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35.2021.15

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

7 giugno 2021Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/ 2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, a suo favore (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer,

Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353). Inoltre,

il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un'opinione

contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia

ordinata dal giudice o dall'amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF

9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010

consid. 3.4).

L'Alta Corte, nella sentenza

9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto ribadito ancora nella STF 9C_721/2012

del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, trattandosi delle divergenze di

opinione tra medici curanti e periti interpellati dall'amministrazione o dal

giudice, ha precisato quanto segue:

" (…) On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et

médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en

oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns

et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères

jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur

reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au

vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat

thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR

2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai

2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration

ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou

plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va

différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement

vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont

suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert. (…)".

Infine, va ricordato

che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere

la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui

egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.7. Nella concreta evenienza, il

TCA constata, così come è già stato in precedenza indicato, che la decisione su

opposizione impugnata trova fondamento essenzialmente nell'apprezzamento del 27

novembre 2020 del dr. med. __________.

In quella sede, il medico __________ ha riassunto i referti a sua

disposizione e ha concluso che la documentazione radiografica e la risonanza

magnetica del 4 giugno 2020 (doc. 37) evidenziavano uno stato degenerativo

della spalla piuttosto evidente, con lieve sclerosi subcondrale dei cavi

articolari e acromion-claveari, soprattutto nella configurazione acromiale di

tipo II con discreta impronta sul versante bursale e preinserzionale del

sovraspinato.

Lo specialista ha inoltre refertato una tendinopatia del

sovraspinato con fissurazione parziale del versante bursale e preinserzionale

anteriore, ma anche con una ramificazione intra-sostanziosa posteriore ed

inserzionale, delle piccole fissurazioni a livello dell'infraspinato in prossimità

dell'entesi, un discreto ispessimento inserzionale del sottoscapolare, un

aspetto disomogeneo in particolare del capo lungo del bicipite, come pure una

fissurazione labbrale antero-superiore.

Secondo il medico di fiducia dell'assicuratore infortuni, una

simile situazione "non lascia alcun dubbio circa l'assoluto stato

degenerativo della spalla ampiamente antecedente all'evento.". Infatti, un evento maggiore con

lesione tendinea a più livelli avrebbe comportato, qualora fosse realmente

insorto, come minimo una notevole riduzione articolare, circostanza che non si

era però verificata e che contrastava con le dichiarazioni del dr. med. __________

e dell'assicurato medesimo, secondo i quali vi sarebbero impedimenti anche solo

per sollevare qualche chilo con l'arto sinistro. Queste affermazioni non sono

state nemmeno confermate dal dr. med. __________, avendo egli invece accertato

l’esistenza di una motilità completa su tutti i piani. Il chirurgo di fiducia

dell'assicuratore ha spiegato che se ci fosse stata veramente una rottura

importante a livello del sovraspinato, una simile motilità dell'arto non

sarebbe stata assolutamente possibile. Inoltre, non v'erano elementi che

potessero confermare la dinamica lesiva con la quale insorge normalmente questo

genere di lesioni. Una semplice contusione non può infatti essere responsabile

di un quadro di rottura della cuffia rotatoria, salvo quando vi è stato un

trauma in extra-rotazione, il quale porta generalmente a rompersi prima il

sottoscapolare e poi il sottospinato.

La caduta di cui è rimasto vittima l’insorgente non può essere

stata responsabile della rottura della cuffia, in quanto lo stato degenerativo

complessivo in cui versa l'articolazione impiega anni per formarsi e non

insorge certo a seguito di un singolo evento. Anche la ramificazione della

tendinopatia a livello del tendine del sovraspinato lascia pensare a un

processo che si è sviluppato lentamente nel tempo.

In conclusione, a suo avviso, la rottura della cuffia non può

essere imputata all'evento del febbraio 2020, il quale ha provocato un

peggioramento soltanto temporaneo di uno stato morboso preesistente al

trauma stesso.

Successivamente alla risonanza magnetica del 4 giugno 2020 (doc.

37), che aveva evidenziato una rottura quasi a tutto spessore del sovraspinato

in zona inserzionale, con anche un’estensione verso la parte più anteriore del

sottospinato, il dr. med. __________ ha visitato l'assicurato (doc. 41). Il

dolore e l’ipostenia che l'interessato lamentava interferivano con la sua

attività lavorativa di tipo manuale e pesante, oltre che in alcune attività

della vita quotidiana, nei movimenti sopra la testa e disturbavano il sonno.

All'esame clinico, lo specialista curante ha riscontrato una

mobilità e una motilità normali, i segni di impingement erano negativi

ed era abbastanza evidente l'ipostenia di grado 4+ del sovraspinoso.

Il chirurgo ortopedico ha quindi consigliato un intervento di

riparazione del tendine sovraspinato, ma l'assicurato, a quel momento, ha

preferito continuare con un trattamento conservativo (fisioterapia). Stante

l'attività manuale pesante esercitata dall'interessato, il medico ha

certificato una inabilità lavorativa del 100%.

Con referto del 25 agosto 2020 (doc. G), il curante dr. med. __________,

spec. FMH in medicina generale, si è così espresso:

" Tenendo a

precisare che a livello della spalla sinistra il paziente prima dell'evento

traumatico non avesse alcuna patologia e limitazione associata vi scrivo poiché

siamo in attesa della visita dell'ortopedico della clinica __________; nel

frattempo il sig. RI 1, come su avviso dello specialista, sta effettuando delle

sedute di fisioterapia.

Allo stato attuale il paziente continua a manifestare ipostenia

dell'arto superiore sinistro con impossibilità di sollevare oggetti che abbiano

un peso maggiore di 2 kg.

Ritengo opportuno attendere la visita del collega ortopedico per

maggiori precisazioni che avverrà in data 17.09.2020.".

Il 17 settembre 2020 (doc. H), il dr. med. __________ ha in

effetti rivisto l'assicurato e ha accertato che la sintomatologia alla spalla

era sovrapponibile a quella del suo precedente consulto. Visto il tempo

intercorso dal trauma, era impossibile che una guarigione avvenisse

autonomamente, perciò ha ribadito l’indicazione a effettuare un intervento di

riparazione del tendine sovraspinato, poiché un lavoro manuale e pesante

avrebbe verosimilmente riacutizzato la sintomatologia dolorosa e peggiorato più

velocemente la lesione. Nell'attesa, l'inabilità lavorativa rimaneva del 100%

nell’attività abituale.

2.8. Alla luce della

documentazione medica prodotta agli atti, la decisione su opposizione

Considerandi

impugnata, con cui l'amministrazione ha dichiarato estinto dal 5 agosto 2020 il

diritto a prestazioni dipendente dell'evento infortunistico del 9 febbraio

2020, va confermata.

In effetti, contrariamente a quanto sostenuto con il ricorso, il

dr. med. __________ ha ben chiarito lo stato di salute dell’assicurato,

esprimendosi sulle risultanze della risonanza magnetica del 4 giugno 2020 e

concludendo che l'evidente stato degenerativo dell'arto superiore sinistro era

certamente preesistente alla caduta del febbraio 2020.

Il chirurgo ha spiegato che un simile stato degenerativo

complessivo dell’articolazione impiega anni per svilupparsi e non può quindi

certo insorgere dopo un unico evento. Anche la ramificazione della tendinopatia

a livello del tendine del sovraspinato fa pensare a un processo che si è

sviluppato lentamente nel tempo. A suo avviso, dunque, la contusione diretta alla

spalla

sinistra ha semplicemente scatenato una sintomatologia algica ma non ha causato

alcuna lesione morfologica (strutturale). In altre parole, la contusione subita

dall'assicurato alla spalla sinistra ha scompensato, transitoriamente, uno

stato morboso preesistente, che era rimasto asintomatico fino a quel momento.

Inoltre, anche la sua

affermazione secondo la quale una caduta con contusione diretta alla spalla non

è di per sé idonea a causare la rottura della cuffia dei rotatori, appare plausibile.

In effetti, in una sentenza 8C_594/2016 del 4 novembre 2016 consid. 3.2.1, il

Tribunale federale ha fatto proprio il parere del medico fiduciario dell'assicuratore

infortuni in questione, secondo cui nella letteratura medica quali meccanismi lesivi

adatti a causare una rottura della cuffia dei rotatori, si citano la rotazione

esterna o interna forzata passivamente con il braccio disteso o schiacciato, un

forte carico di trazione quando il braccio è disteso o come lesione di

accompagnamento a una dislocazione (lussazione) dell'articolazione della

spalla; non idonee sono segnatamente le contusioni dirette alla spalla. I

difetti della cuffia dei rotatori sono visti dagli esperti come un evento

multifattoriale, con le alterazioni degenerative che sorgono principalmente

come risultato del processo di invecchiamento ("Dr. med. E. erörterte im Bericht vom 23. November 2015, dass in der

medizinischen Literatur als geeignete Verletzungsmechanismen, die einen Riss

der Rotatorenmanschette verursachen können, verschiedene Abläufe, wie eine

passiv forcierte Aussen- oder Innenrotation bei anliegendem oder abgespreizten

Arm, eine starke Zugbelastung beim Abspreizen des Armes oder als

Begleitverletzung einer Ausrenkung (Luxation) des Schultergelenks genannt

werden; nicht geeignet sind - wie hier - unter anderem direkte

Schulterprellungen oder die willkürlich koordinierte Kraftentfaltung.

Defekte der Rotatorenmanschette werden in der Fachwelt als multifaktorielles

Geschehen angesehen, wobei die vor allem auch in Folge des Alterungsprozesses

entstandenen degenerativen Veränderungen im Vordergrund stehen." - la sottolineatura è della redattrice).

Del

resto, contrariamente a quanto fatto valere dal ricorrente, non risulta affatto

che il dr. med. __________ abbia preteso che la patologia sofferta

dall'assicurato sia "chiaramente in nesso di causalità" con

l'evento del 9 febbraio 2020.

In effetti, né nel primo referto del 26 giugno 2020 (doc. 41) né

nel secondo del 17 settembre 2020 (doc. H), il chirurgo ortopedico ha mai

affermato che il danno alla salute sarebbe imputabile alla caduta. Egli ha

soltanto indicato, nell'anamnesi, che a seguito di un trauma contusivo alla

spalla sinistra il ricorrente ha accusato dolore e, soprattutto, ipostenia.

Questi sono soltanto i disturbi soggettivi lamentati dall'assicurato e

riportati come tali dal curante specialista, mentre dal profilo clinico

quest'ultimo ha oggettivato un'evidente ipostenia di grado 4+ del sovraspinato,

senza però metterla in una probabile relazione di causalità naturale con la

caduta di quattro mesi prima. Egli non si è pronunciato sull'eziologia della

lesione del tendine sovraspinato, ma si è limitato, refertato tale danno, a

definire l’ulteriore procedere terapeutico.

Quanto all'affermazione più volte espressa dall’insorgente,

secondo la quale un nesso di causalità naturale sarebbe dato già per il solo

motivo che, prima della caduta del 9 febbraio 2020, egli non aveva mai

lamentato alcun problema alla spalla sinistra, e ciò soprattutto tenendo conto

che egli ha esercitato per decenni un'attività manuale notoriamente pesante,

essa non può essergli di alcun sostegno.

Lo stesso vale per quanto il dr. med. __________ ha attestato

nella sua certificazione del 25 agosto 2020 (doc. G).

Al riguardo, giova qui ricordare che la

regola “post hoc, ergo propter hoc” (dopo questo, dunque a causa di

questo) non ha valenza scientifica. La giurisprudenza federale ha stabilito che

per il solo fatto d'essere insorto dopo l'infortunio, un disturbo alla salute

non può già essere ritenuto una sua conseguenza. Tale argomento è insostenibile

dal profilo della medicina infortunistica e inammissibile da quello probatorio [cfr.

STF 8C_725/2012 del 27 marzo 2013 consid. 7.2.2: “Der

Versicherte argumentiert weiter, "woher sonst, wenn nicht vom Unfall aus dem Jahre 1993,

kommen die erwähnten Beschwerden an der linken oberen Extremität?" Die

mit dieser rhetorischen Frage angerufene Beweisregel "post hoc ergo

propter hoc" (vgl. BGE 119 V 335 E. 2b/bb S. 341 f.) ist jedoch praxisgemäss

unfallmedizinisch nicht haltbar und beweisrechtlich nicht zulässig”; sul tema vedi pure Th. Frei, Die

Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die

Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 30, nota 96; A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die

Unfallversicherung, Zurigo 1995, p. 41].

In

conclusione, la contusione subita dall’insorgente alla spalla sinistra

non può avere causato la rottura della cuffia dei rotatori, la quale era dunque

di natura squisitamente morbosa, preesistente all’evento traumatico medesimo.

Di conseguenza, può essere ammesso che l’infortunio assicurato ha peggiorato

soltanto transitoriamente lo stato morboso preesistente a livello della

spalla sinistra.

Occorre pertanto ritenere dimostrato, perlomeno con il grado della

verosimiglianza preponderante caratteristico del settore della sicurezza

sociale (DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet,

Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Recht-sprechung des Bundesgerichts

zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo

2003, p. 343), che il nesso di causalità naturale con il sinistro del 9

febbraio 2020 si è estinto, al più tardi, il 4 agosto 2020, data in cui

è stato raggiunto lo status quo sine.

In queste condizioni,

posto che l'CO 1 era legittimato a negare il diritto a ulteriori prestazioni

dopo il 4 agosto 2020, la decisione su opposizione deve essere confermata e il

ricorso respinto.

2.9

Per quanto concerne

l'esistenza di una malattia professionale che avrebbe comportato la

degenerazione dell'articolazione della spalla sinistra, va osservato come tale

censura non possa essere esaminata dal TCA non essendo oggetto della decisione

impugnata. Oltretutto, è lo stesso istituto assicuratore ad aver invitato

l'assicurato a trasmettergli innanzitutto l'annuncio di malattia professionale

per il tramite del suo datore di lavoro, affinché possano essere esperiti i

necessari accertamenti medici e amministrativi per verificare se i presupposti

per ammettere l’esistenza di una malattia professionale sono dati (cfr. doc.

III, punto 9).

Va qui ricordato che, per costante giurisprudenza federale, la

decisione impugnata costituisce il presupposto ed il contenuto della

contestazione sottoposta all'esame giudiziale (DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid.

2a, DTF 110 V 51 consid. 3b; SVR 2005 AHV Nr. 19; SVR 1997 UV Nr. 81). Se non è

stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può

dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (DTF 131 V 164 consid. 2.1;

DTF 125 V 414 consid. 1a; DTF 119 Ib 36 consid. 1b; STF C 22/06 del 5 gennaio

2007).

2.10

L'art. 61 lett. a LPGA, in

vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere

semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa

di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte

che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della

LPGA. L'art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve

essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in

vigore l'art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può

imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o

sconsiderato.

La procedura è pertanto di principio onerosa se concerne la

fissazione dei contributi (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge

federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, FF 2018,

pag. 1303 e seguenti, pag. 1334: “La mozione Gruppo UDC 09.3406 chiede che

venga abolito il principio della gratuità delle procedure di ricorso davanti ai

tribunali cantonali nell'ambito delle assicurazioni sociali. L'indicazione

secondo cui la procedura è gratuita va pertanto soppressa (art. 61 lett. a

D-LPGA). Saranno così applicabili le disposizioni del diritto cantonale

relative alle spese di procedura. Per quanto riguarda invece le controversie

relative a prestazioni, la lettera fbis contempla l'addebito di spese soltanto

nel caso in cui la singola legge lo preveda. Nell'assicurazione invalidità una

tale regolamentazione è già in vigore dal 1° luglio 2006 (art. 69 cpv. 1bis

LAI)”).

Secondo l'art. 83 LPGA (disposizione transitoria), ai ricorsi

pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell'entrata in vigore

della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In concreto, il ricorso è del 1° febbraio 2021, per cui si applica

la nuova disposizione legale. Trattandosi di prestazioni LAINF, il legislatore

non ha previsto di prelevare le spese.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Per quanto ricevibile, il

ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti