35.2021.17
Discussa l'esistenza di un infortunio: operatrice socioassistenziale sorregge con il braccio sx utente, pesante 80-85 kg, che stava per cadere all'indietro, con lesione cuffia rotatoria. Infortunio ammesso
21 giugno 2021Italiano19 min
l’assicurata ha trasmesso a questa Corte copia di uno scritto indirizzato all’CO
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2021.17
mm
Lugano
21 giugno 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 1° febbraio 2021 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 17 dicembre 2020 emanata
da
CO 1
rappr. da: RA 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 29 aprile 2020, la __________
di __________ ha informato l’CO 1 che la propria dipendente RI 1, nata nel
1959, operatrice socioassistenziale, il 23 aprile 2020, “mentre aiutava un
utente a coricarsi, a seguito di uno scatto improvviso di quest’ultimo, ha
subito uno strappo alla spalla sinistra” (doc. 1).
L’esame ecografico della
spalla sinistra dell’8 maggio 2020 ha evidenziato segnatamente l’esistenza di
una lesione non trasmurale del tendine del muscolo sovraspinato (doc. 3).
L’artro-RMN del 9 giugno
2020 ha invece escluso la presenza di rotture tendinee, mettendo in luce
soltanto una borsite sottoacromiale-deltoidea con artrosi acromion-claveare
(doc. 16).
1.2. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con decisione formale dell’8 settembre 2020, l’istituto
assicuratore ha negato il proprio obbligo a prestazioni ritenendo che l’evento
in questione non configurasse né un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA né una
lesione corporale parificabile ai postumi di un infortunio giusta l’art. 6 cpv.
2 LAINF (doc. 35).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’assicurata personalmente (doc. 45), in data 17 dicembre 2020,
l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 54).
1.3. Con tempestivo ricorso del 1°
febbraio 2021, RI 1 ha chiesto che, annullata la decisione su opposizione
impugnata, gli atti vengano retrocessi all’assicuratore convenuto per
complemento istruttorio in merito all’esistenza di una malattia professionale e
che le venga quindi riconosciuta la copertura LAINF.
Questi, in particolare,
gli argomenti sviluppati dall’insorgente a sostegno delle proprie pretese:
" (…) Innanzi
tutto contesto il fatto che non sia stata informata della modifica delle
conclusioni mediche (del __________, n.d.r.) prima della decisione su
opposizione. Infatti, se fossi stata informata, averi potuto fare le dovute
osservazioni e richieste, qui formulate. Chiedo quindi che la decisione sia
annullata per permettere alla CO 1 di fare gli accertamenti necessari che
indico in seguito. Se ciò non fosse possibile chiedo cortesemente che tali
accertamenti siano effettuati da questo Tribunale.
Per il resto, il rapporto medico conclude con l’attribuire l’esito
dell’infortunio a prevalenti cause degenerative o di usura, vista l’età VI
decade ma non solo. Il medico infatti cita l’età, con un’artrosi AC e un segno
di impingement e una tendinosi. Il rapporto medico parla di una lesione del
tendine sovraspinoso in una persona sessantenne, accompagnata da un’artrosi AC
e con segno di impingement e una tendinosi, ciò che “correla con probabilità
preponderante con una causa degenerativa”. Il medico aggiunge che la lesione si
trova nel foglio inferiore del tendine sovraspinoso, ovvero una parte
predestinata per una lesione degenerativa nella VI decade della vita. Però non
si sa se una lesione sarebbe avvenuta prima o dopo il pensionamento (quindi
l’attività lavorativa), non è dato di sapere l’entità dei segni degenerativi
riscontrati (artrosi AC forte o lieve, segno di impingement e tendinosi forti o
lievi, che rilevanza?). Osservo del resto che prima dell’incidente non ho mai
avuto né problemi né dolori alla spalla.
Qualora si potesse concludere che effettivamente vi sono aspetti
degenerativi o di usura preponderanti (con le necessarie cifre, percentuali e
precisazioni), da rapporto medico non si sa neppure se il mio lavoro con
continue e regolari sollecitazioni soprattutto negli ultimi sei anni possano
aver influito finanche in maniera preponderante nel mio caso, in maniera da far
rientrare la mia situazione nella malattia professionale.
È vero che si parla di esperienza del medico ma senza nessuna
cifra (in che entità sono stati riscontrati i segni degenerativi tali da farli
ritenere preponderanti, in che percentuale si verificherebbero in ogni caso i
danni riscontrati nelle persone della sesta decade, che fascia della VI decade
e che percentuale e se ciò avviene indipendentemente dall’attività lavorativa,
rispettivamente se il lavoro può aver influito e eventualmente in che misura?).
Non sono chiari pertanto i motivi e i criteri per dire che si
tratta di un caso dovuto prevalentemente a usura o malattia. Sono invece per me
chiari gli estremi per un fatto repentino e inaspettato, anche perché come
detto prima dell’incidente non ho mai avuto problemi, nonostante i molti anni
di lavoro regolare.
Se invece si dovesse concludere che vi sono aspetti degenerativi
preponderanti e visto che l’assicurazione infortuni copre anche la malattia
professionale, non capisco come mai il mio caso non possa essere considerato
tale (malattia coperta dalla LAINF): su ciò né il rapporto medico e nemmeno la
decisione si esprimono.
Ora chiedo di sapere specificatamente se e in che misura vi è una
preponderanza dell’usura o dell’aspetto degenerativo rispetto all’infortunio
oppure in caso di preponderanza dell’aspetto degenerativo se si è in presenza
di una malattia professionale.” (doc. I)
1.4. L’CO 1, in risposta, ha
postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
Fatti
1.5. In data 26 febbraio 2021, la
ricorrente si è in sostanza riconfermata nelle proprie allegazioni e
conclusioni (doc. V).
L’amministrazione si è
espressa in proposito il 9 marzo 2021 (doc. VII).
1.6. Il 20 aprile 2021,
l’assicuratore resistente ha informato il TCA di aver rifiutato la presa a
carico a titolo di malattia professionale dei disturbi interessanti la spalla
sinistra (doc. IX).
1.7. In data 6 maggio 2021,
l’assicurata ha trasmesso a questa Corte copia di uno scritto indirizzato all’CO
1 (doc. XI + allegato).
in diritto
Considerandi
in ordine
2.1
Preliminarmente, richiamata
la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui
l’incarto era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto
per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF
8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide
questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N.
043/2018 del 29 maggio 2018) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una
comunicazione dell’8 giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato
trattato dalla funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti
(in concreto, dall’avv. RA 2), senza che la giurista di lingua italiana figlia
del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata.
nel merito
2.2
Nel caso di specie, litigiosa
è la questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a negare il diritto a
prestazioni in relazione all’evento dell’aprile 2020, per il motivo che
l’assicurata non sarebbe rimasta vittima di un infortunio ai sensi di legge, né
il danno alla salute da lei riportato costituirebbe una lesione parificata ai
postumi d’infortunio.
Da notare che questa Corte
non può, se del caso, pronunciarsi in merito all’esistenza di una malattia
professionale ex art. 9 LAINF, posto come tale aspetto non sia oggetto
della decisione su opposizione impugnata.
Del resto, in sede di
risposta di causa, l’istituto convenuto ha chiesto alla ricorrente di
rivolgersi al proprio datore di lavoro affinché presenti un regolare annuncio,
a seguito del quale verranno “… intrapresi gli accertamenti amministrativi e
medici necessari afine di appurare se i suoi disturbi sono dovuti al lavoro nei
termini prescritti dall’art. 9 LAINF.” (doc. III, p. 3).
Con scritto del 20 aprile
2021, la rappresentante dell’CO 1 ha informato il TCA che, nel frattempo,
l’Agenzia di __________ ha rifiutato la presa a carico dei noti disturbi quale
malattia professionale (doc. IX).
2.3
Secondo l’art. 6 cpv. 1
LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative
sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non
professionali e di malattie professionali.
L'assicurazione
effettua le prestazioni anche per le lesioni corporali parificabili ai
postumi d’infortunio esaustivamente enumerate al cpv. 2 del medesimo articolo.
2.4
L'art. 4 LPGA così definisce
l'infortunio:
" È
considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario,
apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la
salute fisica o psichica o che provochi la morte."
Questa definizione
riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1 vOAINF -
disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni
dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003 -di modo
che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.
Cinque sono dunque gli
elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:
" - l'involontarietà
- la repentinità
- il danno alla salute (fisica o psichica)
- un fattore causale esterno
- la straordinarietà di tale fattore"
(cfr.
Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA),
Losanna 1992, p. 44-51)
Scopo
della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.
2.5
Si evince dalla nozione
stessa di infortunio che il carattere straordinario non concerne gli effetti
del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale
(cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176).
Pertanto, è irrilevante il
fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali.
Il fattore esterno è
considerato come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro
degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire quotidiane
o abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b,
118.
V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss, consid. 2a).
Vi è infortunio unicamente
se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento deve accadere nel mondo
esterno.
Quando il processo lesivo
si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni,
l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di sforzo
eccessivo o di movimenti scoordinati.
La giurisprudenza esige,
perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi eccessivi, che essi
superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima è normalmente
esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o addestramento, essa è
abitualmente in grado di resistere.
Da un altro lato, per
poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da movimenti
scombinati o incongrui. Gli stessi devono essersi prodotti in circostanze
esterne manifestamente insolite, impreviste e fuori programma. Carente è
altrimenti la straordinarietà del fattore esterno causale, con la conseguenza
che non tutte le caratteristiche di un infortunio sono realizzate (DTF 122 V
232.
consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid. 2, 116 V
138.
consid. 3a e b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid. 3b).
2.6
Conformemente alla
giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in
concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio.
Quando l'istruttoria non
permette di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado della
verosimiglianza preponderante - la semplice possibilità non basta - tali
elementi, il giudice constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi,
l'inesistenza giuridica dell'infortunio (cfr. DTF 114 V 305ss. consid. 5b, 116
V 136ss. consid. 4b, 111 V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86, p. 50; A. Bühler,
Der Unfallbegriff, in A. Koller (Hrsg.), Haftpflicht- und
Versicherungsrechtstagung 1995, S. Gallo 1995, p. 267).
Gli stessi principi sono
applicabili alla prova dell'esistenza di una lesione parificata ad infortunio
(DTF 114 V 306 consid. 5b; 116 V 141 consid. 4b).
2.7
Nel caso di specie, questa
Corte constata che l’assicurata è portatrice di una lesione parziale articolare
del tendine del muscolo sovraspinato, circostanza che è stata finalmente
riconosciuta anche dal medico __________ in base al parere del medico curante
specialista, Prof. dott. __________ (cfr. doc. 53), danno alla salute che ricade
sotto la lett. f dell’art. 6 cpv. 2 LAINF (“lacerazioni dei tendini”).
A questo punto, è utile
segnalare che, nella DTF 146 V 51 consid. 9.1, il Tribunale federale si è
chinato segnatamente sulla questione di sapere quale disposizione torna
applicabile allorquando l’assicuratore contro gli infortuni ha ammesso
l’esistenza di un infortunio ex art. 4 LPGA e che l’assicurato soffre di una
lesione corporale ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 LAINF. La Corte federale ha
stabilito che in tale ipotesi, l’assicuratore contro gli infortuni deve
prendere a proprio carico le conseguenze della lesione in questione in virtù
dell’art. 6 cpv. 1 LAINF. Per contro, in assenza di un infortunio ai sensi di
legge, il caso deve essere esaminato dal profilo dell’art. 6 cpv. 2 LAINF.
Alla luce di quanto
precede, in concreto, questo Tribunale è innanzitutto tenuto a esaminare se RI
1.
è rimasta vittima di un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA, oppure no.
2.8
Nella presente fattispecie,
la dinamica del sinistro del 23 aprile 2020 non è oggetto di discussione tra le
parti. L’assicurata l’ha descritta in questi termini a margine della sua
audizione del 15 giugno 2020:
" (…) In
data 23.4.2020 stavo in effetti accompagnando, tenendolo per mano, un utente alto
200.
cm del peso circa di 80-85 kg (è comunque una persona magra) quando lo
stesso ha perso l’equilibrio e si è proteso all’indietro. Nel tentativo di non
farlo cadere a terra, l’ho sorretto con il braccio sinistro facendo un gesto
repentino e nel momento in cui il peso dell’utente era sul mio braccio sinistro
ho sentito un forte dolore alla spalla sinistra.
L’utente sono riuscito ad accompagnarlo a terra senza farlo cadere
pesantemente.” (doc. 18, p. 3)
Dallo stesso documento si
evince in particolare che l’insorgente, nata nel 1959, è alta 163 cm e
pesa 53 kg (cfr. doc. 18, p. 5).
In una sentenza U 166/04
del 18 aprile 2005, massimata in RtiD II-2005 N. 56 p. 265, il TF ha ammesso il
carattere infortunistico nel caso di un'assicurata di 35 anni e del peso di 57
kg, attiva come fisioterapista presso una casa per anziani, che si è procurata
un danno alla salute nel tentativo di sostenere un paziente, del peso di 84 kg,
che stava improvvisamente per cadere.
In una sentenza 35.2005.98
dell'8 marzo 2006, riassunta in RtiD II-2006 p. 181, il TCA ha stabilito che
nel caso di “un'assicurata di 56 anni, alta 160 cm, che mentre stava
asciugando da sola un paziente molto anziano, alto circa 170 cm e pesante tra
gli 80 e 85 kg, l'ha dovuto trattenere sotto le ascelle, con uno sforzo
violento, poiché stava scivolando e ha accusato un forte dolore alla schiena
(esami medici hanno riscontrato una frattura del corpo vertebrale di L5) andava
la straordinarietà dell'evento e quindi l'esistenza di un infortunio”.
In una sentenza 35.2006.78
del 24 gennaio 2007, il TCA è giunto al medesimo risultato trattandosi di una “assicurata,
di 24 anni, alta 153 cm e pesante 45 kg, la quale, la mattina del 18 maggio
2006.
mentre stava alzando un paziente, del peso di circa 70 kg, presso la
Clinica X.______, ha dovuto reagire per trattenere quest’ultimo che aveva perso
l’equilibrio ed evitarne così la caduta”.
In una sentenza 8C_403/2010
del 6 dicembre 2010 consid. 4.1, il TF ha sviluppato le seguenti
considerazioni:
" (…) Il
Tribunale federale (delle assicurazioni) ha ad esempio negato l'esistenza di un
fattore esterno straordinario nel caso di un aiuto infermiere - 36enne, di
buona costituzione fisica - che aveva riportato una sindrome vertebrale dorsale
in seguito allo spostamento, dal tavolo operatorio al letto, di un paziente del
peso di 100-120 kg. Esso respinse la richiesta dell'interessato soprattutto in
considerazione del fatto che l'azione incriminata rientrava nelle mansioni
quotidiane della sua professione e che comunque il paziente non era stato
propriamente sollevato (DTF 116 V 136 consid. 3c pag. 139).
Per contro, in una sentenza successiva pubblicata in RAMI 1994 no.
U 185 pag. 79 (U 67/93), la Corte ha riconosciuto - per l'intervento di un
evento fuori programma - il carattere infortunistico all'infermiera che, per
evitare una caduta imprevista di un paziente corpulento durante il suo
trasferimento dal letto alla carrozzella, era riuscita ad adagiarlo nella
carrozzella adiacente solo grazie ad uno sforzo violento riportando un trauma
da lussazione. Nello stesso senso la Corte ha deciso anche nella sentenza U 166/04 del 18 aprile 2005, pubblicata in RtiD 2005 II no. 56 pag. 265 e
concernente il caso di una stagista fisioterapista (57
kg) attiva in una casa per anziani che, per evitare l'improvvisa caduta di un
paziente (84 kg), non aveva avuto scelta se non quella di intervenire con uno
sforzo violento e repentino. Quest'ultima sentenza rinvia ad altre sentenze
giudicate nello stesso modo. Per esempio alla sentenza pubblicata in RAMI 1994
no. U 180 pag. 37 (U 109/92), nella quale il Tribunale federale (delle
assicurazioni) ebbe modo di precisare che, per accertare se si è in presenza di
un infortunio conseguente ad uno sforzo straordinario, occorre tenere conto di
tutti gli aspetti del processo lavorativo concreto sicché anche il sollevamento
di un peso, rientrante, in quanto tale, nell'attività abituale dell'assicurato,
può risultare straordinario se lo stesso peso si rivela essere inaspettatamente
superiore al solito e se il lavoro dev'essere ad es. eseguito in posizione
piegata e affrettata. (...)" (STCA 35.2011.1 del 23 marzo 2011, consid.
2.7).”
Infine, in una sentenza 35.2019.65
del 21 ottobre 2019 consid. 2.7., cresciuta incontestata in giudicato, questo
Tribunale ha riconosciuto l’intervento di un infortunio ai sensi di legge
trattandosi di una collaboratrice sanitaria a domicilio che, agendo da sola,
aveva dovuto compiere uno sforzo inatteso per evitare che il paziente cadesse a
terra. Da notare che il paziente era alto 180 cm e pesava circa 85 kg e che,
dopo la caduta, neppure il figlio era stato in grado di risollevarlo da solo.
Secondo il TCA, l’elemento straordinario consisteva nel fatto che in
quell’occasione al paziente era ceduta totalmente l’unica gamba funzionante
(quella sinistra, essendo egli emiplegico a destra) e si era appoggiato a peso
morto con il braccio sinistro sulla ricorrente, la quale aveva dunque dovuto
compiere uno sforzo eccessivo.
Tutto ben considerato, alla
luce dei precedenti giurisprudenziali appena menzionati, questa Corte non può
condividere la posizione dell’amministrazione, laddove ha negato che la
ricorrente sia rimasta vittima di un infortunio ex art. 4 LPGA.
Questa soluzione si
giustifica in particolare poiché, da un lato, RI 1 si è trovata improvvisamente
nella situazione di dover sostenere da sola il peso dell’l’utente di cui si
stava occupando per evitare che cadesse all’indietro e, dall’altro, il peso
dell’utente medesimo di 80-85 kg era ampiamente superiore a quello
dell’assicurata (53 kg). La disproporzione di peso corrispondente a 27-32 kg
risulta persino superiore a quella che ha indotto la Corte federale e il TCA ad
ammettere, in altre fattispecie, l’intervento di uno sforzo eccessivo e,
quindi, di un infortunio ai sensi di legge (ad esempio, nella sentenza U 166/04
succitata, la differenza di peso era di 27 kg, mentre nella pronunzia 35.2006.78
di 25 kg). Oltre a ciò, non può essere ignorato che, al momento del
sinistro, l’insorgente aveva già 61 anni.
Ritenuto che anche gli
altri elementi costitutivi di un infortunio, ossia la repentinità, nonché
l’azione involontaria e lesiva che colpisce il corpo umano (cfr. consid. 2.4.)
sono senz’altro adempiuti, occorre concludere che siamo in presenza di un
infortunio. Stante ciò, il TCA può esimersi dall’esaminare se alla fattispecie
torna applicabile l’art. 6 cpv. 2 LAINF, specificatamente se l’assicuratore
resistente è riuscito a fornire la relativa prova liberatoria (lesione dovuta
prevalentemente all’usura o a una malattia).
La decisione su
opposizione del 17 dicembre 2020 deve dunque essere annullata e gli atti
rinviati all’amministrazione affinché esamini gli altri presupposti del diritto
(segnatamente, il ruolo causale eventualmente giocato dall’evento traumatico
del 23 aprile 2020) e versi, se del caso, all’assicurata le prestazioni
previste dalla legge.
2.9
L’art.
61.
lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura
deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;
la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte
alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In
data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61
lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,
rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61
lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a
prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo
prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese
processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
La
procedura è pertanto di principio onerosa se concerne la fissazione dei
contributi (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge federale sulla
parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, FF 2018, pag. 1303 e
seguenti, pag. 1334: “La
mozione Gruppo UDC 09.3406 chiede che venga abolito il principio della gratuità
delle procedure di ricorso davanti ai tribunali cantonali nell’ambito delle
assicurazioni sociali. L’indicazione secondo cui la procedura è gratuita va
pertanto soppressa (art. 61 lett. a D-LPGA). Saranno così applicabili le
disposizioni del diritto cantonale relative alle spese di procedura. Per quanto
riguarda invece le controversie relative a prestazioni, la lettera fbis
contempla l’addebito di spese soltanto nel caso in cui la singola legge lo preveda.
Nell’assicurazione invalidità una tale regolamentazione è già in vigore dal 1°
luglio 2006 (art. 69 cpv. 1bis LAI)”).
Secondo
l’art. 83 LPGA (disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al
tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del
21.
giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In concreto, il ricorso è
del 1° febbraio 2021 per cui si applica la nuova disposizione legale.
Trattandosi di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore
non ha previsto di prelevare le spese.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto e la decisione su opposizione del 17 dicembre 2020 è annullata.
§ L’evento
del 23 aprile 2020 deve essere qualificato quale infortunio.
§§ Gli
atti sono rinviati all’CO 1 affinché esamini gli altri presupposti del diritto
e versi, se del caso, all’assicurata le prestazioni previste dalla legge.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti