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Decisione

35.2021.4

Incidente stradale in moto. Causalità naturale ginocchio destro e disturbi psichici negata. Stabilizzazione confermata. Rendita negata (calcolo economico: anno 2019) e IMI 10% confermata

26 luglio 2021Italiano86 min

I due redditi da porre a

Source ti.ch

Incarto

n.

35.2021.4

PC/sc

Lugano

26 luglio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Paola Carcano, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso dell’11 gennaio 2021 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 26 novembre 2020 emanata

da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 31 agosto 2013, RI 1,

nato il 25 gennaio 1964 - di professione sous-chef (cuoco responsabile) presso

il __________ per la __________ con contratto di lavoro "stagionale"

e, quindi, a tempo determinato (dal 18 marzo al 4 novembre 2013) e pure attivo

in qualità di impiegato/operaio presso il __________ di __________ per la __________

con contratto di lavoro "su chiamata" (per mediamente 30 ore

settimanali) a tempo indeterminato dal 1° aprile 2013 (cfr. doc. 1, 17, 35 e

59) - e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l'CO 1,

mentre stava percorrendo verso le ore 07:00 la strada cantonale a __________

alla guida del proprio ciclomotore, è stato investito da una macchina alla

rotonda della __________, riportando una frattura dislocata della punta rotulea

del ginocchio destro, un trauma contusivo al ginocchio destro ed al polpaccio

sinistro ed un trauma alla spalla destra con lesione SLAP grado 3.

A causa dei postumi dell'infortunio RI 1 è stato sottoposto, il 14 gennaio

2015, ad un'operazione di artroscopia con tenotomia del capo lungo del bicipite

brachiale e stabilizzazione del labbro glenoideo della spalla destra, ad opera

del dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e

traumatologia, dell'__________ di __________.

L’Istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha

corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

Alla chiusura del caso, con decisione del 20 febbraio 2017 confermata su

opposizione il 31 marzo 2017, l’CO 1 - dopo aver osservato che si poteva

esigere dall'assicurato Io svolgimento di un lavoro leggero, talvolta

mediamente pesante, al 100% e che era abile al lavoro al 100% per l'attività di

cuoco - ha negato a RI 1 sia una rendita, a fronte di un grado di invalidità

pressoché nullo, sia un’indennità per menomazione dell’integrità fisica (IMI),

in assenza di una qualsivoglia menomazione importante dell’integrità fisica (cfr.

STCA 35.2017.51 dell’11 settembre 2017, consid. 1.1-1.4 e 1.6; 2.3.3 e 2.9.5: doc.

304).

La decisione su opposizione del 31 marzo 2017 è stata confermata da questa

Corte con STCA 35.2017.51 dell’11 settembre 2017 (doc. 304), cresciuta

incontestata in giudicato.

In tale occasione il TCA ha considerato nel 2015 un reddito "da

valido" di fr. 79'846.42 (__________: fr. 60'399.25, __________: fr. 19'447.00)

e "da invalido" di fr. 76'095.00 (cuoco fr. 60'399.25 e attività

accessoria: fr. 17'054.79; cfr. STCA 35.2017.51 dell’11 settembre 2017, consid.

1.1-1.6; 2.5, 2.7 e 2.8: doc. 304).

1.2. Nel frattempo, a causa dei

postumi dell'infortunio alla spalla destra, l'assicurato si è sottoposto il 13

marzo 2017 ad un'operazione di artroscopia con sutura del tendine sovraspinoso

ed infraspinato con vite Twinfix 5.0, due fili di sutura ed una vite Twinfix

5.5 tre fili di sutura oltre alla stabilizzazione del labbro glenoideo mediante

una vite Twinfix 2.8, sempre ad opera del dr. med. __________, specialista FMH

in chirurgia ortopedica e traumatologia, dell'__________ di __________ (doc.

234).

Il 13 marzo 2017 il dr.

med. __________ ha certificato che RI 1 poteva essere presente al lavoro senza

eseguire nessun tipo di lavoro fisico, in quanto inabile al 100% dal 6 marzo

2017 al 13 aprile 2017 (doc. 233 e 234).

La ricaduta, notificata il

20 marzo 2017 (doc. 236), è stata assunta dall'Istituto assicuratore che ha

riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le

prestazioni di legge (doc. 238) (cfr. STCA 35.2017.51 dell’11 settembre 2017,

consid. 1.5: doc. 304).

L'assicurato è stato nuovamente sottoposto il 9 ottobre 2017 ad un'operazione

di artroscopia alla spalla destra con sutura del tendine infraspinato con vite

corkscrew 5.0 tre fili di sutura, acromion plastica e mumford, sempre ad opera

del dr. med. __________ (doc. 324).

1.3. In seguito, l’assicurato, oltre

a continuare ad avere disturbi alla spalla destra, ha sviluppato pure una

sindrome dolorosa al ginocchio destro.

1.4. Dopo aver preso atto dei

risultati della visita medica __________ di chiusura del 18 ottobre 2019,

eseguita dal dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e

traumatologia dell’apparato locomotore, che ha ritenuto la situazione

stabilizzata e l'assicurato abile in misura completa con rendimento completo e

senza pause supplementari in un'attività confacente con le limitazioni

derivanti dal danno alla salute infortunistico (doc. 480), il 28 ottobre 2019

l’CO 1 ha comunicato all’assicurato la sospensione delle prestazioni (spese di

cura e indennità giornaliera) a decorrere dal 1° dicembre 2019, puntualizzando

quanto segue: “(…) Assumeremo tuttavia i costi dei controlli medici ancora

strettamente necessari. (…). Osserviamo che i disturbi al ginocchio destro

accusati di recente (…) non sono da ricondurre, secondo il grado di probabilità

preponderante, all’infortunio in oggetto. (…). L’eventuale ulteriore cura va

notificata all’assicuratore malattia competente”. (doc. 483).

Con osservazioni del 20 dicembre 2019 l’assicurato, patrocinato dall’avv. RA 1,

si è opposto alla chiusura del caso ritenuto come il suo stato di salute non

potesse essere ancora ritenuto stabile e, puntualizzando, che pure i disturbi

al ginocchio destro erano causati, almeno in parte, dall’infortunio (doc. 499).

1.5. Dopo avere esaminato l’apprezzamento

medico del 18 ottobre 2019 (doc. 481), del 2 gennaio 2020 (doc. 502), del 24

novembre 2020 (doc. 553) e della nota del 7 maggio 2020 (doc. 514) del dr. med.

__________, con decisione del 14 agosto 2020 (doc. 530) confermata su

opposizione il 26 novembre 2020 (doc. 556), l’CO 1 ha negato a RI 1 una

rendita, a fronte di un grado di invalidità nullo, mentre gli ha riconosciuto

un’IMI del 10% per la problematica alla spalla destra.

L’istituto

assicuratore ha in particolare osservato che si poteva esigere dall'assicurato,

per i soli postumi infortunistici, Io svolgimento di un lavoro molto leggero, rispettivamente

talvolta leggero, dove non fosse richiesta regolarmente la posizione

inginocchiata, al 100% e che era abile al lavoro al 100% nell’attività di

responsabile cuoco/cucina mentre quella di addetto alla spartizione non era più

esigibile.

Nella decisione del 14 agosto

2020 (doc. 530), l’amministrazione ha considerato nel 2019 un reddito "da

valido" di fr. 82'847.00 (__________: fr. 63'050.00, __________: fr. 19'797.00)

e "da invalido" di fr. 85'214.00 (cuoco fr. 63'050.00 e attività

accessoria: fr. 22'164.00, in base alla TA1 2018, attività semplici e

ripetitive, uomini, livello 1, con una deduzione sociale del 5% per tenere

conto delle limitazioni funzionali). In tale occasione l’CO 1 ha pure precisato

quanto segue: “A titolo informativo e semplicemente come confronto,

procediamo al calcolo del salario da invalido nel caso in cui riteniate che

l'attività di responsabile cuoco/cucina non sia più esigibile. Il salario da

invalido per attività principale e accessoria quantificato tramite i

summenzionati dati statistici, con grado occupazionale del 134.12% e una

deduzione sociale del 5% per i limiti funzionali, ammonterebbe a CHF 87'121.00

(CHF 68'376.57 x 134.12% ./. 5%).” (doc. 530).

Nella decisione su opposizione del

26 novembre 2020 (doc. 556), l’CO 1 ha considerato nel 2019 un reddito "da

valido" di fr. 82'847.00 (__________: fr. 63'050.00, __________: fr.

19'797.00) e "da invalido" di fr. 87'121.32 (in base alla TA1 2018,

attività semplici e ripetitive, uomini, livello 1, grado di occupazione del

134.17 %, con una deduzione sociale del 5% per tenere conto delle limitazioni

funzionali).

1.6. Nel frattempo, l’assicurato

ha sviluppato pure una cardiopatia in terapia antiaritmica anti-ipertensiva e

dei disturbi psichici.

1.7. Nel frattempo, con progetto

di decisione del 16 dicembre 2019 l'Ufficio assicurazione invalidità (di

seguito: UAI) ha preannunciato a RI 1 il, riconoscimento di una rendita intera

di invalidità (grado di invalidità: 100%) dal 1° marzo 2018 (alla scadenza

dell'anno di attesa ex art. 28 LAI) fino al 31 gennaio 2020 (trascorsi 3 mesi

dall'oggettivato miglioramento dello stato di salute ex art. 88a cpv. 1 OAI),

stabilendo dal 1° febbraio 2020 un grado di invalidità del 15%. In

considerazione che la richiesta era stata presentata il 4 ottobre 2017, l’UAI

ha puntualizzato che “Trattandosi di una prestazione tardiva la prestazione

sarà versata unicamente a decorrere dal 01.04.2018 (6 mesi dopo la

presentazione della richiesta di prestazioni AI, cfr. art. 29 cpv. 1 LAI)”

(doc. 498).

L’amministrazione ha considerato nel 2018 un reddito "da valido" di

fr. 67'394.00 (TA1 attività semplici e ripetitive) e "da invalido" di

fr. 57’285 (TA1 attività semplici e ripetitive, uomini, livello 1, con una

deduzione sociale del 15% per attività leggere e per altri fattori di

riduzione; cfr. doc. 498).

1.8. Con tempestivo ricorso dell’11

gennaio 2011 RI 1, sempre patrocinato dall'avv. RA 1, ha postulato l’annullamento

della decisione su opposizione del 26 novembre 2020 e, in via principale, di

essere posto al beneficio di prestazioni LAINF di breve e lunga durata mentre,

in via subordinata, il rinvio degli atti all'CO 1 affinché proceda, previo nuovi

accertamenti ai sensi dei considerandi, alla definizione della rendita

d’invalidità e dell’IMI (doc. I, pag. 12).

Il patrocinatore

dell'insorgente contesta innanzitutto la stabilizza-zione del quadro clinico a

far tempo dal 1° dicembre 2019, a fronte del prosieguo dell’inabilità

lavorativa del suo cliente per le conseguenze dell’infortunio, da tale data a

tutt’oggi e, della possibilità/necessità di ulteriori cure volte a migliorare i

disturbi alla spalla destra e al ginocchio destro. Il rappresentante del

ricorrente ribadisce in questa sede che sia i disturbi al ginocchio destro

(gonartrosi mediale) sia i disturbi psichici sviluppati dal suo cliente nel

corso degli anni si trovano in nesso causale naturale con l’infortunio del

2013. Il patrocinatore dell'insorgente contesta pure l’esigibilità lavorativa

posta dal medico di __________, in assenza di una valutazione oggettiva sulla

funzionalità della spalla destra e del ginocchio destro. Parimenti contestata

una capacità lavorativa residua del 100% in attività adeguate, tenuto conto

delle pluripatologie e delle limitazioni funzionali che coinvolgono sia gli

arti superiori sia quelli inferiori, delle problematiche algiche e

psichiatriche (completamente ignorate) e dei trattamenti medicamentosi in corso,

così come pure dell’affaticabilità e della mancanza di concentrazione

indotti.

Parimenti contestato un pensum lavorativo complessivo da invalido del

134.17% in attività adeguate, ovvero pari a quello da valido del 134.17% in

attività abituali. L’CO 1 avrebbe dovuto valutare la capacità lavorativa

residua riferita a un’attività al 100% (orario normale di lavoro) e non al

134.17%. L’CO 1 avrebbe dovuto applicare una riduzione del 34.17% sul reddito

da invalido (nella fattispecie considerato secondo il sistema del parallelismo

dei redditi). Resta comunque contestata, per i motivi precedentemente addotti,

la ritrovata piena capacità lavorativa in presenza e rendimento già solo per

un’attività al 100% (inteso come orario normale di lavoro). Contestata anche

una deduzione sociale unicamente del 5%, perché assolutamente errata visto il

quadro medico complesso e compromesso (capacità lavorativa e di rendimento

limitate) e gli aspetti propri al caso specifico (età, pluripatologie,

importanti algie residue, lunga assenza dal modo del lavoro, ecc..), che

rendono giustificata una riduzione sociale dal reddito da invalido di almeno il

15%. Valutazione che terrebbe altresì conto dell'impossibilità oggettiva

dell'assicurato di continuare a svolgere un'attività non solo al 100%, come già

discusso, ma in ogni caso non al 134.17%. Per quel che concerne l'IMI, è stato

attribuito un grado del 10%, parimenti contestato, in quanto errato (dovendosi

considerare i peggiora-menti futuri e le previste protesizzazioni), la stessa

non tiene in effetti adeguatamente e giustamente conto dei danni permanenti

alla spalla e al ginocchio dx (escluso dalla valutazione).

1.9. Nella risposta del 29 gennaio

2021 l'CO 1 ha chiesto la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà,

per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).

1.10. Nella replica del 22 febbraio

2021 il rappresentante del ricorrente

si è riconfermato,

soffermandosi su alcuni punti, nelle proprie tesi e domande, con argomenti di

cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. VII).

1.11. Nelle osservazioni del 5 marzo

2021 l'CO 1 ha ribadito la richiesta di reiezione del ricorso con argomenti di

cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. IX).

1.12. Il 18 marzo 2021 il

patrocinatore dell’insorgente ha informato il TCA che il suo cliente è

regolarmente seguito dal dr. med. __________, specialista FMH in psichiatria e

psicoterapia (doc. XII).

1.13. Il 17 maggio 2021 (doc. XIV)

rappresentante del ricorrente ha versato agli atti, svariati rapporti del dr.

med. __________ (doc. XIV 1-11).

1.14. Su richiesta del TCA (doc.

XIII), l’avv. RI 1 ha versato agli atti il certificato medico dell’11 maggio

2021 del dr. med. __________ (doc. XV-1).

1.15. L’8 giugno 2021 l'CO 1 ha

ribadito la richiesta di reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà,

per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. XVII).

1.16. Su richiesta del TCA (doc. XVIII),

l’avv. RI 1 ha versato agli atti il certificato medico del 21 giugno 2021 del

dr. med. __________ (doc. XIX-1).

in diritto

in ordine

2.1. Richiamata la STF 8C_85/2017

del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto era stato

affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto per le fasi della

procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF 8C_561/2019 dell’11 maggio

2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide questa vertenza nella sua

composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N. 043/2018 del 29 maggio 2018)

poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione dell’8 giugno 2020 al

TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla funzionaria che figura

nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto, dall’avv. RA 2), senza

che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia

in alcun modo occupata.

nel merito

2.2. Oggetto del contendere è la

questione di sapere se l’CO 1 era legittimato, oppure no, a negare una rendita

di invalidità. Sono parimenti oggetto di contestazione la stabilizzazione dello

stato di salute dell’assicurato al 1° dicembre 2019, la valutazione medica

operata dall’amministrazione (capacità lavorativa residua del 100% con pieno

rendimento in attività adeguate ed esigibilità lavorativa fissata dal medico di

__________) e l’IMI assegnata.

Preliminarmente il TCA è tenuto ad esaminare se l’Istituto assicuratore

resistente era legittimato a negare la propria responsabilità relativamente ai “disturbi

al ginocchio destro” e ai "disturbi psichici" di cui è

affetto il ricorrente, oppure no.

Non è, invece, contestata l’assenza di nesso di causalità tra l’infortunio e la

cardiopatia in terapia antiaritmica anti-ipertensiva.

2.3. Disturbi al ginocchio

destro e disturbi psichici: causalità naturale e adeguata con l'infortunio del

31 agosto 2013?

2.3.1. Presupposto essenziale per

l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è

però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue

conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo presupposto è da

considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento

infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si

sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia

stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che

l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un

danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che

l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È questione di fatto lo

stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di

causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano

secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo

l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito

dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT

II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF

125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio

2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella

causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00;

STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6

aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC

1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b;

DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c,

DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in

Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les

rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea

1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle

attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la

disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134;

DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

Ne discende che ove l'esistenza

di un nesso di causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa

essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio

assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1,

DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore contro gli

infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele

dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle

prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

- quando lo stato di

salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima

dell'infortunio (status quo ante);

- quando lo stato di

salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe

prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)

(cfr. RAMI 1992 U 142, p.

75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469;

U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der

Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo la giurisprudenza,

qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un

sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio

obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa

naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione

del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni,

l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo

l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità

che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente.

Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della

prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U

363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).

2.3.2. Occorre inoltre rilevare che

il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso

di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

Un evento è da ritenere

causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario

delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare

un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in

linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e

405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid.

4a e sentenze ivi citate).

Comunque, qualora sia

carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare

le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata

(cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure:

Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

La giurisprudenza ha

inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della

responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un

rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi

fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde

anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si

presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118

V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus

dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard,

L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht

[SBVR], n. 39).

2.3.3. Per costante giurisprudenza,

in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8

luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg.

(= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte

federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza

8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale

federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la

propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno

il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in

tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle

armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1

CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio

l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei

mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in

particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

Per quel che concerne il

valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui

temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle

censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena

conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto

medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr.

21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.;

DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per

decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la

sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo

contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È, infine, utile osservare

che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere

la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,

precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri

medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come

farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è

l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in

fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV n. 10 pag. 35 consid. 4b).

2.3.4. In concreto, per quanto

concerne i disturbi al ginocchio destro, nella decisione su opposizione del

26 novembre 2020 l’CO 1 ha puntualizzato quanto segue:

" In

occasione della visita medica di chiusura del 18.10.2019 il dott. __________,

medico di __________, specialista in chirurgia ortopedica e traumatologia

dell'apparato locomotore, è giunto alla conclusione che la gonartrosi mediale

in ginocchio varo bilaterale in soggetto marcatamente in sovrappeso non

concerne la CO 1. Il 17.1.2020 il medico di __________ ha precisato il suo

parere nei termini seguenti: Per quanto riguarda il giudizio sul nesso di causa

tra le affezioni al ginocchio e l'evento a noi assicurato, confermo

integralmente quanto presente nella visita __________. L'affezione che riguarda

il ginocchio destro è una gonartrosi nel comparto mediale insistente su un

morfotipo varo peraltro bilaterale in soggetto marcatamente sovrappeso. Essa

non è quindi da ascriversi ai postumi dell'evento infortunistico che ci compete

che ha determinato unicamente una frattura parcellare composta dell'apice rotuleo

distale guarita senza apparenti reliquati. Ciò è stato ben evidenziato dai

curanti che hanno seguito I 'assicurato: il dr. med. __________ nei suoi

rapporti citati negli atti della visita __________, e Io stesso dr. med. __________

che ha chiaramente espresso nel suo ultimo rapporto che la problematica del

ginocchio è da ascriversi ad un ambito di malattia. (…) Quanto evidenziato dal

patrocinatore - che riprende quanto indicato il 20.12.2019 - non permette - su

un quesito prettamente medico - di mettere in dubbio il parere non solo del

medico di __________ ma anche del dott. __________, il quale in data 29.11.2019

ha preventivato di operare l'assicurato sotto l'aspetto malattia. Inoltre, in

data 13.2.2014, il dott. __________ aveva rilevato che l'evoluzione, per quanto

riguarda la frattura, è favorevole. Permane invece una problematica piuttosto

mediale, relazionabile essenzialmente al problema gonartrosico conosciuto, che

verrà investigato”.

Da parte sua, il ricorrente fa

sostanzialmente valere che i disturbi al ginocchio destro di cui soffre sono

causati dall'evento infortunistico del 31 agosto 2013 (cfr. doc. I).

Dalle tavole processuali si evince che, a causa di persistenti dolori,

l’assicurato si è sottoposto il 5 settembre 2019 ad una RMN che ha messo in

evidenza quanto segue: “Rottura su base degenerativa del corpo-corno

posteriore del menisco mediale. Rottura parziale inveterata del legamento

crociato anteriore. Condropatia di quarto grado a livello femoro-tibiale nel

compartimento interno. Condropatia di terzo quarto grado a livello femoro

rotuleo. Modesto versamento articolare” (doc. 473).

Nell’apprezzamento medico del 2 gennaio 2020 (doc. 502), il medico di __________,

dr. med. __________, ha precisato quanto segue:

" Per quanto

riguarda il giudizio sul nesso di causa tra le affezioni al ginocchio e

l'evento a noi assicurato, confermo integralmente quanto presente nella visita __________.

L'affezione che riguarda il ginocchio destro è una gonartrosi nel comparto

mediale insistente su un morfotipo varo peraltro bilaterale in soggetto

marcatamente sovrappeso. Essa non è quindi da ascriversi ai postumi dell'evento

infortunistico che ci compete che ha determinato unicamente una frattura

parcellare composta dell'apice rotuleo distale guarita senza apparenti

reliquati. Ciò è stato ben evidenziato dai curanti che hanno seguito

l'assicurato: il dr. med. __________ nei suoi rapporti citati negli atti della

visita __________, e lo stesso dr. med. __________ che ha chiaramente espresso nel

suo ultimo rapporto che la problematica del ginocchio è da ascriversi ad un

ambito di malattia.”.

Nella concreta evenienza,

questo Tribunale, chiamato a pronunciarsi su una questione di carattere medico,

ritiene che il parere espresso dal dr. med. __________, medico fiduciario che

vanta un’ampia esperienza in materia di medicina assicurativa e infortunistica,

- dettagliato, approfondito e quindi rispecchiante i parametri

giurisprudenziali sopra ricordati e, al quale, va dunque attribuita piena forza

probante (cfr. consid. 2.3.3) - possa validamente costituire da base al

giudizio che è ora chiamato a rendere, senza che si riveli necessario procedere

ad ulteriori atti istruttori).

Del resto, lo stesso

specialista curante dell’assicurato, dr. med. __________, ha segnatamente

attestato il 29 novembre 2019 quanto segue: “(…) una volta ri-operato per

quanto concerne la spalla sotto l’aspetto assicurativo CO 1 e per quanto

concerne anche la problematica a carico del ginocchio sotto l’aspetto malattia”

(doc. 494) mentre negli svariati certificati medici - relativi al periodo 15

gennaio 2020-30 marzo 2021 - prodotti dal patrocinatore dell’assicurato il 17

maggio 2021 (doc. XIV 1-11), il precitato specialista non si esprime in merito

alla eziologia dei disturbi al ginocchio destro dell’assicurato.

In esito a tutto quanto

precede, il TCA non ritiene dimostrato, perlomeno secondo il criterio della

verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza

sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew,

Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die

Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che i disturbi al ginocchio destro di

cui soffre RI 1 costituiscono una conseguenza naturale dell'infortunio occorso

in data 31 agosto 2013, di modo che l’assicuratore era legittimato a negare le

relative sue prestazioni.

Per quanto concerne i "disturbi psichici", in sede di ricorso,

il patrocinatore dell’assicurato ha rilevato che il 3 settembre 2019 (recte:

19 giugno 2019: cfr. doc. 455) il dr. med. __________ invocava anche dei problemi

psicologici che gli impedivano di eseguire una nuova revisione della cuffia dei

rotatori e ha criticato l’operato dell’CO 1 per avere omesso di indagare la

problematica psichiatrica benché fosse stata invocata in sede medica (cfr. doc.

I).

In sede di risposta (cfr. doc. III) l’CO 1 ha osservato quanto segue:

" Per la

prima volta con il ricorso l'assicurato sostiene di presentare dei disturbi

psichici. L'assicurato non è mai stato seguito da uno specialista in

psichiatria. Egli si è limitato a riferire al dott. __________ di sentirsi

affaticato a livello fisico e psicologico. Ciò non significa che egli lamenti

dei disturbi psichici e soprattutto dei disturbi psichici in relazione di

causalità naturale con l'infortunio che hanno un'incidenza sulla capacità di

lavoro e di guadagno. Non incombe all'CO 1 disporre degli accertamenti in

quanto l'assicurato, se avesse effettivamente sofferto di disturbi psichici,

non avrebbe esitato a rivolgersi ad uno specialista”.

In sede di osservazioni del 5

marzo 2021 (doc. IX), l’CO 1 ha ribadito quanto segue:

" L'assicurato

non ha mai consultato uno specialista in psichiatria per cui non può

rimproverare all'CO 1 di non avere disposto degli accertamenti a tal proposito.

È di meridiana evidenza che, in caso di sofferenze psicologiche, la persona

coinvolta, nel suo proprio interesse, si rivolge ad uno specialista. L'CO 1 non

è tenuta a disporre sistematicamente degli accertamenti dal lato psichico”.

Dalle tavole processuali si evince che, il 19 giugno 2019, il dr. med. __________

ha attestato quanto segue:

" (…)

affetto da una rilesione del tendine sovraspinoso, quadro clinico complicatosi

con una problematica a carico del cuore con praticamente un’eiezione della

pompa cardiaca del 40%. Il paziente si sento molto affaticato a livello sia

fisico sia psicologico e pertanto non ritengo opportuno in questo momento intervenire

chirurgicamente a carico della spalla destra (…) in questo momento non ritengo

che il signor RI 1 sia psicologicamente e fisicamente pronto ad affrontare un

altro intervento chirurgico.” (doc. 455).

L’11 maggio 2021 (doc. XV-1) il

dr. med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, ha

attestato, tra l’altro, quanto segue:

" (…) il

signor RI 1 mi è stato nuovamente segnalato dal medico curante nel mese di

gennaio 2021 per la comparsa di una marcata sintomatologia depressiva, associata

ad insonnia e precario istinto vitale nell’ambito di un episodio depressivo

grave. Per tale situazione veniva certificata una inabilità lavorativa totale.

Il signor RI 1 è stato visto con una frequenza di 2 sedute mensili.”.

Nelle sue osservazioni dell’8 giugno

2021 (doc. XVII), l’CO 1 ha rilevato quanto segue:

" (…) determinati

sono i fatti che esistevano al momento del rilascio della decisione su

opposizione (novembre 2020) per cui ev. peggioramenti esulano dalla presente

procedura. Tali considerazioni concernono non solo lo stato della spalla destra

ma anche la situazione psichica. L’assicurato è stato nuovamente segnalato al

dott. __________ nel gennaio 2021 per la comparsa di una marcata sintomatologia

depressiva. Nessun elemento permette di ammettere che l’assicurato al momento

in cui l’CO 1 ha chiuso la ricaduta e esaminato le prestazioni di lunga durata

lamentava dei disturbi psichici e soprattutto dei disturbi psichici invalidanti

in relazione di causalità naturale con l’infortunio.”.

Il 21 giugno 2021 il dr. med. __________

(doc. XIX-1) ha puntualizzato:

" (…) Il

signor RI 1 è stato visitato per la prima volta dal sottoscritto il 03 marzo

2020 su indicazione del medico curante. Si è trattato di un primo ed unico

incontro durante il quale il signor RI 1 presentava un umore deflesso di grado

live/medio associato ad insonnia. Al primo incontro conoscitivo non ha fatto

seguito ne una presa a carico e ne una prescrizione farmacologica. Come

descritto nel precedente rapporto, il signor RI 1 è stato nuovamente segnalato

nel mese di gennaio 2021 quando ha iniziato ad essere seguito regolarmente.

Difficile valutare se Episodio depressivo medio (ICD10: F 32.1) associato a

Sindromi da disadattamento, reazione mista ansioso-depressiva (ICD10: F43.22)

constatato nel mese di gennaio 2021 sia la continuazione/evoluzione del quadro

valutato nel mese di marzo 2020 oppure si tratti di un nuovo episodio che

comporterebbe una modifica della diagnosi in Sindrome depressiva ricorrente,

episodio attuale di media gravità (ICD 10: F33.1).”.

In esito a tutto quanto precede

(tenuto, in particolare, conto dei dati anamnestici relativi alla problematica

psichica indicati dal dr. med. __________ nel precitato certificato medico del

21 giugno 2021), il TCA non ritiene dimostrato, perlomeno secondo il criterio

della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza

sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew,

Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die

Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che i disturbi psichici di cui soffre

RI 1 costituiscono una conseguenza naturale dell'infortunio occorso in data 31

agosto 2013, di modo che l’assicuratore era legittimato a negare le relative

sue prestazioni anche per quest’aspetto.

La fattispecie deve pertanto

essere valutata facendo astrazione dai disturbi al ginocchio destro e dalla

componente psichica che, per i motivi appena illustrati, non sono di pertinenza

dell'assicuratore resistente.

2.4. Condizioni di salute

infortunistiche stabilizzate al 1° dicembre 2019?

2.4.1. Giusta l'art. 10 LAINF,

l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr.

DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF,

l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a

seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

Il diritto all'indennità

giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si

estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione

di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Il diritto alle cure cessa

qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile

miglioramento della salute dell'assicurato (art. 19 cpv. 1 seconda frase LAINF),

un miglioramento insignificante non basta. Non vi è un sensibile miglioramento

delle condizioni di salute, se la misura terapeutica in questione è in grado

soltanto di alleviare momentaneamente dei dolori causati da uno stato

altrimenti stazionario. Se un miglioramento non è più possibile, la cura

termina e l’assicurato può pretendere una rendita d’invalidità (sempre che

presenti un’incapacità di guadagno del 10% almeno).

Una volta terminata la

cura medica, delle misure terapeutiche possono essere assunte soltanto alle

condizioni di cui all’art. 21 LAINF e soltanto se l’assicurato è stato posto al

beneficio di una rendita. Se ciò non è il caso, spetta all’assicurazione contro

le malattie prendere a proprio carico il trattamento (cfr. STF 8C_50/2018 del

20 luglio 2018 e riferimenti ivi menzionati).

È utile precisare che,

secondo la giurisprudenza federale, occorre procedere a una valutazione

prospettica della questione della stabilizzazione, ponendosi al momento in

cui le prestazioni sono state interrotte (cfr. RAMI 2005 U 557 pag. 388; STF

8C_289/2018 del 15 marzo 2019 consid. 3.6.; STF 8C_651/2016 del 15 dicembre

2016 consid. 4.1, 8C_184/2017 del 13 luglio 2017 consid. 2.2, 8C_303/2017 del 5

settembre 2017 consid. 6.3.1; STCA 35.2017.68 del 27 novembre 2017, consid.

2.3.3; STCA 35.2017.76 del 4 ottobre 2018, consid. 2.2.2; STCA 35.2018.114 del

18 marzo 2019, consid. 2.2.2; STCA 35.2020.86 dell’8 marzo 2021, consid. 2.3.1;

STCA 35.2020.98 del 26 marzo 2021, consid. 2.3.1

2.4.2. Con la decisione su

opposizione impugnata, sentito il parere del proprio medico di __________, l’CO

1 ha dichiarato che, a contare dal dicembre 2019, non vi erano più

provvedimenti terapeutici suscettibili di migliorare notevolmente le condizioni

di salute infortunistiche dell’insorgente e, pertanto, ha posto termine alle

prestazioni di corta durata.

Dalle tavole processuali si evince che l'assicurato si è sottoposto il 13 marzo

2017 ad un'operazione di artroscopia con sutura del tendine sovraspinoso ed infraspinato

(doc. 234) e il 9 ottobre 2017 ad un'operazione di artroscopia alla spalla

destra con sutura del tendine infraspinato (doc. 324), ambedue ad opera del dr.

med. __________. L’8 marzo 2018 il dr. med. __________ ha attestato un “non

miglioramento del quadro clinico” (doc. 366). Nell’ambito di una second

opinion, il PD dr. med. __________ della __________ di __________ ha indicato

il 22 agosto 2018 quanto segue:

" (…).

Therapeutisch wohl wenig Optionen. Bei einem erneuten Eingriff wäre ich sehr

skeptisch, ob dadurch die Beschwerden reduziert werden können. Eigentlich habe dem Patienten empfohlen, die Situation so zu

akzeptieren (…). Wegen der leichten Omarthrose und den 3 Eingriffe an der

Rotatorenmanschette bliebe wohl als letze Massnahme mit zuverlässiger Prognose

nur die inverse Prothese. Dies würde ich dem POatienten in jetzigen Zeitpunkt

so nicht empfehlen. Es ist so zu früh und die Arthrose ist auch nicht genügend

ausgeprägt. Der Patient möchte sich überlegen.” (doc. 409)

Il 5 settembre 2018 il dr. med. __________ ha attestato quanto segue:

" Su

richiesta del paziente esporrò il caso clinico al Prof. Dr. med. __________

(…). Rimango dell’idea che eventualmente si potrebbe effettuare una ri-sutura

della cuffia dei rotatori (…). Valuterò con il Prof. Dr. med. __________ tale

opzione (…).” (doc. 411)

L’11 ottobre 2018, il dr. med. __________,

specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell'apparato locomotore,

consultato per una seconda opinione, ha attestato quanto segue:

" (…) è

stato operato due volte di riparazione del tendine sovraspinoso alla spalla

destra e una volta di tenodesi del bicipite. (…) nonostante gli interventi, il

paziente presenta una nuova recidiva di rottura. (…) il mio consiglio è quindi

quello di fare una nuova revisione della riparazione di cuffia. L’obiettivo di

questo intervento sarebbe soprattutto rivolto a ridurre il dolore, in quanto

una ripresa della funzione normale della spalla destra è ormai del tutto

inverosimile (…). (…). In alternativa si consiglia solo di convivere con il

dolore con i farmaci analgesici, antinfiammatori, borsa del ghiaccio e riposo

funzionale.” (doc. 461)

Il 21 febbraio 2019, il dr. med. __________ ha attestato quanto segue:

" (…) per il

quale si era già programmato un intervento chirurgico da eseguirsi proprio in

data odierna in accordo con il Dr. med. __________, ma purtroppo tale

intervento è stato rinviato per importanti problematiche cardiologiche. (…).

Per il momento procrastinerei l’intervento chirurgico fino alla completa

ripresa delle condizioni fisiche e psichiche (…).” (doc. 443)

Il 17 aprile 2019, il dr. med. __________

ha attestato quanto segue:

" (…)

purtroppo dobbiamo ancora rinviare tale intervento (…). (…). Per il momento gli

ho spiegato che è meglio che risolva tutte le altre problematiche (…).” (doc.

445)

L’11 giugno 2019, il dr.

med. __________, specialista FMH in medicina interna e medico di famiglia

dell’assicurato, ha attestato quanto segue:

" (…) I

controlli eseguiti presso il Dr. med. __________, specialista in cardiologia

sono risultati soddisfacenti e la terapia antiaritmica ed antiipertensiva è

attualmente adeguata. II paziente è da questo punto di vista asintomatico ma le

cure internistiche continueranno ad vitam. In considerazione dello stato

attuale ritengo che il paziente da un punto di vista internistico sarebbe di

nuovo abile al lavoro in forma completa.

Al signor RI 1 era stato proposto dal Dr. med. __________ e dal

Dr. med. __________ un nuovo intervento chirurgico alla spalla destra per la

riparazione del tendine sovraspinoso. Il Dr. med. __________ in una sua lettera

dell'11.10.2018 scriveva: "l'obbiettivo di questo intervento sarebbe

soprattutto rivolto a ridurre il dolore in quanto una ripresa della funzione

normale della spalla destra è orai del tutto inverosimile".

Nella consultazione odierna il signor RI 1 mi ha riferito che

attualmente egli non ha particolari dolori a riposo, assume raramente analgesici

ed è quindi sofferente unicamente per l'incapacità funzionale e dolori sotto

sforzo. C'è quindi onestamente da chiedersi, e il paziente sta riflettendo a

riguardo, quale sia la vera utilità di sottoporsi ad un terzo intervento.” (doc.

454)

Il 19 giugno 2019, il dr. med. __________

ha attestato quanto segue:

" (…)

affetto da una rilesione del tendine sovraspinoso, quadro clinico complicatosi

con una problematica a carico del cuore con praticamente un’eiezione della

pompa cardiaca del 40%. Il paziente si sento molto affaticato a livello sia

fisico sia psicologico e pertanto non ritengo opportuno in questo momento intervenire

chirurgicamente a carico della spalla destra (…) in questo momento non ritengo

che il signor RI 1 sia psicologicamente e fisicamente pronto ad affrontare un

altro intervento chirurgico. (…) gli ho consigliato di proseguire con il

recupero della parte fisica e psicologica. Rivedrò il paziente all’inizio del

mese di settembre per eventualmente provvedere ad inserirlo in lista operatoria,

sempre qualora fosse già pronto” (doc. 455)

Il 3 settembre 2019, il dr. med. __________ ha rilevato:

" (…) mi

esprime il desiderio in data odierna di richiedere una seconda opinione ad uno

specialista, che non sia indicato dalla CO 1, e solo successivamente il

paziente vorrebbe prendere una decisione in merito alla sua situazione clinica

a carico della spalla, in quanto continua ad avere dolori e limitazioni

funzionali. (…) in attesa di una vostra risposta per un secondo parere

“neutrale” richiesto dal paziente.” (doc. 460)

A margine della visita medica __________

di chiusura del 18 ottobre 2019, il dr. med. __________ ha osservato quanto

segue:

" (…). Proposte

diagnostiche e terapeutiche

Allo stato attuale non sono stati proposti ulteriori trattamenti

in grado di migliorare con probabilità la situazione di questo assicurato. Lo

stesso assicurato non pare propenso a sottoporsi ad ulteriori trattamenti in

assenza di una ragionevole garanzia di risultato positivo. Sono d'accordo con

il curante sul fatto che nella situazione attuale, in un ipotetico bilancio di

costi e benefici, un ulteriore trattamento chirurgico non pare fornire adeguate

garanzie di risultato. La situazione sarà da monitorare nel tempo qualora

dovesse peggiorare in modo significativo.

Aspetti medico-assicurativi

La situazione appare stabilizzata. Non sono stati proposti

attualmente interventi in grado di migliorare in modo significativo la

situazione funzionale di questo paziente con un ragionevole grado di

probabilità. (…).” (doc. 480).

Nell’apprezzamento medico del 2

gennaio 2020 (doc. 502), il dr. med. __________, ha puntualizzato quanto segue:

" Per quanto

riguarda il problema della spalla destra esso è stato valutato clinicamente e

strumentalmente. L'assicurato presenta dei postumi permanenti che sono stati

valutati nella visita __________. Nel caso specifico, un eventuale intervento

di protesi inversa è a mio parere non indicato. In questo sono d'accordo sia

con il PD dr. med. __________ che ha chiaramente espresso una contrarietà a

procedere in tal senso, nel suo rapporto medico. Lo stesso dr. med. __________

si è chiaramente espresso ritenendo controindicato tale tipo d'intervento sia

per motivi di età dell'assicurato, sia per motivi anatomopatologici (cioè

inerenti alla situazione specifica di questo caso). Resta da valutare la

opportunità di una ulteriore revisione di sutura della cuffia dei rotatori in

soggetto già operato tre volte alla spalla e due volte per una sutura di

cuffia. Su tale tema il PD dr. med. __________ consultato in seconda opinione

si era già espresso ritenendo non indicato un ulteriore intervento chirurgico.

Il dr. med. __________ si è espresso proponendo una revisione di su-tura, ma

sottolineando che tale intervento è teso solo a migliorare il quadro algico

dell'assicurato, ma non è prevedibile un apprezzabile miglioramento della

funzionalità della spalla. Il curante dr. med. __________ sottolineando questo

aspetto ed il fatto che, a suo parere l'assicurato non ha dolori in attività a

riposo ed adeguate, ma solo dopo sforzo. Egli pone seri dubbi sulla opportunità

di eseguire questo intervento. II dr. med. __________ lo ritiene indicato, ma

non pone un'indicazione attuale, anzi ritiene che per il momento si debba aspettare

motivando tale attesa con un recupero di condizione psicologica, con un'attesa

di condizioni migliori, e lasciando all'assicurato il tempo per riflettere. Non

si spiega però in cosa consistano queste condizioni psicologiche, né quando sia

previsto questo intervento. Egli sostanzialmente pone un'indicazione teorica di

significato non attuale procrastinandola nel tempo senza darci una previsione.

In occasione della visita __________ lo stato clinico

dell'assicurato è stato accuratamente valutato. In assenza di indicazioni

chirurgiche attuali si è ritenuto di poter redigere un'esigibilità al lavoro.

Ritengo che sulla indicazione ad un ulteriore intervento chirurgico alla spalla

si debba essere molto prudenti. Le opinioni degli specialisti consultati non sono

concordi. Mi pare ragionevole ritenere che una indicazione teorica dal punto di

vista medico sia possibile, ma che un miglioramento funzionale e della

esigibilità sia del tutto improbabile. Anche un miglioramento del quadro

doloroso sotto sforzo appare possibile, ma non probabile con un ragionevole

grado di sicurezza. Pertanto non possiamo ragionevolmente aspettarci un

miglioramento della funzionalità, nonché dell'esigibilità al lavoro per come è

stata redatta in occasione della visita __________. Lo stesso dr. med. __________

che pone l'indicazione, in realtà ha richiesto più volte pareri di

"seconda opinion". Egli peraltro non ci spiega quale tipo di

miglioramento ritiene di poter dare all'assicurato con questo intervento e con

quale grado di probabilità. Appare quindi del tutto evidente che l'intervento

proposto non è dotato di una possibilità di miglioramento funzionale ed è teso

solo ad un ipotetico migliora-mento algico sotto sforzo che, qualora

l'assicurato riduca il livello di attività entro i limiti determinati, potrebbe

venire comunque raggiunto.

A prescindere dalla discussione sulla indicazione chirurgica lo

stesso dr. med. __________ certifica che al momento un trattamento chirurgico

non è eseguibile per problemi psicologici o di attesa di tempi migliori. Appare

quindi del tutto evidente che in questo momento non vi è una indicazione chiara

a un trattamento chirurgico di significato attuale in grado di migliorare la

situazione di questo assicurato. Come specificato in occasione della visita __________

tale indicazione potrà essere rivalutata nel corso del tempo qualora le

condizioni cliniche dovessero essere tali da richiederne la esecuzione.” (doc.

502)

Alla luce di quanto emerge dalla documentazione medica a disposizione anzidetta

- in particolare, da quanto attestato il 22 agosto 2018 dal Prof. dr. med. __________,

l’11 giugno 2019 dal medico di famiglia come pure dalle problematiche

cardiologica e psicologica che hanno indotto lo specialista curante a rinviare

più volte l’intervento in questione -, ribadito che, secondo la giurisprudenza

federale, la questione della stabilizzazione va valutata in maniera

prospettica, ponendosi al momento in cui le prestazioni sono state interrotte

(dunque, in casu, nel mese di dicembre 2019), occorre ritenere dimostrato

che al momento in cui l’amministrazione ha posto termine alle prestazioni di

corta durata, non vi erano più misure terapeutiche atte, con verosimiglianza

preponderante, a migliorare notevolmente le condizioni di salute

infortunistiche dell’insorgente.

Questa Corte condivide la

conclusione dell’Istituto assicuratore secondo cui, in data 30 novembre 2019,

lo stato di salute infortunistico era stabilizzato ai sensi dell’art. 19 cpv. 1

LAINF e della relativa giurisprudenza. A quel momento, infatti, l’assicurato

presentava una piena capacità lavorativa in attività sostitutive adeguate

(aspetto quest’ultimo che verrà meglio definito nei considerandi che seguono).

La circostanza che l’insorgente denunciasse ancora disturbi alla spalla,

rispettivamente necessitasse di misure conservative (fisioterapia e/o

infiltrazioni) volte a evitare un loro aggravamento è irrilevante. Decisivo ai

fini del giudizio è soltanto che a quel momento lo stato della spalla non

poteva più essere sensibilmente migliorato grazie ad ulteriori terapie. Il

fatto che il deficit funzionale alla spalla non fosse (chirurgicamente)

risanabile a causa delle vicissitudini a livello cardiologico e psicologico

(che, giova qui rilevare, non sono di competenza della CO 1: consid. 2.2 e

2.3.4), come specificato più volte dal chirurgo ortopedico a margine delle

svariate consultazioni anziriportate, è irrilevante ai fini del presente

giudizio. Non permette di giungere ad una diversa conclusione neppure il fatto

che l’assicurato potrebbe, in futuro, essere sottoposto ad un ulteriore

intervento chirurgico. Difatti, in tale evenienza, potrà annunciare una

ricaduta del sinistro, con ripristino del diritto alle prestazioni di corta

durata (cfr. art. 11 OAINF).

In conclusione il TCA non

ritiene dunque dimostrato, con il grado di verosimiglianza richiesto dalla

giurisprudenza federale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti), che al

momento in cui l’amministrazione ha posto termine alle prestazioni di corta durata,

vi fossero ancora delle misure terapeutiche suscettibili di migliorare sensibilmente

le condizioni di salute infortunistiche dell’insorgente.

Alla luce delle considerazioni

che precedono, le censure ricorsuali volte a criticare l’operato dell’amministrazione

per avere chiuso il caso al 30 novembre 2019 vengono respinte.

La decisione su opposizione

impugnata nella misura in cui sancisce che al 1° dicembre 2019, lo stato di

salute infortunistico era stabilizzato ai sensi dell’art. 19 cpv. 1 LAINF va

dunque confermata.

Pertanto, data la

stabilizzazione delle condizioni di salute infortunistiche, l’assicuratore

LAINF convenuto era dunque legittimato a porre fine alle prestazioni di corta

durata (cura medica e indennità giornaliera) e a valutare il diritto alle

prestazioni di lunga durata.

2.5. Diritto a una rendita

d’invalidità?

2.5.1. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF,

l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito

d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo l'art. 8 cpv. 1

LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il TF, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572 ss., ha

rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv.

1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase

LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti

di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.

Da parte sua, l'art. 16

LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che

l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività

ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione

di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del

mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto

ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella

sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che

anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità

dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2

seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la

nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza

relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e

invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito

all'introduzione della LPGA.

Su questi aspetti si veda

pure la DTF 130 V 343.

Due sono, dunque, di norma

gli elementi costitutivi dell'invalidità:

1. il danno alla salute

fisica o psichica (fattore medico)

2. la diminuzione della

capacità di guadagno (fattore economico).

Tra il danno alla salute e

l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato

(fattore causale).

Nell'assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,

naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.

2.5.2. L'invalidità, concetto

essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di

guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

D'altro canto, poiché

l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un

danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente

adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

Spetta al medico fornire

una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un

esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate

funzioni.

Il medico indicherà per

prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando

quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

Egli valuterà finalmente

il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella

professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi

aspetti, STF I 871/02 del 20 aprile 2004 e STF I 162/01 del 18 marzo 2002).

L'invalidità, proprio

perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che

l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando

la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in

un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

Fatti

I due redditi da porre a

raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su

solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale

ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione

dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione

medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,

sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TF ha avuto modo di

confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro

stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire

pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua

capacità lavorativa (STF U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno

effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -

le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in

generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si

avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività

ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al

massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una

prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.

consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti

l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente

capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del

lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile

dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua

capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I. Termine: reddito da

invalido

La misura dell'attività

che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del

danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le

attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza,

per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che

non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione

professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,

rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse

vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o

non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la

possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità

di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro

ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,

cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI

1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STF del 30 giugno 1994 succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art.

28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa

della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo

l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente

dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado

d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima

di un danno alla salute della stessa gravità."

Considerandi

II. Termine: reddito

conseguibile senza invalidità

Nel determinare il reddito

conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla

situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura

partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta

sostanzialmente stabile (cfr. STF del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci

si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche

rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze

ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,

consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità

corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico

conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da

invalido.

2.5.3

Per chiarire la questione

riguardante l'esigibilità lavorativa, l'Istituto assicuratore ha fatto capo

alla visita medica del 18 ottobre 2019 del dr. med. __________ (doc. 480),

giusta il quale:

" (…)

Diagnosi

Stato dopo infortunio della circolazione del 31.08.2013 con

frattura non dislocata punta rotulea ginocchio destro.

Trauma contusivo ginocchio destro.

Trauma contusivo polpaccio sinistro.

Trauma spalla destra con lesione slap grado III, stato dopo

artroscopia spalla con tenotomia capo

lungo del bicipite brachiale, stabilizzazione labbro glenoideo

della spalla destra.

Stato dopo artroscopia spalla destra, sutura tendine sovraspinoso

e infraspinato, stabilizzazione labbro glenoideo eseguito dal dr. med. __________

il 13.03.2017.

Stato dopo intervento di artroscopia spalla destra, sutura del

tendine infraspinato, acromion-plastica e Mumfort eseguito dal dr. med. __________

il 9.10.2017.

Diagnosi non di competenza CO 1

Gonartrosi mediale in ginocchio varo bilaterale in soggetto

marcatamente sovrappeso (cfr. anche documentazione clinica e radiografica dr.

med. __________ del 2013-2014).

Diagnosi collaterali non CO 1

Cardiopatia in terapia antiaritmica anti-ipertensiva in cura

presso lo specialista cardiologo.

(…)

Apprezzamento.

(…)

Aspetti medico-assicurativi

(...).

Si segnala che l'esigibilità viene valutata considerando i postumi

infortunistici della spalla e del ginocchio. Si spiega all'assicurato che il

problema della gonartrosi mediale in morfotipo varo bilaterale ed in marcato

sovrappeso perdurante nel tempo non è da ascrivere ad una problematica

post-infortunistica con probabilità prevalente.

Esigibilità del lavoro

L'assicurato è in grado di sollevare pesi molto leggeri fino a 5

kg fino all'altezza dei fianchi con due braccia molto spesso, pesi leggeri da 5

a 10 kg talvolta, pesi medi dai 10 ai 25 kg di rado, mai più pesi superiori ai

25.

kg. E’ in grado di sollevare oltre l'altezza del petto pesi fino a 5 kg

utilizzando prevalentemente l'arto controlaterale sano e pesi superiori ai 5 kg

di rado.

Maneggio di attrezzi: l'assicurato è in grado di maneggiare

attrezzi leggeri e di precisione medi molto spesso, attrezzi pesanti talvolta,

molto pesanti mai. La rotazione della mano è possibile molto spesso.

Posizione e mobilità: l'assicurato non è più in grado di svolgere

lavori sopra la testa. Non vi sono limitazioni per la rotazione del busto, la

posizione seduta e inclinata in avanti, la posizione in piedi e inclinata in

avanti. La posizione inginocchiata è possibile talvolta; la flessione delle

ginocchia è possibile talvolta.

Posizione di lunga durata: l'assicurato è in grado di mantenere la

posizione seduta e la posizione in piedi molto spesso, così come la posizione a

libera scelta. Spostamenti: l'assicurato è in grado di camminare anche per

lunghi tratti molto spesso, camminare su terreno accidentato molto spesso,

salire le scale molto spesso, salire le scale a pioli di rado/mai. L'uso delle

due mani è possibile, equilibrio e stare in equilibrio possibile.

L'assicurato in un lavoro che rispetti l'esigibilità espressa è da

ritenersi abile in misura completa con rendimento completo e senza pause

supplementari.”.

Nell’apprezzamento del 2 gennaio 2020 (doc. 502), il medico di __________ ha

precisato quanto segue:

" Per quanto

riguarda gli elementi anamnestici e clinici raccolti durante la visita __________

essi vengono confermati integralmente. L'assicurato è stato valutato come di

consueto con una raccolta di anamnesi e con un esame obbiettivo approfondito.

Si rimanda quindi alla documentazione presente nel rapporto di visita __________.

Per quanto riguarda l'esigibilità essa viene confermata

integralmente. Essa appare del tutto adeguata alla situazione dell'assicurato

nonché a quadri clinici analoghi. Essa viene confermata nei termini precisi in

cui è stata redatta. Rilevo che nella lettera dell'avvocato RI 1 vi sono alcune

notazioni non precise riguardo l'esigibilità, in particolare mi riferisco al

fatto che si possa sollevare (quantunque di rado) pesi medi dai 10 ai 25 kg. In

questo caso come ben espresso nell'esigibilità si intende sollevare con due

braccia fino all'altezza dei fianchi pesi medi a 10 a 25 kg di rado.

Altrettanto dicasi per la notazione riguardo al sollevamento oltre l'altezza

del petto di pesi superiori a 5 kg. nell'esigibilità invece si cita chiaramente

sollevare oltre l'altezza del petto pesi fino a 5 kg utilizzando

prevalentemente l'arto controlaterale sano e pesi superiori ai 5 kg di rado

(chiaramente inteso utilizzando ancora prevalentemente l'arto controlaterale

sano)”.

Nella concreta evenienza questo

Tribunale ritiene corretta l'esigibilità stabilita dal medico fiduciario e

posta alla base della decisione avversata.

Il TCA non ignora gli svariati certificati medici agli atti del dr. med. __________.

Tuttavia, essi non sono atti a sollevare dubbi - nemmeno lievi - circa la

fedefacenza della valutazione operata dal dr. med. __________, con espresso

riguardo alla situazione clinica dell'assicurato, che è stata attentamente e

dettagliatamente vagliata dal precitato medico fiduciario, come pure

dell'esigibilità posta dal medesimo specialista. D'altra parte la valutazione

dello specialista curante, seppur divergente per quanto riguarda la valutazione

della capacità lavorativa dell’insorgente, non apporta nuovi elementi oggettivi

ignorati dal medico fiduciario e va quindi intesa nel senso di una diversa

valutazione delle conseguenze che le patologie dell’interessato hanno sulla sua

capacità di lavoro. Inoltre lo specialista curante ha tenuto conto pure di

patologie di cui è affetto l’assicurato che, però, non sono di competenza della

CO 1, in quanto di origine extra-infortunistica.

Va peraltro rilevato che gli

impedimenti funzionali che presenta l’insorgente sono quelli che si

riscontrano, usualmente, in assicurati che hanno subito danni alle spalle: in

sostanza, si tratta dell'impossibilità di sollevare, rispettivamente,

trasportare pesi anche solo relativamente importanti nonché d'ingaggiare l'arto

superiore interessato in mansioni da eseguire al di sopra dell'orizzontale

(cfr., fra le tante, STCA 35.2018.52 del 12 novembre 2018, consid. 2.4.3, STCA

35.2018.38

del 10 ottobre 2018, consid. 2.5, STCA 35.2017.109 del 13 giugno

2018, consid. 2.3.5, STCA 35.2017.37 del 23 novembre 2017, consid. 2.6, STCA

35.2017.2

del 2 ottobre 2017, consid. 2.6; STCA 35.1998.63 del 23 novembre 1998

e 35.1998.117 del 29 luglio 1999, confermata dal TFA con pronunzia U 296/99 del

3.

gennaio 2000; STCA 35.2018.52 del 12 novembre 2018, consid. 2.4.3, STCA

35.2020.72

dell’8 marzo 2021, consid. 2.4.4).

L'esigibilità indicata dal

medico fiduciario risulta inoltre pure plausibile alla luce dei precedenti

giurisprudenziali, riguardanti assicurati che accusavano limitazioni

nell'utilizzo degli arti superiori (cfr. a questo proposito, STCA 35.2020.1 del

21.

dicembre 2020, consid. 2.4.3, STCA 35.2018.114 del 18 marzo 2019, consid.

2.3.3, STCA 35.2018.52 del 12 novembre 2018, consid. 2.4.3, STCA 35.2018.38 del

10.

ottobre 2018, consid. 2.5, STCA 35.2017.109 del 13 giugno 2018, consid.

2.3.5; STCA 35.2020.72 dell’8 marzo 2021, consid. 2.4.4).

Sempre in merito ai precedenti giurisprudenziali, riguardanti assicurati che

accusavano limitazioni nell'utilizzo degli arti superiori, giova qui ricordare

la STCA 35.2017.37 del 23 novembre 2017 (che è stata confermata dall’Alta Corte

con STF 8C_32/2018 del 7 gennaio 2019), in particolare il consid. 2.6 nel quale

il TCA ha rilevato quanto segue:

" (…) Ad

esempio, in una pronunzia inedita del 12 novembre 1996, l’allora TFA (dal 1°

gennaio 2007: TF) ha, ad esempio, ritenuto realistica la possibilità di mettere

a frutto la restante capacità lavorativa in attività cosiddette sostitutive,

trattandosi di un assicurato cinquantacinquenne che - a causa dei postumi

infortunistici interessanti, in particolare, la spalla destra - era impedito

nel sollevare pesi superiori ai 10 kg lungo tutto l'asse corporeo. La mobilità

era ridotta di 2/3, certi movimenti non erano più possibili, come ad esempio,

il sollevamento del braccio oltre i 60°, di modo che il braccio destro poteva

unicamente servire come aiuto per il braccio adominante.

In una sentenza 35.1997.23 dell'11 settembre 2000 - integralmente

confermata dal TFA con sentenza U 449/00 dell'8 maggio 2002 - questo Tribunale

ha riconosciuto come reintegrabile nel mondo del lavoro, un'assicurata che,

secondo l'avviso dei medici, presentava una mano sinistra infortunata

praticamente inutilizzabile, fatta eccezione per delle prese a tre dita senza

forza.

Il TFA è pervenuto alla medesima conclusione in una sentenza U 240/99 del 7 agosto 2001, parzialmente pubblicata in RAMI 2001 U 439, p.

347ss., concernente un assicurato che, a causa dei disturbi e dei deficit

funzionali all'estremità superiore destra, è stato dichiarato in grado di

svolgere lavori manuali molto leggeri, che non richiedono l'impiego di forza

con la mano destra, e il sollevamento di pesi superiori ai 2 kg (e pertanto

ritenuto praticamente monco di una mano).

In una sentenza 35.2002.88 del 14 aprile 2003, cresciuta

incontestata in giudicato, questa Corte ha giudicato completamente abile in

attività leggere dal profilo dell'impegno fisico, comportanti in prevalenza dei

compiti di sorveglianza, un assicurato che, a causa di un, citiamo:

"importante deficit funzionale e ipotrofia muscolare all'emicinto

scapolare destro. Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il gomito

flesso, rotazione interna solo fino all'altezza del trocantere. Ipersensibilità

nella regione del deltoide in corrispondenza del territorio di innervazione del

nervo ascellare", il medico di fiducia dell'assicuratore aveva ritenuto,

citiamo: "… limitato nelle attività lavorative che richiedono l'ingaggio

dell'arto superiore destro al di sopra della vita, scostato dal tronco, così

come nei movimenti di rotazione. Limitato l'uso di utensili, rispettivamente,

macchinari vibranti e contundenti. Trasporto di pesi possibile solo con il

braccio pendente, sollevamento di pesi solo al massimo fino al di sotto della

vita, tenendo l'arto superiore destro accostato al tronco." (cfr. STCA

succitata, consid. 2.6.).

Con un giudizio I 27/06 e U 18/06 del 24 agosto 2006, consid.

5.2.3, il TFA ha considerato in grado di svolgere a tempo pieno semplici

mansioni di sorveglianza, rispettivamente, di controllo, così come lavori in un

chiosco nonché attività ausiliarie nel campo della gastronomia o in un

magazzino, un assicurato, nato nel 1948, che soffriva di dolori cronici alla

spalla destra con irradiazione al braccio destro, di un’importante rottura

della cuffia dei rotatori a destra (con rottura completa del tendine dei

muscoli sovra- e infraspinato, rottura parziale del tendine sottoscapolare e

lussazione del tendine del bicipite), di un’artrosi dell’articolazione

acromio-claveare e di una persistente pseudoparalisi del braccio destro

(diagnosi differenziale: spalla congelata post-traumatica).

Anche nella STFA U 200/02 del 20 maggio 2003 consid. 2.2,

riguardante un’assicurata, la quale, a causa di un infortunio professionale

alla mano sinistra adominante, aveva subito l’amputazione del pollice,

dell’indice e del medio, come pure una frattura pluriframmentaria della falange

basale con instabilità a livello delle articolazioni interfalangee

dell’anulare, divenendo praticamente monca di una mano, l’Alta Corte ha ammesso

una piena capacità lavorativa dal profilo ortopedico.

In una sentenza 8C_260/2011 del 25 luglio 2011, il TF ha

dichiarato in grado di svolgere a tempo pieno attività lavorative leggere non

bimanuali, un assicurato che presentava una paralisi, da parziale a completa,

della muscolatura della spalla e del braccio destro dominante.

Ad un’analoga conclusione è giunta l’Alta Corte in un’altra

sentenza 8C_311/2015 del 22 gennaio 2016, concernente un assicurato, il quale,

per evitare di cadere mentre era intento a scaricare un camion, si era

attaccato con il braccio destro alla sponda dello stesso, avvertendo

immediatamente forti dolori all’arto superiore in questione.

In una sentenza 35.2013.74 dell’8 settembre 2014, il TCA ha

confermato la decisione con la quale un falegname, che ha subìto l’amputazione

dell’avambraccio destro (dominante) nell’utilizzare una sega circolare, è stato

ritenuto totalmente abile in attività leggere dal profilo del

sollevamento/trasporto di pesi e della manipolazione di attrezzi (anche di

precisione), che non richiedono l’utilizzo di entrambi gli arti superiori.

Vedi, infine, anche la sentenza di questa Corte 35.2014.57 del 4

maggio 2015, confermata con STF 8C_396/2015 del 17 settembre 2015, nella quale,

nonostante l’infortunio alla spalla sinistra, un assicurato è stato ritenuto

inabile in maniera praticamente completa nel lavoro di smontaggio delle

carcasse per il recupero dei pezzi di ricambio, ma in grado di svolgere, a

tempo pieno, un’attività lavorativa leggera.

In una sentenza 35.2016.43 del 22 settembre 2016 questo Tribunale

ha ritenuto accertato che, nonostante il danno alla salute infortunistico,

l'assicurato (di professione "tassametrista-impiegato-operaio", che -

mentre usciva dalla doccia al proprio domicilio - era caduto, riportando un

trauma distorsivo alla spalla destra con lesione transumorale della cuffia

rotatoria a livello di sovraspinato e nella porzione craniale del

sottoscapolare e, successivamente - mentre andava a prendere l'automobile al

proprio domicilio - è scivolato sul ghiaccio, cadendo in avanti con ricezione

su entrambi i polsi e dolori di contraccolpo ad entrambe le spalle e riportando

una re-rerottura della cuffia dei rotatori della spalla sinistra e una rottura

della cuffia dei rotatori della spalla destra) era in grado di svolgere a tempo

pieno e con un rendimento completo, un’attività lavorativa compatibile con le

limitazioni derivanti dal danno alla salute infortunistico subito alle spalle.

In una sentenza 35.2015.131 del 21 novembre 2016 questo Tribunale

ha ritenuto accertato che, nonostante il danno alla salute infortunistico,

l'assicurato (di professione "autista" con qualifica di

"impiegato-operaio", che - mentre stava caricando il camion - era

caduto dalla rampa di carico, riportando una frattura del capitello radiale

sinistro tipo Mason II e una frattura composta dello spigolo esterno del

processo coronoideo dell'ulna) era in grado di svolgere a tempo pieno e con un

rendimento completo, un’attività lavorativa compatibile con le limitazioni

derivanti dal danno alla salute infortunistico subito al gomito sinistro

(adominante).

In una sentenza 35.2016.89 del 13 febbraio 2017 questo Tribunale

ha ritenuto accertato che, nonostante il danno alla salute infortunistico,

l'assicurato (di professione "muratore" che, a causa di un infortunio

professionale con una sega circolare, aveva subito un intervento di amputazione

trans-P2 del IV dito a destra) era in grado di svolgere a tempo pieno e con un

rendimento completo, un'attività lavorativa compatibile con le limitazioni

derivanti dal danno alla salute infortunistico alla mano destra (dominante), e,

quindi, un lavoro leggero dal profilo del sollevamento/trasporto di pesi e

della manipolazione di attrezzi (anche di precisione) che non richiede

un'ottima presa della mano destra e sinistra nel contempo rispettivamente

un'ottima agilità di ambedue le mani contemporaneamente.

In una sentenza 35.2016.103 del 23 marzo 2017 questo Tribunale ha

ritenuto accertato che, nonostante il danno alla salute infortunistico,

l'assicurato (di professione "parrucchiere" che, a causa di tre

infortuni non professionali, aveva riportato delle limitazioni al gomito

sinistro dominante), era in grado di svolgere a tempo pieno e con un rendimento

completo, un'attività lavorativa compatibile con le limitazioni derivanti dal

danno alla salute infortunistico (e più precisamente: prevalentemente impedito

nei movimenti ripetitivi di flesso-estensione e di pro-supinazione del gomito

sinistro specie se contro resistenza o con pesi superiori i kg. 2-3 e possibile

l'esecuzione ripetitiva di non più di 3-4 movimenti al minuto).

Infine, in una sentenza 35.2017.10 del 22 giugno 2017, il TCA ha

giudicato completamente abile al lavoro in attività sostitutive adeguate, un

assicurato che presentava uno stato dopo contusione del dorso della mano destra

con sviluppo di una malattia di Sudeck che aveva portato a esiti tragici in una

situazione paragonabile a un amputato del braccio destro.

Va inoltre rilevato che il concetto d’invalidità è riferito a un

mercato del lavoro equilibrato, nozione quest’ultima teorica e astratta

implicante, da una parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di

manodopera e, dall’altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da

offrire una gamma di posti di lavoro diversificati (cfr. DTF 110 V 273 e

Jean-Maurice Frésard/Margit Moser-Szeless, in Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, 2a edizione, n. 170 p. 899).

Il mercato del lavoro accessibile ai lavoratori non qualificati è

in generale limitato a dei lavori di manodopera o ad altre attività fisiche

(RCC 1989 p. 331 consid. 4a). Tuttavia, nell'industria e nell'artigianato, le

attività fisicamente pesanti vengono eseguite sempre più spesso tramite delle

macchine, motivo per cui aumentano le attività di controllo e sorveglianza che

possono essere svolte da personale non qualificato o semi qualificato (SVR 2002

UV Nr. 15 p. 49 consid. 3b; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; STF 8C_709/2008 del 3

aprile 2009 consid. 2.3.).

In una sentenza 8C_971/2008 del 23 marzo 2009, l’Alta Corte ha

ribadito che anche per gli assicurati funzionalmente monchi di un braccio,

esiste un mercato del lavoro sufficientemente ampio: (…).

Questa giurisprudenza è stata ulteriormente confermata con la STF

8C_451/2016 del 17 ottobre 2016 consid. 5.1, pubblicata in SVR 2017 Nr. 20

consid. 5.1, in cui l’Alta Corte ha ribadito che sul mercato equilibrato del

lavoro vi sono possibilità d’occupazione sufficientemente realistiche per

persone che vanno ritenute funzionalmente monche di un braccio e che inoltre

possono ancora eseguire soltanto dei lavori leggeri (cfr., fra le tante, STCA

35.2017.2

del 2 ottobre 2017, consid. 2.6).” (STCA 35.2020.72 dell’8 marzo

2021, consid. 2.4.4)

Del resto, gli impedimenti

funzionali che presenta l’insorgente, sono quelli che si riscontrano,

usualmente, anche in assicurati che hanno subito danni agli arti inferiori e la

valutazione dell'esigibilità lavorativa espressa dal medico fiduciario risulta

plausibile anche alla luce dei precedenti giurisprudenziali riportati qui di

seguito, riguardanti assicurati che accusavano limitazioni nell'utilizzo degli

arti inferiori (cfr. a questo proposito, STCA 35.2017.111 del 20 giugno 2018,

consid. 2.4.5, e rinvii giurisprudenziali ivi citati e STCA 35.2018.69 dell’11

febbraio 2019, consid. 2.3.5; STCA 35.2020.98 del 26 aprile 2021, consid. 2.4.3).

In conclusione, il TCA non ha quindi motivo di scostarsi dalle considerazioni

espresse dal medico fiduciario, che ha proceduto ad una visita personale

accurata dell'assicurato, è specialista della materia che qui ci occupa e vanta

pure un’ampia esperienza in materia di medicina assicurativa.

Alla luce di quanto appena

esposto, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di

intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle

conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V

233.

consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati;

Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551

e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht,

tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr.

anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997,

pag. 221), è da ritenere dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza

preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali

(DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti), che RI 1 è in grado di

svolgere un’attività lavorativa adeguata (ovvero rispettosa dei limiti indicati

dal medico di __________, dr. med. __________) sia principale a tempo pieno e

con un rendimento completo sia accessoria, a tempo parziale e con un rendimento

completo, compatibile con le limitazioni derivanti dal danno alla salute

infortunistico.

Le censure ricorsuali volte a

contestare l'esigibilità (e al pensum lavorativo) in attività adeguate

dell'assicurato vanno dunque respinte.

Da ultimo, il TCA non ignora

che il ricorrente al momento della decisione su opposizione avversata era quasi

57enne. In proposito, è utile segnalare che, in materia di assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni (diversa è la situazione in materia di

assicurazione per l’invalidità), qualora l’età costituisca la causa essenziale

che impedisce all’insorgente di mettere a frutto la sua restante capacità

lavorativa in attività medicalmente adeguate, l’art. 28 cpv. 4 OAINF (cfr.

consid. 2.5.2) dispone che per la valutazione del grado d’invalidità sono

determinanti i redditi che potrebbe conseguire un assicurato di mezza età

(l’età media si situa intorno ai 42 o tra i 40 e i 45 anni – cfr. DTF 122 V 418

consid. 1b, 426 consid. 2), portatore dei medesimi postumi infortunistici. In

virtù della norma in questione, si deve fare astrazione dal fattore età non

soltanto per la fissazione del reddito da invalido, ma anche per stabilire il

reddito da valido (DTF 114 V 310 consid. 2; consid. 7b/aa non pubblicato della

sentenza DTF 122 V 426; cfr., per un caso riguardante un assicurato, al momento

della decisione su opposizione impugnata, da poco 57enne, STCA 35.2018.114 del

18.

marzo 2019, consid. 2.3.3; per un caso riguardante un assicurato, al momento

della decisione su opposizione impugnata, da poco 64enne, STCA 35.2018.52 del

12.

novembre 2018, consid. 2.3.3; cfr. per un caso riguardante un assicurato, al

momento della decisione su opposizione impugnata, era quasi 57enne, STCA

35.2020.72

dell’8 marzo 2021, consid. 2.4.4).

2.5.4

Si tratta dunque di valutare

le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.

Preliminarmente va

ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato

il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222;

cfr., pure, STF del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3

febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18

ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr.

11.

e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STF

del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

Nel caso di specie sono

quindi determinanti, come correttamente ritenuto dall’amministrazione, i dati

del 2019, essendo stato ritenuto lo stato di salute stabilizzato a

partire dal 1° dicembre 2019.

2.5.5

Per quanto concerne il reddito

da valido, secondo l’assicuratore infortuni resistente, nella decisione

avversata, senza il danno alla salute infortunistico, RI 1, nel 2019, avrebbe

realizzato un guadagno annuo lordo di fr. 82'847.00 (__________: fr. 63'050.00,

__________: fr. 19'797.00).

Il salario “da valido” è stato “quantificato tenendo conto sia dell'attività

di responsabile cuoco presso la __________ sia quella di addetto alla

spartizione per la __________. Secondo le indicazioni della __________, il

salario 2019 sarebbe ammontato a CHF 63’050.00 (CHF 4'850.00 x 13m). Per quanto

concerne il salario da valido 2019 per la __________, abbiamo rivalutato

nominalmente il salario quantificato per il 2015 da parte del Tribunale

Cantonale della Assicurazioni con sentenza dell'11.09.2017 di CHF 19'447.17.

L'importo 2019 corrisponde a CHF 19'447.17 (tabella T1.1.15H, indice 2015: 100,

indice 2019:101.8). Ne consegue che il salario da valido complessivo ammonta a

CHF 82'847.00 (__________:

CHF 63'050.00 / __________: CHF 19'797.00).” (doc. 530).

Stante quanto precede il dato di fr. 82'847.-, desunto dalle indicazioni

fornite direttamente dal datore di lavoro rispettivamente da una rivalutazione

nominale di quanto stabilito da questa Corte nella STCA 35.2017.51 dell’11

settembre 2017

e non contestato dal ricorrente, può senz’altro essere fatto proprio da questa

Corte.

Il "reddito da

valido" per il 2019 ammonta, quindi, a fr. 82'847.-.

2.5.6

Per quanto concerne il reddito

da invalido, secondo l’assicuratore infortuni resistente, nella decisione

avversata, con il danno alla salute infortunistico, RI 1, nel 2019, avrebbe

realizzato un guadagno annuo lordo di fr. 87'121.32.

Il salario “da invalido” è stato quantificato “facendo capo ai dati pubblicati

dall'Ufficio federale di statistica. Dall'ultima inchiesta sulla struttura dei

salari (RSS) risulta che un operaio chiamato a svolgere lavori semplici di tipo

fisico o manuale non qualificati percepiva mediamente nel 2016 (TA1 livello 1),

tenuto conto dell'orario settimanale medio determinante, un salario complessivo

di fr. 66'803.40 (fr. 5'340.-- : 40 ore x 41.7 ore x 12 mesi). Vista

l'evoluzione nominale dei salari si giunge nel 2019 ad un ammontare di fr. 68’376.57

risp. a fr. 91’706.66 visto il tempo di occupazione dell'assicurato prima

dell'infortunio del 134.17%. Su tale cifra la CO 1 ha operato una riduzione del

5.

% per tenere conto dei limiti funzionali.” (doc. 556).

Stante quanto precede il dato di fr. 68'376.57 fissato in base alla TA1 2018, attività

semplici e ripetitive, uomini, livello 1 rispettivamente di fr. 91'706.66,

considerando un grado di occupazione del 134.17 % (ovvero con un pensum

lavorativo confermato da questa Corte sia nella STCA 35.2017.51 dell’11

settembre 2017 sia al consid. 2.5.3 della presente decisione), può senz’altro

essere fatto proprio da questa Corte.

Al citato importo l’CO 1

ha operato una deduzione sociale del 5% per tenere conto dei limiti funzionali,

giungendo così a fr. 87'121.32. Il patrocinatore dell’insorgente contesta una

deduzione sociale unicamente del 5%, perché assolutamente errata visto il

quadro medico complesso e compromesso (capacità lavorativa e di rendimento

limitate) e gli aspetti propri al caso specifico (età, pluripatologie,

importanti algie residue, lunga assenza dal modo del lavoro, ecc..), che

rendono giustificata una riduzione sociale dal reddito da invalido di almeno il

15%.

Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA ricorda che, secondo la giurisprudenza

federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione

personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di

permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere

completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che

pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul

mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico

statistico. Il TF ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima

del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie

particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre,

chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima

che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza

valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Con sentenza 9C_179/2013

del 26 agosto 2013 al consid. 5.4 il TF ha confermato il principio posto dal

TCA secondo cui la riduzione del salario statistico deve avvenire tramite

l’utilizzo di multipli di 5, ritenuto come l’applicazione di tassi più

frazionati si rivelerebbe problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero

difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede

giudiziaria. Questa giurisprudenza è stata confermata anche nella sentenza

9C_767/2015 del 19 aprile 2016 al consid. 4.6.

Con sentenza 8C_80/2013

del 17 gennaio 2014 al consid. 4.2 il TF ha rammentato che non è necessario

procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione

come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la nazionalità, la

categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso d’occupazione. Occorre

piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei limiti del potere di

apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito da invalido, tenuto

conto dell’insieme delle circostanze concrete.

La più recente

giurisprudenza federale ha stabilito che il livello di qualifica 1 dei dati RSS

comprende già tutta una serie di attività leggere, che tengono conto di molte

limitazioni. In altre parole, possono essere considerate sotto il cappello

delle limitazioni funzionali solo circostanze che in un mercato equilibrato del

lavoro devono essere considerate come eccezionali. Negli altri casi non viene

applicata nessuna deduzione a questo titolo neppure se la capacità lavorativa è

totale in attività adeguate e non si pone dunque il problema di un’indebita

doppia deduzione (sentenze 8C_495/2019 dell'11 dicembre 2019 consid. 4.2.2 con

riferimento e 8C_82/2019 del 19 settembre 2019 consid. 6.3.2; 8C_730/2019 del

10.

giugno 2020 consid. 4.4.4; 8C_765/2019 del 10 giugno 2020 consid. 5.4.4;

8C_9/2020 del 10 giugno 2020 consid. 4.4.4; in questo senso, si veda pure Ares

Bernasconi, “8C_9/2020 du 10 juin 2020 - Abattement sur le revenu d’invalide

selon l’ATF 126 V 75”, in SZS/RSAS 1/2021 n. 49).

Occorre inoltre ricordare

che le limitazioni mediche già incluse nell'esame della capacità lavorativa

residua non devono influire ulteriormente nella disamina della riduzione del

reddito da invalido e a un conteggio doppio del medesimo aspetto: la sola

circostanza che per l'assicurato siano esigibili soltanto attività leggere fino

medio complesse non giustifica anche in caso di una capacità lavorativa

limitata una riduzione aggiuntiva dovuta alle limitazioni personali (sentenze

8C_805/2016 del 22 marzo 2017 consid. 3.1 e 3.4.2 e 9C_846/2014 del 22 gennaio

2015.

consid. 4.1.1 con riferimenti).

Nel caso di specie, dalla

documentazione agli atti emerge che, nonostante il danno salute, l’assicurato

sarebbe ancora in grado di svolgere, senza limiti di tempo o di rendimento,

un’attività adeguata (cfr. supra, consid. 2.5.3).

Secondo questo Tribunale,

tenuto conto dell’esigibilità appena descritta, occorre ammettere che il

ricorrente beneficia di un ventaglio di attività sostitutive esigibili ancora

sufficientemente ampio, motivo per il quale una decurtazione non sarebbe

giustificata (in questo senso, si veda, ad esempio, la STF 8C_122/2019 del 10

settembre 2019 consid. 4.3.1.4, concernente un assicurato i cui limiti

funzionali riguardavano i movimenti ripetitivi del gomito destro e il trasporto

di pesi superiori a 7 kg, precisato che quest’ultimo costituiva un valore massimo

nel senso che il trasporto di pesi, anche di minore entità, doveva alternarsi a

periodi di riposo per il braccio destro, la STF 8C_174/2019 consid. 5.2.2,

riguardante un’assicurata in grado di impiegare il suo arto superiore sinistro

soltanto in attività leggere e non ripetitive oppure la STCA 35.2019.73 del 22

gennaio 2020 consid. 2.4.6, concernente un assicurato, vittima di un infortunio

all’arto superiore dominante, che è stato ritenuto ancora in grado di svolgere,

a tempo pieno e con un rendimento completo, un’attività lavorativa leggera, in

cui potesse evitare di sollevare/trasportare pesi superiori ai 5 kg e di

svolgere mansioni sopra il livello delle spalle). Da notare che, in base a

quanto risulta dagli atti medici, il qui ricorrente non può essere considerato

alla stregua di un individuo di fatto in grado di utilizzare un’unica mano/un

unico braccio [faktische Einhändigkeit/Einarmigkeit], situazione che, in

base alla giurisprudenza, avrebbe giustificato una riduzione sociale (cfr., ad

esempio, la STF 8C_383/2020 del 21 settembre 2020 consid. 4.2.2).

Va anche osservato che il

fatto di avere una limitata formazione professionale non giustifica ulteriori

decurtazioni, considerato che le attività adeguate entranti in linea di conto

(livello di qualifica 4, semplici e ripetitive) non richiedono né un’esperienza

professionale diversificata, né un grado di istruzione particolare (cfr., tra

le tante, la STF 8C_603/2020 del 4 dicembre 2020 consid. 6.2, 8C_122/2019 del

10.

settembre 2019 consid. 4.3.2 e la 8C_46/2018 dell’11 gennaio 2019 consid.

4.4; cfr. in questo senso anche la DTF 137 V 71 consid. 5.3. e SVR 2002 n. U 15

p. 49 consid. 3b; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009

consid. 2.3).

Nella STF 8C_482/2016 del

15.

settembre 2016 pubblicata in SVR 2017 IV Nr. 17 l’Alta Corte ha ribadito che

in caso d’applicazione del livello di qualifiche 4 della RSS 2010 sono già

considerate le carenti conoscenze linguistiche. Trattandosi di lavori ausiliari

il fattore età non gioca imperativamente un effetto di riduzione sui salari

(cfr. STF 8C_482/2016 del 15 settembre 2016, consid. 5.4.2).

Per quanto concerne infine

il fattore età, anche se si volesse ritenere giustificato applicare a tale

titolo una decurtazione (del 5%) sul reddito statistico da invalido, e ciò

tenuto conto di quanto è stato precisato nella DTF 146 V 16 (in proposito, si

veda pure la STF 8C_433/2020 del 15 ottobre 2020 consid. 8.2.3), ciò non

basterebbe comunque a raggiungere la soglia minima legale del 10%, come si

vedrà meglio al consid. 2.5.7.

Alla luce di quanto appena

esposto e tenuto pure conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle

assicurazioni sociali nel sostituire il proprio apprezzamento a quello

dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393 consid. 3.3), questa Corte

ritiene che, operando una deduzione sociale del 5%, l’CO 1 non abbia abusato

del proprio potere di apprezzamento.

Il "reddito da

invalido" ammonta, quindi, per il 2019 a fr. 87'121.32.

2.5.7

Il grado di invalidità del

ricorrente, stabilito confrontando i fr. 87'121.32 (cfr. consid. 2.5.6) annui

al reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto il danno

alla salute infortunistico (e cioè fr. 82'847.00: cfr. consid. 2.5.5) è nullo.

Qualora si applicasse (quale pura ipotesi di lavoro) al reddito da invalido una

deduzione sociale del 10% (per tenere conto anche del fattore età),

l’assicurato non ne trarrebbe alcun giovamento. In effetti, confrontando i fr. 82’535.99

(fr. 91'706.66 - 10%) al reddito che il ricorrente avrebbe potuto conseguire

senza l’infortunio, e cioè fr. 82'847.00, il grado di invalidità sarebbe

comunque nulla.

Anche qualora si applicasse (quale pura ipotesi di lavoro) al reddito da

invalido una deduzione sociale del 15% (come richiesto dal patrocinatore, ma

che, in casu, non sarebbe comunque giustificata), l’assicurato non ne

trarrebbe alcun giovamento. In effetti, confrontando i fr. 77’950.66 (fr.

91'706.66 - 15%) al reddito che il ricorrente avrebbe potuto conseguire senza

l’infortunio, e cioè fr. 82'847.00, risulta una perdita di guadagno del 6% ([82’847.

- 77’950.66] x 100 : 82'847 = 5.91% arrotondato all’6% secondo la

giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121), un grado d’invalidità insufficiente

per fondare il diritto a una rendita.

Va qui la pena di ricordare la STF 8C/215_2015 del 17 novembre 2015 ove il TF

ha confermato un salario da valido di fr. 57'600.- e un salario da invalido di

fr. 60'463.- fissato sulla base del metodo delle DPL, osservando - in

particolare al consid. 4.2 - quanto segue:

" (…) Die CO 1 ermittelte aufgrund der DAP-Zahlen ein

Invalideneinkommen von Fr. 60'463.-. Vergleicht man diesen Wert mit dem von der

CO 1 auf Fr. 57'600.- bemessenen Valideneinkommen, so ergibt sich ein negativer

Invaliditätsgrad. Soweit der Beschwerdeführer bereits daraus schliesst, die

Bemessung nach den DAP-Zahlen sei unzulässig, ist Folgendes festzuhalten: Zur

Ermittlung des Valideneinkommens ist rechtsprechungsgemäss entscheidend, was

die versicherte Person im Zeitpunkt des frühest möglichen Rentenbeginns nach

dem Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit als Gesunde tatsächlich

verdient hätte. Dabei wird in der Regel am zuletzt erzielten, nötigenfalls der

Teuerung und der realen Einkommensentwicklung angepassten Verdienst angeknüpft,

da es empirischer Erfahrung entspricht, dass die bisherige Tätigkeit ohne

Gesundheitsschaden fortgesetzt worden wäre. Ausnahmen müssen mit überwiegender

Wahrscheinlichkeit erstellt sein (BGE 129 V 222 E. 4.3.1 S. 224 mit Hinweisen).

Dispositivo

Negative Invaliditätsgrade können resultieren, da demnach gemäss der

allgemeinen Methode des Einkommensvergleichs jener Verdienst, welchen der

Versicherte ohne Gesundheitsschaden auf dem konkreten Arbeitsmarkt überwiegend

wahrscheinlich erzielen würde, in Beziehung gesetzt wird mit jenem Einkommen,

das er trotz des Gesundheitsschadens auf dem hypothetischen ausgeglichenen

Arbeitsmarkt noch erzielen könnte (vgl. zu dieser Problematik:

Rumo-Jungo/Holzer, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, 4. Aufl. 2012, S.

126 f.). Negative Invaliditätsgrade sind somit eine Folge der Rechtsprechung

zur Bemessung des Valideneinkommens und können sich unabhängig von der Methode

(LSE oder DAP), nach der das Invalideneinkommen bemessen wird, ergeben. (…)"

(cfr., per dei casi

analoghi, anche STCA 35.2018.69 dell’11 febbraio 2019, consid. 2.3.9., ove sono

stati considerati un reddito da valido di fr. 48'750.- e un salario da invalido

di fr. 52'860.40 e la 32.2018.180 del 4 settembre 2019, consid. 2.8, ove sono

stati considerati un reddito da valido di fr. 50’560.- e un salario da invalido

di fr. 63'790.80; si veda pure la STCA 35.2020.50 del 14 dicembre 2020, consid.

2.4.6; si veda pure la STCA 35.2020.51 dell’8 febbraio 2021, consid. 2.10).

2.5.8. A ragione dunque l'CO 1 non ha

riconosciuto il diritto ad una rendita LAINF, non raggiungendo il grado

d’invalidità la soglia pensionabile del 10%. La decisione dell'CO 1 che nega il

diritto a una rendita d’invalidità va, di conseguenza, confermata.

2.6. Diritto a un'indennità

per menomazione all’integrità?

2.6.1. Secondo l'art. 24 cpv. 1

LAINF, l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in seguito

all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità

fisica o mentale.

Tale indennità è assegnata

in forma di prestazione in capitale.

Essa non deve superare

l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed

è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il Consiglio federale

emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1

e 2 LAINF).

2.6.2. L'art. 36 cpv. 1 OAINF

definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24

LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente

sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità e importante se

l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

In questa valutazione

dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle

circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la

gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici

senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto

privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p.

42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).

La parte della riparazione

del torto morale contemplata dagli

artt. 24ss. LAINF è, dunque,

soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium

doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. GHÈLEW/RAMELET/RITTER,

Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 121).

2.6.3. Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF,

l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3

dell'OAINF.

Una tabella elenca una

serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo,

corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno

assicurato.

Questa tabella -

riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr.

RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48

p. 235 consid. 2a e

sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso

normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le menomazioni

extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per

menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).

La perdita totale dell'uso

di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita

parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna

indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al

5% (cifra 2 dell'allegato).

Se più menomazioni

all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono

concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.

36 cpv. 3 1a frase OAINF).

Si prende in

considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione

dell'integrità. È possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali,

ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4

OAINF).

Peggioramenti non

prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel caso in cui un

pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la

revisione dell'indennità per

menomazione è, di

principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,

quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto

pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi

menzionata).

2.6.4. L’CO 1 ha allestito una serie

di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella

dell'ordinanza.

Semplici direttive di

natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il

giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA

del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).

Tuttavia, nella misura in

cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di

trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3

all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157,

consid. 3a).

2.6.5. Nella concreta evenienza, con

decisione del 14 agosto 2020 (doc. 530) confermata su opposizione il 26

novembre 2020 (doc. 556), l’CO 1 ha riconosciuto a RI 1 un’IMI del 10% per la

problematica alla spalla destra.

Il patrocinatore del ricorrente contesta il grado del 10%, in quanto errato

(dovendosi considerare i peggioramenti futuri e le previste protesizzazioni),

la stessa non terrebbe in effetti adeguatamente e giustamente conto dei danni

permanenti alla spalla e al ginocchio dx (escluso dalla valutazione; cfr. doc.

I).

Dalle tavole processuali emerge che l’amministrazione si fondata

sull’apprezzamento medico del 18 ottobre 2019 (doc. 481) del dr. med. __________,

giusta il quale:

" Si fa

riferimento alla tabella 1.2 CO 1 relativa alla menomazione dell'integrità da

alterazioni funzionali di spalla ove per una mobilità possibile fino a 30°

oltre l'orizzontale viene riconosciuto un 10%. Si ritiene tale percentuale

adeguata alla situazione di questo assicurato.

Per quanto riguarda i postumi infortunistici della frattura

composta del polo inferiore della rotula, essa non dà diritto secondo le

normali tabelle ad indennità di menomazione all'integrità.”

L’amministrazione si parimenti fondata

sull’apprezzamento medico del 24 novembre 2020 (doc. 553) del dr. med. __________,

giusta il quale:

" Rispondo

alle domande poste dall'amministrazione in merito alla valutazione della IMI

per la spalla destra, in particolare al giudizio sulla evolutività futura da

giudicarsi con grado di probabilità preponderante.

Siamo di fronte ad un assicurato che presenta uno stato dopo

trauma della spalla destra con lesione SLAP grado III, stato dopo artroscopia

spalla con tenotomia del capo lungo del bicipite brachiale, stabilizzazione del

labbro glenoideo. Stato dopo nuova artroscopia della spalla destra con sutura

sovraspinoso, infraspinoso e stabilizzazione del labbro glenoideo eseguita nel

2017 dal dr. med. __________ e stato dopo artroscopia spalla destra con sutura

del tendine infraspinato, acromion-plastica e Mumfort eseguita sempre dal dr.

med. __________ nell'ottobre del 2017.

Il quadro clinico è stato giudicato stabilizzato, la valutazione

dell'indennità alla menomazione all'integrità è stata fatta sulla base della

tabella 1.2 CO 1 relativa alla menomazione all'integrità da alte-razioni

funzionali della spalla.

Nel caso specifico si è considerato lo stato attuale ma anche la

evoluzione futura con il grado di probabilità prevalente. In effetti, nel caso

in questione, che riguarda una tendinopatia della cuffia dei rotatori e gli

esiti di una sutura del labbro glenoideo, i medici che hanno valutato

l'assicurato hanno considerato in via puramente teorica la possibilità di un

impianto di protesi inversa.

Tale possibilità, unicamente accennata, non è stata considerata

indicata nel caso in esame sia dal dr. med. __________ che dal dr. med. __________.

Quest'ultimo ha specificato che non la ritiene indicata né per l'età del

paziente né per il quadro clinico e anatomopatologico.

In altre parole tale intervento non è da applicarsi alla

situazione attuale dell'assicurato, né e dato sapere se lo sarà in futuro.

teoricamente possibile che la situazione locale possa avere un

peggioramento.

Su tale eventualità influisce anche il sovraccarico funzionale, il

livello di attività, elementi personali, quindi numerosi fattori non tutti

quantificabili. Tuttavia non sono stati evidenziati elementi a favore di un

chiaro e probabile peggioramento. D'altro canto, nel caso in esame, la

situazione può anche mantenersi costante nel tempo come visto in moltissimi

casi. Pertanto possiamo ritenere teorica-mente possibile un peggioramento che

porti alla riduzione dell'arco di movimento. Ma tale peggioramento sulla base

della situazione attuale e dei dati disponibili clinici, strumentali e delle

conoscenze mediche non raggiungere il grado di probabilità prevalente

necessario per poterlo includere, già da ora nella valutazione della IMI.”

Al riguardo, è utile

ricordare che, secondo la giurisprudenza federale, aggravamenti futuri

giustificano un aumento della menomazione dell’integrità soltanto se

l’intervento di un peggioramento è probabile e l’importanza quantificabile. Per

contro, non possono essere presi in considerazione peggioramenti che sono semplicemente

possibili (cfr. STF 8C_219/2018 del 5 luglio 2018 consid. 4.3 e riferimenti

ivi citati; Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des

Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 50; STCA

35.2017.117 del 14 agosto 2018, consid. 2.3.7 e STCA 35.2013.63 del 4 dicembre

2014, consid. 2.5.5).

Chiamato ora a

pronunciarsi, il TCA osserva che non ha motivo di scostarsi da quanto deciso

dall'CO 1. In effetti, a fronte di una questione squisitamente medica, tenuto

conto che, secondo la giurisprudenza federale, l'indennità per menomazione

dell'integrità si valuta sulla base di constatazioni mediche, ciò che significa

che l'ammontare dell'IMI non dipende dalle circostanze particolari del caso

concreto, bensì da un apprezzamento medico-teorico della menomazione fisica o

psichica, a prescindere da fattori soggettivi (DTF 115 V 147 consid. 1, 113 V

121 consid. 4b e riferimenti ivi menzionati; RAMI 2000 U 362, p. 43; cfr.,

pure, STCA 35.2001.71 del 12 dicembre 2001, confermata dal TFA con pronunzia U 14/02 del 28 giugno 2002; cfr., altresì, FREI, Die Integritätsentschädigung

nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Tesi

Friborgo 1998, p. 40s.), questo Tribunale ritiene di poter validamente fondare

il proprio giudizio sulla valutazione enunciata dalla dr. med. __________,

specialista che vanta un’ampia esperienza in materia di medicina assicurativa e

infortunistica.

Tanto più che la

valutazione dello specialista dell'CO 1 non è stata smentita da certificati

medico-specialistici neppure in sede ricorsuale, ma solo attraverso il parere

della rappresentante legale dell'assicurato che non trova fondamento in alcun

rapporto medico, tantomeno specialistico, e non può quindi essere condivisa dal

TCA. A questo riguardo si rileva che gli svariati certificati medici agli atti

(in particolare, quelli del dr. med. __________), non si esprimono in merito

alla valutazione dell’IMI operata dal medico di __________. A questo proposito

occorre evidenziare che il principio inquisitorio che regge la procedura

davanti al Tribunale delle assicurazioni non è incondizionato, ma trova il suo

correlato nell'obbligo delle parti di collaborare, quest'obbligo non può

tradursi in una mera contestazione della presa di posizione di controparte

senza addurre degli elementi oggettivi - segnatamente di natura medica - a

sostegno delle proprie argomentazioni (cfr. sul tema STCA 32.2017.70 del 9

novembre 2017, consid. 2.7 e rinvii ivi citati; STCA 32.2017.83 del 22 febbraio

2018, consid. 2.6; STCA 35.2018.114 del 18 marzo 2019, consid. 2.8.5 e rinvii

ivi citati; STCA 35.2020.72 dell’8 marzo 2021, consid. 2.5).

Stante quanto precede, in

sunto, il TCA non ha quindi motivo di scostarsi dalle considerazioni espresse

dal medico di __________ che ha, tra l’altro, accertato personalmente

un’abduzione di 120° a destra durante la visita __________ di chiusura del 16 ottobre

2019 (doc. 480, pag. 5 incarto LAINF).

In conclusione, la

decisione su opposizione impugnata merita tutela anche nella misura in cui

all’insorgente è stata riconosciuta unicamente un'IMI del 10% per il danno

permanente all'arto superiore destro.

2.7. Da ultimo, va qui ricordato

che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o

il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla

convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata

predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare

il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata

delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege

des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag.

274, si veda pure STF 9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24

agosto 2012). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito

conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162

consid. 1d e sentenza ivi citata).

Il TCA rinuncia quindi

all'assunzione di ulteriori prove (in particolare, ad una “valutazione oggettiva

della funzionalità presso un centro specializzato”, come richiesto dal

patrocinatore dell’insorgente: cfr. doc. I, pag. 11), ritenendo la situazione

sufficientemente chiarita.

L'incarto della CO 1 è

stato versato agli atti con la risposta di causa.

2.8. L’art. 61 lett. a LPGA, in

vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere

semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa

di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte

che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è

entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui

in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese

se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede

il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

La procedura è pertanto di

principio onerosa se concerne la fissazione dei contributi (cfr. Messaggio

concernente la modifica della legge federale sulla parte generale del diritto

delle assicurazioni sociali, FF 2018, pag. 1303 e seguenti, pag. 1334: “La

mozione Gruppo UDC 09.3406 chiede che venga abolito il principio della gratuità

delle procedure di ricorso davanti ai tribunali cantonali nell’ambito delle

assicurazioni sociali. L’indicazione secondo cui la procedura è gratuita va

pertanto soppressa (art. 61 lett. a D-LPGA). Saranno così applicabili le

disposizioni del diritto cantonale relative alle spese di procedura. Per quanto

riguarda invece le controversie relative a prestazioni, la lettera fbis

contempla l’addebito di spese soltanto nel caso in cui la singola legge lo

preveda. Nell’assicurazione invalidità una tale regolamentazione è già in

vigore dal 1° luglio 2006 (art. 69 cpv. 1bis LAI)”).

Secondo l’art. 82a LPGA

(disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo

grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si

applica il diritto anteriore.

In concreto, il ricorso è

dell’11 gennaio 2021 per cui si applica la nuova disposizione legale.

Trattandosi di prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare

le spese.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti