35.2021.31
Discussa la questione di sapere se i disturbi psichici costituiscono una conseguenza adeguata della malattia professionale riconosciuta dall'assicuratore (ipoacusia bilaterale)
6 settembre 2021Italiano33 min
I periti Lainf del __________ (pag. 30) hanno del resto attestato
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2021.31
mm
Lugano
6 settembre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 18 marzo 2021 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 19 febbraio 2021 emanata
da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. Nel
corso del mese di maggio 2014, RI 1, nato nel 1955, per il tramite del __________,
ha chiesto all’CO 1 d’accertare l’esistenza di una malattia professionale e di
valutare il relativo diritto alle prestazioni.
Con
certificazione del 7 maggio 2013, il dott. __________, spec. in ORL a __________,
ha segnalato la presenza di un importante danno uditivo neurosensoriale
bilaterale, nonché di persistenti acufeni bilaterali accompagnati da disturbi
del sonno, nervosismo e problemi relazionali.
In
data 20 giugno 2014, le __________, datore di lavoro dell’assicurato sino al 31
gennaio 2008 (dal 10 aprile 2006 in ragione di 2 ore/giorno), hanno annunciato
il caso all’istituto assicuratore.
Il
5 novembre 2014, l’amministrazione ha accordato il proprio benestare per la
protesizzazione acustica caso complesso –binaurale.
1.2. Con
decisione formale del 1° luglio 2015, poi confermata in sede di opposizione, l’CO
1 ha innanzitutto rifiutato il proprio obbligo a prestazioni relativamente al tinnito
bilaterale, non ritenuto costituire una conseguenza adeguata della malattia
professionale. D’altro canto, trattandosi della ipoacusia bilaterale,
l’istituto ha negato il diritto a una rendita d’invalidità e ha assegnato
un’indennità per menomazione all’integrità del 10%.
Con sentenza 35.2015.105
del 25 novembre 2016, questa Corte ha accolto ai sensi dei considerandi il ricorso interposto dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato, nel senso che la
decisione su opposizione impugnata è stata annullata nella misura in cui è stato
negato il diritto a una rendita d’invalidità. Gli atti sono quindi stati
rinviati all’amministrazione affinché disponesse un complemento istruttorio,
specificatamente una perizia psichiatrica (doc. 116).
Il giudizio appena
menzionato è cresciuto incontestato in giudicato.
1.3. In data 14 giugno 2017,
l’assicurato è stato periziato dalla dott.ssa __________, spec. FMH in
psichiatria e psicoterapia, medico di fiducia dell’istituto (doc. 133).
1.4. Il 14 dicembre 2017, l’CO 1
ha emanato una decisione formale, poi confermata con la decisione su
opposizione del 7 dicembre 2018 (cfr. doc. 150), mediante la quale ha stabilito
che la problematica psichica presentata dall’assicurato non costituisce una
conseguenza naturale della malattia professionale. Esso ha pertanto negato che
fossero adempiuti i presupposti per l’assegnazione di prestazioni di lunga
durata (doc. 136).
Con pronunzia 35.2019.13
del 5 dicembre 2019, il TCA ha accolto ai sensi dei considerandi l’impugnativa
sempre presentata dall’avv. RA 1, nel senso che, annullata la decisione su
opposizione impugnata, gli atti sono stati rinviati all’assicuratore LAINF
affinché disponesse un approfondimento peritale esterno ex art. 44 LPGA
volto a stabilire se le turbe psichiche costituiscono, oppure no, una
conseguenza naturale della malattia professionale (ipoacusia bilaterale).
Questo Tribunale ha ritenuto che la valutazione enunciata dalla psichiatra fiduciaria
dott.ssa __________ non fosse pienamente convincente, in particolare nella
misura in cui ella ha sostenuto che in concreto sarebbe più probabile che
all’origine della problematica psichica vi fosse il tinnito, piuttosto che
l’ipoacusia bilaterale (cfr. doc. 164).
La sentenza appena
menzionata è cresciuta in giudicato.
1.5. Nel corso del mese di marzo
2020, l’CO 1 ha quindi ordinato una perizia psichiatrica, affidandone
l’esecuzione al dott. __________, spec. in psichiatria e psicoterapia, medico
aggiunto presso il Centro __________ di __________ (doc. 176).
Il perito amministrativo ha
consegnato il proprio referto in data 18 settembre 2020 (doc. 189).
Al rappresentante
dell’assicurato è stato concesso di formulare delle osservazioni (doc. 195).
1.6. Con decisione formale del 4
febbraio 2021, l’amministrazione ha ribadito il proprio rifiuto di assumere i
disturbi psichici, in quanto essi non costituirebbero una conseguenza adeguata
della malattia professionale che presenta RI 1 (doc. 198).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’avv. RA 1 (doc. 201), in data 19 febbraio 2021, l’CO 1 ha
confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 205).
1.7. Con tempestivo ricorso del 18
marzo 2021, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto in via
principale, previo riconoscimento del nesso di causalità adeguata con la
nota ipoacusia, che gli venga assegnata una rendita d’invalidità del 50% almeno
e un’indennità per menomazione dell’integrità del 50% almeno e in via
subordinata il rinvio degli atti all’amministrazione per nuova decisione ai
sensi dei considerandi.
A sostegno delle proprie
pretese, il rappresentante dell’insorgente contesta la decisione
dell’assicuratore resistente di negare il carattere adeguato al nesso di causalità
tra le turbe psichiche e la malattia professionale, tenuto conto degli elementi
seguenti:
" (…).
- L’ipoacusia bilaterale di cui soffre il signor RI 1 secondo il
dott. __________ e la dott. __________ è da considerarsi un’importante e
grave danno uditivo cronico da trauma acustico.
- L’adattamento agli apparecchi acustici è stato difficoltoso a
causa della particolare sordità (toni alti) di cui soffre il signor RI
1. Per la loro sistemazione ha dovuto recarsi più di venti volte presso l’__________,
circostanza che lo ha spossato senza che si
risolvessero i problemi.
- Il pessimo adattamento agli apparecchi acustici ha impedito al
leso di utilizzarli, se non saltuariamente.
- All’esterno gli apparecchi alterano i rumori e provocano
fischi. All’interno provocano fischi e sovrapposizione di voci,
impedendo la comprensione.
- Già nel 2006 l’assicurato era stato confrontato con la
malattia professionale ricevendo l’informazione secondo cui non sarebbe più
stato in grado di svolgere la sua attività professionale. A quel momento
il Dr. __________ aveva informato il signor RI 1 che col
passare del tempo i problemi si sarebbero aggravati.
- L’assicurato si è trovato estromesso dalla propria attività lavorativa.
- L’assicurato si è improvvisamente trovato a 51 anni nella
difficile condizione di riorientarsi professionalmente con delle scarse opportunità
di trovare un nuovo posto di lavoro.
- A causa della malattia professionale il leso è poi stato posto
in pensionamento nel febbraio 2008 dopo oltre 27 anni di onorato e appassionato
servizio.
- La Dr.ssa __________ gli ha comunicato che arriverà alla
sordità totale.
- I periti hanno rilevato che “è constatabile che quando l’interlocutore
non è proprio in faccia ha delle difficoltà a capire”.
- È notorio e comunque attestato dai medici che “l’ipoacusia è
una malattia cronica subdola e invisibile, che lentamente ma inesorabilmente
porta ad una ripercussione sulla vita sociale ed economica
degli individui. Tende a isolale persone affette dagli amici.”
(n.d.r. neretto del redattore).
- Sempre il Prof. __________ ha precisato che vi sono studi
scientifici che confermano che “meno si sente e più facilmente si entra
in depressione” (n.d.r. neretto del redattore).
- L’ipoacusia e i suoi risvolti in ambito sociale lavorativo
sono la causa preponderante ed adeguata. Un’ampia percentuale affetta da
problemi d’udito soffre di depressione sia moderata, severa o lieve in cui
la copresenza dei malesseri incida maggiormente nei soggetti
di età compresa tra 18 e 69 anni. L’isolamento acustico provocato
dai problemi di udito aumenta la probabilità di soffrire di depressione.
In un ampissimo studio si afferma che meno si sente e più
facilmente si entra in depressione.” (n.d.r. neretto del redattore).
- La valutazione del disagio psicologico SCL 90 dimostra un più alto
livello globale di sofferenza in non udenti rispetto al gruppo di controllo.
- Come afferma il Prof. __________, l’ipoacusia è condizione
adeguata a causare una sindrome depressiva e nel 50% dei soggetti ipoacusici
ad alte frequenze come il signor RI 1 a tale condizione si
associa il tinnitus.
Fatti
I periti Lainf del __________ (pag. 30) hanno del resto attestato
che:
“ Quindi sia l’ipoacusia che la conseguenza lavorativa
della stessa con la preclusione a svolgere l’attività precedente e
ipoteticamente futura hanno rappresentato un evento fortemente stressante
capace di favorire uno scompenso ansioso depressivo inizialmente reattivo fin
dalla prima presa in carico psichiatrica del 2005.”
E inoltre che:
“ le conseguenze di un evento per lui particolarmente
destabilizzante come l’ipoacusia, su cui ad oggi è ancora polarizzato con la
ricerca di centri superspecialistici per cercare di restituirgli un maggior
funzionamento uditivo.”
È del resto facilmente comprensibile come l’ipoacusia bilaterale,
soprattutto se questa è grave, visto anche il suo impatto sulla capacità
lavorativa, nonché a livello sociale, sia idoneo secondo l’ordinario andamento
delle cose e l’esperienza generale della vita, a provocare una depressione.
Si tratta di affermazioni conformi a quanto esposto dal perito
psichiatra Lainf secondo cui:
“ in casi di ipoacusia, soprattutto se questa è grave,
la probabilità di avere una depressione aumenti, come per qualsiasi malattia
grave e cronica.”
Ciò vale a maggior ragione se l’ipoacusia bilaterale è destinata –
come in specie – a peggiorare sino alla sordità completa. (…).”
(doc. I, p. 11 s.)
1.8. L’CO 1, in risposta, ha
postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
1.9. In data 7 maggio 2021, il
rappresentante dell’insorgente si è in sostanza riconfermato nelle proprie
allegazioni e conclusioni (doc. V).
L’istituto convenuto si è
pronunciato in merito il 17 maggio 2021 (doc. VII).
in diritto
Considerandi
in ordine
2.1
Preliminarmente, richiamata
la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui
l’incarto era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno
all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la
STF 8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide
questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N.
043/2018 del 29 maggio 2018) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una
comunicazione dell’8 giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato
trattato dalla funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti
(in concreto, dall’avv. RA 2), senza che la giurista di lingua italiana figlia
del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata.
nel merito
2.2
Nella concreta evenienza,
questo Tribunale è chiamato a stabilire se l’amministrazione era legittimata a
negare l’adeguatezza del nesso causale tra la malattia professionale di cui
soffre l’assicurato e i suoi disturbi psichici, oppure no.
Il TCA prende atto che,
facendo capo alle risultanze della perizia amministrativa allestita dallo
psichiatra dott. __________, l’assicuratore resistente non contesta più che
la problematica psichica in discussione costituisce una conseguenza naturale
dell’ipoacusia bilaterale (assunta dall’CO 1 a titolo di malattia
professionale) (cfr. doc. 205, p. 2).
Va inoltre ricordato che,
con sentenza 35.2015.105 del 25 novembre 2016, è stato accertato che gli
acufeni bilaterali che lamenta il ricorrente non costituiscono una
malattia professionale ex art. 9 cpv. 1 LAINF e che, pertanto, non possono
essere posti a carico dell’CO 1 (doc. 116).
2.3
Secondo l’art. 6 cpv. 1
LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni
assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non
professionali e di malattie professionali.
Il
diritto alle prestazioni risultante da un infortunio assicurato presuppone
l’esistenza di un nesso di causalità naturale tra l’evento dannoso e il
danno alla salute. Questa condizione è adempiuta qualora si possa ammettere
che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto
verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece,
che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una conditio sine qua non del
danno. È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno
alla salute esista un nesso di causalità naturale. Su tale questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di mera possibilità o
verosimiglianza - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle
prove in materia di assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6. p. 231 con
riferimenti; DTF 129 V 177 consid. 3. p. 181, 402 consid. 4.3 p. 406; STF
9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1).
2.4
Il
diritto alle prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso
di causalità adeguata tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso
di danno alla salute fisica, il nesso di causalità adeguata è generalmente
ammesso, dal momento in cui è accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V
102.
consid. 5b/bb p. 103). Per contro, la giurisprudenza ha elaborato più
criteri per valutare l’adeguatezza del nesso di causalità tra un infortunio e
dei disturbi psichici sviluppati successivamente dalla vittima. Essa ha
dapprima classificato gli infortuni in tre categorie, a seconda della dinamica:
gli infortuni insignificanti o leggeri (per esempio, una caduta o scivolata
banale), gli infortuni di media gravità e gli infortuni gravi. Per procedere a
tale classificazione, non si deve considerare il modo in cui l’infortunio è
stato vissuto dall’interessato ma piuttosto l’evento traumatico in quanto tale
da un punto di vista oggettivo. In presenza di un infortunio di media gravità,
occorre prendere in considerazione un certo numero di criteri, di cui i più
importanti sono:
- le
circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità
dell'infortunio;
- la
gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la
loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
- la
durata eccezionalmente lunga della cura medica;
- i
disturbi somatici persistenti;
- la
cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
- il
decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
- il
grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
Non in ogni caso è
necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La presenza di
un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di
causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della categoria
degli eventi gravi. Per contro, in presenza di un infortunio che si situa al
limite di quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da considerare devono
cumularsi oppure rivestire un'importanza particolare affinché si possa
ammettere il carattere adeguato del nesso di causalità (DTF 115 V 140s.,
consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI
2002.
U 449, p. 53ss. consid. 4a).
2.5
Nella DTF 125 V 456 (= RAMI
2000.
U 367 p. 94ss.), l’Alta Corte ha stabilito che la giurisprudenza in
materia di causalità adeguata nel caso di disturbi psichici conseguenti a un
infortunio (DTF 115 V 133) non trova applicazione analogica in caso di turbe
psichiche sviluppatesi in relazione a malattie professionali. In quest’ultima
evenienza, l’esistenza di un nesso di causalità adeguata deve essere accertata
esaminando se la malattia professionale in questione o gli eventi in relazione
con la medesima siano suscettibili, secondo il corso ordinario delle cose e
l’esperienza generale della vita, di determinare disturbi psichici del genere
di quelli insorti in concreto.
In quella pronunzia, la nostra
Massima Istanza ha negato l’adeguatezza del nesso di causalità fra la patologia
psichica in questione e la malattia professionale, sulla base delle
considerazioni seguenti:
" Zu prüfen bleibt somit, ob die Berufskrankheit des Beschwerdeführers
und die dabei durchgemachten anaphylaktischen Reaktionen nach dem gewöhnlichen
Lauf der Dinge und nach der allgemeinen Lebenserfahrung – unter
Berücksichtigung der weiten Bandbreite der Versicherten, denen die soziale
Unfallversicherung Schutz bieten soll - geeignet sind, psychische Störungen von
der Art, wie sie bei ihm vorliegen sollen, zu verursachen. Dies ist zu
verneinen. Wer gegenüber gewissen Stoffen allergisch reagiert und nach dem
Konsum solche Substanzen enthaltender Nahrungsmittel (Genuss eines
Mohnbrötchens und einer türkischen Mehlspeise) anaphylaktische Reaktionen
durchgemacht hat, entwickelt nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge und der
allgemeinen Lebenserfahrung keine Vermeidungshaltung, die so weit geht, dass er
nicht nur Orte meidet, wo solche Stoffe vorkommen oder vorkommen können,
sondern grundsätzlich alle Orte, an denen er unangenehme Gerüche (schlechte
Luft) vorfindet oder vermutet, und deswegen nicht arbeiten zu können
glaubt." (DTF succitata, consid. 5e)
La Corte federale è invece
giunta a una diversa conclusione nella RAMI 2002 U 468 p. 516ss., riguardante
un assicurato che, nel contesto della propria professione di tornitore, aveva
sviluppato un’anafilassi idiopatica recidivante cronica, responsabile
dell’insorgenza, complessivamente, di ben undici shock anafilattici. Il TFA ha
ammesso che la malattia professionale era idonea, secondo il corso
ordinario delle cose e l’esperienza generale della vita, a provocare una
depressione, evidenziando che tali reazioni pericolose per la vita erano atte a
provocare paure di morte. Inoltre, i materiali suscettibili di scatenare una
reazione allergica erano in gran parte sconosciuti, di modo che, anche evitando
le sostanze conosciute, potevano insorgere reazioni o shock in
modo totalmente inaspettato. Infine, l’Alta Corte ha ritenuto che il fatto di
perdere il posto di lavoro a circa sessant’anni è decisamente più idoneo a
causare una depressione, rispetto al caso di un assicurato trentenne che si
trova a dover cercare un’altra attività professionale.
In
una sentenza 35.2005.4 del 13 ottobre 2005 - confermata dal TF con giudizio U 448/05 del 24 novembre 2006 -, questa Corte ha stabilito che la patologia
psichica lamentata dall’assicurato, di professione pizzaiolo, non poteva essere
ritenuta una conseguenza adeguata della tendinite di de Quervain, di cui
egli aveva sofferto tra il 2001 e il 2002, assunta dall’assicuratore LAINF a
titolo di malattia professionale. Il TCA ha giudicato rilevante, oltre alla
modesta gravità della malattia in quanto tale e alla preesistenza di un
disturbo della personalità, il fatto che, dalla fine di gennaio 2002, i dolori
localizzati alla mano destra non erano più da ricondurre alla patologia
assicurata e che non era certo stata la patologia di natura organica ad aver
determinato la totale inabilità lavorativa dell’assicurato.
In un’altra
pronunzia 8C_801/2008 del 26 gennaio 2009, il TF ha pure negato l’esistenza di
un legame causale adeguato, sottolineando che, secondo il corso
ordinario delle cose e l’esperienza generale della vita, sintomi irritativi
allergici non sono idonei a provocare un disturbo psichico nella forma di uno
stato ansioso-depressivo. Per l’Alta Corte, le reazioni allergiche né mettevano
in pericolo la vita dell’assicurata né erano atte a causare qualsivoglia paura.
Infine, al momento in cui è stata emanata la decisione d’inidoneità, ella aveva
39.
anni, di modo che le rimaneva ancora aperto un ampio ventaglio di
opportunità professionali.
In una sentenza 35.2013.36
del 5 maggio 2014, cresciuta incontestata in giudicato, il TCA ha ammesso che
le turbe psichiche presentate dall’assicurato costituivano una conseguenza
adeguata (oltre che naturale) della malattia professionale, degli ispessimenti pleurici a placca bilaterali da pregressa esposizione
professionale all’amianto. Questi gli argomenti sviluppati in quella pronunzia:
" (…) Nella concreta evenienza, va rilevato che le placche
pleuriche di cui l’assicurato è portatore costituiscono i “… marcatori tipici
di un’esposizione all’amianto da moderata a medio-grave avvenuta un decennio
prima.” (cfr. M. Jost/S. Stöhr/C. Pletscher/H. Rast, Malattie professionali da
amianto, Pubblicazione della Divisione di medicina del lavoro CO 1, versione
marzo 2013, p. 1).
Ora, secondo il TCA, tale diagnosi e, pertanto, la consapevolezza
che nei suoi polmoni sono depositate fibre di amianto, potenzialmente in grado
di sviluppare un mesotelioma (al riguardo, occorre considerare che il tempo
medio di latenza per l’insorgenza di questa malattia é molto lungo, di circa 35
anni), una patologia tumorale a tutt’oggi ritenuta letale (cfr.
Jost/Stöhr/Pletscher/Rast, art. cit., p. 2), é certamente suscettibile di
scatenare nell’assicurato paure di morte (“Todesängste”).
A potenziare tali paure, concorre poi, da una parte, la
circostanza che, proprio in ragione della diagnosi in
discussione, ____ é tenuto a sottoporsi a periodici accertamenti (ciò che é atto a rafforzare in lui il timore che la patologia di cui é
affetto possa degenerare in qualcosa di più grave) e, dall’altra, il
fatto che i media riportano di continuo notizie riguardanti la morte (causata
proprio da mesotelioma) di persone che, nel passato, hanno lavorato a contatto
con l’amianto (il caso più noto é quello degli ex operai degli stabilimenti
“Eternit”; sempre sul tema delle morti causate da mesotelioma maligno a seguito
dell’esposizione alla polveri d’amianto, si veda la recente sentenza della
Corte europea dei diritti dell’uomo n° 52067/10 e 41072/11 Moor e altri
contro Svizzera dell’11 marzo 2014).
Nel valutare l’adeguatezza del nesso di causalità, occorre inoltre
considerare che, a causa della malattia professionale (in particolare a causa
della bronchite cronica), ____ non é più stato in grado di
esercitare la sua abituale professione di saldatore, ciò che é accaduto a
un’età già avanzata (58 anni al momento in cui la dott.ssa ___ ha indicato che sarebbero state adempiute le condizioni per emanare una
decisione d’inidoneità - cfr. doc. 120).
Ora, con riferimento ai casi trattati nella DTF 125
V 456 e nella STF 8C_801/2008, il fatto che l’insorgente abbia perso il proprio
posto di lavoro a 58 anni é decisamente più idoneo a causare una depressione,
rispetto al caso di un assicurato, ancora relativamente giovane, che si trova
nella necessità di reperire un’alternativa professionale.”
In una
sentenza 8C_282/2020 del 3 settembre 2020 consid. 6.4, il TF ha ammesso che
alla malattia professionale in questione (sensibilizzazione al nichel) poteva
essere riconosciuta una certa gravità ma in ogni caso non un peso tale da poterla
qualificare, secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza
generale della vita, quale significativa causa parziale del danno alla salute
psichica. La Corte federale non ha seguito il tribunale di prima istanza nella
misura in cui quest’ultimo ha considerato nella valutazione dell’adeguatezza la
totalità dei fattori stressogeni individuati dalla perizia psichiatrica. In
particolare, lo stress psicosociale legato alla figlia (malattia della pelle della
figlia; stress della figlia indotto dalla malattia della madre) non avrebbe
dovuto venir considerato in quanto circostanza non rilevante dalla malattia
professionale. In dubbio anche la presa in considerazione quale fattore di
stress dei sentimenti di colpa nei confronti della famiglia. D’altro canto, da
un mero profilo somatico, un’attività lavorativa alternativa adeguata era
pienamente esigibile, ciò che parlava a sfavore della gravità della malattia
professionale. Inoltre, in base alla perizia amministrativa pluridisciplinare, grazie
al rispetto di determinate misure di protezione, una buona cura della pelle, l’utilizzo
di inibitori topici della calcineurina e una dieta povera di nichel, lo stato
della pelle era sotto controllo. Anche tale circostanza era atta a
relativizzare la gravità degli effetti della malattia professionale. In questo
contesto, sempre secondo il TF, occorreva pure tener conto che i disturbi psichici
avevano un’eziologia multifattoriale e che anche altri fattori giocavano un
ruolo, fattori che non si trovavano in relazione né con la componente
riconosciuta quale malattia professionale (sensibilizzazione al nichel) né con la
componente causata da malattia (psoriasi). L’eziologia multifattoriale,
rispettivamente l’esistenza di fattori di sviluppo non imputabili alla malattia
professionale, parla a sfavore del riconoscimento dell’adeguatezza.
Infine, in una sentenza
UV.2011.00068 dell’8 marzo 2012, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone
Zurigo ha negato che la malattia professionale (una ipoacusia neurosensoriale
bilaterale del 49.51% e un tinnitus aurium) fosse
adeguata, secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza generale
della vita, a causare i disturbi psichici denunciati dal ricorrente, quali delle
manifestazioni nevrotiche, una riduzione della capacità cognitive e una
sindrome psico-organica. In questo contesto, la Corte cantonale ha considerato
che, dal profilo uditivo, l’assicurato non presentava alcuna limitazione nella
sua precedente professione di tessitore, utilizzando un dispositivo di
protezione dell’udito. D’altro canto, dalle certificazioni psichiatriche acquisite
agli atti risultava che l’inabilità lavorativa dell’insorgente era imputabile
soprattutto alla problematica psichica.
Da notare che, nel
valutare l’entità della menomazione dell’integrità, il tribunale cantonale ha
considerato che l’ipoacusia era stata causata con alta verosimiglianza da una
cronica esposizione al rumore sul posto di lavoro ma che, in base alle attuali
conoscenze, un’ipoacusia di origine professionale non progredisce più dopo
l’interruzione dell’esposizione alla noxa, cosicché un eventuale peggioramento
dell’udito del ricorrente non sarebbe più stato imputabile, con verosimiglianza
preponderante, alla malattia professionale riconosciuta dall’assicuratore.
Il successivo ricorso al
TF è stato dichiarato irricevibile in quanto non ossequiava le esigenze di
legge (cfr. STF 8C_328/2012 del 30 maggio 2012).
2.6
Nella concreta evenienza, va osservato
che, con la decisione su opposizione impugnata, l’amministrazione non ha
ammesso l’esistenza di un nesso di causalità adeguata tra le turbe psichiche e
la malattia professionale (ipoacusia neurosensoriale bilaterale), considerato
che RI 1 avrebbe sospeso il lavoro a causa dei disturbi psichici e non dell’ipoacusia
(in base agli atti AI, il danno uditivo non ha alcuna ripercussione sulla sua
capacità lavorativa), che l’ipoacusia non sarebbe una malattia che mette in
pericolo la vita, che i disturbi dell’udito sarebbero in parte imputabili a
fattori degenerativi, come pure che l’adattamento delle protesi acustiche sarebbe
avvenuto senza difficoltà e che quanto in seguito attestato dal medico curante
specialista non avrebbe nulla a che vedere con la malattia professionale (cfr. doc.
205).
La posizione assunta
dall’assicuratore è contestata dall’avv. RA 1, per il quale la problematica
psichica costituirebbe invece una conseguenza adeguata del disturbo dell’udito,
e ciò tenuto conto, segnatamente, che a causa della malattia professionale
l’assicurato non ha più potuto esercitare la professione svolta per una vita alle
dipendenze delle __________, che all’età di 51 anni egli si è quindi trovato
nella situazione di dover reperire un nuovo posto di lavoro, che non si è mai
completamente adattato all’utilizzo delle protesi auricolari e che, secondo quanto
gli avrebbe dichiarato l’otorinolaringoiatra dott.ssa __________, diventerà
presto o tardi totalmente sordo (doc. I, p. 11 s.). Il rappresentante del
ricorrente ha altresì contestato la circostanza che il peggioramento dell’udito
sarebbe imputabile a fenomeni degenerativi legati all’avanzare dell’età (cfr.
doc. V, p. 2).
Chiamato a pronunciarsi, tutto
ben valutato, il TCA ritiene che
l’ipoacusia bilaterale cui soffre il ricorrente non è atta, secondo il
corso ordinario delle cose e l’esperienza generale della vita, a provocare il
disturbo psichico di cui egli è portatore.
Innanzitutto, è utile osservare
come la malattia professionale non abbia totalmente privato l’assicurato della
possibilità di avere dei contatti con l’esterno. Dalle tavole processuali si
evince ad esempio che, quando l’interlocutore si trova dinanzi a lui, egli è in
grado di comprendere tutto quanto gli viene detto (in questo senso, si veda il
doc. 133, p. 7: “In complesso, anche senza apparecchio acustico (l’assicurato
ha dichiarato di non portarlo), il colloquio è possibile senza difficoltà. È
constatabile, che quando l’interlocutore non è proprio in faccia egli ha
difficoltà a capire.”). D’altro canto, l’utilizzo del telefono avviene senza
grosse difficoltà, perlomeno in ambienti silenziosi (cfr. doc. C: “Certamente
l’utilizzo del telefono con gli auricolari (che isolano i rumori esterni), in
un ambiente privo di rumori, gli permette di avere una conversazione quasi
normale, …”). Egli può inoltre guardare normalmente la televisione grazie
all’uso degli apparecchi acustici/cuffie (cfr. doc. 133, p. 6: “Li mette 3-4
ore al giorno quando guarda la tv. Per quello sono “perfetti”.” e doc. 189, p.
28: “Ascolta la Tv in cuffia sta seguendo una fiction che tratta di mafia e
talvolta segue qualche film non mostrando particolari problemi di concentrazione.”).
Tutto ciò permette di relativizzare in una certa misura la gravità degli
effetti della malattia professionale. In questo senso, non può neppure essere
ignorato che la menomazione dell’integrità determinata in base alla tabella
12.4
edita dalla Divisione __________ dell’CO 1, corrisponde a un’indennità del
10%, così come stabilito da questa Corte con la sentenza 35.2015.105.
D’altro canto, a proposito
dell’impossibilità di riprendere l’abituale professione alle dipendenze delle __________,
dal rapporto 17 agosto 2006 del dott. __________, attivo presso il __________
delle __________ (doc. 25), risulta che la riduzione dell’udito accertata dalla
dott.ssa __________ è bastata a rendere inidoneo RI 1 a svolgere le abituali attività
svolte sui binari (“Da un punto di vista medico aziendale, basandomi su
precedenti perizie mediche e sulle attuali perizie e valutazioni svolte dalla
Dottoressa __________ e dal Dottor __________, oggi posso confermare che il
signor RI 1 è da considerare come completamente inabile alla funzione di
sicurezza e con essa ad attività che si svolgono sul campo dei binari.” –
il corsivo è del redattore). Da quel documento, e dal referto 5 dicembre 2011
del dott. __________, anch’egli attivo presso il __________ delle __________ (doc.
77, p. 16), si evince però pure che la concomitante problematica psichica avrebbe
anch’essa verosimilmente impedito la prosecuzione delle abituali mansioni e,
soprattutto, che è a causa di quest’ultima che l’assicurato non è più stato in
grado di esercitare nemmeno un’attività sostitutiva confacente (“La restante
capacità di lavoro nella misura del 25% (2 ore per giorno lavorativo) presenta
una redditività ridotta e richiede condizioni adatte d’impiego (nessun servizio
di sicurezza, attività leggere senza stress o numerose richieste gravose). La
capacità ridotta di concentrazione del collaboratore esclude nei fatti una
riformazione o un nuovo orientamento.”, rispettivamente “Leider ist in
unseren alten Unterlagen nicht ersichtlich, ob die Anmeldung an die CO 1
betreffs Anerkennung einer Lärmschwerhörigkeit seinerzeit vorgenommen wurde
(…), nachdem in Jahre 2006 auch andere gesundheitliche Probleme im
Vordergrund gestanden hatten, die dann die Weiterbeschäftigung am angestammten
Arbeitsplatz nicht mehr ermöglicht hatten.” – il corsivo è del redattore). Non
per nulla l’insorgente è stato prepensionato dal febbraio 2008, dopo aver inutilmente
tentato un reinserimento, in ragione di 2 ore/giorno, in un’attività adeguata (cfr.
doc. 29). L’esistenza di una capacità lavorativa residua a fronte della sola
patologia uditiva, emerge del resto anche dalla certificazione 8 settembre 2005
del medico curante specialista, dott. __________, il quale consigliava un “…
lavoro in ambiente non rumoroso o comunque con adeguati mezzi di protezione.
Inoltre sconsigliate mansioni che richiedano una funzione uditiva completa
(vedi manovra in piazzale ferroviario tuttora svolta dal paziente.”) (doc. 91).
Anche la circostanza secondo
cui la riduzione dell’udito avrebbe di per sé consentito l’esercizio di
un’attività sostitutiva confacente, parla contro la gravità della malattia
professionale.
In questo contesto, va
pure considerato che al momento in cui è stata accertata l’inidoneità a
proseguire con le abituali mansioni presso il suo ex datore di lavoro, quindi
nel 2006, RI 1 aveva 51 anni, un’età ancora abbastanza distante da quella
ordinaria di pensionamento, che gli avrebbe di per sé consentito di reperire
un’occupazione idonea sul mercato generale del lavoro.
Inoltre, sebbene in base
alle risultanze peritali gli acufeni non possano essere ritenuti causa dei
disturbi psichici, dalle carte processuali emergono elementi a sostegno del fatto
che essi hanno comunque rappresentato un ulteriore fattore di stress, di cui
occorre fare astrazione giacché il tinnitus non è stato riconosciuto
quale malattia professionale (cfr., ad esempio, il rapporto 19 ottobre 2015
dello psichiatra curante, dott. __________ [doc. 77, p. 4]: “La malattia
depressiva (…) ancorché presente ai giorni nostri con tutto il corredo
sintomatologico proprio della patologia stessa, nonostante la terapia in atto,
si era complitata ed accentuata per l’instaurarsi di un importante danno
uditivo neurosensoriale bilaterale da trauma acustico cronico e per la
presenza di un fastidiosissimo tinnitus aurium (o aufene) bilaterale, (…). Allo
stato, questi rumori endotici, associati al peggioramento del danno uditivo,
interferiscono con il normale svolgimento delle mansioni quotidiane ma, ancor
più con il riposo notturno che risulta notevolmente disturbato. (…). Quest’ultimo
disturbo, venendo a incidere su un psichismo già dal compenso labile, aggrava
la sintomatologia che si arricchisce di un aumentato livello d’ansia sia
libera che somatizzata, interferisce col riposo notturno che risulta polifasico
ed insoddisfacente.”, la certificazione 7 maggio 2013 dell’otorinolaringoiatra
dott. __________ [doc. 36, p. 1]: “Gli esami audiometrici eseguiti dal 2005 al
2013.
evidenziano un importante danno uditivo neurosensoriale bilaterale da
trauma acustico cronico. Il paziente lamenta inoltre persistenti acufeni
bilaterali con associati disturbi del sonno, nervosismo e problemi relazionali.”,
il ricorso 5 ottobre 2015 dell’avv. RA 1 [doc. 70, p. 4]: “A ciò si si aggiunga
il fatto che le affezioni di natura psichica e meglio la nevrosi reattiva a
stimoli stressanti cronici e il disturbo del sonno ed eccessiva stanchezza,
nonché la depressione, sono anch’esse riconducibili alla malattia
professionale, ovvero al tinnito, come da certificazione 1.5.2008 del Dr. __________
…” e la relazione medico-legale 16 marzo 2018 del Prof. dott. __________ [doc.
141, p. 30]: “Come è chiaro immaginare le condizioni sopradescritte hanno avuto
una causa iniziale (malattia) che è l’ipoacusia che ha provocato certamente la
condizione depressiva (sintomo) e molto probabilmente il tinnitus (sintomo) che
a sua volta ha aggravato la depressione stessa, che a sua volta si è stabilizzata
come una patologia.” – il corsivo è del redattore).
Non da ultimo e senza
voler con ciò mettere in discussione le conclusioni della perizia psichiatrica
amministrativa che imputano il crollo psichico intervenuto nel 2006, e
perdurato almeno sino al 2008, al ricevimento della diagnosi di ipoacusia e,
soprattutto, alle sue conseguenze sul piano lavorativo e sociale (cfr. doc.
189, p. 29), il TCA non può esimersi dal constatare la preesistenza di
una certa fragilità emotiva (in questo senso, si veda del resto la
succitata relazione medico-legale del dott. Bellocco [doc. 141, p. 28]: “Tale
condizione preesistente può essere considerata una particolare predisposizione
emotiva che ha facilitato l’insorgenza del quadro psichico attuale.” –
il corsivo è del redattore). Esso constata in effetti che, stando a quanto
emerge dalla documentazione agli atti, già all’inizio degli anni ’90
l’assicurato ha accusato i primi disturbi psichici, insorti in occasione di un
cambiamento del suo mansionario nel quadro del rapporto di lavoro in essere con
le __________ (cfr. doc. 35: “Nel 1990, in seguito ad una situazione
lavorativa particolare, si erano manifestati i primi sintomi della depressione,
curata allora dal dott. __________.”, certificazione 7 agosto 2012 dello
psichiatra curante dott. __________ [doc. 28]: “Il signor RI 1, indicato in
oggetto, è seguito dall’autunno del 2005 per una patologia inquadrabile in
un disturbo affettivo di vecchia data, risalente, come esordio, al 1990 circa.”,
doc. 133, p. 7: “Nel 1990-91 lavorava alla linea di contatto di impianti
elettrici. Ha fatto uno stage presso il controllo veicoli, ma si è trovato a
lavorare chiuso in un locale mentre prima era praticamente sempre all’aperto. Ha
sviluppato un disagio psichico, egli erano venuti degli stati di ansia ed una
depressione “molto leggera”. È così tornato a lavorare alla linea di
contatto.” e doc. 189, p. 24: “Relativamente al periodo di difficoltà vissuto
nel 1990 l’assicurato lo attribuisce all’iniziale difficoltà ad adattarsi al
nuovo impiego nel servizio controllo veicoli; era stato messo per 2 mesi in un
piccolo ufficio, gli mancava il lavoro all’esterno, doveva adattarsi ai turni,
faticava a dormire, spesso rimuginava su quando sarebbe riuscito ad adattarsi a
questa situazione e questo gli aveva creato malessere ed ansia che avvertiva a
livello toracico, ma non ha avuto alcuna necessità di rivolgersi a
specialisti né ha perso ore di lavoro né ha assunto psicofarmaci e, forsanche
grazie al fatto che per un anno è ritornato al servizio linee e soltanto nel
1991.
era tornato al servizio veicoli ma con mansioni che comportavano ancora
l’attività esterna era scomparsa ogni sintomatologia e l’assicurato era stato
bene.” – il corsivo è del redattore).
Sempre in questo contesto,
occorre inoltre sottolineare che, nel corso del novembre 2005 - quindi
antecedentemente al momento in cui all’insorgente è stata fornita la diagnosi
di ipoacusia e, soprattutto, gli è stato comunicato che non avrebbe più potuto
proseguire con la sua abituale attività professionale (primo consulto presso la
dott.ssa __________ nel giugno 2006 – doc. 77, p. 11 e p. 19), momento
al quale l’assicurato stesso fa risalire il crollo psichico (cfr. doc. 133, p.
5: “È stato da un medico, che ha constatato problemi all’udito e nel 2006
è stato mandato dalla dott.ssa med. __________. Già alla prima visita essa gli
ha detto che non potrà più svolgere la sua mansione lavorativa. A sentire
questo è andato in “crisi totale”. A 51 anni si è trovato spiazzato. Non
dormiva ed aveva un’agitazione continua, sudava ed il morale era giù.” – il
corsivo è del redattore) -, l’assicurato è entrato in cura dal dott. __________,
spec. in psichiatria, “… per una sintomatologia, insorta circa quattordici
anni orsono, caratterizzata da un marcato livello di ansia, che si esprime
anche a livello di somatizzazioni, e da uno slivellamento del tono dell’umore
in senso depressivo. La patologia psichica, nata verosimilmente con modalità
reattive ad una situazione stressante a livello lavorativo, si è poi
cronicizzata ed ha assunto una autonomia propria con risvolti somatici sorretti
da uno stato di tensione psichica cronica (ipertensione labile e resistente
alla terapia medica) marcatamente invalidanti.”. Stante ciò, il curante aveva
espresso delle riserve circa il “… prosieguo dell’attività lavorativa comportante
turnazioni stressanti: ove possibile, sarebbe consigliabile un cambiamento
delle mansioni lavorative.” (doc. 30; dello stesso autore, si veda pure il doc.
77, p. 4: “Il signor RI 1, in oggetto identificato, giunge alla nostra
osservazione nell’autunno del 2005 per un disturbo affettivo risalente, come
esordio, al 1990 circa. Il suddetto disturbo a prevalente espressione
depressiva, benché insorto come reattivo a stressor cronici in ambito
lavorativo, si sarebbe cronicizzato ed autonomizzato assumendo i connotati
di una vera e propria malattia depressiva con crisi invalidanti ricorrenti
(296.3x DSM IV; F33.x ICD-10).” – il corsivo è del redattore). Da notare che,
proprio nel 2005, al ricorrente era stato proposto di dirigere un gruppo di
operai, ciò che “… lo aveva messo un po' in ansia, nonostante ne avrebbe avuto
un netto guadagno economico, perché avrebbe dovuto segnalare anche il personale
che funzionava meno o da “tagliare” e questo avrebbe potuto causare dei
dissapori e rovinare quel clima particolarmente umano che ha sempre trovato
all’interno delle __________, verso le quali mostra un profondo attaccamento.”
(doc. 189, p. 22).
In conclusione, l’assenza di un nesso di causalità adeguata
fra la malattia professionale assicurata e le turbe psichiche, non
consente una loro presa a carico da parte dell’assicuratore infortuni
resistente.
Stante ciò, la decisione
su opposizione impugnata, mediante la quale l’amministrazione ha negato il
proprio obbligo a prestazioni a proposito della patologia psichiatrica, deve
essere confermata in questa sede.
2.7
L’art.
61.
lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura
deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;
la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte
alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In
data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61
lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,
rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61
lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a
prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo
prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese
processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Secondo l’art. 82a LPGA
(Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al
tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del
21.
giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In concreto, il ricorso è
del 18 marzo 2021 per cui si applica la nuova disposizione legale. Trattandosi
di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha
previsto di prelevare le spese.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti