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Decisione

35.2021.100

Negato che evento del dicembre 2020 costituisce un infortunio o una lesione parificata. Discussa quindi la questione di sapere se ernia discale lombare fosse imputabile a un infortunio pregresso (nove

4 aprile 2022Italiano38 min

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Fatti

i giorni, e questo a prescindere dalla professione svolta (in questo caso

l’attività di cassiera). L’Alta Corte è giunta

a un’analoga conclusione in una sentenza 8C_656/2008 del 13 febbraio 2009

consid. 3.3, riguardante un’assicurata che aveva riportato una lacerazione di

un tendine della spalla destra nel sollevare una pesante valigia, di circa 20

kg (si vedano pure le STF 8C_922/2011 del 19 giugno 2012;8C_867/2009 del 17

marzo 2010 consid. 3.3,8C_696/2009 del 12 novembre 2009 consid. 6.2).

In esito alle considerazioni che precedono, occorre

concludere che non sono, in concreto, soddisfatte le severe condizioni poste

dalla giurisprudenza federale per poter riconoscere il carattere infortunistico

in assenza di un fattore esterno.

Questo Tribunale può

parimenti negare che RI 1 abbia riportato una lesione parificata ai sensi dell’art.

6 cpv. 2 LAINF.

In base alla

documentazione medica all’inserto, egli era portatore di un’ernia

extraforaminale L4-L5 a sinistra con radicolopatia sulla radice di L4 (cfr., ad

esempio, il doc. 24, p. 1 – fasc. 2).

Ora, la giurisprudenza

federale ha già avuto modo di chiarire che la diagnosi di ernia del disco non

rientra tra quelle esaustivamente enumerate all’art. 6 cpv. 2 LAINF (cfr. DTF 116 V 145 consid. 5 in fine; STF U 403/01 del 14

ottobre 2002 consid. 4.4, pubblicata in RDAT I-2003 n. 79; STF U 309/00 del 20

settembre 2001 consid. 2; STF U 238/99 del 14 febbraio 2000 consid. 5). L’Alta

Corte ha peraltro giudicato conforme a legge e Costituzione l'esclusione della

lombalgia e dell’ernia discale dall'elenco delle lesioni corporali parificate (cfr.

DTF 116 V 145 ss. e A. Bühler, Die unfallähnliche Körperschädigung, in: SZS/RSAS

1996, p. 103 ss.).

In esito a quanto precede,

l’ernia discale lombare presentata dall’assicurato non può dunque andare a

carico dell’CO 1 quale conseguenza del sinistro del dicembre 2020, e ciò

nella misura in cui questo evento non configura un infortunio ai sensi di legge

né il danno alla salute riportato rientra nell’elenco delle lesioni parificate.

A questo punto, il TCA è

ancora chiamato a esaminare se la diagnosticata ernia discale costituisce, oppure

no, una conseguenza naturale (e adeguata) dell’infortunio occorso al ricorrente

in data 2 novembre 2020.

2.6. Presupposto essenziale per

l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è

l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue

conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo presupposto è da

considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento

infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si

sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia

stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che

l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un

danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che

l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È questione di fatto lo

stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di

causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano

secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo

l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito

dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT

II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF

125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio

2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella

causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00;

STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6

aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC

1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b;

DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c,

DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p.

31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la

sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono,

di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a

giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53;

DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

Ne discende che ove

l'esistenza di un nesso di causalità tra infortunio e danno sia possibile ma

non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato

dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406

consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore contro gli

infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele

dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle

prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

- quando lo stato

di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima

dell'infortunio (status quo ante);

- quando

lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche

senza l'infortunio (status quo sine)

(cfr. RAMI 1992 U 142, p.

75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches

Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von

Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici

svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo

la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia

dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è

liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non

costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente

alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle

prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere

provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La

semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è

sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni,

l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr.

RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).

Il diritto alle

prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di

causalità adeguata tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di

danno alla salute fisica, il nesso di causalità adeguata è generalmente

ammesso, dal momento in cui è accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V

102 consid. 5b/bb p. 103).

2.7. In virtù dell’art. 11 OAINF, l’assicuratore LAINF è tenuto a

riprendere l’erogazione delle prestazioni assicurative in caso di ricadute o

conseguenze tardive (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 71 e A. Maurer,

Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 277). Né la LAINF né

l’OAINF prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la pretesa potrà

essere fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze tardive

appaiono, per la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio assicurato, e

ciò indipendentemente dal fatto che, a quel momento, l’interessato sia o meno

ancora assicurato. Rilevante è soltanto l’esistenza di un nesso di causalità

(cfr. STF U 122/00 del 31 luglio 2001).

2.8. Nella concreta evenienza,

dalla decisione su opposizione impugnata si evince che l’istituto resistente ha

escluso che l’infortunio del novembre 2020 possa essere la causa, neppure scatenante,

del danno alla salute presentato dall’insorgente, facendo essenzialmente capo

al parere espresso in proposito dal proprio medico __________.

In effetti, con

apprezzamento del 22 marzo 2021, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia,

ha in particolare espresso le considerazioni seguenti in merito all’eziologia

dell’ernia discale di cui era affetto RI 1:

" (…) Nel

caso dell’assicurato non vi è alcuna RMN lombare che ha documentato

effettivamente la presenza dell’ernia prima dell’evento lesivo semplicemente

perché non è mai stata effettuata.

In secondo luogo, si parla di un infortunio avvenuto il 2.11.2020

su caduta accidentale sul marciapiede, dove il paziente è caduto procurandosi

una policontusione con una ferita profonda al gomito sinistro e un importante

trauma contusivo al ginocchio destro.

(…).

…, secondo la giurisprudenza dell’alta Corte, la maggior parte

delle ernie discali ha una causa degenerativa e l’infortunio può solo

eccezionalmente essere all’origine di una tale patologia. Il TFA ha esplicitamente

fatto propria l’opinione manifestata dalla dottrina medica dominante in materie

di ernie discali. Quest’ultima subordina il riconoscimento della causalità tra

un evento traumatico e l’apparizione di sintomi dolorosi di un’ernia discale (e

cioè di un’ernia discale causata dall’infortunio) ai quattro seguenti criteri

cumulativi:

un trauma deve essere stato causato da un infortunio, il cui

meccanismo è suscettibile di aver provocato la protusione del disco; i dolori

devono apparire immediatamente dopo il trauma e avere un tipico carattere

radicolare e violento che immobilizza il paziente; il paziente non deve inoltre

aver già presentato tale sintomatologia e il frammento interessato deve

apparire intatto sulle lastre eseguite anteriormente poiché la maggior parte

delle ernie rimangono a lungo asintomatiche.

Appare quindi evidente che la formazione di un’ernia discale non è

assolutamente possibile in una situazione come quella documentata, certamente

quindi era già presente al momento del trauma e il trauma ha semplicemente

slatentizzato una situazione preesistente.

I criteri di Krämer sono assai esimenti da questo punto di vista.

Tali criteri valgono di principio anche in caso di peggioramento duraturo

direzionale di uno stato morboso preesistente (sentenza del 03.03.2005). In

particolare, è necessario che vi siano attendibili reperti radioscopici

suscettibili di far ritenere un aggravamento significativo e duraturo

dell’affezione degenerativa preesistente alla colonna vertebrale. Qualora, un

edema del disco preesistente sia stato solo reso manifesto dall’infortunio, i

disturbi scatenati in tal modo devono apparire entro un breve lasso di tempo

affinché possano essere ancora considerati conseguenza naturale dell’evento in

questione. Affinché si possa ammettere che l’infortunio abbia reso manifesta

una ernia discale preesistente, i disturbi scatenati devono essere insorti in

un breve lasso di tempo; la giurisprudenza tollera a tale riguardo un periodo

di latenza definito come massimo tra 8 e 10 giorni dall’infortunio. Evidente

quindi che vi è un lasso di tempo ben superiore a 8-10 giorni visto che esso si

è manifestato in prima battuta il 3.11.2020, con sintomi lievi e confusi mentre

l’episodio di blocco si è manifestato in data 20.12.2020, quindi a distanza di

più di 30 giorni.

Volendo considerare la visita del dr. med. __________ del

15.12.2020, dove il paziente secondo la dott.ssa __________ aveva comunque

constatato la presenza di dolori e ipoastenia al polpaccio destro, egli non

riusciva a trovare una correlazione certa con il trauma, ma constatava comunque

una dolenzia senza alcun episodio di blocco. D’altronde, l’evento

infortunistico deve essere ad alta energia per poter produrre la fuoriuscita di

un’ernia discale, molto difficilmente comprovabile in generale e soprattutto in

un caso come questo.

Tra l’altro in caso di effettivo sviluppo di un’ernia discale a

seguito di un trauma, la situazione dell’infortunato si sarebbe già da subito

dovuta distinguere per una impotenza funzionale pressoché totale con difficoltà

di movimento sia del rachide che dell’arto interessato.

In questo caso non vi è stato nulla di ciò.

Il secondo evento citato peraltro non avrebbe neanche la

possibilità di produrre la fuoriuscita di un’ernia da una fissurazione

dell’anulus in quanto il movimento è estremamente banale e ripetibile.” (doc.

33 – fasc. 1)

Il medico __________ ha

ribadito la propria opinione l’8 novembre 2021, prendendo posizione sulla

documentazione medica acquisita nel frattempo:

" (…) La

caduta che avrebbe generato una fissurazione dell’anulus e quindi la lieve

protusione discale iniziale, secondo il dr. med. __________ e il dr. med. __________,

si verifica soltanto in traumi ad alta energia e soprattutto non certamente in

una caduta in avanti piuttosto che su una caduta posteriore.

Nel caso in esame, infatti, proprio il traumatismo subito a carico

del ginocchio e del gomito denota una caduta in avanti che difficilmente può

produrre la rottura dell’anello discale, almeno che questo non sia già

particolarmente eroso dai processi degenerativi.

Tra l’altro se si guarda bene la risonanza magnetica del rachide

lombare questa dimostra in realtà delle alterazioni degenerative comuni per

quanto riguarda una persona di questa età.

Pertanto, nelle condizioni sopra esposte, appare evidente come

l’ernia discale prima o poi avrebbe provocato una sintomatologia come quella riferita

dall’assicurato in un quadro di normale evoluzione della patologia in

questione. Vi è quindi una slatentizzazione di un processo preesistente (status

quo sine).” (doc. 66, p. 2 – fasc. 1)

In sede di ricorso, il

patrocinatore dell’assicurato contesta che alla valutazione del dott. __________

possa essere attribuito un valore probatorio sufficiente a dirimere, con piena

cognizione di causa, la presente vertenza. Da un canto, egli osserva che il

medico __________ ha fatto riferimento agli esiti di una risonanza magnetica

del rachide lombare che però non figura tra gli atti a suo disposizione.

D’altro canto, il fiduciario si è fondato su una dinamica dell’evento del

novembre 2020 che non corrisponderebbe a quella reale. In effetti, non si

sarebbe trattato di una “semplice” caduta ma di qualcosa di ben più grave,

“l’altezza da cui è caduto l’assicurato non è indifferente; la caduta non è poi

per forza (avvenuta, n.d.r.) frontalmente bensì piuttosto sul fianco.”. Secondo

l’avv. RA 1, vi sarebbe quindi la necessità di “… maggiori e più approfonditi accertamenti

Considerandi

anche a carattere medico ed in particolare a livello lombare per comprendere se

effettivamente i mali sofferti dall’assicurato sono da classificare

effettivamente come una “sola” slatentizzazione di un processo preesistente

oppure no. Concretamente, oltre che un parere esterno, in concreto appare anche

lecito domandare che all’assicurato sia eseguita una risonanza magnetica del

rachide lombare.” (doc. I, p. 4).

2.9

Per

costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale

l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia

giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo

amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U

281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; Meyer-Blaser,

Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351

seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza

8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale

federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la

propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il

più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali

rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi

che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU,

discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità

dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova

propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,

anche le certificazioni dei medici curanti.

Trattandosi invece di

perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura

amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati

indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano

indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014

del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante

è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano

motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;

RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss.,

consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine

utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice

non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i

motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al

riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che

raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto

di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle

carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio

2005, consid. 5 in fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p.

35.

consid. 4b).

2.10

Chiamato

a pronunciarsi, questo Tribunale ritiene che la valutazione espressa dal dott. __________,

specialista in chirurgia che vanta un’ampia esperienza in materia di medicina

infortunistica e assicurativa (secondo una costante

giurisprudenza, i medici __________, così come gli specialisti del Centro __________

dell’CO 1, sono considerati, per la loro funzione e per la loro posizione

professionale, come degli specialisti in materia di traumatologia, a

prescindere dalla loro specializzazione medica – cfr. STF 8C_108/2020 del 22

dicembre 2020 consid. 4.4.2), secondo la quale l’evento infortunistico

del 2 novembre 2020 può avere, tutt’al più, reso manifesto un

preesistente danno alla salute di natura morbosa, possa validamente costituire

da base al giudizio che è ora chiamato a rendere, senza che si riveli

necessario procedere a ulteriori atti istruttori.

In questo contesto, è

utile segnalare che, conformemente all'esperienza acquisita in materia di

medicina infortunistica, praticamente tutte le ernie discali sono

causate da preesistenti alterazioni degenerative che interessano i dischi

intervertebrali. Pertanto, solo eccezionalmente - qualora siano soddisfatti

determinati presupposti - un evento infortunistico può essere ritenuto come la

causa propriamente detta di un’ernia del disco (cfr. STF 8C_1003/2010 del 22

novembre 2011 consid. 1.3; STFA U 194/05 del 25 ottobre 2006; RAMI 2000 U 378,

p. 190, U 379, p. 192).

Un'ernia discale va

considerata di natura traumatica in senso stretto unicamente - e le condizioni

sono cumulative - se l'evento infortunistico presenta una particolare gravità,

se è di per sé idoneo a danneggiare il disco intervertebrale e se i tipici

sintomi dell'ernia discale, così come la relativa incapacità lavorativa, sono

insorti immediatamente dopo il trauma (cfr. SVR 2009 UV 1 p. 1 consid. 2.3;

RAMI 2000 U 378 p. 190 consid. 3, U 379 p. 192 consid. 2a).

I

criteri appena esposti valgono anche in caso di peggioramento duraturo (direzionale)

di uno stato morboso preesistente, se e nella misura in cui, a causa di un

infortunio, lo sviluppo di un’ernia discale sia stato anticipato oppure

accelerato (cfr. STF U 218/04 del 3 marzo 2005, consid. 6.1).

In particolare, è

necessario che vi siano "… attendibili reperti radioscopici suscettibili

di fare ritenere un aggravamento significativo e duraturo dell'affezione

degenerativa preesistente alla colonna vertebrale (RAMI 2000 No. U 363, pag.

46, cfr. pure sentenza inedita del 4 giugno 1999

in re S., U 193/98, consid. 3c)." (STF U 194/05 del 25 ottobre 2006, già

citata).

Qualora un’ernia del disco

preesistente sia stata solo resa manifesta dall’infortunio, i disturbi

scatenati in tal modo devono apparire entro un breve lasso di tempo,

affinché possano essere ancora considerati conseguenza naturale dell’evento in

questione, la giurisprudenza tollerando a tal riguardo un periodo di latenza

massimo di 8-10 giorni dall'infortunio (STF U 218/04 del 3 marzo 2005 consid.

6.

).

Occorre precisare che,

secondo il Tribunale federale, la durata tollerata della latenza varia a

seconda del segmento interessato dall’ernia del disco (rachide lombare/toracale

oppure cervicale):

" Wird eine vorbestandene Diskushernie durch den Unfall lediglich

manifest, müssen die dadurch ausgelösten Beschwerden innerhalb einer kurzen

Zeitspanne auftreten, um als natürlich kausale Folgen des fraglichen

Ereignisses zu gelten. Für den Brust- und Lendenwirbelbereich wird eine

Latenzzeit von höchstens acht bis zehn Tagen angegeben (Alfred M.

Debrunner/Erich W. Ramseier, Die Begutachtung von Rückenschäden, Bern 1990, S.

55). Bei einer vorbestehenden Diskushernie der Halswirbelsäule beträgt das

beschwerdefreie Intervall in der Regel lediglich wenige Stunden (Krämer, a.a.O.

S. 355; nicht veröffentlichtes Urteil S. vom 4. Juni 1999 [U 193/98]).“ (STF U 218/04 del 3 marzo 2005, consid. 6.1)

In

tale ipotesi (ossia quella in cui l’infortunio ha giocato un ruolo

semplicemente scatenante), l'assicurazione assume la sindrome dolorosa legata

all'evento traumatico. Fintanto che non è stato raggiunto lo status quo sine

vel ante, l’assicuratore è tenuto in tal caso ad assumere, in base all’art.

36.

cpv. 1 LAINF, le indennità giornaliere, come pure i rimborsi delle spese e

le prestazioni sanitarie, sotto cui ricadono anche i costi di cura medica ex

art. 10 LAINF. La persona assicurata ha pertanto diritto a una cura appropriata

(cfr. STF 8C_412/2008 del 3 novembre 2008 consid. 5.1.2 e riferimento ivi

citato).

Nel caso di specie, almeno

una delle condizioni necessarie per riconoscere un ruolo causale - anche soltanto

scatenante - all’infortunio del novembre 2020, non appare adempiuta.

In effetti, così come è

stato pertinentemente evidenziato dal medico __________, non risulta dimostrato che l’insorgente abbia

accusato, entro il periodo di latenza tollerato dalla giurisprudenza federale

(per le ernie discali lombari, si tratta di 8-10 giorni al massimo), la tipica

sintomatologia lombo-sciatalgica (radicolare).

A margine della consultazione

del 13 novembre 2020, trascorsi oltre 10 giorni dal sinistro, il dott. __________

non ha refertato nulla di particolare a livello lombare e tantomeno una

sintomatologia radicolare (cfr. doc. 6 – fasc. 1). In data 15 dicembre 2020, a

distanza di oltre un mese dall’infortunio, il medico curante specialista ha

segnalato l’insorgenza, nel frattempo, di un dolore al polpaccio destro, la cui

origine non era a quel momento totalmente chiara (doc. 15 – fasc. 1). Al

riguardo, la dott.ssa __________ ha sostenuto che tale disturbo era da

interpretare quale “principio di ernia discale insorta durante la caduta sul

marciapiede” (doc. 16 – fasc. 1; in questo senso, si veda pure il rapporto 2

febbraio 2021 del dott. __________ – doc. 20 – fasc. 1: “All’ultima visita del

15.12.2020

il paziente lamentava già un segno di probabile radicolopatia in

territorio di L5 a destra con un dolore al polpaccio laterale.”).

Alla luce di quanto

precede, non può essere ammesso né che l’evento infortunistico del 2 novembre

2020.

abbia causato (in senso stretto) il danno alla salute in discussione né

che esso abbia provocato un peggioramento duraturo (direzionale) di uno stato

morboso preesistente né ancora, visto il periodo di latenza troppo lungo, che

esso abbia reso manifesta un’ernia del disco preesistente.

La decisione su

opposizione impugnata deve essere confermata anche nella misura in cui l’CO 1

ha negato l’esistenza di un nesso di causalità naturale tra la diagnosticata

ernia discale lombare e l’infortunio del mese di novembre 2020.

Le obiezioni che sono

state sollevate dal rappresentante dell’assicurato, appaiono irrilevanti. In

particolare, per quanto concerne la RMN lombare citata dal medico __________

nel suo apprezzamento del 22 marzo 2021 (cfr. doc. 33 – fasc. 1), si tratta

dell’esame effettuato in data 29 dicembre 2020, il cui referto è presente nell’incarto

CO 1 sub doc. 64 – fasc. 2.

2.11

L’avv. RA 1 rimprovera infine

all’CO 1 di aver commesso una denegata/ritardata giustizia nei confronti

dell’assicurato, per non essersi ancora pronunciato sul diritto a (ulteriori)

prestazioni in relazione ai disturbi al ginocchio destro.

Giusta l'art. 56 cpv. 2

LPGA, il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la

domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su

opposizione.

- Secondo la giurisprudenza,

vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria o amministrativa non

si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa è competente (cfr. DTF

114.

V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati).

Il ritardo ingiustificato

a statuire è una forma particolare di diniego di giustizia vietato dall’art. 29

cpv. 1 Cost e dall’art. 6 § 1 CEDU. Si è in presenza di un ritardo

ingiustificato a statuire quando l’autorità amministrativa o giudiziaria

competente non emana la decisione che le compete entro il termine previsto

dalla legge oppure entro un termine che la natura dell'affare nonché l'insieme

delle altre circostanze fanno apparire come ragionevole (DTF 131 V 407 consid.

1.1

p. 409 e riferimenti ivi menzionati). Sono determinanti, segnatamente, il

grado di complessità dell’affare, la posta in gioco per l’interessato, come

pure il comportamento di quest’ultimo e delle autorità competenti (DTF 130 I

312.

consid. 5.2; 125 V 188 consid. 2a). A questo proposito, spetta, da una

parte, all’interessato intraprendere determinati passi per invitare l’autorità

a decidere, in particolare sollecitandola ad accelerare la procedura oppure

ricorrendo per ritardo ingiustificato. D’altra parte, sebbene all’autorità non

possano essere rimproverati alcuni “tempi morti”, inevitabili in una procedura,

essa non è legittimata a invocare una carente organizzazione oppure un

sovraccarico strutturale per giustificare l’eccessiva lentezza della procedura;

spetta in effetti allo Stato organizzare le proprie giurisdizioni in modo tale da

garantire ai cittadini un’amministrazione della giustizia conforme alle regole

(DTF 130 I 312 consid. 5.2 e i riferimenti ivi menzionati).

Il principio secondo cui

la procedura davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere

semplice e spedita (cfr. art. 61 lett. a LPGA), è espressione di un principio

generale del diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò, anche nell'ambito

della procedura amministrativa (DTF 110 V 54 consid. 4b; cfr.,

pure, U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo

1999, p. 243 n. 509).

Dottrina

e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa

soltanto allorquando la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa

prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori

supplementari. Qualora l'autorità si sia occupata di una vertenza senza

notevole ritardo, una violazione della Costituzione può essere ammessa soltanto

se determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente (cfr. L. Meyer, Das

Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, Tesi Berna 1985, p. 78 e riferimenti

alla giurisprudenza federale).

Dalle carte processuali

emerge che, nel settembre 2021, l’insorgente è stato sottoposto a una RMN del ginocchio

destro, esame che ha messo in luce la persistenza di un edema e la presenza di

un danno alla cartilagine del condilo femorale. Il relativo referto è pervenuto

all’CO 1 il 12 ottobre 2021 (cfr. doc. 64 – fasc. 1).

In data 26 ottobre 2021,

l’amministrazione ha invitato il medico __________ a esprimersi in merito,

segnatamente, allo stato del ginocchio destro (doc. 65 – fasc. 1).

Con apprezzamento dell’8

novembre 2021, il dott. __________ ha riconosciuto l’esistenza di un nesso

causale naturale tra il peggioramento dei disturbi al ginocchio destro e

l’evento infortunistico del novembre 2020 (doc. 66 – fasc. 1: “(…) vi è un

chiaro nesso causale con peggioramento nel tempo della lesione inizialmente

riscontrata a livello del ginocchio destro. Certamente la lesione andrà seguita

con dei controlli di risonanza magnetica nel tempo in quanto la condropatia

post-traumatica potrebbe essere suscettibile di ulteriori trattamenti.”).

In sede di decisione su

opposizione, l’assicuratore ha peraltro preannunciato che l’__________ di __________

dell’CO 1 avrebbe esaminato se è dato il diritto a (ulteriori) prestazioni a

dipendenza dei disturbi al ginocchio destro (cfr. doc. 67, p. 7 – fasc. 1).

Va quindi constatato che

tra la presa di posizione del medico __________, necessaria in quanto, con

essa, si è accertato che i disturbi al ginocchio destro costituivano ancora una

conseguenza naturale dell’evento del novembre 2020, e il ricorso interposto dal

rappresentante dell’assicurato, è trascorso poco più di un mese. Sulla scorta dei dettami giurisprudenziali

evocati in precedenza, questo Tribunale ritiene che non ricorrano gli estremi

per ammettere una denegata/ritardata giustizia.

In queste condizioni, il ricorso interposto dall’avv. RA 1

deve essere respinto anche nella misura in cui si chiede che venga accertata

l’esistenza di una denegata/ritardata giustizia.

2.12

L’art. 61 lett. a LPGA, in

vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere

semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa

di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte

che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è

entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA

secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è

soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA

(Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al

tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del

21.

giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In concreto, il ricorso è

del 15 dicembre 2021 per cui si applica la nuova disposizione legale.

Trattandosi di prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare

le spese (sul tema, cfr. STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti