35.2021.15
La caduta con contusione diretta della spalla non è di per sé idonea a causare la rottura della cuffia dei rotatori.L'evidente stato degenerativo dell'arto era preesistente alla caduta.La contusione subita ha scompensato,transitoriamente,uno stato morboso preesistente.Nesso di causalità si è estinto
7 giugno 2021Italiano32 min
Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353). Inoltre,
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2021.15
TB
Lugano
7 giugno 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 1° febbraio 2021 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 17 dicembre 2020 emanata
da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto in fatto
1.1. L'11 febbraio 2020 (doc. 1) RI
1, 1974, piastrellista al beneficio delle indennità di disoccupazione, ha
notificato all'CO 1 di essere caduto e di avere battuto a terra la spalla
sinistra il 9 febbraio 2020, con conseguente inabilità lavorativa attestata dal
suo medico curante (doc. 2).
1.2. Il 13 febbraio 2020 (doc. 5)
l'assicuratore infortuni ha informato l'interessato di corrispondergli
un'indennità giornaliera di Fr. 153,10 e, vista la continua inabilità
lavorativa certificata dal dr. med. __________ prima (doc. 7) e dal dr. med. __________
poi (docc. 10, 11, 16, 19 e 25), l'ha sottoposto a una visita medica da parte del
dr. med. __________ che ha avuto luogo il 5 maggio 2020 (doc. 26).
Sulla scorta delle conclusioni tratte dal medico consulente, il 6
maggio 2020 (doc. 27) l'istituto assicuratore ha informato l'assicurato che dal
4 maggio 2020 lo considerava abile al 50% per i soli postumi infortunistici e
al 100% dal 30 maggio 2020.
1.3. Il persistere del dolore alla
spalla e dell'impotenza funzionale ha portato alla necessità dapprima di una
risonanza magnetica, avvenuta il 4 giugno 2020 (doc. 37) che, come ha precisato
il medico curante (doc. 36), ha riscontrato una tendinopatia del sovraspinato
con fissurazione, quadro di impingement sub acromiale, fissurazione labbrale
antero-superiore.
L’assicurato è stato poi sottoposto a una visita specialista,
effettuata dal dr. med. __________, FMH in chirurgia ortopedica, il 26 giugno
2020 (doc. 41), che ha consigliato al ricorrente di effettuare un intervento
per via artroscopica di riparazione del tendine sovraspinato alla spalla, ma
egli ha preferito proseguire con la fisioterapia.
1.4. Il 15 luglio 2020 (doc. F)
l'assicurato è stato sentito da un funzionario dell'assicuratore e il 22 luglio
2020 (doc. 45) il dr. med. __________ ha ritenuto che i disturbi alla spalla
sinistra potevano essere messi in relazione causale probabile con l'evento del
9 febbraio 2020 soltanto per un periodo determinato di tempo (peggioramento
temporaneo), visto che normalmente gli effetti di una contusione a una spalla
affetta da artrosi si protraggono per circa 4 settimane.
L'assicuratore infortuni ha perciò comunicato all'interessato il 5
agosto 2020 (doc. 47) che i disturbi alla spalla sinistra non erano più causati
dall'infortunio assicurato e che, in base agli accertamenti effettuati, era
stata accertata una capacità lavorativa totale per i soli postumi
infortunistici dal 30 maggio 2020. Da quel giorno il caso è quindi stato
dichiarato chiuso anche per la cura medica.
1.5. Il 14 ottobre 2020 (doc. D) l'CO
1 ha deciso che i disturbi alla spalla sinistra non erano più causati
dall'infortunio, che la capacità lavorativa per i postumi infortunistici era
totale dal 30 maggio 2020 e che il caso veniva chiuso al 5 agosto 2020.
Sull'opposizione del 9 novembre 2020 (doc. 66) dell'assicurato ha
preso posizione il 25 novembre 2020 (doc. 69) il dr. med. __________, spec. FMH
in chirurgia, le cui considerazioni sono poi state poste a fondamento della
decisione su opposizione del 17 dicembre 2020 (doc. B), il quale ha concluso
che un trauma contusivo alla spalla non è atto a causare delle lesioni alla
cuffia dei rotatori, perciò a giusta ragione era stato sospeso il versamento
delle prestazioni assicurative.
L'assicuratore ha per contro ammesso che non era possibile riconoscere
un'abilità lavorativa del 100% già dal 30 maggio 2020 e che perciò avrebbe
continuato a corrispondere le indennità giornaliere fino al 4 agosto 2020,
ovvero fino alla chiusura del caso.
Il 22 dicembre 2020 (doc. E) l'CO 1 ha emanato una decisione con
cui ha chiuso il caso con il 5 agosto 2020 e da tale data ha messo fine al
versamento delle prestazioni assicurative.
1.6. Con ricorso del 1° febbraio
2021 (doc. I) RI 1, rappresentato dall'avv. RA 1, ha chiesto al TCA in via
principale di ritenere accertato il nesso di causalità naturale tra l'evento
del 9 febbraio 2020 e lo stato patologico attuale, con obbligo di versamento
delle indennità giornaliere da parte dell'assicuratore infortuni. In via
subordinata, di rinviare gli atti all'amministrazione per accertare mediante
perizia esterna se effettivamente v'era una preesistente degenerazione e se
questa potesse essere stata causata dall'attività lavorativa e quindi essere
considerata malattia professionale.
Il ricorrente ha osservato che la conclusione dell'assicuratore, e
per esso del suo medico fiduciario, secondo la quale l'infortunio ha comportato
un peggioramento temporaneo dello stato pregresso e che la rottura del tendine
sovraspinoso è interamente da ricondurre a uno stato degenerativo preesistente,
non si confronterebbe con il fatto che prima dell'evento infortunistico egli
non presentava alcun sintomo o anche solo un segnale di disturbo alla spalla.
Occorre in particolare considerare che l'assicurato ha sempre
lavorato in campo edile svolgendo lavori estremamente pesanti e quindi non
risulta verosimile che potesse avere delle patologie come quelle indicate dal
dr. __________ senza manifestare alcun fastidio prima dell'evento
infortunistico, come dichiarato anche dal medico curante dr. __________ il 25
agosto 2020 (doc. G). Se vi fosse stata prima dell'evento una situazione
degenerativa come quella indicata dal medico fiduciario, allora egli non
sarebbe stato in grado di effettuare i lavori pesanti di muratore e
pavimentatore, che necessitano dell'utilizzo di strumenti che provocano forti
vibrazioni (martelli pneumatici, ago vibrante per calcestruzzo).
Dal rapporto del dr. med. __________ appariva invece evidente una
patologia chiaramente in nesso di causalità, almeno naturale, con l'evento
infortunistico che l'ha reso totalmente inabile.
Per l'insorgente, ne discende che la valutazione del medico di
fiducia non è completa, non confrontandosi con la sua situazione personale e
come tale non può essere considerata sufficiente affinché si possa decidere sul
nesso di causalità. Va perciò ordinata una perizia medica specialistica atta ad
accertare se vi fosse o no una situazione degenerativa pregressa e, visto il
tempo trascorso, determinare se nel frattempo vi sia stata una guarigione.
Una tale indagine va fatta anche perché nel caso in cui sia
riconosciuta la preesistenza di una degenerazione, non è escluso che essa possa
essere considerata come malattia professionale vista l'attività svolta di
muratore-pavimentatore e l'assicuratore avrebbe dovuto perciò prenderla a
carico.
In pari data (doc. 78), l'assicurato si è opposto alla decisione
del 22 dicembre 2020 di chiusura del caso al 5 agosto 2020.
1.7. Nella risposta del 16
febbraio 2021 (doc. III) l'CO 1 ha in primo luogo chiesto al Tribunale di
ritenere come nulla e non avvenuta la decisione del 22 dicembre 2020, non
avendo dovuto emettere una decisione a conferma di quanto concluso con la
decisione su opposizione. Inoltre, esso ha postulato la reiezione del ricorso,
poiché il fatto che il ricorrente, prima dell'infortunio, non presentasse
alcuna problematica alla spalla sinistra e svolgesse un'attività pesante, non
permette di riconoscere il nesso di causalità naturale secondo la probabilità
preponderante ("post hoc, ergo propter hoc"). D'avviso
dell'assicuratore resistente, il medico __________ ha spiegato in modo chiaro e
convincente, sulla base della documentazione clinica e radiologica, i motivi
per cui l'infortunio non ha causato una lesione strutturale, ma ha comportato
unicamente un peggioramento transitorio dello stato pregresso. D'altronde, il
dr. __________ non si è mai pronunciato sull'eziologia delle lesioni
riscontrate, ma si è limitato ad osservare che a seguito di un trauma contusivo
l'assicurato presentava dei disturbi e ipostenia.
Per quanto concerne la possibilità dell'esistenza di una malattia
professionale, l'assicuratore ha spiegato il normale iter da seguire in tali
casi, invitando l'assicurato a produrre un regolare annuncio per potere
procedere con gli accertamenti medici e amministrativi necessari per appurare
se è data appunto una malattia professionale ai sensi di legge.
1.8. L'insorgente non ha prodotto
nuovi mezzi di prova (doc. IV).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è
sapere se l'CO 1 era legittimato a sospendere, a far tempo dal 5 agosto 2020,
il proprio obbligo a prestazioni dipendente dall'infortunio del 9 febbraio
2020, non ritenendo essere più dato, con il grado della verosimiglianza
preponderante, un nesso di causalità naturale tra i dolori ancora lamentati
alla spalla sinistra e detto evento.
2.2. Secondo l'art. 6 cpv. 1
LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni
assicurative sono effettuate in caso d'infortuni professionali, d'infortuni non
professionali e di malattie professionali.
Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura
appropriata dei postumi d'infortunio (DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF).
In applicazione dell'art. 16 cpv. 1 LAINF, l'assicurato totalmente
o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio
ha diritto all'indennità giornaliera.
Per l'art. 16 cpv. 2 LAINF, il diritto all'indennità giornaliera
nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con
il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una
rendita o con la morte dell'assicurato.
In virtù dell'art. 16 cpv. 4 LAINF, l'indennità giornaliera è
versata ai disoccupati senza computare periodi di attesa (art. 18 cpv. 1 LADI)
o giorni di sospensione (art. 30 LADI).
Secondo l'art. 19 cpv. 1 LAINF, il diritto alla rendita nasce
qualora dalla continuazione della cura medica non sia da attendersi un
sensibile miglioramento della salute dell'assicurato e siano conclusi eventuali
provvedimenti d'integrazione dell'AI. Il diritto alla cura medica ed alle
indennità giornaliere cessa con la nascita del diritto alla rendita.
Il diritto si estingue con l'assegnazione di un'indennità unica
complessiva, con il riscatto della rendita o con la morte dell'assicurato (art.
19 cpv. 2 LAINF). Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro
continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute
dell'assicurato (cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF): nemmeno persistenti dolori bastano
a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si
può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (Ghélew, Ramelet,
Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, pag.
41 segg.).
L'Alta Corte ha inoltre precisato che la questione del “sensibile
miglioramento” di cui all'art. 19 cpv. 1 LAINF va valutata in funzione
dell'entità del previsto aumento oppure del ripristino della capacità
lavorativa, nella misura in cui quest'ultima è pregiudicata dalle sequele
infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti).
2.3. Presupposto essenziale per
l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è
l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue
conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa
ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si
sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non
occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno
alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri
fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica
dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua
non del danno.
È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e
danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali (RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145;
DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M.,
U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA
del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella
causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid.
3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983
p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112
V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G.
Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité
sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola,
alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne
la disattenzione (DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF
114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra
infortunio e danno sia possibile, ma non possa essere reputata probabile, il
diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato deve essere negato
(DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e
sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le
proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo
causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione
soltanto in due casi:
- quando
lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva
immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status
quo sine).
(RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die
Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino
dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con
l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza,
l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se
l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla
salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che
fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale
dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della
verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non
giochi più un effetto causale non è sufficiente.
Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni,
l'onere della prova incombe non già all'assicurato, ma all'assicuratore (RAMI
2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).
2.4. Occorre inoltre rilevare che
il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso
di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto
quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto
assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto,
sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in
questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a,
DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale,
l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il
requisito della causalità adeguata (DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a;
su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), 1992,
pagg. 51-53).
La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata,
quale fattore restrittivo della responsabilità dell'assicurazione contro gli
infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo
in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che
l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che
solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102
consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U.
Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts,
in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.5. Nella
concreta evenienza, dalla decisione su opposizione impugnata si evince che
l'amministrazione ha sospeso dal 5 agosto 2020 il proprio obbligo a prestazioni
a proposito dei disturbi interessanti la spalla sinistra, considerandoli, in
base al parere 27 novembre 2020 (doc. 69) del medico __________, estranei da
quella data all'infortunio del 9 febbraio 2020.
Il ricorrente ha per contro sostenuto, fondandosi, in particolare,
sui rapporti del proprio medico curante specialista, dr. med. __________ che i
disturbi alla spalla sinistra, tuttora presenti, non erano dovuti a uno stato
morboso preesistente, ma derivavano dal trauma subìto nel febbraio 2020, visto
che prima di esso mai aveva avuto problemi a quella parte del corpo.
2.6. Per quel che concerne il
valore probatorio di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi
importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si
fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal
paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),
che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del
perito siano ben motivate.
Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore
di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio
quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del
25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352
consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung,
BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto
(DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
Per costante giurisprudenza, in un procedimento
assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della
controversia giudiziale, mentre nella fase che precede la decisione essa è un
organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (RAMI
1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1).
Nella DTF 125 V
351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte
federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto valore probante, a condizione che
essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri
di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano
dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si
trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di
metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere
delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente
fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (cfr. anche Pratique
VSI 2001 pag. 108 segg.).
Il Tribunale federale ha poi precisato
nella DTF 135 V 465 che il giudice delle assicurazioni
sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici
interni che si trovano alle dipendenze dell'amministrazione, a condizione
che non sussista un minimo dubbio sull'affidabilità e sulla concludenza delle
conclusioni contenute in tali rapporti (cfr., fra le ultime, STF 9C_168/2020
consid. 5.1; STF 8C_583/2020 del 4 marzo 2021, consid. 4.1). Sempre secondo l'Alta
Corte, dal principio della parità delle armi che la
Corte europea dei diritti dell'uomo ha dedotto dall'art. 6 cpv. 1 CEDU,
discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l'affidabilità
dei rapporti dei medici interni all'amministrazione mediante dei mezzi di prova
propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,
anche le certificazioni dei medici curanti.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni
(DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Ancora recentemente (STF
9C_168/2020 del 17 marzo 2020, consid. 3.2; STF 8C_532/2020 del 3 febbraio 2021,
consid. 4.1), l'Alta Corte ha ribadito che diversamente dai (semplici) rapporti
medici interni all'assicuratore, ove è sufficiente un minimo dubbio sull'affidabilità
e sulla concludenza degli stessi perché l'assicurato sia sottoposto a esame
medico esterno, alle perizie esperite nell'ambito della procedura
amministrativa (art. 44 LPGA) o giudiziaria da medici specialisti esterni
deve essere riconosciuta piena forza probante nell'ambito dell'accertamento dei
fatti, nella misura in cui non si presentano indizi concreti sull'affidabilità
della perizia stessa (DTF 135 V 465 consid. 4.4 pag. 470; 125 V 351 consid.
3b/bb pag. 353). Tali perizie non possono essere messe in dubbio soltanto
perché esse dovessero giungere a conclusioni diverse dai medici curanti.
Rimangono riservati i casi in cui si dovesse imporre un complemento al fine di
chiarire alcuni aspetti o direttamente una conclusione opposta, poiché i medici
curanti lasciano emergere aspetti importanti e non solo un'interpretazione
medica puramente soggettiva. A tal riguardo occorre ricordare la natura
differente del mandato di cura e di perito (cfr., fra tante sentenze,
8C_55/2018 del 30 maggio 2018 consid. 6.2 e 8C_820/2016 del 27 settembre 2017
consid. 5.3).
In merito ai rapporti del medico curante, secondo la generale
esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, in
ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché
Fatti
di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione
del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,
STF 9C_602/ 2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del
rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in
caso di dubbio, a suo favore (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer,
Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353). Inoltre,
il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un'opinione
contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia
ordinata dal giudice o dall'amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF
9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010
consid. 3.4).
L'Alta Corte, nella sentenza
9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto ribadito ancora nella STF 9C_721/2012
del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, trattandosi delle divergenze di
opinione tra medici curanti e periti interpellati dall'amministrazione o dal
giudice, ha precisato quanto segue:
" (…) On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et
médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en
oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns
et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères
jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur
reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au
vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat
thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR
2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai
2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration
ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou
plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va
différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement
vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont
suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert. (…)".
Infine, va ricordato
che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere
la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui
egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile
2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.7. Nella concreta evenienza, il
TCA constata, così come è già stato in precedenza indicato, che la decisione su
opposizione impugnata trova fondamento essenzialmente nell'apprezzamento del 27
novembre 2020 del dr. med. __________.
In quella sede, il medico __________ ha riassunto i referti a sua
disposizione e ha concluso che la documentazione radiografica e la risonanza
magnetica del 4 giugno 2020 (doc. 37) evidenziavano uno stato degenerativo
della spalla piuttosto evidente, con lieve sclerosi subcondrale dei cavi
articolari e acromion-claveari, soprattutto nella configurazione acromiale di
tipo II con discreta impronta sul versante bursale e preinserzionale del
sovraspinato.
Lo specialista ha inoltre refertato una tendinopatia del
sovraspinato con fissurazione parziale del versante bursale e preinserzionale
anteriore, ma anche con una ramificazione intra-sostanziosa posteriore ed
inserzionale, delle piccole fissurazioni a livello dell'infraspinato in prossimità
dell'entesi, un discreto ispessimento inserzionale del sottoscapolare, un
aspetto disomogeneo in particolare del capo lungo del bicipite, come pure una
fissurazione labbrale antero-superiore.
Secondo il medico di fiducia dell'assicuratore infortuni, una
simile situazione "non lascia alcun dubbio circa l'assoluto stato
degenerativo della spalla ampiamente antecedente all'evento.". Infatti, un evento maggiore con
lesione tendinea a più livelli avrebbe comportato, qualora fosse realmente
insorto, come minimo una notevole riduzione articolare, circostanza che non si
era però verificata e che contrastava con le dichiarazioni del dr. med. __________
e dell'assicurato medesimo, secondo i quali vi sarebbero impedimenti anche solo
per sollevare qualche chilo con l'arto sinistro. Queste affermazioni non sono
state nemmeno confermate dal dr. med. __________, avendo egli invece accertato
l’esistenza di una motilità completa su tutti i piani. Il chirurgo di fiducia
dell'assicuratore ha spiegato che se ci fosse stata veramente una rottura
importante a livello del sovraspinato, una simile motilità dell'arto non
sarebbe stata assolutamente possibile. Inoltre, non v'erano elementi che
potessero confermare la dinamica lesiva con la quale insorge normalmente questo
genere di lesioni. Una semplice contusione non può infatti essere responsabile
di un quadro di rottura della cuffia rotatoria, salvo quando vi è stato un
trauma in extra-rotazione, il quale porta generalmente a rompersi prima il
sottoscapolare e poi il sottospinato.
La caduta di cui è rimasto vittima l’insorgente non può essere
stata responsabile della rottura della cuffia, in quanto lo stato degenerativo
complessivo in cui versa l'articolazione impiega anni per formarsi e non
insorge certo a seguito di un singolo evento. Anche la ramificazione della
tendinopatia a livello del tendine del sovraspinato lascia pensare a un
processo che si è sviluppato lentamente nel tempo.
In conclusione, a suo avviso, la rottura della cuffia non può
essere imputata all'evento del febbraio 2020, il quale ha provocato un
peggioramento soltanto temporaneo di uno stato morboso preesistente al
trauma stesso.
Successivamente alla risonanza magnetica del 4 giugno 2020 (doc.
37), che aveva evidenziato una rottura quasi a tutto spessore del sovraspinato
in zona inserzionale, con anche un’estensione verso la parte più anteriore del
sottospinato, il dr. med. __________ ha visitato l'assicurato (doc. 41). Il
dolore e l’ipostenia che l'interessato lamentava interferivano con la sua
attività lavorativa di tipo manuale e pesante, oltre che in alcune attività
della vita quotidiana, nei movimenti sopra la testa e disturbavano il sonno.
All'esame clinico, lo specialista curante ha riscontrato una
mobilità e una motilità normali, i segni di impingement erano negativi
ed era abbastanza evidente l'ipostenia di grado 4+ del sovraspinoso.
Il chirurgo ortopedico ha quindi consigliato un intervento di
riparazione del tendine sovraspinato, ma l'assicurato, a quel momento, ha
preferito continuare con un trattamento conservativo (fisioterapia). Stante
l'attività manuale pesante esercitata dall'interessato, il medico ha
certificato una inabilità lavorativa del 100%.
Con referto del 25 agosto 2020 (doc. G), il curante dr. med. __________,
spec. FMH in medicina generale, si è così espresso:
" Tenendo a
precisare che a livello della spalla sinistra il paziente prima dell'evento
traumatico non avesse alcuna patologia e limitazione associata vi scrivo poiché
siamo in attesa della visita dell'ortopedico della clinica __________; nel
frattempo il sig. RI 1, come su avviso dello specialista, sta effettuando delle
sedute di fisioterapia.
Allo stato attuale il paziente continua a manifestare ipostenia
dell'arto superiore sinistro con impossibilità di sollevare oggetti che abbiano
un peso maggiore di 2 kg.
Ritengo opportuno attendere la visita del collega ortopedico per
maggiori precisazioni che avverrà in data 17.09.2020.".
Il 17 settembre 2020 (doc. H), il dr. med. __________ ha in
effetti rivisto l'assicurato e ha accertato che la sintomatologia alla spalla
era sovrapponibile a quella del suo precedente consulto. Visto il tempo
intercorso dal trauma, era impossibile che una guarigione avvenisse
autonomamente, perciò ha ribadito l’indicazione a effettuare un intervento di
riparazione del tendine sovraspinato, poiché un lavoro manuale e pesante
avrebbe verosimilmente riacutizzato la sintomatologia dolorosa e peggiorato più
velocemente la lesione. Nell'attesa, l'inabilità lavorativa rimaneva del 100%
nell’attività abituale.
2.8. Alla luce della
documentazione medica prodotta agli atti, la decisione su opposizione
Considerandi
impugnata, con cui l'amministrazione ha dichiarato estinto dal 5 agosto 2020 il
diritto a prestazioni dipendente dell'evento infortunistico del 9 febbraio
2020, va confermata.
In effetti, contrariamente a quanto sostenuto con il ricorso, il
dr. med. __________ ha ben chiarito lo stato di salute dell’assicurato,
esprimendosi sulle risultanze della risonanza magnetica del 4 giugno 2020 e
concludendo che l'evidente stato degenerativo dell'arto superiore sinistro era
certamente preesistente alla caduta del febbraio 2020.
Il chirurgo ha spiegato che un simile stato degenerativo
complessivo dell’articolazione impiega anni per svilupparsi e non può quindi
certo insorgere dopo un unico evento. Anche la ramificazione della tendinopatia
a livello del tendine del sovraspinato fa pensare a un processo che si è
sviluppato lentamente nel tempo. A suo avviso, dunque, la contusione diretta alla
spalla
sinistra ha semplicemente scatenato una sintomatologia algica ma non ha causato
alcuna lesione morfologica (strutturale). In altre parole, la contusione subita
dall'assicurato alla spalla sinistra ha scompensato, transitoriamente, uno
stato morboso preesistente, che era rimasto asintomatico fino a quel momento.
Inoltre, anche la sua
affermazione secondo la quale una caduta con contusione diretta alla spalla non
è di per sé idonea a causare la rottura della cuffia dei rotatori, appare plausibile.
In effetti, in una sentenza 8C_594/2016 del 4 novembre 2016 consid. 3.2.1, il
Tribunale federale ha fatto proprio il parere del medico fiduciario dell'assicuratore
infortuni in questione, secondo cui nella letteratura medica quali meccanismi lesivi
adatti a causare una rottura della cuffia dei rotatori, si citano la rotazione
esterna o interna forzata passivamente con il braccio disteso o schiacciato, un
forte carico di trazione quando il braccio è disteso o come lesione di
accompagnamento a una dislocazione (lussazione) dell'articolazione della
spalla; non idonee sono segnatamente le contusioni dirette alla spalla. I
difetti della cuffia dei rotatori sono visti dagli esperti come un evento
multifattoriale, con le alterazioni degenerative che sorgono principalmente
come risultato del processo di invecchiamento ("Dr. med. E. erörterte im Bericht vom 23. November 2015, dass in der
medizinischen Literatur als geeignete Verletzungsmechanismen, die einen Riss
der Rotatorenmanschette verursachen können, verschiedene Abläufe, wie eine
passiv forcierte Aussen- oder Innenrotation bei anliegendem oder abgespreizten
Arm, eine starke Zugbelastung beim Abspreizen des Armes oder als
Begleitverletzung einer Ausrenkung (Luxation) des Schultergelenks genannt
werden; nicht geeignet sind - wie hier - unter anderem direkte
Schulterprellungen oder die willkürlich koordinierte Kraftentfaltung.
Defekte der Rotatorenmanschette werden in der Fachwelt als multifaktorielles
Geschehen angesehen, wobei die vor allem auch in Folge des Alterungsprozesses
entstandenen degenerativen Veränderungen im Vordergrund stehen." - la sottolineatura è della redattrice).
Del
resto, contrariamente a quanto fatto valere dal ricorrente, non risulta affatto
che il dr. med. __________ abbia preteso che la patologia sofferta
dall'assicurato sia "chiaramente in nesso di causalità" con
l'evento del 9 febbraio 2020.
In effetti, né nel primo referto del 26 giugno 2020 (doc. 41) né
nel secondo del 17 settembre 2020 (doc. H), il chirurgo ortopedico ha mai
affermato che il danno alla salute sarebbe imputabile alla caduta. Egli ha
soltanto indicato, nell'anamnesi, che a seguito di un trauma contusivo alla
spalla sinistra il ricorrente ha accusato dolore e, soprattutto, ipostenia.
Questi sono soltanto i disturbi soggettivi lamentati dall'assicurato e
riportati come tali dal curante specialista, mentre dal profilo clinico
quest'ultimo ha oggettivato un'evidente ipostenia di grado 4+ del sovraspinato,
senza però metterla in una probabile relazione di causalità naturale con la
caduta di quattro mesi prima. Egli non si è pronunciato sull'eziologia della
lesione del tendine sovraspinato, ma si è limitato, refertato tale danno, a
definire l’ulteriore procedere terapeutico.
Quanto all'affermazione più volte espressa dall’insorgente,
secondo la quale un nesso di causalità naturale sarebbe dato già per il solo
motivo che, prima della caduta del 9 febbraio 2020, egli non aveva mai
lamentato alcun problema alla spalla sinistra, e ciò soprattutto tenendo conto
che egli ha esercitato per decenni un'attività manuale notoriamente pesante,
essa non può essergli di alcun sostegno.
Lo stesso vale per quanto il dr. med. __________ ha attestato
nella sua certificazione del 25 agosto 2020 (doc. G).
Al riguardo, giova qui ricordare che la
regola “post hoc, ergo propter hoc” (dopo questo, dunque a causa di
questo) non ha valenza scientifica. La giurisprudenza federale ha stabilito che
per il solo fatto d'essere insorto dopo l'infortunio, un disturbo alla salute
non può già essere ritenuto una sua conseguenza. Tale argomento è insostenibile
dal profilo della medicina infortunistica e inammissibile da quello probatorio [cfr.
STF 8C_725/2012 del 27 marzo 2013 consid. 7.2.2: “Der
Versicherte argumentiert weiter, "woher sonst, wenn nicht vom Unfall aus dem Jahre 1993,
kommen die erwähnten Beschwerden an der linken oberen Extremität?" Die
mit dieser rhetorischen Frage angerufene Beweisregel "post hoc ergo
propter hoc" (vgl. BGE 119 V 335 E. 2b/bb S. 341 f.) ist jedoch praxisgemäss
unfallmedizinisch nicht haltbar und beweisrechtlich nicht zulässig”; sul tema vedi pure Th. Frei, Die
Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die
Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 30, nota 96; A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die
Unfallversicherung, Zurigo 1995, p. 41].
In
conclusione, la contusione subita dall’insorgente alla spalla sinistra
non può avere causato la rottura della cuffia dei rotatori, la quale era dunque
di natura squisitamente morbosa, preesistente all’evento traumatico medesimo.
Di conseguenza, può essere ammesso che l’infortunio assicurato ha peggiorato
soltanto transitoriamente lo stato morboso preesistente a livello della
spalla sinistra.
Occorre pertanto ritenere dimostrato, perlomeno con il grado della
verosimiglianza preponderante caratteristico del settore della sicurezza
sociale (DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet,
Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Recht-sprechung des Bundesgerichts
zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo
2003, p. 343), che il nesso di causalità naturale con il sinistro del 9
febbraio 2020 si è estinto, al più tardi, il 4 agosto 2020, data in cui
è stato raggiunto lo status quo sine.
In queste condizioni,
posto che l'CO 1 era legittimato a negare il diritto a ulteriori prestazioni
dopo il 4 agosto 2020, la decisione su opposizione deve essere confermata e il
ricorso respinto.
2.9
Per quanto concerne
l'esistenza di una malattia professionale che avrebbe comportato la
degenerazione dell'articolazione della spalla sinistra, va osservato come tale
censura non possa essere esaminata dal TCA non essendo oggetto della decisione
impugnata. Oltretutto, è lo stesso istituto assicuratore ad aver invitato
l'assicurato a trasmettergli innanzitutto l'annuncio di malattia professionale
per il tramite del suo datore di lavoro, affinché possano essere esperiti i
necessari accertamenti medici e amministrativi per verificare se i presupposti
per ammettere l’esistenza di una malattia professionale sono dati (cfr. doc.
III, punto 9).
Va qui ricordato che, per costante giurisprudenza federale, la
decisione impugnata costituisce il presupposto ed il contenuto della
contestazione sottoposta all'esame giudiziale (DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid.
2a, DTF 110 V 51 consid. 3b; SVR 2005 AHV Nr. 19; SVR 1997 UV Nr. 81). Se non è
stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può
dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (DTF 131 V 164 consid. 2.1;
DTF 125 V 414 consid. 1a; DTF 119 Ib 36 consid. 1b; STF C 22/06 del 5 gennaio
2007).
2.10
L'art. 61 lett. a LPGA, in
vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere
semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa
di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte
che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della
LPGA. L'art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve
essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in
vigore l'art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie
relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge
interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può
imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o
sconsiderato.
La procedura è pertanto di principio onerosa se concerne la
fissazione dei contributi (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge
federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, FF 2018,
pag. 1303 e seguenti, pag. 1334: “La mozione Gruppo UDC 09.3406 chiede che
venga abolito il principio della gratuità delle procedure di ricorso davanti ai
tribunali cantonali nell'ambito delle assicurazioni sociali. L'indicazione
secondo cui la procedura è gratuita va pertanto soppressa (art. 61 lett. a
D-LPGA). Saranno così applicabili le disposizioni del diritto cantonale
relative alle spese di procedura. Per quanto riguarda invece le controversie
relative a prestazioni, la lettera fbis contempla l'addebito di spese soltanto
nel caso in cui la singola legge lo preveda. Nell'assicurazione invalidità una
tale regolamentazione è già in vigore dal 1° luglio 2006 (art. 69 cpv. 1bis
LAI)”).
Secondo l'art. 83 LPGA (disposizione transitoria), ai ricorsi
pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell'entrata in vigore
della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In concreto, il ricorso è del 1° febbraio 2021, per cui si applica
la nuova disposizione legale. Trattandosi di prestazioni LAINF, il legislatore
non ha previsto di prelevare le spese.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Per quanto ricevibile, il
ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti