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Decisione

35.2021.10

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

7 giugno 2021Italiano33 min

Source ti.ch

Fatti

E. 3.5,9C_85/2009).” (DTF 137 V 263-265)

In una sentenza

8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a quella pubblicata in

DTF 137 V 210 - emanata in materia di assicurazione contro gli infortuni, il

Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF 135 V 465, in

particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di rapporti

allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) è libero di

scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare gli

atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo la

procedura di cui all’art. 44 LPGA:

"

Um solche Zweifel

auszuräumen, wird das Gericht entweder ein Gerichtsgutachten anzuordnen oder

die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen haben, damit dieser im

Verfahren nach Art. 44 ATSG eine Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6

S. 471).” (STF 8C_59/2011, consid. 5.2)

In

una sentenza 8C_412/2019 del 9 luglio 2020 consid. 5.4, la Corte federale ha

rinviato la causa all’assicuratore LAINF (e non al tribunale cantonale che

aveva respinto il ricorso della persona assicurata) affinché disponesse

l’esecuzione di una perizia ai sensi dell’art. 44 LPGA, precisando che laddove

esistano dubbi circa l’attendibilità e la pertinenza della valutazione del

medico fiduciario, spetta in primo luogo all’assicuratore contro gli infortuni

procedere a ulteriori atti istruttori per determinare d’ufficio i fatti

determinanti e, se del caso, assumere le prove necessarie prima di emanare la

decisione (art. 43 LPGA).

Considerandi

Nella presente fattispecie, il TCA ritiene che siano soddisfatti i

presupposti - anziché per la messa in atto di una perizia

medico-giudiziale, come richiesto dal patrocinatore dell’assicurato (cfr. doc. IX)

- per un rinvio degli atti all’Istituto assicuratore - cui

incombe in prima battuta acclarare i fatti determinanti - già per il fatto che

esso ha fondato la decisione impugnata sul solo parere dei propri medici

fiduciari e, in ogni caso, non su una perizia amministrativa ex art. 44 LPGA (per

un caso analogo, si veda la STF 8C_757/2014 del 16 gennaio 2015 consid. 3.2).

Per le

ragioni già esposte al considerando 2.10., si giustifica,

pertanto, l’annullamento della decisione su opposizione impugnata nella misura

in cui all’assicurato è stata assegnata un’IMI del 50% e

il rinvio degli atti all’assicuratore resistente affinché disponga un

approfondimento peritale esterno (art. 44 LPGA) volto a definire la menomazione

dell’integrità dipendente dall’infortunio accaduto il 10 marzo 2018.

2.12

Vincente

in causa (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria, cfr., da

ultimo, la STF 8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137

V 210 consid. 7.1 pag. 271 e riferimento), l'assicurato, patrocinato da un

legale, ha diritto al riconoscimento di fr. 2'500 (IVA inclusa) a titolo

d’indennità per ripetibili.

2.13

Il 1° gennaio 2021 è entrata

in vigore una modifica della LPGA. L'art. 61 lett. a LPGA prevede ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica,

ma non più anche gratuita.

Su quest'ultimo aspetto, il nuovo art. 61 lett. fbis

LPGA dispone che in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è

soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Nel caso di specie, trattandosi di prestazioni dall'assicurazione

infortuni e non essendoci nella LAINF alcuna norma specifica in merito, la

procedura deve essere gratuita.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione su

opposizione impugnata è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’amministrazione per complemento istruttorio e nuova

decisione.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’CO

1 verserà all’assicurato l’importo di fr. 2’500 (IVA inclusa) a titolo

d’indennità per ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti