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Decisione

35.2021.25

Incidente stradale in vacanza. Danni oggettivabili e non oggettivabili. Diritto a prestazioni estinto dal 1° dicembre 2014 per danni oggettivabili. No causalità adeguata per danni non oggettivabili. Infortunio di media gravità in senso stretto (almeno 3 criteri)

30 agosto 2021Italiano56 min

in cui l’CO 1 ha dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni (1° dicembre

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2021.25

PC/MM/sc

Lugano

30 agosto 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Paola Carcano, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 22 febbraio 2021 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 22 gennaio 2021 emanata da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 28 luglio 2012, RI 1,

nato il __________ 1958, attivo in qualità di operaio tornitore presso la ditta

__________ di __________ dal 6 febbraio 1989 (fino al 30 settembre 2015, data a

partire dalla quale ha preso effetto il licenziamento intimatogli dal datore di

lavoro il 26 novembre 2014: doc. 263, pag. 38 e 39, fascicolo 2), mentre si

stava recando con la famiglia in vacanza è rimasto coinvolto in un incidente

della circolazione stradale, avvenuto in territorio del Comune di __________

(doc. 1 fascicolo 1).

A causa di questo

sinistro, egli ha riportato, secondo il rapporto del 28 luglio 2012 del

Servizio di PS dell’Ospedale __________, un trauma cranico commotivo (doc. 46,

pag. 13, fascicolo 1).

Egli è quindi stato

ricoverato presso l’Unità operativa di chirurgia, dove è rimasto degente fino

al 2 agosto 2012, con la diagnosi di “emorragia subaracnoidea consecutiva a

traumatismo senza menzione di ferita intracranica” (doc. 46, pag. 1,

fascicolo 1).

L’CO 1 ha assunto il caso

e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

1.2. Il 3 ottobre 2012,

l’assicurato si è rivolto al Pronto Soccorso dell’Ospedale __________ di __________

lamentando delle cefalee e, in seguito, è stato trasferito al __________, ove

si è sottoposto a un intervento neurochirurgico di evacuazione di un ematoma

intracranico ed è stato degente fino all’8 ottobre 2012 (doc. 24 fascicolo 1).

Dall’estate del 2013,

inoltre, l’interessato è entrato in cura psichiatrica presso la dr.ssa __________,

dapprima, e presso il dr. __________, poi, per un episodio depressivo di media

gravità.

Esperiti gli accertamenti

medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 27 novembre 2014,

l’amministrazione ha dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni a

decorrere dal 1° dicembre 2014, rilevando che “dagli accertamenti risulta

che le cause organiche non sono sufficienti a spiegare i disturbi tuttora

lamentati. Abbiamo verificato se tra l’evento notificato e il danno insorto

esiste una relazione di causalità adeguata. Sulla base della verifica

effettuata e della giurisprudenza vigente (tra cui DTF 117 V 359 e 134 V 109)

non è stata riscontrata adeguatezza. Pertanto l’erogazione delle prestazioni

assicurative sarà interrotta a partire dal 1° dicembre 2014” (doc. 166

fascicolo 1).

A seguito dell’opposizione

interposta dal __________ per conto dell’assicurato (doc. 178 fascicolo 1), in

data 14 ottobre 2015, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima

decisione, ribadendo che “a mente della giurisprudenza in presenza di

disturbi la cui esistenza è attestata da uno specialista, ma non ha potuto

essere oggettivati mediante gli accertamenti strumentali e radiologici

scientificamente riconosciuti, deve essere esaminata l’adeguatezza in base alla

prassi vigente in caso di alterazioni dello sviluppo psichico” (cfr. doc.

195).

Con sentenza STCA

35.2015.122 del 9 agosto 2016, il TCA ha annullato la decisione su opposizione

impugnata e rinviato gli atti all’amministrazione affinché - una volta

acquisita la valutazione peritale del __________ preannunciata dall’Ufficio AI

all’assicurato tramite comunicazione del 4 luglio 2016, sulla quale avrebbe poi

dovuto motivatamente prendere posizione il servizio medico dell’CO 1 - si

esprimesse nuovamente riguardo all’eziologia delle affezioni di RI 1

interessanti il rachide, come pure dei disturbi neuropsicologici, psichici,

oculari, di equilibrio, delle cefalee e del tinnitus, pronunciandosi infine

in merito al diritto dell’assicurato a prestazioni a partire dal 1° dicembre

2014 (doc. 218 fascicolo 1).

1.3. Dopo avere acquisito,

conformemente a quanto disposto dal TCA, la perizia __________ del 14 dicembre

2016 (doc. 229 fascicolo 1) e tenuto conto della valutazione del proprio Servizio

medico (doc. 234 fascicolo 1 e 264, 265 e 269 fascicolo 2), con decisione formale

del 1° ottobre 2018, l’CO 1 ha ribadito che, a partire dal 1° dicembre 2014, i

disturbi ancora presentati dall’interessato non si sono più trovati in nesso

causale naturale con l’infortunio (doc. 274 fascicolo 2).

Tale provvedimento è, poi,

stato confermato - una volta eseguiti i nuovi approfondimenti neurologici e

neuropsicologici disposti dall’CO 1 (doc. 278, 290 e 292 fascicolo 2) - mediante

decisione su opposizione del 27 febbraio 2019 (doc. 293 fascicolo 2).

Con sentenza 35.2019.45

del 27 aprile 2020, il TCA ha annullato la decisione su opposizione impugnata nella

misura in cui l’CO 1 ha negato la propria responsabilità in merito ai disturbi

neuropsicologici, psichici, oculari, di equilibrio, alle cefalee e al tinnitus,

e rinviato gli atti all’amministrazione affinché, una volta acquisite tutte le

sequenze radiologiche indicate dal dr. med. __________ e dal dr. med. __________,

sulle quali avrebbe poi dovuto motivatamente prendere posizione il Servizio

medico fiduciario, si determinasse nuovamente in proposito (doc. 325 fascicolo

2).

1.4. Dopo avere acquisito,

conformemente a quanto disposto dal TCA, la RM cerebrale nativa del 7 luglio

2020 (doc. 335 fascicolo 2) e tenuto conto della valutazione del proprio Servizio

medico (doc. 339 e 340 fascicolo 2), con decisione formale del 14 ottobre 2020,

l’amministrazione ha di nuovo negato la sussistenza, a partire dal 1° dicembre

2014, di un nesso causale naturale tra i disturbi in questione e l’evento

assicurato (doc. 341 fascicolo 2).

Tale decisione è, poi,

stata confermata con decisione su opposizione del 22 gennaio 2021 (doc. 352

fascicolo 2).

1.5. Con tempestivo ricorso del 22

febbraio 2021 l’assicurato, patrocinato dall’avv. RA 1, ha chiesto

l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e, in via principale,

che “§ La relazione di causalità naturale e adeguata fra l'infortunio del 28

luglio 2012 e i disturbi di salute riscontrati dal signor RI 1, come da perizia

pluridisciplinare 14 dicembre 2016, è accertato e dichiarato ininterrotto. §§ È

fatto ordine all'CO 1 di valutare e esprimersi sul diritto alle prestazioni

LAINF del signor RI 1, dalla data dell'infortunio in poi, e in particolare di

valutare il diritto ad una rendita invalidità e ad un'indennità per menomazione

dell'integrità.” e, in via subordinata, che “viene ordinata una

perizia medica pluridisciplinare, da affidare al __________, volta ad appurare

il nesso di causalità fra l'infortunio e i danni alla salute riscontrati dal

signor RI 1.” (cfr. doc. I, pag. 10).

Il patrocinatore dell’insorgente

contesta l’operato dell’CO 1, in particolare, in quanto:

" (…)

9. A dire il vero, il solo - lo si ripete - succinto rapporto

medico complementare (AI 335) non parrebbe essere suscettibile di dirimere

definitivamente i dubbi espressi in particolare dal Dott. __________ in data 7

febbraio 2020 (AI 319), il quale - a riguardo delle sequenze SWI - indicava:

"non si potesse escludere che questa particolare tec-nica di immagine

non mostri almeno qualche discreta alterazione di tipo traumatico".

Il rapporto medico della Dr.ssa __________ si limita a indicare

che non risultano evidenti lesioni del parenchima cerebrale. Nulla viene detto

a riguardo di eventuali discrete alterazioni di tipo traumatico. Inoltre,

vengono evidenziate "due puntiformi focalità gliotiche in sede

sotto-corticale frontale destra".

Occorrerebbe a tal riguardo maggiore chiarezza, che neppure è pos-sibile

trovare nel rapporto del dott. __________ dell'CO 1, il quale, come già detto,

si limita a dire che non si possono trarre nuove conclusioni dal rapporto della

dott.ssa __________ ("ergeben sich keine neuen medizinische Erkentnisse";

AI 340 pag. 3).

10. Solo una perizia medica esterna e completa sarebbe in grado di

dirimere definitivamente la questione dell'oggettivazione somatica dei chiari e

incontestati disturbi lamentati dal ricorrente (riconosciuti an-che dall'CO

1).

11. Ciò risulta ancor più necessario in quanto i giudizi espressi

dai medici fiduciari della CO 1, in particolare il Dott. Med. __________, sono in

evidente dissonanza con altri pareri medici, nonché con la perizia

pluridisciplinare eseguita in ambito AI.

(…).

La perizia pluridisciplinare 14 dicembre 2016 (AI 263) eseguita in

ambito AI - che ha condotto all'attribuzione di una rendita AI intera -

concludeva:

"È verosimile che il quadro cognitivo constatato sia

determinato in parte anche dalla situazione psichica dell'A., ma sicuramente il

trauma cranico da lui subito in luglio 2012 è stato grave con impor-tanti

ripercussioni sul parenchima cerebrale. Il nostro consulente ri-tiene che

almeno in buona parte i deficit constatati siano da ritenere una conseguenza

del trauma cerebrale stesso."

(sottolineatura dello scrivente)

14. Il rapporto di causalità naturale fra infortunio e i disturbi

che hanno fatto seguito appare pertanto evidente, quantomeno secondo l'abituale

grado della verosimiglianza preponderante. (…)” (cfr. doc. I, pag. 4 e 5).

Il rappresentante del

ricorrente contesta l’operato dell’assicuratore anche perché:

" Quandanche

si ritenesse che non vi sia un danno alla salute fisica oggettivabile - e che

pertanto vi sarebbe luogo di applicare la giuri-sprudenza riguardante la

valutazione della causalità in caso di di-sturbi organici non oggettivabili e

in particolare quella relativa ai traumi cranio-cerebrali - il nesso di

causalità naturale e adeguato sa-rebbe comunque dato (…).

Considerata inoltre la gravità dell'infortunio e dei danni alla

salute, non appare nella fattispecie giustificato applicare la più

ristrettiva prassi dell'evoluzione psichica abnorme ("psico-prassi").

Tale prassi infatti applicabile nei casi di semplice contusione cranica

(TCA 35.2019.76 del 27.04.2020; c. 2.10). (…). Il caso del signor RI 1 è ben

diverso.

21. Nella fattispecie, occorre anzitutto ritenere l'infortunio grave

oppure quantomeno medio-grave, trattandosi di un violento incidente della

circolazione stradale in cui, lo si ripete, il ricorrente è rimasto coinvolto

con la sua famiglia (la moglie ha anche riportato ferite gravi), e gli ha

causato ad una distanza di alcuni mesi un’emorragia cerebrale, che a sua volta

ha reso necessario un intervento di craniotomia evacuativa.

Il Tribunale federale aveva infatti ritenuto il caso summenzionato

dell'"alterco con il cognato" (__________) come mediamente grave. Non

vi può essere dunque alcun dubbio che nella fattispecie si abbia a che fare con

un infortunio grave o quantomeno medio-grave.

Ritenuto l'infortunio del signor RI 1 come grave, l'esistenza del

nesso di causalità adeguata dev'essere riconosciuto.

22. Ma anche se volessimo ritenere l'infortunio medio-grave o

persino medio - e dunque si applicherebbe la prassi dei traumatismi cranio

cerebrale senza prova di deficit funzionale - si può comunque

con-cludere che la causalità è data, in quanto la maggior parte dei criteri

giurisprudenziali pertinenti in caso di infortunio di gravità media è in specie

adempiuta.” (cfr. doc. I, pag. 6 e 7)

1.6. L'CO 1, in risposta (cfr. doc.

III), ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si

dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto. In particolare, l’amministrazione

ha precisato di aver “ … esaminato la causalità adeguata sulla base dei

criteri specifici in materia di infortuni del tipo "colpo di frusta",

lesioni equivalenti o trauma cranico e ammesso, in presenza di un infortunio

dei grado medio propriamente detto, che è dato, ma non in misura

particolarmente incisiva, il criterio dei notevoli disturbi.”.

1.7. Il 22 marzo 2021, l’avv. RA 1

si è in sostanza riconfermato nelle proprie tesi e domande (doc. VI). A

suffragio delle proprie argomentazioni, egli ha prodotto il certificato 18 marzo

2021 della dr.ssa. med. __________, specialista FMH in medicina generale (doc.

C) e quello datato 15 marzo 2021 del dr. med. __________, specialista FMH in

psichiatria e psicoterapia (doc. D).

1.8. Il 1° aprile 2021 (doc. VIII)

l’avv. RA 1 ha versato agli atti il certificato 3 febbraio 2021 del dott. __________,

specialista FMH in neurologia (doc. E).

1.9. In data 13 aprile 2021, l'CO

1 si è riconfermato nelle proprie posizioni (doc. X).

1.10. Il doc. X è stato inviato al

rappresentante dell’assicurato per conoscenza (doc. XI).

in diritto

in ordine

2.1. Richiamata la STF 8C_85/2017

del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto era stato

affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto per le fasi della

procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF 8C_561/2019 dell’11 maggio

2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide questa vertenza nella sua

composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N. 043/2018 del 29 maggio 2018)

poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione dell’8 giugno 2020 al

TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla funzionaria che figura

nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto, dall’avv. RA 2), senza

che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia

in alcun modo occupata.

nel merito

2.2. L’oggetto della lite è

circoscritto alla questione di sapere se l’amministrazione era legittimata a

dichiarare estinto il diritto a prestazioni a contare dal 1° dicembre 2014,

oppure no.

Preliminarmente, questa

Corte è, però, tenuta a stabilire se i disturbi neuropsicologici, quelli

psichici, oculari, di equilibrio, le cefalee e il tinnitus correlano con

un danno alla salute oggettivabile e, nella negativa, a valutare l’adeguatezza

del nesso causale con il sinistro assicurato.

Per quanto concerne invece le cervicalgie, il TCA ricorda di avere già accertato

con la pronunzia 35.2019.45 del 27 aprile 2020, cresciuta incontestata in

giudicato, che l’CO 1 ha correttamente negato la propria responsabilità in

merito, in assenza di un nesso di causalità naturale con l’infortunio del

luglio 2012 (cfr. doc. 325 fascicolo 2).

2.3. Giusta l'art. 10 LAINF,

l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr.

DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF,

l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a

seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

Il diritto all'indennità

giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si

estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione

di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Parimenti, il diritto alle

cure cessa qualora dalla loro conti-nuazione non sia da attendersi un sensibile

miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano

a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si

può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew,

Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna

1992, p. 41ss.).

Se, al momento

dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità

lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in

capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle

prestazioni sanitarie.

D'altro canto, nella

misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione importante e durevole

all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità per menomazione

all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.

2.4. Presupposto essenziale per

l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è

però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue

conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo presupposto è da

considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento

infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si

sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia

stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che

l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un

danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che

l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È questione di fatto lo

stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di

causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano

secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo

l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito

dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT

II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF

125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio

2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella

causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA

del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile

1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986

p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF

115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF

111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in

Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les

rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea

1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle

attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la

disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134;

DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

Ne discende che ove

l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non

possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato

dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406

consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore contro gli

infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele

dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle

prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

- quando lo stato di

salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima

dell'infortunio (status quo ante);

- quando lo stato di

salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe

prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)

(cfr. RAMI 1992 U 142, p.

75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469;

U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der

Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo la giurisprudenza,

qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un

sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio

obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa

naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione

del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni,

l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo

l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità

che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente.

Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della

prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U

363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).

2.5. Il diritto alle prestazioni

assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata

tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute

fisica, il nesso di causalità adeguata è generalmente ammesso, dal momento in

cui è accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p.

103). Per contro, la giurisprudenza ha elaborato più criteri per valutare

l’adeguatezza del nesso di causalità tra un infortunio e dei disturbi psichici

sviluppati successivamente dalla vittima. Essa ha dapprima classificato gli

infortuni in tre categorie, a seconda della dinamica: gli infortuni

insignificanti o leggeri (per esempio, una caduta o scivolata banale), gli

infortuni di media gravità e gli infortuni gravi. Per procedere a tale

classificazione, non si deve considerare il modo in cui l’infortunio è stato

vissuto dall’interessato ma piuttosto l’evento traumatico in quanto tale da un

punto di vista oggettivo. In presenza di un infortunio di media gravità,

occorre prendere in considerazione un certo numero di criteri, di cui i più

importanti sono:

-

le circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare

spettacolarità dell'infortunio;

-

la gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente

la loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;

- la durata eccezionalmente

lunga della cura medica;

- i disturbi somatici

persistenti;

-

la cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;

-

il decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;

-

il grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.

Non in ogni caso è

necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La presenza di

un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di

causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della

categoria degli eventi gravi. Per contro, in presenza di un infortunio che si

situa al limite di quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da

considerare devono cumularsi oppure rivestire un'importanza particolare

affinché si possa ammettere il carattere adeguato del nesso di causalità (DTF

115 V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid.

4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss. consid. 4a).

2.6. In presenza di un infortunio

del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, di un trauma equivalente

oppure di un trauma cranio-cerebrale, senza prova di deficit funzionale

organico, i criteri della causalità adeguata devono essere esaminati senza

differenziare le componenti psichiche da quelle somatiche, e ciò contrariamente

a quanto avviene trattandosi di disturbi psichici insorti a seguito di un

infortunio, per i quali vanno considerati unicamente gli aspetti organici (cfr.

DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103 e SVR 2007 UV 8 p. 27, consid. 2ss.).

2.7. Nella DTF 134 V 109 il

Tribunale federale ha precisato, da più punti di vista, la propria

giurisprudenza riguardante la valutazione della causalità in caso di disturbi

organici non oggettivabili e, specificatamente, quella elaborata in materia

di traumi d’accelerazione al rachide cervicale, di traumi equivalenti oppure di

traumi cranio-cerebrali.

In quel giudizio, l’Alta

Corte ha innanzitutto confermato la necessità di procedere a un esame

particolare dell’adeguatezza in presenza di infortuni che hanno comportato tali

lesioni (consid. 7-9). Il Tribunale federale ha inoltre stabilito che non vi è

ragione di modificare i principi relativi alla classificazione degli infortuni

a seconda del loro grado di gravità e all’eventuale presa in considerazione di

ulteriori criteri nell’esame dell’adeguatezza a dipendenza della gravità

dell’infortunio (consid. 10.1). La Corte federale ha invece accresciuto le

esigenze relativamente alla prova dell’esistenza di una lesione in relazione di

causalità naturale con l’infortunio (consid. 9) e ha modificato in parte i

criteri di rilievo per l’adeguatezza (consid. 10).

Per quanto riguarda il

nesso di causalità naturale, il TF ha segnatamente ricordato che,

accanto ai casi in cui un chiaro miglioramento dello stato di salute subentra

già dopo breve tempo e che perciò pongono raramente dei problemi

nell’applicazione del diritto, vi sono i casi in cui i disturbi perdurano più a

lungo, sino alla loro cronicizzazione. Per questi ultimi, è indicato disporre

rapidamente - di regola dopo circa sei mesi di persistenza dei disturbi -, una

perizia pluri-/interdiscipli-nare (di tipo neurologico/ortopedico, psichiatrico

e, eventualmente, neuropsicologico; in caso di questioni specifiche e per

escludere diagnosi differenziali sono pure indicati accertamenti

otoneurologici, oftalmologici, ecc.), allestita da medici specialisti che

godono di un’esperienza specifica con questo genere di lesioni. Relativamente

alla causalità adeguata, l’Alta Corte ha rielaborato i criteri di rilievo,

principalmente quelli che contengono una componente temporale e, in secondo

luogo, quelli che nella pratica si sono dimostrati troppo poco chiari. Il

relativo nuovo elenco si presenta quindi nel modo seguente:

- le

circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare

spettacolarità dell'infortunio;

- la gravità o

particolare caratteristica delle lesioni lamentate;

- la specifica cura

medica protratta e gravosa;

- i notevoli disturbi;

- la

cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;

- il

decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;

- la

rilevante incapacità lavorativa malgrado la dimostrazione degli sforzi

compiuti.

Nonostante ciò che

precede, la giurisprudenza citata al considerando 2.5. (DTF 115 V 133 e 403) si

applica anche in caso di traumi d’accelerazione al rachide cervicale, di traumi

equivalenti oppure di traumi cranio-cerebrali, se i disturbi psichici insorti

dopo l’infortunio appaiono chiaramente come un danno alla salute distinto e

indipendente dal quadro clinico tipico consecutivo a un trauma d’accelerazione

al rachide cervicale, a un trauma equivalente oppure a un trauma

cranio-cerebrale (cfr. RAMI 2001 U 421 p. 79 consid. 2b).

2.8. La più recente giurisprudenza

federale applica la prassi relativa all’evoluzione psichica abnorme conseguente

a infortunio nei casi in cui l’esistenza dei disturbi denunciati dalla persona

assicurata è sì stata attestata da medici specialisti, ma non oggettivata

mediante accertamenti strumentali e radiologici scientificamente riconosciuti.

Secondo l’Alta Corte, in quei casi, l’assenza di postumi organici oggettivabili

non esclude a priori l’esistenza di un nesso di causalità naturale con

l’evento traumatico in questione (cfr. SVR 2012 UV n. 5 p. 17ss. consid. 5.1 e

riferimenti ivi menzionati). L’esame della causalità naturale viene però

momentaneamente sospeso, per procedere a un esame particolare dell’adeguatezza

del nesso causale. Se da tale esame emerge non essere dato il necessario nesso

di causalità adeguata, si può rinunciare a esperire ulteriori indagini sulla

questione della causalità naturale tra l’infortunio e i disturbi lamentati (DTF

135 V 465 consid. 5.1).

Ad esempio, questo

principio è stato applicato dall’Alta Corte in una sentenza 8C_267/2009 del 26

gennaio 2010 consid. 4.3, riguardante dei disturbi visivi denunciati da un

assicurato che era stato spinto contro un muro da una terza persona. Ammessa

l’esistenza del nesso di causalità naturale in quanto attestata da due

neuro-oftalmologi attivi a livello universitario e constatata la mancata

oggettivazione di un danno alla salute organico, il TF ha esaminato il caso dal

profilo della causalità adeguata in applicazione della “psico-prassi” (e non di

quella relativa ai traumi cranio-cerebrali siccome l’assicurato aveva lamentato

una semplice contusione cranica), per giungere alla conclusione che

l’adeguatezza non era data.

In una sentenza

8C_291/2012 dell’11 giugno 2012, la Massima Istanza ha deciso in questo stesso

modo, a proposito di una fattispecie in cui i disturbi lamentati

dall’assicurato all’arto inferiore sinistro, riferibili secondo gli specialisti

a un dolore neuropatico provocato dall’infortunio, non avevano potuto essere

oggettivati né neurologicamente né mediante esami strumentali per immagini.

Infine, nella DTF 138 V

248, il Tribunale federale, modificando la propria giurisprudenza, ha stabilito

che in presenza di acufeni non attribuibili a un’affezione organica

oggettivabile, il nesso di causalità adeguata con l’infortunio non può essere

ammessa senza aver fatto l’oggetto di un esame particolare, al pari di quanto

avviene per altri quadri clinici senza prova di deficit organico.

2.9. Per costante giurisprudenza,

in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02

dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg.

(= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte

federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono piuttosto esistere

delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente

fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza

8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale

federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la

propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il

più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali

rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi

che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU,

discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità

dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova

propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,

anche le certificazioni dei medici curanti.

Trattandosi invece di

perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura

amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati

indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non

esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF

8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il

valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui

temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle

censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena

conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto

medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr.

21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p.

191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per

decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la

sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo

contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile osservare

che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere

la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,

precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri

medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come

farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è

l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in

fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

2.10. In concreto, dalle carte

processuali emerge che, in occasione dell’incidente stradale del 28 luglio

2012, l’assicurato ha riportato, come risulta dalla diagnosi posta presso

l’Ospedale __________, un “trauma cranico commotivo con emorragia

subaracnoidea temporo parietale sinistra” (doc. 46, pag. 3, fascicolo 1).

Nel prosieguo, egli ha

lamentato, segnatamente, cefalee, problemi di equilibrio, difficoltà cognitive,

disturbi psichici, oculari e un tinnitus.

L’assicuratore convenuto,

basandosi sul parere del proprio neurologo di fiducia, dr. med. __________, ha

ritenuto oggettivabili (e pure di origine infortunistica) le cefalee e i

disturbi dell’equilibrio lamentati dall’insorgente dal mese di settembre 2012,

in quanto essi correlavano con l’ematoma subdurale insorto a seguito

dell’incidente del 28 luglio 2012 (doc. 157 fascicolo 1 e doc. 293 fascicolo

2).

Per contro, sempre sulla

base della valutazione del dr. med. __________, esso ha sostenuto che il peggioramento

delle cefalee a partire dal mese di febbraio 2013, i disturbi neuropsicologici,

quelli psichici, quelli oculari, di equilibrio e il tinnito non correlano con

un danno alla salute oggettivabile (doc. 157 fascicolo 1 e doc. 293 fascicolo 2),

e ciò tenuto conto dell’esito dell’intervento di evacuazione dell’emorragia

subdurale, perfettamente riuscito, con completo riassorbimento e senza nuove

emorragie, come emerge dalla TAC cerebrale del 27 maggio 2013 (doc. 81

fascicolo 1). Pertanto, secondo il dr. __________, trattandosi

dell’aggravamento di questi disturbi, occorre prendere in considerazione dei

fattori extra-infortunistici, quali la tendenza all’autolimitazione, una

sintomatologia depressiva e l’ipertensione arteriosa menzionata dal dr. __________

(cfr. doc. 157, pagg. 6-7).

A seguito di quanto

stabilito da questo Tribunale con la sentenza di rinvio 35.2015.122 del 9

agosto 2016, l’assicuratore LAINF ha di nuovo apprezzato la causalità tra i

disturbi denunciati dall’interessato a partire dal mese di febbraio 2013 e

l’infortunio, alla luce delle risultanze degli accertamenti pluridisciplinari

eseguiti presso il __________. Facendo capo alla valutazione otoneurologica e

audiologica 2 febbraio 2018 della dr.ssa __________ (doc. 264 fascicolo 2), a

quella oftalmologica 26 gennaio 2018 del dr. __________ (oftalmologo) e a

quella psichiatrica 14 marzo 2018 della dr.ssa __________, spec. FMH in

psichiatria e psicoterapia (doc. 265 fascicolo 2), con apprezzamento datato 9

maggio 2018, il dr. __________ ha rilevato che “riassumendo tutti i dati è

stato escluso un danno oggettivabile riguardante l’infortunio del 28.07.2012.

Tutti gli esami effettuati sono esaustivi con dati oggettivabili e hanno

escluso un danno di origine ortopedica, cefalee o tinnitus, un danno oculare,

un danno all’equilibrio, alla psiche e di tipo neuropsicologico. Gli

specialisti hanno notato una tendenza all’aggravamento e mal-cooperazione. Lo

stesso vale per i vari tests che non hanno mostrato nessuna patologia

oggettivabile, quindi riassumendo tutti i rapporti si può effettuare una

estinzione del nesso causale per i problemi soggettivamente lamentati dal

signor RI 1 da luglio 2012” (doc. 269 fascicolo 2).

Vista l’opposizione

dell’assicurato, l’assicuratore LAINF ha nuovamente interpellato il proprio Servizio

medico fiduciario, invitandolo in particolare di valutare se “i disturbi

neuropsicologici evocati a pag. 29 della perizia pluridisciplinare __________

sono da considerare in relazione causale almeno probabile con il trauma che ci

occupa” (doc. 277 fascicolo 2).

Con apprezzamento del 14

novembre 2018, il dr. __________, spec. FMH in neurologia, ha escluso che i

disturbi neuropsicologici denunciati dall’interessato correlino con un danno

organico oggettivabile (doc. 278 fascicolo 2).

A fronte delle obiezioni

sollevate con il complemento d’opposizione del 13 dicembre 2018, a loro volta

fondate sulla valutazione della neuropsicologa lic. phil. __________

privatamente consultata dall’interessato (la quale ha, in particolare, sostenuto

che “die Befunde sind als leichte bis mittelschwere neuropsychologische

Funktionsstörung und als spezifische Folge der Traumatischen Hirnverletzung vom

28.07.2012 zu beurteilen, gemäss ICD-10: als F07.8, sonstige organische

Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen aufgrund einer Krankheit, Schädigung

oder Funktionsstörung des Gehirns kodierbar” - doc. 285 fascicolo 2),

l’assicuratore convenuto ha chiesto una nuova presa di posizione al dr. __________.

In data 8 gennaio 2019, egli

ha confermato la sua precedente valutazione del 14 novembre 2018, ritenendo che

la diagnosi formulata dalla neuropsicologa __________ non possa essere

confermata in assenza di un danno strutturale a livello cerebrale (doc. 290

fascicolo 2).

Anche il dr. __________,

con apprezzamento del 26 febbraio 2019, ha confermato quanto già fatto valere dal

dr. __________, negando che l’assicurato presenti delle affezioni che possano

essere spiegate dal lato organico. Il dr. __________ ha in particolare

osservato:

" Beurteilung

Unverändert steht die Kausalität einer kognitiven

Gesundheitsbeeinträchtigung und die Kausalität von Kopfschmerzen im

vorliegenden Fall zur Diskussion. Anlässlich der durch die

Invalidenversicherung-Stelle des Kantons Tessin veranlassten interdisziplinären

Begutachtung am __________ (Gutachten vom 14.12.2016) erfolgten eine

neurologische, ORL-ärztliche und neuropsychologische Untersuchung.

Zu der neuropsychologischen Untersuchung durch

Herrn Dr. __________ am 18.10.2016 nahm bereits Herr Dr. __________ und stellte

zutreffend fest, dass Herr __________ eine multifaktorielle Ursache der

generalisierten kognitiven Beeinträchtigung beurteilte. Bei auffälligen

Symptomvalidierungstests mit widersprüchlichen Ergebnissen lagen

ernstzunehmende Hinweise auf eine Aggravation vor.

Der ORL-Arzt Herr Dr. __________ stellte nach

Untersuchung am 30.09.2016 lediglich eine bilaterale Perzeptionsschwerhörigkeit

und Tinnitus beidseits fest. Eine Hyposmie oder Anosmie wurde weder

vom Versicherten berichtet noch im

Untersuchungsbefund dokumentiert.

Der Neurologe Herr Dr. __________ untersuchte den

Versicherten am 11.10.2016 und konnte keine objektivierbaren neurologischen

Defìzite feststellen. Die allein auf die Angabe des Versicherten die

Geruchsqualität Kaffee nicht wahrgenommen zu

haben abgestützte Diagnose einer Hyposmie überzeugt nicht. Es handelt sich um

eine subjektive Angabe, die eine abschliessende Beurteilung hinsichtlich einer

Hyposmie nicht erlaubt. Darüber hinaus wurden in der neurologischen

Untersuchung keine relevanten Defizite festgestellt. Weiterhin ist zu

bemängeln, dass Herr Dr. __________ seine

Beurteilung offenbar in Unkenntnis der Befunde

der Bildgebung und in Unkenntnis der vorgängigen neurologischen Beurteilungen

erstellte. Jedenfalls ist aus seinem Bericht nicht ersichtlich, dass er sich

mit den Dokumenten der bildgebenden Diagnostik und der neurologischen

Beurteilung vom 26.09.2014 auseinandersetzte, respektive diese Dokumente ihm

vorlagen. Die Kausalitätsbeurteilung

erfolgt pauschal und ist nicht begründet. Mit dem

Untersuchungsbefund des ORL Arztes Herrn Dr. __________ setzte sich Herr Dr. __________

nicht auseinander.

Schlussfolgerung

Die neurologische Beurteilung im Rahmen eines

Auftrages zu einem neurologischen Teilgutachten durch Herrn Dr. __________ vom

03.11.2016 enthält keine neuen medizinischen Erkenntnisse im Hinblick auf die

Beurteilung von Unfallfolgen. Das Gutachten weist erhebliche Mängel auf. Auf

die Schlussfolgerungen im Hinblick auf die Kausalitätsbeurteilung kann nicht

abgestellt werden.” (doc. 292 fascicolo 2)

Con il successivo apprezzamento

del 18 ottobre 2019, il dr. __________ ha negato la presenza di una lesione

sostanziale del cervello che possa essere posta in nesso causale con

l’infortunio, precisando che l’intervento chirurgico non può spiegare i disturbi

successivi, avendo interessato una zona superficiale ed essendosi svolto in

maniera soddisfacente, senza complicazioni (doc. 307 fascicolo 2).

Con referto del 10 dicembre

2019, il dr. __________, Caposervizio del Servizio di neurologia del __________,

rispondendo alle domande del rappresentante dell’assicurato, ha segnatamente dichiarato

che “l’infortunio subito dal paziente il 28.07.2012 in occasione di un

incidente della circolazione in Italia risulta in effetti scatenante questa sintomatologia

con il principio della verosimiglianza preponderante”, che “con

riferimento alla perizia __________ (AI), in linea con quanto ritenuto dal

collega neurologo dr. __________, neurologia FMH, ritengo a mia volta che molto

verosimilmente l’impatto ha indotto delle conseguenze durature e per finire

invalidanti”, che “nel caso particolare del signor RI 1, il fatto che

effettivamente la craniotomia evacuativa dell’ematoma abbia avuto un effetto

anatomicamente corretto (vd. gli esami neuroradiologici di controllo), non

esclude che il trauma, il successivo sviluppo dell’ematoma e i suoi effetti

compressivi abbiano esercitato un ruolo determinante nella genesi della

polisintomatologia (cefalea, disturbi cognitivi, …) del signor RI 1” e,

infine, che “a mio modo di vedere risulta speculativo dissociare il trauma

iniziale (determinato dall’incidente) e il successivo intervento (di

craniotomia evacuativa) poiché i due meccanismi appaiono indissociabili, se si

preferisce rappresentano un “continuum post-traumatico” (senza trauma, non si

sarebbe sviluppato l’ematoma subdurale cronico scompensatosi acutamente).”

(doc. 313 fascicolo 2).

Interpellato al riguardo, con

apprezzamento neurologico del 17 gennaio 2020, il dr. __________ ha ritenuto

che la presa di posizione del dr. __________ non muta le sue precedenti

valutazioni, riconfermando pertanto le considerazioni già espresse circa il

buon esito dell’intervento di craniotomia evacuativa e l’assenza di un danno

oggettivabile agli esami strumentali (doc. 315 fascicolo 2).

Nella causa sfociata nella già

citata STCA 35.2019.45 del 27 aprile 2020, questo Tribunale ha chiesto al dr. __________,

il quale ha indagato lo stato neurologico dell’assicurato nel quadro della

perizia __________, di precisare se l’espressione “importanti ripercussioni

sul parenchima cerebrale” derivanti dal trauma cranico subito da lui

utilizzata nel referto peritale, corrisponda ad un eventuale danno alla salute

oggettivabile ai sensi della nota giurisprudenza federale (doc. 318 fascicolo 2).

Con risposta del 7 febbraio

2020 (doc. 319 fascicolo 2), il dr. __________ si è così espresso:

" In

riferimento alla pratica del Sig. RI 1 ricordo che lo avevo valutato dal punto

di vista neurologico per conto del __________ il giorno 11 ottobre 2016.

Dagli atti risultava che il paziente aveva subito un trauma

cranico il 28.07.2012 con emorragie intracraniche che avevano necessitato di un

intervento neurochirurgico di drenaggio.

Si riscontrava inizialmente anche una lieve emiparesi a sinistra.

Risultava che l'evoluzione dell'ematoma intracranico era stata protratta e solo

in ottobre 2012 era stato sottoposto ad intervento

neurochirurgico di evacuazione dell'ematoma.

All'esame clinico si riscontravano minimi reperti (iposmia),

l'esame neuropsicologico mostrava deficit concernenti la memoria, l'attenzione,

le funzioni esecutive, il linguaggio e la comprensione, risultava anche una

certa apatia.

Avevo pertanto ritenuto che il trauma fosse comunque di entità

importante con ripercussioni sul parenchima cerebrale, questo tenendo conto

soprattutto anche della situazione iniziale e protratta.

Per rispondere alla domanda specifica da Lei posta concernente le

lesioni traumatiche che, ai sensi della giurisprudenza federale, debbono essere

confermate da indagini effettuate per mezzo di

apparecchiature diagnostiche o di immagine radiologica e con

utilizzo di metodi conosciuti scientificamente, ho fatto pervenire la

documentazione radiologica originale.

Abbiamo dunque a disposizione una TAC cerebrale del 03.10.2012,

che mostra un esteso ematoma sottodurale intracranico a destra dello spessore

di almeno 2 cm, che comprime il tessuto cerebrale,

determinando anche uno spostamento della linea mediana del

cervello verso sinistra, in particolare anche dei ventricoli laterali, non è

descritto un edema del tessuto cerebrale anche se da parte mia,

almeno lieve, non sono sicuro di poterlo escludere. Era descritta

allora anche una emiparesi a sinistra e dunque un malfunzionamento del tessuto

cerebrale anche clinicamente era ben documentato e

congruente con i reperti radiologici.

Abbiamo anche una TAC post-operatoria del 4 ottobre 2012, dove si

vede ancora una falda liquida sulla superficie dell'emisfero destro, comunque

con un effetto di massa nettamente diminuito, la linea

mediana cerebrale si è quasi normalizzata ed anche i ventricoli

laterali sono ora ben visibili, senza edema cerebrale.

A due ulteriori controlli radiologici di decorso del 12 novembre e

17 dicembre 2012 rimane una falda liquida sulla superficie dell'emisfero cerebrale

destro di entità moderata e soprattutto con un effetto di

massa meno importante sull'emisfero cerebrale. Inoltre una TAC

cerebrale del 27 maggio 2013 mostra praticamente una normalizzazione del

reperto anche a livello dell'emisfero cerebrale destro con riassorbimento

completo della falda liquida ancora presente ai precedenti esami.

Le indagini successive e cioè le RM cerebrali eseguite il

05.03.2014 e 10.07.2015 hanno mostrato un reperto normale a livello del tessuto

cerebrale. Il 05 febbraio 2020 ho discusso i reperti radiologici con

il Dr. Pravatà, Caposervizio di Neurologia del Neurocentro, che

gentilmente ha riguardato le immagini, confermando i reperti descritti più

sopra. Gli ho chiesto in particolare se le due RM cerebrali del 2014 e 2015

comprendano tutte le sequenze radiologiche che possono mostrare eventuali

lesioni traumatiche: mi ha confermato che entrambi gli esami non comprendono le

sequenze SWI (susceptibility weighted imaging): queste sarebbero le sequenze

più sensibili per eventuali lesioni post-traumatiche del tessuto

cerebrale, in particolare micro-emorragie. Viste le immagini già a

disposizione sempre il Dr. __________ non si aspetta che anche alle sequenze

SWI vi possano essere lesioni particolarmente estese ma non si può neppure escludere

che questa particolare tecnica di immagine non mostri almeno qualche discreta

alterazione di tipo traumatico. Concludendo si può dunque affermare che gli

esami radiologici iniziali, e cioè le TAC cerebrali citate del 2012, hanno

documentato un danno cerebrale iniziale, le successive risonanze magnetiche

cerebrali del 2014 e 2015 hanno mostrato invece un reperto normale.”

Dando seguito a quanto disposto

dal TCA nella sentenza di rinvio 35.2019.45 del 27 aprile 2020, l’assicuratore

LAINF ha nuovamente valutato la causalità tra i disturbi fatti valere

dall’interessato a partire dal mese di febbraio 2013 e l’infortunio, alla luce degli

esiti della RMN cerebrale nativa del 7 luglio 2020 (doc. 335 fascicolo 2),

giusta la quale:

" (…) Referto:

esame eseguito con apparecchiatura 3T in condizioni di base come da volontà del

paziente. Confronto con il precedente esame RM del 10/07/15.

In esiti di foro di trapano in regione paracoronarica destra per

pregressa evacuazione di raccolta subdurale, non attuali raccolte

extra-assiali. Non sono comparse alterazioni di significato patologico del

parenchima cerebrale, cerebellare e tronco-encefalico, con invariate due

puntiformi focalitä gliotiche aspecifiche sottocorticali in sede frontale

destra. Non evidenti esiti contusivi parenchimali né depositi emosiderinici

nelle immagini SWI. Non processi espansivi encefalici.

In asse le strutture della linea mediana. Non idrocefalo.

Collateralmente, permane piccola cisti da ritenzione mucosa nel

seno mascellare sinistro. Normo-areati i restanti seni paranasali e le cavità

oto-mastoidee.

Conclusioni: esiti di foro di trapano in sede

paracoronarica destra senza attuali raccolte extra-assiali. Non evidenti esiti

contusivi parenchimali né depositi emosiderinici nelle immagini SWI. Due

puntiformi focalità gliotiche aspecifiche in sede sottocorticale frontale

destra.” (doc. 335 fascicolo 2)

Con apprezzamento del 21 luglio

2020 (doc. 339 fascicolo 2), la dr.ssa med. __________, specialista FMH in otorinolaringoiatria,

ha concluso quanto segue:

" (…). Ich

verweise auf den Bericht vom 13.02.2018 meiner Arbeitskollegin Frau Dr. __________

über die erfolgte otoneurologische und audiologische Untersuchung des

Versicherten vom 02.02.2018. In der damalig durchgeführten otoneurologischen

Untersuchung konnte in Bezug auf vestibuläre Schwindelbeschwerden ein

organstrukturelles Defizit der Gleichgewichtsorgane ausgeschlossen werden. Es

zeigten sich weder Zeichen einer peripher vestibulären noch zentral

vestibulären Funktionsstörung.

Aus ORL-ärztlicher Sicht ergeben sich durch die von Dr. __________

beschriebenen neuen Erkenntnisse keine weiteren Konsequenzen. Es

kann an der Schlussfolgerung der vorgängigen otoneurologischen Beurteilung von

Frau Dr. __________ festgehalten werden.” (doc. 339)

Con apprezzamento del 18

settembre 2020 (doc. 340 fascicolo 2), il dr. med. __________, ha osservato

quanto segue:

" (…).

Zusammenfassend ergeben sich abgestützt auf die zur Verfügung stehende

Dokumentation keine zuverlässigen Hinweise auf eine residuelle unfallbedingte

substanzielle Hirnverletzung. Der Befund von Frau Dr. __________ ist

nachvollziehbar. Die Untersuchung wurde einschliesslich SWI-gewichteter

Sequenzen durchgeführt und konnte keine Signalveränderungen im Sinne von

Suszeptibilitätsarte-fakten als Hinweise auf eine parenchymale Kontusion oder

Hämosiderinablagerungen nachweisen. Es liegen unverändert keine Hinweise für

unfallbedingte Mikroblutungen/Schwerverletzungen vor. Die beschriebenen

unspezifischen Signalveränderungen rechts frontal subkortikal stehen in keinem

überwiegend wahrscheinlich kausalen Zusammenhang zum Unfall.

Beurteilung

Die zwischenzeitlich dem Dossier hinzugefügte medizinische Dokumentation

mit Bericht des Neurologen Herrn Dr. __________ zu Händen des

kantonalen Versicherungsgerichts Tessin sowie Bericht von Frau Dr. __________,

Neuroradiologie, über eine kraniale Magnetresonanztomographie vom 06.07.2020

ergeben keine neuen medizinischen Erkenntnisse im Hinblick auf eine zur

Diskussion stehende unfallbedingte organische Ursache der vom Versicherten

beklagten Beschwerden. Die kraniale Magnetresonanztomographie vom 06.07.2020

steht zur eigenen Einsichtnahme zur Verfügung und ergibt keine Hinweise auf

eine unfallbedingte substanzielle Hirnverletzung.

Schlussfolgerung

Unter Berücksichtigung des Befundes der kranialen

Magnetresonanztomographie vom 06.07.2020 ergeben sich keine neuen medizinischen

Erkenntnisse. Es kann an der neurologischen und versicherungsmedizinischen

Beurteilung vom 17.01.2020 festgehalten werden.

Beantwortung der Fragen

Sulla base della nuova documentazione medica agli atti, si è in

presenza di una lesione cerebrale da ricondurre, secondo il criterio della

probabilità preponderante, all'infortunio del 28.7.2012? Si chiede di voler motivare

la risposta.

Nein. Abgestützt auf die zur Verfügung stehende Dokumentation,

insbesondere die zuletzt durchgeführte kraniale Magnetresonanztomographie vom

06.07.2020, ergeben sich unverändert keine Hinweise auf eine unfallbedingte

organische Grundlage der Beschwerden des Versicherten.” (doc. 340, pag. 3, fascicolo

2)

In esito a tutto quanto

precede, questa Corte constata che la complessa sintomatologia denunciata dall'assicurato

(disturbi neuropsicologici, psichici, oculari, di equilibrio, cefalee e tinnitus)

non correla con un danno organico oggettivabile a livello cerebrale imputabile

all’infortunio in disamina (in questo senso, si vedano in particolare il

rapporto 7 febbraio 2020 del dr. med. __________ [doc. 319]: “Concludendo si

può dunque affermare che gli esami radiologici iniziali, e cioè le TAC

cerebrali citate del 2012, hanno documentato un danno cerebrale iniziale, le

successive risonanze magnetiche cerebrali del 2014 e 2015 hanno mostrato invece

un reperto normale.” e il referto relativo alla RMN cerebrale del 7 luglio

2020 [doc. 335 fascicolo 2]: “esiti di foro di trapano in sede

paracoronarica destra senza attuali raccolte extra-assiali. Non evidenti esiti

contusivi parenchimali né depositi emosiderinici nelle immagini SWI. Due

puntiformi focalità gliotiche aspecifiche in sede sottocorticale frontale

destra”).

A proposito dei disturbi per i

quali non è stato trovato un sufficiente correlato organico, va ricordato che

sono da considerare come oggettivabili gli esiti d’accertamenti (medici) suscettibili

di conferma in caso di ripetizione dell’esame, allorquando sono indipendenti

dalla persona dell’esaminatore e dalle indicazioni fornite dal paziente. Per

poter parlare di lesioni traumatiche oggettivabili dal punto di vista organico,

Fatti

i risultati ottenuti devono essere confermati da indagini effettuate per

mezzo di apparecchiature diagnostiche o di immagine

radiologica e i

metodi utilizzati riconosciuti scientificamente (DTF 138 V 248 consid. 5.1;

STF 8C_591/2018 del 29 gennaio 2020 consid. 2 e riferimenti).

In questo senso, in una

sentenza pubblicata in SVR 4-5/2009 UV 18, p. 69ss., il TF ha precisato che

reperti clinici quali miogelosi, dolori alla digitopressione del

collo oppure limitazioni nella mobilità del rachide cervicale, non

possono di per sé essere qualificati quale chiaro substrato organico dei

disturbi (si veda pure la STF 8C_416/2010 del 29 novembre 2010 consid. 3.2).

L’Alta Corte ha, altresì,

statuito che nemmeno le cefalee costituiscono la prova della presenza di un

danno organico di natura infortunistica, sebbene esse possano essere

classificate secondo la Classificazione Internazionale delle Cefalee (ICHD-II)

della International Headache Society (cfr. SVR 2008 UV 2 p. 3; STF

8C_680/2010 del 4 febbraio 2011 consid. 3.2; in materia di cefalee, si veda

pure la DTF 140 V 290; STCA 35.2020.42 del 30 novembre 2020, consid. 2.8).

Il TCA, applicando il criterio

della verosimiglianza preponderante, ritiene dunque che al più tardi al momento

in cui l’CO 1 ha dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni (1° dicembre

2014), RI 1 non presentava più danni organici oggettivabili in relazione

causale naturale con l’infortunio occorso nel mese di luglio 2012.

Conformemente alla giurisprudenza citata in precedenza, occorre quindi procedere

a un esame particolare dell’adeguatezza.

Secondo la giurisprudenza federale, l’esame dell’adeguatezza del legame causale

può però avvenire, al più presto, quando l’assicuratore contro gli infortuni,

in virtù dell’art. 19 cpv. 1 LAINF, è tenuto a chiudere un caso (con

interruzione delle prestazioni di corta durata). Tale momento è dato quando

dalla continuazione della cura medica non vi è più da attendersi dei sensibili

miglioramenti e quando eventuali provvedimenti integrativi dell’assicurazione

per l’invalidità si sono conclusi. L’Alta Corte ha inoltre precisato che la

questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19 cpv. 1 LAINF

va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure del ripristino

della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è pregiudicata

dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti).

Nel caso concreto, non vi sono

in discussione provvedimenti integrativi dell’AI, motivo per cui è determinante

il momento in cui si è stabilizzato lo stato di salute dell’insorgente.

Giova qui ricordare che,

secondo la giurisprudenza federale, occorre procedere a una valutazione

prospettica della questione della stabilizzazione, ponendosi al momento in cui

le prestazioni sono state interrotte (dunque, in casu, il 1° dicembre

2014; cfr. RAMI 2005 U 557 p. 388; STF 8C_651/2016 del 15 dicembre 2016 consid.

4.1, 8C_184/2017 del 13 luglio 2017 consid. 2.2, 8C_303/2017 del 5 settembre

2017 consid. 6.3.1; STCA 35.2017.68 del 27 novembre 2017 consid. 2.3.3; STCA

35.2017.76 del 4 ottobre 2018 consid. 2.2.2; STCA 35.2018.114 del 18 marzo 2019

consid. 2.2.2).

Dalla documentazione agli atti

si evince che, all’epoca in cui l’assicuratore ha dichiarato estinto il diritto

alle prestazioni di corta durata, all’assicurato non erano state prescritte

ulteriori cure, suscettibili di migliorare in maniera notevole il suo stato di

salute. Del resto, il suo medico curante specialista (il neurologo dr. med. __________)

non riteneva indicate ulteriori terapie, suscettibili di migliorare sensibilmente

le sue condizioni di salute (cfr., in particolare, la valutazione neurologica ambulatoriale

del 19 agosto 2014 - doc. 150, pag. 2 e 3).

Assodato dunque che

all’amministrazione non può essere rimproverato di aver prematuramente

chiuso la pratica, trattandosi della questione di sapere se l’esame

dell’adeguatezza debba avvenire in base alla prassi sviluppata nella DTF 117 V

359 ss. relativamente ai traumi cranio-cerebrali e precisata nella DTF 134 V

109, oppure secondo i criteri applicabili in caso di evoluzione psichica

abnorme conseguente a infortunio (DTF 115 V 133 ss.), il TCA rileva di non

avere motivi per discostarsi da quanto stabilito dall’CO 1 (applicazione della

prassi in materia di traumi cranio-cerebrali, più favorevole

al ricorrente - cfr. doc. 341, pag. 2).

2.11. Nel valutare l'adeguatezza del

legame causale, occorre innanzitutto procedere alla classificazione dell’infortunio

occorso all’assicurato il 28 luglio 2012 e così descritto dal medesimo in

occasione della sua audizione del 25 febbraio 2013:

" Mi trovavo

a bordo della mia auto e, con mia moglie e mio figlio, stavo recandomi al mio

paese per trascorrere le vacanze. Circolavo sulla corsia di sinistra

dell’autostrada, all’altezza di __________, quando un’automobilista __________

ci ha superati sulla destra e poi, forse resosi conto del restringimento causa

lavori in corso, ha chiuso verso la sua sinistra, inserendosi davanti alla

nostra autovettura andando a tamponare la vettura che lo precedeva. In quel

momento ho frenato bruscamente e io non ho più potuto fare nulla per evitare di

tamponarlo a mia volta. Ho reagito frenando, ma l’auto era talmente vicina alla

mia che lo scontro è stato inevitabile. Sono esplosi entrambi gli airbag. La

mia auto (…) è andata completamente distrutta. (…). Anche mia moglie, che era

seduta davanti, ha riportato ferite (…), mentre il figlio di 16 anni non ha

riportato lesioni. (…). Purtroppo a seguito dell’incidente, io ho perso

conoscenza, così come è capitato a mia moglie, e siamo stati evacuati con

l’ambulanza (…).” (doc. 36, pag. 1 e 2, fascicolo 1)

L’assicuratore LAINF ha

ritenuto che il sinistro accaduto all’insorgente costituisce un infortunio di

grado medio propriamente detto (doc. 352, pag. 7, fascicolo 2).

Secondo il patrocinatore

dell’insorgente, occorre invece qualificare l'infortunio come grave oppure

quantomeno come medio-grave, trattandosi di un violento incidente della

circolazione stradale in cui l’assicurato è rimasto coinvolto con la sua

famiglia (la moglie ha anche riportato ferite gravi), che gli ha causato a

distanza di alcuni mesi un’emorragia cerebrale, che, a sua volta, ha reso

necessario un intervento di craniotomia evacuativa (cfr. doc. I).

Tenuto conto della

dinamica oggettiva dell’evento in discussione e precisato che, in questo

contesto, non devono essere prese in considerazione le conseguenze

dell’infortunio, né le circostanze concomitanti (cfr. SVR 2008 UV Nr. 8 p. 26),

secondo questo Tribunale, il sinistro accaduto all’insorgente costituisce un infortunio

di media gravità in senso stretto.

A titolo di confronto, va

ad esempio segnalato che, in una sentenza 8C_961/2012 del 18 luglio 2013

consid. 5.1, il TF ha qualificato allo stesso modo un incidente della

circolazione in cui un’automobile che circolava su una strada innevata si è

scontrata frontalmente con un’altra auto che proveniva dal senso inverso ed è

stata proiettata indietro contro un’altra vettura che seguiva. Il TF ha

precisato che, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, l’incidente

occorsogli non poteva essere qualificato un infortunio di media gravità al

limite dei casi gravi, in quanto - pur trattandosi di uno scontro frontale -

l’impatto ha avuto luogo mentre i veicoli circolavano ad una velocità moderata.

Si vedano pure la STF

8C_374/2009 del 19 agosto 2009 consid. 4.1 e rinvii giurisprudenziali ivi

citati e la STF U 262/2007 del 7 maggio 2007 consid. 6.1, in cui la Corte

federale ha qualificato allo stesso modo degli incidenti stradali che hanno

comportato degli scontri, parzialmente o totalmente, frontali, come pure la STF

8C_611/2016 del 16 dicembre 2016 consid. 3.3, concernente un incidente stradale

in cui un’automobile che circolava in un incrocio è stata tamponata da un’altra

auto che, a velocità sostenuta, non si era fermata al semaforo rosso.

Il giudice è, quindi,

tenuto a valutare le circostanze connesse con l’infortunio, secondo i criteri

elaborati dal TF. Affinché possa essere ammessa l’adeguatezza del nesso

causale, sarebbe necessario che un fattore sia presente in maniera

particolarmente incisiva oppure l’intervento di più criteri.

In una sentenza

8C_897/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4.5, pubblicata in SVR 2010 UV Nr. 25

p. 100 s., il TF ha ribadito che - in caso di infortuni che fanno parte della

categoria di grado medio vera e propria - devono essere adempiuti almeno tre

dei criteri di rilievo affinché possa essere riconosciuta l’esistenza del nesso

causale adeguato.

Sebbene in ogni infortunio

di media gravità sia insita una certa spettacolarità, la quale non è tuttavia

ancora sufficiente per ritenere adempiuto il criterio (consid. 3.5.1 non

pubblicato della DTF 137 V 199; STF 8C_96/2017 del 24 gennaio 2018 consid. 5.1;

8C_1007/2012 dell’11 dicembre 2013 consid. 5.4.1), il sinistro qui in

discussione, secondo il TCA, non si è svolto secondo circostanze

concomitanti particolarmente drammatiche o spettacolari. L'infortunio in

questione non è comparabile ad altri casi nei quali l’Alta Corte ha ammesso

l'esistenza di un simile criterio (cfr., ad esempio, la RAMI 1999 U 335 p. 207

riguardante uno scontro frontale in galleria con il coinvolgimento di tre

autoveicoli, il decesso di uno degli interessati e il ferimento di diverse

altre persone oppure la STF U 260/01 del 28 marzo 2002 concernente un

assicurato eiettato dall'abitacolo della propria automobile a seguito del

ripetuto cappottamento della stessa a una velocità di almeno 140 km/h).

Al riguardo, è utile precisare

che, secondo la giurisprudenza, il criterio in questione è da valutare oggettivamente

e non in base alle sensazioni soggettive, rispettivamente ai sentimenti di

paura provati dalla persona assicurata. Occorre considerare la dinamica

dell’infortunio in quanto tale e non il danno alla salute che ne è conseguito.

Considerandi

Non si tiene conto del successivo processo di guarigione (cfr. STF 8C_738/2011

del 3 febbraio 2012 consid. 7.3.1).

Nell’incidente del 28

luglio 2012 l’assicurato ha riportato un trauma cranico commotivo (doc. 46 pag.

13) con “emorragia subaracnoidea consecutiva a traumatismo senza menzione di

ferita intracranica” (cfr. doc. 46 pag. 1). Successivamente, egli ha sviluppato

una complessa sintomatologia, caratterizzata da disturbi neuropsicologici,

psichici, visivi, di equilibrio, cefalee e tinnitus, finalmente risultata non

oggettivabile.

A proposito del criterio

delle lesioni organiche gravi o particolarmente idonee a provocare

un'elaborazione psichica abnorme, la giurisprudenza ha precisato che il fatto

che le conseguenze infortunistiche abbiano costretto l’assicurato a cambiare

professione, non basta per ritenerlo soddisfatto. Il criterio in questione

implica l’esistenza di lesioni fisiche gravi o, trattandosi della loro

particolare natura, delle lesioni interessanti organi ai quali l’uomo

attribuisce una particolare importanza soggettiva come ad esempio la perdita di

un occhio oppure la mutilazione della mano dominante (cfr. la STF 8C_566/2013

succitata, consid. 6.2.2).

Nel caso concreto, secondo

questa Corte, il ricorrente ha riportato dei danni relativamente seri ma questi

ultimi non costituiscono ancora delle lesioni organiche gravi o particolarmente

idonee a provocare un'elaborazione psichica abnorme ai sensi della giurisprudenza.

In proposito, occorre considerare che le lesioni infortunistiche hanno

necessitato di una prima degenza, durata appena 6 giorni, presso l’Unità

operativa di chirurgia Ospedale __________ e di una seconda, dal 3 all’8

ottobre 2012, presso il __________, ove l’assicurato è stato sottoposto ad un

intervento di evacuazione di ematoma intracranico. Inoltre, dalla

documentazione di causa risulta che, il trauma cranio-cerebrale è guarito senza

lasciare sequele. Una TAC cerebrale del 27 maggio 2013 ha mostrato in effetti

una normalizzazione del reperto anche a livello dell'emisfero cerebrale destro

con riassorbimento completo della falda liquida ancora presente ai precedenti

esami (cfr. scritto del 7 febbraio 2020 del dr. med. __________ - doc. 319 fascicolo

2). Per un caso analogo al presente, riguardante un’assicurata vittima di un trauma

cranio-cerebrale con emorragia subaracnoidea frontale a sinistra, che aveva

reliquato cefalee come pure disturbi dell’olfatto e del gusto, in cui il TF ha

negato che il criterio in discussione fosse adempiuto (anche in forma

semplice), si veda la STF 8C_795/2012 del 28 novembre 2012 consid. 5.3.2.

Tutto ciò non consente di

ritenere che l’insorgente abbia riportato delle lesioni gravi o con

caratteristiche particolari (cfr., in questo senso, la SVR 2009 UV 13, p.

52.

consid. 7.2.5).

Il TCA ritiene inoltre che non

sia soddisfatto neppure il criterio della specifica cura medica protratta e

gravosa.

Precisato che determinante è il periodo sino alla chiusura del caso (dunque

sino al 1° dicembre 2014 - cfr. STF 8C_252/2002 del 16 maggio 2008 consid.

7.3.3

e riferimenti; cfr. STCA 35.2014.79 del 30 novembre 2015 consid. 2.10),

dalla documentazione agli atti risulta che le lesioni riportate in occasione

dell’incidente stradale hanno necessitato, oltre alle due degenze citate in

precedenza, una riabilitazione neuro-ortopedica svoltasi dal 26 marzo al 20

aprile 2013 presso la Clinica __________ di __________ (doc. 53 fascicolo 1).

Dalle carte processuali si evince inoltre che, nel corso degli anni, la cura è

essenzialmente consistita nell’assunzione di medicamenti (soprattutto antidolorifici,

antidepressivi e sonniferi), in regolari sedute ambulatoriali di fisioterapia,

psicoterapia, nonché in visite mediche di controllo (specialistiche e non).

Conformemente alla giurisprudenza, provvedimenti diagnostici e semplici visite

di controllo (cfr. STF 8C_327/2008 del 16 febbraio 2009 consid. 4.2), come pure

la somministrazione di farmaci antidolorifici (cfr. STF 8C_507/2010 del 18

ottobre 2010 consid. 5.3.4), non fanno parte della cura medica ai sensi del

criterio in discussione. Inoltre, provvedimenti quali la fisioterapia, la

chiropratica, l’agopuntura, la terapia cranio-sacrale, l’osteopatia, nonché le

sedute di neuropsicologia/psicoterapia, non possono essere definiti come

particolarmente gravosi (cfr. STF 8C_726/2010 del 19 novembre 2010 consid.

4.1.3

e 8C_655/2010 del 15 novembre 2010 consid. 4.2.4 e riferimenti).

Il TF ha del resto deciso in

questo senso in una sentenza 8C_401/2009 del 10 settembre 2009 consid. 3.4.3,

riguardante un assicurato, vittima di un trauma distorsivo cervicale, che aveva

beneficiato, oltre a una terapia antidolorifica medicamentosa, di una

riabilitazione stazionaria e di fisioterapia ambulatoriale, nonché, in seguito,

anche di cure psichiatriche/psicoterapiche, e in una sentenza 8C_387/2011 del

20.

settembre 2011 consid. 3.3.3, concernente un assicurato, vittima di un

incidente stradale con commotio cerebri e contusione del rachide lombare, il

cui trattamento era consistito essenzialmente in controlli presso il medico

curante e in sedute di fisioterapia. L’Alta Corte ha ritenuto che nemmeno la

degenza in clinica nel periodo 20 novembre 2007-17 gennaio 2008, la seguente

ergoterapia ambulatoriale e l’ulteriore ospedalizzazione dal 20 luglio al 21

agosto 2008, potevano giustificare la realizzazione di questo criterio,

precisato che per la realizzazione del criterio della specifica cura medica

protratta e gravosa, la prassi pone delle esigenze decisamente più elevate.

Nessun elemento all’inserto permette inoltre di ravvisare gli estremi per

ammettere la presenza di una cura medica errata e notevolmente aggravante gli

esiti dell’infortunio. Del resto, secondo la giurisprudenza, questo criterio

non può già essere considerato realizzato quando un determinato provvedimento

medico non si rivela finalmente efficace (cfr. SVR 2009 UV 41 p. 142 consid.

5.6.1).

La medesima conclusione

s’impone pure per il criterio del decorso sfavorevole della cura o delle

complicazioni rilevanti intervenute. Per ammetterne la realizzazione

dovrebbero essere date delle circostanze particolari che hanno pregiudicato la

guarigione, le quali, nel caso di specie, non appaiono evidenti.

In questo contesto, va

segnalato che, secondo la giurisprudenza, il fatto che, nonostante regolari

terapie, l’assicurato lamenti ancora disturbi e presenti ancora un’inabilità

lavorativa non basta per riconoscere questo criterio (cfr. STF 8C_213/2011 del

7.

giugno 2011 consid. 8.2.5 e 8C_80/2009 del 5 giugno 2009 consid. 6.5 e

riferimenti). In questo senso, il Tribunale federale ha negato la realizzazione

del criterio anche nel caso di un decorso indiscutibilmente protratto (cfr. STF

8C_402/2011 del 10 febbraio 2012 consid. 5.4).

Per contro, questa Corte

ritiene adempiuto, in forma semplice, il criterio dei notevoli disturbi.

Ciò che è peraltro incontestato.

Il TCA ritiene parimenti

realizzato, sempre in forma semplice, il criterio della rilevante incapacità

lavorativa. In particolare, dalla perizia __________ del 14 dicembre 2016

(cfr. doc. 229 fascicolo 1) si evince che l’assicurato (al beneficio di una

rendita intera AI con grado di invalidità del 100% dal 1° luglio 2013 - cfr.

decisione AI del 21 dicembre 2017 di cui al doc. 263 fascicolo 2) è inabile al

lavoro al 100% in qualsiasi attività lavorativa dal 28 luglio 2012 (giorno

dell’infortunio) e che il persistere dell’inabilità lavorativa è dovuta in

primis ai deficit cognitivi post-traumatici concernenti le capacità

esecutive, la memoria, l’attenzione, il linguaggio e la comprensione e, in

misura inferiore, alla patologia psichiatrica (doc. 229, pag. 29 e 30 fascicolo

1). In questo contesto, va pure segnalato che l’assicurato, disoccupato dal 1°

ottobre 2015, si era iscritto all’assicurazione contro la disoccupazione dal 23

novembre 2015, per la ricerca di un’occupazione adeguata al 50% (doc. 263

fascicolo 2). Va pure segnalato che, secondo la giurisprudenza federale, il

criterio in questione è soddisfatto in presenza di una totale incapacità

lavorativa di quasi tre anni ("fast drei Jahren"/"rund

dreijährige durchgehende Arbeitsunfähigkeit"; cfr. STF 8C_627/2019 del

10.

marzo 2020 consid. 5.4.5 e STF 8C_547/2020 del 1° marzo 2021 consid. 5.1 e

riferimenti ivi citati; in casu, al momento della decisione su

opposizione, quasi 9 anni).

In queste condizioni, ritenuti

adempiuti - anche se non con una particolare incisività - due criteri (quello dei

notevoli disturbi e quello della rilevante incapacità lavorativa), si deve

concludere che, dopo il 1° dicembre 2014, i disturbi psichici e quelli per i

quali non è stato oggettivato un sufficiente sostrato organico, non

costituiscono più una conseguenza adeguata dell’evento infortunistico

assicurato, di modo che, da quella data, l’amministrazione non ne è più

responsabile.

Facendo difetto l’adeguatezza,

può essere lasciata aperta la questione relativa all’esistenza del nesso di

causalità naturale tra l’infortunio e il danno alla salute infortunistico

(cfr., in proposito, SVR 1995 UV 23, p. 67 consid. 3c; STF U 17/07 del 30

ottobre 2007, consid. 3, U 606/06 del 23 ottobre 2007, consid. 4 e U 299/05 del

28.

maggio 2007, consid. 5.2).

Va infine segnalato che l’Alta

Corte ha precisato che l’assicuratore infortuni non è tenuto a dimostrare

l’esistenza di una causa extra-infortunistica a cui imputare i disturbi

accusati dall’interessato (cfr. STFA U 152/03 del 21 aprile 2005 e riferimenti

ivi menzionati; cfr. STCA 35.2017.62 del 2 ottobre 2017, consid. 2.9).

2.12

Va qui ricordato che, quando

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove

cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,

pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda

pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344

consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di

essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b,

122.

V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

A fronte di una situazione

ritenuta sufficientemente chiarita, il TCA rinuncia all'assunzione di ulteriori

prove, in particolare all’esperimento della perizia medica richiesta dal

patrocinatore dell’insorgente.

2.13

Sulla scorta delle

considerazioni che precedono il gravame deve dunque essere respinto e la

decisione su opposizione impugnata, mediante la quale l’assicuratore resistente

ha dichiarato estinto dal 1° dicembre 2014 il diritto alle prestazioni

dipendente dall’infortunio del 28 luglio 2012, confermata.

2.14

L’art. 61 lett. a LPGA, in

vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere

semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa

di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte

che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è

entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui

in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese

se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede

il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA

(disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo

grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si

applica il diritto anteriore.

In concreto, il ricorso è

del 22 febbraio 2021 per cui si applica la nuova disposizione legale.

Trattandosi di prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare

le spese.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti