Lexipedia

Decisione

35.2021.41

In ordine, discussa la legittimazione ricorsuale di un datore di lavoro che non si era opposto alla dec. formale. Nel merito, discussa eziologia ernia lombare: ammesso che infortunio ha causato pegg. transit. dello stato morboso preesistente. Rinvio atti per accertare raggiungimento status quo sine

28 luglio 2021Italiano33 min

dell’infortunio che ha subito, per un certo periodo la stessa signora __________

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2021.41

mm

Lugano

28 luglio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretaria:

Stefania Cagni

statuendo sul ricorso del 30 aprile 2021 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 1° aprile 2021 emanata da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 28 aprile 2019, __________,

alle dipendenze della ditta individuale __________ di __________ in qualità

d’impiegata d’ufficio e, perciò, assicurata d’obbligo contro gli infortuni e le

malattie professionali, ha perso l’equilibrio nel scendere le scale della

propria abitazione ed è caduta sulla schiena (cfr. doc. 1).

Il medico curante,

consultato il giorno successivo, ha riferito che l’assicurata era caduta dalle

scale con contusioni interessanti la nuca, il braccio e il gluteo destro (doc.

M 3). A margine della visita del 6 maggio 2019, il chiropratico __________ ha

refertato la presenza di forti dolori al sacro, al bacino e alla colonna

lombare, delle tensioni alla colonna toracica e delle gonalgie a destra (doc. M

10).

L’istituto assicuratore ha

assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

1.2. Esperiti gli accertamenti

medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 12 febbraio 2020,

l’amministrazione ha posto termine al proprio obbligo a prestazioni a contare

dal 23 giugno 2019, trascorse 8 settimane dall’evento infortunistico, momento

in cui l’assicurata è reputata aver ritrovato lo status quo ante (doc.

13).

A seguito dell’opposizione

interposta dall’assicurata patrocinata dall’avv. __________ (doc. 24) e dalla __________

(doc. 22), in data 1° aprile 2021, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua

prima decisione (doc. C).

1.3. Con tempestivo ricorso del 30

aprile 2021, RI 1, datore di lavoro dell’assicurata, rappresentato dall’avv. RA

1, ha chiesto in via principale che l’assicuratore convenuto venga

condannato a riconoscere indennità giornaliere del 100% dal 19 giugno al 3

luglio 2019 e del 50% dal 5 luglio al 25 agosto 2019, oltre le spese di

trasferta sostenute e in subordine che gli atti vengano rinviati

all’amministrazione per complemento istruttorio, argomentando in particolare

quanto segue:

" (…).

Se, da un lato, possiamo ben sostenere che gli specialisti che

hanno avuto modo di visitare la signora __________ lo hanno fatto in piena

cognizione di causa, approfondendo, per quanto necessario, la situazione e,

soprattutto, visitandola personalmente, lo stesso non si può certo dire per

quanto concerne il referto reso dal dr. med. __________, il quale non ha, a

sapere del qui ricorrente, messo in atto alcun studio approfondito, nè ha

esperito esami completi, in piena conoscenza dell’incarto e, soprattutto, in

piena conoscenza della reale situazione di salute della signora __________ che,

benché avesse verosimilmente dovuto farlo, non ha nemmeno ritenuto di visitare.

Già solo per tale ragione, pertanto, la decisione non può essere tutelata e, nella

misura in cui codesto lodevole Tribunale non intendesse riformarla, nel senso

di riconoscere il rimborso delle indennità al datore di lavoro, anche per il

periodo successivo dal 23 giugno 2019, si imporrà allora di rispedire l’incarto

al mittente, affinché CO 1 esperisca una valutazione oggettiva e approfondita,

in particolare considerando, per quelle che sono, le valutazioni esperite dal

dr. med. __________, rispettivamente __________, dal quale la signora __________

era in cura dal 6 maggio 2019, e __________ di __________.

(…).”

1.4. In risposta, l’CO 1 ha

preliminarmente postulato che l’impugnativa del datore di lavoro venga

dichiarata irricevibile per assenza di legittimazione ricorsuale. A suo avviso,

in effetti, se è vero che “… in virtù dell’art. 59 LPGA egli potrebbe

ipoteticamente vantare un interesse degno di protezione, è altrettanto vero che

il suo contegno lungo l’iter che ha condotto all’emanazione della decisione su

opposizione gli preclude la facoltà di presentare un’impugnativa. Ammettere il

contrario significherebbe svuotare di significato la portata dell’art. 52 LPGA,

Fatti

i termini ivi sanciti e le conseguenze di un’omessa opposizione. Quanto precede

vale a maggior ragione in considerazione del fatto che le due (allora)

opponenti, decidendo di non presentare ricorso, abbiano entrambe frattanto

compreso ed accettato la posizione espressa da CO 1, sicché la decisione su

opposizione resa è regolarmente cresciuta in giudicato.” (doc. III, p. 3).

Nel merito, l’assicuratore

resistente ha chiesto che il ricorso venga respinto con argomenti di cui si

dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III, p. 4 ss.).

1.5. Il 4 giugno 2021, il

rappresentante di RI 1 si è espresso sull’eccezione sollevata

dall’amministrazione. In particolare, egli ha osservato che la sua

legittimazione ricorsuale si fonda “… a maggior ragione sul fatto che il qui

ricorrente, sempre quale datore di lavoro della signora __________, si è fatto

carico dello stipendio di quest’ultima, senza poter recuperare ad oggi le

indennità giornaliere LAINF che CO 1, ovvero la sua Assicurazione, avrebbe

dovuto versare a causa del fatto che, conseguentemente ai postumi

dell’infortunio che ha subito, per un certo periodo la stessa signora __________

non ha potuto essere presente nella forma del 100% sul posto di lavoro.” (doc.

V).

L’assicuratore LAINF ha

preso posizione in merito in data 16 giugno 2021 (cfr. doc. VII).

in diritto

Considerandi

in ordine

2.1

La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo

49.

cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del

31.

agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12

marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18

febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e

H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00

del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29

gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.

190.

seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre

1999.

Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8

settembre 2015).

2.2

Sempre in ordine, con la

risposta, l’CO 1 sostiene che al datore di lavoro dell’assicurata non andrebbe

riconosciuta la legittimazione ricorsuale, in quanto egli non si è opposto alla

decisione formale del 12 febbraio 2020 che sarebbe quindi stata da lui

incondizionatamente accettata (cfr. doc. III, p. 3 e doc. VII).

Secondo l’art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla

decisione o dalla decisione su opposizione e ha un interesse degno di

protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.

Chiamata a pronunciarsi in

proposito, questa Corte osserva innanzitutto che la giurisprudenza federale

riconosce al datore di lavoro un interesse degno di protezione a ricorrere

contro una decisione che nega il riconoscimento d’indennità giornaliere

dell’assicurazione contro gli infortuni presso la quale ha collettivamente

assicurato i propri dipendenti. Egli si trova infatti in un rapporto

particolare con l’oggetto litigioso in quanto è il contraente

dell’assicurazione che paga i premi, o una parte di essi, e che, in assenza di

prestazioni da parte dell’assicuratore, sarebbe temporaneamente tenuto a pagare

il salario durante il periodo d’incapacità lavorativa (art. 324a ss. CO) (cfr.

DTF 131 V 298 consid. 5.3.1 ss.; RAMI 1998 p. 239).

In concreto, mediante la

decisione su opposizione impugnata, l’istituto convenuto ha posto termine per

causalità naturale estinta alle proprie prestazioni, comprese le indennità

giornaliere, a far tempo dal 23 giugno 2019, momento in cui __________ non

aveva ancora ritrovato una piena capacità lavorativa. Visto che il datore di

lavoro si è fatto carico del pagamento del salario all’assicurata per un certo

periodo, ad esso va senz’altro riconosciuto un interesse degno di protezione a

contestare il provvedimento dell’CO 1.

Rimane ora da esaminare la

questione di sapere se il fatto di aver omesso di opporsi alla decisione

formale, precluda al datore di lavoro il diritto di ricorrere contro la

decisione su opposizione successivamente emanata dall’assicuratore.

Tutto ben considerato, il

TCA ritiene che si debba rispondere negativamente alla suddetta questione.

In effetti, va rilevato

che, contrariamente a quanto prevede l’art. 89 cpv. 1 lett. a LTF (“Ha

diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico chi ha

partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore o è stato privato della

possibilità di farlo”), l’art. 59 LPGA non esige che la parte ricorrente

abbia preso parte alla procedura dinanzi all’istanza precedente o che sia stata

privata della possibilità di farlo. Il destinatario principale di una

decisione su opposizione può dunque ricorrere al tribunale cantonale delle

assicurazioni anche qualora non abbia interposto opposizione contro la prima

decisione o partecipato alla procedura di opposizione. Dei terzi che

senza essere i destinatari principali della decisione ne sono comunque toccati

e hanno dunque un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua

modifica, possono parimenti ricorrere pur non avendo partecipato alla procedura

amministrativa.

In dottrina viene

sottolineato il fatto che la rinuncia del legislatore a esigere la

partecipazione del terzo alla procedura amministrativa, potrebbe generare delle

difficoltà in caso di riconoscimento troppo largo dell’interesse degno di

protezione a ricorrere, favorendo procedure giudiziarie multilaterali difficilmente

conciliabili con i principi di semplicità e rapidità sanciti dall’art. 61 lett.

a LPGA, come pure un’insicurezza giuridica quanto al termine di ricorso (cfr. Jean

Métral, in: Dupont/Moser-Szeless [ed.]; Commentaire Romand, Loi sur la Partie

générale des assurances sociales, 2018, n. 8 ad art. 59).

Questo Tribunale prende

atto delle preoccupazioni espresse dalla dottrina ma ritiene che spetti al

legislatore federale fornire, se del caso, una risposta alle stesse.

In esito a quanto precede,

al datore di lavoro dell’assicurata va quindi riconosciuta la qualità per

ricorrere ai sensi dell’art. 59 LPGA, di modo che la sua impugnativa è

ricevibile in ordine.

nel merito

2.3

Secondo l’art. 6 cpv. 1

LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni

assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non

professionali e di malattie professionali.

2.4

Presupposto essenziale per

l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è

l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue

conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo

presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza

l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare

o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che

l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è

sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque

provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a

dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È

questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla

salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione

amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità

preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -

applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia

di assicurazioni sociali (cfr. DF 134 V 109 consid. 9.5.; RDAT II-2001 N. 91 p.

378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA

del 4 luglio 2003 U 133/02; STFA U 162/02 del 29 gennaio 2001; DTF 121 V 6;

STFA H 407/99 del 28 novembre 2000; STFA C 116/00 del 22 agosto 2000; STFA C 341/98 del 23 dicembre 1999 consid. 3, pag., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa

E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c,

RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid.

8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler

Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de

causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, pag. 63). Al

riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non

ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31;

DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF

113.

V 46).

Ne

discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia

possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni

derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (cfr. DTF 129 V 181

consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi

citate).

L'assicuratore

contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che

le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione

delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

- quando

lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva

immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

- quando

lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche

senza l'infortunio (status quo sine)

(cfr.

STF 8C_12/2019 del 4 marzo 2019 consid. 3; STF 8C_160/2012 del 13 giugno 2012

consid. 2; RAMI 1992 U 142, pag. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,

Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die

Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in

Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo la giurisprudenza,

qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un

sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio

obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa

naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione

del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni,

l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo

l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità

che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente.

Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della

prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U

363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).

Il

diritto alle prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso

di causalità adeguata tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso

di danno alla salute fisica, il nesso di causalità adeguata è generalmente

ammesso, dal momento in cui è accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V

102.

consid. 5b/bb p. 103).

2.5

Nel caso in cui un

preesistente stato degenerativo del rachide, sino a quel momento asintomatico,

sia stato soltanto attivato, ma non causato, si è in presenza di un

peggioramento transitorio. In questo caso, l’assicuratore contro gli

infortuni è tenuto a fornire soltanto le prestazioni per la sindrome algica in

relazione diretta con l’infortunio. Secondo le attuali conoscenze scientifiche,

in caso di lombalgie e lombosciatalgie post-traumatiche, ci si può attendere

che lo status quo sine venga raggiunto dopo 3-4 mesi. Un eventuale

peggioramento direzionale va dimostrato radiologicamente e deve differenziarsi

chiaramente da una progressione compatibile con l’età. In genere, in caso di

contusioni, distorsioni o stiramenti della colonna vertebrale, il peggioramento

transitorio può di regola ritenersi estinto dopo sei-nove mesi e, in presenza

di alterazioni degenerative preesistenti, al più tardi trascorso un anno (cfr.

STF 8C_102/2021 del 26 marzo 2021 consid. 6.3.1 e il riferimento ivi citato).

È

inoltre utile segnalare che, in una sentenza U 60/02 del 18 settembre 2002 consid. 2.2, il TFA ha precisato che, nell'ambito

dell'apprezzamento delle prove fondato sul criterio della verosimiglianza

preponderante, possono essere presi in considerazione dei principi basati

sull'esperienza medica, a condizione che essi riflettano l'opinione dominante.

Sempre

secondo l’Alta Corte, ciò deve valere in particolare per la dimostrazione del

raggiungimento dello status quo sine:

"

Im Rahmen des

Wahrscheinlichkeitsbeweises können durchaus medizinische Erfahrungssätze

berücksichtigt werden, sofern sie der herrschenden Lehrmeinung entsprechen

(vgl. BGE 126 V 189 Erw. 4c; RKUV 2000 Nr. U 363 S. 46 Erw. 3a). Dies hat

insbesondere für den Nachweis des Status quo sine zu gelten, bei dem es sich um

einen hypothetischen Zustand handelt, welcher sich häufig nur mit

Erfahrungswerten bestimmen lässt. Dass es sich bei der zitierten Literatur um

eine Publikation von SUVA-Ärzten handelt, steht einer Berücksichtigung nicht

entgegen, zumal es sich im Wesentlichen um eine Zusammenstellung

wissenschaftlicher Erkenntnisse und Lehrmeinungen handelt."

2.6

Nella

concreta evenienza, dalle carte processuali emerge che l’assicuratore

resistente ha negato dal 23 giugno 2019 il proprio obbligo a prestazioni

dipendente dall’evento traumatico dell’aprile 2019, facendo capo al parere dei

propri medici consulenti (cfr. doc. C).

Con apprezzamento dell’8

settembre 2019, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e

traumatologia, ha rilevato che gli atti medici a quel momento a sua

disposizione non documentavano alcun danno strutturale, fatta eccezione per

delle escoriazioni all’avambraccio destro. A suo avviso, i disturbi dipendenti

dai traumi contusivi riportati avevano una natura traumatica, precisato

comunque che delle contusioni guariscono entro le 6-8 settimane (doc. M 11).

Nel corso del mese di novembre

2019, l’amministrazione ha di nuovo interpellato il dott. __________, al quale

è stata sottoposta la documentazione acquisita nel frattempo. Con apprezzamento

del 10 novembre 2019, lo specialista si è in sostanza riconfermato nella sua

precedente presa di posizione, e meglio status quo ante raggiunto il 23

giugno 2019, a distanza di 8 settimane dal trauma (doc. M 15, p. 3: “Die VT

erlitt somit am 28.4.2019 multiple Kontusionen, diese sind unfallkausal; ausser

Schürfungen am Vorderarm sind keine unfallkausalen strukturellen

Körperschädigungen nachgewiesen. Die Kontusionen sind nach 8 Wochen ausgeheilt,

St. quo ante somit erreicht am 23.6.2019. Die übrigen noch vorhandenen,

teilweise ausserhalb der von den Kontusionen betroffenen Körpergebieten gelegenen

Beschwerden sind mit überwiegender Wahrscheinlichkeit unfallfremd und

krankheitsbedingt.”; in questo senso, si veda pure la sua presa di posizione

del 20 dicembre 2019 – doc. M 17).

Con referto del 2 gennaio

2020, il dott. __________, medico fiduciario dell’assicuratore contro le

malattie della ricorrente (__________), ha criticato le conclusioni a cui è

pervenuto il medico fiduciario dell'amministrazione, in quanto “… esse non

prendono in considerazione le dichiarazioni dei 3 medici sopraccitati (i

dottori __________, __________ e __________, n.d.r.) che hanno invece visitato

e preso in cura la paziente. In conformità alla dottrina medica dominante, dopo

traumi del genere, soprattutto riguardo la colonna lombosacrale, lo stato

anteriore può, di regola, considerarsi ristabilito trascorsi alcuni mesi (e non

6/8 settimane) a contare dall’evento traumatico, come se l’infortunio non fosse

mai sopraggiunto. I disturbi denunciati dalla signora __________ sono a mio

avviso non trovarsi più in nesso di causalità naturale con l’evento traumatico

dell’aprile 2018, non prima di 4 mesi dal giorno dell’infortunio, in quanto

dopo tale termine l’infortunio non ha più costituito la causa naturale ed

adeguata del danno alla salute, in assenza di preesistenti alterazioni

degenerative precedentemente descritte che in effetti non giustificherebbero

tempi di guarigione oltre 4 mesi. La dinamica dell’evento inoltre (caduta

scendendo le scale) è da ritenere causa adeguata di un tale effetto, essendo

idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo

verificarsi appare in linea generale propiziato dall’evento in questione e a

giustificarne almeno 4 mesi di guarigione.” (allegato al doc. 12).

Il 9 gennaio 2020,

l’assicurata è stata sottoposta a una RMN, come pure ad accertamenti

radiologici della colonna lombare, esami che hanno evidenziato la presenza di

lievi alterazioni degenerative, in parte compatibili con l’età, in particolare

a livello di L3-S1 con discopatie L3-S1 e di una fissura dell’anello intervertebrale

L4-L5 con piccola ernia paramediana senza elementi a favore di una patologia

interessante le strutture nervose (nessun indizio per una significativa

compressione dei nervi oppure per una stenosi del canale spinale) (cfr. doc.

24.3, p. 2).

Prima di procedere

all’emanazione della decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 ha ancora

sottoposto la pratica al dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e

traumatologia.

Egli ha affermato di

condividere il parere del dott. __________ secondo cui le conseguenze di una

contusione guariscono di regola entro le 8 settimane. Inoltre, siccome la RMN

non ha mostrato alcun ematoma o lesione ossea a livello del coccige, del sacro

o dell’osso pubico, una cura più lunga non sarebbe giustificata. Considerate le

preesistenti lievi alterazioni degenerative, l’infortunio potrebbe anche aver

provocato un peggioramento transitorio di questo stato preesistente con lo status

quo sine raggiunto dopo 8 settimane.

D’altro canto, secondo il

consulente dell’CO 1, la rottura dell’anello fibroso non è stata causata

dall’infortunio, a fronte della presenza di degenerazioni preesistenti nella

forma di spondilartrosi. Il noto esame di RMN non ha mostrato alcuna lesione

d’accompagnamento, quale una lesione muscolare o un edema osseo/ematoma, che

potrebbe giustificare un trauma atto a provocare un’ernia del disco. Inoltre, i

dolori gluteali insorti dopo la caduta dalle scale parlano a favore di un

trauma assiale alla colonna vertebrale piuttosto che longitudinale. Dal profilo

biomeccanico, ciò non è suscettibile di provocare un’ernia discale, traumi

assiali causano fratture da impressione. Un’ernia discale traumatica necessita

di una contusione longitudinale, la quale deve mostrare all’esame radiologico

delle lesioni d’accompagnamento.

Infine, invitato a

pronunciarsi in merito all’apprezzamento del dott. __________, il dott. __________

ha dichiarato di non essere a conoscenza del principio dottrinale da lui

evocato, precisando però che, in caso di trauma cervicale in

iperestensione/flessione, è usuale, in presenza di alterazioni degenerative

preesistenti, fissare lo status quo a distanza di 3, 6 o 9 mesi. Nel caso

concreto, la caduta non ha causato alcun danno strutturale necessitante di cure

prolungate. Il dott. __________ ha inoltre respinto la critica sollevata dal

fiduciario dell’__________ secondo la quale il dott. __________ non avrebbe

considerato il parere dei medici curanti. Infatti, nei suoi apprezzamenti agli

atti, quest’ultimo ha menzionato i loro rapporti, evidenziando come non abbiano

refertato o curato alcuna lesione strutturale. Essi hanno trattato unicamente

dei dolori muscolari che, secondo il dott. __________ del Centro per

paraplegici di __________, non correlano con i reperti radiologici (doc. M 19).

2.7

Per costante giurisprudenza,

in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02

dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung,

in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351

seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza

8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465 consid. 4.4 e

consid. 4.7, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle

assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da

medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che

non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della

correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta

Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti

dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono

legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni

all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di

prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei

medici curanti.

Trattandosi

invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali a medici esterni

all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti in ossequio alla

procedura di cui all’art. 44 LPGA, esse godono di piena forza probatoria, a

condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio

l’affidabilità (cfr. STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017 consid. 3.2 e

8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante

è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano

motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;

RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid.

1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile osservare che

se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,

precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri

medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come

farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è

l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in

fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

2.8

Chiamata a

pronunciarsi nella concreta evenienza, questa Corte constata innanzitutto come

nessuno pretenda che i reperti evidenziati grazie agli accertamenti

radio-strumentali compiuti, in particolare la piccola ernia discale L4-L5,

siano stati causati (in senso stretto) dalla caduta dalle scale dell’aprile

2019, né che quest’ultimo evento abbia peggiorato direzionalmente (in maniera

duratura) il preesistente stato morboso. Del resto, il ricorrente pretende aver

diritto alle indennità giornaliere, in misura del 100% rispettivamente del 50%,

soltanto sino al 25 agosto 2019, trascorsi circa quattro mesi dall’evento

infortunistico, conformemente quindi a quanto indicato dal dott. __________ nel

suo rapporto del 2 gennaio 2020 (cfr. allegato al doc. 12: “I disturbi

denunciati dalla signora __________ sono a mio avviso non trovarsi più in nesso

di causalità naturale con l’evento traumatico dell’aprile 2018, non prima di

4.

mesi dal giorno dell’infortunio …” – il corsivo è del redattore).

In questa misura, il TCA

ritiene dunque di poter condividere il parere espresso dai medici fiduciari

dell’amministrazione, secondo i quali il sinistro assicurato non ha causato

alcun danno strutturale alla colonna vertebrale (cfr. supra, consid.

2.4.).

Secondo i dottori __________

e __________, i postumi della caduta dell’aprile 2019, e meglio gli effetti

delle contusioni riportate in quell’occasione, si sarebbero completamente

esauriti trascorse 8 settimane dall’evento medesimo.

In proposito, il TCA

osserva che, cadendo all’indietro dalle scale, è verosimile che anche il

rachide lombo-sacrale dell’assicurata sia rimasto coinvolto, così come del

resto si evince dall’annuncio d’infortunio del 29 aprile 2019 (cfr. doc. 1).

Ora, da un esame della

giurisprudenza federale, riguardante delle fattispecie analoghe a quella sub

judice (caduta dalla propria altezza con contusione della colonna

vertebrale senza danno strutturale e conseguente peggioramento transitorio

del preesistente stato morboso), emerge che l’estinzione del diritto alle

prestazioni è stata stabilita non prima di tre mesi dall’evento assicurato, e

ciò proprio in considerazione della giurisprudenza federale citata al

considerando 2.5. del presente giudizio (la stessa che è stata evocata dal

dott. __________ nel suo apprezzamento del 2 gennaio 2020) (cfr., ad esempio,

la STF 8C_517/2019 del 26 settembre 2019 consid. 5.1 [estinzione del nesso di

causalità naturale intervenuta a distanza di tre mesi dal sinistro], la STF

8C_761/2017 del 5 dicembre 2017 consid. 3 e 5.2.3 [estinzione intervenuta a

distanza di sei mesi], la STF 8C_601/2011 del 9 gennaio 2012 consid. 4.2

[estinzione intervenuta a distanza di un anno] e la STF U 7/07 del 9 gennaio

2008.

[estinzione intervenuta pure a distanza di un anno]).

Alla luce di quanto

precede, questo Tribunale non può confermare la decisione su opposizione

impugnata, mediante la quale il nesso di causalità naturale è stato dichiarato

estinto a distanza di soli due mesi dall’infortunio. Tale soluzione si

giustifica tanto più che uno degli specialisti consultati dall’CO 1 ha

dichiarato, sorprendentemente, di non conoscere i principi elaborati dalla

dottrina medica dominante (e fatti propri dal Tribunale federale) in materia di

traumi vertebrali (cfr. doc. M 19).

Tutto ben considerato, nel

caso concreto, emergono dunque elementi suscettibili di generare dei dubbi,

perlomeno lievi, circa l’affidabilità dei pareri sui quali l’amministrazione ha

fondato la propria, dubbi che inducono questa Corte a scostarsene (per un caso

in cui il TF ha annullato il giudizio cantonale e rinviato la causa per nuova

decisione, ritenendo che i referti agli atti dei medici curanti dell’assicurato

fossero atti a suscitare un, almeno minimo, dubbio circa la pertinenza del

parere espresso dal medico fiduciario a proposito della capacità lavorativa, si

veda la STF 8C_370/2017 del 15 gennaio 2018 consid. 3.3.3).

2.9

In una sentenza di principio

9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale

federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale

relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico

(SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla

Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi

il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in

quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento

istruttorio.

Il

TF ha, al riguardo, sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…).

4.4.1.1

Ist das Gutachten einer

versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene

Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das

Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die

Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit

diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines

Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den

kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61

lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen

auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen

Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung

delegieren dürfen.

4.4.1.2

Die Vorteile von Gerichtsgutachten

(anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des

Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte Durchführung

der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko von - für

die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren multiplen

Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick auf die

differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche funktionelle

und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der Instanzenabfolge im

Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,

Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation

schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.

4.4.1.3

Die Einschränkung der Befugnis der

Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die

Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter

Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im

Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG;

vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei,

derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine

Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo

dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige

Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat,

bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger

zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten

(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil

vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.

4.4.1.4

Freilich ist es weder unter praktischen

noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens,

die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts

fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines

Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS

von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür.

Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein

Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig

erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich

abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem

rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der

bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die

betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend

reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine

Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt

hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher

vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen

Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache

zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung

von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das

Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S.

151.

E. 3.5, 9C_85/2009).” (DTF 137 V 263-265)

In

una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 consid. 5.2 - dunque successiva

a quella pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione

contro gli infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati

nella DTF 135 V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa

l’affidabilità di rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice

(cantonale) è libero di scegliere se ordinare direttamente una perizia

giudiziaria oppure rinviare gli atti all’amministrazione affinché disponga essa

stessa una perizia seguendo la procedura di cui all’art. 44 LPGA:

" Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein

Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger

zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine

Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).”

In una sentenza

8C_412/2019 del 9 luglio 2020 consid. 5.4, la Corte federale ha rinviato la

causa all’assicuratore LAINF (e non al tribunale cantonale che aveva

respinto il ricorso della persona assicurata) affinché disponesse l’esecuzione

di una perizia ai sensi dell’art. 44 LPGA, precisando che laddove esistano

dubbi circa l’attendibilità e la pertinenza della valutazione del medico

fiduciario, spetta in primo luogo all’assicuratore contro gli infortuni

procedere a ulteriori atti istruttori per determinare d’ufficio i fatti

determinanti e, se del caso, assumere le prove necessarie prima di emanare la

decisione (art. 43 LPGA):

" Lorsqu’il existe des doutes sur la fiabilité et la pertinence de

l’appréciation du médecin-conseil, il appartient en premier lieu à

l’assureur-accidents de procéder à des instructions complémentaires pour

établir d’office l’ensemble des faits déterminants et, le cas échéant,

d’administrer les preuves nécessaires avant de rendre sa décision (art. 43 al.

1.

LPGA; ATF 132 V 368 consid. 5 p. 374; arrêt 8C_401/209 du 9 juin 2020 consid.

5.3.3

et ses références).” (STF 8C_412/2019, consid. 5.4.)

(si veda pure la STF

8C_697/2019, 8C_698/2019 del 9 novembre 2020 consid. 4.1).

Nella presente

fattispecie, il TCA ritiene che siano soddisfatti i presupposti per un rinvio

degli atti all’istituto convenuto (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF

135.

V 465), già per il fatto che esso ha fondato la decisione impugnata sul

solo parere dei propri medici consulenti.

Per le ragioni già esposte al considerando 2.8., si

giustifica pertanto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e

il rinvio degli atti all’assicuratore resistente affinché disponga un

approfondimento peritale esterno (art. 44 LPGA) volto a definire fino a quando i disturbi

denunciati dall’assicurata hanno costituito una conseguenza naturale

dell’infortunio del mese di aprile 2019. In seguito, facendo capo alle

risultanze dell’accertamento esperito, l’amministrazione si pronuncerà di nuovo

in merito al diritto alle prestazioni dal profilo materiale e temporale.

2.10

Visto l’esito del ricorso (il

rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria, cfr., da ultimo, la STF

8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid.

7.1

pag. 271 e riferimento), l’CO 1 verserà all’insorgente, rappresentato da un

avvocato, l’importo fr. 2'500 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per

ripetibili.

2.11

L’art. 61 lett. a LPGA, in

vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere

semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa

di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte

che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è

entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui

in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese

se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede

il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

La procedura è pertanto di

principio onerosa se concerne la fissazione dei contributi (cfr. Messaggio

concernente la modifica della legge federale sulla parte generale del diritto

delle assicurazioni sociali, FF 2018, pag. 1303 e seguenti, pag. 1334: “La

mozione Gruppo UDC 09.3406 chiede che venga abolito il principio della gratuità

delle procedure di ricorso davanti ai tribunali cantonali nell’ambito delle

assicurazioni sociali. L’indicazione secondo cui la procedura è gratuita va

pertanto soppressa (art. 61 lett. a D-LPGA). Saranno così applicabili le

disposizioni del diritto cantonale relative alle spese di procedura. Per quanto

riguarda invece le controversie relative a prestazioni, la lettera fbis

contempla l’addebito di spese soltanto nel caso in cui la singola legge lo

preveda. Nell’assicurazione invalidità una tale regolamentazione è già in

vigore dal 1° luglio 2006 (art. 69 cpv. 1bis LAI)”).

Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione

transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di

primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019

si applica il diritto anteriore.

In concreto, il ricorso è

del 30 aprile 2021 per cui si applica la nuova disposizione legale. Trattandosi

di prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su opposizione impugnata è annullata.

§§ Gli

atti sono retrocessi all’CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’CO 1 verserà al

ricorrente, rappresentato da un avvocato, l’importo di fr. 2'500 (IVA inclusa)

a titolo d’indennità per ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente La

segretaria

Daniele Cattaneo Stefania

Cagni