35.2021.42
Discusso il valore probatorio di una perizia amm. esterna di livello universitario (in discussione nel merito vi era la questione dell'esistenza di un nesso di causalità naturale tra deambulazione viziata e alterazioni degenerative del rachide)
30 agosto 2021Italiano23 min
1.10. Il 31 maggio 2021, l’avv. RA 1
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2021.42
mm
Lugano
30 agosto 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 23 aprile 2021 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione dell’11 marzo 2021 emanata da
CO 1 rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. Il 6 luglio 1985, RI 1 è
caduta uscendo dalla vasca da bagno e ha battuto il ginocchio sinistro,
riportando la rottura parziale del menisco mediale posteriore. Il caso è stato
assunto dall’CO 1.
Il 2 agosto 2004,
l’assicurata è rimasta vittima di un secondo evento infortunistico: giocando
con il cane, ella ha subito un trauma distorsivo in valgo al ginocchio destro.
Anche per questo sinistro l’istituto assicuratore ha riconosciuto la propria
responsabilità.
1.2. RI 1 è stata degente presso
la Clinica di neurologia dell’Ospedale universitario di __________ dal 27 al 30
luglio 2016 e presso la Clinica __________ di __________ dal 18 ottobre al 5
novembre 2016.
1.3. Con decisione formale del 6
marzo 2017, poi confermata in sede di opposizione, l’assicuratore ha negato il
proprio obbligo a prestazioni in relazione alle degenze appena citate, in
quanto si sarebbero rese necessarie per dei disturbi che non si trovano in
nesso di causalità naturale con i sinistri assicurati.
Con sentenza 35.2017.113
del 10 settembre 2018, questa Corte ha condannato l’CO 1 ad assumere i costi
generati dalla degenza 18 ottobre – 5 novembre 2016 presso la Clinica __________
di __________ e gli ha retrocesso gli atti per complemento istruttorio e nuova
decisione circa il proprio obbligo a prestazioni in relazione alla degenza 27 -
30 luglio 2016 presso l’__________.
La
succitata pronunzia è cresciuta incontestata in giudicato.
1.4. In data 19 luglio 2019, l’CO
1 ha emanato una decisione incidentale mediante la quale ha conferito
l’incarico peritale al __________, spec. FMH in neurologia, il quale è stato
invitato a rispondere a una serie di domande.
Statuendo sul ricorso
interposto nel frattempo dall’avv. M. RA 1 per conto dell’assicurata, con
pronunzia 35.2019.102 del 6 novembre 2019, il TCA, in accoglimento
dell’impugnativa, ha annullato la decisione incidentale nella misura in cui
l’incarico peritale era stato assegnato al neurologo dott. __________ e ha
rinviato gli atti all’amministrazione affinché disponesse una perizia esterna a
cura di uno specialista in chirurgia ortopedica e traumatologia, in particolare
in quella vertebrale.
Anche questa sentenza è
cresciuta in giudicato.
1.5. Mediante
decisione incidentale del 16 gennaio 2020, l’assicuratore LAINF ha confermato la
propria intenzione di conferire l’incarico peritale al Prof. dott. __________.
Con sentenza 35.2020.17
del 2 giugno 2020, questa Corte ha respinto il ricorso presentato dall’avv. RA
1, ritenendo che i motivi addotti dalla patrocinatrice non fossero atti a
fondare la ricusa del perito proposto dall’amministrazione. In quel giudizio il
TCA ha altresì precisato che il dott. __________ non era tenuto a pronunciarsi
in merito all’eziologia della polineuropatia, posto che, con la sua
pronunzia 35.2017.113, esso aveva già accertato che la patologia in questione non
costituiva una conseguenza naturale dei sinistri accaduti nel 1985 e 2004.
1.6. Dalle tavole processuali
emerge che, nel corso del mese di luglio 2020, l’CO 1 ha incaricato il Prof. __________
di periziare RI 1 (doc. 650).
L’esperto ha consegnato il
proprio referto in data 13 novembre 2020 (doc. 661).
Alla rappresentante
dell’assicurata è stato concesso di formulare delle osservazioni in merito
(doc. 664).
1.7. Con decisione formale del 27
gennaio 2021, l’istituto assicuratore ha negato la propria responsabilità a
proposito della problematica interessante il rachide, ritenuto non
trovarsi in una relazione di causalità naturale con l’evento assicurato (doc.
665).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’avv. RA 1 (doc. 668), in data 11 marzo 2021, l’CO 1 ha in
sostanza confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 670).
1.8. Con tempestivo ricorso del 23
aprile 2021, RI 1, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, ha chiesto che,
annullata la decisione su opposizione impugnata, l’assicuratore convenuto venga
condannato ad assumere tutti i costi per spese mediche, spese di analisi e
diagnosi, costi di degenza, per trattamenti e per medicamenti in relazione con
le problematiche alla schiena, retroattivamente dal 2007.
A sostegno delle proprie
pretese, la patrocinatrice ha rimproverato al perito amministrativo di aver
omesso di “… spiegare per quale motivo le concordi valutazioni dei suindicati
medici specialisti (si tratta dei dottori __________, __________, __________ e __________,
n.d.r.) non possono essere condivise, né l’argomentazione scientifica e
concludente per cui la correlazione tra l’artrosi al ginocchio e le
degenerazioni discali vertebrali debba nel caso di specie essere ricondotta ad
una disposizione genetica e non alle conseguenze degli infortuni del 1985 e del
2004.”. Ella ha inoltre osservato che, diversamente dagli uffici AI, l’CO 1
persisterebbe “… nel suo agire monopolistico e non imparziale, optando per
attribuire i mandati per l’allestimento di perizie specialistiche a medici di
sua scelta, ciò che le permette più facilmente di negare l’esistenza di un suo
obbligo di copertura dei costi, ledendo così i diritti degli assicurati che
subiscono le conseguenze indirette di un infortunio.” (doc. I, p. 16).
1.9. L’CO 1, in risposta, ha
postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
Fatti
1.10. Il 31 maggio 2021, l’avv. RA 1
si è in sostanza riconfermata nelle proprie allegazioni e conclusioni (doc. V +
allegati).
L’amministrazione ha preso
posizione al riguardo in data 11 giugno 2021 (doc. VII).
Il 25 giugno 2021, la
rappresentante della ricorrente ha ancora espresso alcune sue considerazioni in
merito a quanto affermato dall’assicuratore resistente (doc. IX + allegati).
in diritto
Considerandi
in ordine
2.1
Preliminarmente, richiamata
la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui
l’incarto era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno
all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la
STF 8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide
questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N.
043/2018 del 29 maggio 2018) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una
comunicazione dell’8 giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato
trattato dalla funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti
(in concreto, dall’avv. RA 2), senza che la giurista di lingua italiana figlia
del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata.
nel merito
2.2
Nella concreta evenienza,
questo Tribunale è chiamato a stabilire se l’amministrazione era legittimata a
negare l’esistenza di un nesso di causalità naturale tra gli eventi traumatici
assicurati e i disturbi interessanti il rachide, oppure no.
2.3
Secondo l’art. 6 cpv. 1
LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni
assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non
professionali e di malattie professionali.
2.4
Presupposto essenziale per
l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è
l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue
conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da
considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento
infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si
sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia
stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che
l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un
danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che
l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo
stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità
naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo
il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo
l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito
dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT
II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF
125.
V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio
2001.
nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella
causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00;
STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6
aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a;
RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid.
2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid.
1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege
in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM)
1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse
de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si
attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi
idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF
118.
V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove
l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non
possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato
dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406
consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli
infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele
dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle
prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando lo stato di
salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima
dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status
quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p.
75.
s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p.
469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der
Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di
causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di
verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo
soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del
danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità
naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere
causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della
verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non
giochi più un effetto causale non è sufficiente.
Trattandosi della
soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già
all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e
riferimenti ivi citati).
2.5
Il diritto alle prestazioni
assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata
tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute
fisica, il nesso di causalità adeguata è generalmente ammesso, dal momento in
cui è accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p.
103).
2.6
Nel caso di specie, con la
sentenza 35.2020.17, questo Tribunale ha confermato la decisione incidentale
mediante la quale l’CO 1 aveva conferito il mandato peritale al Prof. dott. __________,
spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, in particolare in chirurgia
della colonna vertebrale, conformemente quindi a quanto questa stessa Corte
aveva disposto con il suo precedente giudizio 35.2019.102 (“Il nuovo perito
dovrà essere specializzato in chirurgia ortopedica e traumatologia, in
particolare in quella vertebrale”).
Questi gli argomenti
sviluppati dal TCA per respingere la domanda di ricusa del perito designato
dall’assicuratore:
" (…) È vero
che il Prof. __________ ha funto da perito giudiziario, unitamente al dott. __________,
in una procedura pendente in passato dinanzi a questa Corte (causa n.
35.1999.92-93), in cui si era trattato di stabilire se il danno localizzato al
rachide lombare, delle alterazioni degenerative, costituiva una conseguenza
(indiretta) dell’infortunio che aveva riguardato il piede destro (frattura del
pilon tibiale con successivo sviluppo di artrosi), e meglio della deambulazione
viziata che ne era conseguita. L’esperto aveva finalmente negato che ciò fosse
il caso, spiegando che l’assicurato in questione presentava una deambulazione
solo moderatamente viziata, che la sintomatologia lombare era apparsa troppo
presto e, infine, che le alterazioni evidenziate alla colonna lombare
correlavano con l’età del paziente. Egli aveva peraltro precisato che presupposto
per ammettere un sovraccarico della colonna vertebrale, è l’esistenza di gravi
deformazioni, ovvero di una dismetria degli arti interiori superiore ai 5 cm,
di una situazione consecutiva a un’artrodesi dell’anca oppure di una debolezza
muscolare (quale quella che si osserva dopo una poliomielite). Questo Tribunale
non vede però come ciò possa bastare per dichiarare prevenuto il Prof. __________
nella causa sub judice. Dagli atti di causa non risulta infatti che lo
specialista conosca personalmente , né che si sia in qualche modo già occupato
del caso qui in esame. Il solo fatto che in passato, nell’ambito di una perizia
giudiziaria riguardante tutt’altra fattispecie, egli si sia pronunciato sulla
medesima tematica che si pone in concreto, non fa del dott. __________ un
perito prevenuto. In questo senso, l’insorgente non può essere seguita laddove
sostiene che l’esito della perizia amministrativa risulterebbe già sin d’ora
scontato, e ciò nella misura in cui tale esito dipende ancora dalla
realizzazione, nel caso di specie, di determinate condizioni (presenza
di una grave deformazione, lungo tempo trascorso prima che le alterazioni
diventino sintomatiche, adeguato quadro radiologico).
Del resto, visto il lungo tempo trascorso (i dottori __________ e __________
hanno elaborato la loro perizia nel 2000, quindi un ventennio fa), non può
neppure essere escluso che, nel frattempo, l’esperto proposto dall’assicuratore
abbia modificato il proprio approccio al problema, ricordato che la medicina è
una scienza in continua evoluzione.
Non può inoltre neppure essere ignorato che, nel rispondere ai
quesiti postigli dalle parti, il Prof. __________ sarà tenuto a confrontarsi
con le valutazioni enunciate da altri specialisti (in primo luogo con quelle
dei dottori __________ e __________) e, qualora non dovesse condividerle, dovrà
fornire le relative motivazioni scientifiche.
Infine, e in termini più generali, questa Corte rileva che seguire
la tesi della ricorrente significherebbe considerare prevenuti tutti quei
medici che nella loro pratica clinica hanno già avuto modo di pronunciarsi su
una determinata problematica. Ora, visto che gli incarichi peritali vengono di
regola attribuiti a specialisti e che, proprio in quanto specialisti, il loro
campo di attività è piuttosto circoscritto, ciò si tradurrebbe di fatto
nell’impossibilità di reperire il perito.
In esito a tutto quanto precede, il TCA non può che respingere la
domanda di ricusazione formulata dall’assicurata e, pertanto, confermare il
perito proposto dall’amministrazione (Prof. dott. __________).” (doc. 647)
Nel corso del mese di
luglio 2020, l’assicuratore convenuto ha quindi conferito al dott. __________
il mandato peritale, al quale ha trasmesso le relative domande a cui rispondere
(doc. 650).
Con rapporto del 26
ottobre 2020 (doc. 661), il Prof. __________ ha innanzitutto precisato di aver ritenuto
superfluo visitare personalmente l’assicurata, ragione per la quale per
valutare l’eziologia delle alterazioni degenerative interessanti la colonna
vertebrale, egli si è fondato sulla copiosa documentazione, clinica e
radiologica, messa a sua disposizione (cfr. risposta al quesito n. 1).
Interrogato a proposito
dell’esistenza di un legame causale naturale tra le alterazioni degenerative
lombari e la prolungata deambulazione viziata, l’esperto amministrativo è
pervenuto alla conclusione che, secondo il criterio della verosimiglianza
preponderante, le alterazioni in questione sono espressione del decorso naturale
e che le difficoltà deambulatorie ne costituiscono tutt’al più una possibile
causa. Nella sua valutazione, il Prof. __________ ha tenuto conto della
letteratura medica specialistica e del fatto che, nel caso di specie, i
disturbi alla schiena esistono da lungo tempo (le relative prime indagini
radiologiche hanno avuto luogo già nel 1999), che, in base a quanto emerge
dagli atti, l’assicurata non ha mostrato una grave zoppia perlomeno sino al
2012, che la problematica neurologica è insorta nel 2007 in coincidenza con
l’operazione al ginocchio (è però documentato che disturbi alla schiena
esistevano già in precedenza) e, infine, che esiste una chiara correlazione tra
artrosi del ginocchio e degenerazione dei dischi intervertebrali, riconducibile
a una certa disposizione genetica.
Così come richiesto dalle
parti, il perito amministrativo si è infine confrontato con il parere espresso
dalla Clinica di neurologia dell’Ospedale universitario di __________ nel
rapporto di uscita 30 luglio 2016, dal dott. __________ nella perizia
ortopedica del 20 maggio 2015, dal dott. __________ nella certificazione del 6
aprile 2018 e dai medici fiduciari dell’CO 1, dottori __________ e __________.
Trattandosi del primo
documento, il dott. __________ ha dichiarato condivisibile la valutazione degli
specialisti __________, nella misura in cui hanno qualificato il disturbo
deambulatorio di origine multifattoriale. D’altro canto, egli ha precisato che
la diagnosi di radicolopatia L5 si fonda su una valutazione clinica, l’esame di
RMN eseguito nel 2017 non permettendo di dimostrarne l’esistenza.
Per quanto riguarda il
referto del dott. __________, l’esperto amministrativo ha affermato di non
poter condividere il parere secondo il quale la problematica alla schiena
costituirebbe una conseguenza indiretta della zoppia a sinistra, e ciò con
riferimento alle risultanze del menzionato studio canadese e, soprattutto, del
fatto che non è mai stata documentata una grave zoppia. Inoltre, le alterazioni
degenerative a livello lombare esistevano già 8 anni prima dell’operazione
d’impianto di protesi del ginocchio e della relativa paralisi.
A suo avviso, l’opinione
del dott. __________ secondo la quale può essere attestato un nesso tra la
problematica al ginocchio e la degenerazione dei dischi intervertebrali, è
pertinente nel senso che tale correlazione è ben documentata in letteratura.
D’altro canto, lo specialista della __________ ritiene possibile che la
deambulazione alterata abbia avuto un influsso sulla progrediente
degenerazione. Questa supposizione è condivisibile, tuttavia i riferimenti
menzionati non supportano la sua ipotesi. Lo studio __________ evidenzia la
disposizione all’artrosi ma non fa riferimento a disturbi della deambulazione.
L’astratto di uno studio cinese non è conclusivo e il lavoro originale non è
reperibile in __________.
Per quanto concerne infine
gli apprezzamenti dei fiduciari dell’CO 1, quello del neurologo dott. __________
è sostenibile, alla luce degli esiti oggettivi dell’EMG, laddove si afferma che
la polineuropatia e la radicolopatia L5 non rappresentano delle conseguenze
dirette dell’infortunio. Parimenti sostenibile è la valutazione del dott. __________
circa le alterazioni degenerative del rachide e la problematica algica della
schiena.
2.7
Per
costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale
l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia
giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo
amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U
281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in
BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351
seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza
8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale
federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la
propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze
dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il
più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali
rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi
che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU,
discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità
dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova
propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,
anche le certificazioni dei medici curanti.
Trattandosi invece di
perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura
amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati
indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non
esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF
8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante
è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami
approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,
che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella
presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano
motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;
RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss.,
consid. 1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È infine utile osservare che
se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,
precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri
medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come
farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è
l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in
fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).
2.8
Chiamato a
pronunciarsi nella concreta evenienza, questo Tribunale rileva che l’amministrazione
ha incaricato il Prof. dott. __________ di periziare l’assicurato, nel rispetto
della procedura di cui all’art. 44 LPGA (cfr. doc. 631). La domanda di ricusa
del perito designato dall’assicuratore, è quindi stata respinta dal TCA con
sentenza 35.2020.17 del 2 giugno 2020, cresciuta in giudicato (in questo senso,
la rappresentante dell’assicurata è malvenuta a contestare, ancora in questa
sede, la scelta del perito, sollevando generici dubbi circa la sua
imparzialità).
In applicazione della
giurisprudenza federale, le perizie elaborate da medici esterni
all’amministrazione hanno piena
forza probante nell'ambito dell'apprezzamento dei fatti. Il giudice non se ne
scosta se non in presenza di indizi concreti suscettibili di far
dubitare della loro fondatezza (cfr., fra le tante, la STF 9C_168/2020
del 17 marzo 2021 consid. 3.2 e la giurisprudenza ivi menzionata).
Il Tribunale federale ha
sottolineato che le perizie amministrative non vanno messe in dubbio, soltanto
perché esse dovessero giungere a conclusioni diverse dai medici curanti (cfr.
la STF 8C_6/2019 del 26 giugno 2019 consid. 4.1).
Una perizia fondata
sull’art. 44 LPGA ha dunque un valore probatorio maggiore rispetto ai rapporti
medici interni all’amministrazione, ove è sufficiente un minimo dubbio sull'affidabilità e sulla
concludenza degli stessi, perché l'assicurato sia sottoposto a esame medico
esterno (cfr. DTF 135 V 465 consid. 4.7).
2.9
Attentamente vagliato
l’insieme della documentazione agli atti, questo Tribunale ritiene di poter
fondare il proprio giudizio sull’apprezzamento espresso dall’esperto
amministrativo, autorevole specialista di livello universitario proprio nella
materia che qui interessa, secondo il quale è soltanto possibile (ciò
che non basta dal profilo probatorio – cfr. supra, consid. 2.4.) che le
alterazioni degenerative interessanti il rachide lombare costituiscano una
conseguenza delle difficoltà di deambulazione presentate da RI 1 (e, pertanto,
una conseguenza indiretta dell’infortunio assicurato).
Il TCA non ignora che agli
atti figurano pareri specialistici che postulano invece l’esistenza di un tale legame
di causalità naturale. Del resto, è proprio per questa ragione che, con la sentenza
35.2017.113, il TCA aveva ritenuto che vi fossero dei dubbi circa la fondatezza
dell’apprezzamento enunciato dai medici di fiducia dell’amministrazione
(dottori __________ e __________) e rinviato gli atti a quest’ultima affinché
disponesse un approfondimento peritale esterno. Con il proprio referto, il Prof.
dott. __________ ha saputo spiegare, in maniera senz’altro convincente e
approfondita (fondandosi sui dati anamnestici che emergono dall’incarto e fornendo
ampi riferimenti alla letteratura medica), i motivi per i quali, nel caso di
specie, non può essere ammesso che le alterazioni degenerative lombari siano
state provocate dall’andatura viziata della ricorrente.
Tutto ben considerato,
questo Tribunale ritiene che dalla documentazione agli atti non emergano indizi
concreti atti a far dubitare della correttezza del parere espresso dal
dott. __________.
In esito a tutto quanto
precede, è dimostrato, perlomeno con il criterio della verosimiglianza
preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125
V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit.,
p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo
2003, p. 343), che i disturbi interessanti il rachide lombare non si trovano in
nesso causale naturale, né diretto né indiretto, con gli eventi traumatici
occorsi il 6 luglio 1985 e il 2 agosto 2004.
In queste condizioni,
posto che l’CO 1 era legittimato a negare il proprio obbligo a prestazioni al
riguardo, la decisione su opposizione impugnata deve essere confermata in
questa sede.
2.10
L’art.
61.
lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura
deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;
la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte
alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In
data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61
lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,
rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61
lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a
prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo
prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese
processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Secondo l’art. 82a LPGA
(Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al
tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del
21.
giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In concreto, il ricorso è
del 23 aprile 2021 per cui si applica la nuova disposizione legale. Trattandosi
di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha
previsto di prelevare le spese.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari,
deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere
una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti