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Decisione

35.2021.45

Infortunio alla spalla destra avvenuto nel 2006. Ricaduta nel 2019. No sintomatologia a ponte. No IMI

17 agosto 2021Italiano40 min

causalità è provato secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, può

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2021.45

PC/sc

Lugano

17 agosto 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici: Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi,

Ivano Ranzanici

redattrice: Paola Carcano,

vicecancelliera

segretario: Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 3 maggio 2021 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 8 aprile 2021 emanata da

CO 1

rappr. da: RA 1

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 23 maggio 2006 RI 1,

nato il __________ 1944, a quel tempo attivo quale dipendente presso la ditta __________

di __________ in Ticino (attivo quale indipendente dal 1° luglio 2007, in

pensione dal 1° maggio 2009), durante il lavoro, ha subito un contraccolpo alla

spalla destra mentre stava aiutando il magazziniere a scaricare il camion ed ha

riportato la rottura completa del sovraspinato della spalla destra e la rottura

del labbro ventro-craniale (doc. 1, 2, 3, 7, 46, 82). A causa dei postumi

infortunistici, l’assicurato si è sopposto il 12 gennaio 2007 ad un intervento

di “artroscopia spalla destra, stabilizzazione anteriore con Suretac;

ricostruzione Mini Open del sovraspinato (sistema Opus)” presso l’__________

di __________ ad opera del dr. med. __________ (doc. 7).

L’istituto assicuratore (in casu: CO 1) ha assunto il caso e ha

corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

L’assicurato si è sottoposto, nel corso degli anni, a svariate sedute di

fisioterapia.

Dopo avere raccolto agli atti l’apprezzamento medico del 29 novembre 2007 del

dr. med. __________, medico __________ e specialista FMH in chirurgia

ortopedica (doc. 42), l’CO 1, con decisione del 12 febbraio 2008 (doc. 29)

confermata su opposizione il 27 novembre 2008 (doc. 59), ha proceduto alla chiusura

dell'infortunio con piena abilità lavorativa dal 26 agosto 2008 nell'attività

di riferimento.

Questa decisione è cresciuta, incontestata, in giudicato.

Nel frattempo l’assicurato ha annunciato il 14 febbraio 2008 una ricaduta,

assunta dall’CO 1 che ha riconosciuto un’inabilità lavorativa media nella

misura del 75%, corrispondendo la relativa indennità giornaliera fino al 31

marzo 2009 (doc. 86). In seguito l’CO 1 ha dato il benestare per diverse sedute

di fisioterapia (doc. 112 e 136).

1.2. In data 26 settembre 2019 RI

1 ha chiesto un aiuto finanziario all’CO 1 (doc. 137), inteso come aiuto domiciliare

per la moglie (doc. 161). Preso atto della nota del 1° ottobre 2019 del medico __________,

dr. med. __________, specialista FMH in ortopedia e traumatologia (giusta il

quale l’assicurato non aveva diritto ad una indennità per menomazione

dell’integrità - di seguito: IMI -; doc. 139), in data 1° ottobre 2019 l’CO 1

ha informato l’assicurato che non poteva entrare nel merito della sua richiesta

di aiuto domiciliare/-finanziario, in quanto non contemplato nel catalogo delle

prestazioni LAINF (doc. 140). In data 22 ottobre 2019, l’CO 1 ha informato

l’assicurato che “La valutazione medica del 1° ottobre 2019 ha confermato

che il decorso di guarigione è stato positivo. Qualche disturbo residuo è

comprensibile, ma non rende tuttavia necessaria una cura medica. (…). Non è

nemmeno possibile giustificare un’indennità per menomazione dell’integrità ai

sensi dell’articolo 24 della legge. (…). Su richiesta (motivandola con

documentazione medica) siamo disposti a rilasciare una decisione formale

suscettibile di ricorso. (…).” (doc. 141).

In data 11 dicembre 2019 l’CO 1 ha ribadito all’assicurato la propria posizione

(doc. 149).

1.3. In data 23 luglio 2020 RI 1

ha chiesto un aiuto domiciliare all’CO 1 (doc. 170). A suffragio della propria

richiesta ha prodotto il certificato medico del 5 giugno 2020 del dr. med. __________,

specialista FMH in medicina interna e medico di famiglia dell’assicurato (doc.

166).

1.4. Esperiti gli accertamenti

medici del caso (in particolare, la Artro RM del 30 ottobre 2020 della spalla

destra: doc. 181), dopo avere preso atto dello scritto del 19 gennaio 2021

dell’assicurato (giusta il quale: “(…) il mio stato di salute non è per

nulla migliorato, ciò dovuto anche al fatto che la mia situazione familiare a

causa della progressiva invalidità della mia consorte mi obbliga a delle mansioni

che fino a qualche mese fa non erano necessarie e non fanno che acuire lo stato

doloroso (aiuto sollevamenti e spostamento, e svolgimento di tutte le faccende

domestiche). (…).”: doc. 190) e dopo avere raccolto agli atti le

valutazioni del medico __________, dr. med. __________, specialista FMH in

ortopedia e traumatologia, (in particolare, l’apprezzamento medico del 9 marzo

2021: doc. 195), con decisione del 25 settembre 2020 (doc. 175) confermata su

opposizione l’8 aprile 2021 (doc. 198), l’CO 1 ha indicato che le conseguenze

dell’infortunio non erano peggiorate, per cui non era indicata la ripresa di

una cura medica e che le condizioni per riconoscere un’IMI non erano adempiute,

non essendo in presenza di un danno importante in relazione con l’infortunio

assicurato.

1.5. Con tempestivo ricorso del 3

maggio 2021 RI 1 ha postulato l’annullamento della decisione impugnata, sulla

base delle seguenti considerazioni:

" (…) Il

23.5.2006 nello scaricare dal camion una trazione SLM-V della lunghezza di 4.50

meth e del peso di circa 40 chili, il collega manca la presa e lascia cadere il

cassone al suolo. L'assicurato che teneva il cassone con le due mani subisce un

contraccolpo alla spalla destra. (…) La ripresa del lavoro al 50% viene fissata

con il 1.7.2007. Data che coincide con la scissione consessuale del rapporto

dalla __________.

La decisione d'interrompere il rapporto di lavoro fu motivata dal

fatto che mancava solo un paio d'anni al pensionamento e che a causa della sua

prolungata assenza dal lavoro la formazione di un altro dipendente che lo

avrebbe rimpiazzato era giunta a buon punto.

Inoltre sperava di guarire e grazie alle sue conoscenze e capacità

avrebbe potuto svolgere attività quale indipendente.

L' attività che svolgeva nella ditta __________ è descritta nel

rapporto ispettivo del 22.7.2008. Per circa 2/3 era dedicata a lavori amministrativi

e di consulenza mentre per circa1/3 era attività di cantiere). A tale rapporto

e a precisazione si aggiunge che il rapporto di lavoro di lavoro con la ditta __________

era iniziato negli anni settanta con mansioni di responsabile della filiale

ticinese. L'interruzione del rapporto di lavoro con la ditta __________ ha

avuto conseguenze determinanti per quanto concerne la definizione del caso dal

lato assicurativo. Infatti la CO 1 non ha più dovuto confrontarsi con il

probabile mancato rendimento nell'attività cantieristica che avrebbe

probabilmente giustificato la concessione di una rendita.

Infatti il dottor __________ nel suo rapporto del 19.12.2007

considerava il paziente abile solo nella misura massima possibile e chiedeva

una visita da parte del medico __________ della CO 1 anche per la valutazione

dell'eventuale menomazione dell'integrità.

La visita da parte del medico __________ dottor __________, poi assurto alla

carica di direttore dell'Agenzia CO 1, verrà eseguita il 29.11.2007.

Negli anni seguenti innumerevoli sono gli episodi di

riacutizzazione dei dolori alla spalla destra che si manifestano con attività

ripetitive o sforzi o movimenti con il braccio destro in elevazione.

Considerazioni:

È errato affermare che al momento dell’infortunio aveva già

raggiunto l'età ordinaria del pensionamento e quindi non sono date le premesse

per accordare prestazioni sotto forma di rendita (scritto 22.10.19). Nel 2006

aveva 63 anni d'età!

Piuttosto fantasiose le affermazioni del dottor __________ (1.9.2020)

laddove afferma" vedo più un problema sociale e non di origine

infortunistico".

Non è neppure condivisibile il suo apprezzamento del 9.3.2021 nel

quale considera i disturbi alla spalla destra unicamente dovuti all'età e

all'attività come giardiniere, pulizia vetri e faccende domestiche. Attività

queste svolte solo in maniera sporadica come generalmente svolgono tutte le

persone che posseggono un'abitazione. Non si è chiesto il dottor __________

come mai, malgrado i 76 anni dell'assicurato, non ha disturbi alla spalla

sinistra?

È piuttosto lecito chiedersi se è opportuno che il dottor __________

redigga degli apprezzamenti sulla quale si basa una decisione che in larga

misura sono valutazioni fatte a suo tempo dal dottor __________ attualmente suo

diretto superiore. (…)” (doc. I, pag. 1 e 2).

RI 1 ha, quindi, concluso

chiedendo quanto segue:

" Che

vengano disposti accertamenti medici da parte di uno specialista indipendente

per dirimere il diritto o meno ad un indennizzo per la menomazione dell'integrità.

Venga riconosciuto il diritto a cure in caso di necessità in

quanto i disturbi alla spalla destra sono conseguenza d'infortunio e non di

malattia.

Che l'Amministrazione valuti, basandosi sull'attività che svolgeva

l'assicurato al momento dell'infortunio, se la lesione alla spalla destra

avrebbe verosimilmente causato degli impedimenti giustificanti un indennizzo

sotto forma di rendita.

Si chiede al Tribunale l'assistenza gratuita con la rinuncia a

prelievo di spese di giustizia.”. (doc. I, pag. 2).

1.6. Nella risposta del 14 maggio

2021, l'CO 1, dopo aver versato agli atti l'incarto LAINF completo, ha chiesto

che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto

occorra, nei considerandi di diritto (doc. III). In particolare, ha puntualizzato

quanto segue:

" (…) Sembra

che egli in primis contesti quanto deciso dall'CO 1 nel 2008. (…) L'CO 1 non

intende entrare nel merito di un'ev. domanda di riconsiderazione di detta

decisione su opposizione. I termini per un'ev. domanda di revisione sono

ampiamente scaduti. (…) L'CO 1 per anni - malgrado il fatto che le condizioni

dell'art. 21 cpv. 1 LAINF non erano adempiute - ha preso a carico diverse

sedute di fisioterapia. Tale situazione non può essere tollerata sine die. (…)”

(doc. 3, pag. 2)

1.7. Il 24 maggio 2021

l’insorgente si è riconfermato nelle proprie tesi e domande con argomentazioni

di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. V). In

particolare, ha puntualizzato quanto segue:

" (…) Non è

mia intenzione contestare in primis quanto deciso dall'CO 1 nel 2008. (…). La

decisione rilasciata il 27.11.2008 ha ignorato completamente l'ultimo giudizio

medico ed è quindi manifestamente errata perché si basava non già sull'attività

che svolgevo al momento dell'infortunio ma su una possibile attività che era

mia intenzione svolgere dopo che avevo lasciato la ditta __________. Se si

considera che per un terzo svolgevo attività di cantiere questa decisione ha

avuto gravi conseguenze. (…). La RM del 30.10.2020 conclude per segni indiretti

di probabile ri-lesione trasmurale per passaggio di liquido di contrasto dalla

cavità articolare alla borsa subcraniale. La situazione non appare per nulla

chiara e per nulla sostenibile che sulla scorta degli atti si possa affermare

che non sussiste un danno all'integrità e che ulteriori cure che si rendessero

necessarie non vengano prese a carico dell'CO 1. Auspico che i giudici di

questo Tribunale emettano un giudizio equo onde mettere fine a questa penosa

situazione. Si chiede l'assistenza gratuita e la rinuncia al prelievo di spese

di giustizia. (…).” (doc. V, pag. I e 2)

1.8. Il 28 maggio 2021 l'CO 1 si è

riconfermato nelle proprie tesi e domande (doc. VII).

1.9. Il doc. VII è stato inviato

all’insorgente per conoscenza (doc. VIII).

in diritto

in ordine

2.1. Richiamata la STF 8C_85/2017

del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto era stato

affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto per le fasi della

procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF 8C_561/2019 dell’11 maggio

2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide questa vertenza nella sua

composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N. 043/2018 del 29 maggio 2018)

poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione dell’8 giugno 2020 al

TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla funzionaria che figura

nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto, dall’avv. RA 1), senza

che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia

in alcun modo occupata.

nel merito

2.2. Nel caso di specie, litigiosa

è la questione di sapere se l’CO 1 era legittimata a negare il proprio obbligo

a prestazioni a proposito dei disturbi alla spalla destra, oggetto

dell’annuncio di ricaduta del 23 luglio 2020, oppure no. Parimenti litigioso il

mancato riconoscimento di un’IMI.

Preliminarmente il TCA rileva

che, dal momento che la decisione impugnata delimita il litigio (cfr. STF

9C_636/2015 del 2 febbraio 2016, consid. 1 con riferimenti), esulano dalla

presente procedura le domande ricorsuali, sulle quali l'Istituto assicuratore

resistente non si è determinato con la decisione formale qui impugnata. Le

relative richieste sono, pertanto, irricevibili. Parimenti dicasi per le

censure ricorsuali volte a contestare precedenti decisioni dell’’amministrazione,

riportate al consid. 1.1 e 1.2, sono cresciute in giudicato.

2.3. Secondo l’art. 6 cpv. 1

LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni

assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non

professionali e di malattie professionali.

2.4. Presupposto essenziale per

l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è

l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue

conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo presupposto è da

considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento

infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si

sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia

stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che

l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un

danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che

l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È questione di fatto lo

stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di

causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano

secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo

l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito

dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT

II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF

125 V 195; STF del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STF del 29 gennaio

2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STF del 28 novembre 2000 nella

causa P. S., H 407/99; STF del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STF

del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STF 6 aprile 1994

nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202

consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V

142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V

188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler

Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de

causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al

riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non

ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31;

DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF

113 V 46).

Ne discende che ove

l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non

possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato

dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406

consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore contro gli

infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele

dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle

prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

- quando

lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva

immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

-

quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status

quo sine).

(cfr. RAMI 1992 U 142, p.

75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469;

Fatti

U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der

Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo la giurisprudenza,

qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un

sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio

obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa

naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione

del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni,

l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo

l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità

che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente.

Trattandosi della

soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già

all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e

riferimenti ivi citati).

2.5. Occorre inoltre rilevare che

il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso

di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

Un evento è da ritenere

causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario

delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare

un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in

linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e

405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid.

4a e sentenze ivi citate).

Comunque, qualora sia

carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare

le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata

(cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure:

Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

La giurisprudenza ha

inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della

responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un

rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi

fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde

anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si

presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118

V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus

dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard,

L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht

[SBVR], n. 39).

2.6. In virtù dell’art. 11 OAINF,

l’assicuratore LAINF è tenuto a riprendere l’erogazione delle prestazioni

assicurative in caso di ricadute o conseguenze tardive (cfr. Ghélew, Ramelet,

Ritter, op. cit., p. 71 e A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht,

Berna 1985, p. 277). Né la LAINF né l’OAINF prevedono, al riguardo, un limite

temporale. Pertanto, la pretesa potrà essere fatta valere anche qualora la

ricaduta o le conseguenze tardive appaiono, per la prima volta, dieci o

vent’anni dopo l’infortunio assicurato, e ciò indipendentemente dal fatto che,

a quel momento, l’interessato sia o meno ancora assicurato. Rilevante è

soltanto l’esistenza di un nesso di causalità (cfr. STF U 122/00 del 31 luglio

2001).

Nella sentenza pubblicata

in RAMI 1994 U 206 p. 326 ss., il TF ha precisato che, trattandosi di una

ricaduta, la responsabilità dell’assicuratore infortuni non può essere

ammessa soltanto sulla base del nesso di causalità naturale riconosciuto in

occasione del caso iniziale. Spetta piuttosto a colui che rivendica le

prestazioni dimostrare l’esistenza di una relazione di causalità naturale fra i

“nuovi disturbi” e l’infortunio assicurato. Soltanto qualora il nesso di

causalità è provato secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, può

essere riconosciuto un ulteriore obbligo prestativo a carico

dell’assicuratore-infortuni. In assenza di prove, la decisione sarà sfavorevole

all’assicurato, il quale intendeva derivare diritti da un nesso di causalità

naturale rimasto indimostrato.

2.7. Nella concreta evenienza,

dalla decisione su opposizione impugnata (doc. 197, pag. 4) si evince che

l’amministrazione ha negato il proprio obbligo a prestazioni a proposito dei

disturbi alla spalla destra, oggetto dell’annuncio di ricaduta, facendo capo al

parere del 9 marzo 2021 (doc. 195) del proprio medico fiduciario, dr. med. __________,

specialista FMH in ortopedia e traumatologia (cfr. doc. 195, pag. 3).

Da parte sua, l’assicurato fa valere, fondandosi, in particolare, sui rapporti

del proprio medico curante, che i disturbi alla spalla destra sarebbero

conseguenti all’infortunio del 23 maggio 2006.

Ciò anche in ragione del fatto che prima non ne aveva mai sofferto.

A proposito di

quest'ultima affermazione giova innanzitutto qui ricordare che la regola “post

hoc, ergo propter hoc” (dopo questo, dunque a causa di questo) non ha

valenza scientifica. La giurisprudenza federale ha stabilito che per il solo

fatto d’essere insorto dopo l’infortunio, un disturbo alla salute non può già

essere ritenuto una sua conseguenza. Tale argomento è insostenibile dal profilo

della medicina infortunistica e inammissibile da quello probatorio (cfr. STF

8C_725/2012 del 27 marzo 2013 consid. 7.2.2: “Der Versicherte

argumentiert weiter, "woher sonst, wenn nicht vom Unfall aus dem Jahre

1993, kommen die erwähnten Beschwerden an der linken oberen Extremität?"

Die mit dieser rhetorischen Frage angerufene Beweisregel "post hoc ergo

propter hoc" (vgl. BGE 119 V 335 E. 2b/bb S. 341 f.) ist jedoch

praxisgemäss unfallmedizinisch nicht haltbar und beweisrechtlich nicht

zulässig, …”; STF 8C_245/2017 dell’8 agosto 2017; STF 8C_230/2017 del 22 giugno

2017; sul tema vedi pure Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24

und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 30,

nota 96; A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo

1995, p. 41).

2.8. Per

costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione

è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece

nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato

di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209;

STF U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg.

(= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte

federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono piuttosto esistere

delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente

fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza

8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale

federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la

propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno

il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in

tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle

armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1

CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio

l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei

mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in

particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

Trattandosi invece di

perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura

amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati

indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non

esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF

8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il

valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui

temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle

censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena

conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto

medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr.

21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p.

191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per

decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la

sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo

contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile osservare

che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere

la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,

precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri

medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come

farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è

l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in

fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

2.9. Il TCA constata innanzitutto

che il 23 maggio 2006 RI 1, durante il lavoro, ha subito un contraccolpo alla

spalla destra mentre stava aiutando il magazziniere a scaricare il camion ed ha

riportato la rottura completa del sovraspinato della spalla destra e la rottura

del labbro ventro-craniale (doc. 1, 2, 3, 7, 46, 82). A causa dei postumi

infortunistici, l’assicurato si è sopposto il 12 gennaio 2007 ad un intervento

di “artroscopia spalla destra, stabilizzazione anteriore con Suretac;

ricostruzione Mini Open del sovraspinato (sistema Opus)” presso l’__________

di __________ ad opera del dr. med. __________ (doc. 7). L’assicurato si è

sottoposto, nel corso degli anni, a svariate sedute di fisioterapia. Ha pure

avuto una ricaduta nel corso del 2008. In seguito ha continuato a sottoporsi a

svariate sedute di fisioterapia (cfr. consid. 1.1).

In data 5 giugno 2020 il dr. med. __________, specialista FMH in medicina

interna e medico di famiglia dell’assicurato, ha attestato quanto segue:

" (…). Egli

soffre di dolori cronici alla spalla destra, in peggioramento nel corso degli

ultimi anni, che si riacutizzano alla messa sotto carico svolgendo le mansioni

domestiche (pulizia vetri, … ) e di giardinaggio. Chiedo pertanto il benestare

per un aiuto domestico 1-2x settimana.” (doc. 166)

L’Artro RM del 30 ottobre

2020 della spalla destra ha messo in evidenza quanto segue:

" Difetto

ferromagnetico inserzionale da pregressa tenorrafia sul tronchite che rende

impossibile la valutazione dello stesso. Segni indiretti di probabile

ri-lesione transmurale per passaggio di liquido di contrasto dalla cavità

articolare alla borsa subacromiale. Associata artrosi acromion-claveare che

configura un conflitto sul ventre muscolare dello stesso sovraspinato

normo-trofico.” (doc. 181)

Il 19 gennaio 2021 l’assicurato

ha indicato quanto segue:

" (…) il mio

stato di salute non è per nulla migliorato, ciò dovuto anche al fatto che la

mia situazione familiare a causa della progressiva invalidità della mia

consorte mi obbliga a delle mansioni che fino a qualche mese fa non erano

necessarie e non fanno che acuire lo stato doloroso (aiuto sollevamenti e

spostamento, e svolgimento di tutte le faccende domestiche). (…)” (doc. 190)

Nell’apprezzamento medico del 9 marzo 2021 (doc. 195) il medico __________, dr.

med. __________, specialista FMH in ortopedia e traumatologia, ha rilevato

quanto segue:

" (…)

Nell'artro-RM del 30.10.2020 non si riesce a valutare una chiara lesione del

sovraspinato. Chiaramente siamo confrontati con una spalla di una persona 76enne,

dove esistono lesioni spontanee anche senza aver subito un infortunio, ma solo

a causa della normale degenerazione del decorso della vita.

Si ricorda che dall'inizio dell'infortunio, occorso 14 anni fa, vi sono state

ripetute riacutizzazioni dei dolori a dipendenza della sua attività lavorativa

come giardiniere, pulizia dei vetri o faccende domestiche. La lesione iniziale

è stata operata e riparata in modo corretto e già allora eravamo confrontati

con una certa degenerazione in quanto la lesione era su base degenerativa del

sovraspinato. Negli ultimi anni non ha subito un nuovo infortunio ma solo una

passeggera riacutizzazione dei dolori subacromiali in presenza di un

impingement già conosciuto e riconfermato con l'artro-RM della spalla destra

del 30.10.2020.

Gli esami strumentali agli atti, in particolare l'artro-RM del 30.10.2020, non

mostrano una chiara lesione e lo stato degenerativo soggiacente della spalla,

peraltro assolutamente compatibile con l'età, dimostrano con probabilità

preponderante che siamo in presenza di un problema di origine morbosa e non

infortunistica.

Esaminando nel dettaglio la documentazione medica e il decorso nell'ultima

decade possiamo dichiarare che lo stato attuale della spalla è normale per

l'età e che nessun peggioramento oggettivo può essere attribuito ad un evento

infortunistico.

Tutte le future terapie o eventuali accertamenti diagnostici andranno a carico

del rispettivo assicuratore malattia.

Vista l'assenza di un danno infortunistico valutabile non sussiste alcun

diritto ad una indennità per menomazione all'integrità.”

2.10. Nella concreta evenienza,

questo Tribunale, chiamato a pronunciarsi su una questione di carattere medico,

attentamente vagliato l’insieme della documentazione medica agli atti, ritiene

che il parere espresso il 9 marzo 2021 (doc. 195) dal dr. med. __________,

specialista FMH in ortopedia e traumatologia, che vanta un’ampia esperienza in

materia di medicina assicurativa e infortunistica, secondo la quale i problemi

alla spalla destra non costituiscono una conseguenza naturale dell'infortunio

occorso nel mese di maggio 2006, è dettagliato e approfondito e rispecchia

quindi i parametri giurisprudenziali sopra ricordati (cfr. consid. 2.8).

Ad esso va dunque

attribuita piena forza probante e può validamente costituire da base al

giudizio che questa Corte è ora chiamata a rendere, senza che si riveli

necessario procedere a degli ulteriori atti istruttori.

Del resto, né gli

argomenti che l’assicurato ha sollevato con la propria impugnativa (cfr. doc.

I) né la documentazione medica agli atti, sono atti a generare dei dubbi -

neppure lievi - circa la fondatezza degli approfonditi pareri espressi dallo

specialista interpellato dall’istituto assicuratore resistente con

considerazioni puntuali e convincenti.

Questa Corte non ignora gli

svariati certificati medici agli atti del medico di famiglia dell’assicurato,

dr. med. __________. Tuttavia, essi non sono atti a sollevare dubbi - nemmeno

lievi - circa la fedefacenza della valutazione operata dal dr. med. __________,

con espresso riguardo alla situazione clinica dell'assicurato, che è stata

attentamente e dettagliatamente vagliata dal precitato medico fiduciario, e

alle conclusioni a cui è giunto. Del resto, il medico di famiglia - che è

Considerandi

specialista FMH in medicina interna generale e, quindi, non della materia che

qui ci occupa - non apporta nuovi elementi oggettivi ignorati dal medico

fiduciario e non si è espresso in modo circostanziato e dettagliato in merito

alla valutazione operata dal medico __________.

Giova qui ricordare un

principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima Istanza, quello

secondo il quale le certificazioni del medico curante - anche se specialista

(cfr. STF U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di

prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo

paziente (cfr. STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; RAMI 2001 U 422, p. 113ss.

(= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. SPIRA, La preuve en droit des

assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach,

Basilea 2000, p. 269s.).

Stante

quanto precede, in sunto, il TCA non ha quindi motivo di scostarsi dalle

convincenti e dettagliate considerazioni espresse dal medico __________

nell’apprezzamento medico del 9 marzo 2021 marzo 2021 (doc. 195).

Va peraltro considerato

che, per costante giurisprudenza federale, più il tempo trascorso fra

l'infortunio e la manifestazione dell'affezione è lungo e più le esigenze

riguardanti la prova del legame di causalità naturale devono essere severe

(cfr. RAMI 1997 U 275, p. 188ss.; STF 8C_24/2013 del 18 giugno 2013 consid.

2.2; STF 8C_175/2009 del 26 giugno 2009 consid. 2; STF U 60/07 del 17 gennaio

2008.

consid. 2; STF U 249/05 del 20 febbraio 2006 consid. 1).

In questo senso, ad

esempio, in una sentenza U 66/05 del 17 agosto 2005 consid. 4, l’Alta Corte ha

negato l’esistenza di un nesso di causalità naturale, trattandosi di un

assicurato, vittima di un infortunio nell’ottobre 2001, i cui disturbi al

polso, braccio e spalla destra nonché alla regione del collo, erano stati

refertati, per la prima volta, nel mese di gennaio 2003. In quella fattispecie,

il TF ha giudicato che il lungo tempo di latenza trascorso sino alla

constatazione anamnestica di tali disturbi, costituiva un importante indizio a

favore dell’assenza di una causalità con l’infortunio. Inoltre, esso ha

rilevato che nessuno dei medici curanti aveva refertato un qualsiasi reperto

oggettivo (ad esempio, contusioni, stiramenti oppure abrasioni) atto a

giustificare il quadro clinico in questione (il Tribunale federale è giunto a questa

stessa conclusione nella STF 8C_783/2011 del 6 gennaio 2012 consid. 5.2.2.2,

riguardante un assicurato i cui disturbi alla spalla sinistra erano stati

documentati a distanza di 8 mesi dall’infortunio, come pure nella STF

8C_920/2012 del 28 maggio 2013 consid. 4.1, in cui il tempo di latenza era di

alcune settimane: “Aufgrund der fehlenden initialen Beschwerden in diesem

Bereich und der asymptomatischen Latenzzeit von mehreren Wochen sowie unter

Berücksichtigung der Tatsache, dass nach einer AC-Gelenksdistorsion in der

Regel von einer raschen Genesung auszugehen sei, könne die Unfallkausalität

nicht bejaht werden. Hätte der Versicherte von Anfang an eine ACG-Symptomatik

aufgewiesen, wäre dies durch den erstbehandelnden Arzt Dr. med. S.________ oder

im Spital X.________ festgestellt worden.”; STCA 35.2020.3 del 28 settembre

2020, consid. 2.9).

Conformemente alla

giurisprudenza federale, una ricaduta viene assunta da un assicuratore

infortuni, allorché la sintomatologia a ponte fra l’infortunio e i disturbi

accusati è evidente. Disturbi occasionali non sono sufficienti, ad esempio

quando gli stessi non sono così rilevanti da richiedere un trattamento (cfr.

STF U 344/03 del 9 dicembre 2004 consid. 3.2.2; 3.3).

L’Alta Corte ha ad esempio

deciso in questo stesso senso in una sentenza U 458/00 del 24 ottobre 2001, in

cui l’assicuratore LAINF non è stato giudicato responsabile della ricaduta

fatta valere nel 1995 da un assicurato che nel 1991, in occasione di un

incidente della circolazione, aveva subito una contusione di un ginocchio,

poiché, benché durante i quattro anni intercorsi tra il sinistro e la nuova

problematica, egli avesse avuto dei disturbi, essi non potevano valere quali

sintomi ponte per il riconoscimento di una relazione di causalità naturale.

Infatti tali disturbi non avevano mai necessitato di cure, né condotto a

un’inabilità lavorativa (cfr. anche la STF U 296/03 del 24 maggio 2004 consid.

2.1.1; STCA 35.2019.88 del 27 aprile 2020, consid. 2.8).

Nel caso di specie, per i

motivi che sono stati diffusamente esposti (cfr. consid. 1.1 e 1.2), non può

essere ammesso che vi sia stata una chiara sintomatologia a ponte ai sensi

della giurisprudenza appena citata, ciò che rende inverosimile che il sinistro

del 23 maggio 2006 abbia provocato i disturbi alla spalla destra denunciati nel

2020.

dall’assicurato.

In esito a tutto quanto

precede, il TCA non ritiene dimostrato, perlomeno secondo il criterio della

verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza

sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew,

Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die

Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che i disturbi alla spalla destra

oggetto dell’annuncio di ricaduta del 23 luglio 2020, costituissero una

conseguenza naturale del sinistro accaduto in data 23 maggio 2006.

Va infine segnalato che

l’Alta Corte ha precisato che l’assicuratore infortuni non è tenuto a

dimostrare l’esistenza di una causa extra-infortunistica a cui imputare i

disturbi accusati dall’interessato (cfr. STF U 152/03 del 21 aprile 2005 e

riferimenti ivi menzionati; cfr. STCA 35.2017.62 del 2 ottobre 2017, consid.

2.9; STCA 35.2018.130 dell’8 luglio 2019, consid. 2.12).

In queste condizioni, posto che l’CO 1 era legittimata a rifiutare al riguardo

il proprio obbligo a prestazioni (in particolare, con espresso riferimento alla

cura medica), la decisione su opposizione impugnata deve essere confermata.

2.11

2.11.1

Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF,

l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in seguito all'infortunio,

accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale.

Tale indennità è assegnata

in forma di prestazione in capitale.

Essa non deve superare

l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed

è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il Consiglio federale

emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1

e 2 LAINF).

2.11.2

L'art. 36 cpv. 1 OAINF

definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24

LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente

sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità e importante se

l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

In questa valutazione

dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle

circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la

gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici

senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto

privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p.

42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).

La parte della riparazione

del torto morale contemplata dagli

artt. 24ss. LAINF è,

dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il

pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr.

GHÈLEW/RAMELET/RITTER, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, Losanna

1992, p. 121).

2.11.3

Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF,

l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.

Una tabella elenca una

serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo,

corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno

assicurato.

Questa tabella -

riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr.

RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48

p. 235 consid. 2a e

sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso

normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le menomazioni

extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per

menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).

La perdita totale dell'uso

di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita

parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna

indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al

5% (cifra 2 dell'allegato).

Se più menomazioni

all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono

concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.

36.

cpv. 3 1a frase OAINF).

Si prende in

considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione

dell'integrità. È possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali,

ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4

OAINF).

Peggioramenti non

prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel caso in cui un

pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la

revisione dell'indennità per

menomazione è, di

principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,

quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto

pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi

menzionata).

2.11.4

L’CO 1 ha allestito una serie

di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella

dell'ordinanza.

Semplici direttive di

natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il

giudice (cfr. STF I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STF

del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).

Tuttavia, nella misura in

cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di

trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3

all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157,

consid. 3a).

2.11.5

Nella concreta evenienza, con

decisione del 25 settembre 2020 (doc. 175) confermata su opposizione l’8 aprile

2021.

(doc. 198), l’CO 1 ha negato all’assicurato un’IMI, in assenza di una

menomazione importante dell’integrità fisica alla spalla destra.

L’assicurato ha contestato

pure la negazione di un'IMI e chiede che venga rivalutata sulla base di una

perizia (doc. I, pag. 2).

Dalle tavole processuali

emerge che l’amministrazione si fondata sull’apprezzamento medico del 9 marzo

2021.

(doc. 195) del dr. med. __________, giusta il quale:

" (…)

Nell'artro-RM del 30.10.2020 non si riesce a valutare una chiara lesione del

sovraspinato. Chiaramente siamo confrontati con una spalla di una persona 76enne,

dove esistono lesioni spontanee anche senza aver subito un infortunio, ma solo

a causa della normale degenerazione del decorso della vita.

Si ricorda che dall'inizio dell'infortunio, occorso 14 anni fa, vi sono state

ripetute riacutizzazioni dei dolori a dipendenza della sua attività lavorativa

come giardiniere, pulizia dei vetri o faccende domestiche. La lesione iniziale

è stata operata e riparata in modo corretto e già allora eravamo confrontati

con una certa degenerazione in quanto la lesione era su base degenerativa del

sovraspinato. Negli ultimi anni non ha subito un nuovo infortunio ma solo una

passeggera riacutizzazione dei dolori subacromiali in presenza di un

impingement già conosciuto e riconfermato con l'artro-RM della spalla destra

del 30.10.2020.

Gli esami strumentali agli atti, in particolare l'artro-RM del 30.10.2020, non

mostrano una chiara lesione e lo stato degenerativo soggiacente della spalla,

peraltro assolutamente compatibile con l'età, dimostrano con probabilità

preponderante che siamo in presenza di un problema di origine morbosa e non

infortunistica.

Esaminando nel dettaglio la documentazione medica e il decorso nell'ultima

decade possiamo dichiarare che lo stato attuale della spalla è normale per

l'età e che nessun peggioramento oggettivo può essere attribuito ad un evento

infortunistico.

Tutte le future terapie o eventuali accertamenti diagnostici andranno a carico

del rispettivo assicuratore malattia.

Vista l'assenza di un danno infortunistico valutabile non sussiste alcun

diritto ad una indennità per menomazione all'integrità.”

Chiamato ora a pronunciarsi, il

TCA non ha motivo di scostarsi da quanto deciso dall'CO 1. In effetti, a fronte

di una questione squisitamente medica, tenuto conto che, secondo la

giurisprudenza federale, l'indennità per menomazione dell'integrità si valuta

sulla base di constatazioni mediche, ciò che significa che l'ammontare dell'IMI

non dipende dalle circostanze particolari del caso concreto, bensì da un

apprezzamento medico-teorico della menomazione fisica o psichica, a prescindere

da fattori soggettivi (DTF 115 V 147 consid. 1, 113 V 121 consid. 4b e

riferimenti ivi menzionati; RAMI 2000 U 362, p. 43; cfr., pure, STCA 35.2001.71

del 12 dicembre 2001, confermata dal TF con pronunzia U 14/02 del 28 giugno

2002; cfr., altresì, FREI, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des

Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998, p. 40s.),

questo Tribunale ritiene di poter validamente fondare il proprio giudizio sulla

valutazione enunciata dal dr. med. __________, specialista che vanta un’ampia

esperienza in materia di medicina assicurativa e infortunistica.

Tanto più che la valutazione

dello specialista dell'CO 1 non è stata smentita da certificati

medico-specialistici neppure in sede ricorsuale, ma solo attraverso il parere

dell'assicurato che non trova fondamento in alcun rapporto medico, tantomeno

specialistico, e non può quindi essere condivisa dal TCA. A questo riguardo si

rileva che nei certificati medici agli atti (cfr., in particolare, doc. 166,

172, 176 e 183) del medico di famiglia (dr. med. __________) - che giova

ribadire, è specialista FMH in medicina interna e, quindi, non nella materia

che qui ci occupa - non si esprimono in merito alla valutazione dell’IMI

operata dal medico __________.

A questo proposito occorre evidenziare che il principio inquisitorio che regge

la procedura davanti al Tribunale delle assicurazioni non è incondizionato, ma

trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di collaborare, quest'obbligo

non può tradursi in una mera contestazione della presa di posizione di

controparte senza addurre degli elementi oggettivi - segnatamente di natura

medica - a sostegno delle proprie argomentazioni (cfr. sul tema STCA 32.2017.70

del 9 novembre 2017, consid. 2.7 e rinvii ivi citati; STCA 32.2017.83 del 22

febbraio 2018, consid. 2.6; STCA 35.2018.114 del 18 marzo 2019, consid. 2.8.5 e

rinvii ivi citati; STCA 35.2020.72 dell’8 marzo 2021, consid. 2.5).

La decisione su opposizione

impugnata merita dunque tutela anche nella misura in cui all’insorgente non è

stata riconosciuta un'IMI, in assenza di una menomazione importante dell’integrità

fisica alla spalla destra.

2.12

Da ultimo, va qui ricordato

che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o

il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla

convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata

predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare

il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata

delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure STF 9C_632/2012

del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012). Un tale modo di

procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2

Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

Il TCA rinuncia quindi

all'assunzione di ulteriori prove (in particolare, ad una perizia, come

richiesto dall’insorgente: cfr. doc. I, pag. 2), ritenendo la situazione

sufficientemente chiarita.

L'incarto della CO 1 è

stato versato agli atti con la risposta di causa.

2.13

L’art. 61 lett. a LPGA, in

vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere

semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di

giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è

entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui

in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese

se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede

il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

La procedura è pertanto di

principio onerosa se concerne la fissazione dei contributi (cfr. Messaggio

concernente la modifica della legge federale sulla parte generale del diritto

delle assicurazioni sociali, FF 2018, pag. 1303 e seguenti, pag. 1334: “La

mozione Gruppo UDC 09.3406 chiede che venga abolito il principio della gratuità

delle procedure di ricorso davanti ai tribunali cantonali nell’ambito delle

assicurazioni sociali. L’indicazione secondo cui la procedura è gratuita va

pertanto soppressa (art. 61 lett. a D-LPGA). Saranno così applicabili le disposizioni

del diritto cantonale relative alle spese di procedura. Per quanto riguarda

invece le controversie relative a prestazioni, la lettera fbis contempla

l’addebito di spese soltanto nel caso in cui la singola legge lo preveda.

Nell’assicurazione invalidità una tale regolamentazione è già in vigore dal 1°

luglio 2006 (art. 69 cpv. 1bis LAI)”).

Secondo l’art. 82a LPGA

(disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo

grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si

applica il diritto anteriore.

In concreto, il ricorso è

del 3 maggio 2021 per cui si applica la nuova disposizione legale. Trattandosi

di prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Nella misura in cui è

ricevibile, il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti