Lexipedia

Decisione

35.2021.18

Discussa la questione di sapere quale valore probatorio attribuire a una perizia amm. esterna. Accertata l'esistenza di risposte contraddittorie, soprattutto dal profilo ortopedico,la causa è stata rinviata all'assicuratore affinché invitasse il centro peritale a chiarire le contraddizioni

6 settembre 2021Italiano31 min

consenso tra tutti i periti coinvolti è scaturito che, in base all’apprezzamento

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2021.18

mm/DC

Lugano

6 settembre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 1° febbraio 2021 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 17 dicembre 2020 emanata

da

CO 1

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 15 aprile 2018, RI 1,

nata nel 1962, dipendente del “__________” di __________ in qualità di

cameriera e, perciò, assicurata d’obbligo contro gli infortuni e le malattie

professionali presso la CO 1, è rimasta vittima di un incidente della

circolazione, allorquando si trovata sul sedile posteriore destro

dell’autovettura guidata dal suo compagno. A causa di ciò, ella ha riportato,

secondo il rapporto di uscita 14 maggio 2018 dell’Ospedale cantonale di __________,

una frattura del complesso zigomatico-mascellare destro e un trauma toracico

con fratture delle costole (2-4) a destra, contusione polmonare a destra,

nonché frattura da impressione del corpo vertebrale L5 (doc. 8).

L’istituto assicuratore ha

assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

1.2. Nel corso del mese di aprile

2019, l’assicuratore ha informato l’assicurata circa la propria intenzione di

esperire una valutazione peritale pluridisciplinare (oftalmologica,

ortopedica/chirurgica, pneumologica, neurologica, neuropsicologica e

psichiatrica) a cura del __________ di __________ (doc. 101).

La perizia

pluridisciplinare è stata finalmente eseguita nel mese di luglio 2019, presso

il __________ di __________. Il relativo referto è stato consegnato

all’amministrazione nel dicembre 2019 (doc. 173).

In data 14 gennaio 2020,

la CO 1 ha emanato un progetto di decisione (“Rechtliches Gehör”)

mediante il quale ha dichiarato estinto dal 1° febbraio 2020 il proprio obbligo

a prestazioni dipendente dall’evento traumatico dell’aprile 2018 (doc. 184).

L’assicurata ha formulato

le proprie osservazioni sul progetto di decisione (doc. 212).

1.3. Con decisione formale dell’8

aprile 2020, l’istituto assicuratore ha ribadito l’estinzione del diritto alle

prestazioni a contare dal 1° febbraio 2020 (doc. 230).

A seguito dell’opposizione

interposta dalla __________ per conto dell’assicurata (doc. 233), e completata

dall’avv. RA 1 (doc. 250, doc. 253 e doc. 255), in data 17 dicembre 2020, la CO

1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione. In particolare,

l’assicuratore ha sostenuto che la problematica psichica non costituirebbe una

conseguenza adeguata dell’evento infortunistico assicurato, e ciò in

applicazione della giurisprudenza in materia di evoluzione psichica abnorme

conseguente ad infortunio (doc. 261).

1.4. Con tempestivo ricorso del 1°

febbraio 2021, RI 1, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, ha chiesto che,

annullata la decisione su opposizione impugnata, gli atti vengano retrocessi

all’assicuratore convenuto affinché disponga una valutazione esterna completa

ed esaustiva del suo stato di salute e della sua eventuale capacità lavorativa.

Sul piano formale, l’avv. RA

1 lamenta una violazione del diritto di essere sentito, e ciò per il motivo che

la CO 1 non avrebbe consentito all’insorgente di formulare delle domande

complementari da sottoporre ai periti amministrativi (doc. I, p. 6).

Nel merito, il

rappresentante della ricorrente rimprovera innanzitutto all’amministrazione di

aver emanato la decisione impugnata senza considerare il peggioramento dello

stato di salute infortunistico da lui documentato, segnatamente mediante i

rapporti 20 ottobre e 21 dicembre 2020 dell’Ospedale cantonale di __________

(del __________) (doc. I, p. 7).

D’altro canto, egli fa

valere che alla perizia elaborata dal __________ di __________ non può essere

attribuito un sufficiente valore probatorio, in particolare le perizie parziali

in materia ortopedica e neurologica “…, visto che i periti si basano sulla

giurisprudenza invece che sui fatti medici per discutere il nesso causale tra

l’incidente del 15.04.2018 ed i problemi di salute. Il compito di un perito è

unicamente esaminare una persona e rapportare le diagnosi mediche ed esprimersi

riguardo al nesso di causalità naturale (…) unicamente dal punto di vista

medico e non dal punto di vista giuridico. In casu però i medici della __________

di __________, specialmente il perito ortopedico e il perito neurologico, si

sono espressi in tal modo.” (doc. I, p. 8).

Infine, l’avv. RA 1

contesta l’applicazione al caso di specie della cosiddetta “psico-prassi”

(DTF 115 V 133), precisando che i problemi dell’assicurata di tipo neurologico

sono problemi somatici (doc. I, p. 8).

1.5. La CO 1, in risposta, ha

postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per

quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

in diritto

in ordine

2.1. La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo

49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del

31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12

marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18

febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e

H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00

del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29

gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.

190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999.

Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8

settembre 2015).

nel merito

2.2. Sul piano formale, l’avv. RA

1 ravvede una violazione del diritto

di essere sentito nel fatto che all’assicurata non sarebbe stato concesso di

formulare dei quesiti complementari, una volta ricevuta copia del rapporto

peritale elaborato dal __________ (cfr. doc. I, p. 6: “…, dagli atti della CO 1

si evince che nella lettera del 14 gennaio 2020 indirizzata alla ricorrente

quest’ultima non viene debitamente informata di poter esprimere delle domande

supplementari ai periti della __________ riguardo alla perizia del 13.12.2019.

Il diritto della ricorrente di poter esprimere domande supplementari ai periti

è un diritto procedurale fondamentale che non può essere in nessun modo violato

dalla CO 1 (…).”).

Secondo la giurisprudenza

federale, l’assicuratore è tenuto ad accordare all’assicurato la possibilità di

pronunciarsi sul tenore delle domande peritali e di proporre delle modifiche e

delle aggiunte (cfr. DTF 137 V 210 consid. 3.4.2.9 a contrario, 133 V 446). Ciò

vale anche per i quesiti posti posteriormente alla consegna del referto

peritale (DTF 136 V 113 consid. 5.4; STF 8C_386/2014 del 6 ottobre 2014 consid.

4.3).

Se l’assicurato dà seguito

alla possibilità di formulare delle domande complementari, l’assicuratore è

tenuto a esaminarle, tanto dal profilo della quantità che da quello della

qualità. Nella misura in cui i quesiti non riguardano degli aspetti giuridici,

sono privi di componente suggestiva e non vanno oltre il contesto della

perizia, l’assicuratore deve di principio prenderli in considerazione, siccome

ha un interesse legittimo a un’istruttoria la più completa dei fatti (DTF 141 V

330 consid. 6.2).

Nel caso di specie, dalle

carte processuali emerge che gli esperti amministrativi hanno consegnato il

loro referto nel mese di dicembre 2019 (doc. 173).

Copia della perizia è

stata trasmessa alla ricorrente unitamente al progetto di decisione del 14

gennaio 2020, mediante il quale le è stato assegnato un termine di 20 giorni

per formulare eventuali osservazioni scritte sul rapporto del __________ (cfr.

doc. 182 e doc. 183).

Copia del referto e del

progetto di decisione è pure stata inviata all’allora patrocinatore

dell’assicurata, avv. __________. Il termine per le osservazioni di stato

prorogato di ulteriori 20 giorni (cfr. doc. 185, 186 e 189).

Su richiesta

dell’assicurata è stato ulteriormente prolungato sino al 6 marzo 2020 (doc. 198

e 201).

In data 17 febbraio 2020,

l’avv. __________ ha informato l’amministrazione di non più rappresentare

l’insorgente (doc. 202).

Il patrocinio è quindi

stato assunto dalla __________ (doc. 204).

Il 5 marzo 2020, RI 1 ha

presentato alla CO 1 le osservazioni da lei personalmente formulate (doc. 212).

In data 1° aprile 2020,

l’istituto assicuratore ha comunicato all’assicurata di non poter più attendere

le osservazioni (complementari) dell’__________ e che avrebbe quindi proceduto

all’emanazione della decisione formale (cfr. doc. 223), ciò che è in effetti

avvenuto l’8 aprile 2020 (doc. 230).

Chiamato ora a

pronunciarsi, questo Tribunale osserva che se è vero che l’assicurata,

rispettivamente i suoi patrocinatori, non sono stati esplicitamente avvertiti

circa il loro diritto di proporre dei quesiti peritali complementari, è

altrettanto vero che essi non ne hanno sollecitato l’esercizio, nemmeno con

l’atto di opposizione del 19 maggio 2020 presentato dall’assicurazione di

protezione giuridica (cfr. doc. 233). Ora, a un giurista non poteva certo

sfuggire l’esistenza di tale diritto.

Con il complemento

d’opposizione, l’avv. RA 1 si è limitato ad invocare una violazione del diritto

di essere sentito legata al fatto di non aver informato la persona assicurata

circa il suo diritto di presentare eventuali domande complementari dopo la

consegna del referto del __________, senza tuttavia precisare quali sarebbero i

quesiti supplementari che l’assicurata avrebbe desiderato che venissero

sottoposti agli esperti amministrativi (cfr. doc. 250).

In queste condizioni, il

TCA ritiene che la CO 1 non abbia violato il diritto di essere sentito della

ricorrente.

2.3. Nel merito, oggetto della

lite è la questione di sapere se l’assicuratore resistente era legittimato a

dichiarare estinto dal 1° febbraio 2020 il proprio obbligo a prestazioni

dipendente dall’infortunio dell’aprile 2018, oppure no.

2.4. Secondo l’art. 6 cpv. 1

LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni

assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non

professionali e di malattie professionali.

2.5. Presupposto essenziale per

l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è

l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue

conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo presupposto è da

considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento

infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si

sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia

stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che

l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un

danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che

l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È questione di fatto lo

stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di

causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano

secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo

l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito

dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT

II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF

125 V 195; STF del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STF del 29 gennaio

2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STF del 28 novembre 2000 nella

causa P. S., H 407/99; STF del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STF

del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STF 6 aprile 1994

nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986

p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF

115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF

111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in

der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen

(BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit

suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si

attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi

idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF

118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

Ne discende che ove

l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non

possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato

dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406

consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore contro gli

infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele

dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle

prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

- quando lo stato di

salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima

dell'infortunio (status quo ante);

- quando

lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status

quo sine)

(cfr. RAMI 1992 U 142, p.

75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469;

U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der

Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di

causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di

verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo

soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del

danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità

naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere

causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della

verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non

giochi più un effetto causale non è sufficiente.

Trattandosi della

soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già

all'assicurato, ma all'assicuratore (RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e

riferimenti ivi citati).

2.6. Il diritto alle prestazioni

assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata

tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute

fisica, il nesso di causalità adeguata è generalmente ammesso, dal momento in

cui è accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p.

103).

Per contro, la giurisprudenza

ha elaborato più criteri per valutare l’adeguatezza del nesso di causalità tra

un infortunio e dei disturbi psichici sviluppati successivamente dalla vittima.

Essa ha dapprima classificato gli infortuni in tre categorie, a seconda della

dinamica: gli infortuni insignificanti o leggeri (per esempio, una caduta o

scivolata banale), gli infortuni di media gravità e gli infortuni gravi. Per

procedere a tale classificazione, non si deve considerare il modo in cui

l’infortunio è stato vissuto dall’interessato ma piuttosto l’evento traumatico

in quanto tale da un punto di vista oggettivo. In presenza di un infortunio di

media gravità, occorre prendere in considerazione un certo numero di criteri,

di cui i più importanti sono:

- le

circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare

spettacolarità dell'infortunio;

- la

gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la

loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;

- la durata eccezionalmente

lunga della cura medica;

- i disturbi somatici

persistenti;

- la

cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;

- il

decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;

- il

grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.

Non in ogni caso è

necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La presenza di

un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di

causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della

categoria degli eventi gravi. Per contro, in presenza di un infortunio che si

situa al limite di quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da

considerare devono cumularsi oppure rivestire un'importanza particolare

affinché si possa ammettere il carattere adeguato del nesso di causalità (DTF

115 V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid.

4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss. consid. 4a).

2.7. Nel caso di specie, la

decisione su opposizione impugnata, mediante la quale la CO 1 ha interrotto la

corresponsione delle proprie prestazioni a contare dal 1° febbraio 2020, è

fondata essenzialmente sulle risultanze della perizia amministrativa elaborata

nel dicembre 2019 (cfr. doc. 261, p. 10).

Dal referto peritale del __________

risulta che, nel luglio 2019, l’assicurata è stata sottoposta ad accertamenti

pluridisciplinari (di natura ortopedica, neurologica, neuropsicologica,

oftalmologica, pneumologica e psichiatrica) a cura del dott. __________, spec.

in chirurgia ortopedica e traumatologia, della dott.ssa __________, spec. FMH

in neurologia, dalla neuropsicologa J__________, dal dott. __________, spec.

FMH in oftalmologia, dal dott. __________, spec. FMH in pneumologia,

rispettivamente dal dott. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia

(cfr. doc. 173).

Per quanto qui

d’interesse, il chirurgo ortopedico dott. __________ ha rilevato che, dal suo

punto di vista, non sono oggettivabili delle patologie interessanti l’apparato

locomotore, fatta eccezione per delle alterazioni degenerative a livello del

rachide cervicale, preesistenti all’infortunio. A suo avviso, le preesistenti

alterazioni degenerative cervicali sono stare rese sintomatiche dal trauma

subito, divenendo così clinicamente rilevanti. Rispondendo alla questione di

sapere, nell’ipotesi in cui l’infortunio avesse aggravato il preesistente stato

morboso, se e quando è stato ritrovato lo status quo ante, il dott. __________

ha affermato che il peggioramento dello stato preesistente non è nel

frattempo guarito. Interrogato a proposito del momento in cui sarebbe stato

raggiunto lo status quo sine, egli ha osservato che alla domanda non si

può rispondere né con un sì né con un no, precisato che le alterazioni

degenerative non sarebbero per forza divenute clinicamente rilevanti in assenza

di una causa esterna. Nel rispondere ai quesiti concernenti la capacità

lavorativa residua dell’assicurata, il perito ortopedico ha dichiarato che, conformemente

alla giurisprudenza federale, alterazioni degenerative di natura morbosa che

sono state rese sintomatiche da un infortunio, restano in nesso di causalità

con quest’ultimo evento sino ad un massimo di 12 mesi, ragione per la quale, in

concreto, trascorso un anno dal sinistro, la ricorrente deve essere ritenuta

totalmente abile in qualunque attività lavorativa, tenuto conto dei soli

postumi traumatici (cfr. doc. 173, p. 34-42).

Da parte sua, la dott.ssa __________

ha osservato che l’insorgente soffre di cefalee con sintomi accompagnatori

neurovegetativi, da interpretare nel quadro di un’irradiazione cervico-cefalica

in presenza di una cronica sindrome algica cervico-toracica a sinistra. Ella ha

quindi precisato che siccome le cefalee costituiscono una conseguenza della

sindrome cronica cervico-toracica, sapere se esse abbiano o meno un’eziologia

traumatica dipende dalle risultanze della perizia ortopedica (cfr. doc. 173, p.

43-53).

In base alla valutazione

neuropsicologica, RI 1 presenta delle capacità cognitive compatibili con la sua

età e la sua formazione, in presenza, anamnesticamente, di una ridotta

resistenza temporale allo stress. La specialista non ha quindi rilevato

disfunzioni cognitive suscettibili di limitare il rendimento nell’abituale

professione dell’assicurata, così come in altre attività sostitutive

conciliabili con la sua formazione (doc. 173, p. 54-62).

Il dott. __________ ha

rilevato che la ricorrente denuncia pochi disturbi dal punto di vista

oftalmologico, raramente un certo dolore retrobulbare a destra e, in generale,

una maggior sensibilità all’occhio destro a causa di un lieve disturbo di

secchezza oculare in presenza di una palpebra inferiore cadente. Il restante

stato oculare generale è risultato nella norma in particolare senza strabismo

in presenza di una mobilità libera. L’assicurata è infine stata dichiarata

completamente abile al lavoro quale cameriera (doc. 173, p. 63-64).

Per quanto riguarda la

situazione pneumologica, il dott. __________ ha diagnosticato una

bronchiectesia a livello del lobo medio con muco (DD dipendenza dalla nicotina,

sindrome del lobo medio con infetti recidivanti). Lo specialista in questione

ha poi precisato che l’eziologia di tale affezione non è stata determinata: potrebbe

trattarsi di alterazioni post-infettive dopo polmonite del lobo medio in

presenza di lobi medi ristretti oppure di alterazioni imputabili al consumo

prolungato di nicotina. La funzione polmonare è risultata nella norma. Sussiste

una iperreattività bronchiale al Methacholin di origine aspecifica, la quale

potrebbe essere espressione di una leggera asma oppure trovarsi nel quadro di

una cronica bronchiectesia. Il dott. __________ ha infine accertato una piena

abilità lavorativa dal profilo pneumologico e facendo astrazione dai dolori

interessanti la regione della spalla sinistra con irradiazione al braccio,

torace e addome (doc. 173, p. 67-71).

Dal canto suo, il dott. __________

ha formulato le diagnosi di disturbo post-traumatico da stress (subsindromico –

ICD10: F43.1) e di disturbo specifico dell’umore di altro tipo (ICD10: F38.8).

Egli ha quindi ammesso che questi disturbi costituiscono, con verosimiglianza

preponderante, una parziale conseguenza naturale dell’evento infortunistico

occorso nell’aprile 2018. A suo avviso, il sinistro in questione ha riattivato

Fatti

i precedenti traumi subiti. Ciò non sarebbe verosimilmente accaduto in assenza

di un nuovo evento traumatico. Dal punto di vista psichiatrico non vi è alcuna

rilevante limitazione della capacità lavorativa. Infine, lo psichiatra ha

negato che al momento vi sia una menomazione dell’integrità psichica fondante

il diritto a un’IMI (doc. 173, p. 76-87).

Dalla discussione di

consenso tra tutti i periti coinvolti è scaturito che, in base all’apprezzamento

ortopedico e neurologico, RI 1 soffre in sostanza di una cronica sindrome

algica cervico-toracica con intermittenti irradiazioni verso il braccio

sinistro in stato dopo incidente stradale del 15 aprile 2018 e in presenza di

alterazioni degenerative plurisegmentali, in particolare a livello del rachide

cervicale ove vi è un restringimento dei neuroforami. Nel discutere l’eziologia

dei disturbi diagnosticati, gli esperti hanno rilevato che, trattandosi della

sindrome algica cervico-brachiale, in assenza di un danno strutturale

oggettivabile di natura infortunistica e in presenza di alterazioni

degenerative precedentemente asintomatiche, lo status quo ante è stato

ritrovato a distanza di 12 mesi dall’infortunio. Trascorsi oltre un anno dal

sinistro, l’insorgente è quindi stata dichiarata non più in grado di svolgere

la sua abituale professione di cameriera per malattia, e ciò in virtù

della nota giurisprudenza federale. Gli esperti non hanno riscontrato

impedimenti supplementari dal punto di vista oftalmologico, in particolare

l’esoftalmo postoperatorio è nel frattempo completamente regredito e non vi è

(più) né uno sdoppiamento della vista né disturbi della mobilità. Anche dal

profilo pneumologico, non ha potuto essere attestata alcuna rilevante limitazione

della capacità lavorativa nella sua precedente professione. In occasione della

valutazione neuropsicologica, non è stata refertata alcuna disfunzione

cognitiva che potrebbe limitare il rendimento nell’abituale attività

lavorativa, sebbene gli impedimenti soggettivamente denunciati dalla ricorrente

siano giustificabili da diversi fattori contestuali (dolori, affaticabilità,

sensibilità psichica, …). Anche dal profilo psichiatrico, l’assicurata non

presenta alcuna apprezzabile limitazione della capacità lavorativa, anche se le

patologie diagnosticate causano una certa limitazione della caricabilità

psichica, come pure della capacità di concentrazione e attentiva (queste ultime

sono soprattutto limitate dai dolori e dai disturbi del sonno legati ai dolori)

(doc. 173, p. 27 s.).

Con la decisione formale

dell’8 aprile 2020, la CO 1 ha dichiarato estinto il proprio obbligo a

prestazioni a contare dal 1° febbraio 2020, tenuto conto che, dal profilo

ortopedico e neurologico, lo status quo sine è stato raggiunto, al più

tardi, a distanza di un anno dal sinistro assicurato e che, dal punto di vista

pneumologico, oftalmologico, psichiatrico e neuropsicologico, le condizioni di

salute si sono nel frattempo stabilizzate e l’assicurata è stata dichiarata in

grado di riprendere l’esercizio della sua precedente attività professionale di

cameriera (doc. 230).

In sede di decisione su

opposizione, l’amministrazione ha confermato la sua prima decisione. A fronte

del referto 20 ottobre 2020 (“Schmerzpsychologisch-psychiatrischer

Erstbericht”) dell’Ospedale cantonale di __________ attestante l’intervento

di un chiaro peggioramento dello stato di salute psichica della ricorrente nel

corso dell’ultimo anno con in particolare un aumento della sintomatologia

depressiva, l’assicuratore resistente ha proceduto a un esame della causalità

adeguata in applicazione della giurisprudenza in materia di evoluzione psichica

abnorme conseguente ad infortunio (DTF 115 V 133), giungendo alla conclusione

che essa non è data (l’evento occorso a RI 1 è stato classificato nella

categoria degli infortuni di media gravità in senso stretto e sono stati

ritenuti inadempiuti i criteri delle circostanze concomitanti particolarmente

drammatiche o spettacolari, della gravità o particolare caratteristica delle

lesioni lamentate, della durata eccezionalmente lunga della cura medica, della

cura medica errata e del decorso sfavorevole della cura e le complicazioni

rilevanti intervenute; la questione di sapere se fosse realizzato il criterio

dei disturbi somatici persistenti e quello del grado e la durata

dell'incapacità lavorativa, è invece stata lasciata aperta poiché ormai

ininfluente) (cfr. doc. 261).

Con la propria

impugnativa, l’avv. RA 1 contesta innanzitutto che alla perizia amministrativa

possa venir attribuito un sufficiente valore probatorio, principalmente poiché

gli esperti ortopedico e neurologo avrebbero espresso delle considerazioni di

natura giuridica (doc. I, p. 7: “…, specialmente la perizia ortopedica e la

perizia neurologica non possono essere prese in considerazione, visto che i

periti si basano sulla giurisprudenza invece che sui fatti medici per discutere

il nesso causale tra l’incidente del 15.04.2018 ed i problemi di salute della

ricorrente.”). D’altro canto, a suo avviso, le conclusioni peritali non

sarebbero più attuali, posto che le condizioni di salute dell’insorgente si

sarebbero nel frattempo aggravate, così come attestato dai medici curanti

specialisti dell’Ospedale cantonale di __________, postulando di conseguenza il

rinvio degli atti all’assicuratore convenuto affinché disponga l’esecuzione di

una nuova perizia esterna ex art. 44 LPGA (doc. I, p. 7: “Nell’ambito della

“Ergänzung der Einsprachebegründung” del sottoscritto del 09.09.2020 è stato

debitamente motivato e spiegato per quali motivi la perizia della __________ di

__________ non era più attuale quando è stata mandata alla CO 1 il 13.12.2019.

La CO 1 avrebbe dunque dovuto prendere in considerazione il peggioramento della

salute della ricorrente, già avvenuto molto prima del 13.12.2019. (…). Come già

menzionato sopra, devono però anche essere presi in considerazione i rapporti

medici del __________ del 20.10.2020 (__________, cfr. allegato/Beilage 6) e

del 21.12.2020 (Neurologie, cfr. allegato/Beilage 7).”).

Infine, il rappresentante

dell’assicurata rimprovera all’istituto convenuto di aver valutato

l’adeguatezza del nesso causale in applicazione della giurisprudenza di cui

alla DTF 115 V 133, allorquando “… i problemi della ricorrente di tipo

neurologico sono problemi somatici (cfr. allegato/Beilage 7).” (doc. I, p. 8).

2.8. Per

costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale

l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia

giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo

amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U

281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in

BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351

seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza

8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale

federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la

propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il

più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali

rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi

che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU,

discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità

dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova

propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,

Considerandi

anche le certificazioni dei medici curanti.

Trattandosi invece di

perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura

amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati

indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non

esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF

8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante

è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano

motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;

RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss.,

consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile osservare che

se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,

precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri

medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come

farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è

l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine;

STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

2.9

Nella presente

fattispecie questo Tribunale constata innanzitutto che il rappresentante

dell’assicurata riconosce giustamente in modo esplicito che quella agli atti

del __________ di __________, costituisce una perizia esterna ex art. 44 LPGA

(cfr. doc. I, p. 3: “…, la CO 1 ha incaricato la __________ a __________ per

controllare la ricorrente e fare una perizia medica pluridisciplinare ai

sensi dell’art. 44 LPGA.” – il corsivo è del redattore).

Il TCA ricorda poi che, in

applicazione della giurisprudenza federale, le perizie elaborate da medici esterni

all’amministrazione hanno piena

forza probante nell'ambito dell'apprezzamento dei fatti. Il giudice non se ne

scosta se non in presenza di indizi concreti suscettibili di far

dubitare della loro fondatezza (cfr., fra le tante, la STF 9C_168/2020

del 17 marzo 2021 consid. 3.2 e la giurisprudenza ivi menzionata).

Il Tribunale federale ha

sottolineato che le perizie amministrative non vanno messe in dubbio, soltanto

perché esse dovessero giungere a conclusioni diverse dai medici curanti (cfr.

la STF 8C_6/2019 del 26 giugno 2019 consid. 4.1).

Una perizia fondata

sull’art. 44 LPGA ha dunque un valore probatorio maggiore rispetto ai rapporti

medici interni all’amministrazione, ove è sufficiente un minimo dubbio sull'affidabilità e sulla

concludenza degli stessi, perché l'assicurato sia sottoposto a esame medico

esterno (cfr. DTF 135 V 465 consid. 4.7).

2.10

Attentamente vagliato

l’insieme della documentazione agli atti, questo Tribunale non ritiene

di poter fondare il proprio giudizio sulla perizia pluridisciplinare elaborata

dagli specialisti del __________ di __________, e ciò nella misura in cui,

perlomeno nella parte riguardante gli aspetti ortopedici (e, di riflesso, anche

in quella relativa agli aspetti neurologici, considerato che, per rispondere

alla questione di sapere se e fino a quando le diagnosticate cefalee hanno

costituito una conseguenza naturale dell’infortunio assicurato, la dott.ssa __________

ha rinviato alle risultanze degli accertamenti ortopedici), essa contiene delle

indicazioni (apparentemente) contraddittorie.

In effetti, dopo aver

rilevato che l’evento traumatico in discussione aveva reso sintomatiche delle

preesistenti alterazioni degenerative a livello del rachide cervicale, sino a

quel momento rimaste asintomatiche, il dott. __________ sembrerebbe negare che

l’insorgente abbia nel frattempo ritrovato lo status quo ante (doc. 173,

p. 40: “Die Verschlimmerung der vorbestehenden Gesundheitsschädigung ist

nicht abgeheilt.”) e, per quanto concerne invece il raggiungimento dello status

quo sine, ha dichiarato di non poter rispondere, dato che le alterazioni

degenerative non sarebbero necessariamente divenute sintomatiche in assenza di

un evento esterno (doc. 173, p. 40: “Diese Frage lässt sich so weder mit ja

noch mit nein beantworten. Degenerative Veränderungen müssen ohne äussere

Ursache nicht zwingend klinisch relevant werden.”). Rispondendo ai quesiti

riguardanti la capacità lavorativa residua, lo stesso perito ortopedico ha

tuttavia sostenuto che, nel caso in cui un trauma renda sintomatico un

preesistente stato morboso del rachide, in ossequio alla pertinente

giurisprudenza federale, la causalità infortunistica viene ammessa per un

massimo di 12 mesi (doc. 173, p. 40 s.: “Das durch den Unfall ausgelöste

cervico-brachiale Schmerzsyndrom hat zu einer 100%-igen Arbeitsunfähigkeit als

Servicefachangestellte geführt – gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung

werden krankheitsbedingte degenerative Veränderungen, die durch einen Unfall

symtomatisch wurden, bei fehlendem Nachweis von unfallbedingten

Strukturalterationen, während höchstens 12 Monaten als Unfallfolgen akzeptiert,

was vorliegend zutrifft, krankheitsbedingt weiterhin 100% arbeitsunfähig.”).

Va inoltre rilevato che,

nel quadro della discussione di consenso, è stato sostenuto che, trattandosi

della sindrome algica cervico-brachiale, RI 1 ha ritrovato lo status quo

ante a margine dell’infortunio dell’aprile 2018, a distanza di un anno dal

medesimo evento (doc. 173, p. 23: “Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung

ist bezüglich im Vordergrund stehendem zervikobrachialem Schmerzsyndrom bei

fehlendem bildgebendem Nachweis unfallbedingter struktureller Veränderungen bei

vorliegenden, bisher nicht symptomatischen degenerativen Veränderungen die

vorliegend attestierte Arbeitsunfähigkeit auf 12 Monate zu terminieren – somit

Status quo ante ab diesem Zeitpunkt.”).

Ora, considerando che,

allo stato attuale, per le ragioni appena esposte, il referto del __________

non rappresenta una base sufficientemente affidabile su cui fondare il presente

giudizio, il TCA ritiene che non si possa prescindere dal rinviare gli atti

all’assicuratore resistente affinché inviti il __________ a chiarire

l’apparente contraddizione esistente nelle risposte fornite dal dott. __________

(circa la possibilità per un tribunale cantonale di rinviare gli atti

all’amministrazione quando si tratta semplicemente di delucidare, precisare

oppure completare una perizia amministrativa ex art. 44 LPGA, si veda la DTF

137.

V 210 consid. 4.4.1.4). In questo contesto, è utile

precisare che la giurisprudenza federale richiamata dall’ortopedico – status

quo sine raggiunto, al più tardi, 12 mesi dopo il trauma - si applica nel

caso in cui l’infortunio abbia peggiorato soltanto transitoriamente lo

stato morboso preesistente del rachide, ma non in caso di peggioramento duraturo

(direzionale), dove la responsabilità dell’assicuratore LAINF può durare più a

lungo. Ciò sia detto in relazione al tenore delle risposte fornite dal dott. __________,

che sembra escludere il raggiungimento dello status quo sine vel ante.

All’occasione,

la CO 1 provvederà pure a sottoporre ai periti amministrativi la documentazione

medica prodotta dall’avv. RA 1, segnatamente i rapporti dell’Ospedale cantonale

di __________ (doc. A 6 e A 7), chiedendo loro una presa di posizione in

merito.

L’assicuratore

convenuto si pronuncerà quindi nuovamente sul diritto a prestazioni a contare

dal 1° febbraio 2020 alla luce degli esiti del

complemento istruttorio, ed emanerà al riguardo una (nuova) decisione

formale.

2.11

Visto l’esito del ricorso (il

rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria, cfr., da ultimo, STF

8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid.

7.1

p. 271 e riferimento), la CO 1 verserà all’insorgente, rappresentata da un

avvocato, l’importo fr. 2'500 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.

2.12

Lart.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61

lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a

prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo

prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese

processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA

(Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al

tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del

21.

giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In concreto, il ricorso è

del 1° febbraio 2021 per cui si applica la nuova disposizione legale.

Trattandosi di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore

non ha previsto di prelevare le spese.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto

ai sensi dei considerandi.

§ La decisione su

opposizione impugnata è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati

alla CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La CO 1 verserà

all’assicurata, patrocinata da un avvocato, l’importo di fr. 2'500 (IVA

compresa) a titolo d’indennità per ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari,

deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere

una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti