35.2021.22
Ricorso contro una decisione incidentale. Ammesso che l'assicuratore era legittimato a disporre una perizia soltanto ortopedica (e non anche internistica, psichiatrica e neurologica). Assicuratore non era invece legittimato a sostendere provvisoriamente il versamento delle prestazioni
10 maggio 2021Italiano21 min
agli aspetti chirurgico-ortopedico, neurologico, internistico e psichiatrico.” (doc.
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2021.22
mm/gm
Lugano
10 maggio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 17 febbraio 2021 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione incidentale del 20 gennaio 2021 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 4 novembre 2019, RI 1,
dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di aiuto pastaio e,
perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali
presso l’CO 1, è rimasto vittima di un’elettrocuzione al braccio sinistro
nell’utilizzare un’aspirapolvere (doc. 2). I sanitari del Servizio di medicina
interna dell’Ospedale __________ di __________, dove l’assicurato è rimasto
degente sino al 6 novembre 2019, hanno diagnosticato una tetania e flessione
spastica dell’arto superiore sinistro (avambraccio su omero con movimenti
periodici) (doc. 6).
L’istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Nel corso del mese di giugno
2020, RI 1 è stato sottoposto a una valutazione neurologica da parte del dott. __________,
spec. FMH in neurologia, e ciò per conto dell’amministrazione (doc. 20).
1.3. In data 24 settembre 2020, l’CO
1 ha informato il patrocinatore dell’assicurato circa la propria intenzione di
disporre un approfondimento a cura del dott. __________, spec. FMH in chirurgia
ortopedica, accordandogli un termine per pronunciarsi sul perito designato e
sul catalogo dei quesiti (doc. 28).
Con scritto del 1° ottobre
2020, l’avv. RA 1 ha in particolare sostenuto che “un complemento peritale va
(…) eseguito ma ciò mediante discipline mediche differenti da quelle proposte e
non da ultimo con finale discussione plenaria tra tutti gli specialisti
coinvolti.” (doc. 30).
1.4. Visto il disaccordo, in data
20 gennaio 2021, l’assicuratore ha emanato una decisione incidentale mediante
la quale ha confermato la propria intenzione di conferire l’incarico peritale
al (solo) dott. __________, precisando che “… la richiesta del signor RI 1 non
può essere assecondata poiché la prevista perizia ortopedica, oltre a rivelarsi
assolutamente adeguata ai disturbi del signor RI 1, tende a istruire un
rapporto basilare della fattispecie e cioè se a livello ortopedico siamo in
presenza di danni strutturali oggettivabili in relazione all’evento
infortunistico del 4 novembre 2019. In quest’ottica, la critica secondo la
quale necessiti una perizia a carattere reumatologico non può essere
condivisa.” (doc. 40).
1.5. Con tempestivo ricorso del 17
febbraio 2021, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che,
annullata la decisione incidentale, venga disposta una perizia
pluridisciplinare comprendente perlomeno gli aspetti chirurgico-ortopedico,
neurologico, internistico e psichiatrico, nonché, in via principale, il
ripristino con effetto retroattivo del diritto alle prestazioni di breve durata
e, in subordine, l’accertamento che l’CO 1 si è resa colpevole di una
denegata/ritardata giustizia con l’ordine di emettere al più presto una
decisione formale relativa alla soppressione delle prestazioni di breve durata.
Questi, in particolare, gli argomenti sviluppati dal patrocinatore a sostegno
delle pretese ricorsuali:
" (…) Così
com’è noto pure nella dottrina medica (…), le conseguenze di una elettrocuzione
si ritrovano nell’apparato cardiocircolatorio, nell’apparato respiratorio, nel
sistema nervoso, nell’apparato tegumentario, nell’apparato muscolo scheletrico,
nell’apparato gastroenterico, nell’apparato urinario, nell’apparato visivo,
nell’apparato uditivo e nelle mucose cavo orale.
In considerazione di quanto precede, proprio perché i mali
sofferti dall’assicurato a seguito della elettrocuzione sono molteplici ed in
particolare a carattere chirurgico-ortopedico, neurologico e psichiatrico, per
stabilire la condizione di salute dell’assicurato a conseguenza della elettrocuzione
e non da ultimo per determinare anche i suoi diritti alle prestazioni ed in
particolare alle indennità giornaliere, al rimborso delle spese mediche
sostenute, ad un eventuale rendita con ulteriori cure mediche e ad un’indennità
per la menomazione dell’integrità, in concreto occorre procedere con
l’allestimento di una perizia pluridisciplinare che tenga conto di tutte le
patologie sofferte e non da ultimo che tenga pure conto di una valutazione
globale a seguito di una discussione plenaria tra tutti i periti specialisti
coinvolti (cfr. in proposito DTF del 7 settembre 2012, inc. n. 9C_330/2012;
cfr. DTF del 9 aprile 2013, inc. n. 9C_913/2012).
Se per accertare lo stato di salute dell’assicurato a seguito
dell’elettrocuzione subita si procedesse con l’allestimento di una “sola”
perizia ortopedica, l’accertamento medico negli atti dell’assicurazione
risulterebbe incompleto, privo degli accertamenti medici necessari per indagare
tutte le conseguenze della elettrocuzione; come tale, lo stesso risulterebbe
anche incoerente e poco preciso con riferimento ai motivi che giustificano i
mali di cui l’assicurato ancora soffre e non da ultimo pure contrasterebbe con
Fatti
i principi derivanti dall’esperienza medica ed i particolare se si pensa agli
infortuni da elettrocuzione (cfr. in proposito anche CATTANEO, Gli errori più
frequenti delle perizie mediche nelle assicurazioni sociali, in RtiD 2013-I,
pag. 505 ss.).
In considerazione di quanto precede, per l’accertamento medico
completo e conforme alla legislazione ed alla giurisprudenza, l’assicurato
dev’essere sottoposto ad una perizia pluridisciplinare comprendente perlomeno
agli aspetti chirurgico-ortopedico, neurologico, internistico e psichiatrico.” (doc.
I)
1.6. L’CO 1, in risposta, ha
postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
1.7. Il 12 marzo 2021, l’avv. RA 1
ha prodotto una certificazione del dott. __________, medico curante del
ricorrente (doc. IV + allegato).
L’amministrazione si è
espressa in proposito in data 22 marzo 2021 (doc. VII).
1.8. Il 25 marzo 2021, il
rappresentante dell’assicurato ha preso posizione sul contenuto della risposta
di causa dell’CO 1, riconfermandosi in sostanza nelle proprie allegazioni e
conclusioni. Egli ha peraltro domandato che il TCA richiami l’incarto relativo
all’infortunio presso il datore di lavoro, il suo elettricista, l’__________
quale garante della sicurezza sul lavoro, la Polizia cantonale e l’Ispettorato
federale degli impianti a corrente forte (doc. IX).
Le relative osservazioni
dell’assicuratore resistente sono datate 12 aprile 2021 (doc. XI).
Il 21 aprile 2021 l’avv. RA
1 ha ancora espresso alcune considerazioni. In particolare, egli ha sostenuto
che “valendo quanto già deciso da codesto lodevole Tribunale (cfr. in proposito
DTCA del 12 febbraio 2021, inc. n. 36.2021.3) concretamente appare quindi
lecito insistere che CO 1 sia condannata a voler ripristinare al più presto il
pagamento delle indennità giornaliere e ciò perlomeno sino al termine degli
accertamenti che essa stessa ritiene ancora necessari seppur limitatamente al
solo aspetto ortopedico.” (doc. XIII).
1.9. In data 3 maggio 2021, il
rappresentante del ricorrente ha versato agli atti un’ulteriore certificazione
del dott. __________ (doc. XV + allegato).
in diritto
Considerandi
2.1
La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49.
cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del
31.
agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6; STF 80_452/2011 del 12
marzo 2012; STF 80_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 90211/ 2010 del 18
febbraio 2011, consid. 2.1; STF 90_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e
H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00
del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29
gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT-2002 pag.
190.
seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA1623/98 del 26 ottobre 1999.
Vedi pure: STF 90_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 90_585/2014 dell'8
settembre 2015).
2.2
Secondo
l'art. 43 cpv. 1 LPGA, l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio
i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno. Le
informazioni date oralmente devono essere messe per scritto.
Il
cpv. 2 della disposizione appena citata prevede che se sono necessari e
ragionevolmente esigibili esami medici o specialistici per la valutazione del
caso, l'assicurato deve sottoporvisi.
L’art. 44 LPGA stabilisce
che se per chiarire i fatti l'assicuratore deve far
ricorso ai servizi di un perito indipendente, ne comunica il nome alla parte.
Essa può ricusare il perito per motivi fondati e presentare controproposte.
Con la DTF 137 V 210
consid. 3.4.2.6 e 3.4.2.7, il Tribunale federale ha modificato la sua
precedente giurisprudenza concernente la disposizione di perizie amministrative
e giudiziarie presso i Centri d’osservazione medica dell’assicurazione per
l’invalidità (SAM), secondo la quale la disposizione di una perizia da parte
dell’assicuratore sociale non ha carattere di decisione (DTF 132 V 93), e ha
stabilito che tale atto deve rivestire, in caso di disaccordo, la forma di una
decisione incidentale corrispondente alla nozione di decisione giusta l’art. 5
PA, impugnabile dinanzi ai tribunali cantonali delle assicurazioni,
rispettivamente al Tribunale amministrativo federale. Esso ha
inoltre definito i diritti di partecipazione delle parti in occasione della
disposizione di una perizia amministrativa, rafforzandoli.
Questi principi si
applicano anche nell’ambito dell’assicurazione contro gli infortuni (DTF 138 V
317.
consid. 6; STF 8C_305/2013 del 2 settembre 2013 consid. 3.2)
L’assicurato
può fare valere contro la decisione incidentale mediante la quale viene
ordinata una perizia medica, dei motivi formali di ricusa dei periti,
come pure dei motivi di natura materiale contro la perizia in quanto
tale (ad esempio, poiché si tratta di una “seconda opinione”), contro il tipo e
l’estensione della perizia (ad esempio, trattandosi della scelta delle
discipline) o ancora contro la persona dell’esperto designato (segnatamente per
quanto riguarda le sue competenze professionali) (cfr. Commentaire Romand
LPGA-J.O. Piguet, art. 44 LPGA n. 24; DTF 137 V 210 consid. 3.4.2.7; 138 V 271
consid. 1.1).
L’Alta Corte ha pure
considerato che occorre riconoscere una più grande importanza all’attuazione
consensuale di una perizia, ispirandosi segnatamente all’art. 93 LAM, secondo
il quale l’assicurazione militare è tenuta a emanare una decisione incidentale
suscettibile di ricorso (soltanto) se vi è disaccordo con il richiedente o i
suoi congiunti sulla scelta del perito. Secondo il TF, è responsabilità sia
dell’assicuratore sociale che dell’assicurato ovviare ad appesantimenti della
procedura che potrebbero essere evitati. Non si deve inoltre dimenticare che
una perizia fondata su un accordo comune fornisce dei risultati più concludenti
e meglio accettati dall’assicurato (DTF 137 V 210 consid. 3.4.2.6).
Nella DTF 139
V 349 consid. 5.4, il TF ha infine stabilito che le esigenze a cui
devono sottostare le perizie mediche, così come sono state descritte nella DTF
137.
V 210 per quanto riguarda le perizie pluridisciplinari SAM, sono di
principio applicabili per analogia alle perizie mono- e bidisciplinari.
2.3
Nel caso di specie, dopo aver
acquisito la valutazione del neurologo dott. __________ (doc. 20), nel corso
del mese di settembre 2020, l’CO 1 ha disposto l’esecuzione di una perizia
amministrativa da parte del chirurgo ortopedico dott. __________ (doc. 28),
accertamento quest’ultimo volto, secondo l’assicuratore, “… a istruire un
aspetto basilare della fattispecie e cioè se a livello ortopedico siamo in
presenza di danni strutturali oggettivabili in relazione all’evento
infortunistico del 4 novembre 2019.” (doc. 40, p. 2).
Da parte sua, l’avv. RA 1
non contesta la necessità di procedere a un (ulteriore) approfondimento
peritale ma ritiene che esso debba prendere la forma di un accertamento
pluridisciplinare che comprenda la chirurgia ortopedica, la neurologia, la
medicina interna e la psichiatria.
Chiamata a pronunciarsi,
questa Corte constata innanzitutto come l’avv. RA 1 non contesti (più)
l’indicazione a sottoporre il proprio patrocinato a un accertamento in ambito
ortopedico (“chirurgico-ortopedico”, cfr. doc. I) e come, del resto,
egli non abbia sollevato alcun motivo di ricusa nei confronti della persona del
dott. __________.
D’altro canto, occorre
osservare che, nel giugno 2020, l’assicurato è stato periziato dal dott. __________,
spec. FMH in neurologia, per conto dell’amministrazione. Dal suo rapporto,
datato 26 giugno 2020, risulta in particolare che i disturbi denunciati (dolori
residui e difficoltà alla motricità fine della mano sinistra) non hanno trovato
sufficiente correlazione con un danno oggettivabile di natura neurologica.
L’esperto ha quindi sottolineato la presenza di un’importante discrepanza tra
sintomi soggettivi e reperti oggettivi, giudicando opportuna una valutazione in
ambito psichiatrico (doc. 20).
D’altro canto, occorre
rilevare che le conclusioni alle quali è pervenuto lo specialista interpellato
dall’CO 1 sono state in sostanza condivise dal neurologo curante, dott. __________,
spec. FMH in neurologia. In effetti, con referto del 30 giugno 2020, il curante
ha affermato che si è in presenza di una “evoluzione poco soddisfacente di una
problematica infiammatoria dolorosa post tetanica del braccio sinistro e della
mano, che nonostante l’assenza di un chiaro segno di patologia nervosa o
miopatica persistente, non presenta un’evoluzione favorevole e un ritorno
ad una funzione normale.”. Egli ha peraltro precisato che, anche a suo avviso,
la problematica è indirizzata “… verso un versante piuttosto psicosomatico …”
(doc. 22 – il corsivo è del redattore).
In queste condizioni, in
presenza di pareri specialistici convergenti, il TCA ritiene che l’aspetto
neurologico della fattispecie sia già stato sufficientemente chiarito e che non
necessiti di ulteriori accertamenti.
Per quanto riguarda la
pretesa necessità di sottoporre il ricorrente a approfondimenti in ambito
internistico, occorre constatare che dalla documentazione agli atti non risulta
affatto che RI 1 lamenti disturbi interessanti gli organi interni del corpo,
ragione per la quale accertamenti in quell’ambito non appaiono indicati.
Trattandosi infine
dell’aspetto psichiatrico, va rilevato che l’CO 1 si è rifiutata di procedere
ad accertamenti in tale ambito in quanto “…, innanzitutto, valuteremo se la
causalità adeguata risulta soddisfatta. Questo aspetto, di carattere
amministrativo, verrà esaminato non appena saremo in possesso del rapporto
della valutazione peritale ortopedica.” (doc. 31).
Questo Tribunale condivide
il modo di procedere dell’assicuratore.
In effetti, tenuto conto delle
risultanze della perizia ortopedica, l’CO 1 potrà valutare l’esistenza di un
nesso di causalità adeguata tra le turbe psichiche, rispettivamente i
disturbi risultati privi di sostrato organico oggettivabile, e l’infortunio del
novembre 2019, in applicazione della giurisprudenza di cui alla DTF 115 V 133
(cosiddetta “psico-prassi”). Nel caso in cui tale nesso non fosse dato -
ciò che, almeno a prima vista, non può essere escluso (per un caso recente in
cui il TCA ha valutato l’adeguatezza del nesso di causalità, negandola,
trattandosi di un assicurato vittima di un trauma da folgorazione, cfr. STCA
35.2019.143
del 23 novembre 2020, cresciuta incontestata in giudicato) -, la
questione della causalità naturale potrebbe restare aperta, rendendo così
superflua l’esecuzione di una perizia psichiatrica. In questo contesto, è utile
segnalare che, in una sentenza 8C_289/2020 del 17 febbraio 2021 consid. 6.1,
destinata alla pubblicazione, il TF ha stabilito che l’assicuratore LAINF può
prescindere dal preliminarmente chiarire la questione del nesso causale
naturale, attraverso la messa in atto di una valutazione peritale psichiatrica,
laddove l’adeguatezza del nesso causale tra disturbi psichici e infortunio debba
essere in ogni caso negata.
In esito a tutto quanto
precede, la decisione incidentale impugnata, mediante la quale l’assicuratore
resistente ha disposto l’esecuzione di una perizia (soltanto) ortopedica a cura
del dott. __________, deve essere confermata in questa sede.
Questo Tribunale può
esimersi dal dare seguito agli atti istruttori chiesti dal rappresentante del
ricorrente (cfr. doc. IX), posto come nella procedura sub judice non si
tratti di chiarire le modalità secondo le quali è accaduto l’infortunio del 4
novembre 2019.
2.4
Con la propria impugnativa, RI
1.
ha chiesto che l’amministrazione sia tenuta a ripristinare il diritto alle
prestazioni di corta durata (cura medica + indennità giornaliera), perlomeno
sino al termine degli accertamenti da essa ordinati (cfr. doc. I e doc. XIII,
p. 2 s.).
Con scritto del 7 ottobre
2020, l’istituto assicuratore ha segnatamente comunicato al rappresentante
dell’assicurato che “senza la valutazione peritale ortopedica non possiamo
stabilire il nostro ulteriore obbligo d’intervento, pertanto la pratica
rimane in valutazione finché non saremo in possesso del rapporto e non saranno
corrisposte prestazioni.” (doc. 31 – il corsivo è del redattore). Con
l’allegato del 12 aprile 2021, l’CO 1 ha inoltre precisato che, una volta in
possesso della perizia __________, “… avrebbe emanato una decisione formale a
liquidazione del caso. Qualora il contenuto di detto provvedimento non fosse
stato gradito dal signor RI 1, quest’ultimo avrebbe potuto impugnare la citata
decisione. Proprio in quest’ottica va letta la sospensione della corresponsione
delle prestazioni assicurative di corta durata e cioè a CO 1 appariva
pertinente – tenuto conto dell’appuntamento già fissato - aspettare le
risultanze della visita medica prevista dal dr. med. __________.” (doc. XI).
Benché la questione della
sospensione cautelare delle prestazioni non sia stata esplicitamente ripresa nella
decisione incidentale impugnata (in quel provvedimento viene comunque menzionato
lo scritto del 7 ottobre 2020 – cfr. doc. 40, p. 1), per evidenti motivi di
economia processuale, questa Corte ritiene comunque di potersi pronunciare
sulla relativa pretesa dell’assicurato.
Il TCA segnala
che, secondo la giurisprudenza, analogamente ai casi in cui è stato ritirato
l’effetto sospensivo e a quelli in cui sono state ordinate delle misure
provvisionali, per decidere se un provvedimento cautelare è o meno giustificato
occorre procedere a una ponderazione degli interessi. In questo senso, occorre
esaminare se i motivi a favore di un’immediata interruzione delle prestazioni
sono più importanti rispetto a quelli che possono essere addotti a favore della
soluzione contraria. Così come stabilito dalla giurisprudenza sviluppata in
materia di ritiro dell’effetto sospensivo del ricorso secondo l’art. 55 PA e
v.art. 97 cpv. 2 LAVS, come pure in materia di pronuncia di misure
provvisionali giusta l’art. 56 PA, l’autorità dispone di un certo margine
d’apprezzamento. In generale, essa fonderà la propria decisione in base ai
fatti che emergono dalla documentazione a sua disposizione, senza procedere a
ulteriori accertamenti, onde evitare dispendio di tempo. Trattandosi della
ponderazione degli interessi a favore oppure contrari a un’immediata esecutorietà,
possono avere una certa importanza le prospettive chiare circa l'esito finale
della vertenza principale; non deve tuttavia sussistere alcun dubbio al
riguardo (cfr. DTF 124 V 88 consid. 6a, 117 V 191 consid. 2b, come pure SVR
2001.
KV Nr. 12 p. 31 e RAMI 1994 K 952 consid. 3a).
Siccome nella procedura di
revisione incombe all’amministrazione l’onere di provare l’esistenza di una
modifica oppure di un fatto nuovo, giustificanti la soppressione di una
prestazione, l’Alta Corte federale ha dimostrato cautela nell’approvare la
sospensione cautelare di prestazioni, decisa durante una procedura
d’accertamento ancora in corso (cfr. B. Kobel, in: Zünd/Pfiffner Rauber [ed.],
Kommentar zum Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, 2a
ed. 2009, n. 34 ad § 17).
In effetti, in una
sentenza U 411/04 del 2 febbraio 2005, riguardante una fattispecie in cui un
assicuratore LAINF aveva sospeso il versamento dell’indennità giornaliera
nell’attesa di conoscere le risultanze di una perizia medica da esso stesso
ordinata, il TF ha rilevato che, nella ponderazione dei motivi a favore e
contro un’immediata interruzione dei pagamenti, l'interesse
dell'amministrazione a evitare misure di restituzione di prestazioni laddove
potrebbe rivelarsi che esse sono state versate indebitamente è contrapposto a
quello dell’assicurato consistente nel mantenimento del proprio sostentamento
durante il periodo interessato dalla sospensione dell’indennità giornaliera. Al
proposito, l’Alta Corte ha osservato di avere spesso deciso a favore
dell’assicuratore, segnatamente quando l’esito della vertenza principale non
era ancora chiaro. Tuttavia, rispetto a quelle fattispecie in cui
l’interruzione definitiva delle prestazioni aveva avuto luogo al termine
della procedura amministrativa, nel caso in esame, l’assicuratore non aveva
sospeso le proprie prestazioni definitivamente, ma soltanto provvisoriamente, nel
mezzo della procedura d’accertamento. Sempre secondo il TF, ciò violava il
principio secondo il quale l’assicuratore contro gli infortuni deve
innanzitutto chiarire a sufficienza i fatti giuridicamente rilevanti e,
successivamente, fondandosi sulle relative risultanze, esaminare se i pagamenti
vanno soppressi. Siccome l’assicuratore aveva in un primo tempo versato
l’indennità giornaliera e, pertanto, ammesso il relativo diritto
dell’assicurato, esso era tenuto a dimostrare, con il grado della
verosimiglianza preponderante, che la causalità con l’infortunio si era nel
frattempo estinta.
In un’altra sentenza U 238/06 del 30 marzo 2007 consid. 3.2, concernente una fattispecie in cui un
assicuratore LAINF, fondandosi sulle risultanze di una videosorveglianza da
parte di un detective privato e della relativa interpretazione medica ordinate
dall’assicuratore RC, aveva deciso segnatamente di sospendere il versamento
della rendita d’invalidità in vigore, nell’attesa di conoscere gli esiti di una
perizia da esso disposta, il Tribunale federale ha giudicato trattarsi di una
sospensione provvisoria delle prestazioni durante l’istruttoria.
Secondo l’Alta Corte,
dalla videosorveglianza e dalla valutazione medica emergevano certamente
elementi a favore della fondatezza della sospensione delle prestazioni.
Tuttavia, l’assicuratore stesso aveva ritenuto necessari ulteriori
accertamenti, ciò a dimostrazione del fatto che i presupposti per procedere a
una sospensione delle prestazioni non erano ancora adempiuti con il necessario
grado di verosimiglianza.
Il TF ha quindi ritenuto
che l’interesse dell’assicurato a continuare a beneficiare della rendita era
preponderante rispetto a quello dell’assicuratore LAINF a sospenderne
immediatamente il versamento, di modo che quest’ultimo è stato condannato a
proseguire con il pagamento della prestazione in questione (in questo senso, si
vedano pure la STF U 104/06 del 16 agosto 2007 consid. 4.5 e 4.6, la sentenza
IV.2008.00379 del 30 giugno 2008 del Tribunale delle assicurazioni del Canton
Zurigo, riguardante una sospensione cautelare della rendita decisa dall’Ufficio
AI nell’attesa di conoscere l’esito di un procedimento penale per truffa,
nonché le STCA 35.2014.77 del 13 aprile 2016 consid. 2.16., 32.2018.104 del 24 gennaio
2019.
consid. 2.4. e 35.2019.23 del 1° luglio 2019 consid. 2.6., cresciuta
incontestata in giudicata, nota all’assicuratore convenuto).
La presente fattispecie
non si differenzia, nella sostanza, da quelle trattate nelle pronunzie federali
(e cantonali) citate al considerando precedente, in cui non è stata
confermata la sospensione cautelare delle prestazioni, decisa
dall’amministrazione nel corso della procedura di accertamento. Infatti, anche
nella concreta evenienza, la CO 1 ha posto RI 1 al beneficio delle prestazioni
di legge, riconoscendo in tal modo il suo diritto alle prestazioni a dipendenza
dell’evento infortunistico assicurato. Pertanto, se si vuole liberare dal
proprio obbligo, l’assicuratore è tenuto a dimostrare che i presupposti del
diritto non sono (più) adempiuti.
Ora, al momento in cui è
stato provvisoriamente sospeso il pagamento delle prestazioni LAINF, la
procedura di accertamento era ancora in corso, avendo l’assicuratore stesso
ritenuto necessaria l’esecuzione di una perizia in ambito ortopedico con lo
scopo primario di accertare la presenza, o meno, di postumi oggettivabili
dell’infortunio e, quindi, di definire l’ulteriore diritto alle prestazioni.
In esito a quanto precede,
occorre concludere che l’CO 1 non era legittimata a provvisoriamente
sospendere il versamento delle prestazioni assicurative all’insorgente.
2.5
L’art.
61.
lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura
deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;
la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte
alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In
data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61
lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,
rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61
lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a
prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo
prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese
processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
La
procedura è pertanto di principio onerosa se concerne la fissazione dei
contributi (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge federale sulla
parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, FF 2018, pag. 1303 e
seguenti, pag. 1334: “La
mozione Gruppo UDC 09.3406 chiede che venga abolito il principio della gratuità
delle procedure di ricorso davanti ai tribunali cantonali nell’ambito delle
assicurazioni sociali. L’indicazione secondo cui la procedura è gratuita va
pertanto soppressa (art. 61 lett. a D-LPGA). Saranno così applicabili le
disposizioni del diritto cantonale relative alle spese di procedura. Per quanto
riguarda invece le controversie relative a prestazioni, la lettera fbis
contempla l’addebito di spese soltanto nel caso in cui la singola legge lo
preveda. Nell’assicurazione invalidità una tale regolamentazione è già in
vigore dal 1° luglio 2006 (art. 69 cpv. 1bis LAI)”).
Secondo
l’art. 83 LPGA (disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al
tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del
21.
giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In
concreto, il ricorso è del 17 febbraio 2021 per cui si applica la nuova disposizione
legale. Trattandosi, almeno in parte, di una controversia relativa a prestazioni
LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente
accolto.
§ La decisione
incidentale impugnata, mediante la quale è stata ordinata una perizia a
cura del dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, è
confermata.
§§ La CO 1 è tenuta a
ripristinare il diritto alle prestazioni assicurative dal momento in cui è stato sospeso.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La CO 1 verserà
all’assicurato, patrocinato da un avvocato, l’importo di fr. 2'000 (IVA
inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti