Lexipedia

Decisione

35.2021.42

Discusso il valore probatorio di una perizia amm. esterna di livello universitario (in discussione nel merito vi era la questione dell'esistenza di un nesso di causalità naturale tra deambulazione viziata e alterazioni degenerative del rachide)

30 agosto 2021Italiano23 min

1.10. Il 31 maggio 2021, l’avv. RA 1

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2021.42

mm

Lugano

30 agosto 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 23 aprile 2021 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione dell’11 marzo 2021 emanata da

CO 1 rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. Il 6 luglio 1985, RI 1 è

caduta uscendo dalla vasca da bagno e ha battuto il ginocchio sinistro,

riportando la rottura parziale del menisco mediale posteriore. Il caso è stato

assunto dall’CO 1.

Il 2 agosto 2004,

l’assicurata è rimasta vittima di un secondo evento infortunistico: giocando

con il cane, ella ha subito un trauma distorsivo in valgo al ginocchio destro.

Anche per questo sinistro l’istituto assicuratore ha riconosciuto la propria

responsabilità.

1.2. RI 1 è stata degente presso

la Clinica di neurologia dell’Ospedale universitario di __________ dal 27 al 30

luglio 2016 e presso la Clinica __________ di __________ dal 18 ottobre al 5

novembre 2016.

1.3. Con decisione formale del 6

marzo 2017, poi confermata in sede di opposizione, l’assicuratore ha negato il

proprio obbligo a prestazioni in relazione alle degenze appena citate, in

quanto si sarebbero rese necessarie per dei disturbi che non si trovano in

nesso di causalità naturale con i sinistri assicurati.

Con sentenza 35.2017.113

del 10 settembre 2018, questa Corte ha condannato l’CO 1 ad assumere i costi

generati dalla degenza 18 ottobre – 5 novembre 2016 presso la Clinica __________

di __________ e gli ha retrocesso gli atti per complemento istruttorio e nuova

decisione circa il proprio obbligo a prestazioni in relazione alla degenza 27 -

30 luglio 2016 presso l’__________.

La

succitata pronunzia è cresciuta incontestata in giudicato.

1.4. In data 19 luglio 2019, l’CO

1 ha emanato una decisione incidentale mediante la quale ha conferito

l’incarico peritale al __________, spec. FMH in neurologia, il quale è stato

invitato a rispondere a una serie di domande.

Statuendo sul ricorso

interposto nel frattempo dall’avv. M. RA 1 per conto dell’assicurata, con

pronunzia 35.2019.102 del 6 novembre 2019, il TCA, in accoglimento

dell’impugnativa, ha annullato la decisione incidentale nella misura in cui

l’incarico peritale era stato assegnato al neurologo dott. __________ e ha

rinviato gli atti all’amministrazione affinché disponesse una perizia esterna a

cura di uno specialista in chirurgia ortopedica e traumatologia, in particolare

in quella vertebrale.

Anche questa sentenza è

cresciuta in giudicato.

1.5. Mediante

decisione incidentale del 16 gennaio 2020, l’assicuratore LAINF ha confermato la

propria intenzione di conferire l’incarico peritale al Prof. dott. __________.

Con sentenza 35.2020.17

del 2 giugno 2020, questa Corte ha respinto il ricorso presentato dall’avv. RA

1, ritenendo che i motivi addotti dalla patrocinatrice non fossero atti a

fondare la ricusa del perito proposto dall’amministrazione. In quel giudizio il

TCA ha altresì precisato che il dott. __________ non era tenuto a pronunciarsi

in merito all’eziologia della polineuropatia, posto che, con la sua

pronunzia 35.2017.113, esso aveva già accertato che la patologia in questione non

costituiva una conseguenza naturale dei sinistri accaduti nel 1985 e 2004.

1.6. Dalle tavole processuali

emerge che, nel corso del mese di luglio 2020, l’CO 1 ha incaricato il Prof. __________

di periziare RI 1 (doc. 650).

L’esperto ha consegnato il

proprio referto in data 13 novembre 2020 (doc. 661).

Alla rappresentante

dell’assicurata è stato concesso di formulare delle osservazioni in merito

(doc. 664).

1.7. Con decisione formale del 27

gennaio 2021, l’istituto assicuratore ha negato la propria responsabilità a

proposito della problematica interessante il rachide, ritenuto non

trovarsi in una relazione di causalità naturale con l’evento assicurato (doc.

665).

A seguito dell’opposizione

interposta dall’avv. RA 1 (doc. 668), in data 11 marzo 2021, l’CO 1 ha in

sostanza confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 670).

1.8. Con tempestivo ricorso del 23

aprile 2021, RI 1, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, ha chiesto che,

annullata la decisione su opposizione impugnata, l’assicuratore convenuto venga

condannato ad assumere tutti i costi per spese mediche, spese di analisi e

diagnosi, costi di degenza, per trattamenti e per medicamenti in relazione con

le problematiche alla schiena, retroattivamente dal 2007.

A sostegno delle proprie

pretese, la patrocinatrice ha rimproverato al perito amministrativo di aver

omesso di “… spiegare per quale motivo le concordi valutazioni dei suindicati

medici specialisti (si tratta dei dottori __________, __________, __________ e __________,

n.d.r.) non possono essere condivise, né l’argomentazione scientifica e

concludente per cui la correlazione tra l’artrosi al ginocchio e le

degenerazioni discali vertebrali debba nel caso di specie essere ricondotta ad

una disposizione genetica e non alle conseguenze degli infortuni del 1985 e del

2004.”. Ella ha inoltre osservato che, diversamente dagli uffici AI, l’CO 1

persisterebbe “… nel suo agire monopolistico e non imparziale, optando per

attribuire i mandati per l’allestimento di perizie specialistiche a medici di

sua scelta, ciò che le permette più facilmente di negare l’esistenza di un suo

obbligo di copertura dei costi, ledendo così i diritti degli assicurati che

subiscono le conseguenze indirette di un infortunio.” (doc. I, p. 16).

1.9. L’CO 1, in risposta, ha

postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per

quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).

Fatti

1.10. Il 31 maggio 2021, l’avv. RA 1

si è in sostanza riconfermata nelle proprie allegazioni e conclusioni (doc. V +

allegati).

L’amministrazione ha preso

posizione al riguardo in data 11 giugno 2021 (doc. VII).

Il 25 giugno 2021, la

rappresentante della ricorrente ha ancora espresso alcune sue considerazioni in

merito a quanto affermato dall’assicuratore resistente (doc. IX + allegati).

in diritto

Considerandi

in ordine

2.1

Preliminarmente, richiamata

la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui

l’incarto era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno

all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la

STF 8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide

questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N.

043/2018 del 29 maggio 2018) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una

comunicazione dell’8 giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato

trattato dalla funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti

(in concreto, dall’avv. RA 2), senza che la giurista di lingua italiana figlia

del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata.

nel merito

2.2

Nella concreta evenienza,

questo Tribunale è chiamato a stabilire se l’amministrazione era legittimata a

negare l’esistenza di un nesso di causalità naturale tra gli eventi traumatici

assicurati e i disturbi interessanti il rachide, oppure no.

2.3

Secondo l’art. 6 cpv. 1

LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni

assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non

professionali e di malattie professionali.

2.4

Presupposto essenziale per

l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è

l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue

conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo presupposto è da

considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento

infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si

sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia

stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che

l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un

danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che

l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È questione di fatto lo

stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità

naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo

il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo

l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito

dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT

II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF

125.

V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio

2001.

nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella

causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00;

STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6

aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a;

RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid.

2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid.

1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege

in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM)

1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse

de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si

attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi

idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF

118.

V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

Ne discende che ove

l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non

possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato

dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406

consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore contro gli

infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele

dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle

prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

- quando lo stato di

salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima

dell'infortunio (status quo ante);

- quando

lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status

quo sine)

(cfr. RAMI 1992 U 142, p.

75.

s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p.

469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der

Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di

causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di

verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo

soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del

danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità

naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere

causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della

verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non

giochi più un effetto causale non è sufficiente.

Trattandosi della

soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già

all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e

riferimenti ivi citati).

2.5

Il diritto alle prestazioni

assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata

tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute

fisica, il nesso di causalità adeguata è generalmente ammesso, dal momento in

cui è accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p.

103).

2.6

Nel caso di specie, con la

sentenza 35.2020.17, questo Tribunale ha confermato la decisione incidentale

mediante la quale l’CO 1 aveva conferito il mandato peritale al Prof. dott. __________,

spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, in particolare in chirurgia

della colonna vertebrale, conformemente quindi a quanto questa stessa Corte

aveva disposto con il suo precedente giudizio 35.2019.102 (“Il nuovo perito

dovrà essere specializzato in chirurgia ortopedica e traumatologia, in

particolare in quella vertebrale”).

Questi gli argomenti

sviluppati dal TCA per respingere la domanda di ricusa del perito designato

dall’assicuratore:

" (…) È vero

che il Prof. __________ ha funto da perito giudiziario, unitamente al dott. __________,

in una procedura pendente in passato dinanzi a questa Corte (causa n.

35.1999.92-93), in cui si era trattato di stabilire se il danno localizzato al

rachide lombare, delle alterazioni degenerative, costituiva una conseguenza

(indiretta) dell’infortunio che aveva riguardato il piede destro (frattura del

pilon tibiale con successivo sviluppo di artrosi), e meglio della deambulazione

viziata che ne era conseguita. L’esperto aveva finalmente negato che ciò fosse

il caso, spiegando che l’assicurato in questione presentava una deambulazione

solo moderatamente viziata, che la sintomatologia lombare era apparsa troppo

presto e, infine, che le alterazioni evidenziate alla colonna lombare

correlavano con l’età del paziente. Egli aveva peraltro precisato che presupposto

per ammettere un sovraccarico della colonna vertebrale, è l’esistenza di gravi

deformazioni, ovvero di una dismetria degli arti interiori superiore ai 5 cm,

di una situazione consecutiva a un’artrodesi dell’anca oppure di una debolezza

muscolare (quale quella che si osserva dopo una poliomielite). Questo Tribunale

non vede però come ciò possa bastare per dichiarare prevenuto il Prof. __________

nella causa sub judice. Dagli atti di causa non risulta infatti che lo

specialista conosca personalmente , né che si sia in qualche modo già occupato

del caso qui in esame. Il solo fatto che in passato, nell’ambito di una perizia

giudiziaria riguardante tutt’altra fattispecie, egli si sia pronunciato sulla

medesima tematica che si pone in concreto, non fa del dott. __________ un

perito prevenuto. In questo senso, l’insorgente non può essere seguita laddove

sostiene che l’esito della perizia amministrativa risulterebbe già sin d’ora

scontato, e ciò nella misura in cui tale esito dipende ancora dalla

realizzazione, nel caso di specie, di determinate condizioni (presenza

di una grave deformazione, lungo tempo trascorso prima che le alterazioni

diventino sintomatiche, adeguato quadro radiologico).

Del resto, visto il lungo tempo trascorso (i dottori __________ e __________

hanno elaborato la loro perizia nel 2000, quindi un ventennio fa), non può

neppure essere escluso che, nel frattempo, l’esperto proposto dall’assicuratore

abbia modificato il proprio approccio al problema, ricordato che la medicina è

una scienza in continua evoluzione.

Non può inoltre neppure essere ignorato che, nel rispondere ai

quesiti postigli dalle parti, il Prof. __________ sarà tenuto a confrontarsi

con le valutazioni enunciate da altri specialisti (in primo luogo con quelle

dei dottori __________ e __________) e, qualora non dovesse condividerle, dovrà

fornire le relative motivazioni scientifiche.

Infine, e in termini più generali, questa Corte rileva che seguire

la tesi della ricorrente significherebbe considerare prevenuti tutti quei

medici che nella loro pratica clinica hanno già avuto modo di pronunciarsi su

una determinata problematica. Ora, visto che gli incarichi peritali vengono di

regola attribuiti a specialisti e che, proprio in quanto specialisti, il loro

campo di attività è piuttosto circoscritto, ciò si tradurrebbe di fatto

nell’impossibilità di reperire il perito.

In esito a tutto quanto precede, il TCA non può che respingere la

domanda di ricusazione formulata dall’assicurata e, pertanto, confermare il

perito proposto dall’amministrazione (Prof. dott. __________).” (doc. 647)

Nel corso del mese di

luglio 2020, l’assicuratore convenuto ha quindi conferito al dott. __________

il mandato peritale, al quale ha trasmesso le relative domande a cui rispondere

(doc. 650).

Con rapporto del 26

ottobre 2020 (doc. 661), il Prof. __________ ha innanzitutto precisato di aver ritenuto

superfluo visitare personalmente l’assicurata, ragione per la quale per

valutare l’eziologia delle alterazioni degenerative interessanti la colonna

vertebrale, egli si è fondato sulla copiosa documentazione, clinica e

radiologica, messa a sua disposizione (cfr. risposta al quesito n. 1).

Interrogato a proposito

dell’esistenza di un legame causale naturale tra le alterazioni degenerative

lombari e la prolungata deambulazione viziata, l’esperto amministrativo è

pervenuto alla conclusione che, secondo il criterio della verosimiglianza

preponderante, le alterazioni in questione sono espressione del decorso naturale

e che le difficoltà deambulatorie ne costituiscono tutt’al più una possibile

causa. Nella sua valutazione, il Prof. __________ ha tenuto conto della

letteratura medica specialistica e del fatto che, nel caso di specie, i

disturbi alla schiena esistono da lungo tempo (le relative prime indagini

radiologiche hanno avuto luogo già nel 1999), che, in base a quanto emerge

dagli atti, l’assicurata non ha mostrato una grave zoppia perlomeno sino al

2012, che la problematica neurologica è insorta nel 2007 in coincidenza con

l’operazione al ginocchio (è però documentato che disturbi alla schiena

esistevano già in precedenza) e, infine, che esiste una chiara correlazione tra

artrosi del ginocchio e degenerazione dei dischi intervertebrali, riconducibile

a una certa disposizione genetica.

Così come richiesto dalle

parti, il perito amministrativo si è infine confrontato con il parere espresso

dalla Clinica di neurologia dell’Ospedale universitario di __________ nel

rapporto di uscita 30 luglio 2016, dal dott. __________ nella perizia

ortopedica del 20 maggio 2015, dal dott. __________ nella certificazione del 6

aprile 2018 e dai medici fiduciari dell’CO 1, dottori __________ e __________.

Trattandosi del primo

documento, il dott. __________ ha dichiarato condivisibile la valutazione degli

specialisti __________, nella misura in cui hanno qualificato il disturbo

deambulatorio di origine multifattoriale. D’altro canto, egli ha precisato che

la diagnosi di radicolopatia L5 si fonda su una valutazione clinica, l’esame di

RMN eseguito nel 2017 non permettendo di dimostrarne l’esistenza.

Per quanto riguarda il

referto del dott. __________, l’esperto amministrativo ha affermato di non

poter condividere il parere secondo il quale la problematica alla schiena

costituirebbe una conseguenza indiretta della zoppia a sinistra, e ciò con

riferimento alle risultanze del menzionato studio canadese e, soprattutto, del

fatto che non è mai stata documentata una grave zoppia. Inoltre, le alterazioni

degenerative a livello lombare esistevano già 8 anni prima dell’operazione

d’impianto di protesi del ginocchio e della relativa paralisi.

A suo avviso, l’opinione

del dott. __________ secondo la quale può essere attestato un nesso tra la

problematica al ginocchio e la degenerazione dei dischi intervertebrali, è

pertinente nel senso che tale correlazione è ben documentata in letteratura.

D’altro canto, lo specialista della __________ ritiene possibile che la

deambulazione alterata abbia avuto un influsso sulla progrediente

degenerazione. Questa supposizione è condivisibile, tuttavia i riferimenti

menzionati non supportano la sua ipotesi. Lo studio __________ evidenzia la

disposizione all’artrosi ma non fa riferimento a disturbi della deambulazione.

L’astratto di uno studio cinese non è conclusivo e il lavoro originale non è

reperibile in __________.

Per quanto concerne infine

gli apprezzamenti dei fiduciari dell’CO 1, quello del neurologo dott. __________

è sostenibile, alla luce degli esiti oggettivi dell’EMG, laddove si afferma che

la polineuropatia e la radicolopatia L5 non rappresentano delle conseguenze

dirette dell’infortunio. Parimenti sostenibile è la valutazione del dott. __________

circa le alterazioni degenerative del rachide e la problematica algica della

schiena.

2.7

Per

costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale

l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia

giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo

amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U

281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in

BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351

seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza

8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale

federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la

propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il

più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali

rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi

che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU,

discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità

dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova

propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,

anche le certificazioni dei medici curanti.

Trattandosi invece di

perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura

amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati

indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non

esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF

8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante

è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano

motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;

RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss.,

consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile osservare che

se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,

precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri

medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come

farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è

l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in

fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

2.8

Chiamato a

pronunciarsi nella concreta evenienza, questo Tribunale rileva che l’amministrazione

ha incaricato il Prof. dott. __________ di periziare l’assicurato, nel rispetto

della procedura di cui all’art. 44 LPGA (cfr. doc. 631). La domanda di ricusa

del perito designato dall’assicuratore, è quindi stata respinta dal TCA con

sentenza 35.2020.17 del 2 giugno 2020, cresciuta in giudicato (in questo senso,

la rappresentante dell’assicurata è malvenuta a contestare, ancora in questa

sede, la scelta del perito, sollevando generici dubbi circa la sua

imparzialità).

In applicazione della

giurisprudenza federale, le perizie elaborate da medici esterni

all’amministrazione hanno piena

forza probante nell'ambito dell'apprezzamento dei fatti. Il giudice non se ne

scosta se non in presenza di indizi concreti suscettibili di far

dubitare della loro fondatezza (cfr., fra le tante, la STF 9C_168/2020

del 17 marzo 2021 consid. 3.2 e la giurisprudenza ivi menzionata).

Il Tribunale federale ha

sottolineato che le perizie amministrative non vanno messe in dubbio, soltanto

perché esse dovessero giungere a conclusioni diverse dai medici curanti (cfr.

la STF 8C_6/2019 del 26 giugno 2019 consid. 4.1).

Una perizia fondata

sull’art. 44 LPGA ha dunque un valore probatorio maggiore rispetto ai rapporti

medici interni all’amministrazione, ove è sufficiente un minimo dubbio sull'affidabilità e sulla

concludenza degli stessi, perché l'assicurato sia sottoposto a esame medico

esterno (cfr. DTF 135 V 465 consid. 4.7).

2.9

Attentamente vagliato

l’insieme della documentazione agli atti, questo Tribunale ritiene di poter

fondare il proprio giudizio sull’apprezzamento espresso dall’esperto

amministrativo, autorevole specialista di livello universitario proprio nella

materia che qui interessa, secondo il quale è soltanto possibile (ciò

che non basta dal profilo probatorio – cfr. supra, consid. 2.4.) che le

alterazioni degenerative interessanti il rachide lombare costituiscano una

conseguenza delle difficoltà di deambulazione presentate da RI 1 (e, pertanto,

una conseguenza indiretta dell’infortunio assicurato).

Il TCA non ignora che agli

atti figurano pareri specialistici che postulano invece l’esistenza di un tale legame

di causalità naturale. Del resto, è proprio per questa ragione che, con la sentenza

35.2017.113, il TCA aveva ritenuto che vi fossero dei dubbi circa la fondatezza

dell’apprezzamento enunciato dai medici di fiducia dell’amministrazione

(dottori __________ e __________) e rinviato gli atti a quest’ultima affinché

disponesse un approfondimento peritale esterno. Con il proprio referto, il Prof.

dott. __________ ha saputo spiegare, in maniera senz’altro convincente e

approfondita (fondandosi sui dati anamnestici che emergono dall’incarto e fornendo

ampi riferimenti alla letteratura medica), i motivi per i quali, nel caso di

specie, non può essere ammesso che le alterazioni degenerative lombari siano

state provocate dall’andatura viziata della ricorrente.

Tutto ben considerato,

questo Tribunale ritiene che dalla documentazione agli atti non emergano indizi

concreti atti a far dubitare della correttezza del parere espresso dal

dott. __________.

In esito a tutto quanto

precede, è dimostrato, perlomeno con il criterio della verosimiglianza

preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125

V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit.,

p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo

2003, p. 343), che i disturbi interessanti il rachide lombare non si trovano in

nesso causale naturale, né diretto né indiretto, con gli eventi traumatici

occorsi il 6 luglio 1985 e il 2 agosto 2004.

In queste condizioni,

posto che l’CO 1 era legittimato a negare il proprio obbligo a prestazioni al

riguardo, la decisione su opposizione impugnata deve essere confermata in

questa sede.

2.10

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61

lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a

prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo

prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese

processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA

(Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al

tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del

21.

giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In concreto, il ricorso è

del 23 aprile 2021 per cui si applica la nuova disposizione legale. Trattandosi

di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha

previsto di prelevare le spese.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari,

deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere

una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti