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Decisione

35.2021.29

Discusso il diritto a una rendita d'invalidità. Rinvio degli atti all'amministrazione per l'esecuzione di una perizia esterna, in presenza di dubbi, perlomeno lievi, circa la fondatezza della valutazione dell'esigibilità lavorativa da parte del medico fiduciario

18 maggio 2021Italiano32 min

dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'in­validità

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2021.29

mm

Lugano

18 maggio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul rinvio di cui alla

sentenza 8C_547/2020 del 1° marzo 2021 del Tribunale federale nella causa

promossa con ricorso del 14 giugno 2019 (inc. 35.2019.80) di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 14 maggio 2019 emanata da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 11 aprile 2016, RI 1,

nato nel 1969, dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di

gruista e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie

professionale presso l’CO 1, è caduto da un’altezza di 3/3.5 metri e ha

riportato, secondo il rapporto di uscita 1° giugno 2016 del Reparto di

chirurgia dell’Ospedale __________ di __________, fratture a livello del femore

prossimale sinistro, del radio distale sinistro e del piatto tibiale destro

(doc. 55).

L’istituto assicuratore ha

assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

Nel mese di luglio 2016,

l’assicurato è entrato in cura presso il dott. __________ per il trattamento di

una sindrome ansioso-depressiva nell’ambito di una sindrome da disadattamento

(doc. 73).

L’esame di RMN del rachide

in toto eseguito il 9 agosto 2018 ha evidenziato la presenza di una frattura

del corpo vertebrale di L1 stabile (doc. 257), relativamente alla quale

l’amministrazione ha riconosciuto la propria responsabilità a titolo di lesione

parificata ai postumi di un infortunio.

1.2. Alla chiusura del caso, con

decisione formale del 20 febbraio 2019, l’assicuratore ha negato il proprio

obbligo a prestazioni a proposito della problematica psichica e, tenuto conto

unicamente del danno infortunistico di natura organica, ha assegnato a RI 1 una

rendita d’invalidità dell’11% a contare dal 1° ottobre 2018 e un’indennità per

menomazione dell’integrità (IMI) del 35% (doc. 330).

A seguito dell’opposizione

interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 345), in data 14

maggio 2019, l’amministrazione ha parzialmente riformato la sua prima

decisione, nel senso che il grado d’invalidità è stato aumentato al 33% (doc.

362).

1.3. Con sentenza 35.2019.80 del

17 agosto 2020, questa Corte ha parzialmente accolto ai sensi dei considerandi

il ricorso interposto nel frattempo contro la decisione su opposizione del 14

maggio 2019, nel senso che questo provvedimento è stato annullato nella misura

in cui l’CO 1 aveva negato la propria responsabilità a proposito dei disturbi

psichici e assegnato una rendita d’invalidità del 33%. D’altro canto, il TCA ha

ritenuto accertato che la problematica psichica presentata dall’assicurato

costituiva una conseguenza, naturale e adeguata, dell’infortunio dell’aprile

2016, rinviando gli atti all’amministrazione affinché disponesse una perizia

bidisciplinare (ortopedica e psichiatrica) volta a definire nuovamente

l’esigibilità lavorativa e, quindi, il grado d’invalidità (doc. XXIV – inc.

35.2019.80).

1.4. Con pronunzia 8C_547/2020 del

1° marzo 2021, il Tribunale federale ha parzialmente accolto il ricorso

presentato dall’assicuratore LAINF, nel senso che le turbe psichiche non

sono state ritenute trovarsi in una relazione di causalità adeguata con il noto

evento infortunistico, e rinviato la causa al TCA per nuovo giudizio (doc. I).

1.5. In data 22 marzo 2021, questo

Tribunale ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per pronunciarsi in

merito al contenuto della sentenza federale (doc. II).

L’CO 1 ha presentato le

proprie osservazioni il 13 aprile 2021 (doc. III), mentre l’avv. RA 1 lo ha

fatto in data 19 aprile 2021 (doc. IV + allegati).

Il 27 aprile 2021,

l’istituto assicuratore resistente ha ancora preso posizione sulle

certificazioni mediche prodotte nel frattempo dal patrocinatore dell’assicurato

(doc. VII).

in diritto

in ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione

giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.

5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11

luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF

9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;

STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98

del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del

22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014

del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

nel merito

2.2. Alla luce del tenore della

sentenza 8C_547/2020 del Tribunale federale, questa Corte è chiamata a

stabilire il grado d’invalidità dell’assicurato tenuto conto soltanto dei disturbi

somatici imputabili all’infortunio accaduto l’11 aprile 2016, ad esclusione

di quelli psichici che, secondo la Corte federale, non ne costituiscono la

conseguenza adeguata.

Con la decisione su

opposizione del 14 maggio 2019, l’CO 1 ha assegnato una rendita d’invalidità

del 33%, l’insorgente ne pretende una del 100% (cfr. doc. IV: “Il ricorrente

ribadisce che, anche solo a causa dei disturbi organici, il medesimo ha una

riduzione di rendimento del 100% con il conseguente diritto a una rendita

intera di invalidità.”).

Posto che, secondo

costante giurisprudenza, il momento

in cui è stata emanata la decisione impugnata (qui il 14 maggio 2019) delimita

il potere cognitivo del giudice

delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 130 V 140 e 129 V 4), il peggioramento

attestato dai medici curanti con i loro referti dell’aprile 2021 (doc. A 2 e

A4), non può essere considerato ai fini del presente giudizio, così come

pertinentemente osservato dall’amministrazione (cfr. doc. VII).

2.3. Giusta l'art. 18 cpv. 1

LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito

d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo l'art. 8 cpv. 1

LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il TF, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004,

pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF

rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta,

corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale

occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito

all'introduzione della LPGA.

Da parte sua, l'art. 16

LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che

l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività

ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione

di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del

mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto

ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno

2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha

modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai

previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha

quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di

inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere

la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.

Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.

Due sono, dunque, di norma

gli elementi costitutivi dell'in­va­lidità:

1. il danno alla salute

fisica o psichica (fattore medico)

2. la

diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

Tra il danno alla salute e

l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato

(fattore causale).

Nell'assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,

naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.

2.4. L'invalidità, concetto

essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di

guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

D'altro canto, poiché

l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un

danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente

adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

Spetta al medico fornire

una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un

esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate

funzioni.

Il medico indicherà per

prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando

quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

Egli valuterà finalmente

il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella

professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi

aspetti, la STF I 871/02 del 20 aprile 2004 e STF I 162/01 del 18 marzo 2002).

L'invalidità, proprio

perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che

l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando

la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in

un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

Fatti

I due redditi da porre a

raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su

solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale

ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione

dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione

medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,

sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TF ha avuto modo di

confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro

stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire

pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua

capacità lavorativa (STF U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno

effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -

le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in

generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si

avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività

ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al

massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una

prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.

consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti

l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente

capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del

lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile

dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua

capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I. Termine: reddito da

invalido

La misura dell'attività

che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del

danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'e­tà, le

attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza,

per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che

non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione

professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,

rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse

vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o

non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la

possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità

di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro

ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,

cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI

1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994

succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui

all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa

della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo

l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente

dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'in­validità

i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno

alla salute della stessa gravità."

Considerandi

II. Termine: reddito

conseguibile senza invalidità:

Nel determinare il reddito

conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla

situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura

partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si sarebbe mantenuta

sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci

si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche

rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze

ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,

consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità

corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico

conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da

invalido.

2.5

Nel caso concreto, va

rilevato che alla base della decisione dell’amministrazione di attribuire

all’assicurato una rendita d’invalidità del 33%, vi è la valutazione

dell’esigibilità lavorativa enunciata dal suo medico fiduciario (cfr. doc. 362,

p. 8).

A margine della visita di

chiusura del 7 agosto 2018, il dott. __________, spec. in chirurgia ortopedia e

traumatologia, ha in effetti così descritto i limiti funzionali dipendenti dal

danno alla salute infortunistico interessante il ginocchio destro, l’anca e il

polso sinistro:

" (…) Molto

spesso può sollevare pesi molto leggeri (fino a 5 kg) fino all’altezza dei

fianchi; talvolta può sollevare pesi leggeri (5-10 kg) fino all’altezza dei

fianchi; mai più potrà sollevare pesi medi, pesanti e molto pesanti fino

all’alezza dei fianchi; molto spesso può sollevare oltre l’altezza del petto

pesi fino a 5 kg; di rado può sollevare oltre l’altezza del petto pesi

superiori ai 5 kg. Molto spesso può maneggiare attrezzi leggeri, di precisione,

attrezzi medi, mai più lavoro pesante – lavoro manuale rozzo, lavoro molto

pesante; molto spesso la rotazione della mano. Molto spesso può eseguire lavori

sopra la testa, talvolta può eseguire la rotazione, la posizione inclinata in

avanti; mai più può avere la posizione in piedi inclinata in avanti, posizione

inginocchiata, molto spesso può avere la flessione delle ginocchia. Molto

spesso può avere una posizione di lunga durata seduta, talvolta una posizione

di lunga durata in piedi, molto spesso una posizione di lunga durata a libera

scelta. Molto spesso può camminare fino a 50 m, talvolta può camminare più di

50.

m, mai più camminare per lunghi tratti, camminare su terreno accidentato,

talvolta può salire le scale, mai più può salire su scale a pioli. Molto spesso

l’uso delle due mani, talvolta equilibrio e stare in equilibrio.” (doc. 252, p.

5)

Nel dicembre 2018,

l’insorgente ha privatamente consultato il Prof. dott. __________, spec. FMH in

chirurgia ortopedica e traumatologia. Dopo aver riscontrato, dal profilo

clinico e per quanto riguarda gli arti inferiori, “un lieve valgismo ma per il

resto assenza di evidente tumefazione o versamento e buona articolarità con

flessoestensione a 120-0. Si conferma tuttavia un’importante ipoestenia del

quadricipite e a livello della caviglia destra limitazione dell’articolarità e

deficit di forza degli estensori. Clinicamente si ritrova anche un

accorciamento dell’arto inferiore sinistro, articolarità dell’anca completa e

indolore” e, da quello radiologico, degli “esiti di frattura del polso

sinistro, con placca volare in sede ed artrosi del carpo e pseudoartrosi del

processo stiloideo. A livello dell’anca sinistra esiti di ablazione del

materiale di osteosintesi per frattura del femore prossimale sinistro con buona

consolidazione e senza segni per necrosi ossea. Le radiografie del ginocchio

dimostrano esiti di artroprotesi totale senza evidenti segni per scollamento o

mal allineamento”, il medico curante specialista ha dichiarato l’assicurato

totalmente inabile in ogni attività lavorativa, “e ciò verosimilmente in modo

duraturo.” (doc. 303).

Con apprezzamento del 30

gennaio 2019, il dott. Bianco ha riformulato la sua valutazione

dell’esigibilità lavorativa per tener conto della frattura composta del corpo

vertebrale di L1, casualmente scoperta grazie alla RMN del 9 agosto 2018 (doc.

257) e che l’CO 1 ha assunto a titolo di lesione parificata ad infortunio:

" (…) Molto

spesso può sollevare pesi molto leggeri (fino a 5 kg) fino all’altezza dei

fianchi; talvolta può sollevare pesi leggeri (5-10 kg) fino all’altezza dei

fianchi; mai più potrà sollevare pesi medi, pesanti e molto pesanti fino

all’alezza dei fianchi; molto spesso può sollevare oltre l’altezza del petto

pesi fino a 5 kg; di rado può sollevare oltre l’altezza del petto pesi

superiori a 5 kg. Molto spesso può maneggiare attrezzi leggeri di precisione ed

attrezzi medi, mai più lavoro pesante – lavoro manuale rozzo, lavoro molto

pesante; molto spesso può eseguire la rotazione della mano. Molto spesso può

eseguire lavori sopra la testa, di rado può eseguire la rotazione, talvolta può

assumere la posizione inclinata in avanti; mai più può avere la posizione in

piedi/inclinata in avanti, posizione inginocchiata, molto spesso può avere la

flessione delle ginocchia. Molto spesso può avere una posizione di lunga durata

seduta, talvolta una posizione di lunga durata in piedi, molto spesso una

posizione di lunga durata a libera scelta. Molto spesso può camminare fino a 50

m, talvolta può camminare più di 50 m, mai più camminare per lunghi tratti,

camminare su terreno accidentato; di rado può salire le scale, mai più può

salire su scale a pioli. Molto spesso l’uso delle due mani, talvolta equilibrio

e stare in equilibrio.” (doc. 318, p. 4)

A margine della

consultazione del 31 gennaio 2019, il dott. __________ ha refertato una buona

articolarità del ginocchio destro privo di tumefazione, la presenza di una

rigidità alla caviglia destra e un deficit di forza interessante l’intero arto

inferiore destro. Egli ha finalmente confermato l’incapacità lavorativa del 100%

(doc. 324; dello stesso tenore il suo rapporto del 30 marzo 2019 - doc. 352).

Prima di procedere

all’emanazione della decisione su opposizione impugnata, l’amministrazione ha

invitato il dott. __________ a prendere posizione in merito al contenuto dei

referti del dott. __________. Queste, per quanto qui d’interesse, le

considerazioni contenute nel suo apprezzamento del 10 maggio 2019:

" (…) dalla

lettura della valutazione del 30.03.2019 del dr. med. __________ emerge la

difficoltà da parte dell’assicurato di non riuscire ad abbandonare la stampella

a causa di cedimenti del ginocchio destro, l’impossibilità ad eseguire le scale

senza corrimano o stampella, come pure camminare in salita o discesa; in base a

tali nuove constatazioni riteniamo l’assicurato sempre abile al lavoro in

un’attività rispettosa dei limiti funzionali espressi nell’esigibilità

lavorativa del 30.01.2019 ma con una diminuzione del rendimento del 15% a causa

della necessità di pause aggiuntive necessarie a compensare le sintomatologie

algiche articolari all’anca e polso sinistro ed i cedimenti al ginocchio destro

ancora riscontrati: considerando le problematiche ancora presenti sarebbe

auspicabile trovare un lavoro d’ufficio leggero, facendo attenzione a sollevare

carichi limitati solo con l’arto superiore destro e lasciando l’arto superiore

sinistro solo con una funzione di accompagnamento e stabilizzazione, con cambi

di postura frequenti e gestione del tempo di lavoro intervallato da piccole pause

senza caricare pesi superiori ai 5 kg frequentemente e tutelando soprattutto il

ginocchio destro.

In definitiva si può dichiarare che l’assicurato dal lato

strettamente ortopedico presenta risorse fisiche, sebbene limitate, in grado di

reinserirlo in un processo lavorativo.” (doc. 361, p. 5)

Nella primavera del 2019, RI

1.

si è sottoposto ad accertamenti neurologici a cura del dott. __________,

spec. FMH in neurologia, il quale non ha refertato “… reperti importanti, che

possano spiegare la problematica, soprattutto a livello della caviglia destra,

dove la limitazione mi sembra piuttosto funzionale, eventualmente legata al

lungo periodo d’inattività successiva al problema del ginocchio.” (doc. 367).

Con rapporto del 28

ottobre 2019, il Prof. dott. __________ si è pronunciato nei seguenti termini a

proposito della valutazione dell’esigibilità lavorativa espressa dal medico di __________:

" (...) Ho

avuto modo di leggere la presa di posizione del collega, Dr. __________ e tengo

a precisare che a mio modo di vedere la gravità delle lesioni riportate dal

signor RI 1 e la sua attuale condizione, vengono largamente sottostimate.

In seguito all’incidente di lavoro del 11.04.2016 il signor RI 1

ha riportato gravi danni alla salute con importanti conseguenze non solo sulla

capacità lavorativa ma anche sulla propria autonomia. Il problema principale

risiede nel fatto che ha dovuto essere impiantata una protesi totale del

ginocchio destro. I risultati dopo protesi totale del ginocchio non sono sempre

soddisfacenti, in particolar modo nei pazienti dove tale intervento viene

eseguito in seguito ad un trauma recente e anche nei pazienti giovani. Il tasso

di cambiamento della protesi dopo 10 anni e più che il doppio rispetto

all’incidenza normale nei pazienti di meno di 50 anni. Il signor RI 1 ha dunque

una grave ipoteca sul suo capitale di salute con potenziale futuro

peggioramento.

Al di là di queste considerazioni è a mio avviso del tutto chiaro

che il signor RI 1 non può essere considerato abile al lavoro neppure in

un’attività confacente. A mio modo di vedere sempre in un’attività

confacente potrebbe lavorare al massimo al 30-40% di rendimento.

In considerazione delle lesioni riportate, il signor RI 1 presenta

le seguenti limitazioni:

- Sollevare e trasporto di carichi unicamente con pesi molto

leggeri (fino a 5 kg).

- La manipolazione di oggetti e attrezzi risulta compromessa a

causa della problematica del polso.

- La posizione di lavoro deve tener conto che non può rimanere in

piedi a lungo né inginocchiarsi o lavorare inginocchiato.

- Fare le scale ripetutamente non è possibile.

- Può spostarsi per distanze molto brevi fino a 10-20 metri senza

stampelle ma per tragitti più lunghi necessita dell’ausilio di una stampella.” (doc.

XVIII 1 – inc. 35.2019.80; il corsivo è del redattore)

Nel quadro della procedura

susseguente alla sentenza di rinvio del TF, il rappresentante dell’assicurato

ha prodotto ulteriore documentazione medica.

Con rapporto del 6 aprile

2021, il dott. __________ ha fatto stato di un quadro clinico piuttosto

peggiorato rispetto alla situazione refertata nel mese di ottobre 2020, con

(nuova) diagnosi di tendinite achillea a sinistra, possibile conseguenza della

deambulazione alterata dalla problematica del ginocchio destro e dell’anca

sinistra (doc. A 2).

Anche il nuovo medico

curante, dott. __________, spec. FMH in chirurgia, ha attestato l’insorgenza di

“… forti dolori al polpaccio di sinistra che peggiorano sotto sforzo causati da

una tendinite achille sinistra. Il paziente presenta quindi un peggioramento

dei noti dolori cronici (anca sinistra, femore sinistro, ginocchio destro e

mano sinistra), conseguenti alle fratture conseguenti al politrauma da caduta

del 11.04.2016. (…). Si può affermare che nell’ultimo anno la sua situazione

clinica sia peggiorata.” (doc. A 4). Egli ha peraltro certificato la totale

incapacità lavorativa dell’insorgente (doc. A 3).

2.6

Per costante giurisprudenza,

in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02

dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung,

in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351

seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza

8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465 consid. 4.4 e

consid. 4.7, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle

assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da

medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che

non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della

correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta

Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti

dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono

legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni

all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di

prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei

medici curanti.

Trattandosi

invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali a medici esterni

all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti in ossequio alla

procedura di cui all’art. 44 LPGA, esse godono di piena forza probatoria, a

condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio

l’affidabilità (cfr. STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017 consid. 3.2 e

8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante

è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano

motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;

RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid.

1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile osservare che

se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,

precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri

medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come

farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è

l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in

fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

2.7

Nella concreta evenienza,

tutto ben considerato, questa Corte ritiene di non poter senz’altro confermare

la decisione dell’amministrazione di considerare RI 1 in grado di svolgere, a

tempo pieno e con un rendimento ridotto (del 15%), delle attività sostitutive

adeguate. In effetti, riguardo alla valutazione dell’esigibilità lavorativa

(che sta alla base della determinazione del grado d’invalidità), agli atti di

causa figurano referti specialistici contraddittori – da una parte quelli del

medico di __________, dall’altra quelli elaborati dal Prof. dott. __________ -

che non gli consentono di decidere, con la necessaria tranquillità, in un senso

oppure nell’altro.

Il TCA rileva inoltre che

nel caso concreto la valutazione della capacità lavorativa residua si presenta delicata

trattandosi di un assicurato che lamenta disturbi che coinvolgono più distretti

del corpo (arti inferiori bilateralmente [ginocchio destro e anca sinistra], arto

superiore sinistro [polso sinistro] e rachide lombare) suscettibili d’interagire

tra loro nell’esercizio di un’attività professionale.

In simili casi, la

giurisprudenza federale prevede che la vertenza non possa essere decisa

basandosi sull’uno o sull’altro dei pareri a disposizione ma che occorre

ordinare una perizia ad opera di un medico indipendente secondo la procedura di

cui all’art. 44 LPGA oppure una perizia giudiziaria (cfr. STF 8C_456/2010 del

19.

aprile 2011 consid. 3; in questo stesso si veda pure la STF 8C_943/2010 del

9.

novembre 2011 consid. 3.2).

2.8

In una sentenza di principio

9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale federale

ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale relativa

al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM;

art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla

Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi

il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in

quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento

istruttorio.

Il TF ha, al riguardo,

sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…).

4.4.1.1

Ist das Gutachten einer

versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene

Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das

Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die

Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit

diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines

Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den

kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61

lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen

auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen

Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung

delegieren dürfen.

4.4.1.2

Die Vorteile von Gerichtsgutachten

(anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des

Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte

Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko

von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren

multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick

auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche

funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der

Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,

Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation

schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.

4.4.1.3

Die Einschränkung der Befugnis der

Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die

Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter

Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im

Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG;

vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei,

derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine

Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo

dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige

Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat,

bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger

zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten

(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil

vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.

4.4.1.4

Freilich ist es weder unter praktischen

noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens,

die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts

fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines

Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS

von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür.

Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein Gerichtsgutachten

einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig erhobenen)

medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich abklärungsbedürftig hält

oder wenn eine Administrativexpertise in einem rechtserheblichen Punkt nicht

beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der bisherigen Rückweisungspraxis bei

Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die betreffende Beweiserhebung erfolgt

alsdann vor der - anschliessend reformatorisch entscheidenden -

Beschwerdeinstanz selber statt über eine Rückweisung an die Verwaltung. Eine

Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der

notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist.

Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der

Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine

Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen

erforderlich ist (siehe beispielsweise das Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar

2011.

E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S. 151 E. 3.5, 9C_85/2009).” (DTF 137 V

263-265)

In

una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 consid. 5.2 - dunque successiva

a quella pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione

contro gli infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati

nella DTF 135 V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa

l’affidabilità di rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice

(cantonale) è libero di scegliere se ordinare direttamente una perizia

giudiziaria oppure rinviare gli atti all’amministrazione affinché disponga essa

stessa una perizia seguendo la procedura di cui all’art. 44 LPGA:

" Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein

Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen

haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine Begutachtung veranlasst

(BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).”

In una sentenza

8C_412/2019 del 9 luglio 2020 consid. 5.4, la Corte federale ha rinviato la

causa all’assicuratore LAINF (e non al tribunale cantonale che aveva

respinto il ricorso della persona assicurata) affinché disponesse l’esecuzione

di una perizia ai sensi dell’art. 44 LPGA, precisando che laddove esistano

dubbi circa l’attendibilità e la pertinenza della valutazione del medico

fiduciario, spetta in primo luogo all’assicuratore contro gli infortuni

procedere a ulteriori atti istruttori per determinare d’ufficio i fatti

determinanti e, se del caso, assumere le prove necessarie prima di emanare la

decisione (art. 43 LPGA):

" Lorsqu’il existe des doutes sur la fiabilité et la pertinence de

l’appréciation du médecin-conseil, il appartient en premier lieu à

l’assureur-accidents de procéder à des instructions complémentaires pour

établir d’office l’ensemble des faits déterminants et, le cas échéant,

d’administrer les preuves nécessaires avant de rendre sa décision (art. 43 al.

1.

LPGA; ATF 132 V 368 consid. 5 p. 374; arrêt 8C_401/209 du 9 juin 2020 consid.

5.3.3

et ses références).” (STF 8C_412/2019, consid. 5.4.)

(si veda pure la STF

8C_697/2019, 8C_698/2019 del 9 novembre 2020 consid. 4.1).

Nella presente

fattispecie, il TCA ritiene che siano soddisfatti i presupposti per un rinvio

degli atti all’istituto convenuto (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF

135.

V 465), già per il fatto che esso ha fondato la decisione impugnata sul

solo parere del proprio medico di __________.

Per le ragioni già esposte al considerando 2.7., si giustifica l’annullamento

della decisione su opposizione impugnata nella misura in cui all’assicurato è

stata attribuita una rendita d’invalidità del 33% e il rinvio

degli atti all’assicuratore resistente affinché disponga un approfondimento

peritale esterno (art. 44 LPGA) volto a definire l’esigibilità lavorativa

tenuto conto del solo danno infortunistico di natura somatica. Sulla

scorta delle relative risultanze, l’CO 1 sarà poi chiamato a determinare di

nuovo il grado dell’invalidità.

2.9

Visto l’esito del ricorso (il

rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria, cfr., da ultimo, la STF

8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid.

7.1

pag. 271 e riferimento), l’CO 1 verserà all’insorgente, rappresentato da un

avvocato, l’importo di fr. 2'500 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per

ripetibili, ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria

(doc. IV; cfr., su quest’ultimo aspetto, DTF 124 V 309, consid. 6; STF 9C_274/2014 del 30 settembre 2014 consid.

5; STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5, STF 9C_206/2011 del 16 agosto

2011.

consid. 5, STF 9C_352/2010 del 30 agosto 2010 consid. 3).

2.10

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61

lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a

prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo

prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese

processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

La

procedura è pertanto di principio onerosa se concerne la fissazione dei

contributi (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge federale sulla

parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, FF 2018, pag. 1303 e

seguenti, pag. 1334: “La

mozione Gruppo UDC 09.3406 chiede che venga abolito il principio della gratuità

delle procedure di ricorso davanti ai tribunali cantonali nell’ambito delle

assicurazioni sociali. L’indicazione secondo cui la procedura è gratuita va

pertanto soppressa (art. 61 lett. a D-LPGA). Saranno così applicabili le

disposizioni del diritto cantonale relative alle spese di procedura. Per quanto

riguarda invece le controversie relative a prestazioni, la lettera fbis

contempla l’addebito di spese soltanto nel caso in cui la singola legge lo

preveda. Nell’assicurazione invalidità una tale regolamentazione è già in

vigore dal 1° luglio 2006 (art. 69 cpv. 1bis LAI)”).

Secondo

l’art. 83 LPGA (disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al

tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del

21.

giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In concreto, la procedura

ricorsuale in oggetto è ridivenuta pendente dinanzi al TCA a seguito della

sentenza federale di rinvio del 1° marzo 2021, per cui si applica la

nuova disposizione legale. Trattandosi di prestazioni LAINF, il legislatore non

ha previsto di prelevare le spese.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su opposizione impugnata è annullata nella misura in cui

all’assicurato è stata attribuita una rendita d’invalidità del 33%.

§§ Gli

atti sono retrocessi all’CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’CO 1 verserà

all’assicurato, rappresentato da un avvocato, l’importo di fr. 2'500 (IVA

inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili, ciò che rende priva di oggetto la

domanda di assistenza giudiziaria.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta

in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti