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Decisione

35.2021.30

Nullità di una decisione LAINF in ragione dell'assenza di firma? Discusso il diritto a una rendita d'invalidità (in particolare, la determinazione del reddito da valido: preteso avanzamento professionale e supplementi salariali secondo il CCL)

30 agosto 2021Italiano39 min

contesta che alla valutazione dell’esigibilità lavorativa espressa dal medico __________

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2021.30

mm/DC

Lugano

30 agosto 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 15 marzo 2021 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 16 febbraio 2021 emanata

da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 25 novembre 2001, RI

1, nato nel 1980, dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di

pittore e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie

professionali presso l’CO 1, ha distorto il ginocchio destro mentre stava

camminando nel bosco.

La RMN del 29 novembre

2001 ha evidenziato la presenza di una rottura, verosimilmente parziale, del

legamento crociato anteriore (LCA) e del menisco mediale (doc. 46 – fasc. 3).

Nel mese di febbraio 2002, l’assicurato è quindi stato sottoposto a un

intervento di trapianto biologico gracile e semitendinoso del LCA (doc. 59 –

fasc. 3).

L’istituto assicuratore ha

assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

Grazie alle cure

prestategli, RI 1 è stato in grado di riprendere il proprio lavoro (cfr. doc.

42, p. 2 – fasc. 3).

1.2. L’8 febbraio 2017, l’assicurato,

che nel frattempo era entrato alle dipendenze della ditta __________ di __________,

è rimasto vittima di un secondo evento traumatico: scendendo dalle scale di

casa, egli ha messo male il piede e ha riportato una distorsione al ginocchio destro.

Fatti

I sanitari hanno diagnosticato una lesione condrale mediale in stato dopo

plastica del LCA e meniscectomia mediale (doc. 4 – fasc. 3).

In data 29 agosto 2017,

all’assicurato è stata praticata una valgizzazione d’apertura della tibia

prossimale con osteosintesi, una greffe ossea alla tibia prossimale, una

regolarizzazione meniscale con plastica Notch e una cura della lesione

osteocondrale con débridement, microfratturazione e applicazione di una

membrana biomimetica osteocondrale (doc. 33 – fasc. 3).

Il 20 giugno 2018 è stato

eseguita un’artroscopia diagnostica con plastica Notch di allargamento

post-plastica LCA, una condroplastica con shaver condilo femorale mediale di

regolarizzazione e l’ablazione del materiale di osteosintesi a livello della

tibia prossimale destra (doc. 113 – fasc. 3).

Nel mese di agosto 2019 ad

RI 1 è stata finalmente impiantata una protesi totale del ginocchio destro

(doc. 237, p. 2 – fasc. 4).

Da notare che l’assicurato

soffre di disturbi anche al ginocchio sinistro. Dagli atti di causa

emerge in effetti che, negli anni 1998 e 2004, quel ginocchio è stato

sottoposto a degli interventi di plastica del LCA (il secondo in ragione di una

ri-rottura della plastica). Risulta poi che, nel dicembre 2019, RI 1 ha subito

una distorsione del ginocchio sinistro con ulteriore ri-rottura della plastica

del LCA (cfr. doc. 10 – fasc. 1).

1.3. Il 10 luglio 2020,

l’amministrazione ha informato l’assicurato che, a far tempo dal 1° ottobre

2020, la corresponsione delle prestazioni di corta durata (cura medica +

indennità giornaliera) sarebbe stata interrotta, e ciò a fronte della

stabilizzazione delle condizioni di salute infortunistiche (doc. 297 – fasc.

4).

1.4. In data 4 dicembre 2020, l’CO

1 ha emanato una decisione formale mediante la quale ha negato il diritto a una

rendita d’invalidità e, d’altra parte, ha assegnato un’indennità per

menomazione dell’integrità (IMI) del 20% (doc. 325 – fasc. 4).

A seguito dell’opposizione

interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 331), in data 16

febbraio 2021, l’assicuratore ha confermato il contenuto della sua prima

decisione (doc. 337– fasc. 4).

1.5. Con tempestivo ricorso del 15

marzo 2021, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che l’CO 1

venga condannato a riconoscergli una rendita d’invalidità intera a contare dal

1° ottobre 2020.

A sostegno della propria

pretesa, il patrocinatore fa innanzitutto valere che tanto la decisione formale

del 4 dicembre 2020 che quella su opposizione impugnata sarebbero nulle per

mancanza di valida firma (doc. I, p. 6).

D’altra parte, egli

contesta che alla valutazione dell’esigibilità lavorativa espressa dal medico __________

dell’assicuratore possa essere attribuito un sufficiente valore probatorio e

pretende esservi, considerando il danno interessante entrambe le ginocchia,

un’incapacità lavorativa del 100%. Sempre in questo contesto, l’avv. RA 1

stigmatizza il fatto che lo stato di salute dell’assicurato non è stato

indagato dal punto di vista neurologico né neurochirurgico (doc. I, p. 8 ss.).

Inoltre, per quanto

riguarda gli aspetti economici legati alla determinazione del grado

dell’invalidità, il rappresentante rileva, trattandosi del reddito da valido,

che l’CO 1 “… vorrebbe ignorare l’esistenza del CCL ramo pittura e gessatura

Svizzera tedesca, Ticino e Giura, che fissa in Fr. 5'534.-- mensili per 13

mensilità la retribuzione dovuta ad un capo operaio. È pacifico che senza gli

infortuni ad entrambi gli arti inferiori, che rendono impossibile al ricorrente

di continuare a svolgere la propria attività abituale di pittore qualificato,

il ricorrente – viste l’anzianità di servizio, la sua formazione e esperienza

lavorativa, nonché la sua capacità anche a dirigere delle squadre di operai – avrebbe

da tempo raggiunto la posizione di capo operaio.

Inoltre, il CCL impone dei

supplementi del 25% dello stipendio per le ore straordinarie normali e del 100%

per le ore straordinarie dei giorni festivi, compensi che si sarebbero aggiunti

anno dopo anno. Pertanto, lo stipendio da abile va quantificato in Fr. 71'942.--

di base più un importo stimato di Fr. 3'600.-- annui per straordinari in

ragione del 5% del tempo di lavoro normale e fatta salva una diversa risultanza

istruttoria.” (doc. I, p. 10).

A proposito del reddito

da invalido, il patrocinatore sostiene che, data un’inabilità lavorativa

del 100%, per l’insorgente sarebbe “… impossibile conseguire un qualsiasi

reddito da attività lucrativa”. A suo avviso, inoltre, il reddito statistico da

invalidità ritenuto dall’istituto resistente andrebbe decurtato del 25% per

tener conto di tutte le “… circostanze personali e professionali del signor RI

1, direttamente conseguenti ai danni alla salute subiti, alla sua età, al fatto

di aver lavorato sempre e solo in cantieri edili, di non essere cittadino

svizzero e di non disporre più del permesso di lavoro, di essere senza

occupazione, al fatto che il grado di occupazione residuale è puramente teorico

ed eventuale, dall’assenza di riqualifiche in ambito professionale escluse

dalla stessa CO 1 in ragione del curriculum vitae dell’assicurato, …” (doc. I,

p. 10 ss.).

1.6. L’CO 1, in risposta, ha

postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per

quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).

1.7. In data 28 aprile 2021,

l’avv. RA 1 ha prodotto ulteriore documentazione medica, ha chiesto l’audizione

testimoniale del dott. __________, ha richiamato dall’CO 1 l’intero incarto

dell’assicurato e dal __________ (__________) di __________, rispettivamente

dal __________ di __________, una relazione scritta sulla capacità lavorativa

e, infine, ha postulato l’esecuzione di una perizia medica (doc. V).

L’assicuratore convenuto

si è pronunciato in proposito il 7 maggio 2021 (doc. VII).

Il 12 maggio 2021, il

rappresentante del ricorrente ha formulato alcune osservazioni in merito a

quanto sostenuto dall’amministrazione (doc. IX).

1.8. In data 19 maggio 2021,

l’avv. RA 1 ha versato agli atti copia di una mail che l’CO 1 ha nel frattempo inviato

all’assicurato (doc. XI + allegato).

L’amministrazione ha preso

posizione in merito il 25 maggio 2021 (doc. XIII).

1.9. Il 9 giugno 2021 al TCA è

pervenuto un referto, datato 25 maggio 2021, del Servizio di ortopedia e

traumatologia dell’Ospedale __________ di __________ (doc. XV + allegato).

Le osservazioni

dell’assicuratore convenuto sono datate 17 giugno 2021 (doc. XVII).

1.10. Il 22 giugno 2021, il

patrocinatore dell’insorgente ha trasmesso a questa Corte il rapporto 7 maggio

2021 del __________ (doc. XIX).

L’CO 1 si è espresso in

merito in data 29 giugno 2021 (doc. XXI).

in diritto

Considerandi

in ordine

2.1

Preliminarmente, richiamata

la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui

l’incarto era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno

all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la

STF 8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide

questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N.

043/2018 del 29 maggio 2018) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una

comunicazione dell’8 giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato

trattato dalla funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti

(in concreto, dall’avv. RA 2), senza che la giurista di lingua italiana figlia

del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata.

2.2

Sul piano formale, il

rappresentante del ricorrente invoca la nullità della decisione formale, così

come di quella su opposizione impugnata, per il motivo che esse non sono state

firmate dai loro autori.

Da parte sua,

l’amministrazione “… ritiene di essere legittimata a trasmettere le decisioni e

le decisioni su opposizione per via centralizzata e quindi prive della firma

autografa. Mal si comprendono le rimostranze del patrocinatore in quanto tale

modo di procedere non comporta nessun pregiudizio per gli assicurati e/o i loro

patrocinatori e – soprattutto in periodo di telelavoro – semplifica

notevolmente i compiti dell’amministrazione.” (doc. III, p. 2).

Chiamato a pronunciarsi al

riguardo, il TCA constata che in effetti né la decisione formale del 4 dicembre

2020.

né quella su opposizione del 16 febbraio 2021 recano la firma autografa

dello specialista __________, rispettivamente dell’avv. RA 2.

La conseguenza giuridica

non può però essere quella che auspica il patrocinatore dell’assicurato.

Infatti, secondo la

giurisprudenza, una decisione amministrativa non firmata è nulla soltanto se la

legge prevede esplicitamente la necessità della firma (cfr. DTF 127 I 44

consid. 3b non pubblicato; 112 V 87 consid. 1; 105 V 248 consid. 4; si veda

pure B. Bovay, Procédure

administrative, Stämpfli 2015, p. 367). Ora, la LPGA non

prevede che le decisioni e le decisioni su opposizione debbano recare la firma

manoscritta del loro autore (in questo senso, cfr. Commentaire romand LPGA – V.

Défago Gaudin, art. 49 LPGA n. 17 e n. 39).

Pertanto, l’assenza di

firma della decisione formale e di quella su opposizione non comporta, in

concreto, la loro nullità.

nel merito

2.3

Nel merito, litigiosa è la

questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a negare il diritto a una rendita

d’invalidità, oppure no.

Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF,

l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito

d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo l'art. 8 cpv. 1

LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il TF, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572 ss., ha

rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv.

1.

LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase

LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti

di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.

Da parte sua, l'art. 16

LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che

l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività

ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione

di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del

mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto

ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella

sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che

anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità

dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2

seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la

nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza

relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e

invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito

all'introduzione della LPGA.

Su questi aspetti si veda

pure la DTF 130 V 343.

Due sono, dunque, di norma

gli elementi costitutivi dell'invalidità:

1.

il danno alla salute fisica

o psichica (fattore medico)

2.

la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

Tra il danno alla salute e

l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato

(fattore causale).

Nell'assicurazione obbligatoria

contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed

adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.

2.4

L'invalidità, concetto

essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di

guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

D'altro canto, poiché

l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un

danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente

adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

Spetta al medico fornire

una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un

esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate

funzioni.

Il medico indicherà per

prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando

quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

Egli valuterà finalmente

il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella

professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi

aspetti, STF I 871/02 del 20 aprile 2004 e STF I 162/01 del 18 marzo 2002).

L'invalidità, proprio

perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che

l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando

la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in

un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

I due redditi da porre a

raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su

solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale

ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione

dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione

medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,

sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TF ha avuto modo di

confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro

stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire

pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua

capacità lavorativa (STF U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno

effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -

le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in

generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si

avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività

ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al

massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una

prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.

consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti

l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità

di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro

generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che

gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro

(RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I.

Termine: reddito da invalido

La misura dell'attività

che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del

danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le

attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza,

per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che

non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione

professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,

rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse

vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o

non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la

possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità

di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro

ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,

cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI

1994.

U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STF del 30 giugno 1994 succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art.

28.

cpv. 4 OAINF:

" Se a causa

della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo

l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente

dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado

d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima

di un danno alla salute della stessa gravità."

II. Termine: reddito

conseguibile senza invalidità

Nel determinare il reddito

conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla

situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura

partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta

sostanzialmente stabile (cfr. STF del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci

si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche

rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze

ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,

consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità

corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico

conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da

invalido.

2.5

Nella presente fattispecie,

alla base della decisione dell’amministrazione di negare all’assicurato una

rendita d’invalidità, vi è essenzialmente l’apprezzamento dell’esigibilità

lavorativa enunciato dal medico __________ (cfr. doc. 337, p. 4).

Nel suo referto del 20

novembre 2020, fondato sugli esiti della visita di chiusura del 16 giugno 2020,

il dott. __________, spec. in chirurgia ortopedica e traumatologia, ha così

descritto le limitazioni funzionali dipendenti dal danno alla salute

infortunistico:

" (…) l’assicurato

è da considerare abile al 100%, senza necessità di pause aggiuntive, in

attività che rispecchiano le limitazioni sotto indicate:

Molto spesso può sollevare e portare pesi molto leggeri (fino a 5

kg), leggeri (tra 5 e 10 kg) fino all’altezza dei fianchi. Di rado può

sollevare pesi medi (10-25 kg) fino all’altezza dei fianchi, mai più può

sollevare pesi pesanti e molto pesanti fino all’altezza dei fianchi, molto

spesso può sollevare oltre l’altezza del petto pesi fino a 5 kg; di rado può

sollevare oltre l’altezza del petto superiori a 5 kg.

Molto spesso può maneggiare attrezzi leggeri e di precisione ed

attrezzi medi; mai più lavoro pesante – lavoro manuale rozzo e molto pesante.

Talvolta può avere una posizione in piedi e inclinata in avanti,

mai più una posizione inginocchiata: molto spesso può eseguire la flessione

delle ginocchia. Talvolta può avere una posizione di lunga durata e in piedi.

Spesso può camminare lunghi tratti, di rado può camminare su

terreno accidentato. Talvolta può salire le scale. Mai più salire su scale a

pioli. Uso delle due mani possibile, possibile stare in equilibrio.” (doc. 318

– fasc. 4)

In data 19 febbraio 2021,

lo stesso medico __________ ha precisato che la valutazione dell’esigibilità

lavorativa appena riportata tiene conto dei postumi residuali ad entrambe le

ginocchia (cfr. doc. 336: “L’esigibilità lavorativa del 20.11.2020 riguarda

entrambe le ginocchia, nello specifico la stessa veniva dettata in sostituzione

ai limiti funzionali valutati per entrambe le ginocchia nella visita __________

del 16.06.2020, visita che aveva interessato entrambe le ginocchia; la visita

obiettiva riguardò entrambe le ginocchia; nel paragrafo delle diagnosi furono

riportate le diagnosi riferibili ad i traumi del ginocchio destro e sinistro ;

l’intera visita tenne in considerazione entrambe le ginocchia da cui ne

scaturirono limiti funzionali che, seppure in contraddizione, rispecchiavano

problematiche deambulatorie derivanti dalla sindrome algico-disfunzionale di

entrambe le ginocchia.”).

Chiamato ora

a pronunciarsi, questo Tribunale ritiene di poter validamente far capo alla

valutazione dell’esigibilità lavorativa espressa dal dott. __________,

specialista proprio nella materia che qui interessa, senza che si riveli

necessario procedere a ulteriori atti istruttori, in particolare a una perizia

giudiziaria.

Al riguardo, va rilevato

che lo stesso medico curante specialista, dott. __________, spec. FMH in

chirurgia ortopedica e traumatologia, a margine della consultazione del 12

maggio 2020, ha ritenuto “sicuramente esigibile” una ripresa lavorativa “in

un’attività sedentaria con cambio di posizione” (cfr. doc. 283, p. 3; dello

stesso autore, si veda pure il doc. 281: “Dal punto di vista professionale il

paziente come imbianchino rimane in inabilità lavorativa. Ritengo ora opportuno

da parte della CO 1 riattivare il programma di riconversione professionale in

un’attività adattata, privilegiando attività sedentarie con cambio di

posizione, senza porto di pesi eccessivi, senza scale a pioli, ecc.” – il

corsivo è del redattore).

Del resto, la valutazione dell'esigibilità lavorativa

espressa dal medico fiduciario risulta plausibile anche alla luce dei

precedenti giurisprudenziali riguardanti assicurati che accusavano limitazioni

nell'utilizzo degli arti inferiori (cfr., a questo proposito, STCA 35.2017.111

del 20 giugno 2018 consid. 2.4.5 e riferimenti ivi citati e 35.2018.69 dell’11

febbraio 2019 consid. 2.3.5). Va pure segnalato che, nella STF 8C_624/2015 del

25.

gennaio 2016 consid. 3.2.1, riguardante un’assicurata che soffriva di

disturbi residuali localizzati all’articolazione tibiotarsica e a quella

sottoastragalica sinistra in stato dopo molteplici interventi chirurgici al

piede sinistro, pronunciata artrosi attiva a livello dell’articolazione di

Lisfranc/tarso-metatarsale e completa consolidazione dell’artrodesi nella

regione dell’articolazione sottoastragalica/mesopiede, il TF ha ammesso una piena

capacità lavorativa in un’attività confacente (in questo stesso senso, si

vedano pure la STFA U 93/04 del 14 febbraio 2005 consid. 5, concernente un

assicurato che presentava le sequele di una frattura del calcagno destro e la

STFA U 38/01 del 5 giugno 2003 consid. 5.2.1, inerente un assicurato che, a

seguito di un’importante frattura comminuta del pilone tibiale con frattura del

malleolo laterale, aveva reliquato una grave artrosi alle articolazioni

tibiotarsica e sottoastragalica, così come un’artrodesi della tibiotarsica

sinistra).

In queste condizioni, il

TCA non può dunque seguire l’avv. RA 1 laddove fa valere che il ricorrente

presenterebbe una totale inabilità lavorativa anche in attività sostitutive

adeguate.

In particolare l’esito

degli stages in laboratorio e in azienda organizzati nell’ambito

dell’accertamento della scelta professionale disposto dall’assicurazione per

l’invalidità, non può essere ritenuto decisivo. In effetti, dal relativo

rapporto del __________, prodotto sub doc. G, si evince che

all’assicurato sono state assegnate delle mansioni che, almeno in parte, non

rispettavano i limiti funzionali descritti dai sanitari, segnatamente quello

concernente la capacità di mantenere la posizione eretta di lunga durata

(soltanto “talvolta” secondo il medico __________). Non è quindi un caso se il

secondo giorno di lavoro presso la ditta __________ di __________ (23 marzo

2021), il ginocchio sinistro gli è ceduto provocandone la caduta su un fianco.

Inconferente è pure il

fatto che le condizioni di salute del ricorrente non siano state indagate dal

profilo neurologico/neurochirurgico. Dagli atti di causa risulta che,

interpellato in proposito, il dott. __________ ha indicato di ritenere che “…

la problematica sia dal mio punto di vista chiara su una sindrome

infrapatellare con probabile neuroma irritativo focale influenzato

dall’infiltrazione diagnostica e possibilmente anche da quella di oggi

terapeutica. Personalmente non ho un’indicazione a esame neurologico,

…”; si veda pure il doc. 281, p. 2: “Per l’esame neurologico richiesto dalla CO

1, ritengo che la problematica sia chiara nell’ambito di una sindrome

del nervo infrapatellare con un piccolo neuroma, per il quale sono già stati

instaurati i trattamenti conservativi classici, aggiungendo ora Neurodol in

modo continuo, insistendo con il micro-vibratore e il cerotto siliconato. Si

effettua oggi un’infiltrazione diagnostico-terapeutica per cercare di ridurre

ulteriormente la sintomatologia.” – il corsivo è del redattore).

Alla luce di quanto

precede, questo Tribunale ritiene dimostrato con un sufficiente grado di

verosimiglianza che il ricorrente sarebbe in grado di esercitare, a tempo pieno

e con un rendimento completo, un’attività lavorativa leggera dal profilo

dell’impegno fisico, da svolgersi prevalentemente da seduto con possibilità di

alternare la posizione. D’altronde, assodato che RI 1 non è più in grado di

lavorare quale pittore, nessun medico, nemmeno quelli curanti, ha

esplicitamente attestato che, tenuto conto dei soli postumi infortunistici

residuali, egli presenterebbe una qualsiasi incapacità anche in attività

sostitutive adeguate.

Va inoltre ricordato che

le difficoltà del mercato del lavoro rappresentano un elemento estraneo

all’invalidità. In effetti, secondo dottrina e giurisprudenza, l’assicurato

deve compiere ogni sforzo per valorizzare al massimo le sue capacità di

guadagno (cfr. DTF 123 V 96 consid. 4c; RAMI 1996 U 240 p. 96; SVR 1995 UV 35 p.

106.

consid. 5b e riferimenti). Se, malgrado tale impegno, un’occupazione

confacente all’interessato non è reperibile in concreto, questo è dovuto alla

congiuntura del momento, per la quale, considerata la nozione di mercato

equilibrato del lavoro - nozione quest’ultima certo teorica e astratta ma

inerente al sistema e fondata sull’art. 16 LPGA, implicante da una parte un

certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un mercato

del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro

diversificati -, né l’assicurazione per l’invalidità né quella contro gli infortuni

sono tenute a risponderne (cfr. DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 p. 332

consid. 3b).

È peraltro utile segnalare che, secondo la giurisprudenza, se

è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione

rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti

sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera

attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che la Corte

federale ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio generico ad attività

nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio,

compiti di controllo e sorveglianza (cfr. VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STF U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.7).

Questa Corte non ignora infine

che, in occasione della visita del 27 aprile 2021, il dott. Lafranchi ha affermato

che, a quel momento, non vi era più alcuna capacità lavorativa residua (doc. F,

p. 2: “Reputo importante che se si vuole sperare in una ripresa professionale,

si dovranno rivalutare le sue competenze. Per questo motivo invito la CO 1 a

riconvocare il paziente. L’esigibilità in questo momento e anche nelle

attività funzionalmente apprezzate dal rapporto del medico __________ del

20.11.2020, sono nulle.” – il corsivo è del redattore). Occorre tuttavia

considerare che lo stato di salute dell’assicurato si è aggravato a seguito

dell’evento occorso il 23 marzo 2021 - evento che l’istituto assicuratore ha del

resto assunto a titolo di nuovo infortunio (cfr. doc. XIII e doc. XVII) –

dunque posteriormente alla data di emanazione della decisione su

opposizione impugnata (16 febbraio 2021).

A ragione l’amministrazione

ha quindi osservato che quanto intervenuto dopo tale data, esula dalla presente

procedura ricorsuale (cfr. doc. XVII, p. 2). Infatti, secondo una costante

giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali esamina di regola la

legalità delle decisioni impugnate, in base allo stato di fatto esistente al momento

in cui la decisione litigiosa è stata rilasciata (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1,

121.

V 362 consid. 1b e i riferimenti ivi menzionati).

Una volta chiuso il

(nuovo) caso, l’amministrazione valuterà se sono dati i presupposti per

assegnare al ricorrente una rendita d’invalidità.

2.6

Trattandosi degli aspetti

economici legati alla determinazione del grado dell’invalidità, con la propria

impugnativa, il rappresentante dell’assicurato contesta entrambi i redditi, da

valido e da invalido, ritenuti dall’amministrazione per negare il diritto alla

rendita.

A proposito del reddito

da valido, l’assicuratore resistente l’ha quantificato in fr. 65'260,

facendo capo alle informazioni fornite dal datore di lavoro presso il quale

l’assicurato era impiegato al momento dell’evento dell’8 febbraio 2017 (cfr. doc.

322.

e doc. 321: “lo stipendio del signor RI 1 se fosse ancora alle dipendenze

della ditta __________ in base al contratto collettivo di lavoro nel ramo della

pittura, verniciatura, sarebbe di frs. 5020.00 per 13 mensilità.”).

Con l’impugnativa, l’avv. RA

1.

fa valere che, qualora non fosse insorto il danno alla salute, considerando

l’”anzianità di servizio, la sua formazione e esperienza lavorativa, nonché la

sua capacità anche a dirigere delle squadre di operai”, l’insorgente sarebbe

divenuto capo-operaio, conseguendo pertanto un salario di fr. 5'534/mese per 13

mensilità. Inoltre, sempre secondo il patrocinatore, l’amministrazione non

avrebbe tenuto conto dei supplementi previsti dal CCL per le ore straordinarie

normali e per quelle relative ai giorni festivi. In considerazione di tutto

ciò, il reddito senza l’invalidità ammonterebbe almeno a fr. 75'542 (fr. 71'942

quale salario base + fr. 3'600 quale supplemento per ore straordinarie).

Tutto ben considerato,

questo Tribunale ritiene di poter fare proprio il valore considerato dall’CO 1.

In primo luogo, occorre

segnalare che, secondo la giurisprudenza, per fissare il reddito senza

invalidità da considerare nel quadro del raffronto dei redditi previsto

dall’art. 16 LPGA, occorre stabilire ciò che la persona assicurata avrebbe,

secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, realmente potuto

conseguire al momento determinante qualora fosse rimasta in buona salute. Il

reddito senza invalidità deve essere valutato nel modo più concreto possibile,

di modo che esso si deduce di principio dal salario che l’assicurato realizzava

prima dell’insorgenza del danno alla salute, tenendo conto dell’evoluzione dei

salari sino al momento della nascita del diritto alla rendita (DTF 129 V 222

consid. 4.3.1 e riferimento ivi menzionato).

Per decidere se

considerare un ipotetico cambiamento d’attività, le possibilità teoriche di

sviluppo professionale o di avanzamento, possono essere prese in considerazione

soltanto laddove è molto verosimile che esse si sarebbero realizzate. Al

riguardo, è necessario che esistano degli indizi concreti che la persona

assicurata avrebbe effettivamente ottenuto un avanzamento oppure un

corrispondente aumento dei redditi, se non fosse divenuta invalida. Degli

indizi concreti a favore dell’evoluzione della carriera professionale esistono,

ad esempio, allorquando il datore di lavoro ha lasciato intravvedere una tale

prospettiva di avanzamento o ha fornito delle assicurazioni in tal senso. Delle

semplici dichiarazioni d’intento della persona assicurata non bastano (STF 9C_486/2011

del 12 ottobre 2011 consid. 4.1 e 9C_523/2008 del 25 maggio 2009 consid. 2.2). Nel

caso in cui l’invalidità è la conseguenza di un infortunio, tali indizi devono

già esistere al momento in cui quest’ultimo si è prodotto (STF U 222/97 del 23

giugno 1999 consid. 5c).

Nella concreta evenienza,

il TCA constata che l’insorgente non è stato in grado di fornire alcun indizio

concreto a sostegno del preteso sviluppo professionale. È certo possibile che,

senza l’invalidità, RI 1 avrebbe un giorno beneficiato di un avanzamento di

carriera, tuttavia tale circostanza non risulta provata con il grado di

verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza federale.

In secondo luogo, è utile ricordare che, per costante

giurisprudenza

federale, guadagni supplementari risultanti da lavoro straordinario vanno presi

in considerazione nella determinazione del reddito da valido nella misura in

cui hanno carattere di reddito e non costituiscono un rimborso spese,

presupposto essendo in ogni caso che tali redditi venivano percepiti

regolarmente dall'assicurato e che egli ne avrebbe probabilmente beneficiato

anche nel futuro (cfr. STF 8C_653/2016 del 16 gennaio 2017; 8C_285/2016 del 6

settembre 2010; RAMI 2000 n. U 400 p. 381 [U 297/99]; 1989 n. U 69 p. 176 [U 24/88]; VSI 2002 p. 159 [I 357/01] consid. 3b).

Nella concreta evenienza,

né dall’annuncio d’infortunio del 9 febbraio 2017 (doc. 1 – fasc. 2) né dai

conteggi di salario relativi agli anni 2015, 2016 e 2017 (doc. 173, p. 90-95 –

fasc. 3; si veda pure il doc. B) risulta che alle dipendenze della ditta __________

l’insorgente percepisse dei guadagni supplementari risultanti da lavoro

straordinario. Del resto, l’avv. RA 1 si è limitato a sostenere che questo

genere di guadagno è previsto dal CCL, senza dimostrare che, in concreto,

l’assicurato ne beneficiava con regolarità prima dell’insorgenza del danno alla

salute.

In esito a quanto precede,

il reddito da valido è dunque pari a fr. 65'260 (ossia fr. 5’020 per 13

mensilità).

2.7

Per quanto riguarda il reddito

da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle

sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.

Nella prima sentenza di

principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da

invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale

concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in

maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e

riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono,

conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle

statistiche salariali. La questione a sapere se, e in quale misura al caso, i

salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti, dipende dall'insieme

delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile

al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di

dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a

valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione

massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie

particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale

federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza,

che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una

stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può

senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione.

Nella seconda sentenza di

principio il TF ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da

invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL

(“Descrizione dei posti di lavoro”).

In quella sede, la nostra

Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL,

l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei

posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza

dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più

basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

L’Alta Corte,

relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente

applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali

nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla

struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori

desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle

grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STF del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

In una sentenza

32.2007.165

del 7 aprile 2008 questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del

20.

febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido

conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario

medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va

ridotto nella medesima percentuale (cfr., al riguardo, L. Grisanti, Nuove

regole per la valutazione dell’invalidità, in: RtiD II-2006, p. 311 seg., in

particolare p. 326-327) (…)”.

Con sentenza 8C_399/2007

del 23 aprile 2008 al consid. 6.2, il Tribunale federale ha lasciato aperta la

questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore

fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola

stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 p. 45 consid. 6.2;

dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata

in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un

gap salariale del 4%).

La questione è stata

definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima

Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di

almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente

inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può

giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un parallelismo dei

redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per la

parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una

deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali

sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito

non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di

parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali.

Questa giurisprudenza è

stata confermata dal TF, segnatamente nella DTF 141 V 1 consid. 5.

Da notare che, con

comunicazione del 19 ottobre 2018, l’CO 1 ha informato il Tribunale federale e

tutti i Tribunali cantonali delle assicurazioni che, a partire dal 1° gennaio

2019, avrebbe cessato di utilizzare le DPL, ritenuto che “nel corso degli

ultimi anni, il mantenimento della banca DPL è infatti divenuto sempre più

dispendioso in termini di tempo e costi ed avrebbe richiesto investimenti

considerevoli negli anni a venire. Inoltre, la collaborazione richiesta da

parte della CO 1 per il mantenimento del sistema è stata percepita dalle

imprese come sempre più gravosa. Per tutte queste ragioni, la CO 1 ha quindi

deciso che in futuro utilizzerà soltanto i dati statistici RSS nel quadro della

fissazione delle rendite di invalidità, e ciò a partire dal 1° gennaio 2019.”

2.8

Nella presente fattispecie,

l’istituto convenuto ha quantificato in fr. 72'232 il reddito da invalido,

facendo capo alla tabella RSS TA 1 2018, media totale, livello di

competenze 2, uomini, aggiornato al 2020, senza poi applicare alcuna riduzione

né a titolo di gap salariale né

a titolo

di

deduzione

sociale ex DTF 126 V 80 (cfr. doc. 322).

Il reddito ritenuto

dall’amministrazione è contestato dal patrocinatore, per il quale, da una

parte, in ragione del danno alla salute infortunistico, il ricorrente non

avrebbe più alcuna capacità lucrativa residua e, dall’altra, il reddito

statistico andrebbe decurtato del 25% per tener conto delle limitazioni legate

alle menomazioni fisiche, dell’età, del fatto di aver sempre e solo lavorato

nel settore dell’edilizia, di non avere la cittadinanza svizzera e dell’assenza

di una riqualifica professionale. Non risulta invece contestata l’applicazione

del livello di competenze 2 (cfr. doc. I; del resto, per un caso in cui

l’Alta Corte ha ritenuto corretta l’applicazione di quel livello in ragione del

conseguimento dell’attestato di capacità quale montatore elettricista e degli

anni di esperienza maturati, cfr. la STF 734/2020 del 31 marzo 2021 consid.

6.3).

Il TCA può limitare il

proprio esame a quei due soli aspetti.

In merito alla prima

obiezione, il TCA rileva che di aver già accertato che, nonostante i disturbi

residuali alle ginocchia, su un mercato equilibrato del lavoro, l’assicurato

potrebbe reperire ed esercitare, a tempo pieno e con un rendimento completo,

un’attività lavorativa confacente (cfr. supra, consid. 2.5. in fine).

A proposito della seconda

censura, conformemente alla giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TF ha precisato, al

riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico

permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire

sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione

globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente

motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo

apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid.

5b/cc).

Con sentenza 8C_80/2013

del 17 gennaio 2014 consid. 4.2, il TF ha inoltre precisato che non è

necessario procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in

considerazione come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la

nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso

d’occupazione. Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei

limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito

da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete.

Trattandosi

dell’invocata riduzione dettata dagli impedimenti legati al danno alla salute

infortunistico, secondo la più recente giurisprudenza federale, una tale

riduzione si giustifica soltanto se, anche su un mercato del lavoro che si

suppone equilibrato, considerati gli impedimenti legati alla persona o al posto

di lavoro, non esiste più un ventaglio sufficientemente ampio di attività

accessibili alla persona assicurata (cfr. STF 8C_174/2019 del 9 luglio 2019

consid. 5.2.2 e i riferimenti ivi citati).

Nel caso di specie, in

base all’apprezzamento del medico __________, confortato dal parere del medico

curante specialista, esiste ancora una piena capacità lavorativa in attività

leggere da svolgere in prevalenza da seduto, con la possibilità di alternare la

posizione.

Secondo questo Tribunale,

tenuto conto dell’esigibilità appena descritta, occorre ammettere che il

ricorrente beneficia di un ventaglio di attività sostitutive esigibili ancora

sufficientemente ampio, motivo per il quale una decurtazione a tale titolo non

si giustifica (ad esempio, in una sentenza 8C_841/2017 del 14 maggio 2018

consid. 5.2.2.2, concernente un’assicurata, vittima di una frattura del piatto

tibiale a sinistra, per la quale entravano ancora in linea di conto unicamente

delle attività leggere da svolgere in posizione prevalentemente seduta con una

reduzione di rendimento del 10% dovuta alla necessità di introdurre delle pause

supplementari, il TF ha ammesso l’esistenza di un mercato del lavoro ancora

sufficientemente ampio).

In questo contesto, è utile

segnalare che l’incapacità per motivi di salute di continuare a svolgere lavori

pesanti non implica necessariamente una riduzione del reddito ipotetico da

invalido. Il semplice fatto che siano ormai esigibili soltanto dei lavori

leggeri non giustifica l’applicazione di una riduzione supplementare, siccome

il salario statistico comprende, nel livello di qualifica 1, già un gran numero

di attività leggere (cfr. STF 8C_841/2017 del 14 maggio 2018, consid. 5.2.2.2 e

riferimenti; per un caso in cui la riduzione in discussione è stata negata

sebbene per la determinazione del reddito ipotetico da invalido fosse stato

applicato il livello di competenze 2, cfr. la STF 734/2020 succitata consid.

7.3).

L’assicurato, nato nel

1980, aveva 40 anni al momento determinante. Una decurtazione del

reddito statistico da invalido in ragione del fattore “età”, non entra pertanto

in linea di conto (si consideri in

ogni caso che la questione di sapere se, in materia di assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni, il fattore età costituisce un criterio di

riduzione oppure se, in questo ambito, l’incidenza dell’età sulla capacità di

guadagno deve essere presa in considerazione soltanto nel quadro della norma

particolare di cui all’art. 28 cpv. 4 OAINF, non è ancora stata decisa dal

Tribunale federale – in questo senso, cfr. ancora la STF 8C_500/2020 del 9

dicembre 2020 consid. 3.3.2.3).

Trattandosi dello statuto

di frontaliere, in una sentenza

8C_610/2017 del 3 aprile 2018 consid. 4.4, il TF ha stabilito che, tenuto conto

delle disposizioni dell’Allegato I all’ALC, un lavoratore cittadino di uno

Stato membro non può essere trattato diversamente dai lavoratori svizzeri,

segnatamente dal punto di vista retributivo (art. 9 par. 1 allegato I ALC).

In

una successiva sentenza 8C_378/2019 del 18 dicembre 2019, pubblicata in DTF 146

V 16 (= SVR 2020 UV n. 34 p. 119 ss.), l’Alta Corte federale ha precisato che

la giurisprudenza qualifica lo statuto di frontaliere come potenzialmente

giustificante una riduzione, sotto il criterio “nazionalità/permesso di

soggiorno”.

Essa

ha peraltro rilevato che l’eventuale riduzione deve in ogni caso essere il

frutto di una valutazione complessiva che tenga conto di tutte le circostanze

del caso di specie e che non esiste una soglia di rilevanza del 5% (analoga a

quella che vige in materia di parallelismo dei redditi) in relazione al fatto

che il reddito di un frontaliere è inferiore alla media. In quella fattispecie,

il TF è giunto alla conclusione che lo statuto di frontaliere non giustificava

alcuna deduzione sociale, posto che l’assicurato per decenni era rimasto fedele

al proprio posto di lavoro in Svizzera, che prima dell’insorgenza dell’invalidità

la sua retribuzione corrispondeva ai salari usuali del settore, che mai nella

sua attività ha dovuto subire un salario inferiore alla media e che non

sussistevano motivi per ritenere che, in quanto frontaliere, dopo l’insorgenza

del danno alla salute, egli sarebbe svantaggiato dal profilo salariale rispetto

alla cerchia di persone su cui si basava la rilevazione statistica dei salari

per determinare il reddito da invalido (RSS 2012, tabella TA1, totale, uomini, livello

di comnpetenze 1).

Nel caso di specie, la

questione di sapere se si giustifica ridurre il reddito statistico da invalido

in ragione dello statuto di frontaliere del ricorrente, può restare aperta per

il motivo che, anche applicando una decurtazione del 5%, ciò non basterebbe

comunque a raggiungere la soglia minima legale del 10%, così come verrà meglio

dimostrato in seguito.

Per lo stesso motivo può

parimenti restare insoluta la questione di sapere se sia giustificato operare

una riduzione legata al fatto che l’insorgente non possiede alcuna esperienza

nelle attività qualificate corrispondenti al livello di competenze 2 (al

riguardo, va in particolare considerato che la sua esperienza professionale è

circoscritta al solo settore della pittura – cfr. doc. 173, p. 30), così come

stabilito dal TF in una sentenza 8C_476/2020 del 15 febbraio 2021 consid. 4.2.

Il reddito statistico da

invalido ammonta, dunque, a fr. 65'008.80 (fr. 72'232 – 10%).

Ora, confrontando i fr. 65'008.80

al reddito che l’insorgente avrebbe potuto conseguire senza il danno alla

salute, e cioè fr. 65'260, risulta una perdita di guadagno dello 0.38%,

insufficiente per fondare il diritto a una rendita d’invalidità LAINF.

La decisione su

opposizione, mediante la quale è stata negata l’assegnazione di una rendita, deve

quindi essre confermata.

2.9

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61

lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a

prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo

prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese

processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA

(Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al

tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del

21.

giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In concreto, il ricorso è

del 15 marzo 2021 per cui si applica la nuova disposizione legale. Trattandosi

di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha

previsto di prelevare le spese.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti