35.2021.21
Caduta in bicicletta con danni organici. L'adeguatezza del nesso di causalità tra disturbi psichici e infortunio è stata valutata classificando l'infortunio come di grado medio vero e proprio, ma solo 1 degli almeno 3 criteri è adempiuto. Disturbi psichici non constituiscono una conseguenza adeguata
8 luglio 2021Italiano30 min
l'11 dicembre 2015 (doc. 36), presso il prof. dr. med. __________, FMH chirurgia
Source ti.ch
Incarto
n.
35.2021.21
TB
Lugano
8 luglio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 10 febbraio 2021 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione dell'11 gennaio 2021 emanata
da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto in fatto
1.1. Il 9 agosto 2015 RI 1, 1986,
è caduto dalla sua bicicletta mentre praticava downhill lungo un'apposita pista
e ha riportato la frattura non dislocata del terzo laterale della clavicola
sinistra e una contusione all'emitorace sinistro (docc. 3 e 16).
Sulla scorta della visita medica di chiusura del 1° settembre 2017
(doc. 318) e della valutazione della capacità funzionale (doc. 329), il 12
dicembre 2017 (doc. 332) l'CO 1 ha sospeso dal 1° febbraio 2018 le prestazioni
a titolo di spese di cura e indennità giornaliere.
Con decisione del 2 marzo 2018 (doc. 348) l'assicuratore infortuni
ha ritenuto che dal 1° febbraio 2018 l'interessato era abile al 100% per i soli
postumi infortunistici organici e gli ha concesso un'indennità per menomazione
dell'integrità del 10%.
1.2. Su rinvio degli atti deciso
dal Tribunale il 23 maggio 2019 (doc. 435) con STCA 35.2018.63, l'assicuratore
infortuni ha disposto una perizia esterna giusta l'art. 44 LPGA per stabilire
se i disturbi all'articolazione sterno-claveare e sterno-costale I destra
correlavano con un danno alla salute oggettivabile e, se sì, se esso era una
conseguenza naturale dell'infortunio del 2015.
La perizia del 20 febbraio 2020 (doc. 464) e i complementi
peritali del 16 settembre 2020 (doc. 502) e del 14 ottobre 2020 (doc. 513) resi
dal PD dr. med. __________, specialista in chirurgia plastica e chirurgia della
mano, hanno portato l'CO 1 a emettere la decisione del 20 novembre 2020 (doc.
525) con cui, ritenuta un'incapacità lavorativa del 25% dovuta alla necessità
di dovere effettuare delle pause di 15 minuti ogni ora nell'ambito di un'attività
molto leggera (massimo 1,5 kg), non ripetitiva, con frequenti cambi di
posizione, è stata calcolata una perdita di guadagno del 33% dal 1° febbraio
2018, differita al 1° aprile 2018 stante il versamento di indennità giornaliere
sul salario completo per un precedente sinistro. Inoltre, dalla perizia è
emerso un danno all'integrità del 25%, che ha dato luogo a una corrispondente
indennità per menomazione dell'integrità.
1.3. Il ricorso per denegata e
ritardata giustizia introdotto il 7 settembre 2020 (doc. 493) dall'assicurato è
stato respinto dal Tribunale cantonale delle assicurazioni con STCA 35.2020.73
il 23 novembre 2020 (doc. 535), non ravvedendo da parte dell'assicuratore
infortuni un atteggiamento manifestamente defatigatorio nel fatto di avere ordinato
un complemento peritale.
1.4. L'opposizione del 4 gennaio
2020 (recte: 2021)
(doc. 537) con cui l'assicurato si è lamentato
che l'assicuratore infortuni non avesse verificato e considerato le
implicazioni psichiche dell'infortunio del 2015 sulla capacità lavorativa così
come attestate dalla psichiatra curante (doc. 539), è stata respinta con
decisione su opposizione dell'11 gennaio 2021 (doc. B).
L'CO 1 ha infatti esposto la giurisprudenza relativa ai criteri oggettivi
specifici da adempiere per l'applicazione della teoria della causalità adeguata
in materia di disturbi psichici, laddove per ammettere il nesso causale
adeguato l'infortunio deve avere giocato un ruolo determinante nella comparsa
dei disturbi psichici.
L'assicuratore infortuni ha evidenziato come il fatto sollevato
dalla psichiatra curante secondo cui prima dell'evento assicurato l'interessato
non avesse mai sviluppato disturbi psichici, non permetta di riconoscere il
nesso di causalità naturale secondo il principio della probabilità
preponderante.
Inoltre, d'avviso della psichiatra di fiducia, soltanto il
disturbo dell'adattamento poteva essere ricondotto all'infortunio e solo per un
periodo limitato. Il peggioramento avvenuto dopo la chiusura del caso non
poteva perciò essere ascritto all'infortunio.
Degli ulteriori approfondimenti non erano necessari, poiché il
fatto di sapere se esiste un nesso causale naturale fra i disturbi psichici e l'infortunio
poteva rimanere aperto, giacché l'esistenza di un nesso di causalità adeguato
andava negata.
L'istituto assicuratore, basandosi sulla descrizione resa il 21
dicembre 2015 dall'assicurato stesso, ha classificato l'infortunio occorsogli
in bicicletta nella categoria intermedia propriamente detta e quindi la
causalità adeguata può essere ammessa se sono normalmente adempiuti almeno tre
criteri. Secondo l'CO 1, l'evento non è stato particolarmente spettacolare, non
è stato accompagnato da circostanze particolarmente drammatiche, le fratture
subite non costituiscono delle lesioni gravi o atte a comportare dei disturbi
psichici. Inoltre, il decorso non è stato sfavorevole né accompagnato da
complicazioni rilevanti e la cura medica non è stata eccezionalmente lunga.
Nemmeno v'è stata una cura errata e la durata dell'incapacità lavorativa è
stata influenzata dai diversi accertamenti che l'assicuratore infortuni ha
disposto per chiarire i disturbi lamentati.
L'assicuratore infortuni ha dunque riconosciuto la presenza di
disturbi importanti su base organica, ma un solo criterio adempiuto non è
sufficiente per ammettere la causalità adeguata e di conseguenza la sua
responsabilità per i disturbi psichici. Di conseguenza, l'incapacità di
guadagno è stata correttamente quantificata tenendo conto unicamente dei
postumi organici.
1.5. Con ricorso del 10 febbraio
2021 (doc. I) RI 1, patrocinato dall'avv. RA 1, ha chiesto al TCA di annullare
la decisione e di rinviare gli atti all'CO 1 per esperire una perizia
psichiatrica che accerti lo stato di salute psichico e il nesso di causalità
adeguato tra l'infortunio e tale stato di salute.
Secondo il ricorrente, l'assicuratore non ha verificato e ritenuto
le implicazioni psichiche che l'infortunio che egli ha subito ha avuto sulla sua
capacità lavorativa. Per provare un nesso di causalità adeguata tra l'evento
infortunistico e l'insorgere dei disturbi psichici, l'assicurato ha sostenuto
che erano presenti almeno altri due criteri giurisprudenziali per classificare
il suo infortunio nella categoria intermedia propriamente detta. Infatti, il
decorso clinico è stato tutt'altro che favorevole con evidenti complicazioni
motorie; inoltre, la durata dell'incapacità lavorativa è di lunga durata visto
che dal 2015 egli non ha potuto ritornare a lavorare al 100%. Anche le
conseguenze psichiche erano già presenti immediatamente dopo l'infortunio come
ha certificato il medico curante dr. __________ (doc. D). Infine, v'è stato un
errore medico, aspetto mai approfondito dall'ente assicuratore, visto che è
stato curato unicamente per i disturbi alla spalla sinistra, mentre egli
lamentava fortissimi dolori anche alla spalla destra, che però non sono stati
presi in considerazione dai medici che per primi l'hanno curato. La prima
diagnosi posta era perciò errata e le cure predisposte inadeguate, siccome
riferite alla sola spalla sinistra. La diagnosi corretta l'assicurato l'ha avuta
soltanto nel 2018 (doc. F): esiti di lesione traumatica del collo e del tronco
specifiche con ipertensione arteriale essenziale. La perizia del 20 febbraio
2020 del PD dr. med. __________ ha diagnosticato una pseudo artrosi della prima
sinossi sterno costale dovuta a una frattura non guarita. Secondo il
ricorrente, se tale frattura fosse stata diagnosticata tempestivamente, una
cura adeguata avrebbe probabilmente contenuto il danno.
Ne discende che la sindrome di disadattamento e le gravi
depressioni sono in nesso di causalità naturale e adeguato con l'infortunio del
2015, essendo adempiute quattro condizioni.
In merito al referto della dr.ssa med. __________ del 2019 su cui
si è basato l'assicuratore, l'insorgente l'ha definito sorpassato dagli eventi.
Una volta determinato il nesso di causalità tra i disturbi organici e l'infortunio,
l'assicuratore avrebbe dovuto approfondire le conseguenze psichiatriche e,
stante il diverso parere della dr.ssa med. __________ (doc. G), esperire una
perizia specialistica sullo stato di salute e per determinare il nesso di
causalità adeguato tra l'infortunio e i disturbi psichici.
1.6. Nella risposta del 3 marzo
2021 (doc. III) l'CO 1 ha chiesto al TCA di respingere il ricorso, visto che la
causalità adeguata non è adempiuta. Non si impongono nemmeno ulteriori
accertamenti, ritenuto che la dr.ssa med. __________ nel 2019 era giunta alla
conclusione che solo il disturbo dell'adattamento era in nesso causale con l'infortunio
fino alla chiusura del caso, avvenuta il 31 marzo 2018, mentre gli episodi
depressivi di media e grave entità non erano da ricondurre all'infortunio
secondo il criterio della probabilità preponderante.
L'assicuratore ha ricordato che soltanto il criterio dei disturbi
persistenti è adempiuto, mentre non sono dati quello della lesione grave, del
decorso sfavorevole, della durata dell'inabilità lavorativa, della durata delle
cure e neppure può essere ammessa l'esistenza di una cura errata che ha
aggravato notevolmente gli esiti dell'infortunio.
1.7. Il ricorrente non ha prodotto
nuovi mezzi di prova (doc. IV).
considerato in diritto
in ordine
2.1. Preliminarmente, richiamata
la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui
l’incarto era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno
all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la
STF 8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide
questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N. 043/2018
del 29 maggio 2018) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione
dell’8 giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla
funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto,
dall’avv. RA 2), senza che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice
Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata.
nel merito
2.2. Oggetto del contendere è
verificare se l'assicuratore infortuni ha correttamente accordato all'interessato
una rendita di invalidità del 33% dal 1° aprile 2018 per i soli postumi
organici, visto che i disturbi psichici lamentati dal ricorrente dopo l'infortunio
del 9 agosto 2015 non troverebbero una correlazione adeguata con questo evento e
quindi l'CO 1 non dovrebbe assumerseli.
2.3. Secondo l'art. 6 cpv. 1
LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni
assicurative sono effettuate in caso d'infortuni professionali, d'infortuni non
professionali e di malattie professionali.
2.4. Presupposto essenziale per l'erogazione
di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è l'esistenza
di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze
(danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa
ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si
sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non
occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno
alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri
fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica
dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua
non del danno.
È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e
danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.
145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella
causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121
V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto
2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106
consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468
consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323
consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen
(BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit
suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si
attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi
idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF
118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove l'esistenza di un nesso di causalità tra
infortunio e danno sia possibile, ma non possa essere reputata probabile, il
diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato deve essere negato
(DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze
ivi citate).
L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le
proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo
causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione
soltanto in due casi:
- quando
lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva
immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status
quo sine).
(cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A.
Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die
Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino
dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio
sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è
liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce
più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute.
Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale
che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio
deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza
preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un
effetto causale non è sufficiente.
Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere
della prova incombe non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000
U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).
2.5. Il diritto a prestazioni
assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata
tra l'evento dannoso e il danno alla salute.
Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto
quando, secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita, il
fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto,
sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in
questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a,
DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze citate).
Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore
può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito
della causalità adeguata (DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste
questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., pagg. 51-53).
La giurisprudenza ha inoltre stabilito che in caso di danno alla
salute fisica, dal momento in cui è accertata la causalità naturale il nesso di
causalità è generalmente ammesso (DTF 127 V 102 consid. 5
b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem
Gebiet des Sozialversicherungs-rechts, in SZS 2/1994, p. 104s; M. Frésard, L'assurance-accidents
obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungs-recht [SBVR], n. 39).
Per contro, la giurisprudenza ha elaborato più criteri per
valutare l'adeguatezza del nesso di causalità tra un infortunio e dei disturbi
psichici sviluppati successivamente dalla vittima. Essa ha dapprima
classificato gli infortuni in tre categorie, a seconda della dinamica: gli
infortuni insignificanti o leggeri (per esempio, una caduta o scivolata
banale), gli infortuni di media gravità e gli infortuni gravi.
Per procedere a tale classificazione, non si deve considerare il
modo in cui l'infortunio è stato vissuto dall'interessato, ma piuttosto l'evento
traumatico in quanto tale da un punto di vista oggettivo. In presenza di un
infortunio di media gravità, occorre prendere in considerazione un certo numero
di criteri, di cui i più importanti sono:
- le
circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare
spettacolarità dell'infortunio;
- la
gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la
loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
- la durata
eccezionalmente lunga della cura medica;
- i disturbi somatici
persistenti;
- la
cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
- il
decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
- il
grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
Non in ogni caso è necessario che tutti i criteri appena
menzionati siano presenti. La presenza di un unico criterio può bastare per
ammettere l'adeguatezza del nesso di causalità quando l'infortunio va
classificato fra quelli al limite della categoria degli eventi gravi. Per
contro, in presenza di un infortunio che si situa al limite di quelli
insignificanti o leggeri, le circostanze da considerare devono cumularsi oppure
rivestire un'importanza particolare affinché si possa ammettere il carattere
adeguato del nesso di causalità (DTF 115 V 140, consid. 6c/aa e bb e 409s.,
consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss. consid.
4a).
2.6. Nell'evenienza concreta, su
rinvio del TCA deciso nella sentenza 35.2018.63 del 23 maggio 2019, l'assicuratore
infortuni ha sottoposto l'assicurato a una perizia in ambito somatico, dalla
quale è emerso che i disturbi presentati da quest'ultimo erano correlati al
trauma iniziale, ciò che gli comportava un'inabilità lavorativa fisica del 25%
dovuta alla necessità di effettuare delle pause di 15 minuti ogni ora di
lavoro.
L'CO 1 ha quindi riconosciuto un nesso di causalità - naturale e
adeguato - tra la caduta in bicicletta avvenuta il 9 agosto 2015 e i disturbi accertati
nell'assicurato alla spalla sinistra e alla I articolazione sterno costale di
destra, che non era guarita dopo il trauma (doc. 464 pag. 5).
Contestato è ora che l'assicuratore infortuni, nel determinare la
capacità lavorativa, non abbia tenuto conto anche delle conseguenze psichiche
manifestate dall'assicurato a seguito della caduta, che sono state attestate
dalla psichiatra che l'ha in cura dal 2018 (doc. G) per il trattamento
ambulatoriale integrato di un episodio depressivo grave (ICD-10: F32.2) insorto
su una pregressa sindrome da disadattamento con reazione mista
ansioso-depressiva (ICD-10: F43.22) ed insonnia non organica (ICD-10: F51.0).
Al momento della redazione del suo rapporto medico, il 4 gennaio 2021 (doc. G),
la dr.ssa med. __________ ha indicato che era in corso un episodio depressivo
che soddisfaceva ancora la diagnosi di episodio depressivo attualmente grave
(ICD-10: F32.2) che lo rendeva tuttora inabile al lavoro al 90%, con una
prognosi fortemente sfavorevole poiché non si prospettava alcun miglioramento
futuro della patologia psichiatrica vista l'entità della patologia presentata e
l'evoluzione da quando è in cura.
La specialista ha concluso affermando che il nesso di causalità
tra la patologia psichiatrica sviluppata e l'infortunio del 9 agosto 2015 era
certo al 100%, non avendo l'assicurato mai presentato prima alcun disturbo
psichiatrico.
Sulla problematica di natura psichica l'assicuratore infortuni ha dapprima
illustrato le conclusioni a cui è giunta la dr.ssa med. __________ il 30
gennaio 2019 (recte: 22 febbraio 2019) (doc. 419), suo medico di
fiducia, secondo cui soltanto il disturbo dell'adattamento presentava un nesso
causale naturale con l'infortunio e ciò per un periodo determinato, ma almeno
fino alla completa chiusura del caso. Poi l'CO 1 ha lasciato aperta la
questione di sapere se le turbe psichiche costituiscono una conseguenza
naturale dell'evento infortunistico in discussione e ha proceduto alla
valutazione del nesso di causalità adeguata, giungendo alla conclusione che
esso non è dato.
Secondo il TCA, la questione di sapere se i disturbi psichici di
cui soffre l'insorgente costituiscono una conseguenza naturale della caduta in
bicicletta, può effettivamente rimanere aperta. Infatti, essi non si trovano
comunque in nesso causale adeguato con l'infortunio dell'agosto 2015.
2.7. Nell'esaminare
l'adeguatezza del legame causale, bisogna avantutto procedere alla classificazione
dell'infortunio occorso al ricorrente e per fare ciò ci si avvale della
descrizione dello svolgimento di come esso è avvenuto.
Nell'apposito questionario il 19 agosto 2015 (doc. 3) l'assicurato
ha dichiarato: "Velofahren/Bike: Caduto
scendendo in biciletta".
In un altro questionario dell'assicuratore infortuni, il
ricorrente ha indicato che è caduto in discesa in bicicletta e che "La ruota anteriore è scivolata in piena curva di
conseguenza sono caduto in malo modo." (doc. 23).
Nel verbale del colloquio avuto il 21 dicembre 2015 (doc. 37) dall'assicurato
con un collaboratore dell'assicuratore infortuni, quanto gli è occorso stato
descritto come segue:
" (…) Scendevo il
percorso con una bicicletta apposita, munito di tutte le protezioni (casco,
guanti e corazza). Era la mia quarta discesa su quella pista. Purtroppo non ho
visto un dosso in un punto che solitamente avevo preso sulla sinistra, mentre
quest'ultima volta l'ho preso diritto, e mi ha fatto compiere un salto. Sono
comunque ritornato sulle ruote, ma ho toccato terra contro la parabolica della
curva bloccandomi all'istante e facendomi cadere in avanti (ruota posteriore
sollevatasi). Non sono rotolato, ma ho impattato con violenza contro il
terreno, ad una velocità di circa 30 km/h. Nell'impatto ho subito una frattura
composta alla clavicola sinistra, una frattura alla clavicola destra e una
frattura alla costola presso lo sterno (la prima costola). (…)" (pag. 1 e 2).
Tenuto conto della dinamica oggettiva dell'evento e precisato che,
in questo contesto, non devono essere prese in considerazione le conseguenze
dell'infortunio né le circostanze concomitanti (STF 8C_584/2010 dell'11 marzo
2011; SVR 2008 UV Nr. 8), secondo questo Tribunale la classificazione
effettuata dall'assicuratore resistente di infortunio di media gravità in
senso stretto deve essere confermata.
D'altronde, il ricorrente non l'ha contestata come tale, mentre ha
criticato che non siano stati ritenuti come adempiuti alcuni criteri
giurisprudenziali che, a suo dire, farebbero sì che la causalità adeguata tra l'infortunio
e i disturbi psichici sia invece data.
Il giudice è tenuto quindi a valutare le circostanze connesse con
l'infortunio secondo i criteri elaborati dal Tribunale federale e qui evocati
al considerando 2.5.
2.8. Per ammettere l'adeguatezza
del nesso causale, è necessario che un fattore fosse presente in maniera
particolarmente incisiva oppure l'intervento di più criteri.
Nella sentenza 8C_897/2009 del 29 gennaio 2010, pubblicata in SVR
2010 UV Nr. 25, al considerando 4.5 il Tribunale federale ha ribadito che, in caso di infortuni che fanno parte della categoria
di grado medio vera e propria, devono essere adempiuti almeno tre
dei sette criteri di rilievo, affinché possa essere riconosciuta l'esistenza
del nesso causale adeguato.
A titolo di premessa, occorre precisare che nell'apprezzamento
dell'adeguatezza del nesso di causalità in materia di turbe psichiche, vanno
considerati unicamente i disturbi di natura somatica che si trovano in una
relazione di causalità, naturale e adeguata, con il sinistro assicurato
(RAMI 1999 U 341 p. 409 e RAMI 1993 U 166, p. 94 consid. 2c e riferimenti).
Per quanto concerne la dinamica dell'evento traumatico, alla luce
della casistica in materia di cadute, l'evento occorso all'insorgente non
risulta né particolarmente drammatico né spettacolare per come si è
svolto.
È utile precisare che, secondo la giurisprudenza, il criterio in
questione è da valutare oggettivamente e non in base alle sensazioni
soggettive, rispettivamente ai sentimenti di paura provati dalla persona
assicurata. In ogni infortunio di media gravità è insita una certa
spettacolarità, la quale non è tuttavia ancora sufficiente per ritenere
adempiuto il criterio (STF 8C_560/ 2015 del 29 aprile 2016, consid. 4.4.1 e
rinvii; DTF 137 V 199 consid. 3.5.1 non pubblicato). Occorre considerare la
dinamica dell'infortunio in quanto tale e non il danno alla salute che ne è
conseguito. Non si tiene conto del successivo processo di guarigione (STF
8C_738/2011 del 3 febbraio 2012, consid. 7.3.1).
Il ricorrente è in sostanza caduto da un'altezza pari alla sua
statura, seppure sia stato sbalzato in avanti dalla sua bicicletta (cfr., in
questo stesso senso, la STF 8C_747/2012 del 22 gennaio 2013 consid. 5.4.1,
concernente un assicurato precipitato da un'altezza di circa tre-quattro metri
e che era atterrato sul balcone del piano inferiore e la STF U 392/05 del 16
dicembre 2005 consid. 2.2, riguardante un assicurato caduto nel vuoto da un'altezza
di più metri e atterrato sul pavimento di beton grezzo, in cui l'Alta Corte ha
precisato che di per sé l'altezza di caduta non consente di concludere a una
particolare drammaticità o spettacolarità dell'evento infortunistico).
Sul criterio della gravità o della
particolare caratteristica delle lesioni lamentate, si rileva che a causa della
caduta del 9 agosto 2015 l'assicurato ha riportato una frattura non
scomposta della clavicola di sinistra e una frattura non consolidata della I
articolazione costo-sternale a destra. Non si tratta,
a ben vedere, di lesioni gravi o atte a comportare disturbi psichici.
A proposito di questo criterio, la
giurisprudenza ha precisato che il fatto che le conseguenze infortunistiche
abbiano costretto l'assicurato a cambiare professione, non basta per ritenerlo
soddisfatto.
Inoltre, il criterio in questione implica
l'esistenza di lesioni fisiche gravi o, trattandosi della loro
particolare natura, delle lesioni interessanti organi ai quali l'uomo
attribuisce una particolare importanza soggettiva come ad esempio la perdita di
un occhio oppure la mutilazione della mano dominante (STF 8C_566/2013 del 18
agosto 2014, consid. 6.2.2).
In sostanza, poi, la frattura della clavicola sinistra e la frattura
a livello dell'articolazione costo-sternale I a destra sono state trattate
conservativamente con diversi cicli di fisioterapia, con la somministrazione di
medicamenti antalgici e con delle infiltrazioni a livello sterno-claveare
destro con cortico-steroidi. Un intervento chirurgico di resezione parziale
della prima costa è stato proposto sia dal PD dr. med. __________, specialista
in chirurgia della mano e chirurgia ortopedica e traumatologia, sia dal perito
PD dr. med. __________, specialista in chirurgia plastica e chirurgia della
mano, per diminuire la sintomatologia dolorosa, ma per quest'ultimo esperto non
v'era alcuna garanzia su una restitutio ad integrum nella sua attività
lavorativa e tale intervento, così come quello di scalenectomia e
decompressione del plesso brachiale proposto dal primo specialista, non è stato
realizzato. Negli anni l'assicurato ha inoltre consultato diversi specialisti
per trovare una soluzione ai dolori fisici persistenti a livello dell'articolazione
sterno-claveare e sterno-costale I destra.
Malgrado tutti questi provvedimenti, non
si può parlare di rilevanti complicazioni né la durata della cura non
può ancora essere considerata come eccezionalmente lunga.
Conformemente alla giurisprudenza, infatti, provvedimenti
diagnostici e semplici visite di controllo (STF 8C_327/2008 del 16 febbraio
2009 consid. 4.2), come pure la somministrazione di farmaci antidolorifici (STF
8C_507/2010 del 18 ottobre 2010 consid. 5.3.4), non fanno parte della cura
medica ai sensi del criterio in discussione.
Inoltre, provvedimenti quali la fisioterapia, la chiropratica, l'agopuntura,
la terapia cranio-sacrale, l'osteopatia, nonché le sedute di
neuropsicologia/psicoterapia, non possono essere definiti come particolarmente
gravosi (STF 8C_726/2010 del 19 novembre 2010 consid. 4.1.3 e 8C_655/2010 del
15 novembre 2010 consid. 4.2.4 e riferimenti).
È qui utile ricordare che in una
sentenza del 17 maggio 1999 (U 235/97), il TFA ha comunque negato che la cura medica
sia stata eccezionalmente lunga, anche se il trattamento delle lesioni
organiche primarie si era concluso soltanto a distanza di un anno e cinque mesi
dalla data del sinistro.
Invece, il TCA ha ammesso la realizzazione di questo criterio, ad
esempio, nella STCA 35.2014.2 del 17 settembre 2014 consid. 2.12, riguardante
un assicurato, vittima di un incidente della circolazione, le cui conseguenze
avevano necessitato di ben dieci operazioni chirurgiche, l'ultima delle quali
eseguita a distanza di sei anni e mezzo circa dall'evento traumatico.
In merito al criterio dei dolori somatici persistenti, va
riconosciuto che l'assicurato continua ad avere dolori a causa dei disturbi a
livello dell'articolazione sterno-claveare e sterno-costale I destra e che sono
la conseguenza naturale dell'infortunio del 9 agosto 2015. Questo criterio è
perciò pacificamente adempiuto.
La sua sola presenza non basta però per ammettere l'esistenza del
necessario nesso di causalità adeguata (STFA U 208/00 dell'11 gennaio 2001).
Infatti, nessun elemento all'inserto permette di ravvisare gli
estremi per ammettere la presenza di una cura medica errata e aggravante
notevolmente gli esiti dell'infortunio. La censura del ricorrente secondo cui
appena dopo il ricovero all'Ospedale __________ di __________, il 9 agosto
2015, sia stata individuata soltanto la frattura della spalla sinistra trattata
con terapia antidolorifica (doc. E) e non anche sia stata presa a carico la
spalla destra malgrado lamentasse dolori molto forti, con conseguente prima
diagnosi errata e cure inadeguate, è soltanto una supposizione, che non è
confortata dalla numerosa documentazione medica agli atti.
Anzi, da una nota interna del 6 ottobre 2015 (doc. 24) risulta che
un collaboratore dell'assicuratore ha telefonato all'interessato, il quale gli
ha spiegato la dinamica dell'incidente rilevando che "Quando è caduto ha picchiato direttamente sulla spalla
sinistra, inoltre ha preso un contraccolpo anche alla spalla destra. Si è
recato poi al pronto soccorso della __________ di __________ dove gli sono
stati fatti vari esami, l'hanno poi mandato lo stesso giorno. Dopo un paio di
giorni il dolore non passava e si è recato dal suo medico curante il quale gli
ha comunicato che aveva una frattura alla clavicola sinistra e inoltre una
crepa anche nella scapola destra. Ha una visita dal dottor __________ il
16.10.2015.".
Fatti
I referti del 1° dicembre 2015 (doc. 34) di quest'ultimo medico,
specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, confermano la diagnosi
di frattura della I articolazione costo-sternale a destra, individuata dalla
TAC del 20 ottobre 2015. È stata prescritta della fisioterapia di analgesia
locale e, come indicato dal dr. med. __________ nel suo rapporto intermedio del
26 novembre 2015 (doc. 35), degli antidolorifici.
Inoltre, lo stesso dr. med. __________ ha subito inviato l'assicurato,
l'11 dicembre 2015 (doc. 36), presso il prof. dr. med. __________, FMH chirurgia
ortopedica, per un ulteriore consulto specialistico. In seguito, altri
specialisti, anche fuori Cantone e Svizzera (doc. F), hanno avuto modo di
visitare l'assicurato nel corso degli anni.
Ciò stante, senza prove contrarie, e alla luce dei numerosi
referti medici che attestano che l'assicurato è stato in cura sin da subito
anche, e soprattutto, per la problematica al costato destro, non è sostenibile
trarre la conclusione che i disturbi alla parte destra del torace siano stati
trascurati e che quindi vi sia stata una cura sbagliata dovuta ad errori medici
che ha aggravato notevolmente gli esiti dell'infortunio.
Del resto, secondo la giurisprudenza, questo criterio non può già
essere considerato realizzato quando un determinato provvedimento medico non si
rivela finalmente efficace (SVR 2009 UV 41 p. 142 consid. 5.6.1).
Neppure il criterio del decorso sfavorevole della cura e le
complicazioni rilevanti intervenute, risulta soddisfatto. In merito è utile
sottolineare che dalla cura medica e da notevoli disturbi non si può dedurre un
decorso sfavorevole e/o delle complicazioni rilevanti. Sono inoltre necessarie
delle circostanze particolari che hanno pregiudicato la guarigione, in
casu non ravvisabili. Sempre in questo contesto
va segnalato che, conformemente alla giurisprudenza federale, il fatto che,
nonostante regolari terapie, l'assicurato lamenti ancora disturbi e presenti
ancora un'inabilità lavorativa, non basta per riconoscere questo criterio (STF
8C_213/2011 del 7 giugno 2011 consid. 8.2.5; STF 8C_80/ 2009 del 5 giugno 2009
consid. 6.5 e riferimenti). In questo senso, il Tribunale federale ha negato la
realizzazione del criterio anche nel caso di un decorso indiscutibilmente
protratto (STF 8C_402/2011 del 10 febbraio 2012 consid. 5.4).
Infine, questo Tribunale non può ritenere soddisfatto nemmeno il
criterio del grado e della durata dell'incapacità lavorativa dovuta ai soli esiti
fisici dell'infortunio assicurato.
Secondo la giurisprudenza federale (cfr., da ultimo, la recente STF
8C_547/2020 del 1° marzo 2021 consid. 5.1 e riferimenti ivi citati, in cui dal
momento dell'infortunio alla stabilizzazione del caso sono trascorsi soltanto
quasi due anni e quattro mesi), il criterio in questione è adempiuto in
presenza di una totale incapacità lavorativa di quasi tre anni ("fast drei Jahren"/"rund dreijährige
durchgehende Arbeitsunfähigkeit").
Non è sufficiente un impedimento nell'attività professionale
esercitata precedentemente, bensì è necessario che vi sia una limitazione anche
in un'attività adatta (STF 8C_209/2020 del 18 gennaio 2021 consid. 5.2.2).
Considerandi
Inoltre, l'adempimento di questo criterio deve essere negato nella misura in
cui i problemi psichici hanno avuto un ruolo predominante sullo stato di salute
dell'assicurato (DTF 140 V 356 consid. 3.2; STF 8C_209/2020 del 18 gennaio 2021
consid. 5.2.2; 8C_608/2020 del 15 dicembre 2020 consid. 6.3).
In concreto, lo stato di salute del ricorrente è stato considerato
come stabilizzato, dal profilo somatico, con la visita medica di chiusura del
1° settembre 2017 (doc. 318) e quindi due anni dopo l'infortunio. Sulla scorta
della valutazione della capacità funzionale esperita presso la Clinica __________,
l'assicuratore resistente ha ritenuto l'assicurato totalmente abile al lavoro
dal 1° febbraio 2018 (doc. 332). La circostanza che l'assicuratore resistente
abbia continuato a versare le indennità giornaliere fino alla chiusura del caso
è irrilevante.
2.9
Sulla scorta delle
considerazioni esposte, posto come soltanto uno dei criteri di rilievo sia
risultato adempiuto, si deve concludere che i disturbi psichici di cui soffre l'assicurato,
certificati il 4 gennaio 2021 dalla dr.ssa __________, non costituiscono
una conseguenza adeguata dell'evento infortunistico occorso nel mese di agosto
2015.
L'assicuratore era di conseguenza legittimato a negare la propria
responsabilità in proposito.
Facendo difetto l'adeguatezza, può essere lasciata aperta la
questione relativa all'esistenza del nesso di causalità naturale tra l'infortunio
e il danno alla salute di carattere psichico (cfr., in proposito,
STF 8C_289/2020 del 17 febbraio 2021 consid. 6.1; SVR 1995 UV 23, p. 67 consid.
3c; STF U 17/07 del 30 ottobre 2007, consid. 3, STF U 606/06 del 23 ottobre
2007, consid. 4 e STF U 299/05 del 28 maggio 2007, consid. 5.2) e, in
questo senso, ci si può esimere dal disporre la perizia psichiatrica richiesta
dal ricorrente (doc. I).
In esito a tutto quanto
precede, occorre concludere che a ragione l’istituto assicuratore convenuto ha
valutato il grado dell’invalidità tenendo conto unicamente dei postumi organici
dell’infortunio dell’agosto 2015, attribuendo finalmente all’assicurato una
rendita d’invalidità del 33% a contare dal 1° aprile 2018.
2.10
In
data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L'art. 61
lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,
rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l'art. 61
lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a
prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo
prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese
processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
La procedura è pertanto di principio onerosa se concerne la
fissazione dei contributi (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge
federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, FF 2018,
pag. 1303 e seguenti, pag. 1334: “La mozione
Gruppo UDC 09.3406 chiede che venga abolito il principio della gratuità delle
procedure di ricorso davanti ai tribunali cantonali nell'ambito delle
assicurazioni sociali. L'indicazione secondo cui la procedura è gratuita va pertanto
soppressa (art. 61 lett. a D-LPGA). Saranno così applicabili le disposizioni
del diritto cantonale relative alle spese di procedura. Per quanto riguarda
invece le controversie relative a prestazioni, la lettera fbis contempla l'addebito
di spese soltanto nel caso in cui la singola legge lo preveda. Nell'assicurazione
invalidità una tale regolamentazione è già in vigore dal 1° luglio 2006 (art.
69.
cpv. 1bis LAI)”).
In concreto il ricorso concerne prestazioni LAINF e il legislatore
non ha previsto di prelevare delle spese.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti