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Decisione

35.2021.14

Nel caso di specie, litigiosa è la questione di sapere se l'istiuto assicuratore era legittimato a sopprimere dal 1° maggio 2020 la rendita d’invalidità in vigore per la via della revisione ex art. 17 LPGA, oppure no. Rinvio per ulteriori accertamenti (art. 44 LPGA)

28 giugno 2021Italiano49 min

stabilire se fossero adempiuti i presupposti per procedere a una revisione della

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Raccomandata

Incarto

n.

35.2021.14

PC/sc

Lugano

28 giugno 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Paola Carcano, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 1° febbraio 2021 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 21 dicembre 2020 emanata

da

CO 1

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 28 marzo 1993, RI 1,

nato il __________ 1955, all’epoca dipendente del __________ di __________ in

qualità di cuoco e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso la

__________ (ora CO 1), “tornando dalle ferie ha avuto un incidente stradale”.

In particolare, “(…) trovandosi in un taxi diretto all’aeroporto di __________,

causa nebbia e neve, l’automobile sbanda sul primo ponte di __________, si

capovolge due volte e infine cade nel fiume sottostante da un’altezza di circa

20 metri”. A causa dell’incidente, l’assicurato ha riportato la frattura

della vertebra L1 e contusioni varie (pag. 1 e 56). In seguito, egli ha pure

sviluppato una problematica psichica (pag. 118).

Dal 9 agosto al 6 settembre 1994, l’assicurato è stato degente presso la __________

(pag. 76-78).

L’assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto

regolarmente le prestazioni di legge.

1.2. Alla chiusura del caso,

mediante decisione formale del 27 febbraio 1996 (pag. 144-147), l’assicurato è

stato posto al beneficio di una rendita d’invalidità del 100% a far tempo dal

1° febbraio 1996 e di un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 20%.

In ambito AI, RI 1 è stato posto al beneficio di una rendita intera d’invalidità

(grado d’invalidità del 100%; pag. 428).

Mediante decisione formale del 1° luglio 1996, la rendita LAINF è stata quindi

calcolata quale rendita complementare (pag. 150).

In ambito AI, la rendita d’invalidità in vigore è stata confermata l’ultima

volta con comunicazione del 4 novembre 2016.

Fatti

I provvedimenti appena menzionati sono cresciuti incontestati in giudicato.

1.3. Il 30 aprile 2019 (pag.

238-239), l’amministrazione ha disposto l’esecuzione di accertamenti

pluridisciplinari (in materia di ortopedia, neurologia e psichiatria), volti a

stabilire se fossero adempiuti i presupposti per procedere a una revisione della

rendita d’invalidità in vigore (pag. 238: “(…) è maturato il tempo per

procedere a una verifica dei postumi residuali dell’infortunio del 28 marzo

1993, in vista di un’eventuale revisione della rendita LAINF di cui lei

beneficia sin dal 01 febbraio 1996 …”).

I referti peritali, allestiti dal dr. med. __________, specialista FMH in

psichiatria e psicoterapia, dal dr. med. __________, specialista FMH in

neurologia e dal dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia, sono stati

consegnati, rispettivamente, il 22 luglio 2019 (pag. 298-305), il 9 settembre

2019 (pag. 312-325) e l’8 gennaio 2020 (pag. 335-360).

1.4. Con decisione formale del 4

maggio 2020 (pag. 423-427), l’am-ministrazione ha comunicato all’assicurato la

soppressione del diritto alla rendita d’invalidità a decorrere dal 1° maggio 2020

in virtù dell’art. 17 LPGA. In particolare, essa ha ritenuto dimostrato che nel

frattempo fosse intervenuta una “notevole modificazione dello stato di

salute”, sulla base delle seguenti considerazioni:

" (…) A suo

tempo, la decisione di rendita si fondava sulle perizie allestite nel 1995 in

chirurgia ortopedica dal dr. __________ ed in psichiatria dall'Organizzazione __________

di __________. Era allora stato accertato che l'inabilità lavorativa e la

menomazione dell'integrità fisica non si giustificavano dal profilo ortopedico

(vista l'assenza di lesioni organiche obiettivabili che spiegassero la

sintomatologia soggettiva), bensì esclusivamente da quello psichiatrico e

neurologico. Il perito dr. __________, dal canto suo, non solo aveva ritenuto

una menomazione d'integrità totale per ragioni miste (psichiatriche e

neurologiche) ma altresì un'incapacità lavorativa permanente del 100 % in

qualsiasi ambito lavorativo, in presenza di una situazione psichiatrica altamente

alterata ed una prognosi nefasta. Gli aspetti neurologici furono integrati

nelle alterazioni psichiatriche.

Orbene, le attuali perizie nelle discipline psichiatria/neurologia/

ortopedia dimostrano quanto segue:

- aspetti psichiatrici: non vi sono sintomi di interesse

psicopatologico. Nessuna cura psichiatrica è in atto da anni. Il perito attesta

l'assenza di qualsivoglia patologia psichiatrica obiettivabile e che, con tutta

verosimiglianza, lo status quo sine è stato raggiunto molti anni fa. La capacita

lavorativa in qualsiasi attività semplice e consona e esigibile al 100 %;

- aspetti neurologici: si rilevano le discrepanze tra i reparti clinici

ed i disturbi soggettivi (quanto era già stato segnalato nel 1995). Assenza di

deficit oggettivabili. 11 perito obiettiva solo una leggera limitazione

funzionale del rachide cervicale in presenza di alterazioni degenerative

preesistenti elle non comportano deficit neurologici. La capacità lavorativa in

qualsiasi attività professionale è esigibile almeno al 80 %, nel contesto di

malattia e non per gli esiti post-traumatici;

- aspetti ortopedici: si trova una lieve cervicalgia e lombalgia cronica

senza segni radicolari, in un contesto cronicizzato ed influenzato da fattori

degenerativi estranei all'infortunio. I disturbi soggettivi attuali non sono

più da attribuire all'infortunio (già nel 1995 era stato segnalato che i disturbi

erano solo parzialmente obiettivabili). Visto l'insieme dei disturbi analizzati

in sede peritale, la capacità lavorativa in qualsiasi attività semplice e

consona dovuta all'infortunio è esigibile al 100 %.

Visto quanto sopra, e dimostrata una modifica notevole degli aspetti

psichiatrici (su cui poggiava l'inabilità lavorativa stabilita all’epoca ed

avente giustificato la rendita d'invalidità). La perizia pluridisciplinare

consente di escludere qualsivoglia relazione di causalità naturale tra la

sintomatologia soggettiva attuale e l'infortunio del 28 marzo 1993, sia da]

profilo psichiatrico che ortopedico e neurologico. Le premesse per procedere

nella revisione della rendita d'invalidità sono soddisfatte.

(…).

Secondo le risultanze peritali attuali, lei può sfruttare una capacità

lavorativa del 100 % in qualsiasi ambito professionale, non esistendo più

sequele in relazione con l'infortunio del 28 marzo 1993. Per mero scrupolo e

senza pregiudizio, nell'ipotesi in cui lei ritenesse di escludere l'attività

originaria di "cuoco", le illustriamo il raffronto dei redditi

secondo l'art. 16 LPGA nella categoria delle attività confacenti.

(…).” (pag. 423-425)

1.5. In data 30 marzo 2020, la CO

1 ha trasmesso per informazione all’Ufficio AI le tre precitate perizie e l’ha

pure informato che il diritto alla rendita LAINF era stato soppresso a

decorrere dal 1° maggio 2020 (pag. 371).

In data 27 aprile 2020, l’UAI ha comunicato all’assicurato quanto segue: “(…)

Nel corrente mese di aprile abbiamo appurato che è stato sottoposto a delle

perizie da parte di CO 1, a seguito delle quali le verrà soppressa la prestazione

LAINF. Essendo lei prossimo al compimento dei 65 anni, la informiamo che da

parte nostra, viene ritenuto non reintegrabile e per tale motivo il diritto

alla rendita intera viene mantenuto.” (pag. 212 e 428).

1.6. A seguito dell’opposizione

interposta dall’RA 1 (di seguito: RA 1) per conto dell’assicurato in data 7

maggio 2020 (pag. 443-444) e del relativo complemento del 14 agosto 2020 (pag.

467-469), preso atto del contenuto dei certificati 29 giugno 2020 del dr. med. __________,

specialista FMH in neurologia (pag. 470-476) e dell’8 luglio 2020 del dr. med. __________,

specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, in data 21 dicembre 2020, la CO

1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (pag. 492-498).

1.7. Con tempestivo ricorso del 1°

febbraio 2021, RI 1, sempre rappresentato dall’RA 1, ha chiesto che, annullata

la decisione su opposizione impugnata, venga mantenuta la rendita d’invalidità

in vigore, argomentando in sostanza che, rispetto al momento in cui è stata

costituita la rendita d’invalidità in vigore, non sarebbe in realtà intervenuto

alcun miglioramento effettivo dello stato di salute dell’assicurato, le

conclusioni alle quali sono giunti gli specialisti interpellati dalla CO 1

costituendo soltanto una diversa valutazione di fatti rimasti invariati. Il dr.

med. __________ (psichiatra) e il dr. med. __________ (neurologo) hanno

entrambi concluso che lo stato di salute dell’assicurato attuale è

perfettamente sovrapponibile al quadro clinico di 30 anni fa. Anzi, a parere

dei due specialisti, la situazione oggi è piuttosto peggiorata con l’insorgere

e lo svilupparsi di problematiche infortunistiche ed extra-infortunistiche che

non permettono il reintegro nel mondo lavorativo o che sia da lui esigibile un

incremento della sua capacità lavorativa e di guadagno. Concludendo Il quadro

clinico dell’assicurato si presenta sostanzialmente invariato se non peggiorato

rispetto a prima, con evidenti nuove patologie anche di carattere extra-infortunistico,

che sicuramente inibiscono la sua entrata nel mercato del lavoro. È inoltre

oramai prossimo al pensionamento (64enne, nato il 12.10.1955), per cui

concretamente non vi è modo di reintegrarsi nel mercato del lavoro, da cui è

stato assente per quasi 30 anni (cfr. doc. I).

1.8. Nella risposta del 23

febbraio 2021, la CO 1 ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di

cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).

1.9. Il 17 marzo 2021 la

patrocinatrice dell’insorgente si è riconfer-mata nelle proprie tesi e domande

con argomentazioni di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di

diritto (doc. VII). In particolare, ha ribadito che “il ricorrente è lontano

dal mercato del lavoro da 30 anni. Dopo il grave infortunio non ha intrapreso

alcuna attività lavorativa né ancora meno sarebbe oggi in grado di esercitare,

oltre al fatto che è pensionato AVS (nato il 12.10.1955)” e ha precisato

che “una revisione su un quasi pensionato non ha alcun senso di esserci, dal

momento che né concretamente né teoricamente può mettere a frutto le sue

capacità professionali.” (doc. VII, pag. 2).

1.10. In data 12 aprile 2021, la CO

1, dopo avere precisato che non aveva osservazioni da presentare, ha ribadito

la richiesta di reiezione del ricorso (doc. IX).

1.11. Il 15 aprile 2021 il doc. IX è

stato trasmesso alla patrocinatrice dell’assicurato per conoscenza (doc. X).

in diritto

Considerandi

in ordine

2.1

La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo

49.

cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del

31.

agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12

marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18

febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e

H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00

del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29

gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.

190.

seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999.

Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8

settembre 2015).

nel merito

2.2

Nel caso di specie, litigiosa

è la questione di sapere se la CO 1 era legittimata a sopprimere dal 1° maggio

2020.

la rendita d’invalidità in vigore per la via della revisione ex art. 17

LPGA, oppure no.

2.3

Giusta l’art. 17 cpv. 1 LPGA,

se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole

modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente

o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

Presupposto per una

revisione della rendita è che il grado dell’invalidità del beneficiario si sia

modificato in modo rilevante per il diritto (DTF 133 V 108; 130 V 343 consid.

3.5). A motivare una revisione della rendita è qualunque modifica rilevante

delle circostanze di fatto, atta a influenzare il grado dell’invalidità e,

quindi, il diritto alla rendita. La rendita d’invalidità è sottoposta a

revisione non soltanto in caso di modifica rilevante delle condizioni di salute

ma pure laddove le conseguenze economiche di un danno alla salute rimasto

invariato si siano modificate notevolmente (DTF 130 V 343 consid. 3.5). La

questione della notevole modifica delle circostanze di fatto viene valutata

confrontando le circostanze esistenti al momento dell’ultima decisione

cresciuta in giudicato, fondata su un esame materiale del diritto alla rendita

con un accertamento dei fatti pertinenti, un apprezzamento delle prove e un

raffronto dei redditi conforme al diritto, e le condizioni esistenti all’epoca

in cui è stata rilasciata la decisione litigiosa (DTF 130 V 71 consid. 3.2.3 e

133.

V 108).

In questo contesto, è

utile segnalare che, secondo la giurisprudenza federale, non è sufficiente a

fondare una revisione della rendita d’invalidità, il fatto che una nuova

perizia valuti diversamente (e, quindi, giunga ad altre conclusioni) la

fattispecie alla base dell’originaria decisione di rendita, rispetto ai medici

che si erano pronunciati nella procedura sfociata nella precedente assegnazione

di rendita. Sono invece necessari nuovi elementi di natura fattuale, insorti

dopo l’originaria decisione di rendita, che si sono aggiunti alla fattispecie

in essere a quel momento o che l’hanno modificata. Una nuova valutazione basata

su migliori conoscenze non basta (cfr. STF 8C_475/2012 del 25 ottobre 2012

consid. 3; consid. 3.2 non pubblicato della DTF 136 V 216, pubblicata in SVR IV

n. 1 p. 1 consid. 3.2 [8C_972/2009]).

2.4

Le norme sulla revisione

previste dall’art. 17 LPGA hanno la precedenza sul principio secondo il quale

l’amministrazione può in ogni tempo ritornare su una decisione cresciuta in

giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario

materiale, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha

un'importanza rilevante. Dati questi presupposti, l’amministrazione può

modificare una decisione di rendita, laddove le condizioni di una revisione

poste dall’art. 17 LPGA non sono soddisfatte. Nel caso in cui la manifesta

erroneità dell’originaria decisione di rendita venga accertata soltanto dinanzi

al tribunale, quest’ultimo può tutelare la decisione di revisione fondata

sull’art. 17 LPGA mediante sostituzione di motivi (DTF 125 V 368 consid. 2 e

riferimenti; STF 9C_342/2008 del 20 novembre 2008 consid. 5.1 non pubblicato in

DTF 135 I 1).

Il presupposto della

manifesta erroneità è di regola adempiuto se l’indebita prestazione è stata

assegnata sulla base di norme giuridiche sbagliate o inappropriate oppure se

disposizioni fondamentali non sono state applicate oppure lo sono state in modo

inappropriato (DTF 103 V 126 consid. a). Diverso è il discorso allorquando il

motivo di riconsiderazione risiede nell’ambito dei presupposti materiali del

diritto, la cui valutazione, per taluni aspetti (ad esempio, determinazione

dell’invalidità, valutazione dell’inabilità lavorativa, apprezzamento delle

prove, questioni concernenti l’esigibilità), implica necessariamente un margine

di discrezionalità. Qualora la valutazione di tali presupposti del diritto

(compresi gli aspetti parziali, quali ad esempio la valutazione della capacità

lavorativa) appaia sostenibile alla luce della situazione di fatto e di diritto

esistente al momento dell’assegnazione della prestazione cresciuta in

giudicato, non può essere ammessa la manifesta erroneità (STF I 907/06 del 7

maggio 2007 consid. 3.2.1; STF 9C_215/2007 del 2 luglio 2007 consid. 3.2).

2.5

Per costante giurisprudenza,

in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8

luglio 2003 consid. 2.1.1; U.

Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989,

p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg.

(= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte

federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto

esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come

oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza

8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale

federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la

propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno

il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in

tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle

armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1

CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio

l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei

mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in

particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

Per quel che concerne il

valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui

temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle

censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena

conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto

medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr.

21.

p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p.

191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per

decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la

sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo

contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È, infine, utile osservare

che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere

la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,

precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri

medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come

farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è

l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in

fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV n. 10 pag. 35 consid. 4b).

2.6

Nella concreta evenienza, con

la decisione su opposizione impugnata la CO 1 ha soppresso la rendita

d’invalidità in vigore a far tempo dal 1° maggio 2020 fondandosi sull’art.17

cpv. 1 LPGA, adducendo che gli accertamenti pluridisciplinari (in materia di

ortopedia, neurologia e psichiatria) da essa ordinati avrebbero dimostrato che

l’assicurato sarebbe ora in grado di svolgere un’attività adeguata in misura

completa (pag. 497).

Dal canto suo, la

patrocinatrice dell’insorgente fa invece valere che gli accertamenti

specialistici disposti dall’amministrazione non avrebbero in realtà dimostrato

che, rispetto al momento in cui è stata emanata l’originaria decisione di

rendita, le condizioni di salute infortunistiche sarebbero migliorate a tal

punto da giustificare la soppressione della rendita. A suo avviso, si

tratterebbe piuttosto di una diversa valutazione di uno stato rimasto di fatto

sostanzialmente invariato. Anzi, a parere dei due specialisti in psichiatria

(dr. med. __________) e neurologia (dr. med. __________), la situazione oggi è

piuttosto peggiorata con l’insorgere e lo svilupparsi di problematiche

infortunistiche ed extra-infortunistiche (cfr. doc. I).

In ossequio ai principi giurisprudenziali

esposti in precedenza, questa Corte è dunque chiamata, in primo luogo, a

valutare se sono adempiuti i presupposti per procedere a una revisione della

rendita d’invalidità, specificatamente a stabilire se tra il momento in cui è

stata emanata la decisione del 27 febbraio 1996 e quello in cui è stata

rilasciata la decisione su opposizione impugnata, è intervenuta una notevole

modifica delle circostanze di fatto, atta a influenzare il grado

dell’invalidità.

2.7

La decisione formale mediante

la quale all’assicurato è stata assegnata una rendita d’invalidità

corrispondente a una completa incapacità lucrativa, risulta fondata

essenzialmente sulle risultanze delle seguenti valutazioni mediche.

L’amministrazione si è, in

particolare, basata sulla valutazione 20 aprile 1994 del dr. med. __________,

specialista FMH in neurochirurgia (pag. 55-61; pag. 60: “4.1 Diagnosi

definitiva Sindrome cervicobrachiale destra con modica sindrome deficitaria

motorica C6-C7. Rigidità del segmento inferiore della colonna cervicale con

blocco C5/C6, verosimilmente di origine traumatica (28.3.1993). Stato dopo

frattura compressiva del corpo vertebrale L1 traumatica (28.3.1993) stabile,

senza compressioni radicolari o indentazioni nel canale spinale. Sindrome

lombovertebrale posttraumatica senza sicuri segni radicolari o midollari. Sindrome

fibromialgica residuale al trauma subito il 28.3.1993. Lesioni degenerative,

precedenti all’infortunio, in particolare alla colonna cervicale (C4/C5, C5/C6

e C6/C7). Incipiente uncartrosi C5/C6 bilateralmente degenerativa, precedente

all’infortunio. Sospetta commozione cerebrale.”) e sul suo relativo complemento

del 29 novembre 1994 (pag. 71 e 72: “(…) ritengo la prognosi non favorevole sia

dal punto di vista neurologico che da quello psichico. Per questo, malgrado non

mi sia stata fatta una richiesta di valutare la capacità lavorativa,

personalmente ritengo il signor RI 1 invalido al 100%.”)

L’amministrazione si è anche fondata sulla valutazione del 20 febbraio 1995

(pag. 81-101) del dr. med. __________, specialista FMH in ortopedia e chirurgia

ortopedica (pag. 101: “(…) dal profilo ortopedico non esistono conseguenze

oggettivabili dell’infortunio. (…). A prescindere da un’eventuale causalità

psichiatrica post-traumatica la chiusura del caso avrebbe potuto avvenire da

lungo tempo, per esempio al momento della dimissione da __________ il 06.09.94.

(…).”).

L’amministrazione ha pure considerato la perizia psichiatrica del 7 luglio 1995

(pag. 112-120) del dr. med. __________, a quel momento Direttore dell’Organizzazione

__________ di __________.

Il perito psichiatra, per quanto concerne le circostanze in cui accadde il noto

incidente, ha indicato quanto segue:

" (…) il p.

si era recato in patria insieme al fratello __________ per un periodo di

vacanza. Entrambi ci tenevano ad un puntuale rientro in patria in quanto un

eventuale ritardo urtava violentemente contro i loro principi morali di

precisione e di coscienziosità. Purtroppo questa coscienziosità fu messa a dura

prova a causa di una intensissima nevicata che, durante la notte precedente

alla loro partenza per il rientro in Svizzera, aveva reso praticamente impervie

le principali strade della zona. Per recarsi all'aeroporto di __________,

accompagnati dal padre, i due fratelli scelsero un veicolo taxi di proprietà

del loro zio, ossia del fratello del padre. Lo zio si trovava alla guida del

loro autoveicolo allorquando sono partiti per raggiungere __________ attraverso

le strade non ancora sgombre di neve. Mentre si avvicinavano ad un ponte sopra

un fiume nella località __________ lo zio perse il controllo dell'autoveicolo.

Lo stesso cominciò a sbandare a destra ed a sinistra sulla strada innevata ed

in parte gelata, andò a sbattere contro il parastrada ed in seguito sfondò lo

stesso cadendo, prima sul pendio in declivio verso il fiume e in seguito

catapultandosi due volte per poi atterrare nel fiume stesso. Anche se l’altezza

del ponte era di ben 20 metri probabilmente la vita degli occupanti

dell'autoveicolo fu salvata proprio dal fatto che, prima di atterrare nel letto

del fiume, il pendio della sponda del fiume stesso addolcì l'urto con una

specie di effetto slitta. I due fratelli persero entrambi la coscienza. Lo zio

ed il padre, rimasti per fortuna solamente feriti in modo leggero, riuscirono

prima ad estrarre dall'auto veicolo il sig. __________ che riacquistò la

conoscenza probabilmente dopo aver subito solamente una commozione cerebrale.

La perdita dei sensi del p. RI 1 fece temere, all'inizio, per la sua vita. Egli

giaceva infatti in uno stato di profonda perdita di sensi. Nel tentativo di

estrarlo dall'autoveicolo egli comunque riprese conoscenza e cominciò

immediatamente a lamentarsi a causa dei violenti dolori in diverse parti del

corpo, in particolare alla nuca, alla spalla dx. e alla colonna vertebrale. È

degno di nota in questo contesto menzionare alcuni vissuti soggettivi del p.

stesso che in questa occasione pensò di essere morto. La sua profonda

confusione dopo l'incidente mi viene descritta dal fratello. Un altro curioso

episodio che non figura agli atti si riferisce alle sensazioni e allo schema

corporeo riguardanti gli arti inf. Infatti, soccorso dai parenti, dopo un po'

di tempo, forse dopo circa mezz'ora, RI 1 fu in grado di alzarsi e,

appoggiandosi da ambo i lati sui propri familiari, riusciva a muovere le gambe

anche se delle stesse non aveva nessuna sensazione soggettiva. Egli infatti

pensò di aver perso le gambe in questo incidente gridando «non sento le gambe,

non sento le gambe». Fu tranquillizzato dal padre che gli diceva «non

preoccuparti, le gambe si muovono». Per quanto riguarda il primo intervento

medico-sanitario presso un ambulatorio di __________ non mi dilungo essendo il

contesto ben conosciuto. Si tratta infatti di un ambulatorio sanitario

periferico di una piccola località di regola relativamente mal attrezzato e

difficile da immaginare allorquando si conoscono solamente le condizioni

tipiche per la medicina elvetica. I familiari tutti riescono a raggiungere __________

e l'aeroporto con un altro veicolo privato e in seguito, con notevoli ritardi,

atterrano in Svizzera, a __________ invece che a __________, a causa delle

difficili condizioni metereologiche. Concludo le precisazioni riguardanti i momenti

anamnestici dicendo che il p. stesso vive l'accaduto come una specie di

risurrezione, essendo egli praticamente miracolato e rientrato fra i vivi dopo

una vera e propria morte. (…)” (pag. 114 e 115)

Il perito psichiatra ha

quindi posto le diagnosi di “sindrome ansioso depressiva agitata post-traumatica

con distonia neurovegetativa. Sospetta contusione cerebrale. Probabile sindrome

frontale posttraumatica” (pag. 118) e ha osservato quanto segue:

" (…) Dal

punto di vista psichiatrico la relazione e il nesso causale tra l'evento

infortunistico e la sindrome psichiatrica da noi descritta è chiaro e tipico.

Il p. ha vissuto l'incidente subito come la morte. Si sente risuscitato e

miracolato. Egli vive le sue menomazioni attuali come una conseguenza dell'infortunio

e come uno stato definitivo di cui ulteriori miglioramenti sono improbabili.

Anche il comportamento tipicamente alterato, che a noi sembra sospetto non

solamente per un quadro ansioso-depressivo ed irrequieto che e certo, ma anche

altamente sospetto per una sindrome psicoorganica frontale ed altrettanto

collegabile con l'evento infortunistico. (…). Limitandoci solamente al campo

psicologico e psichiatrico una malattia psichica preesistente a noi sembra da escludere

decisamente. (…). L'infortunio ha influito negativamente ed in modo

devastante sullo stato psichico del p.. Per quanto concerne invece

l’opportunità di un trattamento a tale proposito, la discussione comincia a

farsi complicata. Dal nostro punto di vista simili sindromi psicoorganiche di

nature depressiva sono di prognosi infausta. La terapia con Saroten è

certamente un possibile intervento adeguata. Di solito i pazienti elaborano poi

i segni secondari dovuti all'effetto anticolinergico di questa terapia con i

triciclici o altri effetti secondari dovuti ad un eventuale uso degli inibitori

di serotonina come ulteriori segni della malattia e del trauma subito. Nel caso

di causa, in particolare, riteniamo che un trattamento nel contesto

ambulatoriale non sia indicato. Si potrebbe decidere per un trattamento

ospedaliero die oscillerebbe fra i 2 e 3 mesi di tempo e che, a nostro modo di

vedere, avrebbe una prognosi alquanto dubbiosa. In altre parole a noi un

trattamento psichiatrico di questo p. non sembra essere indicato in

quanto la speranza di un successo è decisamente minore di quella collegata con

il timore di eventuali complicazioni di un simile trattamento. Infatti

l'attuale accettazione del p. da parte della propria famiglia sembra comunque

essere buona mentre il rischio di un disinserimento sociale di un simile

paziente è così elevato che è molto più probabile prevedere poi un

prolungamento delle degenze ospedaliere ed una cronicizzazione che non invece

un miglioramento. (…). Da parte nostra abbiamo informato il p. in merito alle

nostre opinioni sulla sua reale situazione psichica, sulla sua rassegnazione,

sulla sua depressione e sul suo stile di vite da invalido cronico. Il p. ha

compreso le nostre opinioni e non vede, per sé, cosi come noi non vediamo per

lui, altre possibilità di intervento per migliorare la sua capacità lavorativa.

Noi condividiamo dunque l’opinione espressa dal neurologo, collega Dr. __________,

e vediamo questo p. incapace al lavoro e con una invalidità totale

permanente. (…) precisiamo di non vedere altre possibilità di terapia per

questo p. che andrebbero al di là di una semplice terapia di alleggerimento di

alcune sintomatologie dolorose con uso di psicofarmaci. In particolare non

vediamo la possibilità di un intervento terapeutico che potrebbe migliorare la

sua capacità lavorativa e prevenire una invalidità. (…). Dal nostro punto di

vista trattasi di una invalidità certa per ragioni miste, psichiatriche e

neurologiche, una invalidità che è da ritenersi totale. (…) La prognosi

di questo caso per quanto la guarigione, il miglioramento delle condizioni

psichiche e lo stato permanente è alquanto sfavorevole. (…)” (pag. 118-119)

Nel complemento del 14 agosto

1995.

(pag. 129), il perito psichiatra ha, tra l’altro, puntualizzato che “la

nostra prognosi per quanto concerne la guarigione o il miglioramento delle

condizioni psichiche è talmente sfavorevole che non vediamo nessuna possibilità

di reinserimento lavorativo né nel mestiere esercitato dall’assicurato al momento

dell’infortunio (100%) né rispettivamente in altre attività.” (pag. 129).

Fondandosi sulle tali

risultanze l’assicurato non è stato ritenuto in grado di svolgere alcuna

attività lavorativa, a prescindere dalla sua natura, per motivi psichiatrici e

neurologici (questi ultimi aspetti furono integrati nelle alterazioni

psichiatriche).

Nel corso del mese di aprile 2019, l’istituto assicuratore resistente ha

avviato d’ufficio una procedura di revisione della rendita d’invalidità in

vigore, disponendo l’esecuzione di accertamenti pluridisciplinari (psichiatrici,

neurologici e ortopedici), affidandone l’incarico ai dr. med. __________, __________

e __________ (cfr. consid. 1.3.).

Lo psichiatra ha esaminato l’assicurato il 16 luglio 2019 (dalle ore 16.25 alle

ore 17.40 circa).

Dal suo referto, datato 22

luglio 2019 (pag. 298-305), si evince, in particolare, quanto segue:

" Terapia

dichiarata:

in ambito psichiatrico: nulla

Diagnosi: nella perizia del 1995 era stata posta la diagnosi sindrome

ansioso depressiva agitata post traumatica con distonia neurovegetativa,

sospetta contusione cerebrale, probabile sindrome frontale post traumatica. Si

tratta di una diagnosi non codificata secondo ICD-10. Attualmente non riscontro

alcun segno o sintomo che possa essere riportato alla diagnosi allora riferita,

tanto meno segni o sintomi di tipo post traumatico. L'assicurato non ha mai

avuto flash backs relativi all'evento, non ha mai avuto neanche dei segni di

evitamento. Egli stesso ha affermato di essere passato almeno una volta sullo

stesso ponte negli anni scorsi senza alcun problema. Adesso non ho elementi per

diagnosticare alcuna sindrome psichiatrica maggiore.

(…).

L'assicurato ha portato dall’inizio il discorso sui dolori che hanno portato

all'impossibilità di continuare il lavoro che era l'unico suo hobby. Ha

descritto in modo distaccato l’incidente del 1993 allo stesso modo in cui è

riportato in perizia, aggiungendo che l'auto in cui si trovava era una Lada;

erano cinque persone, tre adulti e due bambini. Aggiunge che, poco dopo l’incidente

che lo ha coinvolto, un'altra vettura sarebbe precipitata nello stesso punto e

i due passeggeri sarebbero deceduti.

Ha tuttavia affermato di possedere patente di guida e di condurre regolarmente

l'automobile, anche se, quando deve presentarsi a visite mediche come oggi

preferisce farsi accompagnare da uno dei figli. Egli svolge da anni una vita

tranquilla, oserei dire da pensionato: si alza al mattino fa colazione,

passeggia, si reca a fare la spesa, fa visita ai figli in Svizzera e si reca

regolarmente in aereo nel paese d'origine a trovare la madre. Non ha presentato

un ritiro sociale né altri segni o sintomi che possono essere inquadrati in una

patologia psichiatrica maggiore. L'assicurato non svolge attualmente lavori di

casa ma non li ha mai svolti anche prima dell'incidente. Non risultano segni o

sintomi d’interesse psichiatrico se non in riferimento ai dolori che tuttavia

non sembrano per altro rappresentare un disturbo estremamente gravoso, dato che

sono tenuti sotto controllo esclusivamente da una terapia antinfiammatoria

blanda.

(…).

L'assicurato ha lamentato dolori diffusi alla colonna cervicale lombare, ha aggiunto

più tardi di formicolii alle braccia di cui ha dato una valutazione di 5 su 10.

Non ha dato segni obbiettivi di sofferenza per questo tipo di disturbi. È

sempre rimasto seduto tranquillo senza cercare una posizione particolare per

oltre 1h. Si tratta di constatazioni vaghe scarsamente circonstanziate che non

rispondono a criteri di coerenza e plausibilità attualmente riconosciuti dalla

giurisprudenza nell'ambito dei disturbi somatoformi.

(…).

Non vi sono disturbi psichiatrici in atto.

(…).

I disturbi sono riferiti dall'assicurato conseguenti cronologicamente

all'infortunio. Tuttavia, in ambito psichiatrico, non vi e mai stata una presa

a carico né medicamentosa anche blanda né psicoterapeutica. Appare pertanto che

attualmente non vi sono disturbi in atto né vi è una documentazione psichiatrica

successiva alla perizia del 1995.

L'assicurato ha dichiarato che lo stato attuale di dolori è invariato dal

momento della perizia e non ha indicato nessun periodo da allora ad oggi in cui

siano comparsi altri segni indicativi di una patologia maggiore. Del tutto

verosimile che lo status quo sine sia stato raggiunto molti anni fa,

probabilmente non molto dopo la perizia psichiatrica. Non sono in grado di

prendere una posizione maggiormente precisa.

(…).

Non vi erano condizioni psichiatriche / psicologiche pregresse.

(…).

L'assicurato da oltre 20 anni conduce una vita da pensionato in una condizione

di sicurezza. Pertanto, non vede motivi per uscire da questo stato, nonostante

lo stesso abbia capacita psichiche ben conservate.

(…).

Non vi sono limitazioni psichiatriche attuali. La situazione è verosimilmente

stabile da anni.

(…).

Rilevo che nella perizia del 1995, tra l'altro svolta in lingua serbo-croata e

preciso che l'assicurato ha una conoscenza della lingua italiana più che

sufficiente a sostenere una valutazione come quella odierna, si era posta molta

attenzione alla descrizione di quello che era avvenuto e si era data molta

enfasi a modificazioni comportamentali che oggi, a distanza di oltre 20 anni,

non sono assolutamente più rilevabili. L'assicurato anzi ha dichiarato che al

di là dei dolori la sua natura ed il suo temperamento caratteriale non sono

cambiati negli anni. In assenza tuttavia di altri elementi oggettivi non posso

far altro che limitarmi alla descrizione dello stato attuale cioè dell'assenza

di segni o sintomi d'interesse psicopatologico rispettivamente rilevare come

verosimile uno status inalterato da anni. (…).” (pag. 301-304)

Il neurologo dr. med. __________

ha esaminato l’assicurato il 1° luglio 2019. Dal suo referto, datato 9 settembre

2019.

(pag. 312-325), si rileva, in particolare, quanto segue:

" (…)

VALUTAZIONE:

(…).

Nel complesso la situazione dunque non è modificata rispetto al 1993, (…). AI momento

attuale non vedo dunque un'indicazione per un'incapacità lavorativa dal punto

di vista strettamente neurologico, metto in dubbio che fosse presente negli

anni successivi all'incidente.

(…).

DIAGNOSI:

- cervicalgie croniche su alterazioni statico-degenerative del rachide

cervicale,

- lombalgie croniche senza limitazioni funzionali maggiori,

- emisintomatologia sensitiva sinistra dal carattere funzionale

- cefalee tensive

- esiti di trombosi venosa alla retina sinistra, con consecutivo intervento per

cataratta

secondaria e diminuzione del visus, persistente

- ipertensione arteriosa trattata

- fibrillazione atriale recidivante

4) GIUDIZIO GLOBALE:

Vedi sopra, situazione invariata, dal 1993, con stato dopo incidente

della circolazione con distorsione cervicale, in presenza di alterazioni

degenerative preesistenti, cervicalgie e cefalee tensive secondarie,

emisindrome sensitiva sinistra funzionale, stato dopo trombosi retinica,

ipertensione arteriosa, fibrillazione atriale intermittente.

(…).

(…) una parte dei disturbi attuali sono da attribuire a problemi del rachide

cervicale preesistenti e a disturbi funzionali apparsi in seguito e non

direttamente legati all'incidente stesso.

(…).

L'incidente può aver provocato un peggioramento della situazione a livello

cervicale, per quel che concerne l'apparizione di dolori tendomialgici locali,

in presenza di alterazioni già preesistenti. Non ho esaminato l'A. nel 1993,

per valutare la situazione a livello delle braccia, dove però risultano dei

riflessi tendinei tutti presenti e simmetrici, per cui una problematica

radicolare C7-C8, come evocata a suo tempo, sarebbe da scartare. Attualmente in

tutti i casi non deficit evidenti, presenza di una rottura tendinea a livello

dei muscoli bicipiti, che non sono mai state descritte, probabilmente legate ad

attività pesanti con le braccia.

(…).

L'infortunio può aver provocato un peggioramento soprattutto delle strutture

molli, paracervicali (muscoli, tendini, eventualmente anche coinvolgimento

transitorio di radici cervicali), con persistenza di dolori, difficilmente

quantificabili, verosimilmente attualmente non così intensi come descritti nei

rapporti negli anni successivi all'incidente stesso, in presenza anche di

disturbi funzionali che rendono la valutazione imprecisa.

(…).

Al momento attuale, dopo 27 anni di rendite e assenza dal lavoro la situazione

è ormai cronicizzata.

Clinicamente in tutti i casi, da quanto riferito nei rapporti, soprattutto dal

Dottor __________, la situazione si è nettamente migliorata per quel che

concerne le reazioni antalgiche, anche nel rapporto del Servizio di Neurologia

del 2013, non venivano più descritti deficit a livello dei membri superiori,

sospetti per patologie radicolari.

Nel rapporto del Dottor __________ i deficit descritti dal Dottor __________

sembravano piuttosto minimizzati.” (pag. 318-324).

Il neurologo ha quindi concluso

che una capacità lavorativa in qualsiasi attività professionale è esigibile

almeno in misura dell’80 %, a causa di malattia e non per esiti post-traumatici

(pag. 322-324).

Il chirurgo dr. med. __________ ha esaminato l’assicurato il 2 agosto 2019.

Dal suo referto, datato 8

gennaio 2020 (pag. 335-360), si evince, in particolare, quanto segue:

" (…).

D. VALUTAZIONE

D. 1. DIAGNOSI PRINCIPALE

- cervicalgia cronica e lombalgia cronica dopo incidente di macchina il

28.03.1993

con frattura L1 trattata conservativamente ICD 10: M 54.2 M 40 M

48.45X

D.2. CO-MORBIDITA

1.

periartropatia omeroscapolare ds. con ipomobilità

2.

emisintomatologia sensitiva sin, non oggettivabile

3.

fibrillazione atriale persistente trattata con cardioversione elettrica nel

novembre 2015, attualmente compensata con medicamenti

4.

diminuzione del visus sin, dopo iniziale trombosi venosa retinica nel 2001

trattata chirurgicamente e in un secondo tempo intervento per cataratta

secondaria sin.

5.

ipertensione arteriosa compensata con medicamenti

6.

cefalee tensive

7.

st. dopo colecistectomia laparoscopica nel 2009

8.

st. dopo operazione per ernia inguinale

D.3. DIAGNOSI CON RIPERCUSSIONE SULLA

CAPACITÀ LAVORATIVA

(dovuta all'infortunio del 28.03.1993)

- cervicalgia e lombalgie cronica.

(…).

L'incidente probabilmente ha provocato un certo peggioramento passeggero del

tratto somatico cervicale e lombare nel senso di un peggioramento passeggero

dei segni degenerativi cervicali e lombari con in seguito apparizione di una

tendomiosi a diversi livelli.

(…).

Per quanto riguarda la prognosi: la situazione è ormai cronicizzata.

(…).

Complessivamente la capacità lavorativa come cuoco dal punto di vista

neurologico è dell'80% non per esiti post-traumatici, ma per fattori di

malattia.

Per un lavoro idoneo adattato la capacità lavorativa del paziente del 100%. (…).”

(pag. 350-360)

In sede di opposizione, la

patrocinatrice dell’assicurato ha versato agli atti il certificato 29 giugno

2020.

del dr. med. __________, specialista FMH in neurologia, il cui tenore è

segnatamente il seguente:

" (…). Il

quadro clinico-neurologico odierno, constatato in occasione di questa mia

visita, si conferma integralmente sovrapponibile a quanto, già allora descritto

con esiti di trauma di un segmento cervicale stenotico, su base degenerativa,

con associato sviluppo di un blocco segmentale post traumatico così come una sindrome

cervico brachiale destra, con lieve disfunzione segmentale a prevalenza C6

destra, con un quadro verosimilmente evocante una lieve sintomatologia

prevalentemente midollare persistente.

Pure persistente la sintomatologia algica lombare, in esiti della frattura

traumatica del corpo vertebrale L1.

(…).

Per quanto concerne l'abilità lavorativa, ritengo per certo che non vi è stato

alcun recupero consistente della problematica cervicale, con uno stato

anteriore sine trauma non raggiunto.

Le patologie internistiche nell'intervallo

sviluppate, nulla modificano invece all'apprezzamento degli esiti dell'infortunio

del 28.03.1993 allora ritenuto dal neurochirurgo dr. __________.

Considerata inoltre la dimostrata inefficacia delle misure di cura sino ad oggi

proposte, una ripresa di qualsivoglia attività di cuoco rimane improponibile e

una richiesta a voler svolgere un attività anche parziale o occupazionale in

altre ambiti oggi, per ragioni mediche ragionevolmente insostenibile. (…)” (pag.

475.

e 476)

Nella medesima

occasione la patrocinatrice dell’assicurato ha versato agli atti il certificato

8.

luglio 2020 del dr. med. __________, specialista FMH in psichiatria e

psicoterapia (pag. 477-478), il quale ha enunciato in particolare le

considerazioni seguenti:

" (…) la mia

valutazione sul caso che ho potuto seguire dal 29.04.2020 a tutt'oggi.

(…).

Stiamo parlando quindi di un evento traumatico grave come ben descritto nella perizia

effettuata nel luglio del 1995 dal Dr. __________.

Nella perizia è ben descritta l'ipotesi e l'impressione clinica

del collega di un quadro misto di carattere psichiatrico-psicologico e psicorganico

legato al trauma frontale con un sospetto di lesione frontale post-traumatica.

(…).

A causa di queste impressioni diagnostiche il collega espresse

anche chiaramente il concetto che un eventuale trattamento ambulatoriale

stazionario non avrebbe modificato granché il quadro addirittura paventando il

rischio che un possibile trattamento psicofarmacologico avrebbe potuto

peggiorare sia dal punto di vista fisico che psichico le condizioni del

paziente che erano chiaramente alterate.

Sulla base quindi della lettura degli atti di allora e della valutazione

odierna del collega Dr. __________ posso quindi confermare che il paziente

presenta anche all’esame odierno chiare stigmate di carattere depressivo con

disturbi della memoria a corto e lungo termine, con un quadro astenico, apatico

ed anedonico, disturbi del sonno tuttora presenti ed ovviamente dolori cronici

invalidanti a livello del tratto cervico-Iombare della colonna vertebrale.

Come già confermato esiste una notevole riduzione sociale così

come descritto allora ed attualmente nelle condizioni del paziente con una

sensazione di estraniamento ed allarme con un pensiero finalizzato e costantemente

indirizzato a sentirsi sotto esame e in pericolo.

Sulla base di queste valutazioni ritengo che il paziente presenti reliquati per

una sindrome post-commotiva F07.2 che abbia sviluppato una sindrome

post-traumatica da stress P43.1 e dove i criteri attualmente più evidenti siano

quelli di una modificazione duratura della personalità dopo un'esperienza

vissuta come catastrofica F62.0.

In conclusione ritengo che il paziente presenti condizioni oggettive

compatibili con quanto descritto quasi 30 anni fa in presenza anche di un

chiaro peggioramento delle condizioni mediche generali per la concomitante

sviluppo di nuove patologie.

Ritengo pertanto che la recente valutazione effettuata CO 1 non sia altro che

una diversa interpretazione di fatti già noti ed accertati quasi 30 anni fa che

sicuramente non sono migliorati ma, vedendo la storia clinica del paziente con

la concomitanza di altri fattori, sono sicuramente peggiorati (…)”.

2.8

Nel caso di specie, questo

Tribunale constata innanzitutto che i dr. med. __________, __________ e __________

sono stati incaricati direttamente dall’assicuratore resistente, senza seguire

la procedura prevista dall’art. 44 LPGA (cfr. pag. 294, dal quale risulta che

all’assicurato non è stato accordato il diritto di ricusare gli esperti

designati: “Per motivi d’efficienza, trattandosi di un coordinamento

complesso, la invitiamo a rispettare le singole date e gli orari pattuiti. Solo

in caso d’imprevisti gravi che non le consentissero di rispettarli, vorrà

informare tempestivamente gli ambulatori medici (e lo scrivente ufficio),

giustificare l’impedimento e fissare un nuovo appuntamento.”).

Essi vanno dunque trattati

alla stregua di consulenti medici interni all’amministrazione.

Se ne deduce pertanto che

può trovare applicazione la giurisprudenza di cui alla DTF 135 V 465 (cfr. supra,

consid. 2.6.), secondo la quale dei lievi dubbi circa l’affidabilità di

un rapporto medico bastano per potersene discostare (cfr. STCA 35.2020.43 del

22.

febbraio 2021 consid. 2.7., cresciuta incontestata in giudicato, nota

all’assicuratore resistente).

Ora, chiamato a

pronunciarsi, il TCA non può, senza che prima vengano svolti ulteriori

approfondimenti peritali specialistici, concordare con le conclusioni

dell’amministrazione, dato che nel caso di specie, come è appena stato riassunto

al consid. 2.7., si è in presenza di opinioni contrastanti circa l’intervento (come

lo sostengono gli specialisti interpellati dall’amministrazione) o meno (come lo

fanno invece valere quelli consultati dall’insorgente) di una modifica notevole

dello stato di salute dell’assicurato, tale da giustificare la soppressione

della prestazione a contare dal mese di maggio 2020.

Questa Corte ritiene che al parere espresso il 22 luglio 2019 dallo psichiatra

dr. med. __________, il quale mette in dubbio la diagnosi a suo tempo formulata

dal dr. med. __________ (“Diagnosi: nella perizia del 1995 era stata posta

diagnosi sindrome ansioso depressiva agitata post traumatico con distonia

neurovegetativa, sospetta contusione cerebrale probabile sindrome frontale post

traumatica. Si tratta di una diagnosi non codificata secondo ICD-10.

Attualmente non riscontro alcun segno o sintomo che possa essere riportato alla

diagnosi allora riferita, tanto meno segni o sintomi di tipo post traumatico.

L'assicurato non ha mai avuto flash backs relativi all'evento, non ha mai avuto

neanche dei segni di evitamento. Egli stesso ha affermato di essere passato

almeno una volta sullo stesso ponte negli anni scorsi senza alcun problema.

Adesso non ho elementi per diagnosticare alcuna sindrome psichiatrica maggiore.”

- cfr. pag. 301) e ritiene che “non vi sono disturbi psichiatrici in atto”

(cfr. pag. 302), concludendo così a una capacità lavorativa completa in

qualsiasi attività lavorativa (precedente e sostitutiva adeguata), a fronte di

una situazione definita “verosimilmente stabile da anni” (pag. 304), non

possa essere attribuito un valore sufficiente a dirimere la presente vertenza. In

particolare, il motivato e dettagliato rapporto agli atti del dr. med. Teodori

appare suscettibile di generare dei dubbi, per lo meno lievi, circa la

fondatezza della valutazione espressa dal consulente medico

dell’amministrazione. Tale conclusione è tanto più corretta se si considera che

quanto sostiene il dr. med. __________ conferma quanto era stato a suo tempo ritenuto

dal dr. med. __________, psichiatra interpellato dalla stessa CO 1.

Analoghe considerazioni

devono valere anche per i referti peritali dei dottori __________ e __________.

In particolare, a quest’ultimo riguardo, va sottolineato che il neurologo, nel suo

rapporto del 9 settembre 2019, ha più volte dichiarato che la situazione non

si è modificata rispetto al 1993 (cfr. pag. 319: “Nel complesso la

situazione dunque non si è modificata rispetto al 1993.” e pag. 320: “Vedi

sopra, situazione invariata, dal 1993.”), ragione per la quale la

conclusione alla quale è pervenuto (cfr. pag. 319: “Al momento attuale non

vedo dunque un’indicazione per un’incapacità lavorativa dal punto di vista

strettamente neurologico, metto in dubbio che fosse presente negli anni

successivi all’incidente.”) non costituisce altro che una diversa

valutazione che, di per sé, non può fondare la revisione della rendita in

vigore (cfr. supra, consid. 2.3.).

2.9

In una sentenza di principio

9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale

federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale

relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico

(SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla

Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi

il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in

quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento

istruttorio.

Il TF ha, al riguardo,

sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…).

4.4.1.1

Ist das Gutachten einer

versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene

Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das

Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die

Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit

diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines

Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den

kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61

lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen

auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die

erstinstanzlichen Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an

die Verwaltung delegieren dürfen.

4.4.1.2

Die Vorteile von Gerichtsgutachten

(anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des

Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte

Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko

von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren

multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick

auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche

funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der

Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,

Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In

der hier massgebenden Verfahrenssituation schlägt diese Rechtfertigung für eine

Rückweisung indessen nicht durch.

4.4.1.3

Die Einschränkung der Befugnis der

Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die Verwaltung

zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter

Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im

Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG;

vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei,

derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine

Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo

dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige

Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat,

bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger

zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten

(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil

vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.

4.4.1.4

Freilich ist es weder unter praktischen

noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens,

die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts

fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines

Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS

von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür.

Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein

Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig

erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich

abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem

rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der bisherigen

Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die betreffende

Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend reformatorisch

entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine Rückweisung an die

Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie

allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage

begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der

Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine

Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen

erforderlich ist (siehe beispielsweise das Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S. 151 E. 3.5,

9C_85/2009).” (DTF 137 V 263-265)

In una sentenza 8C_59/2011

del 10 agosto 2011 consid. 5.2 - dunque successiva a quella pubblicata in DTF

137.

V 210 -, emanata in materia di assicurazione contro gli infortuni, il

Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF 135 V 465, in

particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di rapporti

allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) è libero di scegliere se

ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare gli atti

all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo la

procedura di cui all’art. 44 LPGA:

" Um solche

Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein Gerichtsgutachten anzuordnen

oder die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen haben, damit dieser im

Verfahren nach Art. 44 ATSG eine Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6

S. 471).”

In una sentenza

8C_412/2019 del 9 luglio 2020 consid. 5.4, la Corte federale ha rinviato la

causa all’assicuratore LAINF (e non al tribunale cantonale che aveva respinto

il ricorso della persona assicurata) affinché disponesse l’esecuzione di una

perizia ai sensi dell’art. 44 LPGA, precisando che laddove esistano dubbi circa

l’attendibilità e la pertinenza della valutazione del medico fiduciario, spetta

in primo luogo all’assicuratore contro gli infortuni procedere a ulteriori atti

istruttori per determinare d’ufficio i fatti determinanti e, se del caso,

assumere le prove necessarie prima di emanare la decisione (art. 43 LPGA):

" Lorsqu’il existe des doutes sur la fiabilité et la pertinence de

l’appréciation du médecin-conseil, il appartient en premier lieu à

l’assureur-accidents de procéder à des instructions complémentaires pour

établir d’office l’ensemble des faits déterminants et, le cas échéant,

d’administrer les preuves nécessaires avant de rendre sa décision (art. 43 al.

1.

LPGA; ATF 132 V 368 consid. 5 p. 374; arrêt 8C_401/209 du 9 juin 2020 consid.

5.3.3

et ses références).” (STF 8C_412/2019, consid. 5.4.)

(si veda pure la STF

8C_697/2019, 8C_698/2019 del 9 novembre 2020 consid. 4.1).

Nella presente

fattispecie, il TCA ritiene che siano soddisfatti i presupposti per un rinvio

degli atti all’istituto convenuto (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF

135.

V 465), già per il fatto che esso non ha fondato la decisione

impugnata su una perizia amministrativa ex art. 44 LPGA.

Per le ragioni già esposte

diffusamente al considerando 2.8., si giustifica l’annullamento della decisione

su opposizione impugnata e il rinvio degli atti all’assicuratore resistente

affinché disponga l’esecuzione di una perizia pluridisciplinare (psichiatrica,

neurologica e ortopedica) ai sensi dell’art. 44 LPGA, volta a stabilire se sono

dati i presupposti per procedere a una revisione ex art. 17 cpv. 1 LPGA (in

proposito, si vedano i principi giurisprudenziali menzionati al consid. 2.3.)

della rendita d’invalidità in vigore. In seguito, facendo capo alle risultanze

dell’accertamento esperito, l’amministrazione definirà di nuovo il proprio

obbligo a prestazioni a contare dal 1° maggio 2020.

2.10

Per motivi di economia

processuale, il TCA rileva che la censura ricorsuale secondo la quale “una

revisione su un quasi pensionato non ha alcun senso di esserci, dal momento che

né concretamente né teoricamente può mettere a frutto le sue capacità

professionali” (cfr. doc. VII, pag. 2), andrebbe in ogni caso respinta. In

effetti, l'art. 28 cpv. 4 OAINF, norma specifica alla LAINF, prevede che "se

a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo

l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente

dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado

d'invalidità i redditi che potrebbe conseguire un assicurato di mezza età

vittima di un danno alla salute della stessa gravità" (su questo

aspetto, si veda la STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012, riguardante

un’assicurata di 63 anni e 8 mesi al momento della decisione impugnata,

mediante la quale la Corte federale aveva rinviato gli atti al TCA affinché

esaminasse le condizioni di applicazione della disposizione di cui all’art. 28

cpv. 4 OAINF e la successiva STF 8C_563/2012 del 23 agosto 2012, con la quale

l’Alta Corte ha confermato il giudizio cantonale che ne aveva ammesso

l’applicabilità).

Va qui pure segnalato che,

secondo l'art. 22 LAINF, "in deroga all'art. 17 cpv. 1 LPGA, la rendita

non può più essere riveduta dal mese in cui l'avente diritto riceve una rendita

di vecchiaia dell'AVS, ma al più tardi dal momento in cui lo stesso raggiunge

l'età del pensionamento (…)". In proposito, è utile precisare che se

l’assicurato presenta una domanda di revisione poco prima del termine,

l’assicuratore è tenuto a dare avvio alla procedura, anche se la decisione di

revisione sarà resa soltanto dopo che l’assicurato avrà raggiunto l’età limite.

Parimenti, l’assicuratore può introdurre una procedura di revisione della

rendita prima dell’età limite, a condizione che ne abbia informato

l’assicurato; l’assicuratore può allora rendere la sua decisione ulteriormente

(cfr., sul tema, la STCA 35.2011.23 dell'8 settembre 2011 consid. 2.7 e i

rinvii dottrinali e giurisprudenziali ivi citati; STCA 35.2018.129 del 28 marzo

2019.

consid. 2.13).

2.11

Alla luce di quanto esposto in

precedenza (cfr. consid. 2.9), il TCA rinuncia all'assunzione di ulteriori

prove.

Va qui ricordato che,

quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il

giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione

che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e

che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato,

si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si

veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344

consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di

essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b,

122.

V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

2.12

Visto l’esito del ricorso (il

rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria, cfr., da ultimo, STF

8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid.

7.1

p. 271 e riferimento), la CO 1 verserà all’insorgente, rappresentato da un

avvocato, l’importo fr. 2'500 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per

ripetibili.

2.13

L’art. 61 lett. a LPGA, in

vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere

semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa

di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte

che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è

entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui

in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese

se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede

il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

La procedura è pertanto di

principio onerosa se concerne la fissazione dei contributi (cfr. Messaggio

concernente la modifica della legge federale sulla parte generale del diritto

delle assicurazioni sociali, FF 2018, pag. 1303 e seguenti, pag. 1334: “La

mozione Gruppo UDC 09.3406 chiede che venga abolito il principio della gratuità

delle procedure di ricorso davanti ai tribunali cantonali nell’ambito delle

assicurazioni sociali. L’indicazione secondo cui la procedura è gratuita va

pertanto soppressa (art. 61 lett. a D-LPGA). Saranno così applicabili le

disposizioni del diritto cantonale relative alle spese di procedura. Per quanto

riguarda invece le controversie relative a prestazioni, la lettera fbis

contempla l’addebito di spese soltanto nel caso in cui la singola legge lo

preveda. Nell’assicurazione invalidità una tale regolamentazione è già in

vigore dal 1° luglio 2006 (art. 69 cpv. 1bis LAI)”).

Secondo l’art. 83 LPGA

(disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo

grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si

applica il diritto anteriore.

In concreto, il ricorso è datato

1° febbraio 2021, per cui si applica la nuova disposizione legale. Trattandosi

di prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

§ La decisione su

opposizione impugnata è annullata.

§§ Gli atti sono retrocessi alla CO 1 per complemento istruttorio

e nuova decisione.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La CO 1 verserà

all’assicurato l’importo di fr. 2'500 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per

ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti