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Decisione

35.2021.10

L'entità dell'IMI assegnata dall'assicuratore LAINF non può essere confermata. Necessità di rinvio atti all'amministrazione per effettuare una valutazione peritale che tenga conto dell'insieme delle patologie dell'interessato e fissi l'IMI complessiva spettantegli

7 giugno 2021Italiano33 min

E. 3.5, 9C_85/2009).” (DTF 137 V 263-265)

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2021.10

cr

Lugano

7 giugno 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Cinzia Raffa Somaini,

vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 28 gennaio 2021 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 16 dicembre 2020 emanata

da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 10 marzo 2018 RI 1,

nato nel 1996, meccanico di automobili, a quel momento al beneficio delle

indennità di disoccupazione - e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli

infortuni presso l’CO 1 - mentre provava il suo go-kart, ha perso il controllo

del mezzo, andando a sbattere con la schiena contro un camper parcheggiato lì

vicino.

A

seguito dell’impatto, egli ha riportato un trauma vertebrale.

L’Istituto assicuratore ha

assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

1.2. A partire dal 1° settembre

2019 l’assicurato è stato posto al beneficio di provvedimenti professionali a

carico dell’AI con relativa corresponsione di indennità giornaliere. Per tale

ragione, con scritto del 4 marzo 2020, l’CO 1 ha comunicato la sospensione

delle indennità giornaliere LAINF dal 1° settembre 2019 (doc. 274).

1.3. Con decisione del 15 aprile

2020 l’CO 1 ha accordato all’assicurato un assegno per grandi invalidi di grado

leggero a partire dal 1° marzo 2020 (doc. 293).

1.4. Con decisione del 17 aprile

2020, l’CO 1 ha attribuito all’assicurato un’indennità per menomazione

dell’integrità (IMI) del 50% (doc. 297).

A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurato,

rappresentato dall’Associazione __________ (cfr. doc. 299 e doc. 314) – con la

quale ha rivendicato il diritto ad un’IMI del 60% per la paraplegia incompleta

e un’IMI del 15% per la perdita dell’odorato e del gusto - in data 16 dicembre

2020 l’CO 1 ha integralmente confermato la propria precedente decisione (doc.

A).

1.5. Con tempestivo ricorso del 28

gennaio 2021 l’assicurato, patrocinato dall’avv. RA 1, ha chiesto

l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e di potere essere

posto al beneficio di un’IMI del 75%

Sostanzialmente il legale dell’assicurato ha rilevato come, in

base alla tabella CO 1 n. 21 sulle lesioni del midollo spinale, una paraplegia

ASIA D < L2 quale quella subita dall’interessato corrisponda ad un’IMI del

60%.

Inoltre, a parere del patrocinatore dell’assicurato,

l’assicuratore infortuni ha completamente omesso di considerare i prevedibili

ed invero certi peggioramenti della situazione medico-valetudinaria al rachide.

Oltre a ciò, a mente del legale l’Istituto assicuratore avrebbe,

pure, dovuto riconoscere all’assicurato un’ulteriore IMI del 15% per tenere

conto della perdita del gusto e dell’olfatto, considerate a torto

dall’amministrazione non in nesso causale con l’infortunio. In particolare, il

legale ha manifestato la propria sorpresa nel constatare come i medici

fiduciari dell’amministrazione abbiano ignorato il trauma occipitale derivante

dall’infortunio.

Infine, l’avv. RA 1 ha anche chiesto che venga tenuto conto delle

affezioni di natura psichica e neuropsicologica (doc. I).

1.6. L’CO

1, in risposta, sulla base anche dell’apprezzamento neurologico del proprio

specialista fiduciario (cfr. doc. III/1), ha postulato che l’impugnativa venga integralmente

respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di

diritto (doc. III).

1.7. Con replica del 22 marzo

2021, il patrocinatore dell’assicurato ha ancora una volta contestato la

valutazione dell’entità dell’IMI eseguita dal medico fiduciario

dell’amministrazione, ritenendo necessario un approfondimento specialistico

pluridisciplinare (doc. IX).

1.8. Con osservazioni del 28

aprile 2021, l’Istituto assicuratore ha ribadito la correttezza delle

conclusioni alle quali sono giunti i suoi specialisti, escludendo l’esistenza

di elementi tali da poterne metterne in dubbio l’operato (doc. XII).

1.9. In data 7 maggio 2021, il

legale dell’interessato ha confermato le censure e le richieste già avanzate,

contestando qualsiasi allegazione di controparte (doc. XIV).

Tali considerazioni sono state trasmesse all’amministrazione (cfr.

doc. XV), per conoscenza.

in diritto

in

ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione

giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.

5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11

luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF

9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;

STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del

10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22

dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del

9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

nel

merito

2.2. L’oggetto della lite è circoscritto

all’entità della menomazione dell’integrità di cui è portatore l’insorgente a

dipendenza dell’infortunio occorsogli il 10 marzo 2018.

2.3. Secondo l'art. 24 cpv. 1

LAINF, l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in seguito all'infortunio,

accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale.

Tale indennità è assegnata

in forma di prestazione in capitale.

Essa non deve superare

l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed

è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il Consiglio federale

emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1

e 2 LAINF).

2.4. L'art. 36 cpv. 1 OAINF

definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24

LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente

sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità e importante se

l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

In questa valutazione

dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle

circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la

gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici

senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto

privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p.

42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).

La parte della riparazione

del torto morale contemplata dagli artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto

parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium doloris

e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. GHÈLEW/RAMELET/RITTER,

Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 121).

2.5. Giusta l'art. 36 cpv. 2

OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3

dell'OAINF.

Una tabella elenca una

serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo,

corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno

assicurato.

Questa tabella -

riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr.

RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48 p.

235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma valida

"nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le menomazioni

extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per

menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).

La perdita totale dell'uso

di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita

parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna

indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al

5% (cifra 2 dell'allegato).

Se più menomazioni

all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono

concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.

36 cpv. 3 1a frase OAINF).

Si prende in

considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione

dell'integrità. È possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali,

ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4

OAINF).

Peggioramenti non

prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel caso in cui un

pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la

revisione dell'indennità per menomazione è, di principio, esclusa. Per contro,

l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno è peggiorato in una

misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss.

consid. 4b e dottrina ivi menzionata).

2.6. L’CO 1 ha allestito una serie

di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella

dell'ordinanza.

Semplici direttive di

natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il

giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA

del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).

Tuttavia, nella misura in

cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di

trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3

all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157,

consid. 3a).

2.7. Nella concreta evenienza, l’CO

1, basandosi sulle valutazioni dei propri medici fiduciari, PD dr. __________ e

dr.ssa __________, ha riconosciuto all’assicurato un’IMI del 50%, tenuto conto

della sua paraplegia incompleta sub L2 ASIA D.

Con valutazione del 25

febbraio 2019, infatti, il PD dr. __________, specialista in neurologia, ha

quantificato nel 50% l’IMI spettante all’assicurato, fornendo la seguente

motivazione:

" Begründung

Der Integritätsschaden gemäss UVG bei Rückenmarksverletzungen muss

nach der Tabelle 21 der CO 1 eingeschätzt werden. Hierbei ist wie vorliegend

bei inkompletter Paraparese sub L2 ein Integritätsschaden von 60%

gerechtfertigt, der eine Urogenital- und Darmlähmung miteinschliesst sowie

neurogene und vertebrogene Schmerzen. Hierbei gilt es zu allenfalls zusätzlich

berücksichtigen gemäss der Klassifizierung der Tabelle 21.5 der CO 1, ob “diese

an der motorischen Lähmung gemessen aussergewöhnlich ausgiebig aber besonders

gering sind”. Dies ist in Hinblick auf die vorliegend nicht vorhandenebesonders

invalidisierende Urogenital- und Darmlähmung der Fall. Die neurogene autonome

Funktionsstörung bei der Bewertung des Integritätsschadens bezieht sich somit

ausschliesslich auf die Sexualfunktion, bei vollständig unauffälliger

Blasenmiktion und Darmfunktion, womit eine Abwertung um 10% angemessener Weise

im Quervergleich notwendig ist. Zusätzlich ist auch eine partielle Gehfähigkeit

erhalten.” (Doc. 167)

Con apprezzamento medico del 27 marzo 2020, la dr.ssa __________,

Arbeitsärztin ORL e medico fiduciario dell’Istituto assicuratore, ha concluso

che l’anosmia e l’ipogeusia presentate dall’assicurato sono estranee all’infortunio,

essendo state causate, secondo verosimiglianza preponderante, dalla sinusite

cronica (doc. 316).

La precedente patrocinatrice dell’assicurato ha contestato tale

valutazione, apportando, a comprova del diritto ad un’IMI maggiore, che tenga

conto anche dei disturbi del gusto e dell’olfatto (cfr. doc. 314), un referto

del 3 luglio 2020 del dr. __________, Facharzt für Intensivmedizin, Facharzt

für Anästhesiologie del Centro __________. Quest’ultimo, poste le diagnosi di

“Paraplegie sub L2 (AIS D) nach Verkehrsunfall am 10.03.2018; Anosmie und

Dysgeusie seit dem Verkehrsunfall am 10.03.2018”, è stato indicato che:

" Beurteilung

Die Argumentation der CO 1 beruht auf dem Fehlen von

Verletzungszeichen in der Bildgebung nach dem Unfall und auf dem Vorhandensein

von chronischen Schleimhautschwellungen der Ethmoidalzellen mit beidseitig

totaler Verlegung, welche zu einer Riechstörung beitragen könnten.

Störungen des Geruchs- und Geschmackssinns nach einem

Schädelhirntrauma (SHT) sind eine häufige Unfallfolge. So

leiden 31% aller SHT-Patienten mit einer posttraumatischen Amnesie von >24

Stunden und 3-8% aller Patienten mit eiener posttraumatischen Amnesie von <1

Stunde an einer Anosmie. Störungen des Geruchssinns treten gehäuft nach

frontalen und okzipitalen Traumata auf, wobei die Störung nach okzipitalem

Trauma 5x häufiger auftritt (Sumner D, Brain 1964; 87: 107). Bei 15% dieser

Patienten finden sich im MRI keine abnormalen Befunde (Atighechi S et al. Am J

Rhinol Allergy 2009; 23: 409). Somit ist das Fehlen radiologischer Befunde

keineswegs beweisend für eine nicht-traumatische Ursache der Störungen des

Geruchs- und Geschmackssinns bei Herrn RI 1.

Schwellungen der Schleimhäute in der Nase und den

Nasennebenhöhlen finden sich sehr häufig auch bei asymptomatischen Personen.

Ihr Vorhandensein ist deshalb keine beweisende Ursache für eine Störung des

Geruchs- und Geschmackssinns. Der HNO-Arzt dr. __________ äussert in seinem

Befund vom 10.03.2020 klar, dass er die beim Patienten diagnostizierten

Schleimhautschwellungen nicht für die Ursache der Geruchsstörung hält. Weiter

gibt es keinen Anhalt dafür, dass Herr RI 1 vor dem Unfallereignis an einer

irgendwie gearteten Störung des Geruchs- und Geschmackssinns litt. Degegen

traten die beklagten Störungen nach dem Unfallereignis auf, was klar auf einen

kausalen Zusammenhang hinweist. Posttraumatisch auftretende Störungen des

Geruchs- und Geschmackssinns müssen ausserdem nicht zwangsläufig traumatisch

ausgelöst sein. Zahlreiche Medikamente (Antibiotika, Antimykotika, Antihistaminika,

Antihypertensiva, Antidepressiva, Lokalanästhetika, Opioide, Sympathomimetika,

Steroide und viele andere) können Geruchs- und/oder Geschmacksstörungen

auslösen (Hummel T et al., GMS Current Topics in ORL 2011; 10). Im Rahmen der

klinischen Versorgung der Verletzungen des Patienten wurden mit Sicherheit eine

ganze Reihe dieser Substanzen angewendet.

Zusammenfassend muss die posttraumatische Störung

des Geruchs- und Geschmackssinns von Herrn RI 1 als überwiegend wahrscheinliche

Traumafolge betrachtet werden.” (Doc. 314/3-7)

Il citato rapporto medico del dr. __________, spec. FMH ORL,

datato 10 marzo 2020 e indirizzato alla CO 1, riporta le seguenti valutazioni:

" (…) Risulta

impossibile sulla base del reperto e degli atti determinare se l’anosmia sia in

relazione con l’infortunio del 10.03.2018, oppure influenzata in maniera più o

meno determinante dalla pansinusite confermata anche all’esame di RM del

3.4.2019. Le immagini endoscopiche, nonostante la presenza dei polipi, mostrano

una regione olfattoria sostanzialmente libera e la poliposi nasale non è tale

da ritenere che possa determinare un’anosmia rispettivamente una grave iposmia

come evidenziato dal test eseguito a Lucerna e nel mio studio. Il paziente

riferisce inoltre anamnesticamente di non avere mai sofferto prima

dell’incidente di problemi di natura olfattiva, o gustativa.

In base all’esame endoscopico e al referto della MRI (di cui però

non possiedo le immagini per una valutazione personale) ritengo di poter dire

che l’anosmia sia da porre in relazione preponderante con l’infortunio del

10.03.2018 e non con la condizione di pansinusite. La valutazione è determinata

da fattori di valutazione soggettivi, in quanto come detto non è possibile

stabilire sulla base di criteri clinici medici l’origine dell’anosmia,

rispettivamente ipogeusia. Ho ritenuto opportuno prescrivere al paziente un

trattamento con corticosteroidi topici, in assenza di disturbi respiratori e

sintomatologia correlata alla sinusite (mucorrea, cefalea) non ritengo vi sia

al momento alcuna indicazione per un intervento a livello dei seni paranasali.

Riterrei opportuno rivalutare il paziente al termine del trattamento con

corticosteroidi topici e ripetere il test dell’olfatto. Qualora si trattasse di

un’anosmia di natura posttraumatica, la possibilità di un recupero della

percezione olfattiva a distanza di due anni dall’incidente appare poco

probabile.” (Doc. 280)

Conformemente a quanto ritenuto opportuno dal PD dr. __________ –

il quale aveva consigliato una valutazione specialistica al fine di verificare

se i disturbi psichici presentati dall’interessato fossero in nesso causale con

l’infortunio - in data 1° luglio 2020 l’assicurato è stato sottoposto ad una

visita psichiatrica da parte della dr.ssa __________, spec. FMH in psichiatria

e psicoterapia e medico __________ dell’CO 1. Quest’ultima, con apprezzamento

psichiatrico del 15 luglio 2020, ha posto la diagnosi di “disturbo

dell’adattamento (ICD10-F43.2)”, ritenendo indicata la continuazione della

presa a carico psichiatrica, “da considerarsi in relazione causale con

l’infortunio del 10 marzo 2018”. La specialista ha evidenziato che “a due anni

dall’infortunio lo stato psichico non può essere considerato stabilizzato”

(doc. 316).

Chiamato a prendere

posizione in merito alle obiezioni sollevate dalla precedente rappresentante

legale dell’assicurato, con apprezzamento neurologico del 2 settembre 2020, il

PD dr. __________ ha confermato la correttezza della propria valutazione,

indicando che:

" Beurteilung

Wegen einem Einspruch an der Höhe des bereits am 25.02.2019

beurteilten Integritätsschadens erfolgt aktuell eine erneute

versicherungsmedizinisch-neurologische Fallwiedervorlage. Freundlicherweise dürfen

wir eingangs auf die bereits vorliegenden

versicherungsmedizinisch-neurologischen Beurteilungen, zuletzt vom 26.05.2020

nochmals hinweisen. neue medizinische Dokumente werden nicht vorgelegt bis auf

eine aktuelle versicherungsmedizinisch-psychiatrische Beurteilung wie empfohlen.

In Hinblick auf die inkomplette Paraplegies sub L2 ASIA D liegt

formal in Übereinstimmumng mit der Rechtsanwältin ein Integritätsschaden von 60%

gemäss CO 1 21 nach UVG vor. In der Klassifizierung der Tab. 21 der CO 1 wird

jedoch ein Quervergleich verlangt, insbesondere wenn Querschnittsmerkmale in

Hinblick auf die motorische Lähmung aussergewöhnlich ausgeprägt oder aber besonders

gering sind, worauf die Anwältin nicht eingegangen war. Bei dem Versicherten

ist demzufolge keine querschnittstypische intermittierende

Selbstkatheterisierung notwendig, da er über eine spontane Blasenmiktion mit

ungestörter Willkürmiktion verfügt ohne Harnwegsinfekte und ohne Inkontinenz

darüber hinaus über eine zufriedenstellende Sexualfunktion unter Viagra (Beurteilung

vom 25.02.2019). Somit liegt aussergewöhnlicherweise keine therapiebedürftige Blasenfunktionsstörung

als fehlender besonderer Risikofaktor auch für Komplikationen von Querschnittsgelähmten

vor. Damit hatten wir einen Abzug von 10% nachvollziehbar und angemessen im Quer,

dvergleich als notwendig erachtet, mit dem Hinweis. dass zusätzlich noch eine

partielle Gehfähigkeit des Versicherten für kurze Strecken von 100-200 m

Unterschenkel schienen dokumentiert ist (Beurteilung vom 25.02.2019). An der

Zuerkennung eines 50%-igen Integritätsschadens, wie es bereits zuvor versicherungsmedizinisch-neurologisch

ausführlich begründet wurde, wird daher unverändert festgehalten (Beurteilung

vom 25.02.2019).

Aufdie bereits zuvor sowohl versicherungsmedizinisch seitens ORL

als auch neurologisch gegebene ausführliche Begründung der als unfallfremd

beurteilte Geruchs- und Geschmacksstöwng wird nochmals höflich hingewiesen, da

klinisch ohne Kopfanpralltrauma und ohne unfällbedingte strukturelle

Hirnverletzung bei jedoch bilddiagnostischem Nachweis einer chronischen und

ausgeprägten

Pansinusitis in der neurologisch nochmals zur Abklärung

initiierten kranialen Kernspintomografie einschliesslich SWI-Sequenzen

(03.04.2019). Wir dürfen in diesem Zusammenhang freundlicherweise auf die

ausführliche interdisziplinäre Fallbesprechung mit Bericht vom 16.01.2020

hinweisen, bei der kein Nachweis einer Fraktur der Lamina cribrosa, eine

unauffällige Darstellung des Nervus und Bulbus olfactorius bds. ausgewiesen

war, sowie die fehlende strukturelle Hirnverletzung, andererseits jedoch eine

ausgeprägte wahrscheinlich chronische Schleimhautschwellung der Schwellung der

Ethmoidalzellen mit totaler Verlegung bds. (entsprechend einer

Pansinusitis), dies auch bereits in der Notfallbildgebung mit kranialer

Computertomografie vom 10.03.2018. Diese erklärt Überwiegend wahrscheinlich,

respektive wesentlich besser, dass aktuell eine eingeschränkte Geruchs- und

somit auch Geschmacksempfindung besteht, zumal der Versicherte aktuell in der

psychiatrischen Untersuchung hier auch noch eine fluktuierende Symptomatik

angibt bei der er morgens noch eine gewisse Geschmacks- und Geruchsempfindung

habe (Bericht vom 15.07.2020). Bei dem Unfallereignis ist dagegen weder in der

unfallnahen Dokumentation noch aktuell ein Kopfanprall oder ein

Bewusstseinsverlust dokumentiert, was bereits anamnestisch überwiegend

wahrscheinlich gegen posttraumatische Anosmie zusätzlich spricht.

Die hier von anwaltschaftlicher Seite neue

Hypothese einer medikamentenbedingten Riech- und Geschmacksstörung wurde dort

nicht weiter belegt, zumal solche Störungen in aller Regel auch nur

vorübergehend sind und verschwinden nach Absetzen

der Medikation, und insbesondere besonders toxische

Medikamente für den Bulbus olfactorius wie Aminoglykoside, Tuberkulostatika

oder Calciumkanalblocker weder in der Akutbehandlung (Bericht vom 21.03.2018)

noch im Austrittbericht der anschliessenden sechs-monatigen stationären

Rehabilitation bis 20.09.2018 des SPZ Nottwil

aufzufinden sind nach Durchsicht der dort

dokumentierten Medikation (Bericht vom 21.09.2018).

Zudem wurden in diesen unfallnahen Berichten

Beschwerden einer Riech- oder Geruchsstörung oder die Diagnose einer Anosmie

überhaupt dokumentiert [1]. Vielmehr wurde erstmals eine Geruchs- und

Geschmackseinschränkung am 03.01.2019 erstmals untersucht (bald ein Jahr nach

Unfallereignis) und festgestellt, was bei bereits fehlendem zeitlichen

Zusammenhang auch nicht für einen kausalen Zusammenhang spricht, denn jedem

posttraumatischem Verlauf widerspricht die späte Feststellung und der Verlauf

noch mit angegebener Verschlechterung, weswegen auch von

versicherungsmedizinischer ORL Seite die

bilddiagnostisch ausgewiesene chronische Sinusitis in unfallfremden

Zusammenhang als überwiegend wahrscheinliche

Ursache abschliessend eingeschätzt wurde (Bericht vom 27.03.2020).

Schlussfolgerung

An der Beurteilung des Integritätsschadens vom

25.02.2019 kann daher wie ausführlich begründet, festgehalten werden bei einer

überwiegend wahrscheinlich unfallbedingten Paraplegie sub L2 ASIA

D mit erhaltener Gehfähigkeit für kurze Strecken

und dem fehlenden Querschnittsmerkmal einerm katheterpflichtigen

Blasenmiktionsstörung. Die geklagte fluktuierende Riech- und Geschmacksstörung

wird weiterhin weder zeitlich noch bei fehlendem Kopfanprall und fehlenden

strukturellen Hirnverletzungehne her in unfallkausalem

Zusammenhang beurteilt mit dem notwendigen hohen Beweisgrad einer überwiegenden

Wahrscheinlichkeit.

Beantwortung der Fragen

An der versichertungsmedizinisch neurologischen

Beurteilung des Integritätsschadens vom 25.02.2019 kann somit unverändert

festgehalten werden.” (Doc. 320)

Con apprezzamento del 25

settembre 2020, la dr.ssa __________, dal canto suo, ha ribadito la propria

precedente valutazione, osservando che:

" Es wird

mir das Dossier vorgelegt zur erneuten Beurteilung einer allfälligen

Integritätsentschäilgung aufgrund einer posttraumatischen Anosmie/Ageusie.

Hierzu verweise ich auf meine medizinische Beurteilung vom

27.03.2020.

Es liegt mir die Einsprüche der Rechtsanwältin

Frau __________ vom 13.05.2020 und Erklärung vom 09.07.2020 vor. In letzterem

weist sie darauf hin, dass der Versichertes einen Geschmacks- und

Geruchssinn als Unfallfolge vom 10.03.2018

verloren habe. Einerseits sei vom SPZ als auch von ORL-Facharzt Dr. __________

der unmittelbar nach dem Unfall aufgetretene Geruchsverlust bestätigt worden.

Weiterhin wird eine medikamenteninduzierte Anosmie zur Behandlung der

Paraplegie als ursächlich postuliert, so dass ein Integritätsschaden von 15%

aufgrund der Anosmie und Ageusie erteilt werden müsse.

Am 15.07.2020 untersuchte und beurteilte Frau Dr.

__________ Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie FMH

versicherungsmedizinisch-psychiatrisch den Versicherten. Hier ist bezüglich des

Geruchs- und Geschmackssinns erwähnenswert, dass der Versicherte morgens noch

einen leichten Geschmacks- und Geruchssinn habe, dieser

im Verlauf des Tages nicht mehr vorhanden sei. Als psychiatrische Diagnose wird

eine Anpassungsstörung diagnostiziert.

Ebenfalls nimmt Neurologe PD Dr. med. __________

am 02.09.2020 ausführlich diesbezüglich Stellung.

Es liegen mir keine weiteren ORL-fachärztlichen Untersuchungen

bezüglich des Geruchs- und Geschmackssinns vor. Eine medikamenteninduzierte

Riech- und Geschmacksstörung lässt sich aufgrund mangelnder toxischer

Medikamentengabe nicht erhärten.

Von Prof. Haller, Facharzt für Radiologie FMH, speziell Neuroradiologie

Genf, neuroradlologisches Konsil mit Fallbesprechung wurde im kranialen

Computertomogramm vom 10.03.2018 kein eindeutiger Nachweis intrakranieller

posttraumatischer Veränderungen, kein Frakturnachweis der Frontobasis festgestellt.

Eine Chronisch und ausgeprägte Verlegung der Nasennebenhöhlen, insbesondere der

Ethmoidalzellen mit ossärer Reaktion. In der kranialen Kernspintomografie vom 03.04.2019

finden sich vereinzelt hyperintensive Läsionen in den T2- und FLAIR-Sequenzen, die

insbesondere aufgrund des grossen Zeitabstandes zum Unfallereignis als unspezifisch

zu beurteilen sind. Hämorrhagische Scherverletzungen finden sich, insbesondere

auch in diesen Lokalisationen, nicht. Somit sind keine überwiegend

wahrscheinlich nachweisbaren Hirnverletzungen vorliegend. In Bezug auf die

geklagte Riechstörung gibt es keinen Nachweis einer Fraktur der Lamina cribrosa

mit unauffälliger Darstellung von Nerv und Bulbus olfactorius beidseits. Es

liegt eine ausgeprägte wahrscheinlich

chronische Schlelmhautschwellung der Ethmoldalzellen mit totaler

Verlegung beidseits vor, welche zur Symptomatik der Riechstörung beitragen

könnte.

Wie in meiner medizinischen Beurteilung vom 27.03.2020

festgehalten, zeigen die MRI-Bilder des Schädels vom 03.04.2019 eine

ausgeprägte Pansinusitis, die vereinbar mit einer Geruchs- und

Geschmackssinneinschränkung ist. Die endoskopisch sichtbaren Polypen im rechten

mittleren Nasengang bestätigen klinisch die Diagnose einer chronischen

polypoiden Rhinosinusitis.

Eine posttraumatische Anosmie/Aguesie tritt direkt nach dem

Unfallereignis auf, wird zeitnah dokumentiert, kann sich im Verlauf verbessern

ggf sogar komplett regredient sein und schwankt nicht im Tagesverlauf.

Somit halte ich an meiner Beurteilung vm 27.03.2020, dass die

unfallfremde chronische Sinusitis mit überwiegender Wahrscheinlichkeit das

organische Korrelat für die geklagte Anosmie und Hypogeusie ist, fest.” (Doc.

324)

2.8. In sede ricorsuale, l’avv. RA

1 ha nuovamente contestato l’entità dell’IMI assegnata all’assicurato,

innanzitutto in ragione della mancata presa in considerazione degli inevitabili

peggioramenti futuri.

Inoltre, il legale ha

evidenziato come nella quantificazione dell’IMI siano state, a torto,

totalmente ignorate la perdita dell’odorato e del gusto, derivanti entrambe

dall’evento infortunistico, come riconosciuto sia dagli specialisti del Centro __________

di __________, sia dal dr. __________.

Infine, il patrocinatore dell’assicurato ha pure sottolineato come

anche le affezioni di origine psichica e neuropsicologica che affliggono

l’assicurato debbano essere tenute in debita considerazione e dare luogo ad

un’IMI del 10% almeno (doc. I).

Nella risposta di causa,

l’CO 1 ha rilevato che, come indicato nell’allegato apprezzamento neurologico

del 10 febbraio 2021 del PD dr. __________, per gli esiti della paraplegia non

sia preventivabile, secondo il criterio della probabilità preponderante, un

peggioramento durevole (doc. III/1).

A proposito dell’anosmia e

ipogeusia, l’Istituto assicuratore ha ribadito come tali disturbi non siano in

nesso causale con l’infortunio, come valutato dai propri medici fiduciari, il

cui parere va considerato maggiormente autorevole rispetto a quello dei medici

interpellati dall’assicurato (dr. __________ e dr. __________).

Quanto ai disturbi neuropsicologici,

l’CO 1 ha osservato che “lo stato psichico, così come evidenziato in data

15.07.2020 dalla dr.ssa __________, specialista in psichiatria e psicoterapia,

non è ancora stabilizzato. Questo significa che al momento l’CO 1 non può

valutare se sono dati o meno gli estremi per assegnare all’assicurato

un’indennità per menomazione all’integrità. Dalla tabella 11 risulta peraltro

che, il fatto di sapere se i disturbi psichici sono durevoli, può essere

determinato solo dopo 5-6 anni dalla data dell’incidente. A tempo debito

l’assicurato verrà riesaminato dalla dr.ssa __________ per fare il punto della

situazione” (doc. III).

2.9. Per costante giurisprudenza,

in un procedimento assicurativo sociale l’amministrazione è parte solo dopo

l’instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF dell’8

luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1.; U. Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p.30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR

2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale

ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un’assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l’assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l’oggettività e l’imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell’apprezzamento.

In una sentenza 8C_216/2009 del

28 ottobre 2009, pubblicata DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato

che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su

rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il

più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti.

Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte

europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che

gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti

dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra

questi mezzi di provano entrano in linea di conto, in particolare, anche le

certificazioni dei medici curanti. Per quel che concerne il valore probante di

un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati,

che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate

dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza

dell’anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le

conclusioni dell’esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125

V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V

160ss., consid. 1c e riferimenti).

L’elemento rilevante per

decidere circa il valore probante, non è né l’origine del mezzo di prova né la

sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo

contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È, infine, utile osservare che

se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,

precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri

medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come

farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è

l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005 consid. 5 in

fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV n. 10 p. 35 consid. 4b).

2.10. Chiamato ora a pronunciarsi,

attentamente valutato l’insieme della documentazione medica a disposizione,

questo Tribunale non può, con la necessaria tranquillità, confermare le

conclusioni alle quali sono giunti il PD dr. __________ e la dr.ssa __________ -

poste alla base della decisione su opposizione impugnata - ma ritiene

indispensabile che la situazione medica globale dell’interessato sia oggetto di

ulteriori approfondimenti peritali, prima di potersi esprimere riguardo

all’entità dell’IMI spettante all’assicurato.

Il

TCA rileva, infatti, che l’amministrazione ha escluso l’esistenza, secondo

verosimiglianza preponderante, di un nesso causale tra i disturbi del gusto e

dell’olfatto, basandosi sulla valutazione fornita al riguardo dai propri medici

fiduciari.

Sul

punto, tuttavia, agli atti vi sono le valutazioni, diametralmente opposte, del

dr. __________ e del dr. __________, a mente dei quali, al contrario, l’origine

post-traumatica di tali affezioni può essere stabilita con verosimiglianza

preponderante.

In particolare, il dr. __________, diversamente dai medici

fiduciari dell’assicuratore LAINF, ha posto l’anosmia in relazione

preponderante con l’infortunio del 10 marzo 2018 e non con la condizione di

pansinusite (cfr. doc. 280).

Il dr. __________, dal canto suo, ha apportato elementi a supporto

dell’esistenza di un rapporto causale tra i disturbi del gusto e dell’olfatto e

l’infortunio (cfr. doc. 314/3-7).

Le considerazioni del dr. __________ e del dr. __________ trovano,

inoltre, conferma, nel referto del 23 gennaio 2020 del dr. __________,

Leitender Arzt Paraplegiologie del Centro __________ di __________, del

seguente tenore:

" (…)

Seit dem Unfall vom 10.02.2018 mit einem Schlag auf den Hinterkopf besteht beim

Patienten ein fehlender Geruchs- und Geschmacksinn. Am 3.4.2019 erfolgte in der

__________ eine Testung von Geruch und Geschmack, die Dokumentation finden Sie

beiliegend. Nach Rücksprache mit dem Konsiliararzt der __________ von __________,

dr. med. __________, besteht eine zeitliche Übereinstimmung des Unfalls sowie der

Beschwerden von Patienten.” (Doc. 261)

Ora,

dopo attento esame della documentazione agli atti, il TCA ritiene che le

attestazioni degli specialisti interpellati dall’assicurato siano suscettibili

di generare dei dubbi, perlomeno lievi, circa la correttezza delle valutazioni

del PD dr. __________ e della dr.ssa __________, sulle quali l’amministrazione

ha finalmente fondato la propria posizione.

Vista la specializzazione

ORL del dr. __________, del tutto analoga a quella della dr.ssa __________,

questo Tribunale non può concordare con il presunto maggior peso che andrebbe -

secondo le considerazioni espresse dall’CO 1 nella risposta di causa -

attribuito all’apprezzamento dei medici fiduciari dell’amministrazione, ma ritiene

indispensabile che la questione causale controversa venga esaminata e risolta

definitivamente attraverso un opportuno approfondimento peritale dirimente.

In

esito a quanto precede, questo Tribunale non può quindi confermare la decisione

su opposizione impugnata. Gli atti devono essere rinviati all’amministrazione

affinché ordini una perizia esterna (art. 44 LPGA) volta a determinare il grado

della menomazione dell’integrità di cui è portatore il ricorrente e, sulla base

delle relative risultanze, decida nuovamente in merito all’indennità che gli

spetta.

In tale ambito, i periti

dovranno valutare lo stato di salute dell’assicurato nella sua globalità,

tenendo anche conto, oltre che delle problematiche attinenti al gusto e

all’olfatto, della paraplegia incompleta che affligge l’interessato e dei suoi

prevedibili peggioramenti, così come pure di tutti gli altri disturbi fatti

valere in sede ricorsuale.

Sulla base delle relative

risultanze, i periti fisseranno quindi l’IMI complessiva da assegnare

all’interessato.

Al riguardo, giova qui

ribadire che l'IMI è calcolata secondo le direttive figuranti nell'allegato 3 e

che se più menomazioni all’integrità fisica o mentale, causate da uno o più

infortuni, sono concomitanti, l'indennità è calcolata in base al

pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 2 e cpv. 3 prima frase OAINF) (cfr. ad

es. STF 8C_659/2010 14 febbraio 2011).

2.11. In una sentenza di principio

9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale

federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale

relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico

(SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla

Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi

il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in

quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento

istruttorio.

Il

TF ha, al riguardo, sviluppato le seguenti considerazioni:

"

(…).

4.4.1.1 Ist das Gutachten einer

versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene

Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das

Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die

Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit

diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines

Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den

kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61

lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen

auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die

erstinstanzlichen Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an

die Verwaltung delegieren dürfen.

4.4.1.2 Die Vorteile von Gerichtsgutachten

(anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des

Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte

Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko

von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren

multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick

auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche

funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der

Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,

Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden

Verfahrenssituation schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen

nicht durch.

4.4.1.3 Die Einschränkung der Befugnis der

Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die

Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter

Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im

Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG;

vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei,

derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine

Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo

dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige

Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat,

bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger

zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten

(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil

vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.

4.4.1.4 Freilich ist es weder unter

praktischen noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des

Anliegens, die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen

Sachverhalts fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der

Grundlage eines Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand,

dass die MEDAS von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes

Motiv dafür. Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein

Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig

erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich

abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem

rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der

bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die

betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend

reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine

Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt

hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher

vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen

Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache

zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung

von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das

Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S. 151

Fatti

E. 3.5, 9C_85/2009).” (DTF 137 V 263-265)

In una sentenza

8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a quella pubblicata in

DTF 137 V 210 - emanata in materia di assicurazione contro gli infortuni, il

Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF 135 V 465, in

particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di rapporti

allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) è libero di

scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare gli

atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo la

procedura di cui all’art. 44 LPGA:

"

Um solche Zweifel

auszuräumen, wird das Gericht entweder ein Gerichtsgutachten anzuordnen oder

die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen haben, damit dieser im

Verfahren nach Art. 44 ATSG eine Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6

S. 471).” (STF 8C_59/2011, consid. 5.2)

In

una sentenza 8C_412/2019 del 9 luglio 2020 consid. 5.4, la Corte federale ha

rinviato la causa all’assicuratore LAINF (e non al tribunale cantonale che

aveva respinto il ricorso della persona assicurata) affinché disponesse

l’esecuzione di una perizia ai sensi dell’art. 44 LPGA, precisando che laddove

esistano dubbi circa l’attendibilità e la pertinenza della valutazione del

medico fiduciario, spetta in primo luogo all’assicuratore contro gli infortuni

procedere a ulteriori atti istruttori per determinare d’ufficio i fatti

determinanti e, se del caso, assumere le prove necessarie prima di emanare la

decisione (art. 43 LPGA).

Considerandi

Nella presente fattispecie, il TCA ritiene che siano soddisfatti i

presupposti - anziché per la messa in atto di una perizia

medico-giudiziale, come richiesto dal patrocinatore dell’assicurato (cfr. doc. IX)

- per un rinvio degli atti all’Istituto assicuratore - cui

incombe in prima battuta acclarare i fatti determinanti - già per il fatto che

esso ha fondato la decisione impugnata sul solo parere dei propri medici

fiduciari e, in ogni caso, non su una perizia amministrativa ex art. 44 LPGA (per

un caso analogo, si veda la STF 8C_757/2014 del 16 gennaio 2015 consid. 3.2).

Per le

ragioni già esposte al considerando 2.10., si giustifica,

pertanto, l’annullamento della decisione su opposizione impugnata nella misura

in cui all’assicurato è stata assegnata un’IMI del 50% e

il rinvio degli atti all’assicuratore resistente affinché disponga un

approfondimento peritale esterno (art. 44 LPGA) volto a definire la menomazione

dell’integrità dipendente dall’infortunio accaduto il 10 marzo 2018.

2.12

Vincente

in causa (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria, cfr., da

ultimo, la STF 8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137

V 210 consid. 7.1 pag. 271 e riferimento), l'assicurato, patrocinato da un

legale, ha diritto al riconoscimento di fr. 2'500 (IVA inclusa) a titolo

d’indennità per ripetibili.

2.13

Il 1° gennaio 2021 è entrata

in vigore una modifica della LPGA. L'art. 61 lett. a LPGA prevede ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica,

ma non più anche gratuita.

Su quest'ultimo aspetto, il nuovo art. 61 lett. fbis

LPGA dispone che in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è

soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Nel caso di specie, trattandosi di prestazioni dall'assicurazione

infortuni e non essendoci nella LAINF alcuna norma specifica in merito, la

procedura deve essere gratuita.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione su

opposizione impugnata è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’amministrazione per complemento istruttorio e nuova

decisione.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’CO

1 verserà all’assicurato l’importo di fr. 2’500 (IVA inclusa) a titolo

d’indennità per ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti