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Decisione

35.2021.22

Ricorso contro una decisione incidentale. Ammesso che l'assicuratore era legittimato a disporre una perizia soltanto ortopedica (e non anche internistica, psichiatrica e neurologica). Assicuratore non era invece legittimato a sostendere provvisoriamente il versamento delle prestazioni

10 maggio 2021Italiano21 min

agli aspetti chirurgico-ortopedico, neurologico, internistico e psichiatrico.” (doc.

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2021.22

mm/gm

Lugano

10 maggio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 17 febbraio 2021 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione incidentale del 20 gennaio 2021 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 4 novembre 2019, RI 1,

dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di aiuto pastaio e,

perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali

presso l’CO 1, è rimasto vittima di un’elettrocuzione al braccio sinistro

nell’utilizzare un’aspirapolvere (doc. 2). I sanitari del Servizio di medicina

interna dell’Ospedale __________ di __________, dove l’assicurato è rimasto

degente sino al 6 novembre 2019, hanno diagnosticato una tetania e flessione

spastica dell’arto superiore sinistro (avambraccio su omero con movimenti

periodici) (doc. 6).

L’istituto assicuratore ha

assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

1.2. Nel corso del mese di giugno

2020, RI 1 è stato sottoposto a una valutazione neurologica da parte del dott. __________,

spec. FMH in neurologia, e ciò per conto dell’amministrazione (doc. 20).

1.3. In data 24 settembre 2020, l’CO

1 ha informato il patrocinatore dell’assicurato circa la propria intenzione di

disporre un approfondimento a cura del dott. __________, spec. FMH in chirurgia

ortopedica, accordandogli un termine per pronunciarsi sul perito designato e

sul catalogo dei quesiti (doc. 28).

Con scritto del 1° ottobre

2020, l’avv. RA 1 ha in particolare sostenuto che “un complemento peritale va

(…) eseguito ma ciò mediante discipline mediche differenti da quelle proposte e

non da ultimo con finale discussione plenaria tra tutti gli specialisti

coinvolti.” (doc. 30).

1.4. Visto il disaccordo, in data

20 gennaio 2021, l’assicuratore ha emanato una decisione incidentale mediante

la quale ha confermato la propria intenzione di conferire l’incarico peritale

al (solo) dott. __________, precisando che “… la richiesta del signor RI 1 non

può essere assecondata poiché la prevista perizia ortopedica, oltre a rivelarsi

assolutamente adeguata ai disturbi del signor RI 1, tende a istruire un

rapporto basilare della fattispecie e cioè se a livello ortopedico siamo in

presenza di danni strutturali oggettivabili in relazione all’evento

infortunistico del 4 novembre 2019. In quest’ottica, la critica secondo la

quale necessiti una perizia a carattere reumatologico non può essere

condivisa.” (doc. 40).

1.5. Con tempestivo ricorso del 17

febbraio 2021, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che,

annullata la decisione incidentale, venga disposta una perizia

pluridisciplinare comprendente perlomeno gli aspetti chirurgico-ortopedico,

neurologico, internistico e psichiatrico, nonché, in via principale, il

ripristino con effetto retroattivo del diritto alle prestazioni di breve durata

e, in subordine, l’accertamento che l’CO 1 si è resa colpevole di una

denegata/ritardata giustizia con l’ordine di emettere al più presto una

decisione formale relativa alla soppressione delle prestazioni di breve durata.

Questi, in particolare, gli argomenti sviluppati dal patrocinatore a sostegno

delle pretese ricorsuali:

" (…) Così

com’è noto pure nella dottrina medica (…), le conseguenze di una elettrocuzione

si ritrovano nell’apparato cardiocircolatorio, nell’apparato respiratorio, nel

sistema nervoso, nell’apparato tegumentario, nell’apparato muscolo scheletrico,

nell’apparato gastroenterico, nell’apparato urinario, nell’apparato visivo,

nell’apparato uditivo e nelle mucose cavo orale.

In considerazione di quanto precede, proprio perché i mali

sofferti dall’assicurato a seguito della elettrocuzione sono molteplici ed in

particolare a carattere chirurgico-ortopedico, neurologico e psichiatrico, per

stabilire la condizione di salute dell’assicurato a conseguenza della elettrocuzione

e non da ultimo per determinare anche i suoi diritti alle prestazioni ed in

particolare alle indennità giornaliere, al rimborso delle spese mediche

sostenute, ad un eventuale rendita con ulteriori cure mediche e ad un’indennità

per la menomazione dell’integrità, in concreto occorre procedere con

l’allestimento di una perizia pluridisciplinare che tenga conto di tutte le

patologie sofferte e non da ultimo che tenga pure conto di una valutazione

globale a seguito di una discussione plenaria tra tutti i periti specialisti

coinvolti (cfr. in proposito DTF del 7 settembre 2012, inc. n. 9C_330/2012;

cfr. DTF del 9 aprile 2013, inc. n. 9C_913/2012).

Se per accertare lo stato di salute dell’assicurato a seguito

dell’elettrocuzione subita si procedesse con l’allestimento di una “sola”

perizia ortopedica, l’accertamento medico negli atti dell’assicurazione

risulterebbe incompleto, privo degli accertamenti medici necessari per indagare

tutte le conseguenze della elettrocuzione; come tale, lo stesso risulterebbe

anche incoerente e poco preciso con riferimento ai motivi che giustificano i

mali di cui l’assicurato ancora soffre e non da ultimo pure contrasterebbe con

Fatti

i principi derivanti dall’esperienza medica ed i particolare se si pensa agli

infortuni da elettrocuzione (cfr. in proposito anche CATTANEO, Gli errori più

frequenti delle perizie mediche nelle assicurazioni sociali, in RtiD 2013-I,

pag. 505 ss.).

In considerazione di quanto precede, per l’accertamento medico

completo e conforme alla legislazione ed alla giurisprudenza, l’assicurato

dev’essere sottoposto ad una perizia pluridisciplinare comprendente perlomeno

agli aspetti chirurgico-ortopedico, neurologico, internistico e psichiatrico.” (doc.

I)

1.6. L’CO 1, in risposta, ha

postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per

quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).

1.7. Il 12 marzo 2021, l’avv. RA 1

ha prodotto una certificazione del dott. __________, medico curante del

ricorrente (doc. IV + allegato).

L’amministrazione si è

espressa in proposito in data 22 marzo 2021 (doc. VII).

1.8. Il 25 marzo 2021, il

rappresentante dell’assicurato ha preso posizione sul contenuto della risposta

di causa dell’CO 1, riconfermandosi in sostanza nelle proprie allegazioni e

conclusioni. Egli ha peraltro domandato che il TCA richiami l’incarto relativo

all’infortunio presso il datore di lavoro, il suo elettricista, l’__________

quale garante della sicurezza sul lavoro, la Polizia cantonale e l’Ispettorato

federale degli impianti a corrente forte (doc. IX).

Le relative osservazioni

dell’assicuratore resistente sono datate 12 aprile 2021 (doc. XI).

Il 21 aprile 2021 l’avv. RA

1 ha ancora espresso alcune considerazioni. In particolare, egli ha sostenuto

che “valendo quanto già deciso da codesto lodevole Tribunale (cfr. in proposito

DTCA del 12 febbraio 2021, inc. n. 36.2021.3) concretamente appare quindi

lecito insistere che CO 1 sia condannata a voler ripristinare al più presto il

pagamento delle indennità giornaliere e ciò perlomeno sino al termine degli

accertamenti che essa stessa ritiene ancora necessari seppur limitatamente al

solo aspetto ortopedico.” (doc. XIII).

1.9. In data 3 maggio 2021, il

rappresentante del ricorrente ha versato agli atti un’ulteriore certificazione

del dott. __________ (doc. XV + allegato).

in diritto

Considerandi

2.1

La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo

49.

cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del

31.

agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6; STF 80_452/2011 del 12

marzo 2012; STF 80_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 90211/ 2010 del 18

febbraio 2011, consid. 2.1; STF 90_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e

H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00

del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29

gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT-2002 pag.

190.

seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA1623/98 del 26 ottobre 1999.

Vedi pure: STF 90_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 90_585/2014 dell'8

settembre 2015).

2.2

Secondo

l'art. 43 cpv. 1 LPGA, l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio

i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno. Le

informazioni date oralmente devono essere messe per scritto.

Il

cpv. 2 della disposizione appena citata prevede che se sono necessari e

ragionevolmente esigibili esami medici o specialistici per la valutazione del

caso, l'assicurato deve sottoporvisi.

L’art. 44 LPGA stabilisce

che se per chiarire i fatti l'assicuratore deve far

ricorso ai servizi di un perito indipendente, ne comunica il nome alla parte.

Essa può ricusare il perito per motivi fondati e presentare controproposte.

Con la DTF 137 V 210

consid. 3.4.2.6 e 3.4.2.7, il Tribunale federale ha modificato la sua

precedente giurisprudenza concernente la disposizione di perizie amministrative

e giudiziarie presso i Centri d’osservazione medica dell’assicurazione per

l’invalidità (SAM), secondo la quale la disposizione di una perizia da parte

dell’assicuratore sociale non ha carattere di decisione (DTF 132 V 93), e ha

stabilito che tale atto deve rivestire, in caso di disaccordo, la forma di una

decisione incidentale corrispondente alla nozione di decisione giusta l’art. 5

PA, impugnabile dinanzi ai tribunali cantonali delle assicurazioni,

rispettivamente al Tribunale amministrativo federale. Esso ha

inoltre definito i diritti di partecipazione delle parti in occasione della

disposizione di una perizia amministrativa, rafforzandoli.

Questi principi si

applicano anche nell’ambito dell’assicurazione contro gli infortuni (DTF 138 V

317.

consid. 6; STF 8C_305/2013 del 2 settembre 2013 consid. 3.2)

L’assicurato

può fare valere contro la decisione incidentale mediante la quale viene

ordinata una perizia medica, dei motivi formali di ricusa dei periti,

come pure dei motivi di natura materiale contro la perizia in quanto

tale (ad esempio, poiché si tratta di una “seconda opinione”), contro il tipo e

l’estensione della perizia (ad esempio, trattandosi della scelta delle

discipline) o ancora contro la persona dell’esperto designato (segnatamente per

quanto riguarda le sue competenze professionali) (cfr. Commentaire Romand

LPGA-J.O. Piguet, art. 44 LPGA n. 24; DTF 137 V 210 consid. 3.4.2.7; 138 V 271

consid. 1.1).

L’Alta Corte ha pure

considerato che occorre riconoscere una più grande importanza all’attuazione

consensuale di una perizia, ispirandosi segnatamente all’art. 93 LAM, secondo

il quale l’assicurazione militare è tenuta a emanare una decisione incidentale

suscettibile di ricorso (soltanto) se vi è disaccordo con il richiedente o i

suoi congiunti sulla scelta del perito. Secondo il TF, è responsabilità sia

dell’assicuratore sociale che dell’assicurato ovviare ad appesantimenti della

procedura che potrebbero essere evitati. Non si deve inoltre dimenticare che

una perizia fondata su un accordo comune fornisce dei risultati più concludenti

e meglio accettati dall’assicurato (DTF 137 V 210 consid. 3.4.2.6).

Nella DTF 139

V 349 consid. 5.4, il TF ha infine stabilito che le esigenze a cui

devono sottostare le perizie mediche, così come sono state descritte nella DTF

137.

V 210 per quanto riguarda le perizie pluridisciplinari SAM, sono di

principio applicabili per analogia alle perizie mono- e bidisciplinari.

2.3

Nel caso di specie, dopo aver

acquisito la valutazione del neurologo dott. __________ (doc. 20), nel corso

del mese di settembre 2020, l’CO 1 ha disposto l’esecuzione di una perizia

amministrativa da parte del chirurgo ortopedico dott. __________ (doc. 28),

accertamento quest’ultimo volto, secondo l’assicuratore, “… a istruire un

aspetto basilare della fattispecie e cioè se a livello ortopedico siamo in

presenza di danni strutturali oggettivabili in relazione all’evento

infortunistico del 4 novembre 2019.” (doc. 40, p. 2).

Da parte sua, l’avv. RA 1

non contesta la necessità di procedere a un (ulteriore) approfondimento

peritale ma ritiene che esso debba prendere la forma di un accertamento

pluridisciplinare che comprenda la chirurgia ortopedica, la neurologia, la

medicina interna e la psichiatria.

Chiamata a pronunciarsi,

questa Corte constata innanzitutto come l’avv. RA 1 non contesti (più)

l’indicazione a sottoporre il proprio patrocinato a un accertamento in ambito

ortopedico (“chirurgico-ortopedico”, cfr. doc. I) e come, del resto,

egli non abbia sollevato alcun motivo di ricusa nei confronti della persona del

dott. __________.

D’altro canto, occorre

osservare che, nel giugno 2020, l’assicurato è stato periziato dal dott. __________,

spec. FMH in neurologia, per conto dell’amministrazione. Dal suo rapporto,

datato 26 giugno 2020, risulta in particolare che i disturbi denunciati (dolori

residui e difficoltà alla motricità fine della mano sinistra) non hanno trovato

sufficiente correlazione con un danno oggettivabile di natura neurologica.

L’esperto ha quindi sottolineato la presenza di un’importante discrepanza tra

sintomi soggettivi e reperti oggettivi, giudicando opportuna una valutazione in

ambito psichiatrico (doc. 20).

D’altro canto, occorre

rilevare che le conclusioni alle quali è pervenuto lo specialista interpellato

dall’CO 1 sono state in sostanza condivise dal neurologo curante, dott. __________,

spec. FMH in neurologia. In effetti, con referto del 30 giugno 2020, il curante

ha affermato che si è in presenza di una “evoluzione poco soddisfacente di una

problematica infiammatoria dolorosa post tetanica del braccio sinistro e della

mano, che nonostante l’assenza di un chiaro segno di patologia nervosa o

miopatica persistente, non presenta un’evoluzione favorevole e un ritorno

ad una funzione normale.”. Egli ha peraltro precisato che, anche a suo avviso,

la problematica è indirizzata “… verso un versante piuttosto psicosomatico …”

(doc. 22 – il corsivo è del redattore).

In queste condizioni, in

presenza di pareri specialistici convergenti, il TCA ritiene che l’aspetto

neurologico della fattispecie sia già stato sufficientemente chiarito e che non

necessiti di ulteriori accertamenti.

Per quanto riguarda la

pretesa necessità di sottoporre il ricorrente a approfondimenti in ambito

internistico, occorre constatare che dalla documentazione agli atti non risulta

affatto che RI 1 lamenti disturbi interessanti gli organi interni del corpo,

ragione per la quale accertamenti in quell’ambito non appaiono indicati.

Trattandosi infine

dell’aspetto psichiatrico, va rilevato che l’CO 1 si è rifiutata di procedere

ad accertamenti in tale ambito in quanto “…, innanzitutto, valuteremo se la

causalità adeguata risulta soddisfatta. Questo aspetto, di carattere

amministrativo, verrà esaminato non appena saremo in possesso del rapporto

della valutazione peritale ortopedica.” (doc. 31).

Questo Tribunale condivide

il modo di procedere dell’assicuratore.

In effetti, tenuto conto delle

risultanze della perizia ortopedica, l’CO 1 potrà valutare l’esistenza di un

nesso di causalità adeguata tra le turbe psichiche, rispettivamente i

disturbi risultati privi di sostrato organico oggettivabile, e l’infortunio del

novembre 2019, in applicazione della giurisprudenza di cui alla DTF 115 V 133

(cosiddetta “psico-prassi”). Nel caso in cui tale nesso non fosse dato -

ciò che, almeno a prima vista, non può essere escluso (per un caso recente in

cui il TCA ha valutato l’adeguatezza del nesso di causalità, negandola,

trattandosi di un assicurato vittima di un trauma da folgorazione, cfr. STCA

35.2019.143

del 23 novembre 2020, cresciuta incontestata in giudicato) -, la

questione della causalità naturale potrebbe restare aperta, rendendo così

superflua l’esecuzione di una perizia psichiatrica. In questo contesto, è utile

segnalare che, in una sentenza 8C_289/2020 del 17 febbraio 2021 consid. 6.1,

destinata alla pubblicazione, il TF ha stabilito che l’assicuratore LAINF può

prescindere dal preliminarmente chiarire la questione del nesso causale

naturale, attraverso la messa in atto di una valutazione peritale psichiatrica,

laddove l’adeguatezza del nesso causale tra disturbi psichici e infortunio debba

essere in ogni caso negata.

In esito a tutto quanto

precede, la decisione incidentale impugnata, mediante la quale l’assicuratore

resistente ha disposto l’esecuzione di una perizia (soltanto) ortopedica a cura

del dott. __________, deve essere confermata in questa sede.

Questo Tribunale può

esimersi dal dare seguito agli atti istruttori chiesti dal rappresentante del

ricorrente (cfr. doc. IX), posto come nella procedura sub judice non si

tratti di chiarire le modalità secondo le quali è accaduto l’infortunio del 4

novembre 2019.

2.4

Con la propria impugnativa, RI

1.

ha chiesto che l’amministrazione sia tenuta a ripristinare il diritto alle

prestazioni di corta durata (cura medica + indennità giornaliera), perlomeno

sino al termine degli accertamenti da essa ordinati (cfr. doc. I e doc. XIII,

p. 2 s.).

Con scritto del 7 ottobre

2020, l’istituto assicuratore ha segnatamente comunicato al rappresentante

dell’assicurato che “senza la valutazione peritale ortopedica non possiamo

stabilire il nostro ulteriore obbligo d’intervento, pertanto la pratica

rimane in valutazione finché non saremo in possesso del rapporto e non saranno

corrisposte prestazioni.” (doc. 31 – il corsivo è del redattore). Con

l’allegato del 12 aprile 2021, l’CO 1 ha inoltre precisato che, una volta in

possesso della perizia __________, “… avrebbe emanato una decisione formale a

liquidazione del caso. Qualora il contenuto di detto provvedimento non fosse

stato gradito dal signor RI 1, quest’ultimo avrebbe potuto impugnare la citata

decisione. Proprio in quest’ottica va letta la sospensione della corresponsione

delle prestazioni assicurative di corta durata e cioè a CO 1 appariva

pertinente – tenuto conto dell’appuntamento già fissato - aspettare le

risultanze della visita medica prevista dal dr. med. __________.” (doc. XI).

Benché la questione della

sospensione cautelare delle prestazioni non sia stata esplicitamente ripresa nella

decisione incidentale impugnata (in quel provvedimento viene comunque menzionato

lo scritto del 7 ottobre 2020 – cfr. doc. 40, p. 1), per evidenti motivi di

economia processuale, questa Corte ritiene comunque di potersi pronunciare

sulla relativa pretesa dell’assicurato.

Il TCA segnala

che, secondo la giurisprudenza, analogamente ai casi in cui è stato ritirato

l’effetto sospensivo e a quelli in cui sono state ordinate delle misure

provvisionali, per decidere se un provvedimento cautelare è o meno giustificato

occorre procedere a una ponderazione degli interessi. In questo senso, occorre

esaminare se i motivi a favore di un’immediata interruzione delle prestazioni

sono più importanti rispetto a quelli che possono essere addotti a favore della

soluzione contraria. Così come stabilito dalla giurisprudenza sviluppata in

materia di ritiro dell’effetto sospensivo del ricorso secondo l’art. 55 PA e

v.art. 97 cpv. 2 LAVS, come pure in materia di pronuncia di misure

provvisionali giusta l’art. 56 PA, l’autorità dispone di un certo margine

d’apprezzamento. In generale, essa fonderà la propria decisione in base ai

fatti che emergono dalla documentazione a sua disposizione, senza procedere a

ulteriori accertamenti, onde evitare dispendio di tempo. Trattandosi della

ponderazione degli interessi a favore oppure contrari a un’immediata esecutorietà,

possono avere una certa importanza le prospettive chiare circa l'esito finale

della vertenza principale; non deve tuttavia sussistere alcun dubbio al

riguardo (cfr. DTF 124 V 88 consid. 6a, 117 V 191 consid. 2b, come pure SVR

2001.

KV Nr. 12 p. 31 e RAMI 1994 K 952 consid. 3a).

Siccome nella procedura di

revisione incombe all’amministrazione l’onere di provare l’esistenza di una

modifica oppure di un fatto nuovo, giustificanti la soppressione di una

prestazione, l’Alta Corte federale ha dimostrato cautela nell’approvare la

sospensione cautelare di prestazioni, decisa durante una procedura

d’accertamento ancora in corso (cfr. B. Kobel, in: Zünd/Pfiffner Rauber [ed.],

Kommentar zum Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, 2a

ed. 2009, n. 34 ad § 17).

In effetti, in una

sentenza U 411/04 del 2 febbraio 2005, riguardante una fattispecie in cui un

assicuratore LAINF aveva sospeso il versamento dell’indennità giornaliera

nell’attesa di conoscere le risultanze di una perizia medica da esso stesso

ordinata, il TF ha rilevato che, nella ponderazione dei motivi a favore e

contro un’immediata interruzione dei pagamenti, l'interesse

dell'amministrazione a evitare misure di restituzione di prestazioni laddove

potrebbe rivelarsi che esse sono state versate indebitamente è contrapposto a

quello dell’assicurato consistente nel mantenimento del proprio sostentamento

durante il periodo interessato dalla sospensione dell’indennità giornaliera. Al

proposito, l’Alta Corte ha osservato di avere spesso deciso a favore

dell’assicuratore, segnatamente quando l’esito della vertenza principale non

era ancora chiaro. Tuttavia, rispetto a quelle fattispecie in cui

l’interruzione definitiva delle prestazioni aveva avuto luogo al termine

della procedura amministrativa, nel caso in esame, l’assicuratore non aveva

sospeso le proprie prestazioni definitivamente, ma soltanto provvisoriamente, nel

mezzo della procedura d’accertamento. Sempre secondo il TF, ciò violava il

principio secondo il quale l’assicuratore contro gli infortuni deve

innanzitutto chiarire a sufficienza i fatti giuridicamente rilevanti e,

successivamente, fondandosi sulle relative risultanze, esaminare se i pagamenti

vanno soppressi. Siccome l’assicuratore aveva in un primo tempo versato

l’indennità giornaliera e, pertanto, ammesso il relativo diritto

dell’assicurato, esso era tenuto a dimostrare, con il grado della

verosimiglianza preponderante, che la causalità con l’infortunio si era nel

frattempo estinta.

In un’altra sentenza U 238/06 del 30 marzo 2007 consid. 3.2, concernente una fattispecie in cui un

assicuratore LAINF, fondandosi sulle risultanze di una videosorveglianza da

parte di un detective privato e della relativa interpretazione medica ordinate

dall’assicuratore RC, aveva deciso segnatamente di sospendere il versamento

della rendita d’invalidità in vigore, nell’attesa di conoscere gli esiti di una

perizia da esso disposta, il Tribunale federale ha giudicato trattarsi di una

sospensione provvisoria delle prestazioni durante l’istruttoria.

Secondo l’Alta Corte,

dalla videosorveglianza e dalla valutazione medica emergevano certamente

elementi a favore della fondatezza della sospensione delle prestazioni.

Tuttavia, l’assicuratore stesso aveva ritenuto necessari ulteriori

accertamenti, ciò a dimostrazione del fatto che i presupposti per procedere a

una sospensione delle prestazioni non erano ancora adempiuti con il necessario

grado di verosimiglianza.

Il TF ha quindi ritenuto

che l’interesse dell’assicurato a continuare a beneficiare della rendita era

preponderante rispetto a quello dell’assicuratore LAINF a sospenderne

immediatamente il versamento, di modo che quest’ultimo è stato condannato a

proseguire con il pagamento della prestazione in questione (in questo senso, si

vedano pure la STF U 104/06 del 16 agosto 2007 consid. 4.5 e 4.6, la sentenza

IV.2008.00379 del 30 giugno 2008 del Tribunale delle assicurazioni del Canton

Zurigo, riguardante una sospensione cautelare della rendita decisa dall’Ufficio

AI nell’attesa di conoscere l’esito di un procedimento penale per truffa,

nonché le STCA 35.2014.77 del 13 aprile 2016 consid. 2.16., 32.2018.104 del 24 gennaio

2019.

consid. 2.4. e 35.2019.23 del 1° luglio 2019 consid. 2.6., cresciuta

incontestata in giudicata, nota all’assicuratore convenuto).

La presente fattispecie

non si differenzia, nella sostanza, da quelle trattate nelle pronunzie federali

(e cantonali) citate al considerando precedente, in cui non è stata

confermata la sospensione cautelare delle prestazioni, decisa

dall’amministrazione nel corso della procedura di accertamento. Infatti, anche

nella concreta evenienza, la CO 1 ha posto RI 1 al beneficio delle prestazioni

di legge, riconoscendo in tal modo il suo diritto alle prestazioni a dipendenza

dell’evento infortunistico assicurato. Pertanto, se si vuole liberare dal

proprio obbligo, l’assicuratore è tenuto a dimostrare che i presupposti del

diritto non sono (più) adempiuti.

Ora, al momento in cui è

stato provvisoriamente sospeso il pagamento delle prestazioni LAINF, la

procedura di accertamento era ancora in corso, avendo l’assicuratore stesso

ritenuto necessaria l’esecuzione di una perizia in ambito ortopedico con lo

scopo primario di accertare la presenza, o meno, di postumi oggettivabili

dell’infortunio e, quindi, di definire l’ulteriore diritto alle prestazioni.

In esito a quanto precede,

occorre concludere che l’CO 1 non era legittimata a provvisoriamente

sospendere il versamento delle prestazioni assicurative all’insorgente.

2.5

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61

lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a

prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo

prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese

processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

La

procedura è pertanto di principio onerosa se concerne la fissazione dei

contributi (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge federale sulla

parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, FF 2018, pag. 1303 e

seguenti, pag. 1334: “La

mozione Gruppo UDC 09.3406 chiede che venga abolito il principio della gratuità

delle procedure di ricorso davanti ai tribunali cantonali nell’ambito delle

assicurazioni sociali. L’indicazione secondo cui la procedura è gratuita va

pertanto soppressa (art. 61 lett. a D-LPGA). Saranno così applicabili le

disposizioni del diritto cantonale relative alle spese di procedura. Per quanto

riguarda invece le controversie relative a prestazioni, la lettera fbis

contempla l’addebito di spese soltanto nel caso in cui la singola legge lo

preveda. Nell’assicurazione invalidità una tale regolamentazione è già in

vigore dal 1° luglio 2006 (art. 69 cpv. 1bis LAI)”).

Secondo

l’art. 83 LPGA (disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al

tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del

21.

giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In

concreto, il ricorso è del 17 febbraio 2021 per cui si applica la nuova disposizione

legale. Trattandosi, almeno in parte, di una controversia relativa a prestazioni

LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente

accolto.

§ La decisione

incidentale impugnata, mediante la quale è stata ordinata una perizia a

cura del dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, è

confermata.

§§ La CO 1 è tenuta a

ripristinare il diritto alle prestazioni assicurative dal momento in cui è stato sospeso.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La CO 1 verserà

all’assicurato, patrocinato da un avvocato, l’importo di fr. 2'000 (IVA

inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti