Lexipedia

Decisione

35.2021.15

La caduta con contusione diretta della spalla non è di per sé idonea a causare la rottura della cuffia dei rotatori.L'evidente stato degenerativo dell'arto era preesistente alla caduta.La contusione subita ha scompensato,transitoriamente,uno stato morboso preesistente.Nesso di causalità si è estinto

7 giugno 2021Italiano32 min

Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353). Inoltre,

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2021.15

TB

Lugano

7 giugno 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 1° febbraio 2021 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 17 dicembre 2020 emanata

da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto in fatto

1.1. L'11 febbraio 2020 (doc. 1) RI

1, 1974, piastrellista al beneficio delle indennità di disoccupazione, ha

notificato all'CO 1 di essere caduto e di avere battuto a terra la spalla

sinistra il 9 febbraio 2020, con conseguente inabilità lavorativa attestata dal

suo medico curante (doc. 2).

1.2. Il 13 febbraio 2020 (doc. 5)

l'assicuratore infortuni ha informato l'interessato di corrispondergli

un'indennità giornaliera di Fr. 153,10 e, vista la continua inabilità

lavorativa certificata dal dr. med. __________ prima (doc. 7) e dal dr. med. __________

poi (docc. 10, 11, 16, 19 e 25), l'ha sottoposto a una visita medica da parte del

dr. med. __________ che ha avuto luogo il 5 maggio 2020 (doc. 26).

Sulla scorta delle conclusioni tratte dal medico consulente, il 6

maggio 2020 (doc. 27) l'istituto assicuratore ha informato l'assicurato che dal

4 maggio 2020 lo considerava abile al 50% per i soli postumi infortunistici e

al 100% dal 30 maggio 2020.

1.3. Il persistere del dolore alla

spalla e dell'impotenza funzionale ha portato alla necessità dapprima di una

risonanza magnetica, avvenuta il 4 giugno 2020 (doc. 37) che, come ha precisato

il medico curante (doc. 36), ha riscontrato una tendinopatia del sovraspinato

con fissurazione, quadro di impingement sub acromiale, fissurazione labbrale

antero-superiore.

L’assicurato è stato poi sottoposto a una visita specialista,

effettuata dal dr. med. __________, FMH in chirurgia ortopedica, il 26 giugno

2020 (doc. 41), che ha consigliato al ricorrente di effettuare un intervento

per via artroscopica di riparazione del tendine sovraspinato alla spalla, ma

egli ha preferito proseguire con la fisioterapia.

1.4. Il 15 luglio 2020 (doc. F)

l'assicurato è stato sentito da un funzionario dell'assicuratore e il 22 luglio

2020 (doc. 45) il dr. med. __________ ha ritenuto che i disturbi alla spalla

sinistra potevano essere messi in relazione causale probabile con l'evento del

9 febbraio 2020 soltanto per un periodo determinato di tempo (peggioramento

temporaneo), visto che normalmente gli effetti di una contusione a una spalla

affetta da artrosi si protraggono per circa 4 settimane.

L'assicuratore infortuni ha perciò comunicato all'interessato il 5

agosto 2020 (doc. 47) che i disturbi alla spalla sinistra non erano più causati

dall'infortunio assicurato e che, in base agli accertamenti effettuati, era

stata accertata una capacità lavorativa totale per i soli postumi

infortunistici dal 30 maggio 2020. Da quel giorno il caso è quindi stato

dichiarato chiuso anche per la cura medica.

1.5. Il 14 ottobre 2020 (doc. D) l'CO

1 ha deciso che i disturbi alla spalla sinistra non erano più causati

dall'infortunio, che la capacità lavorativa per i postumi infortunistici era

totale dal 30 maggio 2020 e che il caso veniva chiuso al 5 agosto 2020.

Sull'opposizione del 9 novembre 2020 (doc. 66) dell'assicurato ha

preso posizione il 25 novembre 2020 (doc. 69) il dr. med. __________, spec. FMH

in chirurgia, le cui considerazioni sono poi state poste a fondamento della

decisione su opposizione del 17 dicembre 2020 (doc. B), il quale ha concluso

che un trauma contusivo alla spalla non è atto a causare delle lesioni alla

cuffia dei rotatori, perciò a giusta ragione era stato sospeso il versamento

delle prestazioni assicurative.

L'assicuratore ha per contro ammesso che non era possibile riconoscere

un'abilità lavorativa del 100% già dal 30 maggio 2020 e che perciò avrebbe

continuato a corrispondere le indennità giornaliere fino al 4 agosto 2020,

ovvero fino alla chiusura del caso.

Il 22 dicembre 2020 (doc. E) l'CO 1 ha emanato una decisione con

cui ha chiuso il caso con il 5 agosto 2020 e da tale data ha messo fine al

versamento delle prestazioni assicurative.

1.6. Con ricorso del 1° febbraio

2021 (doc. I) RI 1, rappresentato dall'avv. RA 1, ha chiesto al TCA in via

principale di ritenere accertato il nesso di causalità naturale tra l'evento

del 9 febbraio 2020 e lo stato patologico attuale, con obbligo di versamento

delle indennità giornaliere da parte dell'assicuratore infortuni. In via

subordinata, di rinviare gli atti all'amministrazione per accertare mediante

perizia esterna se effettivamente v'era una preesistente degenerazione e se

questa potesse essere stata causata dall'attività lavorativa e quindi essere

considerata malattia professionale.

Il ricorrente ha osservato che la conclusione dell'assicuratore, e

per esso del suo medico fiduciario, secondo la quale l'infortunio ha comportato

un peggioramento temporaneo dello stato pregresso e che la rottura del tendine

sovraspinoso è interamente da ricondurre a uno stato degenerativo preesistente,

non si confronterebbe con il fatto che prima dell'evento infortunistico egli

non presentava alcun sintomo o anche solo un segnale di disturbo alla spalla.

Occorre in particolare considerare che l'assicurato ha sempre

lavorato in campo edile svolgendo lavori estremamente pesanti e quindi non

risulta verosimile che potesse avere delle patologie come quelle indicate dal

dr. __________ senza manifestare alcun fastidio prima dell'evento

infortunistico, come dichiarato anche dal medico curante dr. __________ il 25

agosto 2020 (doc. G). Se vi fosse stata prima dell'evento una situazione

degenerativa come quella indicata dal medico fiduciario, allora egli non

sarebbe stato in grado di effettuare i lavori pesanti di muratore e

pavimentatore, che necessitano dell'utilizzo di strumenti che provocano forti

vibrazioni (martelli pneumatici, ago vibrante per calcestruzzo).

Dal rapporto del dr. med. __________ appariva invece evidente una

patologia chiaramente in nesso di causalità, almeno naturale, con l'evento

infortunistico che l'ha reso totalmente inabile.

Per l'insorgente, ne discende che la valutazione del medico di

fiducia non è completa, non confrontandosi con la sua situazione personale e

come tale non può essere considerata sufficiente affinché si possa decidere sul

nesso di causalità. Va perciò ordinata una perizia medica specialistica atta ad

accertare se vi fosse o no una situazione degenerativa pregressa e, visto il

tempo trascorso, determinare se nel frattempo vi sia stata una guarigione.

Una tale indagine va fatta anche perché nel caso in cui sia

riconosciuta la preesistenza di una degenerazione, non è escluso che essa possa

essere considerata come malattia professionale vista l'attività svolta di

muratore-pavimentatore e l'assicuratore avrebbe dovuto perciò prenderla a

carico.

In pari data (doc. 78), l'assicurato si è opposto alla decisione

del 22 dicembre 2020 di chiusura del caso al 5 agosto 2020.

1.7. Nella risposta del 16

febbraio 2021 (doc. III) l'CO 1 ha in primo luogo chiesto al Tribunale di

ritenere come nulla e non avvenuta la decisione del 22 dicembre 2020, non

avendo dovuto emettere una decisione a conferma di quanto concluso con la

decisione su opposizione. Inoltre, esso ha postulato la reiezione del ricorso,

poiché il fatto che il ricorrente, prima dell'infortunio, non presentasse

alcuna problematica alla spalla sinistra e svolgesse un'attività pesante, non

permette di riconoscere il nesso di causalità naturale secondo la probabilità

preponderante ("post hoc, ergo propter hoc"). D'avviso

dell'assicuratore resistente, il medico __________ ha spiegato in modo chiaro e

convincente, sulla base della documentazione clinica e radiologica, i motivi

per cui l'infortunio non ha causato una lesione strutturale, ma ha comportato

unicamente un peggioramento transitorio dello stato pregresso. D'altronde, il

dr. __________ non si è mai pronunciato sull'eziologia delle lesioni

riscontrate, ma si è limitato ad osservare che a seguito di un trauma contusivo

l'assicurato presentava dei disturbi e ipostenia.

Per quanto concerne la possibilità dell'esistenza di una malattia

professionale, l'assicuratore ha spiegato il normale iter da seguire in tali

casi, invitando l'assicurato a produrre un regolare annuncio per potere

procedere con gli accertamenti medici e amministrativi necessari per appurare

se è data appunto una malattia professionale ai sensi di legge.

1.8. L'insorgente non ha prodotto

nuovi mezzi di prova (doc. IV).

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è

sapere se l'CO 1 era legittimato a sospendere, a far tempo dal 5 agosto 2020,

il proprio obbligo a prestazioni dipendente dall'infortunio del 9 febbraio

2020, non ritenendo essere più dato, con il grado della verosimiglianza

preponderante, un nesso di causalità naturale tra i dolori ancora lamentati

alla spalla sinistra e detto evento.

2.2. Secondo l'art. 6 cpv. 1

LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni

assicurative sono effettuate in caso d'infortuni professionali, d'infortuni non

professionali e di malattie professionali.

Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura

appropriata dei postumi d'infortunio (DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF).

In applicazione dell'art. 16 cpv. 1 LAINF, l'assicurato totalmente

o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio

ha diritto all'indennità giornaliera.

Per l'art. 16 cpv. 2 LAINF, il diritto all'indennità giornaliera

nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con

il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una

rendita o con la morte dell'assicurato.

In virtù dell'art. 16 cpv. 4 LAINF, l'indennità giornaliera è

versata ai disoccupati senza computare periodi di attesa (art. 18 cpv. 1 LADI)

o giorni di sospensione (art. 30 LADI).

Secondo l'art. 19 cpv. 1 LAINF, il diritto alla rendita nasce

qualora dalla continuazione della cura medica non sia da attendersi un

sensibile miglioramento della salute dell'assicurato e siano conclusi eventuali

provvedimenti d'integrazione dell'AI. Il diritto alla cura medica ed alle

indennità giornaliere cessa con la nascita del diritto alla rendita.

Il diritto si estingue con l'assegnazione di un'indennità unica

complessiva, con il riscatto della rendita o con la morte dell'assicurato (art.

19 cpv. 2 LAINF). Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro

continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute

dell'assicurato (cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF): nemmeno persistenti dolori bastano

a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si

può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (Ghélew, Ramelet,

Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, pag.

41 segg.).

L'Alta Corte ha inoltre precisato che la questione del “sensibile

miglioramento” di cui all'art. 19 cpv. 1 LAINF va valutata in funzione

dell'entità del previsto aumento oppure del ripristino della capacità

lavorativa, nella misura in cui quest'ultima è pregiudicata dalle sequele

infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti).

2.3. Presupposto essenziale per

l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è

l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue

conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa

ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si

sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non

occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno

alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri

fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica

dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua

non del danno.

È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e

danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione

amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità

preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -

applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia

di assicurazioni sociali (RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145;

DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M.,

U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA

del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella

causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid.

3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983

p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112

V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G.

Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité

sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola,

alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne

la disattenzione (DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF

114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra

infortunio e danno sia possibile, ma non possa essere reputata probabile, il

diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato deve essere negato

(DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e

sentenze ivi citate).

L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le

proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo

causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione

soltanto in due casi:

- quando

lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva

immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

- quando

lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status

quo sine).

(RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,

Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die

Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino

dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con

l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza,

l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se

l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla

salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che

fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale

dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della

verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non

giochi più un effetto causale non è sufficiente.

Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni,

l'onere della prova incombe non già all'assicurato, ma all'assicuratore (RAMI

2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).

2.4. Occorre inoltre rilevare che

il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso

di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto

quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto

assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto,

sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in

questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a,

DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale,

l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il

requisito della causalità adeguata (DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a;

su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), 1992,

pagg. 51-53).

La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata,

quale fattore restrittivo della responsabilità dell'assicurazione contro gli

infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo

in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che

l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che

solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102

consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U.

Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts,

in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

2.5. Nella

concreta evenienza, dalla decisione su opposizione impugnata si evince che

l'amministrazione ha sospeso dal 5 agosto 2020 il proprio obbligo a prestazioni

a proposito dei disturbi interessanti la spalla sinistra, considerandoli, in

base al parere 27 novembre 2020 (doc. 69) del medico __________, estranei da

quella data all'infortunio del 9 febbraio 2020.

Il ricorrente ha per contro sostenuto, fondandosi, in particolare,

sui rapporti del proprio medico curante specialista, dr. med. __________ che i

disturbi alla spalla sinistra, tuttora presenti, non erano dovuti a uno stato

morboso preesistente, ma derivavano dal trauma subìto nel febbraio 2020, visto

che prima di esso mai aveva avuto problemi a quella parte del corpo.

2.6. Per quel che concerne il

valore probatorio di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi

importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si

fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal

paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),

che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del

perito siano ben motivate.

Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore

di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio

quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del

25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352

consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung,

BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto

(DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

Per costante giurisprudenza, in un procedimento

assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della

controversia giudiziale, mentre nella fase che precede la decisione essa è un

organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (RAMI

1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1).

Nella DTF 125 V

351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte

federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto valore probante, a condizione che

essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri

di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano

dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si

trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di

metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere

delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente

fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (cfr. anche Pratique

VSI 2001 pag. 108 segg.).

Il Tribunale federale ha poi precisato

nella DTF 135 V 465 che il giudice delle assicurazioni

sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici

interni che si trovano alle dipendenze dell'amministrazione, a condizione

che non sussista un minimo dubbio sull'affidabilità e sulla concludenza delle

conclusioni contenute in tali rapporti (cfr., fra le ultime, STF 9C_168/2020

consid. 5.1; STF 8C_583/2020 del 4 marzo 2021, consid. 4.1). Sempre secondo l'Alta

Corte, dal principio della parità delle armi che la

Corte europea dei diritti dell'uomo ha dedotto dall'art. 6 cpv. 1 CEDU,

discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l'affidabilità

dei rapporti dei medici interni all'amministrazione mediante dei mezzi di prova

propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,

anche le certificazioni dei medici curanti.

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni

(DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Ancora recentemente (STF

9C_168/2020 del 17 marzo 2020, consid. 3.2; STF 8C_532/2020 del 3 febbraio 2021,

consid. 4.1), l'Alta Corte ha ribadito che diversamente dai (semplici) rapporti

medici interni all'assicuratore, ove è sufficiente un minimo dubbio sull'affidabilità

e sulla concludenza degli stessi perché l'assicurato sia sottoposto a esame

medico esterno, alle perizie esperite nell'ambito della procedura

amministrativa (art. 44 LPGA) o giudiziaria da medici specialisti esterni

deve essere riconosciuta piena forza probante nell'ambito dell'accertamento dei

fatti, nella misura in cui non si presentano indizi concreti sull'affidabilità

della perizia stessa (DTF 135 V 465 consid. 4.4 pag. 470; 125 V 351 consid.

3b/bb pag. 353). Tali perizie non possono essere messe in dubbio soltanto

perché esse dovessero giungere a conclusioni diverse dai medici curanti.

Rimangono riservati i casi in cui si dovesse imporre un complemento al fine di

chiarire alcuni aspetti o direttamente una conclusione opposta, poiché i medici

curanti lasciano emergere aspetti importanti e non solo un'interpretazione

medica puramente soggettiva. A tal riguardo occorre ricordare la natura

differente del mandato di cura e di perito (cfr., fra tante sentenze,

8C_55/2018 del 30 maggio 2018 consid. 6.2 e 8C_820/2016 del 27 settembre 2017

consid. 5.3).

In merito ai rapporti del medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

Fatti

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/ 2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, a suo favore (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer,

Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353). Inoltre,

il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un'opinione

contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia

ordinata dal giudice o dall'amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF

9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010

consid. 3.4).

L'Alta Corte, nella sentenza

9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto ribadito ancora nella STF 9C_721/2012

del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, trattandosi delle divergenze di

opinione tra medici curanti e periti interpellati dall'amministrazione o dal

giudice, ha precisato quanto segue:

" (…) On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et

médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en

oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns

et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères

jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur

reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au

vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat

thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR

2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai

2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration

ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou

plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va

différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement

vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont

suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert. (…)".

Infine, va ricordato

che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere

la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui

egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.7. Nella concreta evenienza, il

TCA constata, così come è già stato in precedenza indicato, che la decisione su

opposizione impugnata trova fondamento essenzialmente nell'apprezzamento del 27

novembre 2020 del dr. med. __________.

In quella sede, il medico __________ ha riassunto i referti a sua

disposizione e ha concluso che la documentazione radiografica e la risonanza

magnetica del 4 giugno 2020 (doc. 37) evidenziavano uno stato degenerativo

della spalla piuttosto evidente, con lieve sclerosi subcondrale dei cavi

articolari e acromion-claveari, soprattutto nella configurazione acromiale di

tipo II con discreta impronta sul versante bursale e preinserzionale del

sovraspinato.

Lo specialista ha inoltre refertato una tendinopatia del

sovraspinato con fissurazione parziale del versante bursale e preinserzionale

anteriore, ma anche con una ramificazione intra-sostanziosa posteriore ed

inserzionale, delle piccole fissurazioni a livello dell'infraspinato in prossimità

dell'entesi, un discreto ispessimento inserzionale del sottoscapolare, un

aspetto disomogeneo in particolare del capo lungo del bicipite, come pure una

fissurazione labbrale antero-superiore.

Secondo il medico di fiducia dell'assicuratore infortuni, una

simile situazione "non lascia alcun dubbio circa l'assoluto stato

degenerativo della spalla ampiamente antecedente all'evento.". Infatti, un evento maggiore con

lesione tendinea a più livelli avrebbe comportato, qualora fosse realmente

insorto, come minimo una notevole riduzione articolare, circostanza che non si

era però verificata e che contrastava con le dichiarazioni del dr. med. __________

e dell'assicurato medesimo, secondo i quali vi sarebbero impedimenti anche solo

per sollevare qualche chilo con l'arto sinistro. Queste affermazioni non sono

state nemmeno confermate dal dr. med. __________, avendo egli invece accertato

l’esistenza di una motilità completa su tutti i piani. Il chirurgo di fiducia

dell'assicuratore ha spiegato che se ci fosse stata veramente una rottura

importante a livello del sovraspinato, una simile motilità dell'arto non

sarebbe stata assolutamente possibile. Inoltre, non v'erano elementi che

potessero confermare la dinamica lesiva con la quale insorge normalmente questo

genere di lesioni. Una semplice contusione non può infatti essere responsabile

di un quadro di rottura della cuffia rotatoria, salvo quando vi è stato un

trauma in extra-rotazione, il quale porta generalmente a rompersi prima il

sottoscapolare e poi il sottospinato.

La caduta di cui è rimasto vittima l’insorgente non può essere

stata responsabile della rottura della cuffia, in quanto lo stato degenerativo

complessivo in cui versa l'articolazione impiega anni per formarsi e non

insorge certo a seguito di un singolo evento. Anche la ramificazione della

tendinopatia a livello del tendine del sovraspinato lascia pensare a un

processo che si è sviluppato lentamente nel tempo.

In conclusione, a suo avviso, la rottura della cuffia non può

essere imputata all'evento del febbraio 2020, il quale ha provocato un

peggioramento soltanto temporaneo di uno stato morboso preesistente al

trauma stesso.

Successivamente alla risonanza magnetica del 4 giugno 2020 (doc.

37), che aveva evidenziato una rottura quasi a tutto spessore del sovraspinato

in zona inserzionale, con anche un’estensione verso la parte più anteriore del

sottospinato, il dr. med. __________ ha visitato l'assicurato (doc. 41). Il

dolore e l’ipostenia che l'interessato lamentava interferivano con la sua

attività lavorativa di tipo manuale e pesante, oltre che in alcune attività

della vita quotidiana, nei movimenti sopra la testa e disturbavano il sonno.

All'esame clinico, lo specialista curante ha riscontrato una

mobilità e una motilità normali, i segni di impingement erano negativi

ed era abbastanza evidente l'ipostenia di grado 4+ del sovraspinoso.

Il chirurgo ortopedico ha quindi consigliato un intervento di

riparazione del tendine sovraspinato, ma l'assicurato, a quel momento, ha

preferito continuare con un trattamento conservativo (fisioterapia). Stante

l'attività manuale pesante esercitata dall'interessato, il medico ha

certificato una inabilità lavorativa del 100%.

Con referto del 25 agosto 2020 (doc. G), il curante dr. med. __________,

spec. FMH in medicina generale, si è così espresso:

" Tenendo a

precisare che a livello della spalla sinistra il paziente prima dell'evento

traumatico non avesse alcuna patologia e limitazione associata vi scrivo poiché

siamo in attesa della visita dell'ortopedico della clinica __________; nel

frattempo il sig. RI 1, come su avviso dello specialista, sta effettuando delle

sedute di fisioterapia.

Allo stato attuale il paziente continua a manifestare ipostenia

dell'arto superiore sinistro con impossibilità di sollevare oggetti che abbiano

un peso maggiore di 2 kg.

Ritengo opportuno attendere la visita del collega ortopedico per

maggiori precisazioni che avverrà in data 17.09.2020.".

Il 17 settembre 2020 (doc. H), il dr. med. __________ ha in

effetti rivisto l'assicurato e ha accertato che la sintomatologia alla spalla

era sovrapponibile a quella del suo precedente consulto. Visto il tempo

intercorso dal trauma, era impossibile che una guarigione avvenisse

autonomamente, perciò ha ribadito l’indicazione a effettuare un intervento di

riparazione del tendine sovraspinato, poiché un lavoro manuale e pesante

avrebbe verosimilmente riacutizzato la sintomatologia dolorosa e peggiorato più

velocemente la lesione. Nell'attesa, l'inabilità lavorativa rimaneva del 100%

nell’attività abituale.

2.8. Alla luce della

documentazione medica prodotta agli atti, la decisione su opposizione

Considerandi

impugnata, con cui l'amministrazione ha dichiarato estinto dal 5 agosto 2020 il

diritto a prestazioni dipendente dell'evento infortunistico del 9 febbraio

2020, va confermata.

In effetti, contrariamente a quanto sostenuto con il ricorso, il

dr. med. __________ ha ben chiarito lo stato di salute dell’assicurato,

esprimendosi sulle risultanze della risonanza magnetica del 4 giugno 2020 e

concludendo che l'evidente stato degenerativo dell'arto superiore sinistro era

certamente preesistente alla caduta del febbraio 2020.

Il chirurgo ha spiegato che un simile stato degenerativo

complessivo dell’articolazione impiega anni per svilupparsi e non può quindi

certo insorgere dopo un unico evento. Anche la ramificazione della tendinopatia

a livello del tendine del sovraspinato fa pensare a un processo che si è

sviluppato lentamente nel tempo. A suo avviso, dunque, la contusione diretta alla

spalla

sinistra ha semplicemente scatenato una sintomatologia algica ma non ha causato

alcuna lesione morfologica (strutturale). In altre parole, la contusione subita

dall'assicurato alla spalla sinistra ha scompensato, transitoriamente, uno

stato morboso preesistente, che era rimasto asintomatico fino a quel momento.

Inoltre, anche la sua

affermazione secondo la quale una caduta con contusione diretta alla spalla non

è di per sé idonea a causare la rottura della cuffia dei rotatori, appare plausibile.

In effetti, in una sentenza 8C_594/2016 del 4 novembre 2016 consid. 3.2.1, il

Tribunale federale ha fatto proprio il parere del medico fiduciario dell'assicuratore

infortuni in questione, secondo cui nella letteratura medica quali meccanismi lesivi

adatti a causare una rottura della cuffia dei rotatori, si citano la rotazione

esterna o interna forzata passivamente con il braccio disteso o schiacciato, un

forte carico di trazione quando il braccio è disteso o come lesione di

accompagnamento a una dislocazione (lussazione) dell'articolazione della

spalla; non idonee sono segnatamente le contusioni dirette alla spalla. I

difetti della cuffia dei rotatori sono visti dagli esperti come un evento

multifattoriale, con le alterazioni degenerative che sorgono principalmente

come risultato del processo di invecchiamento ("Dr. med. E. erörterte im Bericht vom 23. November 2015, dass in der

medizinischen Literatur als geeignete Verletzungsmechanismen, die einen Riss

der Rotatorenmanschette verursachen können, verschiedene Abläufe, wie eine

passiv forcierte Aussen- oder Innenrotation bei anliegendem oder abgespreizten

Arm, eine starke Zugbelastung beim Abspreizen des Armes oder als

Begleitverletzung einer Ausrenkung (Luxation) des Schultergelenks genannt

werden; nicht geeignet sind - wie hier - unter anderem direkte

Schulterprellungen oder die willkürlich koordinierte Kraftentfaltung.

Defekte der Rotatorenmanschette werden in der Fachwelt als multifaktorielles

Geschehen angesehen, wobei die vor allem auch in Folge des Alterungsprozesses

entstandenen degenerativen Veränderungen im Vordergrund stehen." - la sottolineatura è della redattrice).

Del

resto, contrariamente a quanto fatto valere dal ricorrente, non risulta affatto

che il dr. med. __________ abbia preteso che la patologia sofferta

dall'assicurato sia "chiaramente in nesso di causalità" con

l'evento del 9 febbraio 2020.

In effetti, né nel primo referto del 26 giugno 2020 (doc. 41) né

nel secondo del 17 settembre 2020 (doc. H), il chirurgo ortopedico ha mai

affermato che il danno alla salute sarebbe imputabile alla caduta. Egli ha

soltanto indicato, nell'anamnesi, che a seguito di un trauma contusivo alla

spalla sinistra il ricorrente ha accusato dolore e, soprattutto, ipostenia.

Questi sono soltanto i disturbi soggettivi lamentati dall'assicurato e

riportati come tali dal curante specialista, mentre dal profilo clinico

quest'ultimo ha oggettivato un'evidente ipostenia di grado 4+ del sovraspinato,

senza però metterla in una probabile relazione di causalità naturale con la

caduta di quattro mesi prima. Egli non si è pronunciato sull'eziologia della

lesione del tendine sovraspinato, ma si è limitato, refertato tale danno, a

definire l’ulteriore procedere terapeutico.

Quanto all'affermazione più volte espressa dall’insorgente,

secondo la quale un nesso di causalità naturale sarebbe dato già per il solo

motivo che, prima della caduta del 9 febbraio 2020, egli non aveva mai

lamentato alcun problema alla spalla sinistra, e ciò soprattutto tenendo conto

che egli ha esercitato per decenni un'attività manuale notoriamente pesante,

essa non può essergli di alcun sostegno.

Lo stesso vale per quanto il dr. med. __________ ha attestato

nella sua certificazione del 25 agosto 2020 (doc. G).

Al riguardo, giova qui ricordare che la

regola “post hoc, ergo propter hoc” (dopo questo, dunque a causa di

questo) non ha valenza scientifica. La giurisprudenza federale ha stabilito che

per il solo fatto d'essere insorto dopo l'infortunio, un disturbo alla salute

non può già essere ritenuto una sua conseguenza. Tale argomento è insostenibile

dal profilo della medicina infortunistica e inammissibile da quello probatorio [cfr.

STF 8C_725/2012 del 27 marzo 2013 consid. 7.2.2: “Der

Versicherte argumentiert weiter, "woher sonst, wenn nicht vom Unfall aus dem Jahre 1993,

kommen die erwähnten Beschwerden an der linken oberen Extremität?" Die

mit dieser rhetorischen Frage angerufene Beweisregel "post hoc ergo

propter hoc" (vgl. BGE 119 V 335 E. 2b/bb S. 341 f.) ist jedoch praxisgemäss

unfallmedizinisch nicht haltbar und beweisrechtlich nicht zulässig”; sul tema vedi pure Th. Frei, Die

Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die

Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 30, nota 96; A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die

Unfallversicherung, Zurigo 1995, p. 41].

In

conclusione, la contusione subita dall’insorgente alla spalla sinistra

non può avere causato la rottura della cuffia dei rotatori, la quale era dunque

di natura squisitamente morbosa, preesistente all’evento traumatico medesimo.

Di conseguenza, può essere ammesso che l’infortunio assicurato ha peggiorato

soltanto transitoriamente lo stato morboso preesistente a livello della

spalla sinistra.

Occorre pertanto ritenere dimostrato, perlomeno con il grado della

verosimiglianza preponderante caratteristico del settore della sicurezza

sociale (DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet,

Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Recht-sprechung des Bundesgerichts

zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo

2003, p. 343), che il nesso di causalità naturale con il sinistro del 9

febbraio 2020 si è estinto, al più tardi, il 4 agosto 2020, data in cui

è stato raggiunto lo status quo sine.

In queste condizioni,

posto che l'CO 1 era legittimato a negare il diritto a ulteriori prestazioni

dopo il 4 agosto 2020, la decisione su opposizione deve essere confermata e il

ricorso respinto.

2.9

Per quanto concerne

l'esistenza di una malattia professionale che avrebbe comportato la

degenerazione dell'articolazione della spalla sinistra, va osservato come tale

censura non possa essere esaminata dal TCA non essendo oggetto della decisione

impugnata. Oltretutto, è lo stesso istituto assicuratore ad aver invitato

l'assicurato a trasmettergli innanzitutto l'annuncio di malattia professionale

per il tramite del suo datore di lavoro, affinché possano essere esperiti i

necessari accertamenti medici e amministrativi per verificare se i presupposti

per ammettere l’esistenza di una malattia professionale sono dati (cfr. doc.

III, punto 9).

Va qui ricordato che, per costante giurisprudenza federale, la

decisione impugnata costituisce il presupposto ed il contenuto della

contestazione sottoposta all'esame giudiziale (DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid.

2a, DTF 110 V 51 consid. 3b; SVR 2005 AHV Nr. 19; SVR 1997 UV Nr. 81). Se non è

stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può

dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (DTF 131 V 164 consid. 2.1;

DTF 125 V 414 consid. 1a; DTF 119 Ib 36 consid. 1b; STF C 22/06 del 5 gennaio

2007).

2.10

L'art. 61 lett. a LPGA, in

vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere

semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa

di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte

che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della

LPGA. L'art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve

essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in

vigore l'art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può

imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o

sconsiderato.

La procedura è pertanto di principio onerosa se concerne la

fissazione dei contributi (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge

federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, FF 2018,

pag. 1303 e seguenti, pag. 1334: “La mozione Gruppo UDC 09.3406 chiede che

venga abolito il principio della gratuità delle procedure di ricorso davanti ai

tribunali cantonali nell'ambito delle assicurazioni sociali. L'indicazione

secondo cui la procedura è gratuita va pertanto soppressa (art. 61 lett. a

D-LPGA). Saranno così applicabili le disposizioni del diritto cantonale

relative alle spese di procedura. Per quanto riguarda invece le controversie

relative a prestazioni, la lettera fbis contempla l'addebito di spese soltanto

nel caso in cui la singola legge lo preveda. Nell'assicurazione invalidità una

tale regolamentazione è già in vigore dal 1° luglio 2006 (art. 69 cpv. 1bis

LAI)”).

Secondo l'art. 83 LPGA (disposizione transitoria), ai ricorsi

pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell'entrata in vigore

della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In concreto, il ricorso è del 1° febbraio 2021, per cui si applica

la nuova disposizione legale. Trattandosi di prestazioni LAINF, il legislatore

non ha previsto di prelevare le spese.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Per quanto ricevibile, il

ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti