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Decisione

35.2021.34

TCA è chiamato a stabilire se è stato correttamente o meno rifiutato di accordare all’assicurato il diritto ad un assegno per grande invalido o se al contrario, come da lui preteso, egli abbia diritto ad un AGI almeno di grado esiguo ai sensi dell’art. 38 cpv. 4 lett. a OAINF. Decisione confermata

30 agosto 2021Italiano40 min

(AGI; doc. 221 fascicolo 2). A suffragio delle proprie argomentazioni, ha prodotto,

Source ti.ch

Incarto

n.

35.2021.34

PC/sc

Lugano

30 agosto 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Paola Carcano, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 26 marzo 2021 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 23 febbraio 2021 emanata

da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 25 giugno 2001, RI 1,

nato il __________ 1973, dipendente della __________ della ditta __________ dal

1° marzo 2001 al 100% in qualità di operaio semi-qualificato e, perciò,

assicurato contro gli infortuni presso l’CO 1, mentre stava percorrendo verso

le ore 17:00 la strada provinciale ad __________ (__________, Italia) in

direzione di __________ (__________, Italia) alla guida del proprio

ciclomotore, ha avuto un incidente stradale, e ha riportato un trauma cranico

con demenza post-traumatica e grave deficit neuropsicologico come pure lieve

emi-sindrome a sinistra (doc. 2 e 204 fascicolo 1).

A causa dell'infortunio, RI

1 è stato in coma per oltre un mese (doc. 36 e 204 fascicolo 1).

In seguito, egli ha

sviluppato pure dei disturbi psichici.

L’Istituto assicuratore ha

riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni

di legge.

Alla chiusura del caso,

con decisione del 22 marzo 2005 l’CO 1 ha riconosciuto a RI 1 una rendita di

invalidità intera, a fronte di un grado di invalidità del 100%, dal 1° agosto

2004 e un’indennità per menomazione dell’integrità fisica (IMI) del 100%, a

fronte di una menomazione importante dell’integrità fisica del 100% (doc. 240

fascicolo 1).

In seguito, l’CO 1 ha preso a carico tutte le cure ex art. 21 cpv. 1 LAINF.

Nel corso degli anni, la

rendita intera è stata confermata, da ultimo in data 29 luglio 2010 (doc. 287 fascicolo

1).

1.2. Il 16 luglio 2020, RI 1, per

il tramite dell’avv. RA 1, ha informato l’assicuratore che l’autonomia

dell’assicurato era nel frattempo peggiorata, ciò che giustificava il

riconoscimento del diritto all’assegno per grandi invalidi (AGI; doc. 221

fascicolo 2).

1.3. Esperiti gli accertamenti

medico-amministrativi del caso, in particolare un rilevamento a domicilio da

parte della Federazione svizzera di consulenza sui mezzi ausiliari per persone

andicappate e anziane (FSCMA), con decisione formale del 2 dicembre 2020, l’CO

1 ha rifiutato il diritto all’AGI (doc. 225 fascicolo 2). A seguito

dell’opposizione interposta il 18 gennaio 2021 dall’avv. RA 1 per conto

dell’assicurato (doc. 229 fascicolo 2), poi completata il 16 febbraio 2021

(doc. 231 fascicolo 2), l’istituto assicuratore ha confermato il 23 febbraio

2021 la sua prima decisione (doc. 233 fascicolo 2).

1.4. Con tempestivo ricorso del 26

marzo 2021, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che,

annullata la decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 venga condannato a

riconoscergli un AGI “di grado esiguo a far tempo almeno dal 1° luglio 2020.”

(doc. I, pag. 6), con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei

considerandi di diritto. A sostegno dell’impugnativa produce un certificato

medico del 27 aprile 2019 del neurologo (doc. B) e il rapporto medico del 26

febbraio 2009 del chirurgo (doc. C).

1.5. Nella risposta del 16 aprile

2021 (doc. III), l’CO 1 ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di

cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto.

1.6. Il 21 maggio 2021 l'avv. RA 1

si è riconfermato nelle proprie tesi e domande (doc. VI). A suffragio delle

proprie argomentazioni, egli ha prodotto il certificato medico del 28 aprile 2021

della dr.ssa __________, medico chirurgo e specialista in medicina fisica e

riabilitazione (doc. VI-1) e il rapporto medico del 14 maggio 2021 del dr. med.

__________, medico chirurgo e specialista in psichiatria (doc. VI-2).

1.7. Il 31 maggio 2021 l'CO 1 ha

ribadito la richiesta di reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà,

per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. VII).

1.8. Il doc. VII è stato inviato

all’avv. RA 1 per conoscenza (doc. VIII).

in diritto

in ordine

2.1. Preliminarmente, richiamata

la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2. (si veda anche la STF

8C_14/2018 del 25 aprile 2018), questa Corte rileva che decide questa vertenza

nella sua composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N. 043/2018 del 29 maggio

2018). Con scritto del 18 ottobre 2018 l’CO 1 ha infatti comunicato al TCA che,

a partire da quella data, gli incarti affidati dall’assicuratore a un legale

esterno all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria non vengono

gestiti, in seno alla Direzione, dalla giurista di lingua italiana figlia del

Giudice Ivano Ranzanici.

nel merito

2.2. Il TCA è ora chiamato a

stabilire se l’CO 1 ha correttamente o meno rifiutato di accordare

all’assicurato il diritto ad un assegno per grande invalido o se al contrario,

come da lui preteso, egli abbia diritto ad un AGI almeno di grado esiguo ai

sensi dell’art. 38 cpv. 4 lett. a OAINF.

2.3. Ai sensi dell’art. 26 LAINF

in caso di grande invalidità (art. 9 LPGA), l'assicurato ha diritto all'assegno

per grandi invalidi.

Secondo l’art. 9 LPGA è

considerato grande invalido colui, che a causa di un danno alla salute, ha

bisogno in modo permanente dell’aiuto di terzi o di una sorveglianza personale

per compiere gli atti ordinari della vita.

Conformemente alla

giurisprudenza (cfr. DTF 133 V 450 consid. 7.2; 127 V 94 consid. 3c; 125 V 297

consid. 4a e riferimenti) sono determinanti i seguenti atti ordinari della

vita: vestirsi/svestirsi; alzarsi/sedersi/coricarsi; mangiare; provvedere

all'igiene; andare al gabinetto (fare i propri bisogni); spostarsi all’interno

o all'esterno e stabilire contatti.

Affinché vi sia necessità

di aiuto per compiere un atto ordinario della vita comportante più funzioni

parziali, non è obbligatorio che la persona assicurata richieda l’aiuto di

terzi per tutte o per la più parte delle funzioni parziali; è per contro

sufficiente che essa necessiti dell’aiuto di terzi per una solta di queste

funzioni parziali (DTF 117 V 146 consid. 2). Le funzioni parziali di un atto

ordinario della vita possono tuttavia essere prese in considerazione soltanto

una volta in tutto laddove l’assicurato necessita dell’aiuto di terzi per

compiere queste funzioni in più atti ordinari (cfr. STF 9C_688/2014 del 1.

giugno 2015 consid. 3.4; 9C_360/2014 del 14 ottobre 2014 consid. 4.4). Infine,

il bisogno di aiuto deve essere ammesso anche se l’assicurato è ancora in grado

di compiere una funzione parziale, allorquando quest’ultima non gli serve più a

nulla (DTF 117 V 146 consid. 3b).

Secondo l'art. 38 cpv. 1

OAINF, l’assegno mensile per grandi invalidi è il sestuplo dell’importo massimo

del guadagno giornaliero assicurato per una grande invalidità di grado elevato,

il quadruplo per una di grado medio e il doppio per una di grado esiguo.

La grande invalidità è

considerata di grado elevato se l’assicurato è totalmente grande invalido. Ne è

il caso se necessita dell’aiuto regolare e notevole di terzi, per compiere gli

atti ordinari della vita e il suo stato richiede inoltre cure permanenti o una

sorveglianza personale (art. 38 cpv. 2 OAINF).

La grande invalidità è di

grado medio se l’assicurato, pur munito di mezzi ausiliari, necessita (lett. a)

dell’aiuto regolare e notevole di terzi per compiere la maggior parte degli

atti ordinari della vita, oppure (lett. b) dell’aiuto regolare e considerevole

di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna di una

sorveglianza personale permanente (art. 38 cpv. 3 OAINF).

La grande invalidità è di

grado esiguo se l’assicurato, pur munito di mezzi ausiliari necessita (lett. a)

dell’aiuto di terzi in modo regolare e considerevole per compiere almeno due

atti ordinari della vita, oppure (lett. b) abbisogna di una sorveglianza

personale permanente, oppure (lett. c) in modo durevole, di cure

particolarmente impegnative richieste dalla sua infermità, oppure (lett. d) se

a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica

può mantenere i contatti sociali con l’ambiente solo grazie a servizi regolari

e considerevoli di terzi (art. 38 cpv. 4 OAINF).

La giurisprudenza ha

peraltro stabilito che l’aiuto necessario può consistere non soltanto

nell’aiuto diretto di un terzo, ma anche semplicemente nella forma di una

sorveglianza della persona assicurata durante il compimento dei rilevanti atti

della vita, ad esempio quando il terzo lo esorta a compiere un atto della vita

che altrimenti rimarrebbe incompiuto a causa del suo stato di salute psichica

(cosiddetto aiuto indiretto) (cfr. DTF 133 V 450 consid. 7.2 e

riferimenti).

Il diritto all’assegno per

grandi invalidi previsto dall’assicurazione contro gli infortuni va valutato

secondo gli stessi criteri validi nell’assicurazione per l’invalidità e in

quella per la vecchiaia e i superstiti (cfr. DTF 127 V 115, consid. 1d; SVR 2004

AHV 19, p. 61, consid. 1.2; STFA del 25 aprile 2005 nella causa M., U 442/04,

consid. 1).

2.4. Nella concreta evenienza,

dalla documentazione agli atti emerge che, a causa dell’infortunio occorsogli

nel giugno 2001, l’assicurato ha riportato un trauma cranico con demenza

post-traumatica e grave deficit neuropsicologico come pure lieve emi-sindrome a

sinistra (doc. 2 e 204 fascicolo 1). Egli è stato in coma per oltre un mese

(doc. 36 e 204 fascicolo 1) ed, in seguito, ha sviluppato pure dei disturbi psichici.

Infine il ricorrente si è dovuto sottoporre a svariate cure nel corso degli

anni (cfr. consid. 1).

L’insorgente è affetto da una

grave compromissione delle funzioni psichiche e cognitive secondarie alle

lesioni cerebrali riportate in seguito all’infortunio in oggetto, accertata

dagli specialisti della Clinica __________, nella perizia neurologia e

neuropsicologica del 21 ottobre 2003 (doc. 175 fascicolo 1), giusta la quale:

" All'esame

clinico neurologico come conseguenza del trauma si rilevava una mimica facciale

con esiti di paresi del VII nervo cranico di tipo periferico con chiusura

oculare completa ma lievemente asimmetrica a sfavore di sx, con segni di

reinnervazione aberrante caratterizzati da sincinesie oculo-orali, anosmia

bilaterale, assenza di gusto, ipoacusia e acufeni all'orecchio sinistro,

lieve-moderata emisindrome sensitivo-motoria facio-brachio-crurale sinistra e

disturbi dell'equilibrio nell'ambito di una sindrome vestibolo cerebellare di

origine centrale post traumatica.

All'esame neuropsicologico come conseguenza del trauma si rilevava

un quadro di grave compromissione cognitivo-comportamentale, in particolar modo

caratterizzato da amnesia anterograda, disturbi attentivi generalizzati e

disfunzioni esecutive.

Le ricadute funzionali di tali disturbi sono certamente

importanti, così come evidenziato dai numerosi accertamenti effettuati fino ad

ora: infatti il paziente manifestava gravi disturbi della memoria, le sue

capacità di apprendimento erano minime, non era in grado di ricordare

autonomamente impegni ed appuntamenti. A livello attentivo era molto

distraibile, rallentato ed affaticabile; non era in grado di programmare

un'attività anche di media difficoltà, faticava ad utilizzare una strategia per

risolvere un problema imprevisto, era poco flessibile, tendeva a perseverare in

azioni inefficaci. Dal punto di vista comportamentale aveva una ridotta

iniziativa, l'umore era appiattito e depresso, aveva difficoltà di

autocontrollo, scatti di rabbia improvvisi si alternano spesso a crisi di

pianto.

Dal punto di vista nosografico le manifestazioni segnalate

rispettano i criteri per porre diagnosi principale di "Demenza dovuta a

Trauma Cranico" (DSM-IV: 294.1; ICD-10: F02.8): sono infatti presenti

deficit cognitivi multipli correlati con l'evento neurologico; i disturbi non

ricorrono durante il corso di un delirium; essi sono causa di una menomazione

significativa del funzionamento sociale e lavorativo, rappresentando un

significativo declino rispetto alle competenze premorbose.

Fatti

I disturbi rilevati sono quindi compatibili con il danno

neurologico e a distanza di due anni dall'incidente, sono verosimilmente

stabilizzati.

Essi causano una significativa compromissione del funzionamento

personale, sociale e professionale del paziente e una ripresa di una qualsiasi

attività lavorativa appare impossibile, anche ad una percentuale minima.”

L’assicurato è pure

affetto disturbi dell’equilibrio (cfr. visita medica di chiusura del 10 maggio

2004: “Mentre entra nella sala di consultazione, è molto insicuro sulle

gambe, ha delle vertigini e rischia più volte di cadere”: doc. 204, pag. 2,

fascicolo 1; cfr. estratto della cartella clinica del 23 ottobre 2008 del dr.

med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica, “Disturbi

dell’equilibrio nei cambiamenti di direzione”: doc. 283 fascicolo 1).

Il 16 luglio 2020, RI 1, per il tramite dell’avv. RA 1, ha informato

l’assicuratore che la sua autonomia era nel frattempo peggiorata, ciò che

giustificava il riconoscimento del diritto all’assegno per grandi invalidi

(AGI; doc. 221 fascicolo 2). A suffragio delle proprie argomentazioni, ha prodotto,

tra l’altro, le osservazioni formulate dalla compagna (convivente), in data

13.07.2020 (doc. 221, pag. 5, fascicolo 2) giusta le quali:

" (…) RI 1

ha grandi difficoltà di concentrazione e di attenzione. Ha molta difficoltà

nell'organizzare la propria giornata ed è particolarmente apprensivo in tutte

le circostanze della vita. Ciò significa che la sua giornata dev'essere

perfettamente organizzata e qualsiasi imprevisto seppur minimo lo fa stare in

ansia. Per questo motivo per ricordarsi quanto deve fare utilizza un dittafono

(evita di utilizzare il telefono poiché guardare lo schermo gli dà molto

fastidio). Lui ha organizzato la propria settimana con pochissime attività. La

mattina si alza verso le 11.00/11.30 e subito dopo parte da casa mia per andare

a casa della madre nella sua abitazione di __________, dove pranza e sta con

lei e con il padre. il lunedì, il mercoledì ed il venerdì va in piscina e così

tutte le settimane dell'anno. Oltre a ciò Erasmo quando è a casa della madre

porta a spasso il cane nelle vicinanze della casa della madre.

La sera RI 1 sta alzato fino a notte fonda. Non va mai a letto

prima delle 2.30/3.00. Lui dice che la notte è il suo mondo poiché non vi sono

rumori e si sente tranquillo e molto più rilassato.

Quello sopra descritto è il canovaccio della settimana di RI 1.

Qualsiasi cosa accada all'infuori di questa regolamentazione per lui è motivo

di grande ansia e difficoltà, al punto da trasformare in maniera importante il

suo carattere. Ciò anche se l'imprevisto è minimo, ossia se gli chiedo di

andare a comperare la frutta indicandogli cosa deve comperare con esattezza. Il

fatto lo pone in apprensione.

Oltre a ciò non ritengo che egli sia in grado di vivere da solo

per una notte, ossia trascorrere nella mia abitazione una giornata dalle 11.00

della mattina al suo risveglio alle 11.00 della mattina dopo. Egli si

sentirebbe immediatamente inadeguato e potrebbe avere delle grosse difficoltà.

Pertanto la giornata dev'essere regolamentata nel dettaglio ed a lui non

possono essere date delle incombenze se non minime e sicuramente non in maniera

ricorrente, ma di rado.

Lui non è in grado di cucinare, né di accudire la casa, tantomeno

di fare le spese, se non nella misura e secondo le modalità sopra descritte.

Inoltre va anche detto che RI 1 ha delle difficoltà organiche che

si manifestano durante la vita corrente. Ad esempio talvolta dev'essere aiutato

a tagliare il cibo (per mancanza di forza) o dev'essere sorretto allorquando va

in bagno a farsi la doccia (per dei limiti di equilibrio). Quando deve

camminare, ad esempio a passeggiare con il cane dietro casa, utilizza il

bastone sia per il problema all'anca che per il problema di vertigini e perdita

di equilibrio.

In qualsiasi occasione che esula da quelle correnti e ripetute

deve sempre essere accompagnato, da me, in maniera prevalente, o dai suoi

genitori, qualora io non fossi disponibile per motivi di lavoro poiché sono un'infermiera

professionale.”

A fronte dell’annuncio di

un intervenuto peggioramento nell’autonomia dell’assicurato e alla conseguente

richiesta di assegnazione di un AGI (doc. 221 fascicolo 2), l’assicuratore

LAINF convenuto ha disposto un rilevamento a domicilio, incaricando la __________

(doc. 224 fascicolo 2; concretamente, il rilevamento è stato eseguito da __________,

alla presenza segnatamente della compagna del ricorrente (cfr. doc. 224, pag.

5, fascicolo 2).

L’accertamento in

questione ha avuto luogo il 17 settembre 2020, presso il domicilio

dell’assicurato.

Dal relativo rapporto (doc. 224 fascicolo 2) emerge, in particolare, a

proposito dell’atto ordinario del vestirsi/svestirsi, quanto segue: “Al

mattino riesce a vestirsi da solo ma la sua compagna signora __________ alla

sera gli prepara già i vestiti sul divano. Deve sempre mettere i vestiti allo

stesso posto altrimenti lui non li trova e va subito in panico e la chiama per

farsi dire dove li ha messi. Alla sera siccome è piuttosto stanco la sua

compagna lo aiuta a svestirsi e poi a mettere il pigiama. Questo è piuttosto

dovuto ad un affaticamento mentale piuttosto che ad un affaticamento fisico. È

molto schematico ed abitudinario. Non usa protesi.”.

In merito all’atto

ordinario del mangiare, è stato segnalato quanto segue: "Per

cibi particolarmente duri, come ad esempio delle bistecche o la pizza ha

bisogno che qualcuno gli sminuzzi il cibo perché ha dei notevoli problemi ad

utilizzare la mano sinistra che oramai ha perso la sensibilità. Per cibi più

molli invece riesce a sminuzzarli da solo.

Nessun problema a portare il

cibo alla bocca.”. Con riferimento all’atto ordinario del provvedere

all'igiene, è stato indicato quanto segue: “Per lavarsi il viso ed i

denti al mattino riesce da solo. Per quanto riguarda invece farsi la doccia ha

bisogno che qualcuno lo sorvegli perché altrimenti se si deve chinare in avanti

per lavarsi ad esempio le gambe perde l'equilibrio e cade. E la sua compagna

che lo aiuta regolarmente a fare la doccia. Riesce a pettinarsi da solo.

Siccome ha un amico parrucchiere ogni due giorni va da lui a farsi radere la

barba. Ha paura a farsi la barba da solo poiché non riuscendo più a regolare la

forza nelle mani arrischia di tagliarsi.”.

Infine nel Rapporto vengono

discussi gli atti ordinari dell’alzarsi, sedersi, sdraiarsi (“Al

mattino riesce ad alzarsi da solo. Quando si alza in ogni modo deve fare tutto

con molta calma e deve utilizzare il bastone per i primi spostamenti perché ha

delle perdite di equilibrio. Riesce a sedersi da solo. Alla sera quando deve

andare a letto riesce a coricarsi da solo.”), delle necessità corporali

(“Riesce a pulirsi da solo dopo aver espletato i bisogni fisiologici. Riesce

a rivestirsi da solo.”) e dello spostarsi nell’appartamento (“Riesce

a deambulare da solo in casa. Utilizza in ogni modo il bastone per avere una

maggior sicurezza nell'equilibrio.”) e all’aperto (“Riesce a deambulare

e fare passeggiate da solo con il suo cane. Non ha perdite di orientamento se

si sposta in luoghi conosciuti. Per contro se si deve spostare da solo in un

luogo sconosciuto va subito in panico e si agita parecchio. Quindi per evitare

ulteriori stati di ansia evita nel modo più assoluto si spostarsi in luoghi che

non conosce.”).

A titolo di osservazioni finali, è stato segnalato quanto segue:

" Il signor RI

1 ha una vita molto schematica ed abitudinaria. Ogni imprevisto, seppur minimo,

lo rende molto ansioso e gli fa aumentare i suoi disturbi, in modo particolare

il senso dell'equilibrio ed il tinnito all'orecchio sinistro. Al mattino quando

si alza come detto ha bisogno di una mezzoretta per "mettersi in

quadro" aprendo la finestra della sala per prendere aria, fa entrare il

cane e poi si mette sul divano. In seguito dopo essersi vestito e lavato la

faccia ed i denti prende la vettura e si reca presso la casa dei suoi genitori.

Riesce a guidare la vettura per il breve tragitto che dista fra la casa della

sua compagna e la casa dei suoi genitori. Percorso di circa sette chilometri. A

parte questo percorso guida la vettura pure per il percorso da casa alla piscina

dove si reca tre volte la settimana. Percorso casa piscina che dura cinque

minuti. (…). A casa dei genitori poi prende il cane e siccome conosce molto

bene il cammino, per circa tre quarti d'ora, con diverse pause, fa lo stesso

giro del boschetto come fa da diversi anni a questa parte. Verso la una pranza

a casa dei suoi genitori in quanto lui non sa cucinare inoltre avendo perso il

gusto e l'olfatto per lui è quasi impossibile cucinare. (…). Dopo aver pranzato

prende la vettura e torna presso la casa della sua compagna per fare la siesta

in quanto a casa dei genitori non riesce a riposare bene poiché a suo dire c'è

troppo rumore. Quando si risveglia dalla siesta il lunedì, il mercoledì ed il

venerdì si reca presso la piscina di Induno Olona. In piscina rimane

generalmente dalle 15.00 alle 17.00. Il martedì ed il giovedì invece si reca

dal nonno della sua compagna oppure ritorna a casa dei suoi genitori. Verso le

18.00 torna a casa della sua compagna per fare cena. Se la compagna termina

tardi di lavorare allora cena a casa dei suoi genitori poi la raggiunge dopo

cena. Dopo cena ogni tanto vengono degli amici per passare un po' di tempo con

lui. Di solito poi al venerdì sera i suoi amici vengono a prenderlo e lo

portano in un piccolo bar di __________ dove non c'è troppo rumore. Quando

ritorna a casa per rilassarsi si sdraia sul divano ed accende la televisione e

deve rimanere da solo. (…). Verso le 02.00 - 02.30 va poi a letto.

Più in generale si può dire che il signor RI 1 nei fatti vive in

un ambiente molto protetto al quale ora è abituato e dal quale non può più

assolutamente rinunciare. Anche il fatto che telefoni alla sua compagna tra le

quindici alle venti volte al giorno, e se lei non risponde per i motivi più

svariati, lui la richiama nel volgere di due minuti, conferma la necessità di

una vicinanza costante di terze persone.”

Facendo capo agli esiti

dell’inchiesta domiciliare, con decisione formale del 2 dicembre 2020, l’CO 1

ha rifiutato il diritto all’AGI (doc. 225 fascicolo 2), in particolare rilevando

quanto segue:

" (…) Pur

non negando che i disturbi psico-organici, dovuti all'infortunio da noi

assicurato, provocano delle limitazioni al signor RI 1, non possiamo ritenere

date le premesse dei succitati articoli di legge. Infatti, in base alle osservazioni

formulate dalla compagna, signora __________ in data 13.07.2020 ed al

formulario per determinare l'assegno per grandi invalidi del 17.09.2020,

risulta che l'interessato non ha impedimenti motori ed è in grado di eseguire

autonomamente tutti gli atti ordinari della vita senza particolari problemi.

Anche se necessita di un aiuto indiretto per alcuni atti ordinari della vita,

lo stesso non risulta essere di entità notevole. Ciò è confermato anche dal

fatto che egli è in grado di spostarsi in modo indipendente con l'auto, si reca

in piscina da solo e fa delle passeggiate nel bosco con il cane. Inoltre,

mantiene i contatti sociali incontrando normalmente gli amici a casa o

recandosi insieme al bar.

L'aiuto accordato dai familiari ha tutto più lo scopo di

strutturare la giornata del suo assistito e impedire che cada in uno stato di

abbandono. Lo stesso può rientrare nell'accompagnamento nell'organizzazione

della realtà quotidiana, prestazione prevista dall'AI ma non dall'assicuratore

infortuni. (…)”.

A seguito dell’opposizione

interposta il 18 gennaio 2021 dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (doc.

229 fascicolo 2), poi completata il 16 febbraio 2021 (doc. 231 fascicolo 2),

l’istituto assicuratore ha confermato il 23 febbraio 2021 la sua prima

decisione (doc. 233 fascicolo 2). Esso ha, in particolare, rilevato quanto segue:

" (…)

6. L'unico dei sei atti ordinari della vita per il quale la CO 1

riconosce che l'assicurato abbisogna dell'aiuto regolare e considerevole è il

primo in quanto la compagna è chiamata sistematicamente a preparargli i vestiti

sul divano. Il fatto che l'assicurato abbia bisogno di aiuto per sminuzzare

cibi particolarmente duri non basta per ammettere che il terzo atto della vita

quotidiana è adempiuto (sentenza del TF 8C_30/2018 del 17.7.2018).

L'assicurato, per fare la doccia, tenuto conto del principio giuridico vigente

in tutti i rami del diritto delle assicurazioni sociali che impone agli

assicurati di fare tutto quanto ragionevolmente esigibile per attenuare nel

limite del possibile le ripercussioni dell'infortunio subito, anche se ciò

comporta degli sforzi considerevoli (DTF 115 V 53, DTF 117V 400; RAMI 1996 pag.

37), può avvalersi di uno sgabello di plastica per fare fronte ad ev. perdite

di equilibro risp. utilizzare una spazzola con manico lungo per evitare di

piegarsi, ecc. Un rasoio elettrico non comporta alcun pericolo di tagliarsi.

7. Il ruolo svolto dalla compagna, dai genitori e dagli amici per

fare in modo che l'assicurato abbia delle giornate strutturate rientra

nell'accompagnamento, prestazione prevista dall'AI ai sensi dell'art. 38 OAI,

ma da non dall'assicuratore infortuni. L'assicurato è in grado di recarsi al

volante della propria vettura a casa dei genitori così come pure in piscina.

Egli frequenta la piscina per tre pomeriggi la settima. Gli altri due pomeriggi

si reca dal nonno della sua compagna o di nuovo dai suoi genitori. Fa da solo

delle passeggiate con il cane nelle vicinanze dell'abitazione dei suoi

genitori.

8. Tale modus vivendi non permette di ammettere che l'assicurato

abbisogna dell'aiuto considerevole e durevole di terzi per spostarsi fuori casa

risp. per allacciare dei contatti con il prossimo. Non molte persone - e questo

anche in assenza di disturbi psico-organici - escono la sera in cerca di

compagnie per intraprendere delle attività. La maggior parte degli adulti nella

nostra società si limita ad avere dei contatti con i propri familiari e con la

propria cerchia di amici.

9. Non si può nemmeno ammettere che l'assicurato necessiti di una

sorveglianza personale. Se ciò fosse il caso l'assicurato non potrebbe spostarsi

al volante della propria vettura. I requisiti per guidare un veicolo, seppur

per pochi chilometri e su strade conosciute, mal si conciliano con la necessità

di una sorveglianza personale e permanente in quanto, chiunque si trova al

volante di un veicolo, deve essere pronto a reagire in qualsiasi momento di

fronte ai dei pericoli improvvisi anche se non ci sono dogane o caselli

autostradali. La necessità di una sorveglianza viene ammessa quando

l'assicu-rato metterebbe in pericolo la sua persona o dei terzi. Tali

condizioni non sono date. L'assicurato ha invece bisogno di un accompagna-mento

per strutturare le sue giornate. (…)” (doc. 233, pag. 3 e 4, fascicolo 2).

Con la propria impugnativa il

ricorrente chiede il riconoscimento di un AGI almeno di grado esiguo,

osservando in particolare, quanto segue:

" 5. (…)

risulta che in almeno tre ambiti della vita ordinaria RI 1 dei sei previsti

(vestirsi/svestirsi; alzarsi/sedersi/coricarsi; mangiare; provvedere

all'igiene; andare al gabinetto; spostarsi all'interno o all'esterno e

stabilire dei contatti) è limitato.

(…).

La decisione su opposizione, dei tre atti esaminati solo quello

del vestirsi e svestirsi ammette essere realizzato ai fini della verifica del

diritto all'AGI secondo la Lainf. (…).

Di contro ritiene che per farsi la doccia potrebbe fare capo a dei

mezzi ausiliari per non rischiare di cadere in avanti allorquando deve lavarsi

la schiena o le gambe (…).

A prescindere dal fatto che se tale precauzione fosse

effettivamente possibile ed attuabile per il tramite di una sedia, nel corso

degli anni vi avrebbero già provveduto. Il fatto di non averlo fatto significa,

già solo empiricamente che la situazione è molto più complessa di quanto

esposto.

Infatti dalla lettura degli atti medici, in particolare dalla

visita neurologica, già citata, presso la Clinica __________ del 21.10.2003

risulta come "egli sia impacciato nell'attività segmentaria ai quattro

arti con deficit della sensibilità superficiale e della coordinazione

indice-naso e calcagno ginocchio all'emisoma sx" (cfr. p. 13); il medesimo

rapporto fa stato di grandi difficoltà di movimento del busto.

Il rapporto medico del 6.5.2009 (qui accluso) per la revisione

della rendita inviato all'Al da parte del dr. __________, curante di RI 1, fa

stato dell'impossibilità di questi di avere la posizione seduta chinata (punto

6); il rapporto del dr. __________iotti della Clinica __________ del 27.4.2019

(pure accluso) conferma delle difficoltà articolatorie.

È pure vero che le difficoltà neurologiche e psiconeurologiche di RI

1 nel corso degli anni sono state talmente tante e gravi che gli aspetti

reumatologici ed ortopedici, di postura, di difficoltà nel movimento del corpo

sono passati decisamente in secondo piano, quasi fossero una conseguenza ovvia

e neppure da valutare a fronte degli altri limiti (peraltro la capacità

valetudinaria di RI 1 è apparso immediatamente completamente compromessa).

Pertanto i referti medici sono pochi e neppure particolarmente espliciti.

Fatt’é che RI 1 ha la schiena rigida. Per muoversi di lato sposta l'intero

corpo anche da seduto; il busto non riesce a reclinarlo in avanti; men che meno

sollevare una gamba e reclinare il corpo in avanti.

Le contromisure che l'amministrazione della CO 1 vorrebbero porre

in essere per permettere a RI 1 di sedersi e farsi la doccia in modo autonomo

Considerandi

paiono del tutto parziali e non permetterebbero la pulizia completa del corpo

senza ausilio di un terzo. (…).

Si afferma pure che RI 1 potrebbe utilizzare il rasoio elettrico

in luogo della lametta per farsi la barba.

Al riguardo va detto che abbiamo visto come egli sia sprovvisto

della manualità fine e che sia impacciato nell'utilizzare qualsiasi oggetto.

Dagli atti medici risulta che lui ha difficoltà anche nel misurare

le distanze, nel calcolare la forza e l'ampiezza dei movimenti (cfr. rapporto

della visita __________ della CO 1 del 17.5.2002). (…), se fosse stato

possibile RI 1, con tutta verosimiglianza, avrebbe già utilizzato il rasoio

elettrico.

6.

La CO 1 ritiene pure che il fatto di dover sminuzzare soltanto

le pietanze più dure non è sufficiente perché l'impossibilità nello svolgere il

relativo compito nel contesto dell'atto ordinario del mangiare sia adempiuto

(…).

(…) Lo sminuzzare è lo sminuzzare; ovviamente si tratta di

tagliare le pietanze più dure; se non fosse in grado di sminuzzare neppure le

altre significa che non è neppure in grado di utilizzare le posate, pertanto il

compito cui non riuscirebbe a sovvenire sarebbe anche un altro.

7.

Di contro le altre limitazioni di cui RI 1 è oggettivamente

portatore e che sono state fatte presente nel contesto della procedura sino ad

ora posta in atto, si riconosce che non sono effettivamente dei presupposti per

decidere circa l'assegnazione ed il grado di un assegno per grandi invalidi ai

sensi della Lainf. Ossia rinunciamo ad avvalerci del presupposto che sussista

effettivamente la necessità di una sorveglianza personale permanente od un

altro presupposto, che esuli dall'atto ordinario della vita ai sensi dell'art.

38.

Oainf.” (doc. I, pag. 4 e 5)

Il 21 maggio 2021 il

patrocinatore del ricorrente ha ribadito la richiesta di riconoscimento di un

AGI almeno di grado esiguo, puntualizzando in particolare, quanto segue:

" (…).

Avantutto accludo il rapporto del 28.4.2021 della dr.ssa __________, specialista

in medicina fisica e riabilitazione.

Nel medesimo descrive in termini compiuti gli accertamenti svolti

nel corso degli anni e quanto risulta dalla visita clinica appositamente

esperita del signor RI 1, alla cui lettera la rimando, evitandolo di riproporre

il contenuto per intero.

Nel medesimo si fanno presenti le importanti limitazioni di cui

soffre a motivo delle conseguenze post traumatiche. Vorrà accertare come ancora

una volta il medico fa presente come nell'eseguire le mansioni che sono

richieste dall'igiene personale, RI 1 sia limitato. Egli lo è in particolare

nel fare la doccia, nell'igiene perineale e nel fare la barba, sia con la

lametta che con l'uso del rasoio elettrico. Per quanto attiene quest'ultimo

atto - contrariamente a quanto aveva affermato la RA 1 nella propria decisione

ossia che non potendo utilizzare il rasoio a mano poteva far capo a quello

elettrico - il medico accerta che RI 1 non è in grado di dosare la forza nel

compiere siffatta operazione, così come non riesce, per lo stesso motivo, a

compiere tutta una serie di altri atti circoscritti. Il medico riferisce come

anche su esplicito suo richiamo il paziente non sia in grado migliorare il suo

movimento. Pertanto RI 1 è in difficoltà nel compiere qualsiasi movimento

richiesto, ovvero a motivo della difficoltà nel valutare l'ampiezza e la

distanza richiesta nonché nel dosare la forza.

Ovviamente laddove è richiesto un movimento fine, di dettaglio, il

risultato non è conforme alle attese. Laddove il movimento non dev'essere

preciso l'aiuto può anche venir meno.

Le accludo pure un rapporto medico dello psichiatra dr. med. __________

del 14.5.2021, che conferma le limitazioni di cui è portatore l'assicurato.”

In tale occasione il

patrocinatore dell’insorgente ha versato agli atti il certificato medico del 28

aprile 2021 della dr.ssa __________, medico chirurgo e specialista in medicina

fisica e riabilitazione (doc. VI-1) e il rapporto medico del 14 maggio 2021 del

dr. med. __________, medico chirurgo e specialista in psichiatria (doc. VI-2).

Il 31 maggio 2021 l’CO 1 ha

rilevato che dalla citata documentazione “non emergono nuovi elementi atti a

mettere in discussione la conclusione a cui è giunta (…). Le limitazioni

indicate nei referti medici sono già state constatate e valutate (…), non può

che riconfermarsi nel suo allegato di risposta.” (doc. VIII).

2.5

Chiamato ora a pronunciarsi,

questo Tribunale constata come nessuno faccia valere che l’insorgente necessiti

di aiuto diretto per compiere gli atti ordinari della vita. Controversa

è invece la questione di sapere se l’aiuto fornito dalla compagna, così come è

stato definito dall’inchiesta a domicilio, debba essere considerato quale aiuto

indiretto (su questo concetto, cfr. supra, consid. 2.3) oppure, come lo

sostiene l’amministrazione, quale accompagnamento nell’organizzazione della

realtà quotidiana, il quale nell’assicurazione contro gli infortuni -

contrariamente a quanto previsto dall’assicurazione per l’invalidità (art. 42

cpv. 3 LAI e art. 37 s. OAI) - non costituisce un’eventualità fondante il

bisogno di aiuto (art. 26 s. LAINF e art. 37 s. OAINF; in questo senso, cfr. la

STF 8C_994/2010 del 20 giugno 2011 consid. 6.3).

Per dirimere la

controversia, è innanzitutto necessario definire il concetto di accompagnamento

nell’organizzazione della realtà quotidiana, introdotto dalla 4a revisione

della legge federale sull’assicurazione per l’invalidità.

L’accompagnamento

nell’organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell’art. 38 OAI, non

comprende né l’aiuto di terzi per compiere i sei atti ordinari della vita né le

cure o la sorveglianza personale. Esso rappresenta piuttosto un aiuto

complementare e autonomo, fornito nella forma di un aiuto diretto o indiretto a

delle persone che presentano un danno alla salute fisica, psichica o mentale

(DTF 133 V 450 consid. 9). Questo aiuto interviene laddove, a causa di un danno

alla salute, l’assicurato non può vivere autonomamente senza l’accompagnamento

di una terza persona (art. 38 cpv. 1 lett. a OAI), non può compiere le attività

della vita quotidiana e intrattenere contatti fuori casa senza

l’accompagnamento di una terza persona (lett. b) oppure rischia seriamente

l’isolamento permanente dal mondo esterno (lett. c). Nella prima eventualità,

l’accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana deve permettere

alla persona interessata di gestire lei stessa la sua vita quotidiana. Esso

interviene allorquando la persona necessita d’aiuto per almeno una delle

attività seguenti: strutturare la giornata, affrontare le situazioni della

realtà quotidiana (ad esempio, problemi di vicinato, questioni legate alla

salute, all’alimentazione e all’igiene, semplici attività amministrative),

conduzione della propria economia domestica (istruzione e

sorveglianza/controllo), conformemente alla cifra marginale 8050 della

Circolare sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicurazione per

l’invalidità (CIGI), la cui conformità alla legge e alla costituzione è stata

ammessa dal Tribunale federale (DTF 133 V 450).

Nella seconda eventualità

(accompagnamento per attività esterne), l’accompagnamento nell’organizzazione

della realtà quotidiana deve consentire alla persona assicurata di lasciare il

proprio domicilio per certe attività o appuntamenti, quali gli acquisti, gli

svaghi o i contatti con gli uffici amministrativi, il personale sanitario, il

parrucchiere, la posta o la banca (STF 9C_28/2008 del 21 luglio 2008 consid.

3).

La CIGI, alla cifra marginale

8050.

e ss., prevede al riguardo quanto segue (stato al 1° gennaio 2018):

" (…).

3.5.2.1

Accompagnamento finalizzato a rendere possibile una

vita autonoma

8050.

L’accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana

è necessario affinché le attività quotidiane possano essere svolte in maniera

autonoma. Tale accompagnamento è dato se la situazione della persona in

questione è caratterizzata da almeno uno dei seguenti bisogni:

- aiuto nella strutturazione della giornata;

- sostegno

nell’affrontare situazioni della realtà quotidiana (p. es. questioni legate

alla salute, all’alimentazione e all’igiene, semplici attività amministrative

ecc.);

- conduzione della propria economia domestica.

L’aiuto nella strutturazione della giornata comprende per esempio

l’esortazione ad alzarsi, l’aiuto nel stabilire e rispettare orari fissi per i

pasti, nel rispettare un ritmo giorno/notte, nel dedicarsi a un’attività ecc.

Anche il sostegno nell’affrontare situazioni della realtà quotidiana comprende

aspetti quali l’esortare o l’impartire istruzioni ecc. Nell’ambito dell’igiene

si deve per esempio ricordare all’assicurato di fare la doccia. Se però egli

necessita di aiuto diretto per lavarsi, allora questa prestazione va

considerata come atto ordinario della vita sotto la categoria «pulizia

personale» e non come accompagnamento nell’organizzazione della realtà

quotidiana.

Nella conduzione dell’economia domestica rientrano compiti quali

pulire e riordinare, fare il bucato e preparare i pasti. Le prestazioni di

aiuto necessarie vanno però considerate nell’ottica di impedire che

l’assicurato cada in uno stato di abbandono. Occorre quindi sempre valutare se,

in mancanza dell’aiuto per questi compiti, l’assicurato dovrebbe essere

ricoverato in un istituto o in una clinica (v. N. 8040). Se ad esempio non può

stirare, questo non significa che debba andare in un istituto o in una clinica.

In tal caso, dunque, le prestazioni di aiuto non possono essere riconosciute come

accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana.

(…).

8050.2

Per accompagnamento nell’organizzazione della realtà

quotidiana giusta l’articolo 38 capoverso 1 lett. a OAI si possono intendere

sia l’aiuto indiretto che quello diretto da parte di terzi. Di conseguenza,

l’accompagnatore può svolgere anche da solo le attività necessarie, se

l’assicurato non ne è in grado per motivi di salute nonostante le istruzioni

impartite, la sorveglianza o il controllo (DTF 133 V 450, I 661/05).

8050.3

L’accompagnamento nell’organizzazione della realtà

quotidiana spetta solo agli assicurati che, per motivi di salute, possono

abitare per conto proprio solo con l’assistenza di una terza persona (sentenza

del TF 9C_28/2008 del 21 luglio 2008).

La somma di tutte le prestazioni di aiuto necessarie, tenuto conto

dell’obbligo di ridurre il danno, deve far sì che, in mancanza dell’aiuto di

terzi, l’assicurato sarebbe costretto ad andare a vivere in un istituto (v. N.

8040).

(…).

3.5.2.2

Accompagnamento per compiere attività della vita

quotidiana fuori casa

8051.

L’accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana

è necessario affinché l’assicurato sia in grado di uscire di casa per compiere

determinate attività della vita quotidiana e intrattenere contatti (fare

acquisti, attività del tempo libero, contatti con uffici amministrativi o

personale medico, recarsi da parrucchiere ecc.; sentenza del TF 9C_28/2008 del

21.

luglio 2008). In caso di limitazioni prettamente o prevalentemente

funzionali, l’aiuto va attribuito all’atto di spostarsi.

3.5.2.3

Accompagnamento destinato a evitare un isolamento

permanente

8052.

L’accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana

è necessario per evitare il rischio che l’assicurato sia permanentemente

isolato dal mondo esterno e che ciò implichi un considerevole peggioramento del

suo stato di salute. Il rischio puramente ipotetico di un isolamento dal mondo

esterno non è sufficiente; l’isolamento e il conseguente peggioramento dello

stato di salute devono piuttosto già essersi manifestati nell’assicurato

(sentenza del TF 9C_543/2007 del 28 aprile 2008). Il necessario accompagnamento

nell’organizzazione della realtà quotidiana consiste in colloqui di consulenza

e nell’incitamento a stringere contatti (p. es. portare l’assicurato a

manifestazioni).”

Nella concreta evenienza,

giustamente il ricorrente non pretende di necessitare dell’aiuto di terzi,

neppure indiretto, per compiere i seguenti atti ordinari della vita: 1)

alzarsi, sedersi e coricarsi; 2) andare al gabinetto (fare i propri bisogni) e

3) spostarsi all’interno o all'esterno e stabilire contatti. Tenuto conto dei

principi giurisprudenziali esposti in precedenza, giustamente l’CO 1 ha inoltre

riconosciuto che l’assicurato abbisogni di aiuto indiretto per compiere l’atto

ordinario del vestirsi/svestirsi, nella misura in cui la sua compagna deve

giornalmente scegliere e preparare gli indumenti già sul divano la sera prima

(doc. 224 fascicolo 2). Del resto, in questo senso, cfr. KOSS - Kommentar zum

schweizerischen Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die

Unfallversicherung - Hürzeler/Kieser, art. 26 n. 29: “Hilflosigkeit liegt auch

vor, wenn sie sich zwar selber ankleiden kann, ihr hingegen die Kleider

bereitgelegt werden müssen oder kontrolliert werden muss, ob sich die

versicherte Person der Witterung entsprechend gekleidet oder sie Vorder- und

Rückseite der Kleidungsstücke verwechselt hat.” - il corsivo è della redattrice;

cfr. pure la STCA 35.2019.9 del 2 dicembre 2019, consid. 2.4). Questa Corte può

pertanto limitare il proprio esame ai restanti due atti ordinari della vita.

Per quanto concerne l’atto

ordinario della vita del mangiare, dal rapporto di rilevamento (cfr.

doc. 224, p. 1 s.), si evince che "Per cibi particolarmente duri, come

ad esempio delle bistecche o la pizza ha bisogno che qualcuno gli sminuzzi il

cibo perché ha dei notevoli problemi ad utilizzare la mano sinistra che oramai

ha perso la sensibilità. Per cibi più molli invece riesce a sminuzzarli da

solo. Nessun problema a portare il cibo alla bocca.”.

Secondo questa Corte, tale bisogno rientra precisamente nel concetto

d’accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana finalizzato a

rendere possibile una vita autonoma al domicilio e a impedire che l’interessato

debba essere ricoverato in un istituto, trattandosi di situazioni che,

conformemente alla cifra marginale 8050 della CIGI, necessitano di aiuto nella

strutturazione della giornata e nella conduzione della propria economia

domestica (a questo proposito, va segnalato che, per giurisprudenza

consolidata, se l’assicurato ha bisogno - come nel caso di specie - dell’aiuto

di terzi solo per cibi duri, non sussiste una grande invalidità, poiché questo

genere di alimenti non viene consumato ogni giorno e dunque egli non necessita in

modo regolare e notevole dell’aiuto di terzi: cfr., in questo senso, STFA H 332/01

del 20 marzo 2002, consid. 3; STF 8C-30/2010 dell’8 aprile 2010, STF

9C_791/2016 del 22 giugno 2017, consid. 4.3; cfr. pure la STCA 32.2017.128 e

32.2018.13

del 2 dicembre 2019, consid. 2.8).

A ragione l’CO 1 non ha

pertanto riconosciuto che l’assicurato abbisogni di aiuto indiretto per

compiere l’atto ordinario del mangiare.

Per quanto concerne l’atto

ordinario della vita dell’igiene, nel rapporto di rilevamento (cfr. doc.

224, p. 2 s.), è stato indicato quanto segue: “Per lavarsi il viso ed i

denti al mattino riesce da solo. Per quanto riguarda invece farsi la doccia ha

bisogno che qualcuno lo sorvegli perché altrimenti se si deve chinare in avanti

per lavarsi ad esempio le gambe perde l'equilibrio e cade. E la sua compagna

che lo aiuta regolarmente a fare la doccia. Riesce a pettinarsi da solo.

Siccome ha un amico parrucchiere ogni due giorni va da lui a farsi radere la

barba. Ha paura a farsi la barba da solo poiché non riuscendo più a regolare la

forza nelle mani arrischia di tagliarsi.”.

Secondo questa Corte, conformemente

a quanto ritenuto dall’CO 1, l’assicurato può avvalersi di uno sgabello di

plastica (se del caso, ergonomico) per fare fronte ad eventuali perdite di

equilibro rispettivamente utilizzare una spazzola con manico lungo per evitare

di piegarsi, ecc. rispettivamente un rasoio elettrico per radersi che non comporta

alcun pericolo di tagliarsi.

Queste soluzioni (consistenti nell’utilizzo di mezzi ausiliari semplici e poco

costosi) costituiscono una concretizzazione dell’obbligo di ridurre il danno

(STF 9C_525/2014 del 18 agosto 2014, consid. 6.3 e rinvii ivi citati e STF 9C-687/2014

del 30 marzo 2015, consid. 4.2.2. e rinvii ivi citato), secondo cui occorre

intraprendere tutto quanto è ragionevole allo scopo di ridurre il più possibile

gli effetti dell’invalidità (DTF 134 V 9 consid. 7.3.1; DTF 113 V 22 consid.

4a; SVR 2017 IV Nr. 6; STCA 32.2017.128 e 32.2018.13 del 2 dicembre 2019,

consid. 2.8).

Al riguardo, va pure segnalato che il Tribunale federale ha avuto modo di

ribadire al considerando 3.4 della STF 9C_633/2012 dell’8 gennaio 2013, che il

compimento difficoltoso o rallentato a causa del danno alla salute degli atti

ordinari della vita non giustifica per principio la grande invalidità (N. 8013

della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicurazione per

l’invalidità (CIGI), edita dall’UFAS, valida dal 1° gennaio 2015, stato al 1°

gennaio 2018; STCA 32.2017.128 e 32.2018.13 del 2 dicembre 2019, consid. 2.8).

Questa Corte non ignora gli svariati certificati medici agli atti attestanti le

svariate limitazioni del ricorrente, in particolare quelle del 28 aprile 2021

della dr.ssa __________, medico chirurgo e specialista in medicina fisica e

riabilitazione (doc. VI-1) e del 14 maggio 2021 del dr. med. __________, medico

chirurgo e specialista in psichiatria (doc. VI-2). Tuttavia i precitati medici

non attestano in alcun modo un’impossibilità dell’assi-curato di compiere i

precitati atti ordinari della vita quotidiana relativi all’igiene (fare la

doccia e radersi) utilizzando uno sgabello e/o una spazzola rispettivamente un

rasoio elettrico.

Del resto, dal rapporto di

rilevamento (cfr. doc. 224, p. 1-4), si evince che l’insorgente non presenta alcuna

difficoltà a portare il cibo alla bocca, a lavarsi il viso e i denti da solo, a

pettinarsi, a pulirsi (e a rivestirsi) dopo avere espletato i bisogni

fisiologici, a deambulare in casa e a fare passeggiate con il cane per circa

tre quarti d’ora, a guidare la macchina per il tragitto che dista fra la casa

della sua compagna e quella dei suoi genitori (circa sette chilometri) e per

andare in piscina tre volte alla settimana (percorso che dura circa 5 minuti di

macchina).

In siffatte circostanze, le critiche rivolte dal patrocinatore del ricorrente

all’CO 1 per avere considerato queste facilitazioni (uno sgabello e/o una

spazzola rispettivamente un rasoio elettrico) per fare la doccia e radersi non

possono essere condivise.

In esito a quanto precede, posto che il ricorrente necessita dell’aiuto di

terzi per compiere soltanto uno dei sei atti ordinari della vita (vestirsi/svestirsi),

non è dato il diritto all’AGI in applicazione dell’art. 38 OAINF. In

conclusione, la decisione su opposizione impugnata merita di essere tutelata ed

il ricorso presentato da RI 1 deve, pertanto, essere respinto.

2.6

Da ultimo, va qui ricordato

che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o

il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla

convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata

predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare

il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata

delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure STF 9C_632/2012

del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012). Un tale modo di procedere

non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost.

(DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

Il TCA rinuncia quindi

all'assunzione di ulteriori prove, ritenendo la situazione sufficientemente chiarita.

L'incarto della CO 1 è

stato versato agli atti con la risposta di causa.

2.7

L’art. 61 lett. a LPGA, in

vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere

semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa

di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte

che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è

entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui

in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese

se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede

il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

Secondo l’art. 83 LPGA

(disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo

grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si

applica il diritto anteriore.

In concreto, il ricorso è

del 26 marzo 2021 per cui si applica la nuova disposizione legale. Trattandosi

di prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti