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Decisione

35.2021.12

Rinviato per accertare (art. 44 LPGA) se, come lo sostiene lo specialista operatore e curante, la caduta ha provocato un peggioramento direzionale del preesistente stato morboso (ulna plus).

16 giugno 2021Italiano38 min

Ritengo utile ancora per una fase transitoria, se possibile, adibirla a mansioni

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2021.12

PC/DC/sc

Lugano

16 giugno 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Paola Carcano, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 29 gennaio 2021 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 22 dicembre 2020 emanata

da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, nata il __________ 1960,

di professione donna delle pulizie, disoccupata dal 1° dicembre 2018 (con

guadagno intermedio, in quanto attiva su chiamata, per ca. 16 ore mensili

presso la ditta __________ di __________, dal 21 giugno 2019 e per ca. 85.88

ore mensili presso la ditta __________ di __________ dal 1° maggio 2018), e,

perciò, assicurata d’obbligo contro gli infortuni presso l'CO 1, in data 22 ottobre

2019, verso le 17.10, mentre era a __________ in __________, alla fermata del

bus per recarsi al lavoro, è inciampata nella transenna ed è caduta a terra,

riportando la frattura al III prossimale della falange prossimale del IV e V

dito della mano destra (doc. 1-8, 13-15 e 26).

L’assicurata è stata licenziata il 30 settembre 2019, con effetto al 31 ottobre

2019, a seguito di una “riorganizzazione aziendale interna” dalla ditta __________

di __________ (doc. J)

A causa dell’infortunio, RI 1 si è sottoposta a svariate indagini, che sono

state effettuate per mezzo di apparecchiature diagnostiche e di immagine

radiologica. Ella ha effettuato pure diverse visite mediche specialistiche e si

è anche sottoposta a svariate sedute di fisioterapia e ergoterapia.

L’istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le

prestazioni di legge.

1.2. In seguito all’infortunio RI

1 è stata completamente inabile al lavoro dal 22 ottobre 2019 al 19 gennaio

2020 (doc. 3, 23, 29 e 36).

In data 6 aprile 2020 l’assicurata ha dovuto interrompere nuovamente la propria

attività lavorativa a causa dei dolori all’arto superiore destro. In data 19 aprile

2020 è stata annunciata una ricaduta all’CO 1 (doc. 41 e 42).

A causa di persistenti dolori all’arto superiore destro, RI 1 si è sottoposta ad

ulteriori indagini, che sono state effettuate per mezzo di apparecchiature

diagnostiche e di immagine radiologica. Ella ha effettuato pure diverse visite

mediche specialistiche e si è anche sottoposta a svariate sedute di

fisioterapia e ergoterapia.

1.3. Esperiti gli accertamenti

medico-amministrativi del caso (in particolare, dopo avere preso atto della valutazione

del 6 maggio 2020 del medico __________, dr. med. __________, specialista FMH

in ortopedia e traumatologia dell’apparato locomotore: doc. 64), il 13 maggio

2020 (doc. 71) l’CO 1 ha comunicato all’assicurata quanto segue:

" (…)

Abbiamo effettuato una verifica del nostro obbligo a versare le prestazioni per

l'evento del 22 ottobre 2019.

In base alla valutazione del nostro medico __________, il dott. __________, in

data 19 gennaio 2020 le due dita dell'arto destro hanno raggiunto, dal punto di

vista medico, una condizione definitiva. A partire da questa data cioè non ci

si può più attendere, con probabilità preponderante, un miglioramento

significativo dello stato di salute.

Gli attuali disturbi non sono riconducibili con probabilità

preponderante all'evento del 22 ottobre 2019. Per la rinnovata inabilità

lavorativa, in corso a partire dal 6 aprile 2020, non possiamo pertanto versare

alcuna prestazione. Con effetto dal 24 maggio 2020 interrompiamo quindi

l'erogazione delle prestazioni relative alle spese di cura.

Secondo la valutazione del nostro medico __________, considerando i postumi

dell'infortunio, a partire dal 20 gennaio 2020 lei può riprendere a pieno

l'attività lavorativa svolta prima dell'infortunio.

Qualora fossero necessarie ulteriori cure mediche, la invitiamo a inoltrare le

fatture alla sua cassa malati. Per quanto riguarda la sua inabilità lavorativa

del 6 aprile 2020, le consigliamo di annunciarsi tempestivamente alla sua

assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia e anche alla cassa di

disoccupazione competente. (…).”.

1.4. Dopo avere ricevuto il

certificato medico del 9 maggio 2020 del dr. med. __________, specialista FMH

in chirurgia ortopedica e traumatologia e specialista FMH in chirurgia della

mano (doc. 80) ed avere acquisito agli atti l’apprezzamento medico del 25 maggio

2020 del dr. med. __________ (doc. 84), con decisione formale del 28 maggio

2020 l’CO 1 ha confermato integralmente il contenuto della sua precedente

comunicazione (doc. 88).

1.5. Dopo avere ricevuto

l’opposizione interposta personalmente dall’assicurata (doc. 122) ed avere

acquisito agli atti l’apprezzamento medico del 18 dicembre 2020 del dr. med. __________

(doc. 147), in data 22 dicembre 2020 l’CO 1 ha confermato il contenuto della

sua prima decisione (doc. 154).

1.6. Nel frattempo RI 1, alla

quale è stata diagnosticata ad inizio novembre 2020 una situazione di ulna plus

(4 mm) con parziale necrosi semilunare (doc. 114), si è sottoposta ad un

intervento di osteotomia d’accorciamento dell’ulna del braccio destro il 18

novembre 2020 (doc. 124) e ad un intervento di rimozione dei mezzi di sintesi (e

re-fissazione con placca per ulna Medartis e 13 viti) l’11 dicembre 2020 (doc.

140).

Nel frattempo l’assicurata è stata licenziata il 16 luglio 2020, con effetto al

30 settembre 2020, “allo scadere del periodo di protezione di 90 previsti

dalla legge” (doc. J) dalla ditta __________ di __________.

1.7. Con tempestivo ricorso del 29

gennaio 2021 RI 1, patrocinato dall'avv. RA 1, ha chiesto l’annullamento della

decisione su opposizione impugnata ed, in via principale, che “CO 1, tenuto

a corrispondere alla signora RI 1 le indennità giornaliere per perdita di

guadagno a seguito d'infortunio per inabilità lavorativa al 100% a partire dal

6 aprile 2020 e fino alla ripresa della piena capacità lavorativa, nonché ad

assumersi le relative cure mediche.” e, in via subordinata, che “Gli

atti sono rinviati CO 1 per la nomina di un perito indipendente secondo la

procedura prevista dall'art. 44 LPGA.” (doc. I, pag. 8).

La patrocinatrice dell'insorgente ha innanzitutto precisato, per un verso, che,

contrariamente a quanto ritenuto dall’CO 1, la sua cliente non ha ripreso

l’attività lavorativa dal 20 gennaio 2020, in quanto ha dapprima beneficiato di

un mese di recupero vacanze e, per altro verso, che è stata confrontata con un

incremento del dolore (in particolare, dopo avere dovuto interrompere le sedute

di ergoterapia, a causa della pandemia di Covid-19), che comunque non era mai

cessato.

La rappresentante della ricorrente critica pure l’operato del medico __________

per non avere mai visitato né interpellato la sua assistita rispettivamente per

non avere mai chiesto un parere ai medici, che hanno effettivamente visitato e

seguito la sua cliente, in merito alle cause del suo disturbo. Ella contesta la

valutazione del medico fiduciario, visto che il dolore al polso si è

manifestato immediatamente dopo la caduta. Inoltre, lo specialista che ha posto

la diagnosi di ulna plus e ha operato la sua cliente (PD dr. med. __________,

specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia e specialista FMH in

chirurgia della mano presso la Clinica __________ di __________), nel proprio

rapporto del 9 novembre 2020 (doc. 135) ha attestato “un sicuro significato

post-traumatico, in quanto la situazione al polso sinistro è assolutamente

silente” (doc. I, p.to 6).

La patrocinatrice chiede, infine, che la ricorrente venga posta al beneficio

dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio, visto che la sua

situazione finanziaria è precaria, percependo dal mese di aprile 2020

unicamente l’indennità giornaliera malattia pari a mensili fr. 1'427.00, che

non le permette di coprire il proprio fabbisogno minimo di complessivi fr.

2'488.45.

1.8. L’11 febbraio 2021 (doc. IV),

l’avv. RA 1 ha versato agli atti il certificato municipale per l’ammissione

all’assistenza giudiziaria debitamente compilato, vidimato e corredato da

svariata documentazione (doc. IV-1).

1.9. Nella risposta del 18

febbraio 2021 (doc. V), l’CO 1 ha versato agli atti l’incarto completo,

postulando che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per

quanto necessario, nei considerandi di diritto.

1.10. Il 2 marzo 2021 (doc. VII), la

patrocinatrice dell’insorgente ha chiesto al TCA l’assunzione di informazioni

e/o audizione del PD dr. med. __________ sulle cause del disturbo della

ricorrente, l’esperimento di una perizia sulle cause del disturbo della

ricorrente, il richiamo dell’incarto della CO 1 relativo alla decisione

impugnata.

1.11. Il 6 aprile 2021 (doc. IX),

l’avv. RA 1 ha versato agli atti il certificato medico del 17 marzo 2021 del PD

dr. med. __________ (doc. M).

1.12. Il 15 aprile 2021, l’CO 1 si è

riconfermata nella richiesta di reiezione del ricorso con argomenti di cui si

dirà, per quanto necessario, nei considerandi di diritto. (doc. XI).

Il doc. XI è stato

trasmesso per conoscenza alla rappresentante della ricorrente (doc. XII).

in diritto

2.1. in ordine

La presente vertenza non

pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad

esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il

TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi

dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF

9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF

8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/

2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;

STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003;

STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in

RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del

26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF

9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

nel merito

2.2. L’oggetto della lite è

circoscritto alla questione di sapere se l’CO 1 era legittimata, oppure no, a

sospendere il proprio obbligo a prestazioni in relazione all’evento del 22

ottobre 2019 a partire dal 20 gennaio 2020 (indennità giornaliere)

rispettiva-mente dal 24 maggio 2020 (spese di cura).

2.3. Secondo l’art. 6 cpv. 1

LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni

assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non

professionali e di malattie professionali.

2.4. Presupposto essenziale per

l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è

l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue

conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo presupposto è da

considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento

infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si

sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia

stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che

l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un

danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che

l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È questione di fatto lo

stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di

causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano

secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo

l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito

dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT

II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF

125 V 195; STF del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STF del 29 gennaio

2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STF del 28 novembre 2000 nella

causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STF

del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STF 6 aprile 1994

nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202

consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V

142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V

188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler

Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de

causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al

riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non

ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31;

DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF

113 V 46).

Ne discende che ove l'esistenza

di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere

reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio

assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1,

DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore contro gli

infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele

dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle

prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

- quando lo stato di

salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima

dell'infortunio (status quo ante);

- quando lo stato di

salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe

prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)

(cfr. RAMI 1992 U 142, p.

75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469;

U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der

Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo la giurisprudenza,

qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un

sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio

obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa

naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione

del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni,

l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo

l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità

che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente.

Trattandosi della

soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già

all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e

riferimenti ivi citati; STCA 35.2019.117 del 5 agosto 2020, consid. 2.4).

2.5. Occorre inoltre rilevare che

il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso

di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

Un evento è da ritenere

causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario

delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare

un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in

linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e

405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid.

4a e sentenze ivi citate).

Comunque, qualora sia

carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare

le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata

(cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure:

Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

La giurisprudenza ha

inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della

responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un

rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi

fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde

anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si

presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118

V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus

dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS/RSAS 2/1994, p. 104s. e M.

Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

2.6. In virtù dell’art. 11 OAINF,

l’assicuratore LAINF è tenuto a riprendere l’erogazione delle prestazioni

assicurative in caso di ricadute o conseguenze tardive (cfr. Ghélew, Ramelet,

Ritter, op. cit., p. 71 e A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht,

Berna 1985, p. 277).

Né la LAINF né l’OAINF

prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la pretesa potrà essere

fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze tardive appaiono, per

la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio assicurato, e ciò

indipendentemente dal fatto che, a quel momento, l’interessato sia o meno

ancora assicurato. Rilevante è soltanto l’esistenza di un nesso di causalità

(cfr. STFA U 122/00 del 31 luglio 2001).

Nella sentenza pubblicata

in RAMI 1994 U 206, p. 326ss., il TFA ha precisato che, trattandosi di una

ricaduta, la responsabilità dell’assicuratore infortuni non può essere ammessa

soltanto sulla base del nesso di causalità naturale riconosciuto in occasione

del caso iniziale. Spetta piuttosto a colui che rivendica le prestazioni

dimostrare l’esistenza di una relazione di causalità naturale fra i “nuovi

disturbi” e l’infortunio assicurato. Soltanto qualora il nesso di causalità è

provato secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, può essere

riconosciuto un ulteriore obbligo prestativo a carico

dell’assicuratore-infortuni. In assenza di prove, la decisione sarà sfavorevole

all’assicurato, il quale intendeva derivare diritti da un nesso di causalità

naturale rimasto indimostrato.

2.7. Per costante giurisprudenza,

in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02

dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg.

(= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte

federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che

essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri

di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano

dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si

trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di

metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono piuttosto esistere

delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente

fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza

8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale

federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la

propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno

il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in

tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle

armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1

CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio

l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei

mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in

particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

Trattandosi invece di

perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura

amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati

indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non

esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF

8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il valore

probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi

sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure

sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza

dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le

conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125

V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160

ss., consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per

decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la

sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo

contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile osservare

che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere

la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,

precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri

medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come

farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è

l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in

fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

2.8. Nella concreta evenienza,

dalla decisione su opposizione impugnata si evince che l’amministrazione ha

dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni dal 20 gennaio 2020

(indennità giornaliere) rispettivamente dal 24 maggio 2020 (spese di cura),

considerando che i disturbi all’avambraccio destro ancora lamentati

dall'assicurata al 20 gennaio 2020 non costituivano una conseguenza dell’infortunio

occorso il 22 ottobre 2019, ma erano da attribuire esclusivamente a malattia.

Risulta pure che tale decisione è stata presa in base alla valutazione espressa

in merito dal medico __________ da essa interpellato (cfr. doc. 154, p. 5 e 6).

Dalle tavole processuali emerge che l’assicurata, in data 22 ottobre 2019,

verso le 17.10, mentre era a __________ in __________, alla fermata del bus per

recarsi al lavoro, è inciampata nella transenna ed è caduta a terra, riportando

la frattura al III prossimale della falange prossimale del IV e V dito della

mano destra (doc. 1-8, 13-15 e 26).

A causa dell’infortunio RI 1 è stata completamente inabile al lavoro dal 22

ottobre 2019 al 19 gennaio 2020 (doc. 3, 23, 29 e 36).

Il 22 gennaio 2020 il dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia

ortopedica e traumatologia e specialista FMH in chirurgia della mano (doc. 39),

ha attestato quanto segue: “(…). Visto il decorso regolare in data odierna

si chiude la cura medica. La paziente continuerà ad eseguire gli esercizi di

ergoterapia autonomamente. È previsto un rientro al lavoro dal 20.1.2020. (…)”.

A causa dei dolori all’avambraccio

destro, l’assicurata ha dovuto interrompere nuovamente la propria attività

lavorativa dal 6 aprile 2020 (doc. 41 e 42) e si è sottoposta ad ulteriori

indagini, che sono state effettuate per mezzo di apparecchiature diagnostiche e

di immagine radiologica. Ella ha effettuato pure diverse visite mediche

specialistiche e si è anche sottoposta a svariate sedute di fisioterapia e

ergoterapia.

Il 9 maggio 2020 il dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia

ortopedica e traumatologia e specialista FMH in chirurgia della mano (doc. 69),

ha attestato quanto segue:

" (…) la

paziente, in seguito all’evento infortunistico, ha condiviso un intenso

programma fisio-ergoterapico che ha comportato un progressivo miglioramento

delle condizioni cliniche, nonché del recupero dell’articolarità attiva (AROM)

e passina (PROM) della mano dx interessata.

All’ultimo controllo clinico eseguito l’edema della mano traumatizzata era in

regressione ulteriore, l’articolarità delle dita lunghe completa con

tip-to-palm 0 cm, in assenza di deficit vascolari di rilievo. Persiste una

tumefazione al dorso del IV e V raggio in esiti post-traumatici. Non segni di

CRPS secondaria.

Fatti

I valori di forza dell’arto interessato (Jamar wrist test)

dall’evento traumatico si sono ulteriormente avvicinati a quelli della mano

controlaterale.

La eventuale ripresa lavorativa è già avvenuta come ausiliaria di pulizie con

problematiche a fasi alterne.

Ritengo utile ancora per una fase transitoria, se possibile, adibirla a mansioni

non troppo pesanti.

La compliance del paziente al programma terapeutico è stata buona e non vi sono

altre osservazioni di rilievo da menzionare.

In assenza di una indicazione alla correzione chir. della problematica non ho

programmato ulteriori controlli e/o la mia consultazione (…).”.

A tale proposito l’amministrazione ha interpellato il dr. med. Andreas Infanger,

il quale, nell’apprezzamento medico del 25 maggio 2020 (doc. 84), ha osservato quanto

segue:

" (…) Beurteilung

1. Ist eine Behandlung unfallbedingt noch notwendig?

Nein, die geklagten Beschwerden, phasenweise Problemel, begründen keine

unfallkausale Arbeitsunfähigkeit in der angestammten Tätigkeit.

Eine neurologische Schädigung durch die Fraktur der Grundglieder

des vierten und fünften Fingers rechts konnte ausgeschlossen werde und andere

überwiegend wahrscheinliche unfallkausale nozizeptive oder neuropathische

Körperschädigungen konnten ebenfalls ausgeschlossen werden.

Die Frakturheilung war abgeschlossen und die Beweglichkeit war

zuletzt ohne Einschränkung, dies dem regelrechten Verlauf entsprechend nach 3

Monaten nach komplikationsloser natürlicher Frakturheilung mit temporärer Ruhigstellung

und Ergotherapie im Anschluss.

Considerandi

2.

Falls ja: Haben Sie Bemerkungen zu den vorgeschlagenen

Behandlungsmassnahmen oder Vor-

schläge zum weiteren medizinischen Vorgehen?

- Falls ja, welche?

Die Beantwortung entfällt.

3.

Kann von einer weiteren Behandlung der Unfallfolgen mit überwiegender

Wahrscheinlichkeit noch eine namhafte Besserung des Gesundheitszustandes

erwartet werden? Falls nein, per wann ist der Endzustand erreicht?

Nein, der Endzustand war am 19.01.2020 erreicht, sowohl klinisch

wie radiologisch bestätigt.

4.

Wie beurteilen Sie in Anbetracht der Unfallfolgen die Arbeitsfähigkeit

als Reinigerin sowie auf dem allg. Arbeitsmarkt in zeitlicher und

leistungsmässiger Hinsicht?

Wann kann mit einer Steigerung gerechnet werden?

Prozent ..Arbeitsfähigkeit: Ab:

Volle Arbeitsfähigkeit ist per 20.01.2020 in der angestammten Tätigkeit

zumutbar.”

In seguito, a causa della

persistenza dei dolori all’avambraccio destro, RI 1 si è sottoposta il 6 luglio

2020.

ad una RX della mano destra che ha messo in evidenza quanto segue: “Non

chiare rime di frattura. Processi degenerativi artrosici più marcati a livello

dell’interfalangea distale del V raggio” (doc. 119), il 16 luglio 2020 ad

una RM del gomito destro e della mano destra che ha evidenziato quanto segue: “Gomito

destro: alterazioni degenerative artrosiche con lesione parziale su substrato

tendinosico del tratto inserzionale del tendine comune degli estensori. Non

alterazioni morfostrutturali né di segnale a carico del nervo ulnare. Polso

destro: sofferenza edematosa del polso prossimale dello scafoide e del

semilunare associato ad alcune cisti subcondrali. Sfumatamente iperintenso il

nervo ulnare a livello del polso, poco prima del passaggio nel canale di Guyon,

senza evidenti compressioni estrinseche” (doc. 118), il 5 novembre 2020 ad

una RM del polso destro che ha messo in evidenza quanto segue: “Morbo di

Kienbock. Alterazioni degenerative radio-carpiale, ulno carpiche e radiolunari

distali con riduzione della rima articolare radio-carpica.” (doc. 116) ed

il 5 novembre 2020 ad una TAC del polso destro che ha evidenziato quanto segue:

“Alterazioni della struttura ossea del lunato sul profilo prossimale-volare

e piramidale e sul profilo scafoideo e della struttura ossea dello scafoide sul

profilo volare e lunare con sclerosi della spongiosa ed aspetti cistiti. Non

distacchi di frammenti. In correlazione ai reperti della RM realizzata in data

odierna il quadro è riferibile a morbo di Kienbock. Discrete alterazioni

artrosiche con sclerosi subcondrali e piccole cisti ulno-carpiche, radio-ulnari

distali e radio carpiche. Lievi sclerosi subcondrali dei carpi articolari STT,

trapezio-metacarpo e pisio-piramidali.” (doc. 115).

Il 9 novembre 2020 (doc. 114) il PD dr. med. Thomas Giesen ha attestato quanto

segue:

" (…) La

paziente ha eseguito la TAC e la RNM. La TAC denota una situazione di ulna plus

(4 mm) con impatto sul semilunare che appare parzialmente necrotico alla RNM.

(…).

Ho spiegato alla paziente che il dolore al polso è dovuto a questa

situazione di ulna plus di sicuro significato post-traumatico, in quanto la

situazione al polso sinistro è assolutamente silente. Penso sia indicata

un’osteotomia di accorciamento dell’ulna. (…)”.

In seguito, RI 1 si è

sottoposta ad un intervento di osteotomia d’accorciamento dell’ulna del braccio

destro il 18 novembre 2020 (doc. 124) e ad un intervento di rimozione dei mezzi

di sintesi (e re-fissazione con placca per ulna Medartis e 13 viti) l’11

dicembre 2020 (doc. 140).

Interpellato dall’amministrazione a tal proposito, nell’apprezza-mento medico

del 18 dicembre 2020 (doc. 147), il dr. med. Andreas Infanger, ha osservato

quanto segue:

" (…) Beurteilung

(…)

Es müssen veränderte tatsächliche Verhältnisse vorliegen. Die tatsächlichen

Verhältnisse haben sich unfallbedingt nicht wesentlich verändert.

Das Ulna Abutment Syndrom, auch Ulna-Plus-Variante genannt, am

rechten Handgelenk, welches im November 2020 chirurgisch adressiert wurde, ist

überwiegend wahrscheinlich auf eine anlagebe-dingten Normvariation des

Handgelenks zurückzuführen, auf eine relative Überlänge der Ulna im Verhältnis

zum Radius, eine unfallkausale Längendifferenz konnte bei fehlender Fraktur im

Unter-armbereich sicher nicht durch das Ereignis «Nicht dislozierte Fraktur der

Grundglieder von Ringfin-ger und Kleinfinger der rechten Hand» herbeigeführt

werden.

Die im MRI der rechten Hand vom 16.07.2020 bildgebend dargestellten

Veränderungen, die Ödeme im proximalen Pol des Os scaphoideum und des Os lunatum

mit subchondralen Zysten sind pathog-nomonisch für degenerative Veränderungen,

welche über Jahre vorbestehend sind, da sich sub-chondrale Zysten über Jahre

bei degenerativen Veränderungen und nicht innerhalb von 9 Monaten nach

möglichen Prellungen entwickeln.

Das CT und MRI vom 05.11.2020 konnte bildgebend degenerative Veränderungen im

gesamten proximalen Handgelenksbereich darstellen, diese sind nicht überwiegend

wahrscheinlich zurückzu-führen auf das 11 Monate zurückliegende Ereignis, die

mögliche Prellung des rechten Handgelenks. Frakturen, welche eine

richtunggebende Verschlimmerung herbeigeführt hätten, die zu einem vorzeitigen

Verschleiss des Handgelenks geführt hätte, wurden zu keinem Zeitpunkt

bildgebend dargestellt.

Der Operationsbericht begründet keine überwiegend wahrscheinliche

Unfallkausalität für die chirurgisch durchgeführte Verkürzung der Elle/Ulna.

Sämtliche Berichte, (…), können keine überwiegend wahrscheinliche unfallkausale

richtunggebende Verschlimmerung im Bereich des Handgelenks rechts durch das

Ereignis vom 22.10.2019 hinreichend begründen”.

Davanti al TCA, l’avv. RA 1 ha

versato agli atti il certificato medico del 17 marzo 2021 del PD dr. med. __________

(doc. M), giusta il quale:

" (…). A mio

parere, la situazione della paziente è post traumatica. La paziente si trova in

una situazione paragonabile p.es. ad un'artrosi traumatizzata. Ossia vi è una

situazione anatomica sfavorevole (in questo caso la leggera lunghezza superiore

dell'ulna rispetto al radio) che però non ha causato problemi fino al momento

del trauma. Prova ne è che la paziente ha la stessa situazione d'ulna plus

anche sul polso sinistro. A sinistra la paziente non ha mai avuto problemi,

anche perché non ha mai avuto traumi. Il mio parere è quindi che la Signora partiva

da una situazione di svantaggio con un’ulna leggermente più lunga del radio, ma

sicuramente nel trauma vi è stato un danno di origine non congenita, ma legata

proprio all'impatto della testa dell'ulna con il semilunare. (…)”.

2.9

Chiamata a pronunciarsi nella

concreta evenienza, questa Corte non ritiene di poter validamente fondare il

proprio giudizio sul parere della specialista di fiducia dell’assicuratore

resistente (cfr., in particolare, doc. 147), in base al quale non sarebbe

dimostrato, con un sufficiente grado di verosimiglianza, che l’infortunio

assicurato abbia provocato un peggioramento direzionale del preesistente stato

morboso a livello del polso destro (cfr. supra, consid. 2.8).

La documentazione medica agli atti non appare sufficientemente chiara, al punto

tale da poter validamente supportare la conclusione alla quale è pervenuto

l’assicuratore resistente.

In questo senso, il TCA osserva innanzitutto che, facendo essenzialmente capo

alla valutazione enunciata dal proprio medico fiduciario, l’CO 1 ha considerato

che - in assenza di fratture ed in presenza di soltanto possibili contusioni al

polso destro - i dolori lamentati dall’assicurata sono di origine morbosa

(cfr., in particolare, doc. 147).

D’altro canto, occorre rilevare come a tale apprezzamento la ricorrente abbia

contrapposto il motivato parere espresso il 17 marzo 2021 dal PD dr. med. __________

(cfr. doc. M), il quale, oltre ad essere il suo curante specialista, è stato

pure colui che l’ha operata il 18 novembre 2020 (intervento di osteotomia

d’accorciamento dell’ulna del braccio destro, doc. 124) e l’11 dicembre 2020

(intervento di rimozione dei mezzi di sintesi e re-fissazione con placca per

ulna Medartis e 13 viti, doc. 140). Da parte sua, il PD dr. med. __________ ritiene

che, nel caso di specie, il trauma legato all’infortunio abbia comportato un

peggioramento direzionale dell’ulna plus congenita, a causa dell’impatto della

testa dell’ulna con il semilunare, occorso durante la caduta.

Questo Tribunale osserva innanzitutto che la ricorrente era portatrice di ulna

plus sia al polso destro che a quello sinistro, di natura congenita, come

peraltro riconosciuto anche dallo stesso medico curante specialista (cfr. doc.

114.

e doc. M).

Ora, va rilevato che se, come lo

sostiene il dr. med. __________, la nota caduta avesse effettivamente provocato

un peggioramento direzionale del preesistente stato, il relativo diritto a

prestazioni non potrebbe essere limitato al 19 gennaio 2020.

La tesi in questione è avversata

dal medico fiduciario dell’assicuratore, il quale ritiene che una possibile

contusione non abbia causato alcun danno strutturale (cfr. doc. 147). Nelle sue

osservazioni del 15 aprile 2021, l’CO 1 ha puntualizzato che, quand’anche si

volesse ammettere che l’infortunio abbia causato un peggioramento dello stato

preesistente, il suo obbligo non è dato sine die, ma soltanto fintanto

che non è stato raggiunto lo status quo sine, ossia il 20 gennaio 2020,

allorquando l’assicurata ha ritrovato la piena capacità lavorativa (doc. XI).

Ora, la presenza agli atti di pareri

medici specialistici contrapposti su un aspetto di fondamentale importanza (insorgenza

o meno di un cambiamento direzionale), non consente a questa Corte di decidere

in un senso oppure nell’altro, posto che quanto sostenuto dal PD __________

appare atto a generare dei dubbi, perlomeno lievi, circa la fondatezza del

parere espresso dallo specialista interpellato dall’amministrazione. Ciò si

giustifica tanto più che dalle tavole processuali si evince che l’assicurata è

inciampata alla fermata del bus ed è caduta a terra, riportando la frattura

dell’anulare e del mignolo della mano destra (cfr. consid. 1.1.). In queste

condizioni, secondo il TCA, l’insorgenza di un trauma anche nella regione del

polso destro non può essere esclusa per il solo fatto che al Servizio di PS

dell’Ospedale __________ di __________ i sanitari hanno omesso di sottoporre il

polso della ricorrente a diagnostica per immagini. Inoltre, il 9 maggio 2020,

il dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia

e specialista FMH in chirurgia della mano (doc. 69), ha attestato, tra l’altro,

che “(…) La eventuale ripresa lavorativa è già avvenuta come ausiliaria di

pulizie con problematiche a fasi alterne (…)” e, a partire dal 6 aprile

2020, l’assicurata ha nuovamente dovuto sospendere il proprio lavoro a causa

dei persistenti dolori all’arto superiore destro.

In simili casi, la

giurisprudenza federale prevede, infatti, che la vertenza non possa essere

decisa basandosi sull’uno o sull’altro dei pareri a disposizione ma che occorre

ordinare una perizia ad opera di un medico indipendente secondo la procedura di

cui all’art. 44 LPGA oppure una perizia giudiziaria (cfr. DTF 135 V 465 e la

STF 8C_247/2018 del 1° aprile 2019 consid. 6.2.2).

2.10

In una sentenza di principio

9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale

federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale

relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico

(SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla

Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi

il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in

quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento

istruttorio.

Il TF ha, al riguardo, sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…)

4.4.1.1

Ist das Gutachten einer

versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene

Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das

Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die

Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit

diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines

Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den

kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61

lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen

auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die

erstinstanzlichen Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an

die Verwaltung delegieren dürfen.

4.4.1.2

Die Vorteile von Gerichtsgutachten (anstelle einer

Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des Gesamtverfahrens und

in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte Durchführung der

Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko von - für die

öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren multiplen

Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick auf die

differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche funktionelle

und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der Instanzenabfolge im

Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,

Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In

der hier massgebenden Verfahrenssituation schlägt diese Rechtfertigung für eine

Rückweisung indessen nicht durch.

4.4.1.3

Die Einschränkung der Befugnis der

Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die

Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter

Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im

Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG;

vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei,

derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine

Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo

dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige

Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat,

bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger

zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten

(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil

vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.

4.4.1.4

Freilich ist es weder unter praktischen noch rechtlichen

Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens, die

Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts fair

zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines

Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS

von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür.

Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein Gerichtsgutachten

einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig erhobenen)

medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich abklärungsbedürftig hält

oder wenn eine Administrativexpertise in einem rechtserheblichen Punkt nicht

beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der bisherigen Rückweisungspraxis bei

Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die betreffende Beweiserhebung erfolgt

alsdann vor der - anschliessend reformatorisch entscheidenden -

Beschwerdeinstanz selber statt über eine Rückweisung an die Verwaltung. Eine

Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der

notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist.

Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der

Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine

Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen

erforderlich ist (siehe beispielsweise das Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S. 151 E. 3.5,

9C_85/2009).” (DTF 137 V 263-265)

In una sentenza 8C_59/2011 del

10.

agosto 2011 - dunque successiva a quella pubblicata in DTF 137 V 210 -,

emanata in materia di assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale

ha ribadito i principi sviluppati nella DTF 135 V 465, in particolare che, in

presenza di dubbi circa l’affidabilità di rapporti allestiti da medici di

fiducia, il giudice (cantonale) è libero di scegliere se ordinare direttamente

una perizia giudiziaria oppure rinviare gli atti all’amministrazione affinché

disponga essa stessa una perizia seguendo la procedura di cui all’art. 44 LPGA:

" Um solche

Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein Gerichtsgutachten anzuordnen

oder die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen haben, damit dieser im

Verfahren nach Art. 44 ATSG eine Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6

S. 471).” (STF 8C_59/2011, consid. 5.2)

In una sentenza 8C_412/2019 del

9.

luglio 2020 consid. 5.4, la Corte federale ha rinviato la causa all’assicuratore

LAINF (e non al tribunale cantonale che aveva respinto il ricorso della persona

assicurata) affinché disponesse l’esecuzione di una perizia ai sensi dell’art.

44.

LPGA, precisando che laddove esistano dubbi circa l’attendibilità e la

pertinenza della valutazione del medico fiduciario, spetta in primo luogo

all’assicuratore contro gli infortuni procedere a ulteriori atti istruttori per

determinare d’ufficio i fatti determinanti e, se del caso, assumere le prove

necessarie prima di emanare la decisione (art. 43 LPGA):

" Lorsqu’il existe des doutes sur la fiabilité et la pertinence de

l’appréciation du médecin-conseil, il appartient en premier lieu à

l’assureur-accidents de procéder à des instructions complémentaires pour

établir d’office l’ensemble des faits déterminants et, le cas échéant,

d’administrer les preuves nécessaires avant de rendre sa décision (art. 43 al.

1.

LPGA; ATF 132 V 368 consid. 5 p. 374; arrêt 8C_401/209 du 9 juin 2020 consid.

5.3.3

et ses références).” (STF 8C_412/2019, consid. 5.4.)

(si veda pure la STF

8C_697/2019, 8C_698/2019 del 9 novembre 2020 consid. 4.1; STCA 35.2020.88

dell’8 febbraio 2021, consid. 2.10; STCA 35.2020.70 del 1° marzo 2021, consid.

2.10; STCA 35.2020.100 del 22 marzo 2021, consid. 2.10).

Nella presente fattispecie, il

TCA ritiene soddisfatti i presupposti per un rinvio degli atti all’istituto

convenuto (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF 135 V 465), già per il

solo fatto che esso ha fondato la decisione su opposizione impugnata sul solo parere

del proprio medico fiduciario.

Per le ragioni già esposte al

considerando 2.9., si giustifica il rinvio degli atti all’amministrazione

affinché disponga un approfondimento esterno (art. 44 LPGA), nella forma di una

perizia ortopedica, volta a determinare se l’infortunio assicurato abbia

provocato un peggioramento direzionale del preesistente stato morboso

del polso destro. Sulla scorta delle relative risultanze, l’CO 1 sarà poi

chiamato a definire il proprio obbligo a prestazioni dal 20 gennaio 2020 e,

quindi, a emanare una nuova decisione formale.

2.11

Alla luce di quanto appena

esposto (cfr., in particolare, il consid. 2.10.), il TCA rinuncia

all'assunzione di ulteriori prove.

Va qui ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da

effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione

anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF

9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012), senza che

ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29

cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi

citata).

L'incarto CO 1 è stato versato

agli atti con la risposta di causa (cfr. consid. 1.9.).

2.12

L’art. 61 lett. a LPGA, in

vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere

semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa

di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte

che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è

entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui

in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese

se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede

il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

La procedura è pertanto di

principio onerosa se concerne la fissazione dei contributi (cfr. Messaggio

concernente la modifica della legge federale sulla parte generale del diritto

delle assicurazioni sociali, FF 2018, pag. 1303 e seguenti, pag. 1334: “La

mozione Gruppo UDC 09.3406 chiede che venga abolito il principio della gratuità

delle procedure di ricorso davanti ai tribunali cantonali nell’ambito delle

assicurazioni sociali. L’indicazione secondo cui la procedura è gratuita va

pertanto soppressa (art. 61 lett. a D-LPGA). Saranno così applicabili le

disposizioni del diritto cantonale relative alle spese di procedura. Per quanto

riguarda invece le controversie relative a prestazioni, la lettera fbis

contempla l’addebito di spese soltanto nel caso in cui la singola legge lo

preveda. Nell’assicurazione invalidità una tale regolamentazione è già in

vigore dal 1° luglio 2006 (art. 69 cpv. 1bis LAI)”).

Secondo l’art. 83 LPGA

(disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo

grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si

applica il diritto anteriore.

In concreto, il ricorso è

del 29 gennaio 2021 per cui si applica la nuova disposizione legale.

Trattandosi di prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare

le spese.

2.13

Visto l’esito del ricorso (il

rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria: da ultimo STF 8C_859/2018

del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1 pag. 271

con riferimento), la ricorrente, patrocinata dall’avv. RA 1, ha diritto a un importo

di fr. 2'500.- a titolo di ripetibili, da mettere a carico dell’CO 1 (cfr. art.

61.

lett. g LPGA, art. 22 Lptca).

Ciò rende priva di oggetto la richiesta di ammissione all’assistenza

giudiziaria con concessione del gratuito patrocinio (cfr. DTF 124 V 309,

consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_274/2014 del 30 settembre 2014 consid. 5;

9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5; 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid.

5; STCA 32.2018.158 del 30 luglio 2019, consid. 2.11).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto

ai sensi dei considerandi.

§ La decisione su

opposizione impugnata è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati

all’CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’CO 1 verserà alla ricorrente, rappresentata da un avvocato, l’importo di fr.

2'500 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili, ciò che rende priva di

oggetto la domanda di assistenza giudiziaria con concessione del gratuito

patrocinio.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti