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Decisione

35.2021.21

Caduta in bicicletta con danni organici. L'adeguatezza del nesso di causalità tra disturbi psichici e infortunio è stata valutata classificando l'infortunio come di grado medio vero e proprio, ma solo 1 degli almeno 3 criteri è adempiuto. Disturbi psichici non constituiscono una conseguenza adeguata

8 luglio 2021Italiano30 min

l'11 dicembre 2015 (doc. 36), presso il prof. dr. med. __________, FMH chirurgia

Source ti.ch

Incarto

n.

35.2021.21

TB

Lugano

8 luglio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 10 febbraio 2021 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione dell'11 gennaio 2021 emanata

da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto in fatto

1.1. Il 9 agosto 2015 RI 1, 1986,

è caduto dalla sua bicicletta mentre praticava downhill lungo un'apposita pista

e ha riportato la frattura non dislocata del terzo laterale della clavicola

sinistra e una contusione all'emitorace sinistro (docc. 3 e 16).

Sulla scorta della visita medica di chiusura del 1° settembre 2017

(doc. 318) e della valutazione della capacità funzionale (doc. 329), il 12

dicembre 2017 (doc. 332) l'CO 1 ha sospeso dal 1° febbraio 2018 le prestazioni

a titolo di spese di cura e indennità giornaliere.

Con decisione del 2 marzo 2018 (doc. 348) l'assicuratore infortuni

ha ritenuto che dal 1° febbraio 2018 l'interessato era abile al 100% per i soli

postumi infortunistici organici e gli ha concesso un'indennità per menomazione

dell'integrità del 10%.

1.2. Su rinvio degli atti deciso

dal Tribunale il 23 maggio 2019 (doc. 435) con STCA 35.2018.63, l'assicuratore

infortuni ha disposto una perizia esterna giusta l'art. 44 LPGA per stabilire

se i disturbi all'articolazione sterno-claveare e sterno-costale I destra

correlavano con un danno alla salute oggettivabile e, se sì, se esso era una

conseguenza naturale dell'infortunio del 2015.

La perizia del 20 febbraio 2020 (doc. 464) e i complementi

peritali del 16 settembre 2020 (doc. 502) e del 14 ottobre 2020 (doc. 513) resi

dal PD dr. med. __________, specialista in chirurgia plastica e chirurgia della

mano, hanno portato l'CO 1 a emettere la decisione del 20 novembre 2020 (doc.

525) con cui, ritenuta un'incapacità lavorativa del 25% dovuta alla necessità

di dovere effettuare delle pause di 15 minuti ogni ora nell'ambito di un'attività

molto leggera (massimo 1,5 kg), non ripetitiva, con frequenti cambi di

posizione, è stata calcolata una perdita di guadagno del 33% dal 1° febbraio

2018, differita al 1° aprile 2018 stante il versamento di indennità giornaliere

sul salario completo per un precedente sinistro. Inoltre, dalla perizia è

emerso un danno all'integrità del 25%, che ha dato luogo a una corrispondente

indennità per menomazione dell'integrità.

1.3. Il ricorso per denegata e

ritardata giustizia introdotto il 7 settembre 2020 (doc. 493) dall'assicurato è

stato respinto dal Tribunale cantonale delle assicurazioni con STCA 35.2020.73

il 23 novembre 2020 (doc. 535), non ravvedendo da parte dell'assicuratore

infortuni un atteggiamento manifestamente defatigatorio nel fatto di avere ordinato

un complemento peritale.

1.4. L'opposizione del 4 gennaio

2020 (recte: 2021)

(doc. 537) con cui l'assicurato si è lamentato

che l'assicuratore infortuni non avesse verificato e considerato le

implicazioni psichiche dell'infortunio del 2015 sulla capacità lavorativa così

come attestate dalla psichiatra curante (doc. 539), è stata respinta con

decisione su opposizione dell'11 gennaio 2021 (doc. B).

L'CO 1 ha infatti esposto la giurisprudenza relativa ai criteri oggettivi

specifici da adempiere per l'applicazione della teoria della causalità adeguata

in materia di disturbi psichici, laddove per ammettere il nesso causale

adeguato l'infortunio deve avere giocato un ruolo determinante nella comparsa

dei disturbi psichici.

L'assicuratore infortuni ha evidenziato come il fatto sollevato

dalla psichiatra curante secondo cui prima dell'evento assicurato l'interessato

non avesse mai sviluppato disturbi psichici, non permetta di riconoscere il

nesso di causalità naturale secondo il principio della probabilità

preponderante.

Inoltre, d'avviso della psichiatra di fiducia, soltanto il

disturbo dell'adattamento poteva essere ricondotto all'infortunio e solo per un

periodo limitato. Il peggioramento avvenuto dopo la chiusura del caso non

poteva perciò essere ascritto all'infortunio.

Degli ulteriori approfondimenti non erano necessari, poiché il

fatto di sapere se esiste un nesso causale naturale fra i disturbi psichici e l'infortunio

poteva rimanere aperto, giacché l'esistenza di un nesso di causalità adeguato

andava negata.

L'istituto assicuratore, basandosi sulla descrizione resa il 21

dicembre 2015 dall'assicurato stesso, ha classificato l'infortunio occorsogli

in bicicletta nella categoria intermedia propriamente detta e quindi la

causalità adeguata può essere ammessa se sono normalmente adempiuti almeno tre

criteri. Secondo l'CO 1, l'evento non è stato particolarmente spettacolare, non

è stato accompagnato da circostanze particolarmente drammatiche, le fratture

subite non costituiscono delle lesioni gravi o atte a comportare dei disturbi

psichici. Inoltre, il decorso non è stato sfavorevole né accompagnato da

complicazioni rilevanti e la cura medica non è stata eccezionalmente lunga.

Nemmeno v'è stata una cura errata e la durata dell'incapacità lavorativa è

stata influenzata dai diversi accertamenti che l'assicuratore infortuni ha

disposto per chiarire i disturbi lamentati.

L'assicuratore infortuni ha dunque riconosciuto la presenza di

disturbi importanti su base organica, ma un solo criterio adempiuto non è

sufficiente per ammettere la causalità adeguata e di conseguenza la sua

responsabilità per i disturbi psichici. Di conseguenza, l'incapacità di

guadagno è stata correttamente quantificata tenendo conto unicamente dei

postumi organici.

1.5. Con ricorso del 10 febbraio

2021 (doc. I) RI 1, patrocinato dall'avv. RA 1, ha chiesto al TCA di annullare

la decisione e di rinviare gli atti all'CO 1 per esperire una perizia

psichiatrica che accerti lo stato di salute psichico e il nesso di causalità

adeguato tra l'infortunio e tale stato di salute.

Secondo il ricorrente, l'assicuratore non ha verificato e ritenuto

le implicazioni psichiche che l'infortunio che egli ha subito ha avuto sulla sua

capacità lavorativa. Per provare un nesso di causalità adeguata tra l'evento

infortunistico e l'insorgere dei disturbi psichici, l'assicurato ha sostenuto

che erano presenti almeno altri due criteri giurisprudenziali per classificare

il suo infortunio nella categoria intermedia propriamente detta. Infatti, il

decorso clinico è stato tutt'altro che favorevole con evidenti complicazioni

motorie; inoltre, la durata dell'incapacità lavorativa è di lunga durata visto

che dal 2015 egli non ha potuto ritornare a lavorare al 100%. Anche le

conseguenze psichiche erano già presenti immediatamente dopo l'infortunio come

ha certificato il medico curante dr. __________ (doc. D). Infine, v'è stato un

errore medico, aspetto mai approfondito dall'ente assicuratore, visto che è

stato curato unicamente per i disturbi alla spalla sinistra, mentre egli

lamentava fortissimi dolori anche alla spalla destra, che però non sono stati

presi in considerazione dai medici che per primi l'hanno curato. La prima

diagnosi posta era perciò errata e le cure predisposte inadeguate, siccome

riferite alla sola spalla sinistra. La diagnosi corretta l'assicurato l'ha avuta

soltanto nel 2018 (doc. F): esiti di lesione traumatica del collo e del tronco

specifiche con ipertensione arteriale essenziale. La perizia del 20 febbraio

2020 del PD dr. med. __________ ha diagnosticato una pseudo artrosi della prima

sinossi sterno costale dovuta a una frattura non guarita. Secondo il

ricorrente, se tale frattura fosse stata diagnosticata tempestivamente, una

cura adeguata avrebbe probabilmente contenuto il danno.

Ne discende che la sindrome di disadattamento e le gravi

depressioni sono in nesso di causalità naturale e adeguato con l'infortunio del

2015, essendo adempiute quattro condizioni.

In merito al referto della dr.ssa med. __________ del 2019 su cui

si è basato l'assicuratore, l'insorgente l'ha definito sorpassato dagli eventi.

Una volta determinato il nesso di causalità tra i disturbi organici e l'infortunio,

l'assicuratore avrebbe dovuto approfondire le conseguenze psichiatriche e,

stante il diverso parere della dr.ssa med. __________ (doc. G), esperire una

perizia specialistica sullo stato di salute e per determinare il nesso di

causalità adeguato tra l'infortunio e i disturbi psichici.

1.6. Nella risposta del 3 marzo

2021 (doc. III) l'CO 1 ha chiesto al TCA di respingere il ricorso, visto che la

causalità adeguata non è adempiuta. Non si impongono nemmeno ulteriori

accertamenti, ritenuto che la dr.ssa med. __________ nel 2019 era giunta alla

conclusione che solo il disturbo dell'adattamento era in nesso causale con l'infortunio

fino alla chiusura del caso, avvenuta il 31 marzo 2018, mentre gli episodi

depressivi di media e grave entità non erano da ricondurre all'infortunio

secondo il criterio della probabilità preponderante.

L'assicuratore ha ricordato che soltanto il criterio dei disturbi

persistenti è adempiuto, mentre non sono dati quello della lesione grave, del

decorso sfavorevole, della durata dell'inabilità lavorativa, della durata delle

cure e neppure può essere ammessa l'esistenza di una cura errata che ha

aggravato notevolmente gli esiti dell'infortunio.

1.7. Il ricorrente non ha prodotto

nuovi mezzi di prova (doc. IV).

considerato in diritto

in ordine

2.1. Preliminarmente, richiamata

la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui

l’incarto era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno

all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la

STF 8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide

questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N. 043/2018

del 29 maggio 2018) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione

dell’8 giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla

funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto,

dall’avv. RA 2), senza che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice

Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata.

nel merito

2.2. Oggetto del contendere è

verificare se l'assicuratore infortuni ha correttamente accordato all'interessato

una rendita di invalidità del 33% dal 1° aprile 2018 per i soli postumi

organici, visto che i disturbi psichici lamentati dal ricorrente dopo l'infortunio

del 9 agosto 2015 non troverebbero una correlazione adeguata con questo evento e

quindi l'CO 1 non dovrebbe assumerseli.

2.3. Secondo l'art. 6 cpv. 1

LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni

assicurative sono effettuate in caso d'infortuni professionali, d'infortuni non

professionali e di malattie professionali.

2.4. Presupposto essenziale per l'erogazione

di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è l'esistenza

di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze

(danno alla salute, invalidità, morte).

Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa

ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si

sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non

occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno

alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri

fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica

dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua

non del danno.

È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e

danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione

amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità

preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -

applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia

di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.

145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella

causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121

V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto

2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106

consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468

consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323

consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen

(BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit

suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si

attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi

idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF

118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

Ne discende che ove l'esistenza di un nesso di causalità tra

infortunio e danno sia possibile, ma non possa essere reputata probabile, il

diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato deve essere negato

(DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze

ivi citate).

L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le

proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo

causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione

soltanto in due casi:

- quando

lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva

immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

- quando

lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status

quo sine).

(cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A.

Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die

Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino

dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio

sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è

liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce

più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute.

Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale

che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio

deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza

preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un

effetto causale non è sufficiente.

Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere

della prova incombe non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000

U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).

2.5. Il diritto a prestazioni

assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata

tra l'evento dannoso e il danno alla salute.

Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto

quando, secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita, il

fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto,

sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in

questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a,

DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze citate).

Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore

può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito

della causalità adeguata (DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste

questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., pagg. 51-53).

La giurisprudenza ha inoltre stabilito che in caso di danno alla

salute fisica, dal momento in cui è accertata la causalità naturale il nesso di

causalità è generalmente ammesso (DTF 127 V 102 consid. 5

b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem

Gebiet des Sozialversicherungs-rechts, in SZS 2/1994, p. 104s; M. Frésard, L'assurance-accidents

obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungs-recht [SBVR], n. 39).

Per contro, la giurisprudenza ha elaborato più criteri per

valutare l'adeguatezza del nesso di causalità tra un infortunio e dei disturbi

psichici sviluppati successivamente dalla vittima. Essa ha dapprima

classificato gli infortuni in tre categorie, a seconda della dinamica: gli

infortuni insignificanti o leggeri (per esempio, una caduta o scivolata

banale), gli infortuni di media gravità e gli infortuni gravi.

Per procedere a tale classificazione, non si deve considerare il

modo in cui l'infortunio è stato vissuto dall'interessato, ma piuttosto l'evento

traumatico in quanto tale da un punto di vista oggettivo. In presenza di un

infortunio di media gravità, occorre prendere in considerazione un certo numero

di criteri, di cui i più importanti sono:

- le

circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare

spettacolarità dell'infortunio;

- la

gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la

loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;

- la durata

eccezionalmente lunga della cura medica;

- i disturbi somatici

persistenti;

- la

cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;

- il

decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;

- il

grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.

Non in ogni caso è necessario che tutti i criteri appena

menzionati siano presenti. La presenza di un unico criterio può bastare per

ammettere l'adeguatezza del nesso di causalità quando l'infortunio va

classificato fra quelli al limite della categoria degli eventi gravi. Per

contro, in presenza di un infortunio che si situa al limite di quelli

insignificanti o leggeri, le circostanze da considerare devono cumularsi oppure

rivestire un'importanza particolare affinché si possa ammettere il carattere

adeguato del nesso di causalità (DTF 115 V 140, consid. 6c/aa e bb e 409s.,

consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss. consid.

4a).

2.6. Nell'evenienza concreta, su

rinvio del TCA deciso nella sentenza 35.2018.63 del 23 maggio 2019, l'assicuratore

infortuni ha sottoposto l'assicurato a una perizia in ambito somatico, dalla

quale è emerso che i disturbi presentati da quest'ultimo erano correlati al

trauma iniziale, ciò che gli comportava un'inabilità lavorativa fisica del 25%

dovuta alla necessità di effettuare delle pause di 15 minuti ogni ora di

lavoro.

L'CO 1 ha quindi riconosciuto un nesso di causalità - naturale e

adeguato - tra la caduta in bicicletta avvenuta il 9 agosto 2015 e i disturbi accertati

nell'assicurato alla spalla sinistra e alla I articolazione sterno costale di

destra, che non era guarita dopo il trauma (doc. 464 pag. 5).

Contestato è ora che l'assicuratore infortuni, nel determinare la

capacità lavorativa, non abbia tenuto conto anche delle conseguenze psichiche

manifestate dall'assicurato a seguito della caduta, che sono state attestate

dalla psichiatra che l'ha in cura dal 2018 (doc. G) per il trattamento

ambulatoriale integrato di un episodio depressivo grave (ICD-10: F32.2) insorto

su una pregressa sindrome da disadattamento con reazione mista

ansioso-depressiva (ICD-10: F43.22) ed insonnia non organica (ICD-10: F51.0).

Al momento della redazione del suo rapporto medico, il 4 gennaio 2021 (doc. G),

la dr.ssa med. __________ ha indicato che era in corso un episodio depressivo

che soddisfaceva ancora la diagnosi di episodio depressivo attualmente grave

(ICD-10: F32.2) che lo rendeva tuttora inabile al lavoro al 90%, con una

prognosi fortemente sfavorevole poiché non si prospettava alcun miglioramento

futuro della patologia psichiatrica vista l'entità della patologia presentata e

l'evoluzione da quando è in cura.

La specialista ha concluso affermando che il nesso di causalità

tra la patologia psichiatrica sviluppata e l'infortunio del 9 agosto 2015 era

certo al 100%, non avendo l'assicurato mai presentato prima alcun disturbo

psichiatrico.

Sulla problematica di natura psichica l'assicuratore infortuni ha dapprima

illustrato le conclusioni a cui è giunta la dr.ssa med. __________ il 30

gennaio 2019 (recte: 22 febbraio 2019) (doc. 419), suo medico di

fiducia, secondo cui soltanto il disturbo dell'adattamento presentava un nesso

causale naturale con l'infortunio e ciò per un periodo determinato, ma almeno

fino alla completa chiusura del caso. Poi l'CO 1 ha lasciato aperta la

questione di sapere se le turbe psichiche costituiscono una conseguenza

naturale dell'evento infortunistico in discussione e ha proceduto alla

valutazione del nesso di causalità adeguata, giungendo alla conclusione che

esso non è dato.

Secondo il TCA, la questione di sapere se i disturbi psichici di

cui soffre l'insorgente costituiscono una conseguenza naturale della caduta in

bicicletta, può effettivamente rimanere aperta. Infatti, essi non si trovano

comunque in nesso causale adeguato con l'infortunio dell'agosto 2015.

2.7. Nell'esaminare

l'adeguatezza del legame causale, bisogna avantutto procedere alla classificazione

dell'infortunio occorso al ricorrente e per fare ciò ci si avvale della

descrizione dello svolgimento di come esso è avvenuto.

Nell'apposito questionario il 19 agosto 2015 (doc. 3) l'assicurato

ha dichiarato: "Velofahren/Bike: Caduto

scendendo in biciletta".

In un altro questionario dell'assicuratore infortuni, il

ricorrente ha indicato che è caduto in discesa in bicicletta e che "La ruota anteriore è scivolata in piena curva di

conseguenza sono caduto in malo modo." (doc. 23).

Nel verbale del colloquio avuto il 21 dicembre 2015 (doc. 37) dall'assicurato

con un collaboratore dell'assicuratore infortuni, quanto gli è occorso stato

descritto come segue:

" (…) Scendevo il

percorso con una bicicletta apposita, munito di tutte le protezioni (casco,

guanti e corazza). Era la mia quarta discesa su quella pista. Purtroppo non ho

visto un dosso in un punto che solitamente avevo preso sulla sinistra, mentre

quest'ultima volta l'ho preso diritto, e mi ha fatto compiere un salto. Sono

comunque ritornato sulle ruote, ma ho toccato terra contro la parabolica della

curva bloccandomi all'istante e facendomi cadere in avanti (ruota posteriore

sollevatasi). Non sono rotolato, ma ho impattato con violenza contro il

terreno, ad una velocità di circa 30 km/h. Nell'impatto ho subito una frattura

composta alla clavicola sinistra, una frattura alla clavicola destra e una

frattura alla costola presso lo sterno (la prima costola). (…)" (pag. 1 e 2).

Tenuto conto della dinamica oggettiva dell'evento e precisato che,

in questo contesto, non devono essere prese in considerazione le conseguenze

dell'infortunio né le circostanze concomitanti (STF 8C_584/2010 dell'11 marzo

2011; SVR 2008 UV Nr. 8), secondo questo Tribunale la classificazione

effettuata dall'assicuratore resistente di infortunio di media gravità in

senso stretto deve essere confermata.

D'altronde, il ricorrente non l'ha contestata come tale, mentre ha

criticato che non siano stati ritenuti come adempiuti alcuni criteri

giurisprudenziali che, a suo dire, farebbero sì che la causalità adeguata tra l'infortunio

e i disturbi psichici sia invece data.

Il giudice è tenuto quindi a valutare le circostanze connesse con

l'infortunio secondo i criteri elaborati dal Tribunale federale e qui evocati

al considerando 2.5.

2.8. Per ammettere l'adeguatezza

del nesso causale, è necessario che un fattore fosse presente in maniera

particolarmente incisiva oppure l'intervento di più criteri.

Nella sentenza 8C_897/2009 del 29 gennaio 2010, pubblicata in SVR

2010 UV Nr. 25, al considerando 4.5 il Tribunale federale ha ribadito che, in caso di infortuni che fanno parte della categoria

di grado medio vera e propria, devono essere adempiuti almeno tre

dei sette criteri di rilievo, affinché possa essere riconosciuta l'esistenza

del nesso causale adeguato.

A titolo di premessa, occorre precisare che nell'apprezzamento

dell'adeguatezza del nesso di causalità in materia di turbe psichiche, vanno

considerati unicamente i disturbi di natura somatica che si trovano in una

relazione di causalità, naturale e adeguata, con il sinistro assicurato

(RAMI 1999 U 341 p. 409 e RAMI 1993 U 166, p. 94 consid. 2c e riferimenti).

Per quanto concerne la dinamica dell'evento traumatico, alla luce

della casistica in materia di cadute, l'evento occorso all'insorgente non

risulta né particolarmente drammatico né spettacolare per come si è

svolto.

È utile precisare che, secondo la giurisprudenza, il criterio in

questione è da valutare oggettivamente e non in base alle sensazioni

soggettive, rispettivamente ai sentimenti di paura provati dalla persona

assicurata. In ogni infortunio di media gravità è insita una certa

spettacolarità, la quale non è tuttavia ancora sufficiente per ritenere

adempiuto il criterio (STF 8C_560/ 2015 del 29 aprile 2016, consid. 4.4.1 e

rinvii; DTF 137 V 199 consid. 3.5.1 non pubblicato). Occorre considerare la

dinamica dell'infortunio in quanto tale e non il danno alla salute che ne è

conseguito. Non si tiene conto del successivo processo di guarigione (STF

8C_738/2011 del 3 febbraio 2012, consid. 7.3.1).

Il ricorrente è in sostanza caduto da un'altezza pari alla sua

statura, seppure sia stato sbalzato in avanti dalla sua bicicletta (cfr., in

questo stesso senso, la STF 8C_747/2012 del 22 gennaio 2013 consid. 5.4.1,

concernente un assicurato precipitato da un'altezza di circa tre-quattro metri

e che era atterrato sul balcone del piano inferiore e la STF U 392/05 del 16

dicembre 2005 consid. 2.2, riguardante un assicurato caduto nel vuoto da un'altezza

di più metri e atterrato sul pavimento di beton grezzo, in cui l'Alta Corte ha

precisato che di per sé l'altezza di caduta non consente di concludere a una

particolare drammaticità o spettacolarità dell'evento infortunistico).

Sul criterio della gravità o della

particolare caratteristica delle lesioni lamentate, si rileva che a causa della

caduta del 9 agosto 2015 l'assicurato ha riportato una frattura non

scomposta della clavicola di sinistra e una frattura non consolidata della I

articolazione costo-sternale a destra. Non si tratta,

a ben vedere, di lesioni gravi o atte a comportare disturbi psichici.

A proposito di questo criterio, la

giurisprudenza ha precisato che il fatto che le conseguenze infortunistiche

abbiano costretto l'assicurato a cambiare professione, non basta per ritenerlo

soddisfatto.

Inoltre, il criterio in questione implica

l'esistenza di lesioni fisiche gravi o, trattandosi della loro

particolare natura, delle lesioni interessanti organi ai quali l'uomo

attribuisce una particolare importanza soggettiva come ad esempio la perdita di

un occhio oppure la mutilazione della mano dominante (STF 8C_566/2013 del 18

agosto 2014, consid. 6.2.2).

In sostanza, poi, la frattura della clavicola sinistra e la frattura

a livello dell'articolazione costo-sternale I a destra sono state trattate

conservativamente con diversi cicli di fisioterapia, con la somministrazione di

medicamenti antalgici e con delle infiltrazioni a livello sterno-claveare

destro con cortico-steroidi. Un intervento chirurgico di resezione parziale

della prima costa è stato proposto sia dal PD dr. med. __________, specialista

in chirurgia della mano e chirurgia ortopedica e traumatologia, sia dal perito

PD dr. med. __________, specialista in chirurgia plastica e chirurgia della

mano, per diminuire la sintomatologia dolorosa, ma per quest'ultimo esperto non

v'era alcuna garanzia su una restitutio ad integrum nella sua attività

lavorativa e tale intervento, così come quello di scalenectomia e

decompressione del plesso brachiale proposto dal primo specialista, non è stato

realizzato. Negli anni l'assicurato ha inoltre consultato diversi specialisti

per trovare una soluzione ai dolori fisici persistenti a livello dell'articolazione

sterno-claveare e sterno-costale I destra.

Malgrado tutti questi provvedimenti, non

si può parlare di rilevanti complicazioni né la durata della cura non

può ancora essere considerata come eccezionalmente lunga.

Conformemente alla giurisprudenza, infatti, provvedimenti

diagnostici e semplici visite di controllo (STF 8C_327/2008 del 16 febbraio

2009 consid. 4.2), come pure la somministrazione di farmaci antidolorifici (STF

8C_507/2010 del 18 ottobre 2010 consid. 5.3.4), non fanno parte della cura

medica ai sensi del criterio in discussione.

Inoltre, provvedimenti quali la fisioterapia, la chiropratica, l'agopuntura,

la terapia cranio-sacrale, l'osteopatia, nonché le sedute di

neuropsicologia/psicoterapia, non possono essere definiti come particolarmente

gravosi (STF 8C_726/2010 del 19 novembre 2010 consid. 4.1.3 e 8C_655/2010 del

15 novembre 2010 consid. 4.2.4 e riferimenti).

È qui utile ricordare che in una

sentenza del 17 maggio 1999 (U 235/97), il TFA ha comunque negato che la cura medica

sia stata eccezionalmente lunga, anche se il trattamento delle lesioni

organiche primarie si era concluso soltanto a distanza di un anno e cinque mesi

dalla data del sinistro.

Invece, il TCA ha ammesso la realizzazione di questo criterio, ad

esempio, nella STCA 35.2014.2 del 17 settembre 2014 consid. 2.12, riguardante

un assicurato, vittima di un incidente della circolazione, le cui conseguenze

avevano necessitato di ben dieci operazioni chirurgiche, l'ultima delle quali

eseguita a distanza di sei anni e mezzo circa dall'evento traumatico.

In merito al criterio dei dolori somatici persistenti, va

riconosciuto che l'assicurato continua ad avere dolori a causa dei disturbi a

livello dell'articolazione sterno-claveare e sterno-costale I destra e che sono

la conseguenza naturale dell'infortunio del 9 agosto 2015. Questo criterio è

perciò pacificamente adempiuto.

La sua sola presenza non basta però per ammettere l'esistenza del

necessario nesso di causalità adeguata (STFA U 208/00 dell'11 gennaio 2001).

Infatti, nessun elemento all'inserto permette di ravvisare gli

estremi per ammettere la presenza di una cura medica errata e aggravante

notevolmente gli esiti dell'infortunio. La censura del ricorrente secondo cui

appena dopo il ricovero all'Ospedale __________ di __________, il 9 agosto

2015, sia stata individuata soltanto la frattura della spalla sinistra trattata

con terapia antidolorifica (doc. E) e non anche sia stata presa a carico la

spalla destra malgrado lamentasse dolori molto forti, con conseguente prima

diagnosi errata e cure inadeguate, è soltanto una supposizione, che non è

confortata dalla numerosa documentazione medica agli atti.

Anzi, da una nota interna del 6 ottobre 2015 (doc. 24) risulta che

un collaboratore dell'assicuratore ha telefonato all'interessato, il quale gli

ha spiegato la dinamica dell'incidente rilevando che "Quando è caduto ha picchiato direttamente sulla spalla

sinistra, inoltre ha preso un contraccolpo anche alla spalla destra. Si è

recato poi al pronto soccorso della __________ di __________ dove gli sono

stati fatti vari esami, l'hanno poi mandato lo stesso giorno. Dopo un paio di

giorni il dolore non passava e si è recato dal suo medico curante il quale gli

ha comunicato che aveva una frattura alla clavicola sinistra e inoltre una

crepa anche nella scapola destra. Ha una visita dal dottor __________ il

16.10.2015.".

Fatti

I referti del 1° dicembre 2015 (doc. 34) di quest'ultimo medico,

specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, confermano la diagnosi

di frattura della I articolazione costo-sternale a destra, individuata dalla

TAC del 20 ottobre 2015. È stata prescritta della fisioterapia di analgesia

locale e, come indicato dal dr. med. __________ nel suo rapporto intermedio del

26 novembre 2015 (doc. 35), degli antidolorifici.

Inoltre, lo stesso dr. med. __________ ha subito inviato l'assicurato,

l'11 dicembre 2015 (doc. 36), presso il prof. dr. med. __________, FMH chirurgia

ortopedica, per un ulteriore consulto specialistico. In seguito, altri

specialisti, anche fuori Cantone e Svizzera (doc. F), hanno avuto modo di

visitare l'assicurato nel corso degli anni.

Ciò stante, senza prove contrarie, e alla luce dei numerosi

referti medici che attestano che l'assicurato è stato in cura sin da subito

anche, e soprattutto, per la problematica al costato destro, non è sostenibile

trarre la conclusione che i disturbi alla parte destra del torace siano stati

trascurati e che quindi vi sia stata una cura sbagliata dovuta ad errori medici

che ha aggravato notevolmente gli esiti dell'infortunio.

Del resto, secondo la giurisprudenza, questo criterio non può già

essere considerato realizzato quando un determinato provvedimento medico non si

rivela finalmente efficace (SVR 2009 UV 41 p. 142 consid. 5.6.1).

Neppure il criterio del decorso sfavorevole della cura e le

complicazioni rilevanti intervenute, risulta soddisfatto. In merito è utile

sottolineare che dalla cura medica e da notevoli disturbi non si può dedurre un

decorso sfavorevole e/o delle complicazioni rilevanti. Sono inoltre necessarie

delle circostanze particolari che hanno pregiudicato la guarigione, in

casu non ravvisabili. Sempre in questo contesto

va segnalato che, conformemente alla giurisprudenza federale, il fatto che,

nonostante regolari terapie, l'assicurato lamenti ancora disturbi e presenti

ancora un'inabilità lavorativa, non basta per riconoscere questo criterio (STF

8C_213/2011 del 7 giugno 2011 consid. 8.2.5; STF 8C_80/ 2009 del 5 giugno 2009

consid. 6.5 e riferimenti). In questo senso, il Tribunale federale ha negato la

realizzazione del criterio anche nel caso di un decorso indiscutibilmente

protratto (STF 8C_402/2011 del 10 febbraio 2012 consid. 5.4).

Infine, questo Tribunale non può ritenere soddisfatto nemmeno il

criterio del grado e della durata dell'incapacità lavorativa dovuta ai soli esiti

fisici dell'infortunio assicurato.

Secondo la giurisprudenza federale (cfr., da ultimo, la recente STF

8C_547/2020 del 1° marzo 2021 consid. 5.1 e riferimenti ivi citati, in cui dal

momento dell'infortunio alla stabilizzazione del caso sono trascorsi soltanto

quasi due anni e quattro mesi), il criterio in questione è adempiuto in

presenza di una totale incapacità lavorativa di quasi tre anni ("fast drei Jahren"/"rund dreijährige

durchgehende Arbeitsunfähigkeit").

Non è sufficiente un impedimento nell'attività professionale

esercitata precedentemente, bensì è necessario che vi sia una limitazione anche

in un'attività adatta (STF 8C_209/2020 del 18 gennaio 2021 consid. 5.2.2).

Considerandi

Inoltre, l'adempimento di questo criterio deve essere negato nella misura in

cui i problemi psichici hanno avuto un ruolo predominante sullo stato di salute

dell'assicurato (DTF 140 V 356 consid. 3.2; STF 8C_209/2020 del 18 gennaio 2021

consid. 5.2.2; 8C_608/2020 del 15 dicembre 2020 consid. 6.3).

In concreto, lo stato di salute del ricorrente è stato considerato

come stabilizzato, dal profilo somatico, con la visita medica di chiusura del

1° settembre 2017 (doc. 318) e quindi due anni dopo l'infortunio. Sulla scorta

della valutazione della capacità funzionale esperita presso la Clinica __________,

l'assicuratore resistente ha ritenuto l'assicurato totalmente abile al lavoro

dal 1° febbraio 2018 (doc. 332). La circostanza che l'assicuratore resistente

abbia continuato a versare le indennità giornaliere fino alla chiusura del caso

è irrilevante.

2.9

Sulla scorta delle

considerazioni esposte, posto come soltanto uno dei criteri di rilievo sia

risultato adempiuto, si deve concludere che i disturbi psichici di cui soffre l'assicurato,

certificati il 4 gennaio 2021 dalla dr.ssa __________, non costituiscono

una conseguenza adeguata dell'evento infortunistico occorso nel mese di agosto

2015.

L'assicuratore era di conseguenza legittimato a negare la propria

responsabilità in proposito.

Facendo difetto l'adeguatezza, può essere lasciata aperta la

questione relativa all'esistenza del nesso di causalità naturale tra l'infortunio

e il danno alla salute di carattere psichico (cfr., in proposito,

STF 8C_289/2020 del 17 febbraio 2021 consid. 6.1; SVR 1995 UV 23, p. 67 consid.

3c; STF U 17/07 del 30 ottobre 2007, consid. 3, STF U 606/06 del 23 ottobre

2007, consid. 4 e STF U 299/05 del 28 maggio 2007, consid. 5.2) e, in

questo senso, ci si può esimere dal disporre la perizia psichiatrica richiesta

dal ricorrente (doc. I).

In esito a tutto quanto

precede, occorre concludere che a ragione l’istituto assicuratore convenuto ha

valutato il grado dell’invalidità tenendo conto unicamente dei postumi organici

dell’infortunio dell’agosto 2015, attribuendo finalmente all’assicurato una

rendita d’invalidità del 33% a contare dal 1° aprile 2018.

2.10

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L'art. 61

lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l'art. 61

lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a

prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo

prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese

processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

La procedura è pertanto di principio onerosa se concerne la

fissazione dei contributi (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge

federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, FF 2018,

pag. 1303 e seguenti, pag. 1334: “La mozione

Gruppo UDC 09.3406 chiede che venga abolito il principio della gratuità delle

procedure di ricorso davanti ai tribunali cantonali nell'ambito delle

assicurazioni sociali. L'indicazione secondo cui la procedura è gratuita va pertanto

soppressa (art. 61 lett. a D-LPGA). Saranno così applicabili le disposizioni

del diritto cantonale relative alle spese di procedura. Per quanto riguarda

invece le controversie relative a prestazioni, la lettera fbis contempla l'addebito

di spese soltanto nel caso in cui la singola legge lo preveda. Nell'assicurazione

invalidità una tale regolamentazione è già in vigore dal 1° luglio 2006 (art.

69.

cpv. 1bis LAI)”).

In concreto il ricorso concerne prestazioni LAINF e il legislatore

non ha previsto di prelevare delle spese.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti