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Decisione

35.2021.49

Ricorso irricevibile. Incompetenza territoriale

7 marzo 2022Italiano10 min

I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid.

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2021.49

PC/sc

Lugano

7 marzo 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Paola Carcano, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 25 maggio 2021 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 21 aprile 2021 emanata da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 10 giugno 2018, RI 1,

nata il __________ 1985, di professione barista/cameriera, attiva dal 1°

novembre 2017 in qualità di “addetta alla ristorazione” a tempo pieno

con contratto a tempo indeterminato presso la __________, e, perciò, assicurata

d’obbligo contro gli infortuni presso l'CO 1, è stata vittima di un incidente

stradale, verso le ore 22:30, lungo la strada cantonale a __________ (cfr. doc.

1, 10, 11, 12, 25 e 44).

L’istituto assicuratore ha

riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le

prestazioni di legge.

1.2. Alla chiusura del caso, con decisione

del 17 giugno 2020 (doc. 144), confermata su opposizione il 21 aprile 2021

(doc. 186), l’CO 1 ha negato all’assicurata una rendita LAINF (a fronte di un

grado di invalidità nullo), assegnandole un’indennità per menomazione

dell’integrità (IMI) del 20%.

1.3. Con tempestivo ricorso del 25

maggio 2021 RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1 ha postulato l’annullamento

della decisione e il rinvio degli atti all’CO 1 (doc. I, pag. 4), con argomenti

di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto.

1.4. Nella risposta del 15 giugno

2021 (doc. III), l’CO 1 ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di

cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto.

1.5. Il 5 luglio 2021 l’avv. RA 1

ha informato il TCA che riteneva “opportuno che prima di chiudere la fase

istruttoria venga assunto agli atti il rapporto del curante della signora RI 1,

concedendo - ciò di cui si fa istanza - un termine sino al 15 settembre p.v.

perché la signora RI 1 abbia a produrre un rapporto medico del proprio curante.”

(doc. V; n.d.r.: la sottolineatura non è della redattrice).

Su richiesta del patrocinatore della ricorrente, il termine in questione è

stato più volte prorogato dal TCA, per l’ultima volta il 27 ottobre 2021 sino

al 22 novembre 2021 (doc. VI-doc. XII).

Il termine del 22 novembre 2021 è scaduto infruttuoso.

1.6. Il 18 gennaio 2022 il TCA ha

assegnato un termine alle parti scadente il 24 gennaio 2022 “(…) per

prendere posizione in merito alla competenza territoriale di questo Tribunale,

ritenuto che RI 1 risulta domiciliata a __________ (Cantone __________). (…)”

(doc. XIII).

Su richiesta del patrocinatore della ricorrente, il termine in questione è

stato prorogato dal TCA, per l’ultima volta il 3 febbraio 2022 sino all’11 febbraio

2022 (doc. XV-doc. XVIII).

Il 20 gennaio 2022 l’CO 1 ha comunicato al TCA che: “se il 25.5.2021

l’assicurata era domiciliata a __________ la competenza di questo Tribunale non

è data. (…).” (doc. XIV).

L’11 febbraio 2022 l’avv. RA

1 ha comunicato al TCA “di non più rappresentare la signora RA 1”

(doc. XIX; n.d.r.: la sottolineatura non è della redattrice).

Il doc. XIX è stato trasmesso all’CO 1 per conoscenza (doc. XXII).

1.7. Il 15 febbraio 2022 il TCA ha

chiesto all’Ufficio controllo abitanti del Comune di __________ di comunicare “quando

esattamente RI 1 ha trasferito il proprio domicilio da __________ a __________”

(doc. XX; n.d.r.: il grassetto non è della redattrice).

In medesima data l’Ufficio controllo abitanti del Comune di __________ ha

informato il TCA che l’assicurata “ha trasferito il proprio domicilio in

data 09.05.2021 per il seguente indirizzo: __________.” (doc. XXI).

Lo stesso giorno il TCA ha trasmesso i doc. XX e XXI alle parti, assegnando un

termine scadente il 21 febbraio 2022 per presentare osservazioni scritte (doc.

XXIV).

Il 17 febbraio 2022 l’CO 1

ha comunicato al TCA quanto segue: “Visto la comunicazione del Comune di __________

del 15.2.2022 la competenza ratio loci di questo Tribunale non è data. Il

ricorso deve pertanto essere dichiarato irricevibile.” (doc. XXV).

Dal canto suo l'insorgente è rimasta a tutt’oggi silente.

1.8. Il 28 febbraio 2022 l’avv. RA

1 ha comunicato al Tribunale di avere “assunto nuovamente il mandato di

patrocinio della signora RI 1” (doc. XXVI+1).

in diritto

2.1. La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo

49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del

31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12

marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18

febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e

H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00

del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29

gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.

190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999.

Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8

settembre 2015).

2.2. Questa Corte deve

preliminarmente esaminare la propria competenza ratione loci.

La competenza

territoriale, così come quella materiale, è un presupposto processuale che deve

essere verificato d’ufficio (DTF 119 V 68 consid. 2a).

Nel caso in cui il

tribunale delle assicurazioni sociali constati la propria incompetenza,

trasmette d’ufficio il ricorso all’autorità competente (cfr. art. 58 cpv. 3

LPGA).

2.2.1. Secondo l’art. 56 cpv. 1 LPGA,

le decisioni su opposizione e quelle contro cui un’opposizione è esclusa

possono essere impugnate mediante ricorso.

L’art. 57 LPGA recita che

ogni Cantone istituisce un tribunale delle assicurazioni per giudicare come

istanza unica i ricorsi in materia di assicurazioni sociali.

Secondo l’art. 58 cpv. 1 LPGA, è competente il tribunale delle assicurazioni

del Cantone dove l'assicurato o il terzo è domiciliato nel momento in cui

interpone ricorso.

Il capoverso 2 di questa

disposizione recita che se l'assicurato o il terzo è domiciliato all'estero, è

competente il tribunale delle assicurazioni del Cantone dell'ultimo domicilio o

in cui il suo ultimo datore di lavoro aveva domicilio; se non è possibile

determinare alcuna di queste località, la competenza spetta al tribunale delle

assicurazioni del Cantone in cui ha sede l'organo d'esecuzione (in tema di

competenza territoriale del TCA, cfr., fra le più recenti, STF 8C_652/2021 del

26 gennaio 2022; 9C_456/2021 del 22 dicembre 2021; 8C_315/2021 del 2 novembre

2021; 8C_307/2021 del 25 agosto 2021; 8C_808/2018 dell’8 agosto 201;

9C_441/2018 del 10 aprile 2019).

2.2.2. Nella concreta evenienza,

dalle tavole processuali si evince che RI 1, al momento in cui è stato

inoltrato il ricorso del 25 maggio 2021, aveva già trasferito il suo domicilio

a __________ (cfr., in particolare: scritto del 15 febbraio 2022 dell’Ufficio

controllo abitanti del Comune di __________, di cui al doc. XXI, riportato al

consid. 1.7), nel Cantone __________, di modo che competente a trattare la

causa che vede l’assicurata opposta all’CO 1, è il tribunale delle

assicurazioni di quel Cantone, in ossequio all’art. 58 cpv. 1 LPGA, al quale

gli atti sono trasmessi per competenza.

2.3. L’art.

61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61

lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a

prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo

prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese

processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA

(disposizione transitoria; RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al

tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del

21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

Nel

caso di specie, il ricorso è del 25 maggio 2021. Pertanto è applicabile il nuovo

diritto.

Il

TCA si è pronunciato sulla propria competenza ratione loci a statuire in

merito al ricorso interposto dall’allora rappresentante dell’assicurata contro

la decisione su opposizione del 21 aprile 2021 emessa dall’CO 1.

In

concreto, può restare aperta la questione di sapere se si tratti o meno di una

controversia relativa a prestazioni secondo l’art. 61 lett. fbis

LPGA.

Nel

caso in cui si trattasse di una lite relativa alle prestazioni, non verrebbero

accollate spese, in quanto la LAINF non ne prevede l’applicazione.

Anche

qualora si volesse ritenere che la causa non riguarda le prestazioni, non

andrebbero comunque addossate spese. In effetti, in una sentenza 8C_265/2021

del 21 luglio 2021 consid. 4.4.1, il Tribunale federale ha evidenziato che “(…)

eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a

LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata

per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo

di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la

libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale

contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per

alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se

però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione

dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve

prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145

Fatti

I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid.

4.3.1; 124 I 241 consid. 4a,

con riferimenti; KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil

des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”.

Nel

Considerandi

Cantone Ticino, come rilevato dall’Alta Corte nella succitata STF 8C_265/2021, “vige

tuttora il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)”.

Stante

ciò, nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 35.2021.9

del 20 settembre 2021 consid. 2.12; STCA 35.2021.58 del 18 ottobre 2021 consid.

2.12; STCA 35.2021.74 del 29 novembre 2021 consid. 2.16).

Sul tema cfr.

anche STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è irricevibile.

2. Gli atti sono

trasmessi, per competenza, al Tribunale amministrativo del Cantone __________.

3. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti