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Decisione

35.2021.31

Discussa la questione di sapere se i disturbi psichici costituiscono una conseguenza adeguata della malattia professionale riconosciuta dall'assicuratore (ipoacusia bilaterale)

6 settembre 2021Italiano33 min

I periti Lainf del __________ (pag. 30) hanno del resto attestato

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2021.31

mm

Lugano

6 settembre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 18 marzo 2021 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 19 febbraio 2021 emanata

da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. Nel

corso del mese di maggio 2014, RI 1, nato nel 1955, per il tramite del __________,

ha chiesto all’CO 1 d’accertare l’esistenza di una malattia professionale e di

valutare il relativo diritto alle prestazioni.

Con

certificazione del 7 maggio 2013, il dott. __________, spec. in ORL a __________,

ha segnalato la presenza di un importante danno uditivo neurosensoriale

bilaterale, nonché di persistenti acufeni bilaterali accompagnati da disturbi

del sonno, nervosismo e problemi relazionali.

In

data 20 giugno 2014, le __________, datore di lavoro dell’assicurato sino al 31

gennaio 2008 (dal 10 aprile 2006 in ragione di 2 ore/giorno), hanno annunciato

il caso all’istituto assicuratore.

Il

5 novembre 2014, l’amministrazione ha accordato il proprio benestare per la

protesizzazione acustica caso complesso –binaurale.

1.2. Con

decisione formale del 1° luglio 2015, poi confermata in sede di opposizione, l’CO

1 ha innanzitutto rifiutato il proprio obbligo a prestazioni relativamente al tinnito

bilaterale, non ritenuto costituire una conseguenza adeguata della malattia

professionale. D’altro canto, trattandosi della ipoacusia bilaterale,

l’istituto ha negato il diritto a una rendita d’invalidità e ha assegnato

un’indennità per menomazione all’integrità del 10%.

Con sentenza 35.2015.105

del 25 novembre 2016, questa Corte ha accolto ai sensi dei considerandi il ricorso interposto dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato, nel senso che la

decisione su opposizione impugnata è stata annullata nella misura in cui è stato

negato il diritto a una rendita d’invalidità. Gli atti sono quindi stati

rinviati all’amministrazione affinché disponesse un complemento istruttorio,

specificatamente una perizia psichiatrica (doc. 116).

Il giudizio appena

menzionato è cresciuto incontestato in giudicato.

1.3. In data 14 giugno 2017,

l’assicurato è stato periziato dalla dott.ssa __________, spec. FMH in

psichiatria e psicoterapia, medico di fiducia dell’istituto (doc. 133).

1.4. Il 14 dicembre 2017, l’CO 1

ha emanato una decisione formale, poi confermata con la decisione su

opposizione del 7 dicembre 2018 (cfr. doc. 150), mediante la quale ha stabilito

che la problematica psichica presentata dall’assicurato non costituisce una

conseguenza naturale della malattia professionale. Esso ha pertanto negato che

fossero adempiuti i presupposti per l’assegnazione di prestazioni di lunga

durata (doc. 136).

Con pronunzia 35.2019.13

del 5 dicembre 2019, il TCA ha accolto ai sensi dei considerandi l’impugnativa

sempre presentata dall’avv. RA 1, nel senso che, annullata la decisione su

opposizione impugnata, gli atti sono stati rinviati all’assicuratore LAINF

affinché disponesse un approfondimento peritale esterno ex art. 44 LPGA

volto a stabilire se le turbe psichiche costituiscono, oppure no, una

conseguenza naturale della malattia professionale (ipoacusia bilaterale).

Questo Tribunale ha ritenuto che la valutazione enunciata dalla psichiatra fiduciaria

dott.ssa __________ non fosse pienamente convincente, in particolare nella

misura in cui ella ha sostenuto che in concreto sarebbe più probabile che

all’origine della problematica psichica vi fosse il tinnito, piuttosto che

l’ipoacusia bilaterale (cfr. doc. 164).

La sentenza appena

menzionata è cresciuta in giudicato.

1.5. Nel corso del mese di marzo

2020, l’CO 1 ha quindi ordinato una perizia psichiatrica, affidandone

l’esecuzione al dott. __________, spec. in psichiatria e psicoterapia, medico

aggiunto presso il Centro __________ di __________ (doc. 176).

Il perito amministrativo ha

consegnato il proprio referto in data 18 settembre 2020 (doc. 189).

Al rappresentante

dell’assicurato è stato concesso di formulare delle osservazioni (doc. 195).

1.6. Con decisione formale del 4

febbraio 2021, l’amministrazione ha ribadito il proprio rifiuto di assumere i

disturbi psichici, in quanto essi non costituirebbero una conseguenza adeguata

della malattia professionale che presenta RI 1 (doc. 198).

A seguito dell’opposizione

interposta dall’avv. RA 1 (doc. 201), in data 19 febbraio 2021, l’CO 1 ha

confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 205).

1.7. Con tempestivo ricorso del 18

marzo 2021, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto in via

principale, previo riconoscimento del nesso di causalità adeguata con la

nota ipoacusia, che gli venga assegnata una rendita d’invalidità del 50% almeno

e un’indennità per menomazione dell’integrità del 50% almeno e in via

subordinata il rinvio degli atti all’amministrazione per nuova decisione ai

sensi dei considerandi.

A sostegno delle proprie

pretese, il rappresentante dell’insorgente contesta la decisione

dell’assicuratore resistente di negare il carattere adeguato al nesso di causalità

tra le turbe psichiche e la malattia professionale, tenuto conto degli elementi

seguenti:

" (…).

- L’ipoacusia bilaterale di cui soffre il signor RI 1 secondo il

dott. __________ e la dott. __________ è da considerarsi un’importante e

grave danno uditivo cronico da trauma acustico.

- L’adattamento agli apparecchi acustici è stato difficoltoso a

causa della particolare sordità (toni alti) di cui soffre il signor RI

1. Per la loro sistemazione ha dovuto recarsi più di venti volte presso l’__________,

circostanza che lo ha spossato senza che si

risolvessero i problemi.

- Il pessimo adattamento agli apparecchi acustici ha impedito al

leso di utilizzarli, se non saltuariamente.

- All’esterno gli apparecchi alterano i rumori e provocano

fischi. All’interno provocano fischi e sovrapposizione di voci,

impedendo la comprensione.

- Già nel 2006 l’assicurato era stato confrontato con la

malattia professionale ricevendo l’informazione secondo cui non sarebbe più

stato in grado di svolgere la sua attività professionale. A quel momento

il Dr. __________ aveva informato il signor RI 1 che col

passare del tempo i problemi si sarebbero aggravati.

- L’assicurato si è trovato estromesso dalla propria attività lavorativa.

- L’assicurato si è improvvisamente trovato a 51 anni nella

difficile condizione di riorientarsi professionalmente con delle scarse opportunità

di trovare un nuovo posto di lavoro.

- A causa della malattia professionale il leso è poi stato posto

in pensionamento nel febbraio 2008 dopo oltre 27 anni di onorato e appassionato

servizio.

- La Dr.ssa __________ gli ha comunicato che arriverà alla

sordità totale.

- I periti hanno rilevato che “è constatabile che quando l’interlocutore

non è proprio in faccia ha delle difficoltà a capire”.

- È notorio e comunque attestato dai medici che “l’ipoacusia è

una malattia cronica subdola e invisibile, che lentamente ma inesorabilmente

porta ad una ripercussione sulla vita sociale ed economica

degli individui. Tende a isolale persone affette dagli amici.”

(n.d.r. neretto del redattore).

- Sempre il Prof. __________ ha precisato che vi sono studi

scientifici che confermano che “meno si sente e più facilmente si entra

in depressione” (n.d.r. neretto del redattore).

- L’ipoacusia e i suoi risvolti in ambito sociale lavorativo

sono la causa preponderante ed adeguata. Un’ampia percentuale affetta da

problemi d’udito soffre di depressione sia moderata, severa o lieve in cui

la copresenza dei malesseri incida maggiormente nei soggetti

di età compresa tra 18 e 69 anni. L’isolamento acustico provocato

dai problemi di udito aumenta la probabilità di soffrire di depressione.

In un ampissimo studio si afferma che meno si sente e più

facilmente si entra in depressione.” (n.d.r. neretto del redattore).

- La valutazione del disagio psicologico SCL 90 dimostra un più alto

livello globale di sofferenza in non udenti rispetto al gruppo di controllo.

- Come afferma il Prof. __________, l’ipoacusia è condizione

adeguata a causare una sindrome depressiva e nel 50% dei soggetti ipoacusici

ad alte frequenze come il signor RI 1 a tale condizione si

associa il tinnitus.

Fatti

I periti Lainf del __________ (pag. 30) hanno del resto attestato

che:

“ Quindi sia l’ipoacusia che la conseguenza lavorativa

della stessa con la preclusione a svolgere l’attività precedente e

ipoteticamente futura hanno rappresentato un evento fortemente stressante

capace di favorire uno scompenso ansioso depressivo inizialmente reattivo fin

dalla prima presa in carico psichiatrica del 2005.”

E inoltre che:

“ le conseguenze di un evento per lui particolarmente

destabilizzante come l’ipoacusia, su cui ad oggi è ancora polarizzato con la

ricerca di centri superspecialistici per cercare di restituirgli un maggior

funzionamento uditivo.”

È del resto facilmente comprensibile come l’ipoacusia bilaterale,

soprattutto se questa è grave, visto anche il suo impatto sulla capacità

lavorativa, nonché a livello sociale, sia idoneo secondo l’ordinario andamento

delle cose e l’esperienza generale della vita, a provocare una depressione.

Si tratta di affermazioni conformi a quanto esposto dal perito

psichiatra Lainf secondo cui:

“ in casi di ipoacusia, soprattutto se questa è grave,

la probabilità di avere una depressione aumenti, come per qualsiasi malattia

grave e cronica.”

Ciò vale a maggior ragione se l’ipoacusia bilaterale è destinata –

come in specie – a peggiorare sino alla sordità completa. (…).”

(doc. I, p. 11 s.)

1.8. L’CO 1, in risposta, ha

postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per

quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).

1.9. In data 7 maggio 2021, il

rappresentante dell’insorgente si è in sostanza riconfermato nelle proprie

allegazioni e conclusioni (doc. V).

L’istituto convenuto si è

pronunciato in merito il 17 maggio 2021 (doc. VII).

in diritto

Considerandi

in ordine

2.1

Preliminarmente, richiamata

la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui

l’incarto era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno

all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la

STF 8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide

questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N.

043/2018 del 29 maggio 2018) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una

comunicazione dell’8 giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato

trattato dalla funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti

(in concreto, dall’avv. RA 2), senza che la giurista di lingua italiana figlia

del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata.

nel merito

2.2

Nella concreta evenienza,

questo Tribunale è chiamato a stabilire se l’amministrazione era legittimata a

negare l’adeguatezza del nesso causale tra la malattia professionale di cui

soffre l’assicurato e i suoi disturbi psichici, oppure no.

Il TCA prende atto che,

facendo capo alle risultanze della perizia amministrativa allestita dallo

psichiatra dott. __________, l’assicuratore resistente non contesta più che

la problematica psichica in discussione costituisce una conseguenza naturale

dell’ipoacusia bilaterale (assunta dall’CO 1 a titolo di malattia

professionale) (cfr. doc. 205, p. 2).

Va inoltre ricordato che,

con sentenza 35.2015.105 del 25 novembre 2016, è stato accertato che gli

acufeni bilaterali che lamenta il ricorrente non costituiscono una

malattia professionale ex art. 9 cpv. 1 LAINF e che, pertanto, non possono

essere posti a carico dell’CO 1 (doc. 116).

2.3

Secondo l’art. 6 cpv. 1

LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni

assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non

professionali e di malattie professionali.

Il

diritto alle prestazioni risultante da un infortunio assicurato presuppone

l’esistenza di un nesso di causalità naturale tra l’evento dannoso e il

danno alla salute. Questa condizione è adempiuta qualora si possa ammettere

che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto

verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece,

che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è

sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia

comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,

vale a dire che l'evento appaia come una conditio sine qua non del

danno. È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno

alla salute esista un nesso di causalità naturale. Su tale questione

amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità

preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di mera possibilità o

verosimiglianza - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle

prove in materia di assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6. p. 231 con

riferimenti; DTF 129 V 177 consid. 3. p. 181, 402 consid. 4.3 p. 406; STF

9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1).

2.4

Il

diritto alle prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso

di causalità adeguata tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso

di danno alla salute fisica, il nesso di causalità adeguata è generalmente

ammesso, dal momento in cui è accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V

102.

consid. 5b/bb p. 103). Per contro, la giurisprudenza ha elaborato più

criteri per valutare l’adeguatezza del nesso di causalità tra un infortunio e

dei disturbi psichici sviluppati successivamente dalla vittima. Essa ha

dapprima classificato gli infortuni in tre categorie, a seconda della dinamica:

gli infortuni insignificanti o leggeri (per esempio, una caduta o scivolata

banale), gli infortuni di media gravità e gli infortuni gravi. Per procedere a

tale classificazione, non si deve considerare il modo in cui l’infortunio è

stato vissuto dall’interessato ma piuttosto l’evento traumatico in quanto tale

da un punto di vista oggettivo. In presenza di un infortunio di media gravità,

occorre prendere in considerazione un certo numero di criteri, di cui i più

importanti sono:

- le

circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità

dell'infortunio;

- la

gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la

loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;

- la

durata eccezionalmente lunga della cura medica;

- i

disturbi somatici persistenti;

- la

cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;

- il

decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;

- il

grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.

Non in ogni caso è

necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La presenza di

un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di

causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della categoria

degli eventi gravi. Per contro, in presenza di un infortunio che si situa al

limite di quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da considerare devono

cumularsi oppure rivestire un'importanza particolare affinché si possa

ammettere il carattere adeguato del nesso di causalità (DTF 115 V 140s.,

consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI

2002.

U 449, p. 53ss. consid. 4a).

2.5

Nella DTF 125 V 456 (= RAMI

2000.

U 367 p. 94ss.), l’Alta Corte ha stabilito che la giurisprudenza in

materia di causalità adeguata nel caso di disturbi psichici conseguenti a un

infortunio (DTF 115 V 133) non trova applicazione analogica in caso di turbe

psichiche sviluppatesi in relazione a malattie professionali. In quest’ultima

evenienza, l’esistenza di un nesso di causalità adeguata deve essere accertata

esaminando se la malattia professionale in questione o gli eventi in relazione

con la medesima siano suscettibili, secondo il corso ordinario delle cose e

l’esperienza generale della vita, di determinare disturbi psichici del genere

di quelli insorti in concreto.

In quella pronunzia, la nostra

Massima Istanza ha negato l’adeguatezza del nesso di causalità fra la patologia

psichica in questione e la malattia professionale, sulla base delle

considerazioni seguenti:

" Zu prüfen bleibt somit, ob die Berufskrankheit des Beschwerdeführers

und die dabei durchgemachten anaphylaktischen Reaktionen nach dem gewöhnlichen

Lauf der Dinge und nach der allgemeinen Lebenserfahrung – unter

Berücksichtigung der weiten Bandbreite der Versicherten, denen die soziale

Unfallversicherung Schutz bieten soll - geeignet sind, psychische Störungen von

der Art, wie sie bei ihm vorliegen sollen, zu verursachen. Dies ist zu

verneinen. Wer gegenüber gewissen Stoffen allergisch reagiert und nach dem

Konsum solche Substanzen enthaltender Nahrungsmittel (Genuss eines

Mohnbrötchens und einer türkischen Mehlspeise) anaphylaktische Reaktionen

durchgemacht hat, entwickelt nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge und der

allgemeinen Lebenserfahrung keine Vermeidungshaltung, die so weit geht, dass er

nicht nur Orte meidet, wo solche Stoffe vorkommen oder vorkommen können,

sondern grundsätzlich alle Orte, an denen er unangenehme Gerüche (schlechte

Luft) vorfindet oder vermutet, und deswegen nicht arbeiten zu können

glaubt." (DTF succitata, consid. 5e)

La Corte federale è invece

giunta a una diversa conclusione nella RAMI 2002 U 468 p. 516ss., riguardante

un assicurato che, nel contesto della propria professione di tornitore, aveva

sviluppato un’anafilassi idiopatica recidivante cronica, responsabile

dell’insorgenza, complessivamente, di ben undici shock anafilattici. Il TFA ha

ammesso che la malattia professionale era idonea, secondo il corso

ordinario delle cose e l’esperienza generale della vita, a provocare una

depressione, evidenziando che tali reazioni pericolose per la vita erano atte a

provocare paure di morte. Inoltre, i materiali suscettibili di scatenare una

reazione allergica erano in gran parte sconosciuti, di modo che, anche evitando

le sostanze conosciute, potevano insorgere reazioni o shock in

modo totalmente inaspettato. Infine, l’Alta Corte ha ritenuto che il fatto di

perdere il posto di lavoro a circa sessant’anni è decisamente più idoneo a

causare una depressione, rispetto al caso di un assicurato trentenne che si

trova a dover cercare un’altra attività professionale.

In

una sentenza 35.2005.4 del 13 ottobre 2005 - confermata dal TF con giudizio U 448/05 del 24 novembre 2006 -, questa Corte ha stabilito che la patologia

psichica lamentata dall’assicurato, di professione pizzaiolo, non poteva essere

ritenuta una conseguenza adeguata della tendinite di de Quervain, di cui

egli aveva sofferto tra il 2001 e il 2002, assunta dall’assicuratore LAINF a

titolo di malattia professionale. Il TCA ha giudicato rilevante, oltre alla

modesta gravità della malattia in quanto tale e alla preesistenza di un

disturbo della personalità, il fatto che, dalla fine di gennaio 2002, i dolori

localizzati alla mano destra non erano più da ricondurre alla patologia

assicurata e che non era certo stata la patologia di natura organica ad aver

determinato la totale inabilità lavorativa dell’assicurato.

In un’altra

pronunzia 8C_801/2008 del 26 gennaio 2009, il TF ha pure negato l’esistenza di

un legame causale adeguato, sottolineando che, secondo il corso

ordinario delle cose e l’esperienza generale della vita, sintomi irritativi

allergici non sono idonei a provocare un disturbo psichico nella forma di uno

stato ansioso-depressivo. Per l’Alta Corte, le reazioni allergiche né mettevano

in pericolo la vita dell’assicurata né erano atte a causare qualsivoglia paura.

Infine, al momento in cui è stata emanata la decisione d’inidoneità, ella aveva

39.

anni, di modo che le rimaneva ancora aperto un ampio ventaglio di

opportunità professionali.

In una sentenza 35.2013.36

del 5 maggio 2014, cresciuta incontestata in giudicato, il TCA ha ammesso che

le turbe psichiche presentate dall’assicurato costituivano una conseguenza

adeguata (oltre che naturale) della malattia professionale, degli ispessimenti pleurici a placca bilaterali da pregressa esposizione

professionale all’amianto. Questi gli argomenti sviluppati in quella pronunzia:

" (…) Nella concreta evenienza, va rilevato che le placche

pleuriche di cui l’assicurato è portatore costituiscono i “… marcatori tipici

di un’esposizione all’amianto da moderata a medio-grave avvenuta un decennio

prima.” (cfr. M. Jost/S. Stöhr/C. Pletscher/H. Rast, Malattie professionali da

amianto, Pubblicazione della Divisione di medicina del lavoro CO 1, versione

marzo 2013, p. 1).

Ora, secondo il TCA, tale diagnosi e, pertanto, la consapevolezza

che nei suoi polmoni sono depositate fibre di amianto, potenzialmente in grado

di sviluppare un mesotelioma (al riguardo, occorre considerare che il tempo

medio di latenza per l’insorgenza di questa malattia é molto lungo, di circa 35

anni), una patologia tumorale a tutt’oggi ritenuta letale (cfr.

Jost/Stöhr/Pletscher/Rast, art. cit., p. 2), é certamente suscettibile di

scatenare nell’assicurato paure di morte (“Todesängste”).

A potenziare tali paure, concorre poi, da una parte, la

circostanza che, proprio in ragione della diagnosi in

discussione, ____ é tenuto a sottoporsi a periodici accertamenti (ciò che é atto a rafforzare in lui il timore che la patologia di cui é

affetto possa degenerare in qualcosa di più grave) e, dall’altra, il

fatto che i media riportano di continuo notizie riguardanti la morte (causata

proprio da mesotelioma) di persone che, nel passato, hanno lavorato a contatto

con l’amianto (il caso più noto é quello degli ex operai degli stabilimenti

“Eternit”; sempre sul tema delle morti causate da mesotelioma maligno a seguito

dell’esposizione alla polveri d’amianto, si veda la recente sentenza della

Corte europea dei diritti dell’uomo n° 52067/10 e 41072/11 Moor e altri

contro Svizzera dell’11 marzo 2014).

Nel valutare l’adeguatezza del nesso di causalità, occorre inoltre

considerare che, a causa della malattia professionale (in particolare a causa

della bronchite cronica), ____ non é più stato in grado di

esercitare la sua abituale professione di saldatore, ciò che é accaduto a

un’età già avanzata (58 anni al momento in cui la dott.ssa ___ ha indicato che sarebbero state adempiute le condizioni per emanare una

decisione d’inidoneità - cfr. doc. 120).

Ora, con riferimento ai casi trattati nella DTF 125

V 456 e nella STF 8C_801/2008, il fatto che l’insorgente abbia perso il proprio

posto di lavoro a 58 anni é decisamente più idoneo a causare una depressione,

rispetto al caso di un assicurato, ancora relativamente giovane, che si trova

nella necessità di reperire un’alternativa professionale.”

In una

sentenza 8C_282/2020 del 3 settembre 2020 consid. 6.4, il TF ha ammesso che

alla malattia professionale in questione (sensibilizzazione al nichel) poteva

essere riconosciuta una certa gravità ma in ogni caso non un peso tale da poterla

qualificare, secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza

generale della vita, quale significativa causa parziale del danno alla salute

psichica. La Corte federale non ha seguito il tribunale di prima istanza nella

misura in cui quest’ultimo ha considerato nella valutazione dell’adeguatezza la

totalità dei fattori stressogeni individuati dalla perizia psichiatrica. In

particolare, lo stress psicosociale legato alla figlia (malattia della pelle della

figlia; stress della figlia indotto dalla malattia della madre) non avrebbe

dovuto venir considerato in quanto circostanza non rilevante dalla malattia

professionale. In dubbio anche la presa in considerazione quale fattore di

stress dei sentimenti di colpa nei confronti della famiglia. D’altro canto, da

un mero profilo somatico, un’attività lavorativa alternativa adeguata era

pienamente esigibile, ciò che parlava a sfavore della gravità della malattia

professionale. Inoltre, in base alla perizia amministrativa pluridisciplinare, grazie

al rispetto di determinate misure di protezione, una buona cura della pelle, l’utilizzo

di inibitori topici della calcineurina e una dieta povera di nichel, lo stato

della pelle era sotto controllo. Anche tale circostanza era atta a

relativizzare la gravità degli effetti della malattia professionale. In questo

contesto, sempre secondo il TF, occorreva pure tener conto che i disturbi psichici

avevano un’eziologia multifattoriale e che anche altri fattori giocavano un

ruolo, fattori che non si trovavano in relazione né con la componente

riconosciuta quale malattia professionale (sensibilizzazione al nichel) né con la

componente causata da malattia (psoriasi). L’eziologia multifattoriale,

rispettivamente l’esistenza di fattori di sviluppo non imputabili alla malattia

professionale, parla a sfavore del riconoscimento dell’adeguatezza.

Infine, in una sentenza

UV.2011.00068 dell’8 marzo 2012, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone

Zurigo ha negato che la malattia professionale (una ipoacusia neurosensoriale

bilaterale del 49.51% e un tinnitus aurium) fosse

adeguata, secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza generale

della vita, a causare i disturbi psichici denunciati dal ricorrente, quali delle

manifestazioni nevrotiche, una riduzione della capacità cognitive e una

sindrome psico-organica. In questo contesto, la Corte cantonale ha considerato

che, dal profilo uditivo, l’assicurato non presentava alcuna limitazione nella

sua precedente professione di tessitore, utilizzando un dispositivo di

protezione dell’udito. D’altro canto, dalle certificazioni psichiatriche acquisite

agli atti risultava che l’inabilità lavorativa dell’insorgente era imputabile

soprattutto alla problematica psichica.

Da notare che, nel

valutare l’entità della menomazione dell’integrità, il tribunale cantonale ha

considerato che l’ipoacusia era stata causata con alta verosimiglianza da una

cronica esposizione al rumore sul posto di lavoro ma che, in base alle attuali

conoscenze, un’ipoacusia di origine professionale non progredisce più dopo

l’interruzione dell’esposizione alla noxa, cosicché un eventuale peggioramento

dell’udito del ricorrente non sarebbe più stato imputabile, con verosimiglianza

preponderante, alla malattia professionale riconosciuta dall’assicuratore.

Il successivo ricorso al

TF è stato dichiarato irricevibile in quanto non ossequiava le esigenze di

legge (cfr. STF 8C_328/2012 del 30 maggio 2012).

2.6

Nella concreta evenienza, va osservato

che, con la decisione su opposizione impugnata, l’amministrazione non ha

ammesso l’esistenza di un nesso di causalità adeguata tra le turbe psichiche e

la malattia professionale (ipoacusia neurosensoriale bilaterale), considerato

che RI 1 avrebbe sospeso il lavoro a causa dei disturbi psichici e non dell’ipoacusia

(in base agli atti AI, il danno uditivo non ha alcuna ripercussione sulla sua

capacità lavorativa), che l’ipoacusia non sarebbe una malattia che mette in

pericolo la vita, che i disturbi dell’udito sarebbero in parte imputabili a

fattori degenerativi, come pure che l’adattamento delle protesi acustiche sarebbe

avvenuto senza difficoltà e che quanto in seguito attestato dal medico curante

specialista non avrebbe nulla a che vedere con la malattia professionale (cfr. doc.

205).

La posizione assunta

dall’assicuratore è contestata dall’avv. RA 1, per il quale la problematica

psichica costituirebbe invece una conseguenza adeguata del disturbo dell’udito,

e ciò tenuto conto, segnatamente, che a causa della malattia professionale

l’assicurato non ha più potuto esercitare la professione svolta per una vita alle

dipendenze delle __________, che all’età di 51 anni egli si è quindi trovato

nella situazione di dover reperire un nuovo posto di lavoro, che non si è mai

completamente adattato all’utilizzo delle protesi auricolari e che, secondo quanto

gli avrebbe dichiarato l’otorinolaringoiatra dott.ssa __________, diventerà

presto o tardi totalmente sordo (doc. I, p. 11 s.). Il rappresentante del

ricorrente ha altresì contestato la circostanza che il peggioramento dell’udito

sarebbe imputabile a fenomeni degenerativi legati all’avanzare dell’età (cfr.

doc. V, p. 2).

Chiamato a pronunciarsi, tutto

ben valutato, il TCA ritiene che

l’ipoacusia bilaterale cui soffre il ricorrente non è atta, secondo il

corso ordinario delle cose e l’esperienza generale della vita, a provocare il

disturbo psichico di cui egli è portatore.

Innanzitutto, è utile osservare

come la malattia professionale non abbia totalmente privato l’assicurato della

possibilità di avere dei contatti con l’esterno. Dalle tavole processuali si

evince ad esempio che, quando l’interlocutore si trova dinanzi a lui, egli è in

grado di comprendere tutto quanto gli viene detto (in questo senso, si veda il

doc. 133, p. 7: “In complesso, anche senza apparecchio acustico (l’assicurato

ha dichiarato di non portarlo), il colloquio è possibile senza difficoltà. È

constatabile, che quando l’interlocutore non è proprio in faccia egli ha

difficoltà a capire.”). D’altro canto, l’utilizzo del telefono avviene senza

grosse difficoltà, perlomeno in ambienti silenziosi (cfr. doc. C: “Certamente

l’utilizzo del telefono con gli auricolari (che isolano i rumori esterni), in

un ambiente privo di rumori, gli permette di avere una conversazione quasi

normale, …”). Egli può inoltre guardare normalmente la televisione grazie

all’uso degli apparecchi acustici/cuffie (cfr. doc. 133, p. 6: “Li mette 3-4

ore al giorno quando guarda la tv. Per quello sono “perfetti”.” e doc. 189, p.

28: “Ascolta la Tv in cuffia sta seguendo una fiction che tratta di mafia e

talvolta segue qualche film non mostrando particolari problemi di concentrazione.”).

Tutto ciò permette di relativizzare in una certa misura la gravità degli

effetti della malattia professionale. In questo senso, non può neppure essere

ignorato che la menomazione dell’integrità determinata in base alla tabella

12.4

edita dalla Divisione __________ dell’CO 1, corrisponde a un’indennità del

10%, così come stabilito da questa Corte con la sentenza 35.2015.105.

D’altro canto, a proposito

dell’impossibilità di riprendere l’abituale professione alle dipendenze delle __________,

dal rapporto 17 agosto 2006 del dott. __________, attivo presso il __________

delle __________ (doc. 25), risulta che la riduzione dell’udito accertata dalla

dott.ssa __________ è bastata a rendere inidoneo RI 1 a svolgere le abituali attività

svolte sui binari (“Da un punto di vista medico aziendale, basandomi su

precedenti perizie mediche e sulle attuali perizie e valutazioni svolte dalla

Dottoressa __________ e dal Dottor __________, oggi posso confermare che il

signor RI 1 è da considerare come completamente inabile alla funzione di

sicurezza e con essa ad attività che si svolgono sul campo dei binari.” –

il corsivo è del redattore). Da quel documento, e dal referto 5 dicembre 2011

del dott. __________, anch’egli attivo presso il __________ delle __________ (doc.

77, p. 16), si evince però pure che la concomitante problematica psichica avrebbe

anch’essa verosimilmente impedito la prosecuzione delle abituali mansioni e,

soprattutto, che è a causa di quest’ultima che l’assicurato non è più stato in

grado di esercitare nemmeno un’attività sostitutiva confacente (“La restante

capacità di lavoro nella misura del 25% (2 ore per giorno lavorativo) presenta

una redditività ridotta e richiede condizioni adatte d’impiego (nessun servizio

di sicurezza, attività leggere senza stress o numerose richieste gravose). La

capacità ridotta di concentrazione del collaboratore esclude nei fatti una

riformazione o un nuovo orientamento.”, rispettivamente “Leider ist in

unseren alten Unterlagen nicht ersichtlich, ob die Anmeldung an die CO 1

betreffs Anerkennung einer Lärmschwerhörigkeit seinerzeit vorgenommen wurde

(…), nachdem in Jahre 2006 auch andere gesundheitliche Probleme im

Vordergrund gestanden hatten, die dann die Weiterbeschäftigung am angestammten

Arbeitsplatz nicht mehr ermöglicht hatten.” – il corsivo è del redattore). Non

per nulla l’insorgente è stato prepensionato dal febbraio 2008, dopo aver inutilmente

tentato un reinserimento, in ragione di 2 ore/giorno, in un’attività adeguata (cfr.

doc. 29). L’esistenza di una capacità lavorativa residua a fronte della sola

patologia uditiva, emerge del resto anche dalla certificazione 8 settembre 2005

del medico curante specialista, dott. __________, il quale consigliava un “…

lavoro in ambiente non rumoroso o comunque con adeguati mezzi di protezione.

Inoltre sconsigliate mansioni che richiedano una funzione uditiva completa

(vedi manovra in piazzale ferroviario tuttora svolta dal paziente.”) (doc. 91).

Anche la circostanza secondo

cui la riduzione dell’udito avrebbe di per sé consentito l’esercizio di

un’attività sostitutiva confacente, parla contro la gravità della malattia

professionale.

In questo contesto, va

pure considerato che al momento in cui è stata accertata l’inidoneità a

proseguire con le abituali mansioni presso il suo ex datore di lavoro, quindi

nel 2006, RI 1 aveva 51 anni, un’età ancora abbastanza distante da quella

ordinaria di pensionamento, che gli avrebbe di per sé consentito di reperire

un’occupazione idonea sul mercato generale del lavoro.

Inoltre, sebbene in base

alle risultanze peritali gli acufeni non possano essere ritenuti causa dei

disturbi psichici, dalle carte processuali emergono elementi a sostegno del fatto

che essi hanno comunque rappresentato un ulteriore fattore di stress, di cui

occorre fare astrazione giacché il tinnitus non è stato riconosciuto

quale malattia professionale (cfr., ad esempio, il rapporto 19 ottobre 2015

dello psichiatra curante, dott. __________ [doc. 77, p. 4]: “La malattia

depressiva (…) ancorché presente ai giorni nostri con tutto il corredo

sintomatologico proprio della patologia stessa, nonostante la terapia in atto,

si era complitata ed accentuata per l’instaurarsi di un importante danno

uditivo neurosensoriale bilaterale da trauma acustico cronico e per la

presenza di un fastidiosissimo tinnitus aurium (o aufene) bilaterale, (…). Allo

stato, questi rumori endotici, associati al peggioramento del danno uditivo,

interferiscono con il normale svolgimento delle mansioni quotidiane ma, ancor

più con il riposo notturno che risulta notevolmente disturbato. (…). Quest’ultimo

disturbo, venendo a incidere su un psichismo già dal compenso labile, aggrava

la sintomatologia che si arricchisce di un aumentato livello d’ansia sia

libera che somatizzata, interferisce col riposo notturno che risulta polifasico

ed insoddisfacente.”, la certificazione 7 maggio 2013 dell’otorinolaringoiatra

dott. __________ [doc. 36, p. 1]: “Gli esami audiometrici eseguiti dal 2005 al

2013.

evidenziano un importante danno uditivo neurosensoriale bilaterale da

trauma acustico cronico. Il paziente lamenta inoltre persistenti acufeni

bilaterali con associati disturbi del sonno, nervosismo e problemi relazionali.”,

il ricorso 5 ottobre 2015 dell’avv. RA 1 [doc. 70, p. 4]: “A ciò si si aggiunga

il fatto che le affezioni di natura psichica e meglio la nevrosi reattiva a

stimoli stressanti cronici e il disturbo del sonno ed eccessiva stanchezza,

nonché la depressione, sono anch’esse riconducibili alla malattia

professionale, ovvero al tinnito, come da certificazione 1.5.2008 del Dr. __________

…” e la relazione medico-legale 16 marzo 2018 del Prof. dott. __________ [doc.

141, p. 30]: “Come è chiaro immaginare le condizioni sopradescritte hanno avuto

una causa iniziale (malattia) che è l’ipoacusia che ha provocato certamente la

condizione depressiva (sintomo) e molto probabilmente il tinnitus (sintomo) che

a sua volta ha aggravato la depressione stessa, che a sua volta si è stabilizzata

come una patologia.” – il corsivo è del redattore).

Non da ultimo e senza

voler con ciò mettere in discussione le conclusioni della perizia psichiatrica

amministrativa che imputano il crollo psichico intervenuto nel 2006, e

perdurato almeno sino al 2008, al ricevimento della diagnosi di ipoacusia e,

soprattutto, alle sue conseguenze sul piano lavorativo e sociale (cfr. doc.

189, p. 29), il TCA non può esimersi dal constatare la preesistenza di

una certa fragilità emotiva (in questo senso, si veda del resto la

succitata relazione medico-legale del dott. Bellocco [doc. 141, p. 28]: “Tale

condizione preesistente può essere considerata una particolare predisposizione

emotiva che ha facilitato l’insorgenza del quadro psichico attuale.” –

il corsivo è del redattore). Esso constata in effetti che, stando a quanto

emerge dalla documentazione agli atti, già all’inizio degli anni ’90

l’assicurato ha accusato i primi disturbi psichici, insorti in occasione di un

cambiamento del suo mansionario nel quadro del rapporto di lavoro in essere con

le __________ (cfr. doc. 35: “Nel 1990, in seguito ad una situazione

lavorativa particolare, si erano manifestati i primi sintomi della depressione,

curata allora dal dott. __________.”, certificazione 7 agosto 2012 dello

psichiatra curante dott. __________ [doc. 28]: “Il signor RI 1, indicato in

oggetto, è seguito dall’autunno del 2005 per una patologia inquadrabile in

un disturbo affettivo di vecchia data, risalente, come esordio, al 1990 circa.”,

doc. 133, p. 7: “Nel 1990-91 lavorava alla linea di contatto di impianti

elettrici. Ha fatto uno stage presso il controllo veicoli, ma si è trovato a

lavorare chiuso in un locale mentre prima era praticamente sempre all’aperto. Ha

sviluppato un disagio psichico, egli erano venuti degli stati di ansia ed una

depressione “molto leggera”. È così tornato a lavorare alla linea di

contatto.” e doc. 189, p. 24: “Relativamente al periodo di difficoltà vissuto

nel 1990 l’assicurato lo attribuisce all’iniziale difficoltà ad adattarsi al

nuovo impiego nel servizio controllo veicoli; era stato messo per 2 mesi in un

piccolo ufficio, gli mancava il lavoro all’esterno, doveva adattarsi ai turni,

faticava a dormire, spesso rimuginava su quando sarebbe riuscito ad adattarsi a

questa situazione e questo gli aveva creato malessere ed ansia che avvertiva a

livello toracico, ma non ha avuto alcuna necessità di rivolgersi a

specialisti né ha perso ore di lavoro né ha assunto psicofarmaci e, forsanche

grazie al fatto che per un anno è ritornato al servizio linee e soltanto nel

1991.

era tornato al servizio veicoli ma con mansioni che comportavano ancora

l’attività esterna era scomparsa ogni sintomatologia e l’assicurato era stato

bene.” – il corsivo è del redattore).

Sempre in questo contesto,

occorre inoltre sottolineare che, nel corso del novembre 2005 - quindi

antecedentemente al momento in cui all’insorgente è stata fornita la diagnosi

di ipoacusia e, soprattutto, gli è stato comunicato che non avrebbe più potuto

proseguire con la sua abituale attività professionale (primo consulto presso la

dott.ssa __________ nel giugno 2006 – doc. 77, p. 11 e p. 19), momento

al quale l’assicurato stesso fa risalire il crollo psichico (cfr. doc. 133, p.

5: “È stato da un medico, che ha constatato problemi all’udito e nel 2006

è stato mandato dalla dott.ssa med. __________. Già alla prima visita essa gli

ha detto che non potrà più svolgere la sua mansione lavorativa. A sentire

questo è andato in “crisi totale”. A 51 anni si è trovato spiazzato. Non

dormiva ed aveva un’agitazione continua, sudava ed il morale era giù.” – il

corsivo è del redattore) -, l’assicurato è entrato in cura dal dott. __________,

spec. in psichiatria, “… per una sintomatologia, insorta circa quattordici

anni orsono, caratterizzata da un marcato livello di ansia, che si esprime

anche a livello di somatizzazioni, e da uno slivellamento del tono dell’umore

in senso depressivo. La patologia psichica, nata verosimilmente con modalità

reattive ad una situazione stressante a livello lavorativo, si è poi

cronicizzata ed ha assunto una autonomia propria con risvolti somatici sorretti

da uno stato di tensione psichica cronica (ipertensione labile e resistente

alla terapia medica) marcatamente invalidanti.”. Stante ciò, il curante aveva

espresso delle riserve circa il “… prosieguo dell’attività lavorativa comportante

turnazioni stressanti: ove possibile, sarebbe consigliabile un cambiamento

delle mansioni lavorative.” (doc. 30; dello stesso autore, si veda pure il doc.

77, p. 4: “Il signor RI 1, in oggetto identificato, giunge alla nostra

osservazione nell’autunno del 2005 per un disturbo affettivo risalente, come

esordio, al 1990 circa. Il suddetto disturbo a prevalente espressione

depressiva, benché insorto come reattivo a stressor cronici in ambito

lavorativo, si sarebbe cronicizzato ed autonomizzato assumendo i connotati

di una vera e propria malattia depressiva con crisi invalidanti ricorrenti

(296.3x DSM IV; F33.x ICD-10).” – il corsivo è del redattore). Da notare che,

proprio nel 2005, al ricorrente era stato proposto di dirigere un gruppo di

operai, ciò che “… lo aveva messo un po' in ansia, nonostante ne avrebbe avuto

un netto guadagno economico, perché avrebbe dovuto segnalare anche il personale

che funzionava meno o da “tagliare” e questo avrebbe potuto causare dei

dissapori e rovinare quel clima particolarmente umano che ha sempre trovato

all’interno delle __________, verso le quali mostra un profondo attaccamento.”

(doc. 189, p. 22).

In conclusione, l’assenza di un nesso di causalità adeguata

fra la malattia professionale assicurata e le turbe psichiche, non

consente una loro presa a carico da parte dell’assicuratore infortuni

resistente.

Stante ciò, la decisione

su opposizione impugnata, mediante la quale l’amministrazione ha negato il

proprio obbligo a prestazioni a proposito della patologia psichiatrica, deve

essere confermata in questa sede.

2.7

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61

lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a

prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo

prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese

processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA

(Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al

tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del

21.

giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In concreto, il ricorso è

del 18 marzo 2021 per cui si applica la nuova disposizione legale. Trattandosi

di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha

previsto di prelevare le spese.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti