35.2021.29
Discusso il diritto a una rendita d'invalidità. Rinvio degli atti all'amministrazione per l'esecuzione di una perizia esterna, in presenza di dubbi, perlomeno lievi, circa la fondatezza della valutazione dell'esigibilità lavorativa da parte del medico fiduciario
18 maggio 2021Italiano32 min
dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2021.29
mm
Lugano
18 maggio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul rinvio di cui alla
sentenza 8C_547/2020 del 1° marzo 2021 del Tribunale federale nella causa
promossa con ricorso del 14 giugno 2019 (inc. 35.2019.80) di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 14 maggio 2019 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 11 aprile 2016, RI 1,
nato nel 1969, dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di
gruista e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie
professionale presso l’CO 1, è caduto da un’altezza di 3/3.5 metri e ha
riportato, secondo il rapporto di uscita 1° giugno 2016 del Reparto di
chirurgia dell’Ospedale __________ di __________, fratture a livello del femore
prossimale sinistro, del radio distale sinistro e del piatto tibiale destro
(doc. 55).
L’istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
Nel mese di luglio 2016,
l’assicurato è entrato in cura presso il dott. __________ per il trattamento di
una sindrome ansioso-depressiva nell’ambito di una sindrome da disadattamento
(doc. 73).
L’esame di RMN del rachide
in toto eseguito il 9 agosto 2018 ha evidenziato la presenza di una frattura
del corpo vertebrale di L1 stabile (doc. 257), relativamente alla quale
l’amministrazione ha riconosciuto la propria responsabilità a titolo di lesione
parificata ai postumi di un infortunio.
1.2. Alla chiusura del caso, con
decisione formale del 20 febbraio 2019, l’assicuratore ha negato il proprio
obbligo a prestazioni a proposito della problematica psichica e, tenuto conto
unicamente del danno infortunistico di natura organica, ha assegnato a RI 1 una
rendita d’invalidità dell’11% a contare dal 1° ottobre 2018 e un’indennità per
menomazione dell’integrità (IMI) del 35% (doc. 330).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 345), in data 14
maggio 2019, l’amministrazione ha parzialmente riformato la sua prima
decisione, nel senso che il grado d’invalidità è stato aumentato al 33% (doc.
362).
1.3. Con sentenza 35.2019.80 del
17 agosto 2020, questa Corte ha parzialmente accolto ai sensi dei considerandi
il ricorso interposto nel frattempo contro la decisione su opposizione del 14
maggio 2019, nel senso che questo provvedimento è stato annullato nella misura
in cui l’CO 1 aveva negato la propria responsabilità a proposito dei disturbi
psichici e assegnato una rendita d’invalidità del 33%. D’altro canto, il TCA ha
ritenuto accertato che la problematica psichica presentata dall’assicurato
costituiva una conseguenza, naturale e adeguata, dell’infortunio dell’aprile
2016, rinviando gli atti all’amministrazione affinché disponesse una perizia
bidisciplinare (ortopedica e psichiatrica) volta a definire nuovamente
l’esigibilità lavorativa e, quindi, il grado d’invalidità (doc. XXIV – inc.
35.2019.80).
1.4. Con pronunzia 8C_547/2020 del
1° marzo 2021, il Tribunale federale ha parzialmente accolto il ricorso
presentato dall’assicuratore LAINF, nel senso che le turbe psichiche non
sono state ritenute trovarsi in una relazione di causalità adeguata con il noto
evento infortunistico, e rinviato la causa al TCA per nuovo giudizio (doc. I).
1.5. In data 22 marzo 2021, questo
Tribunale ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per pronunciarsi in
merito al contenuto della sentenza federale (doc. II).
L’CO 1 ha presentato le
proprie osservazioni il 13 aprile 2021 (doc. III), mentre l’avv. RA 1 lo ha
fatto in data 19 aprile 2021 (doc. IV + allegati).
Il 27 aprile 2021,
l’istituto assicuratore resistente ha ancora preso posizione sulle
certificazioni mediche prodotte nel frattempo dal patrocinatore dell’assicurato
(doc. VII).
in diritto
in ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.
5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11
luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98
del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del
22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014
del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
nel merito
2.2. Alla luce del tenore della
sentenza 8C_547/2020 del Tribunale federale, questa Corte è chiamata a
stabilire il grado d’invalidità dell’assicurato tenuto conto soltanto dei disturbi
somatici imputabili all’infortunio accaduto l’11 aprile 2016, ad esclusione
di quelli psichici che, secondo la Corte federale, non ne costituiscono la
conseguenza adeguata.
Con la decisione su
opposizione del 14 maggio 2019, l’CO 1 ha assegnato una rendita d’invalidità
del 33%, l’insorgente ne pretende una del 100% (cfr. doc. IV: “Il ricorrente
ribadisce che, anche solo a causa dei disturbi organici, il medesimo ha una
riduzione di rendimento del 100% con il conseguente diritto a una rendita
intera di invalidità.”).
Posto che, secondo
costante giurisprudenza, il momento
in cui è stata emanata la decisione impugnata (qui il 14 maggio 2019) delimita
il potere cognitivo del giudice
delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 130 V 140 e 129 V 4), il peggioramento
attestato dai medici curanti con i loro referti dell’aprile 2021 (doc. A 2 e
A4), non può essere considerato ai fini del presente giudizio, così come
pertinentemente osservato dall’amministrazione (cfr. doc. VII).
2.3. Giusta l'art. 18 cpv. 1
LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito
d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1
LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TF, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004,
pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF
rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta,
corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale
occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito
all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16
LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che
l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno
2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha
modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai
previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha
quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di
inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere
la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma
gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il danno alla salute
fisica o psichica (fattore medico)
2. la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e
l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato
(fattore causale).
Nell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,
naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.4. L'invalidità, concetto
essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di
guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché
l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un
danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente
adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire
una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un
esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate
funzioni.
Il medico indicherà per
prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando
quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente
il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella
professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi
aspetti, la STF I 871/02 del 20 aprile 2004 e STF I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità, proprio
perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che
l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in
un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
Fatti
I due redditi da porre a
raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su
solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale
ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione
dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione
medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,
sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TF ha avuto modo di
confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro
stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire
pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua
capacità lavorativa (STF U 25/94 del 30 giugno 1994).
La perdita di guadagno
effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -
le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in
generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si
avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività
ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al
massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una
prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.
consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti
l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente
capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del
lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile
dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua
capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I. Termine: reddito da
invalido
La misura dell'attività
che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del
danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le
attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza,
per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che
non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione
professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,
rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse
vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o
non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la
possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità
di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro
ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,
cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI
1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994
succitata).
Specifica
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui
all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa
della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo
l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente
dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità
i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno
alla salute della stessa gravità."
Considerandi
II. Termine: reddito
conseguibile senza invalidità:
Nel determinare il reddito
conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla
situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura
partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta
sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci
si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche
rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze
ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,
consid. 5b; 4a, b).
Il grado di invalidità
corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico
conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da
invalido.
2.5
Nel caso concreto, va
rilevato che alla base della decisione dell’amministrazione di attribuire
all’assicurato una rendita d’invalidità del 33%, vi è la valutazione
dell’esigibilità lavorativa enunciata dal suo medico fiduciario (cfr. doc. 362,
p. 8).
A margine della visita di
chiusura del 7 agosto 2018, il dott. __________, spec. in chirurgia ortopedia e
traumatologia, ha in effetti così descritto i limiti funzionali dipendenti dal
danno alla salute infortunistico interessante il ginocchio destro, l’anca e il
polso sinistro:
" (…) Molto
spesso può sollevare pesi molto leggeri (fino a 5 kg) fino all’altezza dei
fianchi; talvolta può sollevare pesi leggeri (5-10 kg) fino all’altezza dei
fianchi; mai più potrà sollevare pesi medi, pesanti e molto pesanti fino
all’alezza dei fianchi; molto spesso può sollevare oltre l’altezza del petto
pesi fino a 5 kg; di rado può sollevare oltre l’altezza del petto pesi
superiori ai 5 kg. Molto spesso può maneggiare attrezzi leggeri, di precisione,
attrezzi medi, mai più lavoro pesante – lavoro manuale rozzo, lavoro molto
pesante; molto spesso la rotazione della mano. Molto spesso può eseguire lavori
sopra la testa, talvolta può eseguire la rotazione, la posizione inclinata in
avanti; mai più può avere la posizione in piedi inclinata in avanti, posizione
inginocchiata, molto spesso può avere la flessione delle ginocchia. Molto
spesso può avere una posizione di lunga durata seduta, talvolta una posizione
di lunga durata in piedi, molto spesso una posizione di lunga durata a libera
scelta. Molto spesso può camminare fino a 50 m, talvolta può camminare più di
50.
m, mai più camminare per lunghi tratti, camminare su terreno accidentato,
talvolta può salire le scale, mai più può salire su scale a pioli. Molto spesso
l’uso delle due mani, talvolta equilibrio e stare in equilibrio.” (doc. 252, p.
5)
Nel dicembre 2018,
l’insorgente ha privatamente consultato il Prof. dott. __________, spec. FMH in
chirurgia ortopedica e traumatologia. Dopo aver riscontrato, dal profilo
clinico e per quanto riguarda gli arti inferiori, “un lieve valgismo ma per il
resto assenza di evidente tumefazione o versamento e buona articolarità con
flessoestensione a 120-0. Si conferma tuttavia un’importante ipoestenia del
quadricipite e a livello della caviglia destra limitazione dell’articolarità e
deficit di forza degli estensori. Clinicamente si ritrova anche un
accorciamento dell’arto inferiore sinistro, articolarità dell’anca completa e
indolore” e, da quello radiologico, degli “esiti di frattura del polso
sinistro, con placca volare in sede ed artrosi del carpo e pseudoartrosi del
processo stiloideo. A livello dell’anca sinistra esiti di ablazione del
materiale di osteosintesi per frattura del femore prossimale sinistro con buona
consolidazione e senza segni per necrosi ossea. Le radiografie del ginocchio
dimostrano esiti di artroprotesi totale senza evidenti segni per scollamento o
mal allineamento”, il medico curante specialista ha dichiarato l’assicurato
totalmente inabile in ogni attività lavorativa, “e ciò verosimilmente in modo
duraturo.” (doc. 303).
Con apprezzamento del 30
gennaio 2019, il dott. Bianco ha riformulato la sua valutazione
dell’esigibilità lavorativa per tener conto della frattura composta del corpo
vertebrale di L1, casualmente scoperta grazie alla RMN del 9 agosto 2018 (doc.
257) e che l’CO 1 ha assunto a titolo di lesione parificata ad infortunio:
" (…) Molto
spesso può sollevare pesi molto leggeri (fino a 5 kg) fino all’altezza dei
fianchi; talvolta può sollevare pesi leggeri (5-10 kg) fino all’altezza dei
fianchi; mai più potrà sollevare pesi medi, pesanti e molto pesanti fino
all’alezza dei fianchi; molto spesso può sollevare oltre l’altezza del petto
pesi fino a 5 kg; di rado può sollevare oltre l’altezza del petto pesi
superiori a 5 kg. Molto spesso può maneggiare attrezzi leggeri di precisione ed
attrezzi medi, mai più lavoro pesante – lavoro manuale rozzo, lavoro molto
pesante; molto spesso può eseguire la rotazione della mano. Molto spesso può
eseguire lavori sopra la testa, di rado può eseguire la rotazione, talvolta può
assumere la posizione inclinata in avanti; mai più può avere la posizione in
piedi/inclinata in avanti, posizione inginocchiata, molto spesso può avere la
flessione delle ginocchia. Molto spesso può avere una posizione di lunga durata
seduta, talvolta una posizione di lunga durata in piedi, molto spesso una
posizione di lunga durata a libera scelta. Molto spesso può camminare fino a 50
m, talvolta può camminare più di 50 m, mai più camminare per lunghi tratti,
camminare su terreno accidentato; di rado può salire le scale, mai più può
salire su scale a pioli. Molto spesso l’uso delle due mani, talvolta equilibrio
e stare in equilibrio.” (doc. 318, p. 4)
A margine della
consultazione del 31 gennaio 2019, il dott. __________ ha refertato una buona
articolarità del ginocchio destro privo di tumefazione, la presenza di una
rigidità alla caviglia destra e un deficit di forza interessante l’intero arto
inferiore destro. Egli ha finalmente confermato l’incapacità lavorativa del 100%
(doc. 324; dello stesso tenore il suo rapporto del 30 marzo 2019 - doc. 352).
Prima di procedere
all’emanazione della decisione su opposizione impugnata, l’amministrazione ha
invitato il dott. __________ a prendere posizione in merito al contenuto dei
referti del dott. __________. Queste, per quanto qui d’interesse, le
considerazioni contenute nel suo apprezzamento del 10 maggio 2019:
" (…) dalla
lettura della valutazione del 30.03.2019 del dr. med. __________ emerge la
difficoltà da parte dell’assicurato di non riuscire ad abbandonare la stampella
a causa di cedimenti del ginocchio destro, l’impossibilità ad eseguire le scale
senza corrimano o stampella, come pure camminare in salita o discesa; in base a
tali nuove constatazioni riteniamo l’assicurato sempre abile al lavoro in
un’attività rispettosa dei limiti funzionali espressi nell’esigibilità
lavorativa del 30.01.2019 ma con una diminuzione del rendimento del 15% a causa
della necessità di pause aggiuntive necessarie a compensare le sintomatologie
algiche articolari all’anca e polso sinistro ed i cedimenti al ginocchio destro
ancora riscontrati: considerando le problematiche ancora presenti sarebbe
auspicabile trovare un lavoro d’ufficio leggero, facendo attenzione a sollevare
carichi limitati solo con l’arto superiore destro e lasciando l’arto superiore
sinistro solo con una funzione di accompagnamento e stabilizzazione, con cambi
di postura frequenti e gestione del tempo di lavoro intervallato da piccole pause
senza caricare pesi superiori ai 5 kg frequentemente e tutelando soprattutto il
ginocchio destro.
In definitiva si può dichiarare che l’assicurato dal lato
strettamente ortopedico presenta risorse fisiche, sebbene limitate, in grado di
reinserirlo in un processo lavorativo.” (doc. 361, p. 5)
Nella primavera del 2019, RI
1.
si è sottoposto ad accertamenti neurologici a cura del dott. __________,
spec. FMH in neurologia, il quale non ha refertato “… reperti importanti, che
possano spiegare la problematica, soprattutto a livello della caviglia destra,
dove la limitazione mi sembra piuttosto funzionale, eventualmente legata al
lungo periodo d’inattività successiva al problema del ginocchio.” (doc. 367).
Con rapporto del 28
ottobre 2019, il Prof. dott. __________ si è pronunciato nei seguenti termini a
proposito della valutazione dell’esigibilità lavorativa espressa dal medico di __________:
" (...) Ho
avuto modo di leggere la presa di posizione del collega, Dr. __________ e tengo
a precisare che a mio modo di vedere la gravità delle lesioni riportate dal
signor RI 1 e la sua attuale condizione, vengono largamente sottostimate.
In seguito all’incidente di lavoro del 11.04.2016 il signor RI 1
ha riportato gravi danni alla salute con importanti conseguenze non solo sulla
capacità lavorativa ma anche sulla propria autonomia. Il problema principale
risiede nel fatto che ha dovuto essere impiantata una protesi totale del
ginocchio destro. I risultati dopo protesi totale del ginocchio non sono sempre
soddisfacenti, in particolar modo nei pazienti dove tale intervento viene
eseguito in seguito ad un trauma recente e anche nei pazienti giovani. Il tasso
di cambiamento della protesi dopo 10 anni e più che il doppio rispetto
all’incidenza normale nei pazienti di meno di 50 anni. Il signor RI 1 ha dunque
una grave ipoteca sul suo capitale di salute con potenziale futuro
peggioramento.
Al di là di queste considerazioni è a mio avviso del tutto chiaro
che il signor RI 1 non può essere considerato abile al lavoro neppure in
un’attività confacente. A mio modo di vedere sempre in un’attività
confacente potrebbe lavorare al massimo al 30-40% di rendimento.
In considerazione delle lesioni riportate, il signor RI 1 presenta
le seguenti limitazioni:
- Sollevare e trasporto di carichi unicamente con pesi molto
leggeri (fino a 5 kg).
- La manipolazione di oggetti e attrezzi risulta compromessa a
causa della problematica del polso.
- La posizione di lavoro deve tener conto che non può rimanere in
piedi a lungo né inginocchiarsi o lavorare inginocchiato.
- Fare le scale ripetutamente non è possibile.
- Può spostarsi per distanze molto brevi fino a 10-20 metri senza
stampelle ma per tragitti più lunghi necessita dell’ausilio di una stampella.” (doc.
XVIII 1 – inc. 35.2019.80; il corsivo è del redattore)
Nel quadro della procedura
susseguente alla sentenza di rinvio del TF, il rappresentante dell’assicurato
ha prodotto ulteriore documentazione medica.
Con rapporto del 6 aprile
2021, il dott. __________ ha fatto stato di un quadro clinico piuttosto
peggiorato rispetto alla situazione refertata nel mese di ottobre 2020, con
(nuova) diagnosi di tendinite achillea a sinistra, possibile conseguenza della
deambulazione alterata dalla problematica del ginocchio destro e dell’anca
sinistra (doc. A 2).
Anche il nuovo medico
curante, dott. __________, spec. FMH in chirurgia, ha attestato l’insorgenza di
“… forti dolori al polpaccio di sinistra che peggiorano sotto sforzo causati da
una tendinite achille sinistra. Il paziente presenta quindi un peggioramento
dei noti dolori cronici (anca sinistra, femore sinistro, ginocchio destro e
mano sinistra), conseguenti alle fratture conseguenti al politrauma da caduta
del 11.04.2016. (…). Si può affermare che nell’ultimo anno la sua situazione
clinica sia peggiorata.” (doc. A 4). Egli ha peraltro certificato la totale
incapacità lavorativa dell’insorgente (doc. A 3).
2.6
Per costante giurisprudenza,
in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo
l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che
precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il
diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02
dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung,
in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351
seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza
8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465 consid. 4.4 e
consid. 4.7, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle
assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da
medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che
non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della
correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta
Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti
dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono
legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni
all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di
prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei
medici curanti.
Trattandosi
invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali a medici esterni
all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti in ossequio alla
procedura di cui all’art. 44 LPGA, esse godono di piena forza probatoria, a
condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio
l’affidabilità (cfr. STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017 consid. 3.2 e
8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante
è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami
approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,
che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella
presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano
motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;
RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid.
1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È infine utile osservare che
se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,
precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri
medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come
farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è
l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in
fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).
2.7
Nella concreta evenienza,
tutto ben considerato, questa Corte ritiene di non poter senz’altro confermare
la decisione dell’amministrazione di considerare RI 1 in grado di svolgere, a
tempo pieno e con un rendimento ridotto (del 15%), delle attività sostitutive
adeguate. In effetti, riguardo alla valutazione dell’esigibilità lavorativa
(che sta alla base della determinazione del grado d’invalidità), agli atti di
causa figurano referti specialistici contraddittori – da una parte quelli del
medico di __________, dall’altra quelli elaborati dal Prof. dott. __________ -
che non gli consentono di decidere, con la necessaria tranquillità, in un senso
oppure nell’altro.
Il TCA rileva inoltre che
nel caso concreto la valutazione della capacità lavorativa residua si presenta delicata
trattandosi di un assicurato che lamenta disturbi che coinvolgono più distretti
del corpo (arti inferiori bilateralmente [ginocchio destro e anca sinistra], arto
superiore sinistro [polso sinistro] e rachide lombare) suscettibili d’interagire
tra loro nell’esercizio di un’attività professionale.
In simili casi, la
giurisprudenza federale prevede che la vertenza non possa essere decisa
basandosi sull’uno o sull’altro dei pareri a disposizione ma che occorre
ordinare una perizia ad opera di un medico indipendente secondo la procedura di
cui all’art. 44 LPGA oppure una perizia giudiziaria (cfr. STF 8C_456/2010 del
19.
aprile 2011 consid. 3; in questo stesso si veda pure la STF 8C_943/2010 del
9.
novembre 2011 consid. 3.2).
2.8
In una sentenza di principio
9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale federale
ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale relativa
al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM;
art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla
Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi
il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in
quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento
istruttorio.
Il TF ha, al riguardo,
sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…).
4.4.1.1
Ist das Gutachten einer
versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene
Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das
Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die
Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit
diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines
Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den
kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61
lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen
auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen
Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung
delegieren dürfen.
4.4.1.2
Die Vorteile von Gerichtsgutachten
(anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des
Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte
Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko
von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren
multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick
auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche
funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der
Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,
Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation
schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.
4.4.1.3
Die Einschränkung der Befugnis der
Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die
Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter
Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im
Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG;
vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei,
derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine
Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo
dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige
Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat,
bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger
zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten
(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil
vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.
4.4.1.4
Freilich ist es weder unter praktischen
noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens,
die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts
fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines
Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS
von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür.
Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein Gerichtsgutachten
einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig erhobenen)
medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich abklärungsbedürftig hält
oder wenn eine Administrativexpertise in einem rechtserheblichen Punkt nicht
beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der bisherigen Rückweisungspraxis bei
Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die betreffende Beweiserhebung erfolgt
alsdann vor der - anschliessend reformatorisch entscheidenden -
Beschwerdeinstanz selber statt über eine Rückweisung an die Verwaltung. Eine
Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der
notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist.
Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der
Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine
Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen
erforderlich ist (siehe beispielsweise das Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar
2011.
E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S. 151 E. 3.5, 9C_85/2009).” (DTF 137 V
263-265)
In
una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 consid. 5.2 - dunque successiva
a quella pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione
contro gli infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati
nella DTF 135 V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa
l’affidabilità di rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice
(cantonale) è libero di scegliere se ordinare direttamente una perizia
giudiziaria oppure rinviare gli atti all’amministrazione affinché disponga essa
stessa una perizia seguendo la procedura di cui all’art. 44 LPGA:
" Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein
Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen
haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine Begutachtung veranlasst
(BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).”
In una sentenza
8C_412/2019 del 9 luglio 2020 consid. 5.4, la Corte federale ha rinviato la
causa all’assicuratore LAINF (e non al tribunale cantonale che aveva
respinto il ricorso della persona assicurata) affinché disponesse l’esecuzione
di una perizia ai sensi dell’art. 44 LPGA, precisando che laddove esistano
dubbi circa l’attendibilità e la pertinenza della valutazione del medico
fiduciario, spetta in primo luogo all’assicuratore contro gli infortuni
procedere a ulteriori atti istruttori per determinare d’ufficio i fatti
determinanti e, se del caso, assumere le prove necessarie prima di emanare la
decisione (art. 43 LPGA):
" Lorsqu’il existe des doutes sur la fiabilité et la pertinence de
l’appréciation du médecin-conseil, il appartient en premier lieu à
l’assureur-accidents de procéder à des instructions complémentaires pour
établir d’office l’ensemble des faits déterminants et, le cas échéant,
d’administrer les preuves nécessaires avant de rendre sa décision (art. 43 al.
1.
LPGA; ATF 132 V 368 consid. 5 p. 374; arrêt 8C_401/209 du 9 juin 2020 consid.
5.3.3
et ses références).” (STF 8C_412/2019, consid. 5.4.)
(si veda pure la STF
8C_697/2019, 8C_698/2019 del 9 novembre 2020 consid. 4.1).
Nella presente
fattispecie, il TCA ritiene che siano soddisfatti i presupposti per un rinvio
degli atti all’istituto convenuto (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF
135.
V 465), già per il fatto che esso ha fondato la decisione impugnata sul
solo parere del proprio medico di __________.
Per le ragioni già esposte al considerando 2.7., si giustifica l’annullamento
della decisione su opposizione impugnata nella misura in cui all’assicurato è
stata attribuita una rendita d’invalidità del 33% e il rinvio
degli atti all’assicuratore resistente affinché disponga un approfondimento
peritale esterno (art. 44 LPGA) volto a definire l’esigibilità lavorativa
tenuto conto del solo danno infortunistico di natura somatica. Sulla
scorta delle relative risultanze, l’CO 1 sarà poi chiamato a determinare di
nuovo il grado dell’invalidità.
2.9
Visto l’esito del ricorso (il
rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria, cfr., da ultimo, la STF
8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid.
7.1
pag. 271 e riferimento), l’CO 1 verserà all’insorgente, rappresentato da un
avvocato, l’importo di fr. 2'500 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per
ripetibili, ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria
(doc. IV; cfr., su quest’ultimo aspetto, DTF 124 V 309, consid. 6; STF 9C_274/2014 del 30 settembre 2014 consid.
5; STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5, STF 9C_206/2011 del 16 agosto
2011.
consid. 5, STF 9C_352/2010 del 30 agosto 2010 consid. 3).
2.10
L’art.
61.
lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura
deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;
la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte
alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In
data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61
lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,
rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61
lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a
prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo
prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese
processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
La
procedura è pertanto di principio onerosa se concerne la fissazione dei
contributi (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge federale sulla
parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, FF 2018, pag. 1303 e
seguenti, pag. 1334: “La
mozione Gruppo UDC 09.3406 chiede che venga abolito il principio della gratuità
delle procedure di ricorso davanti ai tribunali cantonali nell’ambito delle
assicurazioni sociali. L’indicazione secondo cui la procedura è gratuita va
pertanto soppressa (art. 61 lett. a D-LPGA). Saranno così applicabili le
disposizioni del diritto cantonale relative alle spese di procedura. Per quanto
riguarda invece le controversie relative a prestazioni, la lettera fbis
contempla l’addebito di spese soltanto nel caso in cui la singola legge lo
preveda. Nell’assicurazione invalidità una tale regolamentazione è già in
vigore dal 1° luglio 2006 (art. 69 cpv. 1bis LAI)”).
Secondo
l’art. 83 LPGA (disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al
tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del
21.
giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In concreto, la procedura
ricorsuale in oggetto è ridivenuta pendente dinanzi al TCA a seguito della
sentenza federale di rinvio del 1° marzo 2021, per cui si applica la
nuova disposizione legale. Trattandosi di prestazioni LAINF, il legislatore non
ha previsto di prelevare le spese.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione su opposizione impugnata è annullata nella misura in cui
all’assicurato è stata attribuita una rendita d’invalidità del 33%.
§§ Gli
atti sono retrocessi all’CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’CO 1 verserà
all’assicurato, rappresentato da un avvocato, l’importo di fr. 2'500 (IVA
inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili, ciò che rende priva di oggetto la
domanda di assistenza giudiziaria.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta
in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti