35.2021.45
Infortunio alla spalla destra avvenuto nel 2006. Ricaduta nel 2019. No sintomatologia a ponte. No IMI
17 agosto 2021Italiano40 min
causalità è provato secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, può
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2021.45
PC/sc
Lugano
17 agosto 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici: Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi,
Ivano Ranzanici
redattrice: Paola Carcano,
vicecancelliera
segretario: Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 3 maggio 2021 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 8 aprile 2021 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 23 maggio 2006 RI 1,
nato il __________ 1944, a quel tempo attivo quale dipendente presso la ditta __________
di __________ in Ticino (attivo quale indipendente dal 1° luglio 2007, in
pensione dal 1° maggio 2009), durante il lavoro, ha subito un contraccolpo alla
spalla destra mentre stava aiutando il magazziniere a scaricare il camion ed ha
riportato la rottura completa del sovraspinato della spalla destra e la rottura
del labbro ventro-craniale (doc. 1, 2, 3, 7, 46, 82). A causa dei postumi
infortunistici, l’assicurato si è sopposto il 12 gennaio 2007 ad un intervento
di “artroscopia spalla destra, stabilizzazione anteriore con Suretac;
ricostruzione Mini Open del sovraspinato (sistema Opus)” presso l’__________
di __________ ad opera del dr. med. __________ (doc. 7).
L’istituto assicuratore (in casu: CO 1) ha assunto il caso e ha
corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
L’assicurato si è sottoposto, nel corso degli anni, a svariate sedute di
fisioterapia.
Dopo avere raccolto agli atti l’apprezzamento medico del 29 novembre 2007 del
dr. med. __________, medico __________ e specialista FMH in chirurgia
ortopedica (doc. 42), l’CO 1, con decisione del 12 febbraio 2008 (doc. 29)
confermata su opposizione il 27 novembre 2008 (doc. 59), ha proceduto alla chiusura
dell'infortunio con piena abilità lavorativa dal 26 agosto 2008 nell'attività
di riferimento.
Questa decisione è cresciuta, incontestata, in giudicato.
Nel frattempo l’assicurato ha annunciato il 14 febbraio 2008 una ricaduta,
assunta dall’CO 1 che ha riconosciuto un’inabilità lavorativa media nella
misura del 75%, corrispondendo la relativa indennità giornaliera fino al 31
marzo 2009 (doc. 86). In seguito l’CO 1 ha dato il benestare per diverse sedute
di fisioterapia (doc. 112 e 136).
1.2. In data 26 settembre 2019 RI
1 ha chiesto un aiuto finanziario all’CO 1 (doc. 137), inteso come aiuto domiciliare
per la moglie (doc. 161). Preso atto della nota del 1° ottobre 2019 del medico __________,
dr. med. __________, specialista FMH in ortopedia e traumatologia (giusta il
quale l’assicurato non aveva diritto ad una indennità per menomazione
dell’integrità - di seguito: IMI -; doc. 139), in data 1° ottobre 2019 l’CO 1
ha informato l’assicurato che non poteva entrare nel merito della sua richiesta
di aiuto domiciliare/-finanziario, in quanto non contemplato nel catalogo delle
prestazioni LAINF (doc. 140). In data 22 ottobre 2019, l’CO 1 ha informato
l’assicurato che “La valutazione medica del 1° ottobre 2019 ha confermato
che il decorso di guarigione è stato positivo. Qualche disturbo residuo è
comprensibile, ma non rende tuttavia necessaria una cura medica. (…). Non è
nemmeno possibile giustificare un’indennità per menomazione dell’integrità ai
sensi dell’articolo 24 della legge. (…). Su richiesta (motivandola con
documentazione medica) siamo disposti a rilasciare una decisione formale
suscettibile di ricorso. (…).” (doc. 141).
In data 11 dicembre 2019 l’CO 1 ha ribadito all’assicurato la propria posizione
(doc. 149).
1.3. In data 23 luglio 2020 RI 1
ha chiesto un aiuto domiciliare all’CO 1 (doc. 170). A suffragio della propria
richiesta ha prodotto il certificato medico del 5 giugno 2020 del dr. med. __________,
specialista FMH in medicina interna e medico di famiglia dell’assicurato (doc.
166).
1.4. Esperiti gli accertamenti
medici del caso (in particolare, la Artro RM del 30 ottobre 2020 della spalla
destra: doc. 181), dopo avere preso atto dello scritto del 19 gennaio 2021
dell’assicurato (giusta il quale: “(…) il mio stato di salute non è per
nulla migliorato, ciò dovuto anche al fatto che la mia situazione familiare a
causa della progressiva invalidità della mia consorte mi obbliga a delle mansioni
che fino a qualche mese fa non erano necessarie e non fanno che acuire lo stato
doloroso (aiuto sollevamenti e spostamento, e svolgimento di tutte le faccende
domestiche). (…).”: doc. 190) e dopo avere raccolto agli atti le
valutazioni del medico __________, dr. med. __________, specialista FMH in
ortopedia e traumatologia, (in particolare, l’apprezzamento medico del 9 marzo
2021: doc. 195), con decisione del 25 settembre 2020 (doc. 175) confermata su
opposizione l’8 aprile 2021 (doc. 198), l’CO 1 ha indicato che le conseguenze
dell’infortunio non erano peggiorate, per cui non era indicata la ripresa di
una cura medica e che le condizioni per riconoscere un’IMI non erano adempiute,
non essendo in presenza di un danno importante in relazione con l’infortunio
assicurato.
1.5. Con tempestivo ricorso del 3
maggio 2021 RI 1 ha postulato l’annullamento della decisione impugnata, sulla
base delle seguenti considerazioni:
" (…) Il
23.5.2006 nello scaricare dal camion una trazione SLM-V della lunghezza di 4.50
meth e del peso di circa 40 chili, il collega manca la presa e lascia cadere il
cassone al suolo. L'assicurato che teneva il cassone con le due mani subisce un
contraccolpo alla spalla destra. (…) La ripresa del lavoro al 50% viene fissata
con il 1.7.2007. Data che coincide con la scissione consessuale del rapporto
dalla __________.
La decisione d'interrompere il rapporto di lavoro fu motivata dal
fatto che mancava solo un paio d'anni al pensionamento e che a causa della sua
prolungata assenza dal lavoro la formazione di un altro dipendente che lo
avrebbe rimpiazzato era giunta a buon punto.
Inoltre sperava di guarire e grazie alle sue conoscenze e capacità
avrebbe potuto svolgere attività quale indipendente.
L' attività che svolgeva nella ditta __________ è descritta nel
rapporto ispettivo del 22.7.2008. Per circa 2/3 era dedicata a lavori amministrativi
e di consulenza mentre per circa1/3 era attività di cantiere). A tale rapporto
e a precisazione si aggiunge che il rapporto di lavoro di lavoro con la ditta __________
era iniziato negli anni settanta con mansioni di responsabile della filiale
ticinese. L'interruzione del rapporto di lavoro con la ditta __________ ha
avuto conseguenze determinanti per quanto concerne la definizione del caso dal
lato assicurativo. Infatti la CO 1 non ha più dovuto confrontarsi con il
probabile mancato rendimento nell'attività cantieristica che avrebbe
probabilmente giustificato la concessione di una rendita.
Infatti il dottor __________ nel suo rapporto del 19.12.2007
considerava il paziente abile solo nella misura massima possibile e chiedeva
una visita da parte del medico __________ della CO 1 anche per la valutazione
dell'eventuale menomazione dell'integrità.
La visita da parte del medico __________ dottor __________, poi assurto alla
carica di direttore dell'Agenzia CO 1, verrà eseguita il 29.11.2007.
Negli anni seguenti innumerevoli sono gli episodi di
riacutizzazione dei dolori alla spalla destra che si manifestano con attività
ripetitive o sforzi o movimenti con il braccio destro in elevazione.
Considerazioni:
È errato affermare che al momento dell’infortunio aveva già
raggiunto l'età ordinaria del pensionamento e quindi non sono date le premesse
per accordare prestazioni sotto forma di rendita (scritto 22.10.19). Nel 2006
aveva 63 anni d'età!
Piuttosto fantasiose le affermazioni del dottor __________ (1.9.2020)
laddove afferma" vedo più un problema sociale e non di origine
infortunistico".
Non è neppure condivisibile il suo apprezzamento del 9.3.2021 nel
quale considera i disturbi alla spalla destra unicamente dovuti all'età e
all'attività come giardiniere, pulizia vetri e faccende domestiche. Attività
queste svolte solo in maniera sporadica come generalmente svolgono tutte le
persone che posseggono un'abitazione. Non si è chiesto il dottor __________
come mai, malgrado i 76 anni dell'assicurato, non ha disturbi alla spalla
sinistra?
È piuttosto lecito chiedersi se è opportuno che il dottor __________
redigga degli apprezzamenti sulla quale si basa una decisione che in larga
misura sono valutazioni fatte a suo tempo dal dottor __________ attualmente suo
diretto superiore. (…)” (doc. I, pag. 1 e 2).
RI 1 ha, quindi, concluso
chiedendo quanto segue:
" Che
vengano disposti accertamenti medici da parte di uno specialista indipendente
per dirimere il diritto o meno ad un indennizzo per la menomazione dell'integrità.
Venga riconosciuto il diritto a cure in caso di necessità in
quanto i disturbi alla spalla destra sono conseguenza d'infortunio e non di
malattia.
Che l'Amministrazione valuti, basandosi sull'attività che svolgeva
l'assicurato al momento dell'infortunio, se la lesione alla spalla destra
avrebbe verosimilmente causato degli impedimenti giustificanti un indennizzo
sotto forma di rendita.
Si chiede al Tribunale l'assistenza gratuita con la rinuncia a
prelievo di spese di giustizia.”. (doc. I, pag. 2).
1.6. Nella risposta del 14 maggio
2021, l'CO 1, dopo aver versato agli atti l'incarto LAINF completo, ha chiesto
che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto
occorra, nei considerandi di diritto (doc. III). In particolare, ha puntualizzato
quanto segue:
" (…) Sembra
che egli in primis contesti quanto deciso dall'CO 1 nel 2008. (…) L'CO 1 non
intende entrare nel merito di un'ev. domanda di riconsiderazione di detta
decisione su opposizione. I termini per un'ev. domanda di revisione sono
ampiamente scaduti. (…) L'CO 1 per anni - malgrado il fatto che le condizioni
dell'art. 21 cpv. 1 LAINF non erano adempiute - ha preso a carico diverse
sedute di fisioterapia. Tale situazione non può essere tollerata sine die. (…)”
(doc. 3, pag. 2)
1.7. Il 24 maggio 2021
l’insorgente si è riconfermato nelle proprie tesi e domande con argomentazioni
di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. V). In
particolare, ha puntualizzato quanto segue:
" (…) Non è
mia intenzione contestare in primis quanto deciso dall'CO 1 nel 2008. (…). La
decisione rilasciata il 27.11.2008 ha ignorato completamente l'ultimo giudizio
medico ed è quindi manifestamente errata perché si basava non già sull'attività
che svolgevo al momento dell'infortunio ma su una possibile attività che era
mia intenzione svolgere dopo che avevo lasciato la ditta __________. Se si
considera che per un terzo svolgevo attività di cantiere questa decisione ha
avuto gravi conseguenze. (…). La RM del 30.10.2020 conclude per segni indiretti
di probabile ri-lesione trasmurale per passaggio di liquido di contrasto dalla
cavità articolare alla borsa subcraniale. La situazione non appare per nulla
chiara e per nulla sostenibile che sulla scorta degli atti si possa affermare
che non sussiste un danno all'integrità e che ulteriori cure che si rendessero
necessarie non vengano prese a carico dell'CO 1. Auspico che i giudici di
questo Tribunale emettano un giudizio equo onde mettere fine a questa penosa
situazione. Si chiede l'assistenza gratuita e la rinuncia al prelievo di spese
di giustizia. (…).” (doc. V, pag. I e 2)
1.8. Il 28 maggio 2021 l'CO 1 si è
riconfermato nelle proprie tesi e domande (doc. VII).
1.9. Il doc. VII è stato inviato
all’insorgente per conoscenza (doc. VIII).
in diritto
in ordine
2.1. Richiamata la STF 8C_85/2017
del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto era stato
affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto per le fasi della
procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF 8C_561/2019 dell’11 maggio
2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide questa vertenza nella sua
composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N. 043/2018 del 29 maggio 2018)
poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione dell’8 giugno 2020 al
TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla funzionaria che figura
nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto, dall’avv. RA 1), senza
che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia
in alcun modo occupata.
nel merito
2.2. Nel caso di specie, litigiosa
è la questione di sapere se l’CO 1 era legittimata a negare il proprio obbligo
a prestazioni a proposito dei disturbi alla spalla destra, oggetto
dell’annuncio di ricaduta del 23 luglio 2020, oppure no. Parimenti litigioso il
mancato riconoscimento di un’IMI.
Preliminarmente il TCA rileva
che, dal momento che la decisione impugnata delimita il litigio (cfr. STF
9C_636/2015 del 2 febbraio 2016, consid. 1 con riferimenti), esulano dalla
presente procedura le domande ricorsuali, sulle quali l'Istituto assicuratore
resistente non si è determinato con la decisione formale qui impugnata. Le
relative richieste sono, pertanto, irricevibili. Parimenti dicasi per le
censure ricorsuali volte a contestare precedenti decisioni dell’’amministrazione,
riportate al consid. 1.1 e 1.2, sono cresciute in giudicato.
2.3. Secondo l’art. 6 cpv. 1
LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni
assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non
professionali e di malattie professionali.
2.4. Presupposto essenziale per
l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è
l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue
conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da
considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento
infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si
sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia
stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che
l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un
danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che
l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo
stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di
causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano
secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo
l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito
dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT
II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF
125 V 195; STF del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STF del 29 gennaio
2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STF del 28 novembre 2000 nella
causa P. S., H 407/99; STF del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STF
del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STF 6 aprile 1994
nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202
consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V
142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V
188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler
Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al
riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non
ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31;
DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF
113 V 46).
Ne discende che ove
l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non
possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato
dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406
consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli
infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele
dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle
prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando
lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva
immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
-
quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status
quo sine).
(cfr. RAMI 1992 U 142, p.
75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469;
Fatti
U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der
Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza,
qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un
sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio
obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa
naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione
del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni,
l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo
l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità
che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente.
Trattandosi della
soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già
all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e
riferimenti ivi citati).
2.5. Occorre inoltre rilevare che
il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso
di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere
causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario
delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare
un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in
linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e
405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid.
4a e sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia
carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare
le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata
(cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure:
Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La giurisprudenza ha
inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della
responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un
rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi
fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde
anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si
presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118
V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus
dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard,
L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht
[SBVR], n. 39).
2.6. In virtù dell’art. 11 OAINF,
l’assicuratore LAINF è tenuto a riprendere l’erogazione delle prestazioni
assicurative in caso di ricadute o conseguenze tardive (cfr. Ghélew, Ramelet,
Ritter, op. cit., p. 71 e A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht,
Berna 1985, p. 277). Né la LAINF né l’OAINF prevedono, al riguardo, un limite
temporale. Pertanto, la pretesa potrà essere fatta valere anche qualora la
ricaduta o le conseguenze tardive appaiono, per la prima volta, dieci o
vent’anni dopo l’infortunio assicurato, e ciò indipendentemente dal fatto che,
a quel momento, l’interessato sia o meno ancora assicurato. Rilevante è
soltanto l’esistenza di un nesso di causalità (cfr. STF U 122/00 del 31 luglio
2001).
Nella sentenza pubblicata
in RAMI 1994 U 206 p. 326 ss., il TF ha precisato che, trattandosi di una
ricaduta, la responsabilità dell’assicuratore infortuni non può essere
ammessa soltanto sulla base del nesso di causalità naturale riconosciuto in
occasione del caso iniziale. Spetta piuttosto a colui che rivendica le
prestazioni dimostrare l’esistenza di una relazione di causalità naturale fra i
“nuovi disturbi” e l’infortunio assicurato. Soltanto qualora il nesso di
causalità è provato secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, può
essere riconosciuto un ulteriore obbligo prestativo a carico
dell’assicuratore-infortuni. In assenza di prove, la decisione sarà sfavorevole
all’assicurato, il quale intendeva derivare diritti da un nesso di causalità
naturale rimasto indimostrato.
2.7. Nella concreta evenienza,
dalla decisione su opposizione impugnata (doc. 197, pag. 4) si evince che
l’amministrazione ha negato il proprio obbligo a prestazioni a proposito dei
disturbi alla spalla destra, oggetto dell’annuncio di ricaduta, facendo capo al
parere del 9 marzo 2021 (doc. 195) del proprio medico fiduciario, dr. med. __________,
specialista FMH in ortopedia e traumatologia (cfr. doc. 195, pag. 3).
Da parte sua, l’assicurato fa valere, fondandosi, in particolare, sui rapporti
del proprio medico curante, che i disturbi alla spalla destra sarebbero
conseguenti all’infortunio del 23 maggio 2006.
Ciò anche in ragione del fatto che prima non ne aveva mai sofferto.
A proposito di
quest'ultima affermazione giova innanzitutto qui ricordare che la regola “post
hoc, ergo propter hoc” (dopo questo, dunque a causa di questo) non ha
valenza scientifica. La giurisprudenza federale ha stabilito che per il solo
fatto d’essere insorto dopo l’infortunio, un disturbo alla salute non può già
essere ritenuto una sua conseguenza. Tale argomento è insostenibile dal profilo
della medicina infortunistica e inammissibile da quello probatorio (cfr. STF
8C_725/2012 del 27 marzo 2013 consid. 7.2.2: “Der Versicherte
argumentiert weiter, "woher sonst, wenn nicht vom Unfall aus dem Jahre
1993, kommen die erwähnten Beschwerden an der linken oberen Extremität?"
Die mit dieser rhetorischen Frage angerufene Beweisregel "post hoc ergo
propter hoc" (vgl. BGE 119 V 335 E. 2b/bb S. 341 f.) ist jedoch
praxisgemäss unfallmedizinisch nicht haltbar und beweisrechtlich nicht
zulässig, …”; STF 8C_245/2017 dell’8 agosto 2017; STF 8C_230/2017 del 22 giugno
2017; sul tema vedi pure Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24
und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 30,
nota 96; A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo
1995, p. 41).
2.8. Per
costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione
è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece
nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato
di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209;
STF U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg.
(= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte
federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono piuttosto esistere
delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente
fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza
8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale
federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la
propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze
dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno
il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in
tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle
armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1
CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio
l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei
mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in
particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
Trattandosi invece di
perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura
amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati
indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non
esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF
8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne il
valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui
temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle
censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena
conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto
medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr.
21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p.
191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per
decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la
sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo
contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È infine utile osservare
che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere
la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli
si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,
precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri
medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come
farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è
l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in
fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).
2.9. Il TCA constata innanzitutto
che il 23 maggio 2006 RI 1, durante il lavoro, ha subito un contraccolpo alla
spalla destra mentre stava aiutando il magazziniere a scaricare il camion ed ha
riportato la rottura completa del sovraspinato della spalla destra e la rottura
del labbro ventro-craniale (doc. 1, 2, 3, 7, 46, 82). A causa dei postumi
infortunistici, l’assicurato si è sopposto il 12 gennaio 2007 ad un intervento
di “artroscopia spalla destra, stabilizzazione anteriore con Suretac;
ricostruzione Mini Open del sovraspinato (sistema Opus)” presso l’__________
di __________ ad opera del dr. med. __________ (doc. 7). L’assicurato si è
sottoposto, nel corso degli anni, a svariate sedute di fisioterapia. Ha pure
avuto una ricaduta nel corso del 2008. In seguito ha continuato a sottoporsi a
svariate sedute di fisioterapia (cfr. consid. 1.1).
In data 5 giugno 2020 il dr. med. __________, specialista FMH in medicina
interna e medico di famiglia dell’assicurato, ha attestato quanto segue:
" (…). Egli
soffre di dolori cronici alla spalla destra, in peggioramento nel corso degli
ultimi anni, che si riacutizzano alla messa sotto carico svolgendo le mansioni
domestiche (pulizia vetri, … ) e di giardinaggio. Chiedo pertanto il benestare
per un aiuto domestico 1-2x settimana.” (doc. 166)
L’Artro RM del 30 ottobre
2020 della spalla destra ha messo in evidenza quanto segue:
" Difetto
ferromagnetico inserzionale da pregressa tenorrafia sul tronchite che rende
impossibile la valutazione dello stesso. Segni indiretti di probabile
ri-lesione transmurale per passaggio di liquido di contrasto dalla cavità
articolare alla borsa subacromiale. Associata artrosi acromion-claveare che
configura un conflitto sul ventre muscolare dello stesso sovraspinato
normo-trofico.” (doc. 181)
Il 19 gennaio 2021 l’assicurato
ha indicato quanto segue:
" (…) il mio
stato di salute non è per nulla migliorato, ciò dovuto anche al fatto che la
mia situazione familiare a causa della progressiva invalidità della mia
consorte mi obbliga a delle mansioni che fino a qualche mese fa non erano
necessarie e non fanno che acuire lo stato doloroso (aiuto sollevamenti e
spostamento, e svolgimento di tutte le faccende domestiche). (…)” (doc. 190)
Nell’apprezzamento medico del 9 marzo 2021 (doc. 195) il medico __________, dr.
med. __________, specialista FMH in ortopedia e traumatologia, ha rilevato
quanto segue:
" (…)
Nell'artro-RM del 30.10.2020 non si riesce a valutare una chiara lesione del
sovraspinato. Chiaramente siamo confrontati con una spalla di una persona 76enne,
dove esistono lesioni spontanee anche senza aver subito un infortunio, ma solo
a causa della normale degenerazione del decorso della vita.
Si ricorda che dall'inizio dell'infortunio, occorso 14 anni fa, vi sono state
ripetute riacutizzazioni dei dolori a dipendenza della sua attività lavorativa
come giardiniere, pulizia dei vetri o faccende domestiche. La lesione iniziale
è stata operata e riparata in modo corretto e già allora eravamo confrontati
con una certa degenerazione in quanto la lesione era su base degenerativa del
sovraspinato. Negli ultimi anni non ha subito un nuovo infortunio ma solo una
passeggera riacutizzazione dei dolori subacromiali in presenza di un
impingement già conosciuto e riconfermato con l'artro-RM della spalla destra
del 30.10.2020.
Gli esami strumentali agli atti, in particolare l'artro-RM del 30.10.2020, non
mostrano una chiara lesione e lo stato degenerativo soggiacente della spalla,
peraltro assolutamente compatibile con l'età, dimostrano con probabilità
preponderante che siamo in presenza di un problema di origine morbosa e non
infortunistica.
Esaminando nel dettaglio la documentazione medica e il decorso nell'ultima
decade possiamo dichiarare che lo stato attuale della spalla è normale per
l'età e che nessun peggioramento oggettivo può essere attribuito ad un evento
infortunistico.
Tutte le future terapie o eventuali accertamenti diagnostici andranno a carico
del rispettivo assicuratore malattia.
Vista l'assenza di un danno infortunistico valutabile non sussiste alcun
diritto ad una indennità per menomazione all'integrità.”
2.10. Nella concreta evenienza,
questo Tribunale, chiamato a pronunciarsi su una questione di carattere medico,
attentamente vagliato l’insieme della documentazione medica agli atti, ritiene
che il parere espresso il 9 marzo 2021 (doc. 195) dal dr. med. __________,
specialista FMH in ortopedia e traumatologia, che vanta un’ampia esperienza in
materia di medicina assicurativa e infortunistica, secondo la quale i problemi
alla spalla destra non costituiscono una conseguenza naturale dell'infortunio
occorso nel mese di maggio 2006, è dettagliato e approfondito e rispecchia
quindi i parametri giurisprudenziali sopra ricordati (cfr. consid. 2.8).
Ad esso va dunque
attribuita piena forza probante e può validamente costituire da base al
giudizio che questa Corte è ora chiamata a rendere, senza che si riveli
necessario procedere a degli ulteriori atti istruttori.
Del resto, né gli
argomenti che l’assicurato ha sollevato con la propria impugnativa (cfr. doc.
I) né la documentazione medica agli atti, sono atti a generare dei dubbi -
neppure lievi - circa la fondatezza degli approfonditi pareri espressi dallo
specialista interpellato dall’istituto assicuratore resistente con
considerazioni puntuali e convincenti.
Questa Corte non ignora gli
svariati certificati medici agli atti del medico di famiglia dell’assicurato,
dr. med. __________. Tuttavia, essi non sono atti a sollevare dubbi - nemmeno
lievi - circa la fedefacenza della valutazione operata dal dr. med. __________,
con espresso riguardo alla situazione clinica dell'assicurato, che è stata
attentamente e dettagliatamente vagliata dal precitato medico fiduciario, e
alle conclusioni a cui è giunto. Del resto, il medico di famiglia - che è
Considerandi
specialista FMH in medicina interna generale e, quindi, non della materia che
qui ci occupa - non apporta nuovi elementi oggettivi ignorati dal medico
fiduciario e non si è espresso in modo circostanziato e dettagliato in merito
alla valutazione operata dal medico __________.
Giova qui ricordare un
principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima Istanza, quello
secondo il quale le certificazioni del medico curante - anche se specialista
(cfr. STF U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di
prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo
paziente (cfr. STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; RAMI 2001 U 422, p. 113ss.
(= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. SPIRA, La preuve en droit des
assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach,
Basilea 2000, p. 269s.).
Stante
quanto precede, in sunto, il TCA non ha quindi motivo di scostarsi dalle
convincenti e dettagliate considerazioni espresse dal medico __________
nell’apprezzamento medico del 9 marzo 2021 marzo 2021 (doc. 195).
Va peraltro considerato
che, per costante giurisprudenza federale, più il tempo trascorso fra
l'infortunio e la manifestazione dell'affezione è lungo e più le esigenze
riguardanti la prova del legame di causalità naturale devono essere severe
(cfr. RAMI 1997 U 275, p. 188ss.; STF 8C_24/2013 del 18 giugno 2013 consid.
2.2; STF 8C_175/2009 del 26 giugno 2009 consid. 2; STF U 60/07 del 17 gennaio
2008.
consid. 2; STF U 249/05 del 20 febbraio 2006 consid. 1).
In questo senso, ad
esempio, in una sentenza U 66/05 del 17 agosto 2005 consid. 4, l’Alta Corte ha
negato l’esistenza di un nesso di causalità naturale, trattandosi di un
assicurato, vittima di un infortunio nell’ottobre 2001, i cui disturbi al
polso, braccio e spalla destra nonché alla regione del collo, erano stati
refertati, per la prima volta, nel mese di gennaio 2003. In quella fattispecie,
il TF ha giudicato che il lungo tempo di latenza trascorso sino alla
constatazione anamnestica di tali disturbi, costituiva un importante indizio a
favore dell’assenza di una causalità con l’infortunio. Inoltre, esso ha
rilevato che nessuno dei medici curanti aveva refertato un qualsiasi reperto
oggettivo (ad esempio, contusioni, stiramenti oppure abrasioni) atto a
giustificare il quadro clinico in questione (il Tribunale federale è giunto a questa
stessa conclusione nella STF 8C_783/2011 del 6 gennaio 2012 consid. 5.2.2.2,
riguardante un assicurato i cui disturbi alla spalla sinistra erano stati
documentati a distanza di 8 mesi dall’infortunio, come pure nella STF
8C_920/2012 del 28 maggio 2013 consid. 4.1, in cui il tempo di latenza era di
alcune settimane: “Aufgrund der fehlenden initialen Beschwerden in diesem
Bereich und der asymptomatischen Latenzzeit von mehreren Wochen sowie unter
Berücksichtigung der Tatsache, dass nach einer AC-Gelenksdistorsion in der
Regel von einer raschen Genesung auszugehen sei, könne die Unfallkausalität
nicht bejaht werden. Hätte der Versicherte von Anfang an eine ACG-Symptomatik
aufgewiesen, wäre dies durch den erstbehandelnden Arzt Dr. med. S.________ oder
im Spital X.________ festgestellt worden.”; STCA 35.2020.3 del 28 settembre
2020, consid. 2.9).
Conformemente alla
giurisprudenza federale, una ricaduta viene assunta da un assicuratore
infortuni, allorché la sintomatologia a ponte fra l’infortunio e i disturbi
accusati è evidente. Disturbi occasionali non sono sufficienti, ad esempio
quando gli stessi non sono così rilevanti da richiedere un trattamento (cfr.
STF U 344/03 del 9 dicembre 2004 consid. 3.2.2; 3.3).
L’Alta Corte ha ad esempio
deciso in questo stesso senso in una sentenza U 458/00 del 24 ottobre 2001, in
cui l’assicuratore LAINF non è stato giudicato responsabile della ricaduta
fatta valere nel 1995 da un assicurato che nel 1991, in occasione di un
incidente della circolazione, aveva subito una contusione di un ginocchio,
poiché, benché durante i quattro anni intercorsi tra il sinistro e la nuova
problematica, egli avesse avuto dei disturbi, essi non potevano valere quali
sintomi ponte per il riconoscimento di una relazione di causalità naturale.
Infatti tali disturbi non avevano mai necessitato di cure, né condotto a
un’inabilità lavorativa (cfr. anche la STF U 296/03 del 24 maggio 2004 consid.
2.1.1; STCA 35.2019.88 del 27 aprile 2020, consid. 2.8).
Nel caso di specie, per i
motivi che sono stati diffusamente esposti (cfr. consid. 1.1 e 1.2), non può
essere ammesso che vi sia stata una chiara sintomatologia a ponte ai sensi
della giurisprudenza appena citata, ciò che rende inverosimile che il sinistro
del 23 maggio 2006 abbia provocato i disturbi alla spalla destra denunciati nel
2020.
dall’assicurato.
In esito a tutto quanto
precede, il TCA non ritiene dimostrato, perlomeno secondo il criterio della
verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza
sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew,
Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die
Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che i disturbi alla spalla destra
oggetto dell’annuncio di ricaduta del 23 luglio 2020, costituissero una
conseguenza naturale del sinistro accaduto in data 23 maggio 2006.
Va infine segnalato che
l’Alta Corte ha precisato che l’assicuratore infortuni non è tenuto a
dimostrare l’esistenza di una causa extra-infortunistica a cui imputare i
disturbi accusati dall’interessato (cfr. STF U 152/03 del 21 aprile 2005 e
riferimenti ivi menzionati; cfr. STCA 35.2017.62 del 2 ottobre 2017, consid.
2.9; STCA 35.2018.130 dell’8 luglio 2019, consid. 2.12).
In queste condizioni, posto che l’CO 1 era legittimata a rifiutare al riguardo
il proprio obbligo a prestazioni (in particolare, con espresso riferimento alla
cura medica), la decisione su opposizione impugnata deve essere confermata.
2.11
2.11.1
Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF,
l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in seguito all'infortunio,
accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale.
Tale indennità è assegnata
in forma di prestazione in capitale.
Essa non deve superare
l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed
è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il Consiglio federale
emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1
e 2 LAINF).
2.11.2
L'art. 36 cpv. 1 OAINF
definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24
LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente
sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità e importante se
l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In questa valutazione
dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle
circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la
gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici
senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto
privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p.
42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).
La parte della riparazione
del torto morale contemplata dagli
artt. 24ss. LAINF è,
dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il
pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr.
GHÈLEW/RAMELET/RITTER, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, Losanna
1992, p. 121).
2.11.3
Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF,
l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.
Una tabella elenca una
serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo,
corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno
assicurato.
Questa tabella -
riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr.
RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48
p. 235 consid. 2a e
sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso
normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le menomazioni
extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per
menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).
La perdita totale dell'uso
di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita
parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna
indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al
5% (cifra 2 dell'allegato).
Se più menomazioni
all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono
concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.
36.
cpv. 3 1a frase OAINF).
Si prende in
considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione
dell'integrità. È possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali,
ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4
OAINF).
Peggioramenti non
prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel caso in cui un
pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la
revisione dell'indennità per
menomazione è, di
principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,
quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto
pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi
menzionata).
2.11.4
L’CO 1 ha allestito una serie
di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella
dell'ordinanza.
Semplici direttive di
natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il
giudice (cfr. STF I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STF
del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).
Tuttavia, nella misura in
cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di
trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3
all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157,
consid. 3a).
2.11.5
Nella concreta evenienza, con
decisione del 25 settembre 2020 (doc. 175) confermata su opposizione l’8 aprile
2021.
(doc. 198), l’CO 1 ha negato all’assicurato un’IMI, in assenza di una
menomazione importante dell’integrità fisica alla spalla destra.
L’assicurato ha contestato
pure la negazione di un'IMI e chiede che venga rivalutata sulla base di una
perizia (doc. I, pag. 2).
Dalle tavole processuali
emerge che l’amministrazione si fondata sull’apprezzamento medico del 9 marzo
2021.
(doc. 195) del dr. med. __________, giusta il quale:
" (…)
Nell'artro-RM del 30.10.2020 non si riesce a valutare una chiara lesione del
sovraspinato. Chiaramente siamo confrontati con una spalla di una persona 76enne,
dove esistono lesioni spontanee anche senza aver subito un infortunio, ma solo
a causa della normale degenerazione del decorso della vita.
Si ricorda che dall'inizio dell'infortunio, occorso 14 anni fa, vi sono state
ripetute riacutizzazioni dei dolori a dipendenza della sua attività lavorativa
come giardiniere, pulizia dei vetri o faccende domestiche. La lesione iniziale
è stata operata e riparata in modo corretto e già allora eravamo confrontati
con una certa degenerazione in quanto la lesione era su base degenerativa del
sovraspinato. Negli ultimi anni non ha subito un nuovo infortunio ma solo una
passeggera riacutizzazione dei dolori subacromiali in presenza di un
impingement già conosciuto e riconfermato con l'artro-RM della spalla destra
del 30.10.2020.
Gli esami strumentali agli atti, in particolare l'artro-RM del 30.10.2020, non
mostrano una chiara lesione e lo stato degenerativo soggiacente della spalla,
peraltro assolutamente compatibile con l'età, dimostrano con probabilità
preponderante che siamo in presenza di un problema di origine morbosa e non
infortunistica.
Esaminando nel dettaglio la documentazione medica e il decorso nell'ultima
decade possiamo dichiarare che lo stato attuale della spalla è normale per
l'età e che nessun peggioramento oggettivo può essere attribuito ad un evento
infortunistico.
Tutte le future terapie o eventuali accertamenti diagnostici andranno a carico
del rispettivo assicuratore malattia.
Vista l'assenza di un danno infortunistico valutabile non sussiste alcun
diritto ad una indennità per menomazione all'integrità.”
Chiamato ora a pronunciarsi, il
TCA non ha motivo di scostarsi da quanto deciso dall'CO 1. In effetti, a fronte
di una questione squisitamente medica, tenuto conto che, secondo la
giurisprudenza federale, l'indennità per menomazione dell'integrità si valuta
sulla base di constatazioni mediche, ciò che significa che l'ammontare dell'IMI
non dipende dalle circostanze particolari del caso concreto, bensì da un
apprezzamento medico-teorico della menomazione fisica o psichica, a prescindere
da fattori soggettivi (DTF 115 V 147 consid. 1, 113 V 121 consid. 4b e
riferimenti ivi menzionati; RAMI 2000 U 362, p. 43; cfr., pure, STCA 35.2001.71
del 12 dicembre 2001, confermata dal TF con pronunzia U 14/02 del 28 giugno
2002; cfr., altresì, FREI, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des
Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998, p. 40s.),
questo Tribunale ritiene di poter validamente fondare il proprio giudizio sulla
valutazione enunciata dal dr. med. __________, specialista che vanta un’ampia
esperienza in materia di medicina assicurativa e infortunistica.
Tanto più che la valutazione
dello specialista dell'CO 1 non è stata smentita da certificati
medico-specialistici neppure in sede ricorsuale, ma solo attraverso il parere
dell'assicurato che non trova fondamento in alcun rapporto medico, tantomeno
specialistico, e non può quindi essere condivisa dal TCA. A questo riguardo si
rileva che nei certificati medici agli atti (cfr., in particolare, doc. 166,
172, 176 e 183) del medico di famiglia (dr. med. __________) - che giova
ribadire, è specialista FMH in medicina interna e, quindi, non nella materia
che qui ci occupa - non si esprimono in merito alla valutazione dell’IMI
operata dal medico __________.
A questo proposito occorre evidenziare che il principio inquisitorio che regge
la procedura davanti al Tribunale delle assicurazioni non è incondizionato, ma
trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di collaborare, quest'obbligo
non può tradursi in una mera contestazione della presa di posizione di
controparte senza addurre degli elementi oggettivi - segnatamente di natura
medica - a sostegno delle proprie argomentazioni (cfr. sul tema STCA 32.2017.70
del 9 novembre 2017, consid. 2.7 e rinvii ivi citati; STCA 32.2017.83 del 22
febbraio 2018, consid. 2.6; STCA 35.2018.114 del 18 marzo 2019, consid. 2.8.5 e
rinvii ivi citati; STCA 35.2020.72 dell’8 marzo 2021, consid. 2.5).
La decisione su opposizione
impugnata merita dunque tutela anche nella misura in cui all’insorgente non è
stata riconosciuta un'IMI, in assenza di una menomazione importante dell’integrità
fisica alla spalla destra.
2.12
Da ultimo, va qui ricordato
che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o
il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla
convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata
predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare
il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata
delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure STF 9C_632/2012
del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012). Un tale modo di
procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2
Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
Il TCA rinuncia quindi
all'assunzione di ulteriori prove (in particolare, ad una perizia, come
richiesto dall’insorgente: cfr. doc. I, pag. 2), ritenendo la situazione
sufficientemente chiarita.
L'incarto della CO 1 è
stato versato agli atti con la risposta di causa.
2.13
L’art. 61 lett. a LPGA, in
vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere
semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di
giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che
ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è
entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui
in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese
se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede
il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento
temerario o sconsiderato.
La procedura è pertanto di
principio onerosa se concerne la fissazione dei contributi (cfr. Messaggio
concernente la modifica della legge federale sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali, FF 2018, pag. 1303 e seguenti, pag. 1334: “La
mozione Gruppo UDC 09.3406 chiede che venga abolito il principio della gratuità
delle procedure di ricorso davanti ai tribunali cantonali nell’ambito delle
assicurazioni sociali. L’indicazione secondo cui la procedura è gratuita va
pertanto soppressa (art. 61 lett. a D-LPGA). Saranno così applicabili le disposizioni
del diritto cantonale relative alle spese di procedura. Per quanto riguarda
invece le controversie relative a prestazioni, la lettera fbis contempla
l’addebito di spese soltanto nel caso in cui la singola legge lo preveda.
Nell’assicurazione invalidità una tale regolamentazione è già in vigore dal 1°
luglio 2006 (art. 69 cpv. 1bis LAI)”).
Secondo l’art. 82a LPGA
(disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo
grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si
applica il diritto anteriore.
In concreto, il ricorso è
del 3 maggio 2021 per cui si applica la nuova disposizione legale. Trattandosi
di prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Nella misura in cui è
ricevibile, il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti