35.2021.44
Vetraio caduto da un ponteggio. Spalla destra. Esigibilità confermata. Calcolo economico: anno 2020. No deduzione sociale. NO IMI confermata
16 agosto 2021Italiano52 min
dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2021.44
PC/sc
Lugano
16 agosto 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Paola Carcano, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 3 maggio 2021 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 30 marzo 2021 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 22 febbraio 2017,
verso le ore 11:30, RI 1, nato il __________ 1969, di professione vetraio
presso la __________ di __________ al 100% dal 13 settembre 1986 e, perciò,
assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l'CO 1, mentre si trovava a __________,
è “caduto da un piccolo ponteggio mentre sostituiva un vetro” (doc. 1).
L’ecografia alla spalla destra dell’8 marzo 2017, refertata dal dr. med. __________,
ha messo in evidenza una “Piccola lesione focale compatibile con lesione da
impatto del sovraspinato” (doc. 11).
L’artro-RM della spalla destra del 29 dicembre 2017, refertata sempre dal dr.
med. __________, ha messo in evidenza una “Rottura transmurale che interessa
la porzione anteriore del sovraspinato. Buono il trofismo del ventre muscolare.”
(doc. 18).
Il 14 dicembre 2018 RI 1 si è sottoposto ad un intervento di “Artroscopia
spalla destra, ricostruzione del sovraspinato ed infraspinato dopo tenotomia
del capolungo del bicipite, compressione sottoacromiale”, eseguito dal dr.
med. __________ (doc. 53).
L’istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
L’assicurato si è
sottoposto a svariate sedute di fisioterapia, anche intensa.
Inabile al lavoro al 100% dal giorno dell’infortunio al 12 marzo 2017 e dal 25
ottobre 2018 al 20 agosto 2019, l’assicurato ha ripreso la propria attività
lavorativa abituale al 50% (presenza tutto il giorno con rendimento ridotto del
50%) a partire dal 21 agosto 2019 (doc. 84, 115, 116 e 117).
Nel frattempo, in data 19
aprile 2019 l’assicurato ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI per
adulti giustificata da soli postumi infortunistici (doc. 82).
1.2. Preso atto delle risultanze
della visita __________ dell’11 febbraio 2020 del dr. med. __________,
specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato
locomotore (doc. 148), il 2 ottobre 2020 l'CO 1 ha comunicato all’assicurato la
sospensione delle prestazioni (spese di cura e indennità giornaliera) a
decorrere dal 1° dicembre 2020, ritenuto come secondo il parere del medico __________
ulteriori cure mediche non erano suscettibili di migliorare sostanzialmente la
capacità lavorativa (doc. 184).
1.3. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso (in particolare, dopo avere preso atto anche
della nota inerente la valutazione della menomazione dell’integrità - di
seguito: IMI - del 23 dicembre 2020 del precitato medico __________: doc. 200),
con decisione del 27 gennaio 2021, l’CO 1 ha negato all’assicurato sia una
rendita LAINF (a fronte di un grado di invalidità nullo) sia un’IMI (in assenza
di una menomazione importante dell’integrità fisica: doc. 207).
L’CO 1 ha considerato, nel
2020, un reddito da valido di Fr. 66'768.- (calcolato sulla base delle
indicazioni fornite dal datore di lavoro) e un reddito da invalido di Fr.
69'265.- (determinato sulla base della TA1 2018, attività semplici e
ripetitive, livello 1, uomini, fr. 67'766.67, aggiornato al 2020, senza
applicare alcuna deduzione sociale, cfr. doc. 207).
1.4. In ambito AI, con progetto di
decisione del 1° febbraio 2021, l’Ufficio assicurazione invalidità (in seguito:
UAI) ha preannunciato a RI 1 il riconoscimento di una rendita d’invalidità
intera (grado di invalidità: 50%) dal 1° ottobre 2019 (alla scadenza dell’anno
di attesa; art. 28 LAI) al 31 ottobre 2020 (tre mesi dopo il miglioramento
dello stato di salute: 21 agosto 2019; art. 88a cpv. 1 OAI), stabilendo per il
periodo successivo un grado di invalidità nullo (doc. 209).
1.5. Dopo avere preso atto
dell’opposizione formale del 24 febbraio 2021 (doc. 212), completata il 2 marzo
2021 (doc. 215), dell’assicurato, patrocinato dall’avv. RA 1 e dopo avere
raccolto agli atti l’apprezzamento medico del 16 marzo 2021 (doc. 218) del
precitato medico __________ riguardante l’IMI, con decisione su opposizione del
30 marzo 2021 (doc. 220) l’CO 1 ha confermato la precedente decisione.
1.6. Con tempestivo ricorso del 3
maggio 2021 RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha postulato
l’annullamento della decisione impugnata e, in via principale, “È stabilito
che il reddito da invalido preso considerazione per il raffronto dei redditi da
CO 1 errato e che per il calcolo dello scapito economico il reddito da invalido
da considerare quello reale (all'80%) e non quello ipotetico statistico. È
riconosciuta quindi una rendita d'invalidità Lainf in favore del signor RI 1 a
far tempo dalla fine del versamento delle IG e un'IMI adeguata” e, in via
subordinata, “Al reddito da invalido ipotetico è applicata una deduzione
sociale del 25% ed è riconosciuta quindi una rendita d'invalidità Lainf in
favore del signor RI 1 a far tempo dalla fine del versamento delle IG e un'IMI
adeguata.” e, in via ancora più subordinata, “Gli atti sono ritornati a CO
1 per esperire nuovi accertamenti e emanare una nuova decisione” (cfr. doc.
I, pag. 6 e 7).
Il patrocinatore dell’insorgente
critica l’operato dell’amministra-zione per non avere considerato quale reddito
“da invalido”, quanto effettivamente percepito dal suo cliente nell’attività
abituale (presenza 100% con riduzione di rendimento del 20%), da ritenersi
adeguata secondo l’esigibilità posta dal medico __________. Di modo che, il suo
assistito avrebbe diritto ad una rendita LAINF del 20%, pari al discapito
economico che subisce, con effetto al giorno seguente la sospensione delle indennità
giornaliere LAINF.
Il rappresentante del
ricorrente puntualizza, inoltre, quanto segue:
" Nella
denegatissima ipotesi in cod. lod Tribunale non voglia ritenere corretto, se
non doveroso, decidere in tal senso, si ritiene che CO 1 debba ridefinire
l'esigibilità lavorativa del signor RI 1, ridefinendo altresì il reddito
ipotetico da invalido dal quale si dovrà perlomeno applicare una deduzione
sociale massima del 25%, che sorprendentemente, CO 1 non ha applicato (nemmeno
in misura minore), per tener adeguatamente conto dell'insieme delle difficoltà
che il signor RI 1 avrebbe a percepire il reddito statistico da invalido.
Nello specifico, gli aspetti medici, la formazione, l'età,
l'assenza di qualsivoglia altra esperienza professionale, ma, altresì, il fatto
che l'assicurato si vedrebbe privato di un'attività sicura per un'attività
ipotetica, che, in nessun caso, anche svolgendola al 100% gli permetterebbe di
ottenere il reddito che concretamente può ad oggi ottenere anche solo svolgendo
l'attuale professione all'80%, giustificano una riduzione sociale massima dal
reddito ipotetico da invalido.
Anche in siffatte circostanze, con la deduzione sociale in parola,
dal raffronto dei redditi risulterebbe un grado d'invalidità Lainf indennizzabile
con effetto al giorno seguente la sospensione delle indennità giornaliere
Lainf.
Inoltre contestata anche la negazione di un'IMI che si chiede
venga rivalutata.
La certificazione medica del Dr. __________ del 21 aprile 2021,
conforta le osservazioni fatte dal datore di lavoro in merito alla resa del
signor RI 1 in attività considerate ancora esigibili da CO 1 e che in nessun
caso può essere quantificata al 100% (cfr. rapporto medico).
In subordine si chiede dunque che CO 1 esperisca come richiesto
dal medico in parola una perizia ortopedica e si determini nuovamente in merito
al diritto a una rendita d'invalidità Lainf e a un'IMI in favore del signor RI
1.” (cfr. doc. I, pag. 5 e 6).
A suffragio delle proprie
argomentazioni, l’avv. RA 1 produce, oltre a svariata documentazione già agli
atti (doc. A1-A7), il certificato medico del 21 aprile 2021 del dr. med__________,
specialista FMH in medicina interna generale (doc. A8).
1.7. Nella risposta del 14 maggio
2021 (doc. III), l’CO 1, patrocinato dall’avv. RA 2, ha postulato la reiezione
del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi
di diritto.
1.8. Il 25 maggio 2021 l'avv. RA 1
si è riconfermato nelle proprie tesi e domande (doc. V).
1.9. Il doc. V è stato inviato alla
patrocinatrice dell’CO 1 per conoscenza (doc. VI).
in diritto
in ordine
2.1. Preliminarmente, richiamata
la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2. (si veda anche la STF
8C_14/2018 del 25 aprile 2018), questa Corte rileva che decide questa vertenza
nella sua composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N. 043/2018 del 29 maggio
2018) poiché, come comunicato dall’CO 1 con scritto del 18 ottobre 2018
(relativo a undici vertenze), l’incarto in esame, affidato dall’assicuratore ad
un legale esterno all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria, non è
stato gestito, in seno alla Direzione, dalla giurista di lingua italiana figlia
del Giudice Ivano Ranzanici.
nel merito
2.2. Nel caso concreto, litigiosa
è la questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a negare all’assicurato il
diritto a una rendita d’invalidità e a un’IMI, oppure no.
Non sono invece oggetto di
contestazione, ed esulano quindi dalla presente vertenza, la stabilizzazione
dello stato di salute dell’assicurato al 1° dicembre 2020 e il reddito “da
valido” di fr. 66'758.-.
2.3. Giusta l'art. 18 cpv. 1
LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito
d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA,
è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TF, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha
rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv.
1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase
LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti
di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16
LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che
l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella
sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che
anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità
dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2
seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la
nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza
relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e
invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito
all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda
pure la DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma
gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il danno alla salute
fisica o psichica (fattore medico)
2.
la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e
l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato
(fattore causale).
Nell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,
naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.4. L'invalidità, concetto
essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di
guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché
l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno
alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente
adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire
una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un
esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate
funzioni.
Il medico indicherà per
prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando
quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente
il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella
professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi
aspetti, STF I 871/02 del 20 aprile 2004 e STF I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità, proprio
perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che
l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in
un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
Fatti
I due redditi da porre a
raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su
solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale
ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione
dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica
del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi
sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TF ha avuto modo di
confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro
stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire
pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua
capacità lavorativa (STF U 25/94 del 30 giugno 1994).
La perdita di guadagno
effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -
le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in
generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si
avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente
esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua
capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di
lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a;
conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti
l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente
capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del
lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato,
che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di
lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I. Termine: reddito da
invalido
La misura dell'attività
che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del
danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le
attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza,
per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che
non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione
professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,
rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse
vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o
non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la
possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità
di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro
ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,
cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI
1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994
succitata).
Specifica
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art.
28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa
della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo
l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente
dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado
d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima
di un danno alla salute della stessa gravità."
Considerandi
II. Termine: reddito conseguibile
senza invalidità
Nel determinare il reddito
conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla
situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura
partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta
sostanzialmente stabile (cfr. STF del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci
si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche
rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze
ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,
consid. 5b; 4a, b).
Il grado di invalidità
corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico
conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da
invalido.
2.5
Per costante giurisprudenza,
l’assicurazione per l’invalidità non è vincolata alla valutazione
dell’invalidità dell’assicurazione contro gli infortuni e viceversa (cfr. STF
9C_529/2010 del 24 gennaio 2011; sentenza U 148/06 del 28 agosto 2007, consid.
6, pubblicata in DTF 133 V 549, consid. 6; STF 9C_594/2016 del 18 novembre
2016, consid. 2.4; SVR 2016 UV Nr. 26 c. 2.2; STF 9C_243/2017 del 2 giugno
2017, consid. 4.1; STF 9C_170/2017 dell'8 agosto 2017 consid. 4.4; STF
9C_422/2017 del 18 maggio 2018 consid. 2.2; STCA 32.2015.160 del 5 ottobre
2016, consid. 2.6, STCA 32.2016.90 del 10 aprile 2017, consid. 2.2 e STCA
35.2017.35
del 30 agosto 2017, consid. 2.3; STCA 32.2017.60 del 19 febbraio
2018, consid. 2.4; STCA 32.2017.91 del 14 agosto 2018, consid. 2.4; STCA
32.2018.106
del 13 dicembre 2018, consid. 2.3; STCA 35.2018.76 del 4 marzo
2019, consid. 2.1; STCA 32.2018.158 del 30 luglio 2019, consid. 2.6; STCA
32.2019.47
del 24 febbraio 2020, consid. 2.6; STCA 32.2020.25 del 2 ottobre
2020, consid. 2.6).
2.6
Per quanto concerne l’aspetto
medico, dalle tavole processuali emerge che al termine della visita __________
dell’11 febbraio 2020 (doc. 148) il dr. med. __________, si è così espresso in
merito all’esigibilità lavorativa:
" L'assicurato
può sollevare e portare pesi molto leggeri fino a leggeri tra i 5 i 10 kg fino
all'altezza dei fianchi molto spesso. Può sollevare e portare pesi
medio-pesanti tra i 10 e i 25 kg talvolta.
Di rado può eseguire lavori pesanti tra i 25 e i 45 kg e non più
lavori molto pesanti superiori ai 45 kg. Può sollevare oltre l'altezza pesi
fino a 5 kg spesso e oltre i 5 kg di rado.
Può eseguire il maneggio di attrezzi leggeri e di precisione e
medi molto spesso. Può eseguire il maneggio di attrezzi pesanti e lavoro
manuale rozzo spesso. Di rado può eseguire lavori molto pe-santi. Può eseguire
lavori con la rotazione della mano molto spesso. Può eseguire lavori sopra la testa
talvolta. Nessuna limitazione per lavori in rotazione del busto. Nessuna
limitazione per lavori in posizione seduta e inclinata e in piedi e inclinata
in avanti. Nessuna limitazione per lavori in posi-zione inginocchiata e con
flessione delle ginocchia. Lavori in posizione di lunga durata: nessuna
limitazione in posizione seduta e in piedi e a libera scelta. Nessuna
limitazione per gli spostamenti, camminare fino e oltre 50 m. Molto spesso può
camminare per lunghi e su terreni accidentati. Può salire le scale molto
spesso, può salire su scale a pioli talvolta. Nessuna limitazione nell'uso
delle due mani e stare in equilibrio.”
Il medico __________ ha, poi,
concluso per una capacità lavorativa residua in attività adeguate del 100% (tempo
pieno con un rendimento completo).
Nella concreta evenienza questo
Tribunale ritiene corretta l'esigibilità stabilita dal medico fiduciario e
posta alla base della decisione avversata.
Il TCA non ignora gli svariati
certificati medici agli atti dello specialista curante, dr. med. __________
(cfr., in particolare, i doc. 115, 116, 123, 131, 138, 170 e 175). Tuttavia,
essi non sono atti a sollevare dubbi - nemmeno lievi - circa la fedefacenza
della valutazione operata dal dr. med. __________, dato che si esprimono
unicamente con espresso riferimento alla capacità lavorativa dell’assicurato
nell’attività abituale (50%) e non in merito all’esigibilità lavorativa e alla
capacità lavorativa residua in attività adeguate.
Il TCA non ignora neppure i certificati medici agli atti del medico di famiglia
dell’assicurato, dr. med. __________, in particolare, quello del 13 novembre
2020.
(doc. 197; giusta il quale “(…) Il pz lavora tutto il giorno ma con
rendimento ridotto, deve fare delle pause e soprattutto non può alzare pesi di
più di 20 kg sotto la cintura, dalla cintura alle spalle di 10 kg, sopra le
spalle di 5 kg. La sua capacità lavorativa è quindi limitata, ritengo che abbia
quindi diritto a una rendita parziale di invalidità che gli permetta di poter
continuare a lavorare nell’attuale posto di lavoro come vetraio, e di un
indennizzo.”) e quello del 21 aprile 2021 (doc. A8; giusta il quale: “(…)
Ribadisco quanto ho affermato nel mio precedente scritto del 13.11.20. Il
Signor RI 1 presenta delle limitazioni nell' uso della spalla dx e sotto sforzo
lamenta dolori, le sue prestazioni lavorative sono limitate. Nella valutazione
dell'ortopedico della CO 1 ci si è limitati solo a accertare la mobilità
conservata e alla constatazione della presenza di muscolatura ma non è stata
valutata la capacità dell'uso della spalla dx e dell'arto sup. dx lavorando
quindi contro resistenza e alzando pesi. Le limitazioni che il pz ha riportato
sono da considerare per qualsiasi tipo di lavoro manuale non avendo il pz formazione
professionale per un lavoro di alto tipo.
Nei considerandi della
decisione si afferma che la diminuita integrità deve essere valutata in modo astratto
senza considerare le particolarità del soggetto. Fatto sta che il soggetto Signor
RI 1 ha dei problemi concreti (eventuale perdita del posto di lavoro con
conseguenze socio-famigliari) causate dai postumi di questo infortunio che non
li vengono riconosciuti. Ritengo sia opportuno richiedere il parere di un altro
ortopedico”).
Tuttavia, pure essi non sono atti a sollevare dubbi - nemmeno lievi - circa la
fedefacenza della valutazione operata dal dr. med. __________, con espresso
riguardo alla situazione clinica dell'assicurato, che è stata attentamente e
dettagliatamente vagliata dal precitato medico fiduciario, come pure
dell'esigibilità posta dal medesimo specialista. D'altra parte la valutazione
del medico di famiglia - che è specialista FMH in medicina interna generale e,
quindi, non della materia che qui ci occupa - seppur divergente per quanto
riguarda la valutazione della capacità lavorativa dell’insorgente (in
particolare, con riferimento al rendimento lavorativo dell’assicurato), non
apporta nuovi elementi oggettivi ignorati dal medico fiduciario e va quindi
intesa nel senso di una diversa valutazione delle conseguenze che le patologie
dell’interessato hanno sulla sua capacità di lavoro.
Va peraltro rilevato che gli impedimenti funzionali che presenta l’insorgente
sono quelli che si riscontrano, usualmente, in assicurati che hanno subito
danni alle spalle: in sostanza, si tratta dell'impossibilità di sollevare,
rispettivamente, trasportare pesi anche solo relativamente importanti nonché
d'ingaggiare l'arto superiore interessato in mansioni da eseguire al di sopra
dell'orizzontale (cfr., fra le tante, STCA 35.2018.52 del 12 novembre 2018,
consid. 2.4.3, STCA 35.2018.38 del 10 ottobre 2018, consid. 2.5, STCA
35.2017.109
del 13 giugno 2018, consid. 2.3.5, STCA 35.2017.37 del 23 novembre
2017, consid. 2.6, STCA 35.2017.2 del 2 ottobre 2017, consid. 2.6; STCA
35.1998.63
del 23 novembre 1998 e 35.1998.117 del 29 luglio 1999, confermata
dal TF con pronunzia U 296/99 del 3 gennaio 2000; STCA 35.2018.52 del 12
novembre 2018, consid. 2.4.3, STCA 35.2020.72 dell’8 marzo 2021, consid. 2.4.4).
L'esigibilità indicata dal
medico fiduciario risulta inoltre pure plausibile alla luce dei precedenti
giurisprudenziali, riguardanti assicurati che accusavano limitazioni
nell'utilizzo degli arti superiori (cfr. a questo proposito, STCA 35.2020.1 del
21.
dicembre 2020, consid. 2.4.3, STCA 35.2018.114 del 18 marzo 2019, consid.
2.3.3, STCA 35.2018.52 del 12 novembre 2018, consid. 2.4.3, STCA 35.2018.38 del
10.
ottobre 2018, consid. 2.5, STCA 35.2017.109 del 13 giugno 2018, consid.
2.3.5; STCA 35.2020.72 dell’8 marzo 2021, consid. 2.4.4).
Sempre in merito ai precedenti
giurisprudenziali, riguardanti assicurati che accusavano limitazioni
nell'utilizzo degli arti superiori, giova qui ricordare la STCA 35.2017.37 del
23.
novembre 2017 (che è stata confermata dall’Alta Corte con STF 8C_32/2018 del
7.
gennaio 2019), in particolare il consid. 2.6 nel quale il TCA ha rilevato
quanto segue:
" (…) Ad
esempio, in una pronunzia inedita del 12 novembre 1996, l’allora TFA (dal 1°
gennaio 2007: TF) ha, ad esempio, ritenuto realistica la possibilità di mettere
a frutto la restante capacità lavorativa in attività cosiddette sostitutive,
trattandosi di un assicurato cinquantacinquenne che - a causa dei postumi
infortunistici interessanti, in particolare, la spalla destra - era impedito
nel sollevare pesi superiori ai 10 kg lungo tutto l'asse corporeo. La mobilità
era ridotta di 2/3, certi movimenti non erano più possibili, come ad esempio,
il sollevamento del braccio oltre i 60°, di modo che il braccio destro poteva
unicamente servire come aiuto per il braccio adominante.
In una sentenza 35.1997.23 dell'11 settembre 2000 - integralmente
confermata dal TFA con sentenza U 449/00 dell'8 maggio 2002 - questo Tribunale
ha riconosciuto come reintegrabile nel mondo del lavoro, un'assicurata che,
secondo l'avviso dei medici, presentava una mano sinistra infortunata
praticamente inutilizzabile, fatta eccezione per delle prese a tre dita senza
forza.
Il TFA è pervenuto alla medesima conclusione in una sentenza U 240/99 del 7 agosto 2001, parzialmente pubblicata in RAMI 2001 U 439, p.
347ss., concernente un assicurato che, a causa dei disturbi e dei deficit
funzionali all'estremità superiore destra, è stato dichiarato in grado di
svolgere lavori manuali molto leggeri, che non richiedono l'impiego di forza
con la mano destra, e il sollevamento di pesi superiori ai 2 kg (e pertanto
ritenuto praticamente monco di una mano).
In una sentenza 35.2002.88 del 14 aprile 2003, cresciuta
incontestata in giudicato, questa Corte ha giudicato completamente abile in
attività leggere dal profilo dell'impegno fisico, comportanti in prevalenza dei
compiti di sorveglianza, un assicurato che, a causa di un, citiamo:
"importante deficit funzionale e ipotrofia muscolare all'emicinto
scapolare destro. Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il gomito
flesso, rotazione interna solo fino all'altezza del trocantere. Ipersensibilità
nella regione del deltoide in corrispondenza del territorio di innervazione del
nervo ascellare", il medico di fiducia dell'assicuratore aveva ritenuto,
citiamo: "… limitato nelle attività lavorative che richiedono l'ingaggio
dell'arto superiore destro al di sopra della vita, scostato dal tronco, così
come nei movimenti di rotazione. Limitato l'uso di utensili, rispettivamente,
macchinari vibranti e contundenti. Trasporto di pesi possibile solo con il
braccio pendente, sollevamento di pesi solo al massimo fino al di sotto della
vita, tenendo l'arto superiore destro accostato al tronco." (cfr. STCA
succitata, consid. 2.6.).
Con un giudizio I 27/06 e U 18/06 del 24 agosto 2006, consid.
5.2.3, il TFA ha considerato in grado di svolgere a tempo pieno semplici
mansioni di sorveglianza, rispettivamente, di controllo, così come lavori in un
chiosco nonché attività ausiliarie nel campo della gastronomia o in un
magazzino, un assicurato, nato nel 1948, che soffriva di dolori cronici alla
spalla destra con irradiazione al braccio destro, di un’importante rottura
della cuffia dei rotatori a destra (con rottura completa del tendine dei
muscoli sovra- e infraspinato, rottura parziale del tendine sottoscapolare e
lussazione del tendine del bicipite), di un’artrosi dell’articolazione
acromio-claveare e di una persistente pseudoparalisi del braccio destro
(diagnosi differenziale: spalla congelata post-traumatica).
Anche nella STFA U 200/02 del 20 maggio 2003 consid. 2.2,
riguardante un’assicurata, la quale, a causa di un infortunio professionale
alla mano sinistra adominante, aveva subito l’amputazione del pollice,
dell’indice e del medio, come pure una frattura pluriframmentaria della falange
basale con instabilità a livello delle articolazioni interfalangee
dell’anulare, divenendo praticamente monca di una mano, l’Alta Corte ha ammesso
una piena capacità lavorativa dal profilo ortopedico.
In una sentenza 8C_260/2011 del 25 luglio 2011, il TF ha
dichiarato in grado di svolgere a tempo pieno attività lavorative leggere non
bimanuali, un assicurato che presentava una paralisi, da parziale a completa,
della muscolatura della spalla e del braccio destro dominante.
Ad un’analoga conclusione è giunta l’Alta Corte in un’altra
sentenza 8C_311/2015 del 22 gennaio 2016, concernente un assicurato, il quale,
per evitare di cadere mentre era intento a scaricare un camion, si era
attaccato con il braccio destro alla sponda dello stesso, avvertendo
immediatamente forti dolori all’arto superiore in questione.
In una sentenza 35.2013.74 dell’8 settembre 2014, il TCA ha
confermato la decisione con la quale un falegname, che ha subìto l’amputazione
dell’avambraccio destro (dominante) nell’utilizzare una sega circolare, è stato
ritenuto totalmente abile in attività leggere dal profilo del
sollevamento/trasporto di pesi e della manipolazione di attrezzi (anche di
precisione), che non richiedono l’utilizzo di entrambi gli arti superiori.
Vedi, infine, anche la sentenza di questa Corte 35.2014.57 del 4
maggio 2015, confermata con STF 8C_396/2015 del 17 settembre 2015, nella quale,
nonostante l’infortunio alla spalla sinistra, un assicurato è stato ritenuto
inabile in maniera praticamente completa nel lavoro di smontaggio delle
carcasse per il recupero dei pezzi di ricambio, ma in grado di svolgere, a
tempo pieno, un’attività lavorativa leggera.
In una sentenza 35.2016.43 del 22 settembre 2016 questo Tribunale
ha ritenuto accertato che, nonostante il danno alla salute infortunistico,
l'assicurato (di professione "tassametrista-impiegato-operaio", che -
mentre usciva dalla doccia al proprio domicilio - era caduto, riportando un
trauma distorsivo alla spalla destra con lesione transumorale della cuffia
rotatoria a livello di sovraspinato e nella porzione craniale del
sottoscapolare e, successivamente - mentre andava a prendere l'automobile al
proprio domicilio - è scivolato sul ghiaccio, cadendo in avanti con ricezione
su entrambi i polsi e dolori di contraccolpo ad entrambe le spalle e riportando
una re-rerottura della cuffia dei rotatori della spalla sinistra e una rottura
della cuffia dei rotatori della spalla destra) era in grado di svolgere a tempo
pieno e con un rendimento completo, un’attività lavorativa compatibile con le
limitazioni derivanti dal danno alla salute infortunistico subito alle spalle.
In una sentenza 35.2015.131 del 21 novembre 2016 questo Tribunale
ha ritenuto accertato che, nonostante il danno alla salute infortunistico, l'assicurato
(di professione "autista" con qualifica di
"impiegato-operaio", che - mentre stava caricando il camion - era
caduto dalla rampa di carico, riportando una frattura del capitello radiale
sinistro tipo Mason II e una frattura composta dello spigolo esterno del
processo coronoideo dell'ulna) era in grado di svolgere a tempo pieno e con un
rendimento completo, un’attività lavorativa compatibile con le limitazioni
derivanti dal danno alla salute infortunistico subito al gomito sinistro
(adominante).
In una sentenza 35.2016.89 del 13 febbraio 2017 questo Tribunale
ha ritenuto accertato che, nonostante il danno alla salute infortunistico,
l'assicurato (di professione "muratore" che, a causa di un infortunio
professionale con una sega circolare, aveva subito un intervento di amputazione
trans-P2 del IV dito a destra) era in grado di svolgere a tempo pieno e con un
rendimento completo, un'attività lavorativa compatibile con le limitazioni
derivanti dal danno alla salute infortunistico alla mano destra (dominante), e,
quindi, un lavoro leggero dal profilo del sollevamento/trasporto di pesi e
della manipolazione di attrezzi (anche di precisione) che non richiede
un'ottima presa della mano destra e sinistra nel contempo rispettivamente
un'ottima agilità di ambedue le mani contemporaneamente.
In una sentenza 35.2016.103 del 23 marzo 2017 questo Tribunale ha
ritenuto accertato che, nonostante il danno alla salute infortunistico,
l'assicurato (di professione "parrucchiere" che, a causa di tre
infortuni non professionali, aveva riportato delle limitazioni al gomito
sinistro dominante), era in grado di svolgere a tempo pieno e con un rendimento
completo, un'attività lavorativa compatibile con le limitazioni derivanti dal
danno alla salute infortunistico (e più precisamente: prevalentemente impedito
nei movimenti ripetitivi di flesso-estensione e di pro-supinazione del gomito
sinistro specie se contro resistenza o con pesi superiori i kg. 2-3 e possibile
l'esecuzione ripetitiva di non più di 3-4 movimenti al minuto).
Infine, in una sentenza 35.2017.10 del 22 giugno 2017, il TCA ha
giudicato completamente abile al lavoro in attività sostitutive adeguate, un
assicurato che presentava uno stato dopo contusione del dorso della mano destra
con sviluppo di una malattia di Sudeck che aveva portato a esiti tragici in una
situazione paragonabile a un amputato del braccio destro.
Va inoltre rilevato che il concetto d’invalidità è riferito a un
mercato del lavoro equilibrato, nozione quest’ultima teorica e astratta
implicante, da una parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di
manodopera e, dall’altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da
offrire una gamma di posti di lavoro diversificati (cfr. DTF 110 V 273 e
Jean-Maurice Frésard/Margit Moser-Szeless, in Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, 2a edizione, n. 170 p. 899).
Il mercato del lavoro accessibile ai lavoratori non qualificati è
in generale limitato a dei lavori di manodopera o ad altre attività fisiche
(RCC 1989 p. 331 consid. 4a). Tuttavia, nell'industria e nell'artigianato, le
attività fisicamente pesanti vengono eseguite sempre più spesso tramite delle
macchine, motivo per cui aumentano le attività di controllo e sorveglianza che
possono essere svolte da personale non qualificato o semi qualificato (SVR 2002
UV Nr. 15 p. 49 consid. 3b; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; STF 8C_709/2008 del 3
aprile 2009 consid. 2.3.).
In una sentenza 8C_971/2008 del 23 marzo 2009, l’Alta Corte ha
ribadito che anche per gli assicurati funzionalmente monchi di un braccio,
esiste un mercato del lavoro sufficientemente ampio: (…).
Questa giurisprudenza è stata ulteriormente confermata con la STF
8C_451/2016 del 17 ottobre 2016 consid. 5.1, pubblicata in SVR 2017 Nr. 20
consid. 5.1, in cui l’Alta Corte ha ribadito che sul mercato equilibrato del
lavoro vi sono possibilità d’occupazione sufficientemente realistiche per
persone che vanno ritenute funzionalmente monche di un braccio e che inoltre
possono ancora eseguire soltanto dei lavori leggeri (cfr., fra le tante, STCA
35.2017.2
del 2 ottobre 2017, consid. 2.6).” (STCA 35.2020.72 dell’8 marzo
2021, consid. 2.4.4)
In conclusione, il TCA non ha
quindi motivo di scostarsi dalle considerazioni espresse dal medico fiduciario,
che ha proceduto ad una visita personale accurata dell'assicurato, è
specialista della materia che qui ci occupa e vanta pure un’ampia esperienza in
materia di medicina assicurativa.
Alla luce di quanto appena
esposto, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di
intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle
conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V
233.
consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati;
Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551
e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht,
tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr.
anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997,
pag. 221), è da ritenere dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza
preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali
(DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti), che RI 1 è in grado di
svolgere un’attività lavorativa adeguata (ovvero rispettosa dei limiti indicati
dal medico __________, dr. med. __________) a tempo pieno e con un rendimento
completo, compatibile con le limitazioni derivanti dal danno alla salute
infortunistico.
Le censure ricorsuali volte a
contestare l'esigibilità in attività adeguate (in particolare, che non
sarebbero esigibili con un rendimento completo: “La certificazione medica
del Dr. __________ del 21 aprile 2021, conforta le osservazioni fatte dal
datore di lavoro in merito alla resa del signor RI 1 in attività considerate
ancora esigibili da CO 1 e che in nessun caso può essere quantificata al 100% (cfr.
rapporto medico)”: cfr. doc I, pag. 6; n.d.r.: la sottolineatura non è
della redattrice) del patrocinatore dell'insorgente vanno, dunque, respinte.
Da ultimo, il TCA non ignora
che il ricorrente al momento della decisione su opposizione avversata era da
poco 52enne. In proposito, è utile segnalare che, in materia di assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni (diversa è la situazione in materia di
assicurazione per l’invalidità), qualora l’età costituisca la causa essenziale
che impedisce all’insorgente di mettere a frutto la sua restante capacità
lavorativa in attività medicalmente adeguate, l’art. 28 cpv. 4 OAINF (cfr. consid.
2.4) dispone che per la valutazione del grado d’invalidità sono determinanti i
redditi che potrebbe conseguire un assicurato di mezza età (l’età media si
situa intorno ai 42 o tra i 40 e i 45 anni – cfr. DTF 122 V 418 consid. 1b, 426
consid. 2), portatore dei medesimi postumi infortunistici. In virtù della norma
in questione, si deve fare astrazione dal fattore età non soltanto per la
fissazione del reddito da invalido, ma anche per stabilire il reddito da valido
(DTF 114 V 310 consid. 2; consid. 7b/aa non pubblicato della sentenza DTF 122 V
426; cfr., per un caso riguardante un assicurato, al momento della decisione su
opposizione impugnata, da poco 57enne, STCA 35.2018.114 del 18 marzo 2019,
consid. 2.3.3; per un caso riguardante un assicurato, al momento della
decisione su opposizione impugnata, da poco 64enne, STCA 35.2018.52 del 12
novembre 2018, consid. 2.3.3; cfr. per un caso riguardante un assicurato, al
momento della decisione su opposizione impugnata, era quasi 57enne, STCA
35.2020.72
dell’8 marzo 2021, consid. 2.4.4).
2.7
Si tratta ora di valutare le
conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.
Preliminarmente va
ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato
il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222;
cfr., pure, STF del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3
febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18
ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr.
11.
e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STF
del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
Nel caso di specie sono quindi determinanti, come correttamente ritenuto
dall’amministrazione, i dati del 2020, essendo stato ritenuto lo stato
di salute stabilizzato a partire dal 1° dicembre 2020 (cfr. consid. 2.2).
2.8
Per quanto concerne il reddito
da valido, secondo l’assicuratore infortuni resistente, nella decisione
avversata, senza il danno alla salute infortunistico, RI 1, nel 2020, avrebbe
realizzato un guadagno annuo lordo di fr. 66’758.00 (doc. 220, pag. 5).
Il dato di fr. 66’758.00,
desunto dalle indicazioni fornite diretta-mente dal datore di lavoro (__________
di __________) il 30 novembre 2020 (doc. 199 e 205) e non contestato dal
ricorrente, può senz’altro essere fatto proprio da questa Corte.
Il "reddito da
valido" per il 2020 ammonta, quindi, a fr. 66'758.-.
2.9
Per quanto concerne il reddito
da invalido, secondo l’assicuratore infortuni resistente, nella decisione
avversata, con il danno alla salute infortunistico, RI 1, nel 2020, avrebbe
realizzato un guadagno annuo lordo di fr. 69'265.00.
Il salario “da invalido” è
stato quantificato “facendo capo ai dati pubblicati dall'Ufficio federale di
statistica. Dall'ultima inchiesta sulla struttura dei salari (RSS) risulta che
un operaio chiamato a svolgere lavori semplici di tipo fisico o manuale non
qualificati percepiva mediamente nel 2018 (TA1 livello 1), tenuto conto
dell'orario settimanale medio determinante, un salario complessivo di fr.
67'766.67 (fr. 5'417.--: 40 ore x 41.7 ore x 12 mesi). Vista l'evoluzione
nominale dei salari si giunge nel 2020, e cioè al momento della chiusura
dell'infortunio così come lo insegna la giurisprudenza ad un ammontare di fr.
69'265.47.” (doc. 220, pag. 4).
Con l’impugnativa il rappresentante del ricorrente critica l’operato
dell’amministrazione per non avere considerato quale reddito “da invalido”,
quanto effettivamente percepito dal suo cliente nell’attività abituale
(presenza 100% con riduzione di rendimento del 20%), da ritenersi adeguata
secondo l’esigibilità posta dal medico __________.
Chiamato ora a
pronunciarsi il TCA osserva che l’assicurato presenta una capacità lavorativa
residua del 100% (presenza e rendimento) in attività adeguate (semplici,
ripetitive e leggere: cfr. consid. 2.6).
L’attività abituale non è
più esigibile a tempo pieno e con pieno rendimento. Essa è mediamente pesante
e, pertanto, non rispettosa dell’esigibilità lavorativa posta dal medico __________
(cfr. doc. 133, 138, 176 e 181). Del resto, lo stesso specialista curante
dell’insorgente, dr. med. __________ l’ha ritenuta esigibile al 50% (cfr., in
particolare, i doc. 115, 116, 123, 131, 138, 170 e 175).
In siffatte circostanze,
la censura ricorsuale del patrocinatore all’operato dell’CO 1, per non avere
considerato quale reddito “da invalido” quanto effettivamente percepito dal suo
assistito con l’attuale lavoro non può essere condivisa.
A questo proposito giova
qui infatti ricordare che, secondo la giurisprudenza, una delle condizioni
necessarie affinché la perdita di guadagno concreta possa essere considerata
perdita di guadagno computabile, è quella che l'interessato eserciti
un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve ritenere che
sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua. Se ciò non è il caso,
l’assicurato può essere obbligato a lasciare il suo posto di lavoro o persino a
mettere fine alla sua attività indipendente a profitto di un’attività più
rimunerata o ancora ad accettare un impiego che lo costringa a cambiare
domicilio, tutto ciò in virtù del suo obbligo di ridurre il danno risultante
dall’invalidità (cfr. STF 8C_771/2011 del 15 novembre 2012 consid. 3 e i
riferimenti ivi menzionati; STCA 35.2019.39 del 21 ottobre 2019, consid. 2.10).
Stante quanto precede, l’importo
di fr. 69'265.47 - desunto dalla TA1 2018, attività semplici e ripetitive,
livello di qualifica 1, uomini, riportato sulle 41.7 ore e aggiornato al 2020 -
può essere fatto proprio da questa Corte.
2.9.1
Su tale cifra la CO 1 non ha
operato alcuna riduzione sociale nella decisione avversata (doc. 220, pag. 5).
Il rappresentante
dell’insorgente critica l’operato dell’CO 1. Egli ritiene, infatti, che nel
caso di specie l’assicuratore contro gli infortuni avrebbe dovuto riconoscere la
riduzione sociale massima del 25%, “per tener adeguatamente conto
dell'insieme delle difficoltà che il signor RI 1 avrebbe a percepire il reddito
statistico da invalido. Nello specifico, gli aspetti medici, la formazione,
l'età, l'assenza di qualsivoglia altra esperienza professionale, ma, altresì,
il fatto che l'assicurato si vedrebbe privato di un'attività sicura per
un'attività ipotetica, che, in nessun caso, anche svolgendola al 100% gli
permetterebbe di ottenere il reddito che concretamente può ad oggi ottenere
anche solo svolgendo l'attuale professione all'80%, giustificano una riduzione
sociale massima dal reddito ipotetico da invalido”. (doc. I, pag. 5 e 6).
Al proposito, il TCA
ricorda che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni
invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TF ha precisato, al
riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico
permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire
sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione
globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente
motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo
apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid.
5b/cc).
Con sentenza 9C_179/2013
del 26 agosto 2013 al consid. 5.4 il TF ha confermato il principio posto dal
TCA secondo cui la riduzione del salario statistico deve avvenire tramite
l’utilizzo di multipli di 5, ritenuto come l’applicazione di tassi più
frazionati si rivelerebbe problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero
difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede
giudiziaria. Questa giurisprudenza è stata confermata anche nella sentenza
9C_767/2015 del 19 aprile 2016 al consid. 4.6.
Con sentenza 8C_80/2013
del 17 gennaio 2014 al consid. 4.2 il TF ha rammentato che non è necessario
procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione
come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la nazionalità, la
categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso d’occupazione. Occorre
piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei limiti del potere di
apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito da invalido, tenuto
conto dell’insieme delle circostanze concrete.
La più recente
giurisprudenza federale ha stabilito che il livello di qualifica 1 dei dati RSS
comprende già tutta una serie di attività leggere, che tengono conto di molte
limitazioni. In altre parole, possono essere considerate sotto il cappello
delle limitazioni funzionali solo circostanze che in un mercato equilibrato del
lavoro devono essere considerate come eccezionali. Negli altri casi non viene
applicata nessuna deduzione a questo titolo neppure se la capacità lavorativa è
totale in attività adeguate e non si pone dunque il problema di un’indebita
doppia deduzione (sentenze 8C_495/2019 dell'11 dicembre 2019 consid. 4.2.2 con
riferimento e 8C_82/2019 del 19 settembre 2019 consid. 6.3.2; 8C_730/2019 del
10.
giugno 2020 consid. 4.4.4; 8C_765/2019 del 10 giugno 2020 consid. 5.4.4;
8C_9/2020 del 10 giugno 2020 consid. 4.4.4; in questo senso, si veda pure Ares
Bernasconi, “8C_9/2020 du 10 juin 2020 - Abattement sur le revenu d’invalide
selon l’ATF 126 V 75”, in SZS/RSAS 1/2021 n. 49).
Occorre inoltre ricordare
che le limitazioni mediche già incluse nell'esame della capacità lavorativa
residua non devono influire ulteriormente nella disamina della riduzione del
reddito da invalido e a un conteggio doppio del medesimo aspetto: la sola
circostanza che per l'assicurato siano esigibili soltanto attività leggere fino
medio complesse non giustifica anche in caso di una capacità lavorativa
limitata una riduzione aggiuntiva dovuta alle limitazioni personali (sentenze
8C_805/2016 del 22 marzo 2017 consid. 3.1 e 3.4.2 e 9C_846/2014 del 22 gennaio
2015.
consid. 4.1.1 con riferimenti).
Nel caso di specie, dalla
documentazione agli atti emerge che, nonostante il danno salute, l’assicurato
sarebbe ancora in grado di svolgere, senza limiti di tempo o di rendimento,
un’attività adeguata (cfr. supra, consid. 2.6).
Secondo questo Tribunale,
tenuto conto dell’esigibilità appena descritta, occorre ammettere che il
ricorrente beneficia di un ventaglio di attività sostitutive esigibili ancora
sufficientemente ampio, motivo per il quale una decurtazione non sarebbe
giustificata (in questo senso, si veda, ad esempio, la STF 8C_122/2019 del 10
settembre 2019 consid. 4.3.1.4, concernente un assicurato i cui limiti funzionali
riguardavano i movimenti ripetitivi del gomito destro e il trasporto di pesi
superiori a 7 kg, precisato che quest’ultimo costituiva un valore massimo nel
senso che il trasporto di pesi, anche di minore entità, doveva alternarsi a
periodi di riposo per il braccio destro, la STF 8C_174/2019 consid. 5.2.2,
riguardante un’assicurata in grado di impiegare il suo arto superiore sinistro
soltanto in attività leggere e non ripetitive oppure la STCA 35.2019.73 del 22
gennaio 2020 consid. 2.4.6, concernente un assicurato, vittima di un infortunio
all’arto superiore dominante, che è stato ritenuto ancora in grado di svolgere,
a tempo pieno e con un rendimento completo, un’attività lavorativa leggera, in
cui potesse evitare di sollevare/trasportare pesi superiori ai 5 kg e di
svolgere mansioni sopra il livello delle spalle). Da notare che, in base a
quanto risulta dagli atti medici, il qui ricorrente non può essere considerato
alla stregua di un individuo di fatto in grado di utilizzare un’unica mano/un
unico braccio [faktische Einhändigkeit/Einarmigkeit], situazione che, in
base alla giurisprudenza, avrebbe giustificato una riduzione sociale (cfr., ad
esempio, la STF 8C_383/2020 del 21 settembre 2020 consid. 4.2.2).
Va anche osservato che il
fatto di avere una limitata formazione professionale non giustifica ulteriori
decurtazioni, considerato che le attività adeguate entranti in linea di conto
(livello di qualifica 4, semplici e ripetitive) non richiedono né un’esperienza
professionale diversificata, né un grado di istruzione particolare (cfr., tra
le tante, la STF 8C_603/2020 del 4 dicembre 2020 consid. 6.2, 8C_122/2019 del
10.
settembre 2019 consid. 4.3.2 e la 8C_46/2018 dell’11 gennaio 2019 consid.
4.4; cfr. in questo senso anche la DTF 137 V 71 consid. 5.3. e SVR 2002 n. U 15
p. 49 consid. 3b; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009
consid. 2.3).
Nella STF 8C_482/2016 del
15.
settembre 2016 pubblicata in SVR 2017 IV Nr. 17 l’Alta Corte ha ribadito che
in caso d’applicazione del livello di qualifiche 4 della RSS 2010 sono già
considerate le carenti conoscenze linguistiche. Trattandosi di lavori ausiliari
il fattore età non gioca imperativamente un effetto di riduzione sui salari
(cfr. STF 8C_482/2016 del 15 settembre 2016, consid. 5.4.2).
Per quanto concerne infine
il fattore età, anche se si volesse ritenere giustificato applicare a tale
titolo una decurtazione (del 5%) sul reddito statistico da invalido, e ciò
tenuto conto di quanto è stato precisato nella DTF 146 V 16 (in proposito, si
veda pure la STF 8C_433/2020 del 15 ottobre 2020 consid. 8.2.3 e, da ultimo, la
STF 8C_597/2020 del 16 giugno 2021 consid. 5.2), ciò non basterebbe comunque a raggiungere
la soglia minima legale del 10%, come si vedrà meglio al consid. 2.10.
Alla luce di quanto appena
esposto e tenuto pure conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle
assicurazioni sociali nel sostituire il proprio apprezzamento a quello
dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393 consid. 3.3), questa Corte
ritiene che, non operando alcuna deduzione sociale, l’CO 1 non abbia abusato
del proprio potere di apprezzamento.
Il "reddito da
invalido" ammonta, quindi, per il 2020 a fr. 69'265.47.
Il grado di invalidità del
ricorrente, stabilito confrontando i fr. 69'265.47 (cfr. consid. 2.9.1) annui
al reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto il danno
alla salute infortunistico (e cioè fr. 66'758.-: cfr. consid. 2.8) è nullo.
Va qui la pena di
ricordare che in una STF 8C_215/2015 del 17 novembre 2015 nella quale il TF ha
confermato un salario da valido di fr. 57'600.- e un salario da invalido di fr.
60'463.- fissato sulla base del metodo delle DPL, osservando - in particolare
al consid. 4.2 - quanto segue:
" (…) Die SUVA ermittelte aufgrund der DAP-Zahlen ein
Invalideneinkommen von Fr. 60'463.-. Vergleicht man diesen Wert mit dem von der
SUVA auf Fr. 57'600.- bemessenen Valideneinkommen, so ergibt sich ein negativer
Invaliditätsgrad. Soweit der Beschwerdeführer bereits daraus schliesst, die Bemessung
nach den DAP-Zahlen sei unzulässig, ist Folgendes festzuhalten: Zur Ermittlung
des Valideneinkommens ist rechtsprechungsgemäss entscheidend, was die
versicherte Person im Zeitpunkt des frühest möglichen Rentenbeginns nach dem
Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit als Gesunde tatsächlich
verdient hätte. Dabei wird in der Regel am zuletzt erzielten, nötigenfalls der
Teuerung und der realen Einkommensentwicklung angepassten Verdienst angeknüpft,
da es empirischer Erfahrung entspricht, dass die bisherige Tätigkeit ohne
Gesundheitsschaden fortgesetzt worden wäre. Ausnahmen müssen mit überwiegender
Wahrscheinlichkeit erstellt sein (BGE 129 V 222 E. 4.3.1 S. 224 mit Hinweisen).
Dispositivo
Negative Invaliditätsgrade können resultieren, da demnach gemäss der allgemeinen
Methode des Einkommensvergleichs jener Verdienst, welchen der Versicherte ohne
Gesundheitsschaden auf dem konkreten Arbeitsmarkt überwiegend wahrscheinlich
erzielen würde, in Beziehung gesetzt wird mit jenem Einkommen, das er trotz des
Gesundheitsschadens auf dem hypothetischen ausgeglichenen Arbeitsmarkt noch
erzielen könnte (vgl. zu dieser Problematik: Rumo-Jungo/Holzer, Bundesgesetz
über die Unfallversicherung, 4. Aufl. 2012, S. 126 f.). Negative
Invaliditätsgrade sind somit eine Folge der Rechtsprechung zur Bemessung des
Valideneinkommens und können sich unabhängig von der Methode (LSE oder DAP),
nach der das Invalideneinkommen bemessen wird, ergeben. (…)"
(cfr., per dei casi
analoghi, anche STCA 35.2018.69 dell’11 febbraio 2019, consid. 2.3.9., ove sono
stati considerati un reddito da valido di fr. 48'750.- e un salario da invalido
di fr. 52'860.40 e la 32.2018.180 del 4 settembre 2019, consid. 2.8, ove sono
stati considerati un reddito da valido di fr. 50’560.- e un salario da invalido
di fr. 63'790.80; si veda pure la STCA 35.2020.50 del 14 dicembre 2020, consid.
2.4.6; si veda pure la STCA 35.2020.51 dell’8 febbraio 2021, consid. 2.10).
A ragione dunque l'CO 1
non ha riconosciuto il diritto ad una rendita LAINF, non raggiungendo il grado
d’invalidità la soglia pensionabile del 10%. La decisione dell'CO 1 che nega il
diritto a una rendita d’invalidità va, di conseguenza, confermata.
2.10. Diritto a un'indennità
per menomazione all’integrità?
2.10.1. Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF,
l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in seguito all'infortunio,
accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale.
Tale indennità è assegnata
in forma di prestazione in capitale.
Essa non deve superare
l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed
è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il Consiglio federale
emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1
e 2 LAINF).
2.10.2. L'art. 36 cpv. 1 OAINF
definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24
LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente
sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità e importante se
l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In questa valutazione
dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle
circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la
gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici
senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto
privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p.
42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).
La parte della riparazione
del torto morale contemplata dagli
artt. 24ss. LAINF è,
dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il
pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr.
GHÈLEW/RAMELET/RITTER, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, Losanna
1992, p. 121).
2.10.3. Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF,
l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.
Una tabella elenca una
serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo,
corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno
assicurato.
Questa tabella -
riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr.
RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48
p. 235 consid. 2a e
sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso
normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le menomazioni
extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per
menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).
La perdita totale dell'uso
di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita
parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna
indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al
5% (cifra 2 dell'allegato).
Se più menomazioni
all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono
concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.
36 cpv. 3 1a frase OAINF).
Si prende in
considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione
dell'integrità. È possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali,
ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4
OAINF).
Peggioramenti non
prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel caso in cui un
pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la
revisione dell'indennità per
menomazione è, di
principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,
quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto pronosticato
(cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).
2.10.4. L’CO 1 ha allestito una serie
di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella
dell'ordinanza.
Semplici direttive di
natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il
giudice (cfr. STF I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STF
del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).
Tuttavia, nella misura in
cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di
trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3
all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157,
consid. 3a).
2.10.5. Nella concreta evenienza, con
decisione del 27 gennaio 2021 (doc. 207) confermata su opposizione il 30 marzo
2021 (doc. 220), l’CO 1 ha negato all’assicurato un’IMI, in assenza di una
menomazione importante dell’integrità fisica alla spalla destra.
Il patrocinatore
dell’assicurato ha contestato pure la negazione di un'IMI e chiede che venga
rivalutata sulla base di una perizia ortopedica (doc. I, pag. 6).
Dalle tavole processuali
emerge che l’amministrazione si fondata sull’apprezzamento medico del 16 marzo
2021 (doc. 218) del dr. med. __________, giusta il quale:
" Generalmente
un eventuale diritto ad IMI viene motivato secondo le tabelle CO 1.
In questo caso, dove siamo confrontati con la riparazione di una
lesione degenerativa che mostra oggettivamente una mobilità libera e non
limitata con unicamente dolore eseguendo lavori sotto aumentato sforzo con la
mano adominante, secondo le tabelle CO 1 non persiste un diritto ad IMI. La
lesione è stata riparata nel 2018 ed i molteplici esami/visite hanno mostrato
una corretta inserzione del tendine con una evidente buona muscolatura. In
particolare, alle visite ä stato anche ri-scontrato che l'assicurato non ha
perso il suo volume muscolare e la funzionalità della cuffia viene mostrata con
una mobilità libera come a destra. I dolori che l'assicurato accusa non sono
valutabili né trovano una evidente patologia che può spiegare questa riduzione.
È già stata espressa una esigibilità lavorativa che permette all'assicurato una
piena abilità lavorativa sul mercato globale con solo minime limitazioni
concernenti il carico di peso per la mano sinistra.
In questo stato non entra in considerazione una valutazione IMI e
quindi non è giustificato un beneficio della stessa.”
Chiamato ora a pronunciarsi, il
TCA osserva che non ha motivo di scostarsi da quanto deciso dall'CO 1. In
effetti, a fronte di una questione squisitamente medica, tenuto conto che,
secondo la giurisprudenza federale, l'indennità per menomazione dell'integrità
si valuta sulla base di constatazioni mediche, ciò che significa che
l'ammontare dell'IMI non dipende dalle circostanze particolari del caso
concreto, bensì da un apprezzamento medico-teorico della menomazione fisica o
psichica, a prescindere da fattori soggettivi (DTF 115 V 147 consid. 1, 113 V
121 consid. 4b e riferimenti ivi menzionati; RAMI 2000 U 362, p. 43; cfr.,
pure, STCA 35.2001.71 del 12 dicembre 2001, confermata dal TF con pronunzia U 14/02 del 28 giugno 2002; cfr., altresì, FREI, Die Integritätsentschädigung
nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Tesi
Friborgo 1998, p. 40s.), questo Tribunale ritiene di poter validamente fondare
il proprio giudizio sulla valutazione enunciata dal dr. med. __________,
specialista che vanta un’ampia esperienza in materia di medicina assicurativa e
infortunistica.
Tanto più che la valutazione
dello specialista dell'CO 1 non è stata smentita da certificati
medico-specialistici neppure in sede ricorsuale, ma solo attraverso il parere
della rappresentante legale dell'assicurato che non trova fondamento in alcun
rapporto medico, tantomeno specialistico, e non può quindi essere condivisa dal
TCA. A questo riguardo si rileva che gli svariati certificati medici agli atti
(in particolare, quelli del dr. med. Domenghini), non si esprimono in merito
alla valutazione dell’IMI operata dal medico __________ mentre il medico di
famiglia - che giova ribadire, è specialista FMH in medicina interna e, quindi,
non nella materia che qui ci occupa - nel certificato medico del 21 aprile 2021
(doc. A8, di cui si è già ampiamente detto al considerando 2.6) non si è
espresso in modo circostanziato e dettagliato in merito alla valutazione
dell’IMI operata dal medico __________.
A questo proposito occorre evidenziare che il principio inquisitorio che regge
la procedura davanti al Tribunale delle assicurazioni non è incondizionato, ma
trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di collaborare, quest'obbligo
non può tradursi in una mera contestazione della presa di posizione di
controparte senza addurre degli elementi oggettivi - segnatamente di natura
medica - a sostegno delle proprie argomentazioni (cfr. sul tema STCA 32.2017.70
del 9 novembre 2017, consid. 2.7 e rinvii ivi citati; STCA 32.2017.83 del 22
febbraio 2018, consid. 2.6; STCA 35.2018.114 del 18 marzo 2019, consid. 2.8.5 e
rinvii ivi citati; STCA 35.2020.72 dell’8 marzo 2021, consid. 2.5).
Stante quanto precede, in
sunto, il TCA non ha quindi motivo di scostarsi dalle convincenti e dettagliate
considerazioni espresse dal medico __________ nell’apprezzamento medico del 16
marzo 2021 (doc. 218).
In conclusione, la decisione su opposizione impugnata merita tutela anche nella
misura in cui all’insorgente non è stata riconosciuta un'IMI, in assenza di una
menomazione importante dell’integrità fisica alla spalla destra.
2.11. Da ultimo, va qui ricordato
che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o
il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla
convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata
predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare
il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata
delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure STF 9C_632/2012
del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012). Un tale modo di
procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2
Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
Il TCA rinuncia quindi
all'assunzione di ulteriori prove (in particolare, ad una “perizia ortopedica”,
come richiesto dal patrocinatore dell’insorgente: cfr. doc. I, pag. 6),
ritenendo la situazione sufficientemente chiarita.
L'incarto della CO 1 è
stato versato agli atti con la risposta di causa.
2.12. L’art. 61 lett. a LPGA, in
vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere
semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa
di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte
che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è
entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui
in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese
se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede
il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento
temerario o sconsiderato.
La procedura è pertanto di
principio onerosa se concerne la fissazione dei contributi (cfr. Messaggio
concernente la modifica della legge federale sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali, FF 2018, pag. 1303 e seguenti, pag. 1334: “La
mozione Gruppo UDC 09.3406 chiede che venga abolito il principio della gratuità
delle procedure di ricorso davanti ai tribunali cantonali nell’ambito delle
assicurazioni sociali. L’indicazione secondo cui la procedura è gratuita va
pertanto soppressa (art. 61 lett. a D-LPGA). Saranno così applicabili le
disposizioni del diritto cantonale relative alle spese di procedura. Per quanto
riguarda invece le controversie relative a prestazioni, la lettera fbis
contempla l’addebito di spese soltanto nel caso in cui la singola legge lo
preveda. Nell’assicurazione invalidità una tale regolamentazione è già in
vigore dal 1° luglio 2006 (art. 69 cpv. 1bis LAI)”).
Secondo l’art. 82a LPGA
(disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo
grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si
applica il diritto anteriore.
In concreto, il ricorso è
del 3 maggio 2021 per cui si applica la nuova disposizione legale. Trattandosi
di prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti