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Decisione

35.2021.13

Caduta di un elevatore sul piede destro, che è rimasto schiacciato. Confermate rendita del 25% e IMI del 30% per danno fisico. Confermato rifiuto IMI per danno psichico

15 novembre 2021Italiano30 min

che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2021.13

PC/sc

Lugano

15 novembre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Paola Carcano, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 1° febbraio 2021 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 29 dicembre 2020 emanata

da

CO 1

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 19 aprile 2014 RI 1,

nato il __________ 1975, di professione "cameriere, custode,

tuttofare" al 100% presso la ditta __________ di __________ dal 1°

settembre 2013, mentre stava lavorando, verso le ore 13:30, un elevatore che

stava caricando gli è caduto sul piede destro ed ha riportato la "frattura

diafisi I metatarso composta, multiframmentaria, obliqua + base II metatarso,

composta, obliqua + frattura traversa I, II e III dito falange prossimale su

trauma da schiacciamento ad alta energia". L'assicurato è stato

trasportato subito all'Ospedale __________ di __________, dove è stato degente

nel servizio di chirurgia ortopedica e traumatologia fino al 25 aprile 2014. Il

22 aprile 2014 si è sottoposto alla "sutura della ferita del dorso del

piede" e il 24 aprile 2014 alla "riduzione chiusa ed osteosintesi

falange prossimale alluce di destra con k-wire".

L’assicuratore contro gli

infortuni (in casu: la CO 1) ha riconosciuto la propria responsabilità e

ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge. A decorrere dal 19 aprile

2014 RI 1 non ha più svolto alcuna attività lavorativa. In seguito l'assicurato

ha sviluppato all'arto inferiore destro una sindrome CRPS ed un disturbo

neuropatico/nocicettivo nonché dei disturbi psicogeni, a causa dei quali si è

sottoposto a svariate visite/valutazioni mediche, alcune delle quali

specialistiche (segnatamente in ambito neurologico, psichiatrico, reumatologico

e ortopedico). Vista la persistenza dei dolori, nonostante le cure

fisioterapeutiche e medicamentose, RI 1 è stato sottoposto il 19 settembre 2016

ad impianto di un elettrodo di stimolazione del ganglio spinale di L5 a destra.

A causa di un peggioramento dei dolori accusati dall'assicurato, il 26

settembre 2016 l'elettrodo ha dovuto essere rimosso.

Nel frattempo in data 15 ottobre 2014 RI 1 ha inoltrato una richiesta di

prestazioni AI per adulti, giustificata da dai postumi dell’infortunio del 19

aprile 2014

(cfr. STCA 35.2018.24 del 16 ottobre 2018, consid. 1.1 e STCA 32.2018.177 del 2

settembre 2019, consid. 1.1 e 1.2).

1.2. In ambito LAINF, esperiti gli

accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione del 31 agosto 2017,

confermata con decisione su opposizione del 7 marzo 2018, la CO 1 - dopo aver

negato l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra i disturbi psicogeni e

l'infortunio del 19 aprile 2014 - ha riconosciuto le spese di cura fino al 28

febbraio 2017 e il diritto alle indennità giornaliere sino al 31 agosto 2017,

ha negato all'assicurato l'attribuzione di una rendita d’invalidità (in quanto,

nel 2016 a fronte di un reddito annuo da valido di fr. 44'291.- rispettivamente

da invalido di fr. 50'139.-, tenuto conto di una capacità lavorativa residua

del 75%, i postumi infortunistici non influivano in alcun modo sull'incapacità

di guadagno; grado di invalidità: 0%), riconoscendo un’indennità per

menomazione dell’integrità del 25% (cfr. STCA 35.2018.24 del 16 ottobre 2018,

consid. 1.2-1.4).

Con STCA 35.2018.24 del 16

ottobre 2018, cresciuta incontestata in giudicato, questa Corte ha annullato la

decisione su opposizione del 7 marzo 2018 e rinviato gli atti alla CO 1 per

complemento istruttorio (segnatamente per la messa in atto di un

approfondimento peritale specialistico volto ad accertare il decorso della

CRPS, che ha incontestatamente sviluppato l’assicurato in seguito

all’infortunio del 19 aprile 2014, e le relative conseguenze di tale patologia,

tra l’altro, sulla capacità lavorativa residua dell’assicurato) - oltre

all’aggiornamento degli atti AI - e nuova decisione (STCA 32.2018.177 del 2

settembre 2019, consid. 1.3).

1.3. In ambito LAI, dopo avere

esperito gli accertamenti medici ed economici del caso (incluso il richiamo

dell’incarto LAINF), l’amministrazione, con progetto di decisione del 1°

febbraio 2018, ha preannunciato all’assicurato il riconoscimento di una rendita

intera dal 1° aprile 2015 (grado di invalidità del 100%) sino al 31 agosto 2017

(ovvero 3 mesi dopo il miglioramento dello stato di salute avvenuto il 15

maggio 2017), a fronte di un grado di invalidità del 39% (tenuto conto di un

reddito da valido di fr. 44'291.- e da invalido di fr. 26'859.00, considerando

una capacità lavorativa residua del 50%, da intendere come riduzione del tempo

di presenza, in attività semplici e ripetitive adeguate, con una deduzione

sociale del 20%).

In seguito, con progetto

di decisione del 17 aprile 2018 (che ha annullato e sostituito il precedente)

l'amministrazione ha preannunciato all’assicurato il riconoscimento di una

rendita intera dal 1° aprile 2015 (grado di invalidità del 100%) sino al 31

agosto 2017 (3 mesi dopo il miglioramento avvenuto il 15 maggio 2017) e di 1/4

di rendita dal 1° settembre 2017, a fronte di un grado di invalidità del 45%

(tenuto conto di un reddito da valido di fr. 44'291.- e da invalido di fr.

24'283.00, considerando una capacità lavorativa residua del 50%, da intendere

come riduzione del tempo di presenza, in attività semplici e ripetitive

adeguate, con una riduzione del 9.59% a titolo di gap salariale e una deduzione

sociale, per attività leggera e per altri fattori, del 20%).

Il progetto è stato confermato con decisione dell’8 ottobre 2018.

(STCA 32.2018.177 del 2 settembre 2019, consid. 1.4 e 1.5).

Con STCA 32.2018.177 del 2 settembre 2019, cresciuta incontestata in giudicato,

questa Corte ha annullato la decisione dell’8 ottobre 2018 e rinviato gli atti

all’UAI per complemento istruttorio (segnatamente “per l’allestimento -

previo aggiornamento degli atti LAINF - di una perizia neurologica relativa al

periodo successivo al 1° settembre 2017. Andrà poi effettuata una discussione

globale tra lo specialista in questione ed i periti che hanno allestito la

perizia bi-disciplinare (psichiatrica e ortopedica) dell’8 settembre 2017”:

cfr. STCA 32.2018.177 del 2 settembre 2019, consid. 2.10).

1.4. Ritornati gli atti, in ambito

LAINF, eseguiti gli accertamenti medici del caso (in particolare, dopo avere

acquisito agli atti la valutazione medica del 4 ottobre 2019 del dr. med. __________,

specialista FMH in chirurgia, pag. 655-687 incarto LAINF e la valutazione

medica del 15 gennaio 2020 dal dr. med. __________, specialista FMH in

psichiatria e psicoterapia, pag. 811-818 incarto LAINF), con decisione del 7

luglio 2020 (pag. 852-856 incarto LAINF), la CO 1 - dopo avere ammesso

l'esistenza di un nesso di causalità tra la CRPS e i disturbi psichici

(disturbo post-traumatico da stress) e l'infortunio del 19 aprile 2014 - ha

riconosciuto le spese di cura fino al 28 febbraio 2017 e il diritto alle

indennità giornaliere sino al 31 agosto 2017, ha attribuito all’assicurato una

rendita d’invalidità LAINF del 25% (a fronte di un reddito annuo, nel 2017, da

valido di fr. 44'468.15 rispettivamente da invalido di fr. 33'535.30, “tenendo

presente una capacità lavorativa teorica del 60% in qualsiasi attività professionale

adeguata, pur tuttavia previa una capacità iniziale del 50% da rivalutare

secondo il decorso entro un anno dall’ultima valutazione peritale in chirurgia

ortopedica”, pag. 854 incarto LAINF; grado di invalidità: 24.58%),

riconoscendo pure un’indennità per menomazione dell’integrità del 30% (pag.

852-856 incarto LAINF).

Dopo avere preso atto

dell’opposizione formale dell’8 settembre 2020 dell’assicurato, patrocinato

dall’avv. RA 1 (che non ha contestato la capacità lavorativa residua del 50%

del suo cliente in attività adeguate al danno alla salute infortunistico, alla

base della decisione impugnata; pag. 864-872 incarto LAINF), con decisione su

opposizione del 29 dicembre 2020 (pag. 902-908 incarto LAINF), la CO 1 ha

confermato la precedente decisione.

1.5. Ritornati gli atti, in ambito

LAI, dopo avere ordinato l’esecuzione del complemento istruttorio richiesto da

questa Corte, l’UAI, con progetto di decisione dell’11 settembre 2020 (pag. 884

- 887 incarto LAINF), ha preannunciato all’assicurato il riconoscimento di una

rendita intera dal 1° aprile 2015 (grado di invalidità del 100%) sino al 31

agosto 2017 (3 mesi dopo il miglioramento avvenuto il 15 maggio 2017) e di 1/4

di rendita dal 1° settembre 2017, a fronte di un grado di invalidità del 45%

(tenuto conto di un reddito da valido di fr. 44'291.- e da invalido di fr.

24'283.00, considerando una capacità lavorativa residua del 50%, da intendere

come riduzione del tempo di presenza, in attività semplici e ripetitive

adeguate, con una riduzione del 9.59% a titolo di gap salariale e una deduzione

sociale, per attività leggera e per altri fattori, del 20%).

L’UAI ha confermato il progetto con decisione del 21 dicembre 2020 (pag.

896-900 incarto LAINF), contro la quale l’assicurato ha inoltrato tempestivo ricorso,

attualmente pendente davanti al TCA (incarto 32.2021.4).

1.6. Nel frattempo, in ambito

LAINF, con tempestivo ricorso del 1° febbraio 2021, l’assicurato, patrocinato

dall’avv. RA 1, ha postulato l’annullamento della decisione del 29 dicembre

2020 e, dopo avere contestato la valutazione economica operata dall’Istituto

assicuratore, ha chiesto il riconoscimento di una rendita d’invalidità LAINF

del 46% e un’IMI del 50% per menomazione all’integrità mentale (cfr. doc. I,

pag. 7).

In particolare, il patrocinatore dell’assicurato (che, anche in questa sede,

non ha contestato la valutazione medica operata dall’amministrazione: capacità

lavorativa residua del 50% in attività adeguate), ha chiesto il riconoscimento,

al pari di quanto avvenuto per la procedura AI, di una decurtazione a titolo di

gap salariale del 9.59% e di una deduzione sociale del 20%. Ha postulato

parimenti il riconoscimento di un’IMI aggiuntiva del 50% per i disturbi

psichici, con argomentazioni di cui si dirà, per quanto occorra, nei

considerandi di diritto.

1.7. Nella risposta del 22 febbraio

2021, la CO 1 ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si

dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).

1.8. Il 1° marzo 2021 il

rappresentante del ricorrente si è riconfermato nelle proprie allegazioni e

richieste (doc. V). Il doc. V è stato trasmesso per conoscenza alla CO 1 (doc. VI).

in diritto

2.1. L'oggetto della lite è

circoscritto all'entità del grado d’invalidità dell'assicurato e all’IMI

assegnata.

Non sono invece oggetto di

contestazione, ed esulano quindi dalla presente vertenza, la stabilizzazione

dello stato di salute dell’assicurato al 1° settembre 2017 e la valutazione

medica operata dall’amministrazione (capacità lavorativa residua del 50% in

attività adeguate).

2.2. Diritto a una rendita

d’invalidità?

2.2.1. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF,

l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito

d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo l'art. 8 cpv. 1

LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il TF, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, pag. 572 ss., ha

rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv.

1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase

LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti

di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.

Da parte sua, l'art. 16

LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che

l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività

ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione

di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del

mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto

ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella

sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che

anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità

dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2

seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la

nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza

relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e

invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito

all'introduzione della LPGA.

Su questi aspetti si veda

pure la DTF 130 V 343.

Due sono, dunque, di norma

gli elementi costitutivi dell'invalidità:

1. il danno alla salute

fisica o psichica (fattore medico)

2. la

diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

Tra il danno alla salute e

l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato

(fattore causale).

Nell'assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,

naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.

2.2.2. L'invalidità, concetto

essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di

guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

D'altro canto, poiché

l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un

danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente

adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

Spetta al medico fornire

una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un

esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate

funzioni.

Il medico indicherà per

prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando

quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

Egli valuterà finalmente

il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella

professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi

aspetti, STF I 871/02 del 20 aprile 2004 e STF I 162/01 del 18 marzo 2002).

L'invalidità, proprio

perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che

l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando

la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in

un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

Fatti

I due redditi da porre a

raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su

solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale

ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione

dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione

medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,

sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TF ha avuto modo di

confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro

stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire

pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua

capacità lavorativa (STF U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno

effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -

le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in

generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si

avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività

ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al

massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una

prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.

consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti

l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente

capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del

lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile

dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua

capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I. Termine: reddito da

invalido

La misura dell'attività

che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno

alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le

attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza,

per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che

non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione

professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,

rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse

vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o

non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, pag. 97 ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la

possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità

di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro

ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,

cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI

1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STF del 30 giugno 1994 succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art.

28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa

della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo

l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente

dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado

d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima

di un danno alla salute della stessa gravità."

Considerandi

II. Termine: reddito

conseguibile senza invalidità

Nel determinare il reddito

conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla

situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura

partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta

sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci

si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche

rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze ne

rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,

consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità

corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico

conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da

invalido.

2.2.3

Per costante giurisprudenza,

l’assicurazione per l’invalidità non è vincolata alla valutazione

dell’invalidità dell’assicurazione contro gli infortuni e viceversa (cfr. STF

9C_529/2010 del 24 gennaio 2011; sentenza U 148/06 del 28 agosto 2007, consid.

6, pubblicata in DTF 133 V 549, consid. 6; STF 9C_594/2016 del 18 novembre

2016, consid. 2.4; SVR 2016 UV Nr. 26 c. 2.2; STF 9C_243/2017 del 2 giugno

2017, consid. 4.1; STF 9C_170/2017 dell'8 agosto 2017 consid. 4.4; STF

9C_422/2017 del 18 maggio 2018 consid. 2.2; STF 9C_341/2019 del 5 settembre

2019, consid. 3.1 e rinvivi ivi citati; STF 8C_563/2020 del 7 dicembre 2020,

consid. 4.2.5; STF 8C_19/2021 del 27 aprile 2021, consid. 6; STF 8C_374/2021 del

13.

agosto 2021 consid. 5.6; STF 8C_291/2021 del 12.10.2021 e STF 8C_382/2021

del 19.10.2021; fra le tante, cfr. STCA 32.2019.47 del 24 febbraio 2020,

consid. 2.6; STCA 32.2020.25 del 2 ottobre 2020, consid. 2.6 e STCA 35.2020.51

dell’8 febbraio 2021, consid. 2.5).

2.2.4

Visto che la valutazione medica

operata dall’amministrazione - a ragione - non è stata contestata (cfr. consid.

1.1.), si tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla

salute infortunistico.

Preliminarmente va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto

dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita

(cfr. DTF 129 V 222; cfr., pure, STF del 26 giugno 2003 nella causa R. consid.

3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR

2002.

IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01

pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid.

3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STF del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2,

I 475/01).

Nel caso di specie sono

quindi determinanti, come correttamente ritenuto dall’amministrazione, i dati

del 2017, essendo stato ritenuto lo stato di salute stabilizzato a partire dal

1° settembre 2017 (cfr. consid. 1.1).

2.2.5

Per quanto concerne il reddito

da valido, secondo l’assicuratore infortuni resistente, nella decisione

avversata, senza il danno alla salute infortunistico, RI 1, nel 2016, avrebbe

realizzato un guadagno annuo lordo di fr. 44'291.-, determinato in base a

quanto indicato dal datore di lavoro per il 2016 in ambito LAI, e, quindi, dopo

adeguamento all'indice dei salari nominali (+0.4%), nel 2017, fr. 44'468.15.

Questo dato - non

contestato dal ricorrente - può senz’altro essere fatto proprio da questa

Corte.

2.2.6

Per quanto concerne il reddito

da invalido, secondo l’assicuratore infortuni resistente, nella decisione

avversata, con il danno alla salute infortunistico, RI 1, nel 2017, avrebbe

realizzato un guadagno annuo lordo di fr. 33'535.30.

Il salario da invalido è

stato quantificato tramite i dati pubblicati dall'Ufficio federale di

statistica, attraverso la propria pubblica-zione “Rilevazione svizzera della

struttura dei salari 2016”, aggiornata nominalmente al 2017, giusta il quale un

uomo adibito ad attività semplici percepisce un salario annuo medio di CHF

66'803.40 (TA1_tirage_skill_level_, livello 1, uomini, totale, 41.7 h/sett.;

rivalutazione nominale per il 2017: + 0.4%), tenuto conto di una capacità

lavorativa residua del 50% (cfr. consid. 1.1).

Il patrocinatore del

ricorrente contesta la mancata applicazione di una decurtazione a titolo di gap

salariale rispettivamente di una deduzione sociale, come deciso dall’UAI

(cfr. doc. I e consid. 1.5).

A questo proposito il TCA

osserva che, utilizzando i dati forniti dalla tabella RSS 2016 TA 1, l’assicurato,

svolgendo nel 2016 una professione che presuppone qualifiche inferiori (livello

di qualifica 1) nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle

condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR

2002.

UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile

lordo pari a fr. 5'340.-. Riportando questo dato su 41.7 ore, esso ammonta a

fr. 5'566.95 mensili oppure a fr. 66'803.40 per l'intero anno (fr. 5'566.95 x

12). Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali (+0.4%), si ottiene, per

il 2017, un reddito annuo di fr. 67'070.60.

Per quanto riguarda la

questione del gap salariale, va rilevato che, in una sentenza

8C_141/2016 e 8C_142/2016 del 17 maggio 2016 consid. 5.2.2.3, il TF ha stabilito

che non erano dati i presupposti per aumentare il reddito da valido,

allorquando quest’ultimo è superiore al salario usuale del settore (in quella

fattispecie, quello dell’edilizia), determinato in base al salario minimo

d’assunzione previsto da un contratto collettivo di lavoro (in questo senso, si

vedano pure la STF 8C_537/2016 dell’11 aprile 2017 consid. 6, in cui la Corte

federale ha precisato che questa giurisprudenza è applicabile, mutatis

mutandis, ad altri settori nei quali è stato concluso un contratto nazionale o

un contratto collettivo di lavoro, e la STF 8C_643/2016 del 25 aprile 2017

consid. 4.3). Giova qui pure ricordare che questa Corte non ha applicato alcuna

riduzione a titolo di gap salariale nella STCA 35.2017.121 del 20 marzo

2018, consid. 2.2.6, considerato che in quel caso i dipendenti della società

(nazionale) in questione sottostavano a un proprio contratto collettivo di

lavoro e venivano retribuiti nel rispetto dei salari minimi ivi previsti (cfr.

pure la STCA 32.2018.69 dell’11 febbraio 2019, consid. 2.3.10 in fine).

Nel caso concreto, il

contratto collettivo nazionale di lavoro dell’industria alberghiera e della

ristorazione stabilisce per i “collaboratori a tempo pieno che hanno compiuto

18.

anni” “senza apprendistato” - quale è il caso di specie - un salario mensile

minimo di fr. 3'417.-, più tredicesima, pari a fr. 44'421.- annuo (cfr.:

Il reddito da valido (fr. 44'291.- annuo) del ricorrente è solamente

leggermente inferiore (- 0.30%), in base al seguente calcolo: [44'421 - 44'291]

x 100 : 44'421. In queste condizioni, non entra in linea di conto una

decurtazione del reddito statistico da invalido a titolo di gap salariale.

2.2.7

Secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati

che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TF ha precisato, al

riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico

permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire

sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione

globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente

motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo

apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid.

5b/cc).

Con sentenza 9C_179/2013

del 26 agosto 2013 al consid. 5.4 il TF ha confermato il principio posto dal

TCA secondo cui la riduzione del salario statistico deve avvenire tramite

l’utilizzo di multipli di 5, ritenuto come l’applicazione di tassi più

frazionati si rivelerebbe problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero

difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede

giudiziaria. Questa giurisprudenza è stata confermata anche nella sentenza

9C_767/2015 del 19 aprile 2016 al consid. 4.6.

Con sentenza 8C_80/2013

del 17 gennaio 2014 al consid. 4.2 il TF ha rammentato che non è necessario

procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione

come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la nazionalità, la

categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso d’occupazione. Occorre

piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei limiti del potere di

apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito da invalido, tenuto

conto dell’insieme delle circostanze concrete.

La più recente

giurisprudenza federale ha stabilito che il livello di qualifica 1 dei dati RSS

comprende già tutta una serie di attività leggere, che tengono conto di molte

limitazioni. In altre parole, possono essere considerate sotto il cappello

delle limitazioni funzionali solo circostanze che in un mercato equilibrato del

lavoro devono essere considerate come eccezionali. Negli altri casi non viene

applicata nessuna deduzione a questo titolo neppure se la capacità lavorativa è

totale in attività adeguate e non si pone dunque il problema di un’indebita

doppia deduzione (sentenze 8C_495/2019 dell'11 dicembre 2019 consid. 4.2.2 con

riferimento e 8C_82/2019 del 19 settembre 2019 consid. 6.3.2; 8C_730/2019 del

10.

giugno 2020 consid. 4.4.4; 8C_765/2019 del 10 giugno 2020 consid. 5.4.4;

8C_9/2020 del 10 giugno 2020 consid. 4.4.4; in questo senso, si veda pure Ares

Bernasconi, “8C_9/2020 du 10 juin 2020 - Abattement sur le revenu d’invalide

selon l’ATF 126 V 75”, in SZS/RSAS 1/2021 n. 49).

Occorre inoltre ricordare

che le limitazioni mediche già incluse nell'esame della capacità lavorativa

residua non devono influire ulteriormente nella disamina della riduzione del

reddito da invalido e a un conteggio doppio del medesimo aspetto: la sola

circostanza che per l'assicurato siano esigibili soltanto attività leggere fino

medio complesse non giustifica anche in caso di una capacità lavorativa

limitata una riduzione aggiuntiva dovuta alle limitazioni personali (sentenze

8C_805/2016 del 22 marzo 2017 consid. 3.1 e 3.4.2 e 9C_846/2014 del 22 gennaio

2015.

consid. 4.1.1 con riferimenti).

Nel caso di specie, dalla

documentazione agli atti emerge che, nonostante il danno salute, l’assicurato

sarebbe ancora in grado di svolgere, al 50%, un’attività adeguata (cfr. supra, consid.

1.1).

Secondo questo Tribunale,

il ricorrente beneficia di un ventaglio di attività sostitutive esigibili

ancora sufficientemente ampio, motivo per il quale una decurtazione non sarebbe

giustificata.

Va anche osservato che il

fatto di avere una limitata formazione professionale non giustifica ulteriori

decurtazioni, considerato che le attività adeguate entranti in linea di conto

(livello di qualifica 4, semplici e ripetitive) non richiedono né un’esperienza

professionale diversificata, né un grado di istruzione particolare (cfr., tra

le tante, la STF 8C_603/2020 del 4 dicembre 2020 consid. 6.2, 8C_122/2019 del

10.

settembre 2019 consid. 4.3.2 e la 8C_46/2018 dell’11 gennaio 2019 consid.

4.4; cfr. in questo senso anche la DTF 137 V 71 consid. 5.3. e SVR 2002 n. U 15

p. 49 consid. 3b; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009

consid. 2.3).

Nella STF 8C_482/2016 del

15.

settembre 2016 pubblicata in SVR 2017 IV Nr. 17 l’Alta Corte ha ribadito che

in caso d’applicazione del livello di qualifiche 4 della RSS 2010 sono già

considerate le carenti conoscenze linguistiche. Trattandosi di lavori ausiliari

il fattore età non gioca imperativamente un effetto di riduzione sui salari

(cfr. STF 8C_482/2016 del 15 settembre 2016, consid. 5.4.2).

Globalmente, e tenuto

conto di tutte le circostanze del caso concreto come pure del riserbo di cui

deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il

proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V

393.

consid. 3.3), questa Corte ritiene che, non operando alcuna deduzione

sociale, la CO 1 non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento.

Confrontando ora il

reddito "da invalido" di fr. 33'525.30 con il relativo reddito

"da valido" di fr. 44'468.15, si ottiene un grado d’invalidità del

24.60% ([44'468.15 - 33'525.30] x 100 : 44'468.15) arrotondato al 25% secondo

la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121.

A ragione dunque la CO 1

ha riconosciuto il diritto ad una rendita LAINF del 25%. La decisione della CO

1.

che attribuisce all’assicurato una rendita d’invalidità del 25% dal 1°

settembre 2017 va, di conseguenza, confermata.

2.3

Diritto a un'indennità

per menomazione all’integrità?

2.3.1

Giusta l'art. 24 cpv. 1 LAINF,

l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in seguito all'infortunio,

accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale,

precisando per il resto che l'IMI, oltre ad essere assegnata in forma di

prestazione in capitale e a non dovere superare l'ammontare massimo del

guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio, è scalata secondo la

gravità della menomazione (art. 25 cpv. 2 LAINF). Giova inoltre ribadire che,

secondo l'art. 36 OAINF, emanato in conformità alla delega di competenza di cui

all'art. 25 cpv. 2 LAINF (DTF 124 V 29), una menomazione dell'integrità è

considerata durevole se verosimilmente sussisterà per tutta la vita almeno con

identica gravità ed è importante se l'integrità fisica o mentale,

indipendentemente dalla capacità di guadagno, è alterata in modo evidente o

grave (cpv. 1). Infine, l'IMI è calcolata secondo le direttive figuranti

nell'allegato 3 e se più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da

uno o più infortuni, sono concomitanti, l'indennità è calcolata in base al

pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 2 e cpv. 3 prima frase OAINF; STCA

32.2012.4

del 3 aprile 2013, consid. 2.5).

2.3.2

Un danno all'integrità

conferisce il diritto a un'indennità soltanto se è durevole. Tenuto conto del

fatto che, secondo la dottrina psichiatrica maggioritaria, soltanto degli

eventi infortunistici di una gravità eccezionale determinano dei pregiudizi

durevoli all'integrità psichica, l'esame di questo aspetto deve prendere in

considerazione l'evento infortunistico in quanto tale. In quest'ambito, la

giurisprudenza si rifà alla classificazione stabilita per statuire sul rapporto

di causalità adeguata tra evento infortunistico e disturbi di natura psichica

(DTF 115 V 140 consid. 6c, 409 consid. 5c). Per prassi, il diritto a un'IMI

dev'essere di principio negato - senza necessità di procedere a misure

istruttorie ulteriori in merito alla natura e al carattere durevole della

menomazione psichica - in caso di infortunio insignificante o leggero, come

pure di un infortunio di grado medio. Una deroga a questo principio è

eccezionalmente ammissibile in presenza di un evento classificabile al limite

degli infortuni gravi se gli atti all'inserto mettono in evidenza degli

elementi che permettono di concludere per l'esistenza di una menomazione

dell'integrità psichica particolarmente grave che non sembra doversi più

esaurire. Simili elementi sono ravvisabili nelle circostanze strettamente

connesse all'infortunio che servono da criterio per l'esame della causalità

adeguata, se rivestono un'importanza e un'intensità particolari e se, in quanto

fattori che causano stress, hanno favorito in maniera evidente l'instaurarsi di

disturbi durevoli per tutta la vita. Infine, (anche) in caso di infortuni

gravi, il carattere durevole della menomazione psichica deve sempre e comunque

essere oggetto di verifica - se del caso previo allestimento di una perizia

psichiatrica - se non risulta già in maniera evidente sulla base degli atti

all'inserto (DTF 124 V 44 consid. 5c; DTF 124 V 214 consid. 4; STCA 32.2012.4

del 3 aprile 2013, consid. 2.6). Questa giurisprudenza è stata confermata pure

nelle STF 8C_518/2019 del 19 febbraio 2020, consid. 6.4 e nella recente STF

8C_68/2021 del 6 maggio 2021, consid. 4.2).

2.3.3

Nella concreta evenienza,

nella decisione avversata la CO 1 ha assegnato un’IMI del 30% - non contestata

dal patrocinatore dell’assicurato - per la lesione al piede paragonabile,

secondo le risultanze ortopediche finali, alla sua perdita totale. Non ha, per

contro, assegnato alcuna IMI per il danno infortunistico psichico,

conformemente a quanto stabilito dalla giurisprudenza consolidata del Tribunale

federale (cfr, in particolare, la STF 8C_518/2019 del 19 febbraio 2020),

trattandosi nel caso concreto di un infortunio di entità media (e non grave),

non è dovuta alcuna IMI.

Il patrocinatore dell’insorgente postula il riconoscimento di un’IMI aggiuntiva

del 50% per i disturbi psichici (cfr. doc. I).

A questo proposito il TCA

osserva che nella STCA 35.2018.24 del 16 ottobre 2018, cresciuta incontestata

in giudicato, al consid. 2.10, ha classificato l’infortunio occorso a RI 1,

tenuto conto della sua dinamica oggettiva riassunta al consid. 1.1 (sia della

STCA citata sia della presente decisione), tra gli eventi di media gravità

all'interno della categoria intermedia, conformemente alla giurisprudenza

cantonale e federale (cfr. STCA 35.2017.29 del 17 agosto 2017; STCA 35.2005.94

del 24 aprile 2006; STF U 18/01 del 19 ottobre 2001).

In siffatte circostanze, tenuto conto della giurisprudenza federale riassunta

al consid. 2.3.2, il diritto a un'IMI per la menomazione psichica

dev'essere negato, senza necessità di procedere a misure istruttorie ulteriori

in merito alla natura e al carattere durevole della stessa.

In conclusione, la decisione su opposizione mediante la quale l’Istituto

assicuratore convenuto ha negato all’assicurato il diritto a un’indennità per

la menomazione all’integrità psichica, merita conferma in questa sede.

2.4

L’art. 61 lett. a LPGA, in

vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere

semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa

di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte

che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è

entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è

entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può

imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o

sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA

(Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al

tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del

21.

giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In concreto, il ricorso è

del 1° febbraio 2021 per cui si applica la nuova disposizione legale.

Trattandosi di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore

non ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 35.2021.9 del 20 settembre

2021, consid. 2.12 e STCA 35.2021.58 del 18 ottobre 2021, consid. 2.12).

Sul tema cfr. anche STF

8C_265/2021 del 21 luglio 2021.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti