35.2021.35
Discusso il valore probatorio da attribuire a una perizia amm. esterna riguardante l'esistenza o meno di un danno strutturale causato alla spalla dall'infortunio (assicurato strattonato dal cane che teneva al guinzaglio)
16 agosto 2021Italiano38 min
figura 13/14). Inoltre la distanza omero-acromiale è ridotta a 5-6 mm (normalmente
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2021.35
mm
Lugano
16 agosto 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 26 marzo 2021 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 23 febbraio 2021 emanata
da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 17 giugno 2012, RI
1, di professione installatore elettricista presso la ditta __________ di __________
e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie
professionali presso l’CO 1, mentre passeggiava con il proprio cane al
guinzaglio, veniva strattonato dall’animale, ciò che ha comportato un trauma
distrattivo all’arto superiore destro.
L’istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
Dalle
carte processuali emerge che, sebbene lamentasse disturbi residuali alla spalla
destra, l’assicurato ha ripreso il proprio lavoro a contare dal 2 luglio 2013
(doc. 2 e doc. 56, p. 1).
1.2. Nel corso del mese di
settembre 2012, all’assicuratore è pervenuto un annuncio di ricaduta
dell’infortunio del 17 giugno 2012 con inabilità lavorativa attestata a partire
dal 10 settembre 2012 (doc. 9).
Il
24 aprile 2013, l’assicurato è stato sottoposto a un intervento di
ricostruzione della cuffia rotatoria e stabilizzazione anteriore della spalla
destra, a fronte della diagnosi d’instabilità anteriore e rottura del tendine
del muscolo sovraspinato (doc. 51, p. 2).
1.3. Con decisione su opposizione
del 12 novembre 2014 - a parziale modifica di quella formale emanata il 7
dicembre 2012 -, l’assicuratore ha riconosciuto il proprio obbligo a
prestazioni sino al 17 settembre 2012, ovvero sino al momento della pretesa
guarigione degli strappi muscolari. Esso ha tuttavia confermato che le
affezioni che avevano determinato l’indicazione a sottoporre l’assicurato
all’operazione dell’aprile 2013 non lo riguardavano, non essendo state né
causate né aggravate transitoriamente dal sinistro del 17 giugno 2012 (doc.
73).
1.4. Con sentenza 35.2014.113 del
15 giugno 2015, questa Corte ha accolto il ricorso interposto dall’assicurato e
ha rinviato gli atti all’amministrazione affinché disponesse una perizia medica
esterna volta a chiarire l’eziologia dei disturbi interessanti la spalla destra
(cfr. doc. 88).
La
pronunzia appena citata è cresciuta incontestata in giudicato.
1.5. Riprendendo l’istruttoria, l’CO
1 ha ordinato una perizia esterna ex art. 44 LPGA, affidandone l’esecuzione al
dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia (doc. 102).
L’esperto
ha consegnato il proprio referto in data 30 gennaio 2017 (doc. 118; traduzione
in lingua italiana, doc. 125).
1.6. Con decisione formale del 9
marzo 2018, poi confermata in sede di opposizione (cfr. doc. 147), l’assicuratore ha dichiarato estinto il
proprio obbligo a prestazioni a decorrere dal 17 dicembre 2012, data in cui
l’assicurato avrebbe ritrovato lo status quo ante a margine dell’evento
infortunistico del giugno 2012 (doc. 131).
1.7. Con pronunzia 35.2019.90 del
27 aprile 2020, il TCA ha accolto l’impugnativa presentata nel frattempo
dall’avv. RA 1 e ha ordinato all’assicuratore di sottoporre all’esperto
amministrativo i referti agli atti dei dottori __________ e __________, per una
sua presa di posizione (doc. 167). Anche questo giudizio è cresciuto in
giudicato.
1.8. L’istituto assicuratore ha
interpellato il dott. __________ l’8 giugno 2020 (doc. 169).
Il complemento peritale
elaborato dallo specialista è datato 6 luglio 2020 (doc. 172; traduzione in
lingua italiana sub doc. 179).
Il rappresentante di RI 1 ha
potuto formulare delle osservazioni in merito (doc. 182).
1.9. In data 18 novembre 2020, l’CO
1 ha emanato una decisione formale mediante la quale ha confermato che a
decorrere dal 17 dicembre 2012 i disturbi denunciati dall’assicurato non
costituivano più una conseguenza naturale dell’evento traumatico del giugno
2012, con conseguente estinzione del diritto alle prestazioni (doc. 183).
A seguito dell’opposizione
inoltrata dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 185), in data 23
febbraio 2021, l’amministrazione ha confermato il contenuto della sua prima
decisione (cfr. doc. 187).
1.10. Con tempestivo ricorso del 26
marzo 2021, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto in via
principale che venga accertata l’esistenza di un nesso causale, naturale e
adeguato, tra i disturbi alla spalla e l’infortunio assicurato con ripristino del
diritto a prestazioni dal 17 dicembre 2012 e in subordine il
riconoscimento delle prestazioni previste in caso di lesione parificata ad
infortunio ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 LAINF.
A sostegno delle proprie
pretese, l’insorgente ha sviluppato in particolare le seguenti considerazioni:
" (…) Si
premette che con scritto del 4.8.2020 l’assicurato, a fronte delle posizioni
pregresse assunte dal perito e dalla sua patente pregiudiziale posizione volta
a negare l’esistenza di postumi infortunistici, posizione che era già stata
smentita da codesto lodevole TCA, il signor RI 1 aveva contestato la scelta del
perito del quale aveva chiesto la ricusa. Tale richiesta è rimasta ad oggi
inevasa, ciò già configura una violazione dei diritti dell’assicurato, ovvero
un diniego di giustizia che si chiede qui di voler accertare.
In ogni caso si chiede a codesto lod. Tribunale di voler
qualificare la posizione del perito fiduciario Lainf come inammissibile,
rispettivamente inconcludente.
(…).
… Già solo la prima affermazione (del perito amministrativo,
n.d.r.) secondo cui “Die Traktionskrafte eines losrennenden Hundes vormögen
nicht die kraftigen Rotatorensehnen eines 26-jahrigen Mannes zu zerreissen.”.
Appare del tutto priva di fondamento ed indice di prevenzione da parte del
medico nei confronti del caso di specie.
Errata ed inspiegabile l’affermazione del medico secondo cui la
trazione improvvisa ed inattesa di un cane non sia in grado di provocare la
lesione subita dal signor RI 1.
Il medico non conosce né descrive la dinamica dell’infortunio né
la taglia del cane, tantomeno la posizione del braccio e del leso al momento
dello strappo.
Il medico non prende nemmeno in considerazione che con un
guinzaglio lungo, inizialmente lasso, il cane abbia preso velocità prima di attivare
la trazione del braccio del signor RI 1.
Tali circostanze sono inammissibile e dimostrano ancor di più
quanto inutile e parziale, ovvero inconcludente sia, nella forma e nella
sostanza, la valutazione del Dr. __________.
Il medico è arrogante (si arroga competenze che non ha nella
valutazione della dinamica funzionale di un’improvvisa trazione di un cane al
guinzaglio) o nella migliore delle ipotesi è semplicemente ignorante (ignora
quale possa essere la forza esercitata da un cane).
A causa della dinamica dell’infortunio la spalla del signor RI 1
ha subito un inaspettato (il leso non se l’aspettava) strappo alla spalla.
Che un cane di taglia quale quello in oggetto possa in determinate
circostanze causare una lussazione o una grave lesione della spalla è fatto
noto e generalmente ammesso. Non ci si capacita come il medico di CO 1 ignori e
neghi finanche tale assunto.
In ogni caso navigando nel web è facile imbattersi in situazioni
che confermano tale circostanza.
(…).
La trazione ed il trauma sono stati estremamente importanti, ciò
che ogni possessore di cani di taglia media ben sa, laddove è noto che un cane
di un certo peso, quale quello del signor RI 1, è in grado di accelerare
velocemente e con grande forza ingenerando una rilevante quantità di moto. Se
poi si pensa al fatto che il signor RI 1 è rimasto sorpreso dallo strattone
perché non se lo aspettava, e che vista la sua posizione il movimento è stato
improvviso e scomposto, ben si comprende come le conclusioni del medico siano
errate.
(…).
… In ogni caso, rimane il fatto che le conclusioni del medico sono
errate. Le stesse non considerano in maniera corretta – proprio poiché è
prevenuto – gli elementi che depongono a favore di una lesione di tipo
traumatico ossia:
- L’anamnesi/storia clinica del caso: il paziente non ha mai
avuto problemi alla spalla e solo dopo l’evento infortunistico del 17.06.2012
ha cominciato ad avvertire dolori alla spalla che in seguito
hanno portato all’intervento in questione. L’evoluzione post-operatoria
è stata favorevole con completa risoluzione della sintomatologia.
- L’epidemiologia delle rotture della cuffia dei rotatori: le
rotture degenerative della cuffia dei rotatori sono frequenti dopo l’età
di 60 anni, relativamente frequenti dai 40 ai 60 anni, ma sicuramente molto
rare nei pazienti di meno di 30 anni.
- L’assenza di
elementi radiologici a favore di una lesione di tipo degenerativo: la risonanza
magnetica eseguita il 17.09.2012 non mostra nessuno dei segni radiologici che si
ritrovano associati alle lesioni degenerative della cuffia dei rotatori. In
particolar modo non vi è presenza di sperone sotto-acromiale, non vi è degenerazione
muscolare, non ci sono anomalie della morfologia dell’acromion, non vi è edema
osseo o sclerosi della grande tuberosità. In
riassunto non vi è alcun segno radiologico a favore di una lesione di tipo
degenerativo.
(…).
Si consideri poi – come rettamente rilevato dal lodevole TCA nella
sua sentenza del 27.4.2020 – che le considerazioni espresse dal Prof. __________
non sono per nulla prive di fondamento scientifico, anche alla luce di quanto
indicato dallo stesso Dott. __________ nel proprio apprezzamento.
Di contro, come già sollevato in sede di osservazioni, le
valutazioni rese dal dr. __________ sono evasive e, contrariamente a quanto
richiesto da cod. on. Giudice, non puntuali.
In questo senso, il medico di fiducia dell’assicuratore ha ad esempio
dichiarato che “riguardando allora la letteratura scientifica per la lesione
parziale della cuffia, dobbiamo constatare che l’infortunio subito
dall’assicurato avrebbe potuto probabilmente causare una lesione parziale del
tendine “sovraspinato” (doc. X 1, p. 8), quando invece il perito amministrativo
aveva esplicitamente negato l’idoneità dell’evento in discussione a causare il
danno alla salute (doc. 125, p. 5: “Anche il meccanismo dell’infortunio, con
trazione del braccio fino al massimo all’altezza del petto, senza reale
lussazione o sublussazione, non è adeguato a provocare una tale lesione”).
D’altro canto, tenuto conto del tenore delle affermazioni del
Dott. __________ (“L’obiezione del Dott. __________ riguardante le lesioni
degenerative alla spalla nella popolazione giovane (dai 30 anni in giù) deve
essere presa sicuramente in considerazione. In questo contesto troviamo degli
indizi importanti riportati nella letteratura scientifica, come anche la
descrizione di una probabile lesione parziale dei tendini della cuffia dopo un
trauma distrattivo al braccio.
A fronte di quanto precede, ogni diritto riservato del signor RI 1,
le valutazioni del Dr. __________ sono qui nuovamente contestate.
… Le considerazioni di natura medico specialistica esposte dal
medico fiduciario Lainf confermano invero l’assenza di affezioni degenerative.
Il medico sembra letteralmente “arrampicarsi sui muri” per cercare di ribadire
la propria errata posizione circa l’assenza di un nesso causale tra
affezioni/lesioni e trauma subito.
Il medico fiduciario Lainf dimentica d’un lato che in questo caso
spetta all’assicuratore dimostrare l’interruzione del nesso causale (onere
della prova in cui CO 1 fallisce) e dall’altro che nell’ambito della
definizione del nesso causale naturale l’eziologia traumatica può anche essere solo
una concausa e non deve essere l’unica causa delle affezioni o delle lesioni.
Basta difatti che il trauma sia una (con)causa delle lesioni e
delle affezioni.
Sia come sia si ritiene che – ad oltre otto anni dai fatti – sia
oggi impossibile per un perito esterno, che non ebbe ad occuparsi fattualmente
del caso e delle cure del signor RI 1, poter validamente negare a posteriori
l’esistenza di postumi infortunistici, rispettivamente l’esistenza di causa
extrainfortunistiche esclusive all’origine dei problemi lamentati negli anni
dall’assicurato.
Ciò, ritenuto che la natura degenerativa o traumatica delle
lesioni PASTA deve essere valutata anche e soprattutto per rapporto alla storia
clinica dell’assicurato, il signor RI 1 ritiene che a fronte del suo iter non
possa essere negata l’eziologia infortunistica delle affezioni di cui soffre
alla spalla. (…).” (doc. I)
1.11. L’CO 1, in risposta, ha
postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
1.12. In data 28 maggo 2021, il
rappresentante del ricorrente si è in sostanza riconfermato nelle proprie
allegazioni e conclusioni (doc. VII). L’amministrazione si è espressa in
proposito il 4 giugno 2021 (doc. IX).
in diritto
in ordine
2.1. Preliminarmente, richiamata
la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui
l’incarto era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno
all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la
STF 8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide
questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N.
043/2018 del 29 maggio 2018) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una
comunicazione dell’8 giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato
trattato dalla funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti
(in concreto, dall’avv. __________), senza che la giurista di lingua italiana
figlia del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata.
nel merito
2.2. Oggetto della lite è la questione
di sapere se l’assicuratore resistente era legittimato a dichiarare estinto dal
17 dicembre 2012 il proprio obbligo a prestazioni dipendente dall’evento
infortunistico occorso il 17 giugno 2012, oppure no.
2.3. Secondo l’art. 6 cpv. 1
LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni
assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non
professionali e di malattie professionali.
2.4. Presupposto essenziale per
l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è
l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue
conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da
considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento
infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si
sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia
stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che
l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un
danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che
l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo
stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di
causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano
secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo
l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito
dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT
II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF
125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio
2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella
causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00;
STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6
aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a;
RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid.
2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid.
1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege
in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM)
1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse
de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si
attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi
idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF
118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove
l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non
possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato
dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406
consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli
infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele
dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle
prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando lo stato di
salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima
dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status
quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p.
75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p.
469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der
Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di
causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di
verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo
soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del
danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità
naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere
causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della
verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non
giochi più un effetto causale non è sufficiente.
Trattandosi della
soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già
all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e
riferimenti ivi citati).
2.5. Il diritto alle prestazioni
assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata
tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute
fisica, il nesso di causalità adeguata è generalmente ammesso, dal momento in
cui è accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p.
103).
2.6. Nella concreta evenienza, con
la sentenza 35.2019.90 del 27 aprile 2020, questa Corte ha annullato la
decisione su opposizione del 5 luglio 2019 e ha rinviato gli atti all’CO 1
affinché sottoponesse al perito amministrativo, dott. __________, il referto 17
luglio 2019 del Prof. dott. __________ e l’apprezzamento 11 ottobre 2019 del
dott. __________, chiedendogli se questi ultimi documenti contenessero argomenti
suscettibili di modificare in qualche modo le sue conclusioni. Il TCA ha in particolare
rilevato che, anziché interpellare un proprio medico interno (dott. __________),
l’amministrazione avrebbe dovuto sottoporre al dott. __________ le obiezioni
contenute nella certificazione del medico curante specialista, tanto più che “…
le considerazioni espresse dal Prof. __________ non
sono per nulla prive di fondamento scientifico, anche alla luce di quanto
indicato dallo stesso dott. __________ nel suo apprezzamento dell’11 ottobre
2019. In questo senso, il medico di fiducia dell’assicuratore ha ad esempio
dichiarato che “riguardando allora la letteratura scientifica per la lesione
parziale della cuffia, dobbiamo constatare che l’infortunio subito
dall’assicurato avrebbe potuto probabilmente causare una lesione parziale
del tendine sovraspinato” (doc. X 1, p. 8 – il corsivo è del redattore),
quando invece il perito amministrativo aveva esplicitamente negato l’idoneità
dell’evento in discussione a causare il danno alla salute (doc. 125, p. 5:
“Anche il meccanismo dell’infortunio, con trazione del braccio fino al massimo
all’altezza del petto, senza reale lussazione o sublussazione, non è adeguato a
provocare una tale lesione.”). D’altro canto, tenuto conto del tenore delle
affermazioni del dott. __________ (“L’obiezione del dott. __________
riguardante le lesioni degenerative alla spalla nella popolazione giovane (dai
30 anni in giù) deve essere presa sicuramente in considerazione. In questo
contesto troviamo degli indizi importanti riportati nella letteratura
scientifica, come anche la descrizione di una probabile lesione parziale dei
tendini della cuffia dopo un trauma distrattivo al braccio. Rimane però lo
stesso il dubbio di un inizio di degenerazione tendinea, anche se l’assicurato
era di età giovane e non soffriva di disturbi alla spalla prima
dell’infortunio” (doc. X 1, p. 9), nel caso concreto occorre stabilire se la
pretesa estinzione del nesso di causalità naturale con l’infortunio del giugno
2012, è stata dimostrata con un sufficiente grado di verosimiglianza.” (doc. 167,
p. 11 s.).
Nella pronunzia appena
citata, il TCA ha riassunto in questi termini il contenuto del rapporto
peritale 9 gennaio 2017 elaborato dal chirurgo ortopedico dott. __________:
" (…) Dopo
aver ricostruito l’anamnesi del ricorrente (cfr. doc. 125, p. 1-2) e averne
descritto lo status clinico e radiologico, il perito ha diagnosticato,
con riferimento agli esiti dell’artro-RMN del 17 settembre 2012 e alla
documentazione video intraoperatoria, un trauma distrattivo della spalla destra
e una lesione parziale del tendine del muscolo infraspinato, di possibile
natura traumatica ma più probabilmente di natura degenerativa (doc. 125, p. 4).
Rispondendo ai quesiti sottopostigli, il perito ha quindi negato
che il ricorrente presenti e che abbia mai presentato una lesione
capsulo-legamentosa con corrispondente instabilità o iperlassità. Stante ciò,
egli ha espresso dei dubbi circa la terapia posta in atto in occasione
dell’operazione dell’aprile 2013. D’altro canto, il dott. __________ ha
ritenuto improbabile che la lesione parziale del margine superiore
dell’infraspinato, oggettivata grazie all’artro-RM del 17.9.2012, sia stata
causata dall’evento infortunistico del 17.6.2012. A suo avviso, si tratta, con
probabilità preponderante, di una problematica degenerativa e, pertanto,
preesistente all’infortunio (tendinopatia a livello del footprint,
rispettivamente a livello dell’inserzione al tubercolo maggiore con cisti
ossee, senza componente transmurale). Inoltre, anche la documentazione
intraoperatoria ha mostrato un cavo dei rotatori intatto e soltanto uno
sfilacciamento sul versante articolare dell’inserzione tra la parte posteriore
del tendine sovraspinato e quella craniale dell’infraspinato. Nemmeno la
dinamica dell’evento, con trazione del braccio fino all’altezza massima del
petto, senza una vera lussazione o sublussazione della spalla, era atta a
causare la lesione in questione.
Sempre secondo il perito amministrativo, all’origine del decorso
protratto della lesione tendinea in questione vi potrebbe essere stata una
capsulite post-traumatica, responsabile di un peggioramento direzionale del
preesistente stato degenerativo, il quale avrebbe potuto essere arrestato con
un’infiltrazione di Kenacort, senza giustificare l’intervento artroscopico a
cui è stato sottoposto l’assicurato. Tuttavia, l’esame delle immagini
intraoperatorie non ha evidenziato né una sostanziale ipervascolarità né
un’infiammazione della capsula. Inoltre, nella distrazione artroscopica della
spalla l’operatore è stato in grado d’introdurre senza problemi la camera nella
fossa articolare.
Per concludere, il dott. __________ ha sostenuto che, al momento
del consulto peritale, l’insorgente non presentava disturbi residui riguardanti
la funzionalità della cuffia dei rotatori, rispettivamente la stabilità, ciò
che sarebbe stato verosimilmente il caso anche senza il noto intervento
artroscopico. Quindi, in presenza di una distrazione della spalla senza lesione
strutturale a livello dell’apparato capsulo-legamentoso, rispettivamente della
cuffia dei rotatori, lo status quo ante è stato ritrovato, al più tardi,
trascorsi sei mesi dall’evento traumatico.” (doc. 167,
p. 7 s.)
Da notare che, con referto
del 17 luglio 2019, il Prof. dott. __________, spec. FMH in chirurgia
ortopedica e traumatologia, ha contestato la tesi secondo la quale la
diagnosticata lesione parziale della cuffia dei rotatori avrebbe un’eziologia
morbosa, e ciò con i seguenti argomenti:
" (…).
1. Anamnesi/storia clinica del caso: il paziente non ha mai avuto
problemi alla spalla e solo dopo l’evento infortunistico del 17.06.2012 ha
cominciato ad avvertire dolori alla spalla che in seguito hanno portato
all’intervento in questione. L’evoluzione post-operatoria è stata favorevole
con completa risoluzione della sintomatologia.
2. Epidemiologia delle rotture della cuffia dei rotatori: le
rotture degenerative della cuffia dei rotatori sono frequenti dopo l’età di 60
anni, relativamente frequenti dai 40 ai 60 anni, ma sicuramente molto rare nei
pazienti di meno di 30 anni.
3. Assenza di elementi radiologici a favore di una lesione di tipo
degenerativo: la risonanza magnetica eseguita il 17.09.2012 non mostra nessuno
dei segni radiologici che si ritrovano associati alle lesioni degenerative
della cuffia dei rotatori. In particolar modo non vi è presenza di sperone
sottoacromiale, non vi è degenerazione muscolare, non ci sono anomalie della
morfologia dell’acromion, non vi è edema osseo o sclerosi della grande
tuberosità. In riassunto non vi è alcun segno radiologico a favore di una
lesione di tipo degenerativo.” (doc. 151)
In esecuzione di quanto ordinatogli
con il giudizio di rinvio, nel corso del mese di giugno 2020, l’assicuratore
convenuto ha quindi trasmesso al dott. __________ i noti rapporti dei dottori __________
e __________ “… con preghiera di esaminare se gli argomenti ivi contenuti sono
suscettibili di modificare in qualche modo le sue conclusioni. La ringraziamo
per motivare puntualmente la sua risposta”.
Con complemento peritale
del 6 luglio 2020 (doc. 172; traduzione in italiano sub doc. 179), il
dott. __________ si è confrontato con ciascuna obiezione sollevata dal medico
curante specialista dell’insorgente, fornendo ampie spiegazioni a sostegno del
fatto che esse non sarebbero suscettibili di modificare le sue precedenti
conclusioni:
" (…).
1. Anamnesi/decorso clinico del caso: il paziente non aveva mai avuto
disturbi alla spalla prima dell’evento del 17 giugno 2012 e solo dopo tale
evento (trazione del cane al guinzaglio) sono comparsi dolori
alla spalla destra, che hanno poi portato all’intervento (stabilizzazione
della spalla e contemporanea ricostruzione della cuffia dei rotatori), con
un buon esito e piena soddisfazione dell’assicurato.
Questa
affermazione può essere chiaramente contraddetta: le forze di trazione di un
cane non sono sufficienti a lacerare i forti tendini della cuffia dei rotatori
di un uomo di 26 anni. Tuttavia, lesioni da trazione di entità notevolmente
maggiore, ad esempio se il braccio viene tirato improvvisamente in una macchina
rotante, possono portare a una lesione TRANSMURALE, cioè a una rottura che
interessa tutti gli strati del tendine (A. Lädermann et al: Lesioni
degenerative o traumatiche della cuffia dei rotatori: review su Swiss Medical
Forum 2019: 19(15-16): 260-267).
Qui, tuttavia,
la TRM condotta appena 3 mesi dopo l’evento il 17 settembre 2012 ha documentato
solo una minuscola lesione parziale della superficie inferiore del sopraspinato
(lesione PASTA = Partial articular tear lesion) di appena 3x5 mm (PD fat sat
serie 9: figura 13/14). Inoltre, questo esame documenta che sia i legamenti
gleno-omerali, importanti per la stabilità, sia il cavo dei rotatori,
importanti per la forza di abduzione della spalla, sono normali, cioè integri.
Questi risultati, in gran parte normali, si trovano anche nell’imaging
effettuato in occasione dell’intervento. Nell’argomentazione del chirurgo c’è
una conclusione fallace “post hoc ergo propter hoc” (Bruck 1895), presupponendo
rapporto causale, oltre a quello temporale, tra l’intervento e il risultato
raggiunto. Ciò corrisponde all’affermazione: “ero ammalato, ora sono guarito:
il trattamento ha causato la mia guarigione.” (Skrabanek & McCormick 1995).
La conclusione
di BRUCK è un esempio di errore causale noto come “post hoc ergo propter hoc”
(“dopo questo, quindi a causa di questo”).
(…).
2. L’epidemiologia delle rotture della cuffia dei rotatori: le
lesioni degenerative della cuffia dei rotatori sono comuni dopo i 60
anni, relativamente comuni tra i 40 e i 60 anni, ma certamente molto rare
sotto i 30 anni.
Infatti, gli
studi ecografici in volontari asintomatici e pazienti sintomatici mostrano che
l’incidenza delle rotture TRASMURALI di origine degenerativa a partire dai 40
anni di età aumenta con l’età (Mossmayer S, Smith HJ, Tariq R, Larmo A,
Prevalence and characteristics of asymptomatic tears of the rotator cuff: an
ultrasonographic and clinical study. J Bone Joint Surg Br. 2009:91 (2):
196-200).
Le lesioni
PASTA, invece, come nel caso in esame, compaiono di regola al passaggio tendine
sovraspinato posteriore / tendine infraspinato superiore, si trovano molto
prima in persone che lavorano frequentemente con le braccia al di sopra della
testa o che praticano sport (microtraumi ripetuti nell’impingement interno
postero-superiore) (13. Gartsman G, M. Milne J.C. Articular surface
partial-thickness rotator cuff tears. J Shoulder Elbow Surg. 1995. 4(6):
409-415) o in presenza di fattori di rischio intrinseco come il fumo (14.
Bishop J. Y. Santiago-Torres J. E. Rimmke N. et al., Smoking predisposes to
rotator cuff pathology and shoulder dysfunction: a systematic review.
Arthroscopy. 2015 31(8): 1589-1605).
3. L’assenza di segni radiologici che favorirebbero una lesione degenerativa
dei tendini della cuffia dei rotatori: la risonanza magnetica del 17
settembre 2012 non ha messo in evidenza segni
radiologici associati a lesioni degenerative della cuffia dei rotatori.
In particolare, non erano presenti osteofiti subacromiali, segni
di tendinopatia, riduzione della distanza omero-acromiale, atrofia
muscolare, anomalie della morfologia acromiale, edemi del midollo
osseo o sclerosi del tubercolo maggiore. In sintesi, erano assenti
Fatti
i segni radiologici indicanti una lesione degenerativa della cuffia
dei rotatori.
Infatti, non vi
è alcuna formazione di sperone subacromiale come segno radiologico noto che
potrebbe favorire una lesione degenerativa del tendine della cuffia dei
rotatori (in età avanzata). Tuttavia, questa formazione porterebbe a una
lesione riguardante il versante bursale piuttosto che quello articolare. È
anche vero che non è presente sclerosi ossea al di sotto dell’inserzione, né
atrofia muscolare, tutti elementi di una vecchia lesione cronica della cuffia
dei rotatori in età avanzata.
D’altra parte,
i segni a carico del tendine sopraspinato nel presente caso non possono essere
completamente riferiti come esenti da tendinopatia: in particolare, vi è
associata una piccola cisti intra-ossea di circa 2 mm nelle immediate vicinanze
della piccola rottura parziale non trasmurale di 3x5 mm sul versante
articolare, cioè meno di 1/3 del diametro del tendine (MR serie 9; PD fat sat;
figura 13/14). Inoltre la distanza omero-acromiale è ridotta a 5-6 mm (normalmente
più di 10 mm) che, insieme alla morfologia acromiale di tipo II secondo
Bigliani, favorisce una relativa strozzatura subacromiale come fattore di
impingement e potrebbe sostenere la lieve borsite subacromiale documentata.
Inoltre, si trova come ulteriore elemento degenerativo un’artrosi
dell’articolazione AC, limitata ma comunque in grado di sostenere le
alterazioni edematose nelle strutture ossee adiacenti.
Inversamente,
oltre ai risultati molto ben riproducibili dell’artro-TRM del 17 settembre
2012, sono disponibili anche sequenze video molto utili, che sono state
elencate e commentate nella mia perizia. In queste sequenze video, sul margine
inferiore del tendine sopraspinato, vicino all’inserzione sul tubercolo
maggiore, dove il tendine è particolarmente suscettibile alla degenerazione
(forze di taglio ripetitive e ridotta perfusione), si osserva al massimo un
allentamento lievemente fibroso del tendine, senza arrossamento e senza sanguinamento,
probabilmente corrispondente a una tendinopatia o a un difetto continuo della
sostanza, ma mai a una rottura trasmurale. Una rottura trasmurale è stata
creata dalla mano o dallo strumento del chirurgo, che ha usato uno shaver molto
tagliente, che ha reciso il tendine sopraspinato in maniera trasmurale, fino
all’impronta sul tubercolo maggiore, al fine di ottenere una sufficiente
visione dell’articolazione per la successiva rifissazione del tendine
sopraspinato, già stabilmente inserito per i 2/3. Prima di questo intervento,
non si riconoscono monconi tendinei aderenti al tubercolo maggiore, tipici
delle rotture recenti.
In sintesi, si
può dire che è molto raro avere un insieme di dati così chiaro per
l’accertamento della causalità di un evento, come nel caso in questione, dove
sono disponibili una chiara e realistica artro-TRM e sequenze di immagini e
video intra-operatorie.”
2.7. Per
costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale
l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia
giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo
amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U
281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in
BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351
seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato
si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di
metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza
8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale
federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la
propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze
dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il
più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali
rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi
che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU,
discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità
dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova
propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,
anche le certificazioni dei medici curanti.
Trattandosi invece di
perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura
amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati
indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non
esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF
8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante
è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami
approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,
che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella
presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano
motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;
RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid.
1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È infine utile osservare che
se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,
precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri
medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come
farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è
l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in
fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).
2.8. Chiamato a
pronunciarsi nella concreta evenienza, questo Tribunale rileva che, a
seguito della sentenza di rinvio 35.2014.113 del 15 giugno 2015,
l’amministrazione ha incaricato il dott. __________ di periziare l’assicurato,
nel rispetto della procedura di cui all’art. 44 LPGA. Il rappresentante del
ricorrente ha infatti potuto pronunciarsi sulla necessità in quanto tale della
perizia, sul perito proposto e sul catalogo dei quesiti da sottoporgli (cfr.
doc. 98).
In applicazione della
giurisprudenza federale, le perizie elaborate da medici esterni
all’amministrazione hanno piena
forza probante nell'ambito dell'apprezzamento dei fatti. Il giudice non se ne
scosta se non in presenza di indizi concreti suscettibili di far
dubitare della loro fondatezza (cfr., fra le tante, la STF 9C_168/2020
del 17 marzo 2021 consid. 3.2 e la giurisprudenza ivi menzionata).
Il Tribunale federale ha
sottolineato che le perizie amministrative non vanno messe in dubbio, soltanto
perché esse dovessero giungere a conclusioni diverse dai medici curanti (cfr.
la STF 8C_6/2019 del 26 giugno 2019 consid. 4.1).
Una perizia fondata sull’art.
44 LPGA ha dunque un valore probatorio maggiore rispetto ai rapporti medici interni
all’amministrazione, ove è
sufficiente un minimo dubbio sull'affidabilità e sulla concludenza degli
stessi, perché l'assicurato sia sottoposto a esame medico esterno (cfr. DTF
135 V 465 consid. 4.7).
Fatta questa premessa, va
Considerandi
rilevato che, in sede di osservazioni al complemento peritale (cfr. doc. 177,
p. 3) e di ricorso (cfr. doc. I, p. 4), il rappresentante del ricorrente ha
contestato la scelta del perito, in quanto prevenuto nei confronti della
fattispecie. A suo avviso, il dott. __________ avrebbe negato l’idoneità
dell’evento del giugno 2012 a causare la rottura parziale della cuffia dei
rotatori, senza conoscere “… la dinamica dell’infortunio, né la taglia del cane,
tantomeno la posizione del braccio.”. D’altro canto, egli avrebbe qualificato
di degenerativa la lesione del tendine del muscolo sovraspinato, sebbene sia “…
noto e notorio, ovvero ammesso, che nel paziente giovane le lesioni della
cuffia dei rotatori sono invece prevalentemente di tipo traumatico e ricordo
che il signor RI 1 aveva al momento dell’infortunio 26 anni.”. Inoltre,
l’esperto amministrativo avrebbe espresso “considerazioni fallaci e volutamente
parziali” a proposito dell’inapplicabilità del principio “post hoc ergo propter
hoc”, “… quasi a voler dire che il fatto che il signor RI 1 fosse asintomatico
e non avesse mai manifestato prima dell’infortunio problemi alla spalla
lesionata configura argomento a favore della sua (errata) tesi”. Infine, sempre
secondo l’avv. RA 1, al dott. __________ sarebbe sfuggito che, avendo l’CO 1
ammesso la propria responsabilità relativamente alla ricaduta del settembre
2012, spetta ad esso dimostrare che l’infortunio ha cessato di giocare ogni
ruolo causale a contare dal 17 dicembre 2012.
Il TCA osserva che quelle
sollevate dal rappresentante dell’assicurato, costituiscono in realtà delle obiezioni
di merito da valutare nel quadro dell’apprezzamento delle prove e comunque,
quand’anche dovessero rivelarsi fondate, non appaiono ancora atte a fondare
oggettivamente un dubbio circa l’imparzialità dell’esperto amministrativo.
È pure utile precisare che,
al momento in cui il dott. __________ è stato proposto quale perito, il
patrocinatore del ricorrente non ha sollevato alcun motivo di ricusa, né
formale né materiale (cfr. doc. 98, 99, 100 e 101). D’altro canto, se il perito
amministrativo è stato nuovamente interpellato, è perché lo ha ordinato questa Corte,
la quale ha giudicato necessario che fosse lo stesso dott. __________, e non un
medico interno all’amministrazione, a pronunciarsi sulle obiezioni formulate
dal medico curante specialista di RI 1. La sentenza di rinvio 35.2019.90 del 27
aprile 2020 è cresciuta incontestata in giudicato.
2.9
Attentamente vagliato
l’insieme della documentazione agli atti, questo Tribunale ritiene di poter
fondare il proprio giudizio sull’apprezzamento espresso dall’esperto
amministrativo, specialista proprio nella materia che qui interessa, secondo il
quale il sinistro occorso nel giugno 2012 non ha causato alcun danno
strutturale alla spalla destra, né a livello dell’apparato capsulo-legamentoso
né a quello della cuffia dei rotatori, con lo status quo ante ritrovato,
al più tardi, a distanza di sei mesi dall’evento stesso.
Il TCA non ignora che,
secondo il dott. __________, la diagnosticata piccola lesione parziale della
cuffia dei rotatori sarebbe stata invece causata dall’infortunio assicurato. Del
resto, è stato proprio il suo parere ad indurre questa Corte a rinviare gli
atti all’amministrazione affinché l’esperto amministrativo potesse pronunciarsi
in proposito (e ciò anche alla luce di alcune affermazioni contenute nell’apprezzamento
11.
ottobre 2019 del dott. __________, segnatamente quella riguardante il ruolo
dell’età nella genesi delle rotture della cuffia rotatoria). Tuttavia, con il
complemento peritale del 6 luglio 2020, il dott. __________ ha saputo
rispondere, in maniera senz’altro convincente e approfondita (fornendo ampi
riferimenti alla letteratura medica), ad ognuna delle tre obiezioni sollevate
dal medico curante specialista del ricorrente.
In questo contesto, il
rappresentante di RI 1 non può essere seguito laddove fa valere che il perito
avrebbe negato all’infortunio il carattere adeguato, senza nemmeno conoscere la
dinamica dell’evento. Al riguardo, questo Tribunale si limita a constatare che all’esperto
è stata messa a disposizione tutta la documentazione (cfr. doc. 102), compreso
quindi il verbale relativo all’audizione dell’assicurato del 21 giugno 2013, in
cui è descritto nel dettaglio quanto accadde quel giorno (cfr. doc. 56). Non vi
è alcuna valida ragione di credere che il dott. __________ non ne abbia
debitamente tenuto conto.
L’avv. RA 1 non può
parimenti essere seguito nella misura in cui rimprovera al perito
amministrativo di non aver tenuto conto del fatto che, secondo l’esperienza
medica, l’incidenza di rotture della cuffia dei rotatori in pazienti giovani è
piuttosto bassa. In effetti, l’esperto ha spiegato che ciò è vero per le
lesioni trasmurali dei tendini della cuffia rotatoria ma non per quelle parziali,
in particolare per quelle denominate PASTA (“Partial articular tear lesion”),
quale quella che ha presentato l’insorgente. Per il resto, non può essere
seriamente contestato che l’esercizio della professione di montatore
elettricista, svolta dal ricorrente durante circa 5 anni prima d’infortunarsi,
sollecita in particolare proprio gli arti superiori.
Inoltre, il TCA non vede cosa
vi sia di “fallace” e di “volutamente parziale” nell’aver evidenziato
che la regola probatoria del “post hoc ergo propter hoc” non ha alcuna valenza scientifica, ciò che
del resto viene costantemente ricordato anche dalla stessa giurisprudenza
federale (cfr., tra le più recenti, la STF 8C_229/2021 del 19 maggio 2021
consid. 4.1).
Infine, il fatto che, a
dire dell’avv. RA 1, il dott. __________ non avrebbe considerato che l’onere di
dimostrare l’estinzione del nesso di causalità naturale incombe all’assicuratore
e non all’assicurato, non è atto a sminuire il valore probatorio riconosciuto
alla sua valutazione. Il perito analizza la fattispecie dal punto di vista
medico-scientifico, spetta all’amministrazione e, in caso di ricorso, al
giudice, valutare se le sue conclusioni sono sufficienti a provare che, a
partire da un determinato momento, l’evento infortunistico non ha giocato più alcun
ruolo causale.
Tutto ben considerato, tenuto
conto anche dei chiarimenti da lui forniti con il complemento peritale, il TCA
ritiene che dalla documentazione agli atti non emergano indizi concreti
atti a far dubitare della correttezza del parere espresso dal dott. __________.
In esito a tutto quanto
precede, è dimostrato, perlomeno con il criterio della verosimiglianza
preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125
V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit.,
p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo
2003, p. 343), che al momento in cui l’assicuratore convenuto ha posto termine
alle proprie prestazioni (17 dicembre 2012), il ricorrente non presentava più
alcun postumo residuale dell’infortunio accaduto nel mese di giugno 2012.
In queste condizioni,
posto che l’CO 1 era legittimato a negare il diritto a ulteriori prestazioni
posteriormente al 16 dicembre 2012, la decisione su opposizione impugnata deve
essere confermata in questa sede.
Da notare infine che la
presente fattispecie non può essere esaminata dal profilo dell’art. 6 cpv. 2
LAINF (cfr. doc. VII, p. 2). Intanto, secondo il capoverso 1 delle disposizioni
transitorie della modifica del 25 settembre 2015, le prestazioni assicurative
per infortuni avvenuti prima dell’entrata in vigore della modifica del 25
settembre 2015, sono effettuate secondo il diritto anteriore. Nel caso
di specie, l’infortunio assicurato è accaduto il 17 giugno 2012, dunque prima
dell’entrata in vigore della modifica di legge (1° gennaio 2017).
D’altro canto, e a
prescindere da quanto precede, deve essere segnalato che, nella DTF 146 V 51
consid. 9.1, il Tribunale federale si è chinato segnatamente sulla questione di
sapere quale disposizione torna applicabile allorquando l’assicuratore contro
gli infortuni ha ammesso l’esistenza di un infortunio ex art. 4 LPGA e che
l’assicurato soffre di una lesione corporale ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 LAINF.
La Corte federale ha stabilito che in tale ipotesi, l’assicuratore contro gli infortuni
deve prendere a proprio carico le conseguenze della lesione in questione in
virtù dell’art. 6 cpv. 1 LAINF.
2.10
L’art.
61.
lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura
deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;
la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte
alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In
data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61
lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,
rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61
lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a
prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo
prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese
processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
La
procedura è pertanto di principio onerosa se concerne la fissazione dei
contributi (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge federale sulla
parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, FF 2018, pag. 1303 e
seguenti, pag. 1334: “La
mozione Gruppo UDC 09.3406 chiede che venga abolito il principio della gratuità
delle procedure di ricorso davanti ai tribunali cantonali nell’ambito delle
assicurazioni sociali. L’indicazione secondo cui la procedura è gratuita va
pertanto soppressa (art. 61 lett. a D-LPGA). Saranno così applicabili le
disposizioni del diritto cantonale relative alle spese di procedura. Per quanto
riguarda invece le controversie relative a prestazioni, la lettera fbis
contempla l’addebito di spese soltanto nel caso in cui la singola legge lo
preveda. Nell’assicurazione invalidità una tale regolamentazione è già in
vigore dal 1° luglio 2006 (art. 69 cpv. 1bis LAI)”).
Secondo l’art. 82a LPGA
(Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al
tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del
21.
giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In concreto, il ricorso è
del 26 marzo 2021 per cui si applica la nuova disposizione legale. Trattandosi
di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha
previsto di prelevare le spese.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti