35.2021.100
Negato che evento del dicembre 2020 costituisce un infortunio o una lesione parificata. Discussa quindi la questione di sapere se ernia discale lombare fosse imputabile a un infortunio pregresso (novembre 2020). Negata pure esistenza di una denegata/ritardata giustizia
4 aprile 2022Italiano38 min
parimenti negare che RI 1 abbia riportato una lesione parificata ai sensi dell’art.
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2021.100
mm
Lugano
4 aprile 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 15 dicembre 2021 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 12 novembre 2021 emanata
da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 2 novembre 2020, RI 1,
nato nel 1959, dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di
venditore d’autovetture e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e
le malattie professionali presso l’CO 1, è caduto mentre correva per prendere
il bus e ha riportato, secondo il rapporto 13 novembre 2020 dell’Ambulatorio di
traumatologia dell’Ospedale __________ di __________, una contusione al
ginocchio destro con bone bruise e piccolo danno alla cartilagine del
condilo mediale (doc. 6 – fasc. 1).
A margine del consulto del
15 dicembre 2020, il dott. __________, Caposervizio di traumatologia, ha
refertato un miglioramento nello stato del ginocchio destro e l’insorgenza di
un dolore al polpaccio. La ripresa dell’attività lavorativa era stata prevista
per l’11 gennaio 2021 (doc. 15 – fasc. 1).
L’istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Il 19 dicembre 2020,
l’assicurato è rimasto vittima di un secondo sinistro: nel mettere un pezzo di
legno nel caminetto, egli ha risentito una forte dolore alla schiena, restando
completamente bloccato.
L’esame di RMN del rachide
lombare del 29 dicembre 2020 ha evidenziato la presenza, a livello di L4-L5, di
un’ernia discale paramediana-laterale sinistra lussata cranialmente con
conflitto con la radice di L4 (doc. 64 – fasc. 2).
In data 31 dicembre 2020, RI
1 ha subito una sequestrectomia L4-L5 (cfr. doc. 25 –fasc. 2).
1.3. Il 17 maggio 2021,
l’assicurato ha di nuovo consultato il dott. Böttcher per una recrudescenza
della sintomatologia a livello del ginocchio destro (doc. 49, p. 7 – fasc. 1).
La RMN effettuata nel
settembre 2021 ha mostrato la persistenza di un edema osseo accompagnato da una
severa riduzione dello spessore della cartilagine del condilo femorale (cfr.
doc. 64).
1.4. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 19 maggio 2021,
l’assicuratore ha negato che l’evento del dicembre 2020 possa essere assunto a
titolo d’infortunio o di lesione parificata a infortunio e, d’altra parte, ha dichiarato
che i disturbi alla colonna lombare non costituiscono una conseguenza naturale
dell’infortunio del 2 novembre 2020 (doc. 42 – fasc. 1).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 49 – fasc. 1),
in data 12 novembre 2021, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima
decisione (cfr. doc. 67 – fasc. 1).
1.5. Con tempestivo ricorso del 15
dicembre 2021, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, chiede in via
principale che venga ripristinato il diritto alle prestazioni a dipendenza
degli eventi del 2 novembre e del 19 dicembre 2020 e in subordine che,
accertata l’esistenza di una denegata/ritardata giustizia, all’amministrazione
venga ordinato di emanare al più presto una nuova decisione su opposizione che
confermi il ripristino delle prestazioni a dipendenza dell’infortunio del
novembre 2020 e, trattandosi del sinistro del 19 dicembre 2020, che gli atti
vengano rinviati per complemento istruttorio (cfr. doc. I).
1.6. L’CO 1, in risposta, postula
che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto
occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
1.7. Le parti si sono riconfermate
nelle loro rispettive allegazioni e conclusioni il 19 gennaio e l’8 febbraio
2022 (cfr. doc. V e doc. IX + allegati), rispettivamente il 26 gennaio e il 14
febbraio 2022 (doc. VII e doc. XI).
in diritto
in ordine
2.1. Preliminarmente, richiamata
la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2. (si veda anche la STF
8C_14/2018 del 25 aprile 2018), questa Corte rileva che decide questa vertenza
nella sua composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N. 043/2018 del 29 maggio
2018). Con scritto del 18 ottobre 2018 l’CO 1 ha infatti comunicato al TCA che,
a partire da quella data, gli incarti affidati dall’assicuratore a un legale
esterno all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria non vengono
gestiti, in seno alla Direzione, dalla giurista di lingua italiana figlia del
Giudice Ivano Ranzanici (cfr. STF 8C_668/2021 del 18 febbraio 2022 consid.
2.1).
nel merito
2.2. Con la propria impugnativa,
l’avv. RA 1 fa valere che la presente vertenza riguarderebbe anche il diritto a
prestazioni a dipendenza del danno al ginocchio destro, parte del corpo
che è stata direttamente interessata dall’evento del 2 novembre 2020.
Secondo costante
giurisprudenza, la decisione impugnata
costituisce
il presupposto e il
contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr.
STF 8C_787/2020 del 26 maggio 2021 consid. 2.3; STF 8C_542/2019 del 4 dicembre
2019 consid. 4.1; STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1; STF 8C_448/2016
del 6 dicembre 2016 consid. 2; STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 1 e
2; DTF 134 V 418 consid. 5.2.1.; DTF 131 V 164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36
consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81
p. 294).
In concreto, con la decisione
formale del 19 maggio 2021, poi confermata con quella su opposizione del 12
novembre 2021, l’assicuratore ha definito il proprio obbligo a prestazioni limitatamente
ai “disturbi alla schiena”, negando che l’evento del dicembre 2020
potesse essere assunto a titolo d’infortunio o di lesione parificata a
infortunio, così come l’esistenza di un nesso di causalità naturale con
l’evento traumatico accaduto nel novembre 2020 (cfr. doc. 42 e doc. 67 – fasc.
1).
Pertanto, né con la
decisione formale né con quella su opposizione l’amministrazione si è pronunciata
in merito al diritto alle prestazioni dipendente dai disturbi al ginocchio
destro, di modo che questi ultimi non possono essere oggetto del presente esame
giudiziale.
La circostanza che le
decisioni in questione riportino il numero di entrambi gli eventi traumatici (“__________”)
non deve stupire, nella misura in cui l’CO 1 ha esaminato (anche) la questione
di sapere se i disturbi lombari potessero costituire una conseguenza naturale
dell’infortunio del 2 novembre 2020.
Del resto, non può neppure
essere ignorato che, in sede di decisione su opposizione, l’assicuratore ha
esplicitamente precisato che la questione di sapere se, alla luce di quanto
stabilito dal proprio medico __________ con apprezzamento dell’8 novembre 2021,
sia dato un diritto a (ulteriori) prestazioni in relazione ai disturbi al
ginocchio destro, sarebbe stata oggetto di una procedura distinta (cfr. doc.
67, p. 7: “La CO 1 __________ – alla luce delle conclusioni del dott. __________
dell’8.11.2021 – è pregata di esaminare se, per quanto riguarda il ginocchio
destro, i cui disturbi sono sempre in relazione causale con l’infortunio, sono
dovute delle ulteriori prestazioni assicurative. (…). Tali problematiche
esulano dalla presente procedura.” – il corsivo è del redattore).
L’oggetto litigioso è
dunque circoscritto alla questione di sapere se l’istituto assicuratore
resistente era legittimato a negare il proprio obbligo a prestazioni in
relazione al danno interessante il rachide lombare, oppure no.
Fatta questa premessa, il
TCA è chiamato qui di seguito a esaminare se in data 19 dicembre 2020 il
ricorrente è rimasto vittima di un infortunio ai sensi di legge oppure se il
danno al rachide lombare possa essere posto a carico dell’assicuratore
convenuto a titolo di lesione parificata ai postumi d’infortunio.
2.3. Secondo l’art. 6 cpv. 1
LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni
assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non
professionali e di malattie professionali.
L'assicurazione
effettua le prestazioni anche per le lesioni corporali parificabili ai
postumi d’infortunio esaustivamente enumerate al cpv. 2 del medesimo articolo.
L'art. 4 LPGA così
definisce l'infortunio:
" È
considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario,
apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la
salute fisica o psichica o che provochi la morte."
Questa definizione
riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1 vOAINF -
disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni
dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003 -di modo
che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.
Cinque sono dunque gli
elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:
" - l'involontarietà
- la repentinità
- il danno alla salute (fisica o psichica)
- un fattore causale esterno
- la straordinarietà di tale fattore"
(cfr.
Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA),
Losanna 1992, p. 44-51)
Scopo
della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.
Si evince dalla nozione
stessa di infortunio che il carattere straordinario non concerne gli effetti
del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale
(cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176).
Pertanto, è irrilevante il
fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali.
Il fattore esterno è
considerato come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro
degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire
quotidiane o abituali (DTF 129 V 402 consid. 2.1, 122 V 233 consid. 1, 121 V 38
consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss,
consid. 2a).
Vi è infortunio unicamente
se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento
deve accadere nel mondo esterno.
Quando il processo lesivo
si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni,
l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di sforzo
eccessivo o di movimenti scoordinati.
La giurisprudenza esige,
perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi eccessivi, che essi
superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima è normalmente
esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o addestramento, essa è
abitualmente in grado di resistere.
Da un altro lato, per
poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da movimenti
scombinati o incongrui, lo svolgimento naturale del movimento corporeo è
influenzato da un impedimento “non programmato”, legato all’ambiente esterno.
In caso di movimento scombinato, l’esistenza del fattore esterno deve essere
ammessa poiché il fattore esterno – la modifica tra il corpo e l’ambiente
esterno – costituisce allo stesso tempo il fattore straordinario in ragione
dello svolgimento non programmato del movimento (DTF 130 V 117 consid. 2.1). Costituiscono
ad esempio dei fattori esterni straordinari, il fatto d’inciampare, di
scivolare o di urtare un oggetto (RAMI 2004 U 502 p. 184, RAMI 1999 U 345 p.
422). Laddove la lesione consiste in un danno corporeo interno, che potrebbe
insorgere anche a seguito di una malattia, il movimento scombinato deve
apparirne come la causa diretta in considerazione di circostanze
particolarmente evidenti. Un infortunio si manifesta di regola mediante una
lesione percettibile dall’esterno. Se ciò non è il caso, è più verosimile che
il danno sia di origine morbosa (STF 8C_693/2010 del 25 marzo 2011 consid.
5.2).
2.4. Giusta l’art. 6 cpv. 2 LAINF,
introdotto nel quadro della revisione della Legge federale sull’assicurazione
contro gli infortuni, entrata in vigore il 1° gennaio 2017, applicabile al caso
di specie visto che l’evento annunciato
dall’interessato è accaduto il 23 ottobre 2020, l’assicurazione effettua
le prestazioni anche per le lesioni corporali seguenti – fratture (lett. a),
lussazioni di articolazioni (lett. b), lacerazioni del menisco (lett. c),
lacerazioni muscolari (lett. d), stiramenti muscolari (lett. e), lacerazioni
dei tendini (lett. f), lesioni dei legamenti (lett. g) e lesioni del timpano
(lett. h) - a condizione che non siano dovute prevalentemente all’usura o a una
malattia.
Al riguardo, è utile
sottolineare che, rispetto al diritto previgente (cfr. art. 9 cpv. 2 v.OAINF),
con il nuovo art. 6 cpv. 2 LAINF il legislatore federale ha rinunciato al
criterio del fattore esterno.
2.5. Nel caso di specie,
nell’annuncio d’infortunio del 7 gennaio 2021 l’evento accaduto il 19 dicembre
2020 è stato così descritto:
" (…) lavori
domestici: a seguito di sollevamento di carico ha sentito una fitta.” (doc. 1 –
fasc. 2)
Dal rapporto 24 dicembre
2020 del Servizio di PS dell’Ospedale __________ di __________ si evince che l’assicurato
ha dichiarato di aver risentito una fitta in zona lombare sinistra poi
irradiatasi all’arto inferiore anteriormente “… in seguito a sollevamento di
carico con la schiena flessa …” (doc. 2 – fasc. 2).
Invitato
dall’amministrazione a descrivere dettagliatamente l’evento, l’insorgente ha rinviato
al contenuto del referto 19 gennaio 2021 della dott.ssa __________ (cfr. doc.
13, p. 1 – fasc. 2: “Vedi rapporto medico allegato”).
Dal rapporto del medico
curante si apprende che l’assicurato si era inginocchiato per mettere un legno
nel caminetto e ha improvvisamente accusato un forte dolore alla schiena,
rimanendo poi completamente bloccato (doc. 14, p. 1 – fasc. 2).
In sede di opposizione,
l’avv. RA 1 ha dichiarato che l’assicurato si trovava inginocchiato dinanzi al
caminetto, quando si è girato con il tronco per sollevare un pesante pezzo di
legno e, in quel frangente, ha risentito uno strappo alla schiena. A suo
avviso, il danno alla salute sarebbe imputabile a un “movimento con sforzo
eccessivo e scoordinato” (doc. 55, p. 2 – fasc. 2).
Chiamata a pronunciarsi
circa l’intervento, o meno, di un infortunio ai sensi di legge, questa Corte
constata che non vi è stato l’intervento di un fattore causale esterno, il
danno alla salute si è, infatti, manifestato senza che vi sia stato impatto né
con altre persone né con oggetti e, d’altra parte, che dalle dichiarazioni
dell’assicurato non emerge che egli abbia compiuto né un movimento scombinato
del corpo ai sensi della giurisprudenza federale né uno sforzo manifestamente
eccessivo.
L’eventualità che il
ricorrente abbia compiuto un movimento scoordinato del corpo è da escludere a
priori. Il tutto si è svolto in condizioni di normalità, egli non ha fatto
altro che girarsi con il tronco e prendere un pezzo di legno destinato ad
alimentare il caminetto.
D’altro canto, il TCA
rileva che, sebbene non si conosca il peso del pezzo di legno afferrato dal
ricorrente, esso non poteva essere eccessivamente importante, visto che il
legno doveva trovare posto all’interno di un caminetto domestico. Del resto, è
utile segnalare che un esame della giurisprudenza
federale dimostra che il sollevare, trasportare o spostare pesi inferiori ai
100 kg - trattandosi di assicurati esercitanti attività manuali - non viene
considerato sforzo eccessivo (cfr. STF U 252/06 del 4 maggio 2007, STF U 144/06
del 23 maggio 2006, consid. 2.2, U 222/05 del 21 marzo 2006, consid. 3.2 e U 110/99 del 12 aprile 2000, consid. 3). Nello stesso senso, si veda la STF
8C_705/2012 del 17 gennaio 2013 consid. 3.3, nella quale la Corte federale ha
considerato che per una persona adulta (nel
caso di specie una donna), il sollevamento di un cartone del peso di circa otto
chilogrammi - spesso in posizioni inergonomiche – rientra nelle azioni di tutti
Fatti
i giorni, e questo a prescindere dalla professione svolta (in questo caso
l’attività di cassiera). L’Alta Corte è giunta
a un’analoga conclusione in una sentenza 8C_656/2008 del 13 febbraio 2009
consid. 3.3, riguardante un’assicurata che aveva riportato una lacerazione di
un tendine della spalla destra nel sollevare una pesante valigia, di circa 20
kg (si vedano pure le STF 8C_922/2011 del 19 giugno 2012; 8C_867/2009 del 17
marzo 2010 consid. 3.3, 8C_696/2009 del 12 novembre 2009 consid. 6.2).
In esito alle considerazioni che precedono, occorre
concludere che non sono, in concreto, soddisfatte le severe condizioni poste
dalla giurisprudenza federale per poter riconoscere il carattere infortunistico
in assenza di un fattore esterno.
Questo Tribunale può
parimenti negare che RI 1 abbia riportato una lesione parificata ai sensi dell’art.
6 cpv. 2 LAINF.
In base alla
documentazione medica all’inserto, egli era portatore di un’ernia
extraforaminale L4-L5 a sinistra con radicolopatia sulla radice di L4 (cfr., ad
esempio, il doc. 24, p. 1 – fasc. 2).
Ora, la giurisprudenza
federale ha già avuto modo di chiarire che la diagnosi di ernia del disco non
rientra tra quelle esaustivamente enumerate all’art. 6 cpv. 2 LAINF (cfr. DTF 116 V 145 consid. 5 in fine; STF U 403/01 del 14
ottobre 2002 consid. 4.4, pubblicata in RDAT I-2003 n. 79; STF U 309/00 del 20
settembre 2001 consid. 2; STF U 238/99 del 14 febbraio 2000 consid. 5). L’Alta
Corte ha peraltro giudicato conforme a legge e Costituzione l'esclusione della
lombalgia e dell’ernia discale dall'elenco delle lesioni corporali parificate (cfr.
DTF 116 V 145 ss. e A. Bühler, Die unfallähnliche Körperschädigung, in: SZS/RSAS
1996, p. 103 ss.).
In esito a quanto precede,
l’ernia discale lombare presentata dall’assicurato non può dunque andare a
carico dell’CO 1 quale conseguenza del sinistro del dicembre 2020, e ciò
nella misura in cui questo evento non configura un infortunio ai sensi di legge
né il danno alla salute riportato rientra nell’elenco delle lesioni parificate.
A questo punto, il TCA è
ancora chiamato a esaminare se la diagnosticata ernia discale costituisce, oppure
no, una conseguenza naturale (e adeguata) dell’infortunio occorso al ricorrente
in data 2 novembre 2020.
2.6. Presupposto essenziale per
l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è
l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue
conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da
considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento
infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si
sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia
stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che
l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un
danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che
l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo
stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di
causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano
secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo
l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito
dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT
II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF
125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio
2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella
causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00;
STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6
aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC
1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b;
DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c,
DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p.
31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono,
di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a
giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53;
DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove
l'esistenza di un nesso di causalità tra infortunio e danno sia possibile ma
non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato
dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406
consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli
infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele
dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle
prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando lo stato
di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima
dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche
senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p.
75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von
Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici
svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo
la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia
dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è
liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non
costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente
alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle
prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere
provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La
semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è
sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni,
l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr.
RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).
Il diritto alle
prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di
causalità adeguata tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di
danno alla salute fisica, il nesso di causalità adeguata è generalmente
ammesso, dal momento in cui è accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V
102 consid. 5b/bb p. 103).
2.7. In virtù dell’art. 11 OAINF, l’assicuratore LAINF è tenuto a
riprendere l’erogazione delle prestazioni assicurative in caso di ricadute o
conseguenze tardive (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 71 e A. Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 277). Né la LAINF né
l’OAINF prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la pretesa potrà
essere fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze tardive
appaiono, per la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio assicurato, e
ciò indipendentemente dal fatto che, a quel momento, l’interessato sia o meno
ancora assicurato. Rilevante è soltanto l’esistenza di un nesso di causalità
(cfr. STF U 122/00 del 31 luglio 2001).
2.8. Nella concreta evenienza,
dalla decisione su opposizione impugnata si evince che l’istituto resistente ha
escluso che l’infortunio del novembre 2020 possa essere la causa, neppure scatenante,
del danno alla salute presentato dall’insorgente, facendo essenzialmente capo
al parere espresso in proposito dal proprio medico __________.
In effetti, con
apprezzamento del 22 marzo 2021, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia,
ha in particolare espresso le considerazioni seguenti in merito all’eziologia
dell’ernia discale di cui era affetto RI 1:
" (…) Nel
caso dell’assicurato non vi è alcuna RMN lombare che ha documentato
effettivamente la presenza dell’ernia prima dell’evento lesivo semplicemente
perché non è mai stata effettuata.
In secondo luogo, si parla di un infortunio avvenuto il 2.11.2020
su caduta accidentale sul marciapiede, dove il paziente è caduto procurandosi
una policontusione con una ferita profonda al gomito sinistro e un importante
trauma contusivo al ginocchio destro.
(…).
…, secondo la giurisprudenza dell’alta Corte, la maggior parte
delle ernie discali ha una causa degenerativa e l’infortunio può solo
eccezionalmente essere all’origine di una tale patologia. Il TFA ha esplicitamente
fatto propria l’opinione manifestata dalla dottrina medica dominante in materie
di ernie discali. Quest’ultima subordina il riconoscimento della causalità tra
un evento traumatico e l’apparizione di sintomi dolorosi di un’ernia discale (e
cioè di un’ernia discale causata dall’infortunio) ai quattro seguenti criteri
cumulativi:
un trauma deve essere stato causato da un infortunio, il cui
meccanismo è suscettibile di aver provocato la protusione del disco; i dolori
devono apparire immediatamente dopo il trauma e avere un tipico carattere
radicolare e violento che immobilizza il paziente; il paziente non deve inoltre
aver già presentato tale sintomatologia e il frammento interessato deve
apparire intatto sulle lastre eseguite anteriormente poiché la maggior parte
delle ernie rimangono a lungo asintomatiche.
Appare quindi evidente che la formazione di un’ernia discale non è
assolutamente possibile in una situazione come quella documentata, certamente
quindi era già presente al momento del trauma e il trauma ha semplicemente
slatentizzato una situazione preesistente.
I criteri di Krämer sono assai esimenti da questo punto di vista.
Tali criteri valgono di principio anche in caso di peggioramento duraturo
direzionale di uno stato morboso preesistente (sentenza del 03.03.2005). In
particolare, è necessario che vi siano attendibili reperti radioscopici
suscettibili di far ritenere un aggravamento significativo e duraturo
dell’affezione degenerativa preesistente alla colonna vertebrale. Qualora, un
edema del disco preesistente sia stato solo reso manifesto dall’infortunio, i
disturbi scatenati in tal modo devono apparire entro un breve lasso di tempo
affinché possano essere ancora considerati conseguenza naturale dell’evento in
questione. Affinché si possa ammettere che l’infortunio abbia reso manifesta
una ernia discale preesistente, i disturbi scatenati devono essere insorti in
un breve lasso di tempo; la giurisprudenza tollera a tale riguardo un periodo
di latenza definito come massimo tra 8 e 10 giorni dall’infortunio. Evidente
quindi che vi è un lasso di tempo ben superiore a 8-10 giorni visto che esso si
è manifestato in prima battuta il 3.11.2020, con sintomi lievi e confusi mentre
l’episodio di blocco si è manifestato in data 20.12.2020, quindi a distanza di
più di 30 giorni.
Volendo considerare la visita del dr. med. __________ del
15.12.2020, dove il paziente secondo la dott.ssa __________ aveva comunque
constatato la presenza di dolori e ipoastenia al polpaccio destro, egli non
riusciva a trovare una correlazione certa con il trauma, ma constatava comunque
una dolenzia senza alcun episodio di blocco. D’altronde, l’evento
infortunistico deve essere ad alta energia per poter produrre la fuoriuscita di
un’ernia discale, molto difficilmente comprovabile in generale e soprattutto in
un caso come questo.
Tra l’altro in caso di effettivo sviluppo di un’ernia discale a
seguito di un trauma, la situazione dell’infortunato si sarebbe già da subito
dovuta distinguere per una impotenza funzionale pressoché totale con difficoltà
di movimento sia del rachide che dell’arto interessato.
In questo caso non vi è stato nulla di ciò.
Il secondo evento citato peraltro non avrebbe neanche la
possibilità di produrre la fuoriuscita di un’ernia da una fissurazione
dell’anulus in quanto il movimento è estremamente banale e ripetibile.” (doc.
33 – fasc. 1)
Il medico __________ ha
ribadito la propria opinione l’8 novembre 2021, prendendo posizione sulla
documentazione medica acquisita nel frattempo:
" (…) La
caduta che avrebbe generato una fissurazione dell’anulus e quindi la lieve
protusione discale iniziale, secondo il dr. med. __________ e il dr. med. __________,
si verifica soltanto in traumi ad alta energia e soprattutto non certamente in
una caduta in avanti piuttosto che su una caduta posteriore.
Nel caso in esame, infatti, proprio il traumatismo subito a carico
del ginocchio e del gomito denota una caduta in avanti che difficilmente può
produrre la rottura dell’anello discale, almeno che questo non sia già
particolarmente eroso dai processi degenerativi.
Tra l’altro se si guarda bene la risonanza magnetica del rachide
lombare questa dimostra in realtà delle alterazioni degenerative comuni per
quanto riguarda una persona di questa età.
Pertanto, nelle condizioni sopra esposte, appare evidente come
l’ernia discale prima o poi avrebbe provocato una sintomatologia come quella riferita
dall’assicurato in un quadro di normale evoluzione della patologia in
questione. Vi è quindi una slatentizzazione di un processo preesistente (status
quo sine).” (doc. 66, p. 2 – fasc. 1)
In sede di ricorso, il
patrocinatore dell’assicurato contesta che alla valutazione del dott. __________
possa essere attribuito un valore probatorio sufficiente a dirimere, con piena
cognizione di causa, la presente vertenza. Da un canto, egli osserva che il
medico __________ ha fatto riferimento agli esiti di una risonanza magnetica
del rachide lombare che però non figura tra gli atti a suo disposizione.
D’altro canto, il fiduciario si è fondato su una dinamica dell’evento del
novembre 2020 che non corrisponderebbe a quella reale. In effetti, non si
sarebbe trattato di una “semplice” caduta ma di qualcosa di ben più grave,
“l’altezza da cui è caduto l’assicurato non è indifferente; la caduta non è poi
per forza (avvenuta, n.d.r.) frontalmente bensì piuttosto sul fianco.”. Secondo
l’avv. RA 1, vi sarebbe quindi la necessità di “… maggiori e più approfonditi accertamenti
Considerandi
anche a carattere medico ed in particolare a livello lombare per comprendere se
effettivamente i mali sofferti dall’assicurato sono da classificare
effettivamente come una “sola” slatentizzazione di un processo preesistente
oppure no. Concretamente, oltre che un parere esterno, in concreto appare anche
lecito domandare che all’assicurato sia eseguita una risonanza magnetica del
rachide lombare.” (doc. I, p. 4).
2.9
Per
costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale
l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia
giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo
amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U
281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; Meyer-Blaser,
Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351
seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza
8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale
federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la
propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze
dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il
più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali
rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi
che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU,
discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità
dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova
propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,
anche le certificazioni dei medici curanti.
Trattandosi invece di
perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura
amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati
indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano
indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014
del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante
è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami
approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,
che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella
presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano
motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;
RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss.,
consid. 1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È infine
utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice
non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i
motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al
riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che
raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto
di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle
carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio
2005, consid. 5 in fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p.
35.
consid. 4b).
2.10
Chiamato
a pronunciarsi, questo Tribunale ritiene che la valutazione espressa dal dott. __________,
specialista in chirurgia che vanta un’ampia esperienza in materia di medicina
infortunistica e assicurativa (secondo una costante
giurisprudenza, i medici __________, così come gli specialisti del Centro __________
dell’CO 1, sono considerati, per la loro funzione e per la loro posizione
professionale, come degli specialisti in materia di traumatologia, a
prescindere dalla loro specializzazione medica – cfr. STF 8C_108/2020 del 22
dicembre 2020 consid. 4.4.2), secondo la quale l’evento infortunistico
del 2 novembre 2020 può avere, tutt’al più, reso manifesto un
preesistente danno alla salute di natura morbosa, possa validamente costituire
da base al giudizio che è ora chiamato a rendere, senza che si riveli
necessario procedere a ulteriori atti istruttori.
In questo contesto, è
utile segnalare che, conformemente all'esperienza acquisita in materia di
medicina infortunistica, praticamente tutte le ernie discali sono
causate da preesistenti alterazioni degenerative che interessano i dischi
intervertebrali. Pertanto, solo eccezionalmente - qualora siano soddisfatti
determinati presupposti - un evento infortunistico può essere ritenuto come la
causa propriamente detta di un’ernia del disco (cfr. STF 8C_1003/2010 del 22
novembre 2011 consid. 1.3; STFA U 194/05 del 25 ottobre 2006; RAMI 2000 U 378,
p. 190, U 379, p. 192).
Un'ernia discale va
considerata di natura traumatica in senso stretto unicamente - e le condizioni
sono cumulative - se l'evento infortunistico presenta una particolare gravità,
se è di per sé idoneo a danneggiare il disco intervertebrale e se i tipici
sintomi dell'ernia discale, così come la relativa incapacità lavorativa, sono
insorti immediatamente dopo il trauma (cfr. SVR 2009 UV 1 p. 1 consid. 2.3;
RAMI 2000 U 378 p. 190 consid. 3, U 379 p. 192 consid. 2a).
I
criteri appena esposti valgono anche in caso di peggioramento duraturo (direzionale)
di uno stato morboso preesistente, se e nella misura in cui, a causa di un
infortunio, lo sviluppo di un’ernia discale sia stato anticipato oppure
accelerato (cfr. STF U 218/04 del 3 marzo 2005, consid. 6.1).
In particolare, è
necessario che vi siano "… attendibili reperti radioscopici suscettibili
di fare ritenere un aggravamento significativo e duraturo dell'affezione
degenerativa preesistente alla colonna vertebrale (RAMI 2000 No. U 363, pag.
46, cfr. pure sentenza inedita del 4 giugno 1999
in re S., U 193/98, consid. 3c)." (STF U 194/05 del 25 ottobre 2006, già
citata).
Qualora un’ernia del disco
preesistente sia stata solo resa manifesta dall’infortunio, i disturbi
scatenati in tal modo devono apparire entro un breve lasso di tempo,
affinché possano essere ancora considerati conseguenza naturale dell’evento in
questione, la giurisprudenza tollerando a tal riguardo un periodo di latenza
massimo di 8-10 giorni dall'infortunio (STF U 218/04 del 3 marzo 2005 consid.
6.1).
Occorre precisare che,
secondo il Tribunale federale, la durata tollerata della latenza varia a
seconda del segmento interessato dall’ernia del disco (rachide lombare/toracale
oppure cervicale):
" Wird eine vorbestandene Diskushernie durch den Unfall lediglich
manifest, müssen die dadurch ausgelösten Beschwerden innerhalb einer kurzen
Zeitspanne auftreten, um als natürlich kausale Folgen des fraglichen
Ereignisses zu gelten. Für den Brust- und Lendenwirbelbereich wird eine
Latenzzeit von höchstens acht bis zehn Tagen angegeben (Alfred M.
Debrunner/Erich W. Ramseier, Die Begutachtung von Rückenschäden, Bern 1990, S.
55). Bei einer vorbestehenden Diskushernie der Halswirbelsäule beträgt das
beschwerdefreie Intervall in der Regel lediglich wenige Stunden (Krämer, a.a.O.
S. 355; nicht veröffentlichtes Urteil S. vom 4. Juni 1999 [U 193/98]).“ (STF U 218/04 del 3 marzo 2005, consid. 6.1)
In
tale ipotesi (ossia quella in cui l’infortunio ha giocato un ruolo
semplicemente scatenante), l'assicurazione assume la sindrome dolorosa legata
all'evento traumatico. Fintanto che non è stato raggiunto lo status quo sine
vel ante, l’assicuratore è tenuto in tal caso ad assumere, in base all’art.
36.
cpv. 1 LAINF, le indennità giornaliere, come pure i rimborsi delle spese e
le prestazioni sanitarie, sotto cui ricadono anche i costi di cura medica ex
art. 10 LAINF. La persona assicurata ha pertanto diritto a una cura appropriata
(cfr. STF 8C_412/2008 del 3 novembre 2008 consid. 5.1.2 e riferimento ivi
citato).
Nel caso di specie, almeno
una delle condizioni necessarie per riconoscere un ruolo causale - anche soltanto
scatenante - all’infortunio del novembre 2020, non appare adempiuta.
In effetti, così come è
stato pertinentemente evidenziato dal medico __________, non risulta dimostrato che l’insorgente abbia
accusato, entro il periodo di latenza tollerato dalla giurisprudenza federale
(per le ernie discali lombari, si tratta di 8-10 giorni al massimo), la tipica
sintomatologia lombo-sciatalgica (radicolare).
A margine della consultazione
del 13 novembre 2020, trascorsi oltre 10 giorni dal sinistro, il dott. __________
non ha refertato nulla di particolare a livello lombare e tantomeno una
sintomatologia radicolare (cfr. doc. 6 – fasc. 1). In data 15 dicembre 2020, a
distanza di oltre un mese dall’infortunio, il medico curante specialista ha
segnalato l’insorgenza, nel frattempo, di un dolore al polpaccio destro, la cui
origine non era a quel momento totalmente chiara (doc. 15 – fasc. 1). Al
riguardo, la dott.ssa __________ ha sostenuto che tale disturbo era da
interpretare quale “principio di ernia discale insorta durante la caduta sul
marciapiede” (doc. 16 – fasc. 1; in questo senso, si veda pure il rapporto 2
febbraio 2021 del dott. __________ – doc. 20 – fasc. 1: “All’ultima visita del
15.12.2020
il paziente lamentava già un segno di probabile radicolopatia in
territorio di L5 a destra con un dolore al polpaccio laterale.”).
Alla luce di quanto
precede, non può essere ammesso né che l’evento infortunistico del 2 novembre
2020.
abbia causato (in senso stretto) il danno alla salute in discussione né
che esso abbia provocato un peggioramento duraturo (direzionale) di uno stato
morboso preesistente né ancora, visto il periodo di latenza troppo lungo, che
esso abbia reso manifesta un’ernia del disco preesistente.
La decisione su
opposizione impugnata deve essere confermata anche nella misura in cui l’CO 1
ha negato l’esistenza di un nesso di causalità naturale tra la diagnosticata
ernia discale lombare e l’infortunio del mese di novembre 2020.
Le obiezioni che sono
state sollevate dal rappresentante dell’assicurato, appaiono irrilevanti. In
particolare, per quanto concerne la RMN lombare citata dal medico __________
nel suo apprezzamento del 22 marzo 2021 (cfr. doc. 33 – fasc. 1), si tratta
dell’esame effettuato in data 29 dicembre 2020, il cui referto è presente nell’incarto
CO 1 sub doc. 64 – fasc. 2.
2.11
L’avv. RA 1 rimprovera infine
all’CO 1 di aver commesso una denegata/ritardata giustizia nei confronti
dell’assicurato, per non essersi ancora pronunciato sul diritto a (ulteriori)
prestazioni in relazione ai disturbi al ginocchio destro.
Giusta l'art. 56 cpv. 2
LPGA, il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la
domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su
opposizione.
- Secondo la giurisprudenza,
vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria o amministrativa non
si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa è competente (cfr. DTF
114.
V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati).
Il ritardo ingiustificato
a statuire è una forma particolare di diniego di giustizia vietato dall’art. 29
cpv. 1 Cost e dall’art. 6 § 1 CEDU. Si è in presenza di un ritardo
ingiustificato a statuire quando l’autorità amministrativa o giudiziaria
competente non emana la decisione che le compete entro il termine previsto
dalla legge oppure entro un termine che la natura dell'affare nonché l'insieme
delle altre circostanze fanno apparire come ragionevole (DTF 131 V 407 consid.
1.1
p. 409 e riferimenti ivi menzionati). Sono determinanti, segnatamente, il
grado di complessità dell’affare, la posta in gioco per l’interessato, come
pure il comportamento di quest’ultimo e delle autorità competenti (DTF 130 I
312.
consid. 5.2; 125 V 188 consid. 2a). A questo proposito, spetta, da una
parte, all’interessato intraprendere determinati passi per invitare l’autorità
a decidere, in particolare sollecitandola ad accelerare la procedura oppure
ricorrendo per ritardo ingiustificato. D’altra parte, sebbene all’autorità non
possano essere rimproverati alcuni “tempi morti”, inevitabili in una procedura,
essa non è legittimata a invocare una carente organizzazione oppure un
sovraccarico strutturale per giustificare l’eccessiva lentezza della procedura;
spetta in effetti allo Stato organizzare le proprie giurisdizioni in modo tale da
garantire ai cittadini un’amministrazione della giustizia conforme alle regole
(DTF 130 I 312 consid. 5.2 e i riferimenti ivi menzionati).
Il principio secondo cui
la procedura davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere
semplice e spedita (cfr. art. 61 lett. a LPGA), è espressione di un principio
generale del diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò, anche nell'ambito
della procedura amministrativa (DTF 110 V 54 consid. 4b; cfr.,
pure, U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo
1999, p. 243 n. 509).
Dottrina
e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa
soltanto allorquando la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa
prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori
supplementari. Qualora l'autorità si sia occupata di una vertenza senza
notevole ritardo, una violazione della Costituzione può essere ammessa soltanto
se determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente (cfr. L. Meyer, Das
Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, Tesi Berna 1985, p. 78 e riferimenti
alla giurisprudenza federale).
Dalle carte processuali
emerge che, nel settembre 2021, l’insorgente è stato sottoposto a una RMN del ginocchio
destro, esame che ha messo in luce la persistenza di un edema e la presenza di
un danno alla cartilagine del condilo femorale. Il relativo referto è pervenuto
all’CO 1 il 12 ottobre 2021 (cfr. doc. 64 – fasc. 1).
In data 26 ottobre 2021,
l’amministrazione ha invitato il medico __________ a esprimersi in merito,
segnatamente, allo stato del ginocchio destro (doc. 65 – fasc. 1).
Con apprezzamento dell’8
novembre 2021, il dott. __________ ha riconosciuto l’esistenza di un nesso
causale naturale tra il peggioramento dei disturbi al ginocchio destro e
l’evento infortunistico del novembre 2020 (doc. 66 – fasc. 1: “(…) vi è un
chiaro nesso causale con peggioramento nel tempo della lesione inizialmente
riscontrata a livello del ginocchio destro. Certamente la lesione andrà seguita
con dei controlli di risonanza magnetica nel tempo in quanto la condropatia
post-traumatica potrebbe essere suscettibile di ulteriori trattamenti.”).
In sede di decisione su
opposizione, l’assicuratore ha peraltro preannunciato che l’__________ di __________
dell’CO 1 avrebbe esaminato se è dato il diritto a (ulteriori) prestazioni a
dipendenza dei disturbi al ginocchio destro (cfr. doc. 67, p. 7 – fasc. 1).
Va quindi constatato che
tra la presa di posizione del medico __________, necessaria in quanto, con
essa, si è accertato che i disturbi al ginocchio destro costituivano ancora una
conseguenza naturale dell’evento del novembre 2020, e il ricorso interposto dal
rappresentante dell’assicurato, è trascorso poco più di un mese. Sulla scorta dei dettami giurisprudenziali
evocati in precedenza, questo Tribunale ritiene che non ricorrano gli estremi
per ammettere una denegata/ritardata giustizia.
In queste condizioni, il ricorso interposto dall’avv. RA 1
deve essere respinto anche nella misura in cui si chiede che venga accertata
l’esistenza di una denegata/ritardata giustizia.
2.12
L’art. 61 lett. a LPGA, in
vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere
semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa
di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte
che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è
entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA
secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è
soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola
legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che
ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Secondo l’art. 82a LPGA
(Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al
tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del
21.
giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In concreto, il ricorso è
del 15 dicembre 2021 per cui si applica la nuova disposizione legale.
Trattandosi di prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare
le spese (sul tema, cfr. STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti