35.2021.1
Corretta la decisione con la quale, constatata la stabilizzazione dello stato di salute, è stato posto termine alle prestazioni di corta durata, negato il diritto ad una rendita di invalidità, rifiutato il diritto ad un'IMI e chiesta la restituzione dell'IMI già versata, ma a torto
5 luglio 2021Italiano78 min
riprendere a lavorare quale gessatore. Ciò viene anche confermato dal dott. __________
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2021.1
cr/DC/sc
Lugano
5 luglio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 31 dicembre 2020 di
RI 1
rappr. da: RA 2
contro
la decisione su opposizione del 23 novembre 2020 emanata
da
CO 1
rappr. da: RA 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 12 dicembre 2018 RI 1,
nato nel 1980, gessatore presso la __________ - e, perciò, assicurato d’obbligo
contro gli infortuni presso l’CO 1 - mentre si trovava su un ponteggio ha perso
l’equilibrio e, per cercare di attutire la caduta, ha subito uno strappo al
braccio sinistro.
In data 6 maggio 2019
l’assicurato è stato sottoposto ad un’artroscopia con sutura del sovraspinoso e
acromioplastica.
L’Istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Eseguiti gli accertamenti
medici ed economici del caso, in particolare la visita medica di chiusura del
21 gennaio 2020 da parte del dr. __________, con comunicazione del 22 gennaio
2020 l’CO 1 ha stabilito la sospensione delle prestazioni di corta durata
(spese di cura e indennità giornaliere) dal 1° marzo 2020, accettando di
continuare comunque ad assumere i costi dei controlli medici ancora necessari e
della fisioterapia prescritta fino al mese di giugno 2020 (doc. 123).
Vista la richiesta
formulata dal dr. __________ di sottoporre l’assicurato ad un esame di
artro-TAC alla spalla sinistra (accettata dall’amministrazione) e preso atto
delle sue risultanze (cfr. doc. 147 e 149), con scritto del 16 marzo 2020,
l’Istituto assicuratore ha comunicato all’assicurato di spostare la data di chiusura
del caso al 1° aprile 2020, con sospensione delle indennità giornaliere e delle
spese di cura a partire dalla medesima data (doc. 153).
Con decisione formale del 14 aprile 2020, l’CO 1, ribadita la
cessazione delle prestazioni di corta durata e passando all’esame del diritto a
quelle di lunga durata, ha rifiutato di accordare all’interessato una rendita
di invalidità - considerando ininfluenti sulla capacità al guadagno i postumi
infortunistici – assegnandogli, conformemente a quanto valutato dal dr. __________
nell’apprezzamento del 31 gennaio 2020 (cfr. doc. 129), un’indennità per
menomazione dell’integrità (IMI) del 10% (doc. 162).
1.3. Con opposizione del 18 maggio
2020 interposta dall’allora patrocinatore avv. __________ per conto
dell’assicurato (doc. 172), è stato contestato il raggiungimento della stabilizzazione
dello stato di salute valutata dall’amministrazione, visto che, da una parte,
l’assicurato continuava a presentare una piena incapacità lavorativa, come
attestato dal dr. __________, e, dall’altra, che secondo il rapporto EFL della
Clinica __________ del dicembre 2019 fossero ancora necessari 4-6 mesi di
fisioterapia.
Per tali ragioni, il precedente
legale ha ritenuto ingiustificata l’interruzione della copertura delle cure
mediche e delle indennità giornaliere, aggiungendo che, in via subordinata,
nella denegata ipotesi in cui fosse, invece, considerata raggiunta la
stabilizzazione dello stato di salute, all’interessato andrebbe assegnata una
rendita di invalidità del 100% e un’IMI del 40% (doc. 172).
In data 2 giugno 2020 l’CO
1 ha comunicato che:
" in
relazione alla sua opposizione del 18 maggio 2020 e alla luce di quanto
esposto, le comunichiamo che ritiriamo la nostra decisione emanata il 14 aprile
2020. La CO 1 provvederà a ripristinare l’indennità giornaliera a decorrere dal
1° aprile 2020 e a informarla in merito agli ulteriori accertamenti previsti.
L’importo pari a CHF 14'820 pagato a titolo di indennità per
menomazione dell’integrità può essere trattenuto dall’interessato come anticipo
sulle prestazioni.” (Doc. 177)
1.4. Eseguita una nuova visita
medica di chiusura da parte del dr. __________ (cfr. doc. 194), con scritto del
15 luglio 2020 l’Istituto assicuratore ha comunicato all’interessato la
sospensione delle spese di cura e delle indennità giornaliere dal 1° agosto 2020
(doc. 195).
Con decisione formale del 7 agosto 2020 l’CO 1 ha, quindi, rifiutato
di assegnare all’assicurato il diritto ad una rendita di invalidità,
aggiungendo quanto segue a proposito dell’IMI:
" Indennità
per menomazione dell’integrità
per quanto concerne l’indennità per menomazione dell’integrità,
contrariamente a quanto valutato dal medico __________ con apprezzamento del
31.01.2020 per la spalla sinistra, i postumi infortunistici non incidono
sull’integrità in misura apprezzabile. Infatti, dalla visita medico __________ del
23.06.2020, risulta che vi è stato un miglioramento per quanto concerne
l’articolarità della spalla. Non sono quindi date le premesse per la
concessione di un’indennità per menomazione dell’integrità ai sensi dell’art.
24 della legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni.
Dobbiamo perciò rifiutare le pretese di un’indennità per
menomazione dell’integrità e richiedere la restituzione dell’importo versato
sotto forma di anticipo il 16.04.2020, pari a CHF 14'820.00. (…).” (Doc. 199/2-5)
A seguito dell’opposizione del 10 settembre 2020 - con la quale
l’assicurato, sempre rappresentato a quel momento dall’avv. __________, ha nuovamente
contestato il raggiungimento della stabilizzazione dello stato di salute, chiedendo
il ripristino delle prestazioni di corta durata o, in via subordinata,
l’assegnazione di una rendita di invalidità almeno del 18% e dell’IMI già
versata (cfr. doc. 204) – e dopo avere sottoposto il caso al proprio medico
fiduciario (cfr. doc. 207 e doc. 211), in data 23 novembre 2020 l’CO 1 ha integralmente
confermato il tenore della propria precedente decisione (doc. B).
1.5. Con tempestivo ricorso del 31
dicembre 2020 l’assicurato, sempre patrocinato a quel momento dall’avv. __________,
ha chiesto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e
l’attribuzione “di una rendita di invalidità LAINF del 18.3% e fino alla
rendita la copertura dei costi delle cure mediche e delle indennità giornaliere
del 100%”; un’IMI del 40%; l’annullamento della restituzione chiesta con la
decisione del 7 agosto 2020 e la decisione su opposizione del 23 novembre 2020”
(doc. I).
Sostanzialmente l’allora patrocinatore dell’assicurato ha rilevato
che visto che l’assicurato non ha ritrovato una capacità lavorativa nella
propria professione, l’amministrazione avrebbe dovuto continuare a versare le
spese di cura e le indennità giornaliere fino all’attribuzione di una rendita.
Quanto al mancato riconoscimento di una rendita di invalidità, il
legale ha considerato che l’Istituto assicuratore non abbia debitamente tenuto
conto delle rilevanti limitazioni causate dall’infortunio alla spalla sinistra dominante.
Tali limitazioni, che impongono all’interessato l’utilizzo del braccio destro
adominante, comportano un’invalidità del 18% come attestato dallo specialista
in traumatologia consultato dall’assicurato.
Il legale ha pure contestato l’ammontare del reddito da invalido
calcolato dall’amministrazione, essendo “addirittura superiore a quello che
guadagnava concretamente quando era sano”.
Infine, l’allora patrocinatore dell’assicurato ha considerato
ingiustificato il rifiuto di riconoscere all’interessato il diritto ad un’IMI,
visto che, contrariamente a quanto valutato dall’amministrazione, non è subentrato
alcun miglioramento, come chiarito a livello specialistico da parte del dr. __________.
Per tali ragioni, il ripensamento dell’amministrazione rispetto
all’IMI del 10% a suo tempo accordata dal dr. __________ appare, a mente del
legale, ingiustificato, come del resto anche la relativa richiesta di
restituzione, anche alla luce della buona fede dell’interessato e delle sue
condizioni economiche sfavorevoli (doc. I).
1.6. L’CO
1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga integralmente respinta con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc.
III).
1.7. In
data 12 febbraio 2021 l’avv. __________ ha comunicato al TCA di non patrocinare
più l’assicurato, ora rappresentato da RA 2 (doc. VII).
1.8. Con
scritto del 24 febbraio 2021 l’avv. __________ di RA 2 ha integralmente
confermato le richieste ricorsuali (doc. VIII).
Gli
scritti dell’avv. __________ e dell’avv. __________ sono stati trasmessi all’amministrazione
(cfr. doc. IX), per conoscenza.
in diritto
in ordine
2.1. Preliminarmente, richiamata
la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui
l’incarto era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno
all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la
STF 8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide
questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N.
043/2018 del 29 maggio 2018) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una
comunicazione dell’8 giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato
trattato dalla funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti
(in concreto, dall’avv. __________), senza che la giurista di lingua italiana
figlia del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata.
nel merito
2.2. Litigiosa è la questione di
sapere se l’assicuratore LAINF resistente fosse
legittimato a ritenere stabilizzato, dal 1° agosto 2020, lo stato di salute
infortunistico dell’assicurato e, quindi, a dichiarare estinto il diritto alle
prestazioni di corta durata (cura medica + indennità giornaliera), oppure no.
In caso di risposta positiva, questa Corte sarà, poi, chiamata a esaminare se
il diritto alla rendita d’invalidità è stato, o meno, correttamente negato,
così come pure ad esprimersi a proposito dell’IMI e della richiesta di restituzione di quella già riconosciuta, ma
a torto, in precedenza.
2.3. Condizioni di salute
infortunistiche stabilizzate dal 1° agosto 2020?
2.3.1. Giusta l'art. 10 LAINF,
l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr.
DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF,
l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a
seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità
giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si
estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione
di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Il diritto alle cure cessa
qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile
miglioramento della salute dell'assicurato (art. 19 cpv. 1 seconda frase
LAINF), un miglioramento insignificante non basta. Non vi è un sensibile
miglioramento delle condizioni di salute, se la misura terapeutica in questione
è in grado soltanto di alleviare momentaneamente dei dolori causati da uno
stato altrimenti stazionario. Se un miglioramento non è più possibile, la cura
termina e l’assicurato può pretendere una rendita d’invalidità (sempre che
presenti un’incapacità di guadagno del 10% almeno).
Una volta terminata la
cura medica, delle misure terapeutiche possono essere assunte soltanto alle
condizioni di cui all’art. 21 LAINF e soltanto se l’assicurato è stato posto al
beneficio di una rendita. Se ciò non è il caso, spetta all’assicurazione contro
le malattie prendere a proprio carico il trattamento (cfr. STF 8C_50/2018 del
20 luglio 2018 e riferimenti ivi menzionati).
In una sentenza 8C_614/2019 del 29 gennaio 2020 consid. 5.3,
l’Alta Corte ha precisato la giurisprudenza di cui alla DTF 134 V 109, nel
senso che quello dell’atteso aumento o ripristino della capacità lavorativa,
non rappresenta un criterio di valutazione esclusivo. La prosecuzione della
cura medica - in quella fattispecie, si era trattato di un intervento
chirurgico volto a eliminare il dito “a scatto” - può ancora comportare un
sensibile miglioramento delle condizioni di salute, anche se la persona
assicurata ha già ripreso in misura completa la sua precedente attività
professionale (per un caso recente di applicazione di questa giurisprudenza, si
veda la STF 8C_620/2020 del 3 febbraio 2021 consid. 2.4).
È utile precisare che,
secondo la giurisprudenza federale, occorre procedere a una valutazione
prospettica della questione della stabilizzazione, ponendosi al momento in
cui le prestazioni sono state interrotte (cfr. RAMI 2005 U 557 pag. 388; STF
8C_289/2018 del 15 marzo 2019 consid. 3.6.; STF 8C_651/2016 del 15 dicembre
2016 consid. 4.1, 8C_184/2017 del 13 luglio 2017 consid. 2.2, 8C_303/2017 del 5
settembre 2017 consid. 6.3.1; STCA 35.2017.68 del 27 novembre 2017, consid.
2.3.3; STCA 35.2017.76 del 4 ottobre 2018, consid. 2.2.2; STCA 35.2018.114 del
18 marzo 2019, consid. 2.2.2; STCA 35.2020.1 del 21 dicembre 2020, consid.
2.3.1.).
2.3.2. Nella concreta evenienza,
l’insorgente ha contestato innanzitutto che, dal punto di vista medico,
le sue condizioni di salute infortunistiche siano da ritenere stabilizzate a
partire dal momento in cui è stato posto fine alle prestazioni di corta durata
(1° agosto 2020) (cfr. doc. I).
Nella
decisione su opposizione impugnata, l’assicuratore infortuni ha specificato che
lo stato di salute è stato reputato stabilizzato a partire dal 31 luglio 2020,
conformemente a quanto valutato dal medico fiduciario, dr. __________, spec. in
chirurgia.
Quest’ultimo,
nel referto del 10 luglio 2020 concernente la visita medico-__________ di
chiusura del 23 giugno 2020, si è così espresso sul tema della stabilizzazione:
" Proposte
diagnostiche e terapeutiche
Al momento attuale l’assicurato ha decisamente migliorato
l’articolarità, inoltre ha effettuato una RM che non denota alcun tipo di
rottura tendinea, ma a livello del foot print una leggera infrazione edematosa
e null’altro. Tale alterazione è molto comune dopo l’intervento di
riposizionamento e sutura del sovraspinato. Soprattutto non vi è praticamente
più traccia della capsulite adesiva o di altre lesioni tali da giustificare il
dolore pressoché continuo riferito dall’assicurato. Il netto miglioramento dal
punto di vista articolare è dovuto fondamentalmente alla fisioterapia, peraltro
confermata dal medico di __________ su proposta del dr. __________ durante la
valutazione EFL.
Può essere utile continuare la fisioterapia fino a luglio, a scopo
cautelativo, dopodiché in assenza di lesioni strumentalmente dimostrate, che
possano spiegare il dolore riferito dall’assicurato, il caso può considerarsi
stabilizzato.” (Doc. 194)
Il precedente patrocinatore dell’assicurato ha contestato le
conclusioni del dr. __________, ritenendo che lo stato di salute non possa
essere ritenuto stabilizzato, visto che nel rapporto EFL della Clinica __________
del 12 dicembre 2019 era stato indicato che occorressero ancora 4-6 mesi di
fisioterapia.
Chiamato ad esprimersi in merito, con apprezzamento del 19 ottobre
2020 il dr. __________ ha osservato:
" (…)
Circa il rapporto EFL della Clinica __________ del 12.12.2019 si
diceva che ci volevano ancora 4-6 mesi con una fisioterapia per far scomparire
la capsulite e si dice anche che dopo 6 mesi sicuramente vi sarebbe stata una
rivalutazione della capacità lavorativa.
Tutto questo è stato compiuto diligentemente dal medico di __________
prima di tutto perché ha continuato la fisioterapia e secondo perché la
rivalutazione è stata a luglio ben più in là dei sei mesi iniziali. (…) .” (Doc.
207)
Nella decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 ha quindi
confermato il raggiungimento di uno stato di salute stabilizzato, osservando:
" (…) Nemmeno
Fatti
i medici interpellati dall’assicurato pretendono che vi siano ancora delle cure
atte a portare ad un miglioramento della situazione e questo anche alla luce
della sentenza del TF 8C_614/20 del 29.1.2020. La CO 1 ha eseguito quanto
consigliato dal dott. __________ e ripristinato le prestazioni di breve durata
nei termini evocati da tale specialista. La fisioterapia, come illustrato dal
medico di __________, ha dato i suoi frutti. A giusta ragione la CO 1 ha
sospeso il versamento dell’indennità giornaliera con l’1.8.2020 e esaminato il
diritto alla rendita d’invalidità procedendo al raffronto dei redditi su basi
teoriche.” (Doc. 212)
2.3.3. In sede ricorsuale,
l’assicurato ha ancora una volta contestato la sospensione delle prestazioni di
corta durata stabilita dall’amministrazione, per il motivo che egli continua ad
essere totalmente inabile al lavoro nella sua professione (doc. I).
Al riguardo, nella
risposta di causa l’CO 1 ha osservato:
" (…)
4. Dagli atti non risulta alcun elemento che permetta di ammettere
– anche alla luce della sentenza del TF 8C_164/20 del 29.1.2020 – che vi siano
dopo il 31.7.2020 delle cure atte a migliorare sensibilmente la situazione. Il
fatto che la capacità lavorativa nell’attività svolta al momento
dell’infortunio non sia stata ripristinata non soccorre l’assicurato in quanto
nessuno pretende che delle ulteriori cure permetterebbero all’assicurato di
riprendere a lavorare quale gessatore. Ciò viene anche confermato dal dott. __________
interpellato personalmente dall’assicurato come osservato dal patrocinatore con
il ricorso.” (Doc. III)
Ora, alla luce degli elementi convergenti che emergono dalla documentazione
medica all’incarto, questa Corte condivide la conclusione dell’Istituto assicuratore
secondo cui, in data 31 luglio 2020, lo stato di salute infortunistico era
stabilizzato ai sensi dell’art. 19 cpv. 1 LAINF e della relativa
giurisprudenza. A quel momento, infatti, l’assicurato era definitivamente
inabile all’esercizio della sua abituale professione di "gessatore",
mentre presentava una piena capacità lavorativa in attività sostitutive
adeguate (aspetto quest’ultimo che verrà meglio definito nei considerandi che
seguono).
La circostanza che l’insorgente
denunciasse ancora disturbi alla spalla, rispettivamente necessitasse di misure
conservative volte a evitare un loro aggravamento, è irrilevante.
Decisivo ai fini del giudizio è
soltanto che, diversamente da quanto considerato nella valutazione della
capacità funzionale del 12 dicembre 2019 dal dr. __________ - nella quale era
stato ritenuto necessario un periodo di ulteriori 4-6 mesi di fisioterapia per
un recupero della mobilità articolare e rinforzo mirato della muscolatura
gleno-omerale e scapolo-toracale sinistra (cfr. doc. 107), circostanza che
aveva portato l’amministrazione ad annullare la precedente decisione di
sospensione delle prestazioni di corta durata stabilita a partire dal 31 marzo
2020 (cfr. doc. 177) - secondo il parere unanime dello specialista curante, di
quello privatamente consultato dall’assicurato e di quello di __________ dell’CO
1, a quel momento lo stato della spalla non poteva più essere sensibilmente
migliorato grazie ad ulteriori terapie.
In conclusione il TCA non ritiene dunque dimostrato, con il grado di
verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza federale (cfr. DTF 125 V 195
consid. 2 e riferimenti), che al momento in cui l’amministrazione ha posto
termine alle prestazioni di corta durata, vi fossero ancora delle misure
terapeutiche suscettibili di migliorare sensibilmente le condizioni di salute
infortunistiche dell’insorgente.
La decisione su opposizione impugnata, nella misura in cui sancisce che al 1° agosto
2020 lo stato di salute infortunistico era stabilizzato ai sensi dell’art. 19
cpv. 1 LAINF, va dunque confermata.
Pertanto, data la
stabilizzazione delle condizioni di salute infortunistiche, l’assicuratore
LAINF convenuto era dunque legittimato a porre fine alle prestazioni di corta
durata (cura medica e indennità giornaliera) e a valutare il diritto alle
prestazioni di lunga durata.
2.4. Diritto ad una rendita
d’invalidità?
2.4.1. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF,
l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito
d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1
LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TF, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572 ss., ha
rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv.
1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase
LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti
di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16
LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che
l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella
sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che
anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità
dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2
seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la
nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza
relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e
invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito
all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda
pure la DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma
gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il danno alla salute
fisica o psichica (fattore medico)
2. la diminuzione della
capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e
l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato
(fattore causale).
Nell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,
naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.4.2. L'invalidità, concetto
essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di
guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché
l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un
danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente
adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire
una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un
esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate
funzioni.
Il medico indicherà per
prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando
quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente
il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella
professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi
aspetti, STF I 871/02 del 20 aprile 2004 e STF I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità, proprio
perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che
l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in
un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
I due redditi da porre a
raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su
solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale
ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione
dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione
medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,
sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TF ha avuto modo di
confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro
stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire
pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua
capacità lavorativa (STF U 25/94 del 30 giugno 1994).
La perdita di guadagno
effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -
le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in
generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si
avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività
ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al
massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una
prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.
consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti
l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente
capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del
lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile
dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua
capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I.
Termine: reddito da invalido
La misura dell'attività
che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del
danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le
attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza,
per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che
non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione
professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,
rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse
vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o
non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la
possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità
di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro
ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,
cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI
1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STF del 30 giugno 1994 succitata).
Specifica
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art.
28 cpv. 4 OAINF:
"Se a causa della
sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o
se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua
età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi
che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla
salute della stessa gravità."
Considerandi
II. Termine: reddito
conseguibile senza invalidità
Nel determinare il reddito
conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla
situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura
partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta
sostanzialmente stabile (cfr. STF del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci
si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche
rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze
ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,
consid. 5b; 4a, b).
Il grado di invalidità
corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico
conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da
invalido.
2.4.3
Per costante giurisprudenza,
in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo
l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che
precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il
diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02
dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg.
(= SVR 2000 UV 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte
federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto valore probante, a condizione che
essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri
di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano
dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si
trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di
metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere
delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente
fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (cfr. anche Pratique
VSI 2001 p. 108ss.).
Per quel che riguarda le
perizie allestite da specialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha pure
loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi
concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA U 168/02 del
10.
luglio 2003; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).
In una sentenza
8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale
federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la
propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze
dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno
il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in
tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle
armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1
CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio
l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei
mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in
particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
Va poi evidenziato che in
ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché
di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione
del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,
STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del
rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in
caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;
DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer,
Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e
che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione
contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia
ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF
9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010
consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Se vi sono dei rapporti
medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare
l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05
del 25 aprile 2007; STCA 35.2018.42 dell’11 febbraio 2019, consid. 2.2.4.).
2.4.4
Nella concreta evenienza, esprimendosi
in merito all'esigibilità lavorativa, al termine della visita medica __________
di chiusura del 23 giugno 2020, il dr. __________, specialista FMH in chirurgia,
dopo aver posto le diagnosi di “stato dopo infortunio con contusione spalla
sinistra in data 12.12.2018; stato dopo infiltrazioni endoarticolari e
sottoacromiali; stato dopo intervento di sutura tendine sovraspinoso e acromioplastica
in data 6.5.2019; stato dopo intensa fisioterapia”, ha rilevato quanto segue:
" (…).
Reperti oggettivi
Elevazione 160°, abduzione 150°, rotazione interna a L4 con
leggera difficoltà, rotazione interna 35°.
(…)
Aspetti medico-assicurativi
Si conferma che l’attività di gessatore non è più esigibile, come
risulta sia dal rapporto EFL sia dalla precedente visita __________, è invece esigibile
certamente un’attività lavorativa che non comporti il sovraccarico funzionale
oltre i 90° e per il resto può svolgere attività pesanti e medio pesanti
secondo la seguente nuova esigibilità lavorativa, visto il miglioramento
strumentalmente dimostrato e clinicamente dimostrato, sia dal dr. __________, sia
dal medico di __________.
Esigibilità del lavoro
L'assicurato può alzare pesi leggeri fino a 5 kg senza difficoltà
fino all'altezza dei fianchi.
Spesso può sollevare pesi leggeri e molto leggeri fino all’altezza
dei fianchi, talvolta pesi medi fino all’altezza dei fianchi, di rado pesi
pesanti fino all’altezza dei fianchi, mai pesi molto pesanti fino all’altezza
dei fianchi, spesso può sollevare oltre l'altezza del petto pesi fino a 5 kg,
mai può sollevare oltre l'altezza del petto pesi superiori ai 5 kg. Spesso può
effettuare lavoro leggero e di precisione, spesso può effettuare lavoro medio,
di rado può effettuare lavoro manuale rozzo e mai può effettuare lavoro molto
pesante. La rotazione della mano è consentita senza limitazioni, talvolta può
effettuare lavori sopra la testa. Nessun’altra limitazione funzionale.” (Doc.
194)
Il precedente
patrocinatore dell’assicurato ha contestato tale esigibilità espressa dal
medico __________ dell’Istituto assicuratore, ritenendo che l’assicurato debba,
invece, essere considerato totalmente inabile al lavoro con completa perdita di
guadagno, tale da dare diritto ad una rendita di invalidità del 100%.
Con apprezzamento medico
del 19 ottobre 2020 il dr. __________, chiamato a prendere posizione riguardo
all’opposizione del legale dell’assicurato, ha confermato la propria precedente
valutazione, ribadendo che l’assicurato non è più in grado di riprendere
l’usuale attività di gessatore, mentre va considerato pienamente abile al
lavoro in attività adatte, indicando che:
" Apprezzamento
Rispetto alla visita medico-__________ del 23.06.2020 innanzitutto
non vengono portati fatti nuovi debitamente documentati tali da potere
modificare il parere già dato. In particolare rispondendo ai motivi
dell’opposizione dell’avv. __________ punto per punto, al punto nr. 5 si dice
che l’assicurato è ancora inabile al 100% alla visita del dr. __________ si
denota un’elevazione attiva a 160°, un’extra-rotazione limitata a 35° ed
un’intrarotazione limitata al pollice a livello di L4 quindi a parte una
contrattura muscolare ed una leggera infiammazione del capo lungo del bicipite
su basi cliniche non si hanno altri dati clinico-strumentali tali da
giustificare la persistenza dell’inabilità.
A tal proposito va detto che all’artro-RMN del 3.3.2020 non si
evidenziano lesioni transmurali nuove ma una leggera entesopatia inserzionale
del tendine del sovraspinoso nella parte posteriore della struttura e pertanto
non vi è nessuna lesione che si è ripetuta o formata ex-novo e soprattutto vi è
un’articolarità che è a dir poco ottimale rispetto allo stato anteriore.
L’unica cosa che vi è, è che si tratta comunque come dice giustamente il dr. __________
di un tendine che è decisamente assottigliato e pertanto è possibile una nuova
lesione se non si formula un’esigibilità lavorativa rispettosa della sua
situazione. Tale esigibilità è stata data dal medico di __________ nella visita
__________ ed è ampiamente rispettosa della situazione dell’assicurato per cui
non si può fare altro che ribadire l’esigibilità del lavoro espressa
nell’ultima visita __________ e soprattutto va considerato anche il fatto che
non si può considerare una persona invalida al 100% con un’articolarità come
quella, peraltro collimante, vista dal dr. __________ e dal dr. __________
oltre che dal dr. __________. Tenuto conto anche del fatto che l’assicurato ha
due braccia e se anche il braccio sinistro appare dominante sicuramente può
svolgere diversi tipi di attività con entrambe le braccia. (…).” (Doc. 207)
L’assicurato ha contestato
la valutazione del medico __________ dell’assicuratore LAINF, producendo, a
comprova della sua pretesa di poter beneficiare di una rendita di invalidità,
un referto del 19 ottobre 2020 del dr. __________, spec. in medicina legale e
delle assicurazioni, del seguente tenore:
" (…)
Esame obiettivo attuale in soggetto sinistrorso dominante:
all’esame ispettivo del moncone della spalla e del braccio si
rileva importante limitazione articolare e precisamente segni cicatriziali dal
pregresso intervento chirurgico per via artroscopica.
Il volume del moncone della spalla risulta diminuito per possibile
sofferenza del deltoide, dei muscoli sopra e sottospinosi.
Significativa contrattura del muscolo rotondo, del bicipite
omerale, del trapezio e dell’elevatore della scapola.
Escursione articolare della scapola omerale limitata globalmente
con elevazione attiva del braccio possibile fino a 150° (norm. da 0 a 180°),
limitazione della abduzione con perdita della extrarotazione di -30°.
Diagnosi
Esiti invalidanti con significativa limitazione funzionale
articolare, con influenza negativa sulla capacità lavorativa, da lesione
post-traumatica della spalla sinistra dominante con rottura tendine
sovraspinoso trattato chirurgicamente, con vite di Corksecrew e tenodesi del
capolungo del bicipite brachiale.
Ipotonotrofia dei muscoli della spalla stessa.
Considerazioni medico-legali
circa il nesso di causalità fra evento e danno lesivo, dall’esame
obiettivo del soggetto, dall’anamnesi dello stato anteriore, ci permette di
conoscere i termini reali della modificazione clinica ai fini della valutazione
del nesso causale.
Nel caso concreto in esame con il criterio cronologico si esclude
la preesistenza di danno fisico alla spalla sinistra.
Il criterio qualitativo del mezzo lesivo si giustifica con la
caduta dal ponte ove intendeva a preparare la gessatura con trauma diretto alla
spalla sin. ed il ginocchio dx.
Il criterio quantitativo con danno da considerare come risultante
dalla energia cinetica (caduta dal ponte) e quella della resistenza organica
che da essa si sovrappone.
Criterio di continuità fenomenologica consistente fra rapporto
dell’antecedente di spalla integra e la lesione post-traumatica.
Criterio di esclusione di altre cause che ha dimostrato che
l’evento in esame non deriva da altre cause.
Lo “status quo sine” non è stato raggiunto in considerazione del
danno permanente conseguenza dell’infortunio sul lavoro del 12/12/2018 alla
spalla sinistra, sinistrorsa dominante, con importante incidenza funzionale, in
un soggetto lavoratore gessista con pregressa integrità della funzionalità
degli arti e la limitazione residua è di tipo infortunistico.
Circa i pareri che seguono:
3/06/2020 controllo del dr. __________: “elevazione a circa 160°,
una extra-rotazione limitata a 35° ed una intrarotazione limitata a pollice a livello
di L4, importante contrattura della muscolatura del grande rotondo,
dell’elevatore della scapola, del trapezio e del bicipite omerale, con
infiammazione del capolungo del bicipite.
7/08/2020 rapporto CO 1: circa l’indennità per menomazione
dell’integrità recita la nota: “per quanto concerne l’indennità per menomazione
dell’integrità, contrariamente a quanto valutato dal medico di __________con
apprezzamento del 31/01/2020 per la spalla sin, i postumi infortunistici non
incidono sull’integrità in misura apprezzabile. Infatti dalla visita medico __________del
23/06/2020 risulta che vi è stato un miglioramento per quanto concerne
l’articolarità della spalla. Non sono quindi date le premesse per la concessione
di un’indennità per menomazione dell’integrità ai sensi dell’art. 24 della
legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni.
Ritengo inverosimili le considerazioni medico-legali contrastanti
fra il giudizio del 03/06/2020 del dr. __________ con quanto descritto nella
visita del medico __________ (23/06/2020) con parere di miglioramento
dell’articolarità della spalla sinistra negando l’indennità per menomazione
dell’integrità fisica”.
Ritengo che questa considerazione medico-legale viene ampiamente
confortata dal riscontro e conforto della ultima visita ortopedica effettuata
dall’infortunato in data 9/9/2020 presso l’Istituto Ortopedico “__________” di __________
“Postumi invalidanti in trauma della spalla sin già operata in
artroscopia: in atto limitazione articolare in elevazione passiva (-20°),
elevazione attiva (-30°), abduzione limitata con perdita della extrarotazione
(-30°), perdita di forza. Potrebbe peggiorare il quadro clinico o subire una
rottura inserzionale del sovraspinoso.”
Valutazione della capacità lavorativa nell’attività abituale
L’attività abituale che si identifica con capacità lavorativa
generica e con possibilità di espletare una qualsiasi attività lavorativa che
non richieda particolare specializzazione e preparazione o speciali attitudini
si può stimare con una menomazione all’integrità nella misura del 14%.
Valutazione della capacità lavorativa nell’attività adatta
Nel caso in esame l’attività professionale espletata come
gessatore in sinistrorso dominante ritengo non più compatibile con l’attività
professionale stessa esercitata, ma ancora compatibile sebbene con limitazioni,
con professioni della stessa categoria che non comportino un sovraccarico
articolare della spalla, in quanto manifesta un significativo deficit funzionale
della spalla, come descritto nei vari esami obiettivi. Si stima una menomazione
della integrità sulla capacità lavorativa specifica nella misura del 18%.”
(Doc. 208/1-5)
L’assicurato ha pure
trasmesso un referto del dr. __________, specialista in ortopedia e
traumatologia dell’Istituto Ortopedico “__________” di __________, del 9
settembre 2020, del seguente tenore:
" Paziente
affetto da postumi invalidanti di trauma spalla sinistra già operata
(artroscopia).
In atto: limitazione articolare in elevazione passiva (-20°),
elevazione attiva (-30°), abduzione limitata con perdita della extrarotazione
(-30°). Ipotrofia deltoidea. Perdita di forza.
Si sconsigliano sforzi lavorativi come sollevare pesi o movimenti
ripetitivi.
Potrebbe peggiorare il quadro clinico o subire rirottura
inserzionale del sovraspinoso.
Si rilascia a richiesta dell’assicurato.” (Doc. 208/6-7)
Invitato dall’amministrazione a prendere posizione riguardo alla
documentazione prodotta dall’interessato, con apprezzamento medico del 9
novembre 2020 il dr. __________ ha osservato:
" Apprezzamento
Da ribadire con forza tutto quello che è stato scritto nel
precedente apprezzamento del 19.10.2020 che è piuttosto dettagliato oltre a
quanto rilevato nella visita medico-__________del 23.06.2020 per quanto
riguarda l’esame obiettivo, quindi lo stato clinico corrente dell’assicurato.
In particolare si fa notare che esiste una perfetta congruenza tra
la valutazione articolare ortopedica effettuata dal dr. __________ che è il
chirurgo che ha effettuato gli interventi e il medico __________mentre sono
discordanti solo con quella effettuata all’Istituto Ortopedico di __________.
Nella visita del medico __________ e in quella del dr. med. __________
l'articolarità è definita intorno ai 160º di elevazione e 140º di abduzione.
Evidente che vi è quindi una perdita di elevazione la
quale però non contro-implica in sé I’esecuzione di vari tipi di
lavori anche in edilizia, ciò che conta è lo stato della riparazione del tendine
e soprattutto il suo difetto residuo inteso come consumo dello stesso all’atto
dell'infortunio e successivamente. Proprio secondo questa filosofia di
esercizio il dr. med. __________ ha stilato nella sua valutazione EFL, dove
concorda con l'assenza di nuove rotture
della cuffia dei rotatori e rileva infatti un tendine, anzi più
tendini consumati per cui viene raccomandato un adeguato periodo di
fisioterapia e successivamente un reintegro nelle attività diverse
da quella di gessatore. Tutto quanto questo, a parte il fatto che
è ampiamente spiegato nella precedente relazione, ma si ribadisce è stato fatto
in maniera molto accurata e rispettosa della situazione
del signor RI 1.
Lo stesso dr. med. __________, già nella sua visita del 19.02.2020
riferisce che il paziente è inabile per I'attività lavorativa precedente
all'infortunio quale gessatore al 100% ma è abile per attività Iavorative che
non sfruttino troppo la spalla sinistra come indicato nel rapporto della CO 1.
Dopo un periodo di congrua fisioterapia ben oltre i sei mesi
previsti dal dr. med. __________, la situazione come tale appariva decisamente
stabilizzata e il caso è stato chiuso, valutando attentamente la lesione
residua anatomica, la funzionalità dell’arto nel complesso e relativamente
all'attività assicurata oltre che a quella sul mercato generale del lavoro.
Nella visita con apprezzamento del 19.10.2020 si è nuovamente
valutata la articolarità che è sensibilmente migliorata rispetto ai controlli
precedenti e che non raggiungeva più i limiti di legge per la
corresponsione del beneficio.
Circa l'inverosimile contraddizione tra il referto del dr. med. __________
del 03.06.2020 e la visita del dott. med. __________ non si capisce quale sia
se l'articolarità in elevazione è da entrambi valutata
a 160º. Peraltro la valutazione dell'__________ di __________
considera l'elevazione con perdita del 20% alla mobilizzazione passiva e del
30% di quella attiva, quindi quasi identica a quella considerata dagli altri
colleghi di controparte.
Tra I ‘altro, la articolarità normale in elevazione arriva in
teoria fino a 180º, ma si calcola un valore teorico in quanto va sempre
valutata confrontandola con quella dell'altro arto che nella visita del 31.01.2020
era di 160º. Ciò significa che costituzionalmente il soggetto arrivava di suo
in entrambe le braccia prima dell’infortunio a 160º, quindi dopo la FKT e nell’ultima
visita medico-__________ e del dr. med. __________ aveva raggiunto la sua
articolarità.
Per quanto riguarda I'IMI va detto che secondo le tabelle di legge
che sono decisamente diverse da quelle italiane, sia come valore punto sia come
criteri di utilizzo: la tabella CO 1 1.2 attribuisce un valore del 15% per I’articolarità
residua che non va oltre l'orizzontale, cioè 90º e un valore del 10% rispetto a
un'articolarità che va fino a 30º oltre il piano orizzontale.
Nel caso in esame l'articolarità è ben al di sopra di questi
valori per cui non è attribuibile un'IMI.
Non si notano per altro segni di artrosi o di instabilità
articolare, né nuove lesioni anatomiche oggettivabili e tabellati dalla CO 1.
Pertanto l'attribuzione dell'ÎMÎ è stata data su valori e su
indicazioni di legge basata su dati oggettivi.
Tutto questo è già stato ampiamente spiegato negli apprezzamenti
precedenti e dalle relazioni del dr. med. __________, dr. med. __________ e
dott. med. __________ e sull'effettivo miglioramento riscontrato. Da notare poi
che il collega effettua una valutazione di invalidità legata alla capacità
lavorativa generica di 14% e una invalidità legata a una capacità lavorativa
specifica pari a 18%.
Tale valutazione riguarda il sistema tabellare italiano legato
praticamente all’INAIL ed alla responsabilità civile, cosa che è totalmente
differente nel sistema svizzero. Vi è nel caso citato dal collega Ia valutazione
di una capacità lavorativa residua con una percentuale di invalidità, cosa che
nella normativa svizzera è profondamente diversa. Come ampiamente è assai più
esaurientemente spiegato nel precedente apprezzamento bisogna distinguere tra
capacità lavorativa ed IMI, perché I'IMI è un valore che si attribuisce
conferendo un valore aderente alle tabelle, la capacità lavorativa è invece considerata
in maniera autonoma in quanto riguarda una situazione diversa da quella del danno
residuo. Si valuta soprattutto dalla capacità lavorativa quello che una persona
può fare e non può fare rispetto al lavoro e generalmente si agisce anche in
maniera preventiva in quanto se è vero che in questo caso non vi è più alcuna
lesione di tipo traumatico oggettivamente dimostrabile, è vero che il tendine è
debolmente e decisamente degenerato in alcuni punti e quindi il rischio di nuova
rottura fa sì che venga data una esigibilità lavorativa tutelante in tal senso.
Se la situazione anatomica articolare è quella che oggettivamente viene
constatata l'IMI non può essere attribuita sulla base di congetture ma sul
danno attuale non su quello futuro.
Se si nota l'evoluzione nel tempo a partire dalla valutazione del
dr. med. __________ e quella dr. med. __________ vi è certamente un aumento
dell’articolarità su cui sono tutti quanti d'accordo e la valutazione ultima
del dott. med. __________ non ha fatto altro che considerare l'articolarità
raggiunta.
Per quanto riguarda la capacità lavorativa vi è una esigibilità
lavorativa estremamente tutelante, già spiegata nei dettagli nelle precedenti
relazioni e quindi siamo tutti d'accordo sul fatto che anche l'assicurato non
può più svolgere l'attività di gessatore, ma certamente può svolgere tutte le
attività al di sotto dell'orizzontale che non mandano in sovraccarico
l'articolazione della spalla, visto che, di braccia ne ha due.
Quindi egli si può impiegare in tutte quelle attività che siano
rispettose dell’esigibilità lavorativa a suo tempo data.
Si conclude affermando che non esiste alcun fatto nuovo
strumentalmente dimostrato che possa mutare la situazione così come definita
nella visita medico-__________ ultima e nel precedente apprezzamento medico-__________
del dott. med. __________.
Si ribadisce inoltre la valutazione complessiva sia dell’IMI che
della capacità lavorativa a suo tempo fatta e spiegata nei dettagli, in quanto
la valutazione del collega __________ appare decisamente superflua e ripetitiva
rispetto a quanto già riportato dalla opposizione dell’avvocato __________ e
soprattutto da un punto di vista medico, non contiene riferimenti adeguati da
un punto di vista giuridico rispetto al sistema svizzero e tantomeno elementi
clinici che possano mutare il giudizio già pronunciato durante le EFL, nelle
visite medico-__________e nella visita del dr. __________.” (Doc. 211)
2.4.5
In sede ricorsuale,
l’assicurato ha ribadito la pretesa di poter essere posto al beneficio di una
rendita di invalidità, fondandosi sugli stessi referti medici del dr. __________
e del dr. __________, già trasmessi all’amministrazione nella procedura di
opposizione (cfr. doc. I).
Con la risposta di causa, l’CO 1 ha confermato che l’assicurato
presenta una piena esigibilità lavorativa in una attività adatta, come valutato
dal dr. __________ (cfr. doc. III).
2.4.6
Chiamato a pronunciarsi, questo
Tribunale, attentamente vagliato l’insieme della documentazione medica agli
atti, ritiene corretta l'esigibilità stabilita dal medico fiduciario dell’assicuratore
infortuni, posta alla base della decisione avversata.
Il dr. __________ ha, infatti,
in maniera chiara, esaustiva e motivata - e oltretutto a più riprese (cfr. doc.
194, 207, 211) - esposto le ragioni alla base della propria valutazione, la
quale, del resto, concorda con quelle poste anche dal dr. __________ (cfr. doc.
107) e dal dr. __________.
Come ben messo in evidenza dal
medico fiduciario dell’assicuratore, tutti gli specialisti che si sono occupati
del caso dell’assicurato sono stati, difatti, d’accordo nel considerare che
ormai l’interessato non possa più riprendere la sua usuale professione di
gessatore, ma sia invece in grado di svolgere un’attività più leggera,
rispettosa delle sue limitazioni funzionali.
Già nella valutazione della
capacità funzionale del 12 dicembre 2019 il dr. __________, spec. FMH in
reumatologia, dopo avere indicato che l’attività di gessatore “non è ancora
esigibile, le prestazioni richieste sono troppo alte: soprattutto il lavoro
ripetitivo sopra all’altezza delle spalle con un peso in mano” (cfr. doc. 107
pag. 6), aveva rilevato come l’assicurato fosse invece “da subito totalmente
abile al lavoro per attività manuali leggere a mediamente pesanti, che evitino
lavori ripetitivi sopra l’altezza delle spalle, particolarmente con un peso in
mano” (cfr. doc. 107 pag. 7).
Anche il dr. __________, spec.
FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, dal canto suo, nel referto del 19
febbraio 2020, ha posto una totale inabilità lavorativa per quanto concerne la
precedente attività lavorativa dell’assicurato in qualità di gessatore, ritenendo
per contro l’interessato “abile al 100% nella massima misura possibile per le
attività consigliate dalla CO 1” e che “non sfruttino troppo la spalla
sinistra” (cfr. doc. 137 e 138).
Alla luce di queste concordanti
valutazioni specialistiche, il TCA non ha motivo per scostarsi dalle conclusioni
del dr. __________, le quali, del resto, neppure sono state rimesse in dubbio
dagli specialisti consultati privatamente dall’interessato. Sia il dr. __________,
sia il dr. __________, difatti, hanno sottolineato come appaiano sconsigliate
attività pesanti e movimenti ripetitivi, i quali potrebbero comportare una
ri-rottura inserzionale del sovraspinoso o un peggioramento del quadro clinico
(cfr. doc. 208), senza tuttavia apportare alcun tipo di argomentazione che
possa escludere l’esistenza di una piena abilità lavorativa per lo svolgimento
di attività leggere e rispettose dell’esigibilità posta dal dr. __________.
Ciò appare in piena sintonia
con quanto pure apprezzato dal medico fiduciario dell’assicuratore LAINF.
Il TCA concorda, inoltre, con
il dr. __________, anche nella misura in cui il medico fiduciario ha
diffusamente spiegato le ragioni per le quali le valutazioni di un’invalidità
del 14% rispettivamente del 18% indicate dal dr. __________ non possono essere
prese in considerazione nel caso di specie, in quanto afferiscono al sistema
tabellare italiano legato all’INAIL e alla responsabilità civile, ciò che è ben
diverso dal concetto di invalidità vigente nel diritto svizzero (cfr. doc. 207
e doc. 211).
Del resto, gli impedimenti funzionali che presenta l’insorgente, sono quelli
che si riscontrano, usualmente, in assicurati che hanno subito danni alle
spalle: in sostanza, si tratta dell'impossibilità di sollevare,
rispettivamente, trasportare pesi anche solo relativamente importanti nonché
d'ingaggiare l'arto superiore interessato in mansioni da eseguire al di sopra
dell'orizzontale (cfr., fra le tante, STCA 35.2020.72 dell’8 marzo 2021,
consid. 2.4.4.; STCA 35.2018.52 del 12 novembre 2018, consid. 2.4.3, STCA
35.2018.38
del 10 ottobre 2018, consid. 2.5, STCA 35.2017.109 del 13 giugno
2018, consid. 2.3.5, STCA 35.2017.37 del 23 novembre 2017, consid. 2.6, STCA
35.2017.2
del 2 ottobre 2017, consid. 2.6; STCA 35.1998.63 del 23 novembre 1998
e 35.1998.117 del 29 luglio 1999, confermata dal TFA con pronunzia U 296/99 del
3.
gennaio 2000).
L'esigibilità indicata dal
medico fiduciario risulta inoltre pure plausibile alla luce dei precedenti
giurisprudenziali, riguardanti assicurati che accusavano limitazioni nell'utilizzo
degli arti superiori (cfr. a questo proposito, STCA 35.2020.1 del 21 dicembre
2020, consid. 2.4.3, STCA 35.2018.114 del 18 marzo 2019, consid. 2.3.3, STCA
35.2018.52
del 12 novembre 2018, consid. 2.4.3, STCA 35.2018.38 del 10 ottobre
2018, consid. 2.5, STCA 35.2017.109 del 13 giugno 2018, consid. 2.3.5).
Sempre in merito ai precedenti giurisprudenziali, riguardanti assicurati che
accusavano limitazioni nell'utilizzo degli arti superiori, giova qui ricordare
la STCA 35.2017.37 del 23 novembre 2017 (che è stata confermata dall’Alta Corte
con STF 8C_32/2018 del 7 gennaio 2019), in particolare il consid. 2.6 nel quale
il TCA ha rilevato quanto segue:
" (…) Ad
esempio, in una pronunzia inedita del 12 novembre 1996, l’allora TFA (dal 1°
gennaio 2007: TF) ha, ad esempio, ritenuto realistica la possibilità di mettere
a frutto la restante capacità lavorativa in attività cosiddette sostitutive,
trattandosi di un assicurato cinquantacinquenne che - a causa dei postumi
infortunistici interessanti, in particolare, la spalla destra - era impedito
nel sollevare pesi superiori ai 10 kg lungo tutto l'asse corporeo. La mobilità
era ridotta di 2/3, certi movimenti non erano più possibili, come ad esempio,
il sollevamento del braccio oltre i 60°, di modo che il braccio destro poteva
unicamente servire come aiuto per il braccio adominante.
In una sentenza 35.1997.23 dell'11 settembre 2000 - integralmente
confermata dal TFA con sentenza U 449/00 dell'8 maggio 2002 - questo Tribunale
ha riconosciuto come reintegrabile nel mondo del lavoro, un'assicurata che,
secondo l'avviso dei medici, presentava una mano sinistra infortunata
praticamente inutilizzabile, fatta eccezione per delle prese a tre dita senza
forza.
Il TFA è pervenuto alla medesima conclusione in una sentenza U 240/99 del 7 agosto 2001, parzialmente pubblicata in RAMI 2001 U 439, p.
347ss., concernente un assicurato che, a causa dei disturbi e dei deficit
funzionali all'estremità superiore destra, è stato dichiarato in grado di
svolgere lavori manuali molto leggeri, che non richiedono l'impiego di forza
con la mano destra, e il sollevamento di pesi superiori ai 2 kg (e pertanto
ritenuto praticamente monco di una mano).
In una sentenza 35.2002.88 del 14 aprile 2003, cresciuta
incontestata in giudicato, questa Corte ha giudicato completamente abile in
attività leggere dal profilo dell'impegno fisico, comportanti in prevalenza dei
compiti di sorveglianza, un assicurato che, a causa di un, citiamo:
"importante deficit funzionale e ipotrofia muscolare all'emicinto scapolare
destro. Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il gomito flesso,
rotazione interna solo fino all'altezza del trocantere. Ipersensibilità nella
regione del deltoide in corrispondenza del territorio di innervazione del nervo
ascellare", il medico di fiducia dell'assicuratore aveva ritenuto,
citiamo: "… limitato nelle attività lavorative che richiedono l'ingaggio
dell'arto superiore destro al di sopra della vita, scostato dal tronco, così
come nei movimenti di rotazione. Limitato l'uso di utensili, rispettivamente,
macchinari vibranti e contundenti. Trasporto di pesi possibile solo con il
braccio pendente, sollevamento di pesi solo al massimo fino al di sotto della
vita, tenendo l'arto superiore destro accostato al tronco." (cfr. STCA
succitata, consid. 2.6.).
Con un giudizio I 27/06 e U 18/06 del 24 agosto 2006, consid.
5.2.3, il TFA ha considerato in grado di svolgere a tempo pieno semplici
mansioni di sorveglianza, rispettivamente, di controllo, così come lavori in un
chiosco nonché attività ausiliarie nel campo della gastronomia o in un
magazzino, un assicurato, nato nel 1948, che soffriva di dolori cronici alla
spalla destra con irradiazione al braccio destro, di un’importante rottura
della cuffia dei rotatori a destra (con rottura completa del tendine dei
muscoli sovra- e infraspinato, rottura parziale del tendine sottoscapolare e
lussazione del tendine del bicipite), di un’artrosi dell’articolazione
acromio-claveare e di una persistente pseudoparalisi del braccio destro
(diagnosi differenziale: spalla congelata post-traumatica).
Anche nella STFA U 200/02 del 20 maggio 2003 consid. 2.2,
riguardante un’assicurata, la quale, a causa di un infortunio professionale
alla mano sinistra adominante, aveva subito l’amputazione del pollice,
dell’indice e del medio, come pure una frattura pluriframmentaria della falange
basale con instabilità a livello delle articolazioni interfalangee
dell’anulare, divenendo praticamente monca di una mano, l’Alta Corte ha ammesso
una piena capacità lavorativa dal profilo ortopedico.
In una sentenza 8C_260/2011 del 25 luglio 2011, il TF ha
dichiarato in grado di svolgere a tempo pieno attività lavorative leggere non
bimanuali, un assicurato che presentava una paralisi, da parziale a completa,
della muscolatura della spalla e del braccio destro dominante.
Ad un’analoga conclusione è giunta l’Alta Corte in un’altra
sentenza 8C_311/2015 del 22 gennaio 2016, concernente un assicurato, il quale,
per evitare di cadere mentre era intento a scaricare un camion, si era
attaccato con il braccio destro alla sponda dello stesso, avvertendo
immediatamente forti dolori all’arto superiore in questione.
In una sentenza 35.2013.74 dell’8 settembre 2014, il TCA ha
confermato la decisione con la quale un falegname, che ha subìto l’amputazione
dell’avambraccio destro (dominante) nell’utilizzare una sega circolare, è stato
ritenuto totalmente abile in attività leggere dal profilo del
sollevamento/trasporto di pesi e della manipolazione di attrezzi (anche di
precisione), che non richiedono l’utilizzo di entrambi gli arti superiori.
Vedi, infine, anche la sentenza di questa Corte 35.2014.57 del 4
maggio 2015, confermata con STF 8C_396/2015 del 17 settembre 2015, nella quale,
nonostante l’infortunio alla spalla sinistra, un assicurato è stato ritenuto inabile
in maniera praticamente completa nel lavoro di smontaggio delle carcasse per il
recupero dei pezzi di ricambio, ma in grado di svolgere, a tempo pieno,
un’attività lavorativa leggera.
In una sentenza 35.2016.43 del 22 settembre 2016 questo Tribunale
ha ritenuto accertato che, nonostante il danno alla salute infortunistico,
l'assicurato (di professione "tassametrista-impiegato-operaio", che -
mentre usciva dalla doccia al proprio domicilio - era caduto, riportando un
trauma distorsivo alla spalla destra con lesione transumorale della cuffia
rotatoria a livello di sovraspinato e nella porzione craniale del
sottoscapolare e, successivamente - mentre andava a prendere l'automobile al
proprio domicilio - è scivolato sul ghiaccio, cadendo in avanti con ricezione
su entrambi i polsi e dolori di contraccolpo ad entrambe le spalle e riportando
una re-rerottura della cuffia dei rotatori della spalla sinistra e una rottura
della cuffia dei rotatori della spalla destra) era in grado di svolgere a tempo
pieno e con un rendimento completo, un’attività lavorativa compatibile con le
limitazioni derivanti dal danno alla salute infortunistico subito alle spalle.
In una sentenza 35.2015.131 del 21 novembre 2016 questo Tribunale
ha ritenuto accertato che, nonostante il danno alla salute infortunistico,
l'assicurato (di professione "autista" con qualifica di
"impiegato-operaio", che - mentre stava caricando il camion - era
caduto dalla rampa di carico, riportando una frattura del capitello radiale
sinistro tipo Mason II e una frattura composta dello spigolo esterno del
processo coronoideo dell'ulna) era in grado di svolgere a tempo pieno e con un
rendimento completo, un’attività lavorativa compatibile con le limitazioni
derivanti dal danno alla salute infortunistico subito al gomito sinistro
(adominante).
In una sentenza 35.2016.89 del 13 febbraio 2017 questo Tribunale
ha ritenuto accertato che, nonostante il danno alla salute infortunistico,
l'assicurato (di professione "muratore" che, a causa di un infortunio
professionale con una sega circolare, aveva subito un intervento di amputazione
trans-P2 del IV dito a destra) era in grado di svolgere a tempo pieno e con un
rendimento completo, un'attività lavorativa compatibile con le limitazioni
derivanti dal danno alla salute infortunistico alla mano destra (dominante), e,
quindi, un lavoro leggero dal profilo del sollevamento/trasporto di pesi e
della manipolazione di attrezzi (anche di precisione) che non richiede
un'ottima presa della mano destra e sinistra nel contempo rispettivamente
un'ottima agilità di ambedue le mani contemporaneamente.
In una sentenza 35.2016.103 del 23 marzo 2017 questo Tribunale ha
ritenuto accertato che, nonostante il danno alla salute infortunistico,
l'assicurato (di professione "parrucchiere" che, a causa di tre
infortuni non professionali, aveva riportato delle limitazioni al gomito
sinistro dominante), era in grado di svolgere a tempo pieno e con un rendimento
completo, un'attività lavorativa compatibile con le limitazioni derivanti dal
danno alla salute infortunistico (e più precisamente: prevalentemente impedito
nei movimenti ripetitivi di flesso-estensione e di pro-supinazione del gomito
sinistro specie se contro resistenza o con pesi superiori i kg. 2-3 e possibile
l'esecuzione ripetitiva di non più di 3-4 movimenti al minuto).
Infine, in una sentenza 35.2017.10 del 22 giugno 2017, il TCA ha
giudicato completamente abile al lavoro in attività sostitutive adeguate, un
assicurato che presentava uno stato dopo contusione del dorso della mano destra
con sviluppo di una malattia di Sudeck che aveva portato a esiti tragici in una
situazione paragonabile a un amputato del braccio destro.
Va inoltre rilevato che il concetto d’invalidità è riferito a un mercato del
lavoro equilibrato, nozione quest’ultima teorica e astratta implicante, da una
parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall’altra,
un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di
lavoro diversificati (cfr. DTF 110 V 273 e Jean-Maurice Frésard/Margit
Moser-Szeless, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit,
2a edizione, n. 170 p. 899).
Il mercato del lavoro accessibile ai lavoratori non qualificati è
in generale limitato a dei lavori di manodopera o ad altre attività fisiche
(RCC 1989 p. 331 consid. 4a). Tuttavia, nell'industria e nell'artigianato, le
attività fisicamente pesanti vengono eseguite sempre più spesso tramite delle
macchine, motivo per cui aumentano le attività di controllo e sorveglianza che
possono essere svolte da personale non qualificato o semi qualificato (SVR 2002
UV Nr. 15 p. 49 consid. 3b; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; STF 8C_709/2008 del 3
aprile 2009 consid. 2.3.).
In una sentenza 8C_971/2008 del 23 marzo 2009, l’Alta Corte ha
ribadito che anche per gli assicurati funzionalmente monchi di un braccio,
esiste un mercato del lavoro sufficientemente ampio: (…).
Questa giurisprudenza è stata ulteriormente confermata con la STF
8C_451/2016 del 17 ottobre 2016 consid. 5.1, pubblicata in SVR 2017 Nr. 20
consid. 5.1, in cui l’Alta Corte ha ribadito che sul mercato equilibrato del
lavoro vi sono possibilità d’occupazione sufficientemente realistiche per
persone che vanno ritenute funzionalmente monche di un braccio e che inoltre
possono ancora eseguire soltanto dei lavori leggeri (cfr., fra le tante, STCA
35.2017.2
del 2 ottobre 2017, consid. 2.6).”
In conclusione, il TCA non ha
quindi motivo di scostarsi dalle considerazioni espresse dal medico fiduciario,
che ha proceduto ad una visita personale accurata dell'assicurato, è
specialista della materia che qui ci occupa e vanta pure un’ampia esperienza in
materia di medicina assicurativa.
Alla luce di quanto appena
esposto, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di
intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle
conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V
233.
consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati;
Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551
e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht,
tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr.
anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997,
pag. 221), è da ritenere dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza
preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali
(DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti), che RI 1, in un'attività
adeguata (ovvero rispettosa dei limiti indicati dal medico di __________, dr. De
Belardini) presenta una capacità lavorativa completa (presenza e rendimento
100%).
Le censure ricorsuali volte a
contestare l'esigibilità in attività adeguate dell'assicurato vanno dunque
respinte.
Va inoltre rilevato che la
giurisprudenza federale ha, in maniera costante, già avuto modo di stabilire
che nel mercato occupazionale aperto a personale non qualificato o semi
qualificato, vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare
nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e
controllo, che non comportano aggravi fisici, che consentono il cambiamento
frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la messa in atto di
particolari misure di reintegrazione professionale (cfr., tra le altre, STF
8C_563/2012 del 23 agosto 2012 consid. 3.3, che ha interamente confermato la
STCA 35.2012.17 del 18 giugno 2012; 9C_635/2007 del 21 agosto 2008 consid. 3.3
e 9C_10/2007 del 26 marzo 2008 consid. 4.6.3).
Secondo la giurisprudenza, se è
vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione
rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti
sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera
attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il TF ha in
particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale
e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e
sorveglianza che non comportano aggravi fisici, che consentono il cambiamento
frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la messa in atto di
particolari misure di reintegrazione professionale (per es. attività d’incasso,
d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo ecc.; cfr. la già citata
STF 8C_563/2012 del 23 agosto 2012, consid. 3.3 con riferimenti).
Si può, quindi, senz'altro
ipotizzare - senza far riferimento alla difficoltà concreta di reperimento di
posti di lavoro dovuta all’eccedenza della domanda, difficoltà che viene
assicurata dall’assicurazione contro la disoccupazione e non dall’assicurazione
contro l’invalidità (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b; P.
Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo
1995, pag. 83) - che il ricorrente sia in grado di mettere a frutto la sua
residua capacità lavorativa in attività professionali idonee.
In concreto questo Tribunale
ritiene che anche nel caso di specie nel mercato generale del lavoro esistano
delle occupazioni, essenzialmente di controllo e di sorveglianza, che il
ricorrente, nonostante i disturbi che lo interessano, sarebbe in grado di esercitare
tempo pieno (presenza e rendimento al 100%), tenuto conto dei suoi limiti
funzionali.
2.4.7
Si tratta dunque di valutare
le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.
Preliminarmente va
ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato
il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222;
cfr., pure, STF del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3
febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18
ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr.
11.
e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STF
del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
Nel caso di specie sono
quindi determinanti, come correttamente ritenuto dall’amministrazione, i dati
del 2020, essendo stato ritenuto lo stato di salute stabilizzato a
partire dal 1° agosto 2020.
2.4.8
Per quanto concerne il reddito
da valido, nella decisione su opposizione l’assicuratore infortuni
resistente ha calcolato che, senza il danno alla salute infortunistico, l’assicurato,
nel 2020, come gessatore al 100%, avrebbe realizzato un guadagno annuo di fr. 61'300
(cfr. doc. B).
Tale reddito è stato
calcolato dall’amministrazione partendo dal salario base di fr. 27.10 indicato
dal datore di lavoro dell’assicurato (cfr. indicazioni fornite dalla ditta __________,
doc. 136), moltiplicato per 174 ore e per 13 mensilità (cfr. doc. 161).
Il legale dell’assicurato,
in sede ricorsuale, ha contestato tale ammontare, rilevando come il reddito da
valido debba essere quantificato in fr. 64'531.20, risultante dal “salario
orario di CHF 33.61 per 40 ore alla settimana per 48 settimane” (doc. I).
Il TCA ritiene di poter
lasciare aperta la questione, visto che anche volendo considerare quale reddito
da valido quello indicato in sede ricorsuale - ipotesi maggiormente favorevole
all’assicurato – egli non avrebbe comunque diritto ad una rendita di
invalidità, come meglio illustrato qui di seguito (cfr. consid. 2.4.9.).
2.4.9
Per quanto concerne il reddito
da invalido, secondo l’assicuratore infortuni resistente, con il danno alla
salute infortunistico, l’assicurato, nel 2020, avrebbe potuto realizzare un guadagno
annuo lordo di fr. 68'082, calcolato sulla base dei dati statistici risultanti
dall'ISS (doc. 160).
L’importo di fr. 68'082 è
stato desunto dalla tabella TA1 2016, attività semplici e ripetitive, livello
di qualifica 1, uomini, aggiornato al 2020, tenuto conto di una capacità
lavorativa residua del 100% in attività adeguate (cfr. doc. 160).
Il legale dell’assicurato ha contestato il reddito da invalido stabilito
dall’amministrazione, ritenendo che lo stesso andasse decurtato del 18% per
ragioni mediche, come indicato dal dr. __________ (doc. I).
Ora, tale questione – di
natura medica - è già stata affrontata e chiarita da questo Tribunale in
precedenza (cfr. consid. 2.4.6.), confermando la valutazione con la quale il
medico di __________ ha stabilito che l’assicurato presenti una capacità
lavorativa residua del 100% in attività adeguate. Non occorre quindi dilungarsi
oltre sull’argomento.
Il legale ha, poi,
ritenuto che al reddito da invalido statistico andasse applicata una riduzione
percentuale almeno del 10% per tenere conto della necessità di dovere cambiare
attività, “ripiegando su un’attività leggera da svolgere usando principalmente
l’arto non dominante (destro) (cfr. doc. I).
In sede di risposta di
causa l’Istituto assicuratore ha escluso che nel caso di specie possa essere
applicata la riduzione percentuale pretesa dal ricorrente, indicando che “non
sussiste alcun elemento per operare una riduzione sui dati statistici. Come
risulta dalla giurisprudenza ricordata nella decisione su opposizione, il fatto
che l’assicurato debba cambiare professione e sia in grado di svolgere, per
quanto riguarda l’arto superiore sinistro, solo delle attività leggere non
giustifica alcuna riduzione” (doc. III).
Chiamato ora a pronunciarsi, il
TCA ricorda che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni
invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al
riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico
permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire
sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione
globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente
motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo
apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid.
5b/cc).
Con sentenza 9C_179/2013 del 26
agosto 2013 al consid. 5.4 il TF ha confermato il principio posto dal TCA
secondo cui la riduzione del salario statistico deve avvenire tramite
l’utilizzo di multipli di 5, ritenuto come l’applicazione di tassi più
frazionati si rivelerebbe problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero
difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede
giudiziaria. Questa giurisprudenza è stata confermata anche nella sentenza
9C_767/2015 del 19 aprile 2016 al consid. 4.6.
Con sentenza 8C_80/2013 del 17
gennaio 2014 al consid. 4.2 il TF ha rammentato che non è necessario procedere
con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione come le
limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la nazionalità, la categoria
del permesso di soggiorno o ancora il tasso d’occupazione. Occorre piuttosto
procedere ad una valutazione globale, nei limiti del potere di apprezzamento,
degli effetti di questi fattori sul reddito da invalido, tenuto conto
dell’insieme delle circostanze concrete.
La più recente
giurisprudenza federale ha stabilito che il livello di qualifica 1 dei dati RSS
comprende già tutta una serie di attività leggere, che tengono conto di molte
limitazioni. In altre parole, possono essere considerate sotto il cappello
delle limitazioni funzionali solo circostanze che in un mercato equilibrato del
lavoro devono essere considerate come eccezionali. Negli altri casi non viene
applicata nessuna deduzione a questo titolo neppure se la capacità lavorativa è
totale in attività adeguate e non si pone dunque il problema di un’indebita
doppia deduzione (sentenze 8C_495/2019 dell'11 dicembre 2019 consid. 4.2.2 con
riferimento e 8C_82/2019 del 19 settembre 2019 consid. 6.3.2; 8C_730/2019 del
10.
giugno 2020 consid. 4.4.4; 8C_765/2019 del 10 giugno 2020 consid. 5.4.4;
8C_9/2020 del 10 giugno 2020 consid. 4.4.4; in questo senso, si veda pure Ares
Bernasconi, “8C_9/2020 du 10 juin 2020 - Abattement sur le revenu d’invalide
selon l’ATF 126 V 75”, in SZS/RSAS 1/2021 n. 49).
Occorre inoltre ricordare che le limitazioni mediche già incluse nell'esame
della capacità lavorativa residua non devono influire ulteriormente nella
disamina della riduzione del reddito da invalido e a un conteggio doppio del
medesimo aspetto: la sola circostanza che per l'assicurato siano esigibili
soltanto attività leggere fino medio complesse non giustifica anche in caso di
una capacità lavorativa limitata una riduzione aggiuntiva dovuta alle
limitazioni personali (sentenze 8C_805/2016 del 22 marzo 2017 consid. 3.1 e
3.4.2
e 9C_846/2014 del 22 gennaio 2015 consid. 4.1.1 con riferimenti).
Nel caso di specie, dalla
documentazione agli atti emerge che, nonostante il danno salute, l’assicurato
sarebbe ancora in grado di svolgere, senza limiti di tempo o di rendimento,
un’attività leggera dal profilo dell’impegno fisico da svolgere a livello del
piano orizzontale (cfr. supra, consid. 2.4.6.).
Secondo questo Tribunale,
tenuto conto dell’esigibilità appena descritta, occorre ammettere che il
ricorrente beneficia di un ventaglio di attività sostitutive esigibili ancora
sufficientemente ampio, motivo per il quale una decurtazione non sarebbe
giustificata (in questo senso, si veda, ad esempio, la STF 8C_122/2019 del 10
settembre 2019 consid. 4.3.1.4, concernente un assicurato i cui limiti
funzionali riguardavano i movimenti ripetitivi del gomito destro e il trasporto
di pesi superiori a 7 kg, precisato che quest’ultimo costituiva un valore
massimo nel senso che il trasporto di pesi, anche di minore entità, doveva
alternarsi a periodi di riposo per il braccio destro, la STF 8C_174/2019
consid. 5.2.2, riguardante un’assicurata in grado di impiegare il suo arto
superiore sinistro soltanto in attività leggere e non ripetitive oppure la STCA
35.2019.73
del 22 gennaio 2020 consid. 2.4.6, concernente un assicurato,
vittima di un infortunio all’arto superiore dominante, che è stato ritenuto
ancora in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo,
un’attività lavorativa leggera, in cui potesse evitare di sollevare/trasportare
pesi superiori ai 5 kg e di svolgere mansioni sopra il livello delle spalle).
Da notare che, in base a quanto risulta dagli atti medici, il qui ricorrente
non può essere considerato alla stregua di un individuo di fatto in grado di
utilizzare un’unica mano/un unico braccio [faktische
Einhändigkeit/Einarmigkeit], situazione che, in base alla giurisprudenza,
avrebbe giustificato una riduzione sociale (cfr., ad esempio, la STF
8C_383/2020 del 21 settembre 2020 consid. 4.2.2).
Il TCA non può, pertanto,
procedere ad una riduzione supplementare per tenere conto del fatto che l’interessato
non possa più svolgere attività pesanti, come, invece, preteso dal suo legale
(cfr., sul tema, STF 8C_765/2019 del 10 giugno 2020, nella quale l’Alta Corte
ha considerato non corretta la deduzione percentuale del 10% riconosciuta dal
TCA nel caso di un assicurato che presentava delle limitazioni ad entrambe le
spalle).
Alla luce di quanto appena
esposto e tenuto pure conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle
assicurazioni sociali nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione
(cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393 consid. 3.3), questa Corte ritiene che, non
operando alcuna deduzione sociale, l’CO 1 non abbia abusato del proprio potere
di apprezzamento.
Tale
soluzione appare tanto più imprescindibile, alla luce della più recente
giurisprudenza federale (cfr. STF 8C_730/2019 del 10 giugno 2020; 8C_765/2019
del 10 giugno 2020; 8C_9/2020 del 10 giugno 2020).
Il "reddito da
invalido" ammonta, quindi, per il 2020, a fr. 68'082 così come
opportunamente stabilito dall’amministrazione in applicazione dei dati
statistici di cui alle RSS.
2.4.10
Il grado di invalidità del
ricorrente risulta, pertanto, nullo, anche volendo tenere conto, quale reddito
da valido, del più elevato ammontare indicato in sede ricorsuale, maggiormente
favorevole all’assicurato (cfr. consid. 2.4.8.).
A ragione, dunque, l'CO 1
non ha riconosciuto il diritto ad una rendita LAINF, non raggiungendo il grado
d’invalidità la soglia pensionabile del 10%. La decisione dell'CO 1 che nega il
diritto a una rendita d’invalidità va, di conseguenza, confermata.
2.5
Diritto ad un'indennità
per menomazione all’integrità?
2.5.1
Secondo l'art. 24 cpv. 1
LAINF, l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in seguito
all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità
fisica o mentale.
Tale
indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa
non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca
dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il
Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo
dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).
2.5.2
L'art.
36.
cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità
giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole
se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità e
importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In
questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed
anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza,
infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di
accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto
morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato
(cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p.
438).
La
parte della riparazione del torto morale contemplata dagli
artt.
24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno
(segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne sono
esclusi (cfr. Ghélew/Ramelet/Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 121).
2.5.3
Giusta
l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive
contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.
Una
tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di
indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del
guadagno assicurato.
Questa
tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco
esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a;
RAMI 1988 U 48
p.
235.
consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma valida
"nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le
menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti
tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2
dell'allegato).
La
perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo
stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente
ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione
dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).
Se
più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni
sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo
(art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).
Si
prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della
menomazione dell'integrità. È possibile effettuare revisioni solo in casi
eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile
(art. 36 cpv. 4 OAINF).
Peggioramenti
non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel
caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi
originaria, la revisione dell'indennità per
menomazione
è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,
quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto
pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi
menzionata).
2.5.4
L’CO
1.
ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano
quella dell'ordinanza.
Semplici
direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non
vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377
consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p.
221ss.).
Tuttavia,
nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire
la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con
l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF
116.
V 157, consid. 3a).
2.5.5
Nella
concreta evenienza, basandosi sulla valutazione del dr. __________ esposta nel
referto del 10 luglio 2020 concernente la visita medica di chiusura del 23
giugno 2020 (cfr. doc. 194), l’CO 1, con la decisione del 7 agosto 2020 (doc. 199),
poi confermata con la decisione su opposizione del 23 novembre 2020 qui impugnata
(doc. B), ha rifiutato di riconosce all’assicurato il diritto ad un’IMI.
Il
precedente legale dell’assicurato, già nell’opposizione del 10 settembre 2020
(cfr. doc. 204), ha contestato la scelta dell’amministrazione, ritenendo che
l’interessato abbia, invece, diritto ad un’IMI del 10%, così come del resto già
riconosciuto (e versato) dall’CO 1 con la decisione del 14 aprile 2020 (cfr.
doc. 162), poi annullata a seguito delle obiezioni sollevate dall’assicurato
nel corso della procedura di opposizione del maggio 2020 (cfr. doc. 177).
Esprimendosi proprio a
proposito di tale obiezione, il dr. __________, con apprezzamento medico del 19
ottobre 2020, ha spiegato le ragioni per le quali l’attribuzione di un’IMI del
10% fosse appropriata in ragione delle limitazioni funzionali del braccio da
egli constatate in occasione della visita medica del 21 gennaio 2020 (cfr. doc.
128), mentre risulta ingiustificata alla luce del miglioramento
dell’articolarità riscontrato al momento della visita medico-__________ di
chiusura del 23 giugno 2020 (cfr. doc. 194). Il medico di fiduciario ha,
infatti, rilevato che:
" (…)
Per quanto riguarda l’IMI la valutazione del 21.1.2020 comprendeva
una limitazione funzionale in elevazione a 130°, un’abduzione a 110° e veniva
valutata circa il 10%. Questo secondo la tabella CO 1 2.2 dove una spalla
mobile fino a 30° oltre l’orizzontale equivale a 10%.
In base ai nuovi parametri rilevati non solo dal medico di __________,
ma anche mesi prima dal dr. __________, l’articolarità arriva a 160°,
l’abduzione a 150°, la rotazione interna a L4 con leggera difficoltà e la
rotazione esterna a 35° per cui tali valori non sono compatibili con la
percentuale di IMI del 10% in quanto l’articolarità è perfettamente
ristabilita.
È quindi da valutare soprattutto la differenza tra capacità
lavorativa e IMI, mentre I'IMI è indubbiamente un valore di tipo tabellato che
si esegue attribuendo un valore aderente alle tabelle, la capacità lavorativa può
essere anche considerata in maniera autonoma in quanto riguarda una situazione
diversa da quella del danno residuo. Si valuta soprattutto nella capacità
lavorativa quello che una persona può fare e non può fare rispetto al lavoro e
soprattutto si agisce anche in maniera preventiva in quanto se è vero che non
vi è più alcuna lesione di tipo traumatico anche recidiva, è anche vero che il
tendine è indubbiamente decisamente degenerato in alcuni punti e quindi il
rischio di nuova rottura fa sì che venga data una esigibilità lavorativa
tutelante in tal senso, ma se la situazione anatomica ed articolare è quella
che è oggettivamente, l'IMI non può essere attribuita.
Esiste quindi una diversità ed una valenza diversa anche dal punto
di vista giuridico oltre che medico tra l’IMI e la capacità lavorativa. (…)”
(Doc. 207)
Il precedente patrocinatore dell’assicurato ha insistito nel
richiedere il riconoscimento di un’IMI del 10%, giustificata anche alla luce
delle considerazioni espresse dal dr. __________ nel referto del 19 ottobre
2019.
(cfr. doc. 208 sopra riprodotto per intero al consid. 2.4.4.).
Con
nuova presa di posizione del 9 novembre 2020 (cfr. doc. 211), il dr. __________
ha confermato la correttezza della propria precedente valutazione, con la quale
ha considerato che l’oggettiva articolarità da egli costatata in occasione
della visita di chiusura del 23 giugno 2020 (e condivisa pure dagli altri
specialisti che si sono occupati del caso) non è (più) tale da consentire
l’attribuzione di un’IMI (diversamente da quanto, invece, avvenuto al momento
della visita del 21 gennaio 2020, allorquando l’interessato presentava limiti
di abduzione, elevazione e rotazione all’arto superiore sinistro maggiori –
giustificanti a quel momento l’assegnazione di un’IMI – poi migliorati a
seguito delle misure fisioterapeutiche messe in atto, conformemente al parere
del dr. __________, cfr. doc. 107).
Riferendosi alle considerazioni
espresse dal dr. __________, il dr. __________ ha inoltre sottolineato che:
" il collega
effettua una valutazione di invalidità legata alla capacità lavorativa generica
di 14% e una invalidità legata a una capacità lavorativa specifica pari a 18%. Tale
valutazione riguarda il sistema tabellare italiano legato praticamente
all’INAIL ed alla responsabilità civile, cosa che è totalmente differente nel
sistema svizzero. Vi è nel caso citato dal collega la valutazione di una
capacità lavorativa residua con una percentuale di invalidità, cosa che nella
normativa svizzera è profondamente diversa. Come ampiamente e assai più
esaurientemente spiegato nel precedente apprezzamento bisogna distinguere tra
capacità lavorativa ed IMI (…).” (Doc. 211)
2.5.6
Chiamato ora a pronunciarsi,
il TCA ritiene non sussistere motivo alcuno che permetta di scostarsi da quanto
deciso dall'CO 1.
In effetti, a fronte di una
questione squisitamente medica, tenuto conto che, secondo la giurisprudenza
federale, l'indennità per menomazione dell'integrità si valuta sulla base di
constatazioni mediche, ciò che significa che l'ammontare dell'IMI non dipende
dalle circostanze particolari del caso concreto, bensì da un apprezzamento
medico-teorico della menomazione fisica o psichica, a prescindere da fattori
soggettivi (DTF 115 V 147 consid. 1, 113 V 121 consid. 4b e riferimenti ivi
menzionati; RAMI 2000 U 362, p. 43; cfr., pure, STCA 35.2001.71 del 12 dicembre
2001, confermata dal TFA con pronunzia U 14/02 del 28 giugno 2002; cfr., altresì,
Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes
über die Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998, p. 40 s.), questo Tribunale
ritiene di poter validamente fondare il proprio giudizio sulla valutazione
enunciata dal dr. __________, specialista che vanta un’ampia esperienza in
materia di medicina assicurativa e infortunistica.
Tanto più che la valutazione dello specialista dell'CO 1 non è stata smentita
da certificati medico-specialistici di senso contrario in grado di rimetterla
in discussione.
Tale non può certo essere
considerato il referto del dr. __________, visto che, come peraltro ben
spiegato dal dr. __________, la nozione di IMI del diritto svizzero è ben
diverso dal concetto di danno biologico previsto nell’ordinamento italiano, il
quale, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione italiana,
rappresenta l'incidenza negativa che una determinata menomazione
presumibilmente riverbera sullo svolgimento delle attività quotidiane e sugli
aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato.
Del
resto, lo stesso dr. __________ non ha mai preteso che il danno permanente
presentato dall’interessato trovi un analogo riscontro nelle tabelle in uso
nella legislazione svizzera.
Questo
Tribunale rileva che, al pari del dr. __________, anche il medico fiduciario
dell’Istituto assicuratore ha riscontrato delle alterazioni della funzionalità
dell’arto superiore sinistro dell’interessato a seguito del danno alla salute
derivante dall’infortunio del quale egli è rimasto.
Le
stesse, tuttavia, pur imponendo limiti nell’ambito della valutazione
dell’esigibilità, non raggiungono una portata tale da risultare indennizzabili
a norma di quanto stabilito nella legislazione svizzera.
In conclusione, la decisione su
opposizione impugnata merita tutela anche nella misura in cui all’insorgente è
stata rifiutata un'IMI.
2.6
Restituzione dell’IMI già versata con la decisione del 14 aprile 2020,
annullata in data 2 giugno 2020 a seguito dell’opposizione dell’assicurato, e
trattenuta a titolo di acconto?
2.6.1
Giusta l'art. 25 cpv. 1 LPGA,
le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione
non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a
trovarsi in gravi difficoltà. La restituzione e il suo eventuale condono
vengono normalmente decisi in due fasi separate (art. 3 e 4 OPGA). Nella
fattispecie, l'oggetto della lite riguarda unicamente il tema della
restituzione.
L’obbligo di
restituzione ai sensi dell’art. 25 cpv. 1 LPGA presuppone ancora oggi,
conformemente alla giurisprudenza sviluppata in relazione all’art. 47 cpv. 1
LAVS o all’art. 95 LADI (cfr. DTF 129 V 110 consid. 1.1, DTF 126 V
23.
consid. 4b, DTF 122 V 21 consid. 3a, DTF 122 V 368 consid. 3), che siano
adempiute le condizioni di una riconsiderazione oppure di una revisione
processuale della decisione - formale oppure informale - con la quale sono
state corrisposte le prestazioni in questione (cfr. DTF 130 V 318 consid. 5.2).
Secondo l’art. 53 cpv. 2
LPGA, l’assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su
opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano
manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza.
Conformemente
a un principio generale valido per il diritto delle assicurazioni sociali,
l'amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato
formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è
senza dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante (DTF 127 V 466
consid. 2c). Per giudicare se è ammissibile riconsiderare una decisione per il
motivo che essa è manifestamente errata, ci si deve fondare sulla situazione
giuridica esistente al momento in cui questa decisione è stata emanata, tenuto
conto della prassi in vigore a quel momento (DTF 125 V 383 consid. 3 con
riferimenti).
Mediante la
riconsiderazione, si corregge un’errata applicazione iniziale del diritto,
rispettivamente, un’errata constatazione derivante dall’apprezzamento dei
fatti. Un cambiamento di prassi oppure di giurisprudenza non giustifica di
principio una riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c; 115 V 308 consid.
4a/cc). Una decisione è manifestamente errata, non soltanto quando è stata
presa sulla base di norme giuridiche sbagliate o inappropriate, ma anche quando
delle disposizioni fondamentali non sono state applicate oppure lo sono state
in modo inappropriato (STF 9C_181/2010 del 12 agosto 2010, consid. 3 con
riferimenti).
Per motivi legati alla sicurezza
giuridica e per evitare che la riconsiderazione diventi uno strumento che
consenta di riesaminare liberamente le condizioni poste a fondamento delle
prestazioni di lunga durata, l'irregolarità deve essere manifesta. In
particolare, non si può parlare di un'inesattezza manifesta se l'assegnazione
della prestazione dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame
presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a certi loro aspetti o
elementi, e se la decisione iniziale appare ammissibile alla luce della
situazione di fatto e di diritto.
Se persistono ragionevoli
dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale, le condizioni per
procedere a una riconsiderazione non sono date (STF 9C_457/2008 del 3 febbraio
2009.
consid. 4.2.1 con riferimento alla STF 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008
consid. 3.1).
2.6.2
Nel caso di specie, come
visto, con la precedente decisione del 14 aprile 2020 l’CO 1, ritenuto
stabilizzato lo stato di salute dell’interessato, ha posto termine alle
prestazioni di corta durata, assegnando all’assicurato un’IMI del 10% (cfr.
doc. 162), basata sulla valutazione espressa dal dr. __________ in data 31
gennaio 2020 (doc. 129).
A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurato, con la
quale è stato contestato, in primo luogo, il raggiungimento della
stabilizzazione dello stato di salute infortunistico (cfr. doc. 172), con comunicazione
del 2 giugno 2020 (alla quale va attribuito il valore di una decisione de
facto), l’CO 1 ha ritirato la decisione formale del 14 aprile 2020, ha
ripristinato il diritto alle prestazioni di corta durata a far tempo dal 1°
aprile 2020 e, quanto al capitale di fr. 14'820.00 già versato a titolo di
indennità per menomazione dell’integrità, ha informato l’assicurato che esso
poteva “… essere trattenuto (…) come anticipo sulle prestazioni” (doc. 177).
Terminati gli ulteriori
trattamenti terapeutici, ha avuto luogo una nuova visita di controllo da parte
del dr. __________.
Nel relativo referto del
10.
luglio 2020, il medico __________, accertata la stabilizzazione delle
condizioni di salute infortunistiche e confermata la piena esigibilità
lavorativa in un’attività rispettosa delle limitazioni funzionali
dell’interessato, ha escluso il diritto a un’IMI, visto che il miglioramento
articolare raggiunto grazie alle ulteriori terapie aveva consentito di
escludere l’esistenza di una menomazione dell’integrità indennizzabile (cfr.
doc. 194).
Alla luce del
miglioramento, oggettivo, constatato medicalmente, la valutazione del dr. __________,
appare corretta e va quindi confermata (cfr. consid. 2.5.).
Chiamato ora a
pronunciarsi a proposito della pretesa di restituzione, questo Tribunale giudica
manifestamente errata la decisione informale del 2 giugno 2020, laddove l’CO 1,
ammessa la mancata stabilizzazione dello stato di salute infortunistico e, di
conseguenza, ripristinato il diritto alle prestazioni di corta durata, in
particolare quello alla cura medica, ha confermato il diritto dell’assicurato a
un’IMI.
Al riguardo, va precisato
che l’indennità per menomazione dell’integrità presuppone un danno
all’integrità durevole, ossia un danno che sussisterà verosimilmente per tutta
la vita almeno con identica gravità. Di regola, questo presupposto può venir
valutato con attendibilità soltanto una volta terminata la cura medica. È quindi
opportuno che il diritto all’indennità insorga pure a quello stesso momento.
Esso insorge quindi contemporaneamente all’eventuale diritto a una rendita
d’invalidità. Conformemente a ciò, l’art. 24 cpv. 2 LAINF prevede che
l’indennità è determinata simultaneamente alla rendita d’invalidità o al
termine della cura medica se l’assicurato non ha diritto a una rendita (cfr.
Frei, op. cit., p. 62 s.).
Nel caso di specie, visto
che la cura medica era stata ripristinata proprio con lo scopo di migliorare lo
stato della spalla sinistra (ciò che è poi puntualmente avvenuto),
l’assicuratore non avrebbe dovuto confermare il diritto all’IMI in quanto, a
quel momento, non ne erano (più) dati i presupposti, specificatamente quello
del carattere durevole. Avendolo comunque fatto, esso ha violato una norma di
legge, nello specifico l’art. 24 LAINF e, di conseguenza, commesso un errore
manifesto ai sensi dell’art. 53 cpv. 2 LPGA. Stante ciò, a carico
dell’assicurato esiste un obbligo di restituzione ex art. 25 cpv. 1 LPGA.
La decisione su
opposizione impugnata merita dunque conferma anche nella misura in cui
all’insorgente è stata chiesta la restituzione di un importo di fr. 14'820, da
lui indebitamente percepito quale indennità per menomazione dell’integrità.
Quanto
alla domanda di condono dell’importo da restituire formulata dal precedente legale
dell’assicurato in sede ricorsuale, facendo riferimento alla buona fede e alle
gravi difficoltà economiche in cui versa l’assicurato (cfr. doc. I), va
ricordato che per costante giurisprudenza federale è possibile pronunciare una
decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale della
decisione di restituzione, ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è
stabilito definitivamente (cfr. STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF
8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009; STCA
38.2011.45
del 23 novembre 2011; STCA 38.2011.91 del 1° febbraio 2012, STCA 30.2016.9 del 27 aprile 2016).
Spetterà
quindi all’CO 1, una volta cresciuta in giudicato la presente sentenza,
esprimersi sulla domanda di condono, come peraltro espressamente indicato
dall’amministrazione stessa nella risposta di causa (cfr. doc. III).
2.7
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso deve dunque essere
respinto e la decisione su opposizione impugnata confermata.
2.8
L’art. 61 lett. a LPGA, in
vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere
semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa
di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che
ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è
entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui
in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese
se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede
il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento
temerario o sconsiderato.
La procedura è pertanto di
principio onerosa se concerne la fissazione dei contributi (cfr. Messaggio
concernente la modifica della legge federale sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali, FF 2018, pag. 1303 e seguenti, pag. 1334: “La
mozione Gruppo UDC 09.3406 chiede che venga abolito il principio della gratuità
delle procedure di ricorso davanti ai tribunali cantonali nell’ambito delle
assicurazioni sociali.
L’indicazione secondo
cui la procedura è gratuita va pertanto soppressa (art. 61 lett. a D-LPGA).
Saranno così applicabili le disposizioni del diritto cantonale relative alle
spese di procedura. Per quanto riguarda invece le controversie relative a
prestazioni, la lettera fbis contempla l’addebito di spese soltanto nel caso in
cui la singola legge lo preveda. Nell’assicurazione invalidità una tale
regolamentazione è già in vigore dal 1° luglio 2006 (art. 69 cpv. 1bis LAI)”).
Secondo l’art. 83 LPGA
(disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo
grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si
applica il diritto anteriore.
In concreto, il ricorso,
datato 31 dicembre 2020, è pervenuto a questo Tribunale il 4 gennaio 2021, per
cui si applica la nuova disposizione legale. Trattandosi di prestazioni LAINF,
il legislatore non ha previsto di prelevare le spese.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti