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Decisione

35.2021.36

Attribuzione di una rendita di invalidità del 14% sulla base di un'inabilità lavorativa del 100% nell'attività abituale di cuoco,ma di un'abilità lavorativa totale in attività adeguate. La limitazione del 50% del medico curante si riferisce all'attività di cuoco,ma non ad altre adeguate

28 luglio 2021Italiano34 min

soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,

Source ti.ch

Incarto

n.

35.2021.36

TB

Lugano

28 luglio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretaria:

Stefania Cagni

statuendo sul ricorso del 26 marzo 2021 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 23 febbraio 2021 emanata

da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto in fatto

1.1. Da sempre attivo come cuoco RI

1, nato nel 1961, nel 1988 si è procurato una frattura della tibia sinistra e

nel 1991, il 5 maggio, si è infortunato al ginocchio sinistro scendendo le

scale (doc. 2). Quest'ultimo evento è stato riconosciuto dall’CO 1, così come i

trattamenti medici correlati e le varie ricadute annunciate negli anni. Gli è

stata riconosciuta un'IMI complessiva del 25%.

1.2. Il 5 settembre 2019 (doc.

167) il datore di lavoro ha notificato una nuova ricaduta avvenuta il giorno

precedente, che ha portato l'assicurato il 10 ottobre 2019 dapprima a un

colloquio con un collaboratore dell'assicuratore (doc. 175) e poi a una visita

medica di chiusura del caso (doc. 177).

L'assicurato non si è detto d'accordo con la comunicazione che lo ritiene

abile al lavoro al 100% dal 18 settembre 2019 (doc. 178), poiché se lavorasse

al 50% eviterebbe di farsi operare e riuscirebbe a vivere bene (doc. 181), come

confermato il 20 agosto 2019 (doc. 189) (recte: 16 ottobre 2019) dal suo

medico curante dr. __________.

1.3. Sulla scorta della visita

medica del 31 luglio 2020 (doc. 206) effettuata dallo stesso medico fiduciario dr.

med. __________, specialista in chirurgia ortopedica, il 6 ottobre 2020 (doc.

212) l'assicuratore infortuni ha comunicato all'interessato che ulteriori cure

non erano suscettibili di migliorare la situazione, perciò dal 1° novembre 2020

sospendeva le prestazioni a titolo di spese di cura e lo riteneva abile al

100%, invitandolo ad esercitare un'attività adeguata al suo stato di salute.

1.4. Il 13 ottobre 2020 (doc. 216)

un'infiammazione del ginocchio sinistro ha portato l'assicurato ad essere

inabile al lavoro al 50% fino al 27 ottobre 2020 (docc. 217 e 220), come

spiegato dal dr. med. __________, FMH reumatologia.

Una nuova rivalutazione della situazione il 3 novembre 2020 (doc.

230) da parte del medico fiduciario dell'assicuratore, secondo cui non era

intervenuto un peggioramento oggettivabile dovuto all'infortunio, ha portato l'CO

1, lo stesso giorno (doc. 231), ad assumersi eccezionalmente l'inabilità

lavorativa del 50% dal 13 ottobre al 3 novembre 2020, ma a partire dal 4

novembre 2020 lo considerava nuovamente abile al lavoro nei limiti dell'esigibilità

espressa il 31 luglio 2020 e in attività confacenti nel mercato generale del lavoro.

1.5. Con decisione del 13 gennaio

2021 (doc. 245) l'CO 1, accertato che non era più in grado di svolgere la sua

attività come cuoco in misura completa, ma che si poteva pretendere che

svolgesse ancora un'attività leggera al 100%, ha accordato all'assicurato dal

1° novembre 2020 una rendita di invalidità del 14%.

1.6. All'opposizione dell'assicurato

portante sull'insufficienza renale riscontrata medicalmente (doc. 237) con

conseguente impossibilità di assumere FANS, circostanza che inciderebbe sulla

valutazione della sua capacità lavorativa residua in attività adeguata (doc.

254), si è espresso il 19 febbraio 2021 (doc. 259) il medico fiduciario dell'assicuratore

e su tale scorta l'CO 1 ha confermato con decisione su opposizione del 23

febbraio 2021 (doc. A1) l'attribuzione di una rendita di invalidità del 14%.

L'assicuratore infortuni ha ritenuto innegabile che l'assicurato

non fosse più in grado di lavorare in misura completa come cuoco, ma per il dr.

med. __________ egli poteva svolgere al 100% un'attività che tenesse conto dei

limiti funzionali da esso stabiliti.

Inoltre, dopo avere preso atto dei referti del dr. med. __________

del 20 e del 28 ottobre 2020, lo stesso medico fiduciario ha ritenuto che il

quadro clinico non si fosse modificato, tanto che lo stesso curante aveva

descritto la situazione come stabile. Quest'ultimo si è pure pronunciato sull'impossibilità

di assumere antidolorifici a causa dell'insufficienza renale e ha rilevato che

in un'attività adeguata l'assicurato verosimilmente non necessita di FANS come

certificato anche dai suoi curanti. Peraltro, qualora egli necessitasse di un

trattamento farmacologico per controllare il dolore, poteva fare capo alle

alternative indicate dal dr. __________, senza contare che la segnalazione del

curante era riferita a una assunzione cronica di antinfiammatori e non

saltuaria.

Il non poter più lavorare in misura completa come cuoco non

permette di riconoscere, anche in un'attività più leggera, una diminuzione

della capacità lavorativa. L'assicurato può infatti prevalentemente lavorare in

posizione seduta, condizione tuttavia non rispettata nell'attività abituale di

cuoco.

1.7. Il 26 marzo 2021 (doc. I) RI

1, sempre patrocinato dall'avv. RA 1, si è rivolto al TCA chiedendo che gli

atti siano trasmessi al suo assicuratore infortuni, giacché l'abilità lavorativa

del 100% in attività adeguata ritenuta dall'CO 1 non è stata sufficientemente

comprovata e ciò se si considera in particolare la recente diagnosi di

insufficienza renale che implica l'impossibilità di assumere farmaci antinfiammatori

in modo regolare.

L'assicurato si è detto d'accordo con l'inesigibilità completa

dell'attività precedente e con il fatto che può essere unicamente considerata

un'attività adeguata al suo stato di salute che rispetti i limiti funzionali

indicati dal medico di fiducia dell'assicuratore. Egli ha contestato soltanto il

grado della capacità lavorativa in attività adeguata, visto che il 100%

ritenuto dall'amministrazione non trova alcun riscontro nella documentazione

medica.

Secondo il ricorrente, la valutazione del medico __________ sulla

non necessità di FANS in attività adeguate è frutto di una valutazione

incompleta degli atti medici, dato che il 20 ottobre 2020 (doc. 221) il dr.

med. __________ ha chiaramente considerato un'abilità lavorativa del 50%, non

ritenendo compatibile lo stato di salute dell'assicurato con un grado di

occupazione del 100% e ciò nemmeno tenuto conto delle facilitazioni e degli

aiuti che il datore di lavoro gli ha offerto negli anni.

A dire dell'insorgente, il grado del 50% espresso dal suo medico

curante si riferisce a qualsiasi attività, comprese quindi quelle adeguate,

perciò non può essere considerata una capacità lavorativa residua del 100% in

attività adeguata come ritenuto dall'CO 1. La sua reale capacità di lavoro va dunque

rivalutata tenendo conto delle limitazioni fisiche indicate dall'assicuratore e

dell'impatto dell'insufficienza renale che implica l'impossibilità di assumere

farmaci FANS se non in casi eccezionali pena il pregiudizio dei reni.

Non va infine dimenticato l'intervenuto peggioramento segnalato il

14 ottobre 2020 (doc. 216) sfociato nello scritto del 3 novembre 2020 (doc.

231) e quello del 17 marzo 2021 (doc. A3), che l'ha portato a recarsi al pronto

soccorso dopo una settimana di forte gonalgia al ginocchio sinistro con dolori

di intensità 8/10, che ha condotto a un'infiltrazione con cortisone. Tutti questi

eventi corroborano la tesi del dottor __________, secondo cui la capacità

lavorativa residua è al massimo del 50%.

1.8. Nella risposta del 28 aprile

2021 (doc. III) l'CO 1 ha chiesto al Tribunale di respingere il ricorso,

rilevando che il medico __________ ha valutato la situazione dell'assicurato in

modo esaustivo durante la visita del 31 luglio 2020 (doc. 206) e, nella

procedura di opposizione (doc. 131), si è espresso sulla questione dell'assunzione

di FANS affermando che tali farmaci non sono necessari per l'esecuzione di un lavoro

adatto. Nel caso in cui vi sia necessità di un trattamento farmacologico vi

sono delle valide alternative indicate dal curante stesso.

Secondo l'assicuratore infortuni, il dr. med. __________ ha ritenuto

che l'assicurato dovrebbe lavorare come cuoco al 50% per non affaticare il

ginocchio, ma ciò non significa che egli non possa svolgere al 100% un'attività

più leggera.

Considerato l'obbligo dell'assicurato di ridurre il danno, occorre

fare astrazione della situazione concreta.

Quanto ai due episodi che hanno comportato un'inabilità

lavorativa, dapprima del 50%, poi del 70% e infine del 100%, l'amministrazione

ha osservato che sono dovuti al fatto che il ricorrente continua a lavorare

come cuoco. Non risulta nessun sostanziale aggravamento, ma una riattivazione

della sintomatologia dolorosa dovuta all'artrosi ampiamente ammessa dall'assicuratore

a causa di un'attività troppo pesante.

Pur comprendendo che il ricorrente desidera continuare a svolgere

la propria professione, l'assicuratore infortuni ha ricordato che, così

facendo, va incontro a degli episodi dolorosi.

1.9. Il ricorrente non ha prodotto

ulteriori mezzi di prova (doc. IV).

considerato in diritto

in ordine

2.1. La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49

cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3

e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;

STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1).

nel merito

2.2. Oggetto del contendere è la

questione di sapere se l'CO 1 ha correttamente attribuito all'assicurato dal 1°

novembre 2020 una rendita di invalidità del 14% tenendo conto di una capacità

lavorativa residua del 100% in attività adatta allo stato di salute.

2.3. Giusta l'art. 18 cpv. 1

LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio

ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità

al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il Tribunale federale, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004,

pubblicata in RAMI 2004 U 529, pag. 572 segg., ha rilevato che l'art. 18 LAINF

rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta,

corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale

occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione

della LPGA.

Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede che, per valutare il grado d'invalidità,

il reddito che l'assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l'attività

ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione

di provvedimenti d'integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del

mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto

ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella citata STFA U 192/03 del 22 giugno 2004, ha

rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di

invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18

cpv. 2 2a frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi

concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di

inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere

la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.

Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.

Due sono dunque, di norma, gli elementi costitutivi dell'invalidità:

1. il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)

2. la diminuzione

della capacità di guadagno (fattore economico).

Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve poi

intercorrere un nesso causale adeguato (fattore causale).

Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci

inoltre un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.

2.4. L'invalidità, concetto

essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di

guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente

nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità

presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno

in questione.

Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di

salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti che egli

incontra nell'esplicare determinate funzioni.

Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora

svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in

quell'attività e in altre analoghe.

Egli valuterà infine il grado dell'incapacità lavorativa che gli

impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre

relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, STFA I 871/02 del 20 aprile

2004 e STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).

L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si

misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se

non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora o potrebbe

realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in

attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro

equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art.

16 LPGA).

Fatti

I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici.

L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, deve avere un fondamento

oggettivo.

La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio

che, nella determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi

su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e

che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TF ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno

effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo

eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui

da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA U 25/94

del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di

guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni

riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di

lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato

esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare

che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito

corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991

U 130, pag. 270 segg. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione

ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate

soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,

esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la

propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

1° termine di paragone: il reddito conseguibile senza

invalidità (altrimenti detto reddito da valido).

Nel determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si

baserà per quanto possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne

ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione

si sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile. Ci si discosterà da questa

proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche rilievo sono già date

al momento dell'infortunio o se particolari circostanze ne rendono il verificarsi

altamente probabile (RAMI 1993 U 168, pag. 97 segg., consid. 5b; 4a, b).

2° termine di paragone: il reddito da invalido.

La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido

va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali

come l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione

professionale.

Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi

ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità

vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenze

linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un

reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella

determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto

(RAMI 1993 U 168, p. 97 segg., consid. 5a, b).

Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità

lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà

contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un

mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente

si controbilancino (RAMI 1994 U 187, pag. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è

la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa

della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio

o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua

età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi

che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla

salute della stessa gravità.".

Il grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in

percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello,

non meno ipotetico, conseguibile da invalido.

2.5. Nel caso di specie, l'CO 1 ha

determinato il grado d'invalidità dell'assicurato applicando il metodo ordinario

del raffronto dei redditi, paragonando un reddito da valido di Fr. 83'676.-

conseguibile nel 2020 con un reddito ipotetico da invalido di Fr. 68'992.-

aggiornato al 2020 e giungendo a un grado di invalidità del 14% tenendo conto

di un grado di capacità lavorativa residua del 100%.

Trattandosi della valutazione dell'esigibilità lavorativa residua,

l'assicuratore infortuni ha fatto capo all'apprezzamento espresso al riguardo

dal medico __________ in occasione della visita medica di chiusura del caso del

31 luglio 2020 (doc. 206).

In quell'occasione, il dr. med. __________, specialista in

chirurgia ortopedica, ha avuto modo di visitare personalmente l'assicurato e di

rilevare un'estensione/flessione a destra 0-0-120° e a sinistra 0-0-120° e di

misurare le circonferenze di entrambe le cosce, le ginocchia e le gambe

ritenendole uguali.

Il medico fiduciario dell'assicuratore ha posto la diagnosi di

gonartrosi sinistra tricompartimentale in esiti traumatici (frattura piatto

tibiale nel 1988 e ricostruzione del legamento crociato anteriore nel 1991) e

ha riscontrato un'alterazione del profilo articolare come da gonartrosi, non

attuali segni di flogosi articolare, parziale ipotrofia quadricipitale, non

segni clinici di instabilità capsulo-legamentosa.

A suo dire, non erano previsti a quel momento dei trattamenti in

grado di migliorare la situazione dell'assicurato, al quale era utile indossare

una ginocchiera elastica durante le attività più pesanti.

Per il chirurgo ortopedico, la situazione rimaneva stabilizzata e

alla luce del fatto che l'assicurato ha provato a riprendere il lavoro in

misura completa e ha riscontrato delle limitazioni, il lavoro come cuoco non

era più esigibile in misura completa, perciò lo specialista ha redatto l'esigibilità

al lavoro prevedendo che l'assicurato era in grado di sollevare spesso con due

braccia fino all'altezza dei fianchi pesi leggeri da 5 a 10 kg, pesi medi e

superiori mai. Inoltre, l'interessato poteva sollevare molto spesso oltre l'altezza

del petto pesi fino a 5 kg, era in grado molto spesso di maneggiare attrezzi

medi e di precisione, spesso attrezzi pesanti, molto pesanti mai, mentre la

rotazione della mano era possibile molto spesso. L'assicurato poteva molto

spesso svolgere lavori sopra la testa, lavori che richiedono la rotazione del

busto e la posizione seduta e inclinata in avanti, spesso la posizione in piedi

e inclinata in avanti, mai la posizione inginocchiata e con flessione delle

ginocchia. Egli poteva inoltre molto spesso mantenere la posizione seduta,

spesso la posizione in piedi e molto spesso la posizione a libera scelta con

prevalenza della posizione seduta. Infine, era in grado talvolta di camminare

per lunghi tratti, di rado su terreno accidentato, talvolta salire le scale e

di rado salire le scale a pioli. L'uso delle mani era possibile, così come lo

stare in equilibrio.

In un'attività rispettosa dell'esigibilità funzionale appena

descritta per il medico interpellato dall'amministrazione il ricorrente era

abile in misura completa con rendimento completo e senza pause supplementari.

L'assicurato è concorde con le predette limitazioni, ma ritiene

che il grado di occupazione in attività adeguate sia del 50% e non del 100%

come stabilito dall'assicuratore infortuni.

A supporto della sua tesi il ricorrente ha menzionato il referto del

20 ottobre 2020 (doc. 221) del dr. med. __________, FMH in reumatologia, che

una settimana prima aveva certificato una inabilità lavorativa al 50% sino al

19 ottobre 2020 a causa della ripresa in misura completa del lavoro, che aveva

generato nuovi problemi al ginocchio. Il medico curante ha affermato che con la

ginocchiera adottata nel frattempo l'assicurato riusciva a mantenere una buona

condizione, così come risultava dalle misurazioni delle circonferenze muscolari

effettuate. Egli ha individuato una sensazione di sinovite cronica che

condizionava una non perfetta escursione articolare e non ha riscontrato segni

di versamento importante come le volte precedenti.

Si è infine espresso come segue:

"

Pertanto sembrerebbe che il limite consentito al paziente

affinché non debba sempre ricorrere al medico sia del 50% oppure che vengano

presi opportuni provvedimenti sul lavoro che gli permettano riposo periodico

per non affaticare il ginocchio, cosa che non appare attuabile per la mansione

di cuoco.

Come indicato dal Dr. __________ è opportuna una nuova riverifica

per determinare in maniera ufficiale la capacità lavorativa residua del paziente

con mansione di cuoco.

Si ricorda che per il paziente affetto anche da insufficienza

renale, lo specialista nefrologo ha giudicato controindicati i FANS per cui non

si può migliorare farmacologicamente lo status se non con il rischio di

pregiudicare l'organo emuntorio.".

Il curante fa riferimento al certificato dell'11 agosto 2020 (doc.

208) della dr. med. __________, specialista in endocrinologia e diabetologia,

secondo cui l'interessato è affetto da insufficienza renale cronica moderata,

eGFR 53 ml/min, multifattoriale, perciò è controindicata la somministrazione di

farmaci antinfiammatori non steroidei.

Alla medesima conclusione è giunto pure il dr. med. __________,

FMH medicina tropicale e medico generico, che il 28 ottobre 2020 (doc. 237) ha

affermato che a causa di una tossicità renale l'assicurato non può assumere

cronicamente farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS), che vanno sostituiti

da paracetamolo (massimo 2 gr/dì) e/o da Novalgine (massimo 1500 mg/dì).

Il 13 gennaio 2021 (doc. 245) l'assicuratore infortuni ha

attribuito all'interessato una rendita di invalidità del 14% non potendo più

egli svolgere l'attività di cuoco in misura completa, ritenendo però che,

malgrado i postumi infortunistici al ginocchio sinistro, si potesse pretendere

che esercitasse durante tutto il giorno una attività leggera.

Il 19 febbraio 2021 (doc. 259) il dr. med. __________ ha preso

posizione sulla lamentela dell'assicurato avanzata con la sua opposizione (doc.

254), secondo cui l'assicuratore non avrebbe tenuto conto della sua

impossibilità di assumere farmaci anti-infiammatori, circostanza che,

indubbiamente, pregiudicava la capacità lavorativa in qualsiasi attività e non

solo come cuoco.

Su tale osservazione lo specialista si è così pronunciato:

" Premettiamo

che durante la visita medico__________ si è valutato un quadro clinico

stabilizzato e si è redatta un'esigibilità al lavoro con delle limitazioni, e

che in una attività rispettosa delle limitazioni espresse si è stabilita una

capacità completa. Tale posizione appare concorde con quanto comunicato dagli

stessi curanti, tra cui il dr. med. __________, i quali hanno a più riprese segnalato

che in una attività adeguata l'assicurato non aveva particolari problemi né

necessitava l'assunzione di farmaci ad azione antinfiammatoria o

antidolorifica. È pertanto da ritenersi che in un'attività adeguata come quella

espressa l'assicurato non abbia necessità di assunzione di farmaci

antinfiammatori non steroidei.

Per quanto riguarda il certificato del dr. med. __________, egli

si limita a comunicare una tossicità renale degli antinfiammatori non steroidei

senza analizzare in dettaglio la situazione dell'assicurato.

Tale fatto è noto ed ogni medico sa come utilizzare i FANS e con

quale schema terapeutico. La segnalazione del dr. __________ riguarda

l'assunzione cronica dei FANS e non un uso saltuario o limitato a brevi cicli

terapeutici che è l'utilizzo più consueto di tali farmaci.

Egli peraltro nello stesso certificato propone anche una corretta

alternativa terapeutica, utilizzando paracetamolo o Novalgina. Vi sono inoltre

altri farmaci ad azione analgesica centrale o periferica e terapie di altro

genere che si possono validamente impiegare in sostituzione dei FANS.

L'avvocato RA 1 purtroppo si limita a considerare solo la prima

parte del certificato da lui prodotto, ma non la seconda parte del certificato

stesso che segnala direttamente una possibile soluzione del problema.

Nel caso in esame dobbiamo ritenere che da un lato in un'attività

adeguata, quale quella descritta, verosimilmente l'assicurato non necessiti

dell'assunzione di FANS, come certificato a più riprese dai suoi medici

curanti.

Qualora si ravveda la necessità di un trattamento farmacologico,

atto al controllo del dolore vi sono valide alternative che possono sostituire

l'utilizzo dei FANS.

Ritengo pertanto che la segnalazione dell'avvocato RA 1 non

modifichi in alcun modo la presa di posizione espressa in occasione della

visita medico__________.".

La decisione su opposizione del 23 febbraio 2021 (doc. A1)

conferma l'abilità residua dell'assicurato del 100% in attività adeguate e

quindi il diritto a una rendita di invalidità del 14%.

Con il ricorso l'interessato ha prodotto al TCA dei referti medici

relativi alla visita del 17 marzo 2021 (doc. A3) al pronto soccorso per una

gonalgia a sinistra presente da circa una settimana.

In effetti, nel primo pomeriggio di quel giorno, mentre stava

lavorando come cuoco l'assicurato ha sentito una fitta improvvisa che gli ha

Considerandi

comportato un dolore di 8 su 10 al carico. I medici hanno effettuato una

radiografia al ginocchio sinistro rilevando una gonartrosi tricompartimentale e

di conseguenza hanno proceduto ad effettuare un'infiltrazione articolare con

cortisone ed anestetico locale. Alla dimissione, la terapia in riserva era di

massimo 4 Dafalgan da 1 gr e di quattro Brufen da 400 mg al giorno, da scalare

secondo i sintomi.

Al ricorrente è stata certificata un'inabilità lavorativa totale

fino al 21 marzo 2021 compreso.

2.6

Per quel che concerne il

valore probatorio di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi

importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si

fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal

paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),

che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del

perito siano ben motivate.

Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore

di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio

quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del

25.

aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352

consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123),

bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

Per costante giurisprudenza, in un procedimento

assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della

controversia giudiziale, mentre nella fase che precede la decisione essa è un

organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (RAMI

1997.

U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1).

Nella DTF 125 V

351.

seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte

federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto valore probante, a condizione che

essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri

di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano

dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si

trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di

metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere

delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente

fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (cfr. anche Pratique

VSI 2001 pag. 108 segg.).

Il Tribunale federale ha poi precisato

nella DTF 135 V 465 che il giudice delle assicurazioni

sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici

interni che si trovano alle dipendenze dell'amministrazione, a condizione

che non sussista un minimo dubbio sull'affidabilità e sulla concludenza delle

conclusioni contenute in tali rapporti (cfr., fra le ultime, STF 9C_168/2020

del 17 marzo 2021, consid. 5.1; STF 8C_583/2020 del 4 marzo 2021, consid. 4.1).

Sempre secondo l'Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la

Corte europea dei diritti dell'uomo ha dedotto dall'art. 6 cpv. 1 CEDU,

discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l'affidabilità

dei rapporti dei medici interni all'amministrazione mediante dei mezzi di prova

propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,

anche le certificazioni dei medici curanti.

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni

(DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Ancora recentemente (STF

9C_168/2020 del 17 marzo 2021, consid. 3.2; STF 8C_532/2020 del 3 febbraio

2021, consid. 4.1), l'Alta Corte ha ribadito che diversamente dai (semplici)

rapporti medici interni all'assicuratore, ove è sufficiente un minimo dubbio

sull'affidabilità e sulla concludenza degli stessi perché l'assicurato sia

sottoposto a esame medico esterno, alle perizie esperite nell'ambito della

procedura amministrativa (art. 44 LPGA) o giudiziaria da medici specialisti

esterni deve essere riconosciuta piena forza probante nell'ambito dell'accertamento

dei fatti, nella misura in cui non si presentano indizi concreti sull'affidabilità

della perizia stessa (DTF 135 V 465 consid. 4.4 pag. 470; 125 V 351 consid.

3b/bb pag. 353). Tali perizie non possono essere messe in dubbio soltanto

perché esse dovessero giungere a conclusioni diverse dai medici curanti.

Rimangono riservati i casi in cui si dovesse imporre un complemento al fine di

chiarire alcuni aspetti o direttamente una conclusione opposta, poiché i medici

curanti lasciano emergere aspetti importanti e non solo un'interpretazione

medica puramente soggettiva. A tal riguardo occorre ricordare la natura

differente del mandato di cura e di perito (fra le tante sentenze, cfr.

8C_55/2018 del 30 maggio 2018 consid. 6.2 e 8C_820/2016 del 27 settembre 2017

consid. 5.3).

In merito ai rapporti del medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/ 2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, a suo favore (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer,

Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353). Inoltre,

il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un'opinione

contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia

ordinata dal giudice o dall'amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF

9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010

consid. 3.4).

L'Alta Corte, nella sentenza

9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto ribadito ancora nella STF 9C_721/2012

del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, trattandosi delle divergenze di

opinione tra medici curanti e periti interpellati dall'amministrazione o dal

giudice, ha precisato quanto segue:

" (…) On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et

médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en

oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns

et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères

jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur

reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au

vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat

thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR

2008.

IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai

2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration

ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou

plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va

différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement

vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont

suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert. (…)".

Infine, va ricordato

che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere

la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui

egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.7

Nella concreta evenienza, tutto

ben considerato, il TCA non ha alcun valido motivo per discostarsi dalla

valutazione del medico fiduciario dell'assicuratore resistente.

Il dr. med. __________, chirurgo ortopedico, ha accertato una

situazione stabile così come certificato dal dr. med. __________, medico

curante del ricorrente, specialista in reumatologia.

Quest'ultimo, già il 20 agosto 2019 (doc. 189), ha attestato che

l'assicurato aveva raggiunto uno stadio in cui lavorando al 50% non abbisognava

di particolari cure e riusciva a portare a termine il lavoro senza comparsa di

tumefazioni o dolore, pertanto il quadro era stabilizzato. Al riguardo, egli ha

precisato che nel momento in cui l'interessato lavorava con una percentuale

superiore o in misura completa, v'era un'insorgenza graduale e progressiva di

dolore che lo costringeva a sedersi molto spesso e il giorno dopo il ginocchio

era tumefatto con versamento evidente che ogni tanto doveva essere evacuato. A

complicare il quadro, ha rilevato il curante, una forma di insufficienza

renale, perciò l'utilizzo di FANS doveva essere limitato al minimo. Tutto ciò,

ha concluso, con una percentuale di lavoro del 50% non si verificava.

In un altro referto del 20 agosto 2019 (doc. 185) - data poi

corretta nel 16 ottobre 2019 (doc. 189) -, il reumatologo ha affermato che

"con una adeguata mole lavorativa il

paziente conduce una vita normalissima senza dolori e senza bisogno di farmaci

o di artrocentesi, bisogno che insorge dopo alcuni giorni di lavoro in misura

completa.".

Quest'ultima affermazione, d'avviso del Tribunale, racchiude le

conclusioni tratte dall'assicuratore, che vanno qui tutelate.

Il dr. __________ ha infatti evidenziato che se l'assicurato può

svolgere un lavoro adatto alle sue condizioni di salute, egli può condurre una

vita normale e non dovere più fare capo agli antinfiammatori per lenire il

dolore al ginocchio sinistro quando lo sforza a lungo. In altre parole, se

l'attività di cuoco svolta a tempo pieno gli provoca, dopo alcuni giorni, dei

dolori tali da dovere ricorrere all'assunzione di farmaci antidolorifici per

potere continuare a lavorare al 100%, ecco che lo stesso medico curante ha implicitamente

consigliato di effettuare dei lavori consoni allo stato di salute, così da non

dovere ricorrere a dei presidi farmacologici che, peraltro, vanno limitati in

presenza dell'insorgenza di una forma di insufficienza renale.

Tuttavia, al riguardo il reumatologo ha affermato che "Pensare ad una riqualificazione alla sua età diventa

improponibile", motivo per cui si doveva attribuire all'assicurato

una rendita di invalidità commisurata alla sua limitazione e rivalutare l'IMI.

Nel successivo rapporto del 20 ottobre 2020 (doc. 221), il dr.

med. __________ ha osservato che l'avere ripreso a tempo pieno l'esercizio

dell'attività di cuoco ha comportato nuovamente al ricorrente dei problemi al

ginocchio, che dal 13 ottobre 2020 l'hanno costretto a un'inabilità lavorativa

del 50% per alcune settimane. Il curante ha certificato che lavorando al 50%

come cuoco l'assicurato era in grado di mantenere una buona condizione, perciò

"sembrerebbe che il limite consentito al

paziente affinché non debba sempre ricorrere al medico sia del 50% oppure che

vengano presi opportuni provvedimenti sul lavoro che gli permettano riposo

periodico per non affaticare il ginocchio, cosa che non appare attuabile per la

mansione di cuoco.".

Da queste considerazioni il TCA ritiene, conformemente a quanto

attestato dal dr. med. __________ (cfr. visita medica di chiusura del 31 luglio

2020), che come cuoco il ricorrente non è più in grado di lavorare a tempo

pieno, ma che in altre attività in cui il ginocchio sinistro non sia troppo

sollecitato la sua capacità lavorativa è totale.

La limitazione del 50% si riferisce chiaramente al lavoro come

cuoco, non essendo possibile, per definizione stessa, trovare degli

accorgimenti che permettano all'assicurato di non affaticare troppo il

ginocchio nell'esecuzione di tali mansioni. Nel suo caso, poi, egli ha

riconosciuto che il datore di lavoro, proprio perché è alle sue dipendenze

ormai da decenni ed è in ottimi rapporti, gli ha fornito degli aiuti e degli

accorgimenti permettendogli anche di effettuare delle pause. Tuttavia, in

occasione della visita del 31 luglio 2020, l'insorgente ha dichiarato al medico

fiduciario che quando sforza il ginocchio - durante la sua attività - ha dolori

che lo costringono a prendere dei farmaci e che la sua autonomia è di cinque

ore, mentre quando è a casa e non fa sforzi non ha disturbi importanti e riesce

quindi a vivere una vita normale.

Non si vede dunque per quale motivo un'attività adeguata

rispettosa dei limiti funzionali e di carico individuati dal dr. med. __________

non possa essere esercitata dal ricorrente a tempo pieno. Non v'è per esempio

alcun impedimento nello svolgere un'attività da seduto rispettivamente

alternando la posizione eretta con quella seduta, circostanza che purtroppo non

è realizzabile nella mansione di cuoco, perché altrimenti egli avrebbe potuto

senza problemi continuare ad esercitarla come in passato.

2.8

In merito alla questione

dell'assunzione di antinfiammatori va osservato che è a giusta ragione che il

dr. med. __________ ha concluso che l'esercizio di un'attività adeguata non

dovrebbe comportare per l'assicurato di fare capo a dei FANS.

In effetti, se il ricorrente svolge un'attività rispettosa dei

limiti funzionali e di carico individuati dal medico fiduciario il 31 luglio

2020, allora non v'è nemmeno ragione, di principio, di dovere fare capo a degli

antidolorifici, proprio perché un'attività adatta alle sue condizioni di salute

non dovrebbe comportare dei dolori al ginocchio infortunato. È soltanto nel

caso in cui dei dolori si dovessero comunque presentare malgrado lo svolgimento

di un'attività lavorativa adeguata, che l'assicurato dovrebbe fare capo a degli

antinfiammatori, tuttavia non steroidei. A tale proposito, lo stesso dr. med. __________

ha indicato l'assunzione di paracetamolo e/o di Novalgine.

Non si vede dunque per quale motivo la somministrazione di farmaci

contenenti questi preparati, per di più, di principio, in via sporadica e non

continuativa come è il loro utilizzo più consueto, dovrebbe comportare una

diminuzione della capacità lavorativa del ricorrente in un'attività, non va

dimenticato, adatta alle sue condizioni di salute con particolare riferimento al

ginocchio sinistro e che quindi non dovrebbe causargli alcun nocumento.

Non solo, quindi, si può ritenere che un'attività lavorativa

adeguata alle limitazioni poste dal medico fiduciario dell'assicuratore possa

essere svolta dal ricorrente in ragione del 100%, ma che anche qualora

insorgessero dei dolori durante l'esecuzione della stessa egli potrebbe

indiscutibilmente fare capo a degli antidolorifici non steroidei, senza con ciò

gravare sull'insufficienza renale cronica moderata di cui è affetto e, per l'appunto,

sull'esigibilità stessa dell'attività lavorativa.

2.9

Visto quanto precede, occorre

dunque ritenere accertato, almeno con il grado della verosimiglianza preponderante,

che l'insorgente sarebbe in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento

completo, un'attività lavorativa confacente al suo stato di salute

infortunistico.

2.10

Per quanto concerne l'aspetto

economico, poiché non è stato contestato come tale dall'assicurato, il

Tribunale non verifica il grado di invalidità del 14% ritenuto dall'CO 1 con il

metodo di raffronto dei redditi. Ci si limita a osservare che, a richiesta del

TCA (doc. V), l'assicuratore ha precisato che tale grado discende dal calcolo

effettuato il 12 gennaio 2021 (doc. 244), mentre nella decisione, per una

svista, il grado diverge (doc. VI).

2.11

In esito a tutto quanto esposto,

occorre concludere che a ragione l'CO 1 resistente ha valutato il grado dell'invalidità

dell'assicurato tenendo conto di un'abilità lavorativa del 100% in attività

adeguate, fermo restando i limiti funzionali e di carico stabiliti dal medico

fiduciario.

La decisione su opposizione impugnata mediante la

quale l'assicuratore infortuni ha attribuito all'assicurato dal 1°

novembre 2020 il diritto a una rendita di invalidità del 14% deve

dunque essere confermata e il ricorso va respinto.

2.12

Il 1°

gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L'art. 61 lett. a

LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di

regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in vigore l'art. 61 lett. fbis

LPGA, secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura

è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In concreto il ricorso concerne prestazioni LAINF e il legislatore

non ha previsto di prelevare delle spese.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione

è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare

la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente La

segretaria

Daniele Cattaneo Stefania

Cagni