35.2020.99
Decisione con la quale assicuratore ha soppresso in via di revisione la rendita di invalidità e contestualmente ha richiesto la restituzione di quanto percepito a torto non può essere confermata. Occorrono ulteriori accertamenti per determinare ammontare del reddito da valido
18 maggio 2021Italiano44 min
profilo fattuale e giuridico, senza essere vincolata a precedenti valutazioni. L’Alta
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2020.99
cr
Lugano
18 maggio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa Somaini,
vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 20 novembre 2020 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 21 ottobre 2020 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 27 marzo 2003 RI 1,
nato nel 1964, a quel momento impiegato di banca presso __________ di __________
– e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso __________, il
cui portafoglio clienti è, in seguito, stato ripreso da CO 1 - è rimasto
coinvolto in un grave incidente stradale mentre era in sella alla propria
motocicletta, riportando una lesione del midollo spinale (doc. 1).
A seguito di tale incidente, l’assicurato è divenuto paraplegico.
L’Istituto
assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di
legge.
Con decisione del 25
gennaio 2007 CO 1 ha assegnato all’interessato una rendita di invalidità del
70% a decorrere dal 1° settembre 2006, prendendo inoltre a carico, in base
all’art. 21 LAINF, i costi relativi alla cura fisiatrica permanente di cui l’assicurato
necessita secondo quanto indicato a seguito della visita medica del 28 marzo
2006 (doc. 2).
1.2. Con decisione del 23
settembre 2008 CO 1, alla luce di un aumento della capacità lavorativa
dell’assicurato (passata al 50%), ha adeguato la rendita di invalidità,
portandola al 61% (doc. 3).
1.3. Al termine della revisione
intrapresa nel mese di aprile 2019 (cfr. doc. 10), con decisione del 16 giugno
2020 CO 1 (di seguito: CO 1), constatato che negli anni a partire dal 2015
l’assicurato ha percepito un salario nettamente superiore a quello che avrebbe
potuto conseguire senza le conseguenze dell’infortunio e dopo adeguamento al
rincaro, ha soppresso a partire dal 1° gennaio 2015 la rendita di invalidità
fin lì accordata all’interessato, chiedendo, nel contempo, la restituzione
della somma di fr. 278'640 erogata a torto (doc. 24).
A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurato in data 25
agosto 2020, per il tramite dell’avv. RA 1 – con la quale è stato messo in
evidenza il fatto che l’incapacità al guadagno è rimasta immutata, potendo
l’interessato continuare a lavorare unicamente nella misura del 50% (cfr. doc.
30) – in data 21 ottobre 2020 l’Istituto assicuratore ha integralmente
confermato il contenuto della precedente decisione (cfr. doc. 32).
1.4. Con tempestivo ricorso del 20
novembre 2020 l’assicurato, sempre patrocinato dall’avv. RA 1, ha chiesto
l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e il ripristino del
diritto al versamento di una rendita di invalidità, da quantificare nella
misura del 50%, e delle prestazioni sanitarie LAINF, a partire dal 1° gennaio
2015 e pro futuro. L’assicurato ha inoltre chiesto al TCA di stabilire che egli
nulla debba rifondere all’assicuratore LAINF e che quest’ultimo non sia
autorizzato a chiedere alla Cassa malati la restituzione delle prestazioni
sanitarie corrisposte dal 1° aprile 2015 (doc. I).
Sostanzialmente il legale ha rilevato come l’incapacità al
guadagno dell’assicurato sia rimasta immutata nel tempo, ritenuta la perdurante
inabilità lavorativa al 50%, motivo per il quale non vi è ragione alcuna che
possa giustificare una riduzione del grado di invalidità.
Il patrocinatore dell’assicurato ha censurato l’entità del reddito
da valido definita dall’Istituto assicuratore per un’attività al 100%, calcolato
aggiornando al 2015 il reddito da valido percepito al momento dell’infortunio
del 23 marzo 2003, essendo tale importo nettamente inferiore a quanto concretamente
guadagnato dall’interessato dal 2015 in poi, lavorando tuttavia unicamente
nella misura concessa dall’invalidità, ossia al 50%.
Il legale ha evidenziato come in sede di revisione incomba
all’assicuratore infortuni rivalutare l’intera situazione dell’assicurato,
riesaminando non solo gli aspetti medici e il reddito da invalido, ma anche il
reddito da valido qualora, come nel caso di specie, vi sia stata un’evoluzione
salariale.
L’avv. RA 1, basandosi sulle dichiarazioni del datore di lavoro
dell’assicurato (il quale ha confermato che, qualora fosse stato completamente
abile al lavoro, l’interessato avrebbe percepito un salario fisso doppio e,
molto verosimilmente, anche un reddito variabile (bonus) doppio rispetto a
quello realmente percepito, lavorando al 50%), ha quindi concluso che “il grado
di invalidità del signor RI 1, ossia il rapporto percentuale tra il reddito che
da valido avrebbe percepito a far tempo dal 2012 e quello da invalido definiti
al momento della revisione è rimasto immutato”. Per tali ragioni, quindi, il
grado di invalidità “permane al 50% senza margine alcuno per ammettere una
revisione della rendita di invalidità LAINF”.
Il legale ha posto in rilievo la circostanza che l’assicurato,
nonostante il grave danno alla salute patito e la conseguente incapacità
lavorativa al 50%, è stato in grado di conseguire, grazie alle proprie
competenze tecniche, relazionali, organizzative e umane, un importante
miglioramento professionale sia a livello di posizione lavorativa, sia a
livello salariale. A suo modo di vedere, le medesime competenze avrebbero, a
maggior ragione, permesso all’assicurato di conoscere il medesimo felice percorso
professionale anche qualora non avesse subito il danno alla salute
infortunistico. Tali elementi, a mente dell’avv. RA 1, non possono essere
ignorati, come invece fatto, a torto, dall’Istituto assicuratore (doc. I).
1.5. CO
1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga integralmente respinta con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc.
III).
1.6. Con replica del 29 gennaio
2021, il legale dell’assicurato ha ribadito quanto già espresso in sede
ricorsuale, sottolineando che “così come nell’ambito della definizione iniziale
del diritto alla rendita si deve considerare l’evoluzione verosimile della
professione, dell’attività professionale e del reddito dell’assicurato (da
valido e da invalido), anche nella procedura di revisione – laddove come si è
visto si devono ridefinire i parametri di reddito da valido e da invalido al
momento della stessa – bisogna considerare l’evoluzione dell’attività
dell’assicurato”.
Evoluzione del percorso
professionale reale che, a differenza del momento di valutazione iniziale del
diritto a prestazioni, è conosciuto e concreto al momento della revisione.
Il patrocinatore
dell’assicurato ha, quindi, ribadito la richiesta di riconoscimento del diritto
ad una rendita di invalidità del 50%, visto che tra il reddito da valido e quello
da invalido si è sempre mantenuto un rapporto percentuale immutato al 50%,
basato sul fatto che gli impedimenti funzionali post-infortunistici continuano
ad imporre una riduzione del pensum del 50%.
Infine, il legale ha
chiesto che l’assicurato venga sentito in udienza dal TCA “in merito alla
propria situazione professionale, al piano di carriera avuto, alle prospettive
e desideri di carriera al momento dell’incidente, all’evoluzione professionale,
ecc., nonché in merito al fatto che la sua partenza da __________ verso __________
è legata al cambiamento di proprietà e quindi di politica aziendale in sede a __________,
nonché alla correlata partenza del direttore, signor __________. Si chiede in
tal senso formalmente che il signor __________ venga assunto quale teste
nell’ambito del presente procedimento” (doc. IX).
1.7. Con osservazioni del 5
febbraio 2021, CO 1 ha ribadito la correttezza del proprio agire, rilevando di
avere fondato la decisione (e la decisione su opposizione) sui “dati economici
disponibili evitando di interpretare elementi insicuri e comunque difficilmente
comprovabili”.
L’assicuratore LAINF ha
aggiunto che l’iter che ha portato l’assicurato alla __________ è stato un
cambiamento societario del precedente datore di lavoro, quindi un fatto
assolutamente esterno, ciò che esclude quindi “la tanto sventolata sicurezza
economica”, che non può pertanto essere presa in considerazione.
L’assicuratore infortuni
si è, infine, opposto alla richiesta di audizione dell’assicurato e del teste
indicato dal patrocinatore in sede di replica, in quanto “non si ravvisa che
tipo di informazioni supplementari e pertinenti potrebbero essere raccolte per
migliorare la comprensione di una fattispecie i cui contorni sono,
sufficientemente, delineati” (doc. XI).
1.8. In data 10 febbraio 2021 il
patrocinatore dell’assicurato ha integralmente confermato le richieste
ricorsuali, ribadendo che il reddito da valido debba essere determinato
dall’amministrazione sulla base della valutazione retrospettiva di una realtà
dei fatti esistente ed indipendente dall’infortunio subito (doc. XIII).
Tali considerazioni
dell’assicurato sono state trasmesse all’assicuratore infortuni (cfr. doc.
XIV), per conoscenza.
1.9. In data 16 febbraio 2021 il
legale del ricorrente ha ribadito la richiesta di audizione in udienza
dell’assicurato e, quale teste, del signor Alessandro Sparla (doc. XV).
Anche tale scritto è stato
trasmesso all’amministrazione (cfr. doc. XVI), per conoscenza.
in diritto
in
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.
5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11
luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00
del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10
ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22
dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del
9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
nel
merito
2.2. Il TCA è chiamato a stabilire
se CO 1 era legittimata oppure no, in via di revisione, a sopprimere a partire
dal 1° gennaio 2015 la rendita d’invalidità di cui era al beneficio RI 1,
chiedendogli nel contempo la restituzione di quanto percepito, nel frattempo, a
torto.
Secondo
l'art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado di invalidità del beneficiario della rendita
subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o
ridotta proporzionalmente, oppure soppressa, d'ufficio o su richiesta.
Questa
norma è stata ripresa dall'art. 22 cpv. 1 prima frase vLAINF, il quale
prevedeva che se il grado d'invalidità muta notevolmente, la rendita sarà
corrispondentemente aumentata, ridotta oppure soppressa.
L'art.
22 LAINF - analogamente all'art. 22 cpv. 1 seconda frase vLAINF - recita che,
in deroga all'articolo 17 cpv. 1 LPGA, la rendita non può più essere riveduta
dal mese in cui gli uomini compiono 65 anni e le donne 62.
L'istituto
della revisione ha per scopo l'adeguamento della rendita d'invalidità alle
mutate circostanze e non la correzione di errori di commisurazione
dell'invalidità di cui sia stata viziata la decisione iniziale o una revisione
successiva (Ghèlew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l’assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 114).
La
revisione presuppone, dunque, che l'invalidità abbia subito sostanziali
mutamenti dopo la costituzione della rendita o una sua successiva revisione
(DTF 113 V 275 consid. 1a e riferimenti ivi menzionati).
Per
costante giurisprudenza, il TF considera che i principi dedotti dall'art. 41
LAI si applicano per analogia pure nell'ambito della revisione delle rendite di
invalidità assegnate dall’assicuratore infortuni, indipendentemente dal fatto
che essa sia disciplinata dall'art. 80 LAMI oppure dall'art. 22 LAINF (RAMI
1987 U 32 p. 446s.).
2.3. L'invalidità
può modificarsi essenzialmente per due ordini di motivi: sia perché cambia lo
stato di salute, sia perché il danno alla salute, pur rimanendo immutato, si
ripercuote diversamente sulla capacità lucrativa dell'assicurato, ossia sulla
sua capacità di procurarsi un guadagno col proprio lavoro (cfr. DTF 134 V 131 consid. 3 pag. 132; 130 V 343 consid. 3.5;
126 V 75 consid. 1b; 113 V 275 consid. 1a; 109 V 116 consid. 3b).
L'assicurato
può, infatti, migliorare, in prosieguo di tempo, le proprie attitudini
professionali, acquisire conoscenze che gli consentano l'inserimento in
attività meglio rimunerate, reperire un posto confacente in modo ideale al suo
stato di salute ed alle sue attitudini, ben pagato e sicuro, mettendo in atto
una situazione non prevedibile al momento di stabilire il reddito ipotetico da
invalido.
Oppure
le sue capacità di guadagno possono, per motivi diversi, peggiorare.
Secondo
la giurisprudenza federale, anche il reddito da valido può essere
liberamente riesaminato nell’ambito di una revisione della rendita, senza alcun
vincolo all’originaria decisione di rendita (cfr. STF U 183/02 del 26 maggio
2003 consid. 6.2).
2.4. Il
mutamento deve, inoltre, essere notevole.
Secondo
la giurisprudenza resa prima dell'entrata in vigore della LAINF, la modifica
doveva essere apprezzata relativamente al grado di invalidità precedentemente
accertato: così, un mutamento del 5% è stato considerato notevole per rapporto
ad un'invalidità del 15% ma poco importante per rapporto ad un'invalidità
iniziale del 75% (cfr. Ghèlew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 115 e dottrina ivi
citata).
2.5. Per
rivedere una rendita di invalidità non basta un semplice cambiamento
passeggero: le circostanze di base devono mutare presumibilmente a lungo
termine.
In
particolare, non è motivo di revisione un temporaneo aumento di guadagno
dell'assicurato (cfr. Ghèlew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 114).
2.6. La
questione di sapere se si è prodotto un simile cambiamento deve essere vagliata
comparando le circostanze esistenti al momento dell’ultima decisione cresciuta
in giudicato, fondata su un esame materiale del diritto alla rendita con un
accertamento dei fatti pertinenti, un apprezzamento delle prove e un raffronto dei
redditi conforme al diritto, e le condizioni esistenti all’epoca in cui è stata
rilasciata la decisione litigiosa (cfr.
cfr. consid. 2.3 non pubblicato della DTF 139 V 585; DTF 133 V 108 consid. 5;
STF 8C_606/2014 del 26 agosto 2015 consid. 5; 9C_985/2008 del 20 luglio 2009
consid. 4; 9C_148/2007 del 21 gennaio 2008 consid. 3.2).
Tanto nel fissare
inizialmente la rendita di invalidità quanto nel rivederla successivamente si
deve ipotizzare un mercato del lavoro in condizioni di normalità, cioè essenzialmente
equilibrato.
Fatti
I
mutamenti congiunturali, il passaggio, ad esempio, da una fase di recessione a
una di crescita economica, non sono motivo di revisione.
Non
si tiene parimenti conto, né prima né dopo, di fattori estranei al danno della
salute.
Ad
esempio, le scarse conoscenze scolastiche, le difficoltà linguistiche, le
insufficienti attitudini professionali, ecc., non sono rilevanti ai fini della
commisurazione dell'invalidità.
Ciò
che importa è la diminuzione della capacità di guadagno, presunta permanente o
di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica
conseguente ad infortunio Sola conta, infatti, per la determinazione
dell'invalidità, l'incapacità lucrativa in nesso causale con il danno alla
salute (che, a sua volta, nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni,
deve essere in relazione causale con l'infortunio).
In una sentenza 9C_378/2014 del 21 ottobre 2014, pubblicata in SVR
2015 IV Nr. 8, esprimendosi riguardo al tema del riesame di una rendita in
corso e della possibilità, segnatamente, di ricalcolare il reddito da valido,
il Tribunale federale ha sottolineato che quando è dato un motivo di revisione,
l’amministrazione riesamina il diritto alla rendita in modo integrale dal
profilo fattuale e giuridico, senza essere vincolata a precedenti valutazioni. L’Alta
Corte ha messo in evidenza come un cambiamento di questa giurisprudenza non
entri in linea di conto (consid. 4.2.)
2.7. Nella concreta evenienza, CO
1, con la decisione formale del 23 settembre 2008, alla luce di un aumento
della capacità lavorativa dell’assicurato (passata al 50%), ha adeguato la
rendita di invalidità (in precedenza del 70%, come da decisione del 25 gennaio
2007, cfr. doc. 2), portandola al 61%, percentuale ottenuta raffrontando il
reddito da valido di fr. 141'202 (corrispondente al salario indicato
nell’annuncio di infortunio del 27 marzo 2003, di fr. 131'600, adeguato al
2008) con quello da invalido di fr. 55'000 (pari a quanto effettivamente
guadagnato dall’assicurato, secondo le indicazioni fornite dal datore di
lavoro) (cfr. doc. 3).
Questa
decisione è cresciuta, incontestata, in giudicato.
Nel
mese di aprile 2019 l’assicuratore LAINF ha proceduto ad una revisione del diritto
alla rendita di invalidità.
In
tale ambito, ferma restando l’immutabilità dal profilo medico della capacità
lavorativa residua del 50% - aspetto incontestato - con scritto “Diritto di
audizione: revisione della rendita di invalidità” dell’11 dicembre 2019, CO 1
ha comunicato all’assicurato di avere richiesto un estratto del suo conto
individuale dei contributi AVS alla Cassa di compensazione __________, venendo
in tal modo a conoscenza del fatto che “dal 2015 il suo reddito è più elevato
del guadagno presumibilmente perso a causa dell’evento del 27 marzo 2003”. A
fronte di tali elementi, CO 1 ha indicato quindi che “stiamo valutando se la
sua rendita di invalidità risulta ancora giustificata”, fornendo all’assicurato
la possibilità di prendere posizione (doc. 14).
Con scritto del 29 maggio
2020 l’assicurato, esercitando il diritto di audizione, ha espresso le seguenti
considerazioni:
" In data 27
marzo 2003 sono stato vittima di un grave infortunio (a seguito del quale ho
avuto dei gravi danni agli arti inferiori sono rimasto paraplegico).
Con decisione del 25 gennaio 2007, la compagnia assicurativa CO 1,
in quanto assicurazione LAINF, mi ha riconosciuto una rendita di invalidità del
70% a far tempo dal 1 settembre 2006. In seguito, con decisione del 23
settembre 2008, il grado di invalidità è stato adeguato (ridotto) al 61%.
Nell'ambito della revisione della rendita iniziata in data 12
aprile 2019 (perlomeno stando alle indicazioni dell'assicuratore LAINF, che mi
riservo di verificare), la compagnia assicurativa, in data 31 marzo 2020, ha
emanato un diritto di audizione in base al quale ha stabilito che, a far tempo
dal 1 gennaio 2015 (e quindi retroattivamente), la mia rendita di invalidità
non è più giustificata. Conseguentemente la compagnia assicurativa ha
manifestato sia l'intenzione di non pagare più nessuna rendita per il futuro
(senza peraltro nemmeno menzionare la possibilità di riottenere la rendita nel
caso in cui il salario dovesse diminuire), ma anche quella di richiedere la
restituzione della rendita di invalidità versata a far tempo dal 1 aprile 2015
e fino al 31 marzo 2020 (per complessivi CHF 278'640.-, vedi diritto di
audizione, pagina 2, l'ultimo paragrafo).
La Vostra compagnia assicurativa ha motivato la propria presa di
posizione con il fatto che, a far tempo dal 2015, io avrei guadagnato una cifra
annua media superiore al guadagno presumibilmente perso a seguito
dell'infortunio.
Preciso che, nel 2003 (e quindi al momento dell'incidente), ero
dipendente presso __________ con una qualifica di impiegato. II lavoro che
svolgevo era di tipo impiegatizio, più precisamente tenevo i contatti con la
potenziale clientela della banca assunta attraverso dei __________ della banca
stessa, svolgevo incontri con i clienti per l'apertura dei contratti e
assistenza successiva (investimenti finanziari), effettuavo la gestione delle
"esecuzione delle mansioni amministrative relative alla ricezione dei
fondi dei nuovi clienti, agli investimenti iniziali e agli apporti addizionali,
alle disposizioni dei clienti gestiti e non gestiti", ecc. Nel 2006 mi era
stata conferita la qualifica di Mandatario Commerciale.
Nel 2011, quando la banca è stata acquistata dalla banca __________,
ho deciso di lasciare la stessa e di intraprendere una nuova carriera
professionale presso un'altra banca. Avevo quindi lasciato la banca __________,
con il grado di Mandatario Commerciale.
Nel 2012 sono stato assunto, al 50%, dalla __________ a __________.
La banca mi ha confermato il grado di Mandatario Commerciale (Associate
Director) e mi ha conferito il compito di raccogliere, entro fine 2012, fondi
per CHF 25 Mio, essendo stato assunto al 50%. Nel 2012 ho raccolto CHF 23.8
Mio. Successivamente nel 2013 mi è stato chiesto un target di altri CHF 25 Mio
e sono riuscito a superare l'importo. Nel 2014 sono quindi stato promosso
Director (Vice Direttore) e visti i miei risultati nel 2016 sono stato promosso
Executive Director (Condirettore). Attualmente gestisco un portafoglio di CHF
150 Mio e devo raggiungere gli obiettivi di profittabilità che, di anno in
anno, la banca mi assegna e il cui raggiungimento o meno mi vengono
riconosciuti con un bonus variabile (indipendentemente dai risultati della
banca in quanto tale).
Per quanto riguarda la tempestività dell'agire della Vostra
compagnia assicurativa nel caso specifico, mi riservo di verificarne la
legittimità, e comunque la contesto sin d'ora in quanto non sono mutate le
condizioni che giustificano il riconoscimento dell'indennità.
Non concordo inoltre con la questione del calcolo del salario da
valido (ossia quello che avrei percepito se non fossi stato vittima
dell'infortunio).
La compagnia assicurativa si basa in effetti sulla decisione del
23 settembre 2008, nell'ambito della quale il reddito che io avrei potuto
conseguire senza le conseguenze dell'infortunio era stato quantificato in CHF
141'202.- annui (nel 2008) ed in CHF 150'776.- (per effetto unicamente del
rincaro) nel 2015.
Nel frattempo io ho cambiato unicamente datore di lavoro restando
sempre "impiegato di banca": i gradi attribuiti non hanno comportato
alcun mutamento delle prestazioni di lavoro alla quale ero e sono tenuto.
Solo per inciso sottolineo come non coordinassi prima del
personale e come tuttora continuo a non farlo.
Nulla è cambiato in merito della misura del 50 % del potenziale
teorico della mia capacità operativa.
Orbene, e come risulta dalla comunicazione della spettabile __________
del 19 maggio 2020 che allego in copia, nel caso in cui io avessi potuto essere
impiegato lavorando al 100% in luogo del 50%, la mia retribuzione sarebbe
sostanzialmente per coerenza raddoppiata. In particolare, di sicuro sarebbe raddoppiata
la retribuzione, come certificato dalla banca stessa nella sua citata lettera.
Ritengo quindi che, in ogni caso, il grado di invalidità deve
essere quantificato nella misura del 50% almeno anche dal 1° aprile 2015 in
poi.
Contesto infine il fatto che nell'attuale diritto di audizione non
è stato, in ogni caso, assolutamente previsto il caso in cui il mio guadagno
dovesse ridiscendere al di sotto del guadagno che, secondo la compagnia assicurativa,
io avrei potuto conseguire senza l'infortunio.
Mi oppongo quindi
- alla soppressione della rendita di invalidità, che per il futuro
deve continuare a sussistere almeno nella misura del 50% del salario teorico
previsto per il salario al 100%;
- alla immotivata richiesta di restituzione di quanto riconosciuto
fino ad oggi dalla Vostra compagnia assicurativa e che non era così quantificato
per errore di calcolo ma da una diversa unilaterale
interpretazione degli obblighi contrattuali.” (Doc. 23)
In allegato a tali
considerazioni, l’assicurato ha trasmesso all’assicuratore infortuni la
seguente dichiarazione del 19 maggio 2020, redatta da parte di __________,
riguardo la “retribuzione 2012-2019”:
" facciamo
riferimento alla sua esplicita richiesta, con la quale ci chiede di voler
quantificare il suo salario annuo (bonus compreso) al quale avrebbe potuto ambire
negli anni 2012-2019, svolgendo l’attività di Relationship Manager Private
Banking al 100%.
Come lei ben sa, la sua retribuzione è composta da una parte fissa
(salario) e da una parte variabile non necessariamente dovuta (bonus). Se per il
salario il calcolo da lei richiesto è lineare, la
determinazione del bonus, che è influenzato da molteplici variabili,
è solo ipotizzabile. Qualora il suo grado di occupazione fosse stato del 100%
anziché del 50%, partendo dal presupposto che anche il
suo contributo personale al risultato aziendale fosse raddoppiato
(per rapporto a quanto verificatosi), si potrebbe supporre che anche la retribuzione
variabile sarebbe potenzialmente potuta raddoppiare.
Di seguito rappresentiamo la panoramica della sua retribuzione per
gli anni 2012-2019:
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Salario
70’000
65’000
85’000
90’000
90’000
90’000
90’000
90’000
Spese
forfett
0
0
4’200
4’200
7’200
7’200
7’200
7’200
Bonus
0
60’000
140’000
134’500
118’500
118’500
110’000
99’500
Totale
70’000
125’000
229’200
228’700
212’700
215’700
207’200
196’700
Le rammentiamo che il pagamento della retribuzione variabile non
può essere considerato come un precedente per gli anni successivi.
La presente dichiarazione non rappresenta né una garanzia, né un
qualsiasi altro impegno da parte della nostra
Banca. (…).” (Doc. 23/1)
A
seguito della nuova situazione salariale dell’assicurato, l’amministrazione ha
deciso di sopprimere, a partire dal 1° gennaio 2015, la rendita di invalidità
del 61% precedentemente versatagli, ritenuto che:
" (…) A suo
tempo, per il calcolo del suo grado di invalidità è stato preso in
considerazione il suo salario percepito al momento dell’infortunio del 23 marzo
2003 (131'600.- franchi annui) applicando il rispettivo rincaro.
Nella nostra decisione del 23 settembre 2008, il reddito che avrebbe
potuto conseguire senza le conseguenze dell’infortunio è stato quantificato a
141'202.- franchi (131'600.- franchi annui rincarato al 2008).
Riprendendo lo stesso salario, applicando il rincaro fino al 2015,
risulta che nell’anno 2015 il suo guadagno presumibilmente perso per le
conseguenze dell’infortunio ammontava a 150'776.- franchi.
Confrontando il suo reddito effettivamente percepito nel 2015
(227'600.- franchi) con il reddito che avrebbe potuto conseguire senza le
conseguenze dell’infortunio nel 2015 (150'776.- franchi), risulta che nell’anno
2015 lei non ha avuto alcuna perdita economica. Anche negli anni successivi il
suo reddito h superato il guadagno presumibilmente perso.
Considerato quanto precede, a partire dal 1° gennaio 2015 la sua
rendita di invalidità non è più giustificata.” (Doc. 24)
In
sede di opposizione, il patrocinatore dell’assicurato ha contestato il
raffronto dei redditi operato dall’amministrazione, ritenendo che nella
determinazione del reddito da valido l’amministrazione avrebbe dovuto tenere
conto della carriera professionale realmente realizzata dall’interessato
nonostante il danno alla salute e che, a maggior ragione, l’interessato avrebbe
conosciuto in assenza dell’infortunio.
A
parere del legale, quindi, il reddito da valido andrebbe quantificato nel
doppio rispetto a quanto realmente conseguito dall’assicurato lavorando al 50%,
essendo del tutto logico che con un’attività al 100%, invece dell’attività al
50% (imposta dal danno alla salute), l’interessato avrebbe potuto guadagnare il
doppio del salario. Così facendo, il grado di invalidità dell’assicurato continuerebbe
ad essere del 50%, corrispondente alla percentuale di incapacità lavorativa (doc.
30).
Nella decisione su
opposizione, l’Istituto assicuratore ha confermato la soppressione della
rendita di invalidità a partire dal 1° gennaio 2015, osservando:
" (…) L’opponente
ritiene che l’assicuratore LAINF non abbia erroneamente ritenuto l’avvenuto
cambio di ruolo e di funzione (aumento di responsabilità). Inoltre egli afferma
che se disponesse di una capacità lavorativa del 100% riuscirebbe a fornire una
“resa doppia rispetto a quella attuale”.
A mente di quest’Istanza la censura relativa al reddito non può
essere seguita perché determinante è l’ammontare del reddito conseguito e non
certo il ruolo rivestito. Inoltre, per principio, non v’è nessun diritto
acquisito a favore dell’assicurato a mantenere un determinato trattamento
allorquando, per ragioni imprevedibili, detto trattamento economico migliora o
peggiora. Pertanto, nella censura stessa vi è un limite di fondo e cioè se il
trattamento economico del signor RI 1 fosse peggiorato, egli avrebbe rinunciato
a sollecitare un adeguamento della rendita?
Ora, quest’Istanza prende atto, da un lato, che gli importi
relativi ai guadagni relativi agli scorsi anni non sono contestati; dall’altro,
che risulta essere pacifico il calcolo del guadagno presumibilmente perso. Pure
degno di nota il fatto che l’opponente non abbia speso una parola per
giustificare l’avvenuto mancato rispetto dell’obbligo di informare circa
l’avvenuto tangibile cambiamento dei parametri economici.
A titolo abbondanziale, per quanto attiene al reddito che il
signor RI 1 avrebbe potuto realizzare, va ricordato che in DTF 131 III 360 ss.,
il TF ha avuto modo di specificare che “…Pour déterminer les conséquences pécuniaires de l'incapacité de travail, il
faut estimer le gain qu'aurait obtenu le lésé de son activité professionnelle
s'il n'avait pas subi l'accident (ATF 129 III 139 consid. 2.2; ATF 116 II 295 consid. 3a/aa).
Dans cette appréciation, la situation salariale concrète de la personne
concernée avant l'événement dommageable doit servir de point de référence; cela
ne signifie toutefois pas que le juge doit se limiter à la constatation du
revenu réalisé jusqu'alors; l'élément déterminant repose davantage sur ce
qu'aurait gagné annuellement le lésé dans le futur (ATF 116 II 295 consid.
3a/aa p. 297). Encore faut-il que le juge dispose pour cela d'un minimum de
données concrètes (ATF 129 III 139 consid. 2.2). Il incombe au demandeur,
respectivement à la partie défenderesse, de rendre vraisemblables les
circonstances de fait dont le juge peut inférer les éléments pertinents pour
établir le revenu qu'aurait réalisé le lésé sans l'accident (cf. ATF 129 III 139 consid. 2.2). Ce principe n'est autre que la concrétisation de la
règle selon laquelle la preuve du dommage incombe en principe au lésé (art. 42 al.
1 CO et art. 8 CC). …”. Ora, poiché
nessuno avrebbe potuto, ragionevolmente, sottoscrivere, il netto miglioramento
economico cui ha beneficiato il signor RI 1 pare pacifico che se da un lato,
era impensabile il raggiungimento di un tale ottimo risultato, dall’altro, è
altrettanto impensabile che un tale ottimo risultato possa essere computato.
Dunque, tutto ben considerato, appare
come la decisione impugnata meriti piena tutela poiché il netto miglioramento
cui il signor RI 1 ha beneficiato non poteva essere previsto e dunque alla
stessa stregua necessita tenerne conto. Il signor RI 1 non ha mai ritenuto
opportuno informare l’assicuratore LAINF.
In detto contesto non si può altresì
condividere l’affermazione dell’opponente che lavorando in percentuale doppia,
egli avrebbe potuto raddoppiare lo stipendio: questa è una semplice
supposizione. A ciò va ribadita la circostanza che il signor RI 1 non ha – mai
- puntualmente informato l’assicuratore LAINF circa l’evoluzione della sua
situazione economica.” (Doc. A)
2.8. Con il ricorso, il legale ha
nuovamente contestato il raffronto dei redditi operato dall’amministrazione,
con riferimento segnatamente all’ammontare del reddito da valido, ribadendo che
nella determinazione dello stesso l’Istituto assicuratore non avrebbe potuto
ignorare, come invece ha fatto, l’evoluzione professionale e salariale
conosciuta nonostante il danno alla salute dall’interessato. Alla luce di
questo ragionamento, l’avv. RA 1 ha chiesto che il reddito da valido
dell’assicurato venga quantificato nella misura doppia rispetto a quello da
invalido, corrisposto in ragione di una – incontestata - capacità lavorativa
residua del 50% derivante dai postumi infortunistici (doc. I).
Con
la risposta di causa, l’Istituto assicuratore ha respinto le obiezioni del
legale dell’assicurato, ribadendo che l’argomentazione volta a sostenere che,
senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe potuto conseguire il doppio
del salario concretamente percepito lavorando al 50%, rappresenta una semplice
supposizione (doc. III).
Con
osservazioni del 5 febbraio 2021, CO 1 ha nuovamente confermato la correttezza
del proprio agire, rilevando che:
" A
differenza di quanto sostenga il ricorrente, e cioè che “… il raffronto dei
redditi deve invece essere eseguito in concreto, al momento in cui si attua la
revisione, dovendosi quindi raffrontare il reddito al 50% presso __________ con
il reddito al 100% (ossia senza il danno alla salute) presso __________ …”
(cfr. pagina 3) CO 1, com’è giusto, ha tenuto conto dei dati economici
disponibili evitando d’interpretare aspetti insicuri e comunque difficilmente
Considerandi
comprovabili.
Circa quest’ultimo aspetto è interessante rilevare l’iter che ha
portato il signor RI 1 alla __________ e meglio un cambio societario del
precedente datore di lavoro, cioè un fatto assolutamente esterno al signor RI 1
che però “… da tempo desiderava migliorare la propria situazione professionale
…”. A questo livello, l’unica certezza del signor RI 1 consisteva nell’aver
trovato nella __________ un nuovo datore di lavoro e non certo che questo
cambiamento gli avrebbe garantito i redditi – effettivamente – percepiti in
seguito. Proprio in quest’ottica la tanto sventolata sicurezza economica,
ragionevolmente, non può essere condivisa e pertanto, le considerazioni già
espresse da CO 1 e qui date per note, appaiono – a maggior ragione – calzanti.”
(Doc. XI)
2.9
Secondo
la giurisprudenza, per fissare il reddito senza invalidità da considerare nel
quadro del raffronto dei redditi previsto dall’art. 16 LPGA, occorre stabilire
ciò che la persona assicurata avrebbe, secondo il criterio della
verosimiglianza preponderante, realmente potuto conseguire al momento determinante
qualora fosse rimasta in buona salute. Il reddito senza invalidità deve essere
valutato nel modo più concreto possibile, di modo che esso si deduce di
principio dal salario che l’assicurato realizzava prima dell’insorgenza del
danno alla salute, tenendo conto dell’evoluzione dei salari sino al momento
della nascita del diritto alla rendita (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 e
riferimento ivi menzionato).
Trattandosi
della questione di sapere se si deve prendere in considerazione un ipotetico
cambiamento professionale, la giurisprudenza ha precisato che delle possibilità
teoriche di sviluppo professionale o di promozione non vanno considerate, a
meno che degli indizi concreti rendano molto verosimile che esse si sarebbero
realizzate. Al riguardo, si deve esigere la prova di indizi concreti che
l’assicurato avrebbe ottenuto un avanzamento o un corrispondente aumento del
proprio reddito, se non fosse divenuto invalido. Ciò potrebbe essere il caso,
ad esempio, se il datore di lavoro ha lasciato intendere una simile prospettiva
d’avanzamento o ha fornito delle assicurazioni in questo senso. Per contro, delle semplici dichiarazioni d’intento da parte
dell’assicurato non sono sufficienti. L’intenzione di progredire sul piano
professionale deve essersi infatti manifestata mediante dei passi concreti,
quali la frequentazione di un corso, l’inizio di studi oppure lo svolgimento di
esami (cfr. STF 9C_221/2014 del 28 agosto 2014 consid. 3.2, 8C_290/2013 dell’11
marzo 2014 consid. 6.1, 8C_145/2012 del 9 novembre 2012 consid. 3.1 e 3.2,
8C_839/2010 del 22 dicembre 2010 consid. 2.2.2.2, 8C_938/2009 del 23 settembre
2010.
consid. 6.2, 8C_530+533/2009 del 1° dicembre 2009 consid. 7.2).
L’intenzione
di avanzare professionalmente deve essere riconoscibile già al momento
dell’insorgenza del danno alla salute, al fine di evitare speculazioni (in questo senso, si veda la sentenza 9C_221/2014
appena citata, riguardante un assicurato che, al momento dell’infortunio, stava
temporaneamente lavorando quale operatore in automazione e che, dopo di esso,
aveva intrapreso una formazione di programmatore/regolatore in automazione
ottenendo il relativo diploma. In quella fattispecie, il Tribunale federale ha
ritenuto che, al momento dell’insorgenza
del danno alla salute, non esisteva alcun indizio concreto a favore
dell’intenzione dell’assicurato di terminare prossimamente la sua attività di
operatore in automazione per iniziare una formazione di
programmatore/regolatore in automazione; cfr., pure, la STF 8C_144/2012 del 9
novembre 2012 consid. 3.3.4 e riferimento ivi citato).
2.10
Nella
RAMI 2005 U 554 p. 315ss., l’Alta Corte ha stabilito che nell’esaminare quale
sarebbe stata la presumibile evoluzione professionale, è possibile, secondo le
circostanze, fondarsi su una particolare qualifica professionale conseguita
nonostante l’invalidità per trarre conclusioni a proposito dell’evoluzione
ipotetica che avrebbe avuto luogo senza il danno alla salute. Ciò è in
particolare ammissibile quando la precedente attività lavorativa può essere
esercitata anche dopo l’infortunio. Per contro, dal successo che la persona
invalida ha ottenuto in un nuovo campo di attività, non si può dedurre che
essa, qualora non fosse insorto il danno alla salute, avrebbe raggiunto una
posizione equivalente anche nella sua precedente professione (giurisprudenza
successivamente confermata con la STF 8C_550/2009/8C_677/2009 del 12 novembre
2009.
consid. 4.1 e con la DTF 139 V 28 consid. 3.3.3.2).
In
quella fattispecie, si trattava di un’assicurata che, prima dell’infortunio,
svolgeva l’attività di fisioterapista diplomata e che, dopo di esso, aveva
intrapreso una riqualifica professionale divenendo finalmente docente di
fisioterapia presso una scuola professionale. A proposito della determinazione
del reddito da valido, ella ha sostenuto di avere, già prima dell’infortunio,
compiuto degli sforzi concreti volti al perfezionamento quale docente di
fisioterapia, di modo che, senza il danno alla salute, avrebbe lavorato in quel
contesto.
Il
TF ha innanzitutto accertato che, prima dell’evento infortunistico, facevano
difetto dei passi concreti ai sensi della giurisprudenza. Del resto,
l’assicurata si era decisa a riqualificarsi professionalmente soltanto dopo che
il consulente in integrazione professionale dell’AI le aveva illustrato le
diverse opportunità e indicato che le terapie speciali fisicamente meno
impegnative non sarebbero state, o lo sarebbero state solo in parte, assunte
dalle casse malati. D’altro canto, a proposito al fatto che l’assicurata,
(anche) senza l’invalidità, sarebbe stata in grado di portare a termine con
successo la formazione quale docente di fisioterapia, l’Alta Corte ha giudicato
che tale circostanza è altrettanto poco decisiva quanto le possibilità teoriche
di perfezionamento dopo il conseguimento di un bachelor, ritenuto che si tratta
unicamente di valutare come si sarebbe sviluppata la carriera professionale
senza l’infortunio. Il fatto che l’assicurata si sia affermata con successo nel
suo nuovo campo di attività e che continui a perfezionarsi, consente soltanto
di presumere che, anche in qualità di fisioterapista, avrebbe fatto
altrettanto.
La
STF 8C_550/2009, 8C_677/2009 concerne il caso di un assicurato che, prima
dell’infortunio, si trovava alle dipendenze di una falegnameria quale
apprendista e che, dopo di esso, terminato l’apprendistato, dapprima aveva
lavorato quale falegname e, in seguito, concluso con successo una riformazione
professionale quale operatore sociale. In relazione alla determinazione del
reddito da valido, egli ha preteso che, senza il danno alla salute, avrebbe
conseguito la maestria in falegnameria. Nell’ambito della procedura giudiziaria
cantonale, è emerso che l’assicurato era un apprendista motivato, intelligente,
con talento manuale. Le sue note scolastiche erano sopra la media. Testimoni
hanno dichiarato che l’assicurato disponeva delle capacità per ottenere la
maestria, ritenuto che egli aveva concluso l’apprendistato con la nota 5. Egli
aveva inoltre dimostrato forte volontà e ambizione.
Dopo
aver ricordato che indizi a favore di uno sviluppo professionale devono essere
dati anche nel caso di assicurati giovani, e ciò nella forma d’indicazioni
concrete esistenti già al momento in cui è occorso l’infortunio, il Tribunale
federale ha accertato che, sino all’evento infortunistico, l’assicurato non
aveva compiuto alcun passo concreto verso un perfezionamento quale maestro
falegname.
Sempre
secondo il TF, anche dalla carriera professionale che si è sviluppata dopo
l’infortunio, non è possibile trarre conclusioni a proposito di quale sarebbe
stata l’evoluzione senza l’infortunio stesso. In effetti, da parte
dell’assicurato non sono più stati compiuti sforzi di perfezionamento
nell’ambito della professione di falegname.
Nella
DTF 139 V 28, il Tribunale federale ha giudicato il caso di un assicurato che,
prima dell’infortunio, esercitava il mestiere di carpentiere e che, dopo di
esso, aveva intrapreso un’attività indipendente nello stesso ambito
professionale. L’assicuratore LAINF aveva stabilito il reddito da valido applicando
la tabella TA 1, ramo 20, livello di qualifica 1+2.
Da
parte sua, il TF ha ritenuto che, così facendo, l’amministrazione aveva
insufficientemente tenuto conto del presumibile sviluppo professionale. In
effetti, dalla documentazione a disposizione emergeva che l’assicurato era un
operaio specializzato bravo, affidabile, impegnato e consapevole dei propri
doveri, che si stava preparando per l’esame di maestria e al quale il datore di
lavoro, senza il danno alla salute, avrebbe affidato la direzione del servizio
clienti. L’Alta Corte ha pure ritenuto decisiva la circostanza che
l’assicurato, nonostante il danno alla salute, è stato in grado di affermarsi
quale indipendente in un settore di nicchia e di ben posizionarsi sul mercato.
Questi aspetti costituiscono degli indizi da considerare nella determinazione
dell’ipotetica evoluzione del salario da valido. Per tutte queste ragioni, il
TF ha concluso che, senza l’infortunio e malgrado la sua giovane età,
l’assicurato avrebbe potuto attendersi un salario chiaramente sopra la media.
In
una STF 9C_33/2016 del 16 agosto 2016, concernente il caso di un assicurato,
venditore e rappresentante commerciale al momento dell’infortunio e che
successivamente, malgrado il danno alla salute, era riuscito a trovare una
nuova occupazione, al 50% (corrispondente alla sua capacità lavorativa residua),
presso un’altra società quale “venditore del servizio esterno/direzione di
progetto”, l’Ufficio invalidità aveva, in sede di revisione, assegnato una
rendita intera di invalidità temporanea, poi ridotta ad una mezza rendita di
invalidità, calcolata raffrontando il reddito da invalido realmente conseguito
lavorando al 50% presso il nuovo datore di lavoro con quello da valido
(stabilito raddoppiando il reddito da invalido conseguito per un’attività
svolta al 50%).
Il
Tribunale federale, chiamato a pronunciarsi a proposito della quantificazione
del reddito da valido operata dall’Ufficio AI, contestata da parte
dell’Istituto di previdenza professionale, ha sottolineato che nella procedura
di revisione (diversamente da quanto accade al momento della prima valutazione concernente
il diritto ad una rendita di invalidità), il percorso professionale realmente
realizzato da un assicurato dopo il danno alla salute è conosciuto e permette,
quindi, di trarre delle informazioni supplementari in merito all’ipotetica
evoluzione professionale e salariale che avrebbe potuto essere realizzata
qualora non fosse subentrato l’evento dannoso.
L’Alta
Corte ha in particolare evidenziato che se dopo la decisione iniziale di
rendita la persona assicurata ha dimostrato delle qualifiche professionali
particolari, derivanti da una formazione continua o da un importante impegno,
tali da incidere sull’entità del reddito da invalido, ciò rappresenta un
indizio importante del fatto che l’assicurato, il quale ha continuato a
svolgere lo stesso tipo di attività anche dopo l’insorgere del danno alla
salute, avrebbe conosciuto un’analoga evoluzione anche qualora fosse rimasto in
buona salute (cfr. RAMI 2005 n.° U 533 pag. 40; I 47/04 del 6 dicembre 2004
consid. 1.2.2 e 9C_607/2012 del 17 aprile 2013 consid. 3; vedi anche STF 8C_255/2010
del 16 novembre 2010 consid. 2).
Sulla
base di queste considerazioni, il TF ha considerato errato il ragionamento
dell’Istituto previdenziale ricorrente, secondo il quale il reddito da valido
avrebbe dovuto essere determinato aggiornando al 2011 il salario percepito
dall’assicurato nel 2000 (momento dell’infortunio), sottolineando come lo
stesso si fondi sull’erronea premessa che il reddito da valido resti immutabile
nel caso in cui la persona assicurata non cambi tipo di attività una volta
subito il danno alla salute.
La nostra Massima Istanza
ha, invece, ritenuto corretto l’agire dei primi giudici, i quali hanno constatato
che l’esperienza accumulata dall’assicurato nel suo ambito di competenza e lo
sviluppo della sua rete di clienti gli abbiano permesso un’evoluzione salariale
che egli avrebbe certamente realizzato, in maniera proporzionale al grado di
occupazione, nel caso in cui avesse potuto lavorare a tempo pieno, senza
l’insorgere del danno alla salute. Non avendo la parte ricorrente dimostrato
che tali constatazioni dei fatti operate dai primi giudici fossero
manifestamente inesatte, il TF ha concluso di non avere motivo per
distanziarsene, reputando che il reddito da valido ipotetico sarebbe aumentato
in maniera proporzionale al salario da invalido ottenuto presso il nuovo datore
di lavoro.
Con
sentenza 9C_472/2020 del 17 novembre 2020, il Tribunale federale ha confermato
la propria giurisprudenza a proposito dell’importanza di tenere conto del fatto
che la persona assicurata, nonostante il danno alla salute, sia stata in grado
di ottenere effettivamente un miglioramento della propria posizione
professionale e salariale, circostanza decisiva da considerare nella
determinazione dell’ipotetica evoluzione del salario da valido.
In quel caso, riguardante
un’assicurata che al momento dell’infortunio era impiegata in banca, e che
successivamente, nonostante il danno alla salute, aveva comunque continuato a
lavorare sempre nel settore bancario, nella misura massima del 50% consentita
dai disturbi invalidanti, l’Alta Corte ha ritenuto corretto il giudizio con il
quale i primi giudici avevano stabilito, in sede di revisione, che
l’interessata avesse diritto ad un quarto di rendita di invalidità nonostante
l’aumento della retribuzione intervenuta. Il TF non ha accolto la richiesta
dell’assicurata di considerare che il grado di invalidità ammontasse al 50%,
risultante dal raffronto tra reddito da invalido (effettivo al 50%) e reddito
da valido (da considerare per un’attività al 100% come il doppio di quello da
invalido), osservando:
" (…)
3.3
Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin genügt es für
den Schluss vom Invalideneinkommen auf das Valideneinkommen nicht, dass sie im
Verfügungszeitpunkt weiterhin im angestammten Tätigkeitsfeld arbeitete und bei
den B.________ LLC ein überdurchschnittliches Einkommen erzielte. Es ist nicht
ersichtlich, dass dieser Verdienst auf besondere Fähigkeiten oder
Qualifikationen zurückzuführen wäre, die ihr auch im Gesundheitsfall
überwiegend wahrscheinlich zu einem überdurchschnittlichen Einkommen verholfen
hätten (vgl. oben E. 2.2). Die Würdigung der Vorinstanz, die Versicherte wäre
auch im Gesundheitsfall im Bereich der Finanzdienstleistungen tätig, aber nicht
mit überwiegender Wahrscheinlichkeit an ihrer jetzigen oder einer
vergleichbaren Stelle, ist jedenfalls nicht willkürlich (zur vom Bundesgericht
lediglich unter eingeschränktem Blickwinkel überprüfbaren Beurteilung
hypothetischer Geschehensabläufe durch das kantonale Gericht vgl. oben E. 1.2
und zit. Urteil 9C_316/2020 E. 3.2). Demzufolge verletzt auch kein Bundesrecht,
dass das Sozialversicherungsgericht nicht vom erzielten Invalideneinkommen auf
das Valideneinkommen geschlossen hat.
Mangels Entscheidwesentlichkeit kann offen bleiben, ob das
kantonale Gericht zu Recht auf die einschlägigen Tabellenlöhne (vgl. oben E.
3.1) abgestellt hat statt - wie von der Versicherten offenbar im
vorinstanzlichen Verfahren noch verlangt - auf das im Jahr 2009 bei der Bank
D.________ erzielte Einkommen (entsprechend Fr. 100'373.20 aufgerechnet auf das
Jahr 2018). Bei letztinstanzlich unbestrittenem Invalideneinkommen von Fr.
52'641.55 per 2018 ändert sich - mit dem kantonalen Gericht - so oder anders am
Anspruch auf Ausrichtung einer Viertelsrente der Invalidenversicherung nichts
(Invaliditätsgrade von 42% bzw. 48%).”
2.11
Alla
luce dei principi giurisprudenziali citati nei precedenti considerandi, il TCA
è dunque chiamato a esaminare se, nella concreta evenienza, sono dati degli
indizi concreti a favore del fatto che, come sostenuto dal patrocinatore del
ricorrente, in assenza del danno alla salute, l’assicurato avrebbe beneficiato
di un avanzamento professionale con un conseguente incremento salariale, tale
quale quello realmente conosciuto nonostante il danno alla salute (doc. I).
Al
riguardo, questo Tribunale constata innanzitutto che, al momento
dell’infortunio (2003), l’assicurato era attivo quale impiegato di banca presso
__________.
Dopo l’infortunio,
nel 2006, è divenuto “mandatario commerciale” sempre presso __________, e in
seguito, dopo avere deciso di lasciare la banca a seguito dell’acquisto della
stessa, nel 2011, da parte di __________, egli ha trovato nel 2012 una nuova
occupazione presso __________, dapprima in qualità di “mandatario commerciale”
e poi, grazie al raggiungimento degli obiettivi, è stato promosso quale
“Director” (ViceDirettore) nel 2014 e, a seguito dei successi conseguiti nel
2016, quale “Executive Director” (Condirettore) (cfr. doc. 23).
2.12
Tutto
ben considerato, questo Tribunale ritiene che, all’epoca in cui è accaduto
l’infortunio, non esistessero degli indizi concreti che il
ricorrente avrebbe ottenuto un avanzamento professionale (con conseguente
adeguamento salariale) presso il precedente datore di lavoro o un’altra struttura
bancaria.
Ciò,
del resto, neppure viene preteso dall’assicurato.
2.13
Se,
al momento dell’infortunio, non vi erano indizi concreti a favore di un futuro
avanzamento professionale dell’insorgente – a quel momento semplice impiegato
presso __________ - questo Tribunale ritiene che non si possa tuttavia ignorare
che, di fatto, questo avanzamento si è in seguito effettivamente realizzato.
Come
visto, infatti, a far tempo dal 2006 l’interessato è divenuto “mandatario
commerciale” presso __________; egli è poi stato assunto a partire dal 1°
gennaio 2012, quale “Associate Director dal nuovo datore di lavoro, __________,
banca presso la quale, grazie alle sue qualità, al raggiungimento degli
obiettivi prefissati, all’esperienza maturata e agli esami superati, egli ha poi
ottenuto degli importanti avanzamenti professionali, raggiungendo dapprima, a
partire dal 1° marzo 2014, la qualifica di “Director” e, poi, quella di
“Executive Director”, con relativi conseguenti aumenti salariali (cfr.
documentazione allegata al doc. 19).
Ora,
sarebbe paradossale negare che, quale persona sana, l’assicurato non avrebbe
fatto carriera – come sostenuto dall’amministrazione, parlando di semplice
supposizione - quando, pur con gli impedimenti derivanti dal danno alla salute
infortunistico, egli è nei fatti riuscito a migliorare la propria posizione professionale
(e, quindi, retributiva).
Pertanto,
al caso sub judice va applicata la giurisprudenza di cui alla RAMI 2005
U 554, successivamente più volte confermata (cfr. il consid. 2.10.), secondo la
quale, trattandosi di determinare il reddito da valido, è consentito tener
conto degli sviluppi prodottisi nella carriera professionale dell’assicurato
nonostante l’invalidità, e ciò soprattutto quando la precedente attività
lavorativa può essere svolta anche dopo l’infortunio (come è il caso nella
presente fattispecie).
Ciò
appare tanto più necessario, va ribadito, nella procedura di revisione, posto
che a tale momento (diversamente che al momento di prima fissazione della
rendita) il percorso professionale realizzato dall’assicurato dopo l’insorgenza
del danno alla salute è conosciuto e rappresenta, quindi, un indizio importante
a favore del fatto che l’assicurato avrebbe conosciuto un’analoga evoluzione favorevole
a livello professionale e salariale anche qualora fosse rimasto in buona salute
(cfr. consid. 2.10.).
In
simili condizioni, il TCA non può confermare l’operato di CO 1, la quale ha,
invece, determinato il reddito da valido aggiornando al 2015 il reddito percepito
dall’interessato al momento dell’infortunio quale di impiegato di banca presso __________.
Questo Tribunale, analogamente a quanto stabilito dal TF nella
sentenza STF 9C_33/2016 del 16 agosto 2016 riassunta in precedenza (cfr.
consid. 2.10.), reputa errato questo modo di procedere dell’amministrazione
(cfr. sentenza citata, consid. 7.3., laddove l’Alta Corte ha
rilevato che: “Cela étant, l'argumentation de la
recourante, selon laquelle il y aurait lieu de prendre comme revenu sans
invalidité le salaire de 132'605 fr. obtenu par l'assuré en 2000 - qui devrait
en tout état de cause être indexé à l'année 2011 - repose sur la prémisse
erronée que le revenu avant invalidité est immuable lorsque la personne assurée
ne change pas d'activité professionnelle postérieurement à la survenance de
l'invalidité. Elle ne tient manifestement pas compte de l'évolution des
circonstances professionnelles de l'assuré depuis la survenance de l'invalidité
initiale qui joue un rôle en cas de révision” – il corsivo è della
redattrice).
Alla luce della
carriera professionale conseguita nonostante il danno alla salute, il TCA
ritiene che, qualora non fosse accaduto il sinistro del 2003, è plausibile che l’assicurato
avrebbe migliorato la propria posizione professionale, visto che di fatto, egli
ha ottenuto il ruolo di Director (nel 2014) e, poi, di Executive Director
presso __________.
Di
questa evoluzione professionale e salariale di cui ha concretamente beneficiato
l’assicurato CO 1, nel rispetto della giurisprudenza federale ricordata in
precedenza, avrebbe dovuto tenere conto al momento di determinare, in sede di
revisione, il reddito da valido dell’assicurato.
Non
avendolo fatto, occorre quindi procedere ad una nuova quantificazione del
reddito da valido.
In mancanza, tuttavia, di ulteriori chiarimenti in merito ai
meccanismi con i quali viene calcolata la retribuzione dell’interessato, in
particolare con riferimento alla parte variabile della stessa (bonus), il TCA
non è in grado di stabilire, con sufficiente tranquillità, se - come preteso
dal ricorrente - il reddito da valido, per un’occupazione al 100%, possa
effettivamente essere fissato nella misura doppia rispetto a quello
concretamente percepito, lavorando unicamente nella percentuale del 50%
consentita dal danno alla salute.
Se
tale ragionamento può, difatti, essere seguito per quanto concerne la parte
fissa (salario), a mente di questa Corte, senza che prima vengano eseguiti
ulteriori approfondimenti, altrettanto non deve necessariamente valere con
riferimento alla parte variabile della retribuzione.
Al
riguardo, occorre rilevare che la formulazione utilizzata dall’attuale datore
di lavoro dell’interessato nello scritto del 19 maggio 2020, al fine di
spiegare quale sarebbe stata la retribuzione dell’assicurato qualora lo stesso
avesse potuto lavorare al 100% e non solo al 50%, appaia eccessivamente vaga e priva
della chiarezza necessaria per potere essere giudicata concludente.
Il
datore di lavoro dell’assicurato ha, infatti, rilevato, esprimendosi a
proposito della determinazione del bonus, il quale è influenzato da molteplici
variabili e quindi solo ipotizzabile, che “qualora il suo grado di occupazione
fosse stato al 100% anziché del 50%, partendo dal presupposto che anche il
suo contributo personale al risultato aziendale fosse raddoppiato (per rapporto
a quanto verificatosi), si potrebbe supporre che anche la retribuzione variabile
sarebbe potenzialmente potuta raddoppiare” (cfr. doc. 23/1, corsivo della
redattrice).
Ora,
posto il tipo di attività dell’assicurato - il quale, come da lui stesso
spiegato, consiste nel gestire un determinato portafoglio milionario, con obiettivi
di profittabilità predeterminati (cfr. doc. 23) - questo Tribunale non è in
grado di stabilire se, svolgendo un’attività al 100%, egli avrebbe avuto
diritto, oltre ad uno stipendio fisso doppio (circostanza altamente verosimile),
anche ad un bonus doppio rispetto a quello meritato in ragione di
un’occupazione al 50%. Non è infatti dato sapere cosa intendesse il datore di
lavoro osservando che il bonus avrebbe potuto essere doppio lavorando al 100%
rispetto a quello ottenuto per un’attività al 50%, qualora il contributo
personale dell’interessato al risultato aziendale fosse raddoppiato.
Tale
aspetto, di fondamentale importanza al fine di potere calcolare il reddito da
valido e, di conseguenza, il grado di invalidità dell’assicurato, necessita di
essere approfondito da parte dell’amministrazione - alla quale compete in prima
battuta istruire debitamente il
caso, stabilendo d’ufficio i fatti determinanti, tra i quali forzatamente si
inseriscono gli aspetti economici relativi ai redditi da valido e da invalido
da raffrontare - interpellando personalmente sia l’interessato, che il
suo datore di lavoro, al fine di fare luce sui meccanismi posti alla base del
diritto ad ottenere un bonus, verificandone la (pretesa da parte del
ricorrente) perfetta rapportabilità al grado occupazionale.
In
tale frangente, occorrerà fare chiarezza sui requisiti da adempiere per avere
diritto al bonus, spiegando in che modo l’esercizio di un’attività al 100%
rispetto ad una al 50% influisca sulla determinazione dello stesso. Nel fare
ciò, se del caso, potrà anche essere utile considerare la posizione di colleghi
che ricoprono una funzione analoga a quella dell’assicurato, ma che sono attivi
al 100%.
Ciò è, del resto, quanto
chiesto dallo stesso patrocinatore dell’assicurato in data 29 gennaio 2021
(doc. IX) e 16 febbraio 2021 (doc. XV), sollecitando l’audizione personale del
ricorrente.
Gli
atti vanno quindi rinviati all’Istituto assicuratore affinché metta in atto gli
ulteriori accertamenti necessari al fine della determinazione del reddito da
valido.
In seguito, facendo capo alle risultanze dell’accertamento
esperito, l’amministrazione si pronuncerà di nuovo in merito alla
revisione del diritto alla rendita di
invalidità dell’assicurato.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai
sensi dei considerandi.
§ La decisione su
opposizione impugnata è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati alla CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.
2. CO 1 verserà al ricorrente,
rappresentato da un avvocato, l’importo di fr. 2'500 a titolo d’indennità per ripetibili (IVA inclusa se dovuta).
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti