35.2021.5
Nessun diritto a rendita e IMI del 15%. DSO confermata. Deduzione sociale del 5% confermata
18 maggio 2021Italiano33 min
confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2021.5
PC/sc
Lugano
18 maggio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Paola Carcano, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 15 gennaio 2021 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 1° dicembre 2020 emanata
da
CO 1 rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato il __________ 1959,
di professione autista di camion, disoccupato dal 2015 (con guadagno
intermedio, in quanto attivo su chiamata, dapprima presso la ditta di trasporti
__________ di __________ e, dal 21 novembre 2018, presso la ditta __________ a __________,
in qualità di autista cat. C e E), e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli
infortuni presso l'CO 1, in data 4 febbraio 2019, verso le 13.30, “chiudendo
la sponda del camion gli è rimasta schiacciata dentro la mano destra”,
riportando la “Frattura II III IV V metacarpo scomposta ed esposta Gustillo
IIIA” (doc. 1, 2, 7, 8, 16, 21, 40 e 50).
A causa dell’infortunio l’assicurato si è sottoposto il 4 febbraio 2019 ad un
intervento di “revisione ferita e riduzione e sintesi con fili di Kirschner
e fissatore esterno II-III-IV-V metacarpo mano destra” (doc. 21 e 32). I
mezzi di sintesi sono stati rimossi l’8 maggio 2019 (doc. 34). L’11 luglio 2019
è stata ritenuta indicata l’applicazione di un tutore splint dinamico (doc. 51
e 67).
A causa dei dolori, come pure delle difficoltà funzionali e di forza interessanti
la mano destra, RI 1 si è anche sottoposto a intensa ergoterapia e fisioterapia.
L’istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le
prestazioni di legge.
1.2. Dopo avere acquisito agli
atti la valutazione della capacità funzionale (VCF) del 28 maggio 2020 eseguita
presso la Clinica __________ dal dr. med. __________, specialista FMH in
medicina interna generale e reumatologia (doc. 111) ed il rapporto del 23 giugno
2020 relativo alla visita __________ del 16 giugno 2020 del dr. med. __________,
specialista FMH in chirurgia (doc. 125), in data 16 giugno 2020,
l’amministrazione, a fronte di uno stato di salute stabilizzato, ha sospeso il
versamento delle prestazioni di corta durata (indennità giornaliera e cura
medica) a contare dal 1° luglio 2020, precisando che avrebbe assunto “i
costi dei controlli medici ancora necessari.” (doc. 119).
1.3. Esperiti gli accertamenti
amministrativi e medici del caso (in particolare, dopo avere acquisito agli
atti anche l’apprezzamento medico del 15 giugno 2020 del dr. med. __________
riguardante la valutazione del danno all’integrità: doc. 126), con decisione formale
del 27 luglio 2020, l’CO 1 ha considerato l’assicurato abile al 100% (presenza
e rendimento) in attività adeguate, rifiutando di concedergli una rendita
d’invalidità (in quanto, dal raffronto dei redditi, risultava un discapito
economico del 4.88% arrotondato al 5%) e assegnandogli un’indennità per
menomazione dell’integrità (IMI) del 15% (doc. 137).
L’amministrazione ha considerato per il 2020 un reddito “da valido” di
fr. 68'906.- determinato in base ai dati statistici, visto che al momento dell’infortunio
l’assicurato esercitava un’attività lucrativa quale guadagno intermedio, ed un
reddito “da invalido” di fr. 68'991.96, stabilito anch’esso in base ai
dati statistici, a cui ha applicato una deduzione sociale del 5% “per tenere
conto delle sue variabili professionali”, giungendo ad un importo di fr.
65'542.- (doc. 137, pag. 2).
1.4. A seguito dell’opposizione
interposta da RI 1, patrocinato dall’avv. RA 1 (doc. 150 e 151), e dopo avere
acquisito agli atti la nota 26 novembre 2020 del precitato medico __________ (doc.
153), in data 1° dicembre 2020, l’assicuratore ha in sostanza confermato il
contenuto della sua prima decisione (doc. 155).
1.5. Con tempestivo ricorso del 15
gennaio 2021, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha postulato
l’annullamento della decisione avversata e il riconoscimento di “un grado di
invalidità del 20% con conseguente diritto ad una rendita d’invalidità” e
di “un’indennità per menomazione di integrità di CHF 37'050.- ” (doc. I,
pag. 7).
La patrocinatrice del ricorrente contesta la “non meglio specificata”
riduzione sociale del 5% applicata dall’CO 1 al reddito “da invalido”, ritenuta
troppo esigua. Al suo cliente andrebbe riconosciuta una deduzione sociale di
almeno il 15%. A suffragio di ciò, solleva argomenti di cui si dirà, per quanto
occorra, nei considerandi di diritto. Il reddito “da invalido” del suo
assistito ammonterebbe, dunque, a fr. 55'193.35 (fr. 68’991-15%), per un grado di
invalidità del 20%.
La rappresentante dell’insorgente chiede pure il riconoscimento di un’IMI del
25% (pari a fr. 37'050.-), visto che la valutazione del medico fiduciario non
terrebbe conto delle effettive limitazioni nell’uso concreto della mano, risultanti
dalla valutazione EFL agli atti.
1.6. Nella risposta del 5 febbraio
2021, l'CO 1 ha chiesto che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui
si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
1.7. In data 8 febbraio 2021 il
TCA ha intimato la risposta di causa alla patrocinatrice del ricorrente,
assegnando alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali nuovi
mezzi di prova (doc. IV). Le parti sono rimaste silenti.
in diritto
in ordine
2.1. Preliminarmente, richiamata
la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui
l’incarto era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto
per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF
8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide
questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N.
043/2018 del 29 maggio 2018) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una
comunicazione dell’8 giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato
trattato dalla funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti
(in concreto, dall’avv. RA 2), senza che la giurista di lingua italiana figlia
del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata.
nel merito
2.2. L'oggetto della lite è
circoscritto all'entità del grado d’invalidità dell'assicurato e dell’IMI.
Non sono invece oggetto di
contestazione la stabilizzazione dello stato di salute dell’assicurato al 1° luglio
2020 e la valutazione della capacità lavorativa residua enunciata dal medico __________
(capacità lavorativa del 100% in attività adeguate).
2.3. Diritto a una rendita
d’invalidità?
2.3.1. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF,
l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito
d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1
LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TF, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha
rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv.
1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase
LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti
di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16
LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che
l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di
provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella
sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che
anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità
dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2
seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la
nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza
relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e
invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito
all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda pure
la DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma
gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il danno alla salute
fisica o psichica (fattore medico)
2. la diminuzione della
capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e
l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato
(fattore causale).
Nell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,
naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.3.2. L'invalidità, concetto
essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di
guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché
l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un
danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente
adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire
una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un
esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate
funzioni.
Il medico indicherà per
prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando
quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente
il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella
professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi
aspetti, STF I 871/02 del 20 aprile 2004 e STF I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità, proprio
perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che
l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in
un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
Fatti
I due redditi da porre a
raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su
solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale
ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione
dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione
medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,
sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TF ha avuto modo di
confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile
si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente
presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità
lavorativa (STF U 25/94 del 30 giugno 1994).
La perdita di guadagno
effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -
le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in
generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si
avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività
ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al
massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una
prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.
consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti
l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente
capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del
lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile
dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua
capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I. Termine: reddito da
invalido
La misura dell'attività
che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del
danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le
attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza,
per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che
non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione
professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,
rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse
vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o
non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la
possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità
di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro
ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,
cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI
1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994
succitata).
Specifica
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art.
28 cpv. 4 OAINF:
"Se a causa della sua
età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la
diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età
avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi che
potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute
della stessa gravità."
Considerandi
II. Termine: reddito
conseguibile senza invalidità
Nel determinare il reddito
conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla
situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura
partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta
sostanzialmente stabile (cfr. STF del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci
si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche
rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze
ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,
consid. 5b; 4a, b).
Il grado di invalidità
corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico
conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da
invalido.
2.3.3
Per costante giurisprudenza,
l’assicurazione per l’invalidità non è vincolata alla valutazione
dell’invalidità dell’assicurazione contro gli infortuni e viceversa (cfr. STF
9C_529/2010 del 24 gennaio 2011; sentenza U 148/06 del 28 agosto 2007, consid.
6, pubblicata in DTF 133 V 549, consid. 6; STF 9C_594/2016 del 18 novembre
2016, consid. 2.4; SVR 2016 UV Nr. 26 c. 2.2; STF 9C_243/2017 del 2 giugno
2017, consid. 4.1; STF 9C_170/2017 dell'8 agosto 2017 consid. 4.4; STF
9C_422/2017 del 18 maggio 2018 consid. 2.2; STCA 32.2015.160 del 5 ottobre
2016, consid. 2.6, STCA 32.2016.90 del 10 aprile 2017, consid. 2.2 e STCA
35.2017.35
del 30 agosto 2017, consid. 2.3; STCA 32.2017.60 del 19 febbraio 2018,
consid. 2.4; STCA 32.2017.91 del 14 agosto 2018, consid. 2.4; STCA 32.2018.106
del 13 dicembre 2018, consid. 2.3; STCA 35.2018.76 del 4 marzo 2019, consid.
2.1; STCA 32.2018.158 del 30 luglio 2019, consid. 2.6; STCA 32.2019.47 del 24
febbraio 2020, consid. 2.6; STCA 32.2020.25 del 2 ottobre 2020, consid. 2.6).
2.3.4
Per quanto concerne la
valutazione dell’esigibilità lavorativa, dalle tavole processuali emerge che, a
margine della visita __________ del 16 giugno 2020 (doc. 125), il dr. med. __________,
facendo anche capo alle risultanze della valutazione della capacità funzionale
(VCF) eseguita dal dr. med. __________ (doc. 111) - ha giudicato l’assicurato:
" (…) abile
in misura massima possibile secondo la seguente esigibilità lavorativa.
Esigibilità del lavoro
L'assicurato spesso può, sollevare pesi molto leggeri fino a 5 kg
fino all'altezza dei fianchi con la mano destra. Mai può sollevare pesi di
altro genere.
Mai può sollevare oltre l'altezza del petto pesi fino a 5 kg o
sollevare oltre l'altezza del petto pesi superiori a 5 kg. Mai può effettuare
lavoro leggero/di precisione medio, con la mano destra e neanche lavoro pesante
e molto pesante. La rotazione della mano è possibile senza nessuna limitazione.
L'uso delle due mani è possibile a condizione nel senso che la mano sinistra può
essere impiegata senza problemi, la mano destra assolutamente no.”
Con nota del 26 novembre 2020, il
precitato medico __________ ha precisato che l’assicurato è abile al 100% (presenza
e rendimento) in attività adeguate (cfr. doc. 153).
Su tali basi, l’amministrazione ha, quindi, ritenuto una capacità lavorativa
residua in attività adeguate del 100% (presenza e rendimento).
La valutazione dell’esigibilità
lavorativa espressa dal medico __________ - non contestata dalla patrocinatrice
del ricorrente (cfr. supra, consid. 2.2.) -, può essere fatta propria da
questa Corte, vista anche l’assenza di pareri specialistici divergenti agli atti.
Del resto, l'esigibilità
indicata dal medico fiduciario risulta pure plausibile alla luce dei precedenti
giurisprudenziali, riguardanti assicurati che accusavano limitazioni
nell'utilizzo degli arti superiori (cfr., tra le tante, la STCA 35.2020.72 dell’8
marzo 2021 consid. 2.4.4 e i numerosi riferimenti giurisprudenziali, federali e
cantonali, ivi citati).
2.3.5
Si tratta ora di valutare le
conseguenze economiche – nella misura in cui sono contestate dalla patrocinatrice
del ricorrente - del danno alla salute infortunistico.
Preliminarmente va
ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato
il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222;
cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3
febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18
ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr.
11.
e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA
del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
Nel caso di specie sono
quindi determinanti i dati del 2020 (data di decorrenza della rendita:
1° luglio 2020, ovvero dalla sospensione delle prestazioni di corta durata - cfr.
supra, consid. 2.2.).
2.3.6
Per quanto concerne il reddito
da valido, secondo l’assicuratore infortuni resistente, senza il danno alla
salute infortunistico, RI 1, nel 2020, avrebbe realizzato un guadagno annuo
lordo di fr. 68'906.-, calcolato in base ai dati statistici risultanti dalla
RSS, posto che al momento dell’evento infortunistico l’assicurato esercitava
un’attività lucrativa a titolo di guadagno intermedio (doc. 134, 137 e 155).
Questo importo, non contestato e desunto dalla tabella RSS TA1 2018 (ramo 49-52:
“trasporti terrestre, per via d’acqua e aereo; magazzinaggio”, livello
di qualifica 1, uomini) aggiornato al 2020, può essere fatto proprio dal TCA.
Il reddito “da valido” per il 2020 ammonta, dunque, a fr. 68'906.-.
2.3.7
Per quanto concerne il reddito
da invalido, secondo l’assicuratore infortuni resistente, con il danno alla
salute infortunistico, RI 1, nel 2020, avrebbe potuto realizzare un guadagno
annuo lordo di fr. 68'991.96, stabilito facendo capo ai dati statistici risultanti
dalla RSS (cfr. doc. 134, 137 e 155).
In quanto desunto dalla
tabella RSS TA1 2018, attività semplici e ripetitive, livello di qualifica 1,
uomini, aggiornato al 2020, tenuto conto di una capacità lavorativa residua del
100% (cfr. supra, consid. 2.3.4), l’importo di fr. 68'991.96, peraltro
rimasto incontestato, può essere fatto proprio anch’esso da questo Tribunale.
La rappresentante dell’insorgente critica l’operato dell’CO 1 per avere
applicato al precitato importo una deduzione sociale del 5%, giudicata troppo
esigua (cfr. doc. I). Visto che il danno alla salute infortunistico limita il
suo patrocinato (destroide) in modo importante in qualsiasi attività, anche in
quelle della vita quotidiana, andrebbe riconosciuta una riduzione sociale del 15%
almeno, riduzione peraltro già applicata in casi simili dall’CO 1 e dal TCA. A
tal proposito, l’avv. RA 1 richiama la STCA 35.2019.57 consid. 2.7.2, in cui questa
Corte aveva riconosciuto all’assicurato in questione, che aveva subito un danno
permanente alla spalla con limitazioni meno importanti rispetto a quelle che
presenta RI 1 (poteva ancora eseguire lavori di precisione), una deduzione
sociale del 10% (cfr. doc. I, pag. 5 e 6). A ciò aggiungasi che il ricorrente
ha 62 anni, ha sempre svolto unicamente la professione di autista e non ha
alcun’altra formazione particolare (cfr. doc. I).
Nella sua risposta del 5 febbraio 2021 (doc. III), l'CO 1 ha puntualizzato
quanto segue:
" (…)
4.
In primis giova nuovamente ricordare che il Tribunale cantonale
non può sostituire semplicemente il suo apprezzamento a quello
dell'assicuratore ma deve appoggiarsi sulle circostanze sono di natura a
dimostrare il proprio apprezzamento come il più appropriato (DTF 137 V 71 e le
recenti sentenze del TF in lingua italiana del 10.6.2020 8C_9/2020, 8C_765/2019
e 8C_730/2019).
5.
L'età non è un fattore di riduzione in base alla giurisprudenza
vigente. Anche la mancata formazione non giustifica alcuna deduzione in quanto
il livello 1 si riferisce al personale non qualificato e non richiede
un'esperienza diversificata (DTF 137 V 71 consid. 5.3).
6.
Per quanto riguarda i limiti funzionali, alla luce
dell'evoluzione della giurisprudenza, l'CO 1 ha modificato la propria prassi
per cui i casi enumerati nel ricorso non sono più di attualità. A mente della
più recente giurisprudenza, in tutti quei casi in cui, come in concreto,
sussistono su un mercato generale del lavoro un ventaglio sufficientemente
ampio, non vi è spazio alcuno per una riduzione.”
Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA osserva innanzitutto che il ricorso
inoltrato al TF dall’CO 1 (che aveva riconosciuto, in quel caso, una deduzione
sociale del 5%) avverso la pronunzia cantonale evocata dalla patrocinatrice
dell’assicurato (in cui questa Corte aveva invece applicato una deduzione
sociale del 10%), è stato accolto con sentenza 8C_765/2019 del 10 giugno 2020.
La Corte federale ha dunque confermato la correttezza della deduzione sociale
del 5% operata dall’amministrazione.
Secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della
particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età,
nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non
possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in
lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello
medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul
salario teorico statistico. Il TF ha precisato, al riguardo, come una deduzione
globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle
varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre,
chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima
che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza
valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi
dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Con sentenza 9C_179/2013
del 26 agosto 2013 al consid. 5.4 il TF ha confermato il principio posto dal
TCA secondo cui la riduzione del salario statistico deve avvenire tramite
l’utilizzo di multipli di 5, ritenuto come l’applicazione di tassi più
frazionati si rivelerebbe problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero
difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede
giudiziaria. Questa giurisprudenza è stata confermata anche nella sentenza
9C_767/2015 del 19 aprile 2016 al consid. 4.6.
Con sentenza 8C_80/2013
del 17 gennaio 2014 al consid. 4.2 il TF ha rammentato che non è necessario
procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione
come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la nazionalità, la
categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso d’occupazione. Occorre
piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei limiti del potere di
apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito da invalido, tenuto
conto dell’insieme delle circostanze concrete.
La più recente
giurisprudenza federale ha stabilito che il livello di qualifica 1 dei dati RSS
comprende già tutta una serie di attività leggere, che tengono conto di molte
limitazioni. In altre parole, possono essere considerate sotto il cappello
delle limitazioni funzionali solo circostanze che in un mercato equilibrato del
lavoro devono essere considerate come eccezionali. Negli altri casi non viene
applicata nessuna deduzione a questo titolo neppure se la capacità lavorativa è
totale in attività adeguate e non si pone dunque il problema di un’indebita
doppia deduzione (sentenze 8C_495/2019 dell'11 dicembre 2019 consid. 4.2.2 con
riferimento e 8C_82/2019 del 19 settembre 2019 consid. 6.3.2; 8C_730/2019 del
10.
giugno 2020 consid. 4.4.4; 8C_765/2019 del 10 giugno 2020 consid. 5.4.4;
8C_9/2020 del 10 giugno 2020 consid. 4.4.4; sul tema, si veda pure A.
Bernasconi, “8C_9/2020 du 10 juin 2020 - Abattement sur le revenu d’invalide
selon l’ATF 126 V 75”, in SZS/RSAS 1/2021 n. 49).
Occorre inoltre ricordare
che le limitazioni mediche già incluse nell'esame della capacità lavorativa
residua non devono influire ulteriormente nella disamina della riduzione del
reddito da invalido e a un conteggio doppio del medesimo aspetto: la sola
circostanza che per l'assicurato siano esigibili soltanto attività leggere fino
medio complesse non giustifica anche in caso di una capacità lavorativa
limitata una riduzione aggiuntiva dovuta alle limitazioni personali (sentenze
8C_805/2016 del 22 marzo 2017 consid. 3.1 e 3.4.2 e 9C_846/2014 del 22 gennaio
2015.
consid. 4.1.1 con riferimenti).
Nel caso di specie, dalla
documentazione agli atti emerge che, nonostante il danno salute, l’assicurato
sarebbe ancora in grado di svolgere, senza limiti di tempo o di rendimento, un’attività
leggera dal profilo dell’impegno fisico da svolgere a livello del piano
orizzontale (cfr. supra, consid. 2.3.4).
Secondo questo Tribunale,
tenuto conto dell’esigibilità appena descritta, occorre ammettere che il
ricorrente beneficia di un ventaglio di attività sostitutive esigibili ancora
sufficientemente ampio, motivo per il quale una decurtazione non sarebbe
giustificata (in questo senso, si veda, ad esempio, STF 8C_122/2019 del 10
settembre 2019 consid. 4.3.1.4, concernente un assicurato i cui limiti
funzionali riguardavano i movimenti ripetitivi del gomito destro e il trasporto
di pesi superiori a 7 kg, precisato che quest’ultimo costituiva un valore
massimo nel senso che il trasporto di pesi, anche di minore entità, doveva
alternarsi a periodi di riposo per il braccio destro, STF 8C_174/2019 consid.
5.2.2, riguardante un’assicurata in grado di impiegare il suo arto superiore
sinistro soltanto in attività leggere e non ripetitive oppure STCA 35.2019.73
del 22 gennaio 2020 consid. 2.4.6, concernente un assicurato, vittima di un
infortunio all’arto superiore dominante, che è stato ritenuto ancora in grado
di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo, un’attività lavorativa
leggera, in cui potesse evitare di sollevare/trasportare pesi superiori ai 5 kg
e di svolgere mansioni sopra il livello delle spalle). Da notare che, in base a
quanto risulta dagli atti medici, il qui ricorrente non può essere considerato
alla stregua di un individuo di fatto in grado di utilizzare un’unica mano/un unico
braccio [faktische Einhändigkeit/Einarmigkeit], situazione che, in base
alla giurisprudenza, avrebbe giustificato una riduzione sociale (cfr., ad
esempio, STF 8C_383/2020 del 21 settembre 2020 consid. 4.2.2).
Va inoltre rilevato che il
fatto di avere una limitata formazione professionale non giustifica ulteriori
decurtazioni, considerato che le attività adeguate entranti in linea di conto
(livello di qualifica 4, semplici e ripetitive) non richiedono né un’esperienza
professionale diversificata, né un grado di istruzione particolare (cfr., tra
le tante, STF 8C_603/2020 del 4 dicembre 2020 consid. 6.2, 8C_122/2019 del 10
settembre 2019 consid. 4.3.2 e la 8C_46/2018 dell’11 gennaio 2019 consid. 4.4;
cfr. in questo senso anche la DTF 137 V 71 consid. 5.3. e SVR 2002 n. U 15 p.
49.
consid. 3b; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009
consid. 2.3).
Per quanto concerne infine
il fattore età - anche se si volesse ritenere giustificato applicare a tale
titolo una decurtazione sul reddito statistico da invalido (e ciò tenuto conto
di quanto è stato precisato nella DTF 146 V 16; in proposito, si veda pure la
STF 8C_433/2020 del 15 ottobre 2020 consid. 8.2.3) - globalmente, e tenuto
conto di tutte le circostanze del caso concreto, questa Corte ritiene che una
deduzione sociale del 5% tenga sufficientemente conto degli effetti legati alla
menomazione infortunistica.
Alla luce di quanto appena esposto e tenuto pure conto del riserbo di cui deve
dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il proprio
apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393
consid. 3.3), questa Corte ritiene che, operando una deduzione sociale del 5%, l’istituto
resistente non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento.
Il "reddito da
invalido", tenuto conto di una decurtazione sociale del 5%, ammonta dunque
a fr. 65'542.36.
2.3.8
Confrontando ora il reddito
"da invalido" di fr. 65'542.36 (cfr. supra, consid. 2.3.7.)
con il reddito "da valido" di fr. 68'906.- (cfr. supra,
consid. 2.3.6,) si ottiene un grado d’invalidità del 4.88%, arrotondato al 5%
secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2.
A ragione dunque l'CO 1 non
ha riconosciuto il diritto a una rendita d’invalidità LAINF, non raggiungendo
il grado d’invalidità la soglia pensionabile del 10%.
La decisione su
opposizione impugnata che nega il diritto a una rendita d’invalidità, deve
essere di conseguenza confermata.
2.4
Entità della
menomazione all’integrità?
2.4.1
Secondo l'art. 24 cpv. 1
LAINF, l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in seguito
all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità
fisica o mentale.
Tale indennità è assegnata
in forma di prestazione in capitale.
Essa non deve superare
l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed
è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il Consiglio federale
emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1
e 2 LAINF).
2.4.2
L'art. 36 cpv. 1 OAINF
definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24
LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente
sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità e importante se
l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In questa valutazione
dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle
circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la
gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici
senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto
privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p.
42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).
La parte della riparazione
del torto morale contemplata dagli
artt. 24ss. LAINF è,
dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il
pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. Ghélew,
Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, Losanna 1992,
p. 121).
2.4.3
Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF,
l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.
Una tabella elenca una
serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo,
corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno
assicurato.
Questa tabella -
riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr.
RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48
p. 235 consid. 2a e
sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso
normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le menomazioni
extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per
menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).
La perdita totale dell'uso
di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita parziale
l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà
versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2
dell'allegato).
Se più menomazioni
all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono
concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.
36.
cpv. 3 1a frase OAINF).
Si prende in
considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione
dell'integrità. È possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali,
ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4
OAINF).
Peggioramenti non
prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel caso in cui un
pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la
revisione dell'indennità per
menomazione è, di
principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,
quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto pronosticato
(cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).
2.4.4
L’CO 1 ha allestito una serie
di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella
dell'ordinanza.
Semplici direttive di
natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il
giudice (cfr. STF I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STF
del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).
Tuttavia, nella misura in
cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di
trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3
all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157,
consid. 3a).
2.4.5
Nella concreta evenienza, l’amministrazione
ha acquisito agli atti l’apprezzamento 15 giugno 2020 (doc. 126) del dr. med. __________,
riguardante la valutazione del danno all’integrità, giusta il quale:
" (…).
1.
Reperti
Esiti di frattura II, III, IV e V metacarpo mano destra con successivi
interventi chirurgici di riduzione e sintesi e successiva fisioterapia con
esito in ridotta funzionalità della mano destra con flessione del I dito a 15°,
flessione delle altre dita limitata nella opposizione al palmo che non chiude
ed è più accentuata a livello del II e V dito con deficit di chiusura del palmo
a 4 cm dal palmo, le altre a circa 3 cm dal palmo. Possibile con difficoltà la
presa pollice-indice, evidente perdita di forza su tutta la mano destra.
2.
Valutazione del danno all'integrità
15%.
3.
Motivazione
Secondo la tabella CO 1 3.2 una perdita completa del I dito della
mano è valutata attorno al 20%, secondo la tabella 3.5 la perdita delle quattro
dita è equiparabile a circa il 30%. Vista la situazione attuale e la
possibilità di estensione completa, la normalità della prono-supinazione e
della flesso/estensione del polso, e quindi la residua pur tanto modesta
attività funzionale delle dita della mano e soprattutto descritta funzionalità
del I dito, si ritiene che la percentuale del 15% previa attenta ponderazione
sia più che giustificata.”
Stante quanto precede, l’CO
1.
ha riconosciuto all’assicurato, con la decisione formale del 27 luglio 2020
(doc. 137), poi confermata in sede di opposizione (doc. 155), un’IMI del 15%.
La patrocinatrice del ricorrente contesta la valutazione dell’IMI espressa dal
medico __________, rilevando quanto segue:
" (…) Per
quanto attiene all'indennità IMI, il cui ammontare riconosciuto nella decisione
della CO 1 del 27 luglio 2020 è stata da questa confermato nella decisione qui
impugnata, si ribadisce quanto già indicato nell'opposizione, ossia che la
valutazione del danno d'integrità del 15% non tiene conto delle effettive
limitazioni dell'uso concreto della mano del ricorrente.
Come risulta dal rapporto EFL della clinica __________, infatti,
la mano destra presenza deficit nella flessione di 4 dita su 5, mancanza di
forza e sicurezza nella presa oltre alla mancanza di forza, impossibilità di
precisione nella presa tra pollice e indice, con conseguente difficoltà persino
a scrivere, a sollevare pesi, impossibilità a guidare,
Si ritiene pertanto che il danno all'integrità deve essere
considerato nella misura del 25% (considerate le limitazioni del pollice da un
lato e delle altre 4 dita dall'altro raffrontato alla percentuale massima
complessiva che viene riconosciuta in caso di perdita completa di tutte le dita
del 50%, secondo la tabella 3 delle Pubblicazioni della Divisione medicina
assicurativa) e quindi che al signor RI 1 vada riconosciuta un'indennità pari a
CHF 37'050.-.” (doc. I, pag. 6).
Nella sua risposta di
causa (doc. III), l’amministrazione ha puntualizzato quanto segue:
" 7. Per
quanto riguarda il danno all'integrità - quesito prettamente medico - non vi è
elemento alcuno che permetta di mettere in dubbio la valutazione del medico __________
rilasciata con piena conoscenza della documentazione agli atti e pertanto anche
delle risultanze del rapporto delle EFL. (…)”
Chiamato ora a
pronunciarsi su una questione di natura squisitamente medica, tenuto conto che,
secondo la giurisprudenza federale, l'indennità per menomazione dell'integrità
si valuta sulla base di constatazioni mediche, ciò che significa che
l'ammontare dell'IMI non dipende dalle circostanze particolari del caso
concreto, bensì da un apprezzamento medico-teorico della menomazione fisica o
psichica, a prescindere da fattori soggettivi (DTF 115 V 147 consid. 1, 113 V
121.
consid. 4b e riferimenti ivi menzionati; RAMI 2000 U 362, p. 43; cfr.,
pure, STCA 35.2001.71 del 12 dicembre 2001, confermata dal TFA con pronunzia U 14/02 del 28 giugno 2002; cfr., altresì, Frei, Die Integritätsentschädigung
nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Tesi
Friborgo 1998, p. 40 s.), il TCA ritiene di non avere validi motivi per discostarsi
dalla valutazione enunciata dal dr. med. De Belardini, specialista nella
materia che qui interessa e che vanta un’ampia esperienza in materia di
medicina assicurativa e infortunistica.
Il suo parere non risulta del
resto smentito da certificazioni medico-specialistiche. In questo contesto, va precisato
come la valutazione della capacità funzionale del 28 maggio 2020 (doc. 111),
che peraltro non si pronuncia in merito all’entità della menomazione
dell’integrità di cui è portatore l’assicurato, fosse ben nota al medico __________
(cfr. doc. 125, pag. 2).
In conclusione, la
decisione su opposizione impugnata merita tutela anche nella misura in cui
all’insorgente è stata assegnata un'IMI del 15% per il danno permanente
all'arto superiore destro.
Da ultimo, va qui
ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce
l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle
prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere
considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero
modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione
anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure STF 9C_632/2012
del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012). Un tale modo di
procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2
Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
Il TCA rinuncia ad assumere
ulteriori prove, ritenendo che le circostanze giuridicamente rilevanti siano
già state sufficientemente chiarite grazie all’istruttoria compiuta
dall’amministrazione.
2.5
L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020,
prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita
per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia
essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In
data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61
lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,
rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61
lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a
prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo
prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese
processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
La
procedura è pertanto di principio onerosa se concerne la fissazione dei
contributi (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge federale sulla
parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, FF 2018, pag. 1303 e
seguenti, pag. 1334: “La
mozione Gruppo UDC 09.3406 chiede che venga abolito il principio della gratuità
delle procedure di ricorso davanti ai tribunali cantonali nell’ambito delle
assicurazioni sociali. L’indicazione secondo cui la procedura è gratuita va
pertanto soppressa (art. 61 lett. a D-LPGA). Saranno così applicabili le disposizioni
del diritto cantonale relative alle spese di procedura. Per quanto riguarda
invece le controversie relative a prestazioni, la lettera fbis contempla
l’addebito di spese soltanto nel caso in cui la singola legge lo preveda.
Nell’assicurazione invalidità una tale regolamentazione è già in vigore dal 1°
luglio 2006 (art. 69 cpv. 1bis LAI)”).
Secondo
l’art. 83 LPGA (disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al
tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del
21.
giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In concreto, il ricorso è
del 15 gennaio 2021 per cui si applica la nuova disposizione legale.
Trattandosi di prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare
le spese.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione
è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare
la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti