35.2021.4
Incidente stradale in moto. Causalità naturale ginocchio destro e disturbi psichici negata. Stabilizzazione confermata. Rendita negata (calcolo economico: anno 2019) e IMI 10% confermata
26 luglio 2021Italiano86 min
I due redditi da porre a
Source ti.ch
Incarto
n.
35.2021.4
PC/sc
Lugano
26 luglio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Paola Carcano, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso dell’11 gennaio 2021 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 26 novembre 2020 emanata
da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 31 agosto 2013, RI 1,
nato il 25 gennaio 1964 - di professione sous-chef (cuoco responsabile) presso
il __________ per la __________ con contratto di lavoro "stagionale"
e, quindi, a tempo determinato (dal 18 marzo al 4 novembre 2013) e pure attivo
in qualità di impiegato/operaio presso il __________ di __________ per la __________
con contratto di lavoro "su chiamata" (per mediamente 30 ore
settimanali) a tempo indeterminato dal 1° aprile 2013 (cfr. doc. 1, 17, 35 e
59) - e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l'CO 1,
mentre stava percorrendo verso le ore 07:00 la strada cantonale a __________
alla guida del proprio ciclomotore, è stato investito da una macchina alla
rotonda della __________, riportando una frattura dislocata della punta rotulea
del ginocchio destro, un trauma contusivo al ginocchio destro ed al polpaccio
sinistro ed un trauma alla spalla destra con lesione SLAP grado 3.
A causa dei postumi dell'infortunio RI 1 è stato sottoposto, il 14 gennaio
2015, ad un'operazione di artroscopia con tenotomia del capo lungo del bicipite
brachiale e stabilizzazione del labbro glenoideo della spalla destra, ad opera
del dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e
traumatologia, dell'__________ di __________.
L’Istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha
corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
Alla chiusura del caso, con decisione del 20 febbraio 2017 confermata su
opposizione il 31 marzo 2017, l’CO 1 - dopo aver osservato che si poteva
esigere dall'assicurato Io svolgimento di un lavoro leggero, talvolta
mediamente pesante, al 100% e che era abile al lavoro al 100% per l'attività di
cuoco - ha negato a RI 1 sia una rendita, a fronte di un grado di invalidità
pressoché nullo, sia un’indennità per menomazione dell’integrità fisica (IMI),
in assenza di una qualsivoglia menomazione importante dell’integrità fisica (cfr.
STCA 35.2017.51 dell’11 settembre 2017, consid. 1.1-1.4 e 1.6; 2.3.3 e 2.9.5: doc.
304).
La decisione su opposizione del 31 marzo 2017 è stata confermata da questa
Corte con STCA 35.2017.51 dell’11 settembre 2017 (doc. 304), cresciuta
incontestata in giudicato.
In tale occasione il TCA ha considerato nel 2015 un reddito "da
valido" di fr. 79'846.42 (__________: fr. 60'399.25, __________: fr. 19'447.00)
e "da invalido" di fr. 76'095.00 (cuoco fr. 60'399.25 e attività
accessoria: fr. 17'054.79; cfr. STCA 35.2017.51 dell’11 settembre 2017, consid.
1.1-1.6; 2.5, 2.7 e 2.8: doc. 304).
1.2. Nel frattempo, a causa dei
postumi dell'infortunio alla spalla destra, l'assicurato si è sottoposto il 13
marzo 2017 ad un'operazione di artroscopia con sutura del tendine sovraspinoso
ed infraspinato con vite Twinfix 5.0, due fili di sutura ed una vite Twinfix
5.5 tre fili di sutura oltre alla stabilizzazione del labbro glenoideo mediante
una vite Twinfix 2.8, sempre ad opera del dr. med. __________, specialista FMH
in chirurgia ortopedica e traumatologia, dell'__________ di __________ (doc.
234).
Il 13 marzo 2017 il dr.
med. __________ ha certificato che RI 1 poteva essere presente al lavoro senza
eseguire nessun tipo di lavoro fisico, in quanto inabile al 100% dal 6 marzo
2017 al 13 aprile 2017 (doc. 233 e 234).
La ricaduta, notificata il
20 marzo 2017 (doc. 236), è stata assunta dall'Istituto assicuratore che ha
riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le
prestazioni di legge (doc. 238) (cfr. STCA 35.2017.51 dell’11 settembre 2017,
consid. 1.5: doc. 304).
L'assicurato è stato nuovamente sottoposto il 9 ottobre 2017 ad un'operazione
di artroscopia alla spalla destra con sutura del tendine infraspinato con vite
corkscrew 5.0 tre fili di sutura, acromion plastica e mumford, sempre ad opera
del dr. med. __________ (doc. 324).
1.3. In seguito, l’assicurato, oltre
a continuare ad avere disturbi alla spalla destra, ha sviluppato pure una
sindrome dolorosa al ginocchio destro.
1.4. Dopo aver preso atto dei
risultati della visita medica __________ di chiusura del 18 ottobre 2019,
eseguita dal dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e
traumatologia dell’apparato locomotore, che ha ritenuto la situazione
stabilizzata e l'assicurato abile in misura completa con rendimento completo e
senza pause supplementari in un'attività confacente con le limitazioni
derivanti dal danno alla salute infortunistico (doc. 480), il 28 ottobre 2019
l’CO 1 ha comunicato all’assicurato la sospensione delle prestazioni (spese di
cura e indennità giornaliera) a decorrere dal 1° dicembre 2019, puntualizzando
quanto segue: “(…) Assumeremo tuttavia i costi dei controlli medici ancora
strettamente necessari. (…). Osserviamo che i disturbi al ginocchio destro
accusati di recente (…) non sono da ricondurre, secondo il grado di probabilità
preponderante, all’infortunio in oggetto. (…). L’eventuale ulteriore cura va
notificata all’assicuratore malattia competente”. (doc. 483).
Con osservazioni del 20 dicembre 2019 l’assicurato, patrocinato dall’avv. RA 1,
si è opposto alla chiusura del caso ritenuto come il suo stato di salute non
potesse essere ancora ritenuto stabile e, puntualizzando, che pure i disturbi
al ginocchio destro erano causati, almeno in parte, dall’infortunio (doc. 499).
1.5. Dopo avere esaminato l’apprezzamento
medico del 18 ottobre 2019 (doc. 481), del 2 gennaio 2020 (doc. 502), del 24
novembre 2020 (doc. 553) e della nota del 7 maggio 2020 (doc. 514) del dr. med.
__________, con decisione del 14 agosto 2020 (doc. 530) confermata su
opposizione il 26 novembre 2020 (doc. 556), l’CO 1 ha negato a RI 1 una
rendita, a fronte di un grado di invalidità nullo, mentre gli ha riconosciuto
un’IMI del 10% per la problematica alla spalla destra.
L’istituto
assicuratore ha in particolare osservato che si poteva esigere dall'assicurato,
per i soli postumi infortunistici, Io svolgimento di un lavoro molto leggero, rispettivamente
talvolta leggero, dove non fosse richiesta regolarmente la posizione
inginocchiata, al 100% e che era abile al lavoro al 100% nell’attività di
responsabile cuoco/cucina mentre quella di addetto alla spartizione non era più
esigibile.
Nella decisione del 14 agosto
2020 (doc. 530), l’amministrazione ha considerato nel 2019 un reddito "da
valido" di fr. 82'847.00 (__________: fr. 63'050.00, __________: fr. 19'797.00)
e "da invalido" di fr. 85'214.00 (cuoco fr. 63'050.00 e attività
accessoria: fr. 22'164.00, in base alla TA1 2018, attività semplici e
ripetitive, uomini, livello 1, con una deduzione sociale del 5% per tenere
conto delle limitazioni funzionali). In tale occasione l’CO 1 ha pure precisato
quanto segue: “A titolo informativo e semplicemente come confronto,
procediamo al calcolo del salario da invalido nel caso in cui riteniate che
l'attività di responsabile cuoco/cucina non sia più esigibile. Il salario da
invalido per attività principale e accessoria quantificato tramite i
summenzionati dati statistici, con grado occupazionale del 134.12% e una
deduzione sociale del 5% per i limiti funzionali, ammonterebbe a CHF 87'121.00
(CHF 68'376.57 x 134.12% ./. 5%).” (doc. 530).
Nella decisione su opposizione del
26 novembre 2020 (doc. 556), l’CO 1 ha considerato nel 2019 un reddito "da
valido" di fr. 82'847.00 (__________: fr. 63'050.00, __________: fr.
19'797.00) e "da invalido" di fr. 87'121.32 (in base alla TA1 2018,
attività semplici e ripetitive, uomini, livello 1, grado di occupazione del
134.17 %, con una deduzione sociale del 5% per tenere conto delle limitazioni
funzionali).
1.6. Nel frattempo, l’assicurato
ha sviluppato pure una cardiopatia in terapia antiaritmica anti-ipertensiva e
dei disturbi psichici.
1.7. Nel frattempo, con progetto
di decisione del 16 dicembre 2019 l'Ufficio assicurazione invalidità (di
seguito: UAI) ha preannunciato a RI 1 il, riconoscimento di una rendita intera
di invalidità (grado di invalidità: 100%) dal 1° marzo 2018 (alla scadenza
dell'anno di attesa ex art. 28 LAI) fino al 31 gennaio 2020 (trascorsi 3 mesi
dall'oggettivato miglioramento dello stato di salute ex art. 88a cpv. 1 OAI),
stabilendo dal 1° febbraio 2020 un grado di invalidità del 15%. In
considerazione che la richiesta era stata presentata il 4 ottobre 2017, l’UAI
ha puntualizzato che “Trattandosi di una prestazione tardiva la prestazione
sarà versata unicamente a decorrere dal 01.04.2018 (6 mesi dopo la
presentazione della richiesta di prestazioni AI, cfr. art. 29 cpv. 1 LAI)”
(doc. 498).
L’amministrazione ha considerato nel 2018 un reddito "da valido" di
fr. 67'394.00 (TA1 attività semplici e ripetitive) e "da invalido" di
fr. 57’285 (TA1 attività semplici e ripetitive, uomini, livello 1, con una
deduzione sociale del 15% per attività leggere e per altri fattori di
riduzione; cfr. doc. 498).
1.8. Con tempestivo ricorso dell’11
gennaio 2011 RI 1, sempre patrocinato dall'avv. RA 1, ha postulato l’annullamento
della decisione su opposizione del 26 novembre 2020 e, in via principale, di
essere posto al beneficio di prestazioni LAINF di breve e lunga durata mentre,
in via subordinata, il rinvio degli atti all'CO 1 affinché proceda, previo nuovi
accertamenti ai sensi dei considerandi, alla definizione della rendita
d’invalidità e dell’IMI (doc. I, pag. 12).
Il patrocinatore
dell'insorgente contesta innanzitutto la stabilizza-zione del quadro clinico a
far tempo dal 1° dicembre 2019, a fronte del prosieguo dell’inabilità
lavorativa del suo cliente per le conseguenze dell’infortunio, da tale data a
tutt’oggi e, della possibilità/necessità di ulteriori cure volte a migliorare i
disturbi alla spalla destra e al ginocchio destro. Il rappresentante del
ricorrente ribadisce in questa sede che sia i disturbi al ginocchio destro
(gonartrosi mediale) sia i disturbi psichici sviluppati dal suo cliente nel
corso degli anni si trovano in nesso causale naturale con l’infortunio del
2013. Il patrocinatore dell'insorgente contesta pure l’esigibilità lavorativa
posta dal medico di __________, in assenza di una valutazione oggettiva sulla
funzionalità della spalla destra e del ginocchio destro. Parimenti contestata
una capacità lavorativa residua del 100% in attività adeguate, tenuto conto
delle pluripatologie e delle limitazioni funzionali che coinvolgono sia gli
arti superiori sia quelli inferiori, delle problematiche algiche e
psichiatriche (completamente ignorate) e dei trattamenti medicamentosi in corso,
così come pure dell’affaticabilità e della mancanza di concentrazione
indotti.
Parimenti contestato un pensum lavorativo complessivo da invalido del
134.17% in attività adeguate, ovvero pari a quello da valido del 134.17% in
attività abituali. L’CO 1 avrebbe dovuto valutare la capacità lavorativa
residua riferita a un’attività al 100% (orario normale di lavoro) e non al
134.17%. L’CO 1 avrebbe dovuto applicare una riduzione del 34.17% sul reddito
da invalido (nella fattispecie considerato secondo il sistema del parallelismo
dei redditi). Resta comunque contestata, per i motivi precedentemente addotti,
la ritrovata piena capacità lavorativa in presenza e rendimento già solo per
un’attività al 100% (inteso come orario normale di lavoro). Contestata anche
una deduzione sociale unicamente del 5%, perché assolutamente errata visto il
quadro medico complesso e compromesso (capacità lavorativa e di rendimento
limitate) e gli aspetti propri al caso specifico (età, pluripatologie,
importanti algie residue, lunga assenza dal modo del lavoro, ecc..), che
rendono giustificata una riduzione sociale dal reddito da invalido di almeno il
15%. Valutazione che terrebbe altresì conto dell'impossibilità oggettiva
dell'assicurato di continuare a svolgere un'attività non solo al 100%, come già
discusso, ma in ogni caso non al 134.17%. Per quel che concerne l'IMI, è stato
attribuito un grado del 10%, parimenti contestato, in quanto errato (dovendosi
considerare i peggiora-menti futuri e le previste protesizzazioni), la stessa
non tiene in effetti adeguatamente e giustamente conto dei danni permanenti
alla spalla e al ginocchio dx (escluso dalla valutazione).
1.9. Nella risposta del 29 gennaio
2021 l'CO 1 ha chiesto la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà,
per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
1.10. Nella replica del 22 febbraio
2021 il rappresentante del ricorrente
si è riconfermato,
soffermandosi su alcuni punti, nelle proprie tesi e domande, con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. VII).
1.11. Nelle osservazioni del 5 marzo
2021 l'CO 1 ha ribadito la richiesta di reiezione del ricorso con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. IX).
1.12. Il 18 marzo 2021 il
patrocinatore dell’insorgente ha informato il TCA che il suo cliente è
regolarmente seguito dal dr. med. __________, specialista FMH in psichiatria e
psicoterapia (doc. XII).
1.13. Il 17 maggio 2021 (doc. XIV)
rappresentante del ricorrente ha versato agli atti, svariati rapporti del dr.
med. __________ (doc. XIV 1-11).
1.14. Su richiesta del TCA (doc.
XIII), l’avv. RI 1 ha versato agli atti il certificato medico dell’11 maggio
2021 del dr. med. __________ (doc. XV-1).
1.15. L’8 giugno 2021 l'CO 1 ha
ribadito la richiesta di reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà,
per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. XVII).
1.16. Su richiesta del TCA (doc. XVIII),
l’avv. RI 1 ha versato agli atti il certificato medico del 21 giugno 2021 del
dr. med. __________ (doc. XIX-1).
in diritto
in ordine
2.1. Richiamata la STF 8C_85/2017
del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto era stato
affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto per le fasi della
procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF 8C_561/2019 dell’11 maggio
2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide questa vertenza nella sua
composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N. 043/2018 del 29 maggio 2018)
poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione dell’8 giugno 2020 al
TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla funzionaria che figura
nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto, dall’avv. RA 2), senza
che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia
in alcun modo occupata.
nel merito
2.2. Oggetto del contendere è la
questione di sapere se l’CO 1 era legittimato, oppure no, a negare una rendita
di invalidità. Sono parimenti oggetto di contestazione la stabilizzazione dello
stato di salute dell’assicurato al 1° dicembre 2019, la valutazione medica
operata dall’amministrazione (capacità lavorativa residua del 100% con pieno
rendimento in attività adeguate ed esigibilità lavorativa fissata dal medico di
__________) e l’IMI assegnata.
Preliminarmente il TCA è tenuto ad esaminare se l’Istituto assicuratore
resistente era legittimato a negare la propria responsabilità relativamente ai “disturbi
al ginocchio destro” e ai "disturbi psichici" di cui è
affetto il ricorrente, oppure no.
Non è, invece, contestata l’assenza di nesso di causalità tra l’infortunio e la
cardiopatia in terapia antiaritmica anti-ipertensiva.
2.3. Disturbi al ginocchio
destro e disturbi psichici: causalità naturale e adeguata con l'infortunio del
31 agosto 2013?
2.3.1. Presupposto essenziale per
l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è
però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue
conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da
considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento
infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si
sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia
stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che
l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un
danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che
l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo
stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di
causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano
secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo
l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito
dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT
II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF
125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio
2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella
causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00;
STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6
aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC
1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b;
DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c,
DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in
Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les
rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea
1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle
attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la
disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134;
DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove l'esistenza
di un nesso di causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa
essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio
assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1,
DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli
infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele
dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle
prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando lo stato di
salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima
dell'infortunio (status quo ante);
- quando lo stato di
salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe
prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p.
75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469;
U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der
Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza,
qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un
sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio
obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa
naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione
del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni,
l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo
l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità
che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente.
Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della
prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U
363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).
2.3.2. Occorre inoltre rilevare che
il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso
di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere
causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario
delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare
un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in
linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e
405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid.
4a e sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia
carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare
le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata
(cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure:
Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La giurisprudenza ha
inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della
responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un
rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi
fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde
anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si
presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118
V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus
dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard,
L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht
[SBVR], n. 39).
2.3.3. Per costante giurisprudenza,
in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo
l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che
precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il
diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8
luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg.
(= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte
federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza
8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale
federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la
propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze
dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno
il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in
tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle
armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1
CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio
l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei
mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in
particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
Per quel che concerne il
valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui
temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle
censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena
conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto
medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr.
21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.;
DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per
decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la
sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo
contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È, infine, utile osservare
che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere
la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli
si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,
precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri
medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come
farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è
l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in
fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV n. 10 pag. 35 consid. 4b).
2.3.4. In concreto, per quanto
concerne i disturbi al ginocchio destro, nella decisione su opposizione del
26 novembre 2020 l’CO 1 ha puntualizzato quanto segue:
" In
occasione della visita medica di chiusura del 18.10.2019 il dott. __________,
medico di __________, specialista in chirurgia ortopedica e traumatologia
dell'apparato locomotore, è giunto alla conclusione che la gonartrosi mediale
in ginocchio varo bilaterale in soggetto marcatamente in sovrappeso non
concerne la CO 1. Il 17.1.2020 il medico di __________ ha precisato il suo
parere nei termini seguenti: Per quanto riguarda il giudizio sul nesso di causa
tra le affezioni al ginocchio e l'evento a noi assicurato, confermo
integralmente quanto presente nella visita __________. L'affezione che riguarda
il ginocchio destro è una gonartrosi nel comparto mediale insistente su un
morfotipo varo peraltro bilaterale in soggetto marcatamente sovrappeso. Essa
non è quindi da ascriversi ai postumi dell'evento infortunistico che ci compete
che ha determinato unicamente una frattura parcellare composta dell'apice rotuleo
distale guarita senza apparenti reliquati. Ciò è stato ben evidenziato dai
curanti che hanno seguito I 'assicurato: il dr. med. __________ nei suoi
rapporti citati negli atti della visita __________, e Io stesso dr. med. __________
che ha chiaramente espresso nel suo ultimo rapporto che la problematica del
ginocchio è da ascriversi ad un ambito di malattia. (…) Quanto evidenziato dal
patrocinatore - che riprende quanto indicato il 20.12.2019 - non permette - su
un quesito prettamente medico - di mettere in dubbio il parere non solo del
medico di __________ ma anche del dott. __________, il quale in data 29.11.2019
ha preventivato di operare l'assicurato sotto l'aspetto malattia. Inoltre, in
data 13.2.2014, il dott. __________ aveva rilevato che l'evoluzione, per quanto
riguarda la frattura, è favorevole. Permane invece una problematica piuttosto
mediale, relazionabile essenzialmente al problema gonartrosico conosciuto, che
verrà investigato”.
Da parte sua, il ricorrente fa
sostanzialmente valere che i disturbi al ginocchio destro di cui soffre sono
causati dall'evento infortunistico del 31 agosto 2013 (cfr. doc. I).
Dalle tavole processuali si evince che, a causa di persistenti dolori,
l’assicurato si è sottoposto il 5 settembre 2019 ad una RMN che ha messo in
evidenza quanto segue: “Rottura su base degenerativa del corpo-corno
posteriore del menisco mediale. Rottura parziale inveterata del legamento
crociato anteriore. Condropatia di quarto grado a livello femoro-tibiale nel
compartimento interno. Condropatia di terzo quarto grado a livello femoro
rotuleo. Modesto versamento articolare” (doc. 473).
Nell’apprezzamento medico del 2 gennaio 2020 (doc. 502), il medico di __________,
dr. med. __________, ha precisato quanto segue:
" Per quanto
riguarda il giudizio sul nesso di causa tra le affezioni al ginocchio e
l'evento a noi assicurato, confermo integralmente quanto presente nella visita __________.
L'affezione che riguarda il ginocchio destro è una gonartrosi nel comparto
mediale insistente su un morfotipo varo peraltro bilaterale in soggetto
marcatamente sovrappeso. Essa non è quindi da ascriversi ai postumi dell'evento
infortunistico che ci compete che ha determinato unicamente una frattura
parcellare composta dell'apice rotuleo distale guarita senza apparenti
reliquati. Ciò è stato ben evidenziato dai curanti che hanno seguito
l'assicurato: il dr. med. __________ nei suoi rapporti citati negli atti della
visita __________, e lo stesso dr. med. __________ che ha chiaramente espresso nel
suo ultimo rapporto che la problematica del ginocchio è da ascriversi ad un
ambito di malattia.”.
Nella concreta evenienza,
questo Tribunale, chiamato a pronunciarsi su una questione di carattere medico,
ritiene che il parere espresso dal dr. med. __________, medico fiduciario che
vanta un’ampia esperienza in materia di medicina assicurativa e infortunistica,
- dettagliato, approfondito e quindi rispecchiante i parametri
giurisprudenziali sopra ricordati e, al quale, va dunque attribuita piena forza
probante (cfr. consid. 2.3.3) - possa validamente costituire da base al
giudizio che è ora chiamato a rendere, senza che si riveli necessario procedere
ad ulteriori atti istruttori).
Del resto, lo stesso
specialista curante dell’assicurato, dr. med. __________, ha segnatamente
attestato il 29 novembre 2019 quanto segue: “(…) una volta ri-operato per
quanto concerne la spalla sotto l’aspetto assicurativo CO 1 e per quanto
concerne anche la problematica a carico del ginocchio sotto l’aspetto malattia”
(doc. 494) mentre negli svariati certificati medici - relativi al periodo 15
gennaio 2020-30 marzo 2021 - prodotti dal patrocinatore dell’assicurato il 17
maggio 2021 (doc. XIV 1-11), il precitato specialista non si esprime in merito
alla eziologia dei disturbi al ginocchio destro dell’assicurato.
In esito a tutto quanto
precede, il TCA non ritiene dimostrato, perlomeno secondo il criterio della
verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza
sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew,
Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die
Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che i disturbi al ginocchio destro di
cui soffre RI 1 costituiscono una conseguenza naturale dell'infortunio occorso
in data 31 agosto 2013, di modo che l’assicuratore era legittimato a negare le
relative sue prestazioni.
Per quanto concerne i "disturbi psichici", in sede di ricorso,
il patrocinatore dell’assicurato ha rilevato che il 3 settembre 2019 (recte:
19 giugno 2019: cfr. doc. 455) il dr. med. __________ invocava anche dei problemi
psicologici che gli impedivano di eseguire una nuova revisione della cuffia dei
rotatori e ha criticato l’operato dell’CO 1 per avere omesso di indagare la
problematica psichiatrica benché fosse stata invocata in sede medica (cfr. doc.
I).
In sede di risposta (cfr. doc. III) l’CO 1 ha osservato quanto segue:
" Per la
prima volta con il ricorso l'assicurato sostiene di presentare dei disturbi
psichici. L'assicurato non è mai stato seguito da uno specialista in
psichiatria. Egli si è limitato a riferire al dott. __________ di sentirsi
affaticato a livello fisico e psicologico. Ciò non significa che egli lamenti
dei disturbi psichici e soprattutto dei disturbi psichici in relazione di
causalità naturale con l'infortunio che hanno un'incidenza sulla capacità di
lavoro e di guadagno. Non incombe all'CO 1 disporre degli accertamenti in
quanto l'assicurato, se avesse effettivamente sofferto di disturbi psichici,
non avrebbe esitato a rivolgersi ad uno specialista”.
In sede di osservazioni del 5
marzo 2021 (doc. IX), l’CO 1 ha ribadito quanto segue:
" L'assicurato
non ha mai consultato uno specialista in psichiatria per cui non può
rimproverare all'CO 1 di non avere disposto degli accertamenti a tal proposito.
È di meridiana evidenza che, in caso di sofferenze psicologiche, la persona
coinvolta, nel suo proprio interesse, si rivolge ad uno specialista. L'CO 1 non
è tenuta a disporre sistematicamente degli accertamenti dal lato psichico”.
Dalle tavole processuali si evince che, il 19 giugno 2019, il dr. med. __________
ha attestato quanto segue:
" (…)
affetto da una rilesione del tendine sovraspinoso, quadro clinico complicatosi
con una problematica a carico del cuore con praticamente un’eiezione della
pompa cardiaca del 40%. Il paziente si sento molto affaticato a livello sia
fisico sia psicologico e pertanto non ritengo opportuno in questo momento intervenire
chirurgicamente a carico della spalla destra (…) in questo momento non ritengo
che il signor RI 1 sia psicologicamente e fisicamente pronto ad affrontare un
altro intervento chirurgico.” (doc. 455).
L’11 maggio 2021 (doc. XV-1) il
dr. med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, ha
attestato, tra l’altro, quanto segue:
" (…) il
signor RI 1 mi è stato nuovamente segnalato dal medico curante nel mese di
gennaio 2021 per la comparsa di una marcata sintomatologia depressiva, associata
ad insonnia e precario istinto vitale nell’ambito di un episodio depressivo
grave. Per tale situazione veniva certificata una inabilità lavorativa totale.
Il signor RI 1 è stato visto con una frequenza di 2 sedute mensili.”.
Nelle sue osservazioni dell’8 giugno
2021 (doc. XVII), l’CO 1 ha rilevato quanto segue:
" (…) determinati
sono i fatti che esistevano al momento del rilascio della decisione su
opposizione (novembre 2020) per cui ev. peggioramenti esulano dalla presente
procedura. Tali considerazioni concernono non solo lo stato della spalla destra
ma anche la situazione psichica. L’assicurato è stato nuovamente segnalato al
dott. __________ nel gennaio 2021 per la comparsa di una marcata sintomatologia
depressiva. Nessun elemento permette di ammettere che l’assicurato al momento
in cui l’CO 1 ha chiuso la ricaduta e esaminato le prestazioni di lunga durata
lamentava dei disturbi psichici e soprattutto dei disturbi psichici invalidanti
in relazione di causalità naturale con l’infortunio.”.
Il 21 giugno 2021 il dr. med. __________
(doc. XIX-1) ha puntualizzato:
" (…) Il
signor RI 1 è stato visitato per la prima volta dal sottoscritto il 03 marzo
2020 su indicazione del medico curante. Si è trattato di un primo ed unico
incontro durante il quale il signor RI 1 presentava un umore deflesso di grado
live/medio associato ad insonnia. Al primo incontro conoscitivo non ha fatto
seguito ne una presa a carico e ne una prescrizione farmacologica. Come
descritto nel precedente rapporto, il signor RI 1 è stato nuovamente segnalato
nel mese di gennaio 2021 quando ha iniziato ad essere seguito regolarmente.
Difficile valutare se Episodio depressivo medio (ICD10: F 32.1) associato a
Sindromi da disadattamento, reazione mista ansioso-depressiva (ICD10: F43.22)
constatato nel mese di gennaio 2021 sia la continuazione/evoluzione del quadro
valutato nel mese di marzo 2020 oppure si tratti di un nuovo episodio che
comporterebbe una modifica della diagnosi in Sindrome depressiva ricorrente,
episodio attuale di media gravità (ICD 10: F33.1).”.
In esito a tutto quanto precede
(tenuto, in particolare, conto dei dati anamnestici relativi alla problematica
psichica indicati dal dr. med. __________ nel precitato certificato medico del
21 giugno 2021), il TCA non ritiene dimostrato, perlomeno secondo il criterio
della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza
sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew,
Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die
Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che i disturbi psichici di cui soffre
RI 1 costituiscono una conseguenza naturale dell'infortunio occorso in data 31
agosto 2013, di modo che l’assicuratore era legittimato a negare le relative
sue prestazioni anche per quest’aspetto.
La fattispecie deve pertanto
essere valutata facendo astrazione dai disturbi al ginocchio destro e dalla
componente psichica che, per i motivi appena illustrati, non sono di pertinenza
dell'assicuratore resistente.
2.4. Condizioni di salute
infortunistiche stabilizzate al 1° dicembre 2019?
2.4.1. Giusta l'art. 10 LAINF,
l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr.
DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF,
l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a
seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità
giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si
estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione
di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Il diritto alle cure cessa
qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile
miglioramento della salute dell'assicurato (art. 19 cpv. 1 seconda frase LAINF),
un miglioramento insignificante non basta. Non vi è un sensibile miglioramento
delle condizioni di salute, se la misura terapeutica in questione è in grado
soltanto di alleviare momentaneamente dei dolori causati da uno stato
altrimenti stazionario. Se un miglioramento non è più possibile, la cura
termina e l’assicurato può pretendere una rendita d’invalidità (sempre che
presenti un’incapacità di guadagno del 10% almeno).
Una volta terminata la
cura medica, delle misure terapeutiche possono essere assunte soltanto alle
condizioni di cui all’art. 21 LAINF e soltanto se l’assicurato è stato posto al
beneficio di una rendita. Se ciò non è il caso, spetta all’assicurazione contro
le malattie prendere a proprio carico il trattamento (cfr. STF 8C_50/2018 del
20 luglio 2018 e riferimenti ivi menzionati).
È utile precisare che,
secondo la giurisprudenza federale, occorre procedere a una valutazione
prospettica della questione della stabilizzazione, ponendosi al momento in
cui le prestazioni sono state interrotte (cfr. RAMI 2005 U 557 pag. 388; STF
8C_289/2018 del 15 marzo 2019 consid. 3.6.; STF 8C_651/2016 del 15 dicembre
2016 consid. 4.1, 8C_184/2017 del 13 luglio 2017 consid. 2.2, 8C_303/2017 del 5
settembre 2017 consid. 6.3.1; STCA 35.2017.68 del 27 novembre 2017, consid.
2.3.3; STCA 35.2017.76 del 4 ottobre 2018, consid. 2.2.2; STCA 35.2018.114 del
18 marzo 2019, consid. 2.2.2; STCA 35.2020.86 dell’8 marzo 2021, consid. 2.3.1;
STCA 35.2020.98 del 26 marzo 2021, consid. 2.3.1
2.4.2. Con la decisione su
opposizione impugnata, sentito il parere del proprio medico di __________, l’CO
1 ha dichiarato che, a contare dal dicembre 2019, non vi erano più
provvedimenti terapeutici suscettibili di migliorare notevolmente le condizioni
di salute infortunistiche dell’insorgente e, pertanto, ha posto termine alle
prestazioni di corta durata.
Dalle tavole processuali si evince che l'assicurato si è sottoposto il 13 marzo
2017 ad un'operazione di artroscopia con sutura del tendine sovraspinoso ed infraspinato
(doc. 234) e il 9 ottobre 2017 ad un'operazione di artroscopia alla spalla
destra con sutura del tendine infraspinato (doc. 324), ambedue ad opera del dr.
med. __________. L’8 marzo 2018 il dr. med. __________ ha attestato un “non
miglioramento del quadro clinico” (doc. 366). Nell’ambito di una second
opinion, il PD dr. med. __________ della __________ di __________ ha indicato
il 22 agosto 2018 quanto segue:
" (…).
Therapeutisch wohl wenig Optionen. Bei einem erneuten Eingriff wäre ich sehr
skeptisch, ob dadurch die Beschwerden reduziert werden können. Eigentlich habe dem Patienten empfohlen, die Situation so zu
akzeptieren (…). Wegen der leichten Omarthrose und den 3 Eingriffe an der
Rotatorenmanschette bliebe wohl als letze Massnahme mit zuverlässiger Prognose
nur die inverse Prothese. Dies würde ich dem POatienten in jetzigen Zeitpunkt
so nicht empfehlen. Es ist so zu früh und die Arthrose ist auch nicht genügend
ausgeprägt. Der Patient möchte sich überlegen.” (doc. 409)
Il 5 settembre 2018 il dr. med. __________ ha attestato quanto segue:
" Su
richiesta del paziente esporrò il caso clinico al Prof. Dr. med. __________
(…). Rimango dell’idea che eventualmente si potrebbe effettuare una ri-sutura
della cuffia dei rotatori (…). Valuterò con il Prof. Dr. med. __________ tale
opzione (…).” (doc. 411)
L’11 ottobre 2018, il dr. med. __________,
specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell'apparato locomotore,
consultato per una seconda opinione, ha attestato quanto segue:
" (…) è
stato operato due volte di riparazione del tendine sovraspinoso alla spalla
destra e una volta di tenodesi del bicipite. (…) nonostante gli interventi, il
paziente presenta una nuova recidiva di rottura. (…) il mio consiglio è quindi
quello di fare una nuova revisione della riparazione di cuffia. L’obiettivo di
questo intervento sarebbe soprattutto rivolto a ridurre il dolore, in quanto
una ripresa della funzione normale della spalla destra è ormai del tutto
inverosimile (…). (…). In alternativa si consiglia solo di convivere con il
dolore con i farmaci analgesici, antinfiammatori, borsa del ghiaccio e riposo
funzionale.” (doc. 461)
Il 21 febbraio 2019, il dr. med. __________ ha attestato quanto segue:
" (…) per il
quale si era già programmato un intervento chirurgico da eseguirsi proprio in
data odierna in accordo con il Dr. med. __________, ma purtroppo tale
intervento è stato rinviato per importanti problematiche cardiologiche. (…).
Per il momento procrastinerei l’intervento chirurgico fino alla completa
ripresa delle condizioni fisiche e psichiche (…).” (doc. 443)
Il 17 aprile 2019, il dr. med. __________
ha attestato quanto segue:
" (…)
purtroppo dobbiamo ancora rinviare tale intervento (…). (…). Per il momento gli
ho spiegato che è meglio che risolva tutte le altre problematiche (…).” (doc.
445)
L’11 giugno 2019, il dr.
med. __________, specialista FMH in medicina interna e medico di famiglia
dell’assicurato, ha attestato quanto segue:
" (…) I
controlli eseguiti presso il Dr. med. __________, specialista in cardiologia
sono risultati soddisfacenti e la terapia antiaritmica ed antiipertensiva è
attualmente adeguata. II paziente è da questo punto di vista asintomatico ma le
cure internistiche continueranno ad vitam. In considerazione dello stato
attuale ritengo che il paziente da un punto di vista internistico sarebbe di
nuovo abile al lavoro in forma completa.
Al signor RI 1 era stato proposto dal Dr. med. __________ e dal
Dr. med. __________ un nuovo intervento chirurgico alla spalla destra per la
riparazione del tendine sovraspinoso. Il Dr. med. __________ in una sua lettera
dell'11.10.2018 scriveva: "l'obbiettivo di questo intervento sarebbe
soprattutto rivolto a ridurre il dolore in quanto una ripresa della funzione
normale della spalla destra è orai del tutto inverosimile".
Nella consultazione odierna il signor RI 1 mi ha riferito che
attualmente egli non ha particolari dolori a riposo, assume raramente analgesici
ed è quindi sofferente unicamente per l'incapacità funzionale e dolori sotto
sforzo. C'è quindi onestamente da chiedersi, e il paziente sta riflettendo a
riguardo, quale sia la vera utilità di sottoporsi ad un terzo intervento.” (doc.
454)
Il 19 giugno 2019, il dr. med. __________
ha attestato quanto segue:
" (…)
affetto da una rilesione del tendine sovraspinoso, quadro clinico complicatosi
con una problematica a carico del cuore con praticamente un’eiezione della
pompa cardiaca del 40%. Il paziente si sento molto affaticato a livello sia
fisico sia psicologico e pertanto non ritengo opportuno in questo momento intervenire
chirurgicamente a carico della spalla destra (…) in questo momento non ritengo
che il signor RI 1 sia psicologicamente e fisicamente pronto ad affrontare un
altro intervento chirurgico. (…) gli ho consigliato di proseguire con il
recupero della parte fisica e psicologica. Rivedrò il paziente all’inizio del
mese di settembre per eventualmente provvedere ad inserirlo in lista operatoria,
sempre qualora fosse già pronto” (doc. 455)
Il 3 settembre 2019, il dr. med. __________ ha rilevato:
" (…) mi
esprime il desiderio in data odierna di richiedere una seconda opinione ad uno
specialista, che non sia indicato dalla CO 1, e solo successivamente il
paziente vorrebbe prendere una decisione in merito alla sua situazione clinica
a carico della spalla, in quanto continua ad avere dolori e limitazioni
funzionali. (…) in attesa di una vostra risposta per un secondo parere
“neutrale” richiesto dal paziente.” (doc. 460)
A margine della visita medica __________
di chiusura del 18 ottobre 2019, il dr. med. __________ ha osservato quanto
segue:
" (…). Proposte
diagnostiche e terapeutiche
Allo stato attuale non sono stati proposti ulteriori trattamenti
in grado di migliorare con probabilità la situazione di questo assicurato. Lo
stesso assicurato non pare propenso a sottoporsi ad ulteriori trattamenti in
assenza di una ragionevole garanzia di risultato positivo. Sono d'accordo con
il curante sul fatto che nella situazione attuale, in un ipotetico bilancio di
costi e benefici, un ulteriore trattamento chirurgico non pare fornire adeguate
garanzie di risultato. La situazione sarà da monitorare nel tempo qualora
dovesse peggiorare in modo significativo.
Aspetti medico-assicurativi
La situazione appare stabilizzata. Non sono stati proposti
attualmente interventi in grado di migliorare in modo significativo la
situazione funzionale di questo paziente con un ragionevole grado di
probabilità. (…).” (doc. 480).
Nell’apprezzamento medico del 2
gennaio 2020 (doc. 502), il dr. med. __________, ha puntualizzato quanto segue:
" Per quanto
riguarda il problema della spalla destra esso è stato valutato clinicamente e
strumentalmente. L'assicurato presenta dei postumi permanenti che sono stati
valutati nella visita __________. Nel caso specifico, un eventuale intervento
di protesi inversa è a mio parere non indicato. In questo sono d'accordo sia
con il PD dr. med. __________ che ha chiaramente espresso una contrarietà a
procedere in tal senso, nel suo rapporto medico. Lo stesso dr. med. __________
si è chiaramente espresso ritenendo controindicato tale tipo d'intervento sia
per motivi di età dell'assicurato, sia per motivi anatomopatologici (cioè
inerenti alla situazione specifica di questo caso). Resta da valutare la
opportunità di una ulteriore revisione di sutura della cuffia dei rotatori in
soggetto già operato tre volte alla spalla e due volte per una sutura di
cuffia. Su tale tema il PD dr. med. __________ consultato in seconda opinione
si era già espresso ritenendo non indicato un ulteriore intervento chirurgico.
Il dr. med. __________ si è espresso proponendo una revisione di su-tura, ma
sottolineando che tale intervento è teso solo a migliorare il quadro algico
dell'assicurato, ma non è prevedibile un apprezzabile miglioramento della
funzionalità della spalla. Il curante dr. med. __________ sottolineando questo
aspetto ed il fatto che, a suo parere l'assicurato non ha dolori in attività a
riposo ed adeguate, ma solo dopo sforzo. Egli pone seri dubbi sulla opportunità
di eseguire questo intervento. II dr. med. __________ lo ritiene indicato, ma
non pone un'indicazione attuale, anzi ritiene che per il momento si debba aspettare
motivando tale attesa con un recupero di condizione psicologica, con un'attesa
di condizioni migliori, e lasciando all'assicurato il tempo per riflettere. Non
si spiega però in cosa consistano queste condizioni psicologiche, né quando sia
previsto questo intervento. Egli sostanzialmente pone un'indicazione teorica di
significato non attuale procrastinandola nel tempo senza darci una previsione.
In occasione della visita __________ lo stato clinico
dell'assicurato è stato accuratamente valutato. In assenza di indicazioni
chirurgiche attuali si è ritenuto di poter redigere un'esigibilità al lavoro.
Ritengo che sulla indicazione ad un ulteriore intervento chirurgico alla spalla
si debba essere molto prudenti. Le opinioni degli specialisti consultati non sono
concordi. Mi pare ragionevole ritenere che una indicazione teorica dal punto di
vista medico sia possibile, ma che un miglioramento funzionale e della
esigibilità sia del tutto improbabile. Anche un miglioramento del quadro
doloroso sotto sforzo appare possibile, ma non probabile con un ragionevole
grado di sicurezza. Pertanto non possiamo ragionevolmente aspettarci un
miglioramento della funzionalità, nonché dell'esigibilità al lavoro per come è
stata redatta in occasione della visita __________. Lo stesso dr. med. __________
che pone l'indicazione, in realtà ha richiesto più volte pareri di
"seconda opinion". Egli peraltro non ci spiega quale tipo di
miglioramento ritiene di poter dare all'assicurato con questo intervento e con
quale grado di probabilità. Appare quindi del tutto evidente che l'intervento
proposto non è dotato di una possibilità di miglioramento funzionale ed è teso
solo ad un ipotetico migliora-mento algico sotto sforzo che, qualora
l'assicurato riduca il livello di attività entro i limiti determinati, potrebbe
venire comunque raggiunto.
A prescindere dalla discussione sulla indicazione chirurgica lo
stesso dr. med. __________ certifica che al momento un trattamento chirurgico
non è eseguibile per problemi psicologici o di attesa di tempi migliori. Appare
quindi del tutto evidente che in questo momento non vi è una indicazione chiara
a un trattamento chirurgico di significato attuale in grado di migliorare la
situazione di questo assicurato. Come specificato in occasione della visita __________
tale indicazione potrà essere rivalutata nel corso del tempo qualora le
condizioni cliniche dovessero essere tali da richiederne la esecuzione.” (doc.
502)
Alla luce di quanto emerge dalla documentazione medica a disposizione anzidetta
- in particolare, da quanto attestato il 22 agosto 2018 dal Prof. dr. med. __________,
l’11 giugno 2019 dal medico di famiglia come pure dalle problematiche
cardiologica e psicologica che hanno indotto lo specialista curante a rinviare
più volte l’intervento in questione -, ribadito che, secondo la giurisprudenza
federale, la questione della stabilizzazione va valutata in maniera
prospettica, ponendosi al momento in cui le prestazioni sono state interrotte
(dunque, in casu, nel mese di dicembre 2019), occorre ritenere dimostrato
che al momento in cui l’amministrazione ha posto termine alle prestazioni di
corta durata, non vi erano più misure terapeutiche atte, con verosimiglianza
preponderante, a migliorare notevolmente le condizioni di salute
infortunistiche dell’insorgente.
Questa Corte condivide la
conclusione dell’Istituto assicuratore secondo cui, in data 30 novembre 2019,
lo stato di salute infortunistico era stabilizzato ai sensi dell’art. 19 cpv. 1
LAINF e della relativa giurisprudenza. A quel momento, infatti, l’assicurato
presentava una piena capacità lavorativa in attività sostitutive adeguate
(aspetto quest’ultimo che verrà meglio definito nei considerandi che seguono).
La circostanza che l’insorgente denunciasse ancora disturbi alla spalla,
rispettivamente necessitasse di misure conservative (fisioterapia e/o
infiltrazioni) volte a evitare un loro aggravamento è irrilevante. Decisivo ai
fini del giudizio è soltanto che a quel momento lo stato della spalla non
poteva più essere sensibilmente migliorato grazie ad ulteriori terapie. Il
fatto che il deficit funzionale alla spalla non fosse (chirurgicamente)
risanabile a causa delle vicissitudini a livello cardiologico e psicologico
(che, giova qui rilevare, non sono di competenza della CO 1: consid. 2.2 e
2.3.4), come specificato più volte dal chirurgo ortopedico a margine delle
svariate consultazioni anziriportate, è irrilevante ai fini del presente
giudizio. Non permette di giungere ad una diversa conclusione neppure il fatto
che l’assicurato potrebbe, in futuro, essere sottoposto ad un ulteriore
intervento chirurgico. Difatti, in tale evenienza, potrà annunciare una
ricaduta del sinistro, con ripristino del diritto alle prestazioni di corta
durata (cfr. art. 11 OAINF).
In conclusione il TCA non
ritiene dunque dimostrato, con il grado di verosimiglianza richiesto dalla
giurisprudenza federale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti), che al
momento in cui l’amministrazione ha posto termine alle prestazioni di corta durata,
vi fossero ancora delle misure terapeutiche suscettibili di migliorare sensibilmente
le condizioni di salute infortunistiche dell’insorgente.
Alla luce delle considerazioni
che precedono, le censure ricorsuali volte a criticare l’operato dell’amministrazione
per avere chiuso il caso al 30 novembre 2019 vengono respinte.
La decisione su opposizione
impugnata nella misura in cui sancisce che al 1° dicembre 2019, lo stato di
salute infortunistico era stabilizzato ai sensi dell’art. 19 cpv. 1 LAINF va
dunque confermata.
Pertanto, data la
stabilizzazione delle condizioni di salute infortunistiche, l’assicuratore
LAINF convenuto era dunque legittimato a porre fine alle prestazioni di corta
durata (cura medica e indennità giornaliera) e a valutare il diritto alle
prestazioni di lunga durata.
2.5. Diritto a una rendita
d’invalidità?
2.5.1. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF,
l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito
d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1
LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TF, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572 ss., ha
rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv.
1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase
LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti
di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16
LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che
l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella
sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che
anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità
dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2
seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la
nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza
relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e
invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito
all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda
pure la DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma
gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il danno alla salute
fisica o psichica (fattore medico)
2. la diminuzione della
capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e
l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato
(fattore causale).
Nell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,
naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.5.2. L'invalidità, concetto
essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di
guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché
l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un
danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente
adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire
una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un
esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate
funzioni.
Il medico indicherà per
prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando
quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente
il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella
professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi
aspetti, STF I 871/02 del 20 aprile 2004 e STF I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità, proprio
perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che
l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in
un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
Fatti
I due redditi da porre a
raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su
solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale
ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione
dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione
medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,
sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TF ha avuto modo di
confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro
stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire
pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua
capacità lavorativa (STF U 25/94 del 30 giugno 1994).
La perdita di guadagno
effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -
le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in
generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si
avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività
ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al
massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una
prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.
consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti
l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente
capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del
lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile
dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua
capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I. Termine: reddito da
invalido
La misura dell'attività
che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del
danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le
attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza,
per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che
non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione
professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,
rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse
vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o
non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la
possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità
di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro
ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,
cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI
1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STF del 30 giugno 1994 succitata).
Specifica
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art.
28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa
della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo
l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente
dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado
d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima
di un danno alla salute della stessa gravità."
Considerandi
II. Termine: reddito
conseguibile senza invalidità
Nel determinare il reddito
conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla
situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura
partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta
sostanzialmente stabile (cfr. STF del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci
si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche
rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze
ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,
consid. 5b; 4a, b).
Il grado di invalidità
corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico
conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da
invalido.
2.5.3
Per chiarire la questione
riguardante l'esigibilità lavorativa, l'Istituto assicuratore ha fatto capo
alla visita medica del 18 ottobre 2019 del dr. med. __________ (doc. 480),
giusta il quale:
" (…)
Diagnosi
Stato dopo infortunio della circolazione del 31.08.2013 con
frattura non dislocata punta rotulea ginocchio destro.
Trauma contusivo ginocchio destro.
Trauma contusivo polpaccio sinistro.
Trauma spalla destra con lesione slap grado III, stato dopo
artroscopia spalla con tenotomia capo
lungo del bicipite brachiale, stabilizzazione labbro glenoideo
della spalla destra.
Stato dopo artroscopia spalla destra, sutura tendine sovraspinoso
e infraspinato, stabilizzazione labbro glenoideo eseguito dal dr. med. __________
il 13.03.2017.
Stato dopo intervento di artroscopia spalla destra, sutura del
tendine infraspinato, acromion-plastica e Mumfort eseguito dal dr. med. __________
il 9.10.2017.
Diagnosi non di competenza CO 1
Gonartrosi mediale in ginocchio varo bilaterale in soggetto
marcatamente sovrappeso (cfr. anche documentazione clinica e radiografica dr.
med. __________ del 2013-2014).
Diagnosi collaterali non CO 1
Cardiopatia in terapia antiaritmica anti-ipertensiva in cura
presso lo specialista cardiologo.
(…)
Apprezzamento.
(…)
Aspetti medico-assicurativi
(...).
Si segnala che l'esigibilità viene valutata considerando i postumi
infortunistici della spalla e del ginocchio. Si spiega all'assicurato che il
problema della gonartrosi mediale in morfotipo varo bilaterale ed in marcato
sovrappeso perdurante nel tempo non è da ascrivere ad una problematica
post-infortunistica con probabilità prevalente.
Esigibilità del lavoro
L'assicurato è in grado di sollevare pesi molto leggeri fino a 5
kg fino all'altezza dei fianchi con due braccia molto spesso, pesi leggeri da 5
a 10 kg talvolta, pesi medi dai 10 ai 25 kg di rado, mai più pesi superiori ai
25.
kg. E’ in grado di sollevare oltre l'altezza del petto pesi fino a 5 kg
utilizzando prevalentemente l'arto controlaterale sano e pesi superiori ai 5 kg
di rado.
Maneggio di attrezzi: l'assicurato è in grado di maneggiare
attrezzi leggeri e di precisione medi molto spesso, attrezzi pesanti talvolta,
molto pesanti mai. La rotazione della mano è possibile molto spesso.
Posizione e mobilità: l'assicurato non è più in grado di svolgere
lavori sopra la testa. Non vi sono limitazioni per la rotazione del busto, la
posizione seduta e inclinata in avanti, la posizione in piedi e inclinata in
avanti. La posizione inginocchiata è possibile talvolta; la flessione delle
ginocchia è possibile talvolta.
Posizione di lunga durata: l'assicurato è in grado di mantenere la
posizione seduta e la posizione in piedi molto spesso, così come la posizione a
libera scelta. Spostamenti: l'assicurato è in grado di camminare anche per
lunghi tratti molto spesso, camminare su terreno accidentato molto spesso,
salire le scale molto spesso, salire le scale a pioli di rado/mai. L'uso delle
due mani è possibile, equilibrio e stare in equilibrio possibile.
L'assicurato in un lavoro che rispetti l'esigibilità espressa è da
ritenersi abile in misura completa con rendimento completo e senza pause
supplementari.”.
Nell’apprezzamento del 2 gennaio 2020 (doc. 502), il medico di __________ ha
precisato quanto segue:
" Per quanto
riguarda gli elementi anamnestici e clinici raccolti durante la visita __________
essi vengono confermati integralmente. L'assicurato è stato valutato come di
consueto con una raccolta di anamnesi e con un esame obbiettivo approfondito.
Si rimanda quindi alla documentazione presente nel rapporto di visita __________.
Per quanto riguarda l'esigibilità essa viene confermata
integralmente. Essa appare del tutto adeguata alla situazione dell'assicurato
nonché a quadri clinici analoghi. Essa viene confermata nei termini precisi in
cui è stata redatta. Rilevo che nella lettera dell'avvocato RI 1 vi sono alcune
notazioni non precise riguardo l'esigibilità, in particolare mi riferisco al
fatto che si possa sollevare (quantunque di rado) pesi medi dai 10 ai 25 kg. In
questo caso come ben espresso nell'esigibilità si intende sollevare con due
braccia fino all'altezza dei fianchi pesi medi a 10 a 25 kg di rado.
Altrettanto dicasi per la notazione riguardo al sollevamento oltre l'altezza
del petto di pesi superiori a 5 kg. nell'esigibilità invece si cita chiaramente
sollevare oltre l'altezza del petto pesi fino a 5 kg utilizzando
prevalentemente l'arto controlaterale sano e pesi superiori ai 5 kg di rado
(chiaramente inteso utilizzando ancora prevalentemente l'arto controlaterale
sano)”.
Nella concreta evenienza questo
Tribunale ritiene corretta l'esigibilità stabilita dal medico fiduciario e
posta alla base della decisione avversata.
Il TCA non ignora gli svariati certificati medici agli atti del dr. med. __________.
Tuttavia, essi non sono atti a sollevare dubbi - nemmeno lievi - circa la
fedefacenza della valutazione operata dal dr. med. __________, con espresso
riguardo alla situazione clinica dell'assicurato, che è stata attentamente e
dettagliatamente vagliata dal precitato medico fiduciario, come pure
dell'esigibilità posta dal medesimo specialista. D'altra parte la valutazione
dello specialista curante, seppur divergente per quanto riguarda la valutazione
della capacità lavorativa dell’insorgente, non apporta nuovi elementi oggettivi
ignorati dal medico fiduciario e va quindi intesa nel senso di una diversa
valutazione delle conseguenze che le patologie dell’interessato hanno sulla sua
capacità di lavoro. Inoltre lo specialista curante ha tenuto conto pure di
patologie di cui è affetto l’assicurato che, però, non sono di competenza della
CO 1, in quanto di origine extra-infortunistica.
Va peraltro rilevato che gli
impedimenti funzionali che presenta l’insorgente sono quelli che si
riscontrano, usualmente, in assicurati che hanno subito danni alle spalle: in
sostanza, si tratta dell'impossibilità di sollevare, rispettivamente,
trasportare pesi anche solo relativamente importanti nonché d'ingaggiare l'arto
superiore interessato in mansioni da eseguire al di sopra dell'orizzontale
(cfr., fra le tante, STCA 35.2018.52 del 12 novembre 2018, consid. 2.4.3, STCA
35.2018.38
del 10 ottobre 2018, consid. 2.5, STCA 35.2017.109 del 13 giugno
2018, consid. 2.3.5, STCA 35.2017.37 del 23 novembre 2017, consid. 2.6, STCA
35.2017.2
del 2 ottobre 2017, consid. 2.6; STCA 35.1998.63 del 23 novembre 1998
e 35.1998.117 del 29 luglio 1999, confermata dal TFA con pronunzia U 296/99 del
3.
gennaio 2000; STCA 35.2018.52 del 12 novembre 2018, consid. 2.4.3, STCA
35.2020.72
dell’8 marzo 2021, consid. 2.4.4).
L'esigibilità indicata dal
medico fiduciario risulta inoltre pure plausibile alla luce dei precedenti
giurisprudenziali, riguardanti assicurati che accusavano limitazioni
nell'utilizzo degli arti superiori (cfr. a questo proposito, STCA 35.2020.1 del
21.
dicembre 2020, consid. 2.4.3, STCA 35.2018.114 del 18 marzo 2019, consid.
2.3.3, STCA 35.2018.52 del 12 novembre 2018, consid. 2.4.3, STCA 35.2018.38 del
10.
ottobre 2018, consid. 2.5, STCA 35.2017.109 del 13 giugno 2018, consid.
2.3.5; STCA 35.2020.72 dell’8 marzo 2021, consid. 2.4.4).
Sempre in merito ai precedenti giurisprudenziali, riguardanti assicurati che
accusavano limitazioni nell'utilizzo degli arti superiori, giova qui ricordare
la STCA 35.2017.37 del 23 novembre 2017 (che è stata confermata dall’Alta Corte
con STF 8C_32/2018 del 7 gennaio 2019), in particolare il consid. 2.6 nel quale
il TCA ha rilevato quanto segue:
" (…) Ad
esempio, in una pronunzia inedita del 12 novembre 1996, l’allora TFA (dal 1°
gennaio 2007: TF) ha, ad esempio, ritenuto realistica la possibilità di mettere
a frutto la restante capacità lavorativa in attività cosiddette sostitutive,
trattandosi di un assicurato cinquantacinquenne che - a causa dei postumi
infortunistici interessanti, in particolare, la spalla destra - era impedito
nel sollevare pesi superiori ai 10 kg lungo tutto l'asse corporeo. La mobilità
era ridotta di 2/3, certi movimenti non erano più possibili, come ad esempio,
il sollevamento del braccio oltre i 60°, di modo che il braccio destro poteva
unicamente servire come aiuto per il braccio adominante.
In una sentenza 35.1997.23 dell'11 settembre 2000 - integralmente
confermata dal TFA con sentenza U 449/00 dell'8 maggio 2002 - questo Tribunale
ha riconosciuto come reintegrabile nel mondo del lavoro, un'assicurata che,
secondo l'avviso dei medici, presentava una mano sinistra infortunata
praticamente inutilizzabile, fatta eccezione per delle prese a tre dita senza
forza.
Il TFA è pervenuto alla medesima conclusione in una sentenza U 240/99 del 7 agosto 2001, parzialmente pubblicata in RAMI 2001 U 439, p.
347ss., concernente un assicurato che, a causa dei disturbi e dei deficit
funzionali all'estremità superiore destra, è stato dichiarato in grado di
svolgere lavori manuali molto leggeri, che non richiedono l'impiego di forza
con la mano destra, e il sollevamento di pesi superiori ai 2 kg (e pertanto
ritenuto praticamente monco di una mano).
In una sentenza 35.2002.88 del 14 aprile 2003, cresciuta
incontestata in giudicato, questa Corte ha giudicato completamente abile in
attività leggere dal profilo dell'impegno fisico, comportanti in prevalenza dei
compiti di sorveglianza, un assicurato che, a causa di un, citiamo:
"importante deficit funzionale e ipotrofia muscolare all'emicinto
scapolare destro. Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il gomito
flesso, rotazione interna solo fino all'altezza del trocantere. Ipersensibilità
nella regione del deltoide in corrispondenza del territorio di innervazione del
nervo ascellare", il medico di fiducia dell'assicuratore aveva ritenuto,
citiamo: "… limitato nelle attività lavorative che richiedono l'ingaggio
dell'arto superiore destro al di sopra della vita, scostato dal tronco, così
come nei movimenti di rotazione. Limitato l'uso di utensili, rispettivamente,
macchinari vibranti e contundenti. Trasporto di pesi possibile solo con il
braccio pendente, sollevamento di pesi solo al massimo fino al di sotto della
vita, tenendo l'arto superiore destro accostato al tronco." (cfr. STCA
succitata, consid. 2.6.).
Con un giudizio I 27/06 e U 18/06 del 24 agosto 2006, consid.
5.2.3, il TFA ha considerato in grado di svolgere a tempo pieno semplici
mansioni di sorveglianza, rispettivamente, di controllo, così come lavori in un
chiosco nonché attività ausiliarie nel campo della gastronomia o in un
magazzino, un assicurato, nato nel 1948, che soffriva di dolori cronici alla
spalla destra con irradiazione al braccio destro, di un’importante rottura
della cuffia dei rotatori a destra (con rottura completa del tendine dei
muscoli sovra- e infraspinato, rottura parziale del tendine sottoscapolare e
lussazione del tendine del bicipite), di un’artrosi dell’articolazione
acromio-claveare e di una persistente pseudoparalisi del braccio destro
(diagnosi differenziale: spalla congelata post-traumatica).
Anche nella STFA U 200/02 del 20 maggio 2003 consid. 2.2,
riguardante un’assicurata, la quale, a causa di un infortunio professionale
alla mano sinistra adominante, aveva subito l’amputazione del pollice,
dell’indice e del medio, come pure una frattura pluriframmentaria della falange
basale con instabilità a livello delle articolazioni interfalangee
dell’anulare, divenendo praticamente monca di una mano, l’Alta Corte ha ammesso
una piena capacità lavorativa dal profilo ortopedico.
In una sentenza 8C_260/2011 del 25 luglio 2011, il TF ha
dichiarato in grado di svolgere a tempo pieno attività lavorative leggere non
bimanuali, un assicurato che presentava una paralisi, da parziale a completa,
della muscolatura della spalla e del braccio destro dominante.
Ad un’analoga conclusione è giunta l’Alta Corte in un’altra
sentenza 8C_311/2015 del 22 gennaio 2016, concernente un assicurato, il quale,
per evitare di cadere mentre era intento a scaricare un camion, si era
attaccato con il braccio destro alla sponda dello stesso, avvertendo
immediatamente forti dolori all’arto superiore in questione.
In una sentenza 35.2013.74 dell’8 settembre 2014, il TCA ha
confermato la decisione con la quale un falegname, che ha subìto l’amputazione
dell’avambraccio destro (dominante) nell’utilizzare una sega circolare, è stato
ritenuto totalmente abile in attività leggere dal profilo del
sollevamento/trasporto di pesi e della manipolazione di attrezzi (anche di
precisione), che non richiedono l’utilizzo di entrambi gli arti superiori.
Vedi, infine, anche la sentenza di questa Corte 35.2014.57 del 4
maggio 2015, confermata con STF 8C_396/2015 del 17 settembre 2015, nella quale,
nonostante l’infortunio alla spalla sinistra, un assicurato è stato ritenuto
inabile in maniera praticamente completa nel lavoro di smontaggio delle
carcasse per il recupero dei pezzi di ricambio, ma in grado di svolgere, a
tempo pieno, un’attività lavorativa leggera.
In una sentenza 35.2016.43 del 22 settembre 2016 questo Tribunale
ha ritenuto accertato che, nonostante il danno alla salute infortunistico,
l'assicurato (di professione "tassametrista-impiegato-operaio", che -
mentre usciva dalla doccia al proprio domicilio - era caduto, riportando un
trauma distorsivo alla spalla destra con lesione transumorale della cuffia
rotatoria a livello di sovraspinato e nella porzione craniale del
sottoscapolare e, successivamente - mentre andava a prendere l'automobile al
proprio domicilio - è scivolato sul ghiaccio, cadendo in avanti con ricezione
su entrambi i polsi e dolori di contraccolpo ad entrambe le spalle e riportando
una re-rerottura della cuffia dei rotatori della spalla sinistra e una rottura
della cuffia dei rotatori della spalla destra) era in grado di svolgere a tempo
pieno e con un rendimento completo, un’attività lavorativa compatibile con le
limitazioni derivanti dal danno alla salute infortunistico subito alle spalle.
In una sentenza 35.2015.131 del 21 novembre 2016 questo Tribunale
ha ritenuto accertato che, nonostante il danno alla salute infortunistico,
l'assicurato (di professione "autista" con qualifica di
"impiegato-operaio", che - mentre stava caricando il camion - era
caduto dalla rampa di carico, riportando una frattura del capitello radiale
sinistro tipo Mason II e una frattura composta dello spigolo esterno del
processo coronoideo dell'ulna) era in grado di svolgere a tempo pieno e con un
rendimento completo, un’attività lavorativa compatibile con le limitazioni
derivanti dal danno alla salute infortunistico subito al gomito sinistro
(adominante).
In una sentenza 35.2016.89 del 13 febbraio 2017 questo Tribunale
ha ritenuto accertato che, nonostante il danno alla salute infortunistico,
l'assicurato (di professione "muratore" che, a causa di un infortunio
professionale con una sega circolare, aveva subito un intervento di amputazione
trans-P2 del IV dito a destra) era in grado di svolgere a tempo pieno e con un
rendimento completo, un'attività lavorativa compatibile con le limitazioni
derivanti dal danno alla salute infortunistico alla mano destra (dominante), e,
quindi, un lavoro leggero dal profilo del sollevamento/trasporto di pesi e
della manipolazione di attrezzi (anche di precisione) che non richiede
un'ottima presa della mano destra e sinistra nel contempo rispettivamente
un'ottima agilità di ambedue le mani contemporaneamente.
In una sentenza 35.2016.103 del 23 marzo 2017 questo Tribunale ha
ritenuto accertato che, nonostante il danno alla salute infortunistico,
l'assicurato (di professione "parrucchiere" che, a causa di tre
infortuni non professionali, aveva riportato delle limitazioni al gomito
sinistro dominante), era in grado di svolgere a tempo pieno e con un rendimento
completo, un'attività lavorativa compatibile con le limitazioni derivanti dal
danno alla salute infortunistico (e più precisamente: prevalentemente impedito
nei movimenti ripetitivi di flesso-estensione e di pro-supinazione del gomito
sinistro specie se contro resistenza o con pesi superiori i kg. 2-3 e possibile
l'esecuzione ripetitiva di non più di 3-4 movimenti al minuto).
Infine, in una sentenza 35.2017.10 del 22 giugno 2017, il TCA ha
giudicato completamente abile al lavoro in attività sostitutive adeguate, un
assicurato che presentava uno stato dopo contusione del dorso della mano destra
con sviluppo di una malattia di Sudeck che aveva portato a esiti tragici in una
situazione paragonabile a un amputato del braccio destro.
Va inoltre rilevato che il concetto d’invalidità è riferito a un
mercato del lavoro equilibrato, nozione quest’ultima teorica e astratta
implicante, da una parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di
manodopera e, dall’altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da
offrire una gamma di posti di lavoro diversificati (cfr. DTF 110 V 273 e
Jean-Maurice Frésard/Margit Moser-Szeless, in Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, 2a edizione, n. 170 p. 899).
Il mercato del lavoro accessibile ai lavoratori non qualificati è
in generale limitato a dei lavori di manodopera o ad altre attività fisiche
(RCC 1989 p. 331 consid. 4a). Tuttavia, nell'industria e nell'artigianato, le
attività fisicamente pesanti vengono eseguite sempre più spesso tramite delle
macchine, motivo per cui aumentano le attività di controllo e sorveglianza che
possono essere svolte da personale non qualificato o semi qualificato (SVR 2002
UV Nr. 15 p. 49 consid. 3b; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; STF 8C_709/2008 del 3
aprile 2009 consid. 2.3.).
In una sentenza 8C_971/2008 del 23 marzo 2009, l’Alta Corte ha
ribadito che anche per gli assicurati funzionalmente monchi di un braccio,
esiste un mercato del lavoro sufficientemente ampio: (…).
Questa giurisprudenza è stata ulteriormente confermata con la STF
8C_451/2016 del 17 ottobre 2016 consid. 5.1, pubblicata in SVR 2017 Nr. 20
consid. 5.1, in cui l’Alta Corte ha ribadito che sul mercato equilibrato del
lavoro vi sono possibilità d’occupazione sufficientemente realistiche per
persone che vanno ritenute funzionalmente monche di un braccio e che inoltre
possono ancora eseguire soltanto dei lavori leggeri (cfr., fra le tante, STCA
35.2017.2
del 2 ottobre 2017, consid. 2.6).” (STCA 35.2020.72 dell’8 marzo
2021, consid. 2.4.4)
Del resto, gli impedimenti
funzionali che presenta l’insorgente, sono quelli che si riscontrano,
usualmente, anche in assicurati che hanno subito danni agli arti inferiori e la
valutazione dell'esigibilità lavorativa espressa dal medico fiduciario risulta
plausibile anche alla luce dei precedenti giurisprudenziali riportati qui di
seguito, riguardanti assicurati che accusavano limitazioni nell'utilizzo degli
arti inferiori (cfr. a questo proposito, STCA 35.2017.111 del 20 giugno 2018,
consid. 2.4.5, e rinvii giurisprudenziali ivi citati e STCA 35.2018.69 dell’11
febbraio 2019, consid. 2.3.5; STCA 35.2020.98 del 26 aprile 2021, consid. 2.4.3).
In conclusione, il TCA non ha quindi motivo di scostarsi dalle considerazioni
espresse dal medico fiduciario, che ha proceduto ad una visita personale
accurata dell'assicurato, è specialista della materia che qui ci occupa e vanta
pure un’ampia esperienza in materia di medicina assicurativa.
Alla luce di quanto appena
esposto, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di
intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle
conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V
233.
consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati;
Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551
e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht,
tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr.
anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997,
pag. 221), è da ritenere dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza
preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali
(DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti), che RI 1 è in grado di
svolgere un’attività lavorativa adeguata (ovvero rispettosa dei limiti indicati
dal medico di __________, dr. med. __________) sia principale a tempo pieno e
con un rendimento completo sia accessoria, a tempo parziale e con un rendimento
completo, compatibile con le limitazioni derivanti dal danno alla salute
infortunistico.
Le censure ricorsuali volte a
contestare l'esigibilità (e al pensum lavorativo) in attività adeguate
dell'assicurato vanno dunque respinte.
Da ultimo, il TCA non ignora
che il ricorrente al momento della decisione su opposizione avversata era quasi
57enne. In proposito, è utile segnalare che, in materia di assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni (diversa è la situazione in materia di
assicurazione per l’invalidità), qualora l’età costituisca la causa essenziale
che impedisce all’insorgente di mettere a frutto la sua restante capacità
lavorativa in attività medicalmente adeguate, l’art. 28 cpv. 4 OAINF (cfr.
consid. 2.5.2) dispone che per la valutazione del grado d’invalidità sono
determinanti i redditi che potrebbe conseguire un assicurato di mezza età
(l’età media si situa intorno ai 42 o tra i 40 e i 45 anni – cfr. DTF 122 V 418
consid. 1b, 426 consid. 2), portatore dei medesimi postumi infortunistici. In
virtù della norma in questione, si deve fare astrazione dal fattore età non
soltanto per la fissazione del reddito da invalido, ma anche per stabilire il
reddito da valido (DTF 114 V 310 consid. 2; consid. 7b/aa non pubblicato della
sentenza DTF 122 V 426; cfr., per un caso riguardante un assicurato, al momento
della decisione su opposizione impugnata, da poco 57enne, STCA 35.2018.114 del
18.
marzo 2019, consid. 2.3.3; per un caso riguardante un assicurato, al momento
della decisione su opposizione impugnata, da poco 64enne, STCA 35.2018.52 del
12.
novembre 2018, consid. 2.3.3; cfr. per un caso riguardante un assicurato, al
momento della decisione su opposizione impugnata, era quasi 57enne, STCA
35.2020.72
dell’8 marzo 2021, consid. 2.4.4).
2.5.4
Si tratta dunque di valutare
le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.
Preliminarmente va
ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato
il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222;
cfr., pure, STF del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3
febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18
ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr.
11.
e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STF
del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
Nel caso di specie sono
quindi determinanti, come correttamente ritenuto dall’amministrazione, i dati
del 2019, essendo stato ritenuto lo stato di salute stabilizzato a
partire dal 1° dicembre 2019.
2.5.5
Per quanto concerne il reddito
da valido, secondo l’assicuratore infortuni resistente, nella decisione
avversata, senza il danno alla salute infortunistico, RI 1, nel 2019, avrebbe
realizzato un guadagno annuo lordo di fr. 82'847.00 (__________: fr. 63'050.00,
__________: fr. 19'797.00).
Il salario “da valido” è stato “quantificato tenendo conto sia dell'attività
di responsabile cuoco presso la __________ sia quella di addetto alla
spartizione per la __________. Secondo le indicazioni della __________, il
salario 2019 sarebbe ammontato a CHF 63’050.00 (CHF 4'850.00 x 13m). Per quanto
concerne il salario da valido 2019 per la __________, abbiamo rivalutato
nominalmente il salario quantificato per il 2015 da parte del Tribunale
Cantonale della Assicurazioni con sentenza dell'11.09.2017 di CHF 19'447.17.
L'importo 2019 corrisponde a CHF 19'447.17 (tabella T1.1.15H, indice 2015: 100,
indice 2019:101.8). Ne consegue che il salario da valido complessivo ammonta a
CHF 82'847.00 (__________:
CHF 63'050.00 / __________: CHF 19'797.00).” (doc. 530).
Stante quanto precede il dato di fr. 82'847.-, desunto dalle indicazioni
fornite direttamente dal datore di lavoro rispettivamente da una rivalutazione
nominale di quanto stabilito da questa Corte nella STCA 35.2017.51 dell’11
settembre 2017
e non contestato dal ricorrente, può senz’altro essere fatto proprio da questa
Corte.
Il "reddito da
valido" per il 2019 ammonta, quindi, a fr. 82'847.-.
2.5.6
Per quanto concerne il reddito
da invalido, secondo l’assicuratore infortuni resistente, nella decisione
avversata, con il danno alla salute infortunistico, RI 1, nel 2019, avrebbe
realizzato un guadagno annuo lordo di fr. 87'121.32.
Il salario “da invalido” è stato quantificato “facendo capo ai dati pubblicati
dall'Ufficio federale di statistica. Dall'ultima inchiesta sulla struttura dei
salari (RSS) risulta che un operaio chiamato a svolgere lavori semplici di tipo
fisico o manuale non qualificati percepiva mediamente nel 2016 (TA1 livello 1),
tenuto conto dell'orario settimanale medio determinante, un salario complessivo
di fr. 66'803.40 (fr. 5'340.-- : 40 ore x 41.7 ore x 12 mesi). Vista
l'evoluzione nominale dei salari si giunge nel 2019 ad un ammontare di fr. 68’376.57
risp. a fr. 91’706.66 visto il tempo di occupazione dell'assicurato prima
dell'infortunio del 134.17%. Su tale cifra la CO 1 ha operato una riduzione del
5.
% per tenere conto dei limiti funzionali.” (doc. 556).
Stante quanto precede il dato di fr. 68'376.57 fissato in base alla TA1 2018, attività
semplici e ripetitive, uomini, livello 1 rispettivamente di fr. 91'706.66,
considerando un grado di occupazione del 134.17 % (ovvero con un pensum
lavorativo confermato da questa Corte sia nella STCA 35.2017.51 dell’11
settembre 2017 sia al consid. 2.5.3 della presente decisione), può senz’altro
essere fatto proprio da questa Corte.
Al citato importo l’CO 1
ha operato una deduzione sociale del 5% per tenere conto dei limiti funzionali,
giungendo così a fr. 87'121.32. Il patrocinatore dell’insorgente contesta una
deduzione sociale unicamente del 5%, perché assolutamente errata visto il
quadro medico complesso e compromesso (capacità lavorativa e di rendimento
limitate) e gli aspetti propri al caso specifico (età, pluripatologie,
importanti algie residue, lunga assenza dal modo del lavoro, ecc..), che
rendono giustificata una riduzione sociale dal reddito da invalido di almeno il
15%.
Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA ricorda che, secondo la giurisprudenza
federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione
personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di
permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere
completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che
pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul
mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico
statistico. Il TF ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima
del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie
particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre,
chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima
che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza
valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi
dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Con sentenza 9C_179/2013
del 26 agosto 2013 al consid. 5.4 il TF ha confermato il principio posto dal
TCA secondo cui la riduzione del salario statistico deve avvenire tramite
l’utilizzo di multipli di 5, ritenuto come l’applicazione di tassi più
frazionati si rivelerebbe problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero
difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede
giudiziaria. Questa giurisprudenza è stata confermata anche nella sentenza
9C_767/2015 del 19 aprile 2016 al consid. 4.6.
Con sentenza 8C_80/2013
del 17 gennaio 2014 al consid. 4.2 il TF ha rammentato che non è necessario
procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione
come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la nazionalità, la
categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso d’occupazione. Occorre
piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei limiti del potere di
apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito da invalido, tenuto
conto dell’insieme delle circostanze concrete.
La più recente
giurisprudenza federale ha stabilito che il livello di qualifica 1 dei dati RSS
comprende già tutta una serie di attività leggere, che tengono conto di molte
limitazioni. In altre parole, possono essere considerate sotto il cappello
delle limitazioni funzionali solo circostanze che in un mercato equilibrato del
lavoro devono essere considerate come eccezionali. Negli altri casi non viene
applicata nessuna deduzione a questo titolo neppure se la capacità lavorativa è
totale in attività adeguate e non si pone dunque il problema di un’indebita
doppia deduzione (sentenze 8C_495/2019 dell'11 dicembre 2019 consid. 4.2.2 con
riferimento e 8C_82/2019 del 19 settembre 2019 consid. 6.3.2; 8C_730/2019 del
10.
giugno 2020 consid. 4.4.4; 8C_765/2019 del 10 giugno 2020 consid. 5.4.4;
8C_9/2020 del 10 giugno 2020 consid. 4.4.4; in questo senso, si veda pure Ares
Bernasconi, “8C_9/2020 du 10 juin 2020 - Abattement sur le revenu d’invalide
selon l’ATF 126 V 75”, in SZS/RSAS 1/2021 n. 49).
Occorre inoltre ricordare
che le limitazioni mediche già incluse nell'esame della capacità lavorativa
residua non devono influire ulteriormente nella disamina della riduzione del
reddito da invalido e a un conteggio doppio del medesimo aspetto: la sola
circostanza che per l'assicurato siano esigibili soltanto attività leggere fino
medio complesse non giustifica anche in caso di una capacità lavorativa
limitata una riduzione aggiuntiva dovuta alle limitazioni personali (sentenze
8C_805/2016 del 22 marzo 2017 consid. 3.1 e 3.4.2 e 9C_846/2014 del 22 gennaio
2015.
consid. 4.1.1 con riferimenti).
Nel caso di specie, dalla
documentazione agli atti emerge che, nonostante il danno salute, l’assicurato
sarebbe ancora in grado di svolgere, senza limiti di tempo o di rendimento,
un’attività adeguata (cfr. supra, consid. 2.5.3).
Secondo questo Tribunale,
tenuto conto dell’esigibilità appena descritta, occorre ammettere che il
ricorrente beneficia di un ventaglio di attività sostitutive esigibili ancora
sufficientemente ampio, motivo per il quale una decurtazione non sarebbe
giustificata (in questo senso, si veda, ad esempio, la STF 8C_122/2019 del 10
settembre 2019 consid. 4.3.1.4, concernente un assicurato i cui limiti
funzionali riguardavano i movimenti ripetitivi del gomito destro e il trasporto
di pesi superiori a 7 kg, precisato che quest’ultimo costituiva un valore massimo
nel senso che il trasporto di pesi, anche di minore entità, doveva alternarsi a
periodi di riposo per il braccio destro, la STF 8C_174/2019 consid. 5.2.2,
riguardante un’assicurata in grado di impiegare il suo arto superiore sinistro
soltanto in attività leggere e non ripetitive oppure la STCA 35.2019.73 del 22
gennaio 2020 consid. 2.4.6, concernente un assicurato, vittima di un infortunio
all’arto superiore dominante, che è stato ritenuto ancora in grado di svolgere,
a tempo pieno e con un rendimento completo, un’attività lavorativa leggera, in
cui potesse evitare di sollevare/trasportare pesi superiori ai 5 kg e di
svolgere mansioni sopra il livello delle spalle). Da notare che, in base a
quanto risulta dagli atti medici, il qui ricorrente non può essere considerato
alla stregua di un individuo di fatto in grado di utilizzare un’unica mano/un
unico braccio [faktische Einhändigkeit/Einarmigkeit], situazione che, in
base alla giurisprudenza, avrebbe giustificato una riduzione sociale (cfr., ad
esempio, la STF 8C_383/2020 del 21 settembre 2020 consid. 4.2.2).
Va anche osservato che il
fatto di avere una limitata formazione professionale non giustifica ulteriori
decurtazioni, considerato che le attività adeguate entranti in linea di conto
(livello di qualifica 4, semplici e ripetitive) non richiedono né un’esperienza
professionale diversificata, né un grado di istruzione particolare (cfr., tra
le tante, la STF 8C_603/2020 del 4 dicembre 2020 consid. 6.2, 8C_122/2019 del
10.
settembre 2019 consid. 4.3.2 e la 8C_46/2018 dell’11 gennaio 2019 consid.
4.4; cfr. in questo senso anche la DTF 137 V 71 consid. 5.3. e SVR 2002 n. U 15
p. 49 consid. 3b; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009
consid. 2.3).
Nella STF 8C_482/2016 del
15.
settembre 2016 pubblicata in SVR 2017 IV Nr. 17 l’Alta Corte ha ribadito che
in caso d’applicazione del livello di qualifiche 4 della RSS 2010 sono già
considerate le carenti conoscenze linguistiche. Trattandosi di lavori ausiliari
il fattore età non gioca imperativamente un effetto di riduzione sui salari
(cfr. STF 8C_482/2016 del 15 settembre 2016, consid. 5.4.2).
Per quanto concerne infine
il fattore età, anche se si volesse ritenere giustificato applicare a tale
titolo una decurtazione (del 5%) sul reddito statistico da invalido, e ciò
tenuto conto di quanto è stato precisato nella DTF 146 V 16 (in proposito, si
veda pure la STF 8C_433/2020 del 15 ottobre 2020 consid. 8.2.3), ciò non
basterebbe comunque a raggiungere la soglia minima legale del 10%, come si
vedrà meglio al consid. 2.5.7.
Alla luce di quanto appena
esposto e tenuto pure conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle
assicurazioni sociali nel sostituire il proprio apprezzamento a quello
dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393 consid. 3.3), questa Corte
ritiene che, operando una deduzione sociale del 5%, l’CO 1 non abbia abusato
del proprio potere di apprezzamento.
Il "reddito da
invalido" ammonta, quindi, per il 2019 a fr. 87'121.32.
2.5.7
Il grado di invalidità del
ricorrente, stabilito confrontando i fr. 87'121.32 (cfr. consid. 2.5.6) annui
al reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto il danno
alla salute infortunistico (e cioè fr. 82'847.00: cfr. consid. 2.5.5) è nullo.
Qualora si applicasse (quale pura ipotesi di lavoro) al reddito da invalido una
deduzione sociale del 10% (per tenere conto anche del fattore età),
l’assicurato non ne trarrebbe alcun giovamento. In effetti, confrontando i fr. 82’535.99
(fr. 91'706.66 - 10%) al reddito che il ricorrente avrebbe potuto conseguire
senza l’infortunio, e cioè fr. 82'847.00, il grado di invalidità sarebbe
comunque nulla.
Anche qualora si applicasse (quale pura ipotesi di lavoro) al reddito da
invalido una deduzione sociale del 15% (come richiesto dal patrocinatore, ma
che, in casu, non sarebbe comunque giustificata), l’assicurato non ne
trarrebbe alcun giovamento. In effetti, confrontando i fr. 77’950.66 (fr.
91'706.66 - 15%) al reddito che il ricorrente avrebbe potuto conseguire senza
l’infortunio, e cioè fr. 82'847.00, risulta una perdita di guadagno del 6% ([82’847.
- 77’950.66] x 100 : 82'847 = 5.91% arrotondato all’6% secondo la
giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121), un grado d’invalidità insufficiente
per fondare il diritto a una rendita.
Va qui la pena di ricordare la STF 8C/215_2015 del 17 novembre 2015 ove il TF
ha confermato un salario da valido di fr. 57'600.- e un salario da invalido di
fr. 60'463.- fissato sulla base del metodo delle DPL, osservando - in
particolare al consid. 4.2 - quanto segue:
" (…) Die CO 1 ermittelte aufgrund der DAP-Zahlen ein
Invalideneinkommen von Fr. 60'463.-. Vergleicht man diesen Wert mit dem von der
CO 1 auf Fr. 57'600.- bemessenen Valideneinkommen, so ergibt sich ein negativer
Invaliditätsgrad. Soweit der Beschwerdeführer bereits daraus schliesst, die
Bemessung nach den DAP-Zahlen sei unzulässig, ist Folgendes festzuhalten: Zur
Ermittlung des Valideneinkommens ist rechtsprechungsgemäss entscheidend, was
die versicherte Person im Zeitpunkt des frühest möglichen Rentenbeginns nach
dem Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit als Gesunde tatsächlich
verdient hätte. Dabei wird in der Regel am zuletzt erzielten, nötigenfalls der
Teuerung und der realen Einkommensentwicklung angepassten Verdienst angeknüpft,
da es empirischer Erfahrung entspricht, dass die bisherige Tätigkeit ohne
Gesundheitsschaden fortgesetzt worden wäre. Ausnahmen müssen mit überwiegender
Wahrscheinlichkeit erstellt sein (BGE 129 V 222 E. 4.3.1 S. 224 mit Hinweisen).
Dispositivo
Negative Invaliditätsgrade können resultieren, da demnach gemäss der
allgemeinen Methode des Einkommensvergleichs jener Verdienst, welchen der
Versicherte ohne Gesundheitsschaden auf dem konkreten Arbeitsmarkt überwiegend
wahrscheinlich erzielen würde, in Beziehung gesetzt wird mit jenem Einkommen,
das er trotz des Gesundheitsschadens auf dem hypothetischen ausgeglichenen
Arbeitsmarkt noch erzielen könnte (vgl. zu dieser Problematik:
Rumo-Jungo/Holzer, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, 4. Aufl. 2012, S.
126 f.). Negative Invaliditätsgrade sind somit eine Folge der Rechtsprechung
zur Bemessung des Valideneinkommens und können sich unabhängig von der Methode
(LSE oder DAP), nach der das Invalideneinkommen bemessen wird, ergeben. (…)"
(cfr., per dei casi
analoghi, anche STCA 35.2018.69 dell’11 febbraio 2019, consid. 2.3.9., ove sono
stati considerati un reddito da valido di fr. 48'750.- e un salario da invalido
di fr. 52'860.40 e la 32.2018.180 del 4 settembre 2019, consid. 2.8, ove sono
stati considerati un reddito da valido di fr. 50’560.- e un salario da invalido
di fr. 63'790.80; si veda pure la STCA 35.2020.50 del 14 dicembre 2020, consid.
2.4.6; si veda pure la STCA 35.2020.51 dell’8 febbraio 2021, consid. 2.10).
2.5.8. A ragione dunque l'CO 1 non ha
riconosciuto il diritto ad una rendita LAINF, non raggiungendo il grado
d’invalidità la soglia pensionabile del 10%. La decisione dell'CO 1 che nega il
diritto a una rendita d’invalidità va, di conseguenza, confermata.
2.6. Diritto a un'indennità
per menomazione all’integrità?
2.6.1. Secondo l'art. 24 cpv. 1
LAINF, l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in seguito
all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità
fisica o mentale.
Tale indennità è assegnata
in forma di prestazione in capitale.
Essa non deve superare
l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed
è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il Consiglio federale
emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1
e 2 LAINF).
2.6.2. L'art. 36 cpv. 1 OAINF
definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24
LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente
sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità e importante se
l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In questa valutazione
dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle
circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la
gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici
senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto
privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p.
42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).
La parte della riparazione
del torto morale contemplata dagli
artt. 24ss. LAINF è, dunque,
soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium
doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. GHÈLEW/RAMELET/RITTER,
Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 121).
2.6.3. Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF,
l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3
dell'OAINF.
Una tabella elenca una
serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo,
corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno
assicurato.
Questa tabella -
riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr.
RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48
p. 235 consid. 2a e
sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso
normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le menomazioni
extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per
menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).
La perdita totale dell'uso
di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita
parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna
indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al
5% (cifra 2 dell'allegato).
Se più menomazioni
all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono
concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.
36 cpv. 3 1a frase OAINF).
Si prende in
considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione
dell'integrità. È possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali,
ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4
OAINF).
Peggioramenti non
prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel caso in cui un
pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la
revisione dell'indennità per
menomazione è, di
principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,
quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto
pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi
menzionata).
2.6.4. L’CO 1 ha allestito una serie
di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella
dell'ordinanza.
Semplici direttive di
natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il
giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA
del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).
Tuttavia, nella misura in
cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di
trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3
all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157,
consid. 3a).
2.6.5. Nella concreta evenienza, con
decisione del 14 agosto 2020 (doc. 530) confermata su opposizione il 26
novembre 2020 (doc. 556), l’CO 1 ha riconosciuto a RI 1 un’IMI del 10% per la
problematica alla spalla destra.
Il patrocinatore del ricorrente contesta il grado del 10%, in quanto errato
(dovendosi considerare i peggioramenti futuri e le previste protesizzazioni),
la stessa non terrebbe in effetti adeguatamente e giustamente conto dei danni
permanenti alla spalla e al ginocchio dx (escluso dalla valutazione; cfr. doc.
I).
Dalle tavole processuali emerge che l’amministrazione si fondata
sull’apprezzamento medico del 18 ottobre 2019 (doc. 481) del dr. med. __________,
giusta il quale:
" Si fa
riferimento alla tabella 1.2 CO 1 relativa alla menomazione dell'integrità da
alterazioni funzionali di spalla ove per una mobilità possibile fino a 30°
oltre l'orizzontale viene riconosciuto un 10%. Si ritiene tale percentuale
adeguata alla situazione di questo assicurato.
Per quanto riguarda i postumi infortunistici della frattura
composta del polo inferiore della rotula, essa non dà diritto secondo le
normali tabelle ad indennità di menomazione all'integrità.”
L’amministrazione si parimenti fondata
sull’apprezzamento medico del 24 novembre 2020 (doc. 553) del dr. med. __________,
giusta il quale:
" Rispondo
alle domande poste dall'amministrazione in merito alla valutazione della IMI
per la spalla destra, in particolare al giudizio sulla evolutività futura da
giudicarsi con grado di probabilità preponderante.
Siamo di fronte ad un assicurato che presenta uno stato dopo
trauma della spalla destra con lesione SLAP grado III, stato dopo artroscopia
spalla con tenotomia del capo lungo del bicipite brachiale, stabilizzazione del
labbro glenoideo. Stato dopo nuova artroscopia della spalla destra con sutura
sovraspinoso, infraspinoso e stabilizzazione del labbro glenoideo eseguita nel
2017 dal dr. med. __________ e stato dopo artroscopia spalla destra con sutura
del tendine infraspinato, acromion-plastica e Mumfort eseguita sempre dal dr.
med. __________ nell'ottobre del 2017.
Il quadro clinico è stato giudicato stabilizzato, la valutazione
dell'indennità alla menomazione all'integrità è stata fatta sulla base della
tabella 1.2 CO 1 relativa alla menomazione all'integrità da alte-razioni
funzionali della spalla.
Nel caso specifico si è considerato lo stato attuale ma anche la
evoluzione futura con il grado di probabilità prevalente. In effetti, nel caso
in questione, che riguarda una tendinopatia della cuffia dei rotatori e gli
esiti di una sutura del labbro glenoideo, i medici che hanno valutato
l'assicurato hanno considerato in via puramente teorica la possibilità di un
impianto di protesi inversa.
Tale possibilità, unicamente accennata, non è stata considerata
indicata nel caso in esame sia dal dr. med. __________ che dal dr. med. __________.
Quest'ultimo ha specificato che non la ritiene indicata né per l'età del
paziente né per il quadro clinico e anatomopatologico.
In altre parole tale intervento non è da applicarsi alla
situazione attuale dell'assicurato, né e dato sapere se lo sarà in futuro.
teoricamente possibile che la situazione locale possa avere un
peggioramento.
Su tale eventualità influisce anche il sovraccarico funzionale, il
livello di attività, elementi personali, quindi numerosi fattori non tutti
quantificabili. Tuttavia non sono stati evidenziati elementi a favore di un
chiaro e probabile peggioramento. D'altro canto, nel caso in esame, la
situazione può anche mantenersi costante nel tempo come visto in moltissimi
casi. Pertanto possiamo ritenere teorica-mente possibile un peggioramento che
porti alla riduzione dell'arco di movimento. Ma tale peggioramento sulla base
della situazione attuale e dei dati disponibili clinici, strumentali e delle
conoscenze mediche non raggiungere il grado di probabilità prevalente
necessario per poterlo includere, già da ora nella valutazione della IMI.”
Al riguardo, è utile
ricordare che, secondo la giurisprudenza federale, aggravamenti futuri
giustificano un aumento della menomazione dell’integrità soltanto se
l’intervento di un peggioramento è probabile e l’importanza quantificabile. Per
contro, non possono essere presi in considerazione peggioramenti che sono semplicemente
possibili (cfr. STF 8C_219/2018 del 5 luglio 2018 consid. 4.3 e riferimenti
ivi citati; Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des
Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 50; STCA
35.2017.117 del 14 agosto 2018, consid. 2.3.7 e STCA 35.2013.63 del 4 dicembre
2014, consid. 2.5.5).
Chiamato ora a
pronunciarsi, il TCA osserva che non ha motivo di scostarsi da quanto deciso
dall'CO 1. In effetti, a fronte di una questione squisitamente medica, tenuto
conto che, secondo la giurisprudenza federale, l'indennità per menomazione
dell'integrità si valuta sulla base di constatazioni mediche, ciò che significa
che l'ammontare dell'IMI non dipende dalle circostanze particolari del caso
concreto, bensì da un apprezzamento medico-teorico della menomazione fisica o
psichica, a prescindere da fattori soggettivi (DTF 115 V 147 consid. 1, 113 V
121 consid. 4b e riferimenti ivi menzionati; RAMI 2000 U 362, p. 43; cfr.,
pure, STCA 35.2001.71 del 12 dicembre 2001, confermata dal TFA con pronunzia U 14/02 del 28 giugno 2002; cfr., altresì, FREI, Die Integritätsentschädigung
nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Tesi
Friborgo 1998, p. 40s.), questo Tribunale ritiene di poter validamente fondare
il proprio giudizio sulla valutazione enunciata dalla dr. med. __________,
specialista che vanta un’ampia esperienza in materia di medicina assicurativa e
infortunistica.
Tanto più che la
valutazione dello specialista dell'CO 1 non è stata smentita da certificati
medico-specialistici neppure in sede ricorsuale, ma solo attraverso il parere
della rappresentante legale dell'assicurato che non trova fondamento in alcun
rapporto medico, tantomeno specialistico, e non può quindi essere condivisa dal
TCA. A questo riguardo si rileva che gli svariati certificati medici agli atti
(in particolare, quelli del dr. med. __________), non si esprimono in merito
alla valutazione dell’IMI operata dal medico di __________. A questo proposito
occorre evidenziare che il principio inquisitorio che regge la procedura
davanti al Tribunale delle assicurazioni non è incondizionato, ma trova il suo
correlato nell'obbligo delle parti di collaborare, quest'obbligo non può
tradursi in una mera contestazione della presa di posizione di controparte
senza addurre degli elementi oggettivi - segnatamente di natura medica - a
sostegno delle proprie argomentazioni (cfr. sul tema STCA 32.2017.70 del 9
novembre 2017, consid. 2.7 e rinvii ivi citati; STCA 32.2017.83 del 22 febbraio
2018, consid. 2.6; STCA 35.2018.114 del 18 marzo 2019, consid. 2.8.5 e rinvii
ivi citati; STCA 35.2020.72 dell’8 marzo 2021, consid. 2.5).
Stante quanto precede, in
sunto, il TCA non ha quindi motivo di scostarsi dalle considerazioni espresse
dal medico di __________ che ha, tra l’altro, accertato personalmente
un’abduzione di 120° a destra durante la visita __________ di chiusura del 16 ottobre
2019 (doc. 480, pag. 5 incarto LAINF).
In conclusione, la
decisione su opposizione impugnata merita tutela anche nella misura in cui
all’insorgente è stata riconosciuta unicamente un'IMI del 10% per il danno
permanente all'arto superiore destro.
2.7. Da ultimo, va qui ricordato
che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o
il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla
convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata
predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare
il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata
delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege
des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag.
274, si veda pure STF 9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24
agosto 2012). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito
conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162
consid. 1d e sentenza ivi citata).
Il TCA rinuncia quindi
all'assunzione di ulteriori prove (in particolare, ad una “valutazione oggettiva
della funzionalità presso un centro specializzato”, come richiesto dal
patrocinatore dell’insorgente: cfr. doc. I, pag. 11), ritenendo la situazione
sufficientemente chiarita.
L'incarto della CO 1 è
stato versato agli atti con la risposta di causa.
2.8. L’art. 61 lett. a LPGA, in
vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere
semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa
di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte
che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è
entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui
in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese
se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede
il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento
temerario o sconsiderato.
La procedura è pertanto di
principio onerosa se concerne la fissazione dei contributi (cfr. Messaggio
concernente la modifica della legge federale sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali, FF 2018, pag. 1303 e seguenti, pag. 1334: “La
mozione Gruppo UDC 09.3406 chiede che venga abolito il principio della gratuità
delle procedure di ricorso davanti ai tribunali cantonali nell’ambito delle
assicurazioni sociali. L’indicazione secondo cui la procedura è gratuita va
pertanto soppressa (art. 61 lett. a D-LPGA). Saranno così applicabili le
disposizioni del diritto cantonale relative alle spese di procedura. Per quanto
riguarda invece le controversie relative a prestazioni, la lettera fbis
contempla l’addebito di spese soltanto nel caso in cui la singola legge lo
preveda. Nell’assicurazione invalidità una tale regolamentazione è già in
vigore dal 1° luglio 2006 (art. 69 cpv. 1bis LAI)”).
Secondo l’art. 82a LPGA
(disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo
grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si
applica il diritto anteriore.
In concreto, il ricorso è
dell’11 gennaio 2021 per cui si applica la nuova disposizione legale.
Trattandosi di prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare
le spese.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti