

l’assicurato avrebbe potuto attendersi un salario chiaramente sopra la media.

In

una STF 9C_33/2016 del 16 agosto 2016, concernente il caso di un assicurato,

venditore e rappresentante commerciale al momento dell’infortunio e che

successivamente, malgrado il danno alla salute, era riuscito a trovare una

nuova occupazione, al 50% (corrispondente alla sua capacità lavorativa residua),

presso un’altra società quale “venditore del servizio esterno/direzione di

progetto”, l’Ufficio invalidità aveva, in sede di revisione, assegnato una

rendita intera di invalidità temporanea, poi ridotta ad una mezza rendita di

invalidità, calcolata raffrontando il reddito da invalido realmente conseguito

lavorando al 50% presso il nuovo datore di lavoro con quello da valido

(stabilito raddoppiando il reddito da invalido conseguito per un’attività

svolta al 50%).

Il

Tribunale federale, chiamato a pronunciarsi a proposito della quantificazione

del reddito da valido operata dall’Ufficio AI, contestata da parte

dell’Istituto di previdenza professionale, ha sottolineato che nella procedura

di revisione (diversamente da quanto accade al momento della prima valutazione concernente

il diritto ad una rendita di invalidità), il percorso professionale realmente

realizzato da un assicurato dopo il danno alla salute è conosciuto e permette,

quindi, di trarre delle informazioni supplementari in merito all’ipotetica

evoluzione professionale e salariale che avrebbe potuto essere realizzata

qualora non fosse subentrato l’evento dannoso.

L’Alta

Corte ha in particolare evidenziato che se dopo la decisione iniziale di

rendita la persona assicurata ha dimostrato delle qualifiche professionali

particolari, derivanti da una formazione continua o da un importante impegno,

tali da incidere sull’entità del reddito da invalido, ciò rappresenta un

indizio importante del fatto che l’assicurato, il quale ha continuato a

svolgere lo stesso tipo di attività anche dopo l’insorgere del danno alla

salute, avrebbe conosciuto un’analoga evoluzione anche qualora fosse rimasto in

buona salute (cfr. RAMI 2005 n.° U 533 pag. 40; I 47/04 del 6 dicembre 2004

consid. 1.2.2 e 9C_607/2012 del 17 aprile 2013 consid. 3; vedi anche STF 8C_255/2010

del 16 novembre 2010 consid. 2).

Sulla

base di queste considerazioni, il TF ha considerato errato il ragionamento

dell’Istituto previdenziale ricorrente, secondo il quale il reddito da valido

avrebbe dovuto essere determinato aggiornando al 2011 il salario percepito

dall’assicurato nel 2000 (momento dell’infortunio), sottolineando come lo

stesso si fondi sull’erronea premessa che il reddito da valido resti immutabile

nel caso in cui la persona assicurata non cambi tipo di attività una volta

subito il danno alla salute.

La nostra Massima Istanza

ha, invece, ritenuto corretto l’agire dei primi giudici, i quali hanno constatato

che l’esperienza accumulata dall’assicurato nel suo ambito di competenza e lo

sviluppo della sua rete di clienti gli abbiano permesso un’evoluzione salariale

che egli avrebbe certamente realizzato, in maniera proporzionale al grado di

occupazione, nel caso in cui avesse potuto lavorare a tempo pieno, senza

l’insorgere del danno alla salute. Non avendo la parte ricorrente dimostrato

che tali constatazioni dei fatti operate dai primi giudici fossero

manifestamente inesatte, il TF ha concluso di non avere motivo per

distanziarsene, reputando che il reddito da valido ipotetico sarebbe aumentato

in maniera proporzionale al salario da invalido ottenuto presso il nuovo datore

di lavoro.

Con

sentenza 9C_472/2020 del 17 novembre 2020, il Tribunale federale ha confermato

la propria giurisprudenza a proposito dell’importanza di tenere conto del fatto

che la persona assicurata, nonostante il danno alla salute, sia stata in grado

di ottenere effettivamente un miglioramento della propria posizione

professionale e salariale, circostanza decisiva da considerare nella

determinazione dell’ipotetica evoluzione del salario da valido.

In quel caso, riguardante

un’assicurata che al momento dell’infortunio era impiegata in banca, e che

successivamente, nonostante il danno alla salute, aveva comunque continuato a

lavorare sempre nel settore bancario, nella misura massima del 50% consentita

dai disturbi invalidanti, l’Alta Corte ha ritenuto corretto il giudizio con il

quale i primi giudici avevano stabilito, in sede di revisione, che

l’interessata avesse diritto ad un quarto di rendita di invalidità nonostante

l’aumento della retribuzione intervenuta. Il TF non ha accolto la richiesta

dell’assicurata di considerare che il grado di invalidità ammontasse al 50%,

risultante dal raffronto tra reddito da invalido (effettivo al 50%) e reddito

da valido (da considerare per un’attività al 100% come il doppio di quello da

invalido), osservando:

" (…)

3.3

Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin genügt es für

den Schluss vom Invalideneinkommen auf das Valideneinkommen nicht, dass sie im

Verfügungszeitpunkt weiterhin im angestammten Tätigkeitsfeld arbeitete und bei

den B.________ LLC ein überdurchschnittliches Einkommen erzielte. Es ist nicht

ersichtlich, dass dieser Verdienst auf besondere Fähigkeiten oder

Qualifikationen zurückzuführen wäre, die ihr auch im Gesundheitsfall

überwiegend wahrscheinlich zu einem überdurchschnittlichen Einkommen verholfen

hätten (vgl. oben E. 2.2). Die Würdigung der Vorinstanz, die Versicherte wäre

auch im Gesundheitsfall im Bereich der Finanzdienstleistungen tätig, aber nicht

mit überwiegender Wahrscheinlichkeit an ihrer jetzigen oder einer

vergleichbaren Stelle, ist jedenfalls nicht willkürlich (zur vom Bundesgericht

lediglich unter eingeschränktem Blickwinkel überprüfbaren Beurteilung

hypothetischer Geschehensabläufe durch das kantonale Gericht vgl. oben E. 1.2

und zit. Urteil 9C_316/2020 E. 3.2). Demzufolge verletzt auch kein Bundesrecht,

dass das Sozialversicherungsgericht nicht vom erzielten Invalideneinkommen auf

das Valideneinkommen geschlossen hat.

Mangels Entscheidwesentlichkeit kann offen bleiben, ob das

kantonale Gericht zu Recht auf die einschlägigen Tabellenlöhne (vgl. oben E.

3.1) abgestellt hat statt - wie von der Versicherten offenbar im

vorinstanzlichen Verfahren noch verlangt - auf das im Jahr 2009 bei der Bank

D.________ erzielte Einkommen (entsprechend Fr. 100'373.20 aufgerechnet auf das

Jahr 2018). Bei letztinstanzlich unbestrittenem Invalideneinkommen von Fr.

52'641.55 per 2018 ändert sich - mit dem kantonalen Gericht - so oder anders am

Anspruch auf Ausrichtung einer Viertelsrente der Invalidenversicherung nichts

(Invaliditätsgrade von 42% bzw. 48%).”

2.11

Alla

luce dei principi giurisprudenziali citati nei precedenti considerandi, il TCA

è dunque chiamato a esaminare se, nella concreta evenienza, sono dati degli

indizi concreti a favore del fatto che, come sostenuto dal patrocinatore del

ricorrente, in assenza del danno alla salute, l’assicurato avrebbe beneficiato

di un avanzamento professionale con un conseguente incremento salariale, tale

quale quello realmente conosciuto nonostante il danno alla salute (doc. I).

Al

riguardo, questo Tribunale constata innanzitutto che, al momento

dell’infortunio (2003), l’assicurato era attivo quale impiegato di banca presso

__________.

Dopo l’infortunio,

nel 2006, è divenuto “mandatario commerciale” sempre presso __________, e in

seguito, dopo avere deciso di lasciare la banca a seguito dell’acquisto della

stessa, nel 2011, da parte di __________, egli ha trovato nel 2012 una nuova

occupazione presso __________, dapprima in qualità di “mandatario commerciale”

e poi, grazie al raggiungimento degli obiettivi, è stato promosso quale

“Director” (ViceDirettore) nel 2014 e, a seguito dei successi conseguiti nel

2016, quale “Executive Director” (Condirettore) (cfr. doc. 23).

2.12

Tutto

ben considerato, questo Tribunale ritiene che, all’epoca in cui è accaduto

l’infortunio, non esistessero degli indizi concreti che il

ricorrente avrebbe ottenuto un avanzamento professionale (con conseguente

adeguamento salariale) presso il precedente datore di lavoro o un’altra struttura

bancaria.

Ciò,

del resto, neppure viene preteso dall’assicurato.

2.13

Se,

al momento dell’infortunio, non vi erano indizi concreti a favore di un futuro

avanzamento professionale dell’insorgente – a quel momento semplice impiegato

presso __________ - questo Tribunale ritiene che non si possa tuttavia ignorare

che, di fatto, questo avanzamento si è in seguito effettivamente realizzato.

Come

visto, infatti, a far tempo dal 2006 l’interessato è divenuto “mandatario

commerciale” presso __________; egli è poi stato assunto a partire dal 1°

gennaio 2012, quale “Associate Director dal nuovo datore di lavoro, __________,

banca presso la quale, grazie alle sue qualità, al raggiungimento degli

obiettivi prefissati, all’esperienza maturata e agli esami superati, egli ha poi

ottenuto degli importanti avanzamenti professionali, raggiungendo dapprima, a

partire dal 1° marzo 2014, la qualifica di “Director” e, poi, quella di

“Executive Director”, con relativi conseguenti aumenti salariali (cfr.

documentazione allegata al doc. 19).

Ora,

sarebbe paradossale negare che, quale persona sana, l’assicurato non avrebbe

fatto carriera – come sostenuto dall’amministrazione, parlando di semplice

supposizione - quando, pur con gli impedimenti derivanti dal danno alla salute

infortunistico, egli è nei fatti riuscito a migliorare la propria posizione professionale

(e, quindi, retributiva).

Pertanto,

al caso sub judice va applicata la giurisprudenza di cui alla RAMI 2005

U 554, successivamente più volte confermata (cfr. il consid. 2.10.), secondo la

quale, trattandosi di determinare il reddito da valido, è consentito tener

conto degli sviluppi prodottisi nella carriera professionale dell’assicurato

nonostante l’invalidità, e ciò soprattutto quando la precedente attività

lavorativa può essere svolta anche dopo l’infortunio (come è il caso nella

presente fattispecie).

Ciò

appare tanto più necessario, va ribadito, nella procedura di revisione, posto

che a tale momento (diversamente che al momento di prima fissazione della

rendita) il percorso professionale realizzato dall’assicurato dopo l’insorgenza

del danno alla salute è conosciuto e rappresenta, quindi, un indizio importante

a favore del fatto che l’assicurato avrebbe conosciuto un’analoga evoluzione favorevole

a livello professionale e salariale anche qualora fosse rimasto in buona salute

(cfr. consid. 2.10.).

In

simili condizioni, il TCA non può confermare l’operato di CO 1, la quale ha,

invece, determinato il reddito da valido aggiornando al 2015 il reddito percepito

dall’interessato al momento dell’infortunio quale di impiegato di banca presso __________.

Questo Tribunale, analogamente a quanto stabilito dal TF nella

sentenza STF 9C_33/2016 del 16 agosto 2016 riassunta in precedenza (cfr.

consid. 2.10.), reputa errato questo modo di procedere dell’amministrazione

(cfr. sentenza citata, consid. 7.3., laddove l’Alta Corte ha

rilevato che: “Cela étant, l'argumentation de la

recourante, selon laquelle il y aurait lieu de prendre comme revenu sans

invalidité le salaire de 132'605 fr. obtenu par l'assuré en 2000 - qui devrait

en tout état de cause être indexé à l'année 2011 - repose sur la prémisse

erronée que le revenu avant invalidité est immuable lorsque la personne assurée

ne change pas d'activité professionnelle postérieurement à la survenance de

l'invalidité. Elle ne tient manifestement pas compte de l'évolution des

circonstances professionnelles de l'assuré depuis la survenance de l'invalidité

initiale qui joue un rôle en cas de révision” – il corsivo è della

redattrice).

Alla luce della

carriera professionale conseguita nonostante il danno alla salute, il TCA

ritiene che, qualora non fosse accaduto il sinistro del 2003, è plausibile che l’assicurato

avrebbe migliorato la propria posizione professionale, visto che di fatto, egli

ha ottenuto il ruolo di Director (nel 2014) e, poi, di Executive Director

presso __________.

Di

questa evoluzione professionale e salariale di cui ha concretamente beneficiato

l’assicurato CO 1, nel rispetto della giurisprudenza federale ricordata in

precedenza, avrebbe dovuto tenere conto al momento di determinare, in sede di

revisione, il reddito da valido dell’assicurato.

Non

avendolo fatto, occorre quindi procedere ad una nuova quantificazione del

reddito da valido.

In mancanza, tuttavia, di ulteriori chiarimenti in merito ai

meccanismi con i quali viene calcolata la retribuzione dell’interessato, in

particolare con riferimento alla parte variabile della stessa (bonus), il TCA

non è in grado di stabilire, con sufficiente tranquillità, se - come preteso

dal ricorrente - il reddito da valido, per un’occupazione al 100%, possa

effettivamente essere fissato nella misura doppia rispetto a quello

concretamente percepito, lavorando unicamente nella percentuale del 50%

consentita dal danno alla salute.

Se

tale ragionamento può, difatti, essere seguito per quanto concerne la parte

fissa (salario), a mente di questa Corte, senza che prima vengano eseguiti

ulteriori approfondimenti, altrettanto non deve necessariamente valere con

riferimento alla parte variabile della retribuzione.

Al

riguardo, occorre rilevare che la formulazione utilizzata dall’attuale datore

di lavoro dell’interessato nello scritto del 19 maggio 2020, al fine di

spiegare quale sarebbe stata la retribuzione dell’assicurato qualora lo stesso

avesse potuto lavorare al 100% e non solo al 50%, appaia eccessivamente vaga e priva

della chiarezza necessaria per potere essere giudicata concludente.

Il

datore di lavoro dell’assicurato ha, infatti, rilevato, esprimendosi a

proposito della determinazione del bonus, il quale è influenzato da molteplici

variabili e quindi solo ipotizzabile, che “qualora il suo grado di occupazione

fosse stato al 100% anziché del 50%, partendo dal presupposto che anche il

suo contributo personale al risultato aziendale fosse raddoppiato (per rapporto

a quanto verificatosi), si potrebbe supporre che anche la retribuzione variabile

sarebbe potenzialmente potuta raddoppiare” (cfr. doc. 23/1, corsivo della

redattrice).

Ora,

posto il tipo di attività dell’assicurato - il quale, come da lui stesso

spiegato, consiste nel gestire un determinato portafoglio milionario, con obiettivi

di profittabilità predeterminati (cfr. doc. 23) - questo Tribunale non è in

grado di stabilire se, svolgendo un’attività al 100%, egli avrebbe avuto

diritto, oltre ad uno stipendio fisso doppio (circostanza altamente verosimile),

anche ad un bonus doppio rispetto a quello meritato in ragione di

un’occupazione al 50%. Non è infatti dato sapere cosa intendesse il datore di

lavoro osservando che il bonus avrebbe potuto essere doppio lavorando al 100%

rispetto a quello ottenuto per un’attività al 50%, qualora il contributo

personale dell’interessato al risultato aziendale fosse raddoppiato.

Tale

aspetto, di fondamentale importanza al fine di potere calcolare il reddito da

valido e, di conseguenza, il grado di invalidità dell’assicurato, necessita di

essere approfondito da parte dell’amministrazione - alla quale compete in prima

battuta istruire debitamente il

caso, stabilendo d’ufficio i fatti determinanti, tra i quali forzatamente si

inseriscono gli aspetti economici relativi ai redditi da valido e da invalido

da raffrontare - interpellando personalmente sia l’interessato, che il

suo datore di lavoro, al fine di fare luce sui meccanismi posti alla base del

diritto ad ottenere un bonus, verificandone la (pretesa da parte del

ricorrente) perfetta rapportabilità al grado occupazionale.

In

tale frangente, occorrerà fare chiarezza sui requisiti da adempiere per avere

diritto al bonus, spiegando in che modo l’esercizio di un’attività al 100%

rispetto ad una al 50% influisca sulla determinazione dello stesso. Nel fare

ciò, se del caso, potrà anche essere utile considerare la posizione di colleghi

che ricoprono una funzione analoga a quella dell’assicurato, ma che sono attivi

al 100%.

Ciò è, del resto, quanto

chiesto dallo stesso patrocinatore dell’assicurato in data 29 gennaio 2021

(doc. IX) e 16 febbraio 2021 (doc. XV), sollecitando l’audizione personale del

ricorrente.

Gli

atti vanno quindi rinviati all’Istituto assicuratore affinché metta in atto gli

ulteriori accertamenti necessari al fine della determinazione del reddito da

valido.

In seguito, facendo capo alle risultanze dell’accertamento

esperito, l’amministrazione si pronuncerà di nuovo in merito alla

revisione del diritto alla rendita di

invalidità dell’assicurato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

§ La decisione su

opposizione impugnata è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati alla CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.

2. CO 1 verserà al ricorrente,

rappresentato da un avvocato, l’importo di fr. 2'500 a titolo d’indennità per ripetibili (IVA inclusa se dovuta).

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti