35.2021.12
Rinviato per accertare (art. 44 LPGA) se, come lo sostiene lo specialista operatore e curante, la caduta ha provocato un peggioramento direzionale del preesistente stato morboso (ulna plus).
16 giugno 2021Italiano38 min
Ritengo utile ancora per una fase transitoria, se possibile, adibirla a mansioni
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2021.12
PC/DC/sc
Lugano
16 giugno 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Paola Carcano, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 29 gennaio 2021 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 22 dicembre 2020 emanata
da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nata il __________ 1960,
di professione donna delle pulizie, disoccupata dal 1° dicembre 2018 (con
guadagno intermedio, in quanto attiva su chiamata, per ca. 16 ore mensili
presso la ditta __________ di __________, dal 21 giugno 2019 e per ca. 85.88
ore mensili presso la ditta __________ di __________ dal 1° maggio 2018), e,
perciò, assicurata d’obbligo contro gli infortuni presso l'CO 1, in data 22 ottobre
2019, verso le 17.10, mentre era a __________ in __________, alla fermata del
bus per recarsi al lavoro, è inciampata nella transenna ed è caduta a terra,
riportando la frattura al III prossimale della falange prossimale del IV e V
dito della mano destra (doc. 1-8, 13-15 e 26).
L’assicurata è stata licenziata il 30 settembre 2019, con effetto al 31 ottobre
2019, a seguito di una “riorganizzazione aziendale interna” dalla ditta __________
di __________ (doc. J)
A causa dell’infortunio, RI 1 si è sottoposta a svariate indagini, che sono
state effettuate per mezzo di apparecchiature diagnostiche e di immagine
radiologica. Ella ha effettuato pure diverse visite mediche specialistiche e si
è anche sottoposta a svariate sedute di fisioterapia e ergoterapia.
L’istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le
prestazioni di legge.
1.2. In seguito all’infortunio RI
1 è stata completamente inabile al lavoro dal 22 ottobre 2019 al 19 gennaio
2020 (doc. 3, 23, 29 e 36).
In data 6 aprile 2020 l’assicurata ha dovuto interrompere nuovamente la propria
attività lavorativa a causa dei dolori all’arto superiore destro. In data 19 aprile
2020 è stata annunciata una ricaduta all’CO 1 (doc. 41 e 42).
A causa di persistenti dolori all’arto superiore destro, RI 1 si è sottoposta ad
ulteriori indagini, che sono state effettuate per mezzo di apparecchiature
diagnostiche e di immagine radiologica. Ella ha effettuato pure diverse visite
mediche specialistiche e si è anche sottoposta a svariate sedute di
fisioterapia e ergoterapia.
1.3. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso (in particolare, dopo avere preso atto della valutazione
del 6 maggio 2020 del medico __________, dr. med. __________, specialista FMH
in ortopedia e traumatologia dell’apparato locomotore: doc. 64), il 13 maggio
2020 (doc. 71) l’CO 1 ha comunicato all’assicurata quanto segue:
" (…)
Abbiamo effettuato una verifica del nostro obbligo a versare le prestazioni per
l'evento del 22 ottobre 2019.
In base alla valutazione del nostro medico __________, il dott. __________, in
data 19 gennaio 2020 le due dita dell'arto destro hanno raggiunto, dal punto di
vista medico, una condizione definitiva. A partire da questa data cioè non ci
si può più attendere, con probabilità preponderante, un miglioramento
significativo dello stato di salute.
Gli attuali disturbi non sono riconducibili con probabilità
preponderante all'evento del 22 ottobre 2019. Per la rinnovata inabilità
lavorativa, in corso a partire dal 6 aprile 2020, non possiamo pertanto versare
alcuna prestazione. Con effetto dal 24 maggio 2020 interrompiamo quindi
l'erogazione delle prestazioni relative alle spese di cura.
Secondo la valutazione del nostro medico __________, considerando i postumi
dell'infortunio, a partire dal 20 gennaio 2020 lei può riprendere a pieno
l'attività lavorativa svolta prima dell'infortunio.
Qualora fossero necessarie ulteriori cure mediche, la invitiamo a inoltrare le
fatture alla sua cassa malati. Per quanto riguarda la sua inabilità lavorativa
del 6 aprile 2020, le consigliamo di annunciarsi tempestivamente alla sua
assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia e anche alla cassa di
disoccupazione competente. (…).”.
1.4. Dopo avere ricevuto il
certificato medico del 9 maggio 2020 del dr. med. __________, specialista FMH
in chirurgia ortopedica e traumatologia e specialista FMH in chirurgia della
mano (doc. 80) ed avere acquisito agli atti l’apprezzamento medico del 25 maggio
2020 del dr. med. __________ (doc. 84), con decisione formale del 28 maggio
2020 l’CO 1 ha confermato integralmente il contenuto della sua precedente
comunicazione (doc. 88).
1.5. Dopo avere ricevuto
l’opposizione interposta personalmente dall’assicurata (doc. 122) ed avere
acquisito agli atti l’apprezzamento medico del 18 dicembre 2020 del dr. med. __________
(doc. 147), in data 22 dicembre 2020 l’CO 1 ha confermato il contenuto della
sua prima decisione (doc. 154).
1.6. Nel frattempo RI 1, alla
quale è stata diagnosticata ad inizio novembre 2020 una situazione di ulna plus
(4 mm) con parziale necrosi semilunare (doc. 114), si è sottoposta ad un
intervento di osteotomia d’accorciamento dell’ulna del braccio destro il 18
novembre 2020 (doc. 124) e ad un intervento di rimozione dei mezzi di sintesi (e
re-fissazione con placca per ulna Medartis e 13 viti) l’11 dicembre 2020 (doc.
140).
Nel frattempo l’assicurata è stata licenziata il 16 luglio 2020, con effetto al
30 settembre 2020, “allo scadere del periodo di protezione di 90 previsti
dalla legge” (doc. J) dalla ditta __________ di __________.
1.7. Con tempestivo ricorso del 29
gennaio 2021 RI 1, patrocinato dall'avv. RA 1, ha chiesto l’annullamento della
decisione su opposizione impugnata ed, in via principale, che “CO 1, tenuto
a corrispondere alla signora RI 1 le indennità giornaliere per perdita di
guadagno a seguito d'infortunio per inabilità lavorativa al 100% a partire dal
6 aprile 2020 e fino alla ripresa della piena capacità lavorativa, nonché ad
assumersi le relative cure mediche.” e, in via subordinata, che “Gli
atti sono rinviati CO 1 per la nomina di un perito indipendente secondo la
procedura prevista dall'art. 44 LPGA.” (doc. I, pag. 8).
La patrocinatrice dell'insorgente ha innanzitutto precisato, per un verso, che,
contrariamente a quanto ritenuto dall’CO 1, la sua cliente non ha ripreso
l’attività lavorativa dal 20 gennaio 2020, in quanto ha dapprima beneficiato di
un mese di recupero vacanze e, per altro verso, che è stata confrontata con un
incremento del dolore (in particolare, dopo avere dovuto interrompere le sedute
di ergoterapia, a causa della pandemia di Covid-19), che comunque non era mai
cessato.
La rappresentante della ricorrente critica pure l’operato del medico __________
per non avere mai visitato né interpellato la sua assistita rispettivamente per
non avere mai chiesto un parere ai medici, che hanno effettivamente visitato e
seguito la sua cliente, in merito alle cause del suo disturbo. Ella contesta la
valutazione del medico fiduciario, visto che il dolore al polso si è
manifestato immediatamente dopo la caduta. Inoltre, lo specialista che ha posto
la diagnosi di ulna plus e ha operato la sua cliente (PD dr. med. __________,
specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia e specialista FMH in
chirurgia della mano presso la Clinica __________ di __________), nel proprio
rapporto del 9 novembre 2020 (doc. 135) ha attestato “un sicuro significato
post-traumatico, in quanto la situazione al polso sinistro è assolutamente
silente” (doc. I, p.to 6).
La patrocinatrice chiede, infine, che la ricorrente venga posta al beneficio
dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio, visto che la sua
situazione finanziaria è precaria, percependo dal mese di aprile 2020
unicamente l’indennità giornaliera malattia pari a mensili fr. 1'427.00, che
non le permette di coprire il proprio fabbisogno minimo di complessivi fr.
2'488.45.
1.8. L’11 febbraio 2021 (doc. IV),
l’avv. RA 1 ha versato agli atti il certificato municipale per l’ammissione
all’assistenza giudiziaria debitamente compilato, vidimato e corredato da
svariata documentazione (doc. IV-1).
1.9. Nella risposta del 18
febbraio 2021 (doc. V), l’CO 1 ha versato agli atti l’incarto completo,
postulando che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per
quanto necessario, nei considerandi di diritto.
1.10. Il 2 marzo 2021 (doc. VII), la
patrocinatrice dell’insorgente ha chiesto al TCA l’assunzione di informazioni
e/o audizione del PD dr. med. __________ sulle cause del disturbo della
ricorrente, l’esperimento di una perizia sulle cause del disturbo della
ricorrente, il richiamo dell’incarto della CO 1 relativo alla decisione
impugnata.
1.11. Il 6 aprile 2021 (doc. IX),
l’avv. RA 1 ha versato agli atti il certificato medico del 17 marzo 2021 del PD
dr. med. __________ (doc. M).
1.12. Il 15 aprile 2021, l’CO 1 si è
riconfermata nella richiesta di reiezione del ricorso con argomenti di cui si
dirà, per quanto necessario, nei considerandi di diritto. (doc. XI).
Il doc. XI è stato
trasmesso per conoscenza alla rappresentante della ricorrente (doc. XII).
in diritto
2.1. in ordine
La presente vertenza non
pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad
esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il
TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi
dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF
9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF
8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/
2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;
STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003;
STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del
26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF
9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
nel merito
2.2. L’oggetto della lite è
circoscritto alla questione di sapere se l’CO 1 era legittimata, oppure no, a
sospendere il proprio obbligo a prestazioni in relazione all’evento del 22
ottobre 2019 a partire dal 20 gennaio 2020 (indennità giornaliere)
rispettiva-mente dal 24 maggio 2020 (spese di cura).
2.3. Secondo l’art. 6 cpv. 1
LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni
assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non
professionali e di malattie professionali.
2.4. Presupposto essenziale per
l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è
l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue
conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da
considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento
infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si
sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia
stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che
l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un
danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che
l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo
stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di
causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano
secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo
l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito
dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT
II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF
125 V 195; STF del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STF del 29 gennaio
2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STF del 28 novembre 2000 nella
causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STF
del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STF 6 aprile 1994
nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202
consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V
142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V
188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler
Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al
riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non
ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31;
DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF
113 V 46).
Ne discende che ove l'esistenza
di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere
reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio
assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1,
DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli
infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele
dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle
prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando lo stato di
salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima
dell'infortunio (status quo ante);
- quando lo stato di
salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe
prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p.
75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469;
U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der
Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza,
qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un
sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio
obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa
naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione
del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni,
l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo
l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità
che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente.
Trattandosi della
soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già
all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e
riferimenti ivi citati; STCA 35.2019.117 del 5 agosto 2020, consid. 2.4).
2.5. Occorre inoltre rilevare che
il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso
di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere
causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario
delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare
un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in
linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e
405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid.
4a e sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia
carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare
le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata
(cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure:
Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La giurisprudenza ha
inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della
responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un
rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi
fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde
anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si
presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118
V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus
dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS/RSAS 2/1994, p. 104s. e M.
Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.6. In virtù dell’art. 11 OAINF,
l’assicuratore LAINF è tenuto a riprendere l’erogazione delle prestazioni
assicurative in caso di ricadute o conseguenze tardive (cfr. Ghélew, Ramelet,
Ritter, op. cit., p. 71 e A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht,
Berna 1985, p. 277).
Né la LAINF né l’OAINF
prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la pretesa potrà essere
fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze tardive appaiono, per
la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio assicurato, e ciò
indipendentemente dal fatto che, a quel momento, l’interessato sia o meno
ancora assicurato. Rilevante è soltanto l’esistenza di un nesso di causalità
(cfr. STFA U 122/00 del 31 luglio 2001).
Nella sentenza pubblicata
in RAMI 1994 U 206, p. 326ss., il TFA ha precisato che, trattandosi di una
ricaduta, la responsabilità dell’assicuratore infortuni non può essere ammessa
soltanto sulla base del nesso di causalità naturale riconosciuto in occasione
del caso iniziale. Spetta piuttosto a colui che rivendica le prestazioni
dimostrare l’esistenza di una relazione di causalità naturale fra i “nuovi
disturbi” e l’infortunio assicurato. Soltanto qualora il nesso di causalità è
provato secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, può essere
riconosciuto un ulteriore obbligo prestativo a carico
dell’assicuratore-infortuni. In assenza di prove, la decisione sarà sfavorevole
all’assicurato, il quale intendeva derivare diritti da un nesso di causalità
naturale rimasto indimostrato.
2.7. Per costante giurisprudenza,
in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo
l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che
precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il
diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02
dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg.
(= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte
federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che
essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri
di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano
dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si
trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di
metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono piuttosto esistere
delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente
fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza
8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale
federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la
propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze
dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno
il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in
tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle
armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1
CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio
l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei
mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in
particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
Trattandosi invece di
perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura
amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati
indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non
esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF
8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne il valore
probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi
sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure
sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza
dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le
conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125
V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160
ss., consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per
decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la
sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo
contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È infine utile osservare
che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere
la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli
si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,
precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri
medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come
farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è
l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in
fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).
2.8. Nella concreta evenienza,
dalla decisione su opposizione impugnata si evince che l’amministrazione ha
dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni dal 20 gennaio 2020
(indennità giornaliere) rispettivamente dal 24 maggio 2020 (spese di cura),
considerando che i disturbi all’avambraccio destro ancora lamentati
dall'assicurata al 20 gennaio 2020 non costituivano una conseguenza dell’infortunio
occorso il 22 ottobre 2019, ma erano da attribuire esclusivamente a malattia.
Risulta pure che tale decisione è stata presa in base alla valutazione espressa
in merito dal medico __________ da essa interpellato (cfr. doc. 154, p. 5 e 6).
Dalle tavole processuali emerge che l’assicurata, in data 22 ottobre 2019,
verso le 17.10, mentre era a __________ in __________, alla fermata del bus per
recarsi al lavoro, è inciampata nella transenna ed è caduta a terra, riportando
la frattura al III prossimale della falange prossimale del IV e V dito della
mano destra (doc. 1-8, 13-15 e 26).
A causa dell’infortunio RI 1 è stata completamente inabile al lavoro dal 22
ottobre 2019 al 19 gennaio 2020 (doc. 3, 23, 29 e 36).
Il 22 gennaio 2020 il dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia
ortopedica e traumatologia e specialista FMH in chirurgia della mano (doc. 39),
ha attestato quanto segue: “(…). Visto il decorso regolare in data odierna
si chiude la cura medica. La paziente continuerà ad eseguire gli esercizi di
ergoterapia autonomamente. È previsto un rientro al lavoro dal 20.1.2020. (…)”.
A causa dei dolori all’avambraccio
destro, l’assicurata ha dovuto interrompere nuovamente la propria attività
lavorativa dal 6 aprile 2020 (doc. 41 e 42) e si è sottoposta ad ulteriori
indagini, che sono state effettuate per mezzo di apparecchiature diagnostiche e
di immagine radiologica. Ella ha effettuato pure diverse visite mediche
specialistiche e si è anche sottoposta a svariate sedute di fisioterapia e
ergoterapia.
Il 9 maggio 2020 il dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia
ortopedica e traumatologia e specialista FMH in chirurgia della mano (doc. 69),
ha attestato quanto segue:
" (…) la
paziente, in seguito all’evento infortunistico, ha condiviso un intenso
programma fisio-ergoterapico che ha comportato un progressivo miglioramento
delle condizioni cliniche, nonché del recupero dell’articolarità attiva (AROM)
e passina (PROM) della mano dx interessata.
All’ultimo controllo clinico eseguito l’edema della mano traumatizzata era in
regressione ulteriore, l’articolarità delle dita lunghe completa con
tip-to-palm 0 cm, in assenza di deficit vascolari di rilievo. Persiste una
tumefazione al dorso del IV e V raggio in esiti post-traumatici. Non segni di
CRPS secondaria.
Fatti
I valori di forza dell’arto interessato (Jamar wrist test)
dall’evento traumatico si sono ulteriormente avvicinati a quelli della mano
controlaterale.
La eventuale ripresa lavorativa è già avvenuta come ausiliaria di pulizie con
problematiche a fasi alterne.
Ritengo utile ancora per una fase transitoria, se possibile, adibirla a mansioni
non troppo pesanti.
La compliance del paziente al programma terapeutico è stata buona e non vi sono
altre osservazioni di rilievo da menzionare.
In assenza di una indicazione alla correzione chir. della problematica non ho
programmato ulteriori controlli e/o la mia consultazione (…).”.
A tale proposito l’amministrazione ha interpellato il dr. med. Andreas Infanger,
il quale, nell’apprezzamento medico del 25 maggio 2020 (doc. 84), ha osservato quanto
segue:
" (…) Beurteilung
1. Ist eine Behandlung unfallbedingt noch notwendig?
Nein, die geklagten Beschwerden, phasenweise Problemel, begründen keine
unfallkausale Arbeitsunfähigkeit in der angestammten Tätigkeit.
Eine neurologische Schädigung durch die Fraktur der Grundglieder
des vierten und fünften Fingers rechts konnte ausgeschlossen werde und andere
überwiegend wahrscheinliche unfallkausale nozizeptive oder neuropathische
Körperschädigungen konnten ebenfalls ausgeschlossen werden.
Die Frakturheilung war abgeschlossen und die Beweglichkeit war
zuletzt ohne Einschränkung, dies dem regelrechten Verlauf entsprechend nach 3
Monaten nach komplikationsloser natürlicher Frakturheilung mit temporärer Ruhigstellung
und Ergotherapie im Anschluss.
Considerandi
2.
Falls ja: Haben Sie Bemerkungen zu den vorgeschlagenen
Behandlungsmassnahmen oder Vor-
schläge zum weiteren medizinischen Vorgehen?
- Falls ja, welche?
Die Beantwortung entfällt.
3.
Kann von einer weiteren Behandlung der Unfallfolgen mit überwiegender
Wahrscheinlichkeit noch eine namhafte Besserung des Gesundheitszustandes
erwartet werden? Falls nein, per wann ist der Endzustand erreicht?
Nein, der Endzustand war am 19.01.2020 erreicht, sowohl klinisch
wie radiologisch bestätigt.
4.
Wie beurteilen Sie in Anbetracht der Unfallfolgen die Arbeitsfähigkeit
als Reinigerin sowie auf dem allg. Arbeitsmarkt in zeitlicher und
leistungsmässiger Hinsicht?
Wann kann mit einer Steigerung gerechnet werden?
Prozent ..Arbeitsfähigkeit: Ab:
Volle Arbeitsfähigkeit ist per 20.01.2020 in der angestammten Tätigkeit
zumutbar.”
In seguito, a causa della
persistenza dei dolori all’avambraccio destro, RI 1 si è sottoposta il 6 luglio
2020.
ad una RX della mano destra che ha messo in evidenza quanto segue: “Non
chiare rime di frattura. Processi degenerativi artrosici più marcati a livello
dell’interfalangea distale del V raggio” (doc. 119), il 16 luglio 2020 ad
una RM del gomito destro e della mano destra che ha evidenziato quanto segue: “Gomito
destro: alterazioni degenerative artrosiche con lesione parziale su substrato
tendinosico del tratto inserzionale del tendine comune degli estensori. Non
alterazioni morfostrutturali né di segnale a carico del nervo ulnare. Polso
destro: sofferenza edematosa del polso prossimale dello scafoide e del
semilunare associato ad alcune cisti subcondrali. Sfumatamente iperintenso il
nervo ulnare a livello del polso, poco prima del passaggio nel canale di Guyon,
senza evidenti compressioni estrinseche” (doc. 118), il 5 novembre 2020 ad
una RM del polso destro che ha messo in evidenza quanto segue: “Morbo di
Kienbock. Alterazioni degenerative radio-carpiale, ulno carpiche e radiolunari
distali con riduzione della rima articolare radio-carpica.” (doc. 116) ed
il 5 novembre 2020 ad una TAC del polso destro che ha evidenziato quanto segue:
“Alterazioni della struttura ossea del lunato sul profilo prossimale-volare
e piramidale e sul profilo scafoideo e della struttura ossea dello scafoide sul
profilo volare e lunare con sclerosi della spongiosa ed aspetti cistiti. Non
distacchi di frammenti. In correlazione ai reperti della RM realizzata in data
odierna il quadro è riferibile a morbo di Kienbock. Discrete alterazioni
artrosiche con sclerosi subcondrali e piccole cisti ulno-carpiche, radio-ulnari
distali e radio carpiche. Lievi sclerosi subcondrali dei carpi articolari STT,
trapezio-metacarpo e pisio-piramidali.” (doc. 115).
Il 9 novembre 2020 (doc. 114) il PD dr. med. Thomas Giesen ha attestato quanto
segue:
" (…) La
paziente ha eseguito la TAC e la RNM. La TAC denota una situazione di ulna plus
(4 mm) con impatto sul semilunare che appare parzialmente necrotico alla RNM.
(…).
Ho spiegato alla paziente che il dolore al polso è dovuto a questa
situazione di ulna plus di sicuro significato post-traumatico, in quanto la
situazione al polso sinistro è assolutamente silente. Penso sia indicata
un’osteotomia di accorciamento dell’ulna. (…)”.
In seguito, RI 1 si è
sottoposta ad un intervento di osteotomia d’accorciamento dell’ulna del braccio
destro il 18 novembre 2020 (doc. 124) e ad un intervento di rimozione dei mezzi
di sintesi (e re-fissazione con placca per ulna Medartis e 13 viti) l’11
dicembre 2020 (doc. 140).
Interpellato dall’amministrazione a tal proposito, nell’apprezza-mento medico
del 18 dicembre 2020 (doc. 147), il dr. med. Andreas Infanger, ha osservato
quanto segue:
" (…) Beurteilung
(…)
Es müssen veränderte tatsächliche Verhältnisse vorliegen. Die tatsächlichen
Verhältnisse haben sich unfallbedingt nicht wesentlich verändert.
Das Ulna Abutment Syndrom, auch Ulna-Plus-Variante genannt, am
rechten Handgelenk, welches im November 2020 chirurgisch adressiert wurde, ist
überwiegend wahrscheinlich auf eine anlagebe-dingten Normvariation des
Handgelenks zurückzuführen, auf eine relative Überlänge der Ulna im Verhältnis
zum Radius, eine unfallkausale Längendifferenz konnte bei fehlender Fraktur im
Unter-armbereich sicher nicht durch das Ereignis «Nicht dislozierte Fraktur der
Grundglieder von Ringfin-ger und Kleinfinger der rechten Hand» herbeigeführt
werden.
Die im MRI der rechten Hand vom 16.07.2020 bildgebend dargestellten
Veränderungen, die Ödeme im proximalen Pol des Os scaphoideum und des Os lunatum
mit subchondralen Zysten sind pathog-nomonisch für degenerative Veränderungen,
welche über Jahre vorbestehend sind, da sich sub-chondrale Zysten über Jahre
bei degenerativen Veränderungen und nicht innerhalb von 9 Monaten nach
möglichen Prellungen entwickeln.
Das CT und MRI vom 05.11.2020 konnte bildgebend degenerative Veränderungen im
gesamten proximalen Handgelenksbereich darstellen, diese sind nicht überwiegend
wahrscheinlich zurückzu-führen auf das 11 Monate zurückliegende Ereignis, die
mögliche Prellung des rechten Handgelenks. Frakturen, welche eine
richtunggebende Verschlimmerung herbeigeführt hätten, die zu einem vorzeitigen
Verschleiss des Handgelenks geführt hätte, wurden zu keinem Zeitpunkt
bildgebend dargestellt.
Der Operationsbericht begründet keine überwiegend wahrscheinliche
Unfallkausalität für die chirurgisch durchgeführte Verkürzung der Elle/Ulna.
Sämtliche Berichte, (…), können keine überwiegend wahrscheinliche unfallkausale
richtunggebende Verschlimmerung im Bereich des Handgelenks rechts durch das
Ereignis vom 22.10.2019 hinreichend begründen”.
Davanti al TCA, l’avv. RA 1 ha
versato agli atti il certificato medico del 17 marzo 2021 del PD dr. med. __________
(doc. M), giusta il quale:
" (…). A mio
parere, la situazione della paziente è post traumatica. La paziente si trova in
una situazione paragonabile p.es. ad un'artrosi traumatizzata. Ossia vi è una
situazione anatomica sfavorevole (in questo caso la leggera lunghezza superiore
dell'ulna rispetto al radio) che però non ha causato problemi fino al momento
del trauma. Prova ne è che la paziente ha la stessa situazione d'ulna plus
anche sul polso sinistro. A sinistra la paziente non ha mai avuto problemi,
anche perché non ha mai avuto traumi. Il mio parere è quindi che la Signora partiva
da una situazione di svantaggio con un’ulna leggermente più lunga del radio, ma
sicuramente nel trauma vi è stato un danno di origine non congenita, ma legata
proprio all'impatto della testa dell'ulna con il semilunare. (…)”.
2.9
Chiamata a pronunciarsi nella
concreta evenienza, questa Corte non ritiene di poter validamente fondare il
proprio giudizio sul parere della specialista di fiducia dell’assicuratore
resistente (cfr., in particolare, doc. 147), in base al quale non sarebbe
dimostrato, con un sufficiente grado di verosimiglianza, che l’infortunio
assicurato abbia provocato un peggioramento direzionale del preesistente stato
morboso a livello del polso destro (cfr. supra, consid. 2.8).
La documentazione medica agli atti non appare sufficientemente chiara, al punto
tale da poter validamente supportare la conclusione alla quale è pervenuto
l’assicuratore resistente.
In questo senso, il TCA osserva innanzitutto che, facendo essenzialmente capo
alla valutazione enunciata dal proprio medico fiduciario, l’CO 1 ha considerato
che - in assenza di fratture ed in presenza di soltanto possibili contusioni al
polso destro - i dolori lamentati dall’assicurata sono di origine morbosa
(cfr., in particolare, doc. 147).
D’altro canto, occorre rilevare come a tale apprezzamento la ricorrente abbia
contrapposto il motivato parere espresso il 17 marzo 2021 dal PD dr. med. __________
(cfr. doc. M), il quale, oltre ad essere il suo curante specialista, è stato
pure colui che l’ha operata il 18 novembre 2020 (intervento di osteotomia
d’accorciamento dell’ulna del braccio destro, doc. 124) e l’11 dicembre 2020
(intervento di rimozione dei mezzi di sintesi e re-fissazione con placca per
ulna Medartis e 13 viti, doc. 140). Da parte sua, il PD dr. med. __________ ritiene
che, nel caso di specie, il trauma legato all’infortunio abbia comportato un
peggioramento direzionale dell’ulna plus congenita, a causa dell’impatto della
testa dell’ulna con il semilunare, occorso durante la caduta.
Questo Tribunale osserva innanzitutto che la ricorrente era portatrice di ulna
plus sia al polso destro che a quello sinistro, di natura congenita, come
peraltro riconosciuto anche dallo stesso medico curante specialista (cfr. doc.
114.
e doc. M).
Ora, va rilevato che se, come lo
sostiene il dr. med. __________, la nota caduta avesse effettivamente provocato
un peggioramento direzionale del preesistente stato, il relativo diritto a
prestazioni non potrebbe essere limitato al 19 gennaio 2020.
La tesi in questione è avversata
dal medico fiduciario dell’assicuratore, il quale ritiene che una possibile
contusione non abbia causato alcun danno strutturale (cfr. doc. 147). Nelle sue
osservazioni del 15 aprile 2021, l’CO 1 ha puntualizzato che, quand’anche si
volesse ammettere che l’infortunio abbia causato un peggioramento dello stato
preesistente, il suo obbligo non è dato sine die, ma soltanto fintanto
che non è stato raggiunto lo status quo sine, ossia il 20 gennaio 2020,
allorquando l’assicurata ha ritrovato la piena capacità lavorativa (doc. XI).
Ora, la presenza agli atti di pareri
medici specialistici contrapposti su un aspetto di fondamentale importanza (insorgenza
o meno di un cambiamento direzionale), non consente a questa Corte di decidere
in un senso oppure nell’altro, posto che quanto sostenuto dal PD __________
appare atto a generare dei dubbi, perlomeno lievi, circa la fondatezza del
parere espresso dallo specialista interpellato dall’amministrazione. Ciò si
giustifica tanto più che dalle tavole processuali si evince che l’assicurata è
inciampata alla fermata del bus ed è caduta a terra, riportando la frattura
dell’anulare e del mignolo della mano destra (cfr. consid. 1.1.). In queste
condizioni, secondo il TCA, l’insorgenza di un trauma anche nella regione del
polso destro non può essere esclusa per il solo fatto che al Servizio di PS
dell’Ospedale __________ di __________ i sanitari hanno omesso di sottoporre il
polso della ricorrente a diagnostica per immagini. Inoltre, il 9 maggio 2020,
il dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia
e specialista FMH in chirurgia della mano (doc. 69), ha attestato, tra l’altro,
che “(…) La eventuale ripresa lavorativa è già avvenuta come ausiliaria di
pulizie con problematiche a fasi alterne (…)” e, a partire dal 6 aprile
2020, l’assicurata ha nuovamente dovuto sospendere il proprio lavoro a causa
dei persistenti dolori all’arto superiore destro.
In simili casi, la
giurisprudenza federale prevede, infatti, che la vertenza non possa essere
decisa basandosi sull’uno o sull’altro dei pareri a disposizione ma che occorre
ordinare una perizia ad opera di un medico indipendente secondo la procedura di
cui all’art. 44 LPGA oppure una perizia giudiziaria (cfr. DTF 135 V 465 e la
STF 8C_247/2018 del 1° aprile 2019 consid. 6.2.2).
2.10
In una sentenza di principio
9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale
federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale
relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico
(SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla
Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi
il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in
quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento
istruttorio.
Il TF ha, al riguardo, sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
4.4.1.1
Ist das Gutachten einer
versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene
Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das
Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die
Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit
diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines
Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den
kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61
lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen
auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die
erstinstanzlichen Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an
die Verwaltung delegieren dürfen.
4.4.1.2
Die Vorteile von Gerichtsgutachten (anstelle einer
Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des Gesamtverfahrens und
in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte Durchführung der
Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko von - für die
öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren multiplen
Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick auf die
differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche funktionelle
und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der Instanzenabfolge im
Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,
Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In
der hier massgebenden Verfahrenssituation schlägt diese Rechtfertigung für eine
Rückweisung indessen nicht durch.
4.4.1.3
Die Einschränkung der Befugnis der
Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die
Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter
Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im
Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG;
vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei,
derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine
Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo
dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige
Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat,
bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger
zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten
(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil
vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.
4.4.1.4
Freilich ist es weder unter praktischen noch rechtlichen
Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens, die
Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts fair
zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines
Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS
von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür.
Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein Gerichtsgutachten
einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig erhobenen)
medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich abklärungsbedürftig hält
oder wenn eine Administrativexpertise in einem rechtserheblichen Punkt nicht
beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der bisherigen Rückweisungspraxis bei
Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die betreffende Beweiserhebung erfolgt
alsdann vor der - anschliessend reformatorisch entscheidenden -
Beschwerdeinstanz selber statt über eine Rückweisung an die Verwaltung. Eine
Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der
notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist.
Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der
Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine
Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen
erforderlich ist (siehe beispielsweise das Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S. 151 E. 3.5,
9C_85/2009).” (DTF 137 V 263-265)
In una sentenza 8C_59/2011 del
10.
agosto 2011 - dunque successiva a quella pubblicata in DTF 137 V 210 -,
emanata in materia di assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale
ha ribadito i principi sviluppati nella DTF 135 V 465, in particolare che, in
presenza di dubbi circa l’affidabilità di rapporti allestiti da medici di
fiducia, il giudice (cantonale) è libero di scegliere se ordinare direttamente
una perizia giudiziaria oppure rinviare gli atti all’amministrazione affinché
disponga essa stessa una perizia seguendo la procedura di cui all’art. 44 LPGA:
" Um solche
Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein Gerichtsgutachten anzuordnen
oder die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen haben, damit dieser im
Verfahren nach Art. 44 ATSG eine Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6
S. 471).” (STF 8C_59/2011, consid. 5.2)
In una sentenza 8C_412/2019 del
9.
luglio 2020 consid. 5.4, la Corte federale ha rinviato la causa all’assicuratore
LAINF (e non al tribunale cantonale che aveva respinto il ricorso della persona
assicurata) affinché disponesse l’esecuzione di una perizia ai sensi dell’art.
44.
LPGA, precisando che laddove esistano dubbi circa l’attendibilità e la
pertinenza della valutazione del medico fiduciario, spetta in primo luogo
all’assicuratore contro gli infortuni procedere a ulteriori atti istruttori per
determinare d’ufficio i fatti determinanti e, se del caso, assumere le prove
necessarie prima di emanare la decisione (art. 43 LPGA):
" Lorsqu’il existe des doutes sur la fiabilité et la pertinence de
l’appréciation du médecin-conseil, il appartient en premier lieu à
l’assureur-accidents de procéder à des instructions complémentaires pour
établir d’office l’ensemble des faits déterminants et, le cas échéant,
d’administrer les preuves nécessaires avant de rendre sa décision (art. 43 al.
1.
LPGA; ATF 132 V 368 consid. 5 p. 374; arrêt 8C_401/209 du 9 juin 2020 consid.
5.3.3
et ses références).” (STF 8C_412/2019, consid. 5.4.)
(si veda pure la STF
8C_697/2019, 8C_698/2019 del 9 novembre 2020 consid. 4.1; STCA 35.2020.88
dell’8 febbraio 2021, consid. 2.10; STCA 35.2020.70 del 1° marzo 2021, consid.
2.10; STCA 35.2020.100 del 22 marzo 2021, consid. 2.10).
Nella presente fattispecie, il
TCA ritiene soddisfatti i presupposti per un rinvio degli atti all’istituto
convenuto (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF 135 V 465), già per il
solo fatto che esso ha fondato la decisione su opposizione impugnata sul solo parere
del proprio medico fiduciario.
Per le ragioni già esposte al
considerando 2.9., si giustifica il rinvio degli atti all’amministrazione
affinché disponga un approfondimento esterno (art. 44 LPGA), nella forma di una
perizia ortopedica, volta a determinare se l’infortunio assicurato abbia
provocato un peggioramento direzionale del preesistente stato morboso
del polso destro. Sulla scorta delle relative risultanze, l’CO 1 sarà poi
chiamato a definire il proprio obbligo a prestazioni dal 20 gennaio 2020 e,
quindi, a emanare una nuova decisione formale.
2.11
Alla luce di quanto appena
esposto (cfr., in particolare, il consid. 2.10.), il TCA rinuncia
all'assunzione di ulteriori prove.
Va qui ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da
effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione
anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF
9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012), senza che
ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29
cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi
citata).
L'incarto CO 1 è stato versato
agli atti con la risposta di causa (cfr. consid. 1.9.).
2.12
L’art. 61 lett. a LPGA, in
vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere
semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa
di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte
che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è
entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui
in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese
se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede
il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento
temerario o sconsiderato.
La procedura è pertanto di
principio onerosa se concerne la fissazione dei contributi (cfr. Messaggio
concernente la modifica della legge federale sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali, FF 2018, pag. 1303 e seguenti, pag. 1334: “La
mozione Gruppo UDC 09.3406 chiede che venga abolito il principio della gratuità
delle procedure di ricorso davanti ai tribunali cantonali nell’ambito delle
assicurazioni sociali. L’indicazione secondo cui la procedura è gratuita va
pertanto soppressa (art. 61 lett. a D-LPGA). Saranno così applicabili le
disposizioni del diritto cantonale relative alle spese di procedura. Per quanto
riguarda invece le controversie relative a prestazioni, la lettera fbis
contempla l’addebito di spese soltanto nel caso in cui la singola legge lo
preveda. Nell’assicurazione invalidità una tale regolamentazione è già in
vigore dal 1° luglio 2006 (art. 69 cpv. 1bis LAI)”).
Secondo l’art. 83 LPGA
(disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo
grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si
applica il diritto anteriore.
In concreto, il ricorso è
del 29 gennaio 2021 per cui si applica la nuova disposizione legale.
Trattandosi di prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare
le spese.
2.13
Visto l’esito del ricorso (il
rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria: da ultimo STF 8C_859/2018
del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1 pag. 271
con riferimento), la ricorrente, patrocinata dall’avv. RA 1, ha diritto a un importo
di fr. 2'500.- a titolo di ripetibili, da mettere a carico dell’CO 1 (cfr. art.
61.
lett. g LPGA, art. 22 Lptca).
Ciò rende priva di oggetto la richiesta di ammissione all’assistenza
giudiziaria con concessione del gratuito patrocinio (cfr. DTF 124 V 309,
consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_274/2014 del 30 settembre 2014 consid. 5;
9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5; 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid.
5; STCA 32.2018.158 del 30 luglio 2019, consid. 2.11).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto
ai sensi dei considerandi.
§ La decisione su
opposizione impugnata è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati
all’CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’CO 1 verserà alla ricorrente, rappresentata da un avvocato, l’importo di fr.
2'500 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili, ciò che rende priva di
oggetto la domanda di assistenza giudiziaria con concessione del gratuito
patrocinio.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti