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Decisione

35.2021.11

L’oggetto della lite è circoscritto alla questione di sapere se l’istituto assicuratore era legittimato, oppure no, a sospendere a partire dal 13 luglio 2020 il proprio obbligo a prestazioni in relazione all’evento dell’11 giugno 2019. Decisione su opposizione confermata

16 giugno 2021Italiano47 min

conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico

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Incarto

n.

35.2021.11

PC/sc

Lugano

16 giugno 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Paola Carcano, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 29 gennaio 2021 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 17 dicembre 2020 emanata

da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, nato il __________

1951, di formazione meccanico d’auto (con AFC), attivo dal 1° luglio 2010 in

qualità di “quadro superiore” a tempo indeterminato presso la ditta __________

di __________, e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l'CO

1, in data 11 giugno 2019, verso le ore 11.50, mentre stava rientrando in

officina con il proprio monopattino, è stato investito da un’auto ripartita da

uno stop, ed è stato scagliato a diversi metri di distanza, riportando una

contusione alla spalla sinistra e al ginocchio sinistro (doc. 1, 4, 10 e 16).

A causa di persistenti

dolori come pure delle difficoltà funzionali e di forza alla spalla sinistra, RI

1 si è sottoposto a svariate indagini, che sono state effettuate per mezzo di

apparecchiature diagnostiche e di immagine radiologica. Egli ha effettuato pure

diverse visite mediche specialistiche e si è anche sottoposto a svariate sedute

di fisioterapia e ad alcune infiltrazioni.

L’istituto assicuratore ha

assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

1.2. Esperiti gli accertamenti

medico-amministrativi del caso (in particolare, dopo avere preso atto della

valutazione del 16 luglio 2020 del medico __________, dr. med. __________,

specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato

locomotore: doc. 50), il 3 luglio 2020 l’CO 1 ha comunicato all’assicurato la

sospensione delle prestazioni (spese di cura e indennità giornaliera) a

decorrere dal 13 luglio 2020, ritenuto come, in base alla documentazione medica

agli atti, l'evento dell’11 giugno 2019 aveva scompensato uno stato

patologico-preesistente e lo status quo sine poteva essere ritenuto

ragionevolmente subentrato al più tardi il 13 luglio 2020 (doc. 52).

1.3. In data 9 ottobre 2020 RI 1

ha chiesto all’amministrazione l’emissione di una decisione formale (doc. 73).

1.4. Con decisione formale del 14

ottobre 2020 l’CO 1 ha posto termine al proprio obbligo a prestazioni a

decorrere dal 13 luglio 2020, ritenuto che, da quella data, i disturbi ancora

accusati dall’assicurato non si sarebbero più trovati in nesso causale naturale

con l’evento traumatico del giugno 2019 (doc. 79).

1.5. Dopo avere ricevuto

l’opposizione interposta il 10 novembre 2020 personalmente dall’assicurato

(doc. 81) ed avere acquisito agli atti l’apprezzamento medico del 24 novembre

2020 del dr. med. __________ (doc. 85), in data 17 dicembre 2020 l’CO 1 ha

confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 87).

1.6. Con tempestivo ricorso del 29

gennaio 2021 RI 1, patrocinato dall'avv. RA 1, ha chiesto l’annullamento della

decisione su opposizione impugnata ed il riconoscimento in suo favore delle

prestazioni di corta durata (spese di cura ed indennità giornaliere) anche

successivamente al 13 luglio 2020 (doc. I).

La patrocinatrice dell'insorgente

contesta la valutazione del medico fiduciario (status quo sine raggiunto

il 13 luglio 2020), sulla base di quanto attestato dai medici, anche

specialisti, consultati privatamente (e non) dall’assicurato. A suffragio delle

proprie argomentazioni produce svariata documentazione medica già agli atti

(doc. B-I), oltre alla valutazione medica del 21 gennaio 2021 allestita dal dr.

med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, che

ha visitato il suo cliente in data 14 gennaio 2021 su richiesta della __________

(doc. L). Secondo la patrocinatrice dell'assicurato, vista in ogni caso la

presenza nell'incarto di referti fra loro contraddittori in merito

all'eziologia (di origine traumatica o degenerativa) dei dolori lamentati

dall'assicurato alla spalla sinistra successivamente al 13 luglio 2020, il TCA

dovrebbe ordinare l'esecuzione di un perizia giudiziaria “atta a determinare

l’origine degli attuali problemi alla spalla, rispettivamente il nesso causale

ed adeguato con l’infortunio” o, per lo meno, rinviare l’incarto

all’amministrazione “affinché esperisca nuovi e più approfonditi

accertamenti medici” (doc. I, pag. 8).

1.7. Nella risposta del 26

febbraio 2021 (doc. V), l’CO 1 ha versato agli atti l’incarto completo e

l’apprezzamento medico del 5 febbraio 2021 del dr. med. __________ (doc. V-1),

postulando che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per

quanto necessario, nei considerandi di diritto.

1.8. Il 10 marzo 2021 l'avv. RA 1

si è riconfermata, soffermandosi su alcuni punti (in particolare, ribadendo che

l’infortunio ha aggravato lo stato preesistente, continuando ad essere la causa

dei problemi alla spalla che, senza l’infortunio, non sarebbero apparsi

rispettivamente rilevando che l’CO 1 non ha dimostrato, né il medico __________

ha mai sostenuto, che i problemi di cui soffre attualmente alla spalla il suo

cliente siano da ricondurre esclusivamente a delle cause extra-infortunisti-che),

nelle proprie tesi e domande, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra,

nei considerandi di diritto (doc. VII). a suffragio delle proprie

argomentazioni ha prodotto la presa di posizione del 5 marzo 2021 del dr. med. __________

(doc. N).

1.9. In data 22 marzo 2021 l’CO 1

ha chiesto nuovamente che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si

dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. IX).

Il 23 marzo 2021 il doc.

IX è stato inviato alla patrocinatrice del ricorrente per conoscenza (doc. X).

in diritto

2.1. in ordine

Preliminarmente,

richiamata la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso

in cui l’incarto era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno

all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la

STF 8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide

questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N.

043/2018 del 29 maggio 2018) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una

comunicazione dell’8 giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato trattato

dalla funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti (in

concreto, dall’avv. RA 2), senza che la giurista di lingua italiana figlia del

Giudice Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata.

nel merito

2.2. L’oggetto della lite è

circoscritto alla questione di sapere se l’CO 1 era legittimata, oppure no, a

sospendere a partire dal 13 luglio 2020 il proprio obbligo a prestazioni in

relazione all’evento dell’11 giugno 2019.

2.3. Secondo l’art. 6 cpv. 1

LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni

assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non

professionali e di malattie professionali.

2.4. Presupposto essenziale per

l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è

l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue

conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo presupposto è da

considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento

infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si

sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia

stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che

l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un

danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che

l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È questione di fatto lo

stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di

causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano

secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo

l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito

dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT

II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF

125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio

2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella

causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00;

STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6

aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC

1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b;

DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c,

DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in

Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les

rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea

1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle

attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la

disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134;

DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

Ne discende che ove

l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non

possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato

dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406

consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore contro gli

infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele

dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle

prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

- quando

lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva

immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

-

quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status

quo sine)

(cfr. RAMI 1992 U 142, p.

75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469;

Fatti

U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der

Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo la giurisprudenza,

qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un

sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio

obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa

naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione

del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni,

l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo

l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità

che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente.

Trattandosi della

soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già

all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e

riferimenti ivi citati; STCA 35.2019.117 del 5 agosto 2020, consid. 2.4).

2.5. Occorre inoltre rilevare che

il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso

di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

Un evento è da ritenere

causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario

delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare

un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in

linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e

405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid.

4a e sentenze ivi citate).

Comunque, qualora sia

carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare

le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata

(cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure:

Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

La giurisprudenza ha

inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della

responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un

rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi

fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde

anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si

presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118

V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus

dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS/RSAS 2/1994, p. 104s. e M.

Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

2.6. Per costante giurisprudenza,

in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02

dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg.

(= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte

federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono piuttosto esistere

delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente

fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza

8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale

federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la

propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno

il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in

tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle

armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1

CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio

l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei

mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in

particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

Trattandosi invece di

perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura

amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati

indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non

esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF

8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il

valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui

temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle

censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena

conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico

e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p.

63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.;

DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per

decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la

sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo

contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile osservare

che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere

la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,

precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri

medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come

farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è

l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in

fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

2.7. Nella concreta evenienza,

dalla decisione su opposizione impugnata si evince che l’amministrazione ha

dichiarato estinto dal 13 luglio 2020 il proprio obbligo a prestazioni,

considerando che, da quella data, i disturbi lamentati dall'assicurato alla

spalla sinistra non costituivano più una conseguenza dell’infortunio occorso

nel giugno 2019, ma erano da attribuire esclusivamente a malattia. Risulta pure

che tale decisione è stata presa in base alla valutazione espressa in merito

dal medico __________ da essa interpellato (cfr. doc. 87, p. 4 e 5).

Dalle tavole processuali

emerge che l’assicurato, in data 11 giugno 2019, verso le ore 11.50, mentre

stava rientrando in officina con il proprio monopattino, è stato investito da

un’auto ripartita da uno stop, ed è stato scagliato a diversi metri di

distanza, riportando una contusione alla spalla sinistra e al ginocchio

sinistro (doc. 1, 4, 10 e 16).

Per quanto concerne il ginocchio sinistro, il 29 agosto 2019 RI 1 si è

sottoposto ad una risonanza magnetica nativa dello stesso che ha messo in

evidenza: “Discreta gonartrosi con abbondante versamento retropatellare.

Meniscosi del corno posteriore al menisco laterale. Non evidente il menisco mediale.

Esiti di lesione del legamento crociato anteriore” (doc. 11). Il 19

febbraio 2020 il dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna e

medico curante dell’assicurato, ha attestato quanto segue: “Per quanto

riguarda il ginocchio, attualmente la situazione si è calmata, e posso

dichiararmi soddisfatto dell’andamento clinico in regime conservativo”

(doc. 40).

A causa di persistenti

dolori come pure delle difficoltà funzionali e di forza alla spalla sinistra, RI

1 si è sottoposto si è sottoposto a svariate indagini, che sono state

effettuate per mezzo di apparecchiature diagnostiche e di immagine radiologica.

Egli ha effettuato pure diverse visite mediche specialistiche e si è anche

sottoposto a svariate sedute di fisioterapia e ad alcune infiltrazioni.

In particolare, il 14

agosto 2019 (doc. 13) RI 1 si è sottoposto ad una ecografia della spalla

sinistra che ha messo in evidenza quanto segue:

" (…). Il

tendine del teres minor e tendine dell'infraspinato si dimostrano integri, non

evidenti tendinosi attive. Versamento articolare minimo nel recesso sinoviale

posteriore in rotazione esterna, ma sostanzioso in sede anteriore ed

anterolaterale, senza riuscire a differenziare i foglietti della borsa sotto-acromiale,

per sospetto di continuità tra spazio articolare e borsa.

Artrosi acromioclaveare ipertrofica, con segni moderati di

sinovialite attiva.

Il tendine del sottoscapoIare dimostra segni degenerativi almeno

moderati, con perdita dell'ecostruttura tenclinea tipica, assottigliamento e

possibile rottura parziale craniale.

Tendinosi del CLBB con tendine ancora presente.

Il tendine del sovraspinato dimostra una rottura cronica a tutto

spessore, con ancora monconi tendinei visibili, ed involuzione fibroadiposa del

corpo muscolare.

Infine segni iniziali di involuzione omartrosica della testa

omerale con iniziali discontinuità della corticale, soprattutto anteriori.”

Il 12 novembre 2019 RI 1

si è pure sottoposto ad una risonanza magnetica nativa della spalla sinistra che

ha messo in evidenza quanto segue:

" (…)

Referto

Esame eseguito con sequenze in T1 e T2 in diversi piani dello

spazio.

Sono evidenti notevoli segni di impingement con rottura della

cuffia dei rotatori a carico del tendine del

sovraspinato con retrazione dello stesso ed infiltrazione

edematosa del muscolo del sovraspinato.

Discreto versamento liquido endoarticolare.

Sublussazione della ui inserzione del tendine del capolungo del

bicipite con fenomeni di tenosinovite.

Conclusione.

Artrosi acrom-claveare con discreto impingement lesione del

tendine del sovraspinato con retrazione dello stesso e infiltrazione edematosa

muscolare. Tenosinovite del capolungo del bicipite che appare sublussato.”

(doc. 36)

In data 8 maggio 2020

l’assicurato è stato visitato dal dr. med. __________, caposervizio

dell’ambulatorio di traumatologia e ortopedia dell’Ospedale __________ di __________,

il quale, dopo aver posto la diagnosi di “Lesione con retrazione

irreparabile del muscolo del tendine del sovraspinato, sublussazione capolungo

del bicipite, artrosi acromion claveare spalla sinistra”, ha attestato una

segue:

" (…) Nonostante

la lesione vista alla MRI rimango comunque sorpreso sull'evoluzione clinica in

quanto il paziente presenta una buona mobilità articolare probabilmente grazie

al muscolo del deltoide che compensa il sovraspinato. Permane comunque questo

deficit di forza del sovraspinato e in parte anche dell'infraspinato. Visto che

il paziente attualmente è poco sintomatico e sente giusto dei disturbi, ritengo

per il momento non necessario intervenire chirurgicamente. Per un eventuale

intervento chirurgico futuro abbiamo due opzioni:

- Se dovesse

scompensare il dolore ci sarebbe la possibilità di fare un'artroscopia con

tenotomia del capo lungo del bicipite ed eventualmente un acromion plastica.

Fare una riparazione del sovraspinato non è più possibile in quanto vi è una

grossa degenerazione ed il tendine risulta essere molto retratto; inoltre la

testa dell'omero e praticamente a contatto con l'acromion.

- La seconda

possibilità in caso di riduzione della mobilità articolare si può procedere

alla posa di una protesi totale tipo inversa. Per il momento abbiamo deciso di

continuare con le sedute di fisioterapia a scopo antalgico ed antinfiammatorio

e di tonificare il deltoide.” (doc. 47).

Il 16 giugno 2020 il dr.

med. __________ ha indicato che la sintomatologia che continuava a presentare

l’assicurato non era più influenzata con probabilità preponderante dalle

conseguenze dell’infortunio dell’11 giugno 2019, trascorse 4-6 settimane (doc.

50).

Il 15 luglio 2020 (doc.

61) il dr. med. __________ ha attestato quanto segue:

" (…) Come

descritto già nei miei rapporti di ecografia della spalla sinistra, la

sintomatologia lamentata attualmente, concretamente una chiara e repentina

riduzione della capacità di abduzione, si è mostrata a seguito dell'evento

infortunistico del 11.06.2020. Sicuramente lo stato della cuffia rotatoria

prima del 11.06.2020, allora comunque asintomatico, risultava già indebolito da

una sindrome di attrito sottoacromiale per artrosi ipertrofica

dell'articolazione AC, ma lo ribadisco, asintomatica e senza limitazione

funzionale.

Le prime immagini ecogratiche del corpo muscolare del sovraspinato

associate ad una chiara rottura a tutto spessore, dopo l'evento del 11.06.2020

(non abbiamo nessuna valutazione precedente proprio per assenza di sintomi),

risultavano in parte lievemente iperecogene, suggerendo o un ledema muscolare o

un'involuzione adiposa muscolare. La risonanza magnetica del 12.11.2019 ha però

permesso di differenziare queste alterazioni ecografiche come infiltrazione

edematosa muscolare, e non come processo cronico involutivo da rottura

pregressa, ma da alterazioni postacute da evento acuto traumatico del tendine.

Pertanto ho difficoltà ad accettare la decisione di una

sospensione delle prestazioni infortunistiche, proprio perché oggettivamente la

rottura è stata sia per immagini che per disfunzione d'abduzione acuta, un

evento chiaramente post-traumatico. Le alterazioni degenerative sono

compatibili con età e lavoro del paziente. (…)”

A tal proposito

l’amministrazione ha interpellato nuovamente il dr. med. __________, il quale,

nella nota del 22 luglio 2020 (doc. 62), ha osservato che l’attestazione del

medico curante non era atta a modificare la sua precedente presa di posizione,

in quanto:

" Nella RM

del 29.08.2019 si nota una polirottura della intera cuffia rotatoria di vecchia

data. Il sovraspinato è ritirato fino mediale del glenoide con perdita/atrofia

grassa di più di 50% della massa originale. L’infraspinato mostra lo stesso una

perdita di volume di ca. 50% con involuzione grassa. Il sottoscapolare mostra

ugualmente una lesione vecchia della parte superiore del tendine con perdita

parziale grassa del muscolo.

La testa si trova grattando sotto l’acromion.

Se l’assicurato avesse avuto questa fulminante rottura della

cuffia si notava subito un’incapacità globale di muovere il braccio. Il fatto

che lui è riuscito a muoverlo per più di un anno, post infortunio è il segno

chiaro di essere confrontati con una rottura degenerativa della cuffia con

successivo scompenso. Quindi si può escludere una lesione acuta nell’infortunio

del 06.2019.”

In sede di opposizione

l’assicurato ha versato agli atti il certificato medico del 15 settembre 2020

(doc. 81) il dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e

traumatologia dell’apparato locomotore, giusta il quale:

" (…) In

base ai dati anamnestici e alla documentazione medica l’infortunio

dell’11.06.19 ha causato la rottura completa della cuffia dei rotatori della

spalla sinistra. (…) il paziente conferma l’assenza di sintomi e di deficit

funzionale della spalla sinistra prima dell’evento dell’11.06.19. (…). Le

dichiarazioni del paziente sono plausibili. Sulla base della letteratura medica

la rottura della cuffia dei rotatori della spalla sinistra è di origine

traumatica in nesso causale con l’evento dell’11.06.19.”

Nell’apprezzamento medico

del 24 novembre 2020 (doc. 85) il dr. med. __________ ha rilevato quanto segue:

" (…). L'assicurato

nel corso del mese di giugno 2019 ha avuto un infortunio dove ha riportato una contusione

diretta verso la spalla sinistra ma anche verso il ginocchio sinistro. L'esame

ecografico e l'esame radiografico hanno evidenziato una degenerazione piuttosto

normale per l'età dell'assicurato con calcificazione a carico del compartimento

femoro-tibiale mediale con fuoriuscita del menisco. Nessuna lesione di origine

infortunistica. Vecchia lesione almeno parziale del LCA che non ha creato

instabilità o disturbi secondo i rapporti.

Per quanto concerne la spalla sinistra si nota un miglioramento

del decorso e l'assicurato, come anche ultimamente valutato dal dr. med. __________,

non ha dolori ma solo un deficit di forza nell'abduzione quindi solo quando è

necessario l'uso del sovraspinato. La mobilità è libera.

Alla RMN del 29.08.2019 si nota una rottura plurima dell'intera

cuffia rotatoria di vecchia data. Il sovraspinato è retratto fino a metà della

glenoide con chiara atrofia grassa più del 50% della massa muscolare originale.

L'infraspinato mostra una perdita di volume di circa il 50% con involuzione

grassa parziale. Il sottoscapolare mostra una lesione vecchia della parte

superiore del tendine con perdita parziale della massa muscolare. Questo è

stato descritto dal collega che ha effettuato la ecografia ed è anche ben

visibile nella risonanza magnetica. La testa dell'omero di conseguenza entra in

conflitto con l'acromion in assenza del sovraspinato e della sua funzionalità.

Se l'assicurato avesse avuto questa improvvisa rottura della

cuffia nell'infortunio dell'11.06.2019, si sarebbe manifestata subito

un'incapacità globale di muovere il bracco. Il fatto che l'assicurato è

riuscito a muovere il braccio quasi normalmente per oltre un anno

post-infortunio è una verifica ed un segno chiaro di non essere confrontato con

una rottura di origine infortunistica ma di essere confrontati con una rottura

degenerativa della cuffia con successivo scompenso degli altri muscoli della

cuffia rotatoria. Si ricorda che per provocare una non solo retrazione di più

di 2 cm fino alla glenoide ma in più di essere confrontati con una involuzione

grassa passano mesi fino ad anni per questo processo degenerativo di inattività

e cambiamento della struttura del muscolo.

È quindi impossibile che l'assicurato abbia avuto nella caduta la

completa lesione non solo di un muscolo/tendine ma di quasi l'intera cuffia

rotatoria. Una lesione così importante non avrebbe più permesso all'assicurato

di muovere il braccio.

Solo in caso di una lesione degenerativa il nostro corpo riesce

successivamente a compensare la mobilità con compensazione degli altri muscoli

come è evidentemente il caso con il signor RI 1. In assenza di una lesione

infortunistica oggettivabile si può escludere una lesione acuta della cuffia

rotatoria della spalla sinistra dell'assicurato il 11.06.2019.”

Unitamente alla propria

impugnativa, la patrocinatrice dell’insorgente ha prodotto la valutazione

medica del 21 gennaio 2021 (doc. L) del dr. med. __________ - specialista FMH

in chirurgia ortopedica e traumatologia, che lo ha visitato in data 14 gennaio

2021 su richiesta di __________ - il quale ha posto la diagnosi di “Stato da

infortunio della circolazione con trauma alla spalla sinistra con lesione del

tendine del muscolo sovraspinato e trauma al ginocchio sinistro” e ha

attestato quanto segue:

" Attualmente

non ci si può più attendere un miglioramento dello stato di salute del paziente

tramite continuazione della cura medica. (…). Il paziente riferisce dolori alla

spalla sinistra facendo degli sforzi e riferisce anche una mancanza di forza la

quale è oggettivabile. Pertanto non riesce più ad alzare pesi superiori ai 10

kg e a lavorare con le braccia elevate. (…). Permane un’abilità lavorativa del

50%.”. Alla domanda dell’__________ “6.1. La CO 1 ha chiuso la causalità

dell’evento col 13.07.202, ritiene corretta la decisione emessa?”, il dr.

med. __________ ha risposto come segue: “In base ai dati anamnestici in cui il

paziente riferisce che prima dell'infortunio non accusava disturbi alla spalla

sinistra riuscendo ad eseguire tutte le sue mansioni lavorative, tra l'alto

anche sollevando pesi di 20-30 Kg (ciò che ora non è più possibile), e al

referto della risonanza magnetica dove non vi è un'atrofia muscolare, l'infortunio

dell'11.06.2019 è stato la causa della lesione della cuffia dei rotatori alla

spalla sinistra.” (n.d.r.: il grassetto e la sottolineatura non sono della

redattrice)

A tal proposito

l’amministrazione ha nuovamente interpellato il dr. med. __________, il quale,

nell’apprezzamento medico del 25 febbraio 2021 (doc. V-1), ha osservato quanto

segue:

" (…) Apprezzamento

Onestamente sono piuttosto stupito dall'affermazione del collega dr. med. __________

che sostiene di non essere confrontati con una atrofia del muscolo.

La RM del 12.11.2019 mostra una rottura plurima dell'intera cuffia

rotatoria di vecchia data con una retrazione fino a metà del glenoide con

chiara atrofia grassa di oltre il 50% della massa muscolare originale. Anche

l'infraspinato mostra una perdita di volume di circa il 50% con involuzione

grassa parziale. Ho l'impressione che il collega non abbia visionato la stessa

risonanza magnetica che è a disposizione nel sistema della Clinica __________.

Ho visionato personalmente questo esame; anche il dr. med. __________

della radiologia non descrive l'intera situazione degenerativa della spalla, ma

di essere comunque confrontati solo con un discreto impingement con rottura

Considerandi

della cuffia dei rotatori a carico del tendine del sovraspinato e descrive in

particolare la retrazione dello stesso ed infiltrazione edematosa del muscolo

del sovraspinato. In seguito ad una contusione diretta della spalla non è

possibile sviluppare un edema del sovraspinato essendo all'interno dell'osso

della scapola. Quindi questo «edema» consiste molto probabilmente in una

involuzione grassa in quanta una rottura dell'inserzione del tendine del

sovraspinato non porta ad un edema ma ad una atrofia dello stesso dopo mesi,

che spiega anche l'importante retrazione con successivo processo atrofico. Come

ben descritto nella letteratura e sicuramente anche ben conosciuto dal collega

dr. med. __________, il processo di retrazione di un tendine di parecchi

centimetri è un processo che impiega mesi a svilupparsi, come anche lo sviluppo

di una atrofia di un muscolo non inizia in genere prima di 6-8 settimane, ma è

- come detto - un processo che può durare anche mesi (processo di lunga

durata). Quindi è chiaramente e indiscutibilmente un segno per una lesione di

vecchia data; importante in questo discorso è il fatto che una lesione

infortunistica completa porta immediatamente ad una incapacità e limitazione ad

alzare il braccio attivamente, come ben descritto anche nella letteratura

scientifica. Dunque in questo caso non può trattarsi di una lesione di recente

data (4-5 mesi prima). Solo in presenza di un decorso degenerativo prolungato

le persone sono in grado di compensare una successiva perdita/lesione dei

muscoli della cuffia dei rotatori. Nel rapporto del dr. med. __________ (vedi

capitolo «disturbi soggettivi») si richiama il fatto che l'assicurato prima

dell'infortunio era in grado di sollevare pesi di 20-30 kg e attualmente ciò

non è più possibile. Questo significa anche che l'assicurato aveva una buona

muscolatura con la quale è riuscito a tenere e sollevare pesi anche importanti,

quindi si tratta di un decorso degenerativo normale con graduale perdita della

forza in un assicurato di quasi 70 anni. Inoltre, pochi giorni dopo

l'infortunio il corpo umano non è in grado di sviluppare movimenti di

compensazione arrivando senza problemi fino a 170°, come invece descritto nel

rapporto dr. med. __________.

La mia valutazione viene confermata anche dal fatto che la

restante muscolatura del cingolo scapolare mostra ancora una buona muscolatura

necessaria per compensare la perdita completa del sovraspinato. Un compenso

così importante da permettere di arrivare a 170° con una mobilità normale è

unicamente possibile in un decorso successivo di lunga durata ed è impossibile

immediatamente dopo una lesione completa di uno o due muscoli della cuffia

rotatoria.

Si ricorda anche che il sovraspinato non è visibile al di fuori

della spalla essendo situato in prossimità della spina scapolare sotto il

muscolo trapezio. Il fatto che il paziente prima non accusava disturbi alla

spalla non esclude un processo degenerativo che si sviluppa negli anni (in base

all'età e all'attività lavorativa). Si ricorda anche che siamo confrontati con

una persona di quasi 70 anni.

Basandoci nuovamente sulla letteratura scientifica, come

rammentato anche dal dr. med. __________, proprio la letteratura descrive che

in uno dei molteplici studi, in un gruppo di 664 persone si è rilevata con una

prevalenza del 22,1% una lesione transmurale e con una prominenza del 10,7%

sopra i 50 anni, 15,2% sopra i 60 anni e 26,5% sopra i 70 anni e oltre 36,6%

nelle persone più anziane. Meno del 35% di queste persone erano sintomatiche

nonostante portatori di una lesione transmurale.

A pagina 8, l'avvocato comunque menziona che la lesione della

cuffia era stata sollevata dal dr. med. __________ già nel mese di novembre

2019.

e che anche in quel momento il ricorrente muoveva la spalla. Dunque, anche

l'avvocato nota la discrepanza; la lesione ovviamente non è data da una

contusione diretta della spalla e, secondo la giurisprudenza, questa dinamica non

è in grado di provocare una lesione di un tendine intero della cuffia, in

particolare del sovraspinato e in più in assenza di danni

valutabili/oggettivabili nei tessuti o nella parte ossea della spalla destra.

Inoltre, la RM mostra anche un tendine arrotondato, anche questo è

un chiaro segno di un decorso degenerativo di diverse settimane fino a mesi.

Inevitabilmente, siamo confrontati con una spalla degenerativa in una persona

di quasi 70 anni, dove la RM mostra una vecchia e senza dubbio non recente lesione

della cuffia con involuzione grassa che è ben visibile nella RM.

Quindi, anche se vi è una discrepanza nella valutazione del dr.

med. __________, ho l'impressione che il collega non abbia visionato

personalmente la RM, altrimenti non vedo possibile che abbia va-lutato il caso

in questo modo, avendo anche una notevole esperienza in ambito chirurgico.”

Il 10 marzo 2021 la

patrocinatrice dell’assicurato ha prodotto lo scritto del 5 marzo 2021 (doc. N)

del dr. med. __________, giusta il quale:

" (…) La RM

del 12.01.2019 mostra una rottura della cuffia dei rotatori con edema del

sovraspinato che potrebbe essere di origine degenerativa (atrofia) oppure anche

post-contusionale. Considerando l'età del paziente è probabile che vi era una

preesistente parziale lesione della cuffia dei rotatori che ha anche portato ad

una certa atrofia parziale della muscolatura. Il paziente prima dell'infortunio

riusciva comunque a sollevare pesi anche notevoli ciò che dopo l'infortunio non

riesce più. È pertanto possibile che l'infortunio abbia causato una rottura

completa della preesistente rottura parziale della cuffia dei rotatori.

A mio avviso pertanto vi era sicuramente una problematica

degenerativa preesistente alla spalla sinistra legata all'età del paziente, il

trauma subito ha comunque aggravato la situazione.”

2.8

Nella concreta evenienza,

questo Tribunale, chiamato a pronunciarsi su una questione di carattere medico,

attentamente vagliato l’insieme della documentazione medica agli atti (cfr., in

particolare, doc. 10, 12, 14, 15, 27, 28, 35, 36, 40, 42, 44, 47, 61, 62 e 81),

ritiene che il parere espresso dal dr. med. __________, specialista FMH in

chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore (e, quindi, della

materia che qui ci occupa) e medico __________ (che vanta un’ampia esperienza

in materia di medicina assicurativa e infortunistica), è dettagliato e

approfondito e rispecchia i parametri giurisprudenziali sopra ricordati (cfr.

consid. 2.6). Ad esso va dunque attribuita piena forza probante e può

validamente costituire da base al giudizio che questa Corte è ora chiamata a

rendere.

Attentamente valutato

l’insieme della documentazione medica agli atti (cfr., in particolare, i pareri

del medico __________ di cui ai doc. 50, 85 e doc. V-1 riassunti al consid.

2.9), questo Tribunale ritiene dimostrato, con un sufficiente grado di

verosimiglianza, che lo status quo sine è stato raggiunto al 13 luglio

2020.

(a distanza di ben oltre 13 mesi dall’infortunio) e la sintomatologia

ulteriormente presentata dall’assicurato (a livello della spalla sinistra) imputabile

a malattia.

Del resto, nè gli argomenti che l’assicurato ha sollevato con la propria

impugnativa (cfr. doc. I) nè la documentazione medica agli atti, sono atti a

generare dei dubbi - neppure lievi - circa la fondatezza dell'approfondito

parere espresso dallo specialista interpellato dall’istituto assicuratore

resistente con considerazioni puntuali e convincenti.

Questa Corte non ignora i certificati medici del dr. med. __________,

specialista FMH in medicina interna e medico curante dell’assicurato (in

particolare, le considerazioni espresse nel messaggio di posta elettronica del

15.

luglio 2020: doc. 61), il certificato medico dell’8 maggio 2020 del dr. med.

Francesco Marbach, caposervizio dell’ambulatorio di traumatologia e ortopedia

dell’Ospedale __________ di __________ (doc. 47), il certificato medico del 15

settembre 2020 il dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica

e traumatologia dell’apparato locomotore (doc. 81), la valutazione medica del

21.

gennaio 2021 (doc. L) del dr. med. __________ - specialista FMH in chirurgia

ortopedica e traumatologia, che lo ha visitato in data 14 gennaio 2021 su

richiesta di __________ - e lo scritto del 5 marzo 2021 (doc. N) del medesimo

specialista.

Tuttavia queste certificazioni

non appaiono atte a sminuire il valore probatorio attribuito ai referti (doc.

50, 85 e doc. V-1 riassunti al consid. 2.9) allestiti dal medico __________.

A detta del medico di famiglia, la sintomatologia alla spalla sinistra

sarebbero causate dall’infortunio dell’11 giugno 2019 (“Come descritto già

nei miei rapporti di ecografia della spalla sinistra, la sintomatologia

lamentata attualmente, concretamente una chiara e repentina riduzione della

capacità di abduzione, si è mostrata a seguito dell'evento infortunistico del

11.06.2020

Sicuramente lo stato della cuffia rotatoria prima del 11.06.2020,

allora comunque asintomatico, risultava già indebolito da una sindrome di

attrito sottoacromiale per artrosi ipertrofica dell'articolazione AC, ma lo

ribadisco, asintomatica e senza limitazione funzionale.”: cfr. messaggio di

posta elettronica del 15 luglio 2020: doc. 61).

Tuttavia, il suo parere -

a maggior ragione non essendo stato espresso da uno specialista e ricordato che

l’Alta Corte ha ripetutamente precisato che le certificazioni del medico

curante, anche se specialista (cfr. STF U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid.

2b/bb), hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di

fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;

RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc;

DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des

assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach,

Basilea 2000, p. 269s) -, non appare suscettibile di generare dei dubbi,

nemmeno lievi, circa la correttezza della valutazione enunciata dal medico __________.

Tanto più che, su questo aspetto, giova qui pure sottolineare che la regola “post

hoc, ergo propter hoc” (dopo questo, dunque a causa di questo) non ha

valenza scientifica. La giurisprudenza federale ha così stabilito che per il

solo fatto d’essere insorto dopo l’infortunio, un disturbo alla salute non può

già essere ritenuto una sua conseguenza. Secondo l’Alta Corte tale argomento è

insostenibile dal profilo della medicina infortunistica e inammissibile da

quello probatorio (cfr. STF 8C_725/2012 del 27 marzo 2013 consid. 7.2.2: “Der Versicherte argumentiert weiter, "woher sonst,

wenn nicht vom Unfall aus dem Jahre 1993, kommen die erwähnten Beschwerden an

der linken oberen Extremität?" Die mit dieser rhetorischen Frage

angerufene Beweisregel "post hoc ergo propter hoc" (vgl. BGE 119 V 335 E. 2b/bb S. 341 f.) ist jedoch praxisgemäss unfallmedizinisch nicht haltbar

und beweisrechtlich nicht zulässig, …”; STF 8C_335/2018 del 7 maggio 2019;

STF 8C_855/2018 del 19 marzo 2019; STF 8C_834/2018 del 19 marzo 2019; STF

8C_355/2018 del 29 giugno 2018; STF 8C_245/2017 dell’8 agosto 2017; STF

8C_230/2017 del 22 giugno 2017; sul tema vedi pure Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25

des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 30, nota 96; A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die

Unfallversicherung, Zurigo 1995, p. 41; STCA 35.2017.60 del 25 settembre 2017,

consid. 2.5; STCA 35.2018.33 del 18 luglio 2018, consid. 2.6; STCA

35.2019.7

del 29 aprile 2019, consid. 2.7; STCA 35.2018.130 dell’8 luglio 2019,

consid. 2.9).

Anche il certificato medico dell’8 maggio 2020 del dr. med. __________,

caposervizio dell’ambulatorio di traumatologia e ortopedia dell’Ospedale __________

di __________ (“(…) Nonostante la lesione vista alla MRI rimango comunque

sorpreso sull'evoluzione clinica in quanto il paziente presenta una buona

mobilità articolare probabilmente grazie al muscolo del deltoide che compensa

il sovraspinato. Permane comunque questo deficit di forza del sovraspinato e in

parte anche dell'in-fraspinato. Visto che il paziente attualmente è poco

sintomatico e sente giusto dei disturbi, ritengo per il momento non necessario

intervenire chirurgicamente. Per un eventuale intervento chirurgico futuro

abbiamo due opzioni (…)”: doc. 47) non appare suscettibile di generare dei

dubbi, nemmeno lievi, circa la correttezza della valutazione enunciata dal

medico __________o. Esso è, infatti, antecedente alle motivate e approfondite

prese di posizione del 16 giugno 2020, del 24 novembre 2020 e del 25 febbraio

2021.

(doc. 50, 85 e doc. V-1), di cui si è già ampiamente detto al consid. 2.9.

Inoltre lo specialista in questione si è, invero, limitato a prendere atto

delle condizioni in cui versava, a quel momento, la spalla sinistra,

esprimendosi in merito alla cura (conservativa e/o chirurgica).

Anche il certificato medico del 15 settembre 2020 del med. __________,

specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato

locomotore (“(…) In base ai dati anamnestici e alla documentazione medica

l’infortunio dell’11.06.19 ha causato la rottura completa della cuffia dei

rotatori della spalla sinistra. (…) il paziente conferma l’assenza di sintomi e

di deficit funzionale dela spalla sinistra prima dell’evento dell’11.06.19.

(…). Le dichiarazioni del paziente sono plausibili. Sulla base della

letteratura medica la rottura della cuffia dei rotatori della spalla sinistra è

di origine traumatica in nesso causale con l’evento dell’11.06.19”: doc.

81) non appare suscettibile di generare dei dubbi, nemmeno lievi, circa la

correttezza della valutazione enunciata dal medico __________. Esso è, infatti,

antecedente alle motivate e approfondite prese di posizione del 24 novembre

2020.

e del 25 febbraio 2021 (doc 85 e doc. V-1), di cui si è già ampiamente

detto al consid. 2.9. Inoltre, anche per questo certificato, giova ribadire che

la regola “post hoc, ergo propter hoc” (dopo questo, dunque a causa di

questo), di cui si è già ampiamente detto, non ha valenza scientifica.

Anche la valutazione

medica del 21 gennaio 2021 (doc. L) del dr. med. __________ - specialista FMH

in chirurgia ortopedica e traumatologia, che lo ha visitato in data 14 gennaio

2021.

su richiesta di __________ - e lo scritto del 5 marzo 2021 (doc. N) del

medesimo specialista non sono suscettibili di generare dei dubbi, nemmeno

lievi, circa la correttezza della valutazione enunciata dal medico __________.

Il TCA non ha motivo di scostarsi dalle dettagliate, approfondite, motivate e

convincenti considerazioni espresse dal medico __________ nelle prese di

posizione del 16 giugno 2020, del 24 novembre 2020 e del 25 febbraio 2021 (doc.

50, 85 e doc. V-1), di cui si è già ampiamente detto al consid. 2.9. In

particolare, nel complemento del 25 febbraio 2021 il medico __________ ha

spiegato, infatti, in modo circostanziato e condivisibile i motivi per cui la

sua valutazione si discosta da quella del dr. med. __________, prendendo

posizione in modo dettagliato, approfondito, motivato e convincente alla

valutazione del 21 gennaio 2021 del medico fiduciario dell’__________. Il

medico __________ ha ribadito, sulla scorta delle immagini della RM del 12

novembre 2019, che l’assicurato presentava una rottura plurima dell'intera

cuffia rotatoria di vecchia data con una evidente atrofia (50%) della massa

muscolare originale con involuzione grassa parziale rispettivamente, sulla

scorta dell’ecografia del 14 agosto 2019, che l’assicurato presentava una

retrazione importante ed infiltrazione edematosa del muscolo del sovraspinato e

che, in seguito ad una contusione diretta della spalla, non è possibile

sviluppare un edema del sovraspinato essendo all'interno dell'osso della

scapola. Egli ha pure ribadito che, come ben descritto nella letteratura, il

processo di retrazione di un tendine di parecchi centimetri è un processo che

impiega mesi a svilupparsi, come anche lo sviluppo di una atrofia di un muscolo,

non inizia in genere prima di 6-8 settimane e può durare anche mesi (processo

di lunga durata). Inoltre una lesione infortunistica completa porta immediatamente

ad una incapacità e limitazione ad alzare il braccio attivamente, come ben

descritto anche nella letteratura scientifica. Dunque in questo caso non poteva

trattarsi di una lesione di recente data (4-5 mesi prima). Pertanto si tratta

di un decorso degenerativo normale con graduale perdita della forza in un

assicurato di quasi 70 anni. Il medico fiduciario ha pure spiegato che la sua

valutazione era confermata anche dal fatto che la restante muscolatura del

cingolo scapolare era ancora buona e sufficiente per compensare la perdita

completa del sovraspinato e che un compenso così importante da permettere di

arrivare a 170° con una mobilità normale è unicamente possibile in un decorso

successivo di lunga durata ed è impossibile immediatamente dopo una lesione

completa di uno o due muscoli della cuffia rotatoria. Basandosi nuovamente

sulla letteratura scientifica, egli ha pure osservato che in uno dei molteplici

studi, in un gruppo di 664 persone si è rilevata con una prevalenza del 22,1%

una lesione transmurale e con una prominenza del 10,7% sopra i 50 anni, 15,2%

sopra i 60 anni e 26,5% sopra i 70 anni e oltre 36,6% nelle persone più

anziane. Meno del 35% di queste persone erano sintomatiche nonostante portatori

di una lesione transmurale.

Per quanto lo scritto del 5

marzo 2021 del dr. med. __________, il TCA osserva innanzitutto che lo

specialista in questione, medico fiduciario dell’__________, non ha preso

posizione in modo dettagliato, approfondito, motivato e convincente in merito

al complemento del 25 febbraio 2021 del medico __________.

Inoltre egli ha, da una parte, riconosciuto che la spalla sinistra presentava

uno stato morboso preesistente (rottura parziale della cuffia con

parziale atrofia della muscolatura legata all’età) e, dall’altra, ha ritenuto possibile

che l’infortunio abbia causato un peggioramento direzionale (rottura completa

della preesistente rottura parziale) dello stato preesistente morboso. Egli ha,

quindi, ammesso una relazione tutt'al più possibile, ciò che non permette di

riconoscere il nesso di causalità naturale secondo il criterio della

probabilità preponderante. La circostanza che lo specialista in questione abbia

ammesso una semplice possibilità, non basta per riconoscere il nesso di

causalità naturale secondo il criterio della probabilità preponderante.

Del resto, a proposito dell’eziologia delle rotture della cuffia rotatoria, è

utile segnalare che il TCA, nell’ambito della causa sfociata nella sentenza

35.2001.1

del 30 ottobre 2002, ha ordinato una perizia medico-giudiziaria

affidandola al dott. __________, Capoclinica aggiunto presso la Clinica di

ortopedia e di chirurgia dell'apparato locomotore dell'Ospedale __________ di __________,

il quale ha espresso le seguenti considerazioni, sottolineando in particolare

che il naturale processo degenerativo della cuffia ha inizio già prima dei

trent’anni di età e che, tra i cinquanta e i sessant’anni, l’incidenza di

rotture parziali o totali cresce sino al 30%, anche in soggetti asintomatici:

" (…) La réponse à la question de savoir si et sous quelle forme

existe des ruptures accidentelles de la coiffe des rotateurs qui satisfont aux

conditions requises à leur prise en charge est basée sur des connaissances

ayant trait à l'étiologie, la pathogenèse et l'histoire naturelle des différentes

formes de lésions ou pertes de substances de la coiffe des rotateurs. La genèse

de pertes de substances de la coiffe des rotateurs est multifactorielle. Elle

inclut des mécanismes extrinsèques (macrotraumatisme, microtraumatisme

répétitif, conflit sous-acromial) et des mécanismes intrinsèques tel que

l'hypovascularité et la dégénération primaire due au vieillissement naturel du

tendon. La coiffe des rotateurs est soumise au fil du phénomène naturel du

vieillissement à un processus dégénératif. Quoique le vieillissement biologique

ne soit pas dépendant de l'âge chronologique, il est néanmoins admis de façon

unanime que les pertes de substances de la coiffe s'accroissent avec l'âge en

ce qui concerne leur fréquence, leur épaisseur et leur étendue. Sur le plan

microscopique, ce processus de dégénération débute déjà avant l'âge de 30 ans.

Cependant, les lésions sont rares avant l'âge de 35 à 40 ans mais leur nombre

s'accroît dans la 5ème décennie pour aboutir après 50 ans aux pertes de

substances totales transfixantes. Entre 50 et 60 ans, même chez des sujets

asymptomatiques, il est possible de démontrer jusqu'à 30% des cas de pertes de

substances partielles ou complètes de la coiffe des rotateurs. Cette solution

de continuité de la coiffe des rotateurs n'est pas subite mais s'installe de

façon graduelle et progressive au fil des mois et des années. Cette

dégénération est due à une diminution de la perfusion provoquant une atrophie

continuelle du tissu tendineux. Cette diminution de perfusion peut être accentuée

par des facteurs extrinsèques comme par des protusions osseuses (ostéophytes au

niveau acromio-claviculaire, acromion en forme de crochet de type III).

Chez des sujets au-dessus de 40 ans, la coiffe

des rotateurs n'a très probablement aucune possibilité de régénération. Par la

suite, les fibres tendineuses perdent de force et avec les années le tendon

s'élargit et s'amincit. A ce stade là, dans la majorité des cas, les premiers

symptômes apparaissent en général sous forme de douleurs nocturnes et ensuite

par la diminution de la force du membre intéressé et pseudoparalyse.”

(STCA 35.2017. 62 del 2 ottobre 2017, consid. 2.9).

Da ultimo, giova qui pure ricordare che, in base alle conclusioni dello studio

di A. Lädermann e altri, “Degenerative

oder traumatische Läsionen der Rotatorenmanschette – Revidierte

Unterscheidungskriterien”, pubblicato in Schweizerisches Medizin-Forum

2019; 19 (15-16): 260-267, lievi sintomatiche o asintomatiche degenerazioni

della cuffia dei rotatori insorgono sovente a partire dai 40 anni circa, la

prevalenza di lesioni degenerative trasmurali della cuffia è stata chiaramente

rivista verso il basso negli ultimi 15 anni e, soprattutto, trattandosi di

pazienti giovani (sotto i 60 anni), lesioni trasmurali della cuffia rotatoria

sono spesso di natura traumatica. Al momento dell’infortunio (11 giugno 2019), RI

1.

(nato il __________ 1951) aveva superato da molto (8 anni e oltre 5 mesi) la

soglia dei 60 anni.

È infine utile segnalare

che, di norma, una valutazione sulla base dei soli atti medici (“Aktegutachten”)

è possibile se il medico dispone, come in concreto, di sufficienti elementi

risultanti da altri accertamenti personali (STCA 32.2017.27 dell'11 settembre

2017, consid. 2.71 e rinvii giurisprudenziali ivi citati). In concreto il dr.

med. __________, medico __________, ha potuto stabilire, sulla base degli atti

dell’incarto, che la sintomatologia alla spalla sinistra di cui soffre

l'assicurato non costituiscono una conseguenza naturale dell'infortunio occorso

nel mese di giugno 2019 dal luglio 2020 (doc. doc. 50, 85 e doc. V-1).

In siffatte circostanze il Tribunale non condivide le critiche mosse dalla

patrocinatrice dell'assicurato all'operato del medico __________, motivo per le

quali tutte le censure sollevate al riguardo sono respinte.

2.9

In esito a quanto precede,

questo Tribunale ritiene dimostrato, secondo il criterio della verosimiglianza

preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125

V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew,

Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A.

Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo

2003, p. 343), che l’infortunio dell’11 giugno 2019 ha aggravato soltanto

transitoriamente il preesistente stato della spalla sinistra dell'assicurato,

con lo status quo sine raggiunto, al più tardi, al momento in cui

l’assicuratore convenuto ha posto termine alle proprie prestazioni (13 luglio

2020) (su quest’ultimo aspetto, si veda segnatamente la STF 8C_485/2014 del 24

giugno 2015, in cui l’Alta Corte, annullando quanto deciso dai giudici

cantonali, ha confermato la decisione con la quale l’amministrazione,

fondandosi sul parere del proprio medico di fiducia, aveva considerato

raggiunto lo status quo sine tre mesi dopo la contusione subita dall’assicurato

alla spalla destra, contusione che aveva scompensato una alterazione

preesistente e rimasta fino a quel momento asintomatica; STCA 35.2016.77 del 9

gennaio 2017, consid. 2.8; si veda pure la STF 8C_19/2020 del 21 settembre 2020,

in cui l’Alta Corte ha confermato, al pari di quanto deciso dai giudici

cantonali, la decisione con la quale l’amministrazione, fondandosi sul parere

del proprio medico di fiducia, aveva considerato raggiunto lo status quo

sine tre mesi dopo la contusione subita dall’assicurato alla spalla destra,

contusione che aveva scompensato una alterazione preesistente e rimasta fino a

quel momento asintomatica). Pertanto, in esito alle considerazioni che

precedono, questo Tribunale reputa dimostrato, secondo il criterio della verosimiglianza

preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale, che

l’infortunio occorso a RI 1 l’11 giugno 2019 ha cessato di giocare un ruolo

causale in relazione ai disturbi da esso lamentati alla spalla sinistra a far

tempo dal 13 giugno 2020.

Il TCA può esimersi dal disporre ulteriori misure istruttorie

(in particolare, l’esperimento di una perizia giudiziaria “atta a

determinare l’origine degli attuali problemi alla spalla, rispettivamente il

nesso causale ed adeguato con l’infortunio”, come richiesto dalla

patrocinatrice dell’insorgente: doc. I, pag. 8), visto che esse non

fornirebbero verosimilmente nuovi e rilevanti elementi di valutazione. In

proposito, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione

anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF

9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012), senza che

ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29

cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi

citata).

L’istituto resistente era,

quindi, legittimato a porre fine al proprio obbligo a prestazioni, vista

l’assenza di un nesso di causalità naturale. La decisione su opposizione

impugnata, mediante la quale l’CO 1 ha posto fine al proprio obbligo a

prestazioni a far tempo dal 13 luglio 2020, deve pertanto essere confermata in

questa sede.

Va infine segnalato che l’Alta Corte ha precisato che l’assicuratore infortuni

non è tenuto a dimostrare l’esistenza di una causa extra-infortunistica

a cui imputare i disturbi accusati dall’interessato (cfr. STF U 152/03 del 21

aprile 2005 e riferimenti ivi menzionati; cfr. STCA 35.2017.62 del 2 ottobre

2017, consid. 2.9; STCA 35.2018.130 dell’8 luglio 2019, consid. 2.12).

2.10

L’art. 61 lett. a LPGA, in

vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere

semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa

di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte

che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è

entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA

secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è

soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

La procedura è pertanto di

principio onerosa se concerne la fissazione dei contributi (cfr. Messaggio

concernente la modifica della legge federale sulla parte generale del diritto

delle assicurazioni sociali, FF 2018, pag. 1303 e seguenti, pag. 1334: “La

mozione Gruppo UDC 09.3406 chiede che venga abolito il principio della gratuità

delle procedure di ricorso davanti ai tribunali cantonali nell’ambito delle

assicurazioni sociali. L’indicazione secondo cui la procedura è gratuita va

pertanto soppressa (art. 61 lett. a D-LPGA). Saranno così applicabili le

disposizioni del diritto cantonale relative alle spese di procedura. Per quanto

riguarda invece le controversie relative a prestazioni, la lettera fbis

contempla l’addebito di spese soltanto nel caso in cui la singola legge lo

preveda. Nell’assicurazione invalidità una tale regolamentazione è già in

vigore dal 1° luglio 2006 (art. 69 cpv. 1bis LAI)”).

Secondo l’art. 83 LPGA

(disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo

grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si

applica il diritto anteriore.

In concreto, il ricorso è

del 29 gennaio 2021 per cui si applica la nuova disposizione legale.

Trattandosi di prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare

le spese.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti