35.2021.25
Incidente stradale in vacanza. Danni oggettivabili e non oggettivabili. Diritto a prestazioni estinto dal 1° dicembre 2014 per danni oggettivabili. No causalità adeguata per danni non oggettivabili. Infortunio di media gravità in senso stretto (almeno 3 criteri)
30 agosto 2021Italiano56 min
in cui l’CO 1 ha dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni (1° dicembre
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2021.25
PC/MM/sc
Lugano
30 agosto 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Paola Carcano, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 22 febbraio 2021 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 22 gennaio 2021 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 28 luglio 2012, RI 1,
nato il __________ 1958, attivo in qualità di operaio tornitore presso la ditta
__________ di __________ dal 6 febbraio 1989 (fino al 30 settembre 2015, data a
partire dalla quale ha preso effetto il licenziamento intimatogli dal datore di
lavoro il 26 novembre 2014: doc. 263, pag. 38 e 39, fascicolo 2), mentre si
stava recando con la famiglia in vacanza è rimasto coinvolto in un incidente
della circolazione stradale, avvenuto in territorio del Comune di __________
(doc. 1 fascicolo 1).
A causa di questo
sinistro, egli ha riportato, secondo il rapporto del 28 luglio 2012 del
Servizio di PS dell’Ospedale __________, un trauma cranico commotivo (doc. 46,
pag. 13, fascicolo 1).
Egli è quindi stato
ricoverato presso l’Unità operativa di chirurgia, dove è rimasto degente fino
al 2 agosto 2012, con la diagnosi di “emorragia subaracnoidea consecutiva a
traumatismo senza menzione di ferita intracranica” (doc. 46, pag. 1,
fascicolo 1).
L’CO 1 ha assunto il caso
e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Il 3 ottobre 2012,
l’assicurato si è rivolto al Pronto Soccorso dell’Ospedale __________ di __________
lamentando delle cefalee e, in seguito, è stato trasferito al __________, ove
si è sottoposto a un intervento neurochirurgico di evacuazione di un ematoma
intracranico ed è stato degente fino all’8 ottobre 2012 (doc. 24 fascicolo 1).
Dall’estate del 2013,
inoltre, l’interessato è entrato in cura psichiatrica presso la dr.ssa __________,
dapprima, e presso il dr. __________, poi, per un episodio depressivo di media
gravità.
Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 27 novembre 2014,
l’amministrazione ha dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni a
decorrere dal 1° dicembre 2014, rilevando che “dagli accertamenti risulta
che le cause organiche non sono sufficienti a spiegare i disturbi tuttora
lamentati. Abbiamo verificato se tra l’evento notificato e il danno insorto
esiste una relazione di causalità adeguata. Sulla base della verifica
effettuata e della giurisprudenza vigente (tra cui DTF 117 V 359 e 134 V 109)
non è stata riscontrata adeguatezza. Pertanto l’erogazione delle prestazioni
assicurative sarà interrotta a partire dal 1° dicembre 2014” (doc. 166
fascicolo 1).
A seguito dell’opposizione
interposta dal __________ per conto dell’assicurato (doc. 178 fascicolo 1), in
data 14 ottobre 2015, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima
decisione, ribadendo che “a mente della giurisprudenza in presenza di
disturbi la cui esistenza è attestata da uno specialista, ma non ha potuto
essere oggettivati mediante gli accertamenti strumentali e radiologici
scientificamente riconosciuti, deve essere esaminata l’adeguatezza in base alla
prassi vigente in caso di alterazioni dello sviluppo psichico” (cfr. doc.
195).
Con sentenza STCA
35.2015.122 del 9 agosto 2016, il TCA ha annullato la decisione su opposizione
impugnata e rinviato gli atti all’amministrazione affinché - una volta
acquisita la valutazione peritale del __________ preannunciata dall’Ufficio AI
all’assicurato tramite comunicazione del 4 luglio 2016, sulla quale avrebbe poi
dovuto motivatamente prendere posizione il servizio medico dell’CO 1 - si
esprimesse nuovamente riguardo all’eziologia delle affezioni di RI 1
interessanti il rachide, come pure dei disturbi neuropsicologici, psichici,
oculari, di equilibrio, delle cefalee e del tinnitus, pronunciandosi infine
in merito al diritto dell’assicurato a prestazioni a partire dal 1° dicembre
2014 (doc. 218 fascicolo 1).
1.3. Dopo avere acquisito,
conformemente a quanto disposto dal TCA, la perizia __________ del 14 dicembre
2016 (doc. 229 fascicolo 1) e tenuto conto della valutazione del proprio Servizio
medico (doc. 234 fascicolo 1 e 264, 265 e 269 fascicolo 2), con decisione formale
del 1° ottobre 2018, l’CO 1 ha ribadito che, a partire dal 1° dicembre 2014, i
disturbi ancora presentati dall’interessato non si sono più trovati in nesso
causale naturale con l’infortunio (doc. 274 fascicolo 2).
Tale provvedimento è, poi,
stato confermato - una volta eseguiti i nuovi approfondimenti neurologici e
neuropsicologici disposti dall’CO 1 (doc. 278, 290 e 292 fascicolo 2) - mediante
decisione su opposizione del 27 febbraio 2019 (doc. 293 fascicolo 2).
Con sentenza 35.2019.45
del 27 aprile 2020, il TCA ha annullato la decisione su opposizione impugnata nella
misura in cui l’CO 1 ha negato la propria responsabilità in merito ai disturbi
neuropsicologici, psichici, oculari, di equilibrio, alle cefalee e al tinnitus,
e rinviato gli atti all’amministrazione affinché, una volta acquisite tutte le
sequenze radiologiche indicate dal dr. med. __________ e dal dr. med. __________,
sulle quali avrebbe poi dovuto motivatamente prendere posizione il Servizio
medico fiduciario, si determinasse nuovamente in proposito (doc. 325 fascicolo
2).
1.4. Dopo avere acquisito,
conformemente a quanto disposto dal TCA, la RM cerebrale nativa del 7 luglio
2020 (doc. 335 fascicolo 2) e tenuto conto della valutazione del proprio Servizio
medico (doc. 339 e 340 fascicolo 2), con decisione formale del 14 ottobre 2020,
l’amministrazione ha di nuovo negato la sussistenza, a partire dal 1° dicembre
2014, di un nesso causale naturale tra i disturbi in questione e l’evento
assicurato (doc. 341 fascicolo 2).
Tale decisione è, poi,
stata confermata con decisione su opposizione del 22 gennaio 2021 (doc. 352
fascicolo 2).
1.5. Con tempestivo ricorso del 22
febbraio 2021 l’assicurato, patrocinato dall’avv. RA 1, ha chiesto
l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e, in via principale,
che “§ La relazione di causalità naturale e adeguata fra l'infortunio del 28
luglio 2012 e i disturbi di salute riscontrati dal signor RI 1, come da perizia
pluridisciplinare 14 dicembre 2016, è accertato e dichiarato ininterrotto. §§ È
fatto ordine all'CO 1 di valutare e esprimersi sul diritto alle prestazioni
LAINF del signor RI 1, dalla data dell'infortunio in poi, e in particolare di
valutare il diritto ad una rendita invalidità e ad un'indennità per menomazione
dell'integrità.” e, in via subordinata, che “viene ordinata una
perizia medica pluridisciplinare, da affidare al __________, volta ad appurare
il nesso di causalità fra l'infortunio e i danni alla salute riscontrati dal
signor RI 1.” (cfr. doc. I, pag. 10).
Il patrocinatore dell’insorgente
contesta l’operato dell’CO 1, in particolare, in quanto:
" (…)
9. A dire il vero, il solo - lo si ripete - succinto rapporto
medico complementare (AI 335) non parrebbe essere suscettibile di dirimere
definitivamente i dubbi espressi in particolare dal Dott. __________ in data 7
febbraio 2020 (AI 319), il quale - a riguardo delle sequenze SWI - indicava:
"non si potesse escludere che questa particolare tec-nica di immagine
non mostri almeno qualche discreta alterazione di tipo traumatico".
Il rapporto medico della Dr.ssa __________ si limita a indicare
che non risultano evidenti lesioni del parenchima cerebrale. Nulla viene detto
a riguardo di eventuali discrete alterazioni di tipo traumatico. Inoltre,
vengono evidenziate "due puntiformi focalità gliotiche in sede
sotto-corticale frontale destra".
Occorrerebbe a tal riguardo maggiore chiarezza, che neppure è pos-sibile
trovare nel rapporto del dott. __________ dell'CO 1, il quale, come già detto,
si limita a dire che non si possono trarre nuove conclusioni dal rapporto della
dott.ssa __________ ("ergeben sich keine neuen medizinische Erkentnisse";
AI 340 pag. 3).
10. Solo una perizia medica esterna e completa sarebbe in grado di
dirimere definitivamente la questione dell'oggettivazione somatica dei chiari e
incontestati disturbi lamentati dal ricorrente (riconosciuti an-che dall'CO
1).
11. Ciò risulta ancor più necessario in quanto i giudizi espressi
dai medici fiduciari della CO 1, in particolare il Dott. Med. __________, sono in
evidente dissonanza con altri pareri medici, nonché con la perizia
pluridisciplinare eseguita in ambito AI.
(…).
La perizia pluridisciplinare 14 dicembre 2016 (AI 263) eseguita in
ambito AI - che ha condotto all'attribuzione di una rendita AI intera -
concludeva:
"È verosimile che il quadro cognitivo constatato sia
determinato in parte anche dalla situazione psichica dell'A., ma sicuramente il
trauma cranico da lui subito in luglio 2012 è stato grave con impor-tanti
ripercussioni sul parenchima cerebrale. Il nostro consulente ri-tiene che
almeno in buona parte i deficit constatati siano da ritenere una conseguenza
del trauma cerebrale stesso."
(sottolineatura dello scrivente)
14. Il rapporto di causalità naturale fra infortunio e i disturbi
che hanno fatto seguito appare pertanto evidente, quantomeno secondo l'abituale
grado della verosimiglianza preponderante. (…)” (cfr. doc. I, pag. 4 e 5).
Il rappresentante del
ricorrente contesta l’operato dell’assicuratore anche perché:
" Quandanche
si ritenesse che non vi sia un danno alla salute fisica oggettivabile - e che
pertanto vi sarebbe luogo di applicare la giuri-sprudenza riguardante la
valutazione della causalità in caso di di-sturbi organici non oggettivabili e
in particolare quella relativa ai traumi cranio-cerebrali - il nesso di
causalità naturale e adeguato sa-rebbe comunque dato (…).
Considerata inoltre la gravità dell'infortunio e dei danni alla
salute, non appare nella fattispecie giustificato applicare la più
ristrettiva prassi dell'evoluzione psichica abnorme ("psico-prassi").
Tale prassi infatti applicabile nei casi di semplice contusione cranica
(TCA 35.2019.76 del 27.04.2020; c. 2.10). (…). Il caso del signor RI 1 è ben
diverso.
21. Nella fattispecie, occorre anzitutto ritenere l'infortunio grave
oppure quantomeno medio-grave, trattandosi di un violento incidente della
circolazione stradale in cui, lo si ripete, il ricorrente è rimasto coinvolto
con la sua famiglia (la moglie ha anche riportato ferite gravi), e gli ha
causato ad una distanza di alcuni mesi un’emorragia cerebrale, che a sua volta
ha reso necessario un intervento di craniotomia evacuativa.
Il Tribunale federale aveva infatti ritenuto il caso summenzionato
dell'"alterco con il cognato" (__________) come mediamente grave. Non
vi può essere dunque alcun dubbio che nella fattispecie si abbia a che fare con
un infortunio grave o quantomeno medio-grave.
Ritenuto l'infortunio del signor RI 1 come grave, l'esistenza del
nesso di causalità adeguata dev'essere riconosciuto.
22. Ma anche se volessimo ritenere l'infortunio medio-grave o
persino medio - e dunque si applicherebbe la prassi dei traumatismi cranio
cerebrale senza prova di deficit funzionale - si può comunque
con-cludere che la causalità è data, in quanto la maggior parte dei criteri
giurisprudenziali pertinenti in caso di infortunio di gravità media è in specie
adempiuta.” (cfr. doc. I, pag. 6 e 7)
1.6. L'CO 1, in risposta (cfr. doc.
III), ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si
dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto. In particolare, l’amministrazione
ha precisato di aver “ … esaminato la causalità adeguata sulla base dei
criteri specifici in materia di infortuni del tipo "colpo di frusta",
lesioni equivalenti o trauma cranico e ammesso, in presenza di un infortunio
dei grado medio propriamente detto, che è dato, ma non in misura
particolarmente incisiva, il criterio dei notevoli disturbi.”.
1.7. Il 22 marzo 2021, l’avv. RA 1
si è in sostanza riconfermato nelle proprie tesi e domande (doc. VI). A
suffragio delle proprie argomentazioni, egli ha prodotto il certificato 18 marzo
2021 della dr.ssa. med. __________, specialista FMH in medicina generale (doc.
C) e quello datato 15 marzo 2021 del dr. med. __________, specialista FMH in
psichiatria e psicoterapia (doc. D).
1.8. Il 1° aprile 2021 (doc. VIII)
l’avv. RA 1 ha versato agli atti il certificato 3 febbraio 2021 del dott. __________,
specialista FMH in neurologia (doc. E).
1.9. In data 13 aprile 2021, l'CO
1 si è riconfermato nelle proprie posizioni (doc. X).
1.10. Il doc. X è stato inviato al
rappresentante dell’assicurato per conoscenza (doc. XI).
in diritto
in ordine
2.1. Richiamata la STF 8C_85/2017
del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto era stato
affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto per le fasi della
procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF 8C_561/2019 dell’11 maggio
2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide questa vertenza nella sua
composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N. 043/2018 del 29 maggio 2018)
poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione dell’8 giugno 2020 al
TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla funzionaria che figura
nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto, dall’avv. RA 2), senza
che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia
in alcun modo occupata.
nel merito
2.2. L’oggetto della lite è
circoscritto alla questione di sapere se l’amministrazione era legittimata a
dichiarare estinto il diritto a prestazioni a contare dal 1° dicembre 2014,
oppure no.
Preliminarmente, questa
Corte è, però, tenuta a stabilire se i disturbi neuropsicologici, quelli
psichici, oculari, di equilibrio, le cefalee e il tinnitus correlano con
un danno alla salute oggettivabile e, nella negativa, a valutare l’adeguatezza
del nesso causale con il sinistro assicurato.
Per quanto concerne invece le cervicalgie, il TCA ricorda di avere già accertato
con la pronunzia 35.2019.45 del 27 aprile 2020, cresciuta incontestata in
giudicato, che l’CO 1 ha correttamente negato la propria responsabilità in
merito, in assenza di un nesso di causalità naturale con l’infortunio del
luglio 2012 (cfr. doc. 325 fascicolo 2).
2.3. Giusta l'art. 10 LAINF,
l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr.
DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF,
l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a
seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità
giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si
estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione
di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti, il diritto alle
cure cessa qualora dalla loro conti-nuazione non sia da attendersi un sensibile
miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano
a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si
può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew,
Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna
1992, p. 41ss.).
Se, al momento
dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità
lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in
capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle
prestazioni sanitarie.
D'altro canto, nella
misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione importante e durevole
all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità per menomazione
all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.
2.4. Presupposto essenziale per
l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è
però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue
conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da
considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento
infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si
sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia
stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che
l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un
danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che
l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo
stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di
causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano
secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo
l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito
dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT
II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF
125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio
2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella
causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA
del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile
1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986
p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF
115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF
111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in
Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les
rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea
1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle
attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la
disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134;
DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove
l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non
possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato
dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406
consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli
infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele
dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle
prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando lo stato di
salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima
dell'infortunio (status quo ante);
- quando lo stato di
salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe
prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p.
75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469;
U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der
Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza,
qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un
sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio
obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa
naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione
del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni,
l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo
l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità
che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente.
Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della
prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U
363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).
2.5. Il diritto alle prestazioni
assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata
tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute
fisica, il nesso di causalità adeguata è generalmente ammesso, dal momento in
cui è accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p.
103). Per contro, la giurisprudenza ha elaborato più criteri per valutare
l’adeguatezza del nesso di causalità tra un infortunio e dei disturbi psichici
sviluppati successivamente dalla vittima. Essa ha dapprima classificato gli
infortuni in tre categorie, a seconda della dinamica: gli infortuni
insignificanti o leggeri (per esempio, una caduta o scivolata banale), gli
infortuni di media gravità e gli infortuni gravi. Per procedere a tale
classificazione, non si deve considerare il modo in cui l’infortunio è stato
vissuto dall’interessato ma piuttosto l’evento traumatico in quanto tale da un
punto di vista oggettivo. In presenza di un infortunio di media gravità,
occorre prendere in considerazione un certo numero di criteri, di cui i più
importanti sono:
-
le circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare
spettacolarità dell'infortunio;
-
la gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente
la loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
- la durata eccezionalmente
lunga della cura medica;
- i disturbi somatici
persistenti;
-
la cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
-
il decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
-
il grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
Non in ogni caso è
necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La presenza di
un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di
causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della
categoria degli eventi gravi. Per contro, in presenza di un infortunio che si
situa al limite di quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da
considerare devono cumularsi oppure rivestire un'importanza particolare
affinché si possa ammettere il carattere adeguato del nesso di causalità (DTF
115 V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid.
4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss. consid. 4a).
2.6. In presenza di un infortunio
del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, di un trauma equivalente
oppure di un trauma cranio-cerebrale, senza prova di deficit funzionale
organico, i criteri della causalità adeguata devono essere esaminati senza
differenziare le componenti psichiche da quelle somatiche, e ciò contrariamente
a quanto avviene trattandosi di disturbi psichici insorti a seguito di un
infortunio, per i quali vanno considerati unicamente gli aspetti organici (cfr.
DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103 e SVR 2007 UV 8 p. 27, consid. 2ss.).
2.7. Nella DTF 134 V 109 il
Tribunale federale ha precisato, da più punti di vista, la propria
giurisprudenza riguardante la valutazione della causalità in caso di disturbi
organici non oggettivabili e, specificatamente, quella elaborata in materia
di traumi d’accelerazione al rachide cervicale, di traumi equivalenti oppure di
traumi cranio-cerebrali.
In quel giudizio, l’Alta
Corte ha innanzitutto confermato la necessità di procedere a un esame
particolare dell’adeguatezza in presenza di infortuni che hanno comportato tali
lesioni (consid. 7-9). Il Tribunale federale ha inoltre stabilito che non vi è
ragione di modificare i principi relativi alla classificazione degli infortuni
a seconda del loro grado di gravità e all’eventuale presa in considerazione di
ulteriori criteri nell’esame dell’adeguatezza a dipendenza della gravità
dell’infortunio (consid. 10.1). La Corte federale ha invece accresciuto le
esigenze relativamente alla prova dell’esistenza di una lesione in relazione di
causalità naturale con l’infortunio (consid. 9) e ha modificato in parte i
criteri di rilievo per l’adeguatezza (consid. 10).
Per quanto riguarda il
nesso di causalità naturale, il TF ha segnatamente ricordato che,
accanto ai casi in cui un chiaro miglioramento dello stato di salute subentra
già dopo breve tempo e che perciò pongono raramente dei problemi
nell’applicazione del diritto, vi sono i casi in cui i disturbi perdurano più a
lungo, sino alla loro cronicizzazione. Per questi ultimi, è indicato disporre
rapidamente - di regola dopo circa sei mesi di persistenza dei disturbi -, una
perizia pluri-/interdiscipli-nare (di tipo neurologico/ortopedico, psichiatrico
e, eventualmente, neuropsicologico; in caso di questioni specifiche e per
escludere diagnosi differenziali sono pure indicati accertamenti
otoneurologici, oftalmologici, ecc.), allestita da medici specialisti che
godono di un’esperienza specifica con questo genere di lesioni. Relativamente
alla causalità adeguata, l’Alta Corte ha rielaborato i criteri di rilievo,
principalmente quelli che contengono una componente temporale e, in secondo
luogo, quelli che nella pratica si sono dimostrati troppo poco chiari. Il
relativo nuovo elenco si presenta quindi nel modo seguente:
- le
circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare
spettacolarità dell'infortunio;
- la gravità o
particolare caratteristica delle lesioni lamentate;
- la specifica cura
medica protratta e gravosa;
- i notevoli disturbi;
- la
cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
- il
decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
- la
rilevante incapacità lavorativa malgrado la dimostrazione degli sforzi
compiuti.
Nonostante ciò che
precede, la giurisprudenza citata al considerando 2.5. (DTF 115 V 133 e 403) si
applica anche in caso di traumi d’accelerazione al rachide cervicale, di traumi
equivalenti oppure di traumi cranio-cerebrali, se i disturbi psichici insorti
dopo l’infortunio appaiono chiaramente come un danno alla salute distinto e
indipendente dal quadro clinico tipico consecutivo a un trauma d’accelerazione
al rachide cervicale, a un trauma equivalente oppure a un trauma
cranio-cerebrale (cfr. RAMI 2001 U 421 p. 79 consid. 2b).
2.8. La più recente giurisprudenza
federale applica la prassi relativa all’evoluzione psichica abnorme conseguente
a infortunio nei casi in cui l’esistenza dei disturbi denunciati dalla persona
assicurata è sì stata attestata da medici specialisti, ma non oggettivata
mediante accertamenti strumentali e radiologici scientificamente riconosciuti.
Secondo l’Alta Corte, in quei casi, l’assenza di postumi organici oggettivabili
non esclude a priori l’esistenza di un nesso di causalità naturale con
l’evento traumatico in questione (cfr. SVR 2012 UV n. 5 p. 17ss. consid. 5.1 e
riferimenti ivi menzionati). L’esame della causalità naturale viene però
momentaneamente sospeso, per procedere a un esame particolare dell’adeguatezza
del nesso causale. Se da tale esame emerge non essere dato il necessario nesso
di causalità adeguata, si può rinunciare a esperire ulteriori indagini sulla
questione della causalità naturale tra l’infortunio e i disturbi lamentati (DTF
135 V 465 consid. 5.1).
Ad esempio, questo
principio è stato applicato dall’Alta Corte in una sentenza 8C_267/2009 del 26
gennaio 2010 consid. 4.3, riguardante dei disturbi visivi denunciati da un
assicurato che era stato spinto contro un muro da una terza persona. Ammessa
l’esistenza del nesso di causalità naturale in quanto attestata da due
neuro-oftalmologi attivi a livello universitario e constatata la mancata
oggettivazione di un danno alla salute organico, il TF ha esaminato il caso dal
profilo della causalità adeguata in applicazione della “psico-prassi” (e non di
quella relativa ai traumi cranio-cerebrali siccome l’assicurato aveva lamentato
una semplice contusione cranica), per giungere alla conclusione che
l’adeguatezza non era data.
In una sentenza
8C_291/2012 dell’11 giugno 2012, la Massima Istanza ha deciso in questo stesso
modo, a proposito di una fattispecie in cui i disturbi lamentati
dall’assicurato all’arto inferiore sinistro, riferibili secondo gli specialisti
a un dolore neuropatico provocato dall’infortunio, non avevano potuto essere
oggettivati né neurologicamente né mediante esami strumentali per immagini.
Infine, nella DTF 138 V
248, il Tribunale federale, modificando la propria giurisprudenza, ha stabilito
che in presenza di acufeni non attribuibili a un’affezione organica
oggettivabile, il nesso di causalità adeguata con l’infortunio non può essere
ammessa senza aver fatto l’oggetto di un esame particolare, al pari di quanto
avviene per altri quadri clinici senza prova di deficit organico.
2.9. Per costante giurisprudenza,
in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo
l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che
precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il
diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02
dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg.
(= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte
federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono piuttosto esistere
delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente
fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza
8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale
federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la
propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze
dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il
più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali
rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi
che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU,
discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità
dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova
propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,
anche le certificazioni dei medici curanti.
Trattandosi invece di
perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura
amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati
indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non
esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF
8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne il
valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui
temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle
censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena
conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto
medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr.
21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p.
191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per
decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la
sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo
contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È infine utile osservare
che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere
la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli
si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,
precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri
medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come
farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è
l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in
fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).
2.10. In concreto, dalle carte
processuali emerge che, in occasione dell’incidente stradale del 28 luglio
2012, l’assicurato ha riportato, come risulta dalla diagnosi posta presso
l’Ospedale __________, un “trauma cranico commotivo con emorragia
subaracnoidea temporo parietale sinistra” (doc. 46, pag. 3, fascicolo 1).
Nel prosieguo, egli ha
lamentato, segnatamente, cefalee, problemi di equilibrio, difficoltà cognitive,
disturbi psichici, oculari e un tinnitus.
L’assicuratore convenuto,
basandosi sul parere del proprio neurologo di fiducia, dr. med. __________, ha
ritenuto oggettivabili (e pure di origine infortunistica) le cefalee e i
disturbi dell’equilibrio lamentati dall’insorgente dal mese di settembre 2012,
in quanto essi correlavano con l’ematoma subdurale insorto a seguito
dell’incidente del 28 luglio 2012 (doc. 157 fascicolo 1 e doc. 293 fascicolo
2).
Per contro, sempre sulla
base della valutazione del dr. med. __________, esso ha sostenuto che il peggioramento
delle cefalee a partire dal mese di febbraio 2013, i disturbi neuropsicologici,
quelli psichici, quelli oculari, di equilibrio e il tinnito non correlano con
un danno alla salute oggettivabile (doc. 157 fascicolo 1 e doc. 293 fascicolo 2),
e ciò tenuto conto dell’esito dell’intervento di evacuazione dell’emorragia
subdurale, perfettamente riuscito, con completo riassorbimento e senza nuove
emorragie, come emerge dalla TAC cerebrale del 27 maggio 2013 (doc. 81
fascicolo 1). Pertanto, secondo il dr. __________, trattandosi
dell’aggravamento di questi disturbi, occorre prendere in considerazione dei
fattori extra-infortunistici, quali la tendenza all’autolimitazione, una
sintomatologia depressiva e l’ipertensione arteriosa menzionata dal dr. __________
(cfr. doc. 157, pagg. 6-7).
A seguito di quanto
stabilito da questo Tribunale con la sentenza di rinvio 35.2015.122 del 9
agosto 2016, l’assicuratore LAINF ha di nuovo apprezzato la causalità tra i
disturbi denunciati dall’interessato a partire dal mese di febbraio 2013 e
l’infortunio, alla luce delle risultanze degli accertamenti pluridisciplinari
eseguiti presso il __________. Facendo capo alla valutazione otoneurologica e
audiologica 2 febbraio 2018 della dr.ssa __________ (doc. 264 fascicolo 2), a
quella oftalmologica 26 gennaio 2018 del dr. __________ (oftalmologo) e a
quella psichiatrica 14 marzo 2018 della dr.ssa __________, spec. FMH in
psichiatria e psicoterapia (doc. 265 fascicolo 2), con apprezzamento datato 9
maggio 2018, il dr. __________ ha rilevato che “riassumendo tutti i dati è
stato escluso un danno oggettivabile riguardante l’infortunio del 28.07.2012.
Tutti gli esami effettuati sono esaustivi con dati oggettivabili e hanno
escluso un danno di origine ortopedica, cefalee o tinnitus, un danno oculare,
un danno all’equilibrio, alla psiche e di tipo neuropsicologico. Gli
specialisti hanno notato una tendenza all’aggravamento e mal-cooperazione. Lo
stesso vale per i vari tests che non hanno mostrato nessuna patologia
oggettivabile, quindi riassumendo tutti i rapporti si può effettuare una
estinzione del nesso causale per i problemi soggettivamente lamentati dal
signor RI 1 da luglio 2012” (doc. 269 fascicolo 2).
Vista l’opposizione
dell’assicurato, l’assicuratore LAINF ha nuovamente interpellato il proprio Servizio
medico fiduciario, invitandolo in particolare di valutare se “i disturbi
neuropsicologici evocati a pag. 29 della perizia pluridisciplinare __________
sono da considerare in relazione causale almeno probabile con il trauma che ci
occupa” (doc. 277 fascicolo 2).
Con apprezzamento del 14
novembre 2018, il dr. __________, spec. FMH in neurologia, ha escluso che i
disturbi neuropsicologici denunciati dall’interessato correlino con un danno
organico oggettivabile (doc. 278 fascicolo 2).
A fronte delle obiezioni
sollevate con il complemento d’opposizione del 13 dicembre 2018, a loro volta
fondate sulla valutazione della neuropsicologa lic. phil. __________
privatamente consultata dall’interessato (la quale ha, in particolare, sostenuto
che “die Befunde sind als leichte bis mittelschwere neuropsychologische
Funktionsstörung und als spezifische Folge der Traumatischen Hirnverletzung vom
28.07.2012 zu beurteilen, gemäss ICD-10: als F07.8, sonstige organische
Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen aufgrund einer Krankheit, Schädigung
oder Funktionsstörung des Gehirns kodierbar” - doc. 285 fascicolo 2),
l’assicuratore convenuto ha chiesto una nuova presa di posizione al dr. __________.
In data 8 gennaio 2019, egli
ha confermato la sua precedente valutazione del 14 novembre 2018, ritenendo che
la diagnosi formulata dalla neuropsicologa __________ non possa essere
confermata in assenza di un danno strutturale a livello cerebrale (doc. 290
fascicolo 2).
Anche il dr. __________,
con apprezzamento del 26 febbraio 2019, ha confermato quanto già fatto valere dal
dr. __________, negando che l’assicurato presenti delle affezioni che possano
essere spiegate dal lato organico. Il dr. __________ ha in particolare
osservato:
" Beurteilung
Unverändert steht die Kausalität einer kognitiven
Gesundheitsbeeinträchtigung und die Kausalität von Kopfschmerzen im
vorliegenden Fall zur Diskussion. Anlässlich der durch die
Invalidenversicherung-Stelle des Kantons Tessin veranlassten interdisziplinären
Begutachtung am __________ (Gutachten vom 14.12.2016) erfolgten eine
neurologische, ORL-ärztliche und neuropsychologische Untersuchung.
Zu der neuropsychologischen Untersuchung durch
Herrn Dr. __________ am 18.10.2016 nahm bereits Herr Dr. __________ und stellte
zutreffend fest, dass Herr __________ eine multifaktorielle Ursache der
generalisierten kognitiven Beeinträchtigung beurteilte. Bei auffälligen
Symptomvalidierungstests mit widersprüchlichen Ergebnissen lagen
ernstzunehmende Hinweise auf eine Aggravation vor.
Der ORL-Arzt Herr Dr. __________ stellte nach
Untersuchung am 30.09.2016 lediglich eine bilaterale Perzeptionsschwerhörigkeit
und Tinnitus beidseits fest. Eine Hyposmie oder Anosmie wurde weder
vom Versicherten berichtet noch im
Untersuchungsbefund dokumentiert.
Der Neurologe Herr Dr. __________ untersuchte den
Versicherten am 11.10.2016 und konnte keine objektivierbaren neurologischen
Defìzite feststellen. Die allein auf die Angabe des Versicherten die
Geruchsqualität Kaffee nicht wahrgenommen zu
haben abgestützte Diagnose einer Hyposmie überzeugt nicht. Es handelt sich um
eine subjektive Angabe, die eine abschliessende Beurteilung hinsichtlich einer
Hyposmie nicht erlaubt. Darüber hinaus wurden in der neurologischen
Untersuchung keine relevanten Defizite festgestellt. Weiterhin ist zu
bemängeln, dass Herr Dr. __________ seine
Beurteilung offenbar in Unkenntnis der Befunde
der Bildgebung und in Unkenntnis der vorgängigen neurologischen Beurteilungen
erstellte. Jedenfalls ist aus seinem Bericht nicht ersichtlich, dass er sich
mit den Dokumenten der bildgebenden Diagnostik und der neurologischen
Beurteilung vom 26.09.2014 auseinandersetzte, respektive diese Dokumente ihm
vorlagen. Die Kausalitätsbeurteilung
erfolgt pauschal und ist nicht begründet. Mit dem
Untersuchungsbefund des ORL Arztes Herrn Dr. __________ setzte sich Herr Dr. __________
nicht auseinander.
Schlussfolgerung
Die neurologische Beurteilung im Rahmen eines
Auftrages zu einem neurologischen Teilgutachten durch Herrn Dr. __________ vom
03.11.2016 enthält keine neuen medizinischen Erkenntnisse im Hinblick auf die
Beurteilung von Unfallfolgen. Das Gutachten weist erhebliche Mängel auf. Auf
die Schlussfolgerungen im Hinblick auf die Kausalitätsbeurteilung kann nicht
abgestellt werden.” (doc. 292 fascicolo 2)
Con il successivo apprezzamento
del 18 ottobre 2019, il dr. __________ ha negato la presenza di una lesione
sostanziale del cervello che possa essere posta in nesso causale con
l’infortunio, precisando che l’intervento chirurgico non può spiegare i disturbi
successivi, avendo interessato una zona superficiale ed essendosi svolto in
maniera soddisfacente, senza complicazioni (doc. 307 fascicolo 2).
Con referto del 10 dicembre
2019, il dr. __________, Caposervizio del Servizio di neurologia del __________,
rispondendo alle domande del rappresentante dell’assicurato, ha segnatamente dichiarato
che “l’infortunio subito dal paziente il 28.07.2012 in occasione di un
incidente della circolazione in Italia risulta in effetti scatenante questa sintomatologia
con il principio della verosimiglianza preponderante”, che “con
riferimento alla perizia __________ (AI), in linea con quanto ritenuto dal
collega neurologo dr. __________, neurologia FMH, ritengo a mia volta che molto
verosimilmente l’impatto ha indotto delle conseguenze durature e per finire
invalidanti”, che “nel caso particolare del signor RI 1, il fatto che
effettivamente la craniotomia evacuativa dell’ematoma abbia avuto un effetto
anatomicamente corretto (vd. gli esami neuroradiologici di controllo), non
esclude che il trauma, il successivo sviluppo dell’ematoma e i suoi effetti
compressivi abbiano esercitato un ruolo determinante nella genesi della
polisintomatologia (cefalea, disturbi cognitivi, …) del signor RI 1” e,
infine, che “a mio modo di vedere risulta speculativo dissociare il trauma
iniziale (determinato dall’incidente) e il successivo intervento (di
craniotomia evacuativa) poiché i due meccanismi appaiono indissociabili, se si
preferisce rappresentano un “continuum post-traumatico” (senza trauma, non si
sarebbe sviluppato l’ematoma subdurale cronico scompensatosi acutamente).”
(doc. 313 fascicolo 2).
Interpellato al riguardo, con
apprezzamento neurologico del 17 gennaio 2020, il dr. __________ ha ritenuto
che la presa di posizione del dr. __________ non muta le sue precedenti
valutazioni, riconfermando pertanto le considerazioni già espresse circa il
buon esito dell’intervento di craniotomia evacuativa e l’assenza di un danno
oggettivabile agli esami strumentali (doc. 315 fascicolo 2).
Nella causa sfociata nella già
citata STCA 35.2019.45 del 27 aprile 2020, questo Tribunale ha chiesto al dr. __________,
il quale ha indagato lo stato neurologico dell’assicurato nel quadro della
perizia __________, di precisare se l’espressione “importanti ripercussioni
sul parenchima cerebrale” derivanti dal trauma cranico subito da lui
utilizzata nel referto peritale, corrisponda ad un eventuale danno alla salute
oggettivabile ai sensi della nota giurisprudenza federale (doc. 318 fascicolo 2).
Con risposta del 7 febbraio
2020 (doc. 319 fascicolo 2), il dr. __________ si è così espresso:
" In
riferimento alla pratica del Sig. RI 1 ricordo che lo avevo valutato dal punto
di vista neurologico per conto del __________ il giorno 11 ottobre 2016.
Dagli atti risultava che il paziente aveva subito un trauma
cranico il 28.07.2012 con emorragie intracraniche che avevano necessitato di un
intervento neurochirurgico di drenaggio.
Si riscontrava inizialmente anche una lieve emiparesi a sinistra.
Risultava che l'evoluzione dell'ematoma intracranico era stata protratta e solo
in ottobre 2012 era stato sottoposto ad intervento
neurochirurgico di evacuazione dell'ematoma.
All'esame clinico si riscontravano minimi reperti (iposmia),
l'esame neuropsicologico mostrava deficit concernenti la memoria, l'attenzione,
le funzioni esecutive, il linguaggio e la comprensione, risultava anche una
certa apatia.
Avevo pertanto ritenuto che il trauma fosse comunque di entità
importante con ripercussioni sul parenchima cerebrale, questo tenendo conto
soprattutto anche della situazione iniziale e protratta.
Per rispondere alla domanda specifica da Lei posta concernente le
lesioni traumatiche che, ai sensi della giurisprudenza federale, debbono essere
confermate da indagini effettuate per mezzo di
apparecchiature diagnostiche o di immagine radiologica e con
utilizzo di metodi conosciuti scientificamente, ho fatto pervenire la
documentazione radiologica originale.
Abbiamo dunque a disposizione una TAC cerebrale del 03.10.2012,
che mostra un esteso ematoma sottodurale intracranico a destra dello spessore
di almeno 2 cm, che comprime il tessuto cerebrale,
determinando anche uno spostamento della linea mediana del
cervello verso sinistra, in particolare anche dei ventricoli laterali, non è
descritto un edema del tessuto cerebrale anche se da parte mia,
almeno lieve, non sono sicuro di poterlo escludere. Era descritta
allora anche una emiparesi a sinistra e dunque un malfunzionamento del tessuto
cerebrale anche clinicamente era ben documentato e
congruente con i reperti radiologici.
Abbiamo anche una TAC post-operatoria del 4 ottobre 2012, dove si
vede ancora una falda liquida sulla superficie dell'emisfero destro, comunque
con un effetto di massa nettamente diminuito, la linea
mediana cerebrale si è quasi normalizzata ed anche i ventricoli
laterali sono ora ben visibili, senza edema cerebrale.
A due ulteriori controlli radiologici di decorso del 12 novembre e
17 dicembre 2012 rimane una falda liquida sulla superficie dell'emisfero cerebrale
destro di entità moderata e soprattutto con un effetto di
massa meno importante sull'emisfero cerebrale. Inoltre una TAC
cerebrale del 27 maggio 2013 mostra praticamente una normalizzazione del
reperto anche a livello dell'emisfero cerebrale destro con riassorbimento
completo della falda liquida ancora presente ai precedenti esami.
Le indagini successive e cioè le RM cerebrali eseguite il
05.03.2014 e 10.07.2015 hanno mostrato un reperto normale a livello del tessuto
cerebrale. Il 05 febbraio 2020 ho discusso i reperti radiologici con
il Dr. Pravatà, Caposervizio di Neurologia del Neurocentro, che
gentilmente ha riguardato le immagini, confermando i reperti descritti più
sopra. Gli ho chiesto in particolare se le due RM cerebrali del 2014 e 2015
comprendano tutte le sequenze radiologiche che possono mostrare eventuali
lesioni traumatiche: mi ha confermato che entrambi gli esami non comprendono le
sequenze SWI (susceptibility weighted imaging): queste sarebbero le sequenze
più sensibili per eventuali lesioni post-traumatiche del tessuto
cerebrale, in particolare micro-emorragie. Viste le immagini già a
disposizione sempre il Dr. __________ non si aspetta che anche alle sequenze
SWI vi possano essere lesioni particolarmente estese ma non si può neppure escludere
che questa particolare tecnica di immagine non mostri almeno qualche discreta
alterazione di tipo traumatico. Concludendo si può dunque affermare che gli
esami radiologici iniziali, e cioè le TAC cerebrali citate del 2012, hanno
documentato un danno cerebrale iniziale, le successive risonanze magnetiche
cerebrali del 2014 e 2015 hanno mostrato invece un reperto normale.”
Dando seguito a quanto disposto
dal TCA nella sentenza di rinvio 35.2019.45 del 27 aprile 2020, l’assicuratore
LAINF ha nuovamente valutato la causalità tra i disturbi fatti valere
dall’interessato a partire dal mese di febbraio 2013 e l’infortunio, alla luce degli
esiti della RMN cerebrale nativa del 7 luglio 2020 (doc. 335 fascicolo 2),
giusta la quale:
" (…) Referto:
esame eseguito con apparecchiatura 3T in condizioni di base come da volontà del
paziente. Confronto con il precedente esame RM del 10/07/15.
In esiti di foro di trapano in regione paracoronarica destra per
pregressa evacuazione di raccolta subdurale, non attuali raccolte
extra-assiali. Non sono comparse alterazioni di significato patologico del
parenchima cerebrale, cerebellare e tronco-encefalico, con invariate due
puntiformi focalitä gliotiche aspecifiche sottocorticali in sede frontale
destra. Non evidenti esiti contusivi parenchimali né depositi emosiderinici
nelle immagini SWI. Non processi espansivi encefalici.
In asse le strutture della linea mediana. Non idrocefalo.
Collateralmente, permane piccola cisti da ritenzione mucosa nel
seno mascellare sinistro. Normo-areati i restanti seni paranasali e le cavità
oto-mastoidee.
Conclusioni: esiti di foro di trapano in sede
paracoronarica destra senza attuali raccolte extra-assiali. Non evidenti esiti
contusivi parenchimali né depositi emosiderinici nelle immagini SWI. Due
puntiformi focalità gliotiche aspecifiche in sede sottocorticale frontale
destra.” (doc. 335 fascicolo 2)
Con apprezzamento del 21 luglio
2020 (doc. 339 fascicolo 2), la dr.ssa med. __________, specialista FMH in otorinolaringoiatria,
ha concluso quanto segue:
" (…). Ich
verweise auf den Bericht vom 13.02.2018 meiner Arbeitskollegin Frau Dr. __________
über die erfolgte otoneurologische und audiologische Untersuchung des
Versicherten vom 02.02.2018. In der damalig durchgeführten otoneurologischen
Untersuchung konnte in Bezug auf vestibuläre Schwindelbeschwerden ein
organstrukturelles Defizit der Gleichgewichtsorgane ausgeschlossen werden. Es
zeigten sich weder Zeichen einer peripher vestibulären noch zentral
vestibulären Funktionsstörung.
Aus ORL-ärztlicher Sicht ergeben sich durch die von Dr. __________
beschriebenen neuen Erkenntnisse keine weiteren Konsequenzen. Es
kann an der Schlussfolgerung der vorgängigen otoneurologischen Beurteilung von
Frau Dr. __________ festgehalten werden.” (doc. 339)
Con apprezzamento del 18
settembre 2020 (doc. 340 fascicolo 2), il dr. med. __________, ha osservato
quanto segue:
" (…).
Zusammenfassend ergeben sich abgestützt auf die zur Verfügung stehende
Dokumentation keine zuverlässigen Hinweise auf eine residuelle unfallbedingte
substanzielle Hirnverletzung. Der Befund von Frau Dr. __________ ist
nachvollziehbar. Die Untersuchung wurde einschliesslich SWI-gewichteter
Sequenzen durchgeführt und konnte keine Signalveränderungen im Sinne von
Suszeptibilitätsarte-fakten als Hinweise auf eine parenchymale Kontusion oder
Hämosiderinablagerungen nachweisen. Es liegen unverändert keine Hinweise für
unfallbedingte Mikroblutungen/Schwerverletzungen vor. Die beschriebenen
unspezifischen Signalveränderungen rechts frontal subkortikal stehen in keinem
überwiegend wahrscheinlich kausalen Zusammenhang zum Unfall.
Beurteilung
Die zwischenzeitlich dem Dossier hinzugefügte medizinische Dokumentation
mit Bericht des Neurologen Herrn Dr. __________ zu Händen des
kantonalen Versicherungsgerichts Tessin sowie Bericht von Frau Dr. __________,
Neuroradiologie, über eine kraniale Magnetresonanztomographie vom 06.07.2020
ergeben keine neuen medizinischen Erkenntnisse im Hinblick auf eine zur
Diskussion stehende unfallbedingte organische Ursache der vom Versicherten
beklagten Beschwerden. Die kraniale Magnetresonanztomographie vom 06.07.2020
steht zur eigenen Einsichtnahme zur Verfügung und ergibt keine Hinweise auf
eine unfallbedingte substanzielle Hirnverletzung.
Schlussfolgerung
Unter Berücksichtigung des Befundes der kranialen
Magnetresonanztomographie vom 06.07.2020 ergeben sich keine neuen medizinischen
Erkenntnisse. Es kann an der neurologischen und versicherungsmedizinischen
Beurteilung vom 17.01.2020 festgehalten werden.
Beantwortung der Fragen
Sulla base della nuova documentazione medica agli atti, si è in
presenza di una lesione cerebrale da ricondurre, secondo il criterio della
probabilità preponderante, all'infortunio del 28.7.2012? Si chiede di voler motivare
la risposta.
Nein. Abgestützt auf die zur Verfügung stehende Dokumentation,
insbesondere die zuletzt durchgeführte kraniale Magnetresonanztomographie vom
06.07.2020, ergeben sich unverändert keine Hinweise auf eine unfallbedingte
organische Grundlage der Beschwerden des Versicherten.” (doc. 340, pag. 3, fascicolo
2)
In esito a tutto quanto
precede, questa Corte constata che la complessa sintomatologia denunciata dall'assicurato
(disturbi neuropsicologici, psichici, oculari, di equilibrio, cefalee e tinnitus)
non correla con un danno organico oggettivabile a livello cerebrale imputabile
all’infortunio in disamina (in questo senso, si vedano in particolare il
rapporto 7 febbraio 2020 del dr. med. __________ [doc. 319]: “Concludendo si
può dunque affermare che gli esami radiologici iniziali, e cioè le TAC
cerebrali citate del 2012, hanno documentato un danno cerebrale iniziale, le
successive risonanze magnetiche cerebrali del 2014 e 2015 hanno mostrato invece
un reperto normale.” e il referto relativo alla RMN cerebrale del 7 luglio
2020 [doc. 335 fascicolo 2]: “esiti di foro di trapano in sede
paracoronarica destra senza attuali raccolte extra-assiali. Non evidenti esiti
contusivi parenchimali né depositi emosiderinici nelle immagini SWI. Due
puntiformi focalità gliotiche aspecifiche in sede sottocorticale frontale
destra”).
A proposito dei disturbi per i
quali non è stato trovato un sufficiente correlato organico, va ricordato che
sono da considerare come oggettivabili gli esiti d’accertamenti (medici) suscettibili
di conferma in caso di ripetizione dell’esame, allorquando sono indipendenti
dalla persona dell’esaminatore e dalle indicazioni fornite dal paziente. Per
poter parlare di lesioni traumatiche oggettivabili dal punto di vista organico,
Fatti
i risultati ottenuti devono essere confermati da indagini effettuate per
mezzo di apparecchiature diagnostiche o di immagine
radiologica e i
metodi utilizzati riconosciuti scientificamente (DTF 138 V 248 consid. 5.1;
STF 8C_591/2018 del 29 gennaio 2020 consid. 2 e riferimenti).
In questo senso, in una
sentenza pubblicata in SVR 4-5/2009 UV 18, p. 69ss., il TF ha precisato che
reperti clinici quali miogelosi, dolori alla digitopressione del
collo oppure limitazioni nella mobilità del rachide cervicale, non
possono di per sé essere qualificati quale chiaro substrato organico dei
disturbi (si veda pure la STF 8C_416/2010 del 29 novembre 2010 consid. 3.2).
L’Alta Corte ha, altresì,
statuito che nemmeno le cefalee costituiscono la prova della presenza di un
danno organico di natura infortunistica, sebbene esse possano essere
classificate secondo la Classificazione Internazionale delle Cefalee (ICHD-II)
della International Headache Society (cfr. SVR 2008 UV 2 p. 3; STF
8C_680/2010 del 4 febbraio 2011 consid. 3.2; in materia di cefalee, si veda
pure la DTF 140 V 290; STCA 35.2020.42 del 30 novembre 2020, consid. 2.8).
Il TCA, applicando il criterio
della verosimiglianza preponderante, ritiene dunque che al più tardi al momento
in cui l’CO 1 ha dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni (1° dicembre
2014), RI 1 non presentava più danni organici oggettivabili in relazione
causale naturale con l’infortunio occorso nel mese di luglio 2012.
Conformemente alla giurisprudenza citata in precedenza, occorre quindi procedere
a un esame particolare dell’adeguatezza.
Secondo la giurisprudenza federale, l’esame dell’adeguatezza del legame causale
può però avvenire, al più presto, quando l’assicuratore contro gli infortuni,
in virtù dell’art. 19 cpv. 1 LAINF, è tenuto a chiudere un caso (con
interruzione delle prestazioni di corta durata). Tale momento è dato quando
dalla continuazione della cura medica non vi è più da attendersi dei sensibili
miglioramenti e quando eventuali provvedimenti integrativi dell’assicurazione
per l’invalidità si sono conclusi. L’Alta Corte ha inoltre precisato che la
questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19 cpv. 1 LAINF
va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure del ripristino
della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è pregiudicata
dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti).
Nel caso concreto, non vi sono
in discussione provvedimenti integrativi dell’AI, motivo per cui è determinante
il momento in cui si è stabilizzato lo stato di salute dell’insorgente.
Giova qui ricordare che,
secondo la giurisprudenza federale, occorre procedere a una valutazione
prospettica della questione della stabilizzazione, ponendosi al momento in cui
le prestazioni sono state interrotte (dunque, in casu, il 1° dicembre
2014; cfr. RAMI 2005 U 557 p. 388; STF 8C_651/2016 del 15 dicembre 2016 consid.
4.1, 8C_184/2017 del 13 luglio 2017 consid. 2.2, 8C_303/2017 del 5 settembre
2017 consid. 6.3.1; STCA 35.2017.68 del 27 novembre 2017 consid. 2.3.3; STCA
35.2017.76 del 4 ottobre 2018 consid. 2.2.2; STCA 35.2018.114 del 18 marzo 2019
consid. 2.2.2).
Dalla documentazione agli atti
si evince che, all’epoca in cui l’assicuratore ha dichiarato estinto il diritto
alle prestazioni di corta durata, all’assicurato non erano state prescritte
ulteriori cure, suscettibili di migliorare in maniera notevole il suo stato di
salute. Del resto, il suo medico curante specialista (il neurologo dr. med. __________)
non riteneva indicate ulteriori terapie, suscettibili di migliorare sensibilmente
le sue condizioni di salute (cfr., in particolare, la valutazione neurologica ambulatoriale
del 19 agosto 2014 - doc. 150, pag. 2 e 3).
Assodato dunque che
all’amministrazione non può essere rimproverato di aver prematuramente
chiuso la pratica, trattandosi della questione di sapere se l’esame
dell’adeguatezza debba avvenire in base alla prassi sviluppata nella DTF 117 V
359 ss. relativamente ai traumi cranio-cerebrali e precisata nella DTF 134 V
109, oppure secondo i criteri applicabili in caso di evoluzione psichica
abnorme conseguente a infortunio (DTF 115 V 133 ss.), il TCA rileva di non
avere motivi per discostarsi da quanto stabilito dall’CO 1 (applicazione della
prassi in materia di traumi cranio-cerebrali, più favorevole
al ricorrente - cfr. doc. 341, pag. 2).
2.11. Nel valutare l'adeguatezza del
legame causale, occorre innanzitutto procedere alla classificazione dell’infortunio
occorso all’assicurato il 28 luglio 2012 e così descritto dal medesimo in
occasione della sua audizione del 25 febbraio 2013:
" Mi trovavo
a bordo della mia auto e, con mia moglie e mio figlio, stavo recandomi al mio
paese per trascorrere le vacanze. Circolavo sulla corsia di sinistra
dell’autostrada, all’altezza di __________, quando un’automobilista __________
ci ha superati sulla destra e poi, forse resosi conto del restringimento causa
lavori in corso, ha chiuso verso la sua sinistra, inserendosi davanti alla
nostra autovettura andando a tamponare la vettura che lo precedeva. In quel
momento ho frenato bruscamente e io non ho più potuto fare nulla per evitare di
tamponarlo a mia volta. Ho reagito frenando, ma l’auto era talmente vicina alla
mia che lo scontro è stato inevitabile. Sono esplosi entrambi gli airbag. La
mia auto (…) è andata completamente distrutta. (…). Anche mia moglie, che era
seduta davanti, ha riportato ferite (…), mentre il figlio di 16 anni non ha
riportato lesioni. (…). Purtroppo a seguito dell’incidente, io ho perso
conoscenza, così come è capitato a mia moglie, e siamo stati evacuati con
l’ambulanza (…).” (doc. 36, pag. 1 e 2, fascicolo 1)
L’assicuratore LAINF ha
ritenuto che il sinistro accaduto all’insorgente costituisce un infortunio di
grado medio propriamente detto (doc. 352, pag. 7, fascicolo 2).
Secondo il patrocinatore
dell’insorgente, occorre invece qualificare l'infortunio come grave oppure
quantomeno come medio-grave, trattandosi di un violento incidente della
circolazione stradale in cui l’assicurato è rimasto coinvolto con la sua
famiglia (la moglie ha anche riportato ferite gravi), che gli ha causato a
distanza di alcuni mesi un’emorragia cerebrale, che, a sua volta, ha reso
necessario un intervento di craniotomia evacuativa (cfr. doc. I).
Tenuto conto della
dinamica oggettiva dell’evento in discussione e precisato che, in questo
contesto, non devono essere prese in considerazione le conseguenze
dell’infortunio, né le circostanze concomitanti (cfr. SVR 2008 UV Nr. 8 p. 26),
secondo questo Tribunale, il sinistro accaduto all’insorgente costituisce un infortunio
di media gravità in senso stretto.
A titolo di confronto, va
ad esempio segnalato che, in una sentenza 8C_961/2012 del 18 luglio 2013
consid. 5.1, il TF ha qualificato allo stesso modo un incidente della
circolazione in cui un’automobile che circolava su una strada innevata si è
scontrata frontalmente con un’altra auto che proveniva dal senso inverso ed è
stata proiettata indietro contro un’altra vettura che seguiva. Il TF ha
precisato che, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, l’incidente
occorsogli non poteva essere qualificato un infortunio di media gravità al
limite dei casi gravi, in quanto - pur trattandosi di uno scontro frontale -
l’impatto ha avuto luogo mentre i veicoli circolavano ad una velocità moderata.
Si vedano pure la STF
8C_374/2009 del 19 agosto 2009 consid. 4.1 e rinvii giurisprudenziali ivi
citati e la STF U 262/2007 del 7 maggio 2007 consid. 6.1, in cui la Corte
federale ha qualificato allo stesso modo degli incidenti stradali che hanno
comportato degli scontri, parzialmente o totalmente, frontali, come pure la STF
8C_611/2016 del 16 dicembre 2016 consid. 3.3, concernente un incidente stradale
in cui un’automobile che circolava in un incrocio è stata tamponata da un’altra
auto che, a velocità sostenuta, non si era fermata al semaforo rosso.
Il giudice è, quindi,
tenuto a valutare le circostanze connesse con l’infortunio, secondo i criteri
elaborati dal TF. Affinché possa essere ammessa l’adeguatezza del nesso
causale, sarebbe necessario che un fattore sia presente in maniera
particolarmente incisiva oppure l’intervento di più criteri.
In una sentenza
8C_897/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4.5, pubblicata in SVR 2010 UV Nr. 25
p. 100 s., il TF ha ribadito che - in caso di infortuni che fanno parte della
categoria di grado medio vera e propria - devono essere adempiuti almeno tre
dei criteri di rilievo affinché possa essere riconosciuta l’esistenza del nesso
causale adeguato.
Sebbene in ogni infortunio
di media gravità sia insita una certa spettacolarità, la quale non è tuttavia
ancora sufficiente per ritenere adempiuto il criterio (consid. 3.5.1 non
pubblicato della DTF 137 V 199; STF 8C_96/2017 del 24 gennaio 2018 consid. 5.1;
8C_1007/2012 dell’11 dicembre 2013 consid. 5.4.1), il sinistro qui in
discussione, secondo il TCA, non si è svolto secondo circostanze
concomitanti particolarmente drammatiche o spettacolari. L'infortunio in
questione non è comparabile ad altri casi nei quali l’Alta Corte ha ammesso
l'esistenza di un simile criterio (cfr., ad esempio, la RAMI 1999 U 335 p. 207
riguardante uno scontro frontale in galleria con il coinvolgimento di tre
autoveicoli, il decesso di uno degli interessati e il ferimento di diverse
altre persone oppure la STF U 260/01 del 28 marzo 2002 concernente un
assicurato eiettato dall'abitacolo della propria automobile a seguito del
ripetuto cappottamento della stessa a una velocità di almeno 140 km/h).
Al riguardo, è utile precisare
che, secondo la giurisprudenza, il criterio in questione è da valutare oggettivamente
e non in base alle sensazioni soggettive, rispettivamente ai sentimenti di
paura provati dalla persona assicurata. Occorre considerare la dinamica
dell’infortunio in quanto tale e non il danno alla salute che ne è conseguito.
Considerandi
Non si tiene conto del successivo processo di guarigione (cfr. STF 8C_738/2011
del 3 febbraio 2012 consid. 7.3.1).
Nell’incidente del 28
luglio 2012 l’assicurato ha riportato un trauma cranico commotivo (doc. 46 pag.
13) con “emorragia subaracnoidea consecutiva a traumatismo senza menzione di
ferita intracranica” (cfr. doc. 46 pag. 1). Successivamente, egli ha sviluppato
una complessa sintomatologia, caratterizzata da disturbi neuropsicologici,
psichici, visivi, di equilibrio, cefalee e tinnitus, finalmente risultata non
oggettivabile.
A proposito del criterio
delle lesioni organiche gravi o particolarmente idonee a provocare
un'elaborazione psichica abnorme, la giurisprudenza ha precisato che il fatto
che le conseguenze infortunistiche abbiano costretto l’assicurato a cambiare
professione, non basta per ritenerlo soddisfatto. Il criterio in questione
implica l’esistenza di lesioni fisiche gravi o, trattandosi della loro
particolare natura, delle lesioni interessanti organi ai quali l’uomo
attribuisce una particolare importanza soggettiva come ad esempio la perdita di
un occhio oppure la mutilazione della mano dominante (cfr. la STF 8C_566/2013
succitata, consid. 6.2.2).
Nel caso concreto, secondo
questa Corte, il ricorrente ha riportato dei danni relativamente seri ma questi
ultimi non costituiscono ancora delle lesioni organiche gravi o particolarmente
idonee a provocare un'elaborazione psichica abnorme ai sensi della giurisprudenza.
In proposito, occorre considerare che le lesioni infortunistiche hanno
necessitato di una prima degenza, durata appena 6 giorni, presso l’Unità
operativa di chirurgia Ospedale __________ e di una seconda, dal 3 all’8
ottobre 2012, presso il __________, ove l’assicurato è stato sottoposto ad un
intervento di evacuazione di ematoma intracranico. Inoltre, dalla
documentazione di causa risulta che, il trauma cranio-cerebrale è guarito senza
lasciare sequele. Una TAC cerebrale del 27 maggio 2013 ha mostrato in effetti
una normalizzazione del reperto anche a livello dell'emisfero cerebrale destro
con riassorbimento completo della falda liquida ancora presente ai precedenti
esami (cfr. scritto del 7 febbraio 2020 del dr. med. __________ - doc. 319 fascicolo
2). Per un caso analogo al presente, riguardante un’assicurata vittima di un trauma
cranio-cerebrale con emorragia subaracnoidea frontale a sinistra, che aveva
reliquato cefalee come pure disturbi dell’olfatto e del gusto, in cui il TF ha
negato che il criterio in discussione fosse adempiuto (anche in forma
semplice), si veda la STF 8C_795/2012 del 28 novembre 2012 consid. 5.3.2.
Tutto ciò non consente di
ritenere che l’insorgente abbia riportato delle lesioni gravi o con
caratteristiche particolari (cfr., in questo senso, la SVR 2009 UV 13, p.
52.
consid. 7.2.5).
Il TCA ritiene inoltre che non
sia soddisfatto neppure il criterio della specifica cura medica protratta e
gravosa.
Precisato che determinante è il periodo sino alla chiusura del caso (dunque
sino al 1° dicembre 2014 - cfr. STF 8C_252/2002 del 16 maggio 2008 consid.
7.3.3
e riferimenti; cfr. STCA 35.2014.79 del 30 novembre 2015 consid. 2.10),
dalla documentazione agli atti risulta che le lesioni riportate in occasione
dell’incidente stradale hanno necessitato, oltre alle due degenze citate in
precedenza, una riabilitazione neuro-ortopedica svoltasi dal 26 marzo al 20
aprile 2013 presso la Clinica __________ di __________ (doc. 53 fascicolo 1).
Dalle carte processuali si evince inoltre che, nel corso degli anni, la cura è
essenzialmente consistita nell’assunzione di medicamenti (soprattutto antidolorifici,
antidepressivi e sonniferi), in regolari sedute ambulatoriali di fisioterapia,
psicoterapia, nonché in visite mediche di controllo (specialistiche e non).
Conformemente alla giurisprudenza, provvedimenti diagnostici e semplici visite
di controllo (cfr. STF 8C_327/2008 del 16 febbraio 2009 consid. 4.2), come pure
la somministrazione di farmaci antidolorifici (cfr. STF 8C_507/2010 del 18
ottobre 2010 consid. 5.3.4), non fanno parte della cura medica ai sensi del
criterio in discussione. Inoltre, provvedimenti quali la fisioterapia, la
chiropratica, l’agopuntura, la terapia cranio-sacrale, l’osteopatia, nonché le
sedute di neuropsicologia/psicoterapia, non possono essere definiti come
particolarmente gravosi (cfr. STF 8C_726/2010 del 19 novembre 2010 consid.
4.1.3
e 8C_655/2010 del 15 novembre 2010 consid. 4.2.4 e riferimenti).
Il TF ha del resto deciso in
questo senso in una sentenza 8C_401/2009 del 10 settembre 2009 consid. 3.4.3,
riguardante un assicurato, vittima di un trauma distorsivo cervicale, che aveva
beneficiato, oltre a una terapia antidolorifica medicamentosa, di una
riabilitazione stazionaria e di fisioterapia ambulatoriale, nonché, in seguito,
anche di cure psichiatriche/psicoterapiche, e in una sentenza 8C_387/2011 del
20.
settembre 2011 consid. 3.3.3, concernente un assicurato, vittima di un
incidente stradale con commotio cerebri e contusione del rachide lombare, il
cui trattamento era consistito essenzialmente in controlli presso il medico
curante e in sedute di fisioterapia. L’Alta Corte ha ritenuto che nemmeno la
degenza in clinica nel periodo 20 novembre 2007-17 gennaio 2008, la seguente
ergoterapia ambulatoriale e l’ulteriore ospedalizzazione dal 20 luglio al 21
agosto 2008, potevano giustificare la realizzazione di questo criterio,
precisato che per la realizzazione del criterio della specifica cura medica
protratta e gravosa, la prassi pone delle esigenze decisamente più elevate.
Nessun elemento all’inserto permette inoltre di ravvisare gli estremi per
ammettere la presenza di una cura medica errata e notevolmente aggravante gli
esiti dell’infortunio. Del resto, secondo la giurisprudenza, questo criterio
non può già essere considerato realizzato quando un determinato provvedimento
medico non si rivela finalmente efficace (cfr. SVR 2009 UV 41 p. 142 consid.
5.6.1).
La medesima conclusione
s’impone pure per il criterio del decorso sfavorevole della cura o delle
complicazioni rilevanti intervenute. Per ammetterne la realizzazione
dovrebbero essere date delle circostanze particolari che hanno pregiudicato la
guarigione, le quali, nel caso di specie, non appaiono evidenti.
In questo contesto, va
segnalato che, secondo la giurisprudenza, il fatto che, nonostante regolari
terapie, l’assicurato lamenti ancora disturbi e presenti ancora un’inabilità
lavorativa non basta per riconoscere questo criterio (cfr. STF 8C_213/2011 del
7.
giugno 2011 consid. 8.2.5 e 8C_80/2009 del 5 giugno 2009 consid. 6.5 e
riferimenti). In questo senso, il Tribunale federale ha negato la realizzazione
del criterio anche nel caso di un decorso indiscutibilmente protratto (cfr. STF
8C_402/2011 del 10 febbraio 2012 consid. 5.4).
Per contro, questa Corte
ritiene adempiuto, in forma semplice, il criterio dei notevoli disturbi.
Ciò che è peraltro incontestato.
Il TCA ritiene parimenti
realizzato, sempre in forma semplice, il criterio della rilevante incapacità
lavorativa. In particolare, dalla perizia __________ del 14 dicembre 2016
(cfr. doc. 229 fascicolo 1) si evince che l’assicurato (al beneficio di una
rendita intera AI con grado di invalidità del 100% dal 1° luglio 2013 - cfr.
decisione AI del 21 dicembre 2017 di cui al doc. 263 fascicolo 2) è inabile al
lavoro al 100% in qualsiasi attività lavorativa dal 28 luglio 2012 (giorno
dell’infortunio) e che il persistere dell’inabilità lavorativa è dovuta in
primis ai deficit cognitivi post-traumatici concernenti le capacità
esecutive, la memoria, l’attenzione, il linguaggio e la comprensione e, in
misura inferiore, alla patologia psichiatrica (doc. 229, pag. 29 e 30 fascicolo
1). In questo contesto, va pure segnalato che l’assicurato, disoccupato dal 1°
ottobre 2015, si era iscritto all’assicurazione contro la disoccupazione dal 23
novembre 2015, per la ricerca di un’occupazione adeguata al 50% (doc. 263
fascicolo 2). Va pure segnalato che, secondo la giurisprudenza federale, il
criterio in questione è soddisfatto in presenza di una totale incapacità
lavorativa di quasi tre anni ("fast drei Jahren"/"rund
dreijährige durchgehende Arbeitsunfähigkeit"; cfr. STF 8C_627/2019 del
10.
marzo 2020 consid. 5.4.5 e STF 8C_547/2020 del 1° marzo 2021 consid. 5.1 e
riferimenti ivi citati; in casu, al momento della decisione su
opposizione, quasi 9 anni).
In queste condizioni, ritenuti
adempiuti - anche se non con una particolare incisività - due criteri (quello dei
notevoli disturbi e quello della rilevante incapacità lavorativa), si deve
concludere che, dopo il 1° dicembre 2014, i disturbi psichici e quelli per i
quali non è stato oggettivato un sufficiente sostrato organico, non
costituiscono più una conseguenza adeguata dell’evento infortunistico
assicurato, di modo che, da quella data, l’amministrazione non ne è più
responsabile.
Facendo difetto l’adeguatezza,
può essere lasciata aperta la questione relativa all’esistenza del nesso di
causalità naturale tra l’infortunio e il danno alla salute infortunistico
(cfr., in proposito, SVR 1995 UV 23, p. 67 consid. 3c; STF U 17/07 del 30
ottobre 2007, consid. 3, U 606/06 del 23 ottobre 2007, consid. 4 e U 299/05 del
28.
maggio 2007, consid. 5.2).
Va infine segnalato che l’Alta
Corte ha precisato che l’assicuratore infortuni non è tenuto a dimostrare
l’esistenza di una causa extra-infortunistica a cui imputare i disturbi
accusati dall’interessato (cfr. STFA U 152/03 del 21 aprile 2005 e riferimenti
ivi menzionati; cfr. STCA 35.2017.62 del 2 ottobre 2017, consid. 2.9).
2.12
Va qui ricordato che, quando
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove
cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda
pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344
consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di
essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b,
122.
V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
A fronte di una situazione
ritenuta sufficientemente chiarita, il TCA rinuncia all'assunzione di ulteriori
prove, in particolare all’esperimento della perizia medica richiesta dal
patrocinatore dell’insorgente.
2.13
Sulla scorta delle
considerazioni che precedono il gravame deve dunque essere respinto e la
decisione su opposizione impugnata, mediante la quale l’assicuratore resistente
ha dichiarato estinto dal 1° dicembre 2014 il diritto alle prestazioni
dipendente dall’infortunio del 28 luglio 2012, confermata.
2.14
L’art. 61 lett. a LPGA, in
vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere
semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa
di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte
che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è
entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui
in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese
se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede
il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento
temerario o sconsiderato.
Secondo l’art. 82a LPGA
(disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo
grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si
applica il diritto anteriore.
In concreto, il ricorso è
del 22 febbraio 2021 per cui si applica la nuova disposizione legale.
Trattandosi di prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare
le spese.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti