35.2021.30
Nullità di una decisione LAINF in ragione dell'assenza di firma? Discusso il diritto a una rendita d'invalidità (in particolare, la determinazione del reddito da valido: preteso avanzamento professionale e supplementi salariali secondo il CCL)
30 agosto 2021Italiano39 min
contesta che alla valutazione dell’esigibilità lavorativa espressa dal medico __________
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2021.30
mm/DC
Lugano
30 agosto 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 15 marzo 2021 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 16 febbraio 2021 emanata
da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 25 novembre 2001, RI
1, nato nel 1980, dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di
pittore e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie
professionali presso l’CO 1, ha distorto il ginocchio destro mentre stava
camminando nel bosco.
La RMN del 29 novembre
2001 ha evidenziato la presenza di una rottura, verosimilmente parziale, del
legamento crociato anteriore (LCA) e del menisco mediale (doc. 46 – fasc. 3).
Nel mese di febbraio 2002, l’assicurato è quindi stato sottoposto a un
intervento di trapianto biologico gracile e semitendinoso del LCA (doc. 59 –
fasc. 3).
L’istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
Grazie alle cure
prestategli, RI 1 è stato in grado di riprendere il proprio lavoro (cfr. doc.
42, p. 2 – fasc. 3).
1.2. L’8 febbraio 2017, l’assicurato,
che nel frattempo era entrato alle dipendenze della ditta __________ di __________,
è rimasto vittima di un secondo evento traumatico: scendendo dalle scale di
casa, egli ha messo male il piede e ha riportato una distorsione al ginocchio destro.
Fatti
I sanitari hanno diagnosticato una lesione condrale mediale in stato dopo
plastica del LCA e meniscectomia mediale (doc. 4 – fasc. 3).
In data 29 agosto 2017,
all’assicurato è stata praticata una valgizzazione d’apertura della tibia
prossimale con osteosintesi, una greffe ossea alla tibia prossimale, una
regolarizzazione meniscale con plastica Notch e una cura della lesione
osteocondrale con débridement, microfratturazione e applicazione di una
membrana biomimetica osteocondrale (doc. 33 – fasc. 3).
Il 20 giugno 2018 è stato
eseguita un’artroscopia diagnostica con plastica Notch di allargamento
post-plastica LCA, una condroplastica con shaver condilo femorale mediale di
regolarizzazione e l’ablazione del materiale di osteosintesi a livello della
tibia prossimale destra (doc. 113 – fasc. 3).
Nel mese di agosto 2019 ad
RI 1 è stata finalmente impiantata una protesi totale del ginocchio destro
(doc. 237, p. 2 – fasc. 4).
Da notare che l’assicurato
soffre di disturbi anche al ginocchio sinistro. Dagli atti di causa
emerge in effetti che, negli anni 1998 e 2004, quel ginocchio è stato
sottoposto a degli interventi di plastica del LCA (il secondo in ragione di una
ri-rottura della plastica). Risulta poi che, nel dicembre 2019, RI 1 ha subito
una distorsione del ginocchio sinistro con ulteriore ri-rottura della plastica
del LCA (cfr. doc. 10 – fasc. 1).
1.3. Il 10 luglio 2020,
l’amministrazione ha informato l’assicurato che, a far tempo dal 1° ottobre
2020, la corresponsione delle prestazioni di corta durata (cura medica +
indennità giornaliera) sarebbe stata interrotta, e ciò a fronte della
stabilizzazione delle condizioni di salute infortunistiche (doc. 297 – fasc.
4).
1.4. In data 4 dicembre 2020, l’CO
1 ha emanato una decisione formale mediante la quale ha negato il diritto a una
rendita d’invalidità e, d’altra parte, ha assegnato un’indennità per
menomazione dell’integrità (IMI) del 20% (doc. 325 – fasc. 4).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 331), in data 16
febbraio 2021, l’assicuratore ha confermato il contenuto della sua prima
decisione (doc. 337– fasc. 4).
1.5. Con tempestivo ricorso del 15
marzo 2021, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che l’CO 1
venga condannato a riconoscergli una rendita d’invalidità intera a contare dal
1° ottobre 2020.
A sostegno della propria
pretesa, il patrocinatore fa innanzitutto valere che tanto la decisione formale
del 4 dicembre 2020 che quella su opposizione impugnata sarebbero nulle per
mancanza di valida firma (doc. I, p. 6).
D’altra parte, egli
contesta che alla valutazione dell’esigibilità lavorativa espressa dal medico __________
dell’assicuratore possa essere attribuito un sufficiente valore probatorio e
pretende esservi, considerando il danno interessante entrambe le ginocchia,
un’incapacità lavorativa del 100%. Sempre in questo contesto, l’avv. RA 1
stigmatizza il fatto che lo stato di salute dell’assicurato non è stato
indagato dal punto di vista neurologico né neurochirurgico (doc. I, p. 8 ss.).
Inoltre, per quanto
riguarda gli aspetti economici legati alla determinazione del grado
dell’invalidità, il rappresentante rileva, trattandosi del reddito da valido,
che l’CO 1 “… vorrebbe ignorare l’esistenza del CCL ramo pittura e gessatura
Svizzera tedesca, Ticino e Giura, che fissa in Fr. 5'534.-- mensili per 13
mensilità la retribuzione dovuta ad un capo operaio. È pacifico che senza gli
infortuni ad entrambi gli arti inferiori, che rendono impossibile al ricorrente
di continuare a svolgere la propria attività abituale di pittore qualificato,
il ricorrente – viste l’anzianità di servizio, la sua formazione e esperienza
lavorativa, nonché la sua capacità anche a dirigere delle squadre di operai – avrebbe
da tempo raggiunto la posizione di capo operaio.
Inoltre, il CCL impone dei
supplementi del 25% dello stipendio per le ore straordinarie normali e del 100%
per le ore straordinarie dei giorni festivi, compensi che si sarebbero aggiunti
anno dopo anno. Pertanto, lo stipendio da abile va quantificato in Fr. 71'942.--
di base più un importo stimato di Fr. 3'600.-- annui per straordinari in
ragione del 5% del tempo di lavoro normale e fatta salva una diversa risultanza
istruttoria.” (doc. I, p. 10).
A proposito del reddito
da invalido, il patrocinatore sostiene che, data un’inabilità lavorativa
del 100%, per l’insorgente sarebbe “… impossibile conseguire un qualsiasi
reddito da attività lucrativa”. A suo avviso, inoltre, il reddito statistico da
invalidità ritenuto dall’istituto resistente andrebbe decurtato del 25% per
tener conto di tutte le “… circostanze personali e professionali del signor RI
1, direttamente conseguenti ai danni alla salute subiti, alla sua età, al fatto
di aver lavorato sempre e solo in cantieri edili, di non essere cittadino
svizzero e di non disporre più del permesso di lavoro, di essere senza
occupazione, al fatto che il grado di occupazione residuale è puramente teorico
ed eventuale, dall’assenza di riqualifiche in ambito professionale escluse
dalla stessa CO 1 in ragione del curriculum vitae dell’assicurato, …” (doc. I,
p. 10 ss.).
1.6. L’CO 1, in risposta, ha
postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
1.7. In data 28 aprile 2021,
l’avv. RA 1 ha prodotto ulteriore documentazione medica, ha chiesto l’audizione
testimoniale del dott. __________, ha richiamato dall’CO 1 l’intero incarto
dell’assicurato e dal __________ (__________) di __________, rispettivamente
dal __________ di __________, una relazione scritta sulla capacità lavorativa
e, infine, ha postulato l’esecuzione di una perizia medica (doc. V).
L’assicuratore convenuto
si è pronunciato in proposito il 7 maggio 2021 (doc. VII).
Il 12 maggio 2021, il
rappresentante del ricorrente ha formulato alcune osservazioni in merito a
quanto sostenuto dall’amministrazione (doc. IX).
1.8. In data 19 maggio 2021,
l’avv. RA 1 ha versato agli atti copia di una mail che l’CO 1 ha nel frattempo inviato
all’assicurato (doc. XI + allegato).
L’amministrazione ha preso
posizione in merito il 25 maggio 2021 (doc. XIII).
1.9. Il 9 giugno 2021 al TCA è
pervenuto un referto, datato 25 maggio 2021, del Servizio di ortopedia e
traumatologia dell’Ospedale __________ di __________ (doc. XV + allegato).
Le osservazioni
dell’assicuratore convenuto sono datate 17 giugno 2021 (doc. XVII).
1.10. Il 22 giugno 2021, il
patrocinatore dell’insorgente ha trasmesso a questa Corte il rapporto 7 maggio
2021 del __________ (doc. XIX).
L’CO 1 si è espresso in
merito in data 29 giugno 2021 (doc. XXI).
in diritto
Considerandi
in ordine
2.1
Preliminarmente, richiamata
la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui
l’incarto era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno
all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la
STF 8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide
questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N.
043/2018 del 29 maggio 2018) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una
comunicazione dell’8 giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato
trattato dalla funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti
(in concreto, dall’avv. RA 2), senza che la giurista di lingua italiana figlia
del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata.
2.2
Sul piano formale, il
rappresentante del ricorrente invoca la nullità della decisione formale, così
come di quella su opposizione impugnata, per il motivo che esse non sono state
firmate dai loro autori.
Da parte sua,
l’amministrazione “… ritiene di essere legittimata a trasmettere le decisioni e
le decisioni su opposizione per via centralizzata e quindi prive della firma
autografa. Mal si comprendono le rimostranze del patrocinatore in quanto tale
modo di procedere non comporta nessun pregiudizio per gli assicurati e/o i loro
patrocinatori e – soprattutto in periodo di telelavoro – semplifica
notevolmente i compiti dell’amministrazione.” (doc. III, p. 2).
Chiamato a pronunciarsi al
riguardo, il TCA constata che in effetti né la decisione formale del 4 dicembre
2020.
né quella su opposizione del 16 febbraio 2021 recano la firma autografa
dello specialista __________, rispettivamente dell’avv. RA 2.
La conseguenza giuridica
non può però essere quella che auspica il patrocinatore dell’assicurato.
Infatti, secondo la
giurisprudenza, una decisione amministrativa non firmata è nulla soltanto se la
legge prevede esplicitamente la necessità della firma (cfr. DTF 127 I 44
consid. 3b non pubblicato; 112 V 87 consid. 1; 105 V 248 consid. 4; si veda
pure B. Bovay, Procédure
administrative, Stämpfli 2015, p. 367). Ora, la LPGA non
prevede che le decisioni e le decisioni su opposizione debbano recare la firma
manoscritta del loro autore (in questo senso, cfr. Commentaire romand LPGA – V.
Défago Gaudin, art. 49 LPGA n. 17 e n. 39).
Pertanto, l’assenza di
firma della decisione formale e di quella su opposizione non comporta, in
concreto, la loro nullità.
nel merito
2.3
Nel merito, litigiosa è la
questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a negare il diritto a una rendita
d’invalidità, oppure no.
Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF,
l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito
d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1
LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TF, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572 ss., ha
rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv.
1.
LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase
LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti
di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16
LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che
l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella
sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che
anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità
dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2
seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la
nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza
relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e
invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito
all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda
pure la DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma
gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1.
il danno alla salute fisica
o psichica (fattore medico)
2.
la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e
l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato
(fattore causale).
Nell'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed
adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.4
L'invalidità, concetto
essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di
guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché
l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un
danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente
adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire
una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un
esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate
funzioni.
Il medico indicherà per
prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando
quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente
il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella
professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi
aspetti, STF I 871/02 del 20 aprile 2004 e STF I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità, proprio
perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che
l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in
un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
I due redditi da porre a
raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su
solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale
ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione
dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione
medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,
sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TF ha avuto modo di
confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro
stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire
pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua
capacità lavorativa (STF U 25/94 del 30 giugno 1994).
La perdita di guadagno
effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -
le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in
generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si
avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività
ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al
massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una
prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.
consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti
l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità
di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro
generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che
gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro
(RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I.
Termine: reddito da invalido
La misura dell'attività
che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del
danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le
attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza,
per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che
non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione
professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,
rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse
vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o
non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la
possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità
di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro
ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,
cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI
1994.
U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STF del 30 giugno 1994 succitata).
Specifica
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art.
28.
cpv. 4 OAINF:
" Se a causa
della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo
l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente
dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado
d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima
di un danno alla salute della stessa gravità."
II. Termine: reddito
conseguibile senza invalidità
Nel determinare il reddito
conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla
situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura
partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta
sostanzialmente stabile (cfr. STF del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci
si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche
rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze
ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,
consid. 5b; 4a, b).
Il grado di invalidità
corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico
conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da
invalido.
2.5
Nella presente fattispecie,
alla base della decisione dell’amministrazione di negare all’assicurato una
rendita d’invalidità, vi è essenzialmente l’apprezzamento dell’esigibilità
lavorativa enunciato dal medico __________ (cfr. doc. 337, p. 4).
Nel suo referto del 20
novembre 2020, fondato sugli esiti della visita di chiusura del 16 giugno 2020,
il dott. __________, spec. in chirurgia ortopedica e traumatologia, ha così
descritto le limitazioni funzionali dipendenti dal danno alla salute
infortunistico:
" (…) l’assicurato
è da considerare abile al 100%, senza necessità di pause aggiuntive, in
attività che rispecchiano le limitazioni sotto indicate:
Molto spesso può sollevare e portare pesi molto leggeri (fino a 5
kg), leggeri (tra 5 e 10 kg) fino all’altezza dei fianchi. Di rado può
sollevare pesi medi (10-25 kg) fino all’altezza dei fianchi, mai più può
sollevare pesi pesanti e molto pesanti fino all’altezza dei fianchi, molto
spesso può sollevare oltre l’altezza del petto pesi fino a 5 kg; di rado può
sollevare oltre l’altezza del petto superiori a 5 kg.
Molto spesso può maneggiare attrezzi leggeri e di precisione ed
attrezzi medi; mai più lavoro pesante – lavoro manuale rozzo e molto pesante.
Talvolta può avere una posizione in piedi e inclinata in avanti,
mai più una posizione inginocchiata: molto spesso può eseguire la flessione
delle ginocchia. Talvolta può avere una posizione di lunga durata e in piedi.
Spesso può camminare lunghi tratti, di rado può camminare su
terreno accidentato. Talvolta può salire le scale. Mai più salire su scale a
pioli. Uso delle due mani possibile, possibile stare in equilibrio.” (doc. 318
– fasc. 4)
In data 19 febbraio 2021,
lo stesso medico __________ ha precisato che la valutazione dell’esigibilità
lavorativa appena riportata tiene conto dei postumi residuali ad entrambe le
ginocchia (cfr. doc. 336: “L’esigibilità lavorativa del 20.11.2020 riguarda
entrambe le ginocchia, nello specifico la stessa veniva dettata in sostituzione
ai limiti funzionali valutati per entrambe le ginocchia nella visita __________
del 16.06.2020, visita che aveva interessato entrambe le ginocchia; la visita
obiettiva riguardò entrambe le ginocchia; nel paragrafo delle diagnosi furono
riportate le diagnosi riferibili ad i traumi del ginocchio destro e sinistro ;
l’intera visita tenne in considerazione entrambe le ginocchia da cui ne
scaturirono limiti funzionali che, seppure in contraddizione, rispecchiavano
problematiche deambulatorie derivanti dalla sindrome algico-disfunzionale di
entrambe le ginocchia.”).
Chiamato ora
a pronunciarsi, questo Tribunale ritiene di poter validamente far capo alla
valutazione dell’esigibilità lavorativa espressa dal dott. __________,
specialista proprio nella materia che qui interessa, senza che si riveli
necessario procedere a ulteriori atti istruttori, in particolare a una perizia
giudiziaria.
Al riguardo, va rilevato
che lo stesso medico curante specialista, dott. __________, spec. FMH in
chirurgia ortopedica e traumatologia, a margine della consultazione del 12
maggio 2020, ha ritenuto “sicuramente esigibile” una ripresa lavorativa “in
un’attività sedentaria con cambio di posizione” (cfr. doc. 283, p. 3; dello
stesso autore, si veda pure il doc. 281: “Dal punto di vista professionale il
paziente come imbianchino rimane in inabilità lavorativa. Ritengo ora opportuno
da parte della CO 1 riattivare il programma di riconversione professionale in
un’attività adattata, privilegiando attività sedentarie con cambio di
posizione, senza porto di pesi eccessivi, senza scale a pioli, ecc.” – il
corsivo è del redattore).
Del resto, la valutazione dell'esigibilità lavorativa
espressa dal medico fiduciario risulta plausibile anche alla luce dei
precedenti giurisprudenziali riguardanti assicurati che accusavano limitazioni
nell'utilizzo degli arti inferiori (cfr., a questo proposito, STCA 35.2017.111
del 20 giugno 2018 consid. 2.4.5 e riferimenti ivi citati e 35.2018.69 dell’11
febbraio 2019 consid. 2.3.5). Va pure segnalato che, nella STF 8C_624/2015 del
25.
gennaio 2016 consid. 3.2.1, riguardante un’assicurata che soffriva di
disturbi residuali localizzati all’articolazione tibiotarsica e a quella
sottoastragalica sinistra in stato dopo molteplici interventi chirurgici al
piede sinistro, pronunciata artrosi attiva a livello dell’articolazione di
Lisfranc/tarso-metatarsale e completa consolidazione dell’artrodesi nella
regione dell’articolazione sottoastragalica/mesopiede, il TF ha ammesso una piena
capacità lavorativa in un’attività confacente (in questo stesso senso, si
vedano pure la STFA U 93/04 del 14 febbraio 2005 consid. 5, concernente un
assicurato che presentava le sequele di una frattura del calcagno destro e la
STFA U 38/01 del 5 giugno 2003 consid. 5.2.1, inerente un assicurato che, a
seguito di un’importante frattura comminuta del pilone tibiale con frattura del
malleolo laterale, aveva reliquato una grave artrosi alle articolazioni
tibiotarsica e sottoastragalica, così come un’artrodesi della tibiotarsica
sinistra).
In queste condizioni, il
TCA non può dunque seguire l’avv. RA 1 laddove fa valere che il ricorrente
presenterebbe una totale inabilità lavorativa anche in attività sostitutive
adeguate.
In particolare l’esito
degli stages in laboratorio e in azienda organizzati nell’ambito
dell’accertamento della scelta professionale disposto dall’assicurazione per
l’invalidità, non può essere ritenuto decisivo. In effetti, dal relativo
rapporto del __________, prodotto sub doc. G, si evince che
all’assicurato sono state assegnate delle mansioni che, almeno in parte, non
rispettavano i limiti funzionali descritti dai sanitari, segnatamente quello
concernente la capacità di mantenere la posizione eretta di lunga durata
(soltanto “talvolta” secondo il medico __________). Non è quindi un caso se il
secondo giorno di lavoro presso la ditta __________ di __________ (23 marzo
2021), il ginocchio sinistro gli è ceduto provocandone la caduta su un fianco.
Inconferente è pure il
fatto che le condizioni di salute del ricorrente non siano state indagate dal
profilo neurologico/neurochirurgico. Dagli atti di causa risulta che,
interpellato in proposito, il dott. __________ ha indicato di ritenere che “…
la problematica sia dal mio punto di vista chiara su una sindrome
infrapatellare con probabile neuroma irritativo focale influenzato
dall’infiltrazione diagnostica e possibilmente anche da quella di oggi
terapeutica. Personalmente non ho un’indicazione a esame neurologico,
…”; si veda pure il doc. 281, p. 2: “Per l’esame neurologico richiesto dalla CO
1, ritengo che la problematica sia chiara nell’ambito di una sindrome
del nervo infrapatellare con un piccolo neuroma, per il quale sono già stati
instaurati i trattamenti conservativi classici, aggiungendo ora Neurodol in
modo continuo, insistendo con il micro-vibratore e il cerotto siliconato. Si
effettua oggi un’infiltrazione diagnostico-terapeutica per cercare di ridurre
ulteriormente la sintomatologia.” – il corsivo è del redattore).
Alla luce di quanto
precede, questo Tribunale ritiene dimostrato con un sufficiente grado di
verosimiglianza che il ricorrente sarebbe in grado di esercitare, a tempo pieno
e con un rendimento completo, un’attività lavorativa leggera dal profilo
dell’impegno fisico, da svolgersi prevalentemente da seduto con possibilità di
alternare la posizione. D’altronde, assodato che RI 1 non è più in grado di
lavorare quale pittore, nessun medico, nemmeno quelli curanti, ha
esplicitamente attestato che, tenuto conto dei soli postumi infortunistici
residuali, egli presenterebbe una qualsiasi incapacità anche in attività
sostitutive adeguate.
Va inoltre ricordato che
le difficoltà del mercato del lavoro rappresentano un elemento estraneo
all’invalidità. In effetti, secondo dottrina e giurisprudenza, l’assicurato
deve compiere ogni sforzo per valorizzare al massimo le sue capacità di
guadagno (cfr. DTF 123 V 96 consid. 4c; RAMI 1996 U 240 p. 96; SVR 1995 UV 35 p.
106.
consid. 5b e riferimenti). Se, malgrado tale impegno, un’occupazione
confacente all’interessato non è reperibile in concreto, questo è dovuto alla
congiuntura del momento, per la quale, considerata la nozione di mercato
equilibrato del lavoro - nozione quest’ultima certo teorica e astratta ma
inerente al sistema e fondata sull’art. 16 LPGA, implicante da una parte un
certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un mercato
del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro
diversificati -, né l’assicurazione per l’invalidità né quella contro gli infortuni
sono tenute a risponderne (cfr. DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 p. 332
consid. 3b).
È peraltro utile segnalare che, secondo la giurisprudenza, se
è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione
rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti
sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera
attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che la Corte
federale ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio generico ad attività
nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio,
compiti di controllo e sorveglianza (cfr. VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STF U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.7).
Questa Corte non ignora infine
che, in occasione della visita del 27 aprile 2021, il dott. Lafranchi ha affermato
che, a quel momento, non vi era più alcuna capacità lavorativa residua (doc. F,
p. 2: “Reputo importante che se si vuole sperare in una ripresa professionale,
si dovranno rivalutare le sue competenze. Per questo motivo invito la CO 1 a
riconvocare il paziente. L’esigibilità in questo momento e anche nelle
attività funzionalmente apprezzate dal rapporto del medico __________ del
20.11.2020, sono nulle.” – il corsivo è del redattore). Occorre tuttavia
considerare che lo stato di salute dell’assicurato si è aggravato a seguito
dell’evento occorso il 23 marzo 2021 - evento che l’istituto assicuratore ha del
resto assunto a titolo di nuovo infortunio (cfr. doc. XIII e doc. XVII) –
dunque posteriormente alla data di emanazione della decisione su
opposizione impugnata (16 febbraio 2021).
A ragione l’amministrazione
ha quindi osservato che quanto intervenuto dopo tale data, esula dalla presente
procedura ricorsuale (cfr. doc. XVII, p. 2). Infatti, secondo una costante
giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali esamina di regola la
legalità delle decisioni impugnate, in base allo stato di fatto esistente al momento
in cui la decisione litigiosa è stata rilasciata (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1,
121.
V 362 consid. 1b e i riferimenti ivi menzionati).
Una volta chiuso il
(nuovo) caso, l’amministrazione valuterà se sono dati i presupposti per
assegnare al ricorrente una rendita d’invalidità.
2.6
Trattandosi degli aspetti
economici legati alla determinazione del grado dell’invalidità, con la propria
impugnativa, il rappresentante dell’assicurato contesta entrambi i redditi, da
valido e da invalido, ritenuti dall’amministrazione per negare il diritto alla
rendita.
A proposito del reddito
da valido, l’assicuratore resistente l’ha quantificato in fr. 65'260,
facendo capo alle informazioni fornite dal datore di lavoro presso il quale
l’assicurato era impiegato al momento dell’evento dell’8 febbraio 2017 (cfr. doc.
322.
e doc. 321: “lo stipendio del signor RI 1 se fosse ancora alle dipendenze
della ditta __________ in base al contratto collettivo di lavoro nel ramo della
pittura, verniciatura, sarebbe di frs. 5020.00 per 13 mensilità.”).
Con l’impugnativa, l’avv. RA
1.
fa valere che, qualora non fosse insorto il danno alla salute, considerando
l’”anzianità di servizio, la sua formazione e esperienza lavorativa, nonché la
sua capacità anche a dirigere delle squadre di operai”, l’insorgente sarebbe
divenuto capo-operaio, conseguendo pertanto un salario di fr. 5'534/mese per 13
mensilità. Inoltre, sempre secondo il patrocinatore, l’amministrazione non
avrebbe tenuto conto dei supplementi previsti dal CCL per le ore straordinarie
normali e per quelle relative ai giorni festivi. In considerazione di tutto
ciò, il reddito senza l’invalidità ammonterebbe almeno a fr. 75'542 (fr. 71'942
quale salario base + fr. 3'600 quale supplemento per ore straordinarie).
Tutto ben considerato,
questo Tribunale ritiene di poter fare proprio il valore considerato dall’CO 1.
In primo luogo, occorre
segnalare che, secondo la giurisprudenza, per fissare il reddito senza
invalidità da considerare nel quadro del raffronto dei redditi previsto
dall’art. 16 LPGA, occorre stabilire ciò che la persona assicurata avrebbe,
secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, realmente potuto
conseguire al momento determinante qualora fosse rimasta in buona salute. Il
reddito senza invalidità deve essere valutato nel modo più concreto possibile,
di modo che esso si deduce di principio dal salario che l’assicurato realizzava
prima dell’insorgenza del danno alla salute, tenendo conto dell’evoluzione dei
salari sino al momento della nascita del diritto alla rendita (DTF 129 V 222
consid. 4.3.1 e riferimento ivi menzionato).
Per decidere se
considerare un ipotetico cambiamento d’attività, le possibilità teoriche di
sviluppo professionale o di avanzamento, possono essere prese in considerazione
soltanto laddove è molto verosimile che esse si sarebbero realizzate. Al
riguardo, è necessario che esistano degli indizi concreti che la persona
assicurata avrebbe effettivamente ottenuto un avanzamento oppure un
corrispondente aumento dei redditi, se non fosse divenuta invalida. Degli
indizi concreti a favore dell’evoluzione della carriera professionale esistono,
ad esempio, allorquando il datore di lavoro ha lasciato intravvedere una tale
prospettiva di avanzamento o ha fornito delle assicurazioni in tal senso. Delle
semplici dichiarazioni d’intento della persona assicurata non bastano (STF 9C_486/2011
del 12 ottobre 2011 consid. 4.1 e 9C_523/2008 del 25 maggio 2009 consid. 2.2). Nel
caso in cui l’invalidità è la conseguenza di un infortunio, tali indizi devono
già esistere al momento in cui quest’ultimo si è prodotto (STF U 222/97 del 23
giugno 1999 consid. 5c).
Nella concreta evenienza,
il TCA constata che l’insorgente non è stato in grado di fornire alcun indizio
concreto a sostegno del preteso sviluppo professionale. È certo possibile che,
senza l’invalidità, RI 1 avrebbe un giorno beneficiato di un avanzamento di
carriera, tuttavia tale circostanza non risulta provata con il grado di
verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza federale.
In secondo luogo, è utile ricordare che, per costante
giurisprudenza
federale, guadagni supplementari risultanti da lavoro straordinario vanno presi
in considerazione nella determinazione del reddito da valido nella misura in
cui hanno carattere di reddito e non costituiscono un rimborso spese,
presupposto essendo in ogni caso che tali redditi venivano percepiti
regolarmente dall'assicurato e che egli ne avrebbe probabilmente beneficiato
anche nel futuro (cfr. STF 8C_653/2016 del 16 gennaio 2017; 8C_285/2016 del 6
settembre 2010; RAMI 2000 n. U 400 p. 381 [U 297/99]; 1989 n. U 69 p. 176 [U 24/88]; VSI 2002 p. 159 [I 357/01] consid. 3b).
Nella concreta evenienza,
né dall’annuncio d’infortunio del 9 febbraio 2017 (doc. 1 – fasc. 2) né dai
conteggi di salario relativi agli anni 2015, 2016 e 2017 (doc. 173, p. 90-95 –
fasc. 3; si veda pure il doc. B) risulta che alle dipendenze della ditta __________
l’insorgente percepisse dei guadagni supplementari risultanti da lavoro
straordinario. Del resto, l’avv. RA 1 si è limitato a sostenere che questo
genere di guadagno è previsto dal CCL, senza dimostrare che, in concreto,
l’assicurato ne beneficiava con regolarità prima dell’insorgenza del danno alla
salute.
In esito a quanto precede,
il reddito da valido è dunque pari a fr. 65'260 (ossia fr. 5’020 per 13
mensilità).
2.7
Per quanto riguarda il reddito
da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle
sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.
Nella prima sentenza di
principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da
invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale
concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in
maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un
salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e
riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono,
conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle
statistiche salariali. La questione a sapere se, e in quale misura al caso, i
salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti, dipende dall'insieme
delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile
al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di
dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a
valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione
massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie
particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale
federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza,
che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una
stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può
senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi
dell'assicurazione.
Nella seconda sentenza di
principio il TF ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da
invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL
(“Descrizione dei posti di lavoro”).
In quella sede, la nostra
Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL,
l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei
posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza
dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più
basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.
L’Alta Corte,
relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente
applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali
nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla
struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori
desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle
grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STF del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
In una sentenza
32.2007.165
del 7 aprile 2008 questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del
20.
febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido
conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario
medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va
ridotto nella medesima percentuale (cfr., al riguardo, L. Grisanti, Nuove
regole per la valutazione dell’invalidità, in: RtiD II-2006, p. 311 seg., in
particolare p. 326-327) (…)”.
Con sentenza 8C_399/2007
del 23 aprile 2008 al consid. 6.2, il Tribunale federale ha lasciato aperta la
questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore
fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola
stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 p. 45 consid. 6.2;
dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata
in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un
gap salariale del 4%).
La questione è stata
definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima
Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di
almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente
inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può
giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un parallelismo dei
redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per la
parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una
deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali
sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito
non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di
parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali.
Questa giurisprudenza è
stata confermata dal TF, segnatamente nella DTF 141 V 1 consid. 5.
Da notare che, con
comunicazione del 19 ottobre 2018, l’CO 1 ha informato il Tribunale federale e
tutti i Tribunali cantonali delle assicurazioni che, a partire dal 1° gennaio
2019, avrebbe cessato di utilizzare le DPL, ritenuto che “nel corso degli
ultimi anni, il mantenimento della banca DPL è infatti divenuto sempre più
dispendioso in termini di tempo e costi ed avrebbe richiesto investimenti
considerevoli negli anni a venire. Inoltre, la collaborazione richiesta da
parte della CO 1 per il mantenimento del sistema è stata percepita dalle
imprese come sempre più gravosa. Per tutte queste ragioni, la CO 1 ha quindi
deciso che in futuro utilizzerà soltanto i dati statistici RSS nel quadro della
fissazione delle rendite di invalidità, e ciò a partire dal 1° gennaio 2019.”
2.8
Nella presente fattispecie,
l’istituto convenuto ha quantificato in fr. 72'232 il reddito da invalido,
facendo capo alla tabella RSS TA 1 2018, media totale, livello di
competenze 2, uomini, aggiornato al 2020, senza poi applicare alcuna riduzione
né a titolo di gap salariale né
a titolo
di
deduzione
sociale ex DTF 126 V 80 (cfr. doc. 322).
Il reddito ritenuto
dall’amministrazione è contestato dal patrocinatore, per il quale, da una
parte, in ragione del danno alla salute infortunistico, il ricorrente non
avrebbe più alcuna capacità lucrativa residua e, dall’altra, il reddito
statistico andrebbe decurtato del 25% per tener conto delle limitazioni legate
alle menomazioni fisiche, dell’età, del fatto di aver sempre e solo lavorato
nel settore dell’edilizia, di non avere la cittadinanza svizzera e dell’assenza
di una riqualifica professionale. Non risulta invece contestata l’applicazione
del livello di competenze 2 (cfr. doc. I; del resto, per un caso in cui
l’Alta Corte ha ritenuto corretta l’applicazione di quel livello in ragione del
conseguimento dell’attestato di capacità quale montatore elettricista e degli
anni di esperienza maturati, cfr. la STF 734/2020 del 31 marzo 2021 consid.
6.3).
Il TCA può limitare il
proprio esame a quei due soli aspetti.
In merito alla prima
obiezione, il TCA rileva che di aver già accertato che, nonostante i disturbi
residuali alle ginocchia, su un mercato equilibrato del lavoro, l’assicurato
potrebbe reperire ed esercitare, a tempo pieno e con un rendimento completo,
un’attività lavorativa confacente (cfr. supra, consid. 2.5. in fine).
A proposito della seconda
censura, conformemente alla giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni
invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TF ha precisato, al
riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico
permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire
sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione
globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente
motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo
apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid.
5b/cc).
Con sentenza 8C_80/2013
del 17 gennaio 2014 consid. 4.2, il TF ha inoltre precisato che non è
necessario procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in
considerazione come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la
nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso
d’occupazione. Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei
limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito
da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete.
Trattandosi
dell’invocata riduzione dettata dagli impedimenti legati al danno alla salute
infortunistico, secondo la più recente giurisprudenza federale, una tale
riduzione si giustifica soltanto se, anche su un mercato del lavoro che si
suppone equilibrato, considerati gli impedimenti legati alla persona o al posto
di lavoro, non esiste più un ventaglio sufficientemente ampio di attività
accessibili alla persona assicurata (cfr. STF 8C_174/2019 del 9 luglio 2019
consid. 5.2.2 e i riferimenti ivi citati).
Nel caso di specie, in
base all’apprezzamento del medico __________, confortato dal parere del medico
curante specialista, esiste ancora una piena capacità lavorativa in attività
leggere da svolgere in prevalenza da seduto, con la possibilità di alternare la
posizione.
Secondo questo Tribunale,
tenuto conto dell’esigibilità appena descritta, occorre ammettere che il
ricorrente beneficia di un ventaglio di attività sostitutive esigibili ancora
sufficientemente ampio, motivo per il quale una decurtazione a tale titolo non
si giustifica (ad esempio, in una sentenza 8C_841/2017 del 14 maggio 2018
consid. 5.2.2.2, concernente un’assicurata, vittima di una frattura del piatto
tibiale a sinistra, per la quale entravano ancora in linea di conto unicamente
delle attività leggere da svolgere in posizione prevalentemente seduta con una
reduzione di rendimento del 10% dovuta alla necessità di introdurre delle pause
supplementari, il TF ha ammesso l’esistenza di un mercato del lavoro ancora
sufficientemente ampio).
In questo contesto, è utile
segnalare che l’incapacità per motivi di salute di continuare a svolgere lavori
pesanti non implica necessariamente una riduzione del reddito ipotetico da
invalido. Il semplice fatto che siano ormai esigibili soltanto dei lavori
leggeri non giustifica l’applicazione di una riduzione supplementare, siccome
il salario statistico comprende, nel livello di qualifica 1, già un gran numero
di attività leggere (cfr. STF 8C_841/2017 del 14 maggio 2018, consid. 5.2.2.2 e
riferimenti; per un caso in cui la riduzione in discussione è stata negata
sebbene per la determinazione del reddito ipotetico da invalido fosse stato
applicato il livello di competenze 2, cfr. la STF 734/2020 succitata consid.
7.3).
L’assicurato, nato nel
1980, aveva 40 anni al momento determinante. Una decurtazione del
reddito statistico da invalido in ragione del fattore “età”, non entra pertanto
in linea di conto (si consideri in
ogni caso che la questione di sapere se, in materia di assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni, il fattore età costituisce un criterio di
riduzione oppure se, in questo ambito, l’incidenza dell’età sulla capacità di
guadagno deve essere presa in considerazione soltanto nel quadro della norma
particolare di cui all’art. 28 cpv. 4 OAINF, non è ancora stata decisa dal
Tribunale federale – in questo senso, cfr. ancora la STF 8C_500/2020 del 9
dicembre 2020 consid. 3.3.2.3).
Trattandosi dello statuto
di frontaliere, in una sentenza
8C_610/2017 del 3 aprile 2018 consid. 4.4, il TF ha stabilito che, tenuto conto
delle disposizioni dell’Allegato I all’ALC, un lavoratore cittadino di uno
Stato membro non può essere trattato diversamente dai lavoratori svizzeri,
segnatamente dal punto di vista retributivo (art. 9 par. 1 allegato I ALC).
In
una successiva sentenza 8C_378/2019 del 18 dicembre 2019, pubblicata in DTF 146
V 16 (= SVR 2020 UV n. 34 p. 119 ss.), l’Alta Corte federale ha precisato che
la giurisprudenza qualifica lo statuto di frontaliere come potenzialmente
giustificante una riduzione, sotto il criterio “nazionalità/permesso di
soggiorno”.
Essa
ha peraltro rilevato che l’eventuale riduzione deve in ogni caso essere il
frutto di una valutazione complessiva che tenga conto di tutte le circostanze
del caso di specie e che non esiste una soglia di rilevanza del 5% (analoga a
quella che vige in materia di parallelismo dei redditi) in relazione al fatto
che il reddito di un frontaliere è inferiore alla media. In quella fattispecie,
il TF è giunto alla conclusione che lo statuto di frontaliere non giustificava
alcuna deduzione sociale, posto che l’assicurato per decenni era rimasto fedele
al proprio posto di lavoro in Svizzera, che prima dell’insorgenza dell’invalidità
la sua retribuzione corrispondeva ai salari usuali del settore, che mai nella
sua attività ha dovuto subire un salario inferiore alla media e che non
sussistevano motivi per ritenere che, in quanto frontaliere, dopo l’insorgenza
del danno alla salute, egli sarebbe svantaggiato dal profilo salariale rispetto
alla cerchia di persone su cui si basava la rilevazione statistica dei salari
per determinare il reddito da invalido (RSS 2012, tabella TA1, totale, uomini, livello
di comnpetenze 1).
Nel caso di specie, la
questione di sapere se si giustifica ridurre il reddito statistico da invalido
in ragione dello statuto di frontaliere del ricorrente, può restare aperta per
il motivo che, anche applicando una decurtazione del 5%, ciò non basterebbe
comunque a raggiungere la soglia minima legale del 10%, così come verrà meglio
dimostrato in seguito.
Per lo stesso motivo può
parimenti restare insoluta la questione di sapere se sia giustificato operare
una riduzione legata al fatto che l’insorgente non possiede alcuna esperienza
nelle attività qualificate corrispondenti al livello di competenze 2 (al
riguardo, va in particolare considerato che la sua esperienza professionale è
circoscritta al solo settore della pittura – cfr. doc. 173, p. 30), così come
stabilito dal TF in una sentenza 8C_476/2020 del 15 febbraio 2021 consid. 4.2.
Il reddito statistico da
invalido ammonta, dunque, a fr. 65'008.80 (fr. 72'232 – 10%).
Ora, confrontando i fr. 65'008.80
al reddito che l’insorgente avrebbe potuto conseguire senza il danno alla
salute, e cioè fr. 65'260, risulta una perdita di guadagno dello 0.38%,
insufficiente per fondare il diritto a una rendita d’invalidità LAINF.
La decisione su
opposizione, mediante la quale è stata negata l’assegnazione di una rendita, deve
quindi essre confermata.
2.9
L’art.
61.
lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura
deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;
la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte
alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In
data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61
lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,
rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61
lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a
prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo
prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese
processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Secondo l’art. 82a LPGA
(Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al
tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del
21.
giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In concreto, il ricorso è
del 15 marzo 2021 per cui si applica la nuova disposizione legale. Trattandosi
di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha
previsto di prelevare le spese.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti