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Decisione

35.2021.47

Incidente della circolazione stradale con paresi degli arti inferiori. Revisione ex art. 17 cpv. 1 LPGA

6 settembre 2021Italiano40 min

83, 94 e 107). Con apprezzamento medico del 28 ottobre 2008, il medico __________,

Source ti.ch

Incarto

n.

35.2021.47

PC/sc

Lugano

6 settembre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Paola Carcano, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 20 maggio 2021 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 22 aprile 2021 emanata da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 7 giugno 2004, RI 1,

nato il __________ 1982, attivo in qualità di operaio saldatore presso la ditta

__________ di __________ dal 1° maggio 2004, e, perciò, assicurato d’obbligo

contro gli infortuni presso l'CO 1, mentre era alla guida del proprio

motoveicolo, verso le ore 07:50, è rimasto coinvolto in un incidente della

circolazione stradale, avvenuto in territorio del Comune di __________,

riportando un trauma cranico, l’inclinazione di alcune vertebre e la frattura

della sesta vertebra lombare, che gli ha provocato la paralisi degli arti

inferiori (doc. 1, 60, 68, 170 e 253).

La frattura vertebrale è

stata curata in tre tempi, ovvero con spondilodesi dorsale il 1° luglio 2004,

corporectomia Th6 e sostituzione con gabbia il 9 luglio 2004 e revisione della

spondilodesi posteriore il 17 luglio 2004 (doc. 369). A causa dei postumi

dell'infortunio RI 1 è stato degente presso il Centro __________ (di seguito: __________)

di __________ dal 23 luglio 2004 al 24 marzo 2005 (doc. 17).

L’Istituto assicuratore ha

riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le

prestazioni di legge.

1.2. RI 1 ha ripreso la propria

attività lavorativa abituale a far tempo dal 1° febbraio 2006 in misura ridotta

con un rendimento effettivo del 25% (doc. 70). Il 1° aprile 2006 l’ha

nuovamente interrotta a causa dell’insorgenza di svariati disturbi (spasmi) ed

è stato degente presso il __________ di __________ dal 18 aprile al 7 luglio

2006 (doc. 64). Nel frattempo è stato ricoverato dall’8 al 15 maggio 2006

presso il __________ di __________, dove si è sottoposto il 9 maggio 2006 ad un

intervento di laminectomia TH8 e TH3-4 (doc. 58 e 70). L’assicurato ha ripreso

la propria attività lavorativa abituale in misura ridotta con un rendimento

effettivo del 15% a far tempo dal 10 luglio 2006, del 25% dal 2 ottobre 2006 e

massimo del 35% (4 mezze giornate) dal 2 novembre 2006 (doc. 70, 83, 94 e 107).

A causa della persistenza dei disturbi, è stato nuovamente ricoverato dal 20

settembre al 1° ottobre 2007 presso il __________ di __________, dove si è

sottoposto il 21 settembre 2007 ad un intervento di laminectomia TH7-8 con transazione

del midollo spinale (doc. 58, 70 e 369).

1.3. Con apprezzamento medico del

28 ottobre 2008 il medico __________, dr. med. __________, specialista FMH in

chirurgia, ha indicato quanto segue: “Premesso che la manifestazione

intermittente di spasmi e cloni siano accessibili ad un trattamento

medicamentoso, l’assicurato può svolgere un’attività professionale consona con

uno stato paraplegico (in carrozzella, mansioni fisicamente non impegnative,

con pause per i bisogni igienici, senza necessità di frequenti trasferimenti,

nemmeno all’interno) per la durata di 4 ore al giorno, per 20 ore settimanali

complessive.” (doc. 122).

In ambito AI, dopo aver

assolto un accertamento professionale presso il Centro __________ di __________,

__________ ha beneficiato di una formazione ad hoc come operatore CAD/CAM

presso la __________ di __________ dal 9 marzo 2009 al 28 febbraio 2011. A

partire dal 1 marzo 2011 ha iniziato a svolgere la nuova attività professionale

di disegnatore CAD/CAM presso il citato datore di lavoro al 50% (presenza: 4

ore al giorno; 123, 129, 135, 142, 145, 161, 170 e 184).

In ambito LAINF, l’CO 1 ha

riconosciuto all’assicurato un assegno per grandi invalidi di grado esiguo dal

1 ottobre 2007 (decisione del 27 novembre 2008: doc. 125), un’indennità per

menomazione dell’integrità fisica del 90% (decisione del 20 novembre 2009: doc.

148) e una rendita di invalidità del 50% dal 1° marzo 2011 (decisione del 23

marzo 2011: doc. 168).

In seguito, la rendita di invalidità del 50% è stata confermata (art. 17 LPGA)

dall’CO 1 con comunicazione del 19 giugno 2013 (doc. 220).

In ambito AI, con decisione del 19 ottobre 2011 (doc. 184; preavvisata il 25

agosto 2011: doc. 183) l’assicurato è stato posto al beneficio di una rendita

intera (grado di invalidità del 100%) dal 1° giugno 2005 (alla scadenza

dell’anno di attesa), a tre quarti di rendita dal 1° marzo 2007 (grado di

invalidità del 65%), ad una rendita intera dal 1° novembre 2007 (grado di

invalidità del 100%) limitatamente al 31 marzo 2009 (mese in cui ha iniziato la

formazione ad hoc con versamento dell’indennità giornaliera) rispettivamente a

mezza rendita dal 1° marzo 2011 (grado di invalidità del 50%).

1.4. Il 1° marzo 2016 la __________

di __________ ha annunciato all’assicuratore LAINF una ricaduta dell’infortunio

del giugno 2004, determinata da decubito con incapacità lavorativa

dell’assicurato (degente presso il __________ di __________ dal 26 febbraio al 31

marzo 2016) dal 26 febbraio al 24 aprile 2016 (doc. 253, 263 e 489).

Il 27 ottobre 2016 la __________ di __________ ha annunciato all’assicuratore

LAINF una nuova ricaduta dell’infortunio del giugno 2004, determinata da “assenza

per paraplegia” con incapacità lavorativa dal 21 al 30 ottobre 2016 (doc.

283 e 489).

L’CO 1 ha riconosciuto la

propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge

per ambedue le ricadute.

1.5. Il 31 gennaio 2017 la __________

di __________ ha annunciato all’assicuratore LAINF una nuova ricaduta

dell’infortunio del giugno 2004, con incapacità lavorativa dal 19 gennaio 2017

(doc. 292 e 489).

L’CO 1 ha riconosciuto la

propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

A inizio anno 2018 la __________ di __________ ha disdetto il contratto di

lavoro (doc. 715, pag. 3).

A causa dell’aumento della

spasticità progressiva agli arti inferiori, RI 1 si è sottoposto l’11 aprile

2018 ad un intervento di decompressione di L4-L5 (doc. 437).

Nonostante l’intervento sono insorti dei dolori toraco-lombari (di carattere

cronico e nocicettivo) e non è stata risolta spasticità progressiva agli arti

inferiori. Dal 21 maggio al 1° luglio 2019 è stato, quindi, ricoverato presso

il __________ di __________, dove si è sottoposto ad un intervento di

stabilizzazione L4-L5 con fusione, laminectomia parziale e decompressione del

canale spinale (doc. 583, 584, 662 e 715).

Nel frattempo l’assicurato si è sottoposto il 18 maggio 2018 anche ad un

intervento di rimozione di un dermoide sacrale (doc. 453 e 461).

1.6. Preso atto della valutazione

neurologica del 21 aprile 2020 del proprio medico fiduciario, PD. dr. med. __________,

specialista FMH in neurologia, (doc. 648 e 662), con decisione formale del 30

luglio 2020 (doc. 674), l’CO 1 ha chiuso la ricaduta dal 1° luglio 2020, data a

partire dalla quale ha ritenuto la situazione clinica stabilizzata e

l’assicurato abile nella misura della rendita di invalidità LAINF di cui è

beneficiario dal 1° marzo 2011; a partire dal 1° luglio 2020 ha quindi

interrotto il versamento dell’indennità giornaliera e ripristinato la rendita

d’invalidità LAINF al 50% (doc. 674).

1.7. Dopo avere ricevuto

l’opposizione dell’8 settembre 2020 (doc. 691), ed il successivo complemento

del 2 novembre 2020 (doc. 699), dell’assicurato, patrocinato dall’avv. RA 1, l’CO

1 ha acquisito agli atti la valutazione medica dell’11 gennaio 2021 del __________

di __________ (doc. 715).

Preso atto anche dell’apprezzamento medico del 27 gennaio 2021 del PD. dr. med.

__________ (doc. 719), con decisione formale del 17 febbraio 2021 (doc. 725),

l’CO 1 ha ripristinato le prestazioni di indennità giornaliere dal 1° luglio

2020 all’11 gennaio 2021 compreso. A partire dal 12 gennaio 2021 ha ritenuto la

situazione clinica stabilizzata e l’assicurato abile nella misura della rendita

di invalidità LAINF di cui è beneficiario dal 1° marzo 2011; a partire dal 12 gennaio

2021 ha quindi interrotto il versamento dell’indennità giornaliera e

ripristinato la rendita d’invalidità LAINF al 50% (doc. 725).

1.8. Dopo avere ricevuto

l’opposizione del 19 febbraio 2021 (doc. 726), ed il successivo complemento del

15 marzo 2021 (doc. 737), dell’assicurato, sempre patrocinato dall’avv. RA 1, e

dopo avere acquisito agli atti anche l’apprezzamento medico del 12 aprile 2021

del PD. dr. med. __________ (doc. 719), l’CO 1 ha confermato il 22 aprile 2021

la sua precedente decisione (doc. 744).

Nel frattempo, il 24 febbraio 2021 l’CO 1 ha comunicato al patrocinatore

dell’assicurato che, conformemente all’art. 21 LAINF, avrebbe assunto le cure

mediche prescritte dal __________ di __________ nel rapporto medico dell’11

gennaio 2021, fino al 31 dicembre 2023, salvo modifiche della situazione medica

(doc. 729).

1.9. In ambito AI, con decisione del

1° novembre 2017 (doc. 388; preavvisata il 14 agosto 2017: doc. 376) la mezza

rendita di invalidità dell’assicurato, inabile al lavoro in qualsiasi attività

lavorativa dal 19 gennaio 2017, è stata aumentata ad una rendita intera (grado

di invalidità del 100%) dal 1° aprile 2017.

La rendita intera è stata confermata con comunicazione del 16 aprile 2019 (doc.

561).

1.10. Con tempestivo ricorso del 20

maggio 2021 RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha postulato l’annullamento

della decisione impugnata e il riconoscimento in favore del suo cliente di “un

grado di rendita Lainf del 75% a far data dal 12.1.2021.” (doc. I, pag. 7).

Anche in questa sede il patrocinatore dell’insorgente ribadisce che, dopo la

ricaduta, il suo cliente, contrariamente a quanto ritenuto dall’amministrazione,

non ha ritrovato la capacità lavorativa precedente, bensì presenta una capacità

lavorativa residuale del 25% in attività adeguate.

Il rappresentante del

ricorrente puntualizza, in particolare, quanto segue:

" (…) Il

27.1.2021 e nuovamente in data 12.4.2021, il PD Dr. __________ ha confermato il

proprio parere rilevando, in particolare, l'assenza di elementi dal lato

neurologico che permetterebbero di ammettere l'esistenza di un peggioramento

notevole rispetto alla situazione che vigeva al momento in cui è stata concessa

la rendita d'invalidità rispettivamente è avvenuta la valutazione medica

conclusiva."

Al contrario, il Dr. __________, capo clinica del Centro del

dolore, con rapporto dell'11.1.2021, riferisce che dopo un regolare riscontro

postoperatorio con "leggero miglioramento dei disturbi" (nota:

l'assicurato aveva dichiarato di averne beneficiato circa il 20 %), c'è stata

una nuova insorgenza di un moderato dolore paravertebrale nella colonna

lombare.

CO 1 riferisce che il Dr. __________ avrebbe infatti osservato che

attualmente ci sarebbe solo spasticità nella regione pelvica ventrale e che dal

profilo neurologico non sarebbe subentrato nessun cambiamento negli ultimi

anni.

CO 1 estrapola solo parzialmente le conclusioni del Dr. __________

e non riferisce invece che Io stesso rileva anche l'esistenza di dolore

nocicettivo tra la colonna toracica media e la colonna lombare inferiore,

riportato dal paziente come dolore da compressione, e anche un dolore

nocicettivo alla spalla su entrambi i lati, lato sinistro compresa la scapola

plausibile sulla base dello stato ASIA (corrispondente alla sensibilità

normale).

Suddetti dolori esistono dall'operazione dell'aprile 2018 e si

verificano dopo l'uso del tavolo in piedi e la seduta prolungata su una sedia a

rotelle.

Come detto, CO 1 tiene conto solo parzialmente dei contenuti del

rapporto dell'11.1.2021 redatto dai Dr. __________ e __________, specialista in

neurologia, del __________ di __________.

Se dal rapporto in parola si legge della stabilizzazione del

quadro clinico dopo i due interventi in parola e di un soddisfacente decorso

post operatorio, dallo stesso si può altresì evincere che dal profilo medico

teorico sia subentrato un cambiamento dello stato di salute dell'assicurato

tale da considerare realistica una ripresa lavorativa solo nella misura del 25%

con valutazione successiva di un eventuale aumento graduale del carico di

lavoro fino al 50%. Si noti che il ripristino di un pensum lavorativo del 50%

non è stato considerato dagli specialisti come certo ma solo come

ipoteticamente possibile.

Il miglioramento riferito dai medici in parola è da intendersi in

relazione giustamente al decorso post operatorio, ricordiamo invece che dal

profilo delle problematiche lamentate dal ricorrente questi interventi sono

stati solo parzialmente efficaci e le patologie, in particolare algiche,

permangono e influenzano non solo la qualità di vita del ricorrente dal profilo

soggettivo ma, soprattutto, incidono sulla sua capacità lavorativa residua.

(…).

Per quanto riguarda l'attività lavorativa, il signor RI 1 ha perso

il lavoro all'inizio del 2018 a causa delle ripetute assenze dovute ai postumi

infortunistici. Da allora non ha più ripreso alcuna attività lavorativa.

(…).

Ricordiamo che dopo l'incidente avvenuto nel 2004, la perizia

medica di chiusura concluse che il signor RI 1, per i soli postumi

infortunistici, dal profilo medico teorico sarebbe ancora stato in grado di

lavorare al 25% in un'attività adeguata.

Con grande forza di volontà il ricorrente ha aumentato il pensum

lavorativo fino al 50% per diversi anni soccombendo poi successivamente ai

costanti dolori e perdendo il posto di lavoro.

(…).

A fronte di un quadro clinico caratterizzato dell'aumento della

spasticità e il progredire della problematica algica e dopo due interventi

chirurgici che non hanno portato ai risultati sperati, la problematica algica

essendo in effetti a tutt'oggi presente, il grado di capacità lavorativa

residua del 25% resta il più adatto allo stato di salute del signor RI 1 così

come valutato dai Dr. __________, e __________.

Anche secondo le dichiarazioni del signor RI 1, egli può

immaginare di lavorare al 25% in una postazione di lavoro al computer,

possibilmente a casa. Valutazione soggettiva assolutamente in linea con quanto

concluso dai Dr. __________ e __________. (…)” (doc. I, pag. 4 e 5; n.d.r.: il

corsivo non è della redattrice).

1.11. Nella risposta del 10 giugno

2021 (doc. III), l’CO 1 ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di

cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto. In particolare,

ha puntualizzato, quanto segue:

" (…). I

medici del __________ non hanno mai sostenuto che è subentrato un notevole

peggioramento della situazione rispetto a quanto sussisteva al momento della

chiusura dell'infortunio. Essi non si sono limitati a consigliare di aumentare

la capacità di lavoro al 50 % ma hanno rilevato che tale capacità di lavoro

deve essere un obiettivo per l'assicurato (ein Pensum vom 50% sollte versucht

und angestrebt werden).

(…).

Essendo l'assicurato stato licenziato non è possibile disporre di

informazioni concrete e nemmeno organizzare una ripresa del lavoro progressiva.

Bisogna invece fare capo ai dati medici dai quali non risulta che alla chiusura

della seconda ricaduta è subentrato un notevole peggioramento dalla situazione

rispetto a quanto esisteva al momento della chiusura del caso iniziale.

(…).

L'opinione dell'assicurato non è determinante in quanto incombe al

medico esprimersi in merito alla capacità di lavoro tenuto conto di quanto può

essere preteso dall'assicurato in questione e tenuto conto dell'obbligo che

impone agli assicurati di fare tutto quanto è esigibile per diminuire le

ripercussioni economiche di un danno alla salute.

(…).

Come già rilevato con la decisione su opposizione la decisione

dell'AI si riferisce al periodo in cui l'CO 1 ha ripristinato l'indennità

giornaliera sulla base di un'incapacità lavorativa del 100 %. L'AI non si è

ancora espressa in merito all'evoluzione. (…).” (doc. III, pag. 5)

1.12. Il 30 giugno 2021 l'avv. RA 1

si è riconfermato nelle proprie tesi e domande (doc. VII).

1.13. Il doc. VII è stato inviato

all’CO 1 per conoscenza (doc. VIII).

in diritto

in ordine

2.1. Preliminarmente, richiamata

la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui

l’incarto era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto

per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF 8C_561/2019

dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide questa vertenza

nella sua composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N. 043/2018 del 29 maggio

2018) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione dell’8 giugno 2020

al TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla funzionaria che figura

nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto, dall’avv. RA 2), senza

che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia

in alcun modo occupata.

nel merito

2.2. Litigiosa è la questione di

sapere se, a dipendenza della ricaduta annunciatagli nel gennaio 2017,

l’istituto convenuto era legittimato a negare un aumento della rendita di

invalidità in vigore a decorrere dal 12 gennaio 2021, oppure no.

2.3. Secondo l'art. 17 cpv. 1

LPGA, se il grado di invalidità del beneficiario della rendita subisce una

notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta

proporzionalmente, oppure soppressa, d'ufficio o su richiesta.

Questa norma è stata

ripresa dall'art. 22 cpv. 1 prima frase vLAINF, il quale prevedeva che se il

grado d'invalidità muta notevolmente, la rendita sarà corrispondentemente

aumentata, ridotta oppure soppressa.

L'art. 22 LAINF -

analogamente all'art. 22 cpv. 1 seconda frase vLAINF - recita che, in deroga

all'articolo 17 cpv. 1 LPGA, la rendita non può più essere riveduta dal mese in

cui gli uomini compiono 65 anni e le donne 62.

L'istituto della revisione

ha per scopo l'adeguamento della rendita d'invalidità alle mutate circostanze e

non la correzione di errori di commisurazione dell'invalidità di cui sia stata

viziata la decisione iniziale o una revisione successiva (Ghèlew, Ramelet,

Ritter, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p.

114).

La revisione presuppone,

dunque, che l'invalidità abbia subìto sostanziali mutamenti dopo la

costituzione della rendita o una sua successiva revisione (DTF 113 V 275

consid. 1a e riferimenti ivi menzionati).

Per costante

giurisprudenza, il TF considera che i principi dedotti dall'art. 41 LAI si

applicano per analogia pure nell'ambito della revisione delle rendite di

invalidità assegnate dall'CO 1, indipendentemente dal fatto che essa sia

disciplinata dall'art. 80 LAMI oppure dall'art. 22 LAINF (RAMI 1987 U 32 p.

446s.).

2.4. L'invalidità può modificarsi

essenzialmente per due ordini di motivi: sia perché cambia lo stato di salute,

sia perché il danno alla salute, pur rimanendo immutato, si ripercuote

diversamente sulla capacità lucrativa dell'assicurato, ossia sulla sua capacità

di procurarsi un guadagno col proprio lavoro (cfr. DTF 130 V 343 consid. 3.5,

126 V 75 consid. 1b, 113 V 275 consid. 1a, 109 V 116 consid. 3b).

L'assicurato può, infatti,

migliorare, in prosieguo di tempo, le proprie attitudini professionali,

acquisire conoscenze che gli consentano l'inserimento in attività meglio

rimunerate, reperire un posto confacente in modo ideale al suo stato di salute

ed alle sue attitudini, ben pagato e sicuro, mettendo in atto una situazione

non prevedibile al momento di stabilire il reddito ipotetico da invalido.

Oppure le sue capacità di

guadagno possono, per motivi diversi, peggiorare.

Secondo la giurisprudenza

federale, anche il reddito da valido può essere liberamente riesaminato

nell’ambito di una revisione della rendita, senza alcun vincolo all’originaria

decisione di rendita (cfr. STF U 183/02 del 26 maggio 2003 consid. 6.2).

2.5. Il mutamento deve, inoltre,

essere notevole.

Secondo la giurisprudenza

resa prima dell'entrata in vigore della LAINF, la modifica doveva essere

apprezzata relativamente al grado di invalidità precedentemente accertato:

così, un mutamento del 5% è stato considerato notevole per rapporto ad

un'invalidità del 15% ma poco importante per rapporto ad un'invalidità iniziale

del 75% (cfr. Ghèlew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 115 e dottrina ivi citata).

2.6. Per rivedere una rendita di

invalidità non basta un semplice cambiamento passeggero: le circostanze di base

devono mutare presumibilmente a lungo termine.

In particolare, non è

motivo di revisione un temporaneo aumento di guadagno dell'assicurato (cfr.

Ghèlew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 114).

2.7. La questione di sapere se si

è prodotto un simile cambiamento deve essere vagliata comparando le circostanze

esistenti al momento dell’ultima decisione cresciuta in giudicato, fondata su

un esame materiale del diritto alla rendita con un accertamento dei fatti

pertinenti, un apprezzamento delle prove e un raffronto dei redditi conforme al

diritto, e le condizioni esistenti all’epoca in cui è stata rilasciata la

decisione litigiosa (cfr. cfr. consid. 2.3 non pubblicato della DTF 139 V 585;

DTF 133 V 108 consid. 5; STF 9C_985/2008 del 20 luglio 2009 consid. 4,

9C_148/2007 del 21 gennaio 2008 consid. 3.2).

Tanto nel fissare

inizialmente la rendita di invalidità quanto nel rivederla successivamente si

deve ipotizzare un mercato del lavoro in condizioni di normalità, cioè

essenzialmente equilibrato.

Fatti

I mutamenti congiunturali,

il passaggio, ad esempio, da una fase di recessione a una di crescita

economica, non sono motivo di revisione.

Non si tiene parimenti

conto, né prima né dopo, di fattori estranei al danno della salute.

Ad esempio, le scarse

conoscenze scolastiche, le difficoltà linguistiche, le insufficienti attitudini

professionali, ecc., non sono rilevanti ai fini della commisurazione

dell'invalidità.

Ciò che importa è la

diminuzione della capacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante

durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente ad

infortunio Sola conta, infatti, per la determinazione dell'invalidità,

l'incapacità lucrativa in nesso causale con il danno alla salute (che, a sua

volta, nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, deve essere in

relazione causale con l'infortunio).

2.8. Nella concreta evenienza, a

seguito dell’infortunio del 7 giugno 2004, l’assicurato è stato posto al

beneficio, segnatamente, di una rendita di invalidità del 50% a far tempo dal

1° marzo 2011 (decisione del 23 marzo 2011: doc. 168).

Dalle carte processuali emerge che, in seguito all’infortunio, l’assicurato è

riuscito a riprenderne la propria attività lavorativa abituale (operaio

saldatore presso la ditta __________ di __________) in misura ridotta con un

rendimento effettivo del 15% a far tempo dal 10 luglio 2006, del 25% dal 2

ottobre 2006 e massimo del 35% (4 mezze giornate) dal 2 novembre 2006 (doc. 70,

83, 94 e 107). Con apprezzamento medico del 28 ottobre 2008, il medico __________,

dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia, aveva indicato quanto segue:

“Premesso che la manifestazione intermittente di spasmi e cloni siano

accessibili ad un trattamento medicamentoso, l’assicurato può svolgere

un’attività professionale consona con uno stato paraplegico (in carrozzella,

mansioni fisicamente non impegnative, con pause per i bisogni igienici, senza

necessità di frequenti trasferimenti, nemmeno all’interno) per la durata di 4

ore al giorno, per 20 ore settimanali complessive.” (doc. 122).

Dopo avere assolto un

accertamento professionale presso il __________ di __________, RI 1 ha quindi beneficiato

di una formazione ad hoc come operatore CAD/CAM presso la __________ di __________

dal 9 marzo 2009 al 28 febbraio 2011. A partire dal 1° marzo 2011 ha iniziato a

svolgere la nuova attività professionale di disegnatore CAD/CAM presso il

citato datore di lavoro al 50% (presenza: 4 ore al giorno; 123, 129, 135, 142,

145, 161, 170 e 184). L’CO 1 ha riconosciuto all’assicurato una rendita di

invalidità del 50% dal 1° marzo 2011 (decisione del 23 marzo 2011: doc. 168).

Il grado d’invalidità (50%) del ricorrente è stato quindi stabilito in

applicazione del cosiddetto “Prozentvergleich”. In seguito, la rendita

di invalidità del 50% è stata confermata (art. 17 LPGA) con comunicazione del

19 giugno 2013 (doc. 220).

2.9. Al precedente considerando

sono state esposte le circostanze che giustificarono, all’epoca, l’assegnazione

(e, nel 2013, la conferma) di una rendita di invalidità del 50%.

Si tratta ora di esaminare

la situazione esistente fino all’aprile 2021, momento in cui è stata emanata la

decisione su opposizione impugnata.

Il 31 gennaio 2017 la __________ di __________ ha annunciato all’assicuratore

LAINF una nuova ricaduta dell’infortunio del giugno 2004, con incapacità

lavorativa totale dal 19 gennaio 2017 (doc. 292 e 489). A causa dell’aumento

della spasticità progressiva agli arti inferiori, RI 1 si è quindi sottoposto

l’11 aprile 2018 ad un intervento di decompressione di L4-L5 (doc. 437).

Nonostante l’intervento, a causa dei dolori toraco-lombari (dolore cronico

nocicettivo insorto successivamente all’operazione) e della spasticità

progressiva agli arti inferiori, l’assicurato è stato ricoverato dal 21 maggio

al 1° luglio 2019 presso il __________ di __________, dove si è sottoposto ad

un intervento di stabilizzazione L4-L5 con fusione, laminectomia parziale e

decompressione del canale spinale (doc. 583, 584, 662 e 715). Nel frattempo

l’assicurato si è sottoposto il 18 maggio 2018 anche ad un intervento di

rimozione di un’dermoide sacrale (doc. 453 e 461).

L’CO 1 ha riconosciuto un’inabilità lavorativa completa dal 19 gennaio 2017

alll’11 gennaio 2021, versando le corrispondenti indennità giornaliere.

L’amministrazione sostiene che, a decorrere dal 12 gennaio 2021, lo stato di

salute dell’assicurato, oggetto dell’annuncio di ricaduta del gennaio 2017, non

sarebbe oggettivamente peggiorato in misura tale da determinare una modifica

dell’esigibilità lavorativa stabilita a margine della valutazione del 28

ottobre 2008 del medico __________ (capacità lavorativa del 50% in attività

idonee), di modo che non sarebbero parimenti dati i presupposti per aumentare

la rendita d’invalidità in vigore fino al 18 gennaio 2017 e ristabilita a

decorrere dal 12 gennaio 2021 (doc. 745).

Secondo il TCA, quanto

fatto valere dall’istituto resistente trova, in effetti, riscontro nella

documentazione medica agli atti.

Dall’apprezzamento medico del 21 aprile 2020 del PD. dr. med. __________,

medico fiduciario e specialista FMH in neurologia, (doc. 648 e 662), si evince

quanto segue:

" (…) A

causa di un aumento dei dolori toraco-lombari e della spasticità progressiva,

il 22 maggio 2019 è stato eseguito un intervento chirurgico alla colonna

vertebrale con stabilizzazione dorsale L4-L5, con fusione e laminectomia

parziale nonché decompressione del canale spinale all'altezza di L4-L5 a causa

dello sviluppo dell'articolazione di Charcot (rapporto operatorio del 22 maggio

2019), nonostante una sezione trasversale completa all'altezza di T6 con

precedente recisione chirurgica completa del midollo spinale (transizione con

rapporto del 21 luglio 2008), intervento dovuto a un secondo parere chirurgico

della colonna vertebrale favorevole in tal senso, ma senza alcuna perizia

neurologica.

In seguito la spasticità è peggiorata, per cui è stata avviata una

terapia focale con tossina botulinica alle estremità inferiori. La situazione

si è così stabilizzata, secondo il rapporto di dimissione del 10 luglio 2019.

Nel suo penultimo controllo di follow-up ambulatoriale del 15 ottobre 2019, il

dott. __________ ha rilevato la presenza postoperatoria di una «minima

influenza» sulla spasticità. Dal punto di vista neurologico, invece, si ritiene

che un intervento all'altezza di L4-L5 non possa esercitare un'influenza

diretta sulla spasticità poiché, in termini neuroanatomici, il midollo spinale

termina notoriamente all'altezza di L1-L2 e la spasticità può insorgere solo a

seguito di una lesione del midollo spinale e non di strutture periferiche

(rapporto del 17 ottobre 2018).

L'intervento è stato evidentemente inefficace anche per quanto

riguarda i dolori neuropatici i quali, secondo la documentazione del 15 ottobre

2019, persistevano ancora al controllo di follow-up dell'assicurato del 27

settembre 2019.

Al contrario, la proposta di continuare il trattamento della

paraspasticità alle estremità inferiori con tossina botulinica, con richiesta

di benestare per i costi del 27 settembre 2019, è comprensibilmente indicata e,

in questo caso, anche in accordo con le linee guida. Dal 10 dicembre 2019 è

però disponibile un ulteriore rapporto paraplegiologico del dott. __________.

L'assicurato ha riferito una situazione di spasticità invariata, sebbene la

sudorazione sia scomparsa. Per quanto riguarda il dolore neuropatico,

l'assicurato ha ridotto il Pregabalin a 50 mg senza riscontrare alcuna

alterazione. stato suggerito un controllo neurochirurgico di follow-up per

dicembre 2019 e un ulteriore trattamento della spasticità con tossina

botulinica.

Nel frattempo è stato effettuato anche un nuovo controllo

chirurgico di follow-up della colonna vertebrale, con rapporto datato 8 gennaio

2020, in cui è stato documentato un reperto postoperatorio regolare con «lieve

miglioramento dei disturbi» (nota: l'assicurato ha riferito di averne ricavato

beneficio «circa al 20 per cento»). Tuttavia, a seguito dell'intervento si sono

manifestati nuovi dolori paravertebrali moderati nella zona della colonna

lombare. È stato consigliato un ulteriore controllo di follow-up con

diagnostica per immagini per verificare un'eventuale siringomielia.

Da una stima medico-assicurativa neurologica, sia per

considerazioni neuroanatomiche di base (il midollo spinale non arriva mai al di

sotto di L1/L2) che per quanto riguarda la sintesi complessiva della

documentazione, non si può ipotizzare un miglioramento rilevante dei disturbi

legati alla spasticità: in questo contesto, ulteriori interventi al di sotto

della lesione con recisione completa del midollo spinale dovrebbero essere

considerati in modo ancor più critico, anche in termini di giustificazione

dell'indicazione e di probabilità di guarigione, e preceduti in futuro da un

secondo parere neurologico al fine di evitare stime errate, come ad esempio un

possibile miglioramento della spasticità. Una diagnostica per immagini TC del

corpo vertebrale lombare del 7 gennaio 2020 ha mostrato una situazione

postoperatoria regolarmente stabilizzata dopo il nuovo intervento del 22 maggio

2019 con spondilodesi.

Secondo un recente controllo di follow-up paraplegiologico, con

rapporto del 10 gennaio 2020, attualmente non si considera più necessario un

trattamento focale della spasticità con tossina botulinica, visto l'ulteriore

miglioramento complessivo dei disturbi e le buone condizioni del paziente.

Attualmente è in corso un trattamento farmacologico con 50 mg di Lioresal al

giorno, mentre l'ulteriore trattamento antispastico con Dantamacrin e

Pregabalin è stato interrotto.

Dal punto di vista medico, nei recenti rapporti dell'8 gennaio

e del 10 gennaio 2020 è stata chiaramente rilevata una stabilizzazione dello

stato di salute con guarigione postoperatoria completa per quanto riguarda il

nuovo intervento alla colonna vertebrale del 22 maggio 2019. Attualmente non

sono previsti espressamente ulteriori interventi e anche dal punto di vista

neurologico è improbabile che siano necessari. Pertanto il certificato di

incapacità al lavoro del 100 per cento datato 1° aprile 2020 non è plausibile

dal punto di vista medico-assicurativo neurologico. Si può piuttosto

ipotizzare con probabilità preponderante che sia stata pienamente riacquisita

almeno la capacità lavorativa precedente all'interno di un quadro adeguato e

con un rapporto di occupazione al 50 per cento fino al 2017 (secondo l'ultima

valutazione medico-assicurativa del 29 ottobre 2008), ma dovrebbe essere

possibile un ulteriore aumento, visto il miglioramento dei disturbi documentato

e lo stato di salute stabilizzato, come riportato sopra, con un grado

occupazionale pari a circa l'80 per cento di capacità lavorativa effettiva. Si

dovrebbe quindi avviare al più presto un reinserimento professionale graduale

dell'assicurato di 37 anni: dal punto di vista medico ciò è possibile fin da

subito, secondo quanto riportato dai recenti rapporti specialistici del __________.

(…) sussiste uno stato di salute stabilizzato dimostrabile al più tardi con

il rapporto del 10 gennaio 2020, con un miglioramento dei disturbi ed episodi

di dolore solo minimi, cosicché anche il trattamento farmacologico con

Pregabalin è stato completamente interrotto. Anche la spasticità dolorosa non è

più rilevante al momento, poiché da un lato si è rinunciato a una terapia

focale con tossina botulinica e dall'altro sono stati interrotti anche gli

ulteriori trattamenti farmacologici antispastici. Di conseguenza, l'assicurato

di 37 anni riacquisisce almeno il livello di capacità lavorativa del 50 per

cento precedente all'intervento in un quadro adeguato (valutazione del 29

ottobre 2008), in posizione seduta e con pause supplementari di circa 15 minuti

indicativamente ogni 2 ore per l'autocateterismo intermittente. Tuttavia,

visto l'ulteriore miglioramento delle condizioni nel frattempo, ipotizzo con

probabilità preponderante una possibile prestazione lavorativa effettiva di

circa l'80 per cento in un quadro adeguato a una persona disabile (posizione

seduta, pause supplementari non usuali in azienda di circa 15 minuti

indicativamente ogni 2-3 ore per l'autocateterismo e per alleviare il carico

sui glutei)”. (n.d.r.: il corsivo è della redattrice)

In sede di opposizione, l’CO

1, su richiesta del medico fiduciario, ha acquisito agli atti il rapporto

dell’11 gennaio 2021 del __________ di __________ (doc. 715), dal quale si

evince, in particolare, quanto segue:

" (…) Die

Ursache der seit dem Unfall bestehenden Schmerzen im Bereich M. trapezius

beidseits, links bis inkl. Schulterblatt, ist ein chronischer nozizeptiver

Schmerz. Im Wesentlichen berichtet Herr RI 1 seitdem keine Änderung bis heute.

Die Ursache der seit dem Unfall 05/2006 bestehenden Schmerzes im

Bereich der Brustwirbelsäule, ca. der Frakturhöhe BWK6 entsprechend, mit

Zunahme unter Belastung am Tage grossflächig über den gesamten mittleren

Rücken, ist ein chronischer nozizeptiver Rückenschmerz, insgesamt ohne

Änderung bis heute.

Die Ursache der Schmerzen, welche seit der Operation 04/2018 bestehen,

auftretend nach Anwendung des Stehtisches und längerem Sitzen im Rollstuhl,

zwischen der mittleren BWS und der unteren LWS, vom Patienten als

Kompressionsschmerz berichtet, ist ebenfalls ein chronischer nozizeptiver

Rückenschmerz.

Die Ursache des seit 2012 hinzugetretenen lumbal mittig

gelegenen Rückenschmerzes ist ein chronischer nozizeptiver Rückenschmerz, nach

der Rückenoperation 4/2018 unverändert, durch die Rückenoperation 05/2019

verbessert.

(…)

Herr RI 1 gibt selbständig über die letzten Jahre keine Progredienz der

Sensomotorik an, bis auf ein leichtes Nachlassen des Sphinktertonus nach der

letzten Rückenoperation 05/2019. Sensomotorische Defizite an den oberen

Extremitäten bestehen nicht. Die Blasen- und Mastdarmfunktion hat sich im

Wesentlichen nicht geändert mit Selbstkatheterismus mehrmals täglich und

Möglichkeit des Abführens mit Abführmedikamenten.

Die Spastiksituation hat sich seit der Operation 05/2019

deutlich gebessert mit Reduktion der Baclofen-Dosis von 3 x 25 auf 2 x 25,

nach eigenen Angaben Sistieren der Beinkloni, Sistieren der Adduktoren-Spastik,

Verminderung der übrigen Beinspastik mit residualer Spastik im Bereich der

Leiste, am ehesten den M. lliopsoas beidseits entsprechend, was triggerbar ist

durch Zurücklehnen im Rollstuhl. Insgesamt ist die Spastik wenig störend.

Der Bericht Wirbelsäulenchirurgie SPZ vom 12.10.2020 dokumentiert

eine neurophysische Untersuchung im Zentrum für Paraplegie __________ vom 10.09.2020,

wo neurologisch und elektrophysiologisch (MEP, Dermatom SEP, C6 und C8) kein

Nachweis einer cervikalen Myelopathie gefunden wurde. Aktuell wurde an

unserer Abteilung ergänzend eine Neurographie N. medianus und N. ulnaris

Considerandi

beidseits durchgeführt, wobei sich kein Hinweis für eine Neuropathie bzw. eine

proximale Läsion zeigte.

Bezüglich der Arbeitstätigkeit hat Herr RI 1 seinen Beruf Anfang 2018 infolge

wiederholter Krankschreibungen 2018 verloren. Seit den Rückenoperationen

04/2018 und 05/2019 wurden keine Berufswiedereingliederungsversuche gemacht.

Herr RI 1 kann sich vorstellen, in einer 25% Arbeitstätigkeit wieder

einzusteigen mit Computerarbeit oder Home-Office-Arbeit, was der

unterzeichnende Untersucher unterstützt. Prinzipiell sollte eine schrittweise

Steigerung im weiteren Verlauf möglich sein, was Herr RI 1 selbständig aktuell

noch nicht sehen kann.

(…).

Bezüglich der nozizeptiven Schmerzbilder empfehlen wir die Wiederinstallation

einer regelmässigen Physiotherapie, zunächst mindestens 2 x wöchentlich und

auch Unterstützung des Patienten in Eigentraining und Fitnesstraining.

Unter dieser Voraussetzung und bei Angabe einer geringen Wirkung

von Analgetika und Nebenwirkungen von Opioiden wird aktuell zunächst keine

weitere Schmerzmedikation empfohlen.

Neuropathische Schmerzen liegen nicht vor.

Wir empfehlen die Unterstützung von Eingliederungsmassnahmen bspw.

durch die Parawork SPZ (nach eigenen Angaben zuletzt dort vorgestellt 2014).

Ein Arbeitseintritt von 25% wird durch Unterzeichner als

realistisch gesehen, eine schrittweise Arbeitssteigerung des Pensums auf 50%

sollte versucht und angestrebt werden.” (doc. 715, pag. 2 e 3; n.d.r.: il

corsivo è della redattrice).

Dall’apprezzamento medico

del 27 gennaio 2021 del PD. dr. med. __________, medico fiduciario e

specialista FMH in neurologia, (doc. 719), si evince quanto segue:

" (…) In der

aktuellen neurologisch-schmerztherapeutischen Standortbestimmung im Zentrum für

Schmerzmedizin des __________ mit Bericht vom 11.01.2021 ergibt sich ebenso wie

aus der aktuellen Elektrophysiologie des Zentrums __________ mit Bericht vom

19.11.2020, dass es weder klinisch noch elektrophysiologisch einen Hinweis auf

eine aufsteigende Myelopathie mit Betroffenheit des zervikalen Rückenmarks

gibt, anders als seitens der Wirbelsäulenchirurgie postuliert als

Indikationsstellung für einen abermaligen Eingriff, nunmehr 16 Jahre nach

Unfallereignis. Vielmehr wird ein stabilisierter Heilzustand mit nozizeptiven

thorakolumbalen Wirbelsäulenschmerzen festgestellt, bei im Wesentlichen

unveränderten Schmerzbild des Versicherten mit wenig und nicht störender

Spastik in den Leisten. Ein neuropathisches Beschwer-debild würde dagegen nicht

festzustellen sein.

Eine zervikale Myelopathie liegt gemäss aktueller neurologischer

und elektrophysiologischer Abklärung im __________ und im Zentrum __________

nicht vor. Eine Operationsnotwendigkeit in Unfallzusammenhang wurde daher auch

versicherungsmedizinisch-neu-rologisch nachvollziehbar nicht dokumentiert,

sodass weitere bilddiagnostische Abklärungen diesbe-züglich daher in

Unfallzusammenhang ebenfalls nicht nachvollziehbar und nach WZW-Kriterien auch

nicht indiziert sind.

Von neurologischer und schmerztherapeutischer Seite wurde eine

aktive Behandlung mittels zwei-mal wöchentlicher Physiotherapie und

höherfrequentem Eigentraining des Versicherten empfohlen, sowie dringend eine

Begleitung der beruflichen Reintegration. Hierbei wurde der Versicherte als

arbeitsfähig mit anfangs 25 % Pensum eingeschätzt und Empfehlung einer

langsamen Steigerung auf 50 %. Dies entspricht der

versicherungsmedizinisch-neurologischen Einschätzung eines bestmöglich

stabilisierten Heilszustandes mit der Anmerkung, dass eine berufliche

Wiedereingliederung auch der weiteren psychischen Gesundheitsstabilisierung des

Versicherten dient. Er sollte dabei auch im Rahmen der möglichen

Physiotherapie-Dauerverordnung (maximal 42 Einzeltherapie Ter-mine pro Jahr in

freier Frequenzverteilung gemäss paritätischer Physiotherapiekommission zu

denWZW-Kriterien mit Entscheid von 2003) mit einem intensivierten

Therapiezyklus wie empfohlen aus dem Schweizer Paraplegikerzentrum mit zwei

Terminen pro Woche unterstützt werden.

(…)

Die aktuelle und umfangreiche neurologische Standortbestimmung im

Schweizer Paraplegikerzentrum ergab einen stabilisierten Heilzustand ohne

klinische oder elektrophysiologische Hinweise auf eine zervikale Myelopathie.

Eine erneute Operationsindikation in Unfallzusammenhang wurde nicht gesehen.

Vielmehr wurde nachvollziehbar die Empfehlung einer zeitnahen beruflichen

Wiedereingliederung mit initial möglichem Pensum von effektiv 25 % und

Steigerungsmöglichkeit auf 50 % angestammt empfohlen.

(…).

Mit Hinweis auf die versicherungsmedizinisch-neurologische

Beurteilung vom 21.04.2020 dazu kann dies bestätigt werden, ebenso die

Einschätzung, dass dem Versicherte eine berufliche Wiedereingliederung nunmehr

mindestens auf dem Niveau seiner vor dem Eingriff bestehenden Arbeitsfähigkeit

in angepassten Rahmen mit anfangs 25% effektiv zumutbar ist mit Steigerung auf

mindestens 50%, wie dies in der aktuellen unabhängigen Standortbestimmung

seitens des __________ vom 11.01.2021 auch bestätigt wurde.” (n.d.r.: il

corsivo è della redattrice)

Dall’apprezzamento medico

del 12 aprile 2021 del PD. dr. med. __________ (doc. 745), si evince quanto

segue:

" (…) Gemäss

Einsprache des Rechtsvertreters vom 15.03.2021 sei der Versicherte jedoch

maximal 25% arbeitsfähig aus dort zusammengefassten Gründen. Im Wesentlichen

wird dazu eine über die Jahre progrediente Verschlechterung aufgeführt mit

Spastizität und Schmerzen unter anderem inguinal als auch im

Schulter-Nacken-Gürtel. Begründet wird die Pensunnslimitation mit dem

ausdrücklichen Wunsch des Versicherten selbst sowie mit dem aktuellen Bericht

aus dem __________ vom 11.01.2021. Die angegebene Möglichkeit einer weiteren

Arbeitssteigerung auf 50% sei daher eine reine Hypothese. Neue medizinische

Berichte werden nicht vorgelegt.

Gemäss Entscheid der CO 1 vom 23.03.2011 erhält

der Versicherte eine 50 cAige Invalidenrente. Der anerkannte Integritätsschaden

für eine komplette Paraplegie sub Th6 ASIA A beträgt 90 % (Bericht vom

28.10.2008). Gemäss medizinischer Beurteilung vom 28.10.2008 hat der

Versicherte noch eine angepasste Arbeitsfähigkeit von 50 °A), in anderen Worten

4.

h/Tag mit 20 Wochenstunden.

Höflich möchten wir hier nochmals auf die ausführliche

neurologische Beurteilung vom 27.01.2021 zurückkommen. Zunächst wird

festgestellt, dass die unfallbezogene Diagnose unverändert ist mit komplettem

unteren Querschnitt sub Th6 ASIA A nach Motorradunfall vom 17.06.2004.

Weiterhin wird festgestellt, dass der Versicherte bis 2018 eine 50 %ige

angepasste Arbeitstätigkeit mit 4 Stunden am Tag auch praktisch ausüben konnte,

zuletzt als Produktionsleiter nach einer Umschulung, bis zu einem Verlust der

Arbeitsstelle durch Kündigung. Im Anschluss daran wurden leider keine

beruflichen Wiedereingliederungsbemühungen unternommen.

Bei genauer Beachtung der Ausführungen in der aktuellen

neurologisch-schmerztherapeutische Standortbestimmung im __________ mit Bericht

vom 11.10.2021 ergibt sich aus der dort zusammengefassten Dokumentation, dass

bereits seit dem Unfall Schmerzen im Schultergürtel im Wesentlichen unverändert

bis heute vorliegen («...seit Unfall 2004, im Wesentli-chen unverändert»). Seit

2012.

seien noch lumbal gelegene Rückenschmerzen hinzugetreten, die durch die

Rückenoperation von 2018 aber unverändert gewesen seien und durch die

Rückenopera-tion von 2019 gebessert seien. Der Versicherte selbst habe über die

letzten Jahre keine Progredienz der Sensomotorik angegeben bis auf ein leichtes

Nachlassen der Sphinktertonus. Die Spastik-Situation habe sich seit der

Operation im Mai 2019 sogar "deutlich gebessert" mit Reduktion der

Baclofendosis und dem Sistieren der Beinkloni sowie einem Sistieren der Adduktoren-Spastik

und einer Verminderung der übrigen Beinspastik mit lediglich residueller

Spastik im Bereich der Leiste. Insgesamt sei auch die Spastik wenig störend.

Eine Wiederaufnahme einer 25 %igen Arbeitstätigkeit mit Computerarbeit oder

Home-Office könne sich der Versicherte vorstellen. Prinzipiell solle jedoch

eine schrittweise Steigerung im weiteren Verlauf möglich sein, was «der

Versicherte sich aktuell noch nicht vorstellen» könne. Aus ärztlicher Sicht

sollte «eine schrittweise Arbeitssteigerung des Pensums auf 50 % versucht und

angestrebt werden» (Bericht vom 11.01.2021).

Aus der ausführlichen aktuellen

neurologisch-schmerz-therapeutischen Standortbestimmung im __________ ergibt

sich somit zum einen eine bestmöglich stabilisierte Gesundheit nach dem letzten

wirbelsäulenchirurgischen Eingriff vom Mai 2019 und zum anderen sogar eine

weitere Besserung nach diesem Eingriff in Hinblick auf die Spastik unter

anderem mit dokumentierter Reduktion der Medikation und einer deutlich wenig

ausgeprägteren Spastik wie oben ausgeführt. Keinesfalls kann also, wie seitens

des Rechtsvertreters ausgeführt, hiermit eine Verschlechterung der

Arbeitsfähigkeit von bislang 50 % auf 25 % rein medizinisch begründet werden.

Diesbezüglich ergibt sich jedoch aus dem Bericht eine Selbstlimitation des

Versicherten, der auf einer maximalen Arbeitsfähigkeit von 25 % beharrt ohne,

dass überhaupt ein Steigerungsversuch auf 50 % versucht werden will. Im Rahmen

der Standortbestimmung wurde eine Arbeitsfähigkeit von 50 % nicht als «reine

Hypothese» bezeichnet, sondern wurde ausdrücklich mit Deutlichkeit empfohlen

(«...sollte versucht und angestrebt werden»), dies nach ausführlicher

Beschwerdeerhebung und Untersuchung des Versicherten. Diese

schmerztherapeutisch-neurologische Schlussfolgerung mit Einschätzung einer

überwiegend wahrscheinlich möglichen Arbeitsfähigkeit von 50 %, die bislang

auch ausgeübt werden konnte, ist unverändert uneingeschränkt nachvollziehbar.

Daran ändert auch der Versuch einer Relativierung seitens des Rechtsvertreters

des Versicherten nichts, auch wenn der Wille des Versicherten selbst einer

Realisation der Wiederaufnahme einer 50 %igen Arbeitstätigkeit in bestmöglich

angepassten Rahmen entgegenstehen wird, wie dies bereits im aktuellsten

vorliegenden Bericht aus dem __________ vom 11.01.2021 dokumen-tiert wurde.

(…).

An der Schlussfolgerung der Beurteilung vom 27.01.2021 kann

vollumfänglich festgehalten werden. Dem Versicherten ist in angepassten Rahmen

unverändert eine 50 %ige Arbeitstätigkeit zumutbar.

(…).

Es bleibt bei der versicherungsmedizinisch-neurologischen Beurteilung vom

27.01.2021

mit einem wieder stabilisierten Gesundheitszustand. Diesbezüglich

ist die Einschätzung der Arbeitsfähigkeit von angepasst zumutbaren mindestens

50.

% vom 28.10.2008 unverändert ohne eine medizinisch objektivierbar

ausgewiesene Verschlechterung im Sinne einer sog. richtungsweisenden

Verschlimmerung («...un peggioramento notevole») - im Gegenteil: Es wurde

insgesamt eher eine leichte Besserung der Beschwerden mit dem aktuellen Bericht

vom 11.01.2021 dokumentiert. Diesbzgl. sind nur physiotherapeutische

Erhaltungstherapien fortzuführen wie in der neurologischen Beurtei-lung vom

27.01.2021

bereits definiert.” (n.d.r. il corsivo è della redattrice)

Alla luce di quanto appena

esposto - in particolare, tenuto conto di quanto attestato nel rapporto dell’11

gennaio 2021 del __________ di __________ (doc. 715: dolori cronici nocicettivi

invariati dal giorno dell’infortunio, dolori cronici nocicettivi insorti con

l’operazione alla schiena dell’aprile 2018 migliorati con l’operazione alla

schiena del maggio 2019, spasticità progressiva agli arti inferiori migliorati

con l’operazione alla schiena del maggio 2019, nessun deficit agli arti

superiori, assenza di una mielopatia cervicale; nessun dolore neuropatico)

rispettivamente nell’apprezzamento medico del 21 aprile 2020 del PD. dr. med. __________,

medico fiduciario e specialista FMH in neurologia, (doc. 662: “(…) sussiste

uno stato di salute stabilizzato dimostrabile al più tardi con il rapporto del

10.

gennaio 2020, con un miglioramento dei disturbi ed episodi di dolore solo

minimi, cosicché anche il trattamento farmacologico con Pregabalin è stato

completamente interrotto. Anche la spasticità dolorosa non è più rilevante al

momento, poiché da un lato si è rinunciato a una terapia focale con tossina

botulinica e dall'altro sono stati interrotti anche gli ulteriori trattamenti

farmacologici antispastici. Di conseguenza, l'assicurato di 37 anni

riacquisisce almeno il livello di capacità lavorativa del 50 per cento

precedente all'intervento in un quadro adeguato (valutazione del 29 ottobre

2008), in posizione seduta e con pause supplementari di circa 15 minuti

indicativamente ogni 2 ore per l'autocateterismo intermittente.”) e

confermato, alla luce di quanto indicato nel rapporto dell’11 gennaio 2021 del __________

di __________, nei successivi apprezzamenti medici del 27 gennaio 2021 (doc.

719) e del 12 aprile 2021 (doc. 745) -, richiamato inoltre l'obbligo che

incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente

esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal

danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i

riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung,

Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im

schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28

consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato,

secondo il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel

settore delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con

riferimenti), che RI 1 in un'attività adeguata (consona con uno stato

paraplegico) presenta al più tardi dal 12 gennaio 2021 una capacità

lavorativa (presenza e rendimento) del 50%.

Il TCA non ignora che, nel rapporto dell’11 gennaio 2021, gli specialisti del __________

di __________, dopo avere rilevato che l’assicurato aveva perso il lavoro nel

gennaio 2018 e da allora non aveva più ripreso alcuna attività lucrativa, ha

indicato che “Ein Arbeitseintritt von 25% wird durch Unterzeichner als

realistisch gesehen, eine schrittweise Arbeitssteigerung des Pensums auf 50%

sollte versucht und angestrebt werden.” (doc. 715, pag. 3)”. Tuttavia

osserva che ciò è stato riconosciuto pure, dapprima, dal medico fiduciario nell’apprezzamento

medico del 27 gennaio 2021 (doc. 719: “(…). Mit Hinweis auf die versicherungsmedizinisch-neurologische

Beurteilung vom 21.04.2020 dazu kann dies bestätigt werden, ebenso die

Einschätzung, dass dem Versicherte eine berufliche Wiedereingliederung nunmehr

mindestens auf dem Niveau seiner vor dem Eingriff bestehenden Arbeitsfähigkeit in

angepassten Rahmen mit anfangs 25% effektiv zumutbar ist mit Steigerung auf

mindestens 50%, wie dies in der aktuellen unabhängigen Standortbestimmung

seitens des __________ vom 11.01.2021 auch bestätigt wurde.”) e, in

seguito, dall’CO 1 che, con decisione formale del 17 febbraio 2021 (doc. 725),

ha ripristinato le prestazioni di indennità giornaliere dal 1° luglio 2020

all’11 gennaio 2021 compreso.

In siffatte circostanze, le critiche ricorsuali sollevate dal patrocinatore del

ricorrente all’operato dell’amministrazione non possono essere condivise e

devono essere respinte.

Ora, posto che le

condizioni di salute infortunistiche non hanno subito oggettive e significative

modifiche rispetto a quanto constatato al momento della concessione della rendita

e che anche l’esigibilità lavorativa è rimasta la medesima (per il periodo

successivo al 12 gennaio 2021), non sono dati i presupposti per aumentare la

rendita d’invalidità in vigore per la via della revisione ex art. 17 cpv. 1

LPGA.

2.10

Va qui ricordato che, quando

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove

cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,

pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda

pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344

consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di

essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b,

122.

V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

A fronte di una situazione

ritenuta sufficientemente chiarita, il TCA rinuncia all'assunzione di ulteriori

prove.

2.11

Sulla scorta delle

considerazioni che precedono il gravame deve dunque essere respinto e la

decisione su opposizione impugnata, mediante la quale l’assicuratore resistente

ha ripristinato a partire dal 12 gennaio 2021 il diritto a mezza rendita di

invalidità LAINF (grado di invalidità: 50%), confermata.

2.12

L’art. 61 lett. a LPGA, in

vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere

semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa

di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte

che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è

entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA

secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è

soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA

(disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo

grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si

applica il diritto anteriore.

In concreto, il ricorso è

del 20 maggio 2021 per cui si applica la nuova disposizione legale. Trattandosi

di prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese (sul

tema, cfr. STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione

è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare

la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti