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35.2021.18

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

6 settembre 2021Italiano31 min

Source ti.ch

Fatti

i precedenti traumi subiti. Ciò non sarebbe verosimilmente accaduto in assenza

di un nuovo evento traumatico. Dal punto di vista psichiatrico non vi è alcuna

rilevante limitazione della capacità lavorativa. Infine, lo psichiatra ha

negato che al momento vi sia una menomazione dell’integrità psichica fondante

il diritto a un’IMI (doc. 173, p. 76-87).

Dalla discussione di

consenso tra tutti i periti coinvolti è scaturito che, in base all’apprezzamento

ortopedico e neurologico, RI 1 soffre in sostanza di una cronica sindrome

algica cervico-toracica con intermittenti irradiazioni verso il braccio

sinistro in stato dopo incidente stradale del 15 aprile 2018 e in presenza di

alterazioni degenerative plurisegmentali, in particolare a livello del rachide

cervicale ove vi è un restringimento dei neuroforami. Nel discutere l’eziologia

dei disturbi diagnosticati, gli esperti hanno rilevato che, trattandosi della

sindrome algica cervico-brachiale, in assenza di un danno strutturale

oggettivabile di natura infortunistica e in presenza di alterazioni

degenerative precedentemente asintomatiche, lo status quo ante è stato

ritrovato a distanza di 12 mesi dall’infortunio. Trascorsi oltre un anno dal

sinistro, l’insorgente è quindi stata dichiarata non più in grado di svolgere

la sua abituale professione di cameriera per malattia, e ciò in virtù

della nota giurisprudenza federale. Gli esperti non hanno riscontrato

impedimenti supplementari dal punto di vista oftalmologico, in particolare

l’esoftalmo postoperatorio è nel frattempo completamente regredito e non vi è

(più) né uno sdoppiamento della vista né disturbi della mobilità. Anche dal

profilo pneumologico, non ha potuto essere attestata alcuna rilevante limitazione

della capacità lavorativa nella sua precedente professione. In occasione della

valutazione neuropsicologica, non è stata refertata alcuna disfunzione

cognitiva che potrebbe limitare il rendimento nell’abituale attività

lavorativa, sebbene gli impedimenti soggettivamente denunciati dalla ricorrente

siano giustificabili da diversi fattori contestuali (dolori, affaticabilità,

sensibilità psichica, …). Anche dal profilo psichiatrico, l’assicurata non

presenta alcuna apprezzabile limitazione della capacità lavorativa, anche se le

patologie diagnosticate causano una certa limitazione della caricabilità

psichica, come pure della capacità di concentrazione e attentiva (queste ultime

sono soprattutto limitate dai dolori e dai disturbi del sonno legati ai dolori)

(doc. 173, p. 27 s.).

Con la decisione formale

dell’8 aprile 2020, la CO 1 ha dichiarato estinto il proprio obbligo a

prestazioni a contare dal 1° febbraio 2020, tenuto conto che, dal profilo

ortopedico e neurologico, lo status quo sine è stato raggiunto, al più

tardi, a distanza di un anno dal sinistro assicurato e che, dal punto di vista

pneumologico, oftalmologico, psichiatrico e neuropsicologico, le condizioni di

salute si sono nel frattempo stabilizzate e l’assicurata è stata dichiarata in

grado di riprendere l’esercizio della sua precedente attività professionale di

cameriera (doc. 230).

In sede di decisione su

opposizione, l’amministrazione ha confermato la sua prima decisione. A fronte

del referto 20 ottobre 2020 (“Schmerzpsychologisch-psychiatrischer

Erstbericht”) dell’Ospedale cantonale di __________ attestante l’intervento

di un chiaro peggioramento dello stato di salute psichica della ricorrente nel

corso dell’ultimo anno con in particolare un aumento della sintomatologia

depressiva, l’assicuratore resistente ha proceduto a un esame della causalità

adeguata in applicazione della giurisprudenza in materia di evoluzione psichica

abnorme conseguente ad infortunio (DTF 115 V 133), giungendo alla conclusione

che essa non è data (l’evento occorso a RI 1 è stato classificato nella

categoria degli infortuni di media gravità in senso stretto e sono stati

ritenuti inadempiuti i criteri delle circostanze concomitanti particolarmente

drammatiche o spettacolari, della gravità o particolare caratteristica delle

lesioni lamentate, della durata eccezionalmente lunga della cura medica, della

cura medica errata e del decorso sfavorevole della cura e le complicazioni

rilevanti intervenute; la questione di sapere se fosse realizzato il criterio

dei disturbi somatici persistenti e quello del grado e la durata

dell'incapacità lavorativa, è invece stata lasciata aperta poiché ormai

ininfluente) (cfr. doc. 261).

Con la propria

impugnativa, l’avv. RA 1 contesta innanzitutto che alla perizia amministrativa

possa venir attribuito un sufficiente valore probatorio, principalmente poiché

gli esperti ortopedico e neurologo avrebbero espresso delle considerazioni di

natura giuridica (doc. I, p. 7: “…, specialmente la perizia ortopedica e la

perizia neurologica non possono essere prese in considerazione, visto che i

periti si basano sulla giurisprudenza invece che sui fatti medici per discutere

il nesso causale tra l’incidente del 15.04.2018 ed i problemi di salute della

ricorrente.”). D’altro canto, a suo avviso, le conclusioni peritali non

sarebbero più attuali, posto che le condizioni di salute dell’insorgente si

sarebbero nel frattempo aggravate, così come attestato dai medici curanti

specialisti dell’Ospedale cantonale di __________, postulando di conseguenza il

rinvio degli atti all’assicuratore convenuto affinché disponga l’esecuzione di

una nuova perizia esterna ex art. 44 LPGA (doc. I, p. 7: “Nell’ambito della

“Ergänzung der Einsprachebegründung” del sottoscritto del 09.09.2020 è stato

debitamente motivato e spiegato per quali motivi la perizia della __________ di

__________ non era più attuale quando è stata mandata alla CO 1 il 13.12.2019.

La CO 1 avrebbe dunque dovuto prendere in considerazione il peggioramento della

salute della ricorrente, già avvenuto molto prima del 13.12.2019. (…). Come già

menzionato sopra, devono però anche essere presi in considerazione i rapporti

medici del __________ del 20.10.2020 (__________, cfr. allegato/Beilage 6) e

del 21.12.2020 (Neurologie, cfr. allegato/Beilage 7).”).

Infine, il rappresentante

dell’assicurata rimprovera all’istituto convenuto di aver valutato

l’adeguatezza del nesso causale in applicazione della giurisprudenza di cui

alla DTF 115 V 133, allorquando “… i problemi della ricorrente di tipo

neurologico sono problemi somatici (cfr. allegato/Beilage 7).” (doc. I, p. 8).

2.8. Per

costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale

l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia

giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo

amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U

281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in

BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351

seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza

8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale

federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la

propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il

più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali

rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi

che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU,

discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità

dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova

propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,

Considerandi

anche le certificazioni dei medici curanti.

Trattandosi invece di

perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura

amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati

indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non

esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF

8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante

è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano

motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;

RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss.,

consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile osservare che

se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,

precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri

medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come

farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è

l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine;

STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

2.9

Nella presente

fattispecie questo Tribunale constata innanzitutto che il rappresentante

dell’assicurata riconosce giustamente in modo esplicito che quella agli atti

del __________ di __________, costituisce una perizia esterna ex art. 44 LPGA

(cfr. doc. I, p. 3: “…, la CO 1 ha incaricato la __________ a __________ per

controllare la ricorrente e fare una perizia medica pluridisciplinare ai

sensi dell’art. 44 LPGA.” – il corsivo è del redattore).

Il TCA ricorda poi che, in

applicazione della giurisprudenza federale, le perizie elaborate da medici esterni

all’amministrazione hanno piena

forza probante nell'ambito dell'apprezzamento dei fatti. Il giudice non se ne

scosta se non in presenza di indizi concreti suscettibili di far

dubitare della loro fondatezza (cfr., fra le tante, la STF 9C_168/2020

del 17 marzo 2021 consid. 3.2 e la giurisprudenza ivi menzionata).

Il Tribunale federale ha

sottolineato che le perizie amministrative non vanno messe in dubbio, soltanto

perché esse dovessero giungere a conclusioni diverse dai medici curanti (cfr.

la STF 8C_6/2019 del 26 giugno 2019 consid. 4.1).

Una perizia fondata

sull’art. 44 LPGA ha dunque un valore probatorio maggiore rispetto ai rapporti

medici interni all’amministrazione, ove è sufficiente un minimo dubbio sull'affidabilità e sulla

concludenza degli stessi, perché l'assicurato sia sottoposto a esame medico

esterno (cfr. DTF 135 V 465 consid. 4.7).

2.10

Attentamente vagliato

l’insieme della documentazione agli atti, questo Tribunale non ritiene

di poter fondare il proprio giudizio sulla perizia pluridisciplinare elaborata

dagli specialisti del __________ di __________, e ciò nella misura in cui,

perlomeno nella parte riguardante gli aspetti ortopedici (e, di riflesso, anche

in quella relativa agli aspetti neurologici, considerato che, per rispondere

alla questione di sapere se e fino a quando le diagnosticate cefalee hanno

costituito una conseguenza naturale dell’infortunio assicurato, la dott.ssa __________

ha rinviato alle risultanze degli accertamenti ortopedici), essa contiene delle

indicazioni (apparentemente) contraddittorie.

In effetti, dopo aver

rilevato che l’evento traumatico in discussione aveva reso sintomatiche delle

preesistenti alterazioni degenerative a livello del rachide cervicale, sino a

quel momento rimaste asintomatiche, il dott. __________ sembrerebbe negare che

l’insorgente abbia nel frattempo ritrovato lo status quo ante (doc. 173,

p. 40: “Die Verschlimmerung der vorbestehenden Gesundheitsschädigung ist

nicht abgeheilt.”) e, per quanto concerne invece il raggiungimento dello status

quo sine, ha dichiarato di non poter rispondere, dato che le alterazioni

degenerative non sarebbero necessariamente divenute sintomatiche in assenza di

un evento esterno (doc. 173, p. 40: “Diese Frage lässt sich so weder mit ja

noch mit nein beantworten. Degenerative Veränderungen müssen ohne äussere

Ursache nicht zwingend klinisch relevant werden.”). Rispondendo ai quesiti

riguardanti la capacità lavorativa residua, lo stesso perito ortopedico ha

tuttavia sostenuto che, nel caso in cui un trauma renda sintomatico un

preesistente stato morboso del rachide, in ossequio alla pertinente

giurisprudenza federale, la causalità infortunistica viene ammessa per un

massimo di 12 mesi (doc. 173, p. 40 s.: “Das durch den Unfall ausgelöste

cervico-brachiale Schmerzsyndrom hat zu einer 100%-igen Arbeitsunfähigkeit als

Servicefachangestellte geführt – gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung

werden krankheitsbedingte degenerative Veränderungen, die durch einen Unfall

symtomatisch wurden, bei fehlendem Nachweis von unfallbedingten

Strukturalterationen, während höchstens 12 Monaten als Unfallfolgen akzeptiert,

was vorliegend zutrifft, krankheitsbedingt weiterhin 100% arbeitsunfähig.”).

Va inoltre rilevato che,

nel quadro della discussione di consenso, è stato sostenuto che, trattandosi

della sindrome algica cervico-brachiale, RI 1 ha ritrovato lo status quo

ante a margine dell’infortunio dell’aprile 2018, a distanza di un anno dal

medesimo evento (doc. 173, p. 23: “Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung

ist bezüglich im Vordergrund stehendem zervikobrachialem Schmerzsyndrom bei

fehlendem bildgebendem Nachweis unfallbedingter struktureller Veränderungen bei

vorliegenden, bisher nicht symptomatischen degenerativen Veränderungen die

vorliegend attestierte Arbeitsunfähigkeit auf 12 Monate zu terminieren – somit

Status quo ante ab diesem Zeitpunkt.”).

Ora, considerando che,

allo stato attuale, per le ragioni appena esposte, il referto del __________

non rappresenta una base sufficientemente affidabile su cui fondare il presente

giudizio, il TCA ritiene che non si possa prescindere dal rinviare gli atti

all’assicuratore resistente affinché inviti il __________ a chiarire

l’apparente contraddizione esistente nelle risposte fornite dal dott. __________

(circa la possibilità per un tribunale cantonale di rinviare gli atti

all’amministrazione quando si tratta semplicemente di delucidare, precisare

oppure completare una perizia amministrativa ex art. 44 LPGA, si veda la DTF

137.

V 210 consid. 4.4.1.4). In questo contesto, è utile

precisare che la giurisprudenza federale richiamata dall’ortopedico – status

quo sine raggiunto, al più tardi, 12 mesi dopo il trauma - si applica nel

caso in cui l’infortunio abbia peggiorato soltanto transitoriamente lo

stato morboso preesistente del rachide, ma non in caso di peggioramento duraturo

(direzionale), dove la responsabilità dell’assicuratore LAINF può durare più a

lungo. Ciò sia detto in relazione al tenore delle risposte fornite dal dott. __________,

che sembra escludere il raggiungimento dello status quo sine vel ante.

All’occasione,

la CO 1 provvederà pure a sottoporre ai periti amministrativi la documentazione

medica prodotta dall’avv. RA 1, segnatamente i rapporti dell’Ospedale cantonale

di __________ (doc. A 6 e A 7), chiedendo loro una presa di posizione in

merito.

L’assicuratore

convenuto si pronuncerà quindi nuovamente sul diritto a prestazioni a contare

dal 1° febbraio 2020 alla luce degli esiti del

complemento istruttorio, ed emanerà al riguardo una (nuova) decisione

formale.

2.11

Visto l’esito del ricorso (il

rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria, cfr., da ultimo, STF

8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid.

7.1

p. 271 e riferimento), la CO 1 verserà all’insorgente, rappresentata da un

avvocato, l’importo fr. 2'500 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.

2.12

Lart.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61

lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a

prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo

prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese

processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA

(Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al

tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del

21.

giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In concreto, il ricorso è

del 1° febbraio 2021 per cui si applica la nuova disposizione legale.

Trattandosi di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore

non ha previsto di prelevare le spese.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto

ai sensi dei considerandi.

§ La decisione su

opposizione impugnata è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati

alla CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La CO 1 verserà

all’assicurata, patrocinata da un avvocato, l’importo di fr. 2'500 (IVA

compresa) a titolo d’indennità per ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari,

deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere

una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti