35.2021.38
Incidente in auto con danni organici.L'adeguatezza del nesso di causalità tra disturbi psichici e infortunio è stata valutata classificando l'infortunio di media gravità vera e propria, ma nessuno dei criteri è adempiuto. Disturbi psichici non constituiscono una conseguenza adeguata dell'infortunio
16 agosto 2021Italiano33 min
persistenza di disturbi di natura psichica, l’obbligo prestativo dell’assicuratore
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2021.38
TB
Lugano
16 agosto 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 7 aprile 2021 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 23 febbraio 2021 emanata
da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto in fatto
1.1. Il 14 marzo 2020, verso le
ore 23.25 (doc. 6.1), RI 1, 1990, era alla guida della sua automobile quando
un'altra vettura che viaggiava in senso contrario l'ha urtato lateralmente. Nel
primo pomeriggio dell'indomani egli si è recato al pronto soccorso
dell'Ospedale __________ di __________, dove è stata effettuata una radiografia
alla colonna cervicale e al ginocchio destro, diagnosticata una cervicalgia
post traumatica e prescritti un collare cervicale morbido e del paracetamolo
(doc. 3.3).
Il datore di lavoro ha notificato l'infortunio il 17 marzo 2020
(doc. 4) a CO 1, che ha assunto il caso e versato le prestazioni di diritto.
1.2. I vari medici curanti hanno
certificato un'inabilità lavorativa totale dapprima di carattere somatico poi
anche psichico fino al 26 gennaio 2021 (docc. 3.4, 3.5, 3.7, 5.1-5.16).
L'assicuratore infortuni ha interpellato alcuni di essi (docc. 2.5, 2.7 e 2.8)
e dopo avere sottoposto l'intera documentazione medica acquisita al proprio
servizio medico, il 1° ottobre 2020 (doc. 2.14) ha comunicato all'assicurato
che gli specialisti intervenuti hanno modificato nel tempo la diagnosi posta.
Inoltre, dalla prima diagnosi di cervicalgia, non è stata effettuata alcuna
risonanza magnetica che evidenzi delle alterazioni post-traumatiche, perciò
l'amministrazione ha concluso che per certo il sinistro non ha provocato alcun
danno strutturale di tipo organico a livello del tratto cervicale. Considerato
il lasso di tempo trascorso (6 mesi), i disturbi attuali non avevano più
nessuna relazione causale con l'infortunio; irrilevante era che prima di allora
l'assicurato non avesse manifestato alcuna sintomatologia. Un nesso causale non
poteva quindi essere riconosciuto e dopo il 30 settembre 2020 l'assicuratore
rifiutava perciò ogni pretesa di prestazione.
1.3. Preso atto delle rimostranze
dell'assicurato, che lamentava ulteriori disturbi accertati dai medici curanti
quali problemi cervicali e lombari con difficoltà nel muovere la spalla destra
e grave ansia, sentito il 19 ottobre 2020 (doc. 3.6) il dr. med. __________,
specialista in ortopedia e chirurgia ortopedica, con decisione del 23 ottobre
2020 (doc. 2.20) l'assicuratore infortuni ha ribadito quanto affermato tre
settimane prima e ha pertanto rifiutato ogni pretesa di prestazione dopo il 30
novembre 2020, non risultando più, i disturbi, in nesso causale con
l'infortunio di marzo.
1.4. Con decisione su opposizione
del 23 febbraio 2021 (doc. A) CO 1 ha respinto l'opposizione dell'assicurato
del 17 novembre 2020 (doc. 2.22).
L'assicuratore infortuni ha ripercorso cronologicamente i fatti e
la documentazione medica raccolta e, per quanto concerne la diagnosi di
cervicalgia, il suo medico fiduciario ha ritenuto che l'interessato avesse
raggiunto lo status quo ante al più tardi il 14 ottobre 2020. A dire
dell'amministrazione, tale conclusione è stata solo genericamente contestata
dall'assicurato, lasciando intendere che, poiché i disturbi lamentati al tratto
cervicale non erano presenti prima dell'infortunio, andavano considerati quale
conseguenza dello stesso e quindi in correlazione di causalità.
L'assicuratore, rifacendosi al principio "post hoc, ergo
propter hoc" e ricordato che il dr. med. __________ ha evidenziato
l'assenza di comprovate patologie di origine traumatica, non ha ritenuto
sostenibile il nesso di causalità naturale invocato dall'assicurato. Pertanto,
al più tardi il 14 ottobre 2020 egli aveva raggiunto lo status quo ante
per quanto concerne la cervicalgia, non essendo stati apportati ulteriori
elementi probatori che giustificassero di discostarsi dal referto del medico
consulente.
Per quanto concerne i problemi psichici tuttora lamentati e
attestati dal dottor __________ (doc. B), secondo cui tali disturbi sarebbero
da porre in relazione di causalità, come la cervicalgia, con l'infortunio del
14 marzo 2020, l'assicuratore infortuni ha classificato l'infortunio occorso
all'interessato di gravità media se non leggera, essendosi prodotto in
circostanze tutto sommato banali, non ha necessitato il coinvolgimento della
polizia e ha avuto per conseguenza delle lesioni non di particolare gravità.
Inoltre, le cure mediche prestate non sono risultate errate e non hanno
rivestito carattere particolarmente gravoso, essendosi trattato di una mera
terapia antalgica. La cura medica non ha avuto una durata eccezionale.
Pertanto, in presenza solo di un’unica delle sette condizioni esatte dalla
giurisprudenza per ammettere l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra
Fatti
i disturbi psichici lamentati e l'infortunio in discussione, ossia la
persistenza di disturbi di natura psichica, l’obbligo prestativo dell’assicuratore
è stato escluso. CO 1 ha poi rilevato che i disturbi psichici sono stati
accertati, per la prima volta, il 21 maggio 2020 ossia trascorsi due mesi
dall'evento, ciò che comproverebbe l’assenza di nesso di causalità con
l'infortunio.
In merito alla richiesta di riconoscere un'indennità per
menomazione della integrità (IMI) del 12% avanzata dallo psichiatra dottor __________,
l'amministrazione ha ricordato i principi legali e giurisprudenziali che
reggono la materia evidenziando l'assenza del nesso di causalità adeguata tra
detti disturbi e l'infortunio richiamando l'art. 24 LAINF. L’assicuratore ha
però anche osservato come questi disturbi non superassero manifestamente la
soglia fissata dalla giurisprudenza, e dalle relative tabelle, per riconoscere
l'esistenza di una menomazione rilevando poi come le conclusioni tratte dallo
psichiatra curante, dopo neanche un anno dall'evento, fossero premature.
1.5. Con ricorso del 7 aprile 2021
(doc. I) RI 1, patrocinato dall'avv. RA 1, si è aggravato al Tribunale
chiedendo di riconoscergli "le
prestazioni LAINF e dunque una rendita LAINF intera dal 1° dicembre 2020"
come pure un'indennità per menomazione dell'integrità senza quantificarne
l'ammontare.
Il ricorrente ha rilevato di essere stato seguito da più medici, i
quali hanno attestato di mese in mese la sua totale inabilità lavorativa. Egli
si è pure rivolto a degli specialisti, quali il neurochirurgo dr. __________
che per primo ha certificato i disturbi psichici, la psicologa __________ e lo psichiatra
dottor __________. Tutti questi referti sono stati trasmessi all'assicuratore,
che però non l'ha mai fatto visitare da un suo medico interno, mentre il dr. __________
si è basato soltanto sulle certificazioni fornite dall'assicurato medesimo, il
quale si è sottoposto a una perizia da parte del dottor __________, che è
giunto a una conclusione diametralmente opposta. L'insorgente ha rimproverato
all'amministrazione di non avere verificato compiutamente il suo stato di
salute, non avendo analizzato attentamente la documentazione medica agli atti
né la sua capacità lavorativa attuale, limitandosi a sostenere, senza però il
minimo riscontro probatorio, che i suoi disturbi psichici non si trovavano in
correlazione con l'infortunio.
Il ricorrente rileva come, di fatto, egli risulti ancora inabile
al lavoro dal marzo 2020 e non sarebbe corretto affermare, con certezza, che i
disturbi attuali non sono più in nesso causale con l'evento infortunistico e
che siano dovuti ad altre patologie, non trovando tale conclusione alcun
riscontro negli atti medici che, invece, attestano il contrario. Il ricorso
contesta il raggiungimento dello status quo ante al 14 ottobre 2020 e
che la sua capacità lavorativa sia da allora totale.
Secondo la tesi del ricorrente in assenza dell’infortunio non
sarebbero insorti i disturbi psichici. La valutazione del dr. med. __________
porrebbe in evidenzia adeguatamente le conclusioni errate tratte
dall'assicuratore. L’assicurato chiede quindi che il Tribunale cantonale delle
assicurazioni ordini una perizia giudiziaria tesa a stabilire la natura, il
tipo e la gravità delle limitazioni mediche per svolgere un'attività lavorativa
in conseguenza all'infortunio. L’esposto critica poi il fatto che
l’assicuratore abbia fatto capo all’ortopedico dr. med. __________ per una
valutazione avente rilievo sugli gli aspetti psichici.
1.6. Invitata a prendere posizione
in merito al ricorso, dopo avere postulato (doc. III) e ottenuto (doc. IV) una
proroga, CO 1, patrocinata dall’avv. RA 2 di __________, si è espressa il 21
maggio 2021 (doc. VII). Gli argomenti posti alla base della risposta richiamano
la decisione impugnata e saranno, laddove necessario, ripresi in corso di
motivazione.
Invitate le parti a
formulare richieste di complementi probatori il 25 (doc. IX) rispettivamente il
31 maggio 2021 (doc. XI) l'assicuratore prima e l'insorgente poi, hanno
comunicato al TCA di non avere ulteriori mezzi di prova. CO 1 ha ulteriormente
ribadito la completezza degli atti (doc. XIII).
considerato in diritto
2.1 Oggetto del contendere è
sapere se CO 1 fosse legittimata a sospendere, dal 1° dicembre 2020, il proprio
obbligo prestativo considerando assente il nesso causale adeguato tra i
disturbi psichici lamentati dal ricorrente e l'infortunio del 14 marzo 2020,
rispettivamente se il ricorrente possa pretendere un’indennità per menomazione
dell'integrità (IMI) in conseguenza a detti disturbi psichici.
2.2. In base all'art. 6 cpv. 1
LAINF, per quanto non altrimenti previsto dalla legge, le prestazioni
assicurative sono servite a fronte di infortuni professionali, non
professionali e di malattie professionali. Per l'art. 10 LAINF l'assicurato ha
diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (DTF 109 V 43 consid.
2a; art. 54 LAINF) mentre, in applicazione dell'art. 16 cpv. 1 LAINF,
l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA)
a seguito d'infortunio ha diritto all'indennità giornaliera che nasce il terzo
giorno successivo a quello dell'infortunio (art. 16 cpv. 3 LAINF) e si estingue
con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una
rendita o con la morte dell'assicurato. L'indennità giornaliera (art. 16 cpv. 4
LAINF) è versata ai disoccupati senza computare periodi di attesa (art. 18 cpv.
1 LADI) o giorni di sospensione (art. 30 LADI).
In base all'art. 19 cpv. 1 LAINF il diritto alla rendita nasce
qualora dalla continuazione della cura medica non sia da attendersi un
sensibile miglioramento della salute dell'assicurato e siano conclusi eventuali
provvedimenti d'integrazione dell'AI. Il diritto alla cura medica ed alle
indennità giornaliere cessa con la nascita del diritto alla rendita. Il diritto
si estingue con l'assegnazione di un'indennità unica complessiva, con il riscatto
della rendita o con la morte dell'assicurato (art. 19 cpv. 2 LAINF). Parimenti,
il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da
attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato (cfr. art.
19 cpv. 1 LAINF). Non sono sufficienti persistenti dolori per conferire il
diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un
miglioramento sensibile dello stato di salute (Ghélew,
Ramelet, Ritter,
Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, pag. 41
segg.).
La giurisprudenza federale ha precisato che il “sensibile
miglioramento” dell'art. 19 cpv. 1 LAINF va valutato in funzione
dell'entità del previsto aumento oppure del ripristino della capacità
lavorativa, nella misura in cui quest'ultima è pregiudicata dalle sequele
infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti).
2.3. Presupposto essenziale per
l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è
l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue
conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa
ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si
sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non
occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno
alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri
fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica
dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua
non del danno.
È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e
danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali (RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145;
DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M.,
U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA
del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella
causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid.
3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983
p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112
V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité
dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al
riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non
ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (DTF 119 V 31; DTF
118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V
46).
Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra
infortunio e danno sia possibile, ma non possa essere reputata probabile, il
diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato deve essere negato
(DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e
sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le
proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale.
Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in
due casi:
- quando
lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva
immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status
quo sine).
(RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser,
Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in
Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con
l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza,
l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se
l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla
salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che
fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale
dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della
verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non
giochi più un effetto causale non è sufficiente.
2.4. Il diritto a prestazioni
assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata
tra l'evento dannoso e il danno alla salute.
Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto
quando, secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita, il
fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto,
sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in
questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a,
DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze citate).
Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale,
l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il
requisito della causalità adeguata (DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a;
su queste questioni vedi pure: Ghélew,
Ramelet, Ritter, op. cit., pagg. 51-53).
La giurisprudenza ha inoltre stabilito che in caso di danno alla
salute fisica, dal momento in cui è accertata la causalità naturale il nesso di
causalità è generalmente ammesso (DTF 127 V 102 consid. 5
b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; Meyer-Blaser,
Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungs-rechts, in SZS 2/1994,
p. 104s; M. Frésard, L'assurance-accidents
obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungs-recht [SBVR], n. 39).
Per contro, la giurisprudenza ha elaborato più criteri per
valutare l'adeguatezza del nesso di causalità tra un infortunio e dei disturbi
psichici sviluppati successivamente dalla vittima. Essa ha dapprima classificato
gli infortuni in tre categorie, a seconda della dinamica: gli infortuni
insignificanti o leggeri (per esempio, una caduta o scivolata banale), gli
infortuni di media gravità e gli infortuni gravi (DTF 115 V 133).
Per procedere a tale classificazione, non si deve considerare il
modo in cui l'infortunio è stato vissuto dall'interessato, ma piuttosto
l'evento traumatico in quanto tale da un punto di vista oggettivo. In presenza
di un infortunio di media gravità, occorre prendere in considerazione un certo
numero di criteri, di cui i più importanti sono:
- le
circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare
spettacolarità dell'infortunio;
- la
gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la
loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
- la durata
eccezionalmente lunga della cura medica;
- i disturbi somatici
persistenti;
- la
cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
- il
decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
- il
grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
Non in ogni caso è necessario che tutti i criteri appena
menzionati siano presenti. La presenza di un unico criterio può bastare per
ammettere l'adeguatezza del nesso di causalità quando l'infortunio va
classificato fra quelli al limite della categoria degli eventi gravi. Per
contro, in presenza di un infortunio che si situa al limite di quelli
insignificanti o leggeri, le circostanze da considerare devono cumularsi oppure
rivestire un'importanza particolare affinché si possa ammettere il carattere
adeguato del nesso di causalità (DTF 115 V 133, consid. 6c/aa e bb e 409s.,
consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss. consid.
4a).
2.5. Nel caso concreto, dalla
decisione su opposizione impugnata si evince che l'assicuratore infortuni ha lasciato
aperta la questione a sapere se le turbe psichiche tuttora lamentate
dall'assicurato costituiscano una conseguenza naturale dell'evento
infortunistico in discussione mentre ha valutato il sussistere del nesso di
causalità adeguata, escludendolo poiché adempiuto soltanto uno dei necessari
criteri cumulativi previsti dalla giurisprudenza nel caso di un infortunio
qualificato di gravità media, se non addirittura leggera. L’assicuratore ha in
particolare evidenziato il lungo periodo di latenza dei disturbi lamentati
apparsi solo due mesi dopo l'infortunio, ciò che rafforzerebbe la tesi secondo
cui i disturbi lamentati non si troverebbero in nesso di causalità con l'evento
in questione.
Il ricorrente ha per contro sostenuto, fondandosi in particolare
sulla valutazione del 15 novembre 2020 (doc. B) del dottor __________ che ha
posto la diagnosi di disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso
(ICD-10: F43.23), che questi disturbi psichici, tuttora presenti, derivino
senza alcun dubbio dal trauma subìto nel marzo 2020, in assenza, prima di
allora, di problemi di questa natura. Da ciò scaturirebbe il nesso di causalità
naturale con l'evento.
Questa Corte rileva, in merito all'affermazione, più volte
espressa dall'insorgente, secondo cui un nesso di causalità naturale sarebbe
dato già per il solo motivo che, prima dell'incidente stradale del 14 marzo
2020, egli non aveva mai lamentato alcun problema psichico, che la stessa non
può essergli di alcun sostegno. La giurisprudenza federale ha infatti già
chiarito che l’assenza di problemi di natura psichiatrica antecedentemente
all’infortunio e la loro comparsa successivamente allo stesso ha rilievo unicamente
per l’aspetto del nesso causale naturale, ma non dimostra il sussistere di un
nesso causale adeguato (STF 8C_357/2020 dell'8 settembre 2020 consid. 4.3; STCA
35.2020.61 del 25 gennaio 2021, consid. 2.7).
Il principio “post hoc, ergo propter
hoc” (dopo questo, dunque a causa di questo) non ha valenza scientifica. La
giurisprudenza federale ha stabilito che per il solo fatto d'essere insorto
dopo l'infortunio, un disturbo alla salute non può essere ritenuto una sua
conseguenza. Tale argomento è insostenibile dal profilo della medicina
infortunistica e inammissibile da quello probatorio come ricorda il TF nella
STF 8C_725/2012 del 27 marzo 2013 consid. 7.2.2:
" Der Versicherte argumentiert weiter, "woher sonst, wenn nicht vom
Unfall aus dem Jahre 1993, kommen die erwähnten Beschwerden an der linken
oberen Extremität?" Die mit dieser rhetorischen Frage angerufene
Beweisregel "post hoc ergo propter hoc" (vgl. BGE 119 V 335 E. 2b/bb
S. 341 f.) ist jedoch praxisgemäss unfallmedizinisch nicht haltbar und
beweisrechtlich nicht zulässig.”
Sul tema si vedano anche Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des
Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 30, nota 96; A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, Bundesgesetz über die
Unfallversicherung, Zurigo 1995, p. 41].
2.6. Al
fine di stabilire il sussistere dell'adeguatezza del
legame causale tra conseguenze patite e infortunio, occorre anzitutto procedere
alla classificazione dell'infortunio. Per farlo occorre per prima fondarsi
sulla descrizione del suo svolgimento.
In concreto non sono presenti agli atti rapporti di polizia ma
unicamente il rapporto di constatazione amichevole di incidente, controfirmato
dai due protagonisti (doc. 6.1) dal quale risulta che il 14 marzo 2020, alle
ore 23.25, il ricorrente stava viaggiando sul suo veicolo quando, in senso
opposto, è giunta la vettura dell’altro protagonista che ha forato e quindi
urtato il veicolo del ricorrente. Il disegno dei danni riportati dalle due
autovetture mostra l'automobile dell'assicurato con ammaccati tre quarti della
fiancata sinistra e la parte anteriore destra, mentre l'altro veicolo ha
riportato dei danni all'intera parte anteriore e a metà della fiancata destra.
Entrambe le automobili avrebbero verosimilmente terminato la propria corsa
contro il muro a lato delle rispettive carreggiate.
Tenuto conto della dinamica oggettiva dell'evento e precisato che,
in questo contesto, non devono essere prese in considerazione le conseguenze
dell'infortunio né le circostanze concomitanti (STF 8C_584/2010 dell'11 marzo
2011; SVR 2008 UV Nr. 8), l’infortunio può essere classificato di media gravità
vera e propria.
Nella STF 8C_948/2012 del 7 marzo 2013 l'Alta Corte ha qualificato
come infortunio di grado medio un incidente occorso sull'autostrada, nel quale
un'automobile che viaggiava a circa 100 km/h è stata tamponata e, dopo essersi
girata a tre riprese, è entrata in collisione con altri veicoli. Medesima
classificazione è stata stabilita nella STF 8C_354/ 2011 del 3 febbraio 2012,
concernente il caso di un'assicurata che era stata urtata da un veicolo che
viaggiava sulla corsia opposta, di notte, ad una velocità di circa 80 km/h, il
quale dopo avere invaso l'altra corsia era andato a collidere dapprima con
l'automobile del marito dell'assicurata (che viaggiava davanti a lei) e, dopo
aver girato su se stesso, con la sua. Anche nella STF 8C_560/2015 del 29 aprile
2016 il Tribunale federale ha qualificato come infortunio di grado medio
propriamente detto quello occorso ad un assicurato il quale, dopo essersi
addormentato al volante della propria automobile, è andato ad urtare contro la
barriera delimitante la parte destra della carreggiata, rigirandosi più volte
su sé stesso prima di uscire di strada.
Vista l’entità dell’infortunio il giudice deve valutare le
circostanze connesse al medesimo in base ai criteri elaborati dal Tribunale
federale e qui evocati nelle considerazioni esposte in precedenza.
2.7. Per ammettere l'adeguatezza
del nesso causale, è necessario che un fattore fosse presente in maniera
particolarmente incisiva oppure l'intervento di più criteri. Nella sentenza
8C_101/2020 del 9 giugno 2020, al considerando 3, il Tribunale federale ha
ribadito che, in caso di infortuni che fanno parte
della categoria di grado medio vera e propria, devono essere
adempiuti almeno tre dei sette criteri di rilievo, affinché possa essere
riconosciuta l'esistenza del nesso causale adeguato (STF 8C_897/2009 del 29
gennaio 2010, pubblicata in SVR 2010 UV Nr. 25 consid. 4.5).
A titolo di premessa, occorre precisare che nell'apprezzamento
dell'adeguatezza del nesso di causalità in materia di turbe psichiche, vanno
considerati unicamente i disturbi di natura somatica che si trovano in una
relazione di causalità, naturale e adeguata, con il sinistro assicurato (RAMI
1999 U 341 p. 409 e RAMI 1993 U 166, p. 94 consid. 2c e riferimenti).
Sempre in questo contesto, va precisato che i disturbi che si
impongono come somatici, ma che non possono essere spiegati a sufficienza dal
profilo organico, non devono essere presi in considerazione, si veda in merito
la STF 8C_1044/2010 del 12 maggio 2011 consid. 4.4.4:
" Die als körperlich imponierenden organisch jedoch nicht hinreichend
erklärbaren Beschwerden sind bei einer Prüfung der Adäquanz nach BGE 115 V 133
nicht in die Beurteilung einzubeziehen (Urteil 8C_825/2008 vom 9. April
2009 E. 4.6).”
Per quanto concerne la dinamica dell'evento traumatico, il
ricorrente, conducente, è stato urtato lateralmente da una automobile
proveniente in senso inverso; non è nota la velocità di crociera di nessuno dei
due veicoli. Alla luce della casistica in materia di incidenti stradali, l'evento
occorso all'insorgente non risulta né particolarmente drammatico né
spettacolare per come si è svolto.
È utile precisare che, secondo la giurisprudenza, il criterio in
questione è da valutare oggettivamente e non in base alle sensazioni
soggettive, rispettivamente ai sentimenti di paura provati dalla persona
assicurata (DTF 140 V 356 consid. 5.6.1; STF 8C_101/2020 del 9 giugno 2020,
consid. 4.2.1). In ogni infortunio di media gravità è insita una certa
spettacolarità, la quale non è tuttavia ancora sufficiente per ritenere
adempiuto il criterio (STF 8C_101/2020 del 9 giugno 2020, consid. 4.2.1; STF
8C_627/2019 del 10 marzo 2020, consid. 5.4.1; STF 8C_560/ 2015 del 29 aprile
2016, consid. 4.4.1 e rinvii; DTF 137 V 199 consid. 3.5.1 non pubblicato).
Occorre considerare la dinamica dell'infortunio in quanto tale e non il danno
alla salute che ne è conseguito. Non si tiene conto del successivo processo di
guarigione (STF 8C_738/2011 del 3 febbraio 2012, consid. 7.3.1). Del resto, l'Alta Corte è giunta alla medesima conclusione
nei casi, citati in precedenza, di assicurati vittime di incidenti della
circolazione analoghi a quello qui in discussione (STF 8C_948/ 2012 del
7 marzo 2013; STF 8C_354/2011 del 3 febbraio 2012; STF 8C_560/2015 del 29
aprile 2016).
Sul criterio della gravità o della
particolare caratteristica delle lesioni lamentate, si rileva che il giorno
successivo all'incidente del 14 marzo 2020 l'assicurato si è recato al
pronto soccorso, dove sono state eseguite una radiografia al ginocchio destro e
una alla colonna cervicale. Non sono state riscontrate fratture, mentre è stato
segnalato soltanto un piccolo graffio sul volto, non ematomi o tumefazioni
apprezzabili all'esame testa piedi (doc. 3.3).
Non si tratta manifestamente, in
concreto, di lesioni gravi o atte a comportare disturbi psichici, tanto che
l'interessato (che ha atteso il giorno successivo per i controlli medici) dopo
il controllo è stato dimesso in buone condizioni cliniche ed emodinamiche; gli
è stato consigliato riposo, una rivalutazione a breve da parte del medico
curante, un collare cervicale morbido da tenere per sei giorni e al bisogno
paracetamolo.
Il dottor __________, medico chirurgo, il
24 marzo 2020 (doc. 3.4) ha prescritto una terapia a base di FANS
(paracetamolo) per la cervicalgia post-traumatica che ha diagnosticato e il 27
aprile 2020 (doc. 5.16) ha certificato che l’assicurato doveva svolgere un
ciclo di riabilitazione. Il 19 giugno 2020 (doc. 5.2) il medico ha accertato
che l'esecuzione di tale terapia era in corso. Il dr. __________,
neurochirurgo, il 21 maggio 2020 (doc. 3.5) ha indicato che era in corso
fisioterapia per i dolori alla spalla e al ginocchio destro e che aveva portato
un collare.
Va qui ricordato come la giurisprudenza
ha precisato che se le conseguenze dell’infortunio hanno costretto l'assicurato
a cambiare professione, ciò non basta per ritenere soddisfatto il criterio
analizzato che implica l'esistenza di lesioni fisiche gravi o,
trattandosi della loro particolare natura, delle lesioni interessanti organi ai
quali l'uomo attribuisce una particolare importanza soggettiva come ad esempio
la perdita di un occhio oppure la mutilazione della mano dominante (STF
8C_566/2013 del 18 agosto 2014, consid. 6.2.2). L'incidente
deve mettere in pericolo la vita del paziente (STF 8C_9/2010 dell'11 giugno
2010 consid. 3.7; STF 8C_806/2009 del 15 gennaio 2010 consid. 4.1.3 con
riferimenti).
Nel caso all’esame l'assicurato non ha riportato dei danni alla
salute aventi carattere di rilevanza, non vi sono d'altronde agli atti reperti
clinici e oggettivi che comprovino un tale stato di salute. Non vi si è in
presenza di lesioni organiche gravi o particolarmente idonee a provocare un'elaborazione
psichica abnorme ai sensi della giurisprudenza (in questo senso, si vedano del
resto la STF 8C_795/2012 del 28 novembre 2012 consid. 5.3.2, riguardante un'assicurata
vittima di un trauma cranio-cerebrale con emorragia subaracnoidea frontale a sinistra,
che aveva reliquato cefalee come pure disturbi dell'olfatto e del gusto, in cui
il Tribunale federale ha negato che il criterio in discussione fosse adempiuto,
anche soltanto in forma semplice; la STF 8C_197/2009 del 19 novembre 2009
consid. 3.6 relativa a un politrauma definito dai medici come grave con trauma
toracico e addominale nonché fratture aperte del cranio; la STF 8C_991/2009 del
6 maggio 2010 consid. 7.3 a proposito di una frattura della vertebra D7 con
residua deformazione a cuneo; la 8C_737/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.3
relativa a delle fratture del naso, del bacino, delle costole IV, V e X a
destra e di un pneumotorace; la STF 8C_52/2008 del 5 settembre 2008 consid.
8.2, concernente un assicurato che, caduto dopo essere stato urtato da un'autovettura,
aveva accusato una commotio cerebri, una contusione toracica a destra
con una serie di fratture costali, nonché alcune ferite lacero-contuse alla
parte sinistra del volto; la STF U 73/07 del 5 settembre 2007 consid. 3
concernente una frattura di D7-D8; la STFA U 36/05 e U 38/05 del 16 gennaio
2006 consid. 3.4 riguardante una frattura stabile del bacino con frattura
superiore e inferiore dell'osso pubico, una frattura a livello della colonna
vertebrale toracale, nonché un trauma renale; la STFA U 31/03 e 342/03 del 30
novembre 2004 relativa a una frattura del corpo vertebrale di L1, nonché la
STFA U 260/01 del 28 marzo 2002 consid. 3c concernente una frattura da
compressione delle vertebre D10 e D11, come pure una frattura della clavicola).
Nemmeno si può parlare, in concreto, di
una durata della cura che deve essere considerata come eccezionalmente
lunga e quindi traumatica. Per ammettere l'adempimento di questo criterio, non
ci si deve basare unicamente sull'aspetto temporale. Occorre parimenti
considerare la natura e l'intensità del trattamento e se ci si può attendere un
miglioramento delle condizioni di salute dell'assicurato (STF 8C_577/2007 del
23 gennaio 2008 consid. 7). In questo senso, un trattamento che serve
unicamente a conservare le condizioni di salute già esistenti, non ha di
principio rilevanza nel quadro dell'esame dell'adeguatezza (STF U 37/06 del 22
febbraio 2007 consid. 7.3; STFA U 246/03 dell'11 febbraio 2004 consid. 2.4).
Provvedimenti diagnostici e semplici visite di controllo (STF 8C_327/2008 del
16 febbraio 2009 consid. 4.2), come pure la somministrazione di farmaci
antidolorifici (STF 8C_507/2010 del 18 ottobre 2010 consid. 5.3.4), non fanno
parte della cura medica ai sensi del criterio in discussione. Inoltre, provvedimenti
quali la fisioterapia, la chiropratica, l'agopuntura, la terapia
cranio-sacrale, l'osteopatia, nonché le sedute di neuropsicologia/
psicoterapia, non possono essere definiti come particolarmente gravosi (STF
8C_726/2010 del 19 novembre 2010 consid. 4.1.3; STF 8C_655/2010 del 15 novembre
2010 consid. 4.2.4).
È utile ricordare che in una sentenza
del 17 maggio 1999 (U 235/97), il l’Alta Corte ha comunque negato che la cura
medica sia stata eccezionalmente lunga, anche se il trattamento delle lesioni
organiche primarie si era concluso soltanto a distanza di un anno e cinque mesi
dalla data del sinistro. Anche nel caso di un'assicurata, vittima di un
incidente stradale con diverse fratture a livello dell'estremità superiore
destra, che era stata sottoposta a quattro interventi chirurgici, che era stata
ospedalizzata in due occasioni (la prima per circa tre settimane, la seconda
per oltre un mese) e che, per il resto, era stata sottoposta a terapia
farmacologica e l'esecuzione di fisioterapia ed ergoterapia ambulatoriale il
criterio non è stato ritenuto (STF 8C_729/ 2012 del 4 aprile 2013 consid. 8.3;
in questo senso, si veda pure la STF 8C_175/2010 del 14 febbraio 2011 consid.
5.4).
Il Tribunale federale ne ha per contro
riconosciuto la realizzazione trattandosi di un assicurato, vittima di un
incidente della circolazione stradale con commotio cerebri, frattura al
gomito sinistro, frattura della patella del ginocchio sinistro e frattura del
plateau tibiale destro, che aveva dovuto subire (in particolare) sette
interventi chirurgici, l'ultimo dei quali eseguito più di sette anni dopo
l'evento infortunistico (STF 8C_137/2014 del 5 giugno 2014 consid. 7.3).
Questo Tribunale cantonale delle
assicurazioni ne ha ammesso l'adempimento, ad esempio, nella STCA
35.2014.2 del 17 settembre 2014 consid. 2.12, riguardante un assicurato, anch'egli
vittima di un incidente della circolazione, le cui conseguenze avevano
necessitato di ben dieci operazioni chirurgiche, l'ultima delle quali eseguita
a distanza di sei anni e mezzo circa dall'evento traumatico.
In merito al criterio dei dolori somatici persistenti ve osservato
che dalla documentazione medica a disposizione non risulta, successivamente al
certificato del 30 luglio 2020 (doc. 5.5) del dr. __________, medico chirurgo,
che l'assicurato soffrisse più di dolore persistente alla spalla destra e/o al
ginocchio destro. Infatti, i referti successivi riferiscono unicamente della
sindrome depressiva reattiva con attacchi di panico (doc. 5.6, 5.7, 5.8, 5.10 e
5.11). Nemmeno questo criterio è dunque adempiuto (mentre l'assicuratore
resistente l'ha invece ammesso in maniera certamente erronea siccome ha
considerato che vi fosse la persistenza di disturbi di natura psichica
in luogo di fisica, ciò che non si è però realizzata non solo sulla
scorta del parere del dr. med. __________ del 19 ottobre 2020 [doc. 3.6], ma
anche, come detto, degli stessi medici curanti dell'insorgente).
Nessun elemento all'inserto permette inoltre di ravvisare gli
estremi per ammettere la presenza di una cura medica errata e aggravante
notevolmente gli esiti dell'infortunio.
Neppure risulta soddisfatto il criterio del decorso sfavorevole
della cura e delle complicazioni rilevanti intervenute. In merito è utile
sottolineare che dalla cura medica e da notevoli disturbi non si può dedurre un
decorso sfavorevole e/o delle complicazioni rilevanti. Sono inoltre necessarie
delle circostanze particolari che hanno pregiudicato la guarigione. Sempre in questo contesto va segnalato che, conformemente alla
giurisprudenza federale, l'assunzione di molti medicamenti e l'esecuzione
di diverse terapie non basta per ammettere questo criterio. Lo stesso vale per
il fatto che, nonostante regolari terapie,
l'assicurato lamenta ancora disturbi e presenta ancora un'inabilità lavorativa
(STF 8C_213/2011 del 7 giugno 2011 consid. 8.2.5; STF 8C_80/2009 del 5 giugno
2009 consid. 6.5 e riferimenti). In questo senso, il Tribunale federale ha
negato la realizzazione del criterio anche nel caso di un decorso protratto
indiscutibilmente (STF 8C_402/2011 del 10 febbraio 2012 consid. 5.4).
Nella fattispecie, l'assicurato non è stato sottoposto a
trattamenti particolari, se non a delle cure conservative. Dagli atti non
emerge alcun elemento oggettivo che permetta di concludere che il decorso della
cura sia stato sfavorevole e che siano intervenute delle complicazioni. Occorre
ribadire che non possono essere presi in considerazione gli ulteriori
trattamenti medici in ambito psichiatrico di cui necessiterebbe l'assicurato,
posto che, come ricordato in precedenza, nell'apprezzamento dell'adeguatezza
del nesso di causalità in materia di turbe psichiche i disturbi psichici vanno
esclusi.
Infine, questo Tribunale non può ritenere soddisfatto neanche il
criterio del grado e della durata dell'incapacità lavorativa dovuta ai soli
esiti fisici dell'infortunio assicurato. Secondo la giurisprudenza federale (cfr.,
da ultimo, la recente STF 8C_547/2020 del 1° marzo 2021 consid. 5.1 e
riferimenti ivi citati, in cui dal momento dell'infortunio alla stabilizzazione
del caso sono trascorsi soltanto quasi due anni e quattro mesi), il criterio in
questione è adempiuto in presenza di una totale incapacità lavorativa di quasi
tre anni ("fast drei
Jahren"/"rund dreijährige durchgehende Arbeitsunfähigkeit").
Non è sufficiente un impedimento nell'attività professionale
esercitata precedentemente, bensì è necessario che vi sia una limitazione anche
in un'attività adatta (STF 8C_209/2020 del 18 gennaio 2021 consid. 5.2.2).
Inoltre, l'adempimento di questo criterio deve essere negato nella misura in
cui i problemi psichici hanno avuto un ruolo predominante sullo stato di salute
dell'assicurato (DTF 140 V 356 consid. 3.2; STF 8C_209/2020 del 18 gennaio 2021
consid. 5.2.2; 8C_608/2020 del 15 dicembre 2020 consid. 6.3).
In concreto, lo stato di salute del ricorrente è stato considerato
come stabilizzato, dal profilo somatico, il 14 ottobre 2020 e quindi pochi mesi
dopo l'infortunio. Il medico fiduciario, chirurgo ortopedico, ha specificato
che a distanza di sei mesi dall'evento - in realtà, dal 14 marzo 2020 egli ne
ha così conteggiati sette - non erano state dimostrate delle patologie di
origine traumatica. In assenza di una relazione causale dei disturbi lamentati
alla spalla e al ginocchio con l'infortunio, la durata dell'incapacità
lavorativa dovuta alle lesioni fisiche è terminata il 14 ottobre 2020. La circostanza
che l'assicuratore resistente abbia continuato a versare le indennità
giornaliere fino al 30 novembre 2020, quando ha chiuso il caso, è irrilevante.
2.8. Visto quanto precede nessuno
dei criteri di rilievo risulta adempiuto. Se ne deve concludere che i disturbi
di natura psichica di cui soffre l'assicurato, certificati ancora il 28
dicembre 2020 (doc. 5.11) dal dr. __________, medico chirurgo, non
costituiscono una conseguenza adeguata dell'infortunio occorsogli nel mese di
marzo 2020. L'assicuratore infortuni era quindi legittimato a negare la propria
responsabilità al riguardo e a non prenderle in considerazione per la
valutazione del diritto a prestazioni.
Facendo difetto l'adeguatezza può essere lasciata aperta la
questione relativa all'esistenza del nesso di causalità naturale tra l'infortunio
e il danno alla salute di carattere psichico (cfr., in proposito,
STF 8C_289/2020 del 17 febbraio 2021 consid. 6.1; SVR 1995 UV 23, p. 67 consid.
3c; STF U 17/07 del 30 ottobre 2007, consid. 3, STF U 606/06 del 23 ottobre
2007, consid. 4 e STF U 299/05 del 28 maggio 2007, consid. 5.2) e, in
questo senso, ci si può esimere dal disporre la perizia psichiatrica richiesta
dal ricorrente (doc. I).
2.9. In
assenza di un obbligo prestativo dell'assicuratore per danni psichici, il
ricorrente non può neppure fare valere, per le medesime turbe, un diritto a
un'indennità per menomazione dell'integrità giusta l'art. 24 LAINF, che
prevede:
"
1 L'assicurato
ha diritto ad un'equa indennità se, in seguito all'infortunio, accusa una
menomazione importante e durevole all'integrità fisica, mentale o psichica.
Considerandi
2.
L'indennità è determinata simultaneamente alla rendita d'invalidità o al
termine della cura medica se l'assicurato non ha diritto a una rendita. Il
Consiglio federale può prevedere che in casi speciali il diritto nasca in un
altro momento, segnatamente se i danni alla salute sono dovuti all'inalazione
di fibre di amianto.".
La decisione impugnata deve di conseguenza essere confermata e il
ricorso respinto.
2.10
Il 1°
gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L'art. 61 lett. a
LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di
regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in vigore l'art. 61 lett. fbis
LPGA, secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura
è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola
legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che
ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In concreto il ricorso concerne delle prestazioni LAINF e il
legislatore non ha previsto di prelevare delle spese.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti