35.2021.18
Discussa la questione di sapere quale valore probatorio attribuire a una perizia amm. esterna. Accertata l'esistenza di risposte contraddittorie, soprattutto dal profilo ortopedico,la causa è stata rinviata all'assicuratore affinché invitasse il centro peritale a chiarire le contraddizioni
6 settembre 2021Italiano31 min
consenso tra tutti i periti coinvolti è scaturito che, in base all’apprezzamento
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2021.18
mm/DC
Lugano
6 settembre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 1° febbraio 2021 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 17 dicembre 2020 emanata
da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 15 aprile 2018, RI 1,
nata nel 1962, dipendente del “__________” di __________ in qualità di
cameriera e, perciò, assicurata d’obbligo contro gli infortuni e le malattie
professionali presso la CO 1, è rimasta vittima di un incidente della
circolazione, allorquando si trovata sul sedile posteriore destro
dell’autovettura guidata dal suo compagno. A causa di ciò, ella ha riportato,
secondo il rapporto di uscita 14 maggio 2018 dell’Ospedale cantonale di __________,
una frattura del complesso zigomatico-mascellare destro e un trauma toracico
con fratture delle costole (2-4) a destra, contusione polmonare a destra,
nonché frattura da impressione del corpo vertebrale L5 (doc. 8).
L’istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Nel corso del mese di aprile
2019, l’assicuratore ha informato l’assicurata circa la propria intenzione di
esperire una valutazione peritale pluridisciplinare (oftalmologica,
ortopedica/chirurgica, pneumologica, neurologica, neuropsicologica e
psichiatrica) a cura del __________ di __________ (doc. 101).
La perizia
pluridisciplinare è stata finalmente eseguita nel mese di luglio 2019, presso
il __________ di __________. Il relativo referto è stato consegnato
all’amministrazione nel dicembre 2019 (doc. 173).
In data 14 gennaio 2020,
la CO 1 ha emanato un progetto di decisione (“Rechtliches Gehör”)
mediante il quale ha dichiarato estinto dal 1° febbraio 2020 il proprio obbligo
a prestazioni dipendente dall’evento traumatico dell’aprile 2018 (doc. 184).
L’assicurata ha formulato
le proprie osservazioni sul progetto di decisione (doc. 212).
1.3. Con decisione formale dell’8
aprile 2020, l’istituto assicuratore ha ribadito l’estinzione del diritto alle
prestazioni a contare dal 1° febbraio 2020 (doc. 230).
A seguito dell’opposizione
interposta dalla __________ per conto dell’assicurata (doc. 233), e completata
dall’avv. RA 1 (doc. 250, doc. 253 e doc. 255), in data 17 dicembre 2020, la CO
1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione. In particolare,
l’assicuratore ha sostenuto che la problematica psichica non costituirebbe una
conseguenza adeguata dell’evento infortunistico assicurato, e ciò in
applicazione della giurisprudenza in materia di evoluzione psichica abnorme
conseguente ad infortunio (doc. 261).
1.4. Con tempestivo ricorso del 1°
febbraio 2021, RI 1, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, ha chiesto che,
annullata la decisione su opposizione impugnata, gli atti vengano retrocessi
all’assicuratore convenuto affinché disponga una valutazione esterna completa
ed esaustiva del suo stato di salute e della sua eventuale capacità lavorativa.
Sul piano formale, l’avv. RA
1 lamenta una violazione del diritto di essere sentito, e ciò per il motivo che
la CO 1 non avrebbe consentito all’insorgente di formulare delle domande
complementari da sottoporre ai periti amministrativi (doc. I, p. 6).
Nel merito, il
rappresentante della ricorrente rimprovera innanzitutto all’amministrazione di
aver emanato la decisione impugnata senza considerare il peggioramento dello
stato di salute infortunistico da lui documentato, segnatamente mediante i
rapporti 20 ottobre e 21 dicembre 2020 dell’Ospedale cantonale di __________
(del __________) (doc. I, p. 7).
D’altro canto, egli fa
valere che alla perizia elaborata dal __________ di __________ non può essere
attribuito un sufficiente valore probatorio, in particolare le perizie parziali
in materia ortopedica e neurologica “…, visto che i periti si basano sulla
giurisprudenza invece che sui fatti medici per discutere il nesso causale tra
l’incidente del 15.04.2018 ed i problemi di salute. Il compito di un perito è
unicamente esaminare una persona e rapportare le diagnosi mediche ed esprimersi
riguardo al nesso di causalità naturale (…) unicamente dal punto di vista
medico e non dal punto di vista giuridico. In casu però i medici della __________
di __________, specialmente il perito ortopedico e il perito neurologico, si
sono espressi in tal modo.” (doc. I, p. 8).
Infine, l’avv. RA 1
contesta l’applicazione al caso di specie della cosiddetta “psico-prassi”
(DTF 115 V 133), precisando che i problemi dell’assicurata di tipo neurologico
sono problemi somatici (doc. I, p. 8).
1.5. La CO 1, in risposta, ha
postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
in diritto
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del
31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12
marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e
H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00
del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29
gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.
190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999.
Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8
settembre 2015).
nel merito
2.2. Sul piano formale, l’avv. RA
1 ravvede una violazione del diritto
di essere sentito nel fatto che all’assicurata non sarebbe stato concesso di
formulare dei quesiti complementari, una volta ricevuta copia del rapporto
peritale elaborato dal __________ (cfr. doc. I, p. 6: “…, dagli atti della CO 1
si evince che nella lettera del 14 gennaio 2020 indirizzata alla ricorrente
quest’ultima non viene debitamente informata di poter esprimere delle domande
supplementari ai periti della __________ riguardo alla perizia del 13.12.2019.
Il diritto della ricorrente di poter esprimere domande supplementari ai periti
è un diritto procedurale fondamentale che non può essere in nessun modo violato
dalla CO 1 (…).”).
Secondo la giurisprudenza
federale, l’assicuratore è tenuto ad accordare all’assicurato la possibilità di
pronunciarsi sul tenore delle domande peritali e di proporre delle modifiche e
delle aggiunte (cfr. DTF 137 V 210 consid. 3.4.2.9 a contrario, 133 V 446). Ciò
vale anche per i quesiti posti posteriormente alla consegna del referto
peritale (DTF 136 V 113 consid. 5.4; STF 8C_386/2014 del 6 ottobre 2014 consid.
4.3).
Se l’assicurato dà seguito
alla possibilità di formulare delle domande complementari, l’assicuratore è
tenuto a esaminarle, tanto dal profilo della quantità che da quello della
qualità. Nella misura in cui i quesiti non riguardano degli aspetti giuridici,
sono privi di componente suggestiva e non vanno oltre il contesto della
perizia, l’assicuratore deve di principio prenderli in considerazione, siccome
ha un interesse legittimo a un’istruttoria la più completa dei fatti (DTF 141 V
330 consid. 6.2).
Nel caso di specie, dalle
carte processuali emerge che gli esperti amministrativi hanno consegnato il
loro referto nel mese di dicembre 2019 (doc. 173).
Copia della perizia è
stata trasmessa alla ricorrente unitamente al progetto di decisione del 14
gennaio 2020, mediante il quale le è stato assegnato un termine di 20 giorni
per formulare eventuali osservazioni scritte sul rapporto del __________ (cfr.
doc. 182 e doc. 183).
Copia del referto e del
progetto di decisione è pure stata inviata all’allora patrocinatore
dell’assicurata, avv. __________. Il termine per le osservazioni di stato
prorogato di ulteriori 20 giorni (cfr. doc. 185, 186 e 189).
Su richiesta
dell’assicurata è stato ulteriormente prolungato sino al 6 marzo 2020 (doc. 198
e 201).
In data 17 febbraio 2020,
l’avv. __________ ha informato l’amministrazione di non più rappresentare
l’insorgente (doc. 202).
Il patrocinio è quindi
stato assunto dalla __________ (doc. 204).
Il 5 marzo 2020, RI 1 ha
presentato alla CO 1 le osservazioni da lei personalmente formulate (doc. 212).
In data 1° aprile 2020,
l’istituto assicuratore ha comunicato all’assicurata di non poter più attendere
le osservazioni (complementari) dell’__________ e che avrebbe quindi proceduto
all’emanazione della decisione formale (cfr. doc. 223), ciò che è in effetti
avvenuto l’8 aprile 2020 (doc. 230).
Chiamato ora a
pronunciarsi, questo Tribunale osserva che se è vero che l’assicurata,
rispettivamente i suoi patrocinatori, non sono stati esplicitamente avvertiti
circa il loro diritto di proporre dei quesiti peritali complementari, è
altrettanto vero che essi non ne hanno sollecitato l’esercizio, nemmeno con
l’atto di opposizione del 19 maggio 2020 presentato dall’assicurazione di
protezione giuridica (cfr. doc. 233). Ora, a un giurista non poteva certo
sfuggire l’esistenza di tale diritto.
Con il complemento
d’opposizione, l’avv. RA 1 si è limitato ad invocare una violazione del diritto
di essere sentito legata al fatto di non aver informato la persona assicurata
circa il suo diritto di presentare eventuali domande complementari dopo la
consegna del referto del __________, senza tuttavia precisare quali sarebbero i
quesiti supplementari che l’assicurata avrebbe desiderato che venissero
sottoposti agli esperti amministrativi (cfr. doc. 250).
In queste condizioni, il
TCA ritiene che la CO 1 non abbia violato il diritto di essere sentito della
ricorrente.
2.3. Nel merito, oggetto della
lite è la questione di sapere se l’assicuratore resistente era legittimato a
dichiarare estinto dal 1° febbraio 2020 il proprio obbligo a prestazioni
dipendente dall’infortunio dell’aprile 2018, oppure no.
2.4. Secondo l’art. 6 cpv. 1
LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni
assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non
professionali e di malattie professionali.
2.5. Presupposto essenziale per
l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è
l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue
conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da
considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento
infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si
sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia
stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che
l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un
danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che
l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo
stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di
causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano
secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo
l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito
dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT
II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF
125 V 195; STF del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STF del 29 gennaio
2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STF del 28 novembre 2000 nella
causa P. S., H 407/99; STF del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STF
del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STF 6 aprile 1994
nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986
p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF
115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF
111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in
der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen
(BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit
suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si
attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi
idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF
118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove
l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non
possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato
dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406
consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli
infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele
dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle
prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando lo stato di
salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima
dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status
quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p.
75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469;
U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der
Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di
causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di
verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo
soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del
danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità
naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere
causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della
verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non
giochi più un effetto causale non è sufficiente.
Trattandosi della
soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già
all'assicurato, ma all'assicuratore (RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e
riferimenti ivi citati).
2.6. Il diritto alle prestazioni
assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata
tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute
fisica, il nesso di causalità adeguata è generalmente ammesso, dal momento in
cui è accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p.
103).
Per contro, la giurisprudenza
ha elaborato più criteri per valutare l’adeguatezza del nesso di causalità tra
un infortunio e dei disturbi psichici sviluppati successivamente dalla vittima.
Essa ha dapprima classificato gli infortuni in tre categorie, a seconda della
dinamica: gli infortuni insignificanti o leggeri (per esempio, una caduta o
scivolata banale), gli infortuni di media gravità e gli infortuni gravi. Per
procedere a tale classificazione, non si deve considerare il modo in cui
l’infortunio è stato vissuto dall’interessato ma piuttosto l’evento traumatico
in quanto tale da un punto di vista oggettivo. In presenza di un infortunio di
media gravità, occorre prendere in considerazione un certo numero di criteri,
di cui i più importanti sono:
- le
circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare
spettacolarità dell'infortunio;
- la
gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la
loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
- la durata eccezionalmente
lunga della cura medica;
- i disturbi somatici
persistenti;
- la
cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
- il
decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
- il
grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
Non in ogni caso è
necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La presenza di
un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di
causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della
categoria degli eventi gravi. Per contro, in presenza di un infortunio che si
situa al limite di quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da
considerare devono cumularsi oppure rivestire un'importanza particolare
affinché si possa ammettere il carattere adeguato del nesso di causalità (DTF
115 V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid.
4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss. consid. 4a).
2.7. Nel caso di specie, la
decisione su opposizione impugnata, mediante la quale la CO 1 ha interrotto la
corresponsione delle proprie prestazioni a contare dal 1° febbraio 2020, è
fondata essenzialmente sulle risultanze della perizia amministrativa elaborata
nel dicembre 2019 (cfr. doc. 261, p. 10).
Dal referto peritale del __________
risulta che, nel luglio 2019, l’assicurata è stata sottoposta ad accertamenti
pluridisciplinari (di natura ortopedica, neurologica, neuropsicologica,
oftalmologica, pneumologica e psichiatrica) a cura del dott. __________, spec.
in chirurgia ortopedica e traumatologia, della dott.ssa __________, spec. FMH
in neurologia, dalla neuropsicologa J__________, dal dott. __________, spec.
FMH in oftalmologia, dal dott. __________, spec. FMH in pneumologia,
rispettivamente dal dott. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia
(cfr. doc. 173).
Per quanto qui
d’interesse, il chirurgo ortopedico dott. __________ ha rilevato che, dal suo
punto di vista, non sono oggettivabili delle patologie interessanti l’apparato
locomotore, fatta eccezione per delle alterazioni degenerative a livello del
rachide cervicale, preesistenti all’infortunio. A suo avviso, le preesistenti
alterazioni degenerative cervicali sono stare rese sintomatiche dal trauma
subito, divenendo così clinicamente rilevanti. Rispondendo alla questione di
sapere, nell’ipotesi in cui l’infortunio avesse aggravato il preesistente stato
morboso, se e quando è stato ritrovato lo status quo ante, il dott. __________
ha affermato che il peggioramento dello stato preesistente non è nel
frattempo guarito. Interrogato a proposito del momento in cui sarebbe stato
raggiunto lo status quo sine, egli ha osservato che alla domanda non si
può rispondere né con un sì né con un no, precisato che le alterazioni
degenerative non sarebbero per forza divenute clinicamente rilevanti in assenza
di una causa esterna. Nel rispondere ai quesiti concernenti la capacità
lavorativa residua dell’assicurata, il perito ortopedico ha dichiarato che, conformemente
alla giurisprudenza federale, alterazioni degenerative di natura morbosa che
sono state rese sintomatiche da un infortunio, restano in nesso di causalità
con quest’ultimo evento sino ad un massimo di 12 mesi, ragione per la quale, in
concreto, trascorso un anno dal sinistro, la ricorrente deve essere ritenuta
totalmente abile in qualunque attività lavorativa, tenuto conto dei soli
postumi traumatici (cfr. doc. 173, p. 34-42).
Da parte sua, la dott.ssa __________
ha osservato che l’insorgente soffre di cefalee con sintomi accompagnatori
neurovegetativi, da interpretare nel quadro di un’irradiazione cervico-cefalica
in presenza di una cronica sindrome algica cervico-toracica a sinistra. Ella ha
quindi precisato che siccome le cefalee costituiscono una conseguenza della
sindrome cronica cervico-toracica, sapere se esse abbiano o meno un’eziologia
traumatica dipende dalle risultanze della perizia ortopedica (cfr. doc. 173, p.
43-53).
In base alla valutazione
neuropsicologica, RI 1 presenta delle capacità cognitive compatibili con la sua
età e la sua formazione, in presenza, anamnesticamente, di una ridotta
resistenza temporale allo stress. La specialista non ha quindi rilevato
disfunzioni cognitive suscettibili di limitare il rendimento nell’abituale
professione dell’assicurata, così come in altre attività sostitutive
conciliabili con la sua formazione (doc. 173, p. 54-62).
Il dott. __________ ha
rilevato che la ricorrente denuncia pochi disturbi dal punto di vista
oftalmologico, raramente un certo dolore retrobulbare a destra e, in generale,
una maggior sensibilità all’occhio destro a causa di un lieve disturbo di
secchezza oculare in presenza di una palpebra inferiore cadente. Il restante
stato oculare generale è risultato nella norma in particolare senza strabismo
in presenza di una mobilità libera. L’assicurata è infine stata dichiarata
completamente abile al lavoro quale cameriera (doc. 173, p. 63-64).
Per quanto riguarda la
situazione pneumologica, il dott. __________ ha diagnosticato una
bronchiectesia a livello del lobo medio con muco (DD dipendenza dalla nicotina,
sindrome del lobo medio con infetti recidivanti). Lo specialista in questione
ha poi precisato che l’eziologia di tale affezione non è stata determinata: potrebbe
trattarsi di alterazioni post-infettive dopo polmonite del lobo medio in
presenza di lobi medi ristretti oppure di alterazioni imputabili al consumo
prolungato di nicotina. La funzione polmonare è risultata nella norma. Sussiste
una iperreattività bronchiale al Methacholin di origine aspecifica, la quale
potrebbe essere espressione di una leggera asma oppure trovarsi nel quadro di
una cronica bronchiectesia. Il dott. __________ ha infine accertato una piena
abilità lavorativa dal profilo pneumologico e facendo astrazione dai dolori
interessanti la regione della spalla sinistra con irradiazione al braccio,
torace e addome (doc. 173, p. 67-71).
Dal canto suo, il dott. __________
ha formulato le diagnosi di disturbo post-traumatico da stress (subsindromico –
ICD10: F43.1) e di disturbo specifico dell’umore di altro tipo (ICD10: F38.8).
Egli ha quindi ammesso che questi disturbi costituiscono, con verosimiglianza
preponderante, una parziale conseguenza naturale dell’evento infortunistico
occorso nell’aprile 2018. A suo avviso, il sinistro in questione ha riattivato
Fatti
i precedenti traumi subiti. Ciò non sarebbe verosimilmente accaduto in assenza
di un nuovo evento traumatico. Dal punto di vista psichiatrico non vi è alcuna
rilevante limitazione della capacità lavorativa. Infine, lo psichiatra ha
negato che al momento vi sia una menomazione dell’integrità psichica fondante
il diritto a un’IMI (doc. 173, p. 76-87).
Dalla discussione di
consenso tra tutti i periti coinvolti è scaturito che, in base all’apprezzamento
ortopedico e neurologico, RI 1 soffre in sostanza di una cronica sindrome
algica cervico-toracica con intermittenti irradiazioni verso il braccio
sinistro in stato dopo incidente stradale del 15 aprile 2018 e in presenza di
alterazioni degenerative plurisegmentali, in particolare a livello del rachide
cervicale ove vi è un restringimento dei neuroforami. Nel discutere l’eziologia
dei disturbi diagnosticati, gli esperti hanno rilevato che, trattandosi della
sindrome algica cervico-brachiale, in assenza di un danno strutturale
oggettivabile di natura infortunistica e in presenza di alterazioni
degenerative precedentemente asintomatiche, lo status quo ante è stato
ritrovato a distanza di 12 mesi dall’infortunio. Trascorsi oltre un anno dal
sinistro, l’insorgente è quindi stata dichiarata non più in grado di svolgere
la sua abituale professione di cameriera per malattia, e ciò in virtù
della nota giurisprudenza federale. Gli esperti non hanno riscontrato
impedimenti supplementari dal punto di vista oftalmologico, in particolare
l’esoftalmo postoperatorio è nel frattempo completamente regredito e non vi è
(più) né uno sdoppiamento della vista né disturbi della mobilità. Anche dal
profilo pneumologico, non ha potuto essere attestata alcuna rilevante limitazione
della capacità lavorativa nella sua precedente professione. In occasione della
valutazione neuropsicologica, non è stata refertata alcuna disfunzione
cognitiva che potrebbe limitare il rendimento nell’abituale attività
lavorativa, sebbene gli impedimenti soggettivamente denunciati dalla ricorrente
siano giustificabili da diversi fattori contestuali (dolori, affaticabilità,
sensibilità psichica, …). Anche dal profilo psichiatrico, l’assicurata non
presenta alcuna apprezzabile limitazione della capacità lavorativa, anche se le
patologie diagnosticate causano una certa limitazione della caricabilità
psichica, come pure della capacità di concentrazione e attentiva (queste ultime
sono soprattutto limitate dai dolori e dai disturbi del sonno legati ai dolori)
(doc. 173, p. 27 s.).
Con la decisione formale
dell’8 aprile 2020, la CO 1 ha dichiarato estinto il proprio obbligo a
prestazioni a contare dal 1° febbraio 2020, tenuto conto che, dal profilo
ortopedico e neurologico, lo status quo sine è stato raggiunto, al più
tardi, a distanza di un anno dal sinistro assicurato e che, dal punto di vista
pneumologico, oftalmologico, psichiatrico e neuropsicologico, le condizioni di
salute si sono nel frattempo stabilizzate e l’assicurata è stata dichiarata in
grado di riprendere l’esercizio della sua precedente attività professionale di
cameriera (doc. 230).
In sede di decisione su
opposizione, l’amministrazione ha confermato la sua prima decisione. A fronte
del referto 20 ottobre 2020 (“Schmerzpsychologisch-psychiatrischer
Erstbericht”) dell’Ospedale cantonale di __________ attestante l’intervento
di un chiaro peggioramento dello stato di salute psichica della ricorrente nel
corso dell’ultimo anno con in particolare un aumento della sintomatologia
depressiva, l’assicuratore resistente ha proceduto a un esame della causalità
adeguata in applicazione della giurisprudenza in materia di evoluzione psichica
abnorme conseguente ad infortunio (DTF 115 V 133), giungendo alla conclusione
che essa non è data (l’evento occorso a RI 1 è stato classificato nella
categoria degli infortuni di media gravità in senso stretto e sono stati
ritenuti inadempiuti i criteri delle circostanze concomitanti particolarmente
drammatiche o spettacolari, della gravità o particolare caratteristica delle
lesioni lamentate, della durata eccezionalmente lunga della cura medica, della
cura medica errata e del decorso sfavorevole della cura e le complicazioni
rilevanti intervenute; la questione di sapere se fosse realizzato il criterio
dei disturbi somatici persistenti e quello del grado e la durata
dell'incapacità lavorativa, è invece stata lasciata aperta poiché ormai
ininfluente) (cfr. doc. 261).
Con la propria
impugnativa, l’avv. RA 1 contesta innanzitutto che alla perizia amministrativa
possa venir attribuito un sufficiente valore probatorio, principalmente poiché
gli esperti ortopedico e neurologo avrebbero espresso delle considerazioni di
natura giuridica (doc. I, p. 7: “…, specialmente la perizia ortopedica e la
perizia neurologica non possono essere prese in considerazione, visto che i
periti si basano sulla giurisprudenza invece che sui fatti medici per discutere
il nesso causale tra l’incidente del 15.04.2018 ed i problemi di salute della
ricorrente.”). D’altro canto, a suo avviso, le conclusioni peritali non
sarebbero più attuali, posto che le condizioni di salute dell’insorgente si
sarebbero nel frattempo aggravate, così come attestato dai medici curanti
specialisti dell’Ospedale cantonale di __________, postulando di conseguenza il
rinvio degli atti all’assicuratore convenuto affinché disponga l’esecuzione di
una nuova perizia esterna ex art. 44 LPGA (doc. I, p. 7: “Nell’ambito della
“Ergänzung der Einsprachebegründung” del sottoscritto del 09.09.2020 è stato
debitamente motivato e spiegato per quali motivi la perizia della __________ di
__________ non era più attuale quando è stata mandata alla CO 1 il 13.12.2019.
La CO 1 avrebbe dunque dovuto prendere in considerazione il peggioramento della
salute della ricorrente, già avvenuto molto prima del 13.12.2019. (…). Come già
menzionato sopra, devono però anche essere presi in considerazione i rapporti
medici del __________ del 20.10.2020 (__________, cfr. allegato/Beilage 6) e
del 21.12.2020 (Neurologie, cfr. allegato/Beilage 7).”).
Infine, il rappresentante
dell’assicurata rimprovera all’istituto convenuto di aver valutato
l’adeguatezza del nesso causale in applicazione della giurisprudenza di cui
alla DTF 115 V 133, allorquando “… i problemi della ricorrente di tipo
neurologico sono problemi somatici (cfr. allegato/Beilage 7).” (doc. I, p. 8).
2.8. Per
costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale
l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia
giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo
amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U
281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in
BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351
seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza
8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale
federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la
propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze
dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il
più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali
rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi
che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU,
discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità
dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova
propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,
Considerandi
anche le certificazioni dei medici curanti.
Trattandosi invece di
perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura
amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati
indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non
esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF
8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante
è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami
approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,
che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella
presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano
motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;
RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss.,
consid. 1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È infine utile osservare che
se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,
precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri
medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come
farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è
l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine;
STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).
2.9
Nella presente
fattispecie questo Tribunale constata innanzitutto che il rappresentante
dell’assicurata riconosce giustamente in modo esplicito che quella agli atti
del __________ di __________, costituisce una perizia esterna ex art. 44 LPGA
(cfr. doc. I, p. 3: “…, la CO 1 ha incaricato la __________ a __________ per
controllare la ricorrente e fare una perizia medica pluridisciplinare ai
sensi dell’art. 44 LPGA.” – il corsivo è del redattore).
Il TCA ricorda poi che, in
applicazione della giurisprudenza federale, le perizie elaborate da medici esterni
all’amministrazione hanno piena
forza probante nell'ambito dell'apprezzamento dei fatti. Il giudice non se ne
scosta se non in presenza di indizi concreti suscettibili di far
dubitare della loro fondatezza (cfr., fra le tante, la STF 9C_168/2020
del 17 marzo 2021 consid. 3.2 e la giurisprudenza ivi menzionata).
Il Tribunale federale ha
sottolineato che le perizie amministrative non vanno messe in dubbio, soltanto
perché esse dovessero giungere a conclusioni diverse dai medici curanti (cfr.
la STF 8C_6/2019 del 26 giugno 2019 consid. 4.1).
Una perizia fondata
sull’art. 44 LPGA ha dunque un valore probatorio maggiore rispetto ai rapporti
medici interni all’amministrazione, ove è sufficiente un minimo dubbio sull'affidabilità e sulla
concludenza degli stessi, perché l'assicurato sia sottoposto a esame medico
esterno (cfr. DTF 135 V 465 consid. 4.7).
2.10
Attentamente vagliato
l’insieme della documentazione agli atti, questo Tribunale non ritiene
di poter fondare il proprio giudizio sulla perizia pluridisciplinare elaborata
dagli specialisti del __________ di __________, e ciò nella misura in cui,
perlomeno nella parte riguardante gli aspetti ortopedici (e, di riflesso, anche
in quella relativa agli aspetti neurologici, considerato che, per rispondere
alla questione di sapere se e fino a quando le diagnosticate cefalee hanno
costituito una conseguenza naturale dell’infortunio assicurato, la dott.ssa __________
ha rinviato alle risultanze degli accertamenti ortopedici), essa contiene delle
indicazioni (apparentemente) contraddittorie.
In effetti, dopo aver
rilevato che l’evento traumatico in discussione aveva reso sintomatiche delle
preesistenti alterazioni degenerative a livello del rachide cervicale, sino a
quel momento rimaste asintomatiche, il dott. __________ sembrerebbe negare che
l’insorgente abbia nel frattempo ritrovato lo status quo ante (doc. 173,
p. 40: “Die Verschlimmerung der vorbestehenden Gesundheitsschädigung ist
nicht abgeheilt.”) e, per quanto concerne invece il raggiungimento dello status
quo sine, ha dichiarato di non poter rispondere, dato che le alterazioni
degenerative non sarebbero necessariamente divenute sintomatiche in assenza di
un evento esterno (doc. 173, p. 40: “Diese Frage lässt sich so weder mit ja
noch mit nein beantworten. Degenerative Veränderungen müssen ohne äussere
Ursache nicht zwingend klinisch relevant werden.”). Rispondendo ai quesiti
riguardanti la capacità lavorativa residua, lo stesso perito ortopedico ha
tuttavia sostenuto che, nel caso in cui un trauma renda sintomatico un
preesistente stato morboso del rachide, in ossequio alla pertinente
giurisprudenza federale, la causalità infortunistica viene ammessa per un
massimo di 12 mesi (doc. 173, p. 40 s.: “Das durch den Unfall ausgelöste
cervico-brachiale Schmerzsyndrom hat zu einer 100%-igen Arbeitsunfähigkeit als
Servicefachangestellte geführt – gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung
werden krankheitsbedingte degenerative Veränderungen, die durch einen Unfall
symtomatisch wurden, bei fehlendem Nachweis von unfallbedingten
Strukturalterationen, während höchstens 12 Monaten als Unfallfolgen akzeptiert,
was vorliegend zutrifft, krankheitsbedingt weiterhin 100% arbeitsunfähig.”).
Va inoltre rilevato che,
nel quadro della discussione di consenso, è stato sostenuto che, trattandosi
della sindrome algica cervico-brachiale, RI 1 ha ritrovato lo status quo
ante a margine dell’infortunio dell’aprile 2018, a distanza di un anno dal
medesimo evento (doc. 173, p. 23: “Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung
ist bezüglich im Vordergrund stehendem zervikobrachialem Schmerzsyndrom bei
fehlendem bildgebendem Nachweis unfallbedingter struktureller Veränderungen bei
vorliegenden, bisher nicht symptomatischen degenerativen Veränderungen die
vorliegend attestierte Arbeitsunfähigkeit auf 12 Monate zu terminieren – somit
Status quo ante ab diesem Zeitpunkt.”).
Ora, considerando che,
allo stato attuale, per le ragioni appena esposte, il referto del __________
non rappresenta una base sufficientemente affidabile su cui fondare il presente
giudizio, il TCA ritiene che non si possa prescindere dal rinviare gli atti
all’assicuratore resistente affinché inviti il __________ a chiarire
l’apparente contraddizione esistente nelle risposte fornite dal dott. __________
(circa la possibilità per un tribunale cantonale di rinviare gli atti
all’amministrazione quando si tratta semplicemente di delucidare, precisare
oppure completare una perizia amministrativa ex art. 44 LPGA, si veda la DTF
137.
V 210 consid. 4.4.1.4). In questo contesto, è utile
precisare che la giurisprudenza federale richiamata dall’ortopedico – status
quo sine raggiunto, al più tardi, 12 mesi dopo il trauma - si applica nel
caso in cui l’infortunio abbia peggiorato soltanto transitoriamente lo
stato morboso preesistente del rachide, ma non in caso di peggioramento duraturo
(direzionale), dove la responsabilità dell’assicuratore LAINF può durare più a
lungo. Ciò sia detto in relazione al tenore delle risposte fornite dal dott. __________,
che sembra escludere il raggiungimento dello status quo sine vel ante.
All’occasione,
la CO 1 provvederà pure a sottoporre ai periti amministrativi la documentazione
medica prodotta dall’avv. RA 1, segnatamente i rapporti dell’Ospedale cantonale
di __________ (doc. A 6 e A 7), chiedendo loro una presa di posizione in
merito.
L’assicuratore
convenuto si pronuncerà quindi nuovamente sul diritto a prestazioni a contare
dal 1° febbraio 2020 alla luce degli esiti del
complemento istruttorio, ed emanerà al riguardo una (nuova) decisione
formale.
2.11
Visto l’esito del ricorso (il
rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria, cfr., da ultimo, STF
8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid.
7.1
p. 271 e riferimento), la CO 1 verserà all’insorgente, rappresentata da un
avvocato, l’importo fr. 2'500 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.
2.12
Lart.
61.
lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura
deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;
la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte
alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In
data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61
lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,
rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61
lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a
prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo
prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese
processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Secondo l’art. 82a LPGA
(Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al
tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del
21.
giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In concreto, il ricorso è
del 1° febbraio 2021 per cui si applica la nuova disposizione legale.
Trattandosi di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore
non ha previsto di prelevare le spese.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto
ai sensi dei considerandi.
§ La decisione su
opposizione impugnata è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati
alla CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La CO 1 verserà
all’assicurata, patrocinata da un avvocato, l’importo di fr. 2'500 (IVA
compresa) a titolo d’indennità per ripetibili.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari,
deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere
una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti