35.2021.41
In ordine, discussa la legittimazione ricorsuale di un datore di lavoro che non si era opposto alla dec. formale. Nel merito, discussa eziologia ernia lombare: ammesso che infortunio ha causato pegg. transit. dello stato morboso preesistente. Rinvio atti per accertare raggiungimento status quo sine
28 luglio 2021Italiano33 min
dell’infortunio che ha subito, per un certo periodo la stessa signora __________
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2021.41
mm
Lugano
28 luglio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretaria:
Stefania Cagni
statuendo sul ricorso del 30 aprile 2021 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 1° aprile 2021 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 28 aprile 2019, __________,
alle dipendenze della ditta individuale __________ di __________ in qualità
d’impiegata d’ufficio e, perciò, assicurata d’obbligo contro gli infortuni e le
malattie professionali, ha perso l’equilibrio nel scendere le scale della
propria abitazione ed è caduta sulla schiena (cfr. doc. 1).
Il medico curante,
consultato il giorno successivo, ha riferito che l’assicurata era caduta dalle
scale con contusioni interessanti la nuca, il braccio e il gluteo destro (doc.
M 3). A margine della visita del 6 maggio 2019, il chiropratico __________ ha
refertato la presenza di forti dolori al sacro, al bacino e alla colonna
lombare, delle tensioni alla colonna toracica e delle gonalgie a destra (doc. M
10).
L’istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 12 febbraio 2020,
l’amministrazione ha posto termine al proprio obbligo a prestazioni a contare
dal 23 giugno 2019, trascorse 8 settimane dall’evento infortunistico, momento
in cui l’assicurata è reputata aver ritrovato lo status quo ante (doc.
13).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’assicurata patrocinata dall’avv. __________ (doc. 24) e dalla __________
(doc. 22), in data 1° aprile 2021, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua
prima decisione (doc. C).
1.3. Con tempestivo ricorso del 30
aprile 2021, RI 1, datore di lavoro dell’assicurata, rappresentato dall’avv. RA
1, ha chiesto in via principale che l’assicuratore convenuto venga
condannato a riconoscere indennità giornaliere del 100% dal 19 giugno al 3
luglio 2019 e del 50% dal 5 luglio al 25 agosto 2019, oltre le spese di
trasferta sostenute e in subordine che gli atti vengano rinviati
all’amministrazione per complemento istruttorio, argomentando in particolare
quanto segue:
" (…).
Se, da un lato, possiamo ben sostenere che gli specialisti che
hanno avuto modo di visitare la signora __________ lo hanno fatto in piena
cognizione di causa, approfondendo, per quanto necessario, la situazione e,
soprattutto, visitandola personalmente, lo stesso non si può certo dire per
quanto concerne il referto reso dal dr. med. __________, il quale non ha, a
sapere del qui ricorrente, messo in atto alcun studio approfondito, nè ha
esperito esami completi, in piena conoscenza dell’incarto e, soprattutto, in
piena conoscenza della reale situazione di salute della signora __________ che,
benché avesse verosimilmente dovuto farlo, non ha nemmeno ritenuto di visitare.
Già solo per tale ragione, pertanto, la decisione non può essere tutelata e, nella
misura in cui codesto lodevole Tribunale non intendesse riformarla, nel senso
di riconoscere il rimborso delle indennità al datore di lavoro, anche per il
periodo successivo dal 23 giugno 2019, si imporrà allora di rispedire l’incarto
al mittente, affinché CO 1 esperisca una valutazione oggettiva e approfondita,
in particolare considerando, per quelle che sono, le valutazioni esperite dal
dr. med. __________, rispettivamente __________, dal quale la signora __________
era in cura dal 6 maggio 2019, e __________ di __________.
(…).”
1.4. In risposta, l’CO 1 ha
preliminarmente postulato che l’impugnativa del datore di lavoro venga
dichiarata irricevibile per assenza di legittimazione ricorsuale. A suo avviso,
in effetti, se è vero che “… in virtù dell’art. 59 LPGA egli potrebbe
ipoteticamente vantare un interesse degno di protezione, è altrettanto vero che
il suo contegno lungo l’iter che ha condotto all’emanazione della decisione su
opposizione gli preclude la facoltà di presentare un’impugnativa. Ammettere il
contrario significherebbe svuotare di significato la portata dell’art. 52 LPGA,
Fatti
i termini ivi sanciti e le conseguenze di un’omessa opposizione. Quanto precede
vale a maggior ragione in considerazione del fatto che le due (allora)
opponenti, decidendo di non presentare ricorso, abbiano entrambe frattanto
compreso ed accettato la posizione espressa da CO 1, sicché la decisione su
opposizione resa è regolarmente cresciuta in giudicato.” (doc. III, p. 3).
Nel merito, l’assicuratore
resistente ha chiesto che il ricorso venga respinto con argomenti di cui si
dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III, p. 4 ss.).
1.5. Il 4 giugno 2021, il
rappresentante di RI 1 si è espresso sull’eccezione sollevata
dall’amministrazione. In particolare, egli ha osservato che la sua
legittimazione ricorsuale si fonda “… a maggior ragione sul fatto che il qui
ricorrente, sempre quale datore di lavoro della signora __________, si è fatto
carico dello stipendio di quest’ultima, senza poter recuperare ad oggi le
indennità giornaliere LAINF che CO 1, ovvero la sua Assicurazione, avrebbe
dovuto versare a causa del fatto che, conseguentemente ai postumi
dell’infortunio che ha subito, per un certo periodo la stessa signora __________
non ha potuto essere presente nella forma del 100% sul posto di lavoro.” (doc.
V).
L’assicuratore LAINF ha
preso posizione in merito in data 16 giugno 2021 (cfr. doc. VII).
in diritto
Considerandi
in ordine
2.1
La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49.
cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del
31.
agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12
marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e
H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00
del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29
gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.
190.
seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre
1999.
Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8
settembre 2015).
2.2
Sempre in ordine, con la
risposta, l’CO 1 sostiene che al datore di lavoro dell’assicurata non andrebbe
riconosciuta la legittimazione ricorsuale, in quanto egli non si è opposto alla
decisione formale del 12 febbraio 2020 che sarebbe quindi stata da lui
incondizionatamente accettata (cfr. doc. III, p. 3 e doc. VII).
Secondo l’art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla
decisione o dalla decisione su opposizione e ha un interesse degno di
protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Chiamata a pronunciarsi in
proposito, questa Corte osserva innanzitutto che la giurisprudenza federale
riconosce al datore di lavoro un interesse degno di protezione a ricorrere
contro una decisione che nega il riconoscimento d’indennità giornaliere
dell’assicurazione contro gli infortuni presso la quale ha collettivamente
assicurato i propri dipendenti. Egli si trova infatti in un rapporto
particolare con l’oggetto litigioso in quanto è il contraente
dell’assicurazione che paga i premi, o una parte di essi, e che, in assenza di
prestazioni da parte dell’assicuratore, sarebbe temporaneamente tenuto a pagare
il salario durante il periodo d’incapacità lavorativa (art. 324a ss. CO) (cfr.
DTF 131 V 298 consid. 5.3.1 ss.; RAMI 1998 p. 239).
In concreto, mediante la
decisione su opposizione impugnata, l’istituto convenuto ha posto termine per
causalità naturale estinta alle proprie prestazioni, comprese le indennità
giornaliere, a far tempo dal 23 giugno 2019, momento in cui __________ non
aveva ancora ritrovato una piena capacità lavorativa. Visto che il datore di
lavoro si è fatto carico del pagamento del salario all’assicurata per un certo
periodo, ad esso va senz’altro riconosciuto un interesse degno di protezione a
contestare il provvedimento dell’CO 1.
Rimane ora da esaminare la
questione di sapere se il fatto di aver omesso di opporsi alla decisione
formale, precluda al datore di lavoro il diritto di ricorrere contro la
decisione su opposizione successivamente emanata dall’assicuratore.
Tutto ben considerato, il
TCA ritiene che si debba rispondere negativamente alla suddetta questione.
In effetti, va rilevato
che, contrariamente a quanto prevede l’art. 89 cpv. 1 lett. a LTF (“Ha
diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico chi ha
partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore o è stato privato della
possibilità di farlo”), l’art. 59 LPGA non esige che la parte ricorrente
abbia preso parte alla procedura dinanzi all’istanza precedente o che sia stata
privata della possibilità di farlo. Il destinatario principale di una
decisione su opposizione può dunque ricorrere al tribunale cantonale delle
assicurazioni anche qualora non abbia interposto opposizione contro la prima
decisione o partecipato alla procedura di opposizione. Dei terzi che
senza essere i destinatari principali della decisione ne sono comunque toccati
e hanno dunque un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modifica, possono parimenti ricorrere pur non avendo partecipato alla procedura
amministrativa.
In dottrina viene
sottolineato il fatto che la rinuncia del legislatore a esigere la
partecipazione del terzo alla procedura amministrativa, potrebbe generare delle
difficoltà in caso di riconoscimento troppo largo dell’interesse degno di
protezione a ricorrere, favorendo procedure giudiziarie multilaterali difficilmente
conciliabili con i principi di semplicità e rapidità sanciti dall’art. 61 lett.
a LPGA, come pure un’insicurezza giuridica quanto al termine di ricorso (cfr. Jean
Métral, in: Dupont/Moser-Szeless [ed.]; Commentaire Romand, Loi sur la Partie
générale des assurances sociales, 2018, n. 8 ad art. 59).
Questo Tribunale prende
atto delle preoccupazioni espresse dalla dottrina ma ritiene che spetti al
legislatore federale fornire, se del caso, una risposta alle stesse.
In esito a quanto precede,
al datore di lavoro dell’assicurata va quindi riconosciuta la qualità per
ricorrere ai sensi dell’art. 59 LPGA, di modo che la sua impugnativa è
ricevibile in ordine.
nel merito
2.3
Secondo l’art. 6 cpv. 1
LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni
assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non
professionali e di malattie professionali.
2.4
Presupposto essenziale per
l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è
l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue
conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque
provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a
dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali (cfr. DF 134 V 109 consid. 9.5.; RDAT II-2001 N. 91 p.
378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA
del 4 luglio 2003 U 133/02; STFA U 162/02 del 29 gennaio 2001; DTF 121 V 6;
STFA H 407/99 del 28 novembre 2000; STFA C 116/00 del 22 agosto 2000; STFA C 341/98 del 23 dicembre 1999 consid. 3, pag., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa
E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c,
RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid.
8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler
Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, pag. 63). Al
riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non
ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31;
DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF
113.
V 46).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia
possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (cfr. DTF 129 V 181
consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi
citate).
L'assicuratore
contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che
le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione
delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando
lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva
immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche
senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr.
STF 8C_12/2019 del 4 marzo 2019 consid. 3; STF 8C_160/2012 del 13 giugno 2012
consid. 2; RAMI 1992 U 142, pag. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die
Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in
Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza,
qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un
sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio
obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa
naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione
del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni,
l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo
l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità
che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente.
Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della
prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U
363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).
Il
diritto alle prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso
di causalità adeguata tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso
di danno alla salute fisica, il nesso di causalità adeguata è generalmente
ammesso, dal momento in cui è accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V
102.
consid. 5b/bb p. 103).
2.5
Nel caso in cui un
preesistente stato degenerativo del rachide, sino a quel momento asintomatico,
sia stato soltanto attivato, ma non causato, si è in presenza di un
peggioramento transitorio. In questo caso, l’assicuratore contro gli
infortuni è tenuto a fornire soltanto le prestazioni per la sindrome algica in
relazione diretta con l’infortunio. Secondo le attuali conoscenze scientifiche,
in caso di lombalgie e lombosciatalgie post-traumatiche, ci si può attendere
che lo status quo sine venga raggiunto dopo 3-4 mesi. Un eventuale
peggioramento direzionale va dimostrato radiologicamente e deve differenziarsi
chiaramente da una progressione compatibile con l’età. In genere, in caso di
contusioni, distorsioni o stiramenti della colonna vertebrale, il peggioramento
transitorio può di regola ritenersi estinto dopo sei-nove mesi e, in presenza
di alterazioni degenerative preesistenti, al più tardi trascorso un anno (cfr.
STF 8C_102/2021 del 26 marzo 2021 consid. 6.3.1 e il riferimento ivi citato).
È
inoltre utile segnalare che, in una sentenza U 60/02 del 18 settembre 2002 consid. 2.2, il TFA ha precisato che, nell'ambito
dell'apprezzamento delle prove fondato sul criterio della verosimiglianza
preponderante, possono essere presi in considerazione dei principi basati
sull'esperienza medica, a condizione che essi riflettano l'opinione dominante.
Sempre
secondo l’Alta Corte, ciò deve valere in particolare per la dimostrazione del
raggiungimento dello status quo sine:
"
Im Rahmen des
Wahrscheinlichkeitsbeweises können durchaus medizinische Erfahrungssätze
berücksichtigt werden, sofern sie der herrschenden Lehrmeinung entsprechen
(vgl. BGE 126 V 189 Erw. 4c; RKUV 2000 Nr. U 363 S. 46 Erw. 3a). Dies hat
insbesondere für den Nachweis des Status quo sine zu gelten, bei dem es sich um
einen hypothetischen Zustand handelt, welcher sich häufig nur mit
Erfahrungswerten bestimmen lässt. Dass es sich bei der zitierten Literatur um
eine Publikation von SUVA-Ärzten handelt, steht einer Berücksichtigung nicht
entgegen, zumal es sich im Wesentlichen um eine Zusammenstellung
wissenschaftlicher Erkenntnisse und Lehrmeinungen handelt."
2.6
Nella
concreta evenienza, dalle carte processuali emerge che l’assicuratore
resistente ha negato dal 23 giugno 2019 il proprio obbligo a prestazioni
dipendente dall’evento traumatico dell’aprile 2019, facendo capo al parere dei
propri medici consulenti (cfr. doc. C).
Con apprezzamento dell’8
settembre 2019, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e
traumatologia, ha rilevato che gli atti medici a quel momento a sua
disposizione non documentavano alcun danno strutturale, fatta eccezione per
delle escoriazioni all’avambraccio destro. A suo avviso, i disturbi dipendenti
dai traumi contusivi riportati avevano una natura traumatica, precisato
comunque che delle contusioni guariscono entro le 6-8 settimane (doc. M 11).
Nel corso del mese di novembre
2019, l’amministrazione ha di nuovo interpellato il dott. __________, al quale
è stata sottoposta la documentazione acquisita nel frattempo. Con apprezzamento
del 10 novembre 2019, lo specialista si è in sostanza riconfermato nella sua
precedente presa di posizione, e meglio status quo ante raggiunto il 23
giugno 2019, a distanza di 8 settimane dal trauma (doc. M 15, p. 3: “Die VT
erlitt somit am 28.4.2019 multiple Kontusionen, diese sind unfallkausal; ausser
Schürfungen am Vorderarm sind keine unfallkausalen strukturellen
Körperschädigungen nachgewiesen. Die Kontusionen sind nach 8 Wochen ausgeheilt,
St. quo ante somit erreicht am 23.6.2019. Die übrigen noch vorhandenen,
teilweise ausserhalb der von den Kontusionen betroffenen Körpergebieten gelegenen
Beschwerden sind mit überwiegender Wahrscheinlichkeit unfallfremd und
krankheitsbedingt.”; in questo senso, si veda pure la sua presa di posizione
del 20 dicembre 2019 – doc. M 17).
Con referto del 2 gennaio
2020, il dott. __________, medico fiduciario dell’assicuratore contro le
malattie della ricorrente (__________), ha criticato le conclusioni a cui è
pervenuto il medico fiduciario dell'amministrazione, in quanto “… esse non
prendono in considerazione le dichiarazioni dei 3 medici sopraccitati (i
dottori __________, __________ e __________, n.d.r.) che hanno invece visitato
e preso in cura la paziente. In conformità alla dottrina medica dominante, dopo
traumi del genere, soprattutto riguardo la colonna lombosacrale, lo stato
anteriore può, di regola, considerarsi ristabilito trascorsi alcuni mesi (e non
6/8 settimane) a contare dall’evento traumatico, come se l’infortunio non fosse
mai sopraggiunto. I disturbi denunciati dalla signora __________ sono a mio
avviso non trovarsi più in nesso di causalità naturale con l’evento traumatico
dell’aprile 2018, non prima di 4 mesi dal giorno dell’infortunio, in quanto
dopo tale termine l’infortunio non ha più costituito la causa naturale ed
adeguata del danno alla salute, in assenza di preesistenti alterazioni
degenerative precedentemente descritte che in effetti non giustificherebbero
tempi di guarigione oltre 4 mesi. La dinamica dell’evento inoltre (caduta
scendendo le scale) è da ritenere causa adeguata di un tale effetto, essendo
idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo
verificarsi appare in linea generale propiziato dall’evento in questione e a
giustificarne almeno 4 mesi di guarigione.” (allegato al doc. 12).
Il 9 gennaio 2020,
l’assicurata è stata sottoposta a una RMN, come pure ad accertamenti
radiologici della colonna lombare, esami che hanno evidenziato la presenza di
lievi alterazioni degenerative, in parte compatibili con l’età, in particolare
a livello di L3-S1 con discopatie L3-S1 e di una fissura dell’anello intervertebrale
L4-L5 con piccola ernia paramediana senza elementi a favore di una patologia
interessante le strutture nervose (nessun indizio per una significativa
compressione dei nervi oppure per una stenosi del canale spinale) (cfr. doc.
24.3, p. 2).
Prima di procedere
all’emanazione della decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 ha ancora
sottoposto la pratica al dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e
traumatologia.
Egli ha affermato di
condividere il parere del dott. __________ secondo cui le conseguenze di una
contusione guariscono di regola entro le 8 settimane. Inoltre, siccome la RMN
non ha mostrato alcun ematoma o lesione ossea a livello del coccige, del sacro
o dell’osso pubico, una cura più lunga non sarebbe giustificata. Considerate le
preesistenti lievi alterazioni degenerative, l’infortunio potrebbe anche aver
provocato un peggioramento transitorio di questo stato preesistente con lo status
quo sine raggiunto dopo 8 settimane.
D’altro canto, secondo il
consulente dell’CO 1, la rottura dell’anello fibroso non è stata causata
dall’infortunio, a fronte della presenza di degenerazioni preesistenti nella
forma di spondilartrosi. Il noto esame di RMN non ha mostrato alcuna lesione
d’accompagnamento, quale una lesione muscolare o un edema osseo/ematoma, che
potrebbe giustificare un trauma atto a provocare un’ernia del disco. Inoltre, i
dolori gluteali insorti dopo la caduta dalle scale parlano a favore di un
trauma assiale alla colonna vertebrale piuttosto che longitudinale. Dal profilo
biomeccanico, ciò non è suscettibile di provocare un’ernia discale, traumi
assiali causano fratture da impressione. Un’ernia discale traumatica necessita
di una contusione longitudinale, la quale deve mostrare all’esame radiologico
delle lesioni d’accompagnamento.
Infine, invitato a
pronunciarsi in merito all’apprezzamento del dott. __________, il dott. __________
ha dichiarato di non essere a conoscenza del principio dottrinale da lui
evocato, precisando però che, in caso di trauma cervicale in
iperestensione/flessione, è usuale, in presenza di alterazioni degenerative
preesistenti, fissare lo status quo a distanza di 3, 6 o 9 mesi. Nel caso
concreto, la caduta non ha causato alcun danno strutturale necessitante di cure
prolungate. Il dott. __________ ha inoltre respinto la critica sollevata dal
fiduciario dell’__________ secondo la quale il dott. __________ non avrebbe
considerato il parere dei medici curanti. Infatti, nei suoi apprezzamenti agli
atti, quest’ultimo ha menzionato i loro rapporti, evidenziando come non abbiano
refertato o curato alcuna lesione strutturale. Essi hanno trattato unicamente
dei dolori muscolari che, secondo il dott. __________ del Centro per
paraplegici di __________, non correlano con i reperti radiologici (doc. M 19).
2.7
Per costante giurisprudenza,
in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo
l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che
precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il
diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02
dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung,
in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351
seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza
8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465 consid. 4.4 e
consid. 4.7, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle
assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da
medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che
non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della
correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta
Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti
dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono
legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni
all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di
prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei
medici curanti.
Trattandosi
invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali a medici esterni
all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti in ossequio alla
procedura di cui all’art. 44 LPGA, esse godono di piena forza probatoria, a
condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio
l’affidabilità (cfr. STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017 consid. 3.2 e
8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante
è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami
approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,
che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella
presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano
motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;
RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid.
1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È infine utile osservare che
se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,
precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri
medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come
farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è
l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in
fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).
2.8
Chiamata a
pronunciarsi nella concreta evenienza, questa Corte constata innanzitutto come
nessuno pretenda che i reperti evidenziati grazie agli accertamenti
radio-strumentali compiuti, in particolare la piccola ernia discale L4-L5,
siano stati causati (in senso stretto) dalla caduta dalle scale dell’aprile
2019, né che quest’ultimo evento abbia peggiorato direzionalmente (in maniera
duratura) il preesistente stato morboso. Del resto, il ricorrente pretende aver
diritto alle indennità giornaliere, in misura del 100% rispettivamente del 50%,
soltanto sino al 25 agosto 2019, trascorsi circa quattro mesi dall’evento
infortunistico, conformemente quindi a quanto indicato dal dott. __________ nel
suo rapporto del 2 gennaio 2020 (cfr. allegato al doc. 12: “I disturbi
denunciati dalla signora __________ sono a mio avviso non trovarsi più in nesso
di causalità naturale con l’evento traumatico dell’aprile 2018, non prima di
4.
mesi dal giorno dell’infortunio …” – il corsivo è del redattore).
In questa misura, il TCA
ritiene dunque di poter condividere il parere espresso dai medici fiduciari
dell’amministrazione, secondo i quali il sinistro assicurato non ha causato
alcun danno strutturale alla colonna vertebrale (cfr. supra, consid.
2.4.).
Secondo i dottori __________
e __________, i postumi della caduta dell’aprile 2019, e meglio gli effetti
delle contusioni riportate in quell’occasione, si sarebbero completamente
esauriti trascorse 8 settimane dall’evento medesimo.
In proposito, il TCA
osserva che, cadendo all’indietro dalle scale, è verosimile che anche il
rachide lombo-sacrale dell’assicurata sia rimasto coinvolto, così come del
resto si evince dall’annuncio d’infortunio del 29 aprile 2019 (cfr. doc. 1).
Ora, da un esame della
giurisprudenza federale, riguardante delle fattispecie analoghe a quella sub
judice (caduta dalla propria altezza con contusione della colonna
vertebrale senza danno strutturale e conseguente peggioramento transitorio
del preesistente stato morboso), emerge che l’estinzione del diritto alle
prestazioni è stata stabilita non prima di tre mesi dall’evento assicurato, e
ciò proprio in considerazione della giurisprudenza federale citata al
considerando 2.5. del presente giudizio (la stessa che è stata evocata dal
dott. __________ nel suo apprezzamento del 2 gennaio 2020) (cfr., ad esempio,
la STF 8C_517/2019 del 26 settembre 2019 consid. 5.1 [estinzione del nesso di
causalità naturale intervenuta a distanza di tre mesi dal sinistro], la STF
8C_761/2017 del 5 dicembre 2017 consid. 3 e 5.2.3 [estinzione intervenuta a
distanza di sei mesi], la STF 8C_601/2011 del 9 gennaio 2012 consid. 4.2
[estinzione intervenuta a distanza di un anno] e la STF U 7/07 del 9 gennaio
2008.
[estinzione intervenuta pure a distanza di un anno]).
Alla luce di quanto
precede, questo Tribunale non può confermare la decisione su opposizione
impugnata, mediante la quale il nesso di causalità naturale è stato dichiarato
estinto a distanza di soli due mesi dall’infortunio. Tale soluzione si
giustifica tanto più che uno degli specialisti consultati dall’CO 1 ha
dichiarato, sorprendentemente, di non conoscere i principi elaborati dalla
dottrina medica dominante (e fatti propri dal Tribunale federale) in materia di
traumi vertebrali (cfr. doc. M 19).
Tutto ben considerato, nel
caso concreto, emergono dunque elementi suscettibili di generare dei dubbi,
perlomeno lievi, circa l’affidabilità dei pareri sui quali l’amministrazione ha
fondato la propria, dubbi che inducono questa Corte a scostarsene (per un caso
in cui il TF ha annullato il giudizio cantonale e rinviato la causa per nuova
decisione, ritenendo che i referti agli atti dei medici curanti dell’assicurato
fossero atti a suscitare un, almeno minimo, dubbio circa la pertinenza del
parere espresso dal medico fiduciario a proposito della capacità lavorativa, si
veda la STF 8C_370/2017 del 15 gennaio 2018 consid. 3.3.3).
2.9
In una sentenza di principio
9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale
federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale
relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico
(SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla
Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi
il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in
quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento
istruttorio.
Il
TF ha, al riguardo, sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…).
4.4.1.1
Ist das Gutachten einer
versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene
Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das
Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die
Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit
diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines
Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den
kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61
lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen
auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen
Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung
delegieren dürfen.
4.4.1.2
Die Vorteile von Gerichtsgutachten
(anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des
Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte Durchführung
der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko von - für
die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren multiplen
Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick auf die
differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche funktionelle
und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der Instanzenabfolge im
Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,
Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation
schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.
4.4.1.3
Die Einschränkung der Befugnis der
Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die
Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter
Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im
Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG;
vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei,
derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine
Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo
dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige
Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat,
bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger
zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten
(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil
vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.
4.4.1.4
Freilich ist es weder unter praktischen
noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens,
die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts
fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines
Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS
von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür.
Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein
Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig
erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich
abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem
rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der
bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die
betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend
reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine
Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt
hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher
vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen
Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache
zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung
von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das
Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S.
151.
E. 3.5, 9C_85/2009).” (DTF 137 V 263-265)
In
una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 consid. 5.2 - dunque successiva
a quella pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione
contro gli infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati
nella DTF 135 V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa
l’affidabilità di rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice
(cantonale) è libero di scegliere se ordinare direttamente una perizia
giudiziaria oppure rinviare gli atti all’amministrazione affinché disponga essa
stessa una perizia seguendo la procedura di cui all’art. 44 LPGA:
" Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein
Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger
zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine
Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).”
In una sentenza
8C_412/2019 del 9 luglio 2020 consid. 5.4, la Corte federale ha rinviato la
causa all’assicuratore LAINF (e non al tribunale cantonale che aveva
respinto il ricorso della persona assicurata) affinché disponesse l’esecuzione
di una perizia ai sensi dell’art. 44 LPGA, precisando che laddove esistano
dubbi circa l’attendibilità e la pertinenza della valutazione del medico
fiduciario, spetta in primo luogo all’assicuratore contro gli infortuni
procedere a ulteriori atti istruttori per determinare d’ufficio i fatti
determinanti e, se del caso, assumere le prove necessarie prima di emanare la
decisione (art. 43 LPGA):
" Lorsqu’il existe des doutes sur la fiabilité et la pertinence de
l’appréciation du médecin-conseil, il appartient en premier lieu à
l’assureur-accidents de procéder à des instructions complémentaires pour
établir d’office l’ensemble des faits déterminants et, le cas échéant,
d’administrer les preuves nécessaires avant de rendre sa décision (art. 43 al.
1.
LPGA; ATF 132 V 368 consid. 5 p. 374; arrêt 8C_401/209 du 9 juin 2020 consid.
5.3.3
et ses références).” (STF 8C_412/2019, consid. 5.4.)
(si veda pure la STF
8C_697/2019, 8C_698/2019 del 9 novembre 2020 consid. 4.1).
Nella presente
fattispecie, il TCA ritiene che siano soddisfatti i presupposti per un rinvio
degli atti all’istituto convenuto (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF
135.
V 465), già per il fatto che esso ha fondato la decisione impugnata sul
solo parere dei propri medici consulenti.
Per le ragioni già esposte al considerando 2.8., si
giustifica pertanto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e
il rinvio degli atti all’assicuratore resistente affinché disponga un
approfondimento peritale esterno (art. 44 LPGA) volto a definire fino a quando i disturbi
denunciati dall’assicurata hanno costituito una conseguenza naturale
dell’infortunio del mese di aprile 2019. In seguito, facendo capo alle
risultanze dell’accertamento esperito, l’amministrazione si pronuncerà di nuovo
in merito al diritto alle prestazioni dal profilo materiale e temporale.
2.10
Visto l’esito del ricorso (il
rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria, cfr., da ultimo, la STF
8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid.
7.1
pag. 271 e riferimento), l’CO 1 verserà all’insorgente, rappresentato da un
avvocato, l’importo fr. 2'500 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per
ripetibili.
2.11
L’art. 61 lett. a LPGA, in
vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere
semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa
di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte
che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è
entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui
in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese
se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede
il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento
temerario o sconsiderato.
La procedura è pertanto di
principio onerosa se concerne la fissazione dei contributi (cfr. Messaggio
concernente la modifica della legge federale sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali, FF 2018, pag. 1303 e seguenti, pag. 1334: “La
mozione Gruppo UDC 09.3406 chiede che venga abolito il principio della gratuità
delle procedure di ricorso davanti ai tribunali cantonali nell’ambito delle
assicurazioni sociali. L’indicazione secondo cui la procedura è gratuita va
pertanto soppressa (art. 61 lett. a D-LPGA). Saranno così applicabili le
disposizioni del diritto cantonale relative alle spese di procedura. Per quanto
riguarda invece le controversie relative a prestazioni, la lettera fbis
contempla l’addebito di spese soltanto nel caso in cui la singola legge lo
preveda. Nell’assicurazione invalidità una tale regolamentazione è già in
vigore dal 1° luglio 2006 (art. 69 cpv. 1bis LAI)”).
Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione
transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di
primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019
si applica il diritto anteriore.
In concreto, il ricorso è
del 30 aprile 2021 per cui si applica la nuova disposizione legale. Trattandosi
di prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione su opposizione impugnata è annullata.
§§ Gli
atti sono retrocessi all’CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’CO 1 verserà al
ricorrente, rappresentato da un avvocato, l’importo di fr. 2'500 (IVA inclusa)
a titolo d’indennità per ripetibili.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente La
segretaria
Daniele Cattaneo Stefania
Cagni