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Decisione

35.2021.25

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

30 agosto 2021Italiano56 min

Source ti.ch

Fatti

i risultati ottenuti devono essere confermati da indagini effettuate per

mezzo di apparecchiature diagnostiche o di immagine radiologica e i

metodi utilizzati riconosciuti scientificamente (DTF 138 V 248 consid. 5.1;

STF 8C_591/2018 del 29 gennaio 2020 consid. 2 e riferimenti).

In questo senso, in una

sentenza pubblicata in SVR 4-5/2009 UV 18, p. 69ss., il TF ha precisato che

reperti clinici quali miogelosi, dolori alla digitopressione del

collo oppure limitazioni nella mobilità del rachide cervicale, non

possono di per sé essere qualificati quale chiaro substrato organico dei

disturbi (si veda pure la STF 8C_416/2010 del 29 novembre 2010 consid. 3.2).

L’Alta Corte ha, altresì,

statuito che nemmeno le cefalee costituiscono la prova della presenza di un

danno organico di natura infortunistica, sebbene esse possano essere

classificate secondo la Classificazione Internazionale delle Cefalee (ICHD-II)

della International Headache Society (cfr. SVR 2008 UV 2 p. 3; STF

8C_680/2010 del 4 febbraio 2011 consid. 3.2; in materia di cefalee, si veda

pure la DTF 140 V 290; STCA 35.2020.42 del 30 novembre 2020, consid. 2.8).

Il TCA, applicando il criterio

della verosimiglianza preponderante, ritiene dunque che al più tardi al momento

in cui l’CO 1 ha dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni (1° dicembre

2014), RI 1 non presentava più danni organici oggettivabili in relazione

causale naturale con l’infortunio occorso nel mese di luglio 2012.

Conformemente alla giurisprudenza citata in precedenza, occorre quindi procedere

a un esame particolare dell’adeguatezza.

Secondo la giurisprudenza federale, l’esame dell’adeguatezza del legame causale

può però avvenire, al più presto, quando l’assicuratore contro gli infortuni,

in virtù dell’art. 19 cpv. 1 LAINF, è tenuto a chiudere un caso (con

interruzione delle prestazioni di corta durata). Tale momento è dato quando

dalla continuazione della cura medica non vi è più da attendersi dei sensibili

miglioramenti e quando eventuali provvedimenti integrativi dell’assicurazione

per l’invalidità si sono conclusi. L’Alta Corte ha inoltre precisato che la

questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19 cpv. 1 LAINF

va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure del ripristino

della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è pregiudicata

dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti).

Nel caso concreto, non vi sono

in discussione provvedimenti integrativi dell’AI, motivo per cui è determinante

il momento in cui si è stabilizzato lo stato di salute dell’insorgente.

Giova qui ricordare che,

secondo la giurisprudenza federale, occorre procedere a una valutazione

prospettica della questione della stabilizzazione, ponendosi al momento in cui

le prestazioni sono state interrotte (dunque, in casu, il 1° dicembre

2014; cfr. RAMI 2005 U 557 p. 388; STF 8C_651/2016 del 15 dicembre 2016 consid.

4.1,8C_184/2017 del 13 luglio 2017 consid. 2.2,8C_303/2017 del 5 settembre

2017 consid. 6.3.1; STCA 35.2017.68 del 27 novembre 2017 consid. 2.3.3; STCA

35.2017.76 del 4 ottobre 2018 consid. 2.2.2; STCA 35.2018.114 del 18 marzo 2019

consid. 2.2.2).

Dalla documentazione agli atti

si evince che, all’epoca in cui l’assicuratore ha dichiarato estinto il diritto

alle prestazioni di corta durata, all’assicurato non erano state prescritte

ulteriori cure, suscettibili di migliorare in maniera notevole il suo stato di

salute. Del resto, il suo medico curante specialista (il neurologo dr. med. __________)

non riteneva indicate ulteriori terapie, suscettibili di migliorare sensibilmente

le sue condizioni di salute (cfr., in particolare, la valutazione neurologica ambulatoriale

del 19 agosto 2014 - doc. 150, pag. 2 e 3).

Assodato dunque che

all’amministrazione non può essere rimproverato di aver prematuramente

chiuso la pratica, trattandosi della questione di sapere se l’esame

dell’adeguatezza debba avvenire in base alla prassi sviluppata nella DTF 117 V

359 ss. relativamente ai traumi cranio-cerebrali e precisata nella DTF 134 V

109, oppure secondo i criteri applicabili in caso di evoluzione psichica

abnorme conseguente a infortunio (DTF 115 V 133 ss.), il TCA rileva di non

avere motivi per discostarsi da quanto stabilito dall’CO 1 (applicazione della

prassi in materia di traumi cranio-cerebrali, più favorevole

al ricorrente - cfr. doc. 341, pag. 2).

2.11. Nel valutare l'adeguatezza del

legame causale, occorre innanzitutto procedere alla classificazione dell’infortunio

occorso all’assicurato il 28 luglio 2012 e così descritto dal medesimo in

occasione della sua audizione del 25 febbraio 2013:

" Mi trovavo

a bordo della mia auto e, con mia moglie e mio figlio, stavo recandomi al mio

paese per trascorrere le vacanze. Circolavo sulla corsia di sinistra

dell’autostrada, all’altezza di __________, quando un’automobilista __________

ci ha superati sulla destra e poi, forse resosi conto del restringimento causa

lavori in corso, ha chiuso verso la sua sinistra, inserendosi davanti alla

nostra autovettura andando a tamponare la vettura che lo precedeva. In quel

momento ho frenato bruscamente e io non ho più potuto fare nulla per evitare di

tamponarlo a mia volta. Ho reagito frenando, ma l’auto era talmente vicina alla

mia che lo scontro è stato inevitabile. Sono esplosi entrambi gli airbag. La

mia auto (…) è andata completamente distrutta. (…). Anche mia moglie, che era

seduta davanti, ha riportato ferite (…), mentre il figlio di 16 anni non ha

riportato lesioni. (…). Purtroppo a seguito dell’incidente, io ho perso

conoscenza, così come è capitato a mia moglie, e siamo stati evacuati con

l’ambulanza (…).” (doc. 36, pag. 1 e 2, fascicolo 1)

L’assicuratore LAINF ha

ritenuto che il sinistro accaduto all’insorgente costituisce un infortunio di

grado medio propriamente detto (doc. 352, pag. 7, fascicolo 2).

Secondo il patrocinatore

dell’insorgente, occorre invece qualificare l'infortunio come grave oppure

quantomeno come medio-grave, trattandosi di un violento incidente della

circolazione stradale in cui l’assicurato è rimasto coinvolto con la sua

famiglia (la moglie ha anche riportato ferite gravi), che gli ha causato a

distanza di alcuni mesi un’emorragia cerebrale, che, a sua volta, ha reso

necessario un intervento di craniotomia evacuativa (cfr. doc. I).

Tenuto conto della

dinamica oggettiva dell’evento in discussione e precisato che, in questo

contesto, non devono essere prese in considerazione le conseguenze

dell’infortunio, né le circostanze concomitanti (cfr. SVR 2008 UV Nr. 8 p. 26),

secondo questo Tribunale, il sinistro accaduto all’insorgente costituisce un infortunio

di media gravità in senso stretto.

A titolo di confronto, va

ad esempio segnalato che, in una sentenza 8C_961/2012 del 18 luglio 2013

consid. 5.1, il TF ha qualificato allo stesso modo un incidente della

circolazione in cui un’automobile che circolava su una strada innevata si è

scontrata frontalmente con un’altra auto che proveniva dal senso inverso ed è

stata proiettata indietro contro un’altra vettura che seguiva. Il TF ha

precisato che, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, l’incidente

occorsogli non poteva essere qualificato un infortunio di media gravità al

limite dei casi gravi, in quanto - pur trattandosi di uno scontro frontale -

l’impatto ha avuto luogo mentre i veicoli circolavano ad una velocità moderata.

Si vedano pure la STF

8C_374/2009 del 19 agosto 2009 consid. 4.1 e rinvii giurisprudenziali ivi

citati e la STF U 262/2007 del 7 maggio 2007 consid. 6.1, in cui la Corte

federale ha qualificato allo stesso modo degli incidenti stradali che hanno

comportato degli scontri, parzialmente o totalmente, frontali, come pure la STF

8C_611/2016 del 16 dicembre 2016 consid. 3.3, concernente un incidente stradale

in cui un’automobile che circolava in un incrocio è stata tamponata da un’altra

auto che, a velocità sostenuta, non si era fermata al semaforo rosso.

Il giudice è, quindi,

tenuto a valutare le circostanze connesse con l’infortunio, secondo i criteri

elaborati dal TF. Affinché possa essere ammessa l’adeguatezza del nesso

causale, sarebbe necessario che un fattore sia presente in maniera

particolarmente incisiva oppure l’intervento di più criteri.

In una sentenza

8C_897/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4.5, pubblicata in SVR 2010 UV Nr. 25

p. 100 s., il TF ha ribadito che - in caso di infortuni che fanno parte della

categoria di grado medio vera e propria - devono essere adempiuti almeno tre

dei criteri di rilievo affinché possa essere riconosciuta l’esistenza del nesso

causale adeguato.

Sebbene in ogni infortunio

di media gravità sia insita una certa spettacolarità, la quale non è tuttavia

ancora sufficiente per ritenere adempiuto il criterio (consid. 3.5.1 non

pubblicato della DTF 137 V 199; STF 8C_96/2017 del 24 gennaio 2018 consid. 5.1;

8C_1007/2012 dell’11 dicembre 2013 consid. 5.4.1), il sinistro qui in

discussione, secondo il TCA, non si è svolto secondo circostanze

concomitanti particolarmente drammatiche o spettacolari. L'infortunio in

questione non è comparabile ad altri casi nei quali l’Alta Corte ha ammesso

l'esistenza di un simile criterio (cfr., ad esempio, la RAMI 1999 U 335 p. 207

riguardante uno scontro frontale in galleria con il coinvolgimento di tre

autoveicoli, il decesso di uno degli interessati e il ferimento di diverse

altre persone oppure la STF U 260/01 del 28 marzo 2002 concernente un

assicurato eiettato dall'abitacolo della propria automobile a seguito del

ripetuto cappottamento della stessa a una velocità di almeno 140 km/h).

Al riguardo, è utile precisare

che, secondo la giurisprudenza, il criterio in questione è da valutare oggettivamente

e non in base alle sensazioni soggettive, rispettivamente ai sentimenti di

paura provati dalla persona assicurata. Occorre considerare la dinamica

dell’infortunio in quanto tale e non il danno alla salute che ne è conseguito.

Non si tiene conto del successivo processo di guarigione (cfr. STF 8C_738/2011

Considerandi

del 3 febbraio 2012 consid. 7.3.1).

Nell’incidente del 28

luglio 2012 l’assicurato ha riportato un trauma cranico commotivo (doc. 46 pag.

13) con “emorragia subaracnoidea consecutiva a traumatismo senza menzione di

ferita intracranica” (cfr. doc. 46 pag. 1). Successivamente, egli ha sviluppato

una complessa sintomatologia, caratterizzata da disturbi neuropsicologici,

psichici, visivi, di equilibrio, cefalee e tinnitus, finalmente risultata non

oggettivabile.

A proposito del criterio

delle lesioni organiche gravi o particolarmente idonee a provocare

un'elaborazione psichica abnorme, la giurisprudenza ha precisato che il fatto

che le conseguenze infortunistiche abbiano costretto l’assicurato a cambiare

professione, non basta per ritenerlo soddisfatto. Il criterio in questione

implica l’esistenza di lesioni fisiche gravi o, trattandosi della loro

particolare natura, delle lesioni interessanti organi ai quali l’uomo

attribuisce una particolare importanza soggettiva come ad esempio la perdita di

un occhio oppure la mutilazione della mano dominante (cfr. la STF 8C_566/2013

succitata, consid. 6.2.2).

Nel caso concreto, secondo

questa Corte, il ricorrente ha riportato dei danni relativamente seri ma questi

ultimi non costituiscono ancora delle lesioni organiche gravi o particolarmente

idonee a provocare un'elaborazione psichica abnorme ai sensi della giurisprudenza.

In proposito, occorre considerare che le lesioni infortunistiche hanno

necessitato di una prima degenza, durata appena 6 giorni, presso l’Unità

operativa di chirurgia Ospedale __________ e di una seconda, dal 3 all’8

ottobre 2012, presso il __________, ove l’assicurato è stato sottoposto ad un

intervento di evacuazione di ematoma intracranico. Inoltre, dalla

documentazione di causa risulta che, il trauma cranio-cerebrale è guarito senza

lasciare sequele. Una TAC cerebrale del 27 maggio 2013 ha mostrato in effetti

una normalizzazione del reperto anche a livello dell'emisfero cerebrale destro

con riassorbimento completo della falda liquida ancora presente ai precedenti

esami (cfr. scritto del 7 febbraio 2020 del dr. med. __________ - doc. 319 fascicolo

2). Per un caso analogo al presente, riguardante un’assicurata vittima di un trauma

cranio-cerebrale con emorragia subaracnoidea frontale a sinistra, che aveva

reliquato cefalee come pure disturbi dell’olfatto e del gusto, in cui il TF ha

negato che il criterio in discussione fosse adempiuto (anche in forma

semplice), si veda la STF 8C_795/2012 del 28 novembre 2012 consid. 5.3.2.

Tutto ciò non consente di

ritenere che l’insorgente abbia riportato delle lesioni gravi o con

caratteristiche particolari (cfr., in questo senso, la SVR 2009 UV 13, p.

52.

consid. 7.2.5).

Il TCA ritiene inoltre che non

sia soddisfatto neppure il criterio della specifica cura medica protratta e

gravosa.

Precisato che determinante è il periodo sino alla chiusura del caso (dunque

sino al 1° dicembre 2014 - cfr. STF 8C_252/2002 del 16 maggio 2008 consid.

7.3.3

e riferimenti; cfr. STCA 35.2014.79 del 30 novembre 2015 consid. 2.10),

dalla documentazione agli atti risulta che le lesioni riportate in occasione

dell’incidente stradale hanno necessitato, oltre alle due degenze citate in

precedenza, una riabilitazione neuro-ortopedica svoltasi dal 26 marzo al 20

aprile 2013 presso la Clinica __________ di __________ (doc. 53 fascicolo 1).

Dalle carte processuali si evince inoltre che, nel corso degli anni, la cura è

essenzialmente consistita nell’assunzione di medicamenti (soprattutto antidolorifici,

antidepressivi e sonniferi), in regolari sedute ambulatoriali di fisioterapia,

psicoterapia, nonché in visite mediche di controllo (specialistiche e non).

Conformemente alla giurisprudenza, provvedimenti diagnostici e semplici visite

di controllo (cfr. STF 8C_327/2008 del 16 febbraio 2009 consid. 4.2), come pure

la somministrazione di farmaci antidolorifici (cfr. STF 8C_507/2010 del 18

ottobre 2010 consid. 5.3.4), non fanno parte della cura medica ai sensi del

criterio in discussione. Inoltre, provvedimenti quali la fisioterapia, la

chiropratica, l’agopuntura, la terapia cranio-sacrale, l’osteopatia, nonché le

sedute di neuropsicologia/psicoterapia, non possono essere definiti come

particolarmente gravosi (cfr. STF 8C_726/2010 del 19 novembre 2010 consid.

4.1.3

e 8C_655/2010 del 15 novembre 2010 consid. 4.2.4 e riferimenti).

Il TF ha del resto deciso in

questo senso in una sentenza 8C_401/2009 del 10 settembre 2009 consid. 3.4.3,

riguardante un assicurato, vittima di un trauma distorsivo cervicale, che aveva

beneficiato, oltre a una terapia antidolorifica medicamentosa, di una

riabilitazione stazionaria e di fisioterapia ambulatoriale, nonché, in seguito,

anche di cure psichiatriche/psicoterapiche, e in una sentenza 8C_387/2011 del

20.

settembre 2011 consid. 3.3.3, concernente un assicurato, vittima di un

incidente stradale con commotio cerebri e contusione del rachide lombare, il

cui trattamento era consistito essenzialmente in controlli presso il medico

curante e in sedute di fisioterapia. L’Alta Corte ha ritenuto che nemmeno la

degenza in clinica nel periodo 20 novembre 2007-17 gennaio 2008, la seguente

ergoterapia ambulatoriale e l’ulteriore ospedalizzazione dal 20 luglio al 21

agosto 2008, potevano giustificare la realizzazione di questo criterio,

precisato che per la realizzazione del criterio della specifica cura medica

protratta e gravosa, la prassi pone delle esigenze decisamente più elevate.

Nessun elemento all’inserto permette inoltre di ravvisare gli estremi per

ammettere la presenza di una cura medica errata e notevolmente aggravante gli

esiti dell’infortunio. Del resto, secondo la giurisprudenza, questo criterio

non può già essere considerato realizzato quando un determinato provvedimento

medico non si rivela finalmente efficace (cfr. SVR 2009 UV 41 p. 142 consid.

5.6

).

La medesima conclusione

s’impone pure per il criterio del decorso sfavorevole della cura o delle

complicazioni rilevanti intervenute. Per ammetterne la realizzazione

dovrebbero essere date delle circostanze particolari che hanno pregiudicato la

guarigione, le quali, nel caso di specie, non appaiono evidenti.

In questo contesto, va

segnalato che, secondo la giurisprudenza, il fatto che, nonostante regolari

terapie, l’assicurato lamenti ancora disturbi e presenti ancora un’inabilità

lavorativa non basta per riconoscere questo criterio (cfr. STF 8C_213/2011 del

7.

giugno 2011 consid. 8.2.5 e 8C_80/2009 del 5 giugno 2009 consid. 6.5 e

riferimenti). In questo senso, il Tribunale federale ha negato la realizzazione

del criterio anche nel caso di un decorso indiscutibilmente protratto (cfr. STF

8C_402/2011 del 10 febbraio 2012 consid. 5.4).

Per contro, questa Corte

ritiene adempiuto, in forma semplice, il criterio dei notevoli disturbi.

Ciò che è peraltro incontestato.

Il TCA ritiene parimenti

realizzato, sempre in forma semplice, il criterio della rilevante incapacità

lavorativa. In particolare, dalla perizia __________ del 14 dicembre 2016

(cfr. doc. 229 fascicolo 1) si evince che l’assicurato (al beneficio di una

rendita intera AI con grado di invalidità del 100% dal 1° luglio 2013 - cfr.

decisione AI del 21 dicembre 2017 di cui al doc. 263 fascicolo 2) è inabile al

lavoro al 100% in qualsiasi attività lavorativa dal 28 luglio 2012 (giorno

dell’infortunio) e che il persistere dell’inabilità lavorativa è dovuta in

primis ai deficit cognitivi post-traumatici concernenti le capacità

esecutive, la memoria, l’attenzione, il linguaggio e la comprensione e, in

misura inferiore, alla patologia psichiatrica (doc. 229, pag. 29 e 30 fascicolo

1). In questo contesto, va pure segnalato che l’assicurato, disoccupato dal 1°

ottobre 2015, si era iscritto all’assicurazione contro la disoccupazione dal 23

novembre 2015, per la ricerca di un’occupazione adeguata al 50% (doc. 263

fascicolo 2). Va pure segnalato che, secondo la giurisprudenza federale, il

criterio in questione è soddisfatto in presenza di una totale incapacità

lavorativa di quasi tre anni ("fast drei Jahren"/"rund

dreijährige durchgehende Arbeitsunfähigkeit"; cfr. STF 8C_627/2019 del

10.

marzo 2020 consid. 5.4.5 e STF 8C_547/2020 del 1° marzo 2021 consid. 5.1 e

riferimenti ivi citati; in casu, al momento della decisione su

opposizione, quasi 9 anni).

In queste condizioni, ritenuti

adempiuti - anche se non con una particolare incisività - due criteri (quello dei

notevoli disturbi e quello della rilevante incapacità lavorativa), si deve

concludere che, dopo il 1° dicembre 2014, i disturbi psichici e quelli per i

quali non è stato oggettivato un sufficiente sostrato organico, non

costituiscono più una conseguenza adeguata dell’evento infortunistico

assicurato, di modo che, da quella data, l’amministrazione non ne è più

responsabile.

Facendo difetto l’adeguatezza,

può essere lasciata aperta la questione relativa all’esistenza del nesso di

causalità naturale tra l’infortunio e il danno alla salute infortunistico

(cfr., in proposito, SVR 1995 UV 23, p. 67 consid. 3c; STF U 17/07 del 30

ottobre 2007, consid. 3, U 606/06 del 23 ottobre 2007, consid. 4 e U 299/05 del

28.

maggio 2007, consid. 5.2).

Va infine segnalato che l’Alta

Corte ha precisato che l’assicuratore infortuni non è tenuto a dimostrare

l’esistenza di una causa extra-infortunistica a cui imputare i disturbi

accusati dall’interessato (cfr. STFA U 152/03 del 21 aprile 2005 e riferimenti

ivi menzionati; cfr. STCA 35.2017.62 del 2 ottobre 2017, consid. 2.9).

2.12

Va qui ricordato che, quando

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove

cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,

pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda

pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344

consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di

essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b,

122.

V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

A fronte di una situazione

ritenuta sufficientemente chiarita, il TCA rinuncia all'assunzione di ulteriori

prove, in particolare all’esperimento della perizia medica richiesta dal

patrocinatore dell’insorgente.

2.13

Sulla scorta delle

considerazioni che precedono il gravame deve dunque essere respinto e la

decisione su opposizione impugnata, mediante la quale l’assicuratore resistente

ha dichiarato estinto dal 1° dicembre 2014 il diritto alle prestazioni

dipendente dall’infortunio del 28 luglio 2012, confermata.

2.14

L’art. 61 lett. a LPGA, in

vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere

semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa

di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte

che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è

entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui

in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese

se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede

il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA

(disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo

grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si

applica il diritto anteriore.

In concreto, il ricorso è

del 22 febbraio 2021 per cui si applica la nuova disposizione legale.

Trattandosi di prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare

le spese.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti