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Decisione

35.2021.38

Incidente in auto con danni organici.L'adeguatezza del nesso di causalità tra disturbi psichici e infortunio è stata valutata classificando l'infortunio di media gravità vera e propria, ma nessuno dei criteri è adempiuto. Disturbi psichici non constituiscono una conseguenza adeguata dell'infortunio

16 agosto 2021Italiano33 min

persistenza di disturbi di natura psichica, l’obbligo prestativo dell’assicuratore

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Raccomandata

Incarto

n.

35.2021.38

TB

Lugano

16 agosto 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 7 aprile 2021 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 23 febbraio 2021 emanata

da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto in fatto

1.1. Il 14 marzo 2020, verso le

ore 23.25 (doc. 6.1), RI 1, 1990, era alla guida della sua automobile quando

un'altra vettura che viaggiava in senso contrario l'ha urtato lateralmente. Nel

primo pomeriggio dell'indomani egli si è recato al pronto soccorso

dell'Ospedale __________ di __________, dove è stata effettuata una radiografia

alla colonna cervicale e al ginocchio destro, diagnosticata una cervicalgia

post traumatica e prescritti un collare cervicale morbido e del paracetamolo

(doc. 3.3).

Il datore di lavoro ha notificato l'infortunio il 17 marzo 2020

(doc. 4) a CO 1, che ha assunto il caso e versato le prestazioni di diritto.

1.2. I vari medici curanti hanno

certificato un'inabilità lavorativa totale dapprima di carattere somatico poi

anche psichico fino al 26 gennaio 2021 (docc. 3.4, 3.5, 3.7, 5.1-5.16).

L'assicuratore infortuni ha interpellato alcuni di essi (docc. 2.5, 2.7 e 2.8)

e dopo avere sottoposto l'intera documentazione medica acquisita al proprio

servizio medico, il 1° ottobre 2020 (doc. 2.14) ha comunicato all'assicurato

che gli specialisti intervenuti hanno modificato nel tempo la diagnosi posta.

Inoltre, dalla prima diagnosi di cervicalgia, non è stata effettuata alcuna

risonanza magnetica che evidenzi delle alterazioni post-traumatiche, perciò

l'amministrazione ha concluso che per certo il sinistro non ha provocato alcun

danno strutturale di tipo organico a livello del tratto cervicale. Considerato

il lasso di tempo trascorso (6 mesi), i disturbi attuali non avevano più

nessuna relazione causale con l'infortunio; irrilevante era che prima di allora

l'assicurato non avesse manifestato alcuna sintomatologia. Un nesso causale non

poteva quindi essere riconosciuto e dopo il 30 settembre 2020 l'assicuratore

rifiutava perciò ogni pretesa di prestazione.

1.3. Preso atto delle rimostranze

dell'assicurato, che lamentava ulteriori disturbi accertati dai medici curanti

quali problemi cervicali e lombari con difficoltà nel muovere la spalla destra

e grave ansia, sentito il 19 ottobre 2020 (doc. 3.6) il dr. med. __________,

specialista in ortopedia e chirurgia ortopedica, con decisione del 23 ottobre

2020 (doc. 2.20) l'assicuratore infortuni ha ribadito quanto affermato tre

settimane prima e ha pertanto rifiutato ogni pretesa di prestazione dopo il 30

novembre 2020, non risultando più, i disturbi, in nesso causale con

l'infortunio di marzo.

1.4. Con decisione su opposizione

del 23 febbraio 2021 (doc. A) CO 1 ha respinto l'opposizione dell'assicurato

del 17 novembre 2020 (doc. 2.22).

L'assicuratore infortuni ha ripercorso cronologicamente i fatti e

la documentazione medica raccolta e, per quanto concerne la diagnosi di

cervicalgia, il suo medico fiduciario ha ritenuto che l'interessato avesse

raggiunto lo status quo ante al più tardi il 14 ottobre 2020. A dire

dell'amministrazione, tale conclusione è stata solo genericamente contestata

dall'assicurato, lasciando intendere che, poiché i disturbi lamentati al tratto

cervicale non erano presenti prima dell'infortunio, andavano considerati quale

conseguenza dello stesso e quindi in correlazione di causalità.

L'assicuratore, rifacendosi al principio "post hoc, ergo

propter hoc" e ricordato che il dr. med. __________ ha evidenziato

l'assenza di comprovate patologie di origine traumatica, non ha ritenuto

sostenibile il nesso di causalità naturale invocato dall'assicurato. Pertanto,

al più tardi il 14 ottobre 2020 egli aveva raggiunto lo status quo ante

per quanto concerne la cervicalgia, non essendo stati apportati ulteriori

elementi probatori che giustificassero di discostarsi dal referto del medico

consulente.

Per quanto concerne i problemi psichici tuttora lamentati e

attestati dal dottor __________ (doc. B), secondo cui tali disturbi sarebbero

da porre in relazione di causalità, come la cervicalgia, con l'infortunio del

14 marzo 2020, l'assicuratore infortuni ha classificato l'infortunio occorso

all'interessato di gravità media se non leggera, essendosi prodotto in

circostanze tutto sommato banali, non ha necessitato il coinvolgimento della

polizia e ha avuto per conseguenza delle lesioni non di particolare gravità.

Inoltre, le cure mediche prestate non sono risultate errate e non hanno

rivestito carattere particolarmente gravoso, essendosi trattato di una mera

terapia antalgica. La cura medica non ha avuto una durata eccezionale.

Pertanto, in presenza solo di un’unica delle sette condizioni esatte dalla

giurisprudenza per ammettere l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra

Fatti

i disturbi psichici lamentati e l'infortunio in discussione, ossia la

persistenza di disturbi di natura psichica, l’obbligo prestativo dell’assicuratore

è stato escluso. CO 1 ha poi rilevato che i disturbi psichici sono stati

accertati, per la prima volta, il 21 maggio 2020 ossia trascorsi due mesi

dall'evento, ciò che comproverebbe l’assenza di nesso di causalità con

l'infortunio.

In merito alla richiesta di riconoscere un'indennità per

menomazione della integrità (IMI) del 12% avanzata dallo psichiatra dottor __________,

l'amministrazione ha ricordato i principi legali e giurisprudenziali che

reggono la materia evidenziando l'assenza del nesso di causalità adeguata tra

detti disturbi e l'infortunio richiamando l'art. 24 LAINF. L’assicuratore ha

però anche osservato come questi disturbi non superassero manifestamente la

soglia fissata dalla giurisprudenza, e dalle relative tabelle, per riconoscere

l'esistenza di una menomazione rilevando poi come le conclusioni tratte dallo

psichiatra curante, dopo neanche un anno dall'evento, fossero premature.

1.5. Con ricorso del 7 aprile 2021

(doc. I) RI 1, patrocinato dall'avv. RA 1, si è aggravato al Tribunale

chiedendo di riconoscergli "le

prestazioni LAINF e dunque una rendita LAINF intera dal 1° dicembre 2020"

come pure un'indennità per menomazione dell'integrità senza quantificarne

l'ammontare.

Il ricorrente ha rilevato di essere stato seguito da più medici, i

quali hanno attestato di mese in mese la sua totale inabilità lavorativa. Egli

si è pure rivolto a degli specialisti, quali il neurochirurgo dr. __________

che per primo ha certificato i disturbi psichici, la psicologa __________ e lo psichiatra

dottor __________. Tutti questi referti sono stati trasmessi all'assicuratore,

che però non l'ha mai fatto visitare da un suo medico interno, mentre il dr. __________

si è basato soltanto sulle certificazioni fornite dall'assicurato medesimo, il

quale si è sottoposto a una perizia da parte del dottor __________, che è

giunto a una conclusione diametralmente opposta. L'insorgente ha rimproverato

all'amministrazione di non avere verificato compiutamente il suo stato di

salute, non avendo analizzato attentamente la documentazione medica agli atti

né la sua capacità lavorativa attuale, limitandosi a sostenere, senza però il

minimo riscontro probatorio, che i suoi disturbi psichici non si trovavano in

correlazione con l'infortunio.

Il ricorrente rileva come, di fatto, egli risulti ancora inabile

al lavoro dal marzo 2020 e non sarebbe corretto affermare, con certezza, che i

disturbi attuali non sono più in nesso causale con l'evento infortunistico e

che siano dovuti ad altre patologie, non trovando tale conclusione alcun

riscontro negli atti medici che, invece, attestano il contrario. Il ricorso

contesta il raggiungimento dello status quo ante al 14 ottobre 2020 e

che la sua capacità lavorativa sia da allora totale.

Secondo la tesi del ricorrente in assenza dell’infortunio non

sarebbero insorti i disturbi psichici. La valutazione del dr. med. __________

porrebbe in evidenzia adeguatamente le conclusioni errate tratte

dall'assicuratore. L’assicurato chiede quindi che il Tribunale cantonale delle

assicurazioni ordini una perizia giudiziaria tesa a stabilire la natura, il

tipo e la gravità delle limitazioni mediche per svolgere un'attività lavorativa

in conseguenza all'infortunio. L’esposto critica poi il fatto che

l’assicuratore abbia fatto capo all’ortopedico dr. med. __________ per una

valutazione avente rilievo sugli gli aspetti psichici.

1.6. Invitata a prendere posizione

in merito al ricorso, dopo avere postulato (doc. III) e ottenuto (doc. IV) una

proroga, CO 1, patrocinata dall’avv. RA 2 di __________, si è espressa il 21

maggio 2021 (doc. VII). Gli argomenti posti alla base della risposta richiamano

la decisione impugnata e saranno, laddove necessario, ripresi in corso di

motivazione.

Invitate le parti a

formulare richieste di complementi probatori il 25 (doc. IX) rispettivamente il

31 maggio 2021 (doc. XI) l'assicuratore prima e l'insorgente poi, hanno

comunicato al TCA di non avere ulteriori mezzi di prova. CO 1 ha ulteriormente

ribadito la completezza degli atti (doc. XIII).

considerato in diritto

2.1 Oggetto del contendere è

sapere se CO 1 fosse legittimata a sospendere, dal 1° dicembre 2020, il proprio

obbligo prestativo considerando assente il nesso causale adeguato tra i

disturbi psichici lamentati dal ricorrente e l'infortunio del 14 marzo 2020,

rispettivamente se il ricorrente possa pretendere un’indennità per menomazione

dell'integrità (IMI) in conseguenza a detti disturbi psichici.

2.2. In base all'art. 6 cpv. 1

LAINF, per quanto non altrimenti previsto dalla legge, le prestazioni

assicurative sono servite a fronte di infortuni professionali, non

professionali e di malattie professionali. Per l'art. 10 LAINF l'assicurato ha

diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (DTF 109 V 43 consid.

2a; art. 54 LAINF) mentre, in applicazione dell'art. 16 cpv. 1 LAINF,

l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA)

a seguito d'infortunio ha diritto all'indennità giornaliera che nasce il terzo

giorno successivo a quello dell'infortunio (art. 16 cpv. 3 LAINF) e si estingue

con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una

rendita o con la morte dell'assicurato. L'indennità giornaliera (art. 16 cpv. 4

LAINF) è versata ai disoccupati senza computare periodi di attesa (art. 18 cpv.

1 LADI) o giorni di sospensione (art. 30 LADI).

In base all'art. 19 cpv. 1 LAINF il diritto alla rendita nasce

qualora dalla continuazione della cura medica non sia da attendersi un

sensibile miglioramento della salute dell'assicurato e siano conclusi eventuali

provvedimenti d'integrazione dell'AI. Il diritto alla cura medica ed alle

indennità giornaliere cessa con la nascita del diritto alla rendita. Il diritto

si estingue con l'assegnazione di un'indennità unica complessiva, con il riscatto

della rendita o con la morte dell'assicurato (art. 19 cpv. 2 LAINF). Parimenti,

il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da

attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato (cfr. art.

19 cpv. 1 LAINF). Non sono sufficienti persistenti dolori per conferire il

diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un

miglioramento sensibile dello stato di salute (Ghélew,

Ramelet, Ritter,

Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, pag. 41

segg.).

La giurisprudenza federale ha precisato che il “sensibile

miglioramento” dell'art. 19 cpv. 1 LAINF va valutato in funzione

dell'entità del previsto aumento oppure del ripristino della capacità

lavorativa, nella misura in cui quest'ultima è pregiudicata dalle sequele

infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti).

2.3. Presupposto essenziale per

l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è

l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue

conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa

ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si

sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non

occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno

alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri

fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica

dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua

non del danno.

È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e

danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione

amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità

preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -

applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia

di assicurazioni sociali (RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145;

DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M.,

U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA

del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella

causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid.

3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983

p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112

V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité

dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al

riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non

ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (DTF 119 V 31; DTF

118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V

46).

Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra

infortunio e danno sia possibile, ma non possa essere reputata probabile, il

diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato deve essere negato

(DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e

sentenze ivi citate).

L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le

proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale.

Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in

due casi:

- quando

lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva

immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

- quando

lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status

quo sine).

(RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches

Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser,

Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in

Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con

l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza,

l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se

l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla

salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che

fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale

dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della

verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non

giochi più un effetto causale non è sufficiente.

2.4. Il diritto a prestazioni

assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata

tra l'evento dannoso e il danno alla salute.

Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto

quando, secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita, il

fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto,

sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in

questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a,

DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze citate).

Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale,

l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il

requisito della causalità adeguata (DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a;

su queste questioni vedi pure: Ghélew,

Ramelet, Ritter, op. cit., pagg. 51-53).

La giurisprudenza ha inoltre stabilito che in caso di danno alla

salute fisica, dal momento in cui è accertata la causalità naturale il nesso di

causalità è generalmente ammesso (DTF 127 V 102 consid. 5

b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; Meyer-Blaser,

Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungs-rechts, in SZS 2/1994,

p. 104s; M. Frésard, L'assurance-accidents

obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungs-recht [SBVR], n. 39).

Per contro, la giurisprudenza ha elaborato più criteri per

valutare l'adeguatezza del nesso di causalità tra un infortunio e dei disturbi

psichici sviluppati successivamente dalla vittima. Essa ha dapprima classificato

gli infortuni in tre categorie, a seconda della dinamica: gli infortuni

insignificanti o leggeri (per esempio, una caduta o scivolata banale), gli

infortuni di media gravità e gli infortuni gravi (DTF 115 V 133).

Per procedere a tale classificazione, non si deve considerare il

modo in cui l'infortunio è stato vissuto dall'interessato, ma piuttosto

l'evento traumatico in quanto tale da un punto di vista oggettivo. In presenza

di un infortunio di media gravità, occorre prendere in considerazione un certo

numero di criteri, di cui i più importanti sono:

- le

circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare

spettacolarità dell'infortunio;

- la

gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la

loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;

- la durata

eccezionalmente lunga della cura medica;

- i disturbi somatici

persistenti;

- la

cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;

- il

decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;

- il

grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.

Non in ogni caso è necessario che tutti i criteri appena

menzionati siano presenti. La presenza di un unico criterio può bastare per

ammettere l'adeguatezza del nesso di causalità quando l'infortunio va

classificato fra quelli al limite della categoria degli eventi gravi. Per

contro, in presenza di un infortunio che si situa al limite di quelli

insignificanti o leggeri, le circostanze da considerare devono cumularsi oppure

rivestire un'importanza particolare affinché si possa ammettere il carattere

adeguato del nesso di causalità (DTF 115 V 133, consid. 6c/aa e bb e 409s.,

consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss. consid.

4a).

2.5. Nel caso concreto, dalla

decisione su opposizione impugnata si evince che l'assicuratore infortuni ha lasciato

aperta la questione a sapere se le turbe psichiche tuttora lamentate

dall'assicurato costituiscano una conseguenza naturale dell'evento

infortunistico in discussione mentre ha valutato il sussistere del nesso di

causalità adeguata, escludendolo poiché adempiuto soltanto uno dei necessari

criteri cumulativi previsti dalla giurisprudenza nel caso di un infortunio

qualificato di gravità media, se non addirittura leggera. L’assicuratore ha in

particolare evidenziato il lungo periodo di latenza dei disturbi lamentati

apparsi solo due mesi dopo l'infortunio, ciò che rafforzerebbe la tesi secondo

cui i disturbi lamentati non si troverebbero in nesso di causalità con l'evento

in questione.

Il ricorrente ha per contro sostenuto, fondandosi in particolare

sulla valutazione del 15 novembre 2020 (doc. B) del dottor __________ che ha

posto la diagnosi di disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso

(ICD-10: F43.23), che questi disturbi psichici, tuttora presenti, derivino

senza alcun dubbio dal trauma subìto nel marzo 2020, in assenza, prima di

allora, di problemi di questa natura. Da ciò scaturirebbe il nesso di causalità

naturale con l'evento.

Questa Corte rileva, in merito all'affermazione, più volte

espressa dall'insorgente, secondo cui un nesso di causalità naturale sarebbe

dato già per il solo motivo che, prima dell'incidente stradale del 14 marzo

2020, egli non aveva mai lamentato alcun problema psichico, che la stessa non

può essergli di alcun sostegno. La giurisprudenza federale ha infatti già

chiarito che l’assenza di problemi di natura psichiatrica antecedentemente

all’infortunio e la loro comparsa successivamente allo stesso ha rilievo unicamente

per l’aspetto del nesso causale naturale, ma non dimostra il sussistere di un

nesso causale adeguato (STF 8C_357/2020 dell'8 settembre 2020 consid. 4.3; STCA

35.2020.61 del 25 gennaio 2021, consid. 2.7).

Il principio “post hoc, ergo propter

hoc” (dopo questo, dunque a causa di questo) non ha valenza scientifica. La

giurisprudenza federale ha stabilito che per il solo fatto d'essere insorto

dopo l'infortunio, un disturbo alla salute non può essere ritenuto una sua

conseguenza. Tale argomento è insostenibile dal profilo della medicina

infortunistica e inammissibile da quello probatorio come ricorda il TF nella

STF 8C_725/2012 del 27 marzo 2013 consid. 7.2.2:

" Der Versicherte argumentiert weiter, "woher sonst, wenn nicht vom

Unfall aus dem Jahre 1993, kommen die erwähnten Beschwerden an der linken

oberen Extremität?" Die mit dieser rhetorischen Frage angerufene

Beweisregel "post hoc ergo propter hoc" (vgl. BGE 119 V 335 E. 2b/bb

S. 341 f.) ist jedoch praxisgemäss unfallmedizinisch nicht haltbar und

beweisrechtlich nicht zulässig.”

Sul tema si vedano anche Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des

Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 30, nota 96; A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, Bundesgesetz über die

Unfallversicherung, Zurigo 1995, p. 41].

2.6. Al

fine di stabilire il sussistere dell'adeguatezza del

legame causale tra conseguenze patite e infortunio, occorre anzitutto procedere

alla classificazione dell'infortunio. Per farlo occorre per prima fondarsi

sulla descrizione del suo svolgimento.

In concreto non sono presenti agli atti rapporti di polizia ma

unicamente il rapporto di constatazione amichevole di incidente, controfirmato

dai due protagonisti (doc. 6.1) dal quale risulta che il 14 marzo 2020, alle

ore 23.25, il ricorrente stava viaggiando sul suo veicolo quando, in senso

opposto, è giunta la vettura dell’altro protagonista che ha forato e quindi

urtato il veicolo del ricorrente. Il disegno dei danni riportati dalle due

autovetture mostra l'automobile dell'assicurato con ammaccati tre quarti della

fiancata sinistra e la parte anteriore destra, mentre l'altro veicolo ha

riportato dei danni all'intera parte anteriore e a metà della fiancata destra.

Entrambe le automobili avrebbero verosimilmente terminato la propria corsa

contro il muro a lato delle rispettive carreggiate.

Tenuto conto della dinamica oggettiva dell'evento e precisato che,

in questo contesto, non devono essere prese in considerazione le conseguenze

dell'infortunio né le circostanze concomitanti (STF 8C_584/2010 dell'11 marzo

2011; SVR 2008 UV Nr. 8), l’infortunio può essere classificato di media gravità

vera e propria.

Nella STF 8C_948/2012 del 7 marzo 2013 l'Alta Corte ha qualificato

come infortunio di grado medio un incidente occorso sull'autostrada, nel quale

un'automobile che viaggiava a circa 100 km/h è stata tamponata e, dopo essersi

girata a tre riprese, è entrata in collisione con altri veicoli. Medesima

classificazione è stata stabilita nella STF 8C_354/ 2011 del 3 febbraio 2012,

concernente il caso di un'assicurata che era stata urtata da un veicolo che

viaggiava sulla corsia opposta, di notte, ad una velocità di circa 80 km/h, il

quale dopo avere invaso l'altra corsia era andato a collidere dapprima con

l'automobile del marito dell'assicurata (che viaggiava davanti a lei) e, dopo

aver girato su se stesso, con la sua. Anche nella STF 8C_560/2015 del 29 aprile

2016 il Tribunale federale ha qualificato come infortunio di grado medio

propriamente detto quello occorso ad un assicurato il quale, dopo essersi

addormentato al volante della propria automobile, è andato ad urtare contro la

barriera delimitante la parte destra della carreggiata, rigirandosi più volte

su sé stesso prima di uscire di strada.

Vista l’entità dell’infortunio il giudice deve valutare le

circostanze connesse al medesimo in base ai criteri elaborati dal Tribunale

federale e qui evocati nelle considerazioni esposte in precedenza.

2.7. Per ammettere l'adeguatezza

del nesso causale, è necessario che un fattore fosse presente in maniera

particolarmente incisiva oppure l'intervento di più criteri. Nella sentenza

8C_101/2020 del 9 giugno 2020, al considerando 3, il Tribunale federale ha

ribadito che, in caso di infortuni che fanno parte

della categoria di grado medio vera e propria, devono essere

adempiuti almeno tre dei sette criteri di rilievo, affinché possa essere

riconosciuta l'esistenza del nesso causale adeguato (STF 8C_897/2009 del 29

gennaio 2010, pubblicata in SVR 2010 UV Nr. 25 consid. 4.5).

A titolo di premessa, occorre precisare che nell'apprezzamento

dell'adeguatezza del nesso di causalità in materia di turbe psichiche, vanno

considerati unicamente i disturbi di natura somatica che si trovano in una

relazione di causalità, naturale e adeguata, con il sinistro assicurato (RAMI

1999 U 341 p. 409 e RAMI 1993 U 166, p. 94 consid. 2c e riferimenti).

Sempre in questo contesto, va precisato che i disturbi che si

impongono come somatici, ma che non possono essere spiegati a sufficienza dal

profilo organico, non devono essere presi in considerazione, si veda in merito

la STF 8C_1044/2010 del 12 maggio 2011 consid. 4.4.4:

" Die als körperlich imponierenden organisch jedoch nicht hinreichend

erklärbaren Beschwerden sind bei einer Prüfung der Adäquanz nach BGE 115 V 133

nicht in die Beurteilung einzubeziehen (Urteil 8C_825/2008 vom 9. April

2009 E. 4.6).”

Per quanto concerne la dinamica dell'evento traumatico, il

ricorrente, conducente, è stato urtato lateralmente da una automobile

proveniente in senso inverso; non è nota la velocità di crociera di nessuno dei

due veicoli. Alla luce della casistica in materia di incidenti stradali, l'evento

occorso all'insorgente non risulta né particolarmente drammatico né

spettacolare per come si è svolto.

È utile precisare che, secondo la giurisprudenza, il criterio in

questione è da valutare oggettivamente e non in base alle sensazioni

soggettive, rispettivamente ai sentimenti di paura provati dalla persona

assicurata (DTF 140 V 356 consid. 5.6.1; STF 8C_101/2020 del 9 giugno 2020,

consid. 4.2.1). In ogni infortunio di media gravità è insita una certa

spettacolarità, la quale non è tuttavia ancora sufficiente per ritenere

adempiuto il criterio (STF 8C_101/2020 del 9 giugno 2020, consid. 4.2.1; STF

8C_627/2019 del 10 marzo 2020, consid. 5.4.1; STF 8C_560/ 2015 del 29 aprile

2016, consid. 4.4.1 e rinvii; DTF 137 V 199 consid. 3.5.1 non pubblicato).

Occorre considerare la dinamica dell'infortunio in quanto tale e non il danno

alla salute che ne è conseguito. Non si tiene conto del successivo processo di

guarigione (STF 8C_738/2011 del 3 febbraio 2012, consid. 7.3.1). Del resto, l'Alta Corte è giunta alla medesima conclusione

nei casi, citati in precedenza, di assicurati vittime di incidenti della

circolazione analoghi a quello qui in discussione (STF 8C_948/ 2012 del

7 marzo 2013; STF 8C_354/2011 del 3 febbraio 2012; STF 8C_560/2015 del 29

aprile 2016).

Sul criterio della gravità o della

particolare caratteristica delle lesioni lamentate, si rileva che il giorno

successivo all'incidente del 14 marzo 2020 l'assicurato si è recato al

pronto soccorso, dove sono state eseguite una radiografia al ginocchio destro e

una alla colonna cervicale. Non sono state riscontrate fratture, mentre è stato

segnalato soltanto un piccolo graffio sul volto, non ematomi o tumefazioni

apprezzabili all'esame testa piedi (doc. 3.3).

Non si tratta manifestamente, in

concreto, di lesioni gravi o atte a comportare disturbi psichici, tanto che

l'interessato (che ha atteso il giorno successivo per i controlli medici) dopo

il controllo è stato dimesso in buone condizioni cliniche ed emodinamiche; gli

è stato consigliato riposo, una rivalutazione a breve da parte del medico

curante, un collare cervicale morbido da tenere per sei giorni e al bisogno

paracetamolo.

Il dottor __________, medico chirurgo, il

24 marzo 2020 (doc. 3.4) ha prescritto una terapia a base di FANS

(paracetamolo) per la cervicalgia post-traumatica che ha diagnosticato e il 27

aprile 2020 (doc. 5.16) ha certificato che l’assicurato doveva svolgere un

ciclo di riabilitazione. Il 19 giugno 2020 (doc. 5.2) il medico ha accertato

che l'esecuzione di tale terapia era in corso. Il dr. __________,

neurochirurgo, il 21 maggio 2020 (doc. 3.5) ha indicato che era in corso

fisioterapia per i dolori alla spalla e al ginocchio destro e che aveva portato

un collare.

Va qui ricordato come la giurisprudenza

ha precisato che se le conseguenze dell’infortunio hanno costretto l'assicurato

a cambiare professione, ciò non basta per ritenere soddisfatto il criterio

analizzato che implica l'esistenza di lesioni fisiche gravi o,

trattandosi della loro particolare natura, delle lesioni interessanti organi ai

quali l'uomo attribuisce una particolare importanza soggettiva come ad esempio

la perdita di un occhio oppure la mutilazione della mano dominante (STF

8C_566/2013 del 18 agosto 2014, consid. 6.2.2). L'incidente

deve mettere in pericolo la vita del paziente (STF 8C_9/2010 dell'11 giugno

2010 consid. 3.7; STF 8C_806/2009 del 15 gennaio 2010 consid. 4.1.3 con

riferimenti).

Nel caso all’esame l'assicurato non ha riportato dei danni alla

salute aventi carattere di rilevanza, non vi sono d'altronde agli atti reperti

clinici e oggettivi che comprovino un tale stato di salute. Non vi si è in

presenza di lesioni organiche gravi o particolarmente idonee a provocare un'elaborazione

psichica abnorme ai sensi della giurisprudenza (in questo senso, si vedano del

resto la STF 8C_795/2012 del 28 novembre 2012 consid. 5.3.2, riguardante un'assicurata

vittima di un trauma cranio-cerebrale con emorragia subaracnoidea frontale a sinistra,

che aveva reliquato cefalee come pure disturbi dell'olfatto e del gusto, in cui

il Tribunale federale ha negato che il criterio in discussione fosse adempiuto,

anche soltanto in forma semplice; la STF 8C_197/2009 del 19 novembre 2009

consid. 3.6 relativa a un politrauma definito dai medici come grave con trauma

toracico e addominale nonché fratture aperte del cranio; la STF 8C_991/2009 del

6 maggio 2010 consid. 7.3 a proposito di una frattura della vertebra D7 con

residua deformazione a cuneo; la 8C_737/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.3

relativa a delle fratture del naso, del bacino, delle costole IV, V e X a

destra e di un pneumotorace; la STF 8C_52/2008 del 5 settembre 2008 consid.

8.2, concernente un assicurato che, caduto dopo essere stato urtato da un'autovettura,

aveva accusato una commotio cerebri, una contusione toracica a destra

con una serie di fratture costali, nonché alcune ferite lacero-contuse alla

parte sinistra del volto; la STF U 73/07 del 5 settembre 2007 consid. 3

concernente una frattura di D7-D8; la STFA U 36/05 e U 38/05 del 16 gennaio

2006 consid. 3.4 riguardante una frattura stabile del bacino con frattura

superiore e inferiore dell'osso pubico, una frattura a livello della colonna

vertebrale toracale, nonché un trauma renale; la STFA U 31/03 e 342/03 del 30

novembre 2004 relativa a una frattura del corpo vertebrale di L1, nonché la

STFA U 260/01 del 28 marzo 2002 consid. 3c concernente una frattura da

compressione delle vertebre D10 e D11, come pure una frattura della clavicola).

Nemmeno si può parlare, in concreto, di

una durata della cura che deve essere considerata come eccezionalmente

lunga e quindi traumatica. Per ammettere l'adempimento di questo criterio, non

ci si deve basare unicamente sull'aspetto temporale. Occorre parimenti

considerare la natura e l'intensità del trattamento e se ci si può attendere un

miglioramento delle condizioni di salute dell'assicurato (STF 8C_577/2007 del

23 gennaio 2008 consid. 7). In questo senso, un trattamento che serve

unicamente a conservare le condizioni di salute già esistenti, non ha di

principio rilevanza nel quadro dell'esame dell'adeguatezza (STF U 37/06 del 22

febbraio 2007 consid. 7.3; STFA U 246/03 dell'11 febbraio 2004 consid. 2.4).

Provvedimenti diagnostici e semplici visite di controllo (STF 8C_327/2008 del

16 febbraio 2009 consid. 4.2), come pure la somministrazione di farmaci

antidolorifici (STF 8C_507/2010 del 18 ottobre 2010 consid. 5.3.4), non fanno

parte della cura medica ai sensi del criterio in discussione. Inoltre, provvedimenti

quali la fisioterapia, la chiropratica, l'agopuntura, la terapia

cranio-sacrale, l'osteopatia, nonché le sedute di neuropsicologia/

psicoterapia, non possono essere definiti come particolarmente gravosi (STF

8C_726/2010 del 19 novembre 2010 consid. 4.1.3; STF 8C_655/2010 del 15 novembre

2010 consid. 4.2.4).

È utile ricordare che in una sentenza

del 17 maggio 1999 (U 235/97), il l’Alta Corte ha comunque negato che la cura

medica sia stata eccezionalmente lunga, anche se il trattamento delle lesioni

organiche primarie si era concluso soltanto a distanza di un anno e cinque mesi

dalla data del sinistro. Anche nel caso di un'assicurata, vittima di un

incidente stradale con diverse fratture a livello dell'estremità superiore

destra, che era stata sottoposta a quattro interventi chirurgici, che era stata

ospedalizzata in due occasioni (la prima per circa tre settimane, la seconda

per oltre un mese) e che, per il resto, era stata sottoposta a terapia

farmacologica e l'esecuzione di fisioterapia ed ergoterapia ambulatoriale il

criterio non è stato ritenuto (STF 8C_729/ 2012 del 4 aprile 2013 consid. 8.3;

in questo senso, si veda pure la STF 8C_175/2010 del 14 febbraio 2011 consid.

5.4).

Il Tribunale federale ne ha per contro

riconosciuto la realizzazione trattandosi di un assicurato, vittima di un

incidente della circolazione stradale con commotio cerebri, frattura al

gomito sinistro, frattura della patella del ginocchio sinistro e frattura del

plateau tibiale destro, che aveva dovuto subire (in particolare) sette

interventi chirurgici, l'ultimo dei quali eseguito più di sette anni dopo

l'evento infortunistico (STF 8C_137/2014 del 5 giugno 2014 consid. 7.3).

Questo Tribunale cantonale delle

assicurazioni ne ha ammesso l'adempimento, ad esempio, nella STCA

35.2014.2 del 17 settembre 2014 consid. 2.12, riguardante un assicurato, anch'egli

vittima di un incidente della circolazione, le cui conseguenze avevano

necessitato di ben dieci operazioni chirurgiche, l'ultima delle quali eseguita

a distanza di sei anni e mezzo circa dall'evento traumatico.

In merito al criterio dei dolori somatici persistenti ve osservato

che dalla documentazione medica a disposizione non risulta, successivamente al

certificato del 30 luglio 2020 (doc. 5.5) del dr. __________, medico chirurgo,

che l'assicurato soffrisse più di dolore persistente alla spalla destra e/o al

ginocchio destro. Infatti, i referti successivi riferiscono unicamente della

sindrome depressiva reattiva con attacchi di panico (doc. 5.6, 5.7, 5.8, 5.10 e

5.11). Nemmeno questo criterio è dunque adempiuto (mentre l'assicuratore

resistente l'ha invece ammesso in maniera certamente erronea siccome ha

considerato che vi fosse la persistenza di disturbi di natura psichica

in luogo di fisica, ciò che non si è però realizzata non solo sulla

scorta del parere del dr. med. __________ del 19 ottobre 2020 [doc. 3.6], ma

anche, come detto, degli stessi medici curanti dell'insorgente).

Nessun elemento all'inserto permette inoltre di ravvisare gli

estremi per ammettere la presenza di una cura medica errata e aggravante

notevolmente gli esiti dell'infortunio.

Neppure risulta soddisfatto il criterio del decorso sfavorevole

della cura e delle complicazioni rilevanti intervenute. In merito è utile

sottolineare che dalla cura medica e da notevoli disturbi non si può dedurre un

decorso sfavorevole e/o delle complicazioni rilevanti. Sono inoltre necessarie

delle circostanze particolari che hanno pregiudicato la guarigione. Sempre in questo contesto va segnalato che, conformemente alla

giurisprudenza federale, l'assunzione di molti medicamenti e l'esecuzione

di diverse terapie non basta per ammettere questo criterio. Lo stesso vale per

il fatto che, nonostante regolari terapie,

l'assicurato lamenta ancora disturbi e presenta ancora un'inabilità lavorativa

(STF 8C_213/2011 del 7 giugno 2011 consid. 8.2.5; STF 8C_80/2009 del 5 giugno

2009 consid. 6.5 e riferimenti). In questo senso, il Tribunale federale ha

negato la realizzazione del criterio anche nel caso di un decorso protratto

indiscutibilmente (STF 8C_402/2011 del 10 febbraio 2012 consid. 5.4).

Nella fattispecie, l'assicurato non è stato sottoposto a

trattamenti particolari, se non a delle cure conservative. Dagli atti non

emerge alcun elemento oggettivo che permetta di concludere che il decorso della

cura sia stato sfavorevole e che siano intervenute delle complicazioni. Occorre

ribadire che non possono essere presi in considerazione gli ulteriori

trattamenti medici in ambito psichiatrico di cui necessiterebbe l'assicurato,

posto che, come ricordato in precedenza, nell'apprezzamento dell'adeguatezza

del nesso di causalità in materia di turbe psichiche i disturbi psichici vanno

esclusi.

Infine, questo Tribunale non può ritenere soddisfatto neanche il

criterio del grado e della durata dell'incapacità lavorativa dovuta ai soli

esiti fisici dell'infortunio assicurato. Secondo la giurisprudenza federale (cfr.,

da ultimo, la recente STF 8C_547/2020 del 1° marzo 2021 consid. 5.1 e

riferimenti ivi citati, in cui dal momento dell'infortunio alla stabilizzazione

del caso sono trascorsi soltanto quasi due anni e quattro mesi), il criterio in

questione è adempiuto in presenza di una totale incapacità lavorativa di quasi

tre anni ("fast drei

Jahren"/"rund dreijährige durchgehende Arbeitsunfähigkeit").

Non è sufficiente un impedimento nell'attività professionale

esercitata precedentemente, bensì è necessario che vi sia una limitazione anche

in un'attività adatta (STF 8C_209/2020 del 18 gennaio 2021 consid. 5.2.2).

Inoltre, l'adempimento di questo criterio deve essere negato nella misura in

cui i problemi psichici hanno avuto un ruolo predominante sullo stato di salute

dell'assicurato (DTF 140 V 356 consid. 3.2; STF 8C_209/2020 del 18 gennaio 2021

consid. 5.2.2; 8C_608/2020 del 15 dicembre 2020 consid. 6.3).

In concreto, lo stato di salute del ricorrente è stato considerato

come stabilizzato, dal profilo somatico, il 14 ottobre 2020 e quindi pochi mesi

dopo l'infortunio. Il medico fiduciario, chirurgo ortopedico, ha specificato

che a distanza di sei mesi dall'evento - in realtà, dal 14 marzo 2020 egli ne

ha così conteggiati sette - non erano state dimostrate delle patologie di

origine traumatica. In assenza di una relazione causale dei disturbi lamentati

alla spalla e al ginocchio con l'infortunio, la durata dell'incapacità

lavorativa dovuta alle lesioni fisiche è terminata il 14 ottobre 2020. La circostanza

che l'assicuratore resistente abbia continuato a versare le indennità

giornaliere fino al 30 novembre 2020, quando ha chiuso il caso, è irrilevante.

2.8. Visto quanto precede nessuno

dei criteri di rilievo risulta adempiuto. Se ne deve concludere che i disturbi

di natura psichica di cui soffre l'assicurato, certificati ancora il 28

dicembre 2020 (doc. 5.11) dal dr. __________, medico chirurgo, non

costituiscono una conseguenza adeguata dell'infortunio occorsogli nel mese di

marzo 2020. L'assicuratore infortuni era quindi legittimato a negare la propria

responsabilità al riguardo e a non prenderle in considerazione per la

valutazione del diritto a prestazioni.

Facendo difetto l'adeguatezza può essere lasciata aperta la

questione relativa all'esistenza del nesso di causalità naturale tra l'infortunio

e il danno alla salute di carattere psichico (cfr., in proposito,

STF 8C_289/2020 del 17 febbraio 2021 consid. 6.1; SVR 1995 UV 23, p. 67 consid.

3c; STF U 17/07 del 30 ottobre 2007, consid. 3, STF U 606/06 del 23 ottobre

2007, consid. 4 e STF U 299/05 del 28 maggio 2007, consid. 5.2) e, in

questo senso, ci si può esimere dal disporre la perizia psichiatrica richiesta

dal ricorrente (doc. I).

2.9. In

assenza di un obbligo prestativo dell'assicuratore per danni psichici, il

ricorrente non può neppure fare valere, per le medesime turbe, un diritto a

un'indennità per menomazione dell'integrità giusta l'art. 24 LAINF, che

prevede:

"

1 L'assicurato

ha diritto ad un'equa indennità se, in seguito all'infortunio, accusa una

menomazione importante e durevole all'integrità fisica, mentale o psichica.

Considerandi

2.

L'indennità è determinata simultaneamente alla rendita d'invalidità o al

termine della cura medica se l'assicurato non ha diritto a una rendita. Il

Consiglio federale può prevedere che in casi speciali il diritto nasca in un

altro momento, segnatamente se i danni alla salute sono dovuti all'inalazione

di fibre di amianto.".

La decisione impugnata deve di conseguenza essere confermata e il

ricorso respinto.

2.10

Il 1°

gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L'art. 61 lett. a

LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di

regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in vigore l'art. 61 lett. fbis

LPGA, secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura

è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In concreto il ricorso concerne delle prestazioni LAINF e il

legislatore non ha previsto di prelevare delle spese.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti