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Decisione

35.2021.35

Discusso il valore probatorio da attribuire a una perizia amm. esterna riguardante l'esistenza o meno di un danno strutturale causato alla spalla dall'infortunio (assicurato strattonato dal cane che teneva al guinzaglio)

16 agosto 2021Italiano38 min

figura 13/14). Inoltre la distanza omero-acromiale è ridotta a 5-6 mm (normalmente

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2021.35

mm

Lugano

16 agosto 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 26 marzo 2021 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 23 febbraio 2021 emanata

da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 17 giugno 2012, RI

1, di professione installatore elettricista presso la ditta __________ di __________

e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie

professionali presso l’CO 1, mentre passeggiava con il proprio cane al

guinzaglio, veniva strattonato dall’animale, ciò che ha comportato un trauma

distrattivo all’arto superiore destro.

L’istituto assicuratore ha

assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

Dalle

carte processuali emerge che, sebbene lamentasse disturbi residuali alla spalla

destra, l’assicurato ha ripreso il proprio lavoro a contare dal 2 luglio 2013

(doc. 2 e doc. 56, p. 1).

1.2. Nel corso del mese di

settembre 2012, all’assicuratore è pervenuto un annuncio di ricaduta

dell’infortunio del 17 giugno 2012 con inabilità lavorativa attestata a partire

dal 10 settembre 2012 (doc. 9).

Il

24 aprile 2013, l’assicurato è stato sottoposto a un intervento di

ricostruzione della cuffia rotatoria e stabilizzazione anteriore della spalla

destra, a fronte della diagnosi d’instabilità anteriore e rottura del tendine

del muscolo sovraspinato (doc. 51, p. 2).

1.3. Con decisione su opposizione

del 12 novembre 2014 - a parziale modifica di quella formale emanata il 7

dicembre 2012 -, l’assicuratore ha riconosciuto il proprio obbligo a

prestazioni sino al 17 settembre 2012, ovvero sino al momento della pretesa

guarigione degli strappi muscolari. Esso ha tuttavia confermato che le

affezioni che avevano determinato l’indicazione a sottoporre l’assicurato

all’operazione dell’aprile 2013 non lo riguardavano, non essendo state né

causate né aggravate transitoriamente dal sinistro del 17 giugno 2012 (doc.

73).

1.4. Con sentenza 35.2014.113 del

15 giugno 2015, questa Corte ha accolto il ricorso interposto dall’assicurato e

ha rinviato gli atti all’amministrazione affinché disponesse una perizia medica

esterna volta a chiarire l’eziologia dei disturbi interessanti la spalla destra

(cfr. doc. 88).

La

pronunzia appena citata è cresciuta incontestata in giudicato.

1.5. Riprendendo l’istruttoria, l’CO

1 ha ordinato una perizia esterna ex art. 44 LPGA, affidandone l’esecuzione al

dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia (doc. 102).

L’esperto

ha consegnato il proprio referto in data 30 gennaio 2017 (doc. 118; traduzione

in lingua italiana, doc. 125).

1.6. Con decisione formale del 9

marzo 2018, poi confermata in sede di opposizione (cfr. doc. 147), l’assicuratore ha dichiarato estinto il

proprio obbligo a prestazioni a decorrere dal 17 dicembre 2012, data in cui

l’assicurato avrebbe ritrovato lo status quo ante a margine dell’evento

infortunistico del giugno 2012 (doc. 131).

1.7. Con pronunzia 35.2019.90 del

27 aprile 2020, il TCA ha accolto l’impugnativa presentata nel frattempo

dall’avv. RA 1 e ha ordinato all’assicuratore di sottoporre all’esperto

amministrativo i referti agli atti dei dottori __________ e __________, per una

sua presa di posizione (doc. 167). Anche questo giudizio è cresciuto in

giudicato.

1.8. L’istituto assicuratore ha

interpellato il dott. __________ l’8 giugno 2020 (doc. 169).

Il complemento peritale

elaborato dallo specialista è datato 6 luglio 2020 (doc. 172; traduzione in

lingua italiana sub doc. 179).

Il rappresentante di RI 1 ha

potuto formulare delle osservazioni in merito (doc. 182).

1.9. In data 18 novembre 2020, l’CO

1 ha emanato una decisione formale mediante la quale ha confermato che a

decorrere dal 17 dicembre 2012 i disturbi denunciati dall’assicurato non

costituivano più una conseguenza naturale dell’evento traumatico del giugno

2012, con conseguente estinzione del diritto alle prestazioni (doc. 183).

A seguito dell’opposizione

inoltrata dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 185), in data 23

febbraio 2021, l’amministrazione ha confermato il contenuto della sua prima

decisione (cfr. doc. 187).

1.10. Con tempestivo ricorso del 26

marzo 2021, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto in via

principale che venga accertata l’esistenza di un nesso causale, naturale e

adeguato, tra i disturbi alla spalla e l’infortunio assicurato con ripristino del

diritto a prestazioni dal 17 dicembre 2012 e in subordine il

riconoscimento delle prestazioni previste in caso di lesione parificata ad

infortunio ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 LAINF.

A sostegno delle proprie

pretese, l’insorgente ha sviluppato in particolare le seguenti considerazioni:

" (…) Si

premette che con scritto del 4.8.2020 l’assicurato, a fronte delle posizioni

pregresse assunte dal perito e dalla sua patente pregiudiziale posizione volta

a negare l’esistenza di postumi infortunistici, posizione che era già stata

smentita da codesto lodevole TCA, il signor RI 1 aveva contestato la scelta del

perito del quale aveva chiesto la ricusa. Tale richiesta è rimasta ad oggi

inevasa, ciò già configura una violazione dei diritti dell’assicurato, ovvero

un diniego di giustizia che si chiede qui di voler accertare.

In ogni caso si chiede a codesto lod. Tribunale di voler

qualificare la posizione del perito fiduciario Lainf come inammissibile,

rispettivamente inconcludente.

(…).

… Già solo la prima affermazione (del perito amministrativo,

n.d.r.) secondo cui “Die Traktionskrafte eines losrennenden Hundes vormögen

nicht die kraftigen Rotatorensehnen eines 26-jahrigen Mannes zu zerreissen.”.

Appare del tutto priva di fondamento ed indice di prevenzione da parte del

medico nei confronti del caso di specie.

Errata ed inspiegabile l’affermazione del medico secondo cui la

trazione improvvisa ed inattesa di un cane non sia in grado di provocare la

lesione subita dal signor RI 1.

Il medico non conosce né descrive la dinamica dell’infortunio né

la taglia del cane, tantomeno la posizione del braccio e del leso al momento

dello strappo.

Il medico non prende nemmeno in considerazione che con un

guinzaglio lungo, inizialmente lasso, il cane abbia preso velocità prima di attivare

la trazione del braccio del signor RI 1.

Tali circostanze sono inammissibile e dimostrano ancor di più

quanto inutile e parziale, ovvero inconcludente sia, nella forma e nella

sostanza, la valutazione del Dr. __________.

Il medico è arrogante (si arroga competenze che non ha nella

valutazione della dinamica funzionale di un’improvvisa trazione di un cane al

guinzaglio) o nella migliore delle ipotesi è semplicemente ignorante (ignora

quale possa essere la forza esercitata da un cane).

A causa della dinamica dell’infortunio la spalla del signor RI 1

ha subito un inaspettato (il leso non se l’aspettava) strappo alla spalla.

Che un cane di taglia quale quello in oggetto possa in determinate

circostanze causare una lussazione o una grave lesione della spalla è fatto

noto e generalmente ammesso. Non ci si capacita come il medico di CO 1 ignori e

neghi finanche tale assunto.

In ogni caso navigando nel web è facile imbattersi in situazioni

che confermano tale circostanza.

(…).

La trazione ed il trauma sono stati estremamente importanti, ciò

che ogni possessore di cani di taglia media ben sa, laddove è noto che un cane

di un certo peso, quale quello del signor RI 1, è in grado di accelerare

velocemente e con grande forza ingenerando una rilevante quantità di moto. Se

poi si pensa al fatto che il signor RI 1 è rimasto sorpreso dallo strattone

perché non se lo aspettava, e che vista la sua posizione il movimento è stato

improvviso e scomposto, ben si comprende come le conclusioni del medico siano

errate.

(…).

… In ogni caso, rimane il fatto che le conclusioni del medico sono

errate. Le stesse non considerano in maniera corretta – proprio poiché è

prevenuto – gli elementi che depongono a favore di una lesione di tipo

traumatico ossia:

- L’anamnesi/storia clinica del caso: il paziente non ha mai

avuto problemi alla spalla e solo dopo l’evento infortunistico del 17.06.2012

ha cominciato ad avvertire dolori alla spalla che in seguito

hanno portato all’intervento in questione. L’evoluzione post-operatoria

è stata favorevole con completa risoluzione della sintomatologia.

- L’epidemiologia delle rotture della cuffia dei rotatori: le

rotture degenerative della cuffia dei rotatori sono frequenti dopo l’età

di 60 anni, relativamente frequenti dai 40 ai 60 anni, ma sicuramente molto

rare nei pazienti di meno di 30 anni.

- L’assenza di

elementi radiologici a favore di una lesione di tipo degenerativo: la risonanza

magnetica eseguita il 17.09.2012 non mostra nessuno dei segni radiologici che si

ritrovano associati alle lesioni degenerative della cuffia dei rotatori. In

particolar modo non vi è presenza di sperone sotto-acromiale, non vi è degenerazione

muscolare, non ci sono anomalie della morfologia dell’acromion, non vi è edema

osseo o sclerosi della grande tuberosità. In

riassunto non vi è alcun segno radiologico a favore di una lesione di tipo

degenerativo.

(…).

Si consideri poi – come rettamente rilevato dal lodevole TCA nella

sua sentenza del 27.4.2020 – che le considerazioni espresse dal Prof. __________

non sono per nulla prive di fondamento scientifico, anche alla luce di quanto

indicato dallo stesso Dott. __________ nel proprio apprezzamento.

Di contro, come già sollevato in sede di osservazioni, le

valutazioni rese dal dr. __________ sono evasive e, contrariamente a quanto

richiesto da cod. on. Giudice, non puntuali.

In questo senso, il medico di fiducia dell’assicuratore ha ad esempio

dichiarato che “riguardando allora la letteratura scientifica per la lesione

parziale della cuffia, dobbiamo constatare che l’infortunio subito

dall’assicurato avrebbe potuto probabilmente causare una lesione parziale del

tendine “sovraspinato” (doc. X 1, p. 8), quando invece il perito amministrativo

aveva esplicitamente negato l’idoneità dell’evento in discussione a causare il

danno alla salute (doc. 125, p. 5: “Anche il meccanismo dell’infortunio, con

trazione del braccio fino al massimo all’altezza del petto, senza reale

lussazione o sublussazione, non è adeguato a provocare una tale lesione”).

D’altro canto, tenuto conto del tenore delle affermazioni del

Dott. __________ (“L’obiezione del Dott. __________ riguardante le lesioni

degenerative alla spalla nella popolazione giovane (dai 30 anni in giù) deve

essere presa sicuramente in considerazione. In questo contesto troviamo degli

indizi importanti riportati nella letteratura scientifica, come anche la

descrizione di una probabile lesione parziale dei tendini della cuffia dopo un

trauma distrattivo al braccio.

A fronte di quanto precede, ogni diritto riservato del signor RI 1,

le valutazioni del Dr. __________ sono qui nuovamente contestate.

… Le considerazioni di natura medico specialistica esposte dal

medico fiduciario Lainf confermano invero l’assenza di affezioni degenerative.

Il medico sembra letteralmente “arrampicarsi sui muri” per cercare di ribadire

la propria errata posizione circa l’assenza di un nesso causale tra

affezioni/lesioni e trauma subito.

Il medico fiduciario Lainf dimentica d’un lato che in questo caso

spetta all’assicuratore dimostrare l’interruzione del nesso causale (onere

della prova in cui CO 1 fallisce) e dall’altro che nell’ambito della

definizione del nesso causale naturale l’eziologia traumatica può anche essere solo

una concausa e non deve essere l’unica causa delle affezioni o delle lesioni.

Basta difatti che il trauma sia una (con)causa delle lesioni e

delle affezioni.

Sia come sia si ritiene che – ad oltre otto anni dai fatti – sia

oggi impossibile per un perito esterno, che non ebbe ad occuparsi fattualmente

del caso e delle cure del signor RI 1, poter validamente negare a posteriori

l’esistenza di postumi infortunistici, rispettivamente l’esistenza di causa

extrainfortunistiche esclusive all’origine dei problemi lamentati negli anni

dall’assicurato.

Ciò, ritenuto che la natura degenerativa o traumatica delle

lesioni PASTA deve essere valutata anche e soprattutto per rapporto alla storia

clinica dell’assicurato, il signor RI 1 ritiene che a fronte del suo iter non

possa essere negata l’eziologia infortunistica delle affezioni di cui soffre

alla spalla. (…).” (doc. I)

1.11. L’CO 1, in risposta, ha

postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per

quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).

1.12. In data 28 maggo 2021, il

rappresentante del ricorrente si è in sostanza riconfermato nelle proprie

allegazioni e conclusioni (doc. VII). L’amministrazione si è espressa in

proposito il 4 giugno 2021 (doc. IX).

in diritto

in ordine

2.1. Preliminarmente, richiamata

la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui

l’incarto era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno

all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la

STF 8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide

questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N.

043/2018 del 29 maggio 2018) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una

comunicazione dell’8 giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato

trattato dalla funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti

(in concreto, dall’avv. __________), senza che la giurista di lingua italiana

figlia del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata.

nel merito

2.2. Oggetto della lite è la questione

di sapere se l’assicuratore resistente era legittimato a dichiarare estinto dal

17 dicembre 2012 il proprio obbligo a prestazioni dipendente dall’evento

infortunistico occorso il 17 giugno 2012, oppure no.

2.3. Secondo l’art. 6 cpv. 1

LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni

assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non

professionali e di malattie professionali.

2.4. Presupposto essenziale per

l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è

l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue

conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo presupposto è da

considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento

infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si

sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia

stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che

l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un

danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che

l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È questione di fatto lo

stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di

causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano

secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo

l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito

dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT

II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF

125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio

2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella

causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00;

STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6

aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a;

RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid.

2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid.

1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege

in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM)

1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse

de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si

attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi

idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF

118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

Ne discende che ove

l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non

possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato

dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406

consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore contro gli

infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele

dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle

prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

- quando lo stato di

salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima

dell'infortunio (status quo ante);

- quando

lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status

quo sine)

(cfr. RAMI 1992 U 142, p.

75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p.

469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der

Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di

causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di

verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo

soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del

danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità

naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere

causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della

verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non

giochi più un effetto causale non è sufficiente.

Trattandosi della

soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già

all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e

riferimenti ivi citati).

2.5. Il diritto alle prestazioni

assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata

tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute

fisica, il nesso di causalità adeguata è generalmente ammesso, dal momento in

cui è accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p.

103).

2.6. Nella concreta evenienza, con

la sentenza 35.2019.90 del 27 aprile 2020, questa Corte ha annullato la

decisione su opposizione del 5 luglio 2019 e ha rinviato gli atti all’CO 1

affinché sottoponesse al perito amministrativo, dott. __________, il referto 17

luglio 2019 del Prof. dott. __________ e l’apprezzamento 11 ottobre 2019 del

dott. __________, chiedendogli se questi ultimi documenti contenessero argomenti

suscettibili di modificare in qualche modo le sue conclusioni. Il TCA ha in particolare

rilevato che, anziché interpellare un proprio medico interno (dott. __________),

l’amministrazione avrebbe dovuto sottoporre al dott. __________ le obiezioni

contenute nella certificazione del medico curante specialista, tanto più che “…

le considerazioni espresse dal Prof. __________ non

sono per nulla prive di fondamento scientifico, anche alla luce di quanto

indicato dallo stesso dott. __________ nel suo apprezzamento dell’11 ottobre

2019. In questo senso, il medico di fiducia dell’assicuratore ha ad esempio

dichiarato che “riguardando allora la letteratura scientifica per la lesione

parziale della cuffia, dobbiamo constatare che l’infortunio subito

dall’assicurato avrebbe potuto probabilmente causare una lesione parziale

del tendine sovraspinato” (doc. X 1, p. 8 – il corsivo è del redattore),

quando invece il perito amministrativo aveva esplicitamente negato l’idoneità

dell’evento in discussione a causare il danno alla salute (doc. 125, p. 5:

“Anche il meccanismo dell’infortunio, con trazione del braccio fino al massimo

all’altezza del petto, senza reale lussazione o sublussazione, non è adeguato a

provocare una tale lesione.”). D’altro canto, tenuto conto del tenore delle

affermazioni del dott. __________ (“L’obiezione del dott. __________

riguardante le lesioni degenerative alla spalla nella popolazione giovane (dai

30 anni in giù) deve essere presa sicuramente in considerazione. In questo

contesto troviamo degli indizi importanti riportati nella letteratura

scientifica, come anche la descrizione di una probabile lesione parziale dei

tendini della cuffia dopo un trauma distrattivo al braccio. Rimane però lo

stesso il dubbio di un inizio di degenerazione tendinea, anche se l’assicurato

era di età giovane e non soffriva di disturbi alla spalla prima

dell’infortunio” (doc. X 1, p. 9), nel caso concreto occorre stabilire se la

pretesa estinzione del nesso di causalità naturale con l’infortunio del giugno

2012, è stata dimostrata con un sufficiente grado di verosimiglianza.” (doc. 167,

p. 11 s.).

Nella pronunzia appena

citata, il TCA ha riassunto in questi termini il contenuto del rapporto

peritale 9 gennaio 2017 elaborato dal chirurgo ortopedico dott. __________:

" (…) Dopo

aver ricostruito l’anamnesi del ricorrente (cfr. doc. 125, p. 1-2) e averne

descritto lo status clinico e radiologico, il perito ha diagnosticato,

con riferimento agli esiti dell’artro-RMN del 17 settembre 2012 e alla

documentazione video intraoperatoria, un trauma distrattivo della spalla destra

e una lesione parziale del tendine del muscolo infraspinato, di possibile

natura traumatica ma più probabilmente di natura degenerativa (doc. 125, p. 4).

Rispondendo ai quesiti sottopostigli, il perito ha quindi negato

che il ricorrente presenti e che abbia mai presentato una lesione

capsulo-legamentosa con corrispondente instabilità o iperlassità. Stante ciò,

egli ha espresso dei dubbi circa la terapia posta in atto in occasione

dell’operazione dell’aprile 2013. D’altro canto, il dott. __________ ha

ritenuto improbabile che la lesione parziale del margine superiore

dell’infraspinato, oggettivata grazie all’artro-RM del 17.9.2012, sia stata

causata dall’evento infortunistico del 17.6.2012. A suo avviso, si tratta, con

probabilità preponderante, di una problematica degenerativa e, pertanto,

preesistente all’infortunio (tendinopatia a livello del footprint,

rispettivamente a livello dell’inserzione al tubercolo maggiore con cisti

ossee, senza componente transmurale). Inoltre, anche la documentazione

intraoperatoria ha mostrato un cavo dei rotatori intatto e soltanto uno

sfilacciamento sul versante articolare dell’inserzione tra la parte posteriore

del tendine sovraspinato e quella craniale dell’infraspinato. Nemmeno la

dinamica dell’evento, con trazione del braccio fino all’altezza massima del

petto, senza una vera lussazione o sublussazione della spalla, era atta a

causare la lesione in questione.

Sempre secondo il perito amministrativo, all’origine del decorso

protratto della lesione tendinea in questione vi potrebbe essere stata una

capsulite post-traumatica, responsabile di un peggioramento direzionale del

preesistente stato degenerativo, il quale avrebbe potuto essere arrestato con

un’infiltrazione di Kenacort, senza giustificare l’intervento artroscopico a

cui è stato sottoposto l’assicurato. Tuttavia, l’esame delle immagini

intraoperatorie non ha evidenziato né una sostanziale ipervascolarità né

un’infiammazione della capsula. Inoltre, nella distrazione artroscopica della

spalla l’operatore è stato in grado d’introdurre senza problemi la camera nella

fossa articolare.

Per concludere, il dott. __________ ha sostenuto che, al momento

del consulto peritale, l’insorgente non presentava disturbi residui riguardanti

la funzionalità della cuffia dei rotatori, rispettivamente la stabilità, ciò

che sarebbe stato verosimilmente il caso anche senza il noto intervento

artroscopico. Quindi, in presenza di una distrazione della spalla senza lesione

strutturale a livello dell’apparato capsulo-legamentoso, rispettivamente della

cuffia dei rotatori, lo status quo ante è stato ritrovato, al più tardi,

trascorsi sei mesi dall’evento traumatico.” (doc. 167,

p. 7 s.)

Da notare che, con referto

del 17 luglio 2019, il Prof. dott. __________, spec. FMH in chirurgia

ortopedica e traumatologia, ha contestato la tesi secondo la quale la

diagnosticata lesione parziale della cuffia dei rotatori avrebbe un’eziologia

morbosa, e ciò con i seguenti argomenti:

" (…).

1. Anamnesi/storia clinica del caso: il paziente non ha mai avuto

problemi alla spalla e solo dopo l’evento infortunistico del 17.06.2012 ha

cominciato ad avvertire dolori alla spalla che in seguito hanno portato

all’intervento in questione. L’evoluzione post-operatoria è stata favorevole

con completa risoluzione della sintomatologia.

2. Epidemiologia delle rotture della cuffia dei rotatori: le

rotture degenerative della cuffia dei rotatori sono frequenti dopo l’età di 60

anni, relativamente frequenti dai 40 ai 60 anni, ma sicuramente molto rare nei

pazienti di meno di 30 anni.

3. Assenza di elementi radiologici a favore di una lesione di tipo

degenerativo: la risonanza magnetica eseguita il 17.09.2012 non mostra nessuno

dei segni radiologici che si ritrovano associati alle lesioni degenerative

della cuffia dei rotatori. In particolar modo non vi è presenza di sperone

sottoacromiale, non vi è degenerazione muscolare, non ci sono anomalie della

morfologia dell’acromion, non vi è edema osseo o sclerosi della grande

tuberosità. In riassunto non vi è alcun segno radiologico a favore di una

lesione di tipo degenerativo.” (doc. 151)

In esecuzione di quanto ordinatogli

con il giudizio di rinvio, nel corso del mese di giugno 2020, l’assicuratore

convenuto ha quindi trasmesso al dott. __________ i noti rapporti dei dottori __________

e __________ “… con preghiera di esaminare se gli argomenti ivi contenuti sono

suscettibili di modificare in qualche modo le sue conclusioni. La ringraziamo

per motivare puntualmente la sua risposta”.

Con complemento peritale

del 6 luglio 2020 (doc. 172; traduzione in italiano sub doc. 179), il

dott. __________ si è confrontato con ciascuna obiezione sollevata dal medico

curante specialista dell’insorgente, fornendo ampie spiegazioni a sostegno del

fatto che esse non sarebbero suscettibili di modificare le sue precedenti

conclusioni:

" (…).

1. Anamnesi/decorso clinico del caso: il paziente non aveva mai avuto

disturbi alla spalla prima dell’evento del 17 giugno 2012 e solo dopo tale

evento (trazione del cane al guinzaglio) sono comparsi dolori

alla spalla destra, che hanno poi portato all’intervento (stabilizzazione

della spalla e contemporanea ricostruzione della cuffia dei rotatori), con

un buon esito e piena soddisfazione dell’assicurato.

Questa

affermazione può essere chiaramente contraddetta: le forze di trazione di un

cane non sono sufficienti a lacerare i forti tendini della cuffia dei rotatori

di un uomo di 26 anni. Tuttavia, lesioni da trazione di entità notevolmente

maggiore, ad esempio se il braccio viene tirato improvvisamente in una macchina

rotante, possono portare a una lesione TRANSMURALE, cioè a una rottura che

interessa tutti gli strati del tendine (A. Lädermann et al: Lesioni

degenerative o traumatiche della cuffia dei rotatori: review su Swiss Medical

Forum 2019: 19(15-16): 260-267).

Qui, tuttavia,

la TRM condotta appena 3 mesi dopo l’evento il 17 settembre 2012 ha documentato

solo una minuscola lesione parziale della superficie inferiore del sopraspinato

(lesione PASTA = Partial articular tear lesion) di appena 3x5 mm (PD fat sat

serie 9: figura 13/14). Inoltre, questo esame documenta che sia i legamenti

gleno-omerali, importanti per la stabilità, sia il cavo dei rotatori,

importanti per la forza di abduzione della spalla, sono normali, cioè integri.

Questi risultati, in gran parte normali, si trovano anche nell’imaging

effettuato in occasione dell’intervento. Nell’argomentazione del chirurgo c’è

una conclusione fallace “post hoc ergo propter hoc” (Bruck 1895), presupponendo

rapporto causale, oltre a quello temporale, tra l’intervento e il risultato

raggiunto. Ciò corrisponde all’affermazione: “ero ammalato, ora sono guarito:

il trattamento ha causato la mia guarigione.” (Skrabanek & McCormick 1995).

La conclusione

di BRUCK è un esempio di errore causale noto come “post hoc ergo propter hoc”

(“dopo questo, quindi a causa di questo”).

(…).

2. L’epidemiologia delle rotture della cuffia dei rotatori: le

lesioni degenerative della cuffia dei rotatori sono comuni dopo i 60

anni, relativamente comuni tra i 40 e i 60 anni, ma certamente molto rare

sotto i 30 anni.

Infatti, gli

studi ecografici in volontari asintomatici e pazienti sintomatici mostrano che

l’incidenza delle rotture TRASMURALI di origine degenerativa a partire dai 40

anni di età aumenta con l’età (Mossmayer S, Smith HJ, Tariq R, Larmo A,

Prevalence and characteristics of asymptomatic tears of the rotator cuff: an

ultrasonographic and clinical study. J Bone Joint Surg Br. 2009:91 (2):

196-200).

Le lesioni

PASTA, invece, come nel caso in esame, compaiono di regola al passaggio tendine

sovraspinato posteriore / tendine infraspinato superiore, si trovano molto

prima in persone che lavorano frequentemente con le braccia al di sopra della

testa o che praticano sport (microtraumi ripetuti nell’impingement interno

postero-superiore) (13. Gartsman G, M. Milne J.C. Articular surface

partial-thickness rotator cuff tears. J Shoulder Elbow Surg. 1995. 4(6):

409-415) o in presenza di fattori di rischio intrinseco come il fumo (14.

Bishop J. Y. Santiago-Torres J. E. Rimmke N. et al., Smoking predisposes to

rotator cuff pathology and shoulder dysfunction: a systematic review.

Arthroscopy. 2015 31(8): 1589-1605).

3. L’assenza di segni radiologici che favorirebbero una lesione degenerativa

dei tendini della cuffia dei rotatori: la risonanza magnetica del 17

settembre 2012 non ha messo in evidenza segni

radiologici associati a lesioni degenerative della cuffia dei rotatori.

In particolare, non erano presenti osteofiti subacromiali, segni

di tendinopatia, riduzione della distanza omero-acromiale, atrofia

muscolare, anomalie della morfologia acromiale, edemi del midollo

osseo o sclerosi del tubercolo maggiore. In sintesi, erano assenti

Fatti

i segni radiologici indicanti una lesione degenerativa della cuffia

dei rotatori.

Infatti, non vi

è alcuna formazione di sperone subacromiale come segno radiologico noto che

potrebbe favorire una lesione degenerativa del tendine della cuffia dei

rotatori (in età avanzata). Tuttavia, questa formazione porterebbe a una

lesione riguardante il versante bursale piuttosto che quello articolare. È

anche vero che non è presente sclerosi ossea al di sotto dell’inserzione, né

atrofia muscolare, tutti elementi di una vecchia lesione cronica della cuffia

dei rotatori in età avanzata.

D’altra parte,

i segni a carico del tendine sopraspinato nel presente caso non possono essere

completamente riferiti come esenti da tendinopatia: in particolare, vi è

associata una piccola cisti intra-ossea di circa 2 mm nelle immediate vicinanze

della piccola rottura parziale non trasmurale di 3x5 mm sul versante

articolare, cioè meno di 1/3 del diametro del tendine (MR serie 9; PD fat sat;

figura 13/14). Inoltre la distanza omero-acromiale è ridotta a 5-6 mm (normalmente

più di 10 mm) che, insieme alla morfologia acromiale di tipo II secondo

Bigliani, favorisce una relativa strozzatura subacromiale come fattore di

impingement e potrebbe sostenere la lieve borsite subacromiale documentata.

Inoltre, si trova come ulteriore elemento degenerativo un’artrosi

dell’articolazione AC, limitata ma comunque in grado di sostenere le

alterazioni edematose nelle strutture ossee adiacenti.

Inversamente,

oltre ai risultati molto ben riproducibili dell’artro-TRM del 17 settembre

2012, sono disponibili anche sequenze video molto utili, che sono state

elencate e commentate nella mia perizia. In queste sequenze video, sul margine

inferiore del tendine sopraspinato, vicino all’inserzione sul tubercolo

maggiore, dove il tendine è particolarmente suscettibile alla degenerazione

(forze di taglio ripetitive e ridotta perfusione), si osserva al massimo un

allentamento lievemente fibroso del tendine, senza arrossamento e senza sanguinamento,

probabilmente corrispondente a una tendinopatia o a un difetto continuo della

sostanza, ma mai a una rottura trasmurale. Una rottura trasmurale è stata

creata dalla mano o dallo strumento del chirurgo, che ha usato uno shaver molto

tagliente, che ha reciso il tendine sopraspinato in maniera trasmurale, fino

all’impronta sul tubercolo maggiore, al fine di ottenere una sufficiente

visione dell’articolazione per la successiva rifissazione del tendine

sopraspinato, già stabilmente inserito per i 2/3. Prima di questo intervento,

non si riconoscono monconi tendinei aderenti al tubercolo maggiore, tipici

delle rotture recenti.

In sintesi, si

può dire che è molto raro avere un insieme di dati così chiaro per

l’accertamento della causalità di un evento, come nel caso in questione, dove

sono disponibili una chiara e realistica artro-TRM e sequenze di immagini e

video intra-operatorie.”

2.7. Per

costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale

l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia

giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo

amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U

281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in

BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351

seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato

si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di

metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza

8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale

federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la

propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il

più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali

rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi

che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU,

discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità

dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova

propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,

anche le certificazioni dei medici curanti.

Trattandosi invece di

perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura

amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati

indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non

esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF

8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante

è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano

motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;

RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid.

1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile osservare che

se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,

precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri

medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come

farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è

l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in

fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

2.8. Chiamato a

pronunciarsi nella concreta evenienza, questo Tribunale rileva che, a

seguito della sentenza di rinvio 35.2014.113 del 15 giugno 2015,

l’amministrazione ha incaricato il dott. __________ di periziare l’assicurato,

nel rispetto della procedura di cui all’art. 44 LPGA. Il rappresentante del

ricorrente ha infatti potuto pronunciarsi sulla necessità in quanto tale della

perizia, sul perito proposto e sul catalogo dei quesiti da sottoporgli (cfr.

doc. 98).

In applicazione della

giurisprudenza federale, le perizie elaborate da medici esterni

all’amministrazione hanno piena

forza probante nell'ambito dell'apprezzamento dei fatti. Il giudice non se ne

scosta se non in presenza di indizi concreti suscettibili di far

dubitare della loro fondatezza (cfr., fra le tante, la STF 9C_168/2020

del 17 marzo 2021 consid. 3.2 e la giurisprudenza ivi menzionata).

Il Tribunale federale ha

sottolineato che le perizie amministrative non vanno messe in dubbio, soltanto

perché esse dovessero giungere a conclusioni diverse dai medici curanti (cfr.

la STF 8C_6/2019 del 26 giugno 2019 consid. 4.1).

Una perizia fondata sull’art.

44 LPGA ha dunque un valore probatorio maggiore rispetto ai rapporti medici interni

all’amministrazione, ove è

sufficiente un minimo dubbio sull'affidabilità e sulla concludenza degli

stessi, perché l'assicurato sia sottoposto a esame medico esterno (cfr. DTF

135 V 465 consid. 4.7).

Fatta questa premessa, va

Considerandi

rilevato che, in sede di osservazioni al complemento peritale (cfr. doc. 177,

p. 3) e di ricorso (cfr. doc. I, p. 4), il rappresentante del ricorrente ha

contestato la scelta del perito, in quanto prevenuto nei confronti della

fattispecie. A suo avviso, il dott. __________ avrebbe negato l’idoneità

dell’evento del giugno 2012 a causare la rottura parziale della cuffia dei

rotatori, senza conoscere “… la dinamica dell’infortunio, né la taglia del cane,

tantomeno la posizione del braccio.”. D’altro canto, egli avrebbe qualificato

di degenerativa la lesione del tendine del muscolo sovraspinato, sebbene sia “…

noto e notorio, ovvero ammesso, che nel paziente giovane le lesioni della

cuffia dei rotatori sono invece prevalentemente di tipo traumatico e ricordo

che il signor RI 1 aveva al momento dell’infortunio 26 anni.”. Inoltre,

l’esperto amministrativo avrebbe espresso “considerazioni fallaci e volutamente

parziali” a proposito dell’inapplicabilità del principio “post hoc ergo propter

hoc”, “… quasi a voler dire che il fatto che il signor RI 1 fosse asintomatico

e non avesse mai manifestato prima dell’infortunio problemi alla spalla

lesionata configura argomento a favore della sua (errata) tesi”. Infine, sempre

secondo l’avv. RA 1, al dott. __________ sarebbe sfuggito che, avendo l’CO 1

ammesso la propria responsabilità relativamente alla ricaduta del settembre

2012, spetta ad esso dimostrare che l’infortunio ha cessato di giocare ogni

ruolo causale a contare dal 17 dicembre 2012.

Il TCA osserva che quelle

sollevate dal rappresentante dell’assicurato, costituiscono in realtà delle obiezioni

di merito da valutare nel quadro dell’apprezzamento delle prove e comunque,

quand’anche dovessero rivelarsi fondate, non appaiono ancora atte a fondare

oggettivamente un dubbio circa l’imparzialità dell’esperto amministrativo.

È pure utile precisare che,

al momento in cui il dott. __________ è stato proposto quale perito, il

patrocinatore del ricorrente non ha sollevato alcun motivo di ricusa, né

formale né materiale (cfr. doc. 98, 99, 100 e 101). D’altro canto, se il perito

amministrativo è stato nuovamente interpellato, è perché lo ha ordinato questa Corte,

la quale ha giudicato necessario che fosse lo stesso dott. __________, e non un

medico interno all’amministrazione, a pronunciarsi sulle obiezioni formulate

dal medico curante specialista di RI 1. La sentenza di rinvio 35.2019.90 del 27

aprile 2020 è cresciuta incontestata in giudicato.

2.9

Attentamente vagliato

l’insieme della documentazione agli atti, questo Tribunale ritiene di poter

fondare il proprio giudizio sull’apprezzamento espresso dall’esperto

amministrativo, specialista proprio nella materia che qui interessa, secondo il

quale il sinistro occorso nel giugno 2012 non ha causato alcun danno

strutturale alla spalla destra, né a livello dell’apparato capsulo-legamentoso

né a quello della cuffia dei rotatori, con lo status quo ante ritrovato,

al più tardi, a distanza di sei mesi dall’evento stesso.

Il TCA non ignora che,

secondo il dott. __________, la diagnosticata piccola lesione parziale della

cuffia dei rotatori sarebbe stata invece causata dall’infortunio assicurato. Del

resto, è stato proprio il suo parere ad indurre questa Corte a rinviare gli

atti all’amministrazione affinché l’esperto amministrativo potesse pronunciarsi

in proposito (e ciò anche alla luce di alcune affermazioni contenute nell’apprezzamento

11.

ottobre 2019 del dott. __________, segnatamente quella riguardante il ruolo

dell’età nella genesi delle rotture della cuffia rotatoria). Tuttavia, con il

complemento peritale del 6 luglio 2020, il dott. __________ ha saputo

rispondere, in maniera senz’altro convincente e approfondita (fornendo ampi

riferimenti alla letteratura medica), ad ognuna delle tre obiezioni sollevate

dal medico curante specialista del ricorrente.

In questo contesto, il

rappresentante di RI 1 non può essere seguito laddove fa valere che il perito

avrebbe negato all’infortunio il carattere adeguato, senza nemmeno conoscere la

dinamica dell’evento. Al riguardo, questo Tribunale si limita a constatare che all’esperto

è stata messa a disposizione tutta la documentazione (cfr. doc. 102), compreso

quindi il verbale relativo all’audizione dell’assicurato del 21 giugno 2013, in

cui è descritto nel dettaglio quanto accadde quel giorno (cfr. doc. 56). Non vi

è alcuna valida ragione di credere che il dott. __________ non ne abbia

debitamente tenuto conto.

L’avv. RA 1 non può

parimenti essere seguito nella misura in cui rimprovera al perito

amministrativo di non aver tenuto conto del fatto che, secondo l’esperienza

medica, l’incidenza di rotture della cuffia dei rotatori in pazienti giovani è

piuttosto bassa. In effetti, l’esperto ha spiegato che ciò è vero per le

lesioni trasmurali dei tendini della cuffia rotatoria ma non per quelle parziali,

in particolare per quelle denominate PASTA (“Partial articular tear lesion”),

quale quella che ha presentato l’insorgente. Per il resto, non può essere

seriamente contestato che l’esercizio della professione di montatore

elettricista, svolta dal ricorrente durante circa 5 anni prima d’infortunarsi,

sollecita in particolare proprio gli arti superiori.

Inoltre, il TCA non vede cosa

vi sia di “fallace” e di “volutamente parziale” nell’aver evidenziato

che la regola probatoria del “post hoc ergo propter hoc” non ha alcuna valenza scientifica, ciò che

del resto viene costantemente ricordato anche dalla stessa giurisprudenza

federale (cfr., tra le più recenti, la STF 8C_229/2021 del 19 maggio 2021

consid. 4.1).

Infine, il fatto che, a

dire dell’avv. RA 1, il dott. __________ non avrebbe considerato che l’onere di

dimostrare l’estinzione del nesso di causalità naturale incombe all’assicuratore

e non all’assicurato, non è atto a sminuire il valore probatorio riconosciuto

alla sua valutazione. Il perito analizza la fattispecie dal punto di vista

medico-scientifico, spetta all’amministrazione e, in caso di ricorso, al

giudice, valutare se le sue conclusioni sono sufficienti a provare che, a

partire da un determinato momento, l’evento infortunistico non ha giocato più alcun

ruolo causale.

Tutto ben considerato, tenuto

conto anche dei chiarimenti da lui forniti con il complemento peritale, il TCA

ritiene che dalla documentazione agli atti non emergano indizi concreti

atti a far dubitare della correttezza del parere espresso dal dott. __________.

In esito a tutto quanto

precede, è dimostrato, perlomeno con il criterio della verosimiglianza

preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125

V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit.,

p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo

2003, p. 343), che al momento in cui l’assicuratore convenuto ha posto termine

alle proprie prestazioni (17 dicembre 2012), il ricorrente non presentava più

alcun postumo residuale dell’infortunio accaduto nel mese di giugno 2012.

In queste condizioni,

posto che l’CO 1 era legittimato a negare il diritto a ulteriori prestazioni

posteriormente al 16 dicembre 2012, la decisione su opposizione impugnata deve

essere confermata in questa sede.

Da notare infine che la

presente fattispecie non può essere esaminata dal profilo dell’art. 6 cpv. 2

LAINF (cfr. doc. VII, p. 2). Intanto, secondo il capoverso 1 delle disposizioni

transitorie della modifica del 25 settembre 2015, le prestazioni assicurative

per infortuni avvenuti prima dell’entrata in vigore della modifica del 25

settembre 2015, sono effettuate secondo il diritto anteriore. Nel caso

di specie, l’infortunio assicurato è accaduto il 17 giugno 2012, dunque prima

dell’entrata in vigore della modifica di legge (1° gennaio 2017).

D’altro canto, e a

prescindere da quanto precede, deve essere segnalato che, nella DTF 146 V 51

consid. 9.1, il Tribunale federale si è chinato segnatamente sulla questione di

sapere quale disposizione torna applicabile allorquando l’assicuratore contro

gli infortuni ha ammesso l’esistenza di un infortunio ex art. 4 LPGA e che

l’assicurato soffre di una lesione corporale ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 LAINF.

La Corte federale ha stabilito che in tale ipotesi, l’assicuratore contro gli infortuni

deve prendere a proprio carico le conseguenze della lesione in questione in

virtù dell’art. 6 cpv. 1 LAINF.

2.10

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61

lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a

prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo

prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese

processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

La

procedura è pertanto di principio onerosa se concerne la fissazione dei

contributi (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge federale sulla

parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, FF 2018, pag. 1303 e

seguenti, pag. 1334: “La

mozione Gruppo UDC 09.3406 chiede che venga abolito il principio della gratuità

delle procedure di ricorso davanti ai tribunali cantonali nell’ambito delle

assicurazioni sociali. L’indicazione secondo cui la procedura è gratuita va

pertanto soppressa (art. 61 lett. a D-LPGA). Saranno così applicabili le

disposizioni del diritto cantonale relative alle spese di procedura. Per quanto

riguarda invece le controversie relative a prestazioni, la lettera fbis

contempla l’addebito di spese soltanto nel caso in cui la singola legge lo

preveda. Nell’assicurazione invalidità una tale regolamentazione è già in

vigore dal 1° luglio 2006 (art. 69 cpv. 1bis LAI)”).

Secondo l’art. 82a LPGA

(Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al

tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del

21.

giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In concreto, il ricorso è

del 26 marzo 2021 per cui si applica la nuova disposizione legale. Trattandosi

di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha

previsto di prelevare le spese.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti