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Decisione

35.2021.21

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

8 luglio 2021Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

I referti del 1° dicembre 2015 (doc. 34) di quest'ultimo medico,

specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, confermano la diagnosi

di frattura della I articolazione costo-sternale a destra, individuata dalla

TAC del 20 ottobre 2015. È stata prescritta della fisioterapia di analgesia

locale e, come indicato dal dr. med. __________ nel suo rapporto intermedio del

26 novembre 2015 (doc. 35), degli antidolorifici.

Inoltre, lo stesso dr. med. __________ ha subito inviato l'assicurato,

l'11 dicembre 2015 (doc. 36), presso il prof. dr. med. __________, FMH chirurgia

ortopedica, per un ulteriore consulto specialistico. In seguito, altri

specialisti, anche fuori Cantone e Svizzera (doc. F), hanno avuto modo di

visitare l'assicurato nel corso degli anni.

Ciò stante, senza prove contrarie, e alla luce dei numerosi

referti medici che attestano che l'assicurato è stato in cura sin da subito

anche, e soprattutto, per la problematica al costato destro, non è sostenibile

trarre la conclusione che i disturbi alla parte destra del torace siano stati

trascurati e che quindi vi sia stata una cura sbagliata dovuta ad errori medici

che ha aggravato notevolmente gli esiti dell'infortunio.

Del resto, secondo la giurisprudenza, questo criterio non può già

essere considerato realizzato quando un determinato provvedimento medico non si

rivela finalmente efficace (SVR 2009 UV 41 p. 142 consid. 5.6.1).

Neppure il criterio del decorso sfavorevole della cura e le

complicazioni rilevanti intervenute, risulta soddisfatto. In merito è utile

sottolineare che dalla cura medica e da notevoli disturbi non si può dedurre un

decorso sfavorevole e/o delle complicazioni rilevanti. Sono inoltre necessarie

delle circostanze particolari che hanno pregiudicato la guarigione, in

casu non ravvisabili. Sempre in questo contesto

va segnalato che, conformemente alla giurisprudenza federale, il fatto che,

nonostante regolari terapie, l'assicurato lamenti ancora disturbi e presenti

ancora un'inabilità lavorativa, non basta per riconoscere questo criterio (STF

8C_213/2011 del 7 giugno 2011 consid. 8.2.5; STF 8C_80/ 2009 del 5 giugno 2009

consid. 6.5 e riferimenti). In questo senso, il Tribunale federale ha negato la

realizzazione del criterio anche nel caso di un decorso indiscutibilmente

protratto (STF 8C_402/2011 del 10 febbraio 2012 consid. 5.4).

Infine, questo Tribunale non può ritenere soddisfatto nemmeno il

criterio del grado e della durata dell'incapacità lavorativa dovuta ai soli esiti

fisici dell'infortunio assicurato.

Secondo la giurisprudenza federale (cfr., da ultimo, la recente STF

8C_547/2020 del 1° marzo 2021 consid. 5.1 e riferimenti ivi citati, in cui dal

momento dell'infortunio alla stabilizzazione del caso sono trascorsi soltanto

quasi due anni e quattro mesi), il criterio in questione è adempiuto in

presenza di una totale incapacità lavorativa di quasi tre anni ("fast drei Jahren"/"rund dreijährige

durchgehende Arbeitsunfähigkeit").

Non è sufficiente un impedimento nell'attività professionale

esercitata precedentemente, bensì è necessario che vi sia una limitazione anche

in un'attività adatta (STF 8C_209/2020 del 18 gennaio 2021 consid. 5.2.2).

Considerandi

Inoltre, l'adempimento di questo criterio deve essere negato nella misura in

cui i problemi psichici hanno avuto un ruolo predominante sullo stato di salute

dell'assicurato (DTF 140 V 356 consid. 3.2; STF 8C_209/2020 del 18 gennaio 2021

consid. 5.2.2;8C_608/2020 del 15 dicembre 2020 consid. 6.3).

In concreto, lo stato di salute del ricorrente è stato considerato

come stabilizzato, dal profilo somatico, con la visita medica di chiusura del

1° settembre 2017 (doc. 318) e quindi due anni dopo l'infortunio. Sulla scorta

della valutazione della capacità funzionale esperita presso la Clinica __________,

l'assicuratore resistente ha ritenuto l'assicurato totalmente abile al lavoro

dal 1° febbraio 2018 (doc. 332). La circostanza che l'assicuratore resistente

abbia continuato a versare le indennità giornaliere fino alla chiusura del caso

è irrilevante.

2.9

Sulla scorta delle

considerazioni esposte, posto come soltanto uno dei criteri di rilievo sia

risultato adempiuto, si deve concludere che i disturbi psichici di cui soffre l'assicurato,

certificati il 4 gennaio 2021 dalla dr.ssa __________, non costituiscono

una conseguenza adeguata dell'evento infortunistico occorso nel mese di agosto

2015.

L'assicuratore era di conseguenza legittimato a negare la propria

responsabilità in proposito.

Facendo difetto l'adeguatezza, può essere lasciata aperta la

questione relativa all'esistenza del nesso di causalità naturale tra l'infortunio

e il danno alla salute di carattere psichico (cfr., in proposito,

STF 8C_289/2020 del 17 febbraio 2021 consid. 6.1; SVR 1995 UV 23, p. 67 consid.

3c; STF U 17/07 del 30 ottobre 2007, consid. 3, STF U 606/06 del 23 ottobre

2007, consid. 4 e STF U 299/05 del 28 maggio 2007, consid. 5.2) e, in

questo senso, ci si può esimere dal disporre la perizia psichiatrica richiesta

dal ricorrente (doc. I).

In esito a tutto quanto

precede, occorre concludere che a ragione l’istituto assicuratore convenuto ha

valutato il grado dell’invalidità tenendo conto unicamente dei postumi organici

dell’infortunio dell’agosto 2015, attribuendo finalmente all’assicurato una

rendita d’invalidità del 33% a contare dal 1° aprile 2018.

2.10

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L'art. 61

lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l'art. 61

lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a

prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo

prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese

processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

La procedura è pertanto di principio onerosa se concerne la

fissazione dei contributi (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge

federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, FF 2018,

pag. 1303 e seguenti, pag. 1334: “La mozione

Gruppo UDC 09.3406 chiede che venga abolito il principio della gratuità delle

procedure di ricorso davanti ai tribunali cantonali nell'ambito delle

assicurazioni sociali. L'indicazione secondo cui la procedura è gratuita va pertanto

soppressa (art. 61 lett. a D-LPGA). Saranno così applicabili le disposizioni

del diritto cantonale relative alle spese di procedura. Per quanto riguarda

invece le controversie relative a prestazioni, la lettera fbis contempla l'addebito

di spese soltanto nel caso in cui la singola legge lo preveda. Nell'assicurazione

invalidità una tale regolamentazione è già in vigore dal 1° luglio 2006 (art.

69.

cpv. 1bis LAI)”).

In concreto il ricorso concerne prestazioni LAINF e il legislatore

non ha previsto di prelevare delle spese.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti