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Decisione

35.2021.35

Discusso il valore probatorio da attribuire a una perizia amm. esterna riguardante l'esistenza o meno di un danno strutturale causato alla spalla dall'infortunio (assicurato strattonato dal cane che t

16 agosto 2021Italiano38 min

Source ti.ch

Fatti

i segni radiologici indicanti una lesione degenerativa della cuffia

dei rotatori.

Infatti, non vi

è alcuna formazione di sperone subacromiale come segno radiologico noto che

potrebbe favorire una lesione degenerativa del tendine della cuffia dei

rotatori (in età avanzata). Tuttavia, questa formazione porterebbe a una

lesione riguardante il versante bursale piuttosto che quello articolare. È

anche vero che non è presente sclerosi ossea al di sotto dell’inserzione, né

atrofia muscolare, tutti elementi di una vecchia lesione cronica della cuffia

dei rotatori in età avanzata.

D’altra parte,

i segni a carico del tendine sopraspinato nel presente caso non possono essere

completamente riferiti come esenti da tendinopatia: in particolare, vi è

associata una piccola cisti intra-ossea di circa 2 mm nelle immediate vicinanze

della piccola rottura parziale non trasmurale di 3x5 mm sul versante

articolare, cioè meno di 1/3 del diametro del tendine (MR serie 9; PD fat sat;

figura 13/14). Inoltre la distanza omero-acromiale è ridotta a 5-6 mm (normalmente

più di 10 mm) che, insieme alla morfologia acromiale di tipo II secondo

Bigliani, favorisce una relativa strozzatura subacromiale come fattore di

impingement e potrebbe sostenere la lieve borsite subacromiale documentata.

Inoltre, si trova come ulteriore elemento degenerativo un’artrosi

dell’articolazione AC, limitata ma comunque in grado di sostenere le

alterazioni edematose nelle strutture ossee adiacenti.

Inversamente,

oltre ai risultati molto ben riproducibili dell’artro-TRM del 17 settembre

2012, sono disponibili anche sequenze video molto utili, che sono state

elencate e commentate nella mia perizia. In queste sequenze video, sul margine

inferiore del tendine sopraspinato, vicino all’inserzione sul tubercolo

maggiore, dove il tendine è particolarmente suscettibile alla degenerazione

(forze di taglio ripetitive e ridotta perfusione), si osserva al massimo un

allentamento lievemente fibroso del tendine, senza arrossamento e senza sanguinamento,

probabilmente corrispondente a una tendinopatia o a un difetto continuo della

sostanza, ma mai a una rottura trasmurale. Una rottura trasmurale è stata

creata dalla mano o dallo strumento del chirurgo, che ha usato uno shaver molto

tagliente, che ha reciso il tendine sopraspinato in maniera trasmurale, fino

all’impronta sul tubercolo maggiore, al fine di ottenere una sufficiente

visione dell’articolazione per la successiva rifissazione del tendine

sopraspinato, già stabilmente inserito per i 2/3. Prima di questo intervento,

non si riconoscono monconi tendinei aderenti al tubercolo maggiore, tipici

delle rotture recenti.

In sintesi, si

può dire che è molto raro avere un insieme di dati così chiaro per

l’accertamento della causalità di un evento, come nel caso in questione, dove

sono disponibili una chiara e realistica artro-TRM e sequenze di immagini e

video intra-operatorie.”

2.7. Per

costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale

l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia

giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo

amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U

281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in

BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351

seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato

si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di

metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza

8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale

federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la

propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il

più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali

rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi

che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU,

discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità

dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova

propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,

anche le certificazioni dei medici curanti.

Trattandosi invece di

perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura

amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati

indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non

esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF

8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante

è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano

motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;

RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid.

1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile osservare che

se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,

precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri

medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come

farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è

l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in

fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

2.8. Chiamato a

pronunciarsi nella concreta evenienza, questo Tribunale rileva che, a

seguito della sentenza di rinvio 35.2014.113 del 15 giugno 2015,

l’amministrazione ha incaricato il dott. __________ di periziare l’assicurato,

nel rispetto della procedura di cui all’art. 44 LPGA. Il rappresentante del

ricorrente ha infatti potuto pronunciarsi sulla necessità in quanto tale della

perizia, sul perito proposto e sul catalogo dei quesiti da sottoporgli (cfr.

doc. 98).

In applicazione della

giurisprudenza federale, le perizie elaborate da medici esterni

all’amministrazione hanno piena

forza probante nell'ambito dell'apprezzamento dei fatti. Il giudice non se ne

scosta se non in presenza di indizi concreti suscettibili di far

dubitare della loro fondatezza (cfr., fra le tante, la STF 9C_168/2020

del 17 marzo 2021 consid. 3.2 e la giurisprudenza ivi menzionata).

Il Tribunale federale ha

sottolineato che le perizie amministrative non vanno messe in dubbio, soltanto

perché esse dovessero giungere a conclusioni diverse dai medici curanti (cfr.

la STF 8C_6/2019 del 26 giugno 2019 consid. 4.1).

Una perizia fondata sull’art.

44 LPGA ha dunque un valore probatorio maggiore rispetto ai rapporti medici interni

all’amministrazione, ove è

sufficiente un minimo dubbio sull'affidabilità e sulla concludenza degli

stessi, perché l'assicurato sia sottoposto a esame medico esterno (cfr. DTF

135 V 465 consid. 4.7).

Fatta questa premessa, va

Considerandi

rilevato che, in sede di osservazioni al complemento peritale (cfr. doc. 177,

p. 3) e di ricorso (cfr. doc. I, p. 4), il rappresentante del ricorrente ha

contestato la scelta del perito, in quanto prevenuto nei confronti della

fattispecie. A suo avviso, il dott. __________ avrebbe negato l’idoneità

dell’evento del giugno 2012 a causare la rottura parziale della cuffia dei

rotatori, senza conoscere “… la dinamica dell’infortunio, né la taglia del cane,

tantomeno la posizione del braccio.”. D’altro canto, egli avrebbe qualificato

di degenerativa la lesione del tendine del muscolo sovraspinato, sebbene sia “…

noto e notorio, ovvero ammesso, che nel paziente giovane le lesioni della

cuffia dei rotatori sono invece prevalentemente di tipo traumatico e ricordo

che il signor RI 1 aveva al momento dell’infortunio 26 anni.”. Inoltre,

l’esperto amministrativo avrebbe espresso “considerazioni fallaci e volutamente

parziali” a proposito dell’inapplicabilità del principio “post hoc ergo propter

hoc”, “… quasi a voler dire che il fatto che il signor RI 1 fosse asintomatico

e non avesse mai manifestato prima dell’infortunio problemi alla spalla

lesionata configura argomento a favore della sua (errata) tesi”. Infine, sempre

secondo l’avv. RA 1, al dott. __________ sarebbe sfuggito che, avendo l’CO 1

ammesso la propria responsabilità relativamente alla ricaduta del settembre

2012, spetta ad esso dimostrare che l’infortunio ha cessato di giocare ogni

ruolo causale a contare dal 17 dicembre 2012.

Il TCA osserva che quelle

sollevate dal rappresentante dell’assicurato, costituiscono in realtà delle obiezioni

di merito da valutare nel quadro dell’apprezzamento delle prove e comunque,

quand’anche dovessero rivelarsi fondate, non appaiono ancora atte a fondare

oggettivamente un dubbio circa l’imparzialità dell’esperto amministrativo.

È pure utile precisare che,

al momento in cui il dott. __________ è stato proposto quale perito, il

patrocinatore del ricorrente non ha sollevato alcun motivo di ricusa, né

formale né materiale (cfr. doc. 98, 99, 100 e 101). D’altro canto, se il perito

amministrativo è stato nuovamente interpellato, è perché lo ha ordinato questa Corte,

la quale ha giudicato necessario che fosse lo stesso dott. __________, e non un

medico interno all’amministrazione, a pronunciarsi sulle obiezioni formulate

dal medico curante specialista di RI 1. La sentenza di rinvio 35.2019.90 del 27

aprile 2020 è cresciuta incontestata in giudicato.

2.9

Attentamente vagliato

l’insieme della documentazione agli atti, questo Tribunale ritiene di poter

fondare il proprio giudizio sull’apprezzamento espresso dall’esperto

amministrativo, specialista proprio nella materia che qui interessa, secondo il

quale il sinistro occorso nel giugno 2012 non ha causato alcun danno

strutturale alla spalla destra, né a livello dell’apparato capsulo-legamentoso

né a quello della cuffia dei rotatori, con lo status quo ante ritrovato,

al più tardi, a distanza di sei mesi dall’evento stesso.

Il TCA non ignora che,

secondo il dott. __________, la diagnosticata piccola lesione parziale della

cuffia dei rotatori sarebbe stata invece causata dall’infortunio assicurato. Del

resto, è stato proprio il suo parere ad indurre questa Corte a rinviare gli

atti all’amministrazione affinché l’esperto amministrativo potesse pronunciarsi

in proposito (e ciò anche alla luce di alcune affermazioni contenute nell’apprezzamento

11.

ottobre 2019 del dott. __________, segnatamente quella riguardante il ruolo

dell’età nella genesi delle rotture della cuffia rotatoria). Tuttavia, con il

complemento peritale del 6 luglio 2020, il dott. __________ ha saputo

rispondere, in maniera senz’altro convincente e approfondita (fornendo ampi

riferimenti alla letteratura medica), ad ognuna delle tre obiezioni sollevate

dal medico curante specialista del ricorrente.

In questo contesto, il

rappresentante di RI 1 non può essere seguito laddove fa valere che il perito

avrebbe negato all’infortunio il carattere adeguato, senza nemmeno conoscere la

dinamica dell’evento. Al riguardo, questo Tribunale si limita a constatare che all’esperto

è stata messa a disposizione tutta la documentazione (cfr. doc. 102), compreso

quindi il verbale relativo all’audizione dell’assicurato del 21 giugno 2013, in

cui è descritto nel dettaglio quanto accadde quel giorno (cfr. doc. 56). Non vi

è alcuna valida ragione di credere che il dott. __________ non ne abbia

debitamente tenuto conto.

L’avv. RA 1 non può

parimenti essere seguito nella misura in cui rimprovera al perito

amministrativo di non aver tenuto conto del fatto che, secondo l’esperienza

medica, l’incidenza di rotture della cuffia dei rotatori in pazienti giovani è

piuttosto bassa. In effetti, l’esperto ha spiegato che ciò è vero per le

lesioni trasmurali dei tendini della cuffia rotatoria ma non per quelle parziali,

in particolare per quelle denominate PASTA (“Partial articular tear lesion”),

quale quella che ha presentato l’insorgente. Per il resto, non può essere

seriamente contestato che l’esercizio della professione di montatore

elettricista, svolta dal ricorrente durante circa 5 anni prima d’infortunarsi,

sollecita in particolare proprio gli arti superiori.

Inoltre, il TCA non vede cosa

vi sia di “fallace” e di “volutamente parziale” nell’aver evidenziato

che la regola probatoria del “post hoc ergo propter hoc” non ha alcuna valenza scientifica, ciò che

del resto viene costantemente ricordato anche dalla stessa giurisprudenza

federale (cfr., tra le più recenti, la STF 8C_229/2021 del 19 maggio 2021

consid. 4.1).

Infine, il fatto che, a

dire dell’avv. RA 1, il dott. __________ non avrebbe considerato che l’onere di

dimostrare l’estinzione del nesso di causalità naturale incombe all’assicuratore

e non all’assicurato, non è atto a sminuire il valore probatorio riconosciuto

alla sua valutazione. Il perito analizza la fattispecie dal punto di vista

medico-scientifico, spetta all’amministrazione e, in caso di ricorso, al

giudice, valutare se le sue conclusioni sono sufficienti a provare che, a

partire da un determinato momento, l’evento infortunistico non ha giocato più alcun

ruolo causale.

Tutto ben considerato, tenuto

conto anche dei chiarimenti da lui forniti con il complemento peritale, il TCA

ritiene che dalla documentazione agli atti non emergano indizi concreti

atti a far dubitare della correttezza del parere espresso dal dott. __________.

In esito a tutto quanto

precede, è dimostrato, perlomeno con il criterio della verosimiglianza

preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125

V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit.,

p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo

2003, p. 343), che al momento in cui l’assicuratore convenuto ha posto termine

alle proprie prestazioni (17 dicembre 2012), il ricorrente non presentava più

alcun postumo residuale dell’infortunio accaduto nel mese di giugno 2012.

In queste condizioni,

posto che l’CO 1 era legittimato a negare il diritto a ulteriori prestazioni

posteriormente al 16 dicembre 2012, la decisione su opposizione impugnata deve

essere confermata in questa sede.

Da notare infine che la

presente fattispecie non può essere esaminata dal profilo dell’art. 6 cpv. 2

LAINF (cfr. doc. VII, p. 2). Intanto, secondo il capoverso 1 delle disposizioni

transitorie della modifica del 25 settembre 2015, le prestazioni assicurative

per infortuni avvenuti prima dell’entrata in vigore della modifica del 25

settembre 2015, sono effettuate secondo il diritto anteriore. Nel caso

di specie, l’infortunio assicurato è accaduto il 17 giugno 2012, dunque prima

dell’entrata in vigore della modifica di legge (1° gennaio 2017).

D’altro canto, e a

prescindere da quanto precede, deve essere segnalato che, nella DTF 146 V 51

consid. 9.1, il Tribunale federale si è chinato segnatamente sulla questione di

sapere quale disposizione torna applicabile allorquando l’assicuratore contro

gli infortuni ha ammesso l’esistenza di un infortunio ex art. 4 LPGA e che

l’assicurato soffre di una lesione corporale ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 LAINF.

La Corte federale ha stabilito che in tale ipotesi, l’assicuratore contro gli infortuni

deve prendere a proprio carico le conseguenze della lesione in questione in

virtù dell’art. 6 cpv. 1 LAINF.

2.10

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61

lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a

prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo

prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese

processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

La

procedura è pertanto di principio onerosa se concerne la fissazione dei

contributi (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge federale sulla

parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, FF 2018, pag. 1303 e

seguenti, pag. 1334: “La

mozione Gruppo UDC 09.3406 chiede che venga abolito il principio della gratuità

delle procedure di ricorso davanti ai tribunali cantonali nell’ambito delle

assicurazioni sociali. L’indicazione secondo cui la procedura è gratuita va

pertanto soppressa (art. 61 lett. a D-LPGA). Saranno così applicabili le

disposizioni del diritto cantonale relative alle spese di procedura. Per quanto

riguarda invece le controversie relative a prestazioni, la lettera fbis

contempla l’addebito di spese soltanto nel caso in cui la singola legge lo

preveda. Nell’assicurazione invalidità una tale regolamentazione è già in

vigore dal 1° luglio 2006 (art. 69 cpv. 1bis LAI)”).

Secondo l’art. 82a LPGA

(Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al

tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del

21.

giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In concreto, il ricorso è

del 26 marzo 2021 per cui si applica la nuova disposizione legale. Trattandosi

di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha

previsto di prelevare le spese.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti