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Decisione

35.2021.2

La persistenza dei disturbi al polso dx è priva di sostrato organico oggettivabile.Esame della causalità adeguata secondo la prassi relativa all'evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio (psicoprassi).Infortunio di grado medio al limite degli infortuni leggeri.Nessun criterio è adempiuto

26 maggio 2021Italiano47 min

conclusioni tratte dal medico __________, secondo cui i disturbi lamentati dall'assicurato

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2021.2

TB

Lugano

26 maggio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 5 gennaio 2021 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 19 novembre 2020 emanata

da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto in fatto

1.1. Il 19 luglio 2013 RI 1, 1991,

dipendente in qualità di aiuto-muratore della __________ di __________, è

scivolato lungo una scarpata e, cadendo, ha picchiato a terra il ginocchio

destro e il polso destro è rimasto schiacciato sotto la schiena (doc. 36).

Il 18 febbraio 2014 (doc. 68)

il dr. med. __________, FMH in chirurgia della mano, ha effettuato una

legamentoplastica per stabilizzare il tendine estensore ulnare del carpo

secondo Spinner Kaplan.

La diagnosi era di instabilità dell'estensore ulnare del carpo a

destra su rottura del VI retinacolo degli estensori.

L'assicurato è stato ritenuto

medicalmente abile nella sua attività inizialmente al 50% (docc. 90, 91, 102),

poi al 100% da fine settembre 2014 (doc. 111) e ha così ripreso a lavorare

dapprima come manovale edile e in seguito, dopo avere cambiato datore di lavoro

a causa del fallimento del primo, in misura del 70% come gruista e del 30% come

manovale o muratore (doc. 114).

1.2. Il

20 novembre 2015 l'assicurato, mentre scendeva dalla scala di un ponteggio, è

scivolato ed è caduto in avanti da un'altezza di un metro e mezzo ed è

atterrato con le mani piegate all'indietro, infortunandosi ad entrambi i polsi

(doc. 114).

CO 1 ha riconosciuto la propria responsabilità come ricaduta dell'infortunio

del 2013 che già si era preso a carico (doc. 129).

Lamentando ancora dolori al polso destro, il 13 febbraio 2017

(doc. 139) il dr. med. __________ ha sottoposto l'assicurato a un intervento di

sinovialectomia degli estensori e stabilizzazione dell'estensore ulnare del

carpo al polso destro.

Dalle visite di controllo (docc. 144 e 149) è risultato che la

guarigione procedeva bene e il 24 luglio 2017 (doc. 157), per non essersi

presentato a un nuovo consulto specialistico, CO 1 ha ritenuto l'assicurato

abile in misura completa dal 10 luglio 2017. Al consulto del 29 agosto 2017

(doc. 160) il chirurgo della mano che l'ha operato ha attestato l'avvenuta

guarigione.

1.3. A fronte della persistenza

dei disturbi al polso destro, che sono stati indagati dal dr. med. __________

il 21 febbraio 2018 (doc. 172), il 16 luglio 2018 (doc. 171) l'avv. RA 1 ha

chiesto all'assicuratore infortuni, visto che la situazione non era ancora

stabilizzata, di riaprire il caso di infortunio del 2013 e di effettuare

ulteriori accertamenti.

Con decisione formale del 9 novembre 2018 (doc. 185), confermata

dalla decisione su opposizione del 7 marzo 2019 (doc. 195), l'istituto

assicuratore ha ritenuto che i disturbi ancora denunciati da RI 1 erano privi

di sufficiente sostrato organico oggettivabile e quindi non erano più in nesso

causale con l'evento del 19 luglio 2013. L'assicurato è stato considerato abile

in misura completa dal 10 luglio 2017 e l'amministrazione ha dichiarato estinto

il proprio obbligo a prestazioni dal 29 agosto 2017 come indicato dal dr. med. __________.

Il ricorso del 2 aprile 2019 di RI 1 è sfociato nella STCA

35.2019.51 del 17 ottobre 2019, in cui il Tribunale ha ritenuto che i disturbi

di natura ortopedica non erano in correlazione con un danno organico

oggettivabile di origine infortunistica. Tuttavia, non essendo stato

approfondito l'aspetto neurologico dei disturbi lamentati dall'assicurato all'estremità

superiore destra, il ricorso è stato accolto e gli atti sono stati rinviati all'assicuratore

per un approfondimento peritale esterno.

1.4. Sulla base dell'esito della

perizia neurologica esperita il 21 luglio 2020 (doc. 225) dal dr. med. __________,

il 24 settembre 2020 (doc. 236) CO 1 ha deciso che i disturbi lamentati al

polso destro non potevano essere messi in relazione causale probabile con l'evento

del 19 luglio 2013, perciò non poteva prendere a carico gli accertamenti

eseguiti ed eventuali controlli futuri.

L'assicurato è stato considerato abile in misura completa per i

soli postumi infortunistici dal 10 luglio 2017 come già comunicato e il caso

chiuso dal 24 luglio 2017.

1.5. Con decisione su opposizione

del 19 novembre 2020 (doc. A2) l'assicuratore ha respinto l'opposizione del 20

ottobre 2020 (doc. 238) dell'assicurato, secondo cui i suoi disturbi

(iposensibilità sul dorso del polso, gonfiore delle dita, parestesie, forza

limitata, dolori, ecc.) sono stati rilevati dai vari medici che ha consultato.

L'opponente ha perciò contestato le conclusioni del perito neurologo e che

fosse abile al 100% dal 10 luglio 2017.

CO 1 ha rilevato che il perito è giunto alla conclusione che l'assicurato

non presentava alcun danno alla salute di natura neurologica e le sue

contestazioni non erano in grado di mettere in dubbio l'analisi effettuata dal

neurologo, visto che l'interessato si era limitato a ricordare la

sintomatologia soggettiva, tuttavia già nota al perito, che non permetteva di

ammettere l'esistenza di un danno alla salute. Se così fosse stato, il TCA

avrebbe accolto il ricorso anziché disporre una valutazione peritale, che

risultava chiara e non lasciava alcun dubbio sul fatto che i disturbi fatti

valere non trovavano alcuna correlazione dal lato neurologico come indicato dal

perito.

Pertanto, la causalità adeguata è stata esaminata in virtù della

DTF 115 V 133 ed è stata rifiutata, non essendo adempiuto nessuno dei quattro

criteri giurisprudenziali validi in caso di infortunio di grado medio al limite

della categoria inferiore.

1.6. RI 1 si è rivolto al TCA

patrocinato dall'avv. RA 1, chiedendo in via principale di riconoscere il nesso

causale naturale e adeguato tra il danno e l'infortunio del 19 luglio 2013.

In via subordinata, l'insorgente ha chiesto di rinviare gli atti

all'CO 1 per procedere a nuovi accertamenti medici e definire poi le

prestazioni di diritto, quali la rendita di invalidità e l'indennità per la

menomazione dell'integrità.

Il ricorrente ha riproposto le argomentazioni espresse nel suo

ricorso del 2 aprile 2019 e le considerazioni tratte dal Tribunale nella

sentenza del 17 ottobre 2019 e ha contestato la validità delle conclusioni del

dr. med. __________ che, a suo dire, avrebbe omesso di valutare correttamente

la situazione clinica nonché le affezioni soggettive e oggettive che egli ha

presentato.

Inoltre, l'assicurato ha contestato che l'assicuratore si sia

limitato a prendere atto delle conclusioni del neurologo senza rivalutare l'insieme

della sua situazione medica. Infatti, la decisione su opposizione che ne è

risultata era lacunosa e non attendibile, parziale, obsoleta in merito agli

aspetti medici. A distanza di due anni dall'ultima valutazione e tenuto conto

delle sue osservazioni formulate con l'opposizione, per il ricorrente l'amministrazione

avrebbe dovuto approfondire nuovamente l'insieme delle rilevanze mediche

aggiornando gli atti medici in maniera interdisciplinare e svolgendo nuove

investigazioni strumentali, visto che la sentenza del TCA ha annullato la

precedente decisione su opposizione. Pertanto, non è sufficiente che l'assicuratore

abbia discusso la sua situazione unicamente dal profilo neurologico senza

entrare nuovamente nel merito delle problematiche funzionali e algiche. Avrebbe

dovuto approfondire e aggiornare l'insieme delle risultanze mediche tenuto

conto delle costanti affezioni che egli ha riferito e del fatto che lo stesso

medico fiduciario ha limitato dal profilo temporale le proprie conclusioni al

momento attuale, perciò a due anni di distanza la diagnosi di instabilità medio

carpica doveva essere riverificata.

Secondo il ricorrente, l'assenza di una patologia di origine

neurologica non permetteva da sola di negare l'esistenza di un legame causale

tra i disturbi lamentati e l'infortunio e quindi di negare la responsabilità

assicurativa di CO 1.

Fatti

I crepitii, l'iposensibilità e il gonfiore del polso destro, a

torto non considerati dall'assicuratore, sono delle affezioni oggettive e

oggettivabili che confermano l'esistenza di affezioni post infortunistiche con

impatto negativo sulla capacità lavorativa almeno in ambito pesante come quello

di cantiere e quindi non devono portare a escludere l'esistenza di un nesso di

causalità naturale con l'evento traumatico. L'istruttoria medica è stata

lacunosa e non è dunque possibile ritenere l'assenza di postumi infortunistici

oggettivi a livello dell'arto superiore destro.

In conclusione, l'evento infortunistico è stato la causa che ha

provocato il danno alla salute.

Accertata pertanto la causalità naturale, la causalità adeguata

deve essere anch'essa ammessa, perciò la responsabilità dell'assicuratore deve

essere riconosciuta.

1.7. Nella risposta del 25 gennaio

2021 (doc. III) CO 1 ha chiesto al Tribunale di respingere il ricorso.

L'assicuratore ha osservato che, dato che il TCA, per la parte

ortopedica, ha fatto proprie le conclusioni del medico __________, non gli si

può muovere alcun rimprovero per non avere predisposto alcun accertamento

bidisciplinare o non avere aggiornato l'ambito ortopedico.

Il ricorrente si è limitato a contestare le conclusioni del perito

neurologo, senza però fornire alcun argomento a sostegno.

In assenza, perciò, di elementi atti a mettere in dubbio l'analisi

effettuata dal perito, conformemente alla giurisprudenza di cui alla DTF 135 V

465 consid. 5.1 l'amministrazione ha esaminato la causalità adeguata alla luce

dei principi applicati in caso di alterazioni dello sviluppo psichico secondo

la DTF 115 V 133.

Pertanto, la richiesta ricorsuale di ammettere la causalità

adeguata in base al corso ordinario delle cose e all'esperienza generale della

vita non può essere seguita, poiché contraria alla giurisprudenza in materia.

1.8. Chieste (docc. V e VII) e

ottenute delle proroghe (docc. VI e VIII), il 24 febbraio 2021 (doc. IX) il

ricorrente ha contestato le affermazioni dell'assicuratore resistente,

confermandosi nelle proprie allegazioni, anche alla luce del rapporto medico

del 31 marzo 2021 (doc. XI/1) del dottor __________, chirurgo ortopedico, che

egli ha prodotto al TCA pendente causa.

1.9. Il 13 aprile 2021 (doc. XIII)

l'assicuratore ha osservato che la nuova valutazione medica non conteneva

nessun elemento atto a mettere in dubbio il referto peritale.

Inoltre, esso ha ricordato che il TCA gli ha ordinato di disporre

una valutazione neurologica e che per la parte ortopedica ha confermato le

conclusioni tratte dal medico __________, secondo cui i disturbi lamentati dall'assicurato

non potevano essere spiegati dal lato organico.

L'amministrazione ha infine rilevato che dal profilo neurologico

il dr. med. __________ non ha riscontrato alcun danno e che il dottor __________

è un chirurgo specialista in ortopedia, che non si è confrontato con il referto

dello specialista in neurologia.

1.10. L'insorgente non ha formulato

ulteriori osservazioni (doc. XIV).

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è

verificare se l'assicuratore infortuni ha correttamente ritenuto che i disturbi

lamentati dall'interessato non trovassero una correlazione naturale dal profilo

neurologico, oltre che ortopedico, con l'evento del 19 luglio 2013 e che

neppure vi fosse una causalità adeguata non essendo dati i criteri

giurisprudenziali per ammettere la realizzazione di un infortunio di grado

medio al limite della categoria inferiore. Pertanto, ritenendo che i disturbi

al polso destro lamentati dall'assicurato non potessero essere messi in

relazione causale con l'evento del 19 luglio 2013, l'assicuratore ha chiuso il

caso dal 29 agosto 2017.

2.2. Secondo l'art. 6 cpv. 1

LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni

assicurative sono effettuate in caso d'infortuni professionali, d'infortuni non

professionali e di malattie professionali.

2.3. Presupposto essenziale per l'erogazione

di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è l'esistenza

di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze

(danno alla salute, invalidità, morte).

Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa

ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si

sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non

occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno

alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri

fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica

dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua

non del danno.

È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e

danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione

amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità

preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -

applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia

di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.

145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella

causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121

V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto

2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106

consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468

consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323

consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen

(BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit

suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si

attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi

idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF

118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

Ne discende che ove l'esistenza di un nesso di causalità tra

infortunio e danno sia possibile, ma non possa essere reputata probabile, il

diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato deve essere negato

(DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e

sentenze ivi citate).

L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le

proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo

causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione

soltanto in due casi:

- quando

lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva

immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

- quando

lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status

quo sine).

(cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A.

Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die

Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino

dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio

sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è

liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non

costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute.

Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il

diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio

deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza

preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un

effetto causale non è sufficiente.

Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere

della prova incombe non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000

U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).

2.4. In virtù dell'art. 11 OAINF,

l'assicuratore LAINF è tenuto a riprendere l'erogazione delle prestazioni

assicurative in caso di ricadute o conseguenze tardive (Ghélew, Ramelet,

Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents

(LAA), 1992, p. 71 e A. Maurer, Schweizerisches

Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 277).

Né la LAINF né l'OAINF prevedono, al riguardo, un limite

temporale. Pertanto, la pretesa potrà essere fatta valere anche qualora la

ricaduta o le conseguenze tardive appaiono, per la prima volta, dieci o vent'anni

dopo l'infortunio assicurato, e ciò indipendentemente dal fatto che, a quel

momento, l'interessato sia o meno ancora assicurato. Rilevante è soltanto l'esistenza

di un nesso di causalità (STFA U 122/00 del 31 luglio 2001).

Nella sentenza pubblicata in RAMI 1994 U 206, p. 326ss., il TFA ha

precisato che, trattandosi di una ricaduta, la responsabilità dell'assicuratore

infortuni non può essere ammessa soltanto sulla base del nesso di causalità

naturale riconosciuto in occasione del caso iniziale. Spetta piuttosto a colui

che rivendica le prestazioni dimostrare l'esistenza di una relazione di

causalità naturale fra i “nuovi disturbi” e l'infortunio assicurato. Soltanto

qualora il nesso di causalità è provato secondo il criterio della

verosimiglianza preponderante, può essere riconosciuto un ulteriore obbligo

prestativo a carico dell'assicuratore infortuni. In assenza di prove, la

decisione sarà sfavorevole all'assicurato, il quale intendeva derivare diritti

da un nesso di causalità naturale rimasto indimostrato.

2.5. Nell'evenienza concreta, su

rinvio del TCA deciso nella sentenza 35.2019.51 del 17 ottobre 2019, l'assicuratore

infortuni ha sottoposto l'assicurato a una perizia neurologica, affidando il

compito al dr. med. __________, FMH in neurologia, che ha visitato l'interessato

il 16 luglio 2020.

Nel rapporto del 21 luglio 2020 (doc. 225) il perito ha riassunto

gli atti medici a sua disposizione, ha esposto l'anamnesi, i disturbi attuali,

l'anamnesi sistemica, lavorativa, sociale, personale e familiare. Egli ha

riportato gli esiti dell'esame clinico neurologico della testa, delle estremità

superiori e inferiori.

Sono pure descritti i risultati degli esami elettroneurografici.

Nella sua valutazione, l'esperto ha riassunto i fatti dalla caduta

del 19 luglio 2013 in poi e ha in particolare evidenziato che le parestesie e

le disestesie sul dorso della mano, con parestesie lungo il ramo dorsale del

nervo ulnare che sono state individuate dal dr. med. __________ il 23 febbraio

2018, non sono più state individuate all'esame clinico neurologico che egli ha

condotto.

In quell'occasione l'assicurato non ha riferito molto precisamente

di dolori dipendenti dal carico del polso destro con irradiazioni all'avambraccio,

specialmente nei movimenti ulnari del polso destro; ha dimostrato che questi

movimenti provocavano dei crepitii. Egli ha affermato che tutte le dita della

mano destra si gonfiavano e dal secondo intervento chirurgico subìto costanti

parestesie si presentavano su tutta la mano, la cui forza era limitata, ma non

lamentava dolori continui.

L'interessato ha riferito un'ipoestesia al tatto sul dorso del

pollice destro e sul dorso del polso destro, che la cicatrice sul dorso del

polso era dolente alla pressione. Le neurografie sensomotorie erano nel

complesso normali, perciò secondo lo specialista non è stata comprovata alcuna

lesione dei nervi periferici. La riferita iposensibilità al tatto sul dorso del

pollice destro non poteva quindi essere oggettivata e non poteva essere

ricondotta a un chiaro correlato neurologico.

In conclusione, dal profilo neurologico non è stato possibile

comprovare a quel momento alcuna lesione nella zona del sistema nervoso

centrale o periferico quale possibile conseguenza dell'infortunio del 19 luglio

2013. L'iposensibilità riferita dall'assicurato sul dorso del pollice destro

non poteva essere a quel momento ricondotta a un chiaro correlato neurologico,

per esempio nel senso di una lesione distale sensitiva del nervo radiale, non c'erano

nemmeno indizi per una lesione prossimale nella zona della radice o del plesso

o centrale quale causa di questi disturbi di sensibilità alla mano destra. Il

disturbo della sensibilità descritto dal dr. __________ il 21 febbraio 2018

nella zona del ramo dorsale del nervo ulnare destro non poteva essere più

dimostrato al momento della perizia. Anche questi risultati incostanti nel

decorso indicavano che non era insorta alcuna lesione organico-strutturale

nella zona del sistema nervoso centrale o periferico a causa dell'infortunio

del 19 luglio 2013. I disturbi dell'assicurato non potevano essere ricondotti

attualmente dal profilo neurologico a una chiara diagnosi a carico del sistema

nervoso. Di conseguenza, dal punto di vista neurologico non v'erano più a quel

momento diagnosi derivanti dall'infortunio e dal profilo del sistema nervoso la

capacità lavorativa in qualsiasi attività non era attualmente limitata.

Dal profilo neurologico l'assicurato non presentava segni di un

aggravamento o manifestazioni simili.

Il perito non ha perciò posto alcuna diagnosi neurologica con e

senza influsso sulla capacità lavorativa.

Nel rispondere alle domande peritali sottopostegli dall'CO 1, il

neurologo ha affermato che le parestesie e le disestesie del dorso della mano

destra non potevano essere diagnosticate chiaramente dal punto di vista

neurologico, perciò non potevano essere messe in relazione con probabilità

preponderante con l'infortunio del 19 luglio 2013.

Nelle osservazioni a questa perizia, l'8 settembre 2020 (doc. 235)

l'assicurato ha ricordato di avere sempre avuto disturbi e dolori al polso

destro sin dal giorno dell'infortunio, problemi che erano evidenti

(iposensibilità sul dorso del polso, gonfiore delle dita, parestesie, forza

limitata, dolori, ecc.) e che erano sempre stati rilevati dai vari medici che

si sono occupati dell'arto. Non era pertanto possibile ritenere l'assenza di

postumi infortunistici all'arto superiore destro.

Sulla scorta di questo rapporto peritale, il 24 settembre 2020

(doc. 236) l'assicuratore infortuni ha deciso che poiché i disturbi attuali al

polso destro dell'assicurato non potevano essere messi in relazione causale

probabile con l'evento del 19 luglio 2013, non poteva prendere a carico gli

accertamenti eseguiti e gli eventuali controlli futuri. L'assicurato è stato

quindi considerato abile in misura completa per i soli postumi infortunistici

dal 10 luglio 2017 e il caso chiuso dal 29 agosto 2017 secondo quanto indicato

dal dr. med. __________, che l'ha operato al polso destro.

Con l'opposizione del 20 ottobre 2020 (doc. 238), e con il ricorso

del 5 gennaio 2021 (doc. I), l'assicurato non ha prodotto alcun nuovo referto

medico. È soltanto pendente causa che è giunto al TCA il rapporto del 31 marzo

2021 (doc. XI/1) del dottor __________, medico chirurgo specialista in

ortopedia e in medicina dello sport, secondo il quale l'esame obiettivo ha

rilevato una articolarità delle dita normale, così come la sensibilità delle

dita della mano destra. L'assicurato ha riferito dolore alla palpazione dorsale

del carpo e del polso destro e il chirurgo ha rilevato un netto rumore di

scatto nei movimenti di valgo-varizzazione del polso destro con dolore locale,

discreto dolore alla prono-supinazione che appariva discretamente limitata.

Limitata forza bruta nella chiusura e presa della mano destra per motivi

antalgici. Situazione anatomo-funzionale comparativo nella norma per quanto

riguardava il polso sinistro.

Il medico curante ha riferito che prima del 2013 l'assicurato non

aveva mai subito traumi rilevanti al polso destro e che dopo il trauma del 2013

non ha riportato ulteriori traumi al polso destro - nel 2015 ha sofferto un

trauma al polso sinistro, curato con successo e senza ulteriori conseguenze.

D'avviso del chirurgo ortopedico, le diagnosi poste dai due

chirurghi della mano che hanno operato l'interessato erano simili e

conseguenti. Inoltre, dopo l'inabilità lavorativa durata fino al 9 luglio 2017,

per il dr. med. __________ era stata ottenuta una buona guarigione. Per il dr.

med. __________, poiché la TAC del 2018 era simile alla risonanza magnetica del

2017, la situazione attuale non era più in nesso di causalità con l'infortunio

del 2013.

Lo specialista curante ha puntualizzato che, indiscutibilmente, il

trauma al polso destro ha causato una lesione al sesto canale del retinacolo

degli estensori con lussazione dell'estensore ulnare del carpo, circostanza che

ha necessitato due operazioni con complicazione di sinovite locale secondaria.

Attualmente la sintomatologia clinica era assolutamente compatibile con una

recidiva locale, che si manifestava con scatto doloroso alla valgo-varizzazione

del polso destro e alla limitazione dolorosa della prono-supinazione. A suo

dire, valutare simili la TAC del 2018 alla RMN del 2017 non indicava che il

problema non esisteva, poiché sono esami statici, mentre si aveva evidenza

della sintomatologia in modo dinamico.

Inoltre, in merito al nesso di causalità tra il trauma del 2013 e

la situazione attuale, il chirurgo ortopedico ha osservato che risultava

assolutamente evidente che, mancando ulteriori eventi traumatici anche minimi

posteriori al 2013, ed essendo prima del 2013 assolutamente integro in tale

sede in quanto non aveva mai lamentato disturbi in precedenza, risultava

indiscutibile che i disturbi odierni assolutamente compatibili con la diagnosi

iniziale fossero semplicemente una ricaduta della stessa patologia.

2.6. Per quel che concerne il

valore probatorio di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi

importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si

fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal

paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),

che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del

perito siano ben motivate.

Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore

di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio

quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del

25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352

consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung,

BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto

(DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

Per costante giurisprudenza, in un procedimento

assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia

giudiziale, mentre nella fase che precede la decisione essa è un organo

amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (RAMI 1997 U

281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1).

Nella DTF 125 V

351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte

federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto valore probante, a condizione che

essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri

di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano

dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si

trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di

metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere

delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente

fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (cfr. anche Pratique

VSI 2001 pag. 108 segg.).

Il Tribunale federale ha poi precisato

nella DTF 135 V 465 che il giudice delle assicurazioni

sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici

interni che si trovano alle dipendenze dell'amministrazione, a condizione

che non sussista un minimo dubbio sull'affidabilità e sulla concludenza delle

conclusioni contenute in tali rapporti (cfr., fra le ultime, STF 9C_168/2020 del

17 marzo 2021, consid. 5.1; STF 8C_583/2020 del 4 marzo 2021, consid. 4.1).

Sempre secondo l'Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la

Corte europea dei diritti dell'uomo ha dedotto dall'art. 6 cpv. 1 CEDU,

discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l'affidabilità

dei rapporti dei medici interni all'amministrazione mediante dei mezzi di prova

propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,

anche le certificazioni dei medici curanti.

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni

(DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Ancora recentemente (STF

9C_168/2020 del 17 marzo 2021, consid. 3.2; STF 8C_532/2020 del 3 febbraio

2021, consid. 4.1), l'Alta Corte ha ribadito che diversamente dai (semplici)

rapporti medici interni all'assicuratore, ove è sufficiente un minimo dubbio

sull'affidabilità e sulla concludenza degli stessi perché l'assicurato sia

sottoposto a esame medico esterno, alle perizie esperite nell'ambito della

procedura amministrativa (art. 44 LPGA) o giudiziaria da medici specialisti

esterni deve essere riconosciuta piena forza probante nell'ambito dell'accertamento

dei fatti, nella misura in cui non si presentano indizi concreti sull'affidabilità

della perizia stessa (DTF 135 V 465 consid. 4.4 pag. 470; 125 V 351 consid.

3b/bb pag. 353). Tali perizie non possono essere messe in dubbio soltanto

perché esse dovessero giungere a conclusioni diverse dai medici curanti.

Rimangono riservati i casi in cui si dovesse imporre un complemento al fine di

chiarire alcuni aspetti o direttamente una conclusione opposta, poiché i medici

curanti lasciano emergere aspetti importanti e non solo un'interpretazione

medica puramente soggettiva. A tal riguardo occorre ricordare la natura differente

del mandato di cura e di perito (fra le tante sentenze, cfr. 8C_55/2018 del 30

maggio 2018 consid. 6.2 e 8C_820/2016 del 27 settembre 2017 consid. 5.3).

In merito ai rapporti del medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/ 2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, a suo favore (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer,

Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353). Inoltre,

il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un'opinione

contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia

ordinata dal giudice o dall'amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF

9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010

consid. 3.4).

L'Alta Corte, nella sentenza

9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto ribadito ancora nella STF 9C_721/2012

del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, trattandosi delle divergenze di

opinione tra medici curanti e periti interpellati dall'amministrazione o dal

giudice, ha precisato quanto segue:

" (…) On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et

médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en

oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns

et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères

jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur

reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au

vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat

thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR

Considerandi

2008.

IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai

2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration

ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou

plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va

différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables

ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment

pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert. (…)".

Infine, va ricordato

che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere

la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui

egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.7

Nella concreta evenienza, il

TCA constata che la decisione su opposizione impugnata trova fondamento nel

rapporto peritale del 21 luglio 2020 del dr. med. __________, neurologo che l'assicuratore

ha incaricato dopo il rinvio del 17 ottobre 2019.

Lo specialista ha indagato approfonditamente le condizioni di

salute del ricorrente dal profilo neurologico, eseguendo un esame clinico

neurologico alla testa e ai nervi cranici, alle estremità superiori e a quelle

inferiori, come pure al tronco.

Per gli arti superiori, il perito ha riscontrato una

iposensibilità al tatto sul dorso del pollice al confronto con l'altro lato di

limitata entità, un'iposensibilità al tatto anche sul dorso del polso destro,

la cicatrice sul dorso del polso destro era diffusamente dolente a un leggero

sfioramento senza un punto preciso di dolore. La sensibilità per il dolore, la

posizione e la vibrazione erano simmetricamente normali.

L'esperto ha pure condotto degli esami elettroneurografici dai

quali ha concluso che la neurografia sensomotoria distale del nervo mediano a

destra, la neurografia sensomotoria del nervo ulnare a destra e la neurografia

sensitivo-antidromica distale su entrambi i lati erano normali.

Non essendo possibile dimostrare una lesione dei nervi periferici

non era possibile oggettivare l'iposensibilità al tatto riferita dal ricorrente

sul dorso del pollice della mano destra e quindi questo disturbo non poteva

essere ricondotto a un problema neurologico, per esempio a una lesione sensitiva

distale del nervo radiale.

All'esame clinico neurologico il dr. med. __________ non ha più

riscontrato le parestesie e le disestesie sul dorso della mano di cui ha

riferito il dr. med. __________, chirurgo della mano, nel suo rapporto del 21

febbraio 2018.

Il perito non ha pertanto rilevato alcuna lesione del sistema

nervoso centrale o periferico quale possibile conseguenza dell'infortunio del

2013.

e quindi le parestesie e le disestesie lamentate dal ricorrente non

potevano essere ricondotte a una chiara diagnosi a carico del sistema nervoso,

tanto che egli non ha posto alcuna diagnosi neurologica e perciò da questo

profilo la capacità lavorativa dell'assicurato era totale.

2.8

Nell'opposizione del 20

ottobre 2020 l'assicurato ha respinto le conclusioni dell'assicuratore

infortuni che si è basato unicamente sulla perizia del dr. __________, che egli

ha contestato, perché degli aspetti oggettivi, quali il crepitio e il gonfiore

della mano, dimostravano che non era possibile che il neurologo non avesse

potuto diagnosticare le parestesie e le disestesie del dorso della mano destra.

A dire dell'insorgente, il decorso medico ha dimostrato la

positiva ripresa dall'infortunio per il ginocchio destro e il polso sinistro,

ma per il polso destro ha sempre lamentato dei problemi funzionali. Egli ha

osservato che le affezioni di cui soffriva alla mano destra erano evidenti e

medicalmente accertate. Inoltre, l'assicurato ha affermato che lo stesso medico

fiduciario aveva ammesso che erano oggettivabili il crepitio e il gonfiore

della mano che, stante la dinamica dell'infortunio, delle cure, degli

interventi chirurgici e del decorso medico confermavano l'esistenza di

affezioni post infortunistiche.

Con il ricorso del 5 gennaio 2021 l'assicurato ha ricordato le

diagnosi di instabilità mediocarpica del polso destro su probabile trauma

contusivo/distorsivo nel 2013; stato dopo escissione ganglion dorsale; stato

dopo stabilizzazione estensione ulnare del carpo a destra su rottura del

retinacolo estensori; stato dopo plastica dell'estensore ulnare del carpo e

tenosinovectomia degli estensori comuni delle dita marzo 2017.

Pertanto, tanto i disturbi algici e funzionali quanto le

parestesie e le disestesie a livello dell'estremità superiore destra, a suo

dire non potevano portare a concludere per l'assenza di postumi infortunistici

oggettivi a quell'arto.

2.9

Queste affermazioni rimangono

delle mere congetture del ricorrente, non essendo suffragate da alcun

certificato medico.

In effetti, né con l'opposizione né con il ricorso l'assicurato ha

messo validamente in dubbio le dettagliate, chiare e complete conclusioni

tratte dal perito neurologo. Egli si è infatti limitato a contestarle ribadendo

i suoi disturbi attuali, ma non è stato in grado di comprovarli oggettivandoli

con referti medici contrari.

Il solo rapporto medico che l'interessato ha prodotto pendente

causa è stato reso da un chirurgo ortopedico, che però non si è debitamente

confrontato con l'esame effettuato dal neurologo nominato quale perito dall'assicuratore

infortuni. Il dottor __________ ha infatti evidenziato che le diagnosi poste

dai dr. med. __________ e __________ erano simili e conseguenti l'una dall'altra

e che la sintomatologia lamentata dall'assicurato era compatibile con una

recidiva locale, che si manifestava con scatto doloroso alla valgo-varizzazione

del polso destro e con una limitazione dolorosa della prono-supinazione.

Al riguardo occorre ricordare che, per poter parlare

di lesioni traumatiche oggettivabili dal punto di vista organico, i risultati ottenuti

devono essere confermati da indagini effettuate per mezzo di apparecchiature

diagnostiche o di immagine radiologica e i metodi utilizzati riconosciuti

scientificamente (STF 8C_421/2009 del 2 ottobre 2009 consid. 3 e sentenze ivi

citate; cfr. pure DTF 134 V 109 consid. 9 p. 122).

In questo senso, in una sentenza pubblicata

in SVR 2009 UV Nr. 18, il Tribunale federale ha precisato che reperti clinici

quali miogelosi, dolori alla digitopressione del collo oppure limitazioni

nella mobilità del rachide cervicale, non possono di per sé essere

qualificati quale chiaro substrato organico dei disturbi (si veda pure la STF

8C_416/2010 del 29 novembre 2010, consid. 3.2).

L'Alta Corte ha altresì statuito che nemmeno le cefalee

costituiscono la prova della presenza di un danno organico di natura

infortunistica, sebbene esse possano essere classificate secondo la

Classificazione Internazionale delle Cefalee (ICHD-II) della International

Headache Society (SVR 2008 UV Nr. 2; STF 8C_680/2010 del 4 febbraio 2011

consid. 3.2; in materia di cefalee, si veda pure la DTF 140 V 290).

Nella sentenza U 273/06 del 9 agosto 2006, al considerando 3.3 il

TFA ha confermato che, per costante giurisprudenza, la neuropsicologia

non è di per sé atta a dimostrare l'esistenza di disfunzioni cerebrali organiche

derivanti da un infortunio.

In simili condizioni, la presenza di un netto rumore di scatto nei

movimenti di valgo-varizzazione del polso destro rilevata dal dr. __________ unicamente

con un esame clinico, non è atta a dimostrare che i disturbi lamentati dal

ricorrente siano in nesso di causalità con un danno alla salute oggettivabile

di natura ortopedica.

Lo stesso dicasi per l'iposensibilità, il gonfiore, i disturbi

algici e funzionali, le parestesie e le disestesie, tuttavia mai documentati.

Inoltre, come osservato dal perito, l'ambito neurologico a cui

questi disturbi appartengono non è mai stato indagato, essendo la tematica

stata analizzata soltanto dal profilo ortopedico.

In effetti, anche pendente causa il ricorrente ha prodotto il

parere di un chirurgo ortopedico. Ciò nonostante, per contrastare la

valutazione del dr. med. __________, l'insorgente avrebbe dovuto mettere in

dubbio le affermazioni del neurologo apportando il referto di uno specialista nella

medesima materia, mentre il dr. __________, oltre a non pronunciarsi sugli

esiti della valutazione neurologica, in quanto chirurgo ortopedico non era in

grado di mettere validamente in dubbio le considerazioni del neurologo.

Pertanto, in assenza di elementi oggettivi che fanno sorgere dei dubbi

concreti sulle conclusioni tratte dal perito, il Tribunale non ha motivo di non

attribuire pieno valore probatorio all'esame peritale effettuato il 16 luglio

2020.

da uno specialista in materia.

Ciò stante, resta pure valido l'esame dell'aspetto ortopedico

chiarito con la sentenza del 2019, in cui il TCA ha giudicato che la sospetta presenza

di un'instabilità mediocarpica individuata dal dr. med. __________ è stata

evasa due giorni dopo con la TAC del 23 febbraio 2018 (doc. 190), che non ha

evidenziato alcuna patologia. Pertanto, come ha rilevato il medico fiduciario

un anno dopo (doc. 194), la diagnosi del chirurgo della mano rimaneva una mera

diagnosi clinica, non supportata da dati strumentali e quindi non era stata

posta con una probabilità preponderante.

Da quanto precede discende che l'esame specialistico in ambito

neurologico non ha permesso di rilevare reperti oggettivabili atti a spiegare

la sintomatologia algica indicata dal ricorrente.

Pertanto, anche dal profilo neurologico, non v'è un danno alla

salute oggettivabile. In altre parole, i disturbi presentati dal ricorrente

sono risultati privi di sostrato organico oggettivabile.

2.10

Il diritto a prestazioni

assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata

tra l'evento dannoso e il danno alla salute.

Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto

quando, secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita, il

fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto,

sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in

questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a,

DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze citate).

Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore

può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito

della causalità adeguata (DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste

questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., pagg. 51-53).

La giurisprudenza ha inoltre stabilito che in caso di danno alla

salute fisica, dal momento in cui è accertata la causalità naturale il nesso di

causalità è generalmente ammesso (DTF 127 V 102 consid. 5

b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem

Gebiet des Sozialversicherungs-rechts, in SZS 2/1994, p. 104s; M. Frésard, L'assurance-accidents

obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungs-recht [SBVR], n. 39).

Per contro, la giurisprudenza ha elaborato più criteri per

valutare l'adeguatezza del nesso di causalità tra un infortunio e dei disturbi

psichici sviluppati successivamente dalla vittima. Essa ha dapprima classificato

gli infortuni in tre categorie, a seconda della dinamica: gli infortuni

insignificanti o leggeri (per esempio, una caduta o scivolata banale), gli

infortuni di media gravità e gli infortuni gravi. Per procedere a tale

classificazione, non si deve considerare il modo in cui l'infortunio è stato

vissuto dall'interessato, ma piuttosto l'evento traumatico in quanto tale da un

punto di vista oggettivo. In presenza di un infortunio di media gravità,

occorre prendere in considerazione un certo numero di criteri, di cui i più

importanti sono:

- le

circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare

spettacolarità dell'infortunio;

- la

gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la

loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;

- la durata

eccezionalmente lunga della cura medica;

- i disturbi somatici

persistenti;

- la

cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;

- il

decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;

- il

grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.

Non in ogni caso è necessario che tutti i criteri appena

menzionati siano presenti. La presenza di un unico criterio può bastare per

ammettere l'adeguatezza del nesso di causalità quando l'infortunio va

classificato fra quelli al limite della categoria degli eventi gravi. Per

contro, in presenza di un infortunio che si situa al limite di quelli

insignificanti o leggeri, le circostanze da considerare devono cumularsi oppure

rivestire un'importanza particolare affinché si possa ammettere il carattere

adeguato del nesso di causalità (DTF 115 V 140, consid. 6c/aa e bb e 409s.,

consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss. consid.

4a).

2.11

La più recente giurisprudenza

federale applica la prassi relativa all'evoluzione psichica abnorme conseguente

a infortunio nei casi in cui l'esistenza dei disturbi denunciati

dalla persona assicurata è sì stata attestata da medici specialisti, ma non

oggettivata mediante accertamenti strumentali e radiologici scientificamente

riconosciuti. Secondo l'Alta Corte, in quei casi l'assenza di postumi organici

oggettivabili non esclude a priori l'esistenza di un nesso di causalità

naturale con l'evento traumatico in questione (SVR 2012 UV Nr. 5 consid. 5.1 e

riferimenti ivi menzionati). L'esame della causalità naturale viene però

momentaneamente sospeso, per procedere a un esame particolare dell'adeguatezza

del nesso causale. Se da tale esame emerge non essere dato il necessario nesso

di causalità adeguata, si può rinunciare a esperire ulteriori indagini sulla

questione della causalità naturale tra l'infortunio e i disturbi lamentati (DTF

135.

V 465 consid. 5.1).

Ad esempio, questo principio è stato applicato dall'Alta

Corte nella sentenza 8C_267/2009 del 26 gennaio 2010 consid. 4.3, riguardante

dei disturbi visivi denunciati da un assicurato che era stato spinto contro un

muro da una terza persona. Ammessa l'esistenza del nesso di causalità naturale

in quanto attestata da due neuro-oftalmologi attivi a livello universitario e

constatata la mancata oggettivazione di un danno alla salute organico, il

Tribunale federale ha esaminato il caso dal profilo della causalità adeguata in

applicazione della “psico-prassi” (e non di quella relativa ai traumi

cranio-cerebrali siccome l'assicurato aveva lamentato una semplice contusione

cranica), per giungere alla conclusione che l'adeguatezza non era data.

Nella STF 8C_291/2012 dell'11 giugno 2012, la

Massima Istanza ha deciso in questo stesso modo, a proposito di una fattispecie

in cui i disturbi lamentati dall'assicurato all'arto inferiore sinistro,

riferibili secondo gli specialisti a un dolore neuropatico provocato dall'infortunio,

non avevano potuto essere oggettivati né neurologicamente né mediante esami

strumentali per immagini.

Infine, nella DTF 138 V 248 il Tribunale federale, modificando la

propria giurisprudenza, ha stabilito che in presenza di acufeni non

attribuibili a una specifica affezione organica oggettivabile, il nesso di

causalità adeguata con l'infortunio non può essere ammesso senza aver fatto l'oggetto

di un esame particolare, al pari di quanto avviene per altri quadri clinici

senza prova di deficit organico.

2.12

In assenza di un sufficiente

sostrato organico oggettivabile, come è il caso nella presente fattispecie

(cfr. consid. 2.9), occorre dunque effettuare un esame specifico dell'adeguatezza

secondo i criteri applicabili in caso di evoluzione psichica abnorme conseguente

a infortunio (DTF 115 V 133).

Secondo la giurisprudenza federale, l'esame dell'adeguatezza del

legame causale può però avvenire, al più presto, quando l'assicuratore contro

gli infortuni, in virtù dell'art. 19 cpv. 1 LAINF, è tenuto a chiudere un caso (con

interruzione delle prestazioni di corta durata). Tale momento è dato quando

dalla continuazione della cura medica non vi è più da attendersi dei sensibili

miglioramenti e quando eventuali provvedimenti integrativi dell'assicurazione

per l'invalidità si sono conclusi. L'Alta Corte ha inoltre precisato che la

questione del “sensibile miglioramento” di cui all'art. 19 cpv. 1 LAINF

va valutata in funzione dell'entità del previsto aumento oppure del ripristino

della capacità lavorativa, nella misura in cui quest'ultima è pregiudicata

dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti).

Nel caso concreto, non sono in discussione provvedimenti

integrativi dell'AI, motivo per cui è determinante il momento in cui si è

stabilizzato lo stato di salute dell'insorgente.

Dagli atti emerge che l'assicuratore ha posto termine alle proprie

prestazioni su indicazione del dr. med. __________, che il 29 agosto 2017 ha

ritenuto raggiunta la guarigione locale.

Non risulta, inoltre, che dopo quella data l'assicurato si

sottoponeva a particolari terapie, in ogni caso non a terapie miranti a

migliorare notevolmente i disturbi infortunistici.

Assodato, dunque, che all'amministrazione non può essere

rimproverato di aver prematuramente chiuso la pratica al 29 agosto 2017,

in assenza di un sufficiente sostrato organico oggettivabile, in ossequio alla

giurisprudenza evocata al consid. 2.11, occorre procedere a un esame specifico

dell'adeguatezza, secondo i criteri applicabili in caso di evoluzione psichica

abnorme conseguente a infortunio (DTF 115 V 133).

Con la decisione su opposizione impugnata, l'assicuratore infortuni

resistente ha ipotizzato che (anche) attribuendo l'evento di cui è stato

vittima il ricorrente alla categoria degli infortuni di media gravità ma al

limite di quelli leggeri, anziché a quella degli infortuni di poca gravità, la

causalità adeguata deve essere rifiutata, non essendo adempiuto nessuno dei

criteri elaborati dalla giurisprudenza federale, che ne richiede almeno

quattro.

L'insorgente non ha sollevato alcuna specifica obiezione, né a

proposito della classificazione dell'infortunio decisa dall'istituto

assicuratore né in merito alla pretesa mancata realizzazione dei criteri di

rilievo, avendo preteso che la causalità adeguata sia ammessa in base al corso

ordinario delle cose e dell'esperienza generale della vita, visto che il

crepitio, l'iposensibilità e il gonfiore erano affezioni oggettivabili post

infortunistiche.

2.13

Nell'esaminare

l'adeguatezza del legame causale, bisogna avantutto procedere alla classificazione

dell'infortunio occorso al ricorrente.

Nell'apposito questionario il 28 agosto 2013 (doc. 15) l'assicurato

ha dichiarato che "Mentre scendevo la

gradinata del cantiere di lavoro scivolavo accidentalmente".

Nel certificato medico LAINF del giorno precedente (doc. 14) il medico curante

ha aggiunto "battendo il ginocchio

destro e il polso destro".

Nel verbale del colloquio avuto il 27 novembre 2013 (doc. 36) dall'assicurato

con un collaboratore dell'assicuratore infortuni, risulta quanto segue:

" Mi ero

recato presso il magazzino a prendere un pannello che dovevamo utilizzare sul

cantiere.

Mentre scendevo da una scarpata relativamente ripida, ero

scivolato ed ero caduto.

Cadendo avevo sottoposto il ginocchio destro ad un movimento di

torsione e successivamente l'avevo picchiato sul terreno fatto di terra e

sassi.

(…).

Inoltre il polso destro mi era rimasto schiacciato sotto la

schiena, poiché nel tentativo di proteggermi dalla caduta avevo messo la mano

destra all'indietro.

Cadendoci sopra, oltre che schiacciarlo, il polso l'avevo piegato

in maniera inusuale e forzata verso l'interno.".

Secondo la giurisprudenza, una normale caduta oppure scivolata va

generalmente classificata tra gli infortuni leggeri con la conseguenza

che l'adeguatezza del nesso causale tra il sinistro e i disturbi psichici deve

essere senz'altro negata (DTF 115 V 133 consid. 6a).

Sono per contro stati classificati nella categoria intermedia

propriamente detta sino a quella medio-grave, gli infortuni in cui l'assicurato

è caduto da un'altezza di più metri riportando importanti lesioni oppure

fratture (per una panoramica sulla giurisprudenza in materia di cadute, si veda

la RAMI 1998 U 307 p. 449 consid. 3a).

È stato infine classificato fra gli infortuni di media gravità

al limite della categoria inferiore, il sinistro in cui un assicurato ha

perso l'equilibrio, è caduto da un'impalcatura alta 1,2 metri e ha riportato

una frattura calcaneare (RAMI 1998 U 307 p. 449). Il TFA ha deciso in questo

stesso senso trattandosi della caduta di un operaio attraverso un lucernario

con contusione dell'anca destra e distorsione del ginocchio destro, della

caduta su una scala con una lieve frattura dislocata del setto nasale e grave commotio

cerebri (STFA U 141/92 del 19 settembre 1994), nonché della caduta sulla

soglia della porta con contusione dorsale e sospetta compressione vertebrale

(DTF 123 V 137).

Visti i precedenti giurisprudenziali appena citati, tenuto conto

della dinamica oggettiva dell'evento e precisato che, in questo contesto, non

devono essere prese in considerazione le conseguenze dell'infortunio, né le

circostanze concomitanti (SVR 2008 UV Nr. 8), secondo questo Tribunale, il

sinistro occorso al ricorrente può essere classificato, tutt'al più, tra gli

eventi di grado medio, al limite però della categoria degli infortuni

leggeri o insignificanti.

In tale eventualità, il giudice è tenuto a valutare le circostanze

connesse con l'infortunio secondo i criteri elaborati dal TF e qui evocati al consid.

2.10

Per ammettere l'adeguatezza del nesso causale, è necessario che un

fattore fosse presente in maniera particolarmente incisiva oppure l'intervento

di più criteri.

Nella sentenza 8C_897/2009 del 29 gennaio 2010, pubblicata in SVR

2010.

UV Nr. 25, al considerando 4.5 il Tribunale federale ha ribadito che - in

caso di infortuni di media gravità ma che si trovano al limite della categoria

di quelli leggeri -, devono essere adempiuti quattro dei sette criteri

di rilievo, affinché possa essere riconosciuta l'esistenza del nesso causale

adeguato.

Per quanto concerne la dinamica dell'evento traumatico, scivolando

e poi cadendo lungo un dirupo mentre stava camminando, il ricorrente è caduto

da un'altezza pari alla sua statura. Questo evento, in quanto tale, non può

essere ritenuto né drammatico né spettacolare per come si è svolto. Si è

trattato in fondo di una banale caduta partendo dalla posizione eretta.

A causa del sinistro del 19 luglio 2013, l'assicurato ha riportato

una lesione del VI retinacolo degli estensori con instabilità dell'estensore

ulnare del carpo. Il 18 febbraio 2014 egli è stato operato dal dr. med. __________,

che ha eseguito un intervento di ricostruzione del VI retinacolo degli

estensori a destra secondo Spinner-Kaplan.

Inoltre, non si può parlare né di una

durata eccezionalmente lunga della cura medica, né di rilevanti complicazioni.

L'assicurato ha subito un'operazione a

distanza di sei mesi dall'infortunio e si è poi sottoposto a due cicli di

ergoterapia terminati nel giugno 2014, che hanno portato a una buona guarigione.

Egli è infatti tornato a lavorare dapprima al 50% e da fine settembre 2014 al

100%.

È qui inoltre utile ricordare che in una

sentenza del 17 maggio 1999 (U 235/97), il TFA ha comunque negato che la cura

medica sia stata eccezionalmente lunga, anche se il trattamento delle lesioni

organiche primarie si era concluso soltanto a distanza di un anno e cinque mesi

dalla data del sinistro.

In merito al criterio dei dolori somatici persistenti, va ribadito

che il ricorrente ha dichiarato di accusare crepitio, iposensibilità, gonfiore,

parestesie e disestesie.

In ogni caso, anche ammettendo che il criterio dei disturbi

persistenti fosse realizzato, esso non lo è comunque in un modo particolarmente

intenso.

La sua sola presenza non basta perciò per ammettere l'esistenza

del necessario nesso di causalità adeguata (STFA U 208/00 dell'11 gennaio

2001).

Il 20 gennaio 2016 (doc. 114) l'insorgente

ha segnalato di non avere più dei dolori particolari al polso operato, ma che

era comparsa una tumefazione dorsale quando lo sforzava.

Nessun elemento all'inserto permette di ravvisare gli estremi per

ammettere la presenza di una cura medica errata e aggravante notevolmente gli

esiti dell'infortunio.

In merito al criterio del decorso sfavorevole della cura e le

complicazioni rilevanti intervenute è utile sottolineare che dalla cura medica

e dai notevoli disturbi non si può dedurre un decorso sfavorevole e/o delle

complicazioni rilevanti. Sono inoltre necessarie delle circostanze particolari

che hanno pregiudicato la guarigione. L'assunzione di molti medicamenti e l'esecuzione

di diverse terapie non basta per ammettere questo criterio. Lo stesso vale per

il fatto che, nonostante regolari terapie, l'assicurato lamenta ancora disturbi

e non ha raggiunto una (completa) capacità lavorativa (STF 8C_80/2009 del 5

giugno 2009 consid. 6.5 e riferimenti).

In specie può rimanere indeciso se tale criterio è realizzato e

quindi se l'operazione alla mano destra avvenuta nel 2014 ha portato il 13 febbraio 2017 il dr. __________ a operare l'assicurato

per sinovialectomia degli estensori e stabilizzazione dell'estensore ulnare del

carpo.

Infatti, anche se ciò dovesse essere il caso, in presenza di un

infortunio di grado medio al limite della categoria inferiore, l'adempimento di

un solo criterio non potrebbe comunque giustificare l'adeguatezza del nesso di

causalità.

Visto quanto precede, questo Tribunale non può ritenere

soddisfatto nemmeno il criterio del grado e della durata dell'incapacità

lavorativa dovuta ai soli esiti somatici dell'infortunio assicurato. In

effetti, sia prima sia dopo il primo intervento chirurgico l'assicurato ha

continuato a lavorare.

Inoltre, dopo l'operazione del febbraio 2017, il 29 agosto 2017 (doc. 160) il dr. __________ ha

ritenuto che la guarigione locale era ormai raggiunta

e che l'interessato non sembrava presentare recidive dei disturbi precedenti.

È soltanto soggettivamente che il ricorrente ha riferito disturbi

persistenti al polso e che non era più in grado di lavorare, perché neppure la

TAC eseguita il 23 febbraio 2018 su mandato del dr. med. __________ ha

evidenziato alcunché di patologico.

2.14

Sulla scorta delle

considerazioni esposte, posto come nessuno dei criteri di rilievo sia risultato

adempiuto, si deve concludere che i disturbi risultati privi di sostrato

organico oggettivabile lamentati dall'insorgente dopo il 29 agosto 2017, non costituivano

più una conseguenza adeguata dell'evento infortunistico occorsogli il 19 luglio

2013.

Facendo difetto l'adeguatezza, può essere lasciata aperta la

questione relativa all'esistenza del nesso di causalità naturale tra l'infortunio

e le conseguenze ortopediche e neurologiche (cfr., in proposito, STF

8C_289/ 2020 del 17 febbraio 2021 consid. 6.1; SVR 1995 UV Nr. 23 consid. 3c;

STF U 17/07 del 30 ottobre 2007, consid. 3, U 606/06 del 23 ottobre 2007,

consid. 4 e U 299/05 del 28 maggio 2007, consid. 5.2).

In conclusione, ritenuto che dal 29 agosto 2017 il ricorrente non

presentava più alcun postumo dell'evento infortunistico assicurato, l'assicuratore

infortuni era legittimato a porre fine al proprio obbligo a prestazioni a

contare da quel giorno e, in questo senso, la decisione su opposizione

impugnata deve essere confermata in questa sede.

2.15

Il 1° gennaio 2021 è entrata

in vigore una modifica della LPGA. L'art. 61 lett. a LPGA prevede ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica,

ma non più anche gratuita.

Su quest'ultimo aspetto, il nuovo art. 61 lett. fbis

LPGA dispone che in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è

soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Nel caso di specie, trattandosi di prestazioni dall'assicurazione

infortuni e non essendoci nella LAINF alcuna norma specifica in merito, la

procedura deve essere gratuita.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati

i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di

diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti