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Decisione

35.2021.20

Ginocchio destro. Dichiarazione della prima ora. No Infortunio. Lesione meniscale. No sforzo eccessivo. Lesione parificata? Rinvio atti per ulteriori accertamenti (art. 44 LPGA)

5 luglio 2021Italiano35 min

di lesione oggettivabile la problematica è completamente morbosa e non di origine

Source ti.ch

Incarto

n.

35.2021.20

PC/sc

Lugano

5 luglio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Paola Carcano, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 8 febbraio 2021 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 7 gennaio 2021 emanata da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 18 maggio 2017, RI 1,

nato il 17 marzo 1966, dipendente della ditta __________ di __________ dal 17

agosto 2015 a tempo pieno in qualità di operaio e, perciò, assicurato contro

gli infortuni presso l’CO 1, verso le 10.00, in un cantiere di __________, “Dopo

aver montato dei davanzali, stava scendendo dalle scale e improvvisamente ha

sentito dolore al ginocchio destro.” (doc. 1).

Dal referto del 19 maggio 2017 dell’esame RX del ginocchio destro del 18 maggio

2017 emerge quanto segue: “Non evidenti immagini radiografiche da riferire a

rime di frattura attualmente identificabili nei radiogrammi eseguiti.

Conservati i rapporti articolari.” (doc. 12).

La RM del ginocchio destro del 2 giugno 2017 ha evidenziato una “Lesione del

corno posteriore del menisco mediale” e una “Condropatia retropatellare

grado III” (doc. 13).

1.2. Esperiti gli accertamenti

medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 13 giugno 2018,

l’istituto assicuratore ha negato il proprio obbligo a prestazioni ritenendo

che l’evento in questione non configurasse né un infortunio ai sensi dell’art. 4

LPGA né una lesione corporale parificabile ai postumi di un infortunio giusta

l’art. 6 cpv. 2 LAINF (doc. 33).

A seguito dell’opposizione

interposta il 10 luglio 2018 dall’assicurata, per il tramite del proprio medico

di famiglia, dr.ssa med. __________, specialista FMH in medicina generale (doc.

38), e dopo avere esperito ulteriori accertamenti medico-amministrativi, in

data 7 gennaio 2021, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima

decisione (doc. 60).

1.3. Con tempestivo ricorso dell’8

febbraio 2021, RI 1, rappresentato dall’avvocato RA 1, ha chiesto che l’annullamento

della decisione su opposizione impugnata, e, in via principale, il “riconoscimento

dell’esistenza di un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA e riconoscimento

delle prestazioni LAINF a far tempo dal 18.5.2017 (indennità giornaliere e

spese di cura e successivamente valutazione IMI)”, in via subordinata, “riconoscimento

dell’esistenza di una lesione parificata ad infortunio ai sensi dell’art. 6

cpv. 2 Lainf e riconoscimento delle prestazioni LAINF a far tempo dal 18.5.2017

(indennità giornaliere e spese di cura e successivamente valutazione IMI)”

rispettivamente, in via ancora più subordinata, “gli atti sono rinviati alla

CO 1 per esperire nuovi accertamenti e per definire il diritto del signor RI 1

alle prestazioni di breve (indennità giornaliere e spese di cura) e lunga

durata (rendita) Lainf e valutazione dell’IMI.” (doc. I, pag. 12).

Il patrocinatore del

ricorrente ribadisce anche in questa sede che il suo cliente ha appoggiato male

un piede su un gradino provocando la distorsione e il cedimento del ginocchio

destro e riportando una lesione del corno posteriore del menisco mediale. Il rappresentante

dell’insorgente puntualizza che il suo cliente nelle dichiarazioni successive

alla dichiarazione d’infortunio del 1° giugno 2017 è stato meno preciso nel

descrivere l’evento, ma comunque sempre in linea coerente con la dinamica

descritta immediatamente dopo lo stesso.

Nell’ipotesi in cui non venisse riconosciuto un infortunio, il patrocinatore

chiede che al suo assistito venga riconosciuto di essere portatore di una

lesione parificata a infortunio ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 Lainf, considerato

che è manifesta e oggettivata una lesione del menisco, che non può essere

considerata quale unica conseguenza di un processo degenerativo, ragione per la

quale l’CO 1 è in ogni caso obbligato ad erogare le sue prestazioni. Il suo

cliente non si è mai sottoposto in passato a cure o interventi al menisco e non

ha mai manifestato problematiche in legame con il ginocchio destro in

precedenza. La lesione meniscale oggettivata è imputabile, in maniera

preponderante al trauma subito. Ciò che è stato riconosciuto sia dalla dr.ssa __________

sia dal dr. med. __________ e dal PD dr. med. __________, quest’ultimo

consultato direttamente dall’CO 1. Solo il medico __________, dr. med. __________,

è dissidente e ritiene - a torto - che la rottura meniscale sia di origine

degenerativa. Le valutazioni mediche dei precitati specialisti sono atte a

generare più di “un lieve dubbio” preteso dalla giurisprudenza.

1.4. Nella risposta del 24

febbraio 2021, l’CO 1 ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di

cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).

1.5. Il 1° marzo 2021 il

patrocinatore dell’insorgente si è riconfermato nelle proprie tesi e domande

con argomentazioni di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di

diritto (doc. V).

1.6. Il 3 marzo 2021 il doc. V è

stato trasmesso alla patrocinatrice dell’assicurato per conoscenza (doc. VI).

in diritto

in ordine

2.1. La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo

49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del

31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12

marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18

febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e

H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00

del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29

gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.

190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999.

Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8

settembre 2015).

nel

merito

2.2. Nel caso di specie, litigiosa

è la questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a negare il diritto a

prestazioni in relazione all’evento del 18 maggio 2017, per il motivo che

l’assicurato non sarebbe rimasto vittima di un infortunio ai sensi di legge, né

il danno alla salute da lui riportato costituirebbe una lesione parificata ai

postumi d’infortunio.

2.3. Secondo l’art. 6 cpv. 1

LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni

assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non

professionali e di malattie professionali.

L'assicurazione effettua

le prestazioni anche per le lesioni corporali parificabili ai postumi

d’infortunio esaustivamente enumerate al cpv. 2 del medesimo articolo.

2.4. L'art. 4 LPGA così definisce

l'infortunio:

" È

considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario,

apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la

salute fisica o psichica o che provochi la morte."

Questa definizione

riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1 vOAINF -

disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni

dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003 -di modo

che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.

Cinque sono dunque gli

elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:

" -

l'involontarietà

- la repentinità

- il danno alla salute (fisica o

psichica)

- un fattore causale esterno

- la straordinarietà di tale fattore"

(cfr.

Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA),

Losanna 1992, p. 44-51)

Scopo

della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.

2.5. Si evince dalla nozione

stessa di infortunio che il carattere straordinario non concerne gli effetti

del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale

(cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176).

Pertanto, è irrilevante il

fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali.

Il fattore esterno è

considerato come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro

degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire

quotidiane o abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61

consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss, consid. 2a).

Vi è infortunio unicamente

se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento deve accadere nel mondo

esterno.

Quando il processo lesivo

si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni,

l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di sforzo

eccessivo o di movimenti scoordinati.

La giurisprudenza esige,

perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi eccessivi, che essi

superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima è normalmente

esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o addestramento, essa è

abitualmente in grado di resistere.

Da un altro lato, per

poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da movimenti

scombinati o incongrui. Gli stessi devono essersi prodotti in circostanze

esterne manifestamente insolite, impreviste e fuori programma. Carente è

altrimenti la straordinarietà del fattore esterno causale, con la conseguenza

che non tutte le caratteristiche di un infortunio sono realizzate (DTF 122 V

232 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid. 2, 116 V

138 consid. 3a e b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid. 3b).

2.6. Gli assicuratori contro gli

infortuni devono corrispondere le proprie prestazioni anche per le lesioni

corporali esaustivamente enumerate all'art. 6 cpv. 2 LAINF (nella versione

introdotta con la modifica del 25 settembre 2015, entrata in vigore il 1°

gennaio 2017), a condizione che esse non siano attribuibili indubbiamente a una

malattia o a fenomeni degenerativi.

Con la revisione della Legge

federale sull’assicurazione contro gli infortuni, entrata in vigore il 1°

gennaio 2017, per quanto concerne le lesioni corporali parificabili ai postumi

d’infortunio, il legislatore federale ha rinunciato al criterio del fattore

esterno.

Il nuovo art. 6 cpv. 2 LAINF ha

il seguente tenore:

" L’assicurazione

effettua le prestazioni anche per le lesioni corporali seguenti, sempre che non

siano dovute prevalentemente all’usura o a una malattia:

a. fratture;

b. lussazioni di articolazioni;

c. lacerazioni del menisco;

d. lacerazioni muscolari;

e. stiramenti muscolari;

f. lacerazioni dei tendini;

g. lesioni dei legamenti;

h. lesioni del timpano.”

In una sentenza di

principio 8C_22/2019 del 24 settembre 2019, pubblicata in DTF 146 V 51, il Tribunale

federale, avuto riguardo all’applicazione dell’art. 6 cpv. 2 LAINF, ha

innanzitutto stabilito che se vi è stato un infortunio ex art. 4 LPGA e

l’assicurato ha riportato una lesione corporale figurante nell’elenco,

l’assicuratore è tenuto a corrispondere le prestazioni assicurative in base

all’art. 6 cpv. 1 LAINF. Nel caso in cui, invece, non è accaduto un infortunio

ai sensi di legge, ma l’assicurato presenta, comunque, una lesione corporale

giusta l’art. 6 cpv. 2 LAINF, il caso deve essere esaminato dal profilo di

quest’ultima disposizione.

Sempre secondo l’Alta

Corte, dall’interpretazione dell’art. 6 cpv. 2 LAINF risulta che la sua

applicazione non presuppone l’intervento di un fattore esterno e, dunque, di un

evento infortunistico o comportante un rischio accresciuto di lesione ai sensi

della giurisprudenza relativa all’art. 9 cpv. 2 vOAINF. In questo contesto

l’esistenza stessa di una lesione corporale prevista dall’art. 6 cpv. 2 lett.

a-h LAINF, implica la presunzione che si tratti di una lesione parificata ad

infortunio che deve essere presa a carico dall’assicuratore contro gli

infortuni. Tuttavia, a fronte della possibilità data dall’art. 6 cpv. 2 LAINF

di fornire la controprova (“sempre che [le lesioni enumerate alle

lettere a-h] non siano dovute prevalentemente all’usura o a una malattia”),

permane la necessità di distinguere la lesione corporale assimilata ad

infortunio, che è a carico dell’assicuratore contro gli infortuni, dalla

lesione dovuta all’usura o a malattia, che è invece di competenza

dell’assicuratore malattie. In proposito, la questione relativa a un evento

iniziale riconoscibile e identificabile resta pertinente anche dopo la revisione

della LAINF, ma ciò nulla muta al fatto che, in presenza di una delle lesioni

menzionate nella lista di cui all’art. 6 cpv. 2 LAINF, l’assicuratore infortuni

è di principio tenuto a fornire le proprie prestazioni, a meno di dimostrare

che essa è prevalentemente imputabile a usura o malattia. Di conseguenza, nel

quadro del suo dovere di accertamento (art. 43 cpv. 1 LPGA), all’annuncio di

una lesione presente sulla lista, l’assicuratore infortuni deve chiarire le

circostanze esatte del sinistro. Se non può essere accertato alcun evento

iniziale oppure se è stato accertato soltanto un evento benigno o anodino, ciò

semplifica evidentemente la prova liberatoria dell’assicuratore infortuni.

Spetta in primo luogo ai medici specialisti procedere alla delimitazione

contestata, tenendo conto di tutto lo spettro delle cause all’origine della

lesione corporale in questione. Occorre pertanto chiarire, non soltanto lo

stato preesistente, ma pure le circostanze in cui i disturbi denunciati dalla

persona assicurata si sono manifestati per la prima volta. Gli elementi a

favore o a sfavore dell’usura o di una malattia devono essere ponderati dal

profilo medico. L’assicuratore infortuni deve dimostrare, con il grado della

verosimiglianza preponderante, che la lesione in questione è dovuta in modo

preponderante all’usura o a una malattia, ossia in una misura superiore al 50%

rispetto a tutti gli altri fattori in gioco. Se lo spettro delle cause si

compone unicamente di elementi a favore di un’usura o di una malattia, la prova

liberatoria si ritiene fornita e non sono necessari ulteriori chiarimenti.

2.7. Conformemente alla

giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in

concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio.

Quando l'istruttoria non

permette di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado della

verosimiglianza preponderante - la semplice possibilità non basta - tali

elementi, il giudice constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi,

l'inesistenza giuridica dell'infortunio (cfr. DTF 114 V 305ss. consid. 5b, 116

V 136ss. consid. 4b, 111 V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86, p. 50; A. Bühler,

Der Unfallbegriff, in A. Koller (Hrsg.), Haftpflicht- und

Versicherungsrechtstagung 1995, S. Gallo 1995, p. 267).

Gli stessi principi sono

applicabili alla prova dell'esistenza di una lesione parificata ad infortunio

(DTF 114 V 306 consid. 5b; 116 V 141 consid. 4b).

2.8. Nel caso di specie, questa

Corte constata che l’assicurato è portatore di una lesione del corno posteriore

del menisco mediale, circostanza che è stata attestata dal Primario di

radiologia del servizio di radiologia dell’__________ del __________ (dr. med. __________;

cfr. RM del ginocchio destro del 2 giugno 2017: doc. 13) e finalmente

confermata anche dal PD dr. med. __________ dell’Universitäts __________ di __________

(cfr. parere del 18 novembre 2020: “Ein subtotaler Abriss der Wurzel des

medialen Meniskushinterhornes”: doc. 57), consultato dall’CO 1 su richiesta

del medico __________, dr. med __________, specialista FMH in chirurgia

ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore (doc. 54). Trattasi di un danno

alla salute che ricade sotto la lett. c dell’art. 6 cpv. 2 LAINF (“lacerazioni

del menisco”).

Nella DTF 146 V 51 consid.

9.1, il Tribunale federale si è chinato segnatamente sulla questione di sapere

quale disposizione torna applicabile allorquando l’assicuratore contro gli

infortuni ha ammesso l’esistenza di un infortunio ex art. 4 LPGA e che

l’assicurato soffre di una lesione corporale ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 LAINF.

La Corte federale ha stabilito che in tale ipotesi, l’assicuratore contro gli

infortuni deve prendere a proprio carico le conseguenze della lesione in

questione in virtù dell’art. 6 cpv. 1 LAINF. Per contro, in assenza di un

infortunio ai sensi di legge, il caso deve essere esaminato dal profilo

dell’art. 6 cpv. 2 LAINF.

Alla luce di quanto

precede, in concreto, questo Tribunale è innanzitutto tenuto a esaminare se RI

1 è rimasto vittima di un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA, oppure no.

2.9. Nella presente fattispecie,

la dinamica del sinistro del 18 maggio 2017 è oggetto di discussione tra le

parti. L’CO 1 ha ritenuto che l’assicurato, mentre stava scendendo le scale, ha

improvvisa-mente sentito un dolore al ginocchio destro. Dal canto suo, il

ricorrente ribadisce, anche in questa sede, di avere appoggiato male un piede

su un gradino provocando la distorsione e il cedimento del ginocchio destro.

A

questo proposito il TCA osserva quanto segue.

Dall’“anamnesi”

risultante dalla lettera di dimissione del PS del 18 maggio 2017, si evince

quanto segue: “(…) giunge alla nostra attenzione in seguito a trauma

distorsivo a livello del ginocchio di destra avvenuto questa mattina mentre

scendeva le scale. (…)” (doc. 9).

Nell’annuncio d’infortunio

del 22 maggio 2017 il datore di lavoro ha comunicato all’CO 1 che il suo

dipendente, il 18 maggio 2017, alle ore 10:00, “Dopo avere montato dei

davanzali, stava scendendo dalle scale e improvvisamente ha sentito dolore al

ginocchio destro” (doc. 1).

Nel questionario del 1°

giugno 2017 l’assicurato, sub “descrizione dettagliata dell’evento”,

ha così risposto: “Stavo scendendo le scale e ho messo male il piede creando

una distorsione. Non sono caduto perchè prontamente mi sono aggrappato alla ringhiera”

(doc. 7).

A fronte di tali indicazioni differenti circa la dinamica del sinistro, invitato

dall’amministrazione a fornire maggiori ragguagli, l’assicurato, in occasione

del colloquio del 23 agosto 2017 (doc. 20), ha dichiarato quanto segue:

" Fattispecie

iniziale.

In data 18.5.2017 verso le ore 10.00 mi trovavo su di un cantiere a __________

e stavo montando dei davanzali. Mi sono spostato sul cantiere con un davanzale

del peso di 1-2 kg in mano e stavo scendendo una scala interna dello stabile quando

improvvisamente nel scendere lo scalino ho sentito un forte dolore al ginocchio

destro che poi è ceduto. Fortunatamente non sono caduto in quanto sono

riuscito ad aggrapparmi alla ringhiera.

Non ricordo che sia successo qualcosa di straordinario. Ho solo sentito un

forte dolore e non riuscivo più a stare in piedi. Prima di questo evento non

avevo problemi al ginocchio destro. La mattina stavo bene.

Decorso.

Sono rimasto sul posto di lavoro per vedere se la situazione migliorava senza

fare nulla e nel frattempo il ginocchio destro si è gonfiato.

Sono riuscito ad andare a casa da solo e ho aspettato mia moglie per farmi

accompagnare in ospedale. Mentre aspettavo disteso sul divano mi sono accorto

che il ginocchio peggiorava. Ho applicato del ghiaccio. (…)”. (doc. 20, pag. 1

e 2; n.d.r.: il grassetto non è della redattrice mentre il corsivo è della

redattrice).

Chiamato a definire la dinamica del sinistro occorso il 18 giugno 2017, questo

giudice rileva che, secondo la giurisprudenza, in presenza di due versioni

differenti, la preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che

l’assicurato ha dato nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze

giuridiche (STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, consid. 5.2 e rinvii

giurisprudenziali ivi citati). Le spiegazioni fornite in un secondo tempo non

possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le

contraddicono (cfr. SVR 2008 UV Nr. 12; RAMI 2004 U 524, p. 546; DTF 121 V 47

consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1988 U 55, p. 363 consid. 3b/aa; STFA

del 27 agosto 1992 nella causa M., non pubbl.; RDAT II-1994 p. 189; per una

critica, cfr. U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung,

Zurigo 1999, p. 217, n. 546).

Una "dichiarazione

della prima ora", a cui attribuire un particolare valore probante, non

è data qualora la prima descrizione in forma scritta della dinamica

dell'infortunio, ha avuto luogo lungo tempo dopo l'evento in questione. Al

proposito, occorre osservare che la capacità di ricordarsi soprattutto delle

particolarità di un determinato avvenimento, si smorza relativamente presto.

Una descrizione dell'infortunio fornita per, la prima volta, dopo mesi, non può

perciò essere a priori considerata più affidabile rispetto a versioni dei fatti

presentate ancora più tardi (cfr. STFA U 6/02 del 18 dicembre 2002, consid.

2.2.). Tale principio non è, inoltre, applicabile se dall'istruttoria della

causa siano da attendersi nuovi elementi cognitivi (cfr. RAMI 2004 U 524, p.

546 consid. 3.3.4; STFA U 236/98 del 3 gennaio 2000 e U 430/00 del 18 luglio

2001). Nulla impedisce pertanto di attenersi a una mutata versione dei fatti se

essa risulta maggiormente convincente e corroborata da altri elementi probatori

che il richiedente è riuscito a dimostrare con l'alto grado di verosimiglianza

richiesto dalla giurisprudenza (DTF 121 V 47 consid. 2a, 208 consid. 6b).

Occorre, poi, fondarsi sulla seconda versione quando questa si limita a

completare e non contraddice la prima versione (cfr. STF U 33/07 del 20 marzo

2007).

Nel caso concreto, in ossequio ai principi giurisprudenziali appena esposti,

questa Corte ritiene di poter fondare la propria valutazione, per quanto

concerne la dinamica dell’evento, su quanto dichiarato dall'assicurato in

occasione del colloquio del 23 agosto 2017, allorquando è stato invitato

dall’amministrazione a fornire personalmente maggiori ragguagli circa la

dinamica del sinistro, dichiarazione dalla quale risulta in maniera chiara e

univoca quanto segue: “stavo scendendo una scala interna dello stabile

quando improvvisamente nel scendere lo scalino ho sentito un forte dolore al

ginocchio destro che poi è ceduto. Fortunatamente non sono caduto in quanto

sono riuscito ad aggrapparmi alla ringhiera.” (doc. 20)

In particolare, il TCA ritiene che, nello stabilire come si siano svolti i

fatti, decisivo risulti quanto personalmente indicato dall’assicurato nella

descrizione dettagliata dell’accaduto in occasione della sua audizione da parte

di un funzionario dell’amministrazione. A fronte delle differenze risultanti

dagli atti in merito a quanto accaduto (cfr. i già citati doc. 1 “stava

scendendo dalle scale e improvvisamente ha sentito dolore al ginocchio destro”,

doc. 7 “Stavo scendendo le scale e ho messo male il piede creando una

distorsione” e doc. 9 “trauma distorsivo a livello del ginocchio di

destra avvenuto questa mattina mentre scendeva le scale”), le domande che

gli sono state rivolte erano volte proprio a chiarire, nel dettaglio, come si fosse

svolto l’evento annunciato. Da qui l’importanza che rivestono le dichiarazioni

fornite personalmente dall’assicurato stesso in risposta alle domande poste

dall’ispettore dell’CO 1, volte proprio a chiarire, nel dettaglio, come si fosse

svolto l’evento annunciato.

In concreto, è quindi decisivo il fatto che alla specifica domanda volta a

ottenere una descrizione dettagliata del movimento incriminato compiuto,

l’assicurato abbia dichiarato “stavo scendendo una scala interna dello

stabile quando improvvisamente nel scendere lo scalino ho sentito un forte dolore

al ginocchio destro che poi è ceduto”, e ciò a conferma di quanto già

indicato nel formulario di annuncio d’infortunio LAINF del datore di lavoro

(cfr. doc. 1: “stava scendendo dalle scale e improvvisamente ha sentito

dolore al ginocchio destro”).

A fronte della chiarezza della

domanda posta e della relativa risposta fornita dal ricorrente, il TCA non può

considerare credibile quanto da lui sostenuto nel questionario del 1° giugno

2017 (doc. 7), in sede di opposizione (doc. 38) e, da ultimo in questa sede

(doc. I), allorquando ha sostanzialmente dichiarato di aver subito una

distorsione del ginocchio destro dopo avere appoggiato in malo modo il piede

destro su un gradino, descrizione che non si limita a completare - ma in realtà

contraddice - la versione dei fatti da lui personalmente fornita in occasione

del colloquio del 23 agosto 2017 in risposta alla domanda posta dall’ispettore

dell’CO 1 (“Fattispecie iniziale”), volta proprio a chiarire, nel

dettaglio, come si fosse svolto l’evento annunciato.

Alla luce di tutto quanto

appena esposto nel caso concreto, questa Corte ritiene che non vi sono motivi

per dubitare della dinamica dell'evento verificatosi nel maggio 2017, così come

esposta dall'assicurato in occasione del colloquio del 23 agosto 2017 (doc.

20), e cioè “stavo scendendo una scala interna dello stabile quando

improvvisamente nel scendere lo scalino ho sentito un forte dolore al ginocchio

destro che poi è ceduto. Fortunatamente non sono caduto in quanto sono riuscito

ad aggrapparmi alla ringhiera.”

In simili, il TCA non

condivide le critiche ricorsuali sollevate dal patrocinatore dell’assicurato a

tal proposito all’operato dell’CO 1, che pertanto vengono respinte.

2.10. Nel caso concreto, non vi è

stato l’intervento di un fattore causale esterno: il danno alla salute si è,

infatti, manifestato senza che vi sia stato impatto né con altre persone né con

oggetti.

Va, dunque, esaminato se, in

casu, si possa ammettere che vi è stato un movimento scombinato o uno

sforzo manifestamente eccessivo. Infatti, quando il processo lesivo si svolge

all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni, l'ipotesi di

un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di uno sforzo

manifestamente eccessivo o di un movimento scoordinato (cfr. consid. 2.5. e la

giurisprudenza ivi citata).

Secondo questa Corte, può

essere scartata a priori sia l’ipotesi di uno sforzo manifestamente

eccessivo, sia quella di un movimento scombinato del corpo, precisato che

affinché una lesione corporale dovuta a un movimento scoordinato sia

attribuibile a infortunio ai sensi della LAINF, è necessario che tale movimento

si sia prodotto in circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste,

fuori programma (cfr. A. Maurer, op. cit., p. 176 s.).

Alla luce di quanto esposto al considerando precedente (cfr. consid. 2.8)

occorre subito escludere che siamo in presenza di uno sforzo eccessivo. D’altra

parte, il semplice fatto di scendere le scale, senza che sia intervenuto nulla

di particolare (ad esempio una caduta o una scivolata), non permette di

concludere per l’esistenza di un movimento scoordinato. Parimenti abituale per

qualsiasi persona è il fatto di scendere le scale, a meno che non avvenga

qualcosa di manifestamente insolito (come un movimento brusco per non

inciampare).

È utile segnalare che il TCA è giunto alla medesima conclusione nella sentenza

35.2019.34 del 12 settembre 2019, consid. 2.9, cresciuta incontestata in

giudicato, riguardante un assicurato che aveva lamentato una lesione meniscale

al ginocchio destro mentre stava scendendo le scale della propria cantina.

Il TCA deve così

concludere che non sono soddisfatte le severe condizioni poste dalla

giurisprudenza federale per poter riconoscere il carattere infortunistico in

assenza di un fattore esterno.

Di conseguenza, non si è

in presenza di un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA.

2.11. Il TCA deve ora esaminare se

alla fattispecie torna applicabile l’art. 6 cpv. 2 LAINF, specificatamente se

l’assicuratore resistente è riuscito a fornire la relativa prova liberatoria

(lesione dovuta prevalentemente all’usura o a una malattia).

In concreto, l’Istituto assicuratore ha sostenuto che l’art. 6 cpv. 2 LAINF non

troverebbe applicazione - ed ha quindi negato l’erogazione delle prestazioni

assicurative - in quanto la lesione corporale presentata dall’assicurato

avrebbe origine morbosa.

In particolare, l’CO 1 ha fondato tale conclusione basandosi sui rapporti del

proprio medico di fiducia.

Nell’apprezzamento medico del 22 maggio 2018 (doc. 32), il dr. med. __________

ha segnatamente rilevato quanto segue:

“(…).

In primis si può constatare che non è mai avvenuto un infortunio

secondo la legge. Non vi è stato un impatto né una distorsione ma al contrario

è stato descritto che l'assicurato stava scendendo le scale e ha sentito un

improvviso dolore al ginocchio destro. Questo è chiaramente un normale

movimento della vita quotidiana e secondo la definizione dell'infortuno questa

non è sicuramente una dinamica che si può dichiarare infortunistica.

Ho visionato personalmente la risonanza magnetica del 02.06.2017.

Non esiste nessuna immagine dove si può valutare una lesione del menisco né

esterno né interno. In tutte le immagini si nota un menisco mediale con una

buona struttura con superficie sempre conservata e senza interruzione dello

stesso. Non vi è nessun edema visibile né del menisco né in circonferenza del menisco.

Non vi è nessun edema visibile della cartilagine o dell'osso. Quindi anche alla

risonanza magnetica non vi è nessun segno per un impatto o per una

contusione/distorsione visibile che è necessaria per provoca-re una lesione

interarticolare. Anche il liquido visibile alla risonanza magnetica è nella

norma e non giustifica la presenza di un versamento articolare. In particolare

faccio riferimento alla serie 6 dove tutte le immagini mostrano un recesso

sopra-patellare vuoto. Si nota invece un'importante plica intercondilica tra il

crociato e l'hoffa e nella sua circonferenza vi è un liquido. Anche questo non

è sicuramente un problema di origine infortunistica. Al contrario vi è una

minima formazione osteofitica nel bordo mediale e laterale del condilo femorale

che spiega già la leggera lussazione medialmente al menisco mediale. La

distanza intrarticolare è comunque conservata con una buona cartilagine. Si

nota a confronto del compartimento laterale che quello mediale mostra già nel

centro del carico femorotibiale una leggera irregolarità della superficie,

probabilmente una degenerazione di I-II grado della superficie condrale che è

normale per l'età dell’assicurato. La leggera diminuzione della distanza

femoro-tibiale mediale spiega perché il menisco mediale viene successivamente

lussato media/mente. Come già espresso questo è normale per l'età

dell'assicurato. Sappiamo che più del 60% della popolazione sviluppa con l'età

la degenerazione nel compartimento mediale del ginocchio.

Riassumendo constato che non vi è mai stato un infortunio secondo la

definizione della legge. Nella RMN del 02.06.2017 non vi è nemmeno una chiara

lesione del menisco e non si vede nemmeno una reazione osteocondrale od edema

in circonferenza della parte molle dell'articolazione. L'unica spiegazione per

Fatti

i dolori che vedo nella mia valutazione è una passeggera acutizzazione degli

iniziali segni degenerativi del compartimento mediale del ginocchio destro. In

assenza quindi di lesione oggettivabile la problematica è completamente morbosa

e non di origine infortunistica.”

In seguito, nell’apprezzamento

medico del 2 settembre 2020 (doc. 51), il medesimo medico fiduciario ha

puntualizzato quanto segue:

" (…). Ho

visionato personalmente la risonanza magnetica del 02.06.2017. Malgrado il mio

collega ha avuto il sospetto di una lesione, ho revisionato tutte le immagini e

non ho trovato una lesione del menisco né esterno né interno. In tutte le

immagini si nota un menisco mediale con una buona struttura con superficie

sempre conservata e senza interruzione dello stesso. Non vi è nessun edema

visibile né del menisco né in circonferenza del menisco. Non vi è nessun edema

visibile della cartilagine o dell'osso. Quindi anche alla risonanza magnetica

non vi è nessun segno per un impatto o per una contusione/distorsione visibile

che è necessaria per provocare una lesione intrarticolare. Anche il liquido

visibile alla risonanza magnetica è nella norma e non giustifica la presenza di

un versamento articolare. In particolare faccio riferimento alla serie 6 dove

tutte le immagini mostrano un recesso soprapatellare vuoto. Si nota invece

un'importante plica intercondilica tra il crociato e l'hoffa e nella sua

circonferenza vi è un liquido. Anche questo non è sicuramente un problema di

origine infortunistica. Al contrario vi è una minima formazione osteofitica nel

bordo mediale e laterale del condilo femorale che spiega già la leggera

lussazione medialmente al menisco mediale. La distanza intrarticolare è

comunque conservata con una buona cartilagine. Si nota a confronto del

compartimento laterale che quello mediale mostra già nel centro del carico

femorotibiale una leggera irregolarità della superficie, probabilmente una

degenerazione di I-II grado della superficie condrale che è normale per l'età

dell'assicurato. La leggera diminuzione della distanza femoro-tibiale mediale

spiega perché il menisco mediale viene successivamente lussato medialmente.

Come già espresso questo è normale per l'età dell'assicurato. Sappiamo che più

del 60% della popolazione sviluppa con l'età la degenerazione nel compartimento

mediale del ginocchio.

Nella RMN del 02.06.2017 non vi è una chiara lesione del menisco e

non si vede nemmeno una reazione osteocondrale od edema in circonferenza della

parte molle dell'articolazione. L'unica spiegazione per i dolori che vedo nella

mia valutazione è una passeggera acutizzazione degli iniziali segni

degenerativi del compartimento mediale del ginocchio destro. In assenza quindi

di lesione oggettivabile la problematica è completamente morbosa e non di origine

infortunistica.

Dalla RM del 02.06.2017 non vi è una lesione ai sensi dell'articolo 6.2 LAINF.

Nel rapporto sopramenzionato ho descritto in modo dettagliato la degenerazione

dell'articolazione tibio-femorale con conseguente compressione del menisco.

Questo è un problema sicuro di chiara origine degenerativa e non

infortunistica. (…)” (n.d.r.: il corsivo ü della redattrice)

Nel parere del 18 novembre

2020 (doc. 57), il PD dr. med. __________ dell’Universitäts __________ di __________

- consultato dall’CO 1 su richiesta del dr. med __________ (doc. 54) - ha

rilevato quanto segue:

" (…)

Beurteilung:

- Pathologisch

aufgetrieben und signalalterierte Wurzel des medialen Meniskushinterhornes mit

hier auch angrenzend subkortikal ödematösen Veränderungen im dorsalem

Tibiacondylus.

- Leichte

Extrusion der Zona intermedia des medialen Meniskus nach medial.

- Mässiggradige

Knorpelschäden sowie vereinzelte Verkalkungen in gewichttragenden und dorsalen

Anteilen des medialen Femurkondylus sowie dorsalen Tibiacondylus. Minime

Abstützreaktion am medialen Rand des Tibiaplateaus.

- Tiefe

Knorpelschäden retropatellar lateral und median, zusätzlich auch in medialer

Facette am Übergang zur gewichttragenden Zone.

- Kleine Baker-Zyste.

Zusammenfassende Beurteilung:

Bei insgesamt leicht degenerativen Veränderungen

femorotibial medial mit medialer Extrusion des Meniskus, leichten

Abstützreaktionen am medialen Tibiapleateau sowie mässigen Knorpelschäden

findet sich bei wenig Erguss ein subtotaler Abriss der Wurzel des medialen

Meniskushinterhornes. Diese Läsion ist primär verdächtig auf

posttraumatische Ursache, wenngleich degenerative Veränderungen vorbestehen.

Weiters degenerative Knorpelschäden retropatellar

lateral und median.

Präpatellär/präligamentäres, subkutanes Odem

ventral des Ligamentum patellae vermutlich bei chronischer

Irritation-(Knien)-/posttraumatisch.” (doc. 57, pag. 1 e 2; n.d.r.: il

grassetto non è della redattrice mentre il corsivo è della redattrice)

Il 7 dicembre 2020 l’CO 1 ha

interpellato il medico __________ per sapere se, alla luce del precitato

rapporto del PD dr. med. __________, vi fossero nuovi elementi atti a

modificare la presa di posizione sfociata nella decisione formale del 13 giugno

2018. Nella nota del 16 dicembre 2020, il dr. med. __________ ha risposto come

segue: “No. Mi vedo confermato. Un “Unfallverdacht” e una possibile

relaziona causale ma non con probabilità preponderanza in presenza della degenerazione

descritto confermando la mia valutazione” (doc. 59).

2.12. Alla luce di quanto in

precedenza esposto (cfr. consid. 2.11) questa Corte non può confermare la

decisione dell’amministrazione che ha negato il diritto alle prestazioni

dell’assicurato sulla base del fatto che la lesione corporale diagnosticata -

rientrante tra quelle esaustivamente enumerate dall’art. 6 cpv. 2 LAINF, in

particolare lett. c - sarebbe dovuta prevalentemente all’usura o alla malattia.

In effetti, su questo aspetto, agli atti figurano valutazioni di medici

specialisti tra loro contraddittorie, che non consentono a questo Tribunale di

Considerandi

decidere, con tranquillità, in un senso, oppure nell’altro (per un caso analogo

cfr. STF 8C_169/2019 del 10 marzo 2020, consid. 5.4-5.5).

Gli stessi medici fiduciari dell’CO 1 (PD dr. med. __________ dell’Universitäts

__________ di __________ e il dr. med. __________) sono, infatti, giunti a

conclusioni, tra di loro, discordanti in merito all’origine della lesione

meniscale del ginocchio destro dell’insorgente. Da un lato, vi è il parere del

18.

novembre 2020 del PD dr. med. __________, giusta il quale “Diese Läsion

ist primär verdächtig auf posttraumatische Ursache, wenngleich degenerative

Veränderungen vorbestehen” (doc. 57, pag. 2:) e, dall’altro lato, vi è la

valutazione del dr. med. __________, giusta la quale “Questo è un problema

sicuro di chiara origine degenerativa e non infortunistica” (doc. 51, pag.

2).

2.13

In simili casi, la

giurisprudenza federale prevede che la vertenza non può essere decisa basandosi

sull’uno o sull’altro dei pareri a disposizione ma che occorre ordinare una

perizia ad opera di un medico indipendente secondo la procedura di cui all’art.

44.

LPGA oppure una perizia giudiziaria (cfr. STF 8C_456/2010 del 19 aprile 2011

consid. 3; in questo senso, si veda pure la STF 8C_943/2010 del 9 novembre

2011, consid. 3.2.).

2.14

In una sentenza di principio

9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale

federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale

relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico

(SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla

Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi

il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in

quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento

istruttorio. In una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva

a quella pubblicata in DTF 137 V 210 - emanata in materia di assicurazione

contro gli infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati

nella DTF 135 V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa

l’affidabilità di rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice

(cantonale) è libero di scegliere se ordinare direttamente una perizia

giudiziaria oppure rinviare gli atti all’amministrazione affinché disponga essa

stessa una perizia seguendo la procedura di cui all’art. 44 LPGA:

" Um solche

Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein Gerichtsgutachten anzuordnen

oder die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen haben, damit dieser im

Verfahren nach Art. 44 ATSG eine Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6

S. 471).” (STF 8C_59/2011 consid. 5.2)

In una recente sentenza

8C_412/2019 del 9 luglio 2020 consid. 5.4, la Corte federale ha rinviato la

causa all’assicuratore LAINF (e non al tribunale cantonale che aveva respinto

il ricorso della persona assicurata) affinché disponesse l’esecuzione di una

perizia ai sensi dell’art. 44 LPGA, precisando che laddove esistano dubbi circa

l’attendibilità e la pertinenza della valutazione del medico fiduciario, spetta

in primo luogo all’assicuratore contro gli infortuni procedere a ulteriori atti

istruttori per determinare d’ufficio i fatti determinanti e, se del caso, assumere

le prove necessarie prima di emanare la decisione (art. 43 LPGA):

" Lorsqu’il existe des doutes sur la fiabilité et la pertinence de

l’appréciation du médecin-conseil, il appartient en premier lieu à

l’assureur-accidents de procéder à des instructions complémentaires pour

établir d’office l’ensemble des faits déterminants et, le cas échéant,

d’administrer les preuves nécessaires avant de rendre sa décision (art. 43 al.

1.

LPGA; ATF 132 V 368 consid. 5 p. 374; arrêt 8C_401/209 du 9 juin 2020

consid. 5.3.3. et ses références).”

(STF 8C_412/2019, consid. 5.4.)

Nella presente

fattispecie, l’CO 1 ha fondato la decisione su opposizione impugnata

esclusivamente sul parere del proprio medico fiduciario.

In un caso del genere, per

costante prassi, il TCA, anziché ordinare esso stesso una perizia giudiziaria,

rinvia gli atti all’amministrazione affinché disponga una perizia esterna ai

sensi dell’art. 44 LPGA (cfr., in questo senso, STF 8C_757/2014 del 16 gennaio

2015.

consid. 3.2., STCA 35.2014.103 dell’11 marzo 2015 consid. 2.9., STCA

35.2014.96

del 25 febbraio 2015 consid. 2.9., STCA 35.2014.47 del 2 febbraio

2015.

consid. 2.8., STCA 35.2014.66 del 22 dicembre 2014

consid. 2.9 e 35.2014.50 del 10 novembre 2014 consid. 2.13; D. Cattaneo

"Les erreurs les plus fréquentes des expertises medicales dans les

assurances sociales" in CGRSS n. 50 – 2014 pag. 137 seg. n. 15 pag. 140).

Per

le ragioni esposte al considerando 2.10., si giustifica l’annullamento della decisione

su opposizione impugnata. L’istituto assicuratore resistente, a cui gli atti

vengono retrocessi, dovrà disporre un approfondimento peritale esterno (art. 44

LPGA) volto a definire se la lesione meniscale al ginocchio destro

dell’assicurato è dovuta prevalentemente all’usura o alla malattia, oppure no.

Esperiti questi

accertamenti medici, l’amministrazione si pronuncerà nuovamente sul diritto

alle prestazioni dell’assicurato, sia dal punto di vista materiale, che

temporale.

2.15

Visto l’esito del ricorso (il

rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria, cfr., da ultimo, la STF

8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid.

7.1

pag. 271 e riferimento), l’CO 1 verserà al ricorrente l’importo fr. 2'500.-

(IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.

2.16

L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020,

prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita

per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia

essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è

entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA

secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è

soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

La procedura è pertanto di

principio onerosa se concerne la fissazione dei contributi (cfr. Messaggio

concernente la modifica della legge federale sulla parte generale del diritto

delle assicurazioni sociali, FF 2018, pag. 1303 e seguenti, pag. 1334: “La

mozione Gruppo UDC 09.3406 chiede che venga abolito il principio della gratuità

delle procedure di ricorso davanti ai tribunali cantonali nell’ambito delle

assicurazioni sociali. L’indicazione secondo cui la procedura è gratuita va

pertanto soppressa (art. 61 lett. a D-LPGA). Saranno così applicabili le

disposizioni del diritto cantonale relative alle spese di procedura. Per quanto

riguarda invece le controversie relative a prestazioni, la lettera fbis

contempla l’addebito di spese soltanto nel caso in cui la singola legge lo

preveda. Nell’assicurazione invalidità una tale regolamentazione è già in

vigore dal 1° luglio 2006 (art. 69 cpv. 1bis LAI)”).

Secondo l’art. 83 LPGA

(disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo

grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si

applica il diritto anteriore.

In concreto, il ricorso è

datato 8 febbraio 2021, per cui si applica la nuova disposizione legale.

Trattandosi di prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare

le spese.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

§ La decisione su

opposizione impugnata è annullata e gli atti

sono

rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato ai considerandi.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’CO 1 verserà all’assicurato

fr. 2'500.- (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti