35.2021.50
Discussa la questione di sapere se l'assicuratore poteva negare l'assunzione di una ricaduta (disturbi cervicali). Rinvio atti per esecuzione perizia esterna: ammessa esistenza dubbi, perlomeno lievi, circa fondatezza parere del medico fiduciario (questione del raggiungimento dello status quo sine)
6 settembre 2021Italiano28 min
pareri divergono invece sulla questione di sapere quando è stato raggiunto lo status
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2021.50
mm
Lugano
6 settembre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 26 maggio 2021 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 26 aprile 2021 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 6 agosto 2019RI 1,
dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di venditrice e,
perciò, assicurata d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali
presso la CO 1, è rimasta vittima di un incidente della circolazione stradale
(tamponamento) allorquando si trovava al volante della propria autovettura. I
sanitari del Servizio di PS dell’Ospedale __________ di __________, consultati
il giorno medesimo del sinistro, hanno formulato la diagnosi di colpo di frusta
con irradiazioni dolorose caudali (doc. 3).
L’istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
L’assicurata ha ripreso il
lavoro a contare dal 12 agosto 2019.
1.2. Nel mese di ottobre 2019, è
stata annunciata una ricaduta dell’evento infortunistico del 6 agosto 2019,
determinata da una recrudescenza dei dolori al rachide cervicale, responsabili
di un’incapacità lavorativa totale a far tempo dal 7 ottobre 2019 (e sino al 2
dicembre 2019 - doc. 18, 25 e 38).
1.3. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 16 novembre 2020,
l’assicuratore LAINF ha rifiutato di assumere la ricaduta in quanto i relativi
disturbi denunciati dall’assicurata non avrebbero più costituito una
conseguenza naturale dell’infortunio occorso nell’agosto 2019 (cfr. doc. 112).
A seguito dell’opposizione
interposta dal RA 1 per conto dell’assicurata (cfr. doc. 114), in data 26
aprile 2021, la CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc.
117).
1.4. Con tempestivo ricorso del 26
maggio 2021, RI 1, sempre rappresentata dall’RA 1, ha chiesto che, annullata la
decisione su opposizione impugnata, l’amministrazione venga condannata a
riconoscerle le indennità giornaliere e le spese di cura “… relative
all’infortunio del 6 agosto 2019 ed a quelle subentrate dalla ricaduta del
07.10.2019.”, argomentando in particolare quanto segue:
" (…) riteniamo
adempiuto il principio di nesso di causalità preponderante tra l’evento del
06.08.2019 e la “ricaduta” dal 07.10.2019 al 02.12.2019. In tal senso,
riteniamo che il nesso di causalità tra infortunio e danno oltre che possibile,
sia da ritenere ad ogni effetto probabile e quindi, di conseguenza,
l’assicuratore infortuni debba a tutti gli effetti corrispondere le proprie
prestazioni durante tutto il periodo che va dal 06.08.2019 al 02.12.2019. Il
principio da tenere in considerazione in questo caso per la concessione di
prestazioni da parte di CO 1 è quello dello status quo ante infortunio, vale a
dire che lo stato di salute della nostra assistita è ritornato simile a quello
che esisteva immediatamente prima dell’infortunio, così come dettagliatamente
riportato dal Dr. __________.
Infatti, senza l’evento del 06.08.2019 non saremmo stati
confrontati in alcun modo alle problematiche riscontrate dal 07.10.2019. Il
periodo è troppo breve per poter determinare che altri fattori possano essere
intervenuti nel frattempo. È infatti nel corso naturale delle cose che, a
seguito di un trauma da colpo di frusta, un individuo debba sottoporsi ad un
periodo di riabilitazione. Cosa peraltro avvenuta costantemente (v. visite
presso il medico curante Dr.ssa __________, presso la quale la nostra assistita
già durante il mese di agosto e nei mesi successivi è stata sottoposta a più
riprese a delle sedute di radiofrequenza), sfociata in seguito in interventi di
ordine fisioterapico. Il solo fatto che la nostra assistita abbia ripreso a
lavorare dal 12.08.2019 non può in questo caso essere ritenuto determinate ai
fini della conclusione delle prestazioni LAINF da parte di CO 1.
(…).
Nella fattispecie, il Dr. __________ parla di effetti entro i 6
mesi dall’evento. Essendo la ricaduta avvenuta a soli due mesi di distanza,
riteniamo di trovarci confrontati ad un caso di specie. (…).” (doc. I)
1.5. La CO 1, in risposta, ha
postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
in diritto
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del
31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12
marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e
H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00
del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29
gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.
190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999.
Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8
settembre 2015).
nel merito
2.2. Nel caso di specie, litigiosa
è la questione di sapere se l’assicuratore resistente era legittimato a negare
la propria responsabilità a proposito dei disturbi oggetto dell’annuncio di
ricaduta del 16 ottobre 2019, oppure no.
2.3. Secondo l’art. 6 cpv. 1
LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni
assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non
professionali e di malattie professionali.
2.4. Presupposto essenziale per
l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è
l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue
conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da
considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento
infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si
sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia
stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che
l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un
danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che
l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo
stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di
causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano
secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo
l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito
dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT
II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF
125 V 195; STF del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STF del 29 gennaio
2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STF del 28 novembre 2000 nella
causa P. S., H 407/99; STF del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STF
del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STF 6 aprile 1994
nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986
p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF
115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF
111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in
der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen
(BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit
suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si
attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi
idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF
118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove
l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non
possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato
dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406
consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli
infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele
dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle
prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando lo stato di
salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima
dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status
quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p.
75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469;
U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der
Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di
causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di
verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo
soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del
danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità
naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere
causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della
verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non
giochi più un effetto causale non è sufficiente.
Trattandosi della
soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già
all'assicurato, ma all'assicuratore (RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e
riferimenti ivi citati).
2.5. Il diritto alle prestazioni
assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata
tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute
fisica, il nesso di causalità adeguata è generalmente ammesso, dal momento in
cui è accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p.
103).
2.6. In virtù dell’art. 11 OAINF,
l’assicuratore LAINF è tenuto a riprendere l’erogazione delle prestazioni
assicurative in caso di ricadute o conseguenze tardive (cfr. Ghélew, Ramelet,
Ritter, op. cit., p. 71 e A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht,
Berna 1985, p. 277). Né la LAINF né l’OAINF prevedono, al riguardo, un limite
temporale. Pertanto, la pretesa potrà essere fatta valere anche qualora la ricaduta
o le conseguenze tardive appaiono, per la prima volta, dieci o vent’anni dopo
l’infortunio assicurato, e ciò indipendentemente dal fatto che, a quel momento,
l’interessato sia o meno ancora assicurato. Rilevante è soltanto l’esistenza di
un nesso di causalità (cfr. STF U 122/00 del 31 luglio 2001).
Nella
sentenza pubblicata in RAMI 1994 U 206 p. 326 ss., il TF ha precisato che,
trattandosi di una ricaduta, la responsabilità dell’assicuratore infortuni
non può essere ammessa soltanto sulla base del nesso di causalità naturale
riconosciuto in occasione del caso iniziale. Spetta piuttosto a colui che
rivendica le prestazioni dimostrare l’esistenza di una relazione di causalità
naturale fra i “nuovi disturbi” e l’infortunio assicurato. Soltanto qualora il
nesso di causalità è provato secondo il criterio della verosimiglianza
preponderante, può essere riconosciuto un ulteriore obbligo prestativo a carico
dell’assicuratore-infortuni. In assenza di prove, la decisione sarà sfavorevole
all’assicurato, il quale intendeva derivare diritti da un nesso di causalità
naturale rimasto indimostrato.
2.7. Nella concreta evenienza, la
decisione della CO 1 di negare la propria responsabilità in merito ai disturbi
interessanti il rachide cervicale, oggetto dell’annuncio di ricaduta
dell’ottobre 2019, risulta fondata essenzialmente sul parere del proprio medico
consulente (cfr. doc. 112, p. 2).
In effetti, con
apprezzamento del 18 ottobre 2020, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia
ortopedica e traumatologia, ha sostenuto che l’assicurata presentava, a livello
della colonna cervicale, uno stato morboso che aveva già causato dei disturbi
muscolo-scheletrici nel 2016 e 2018, il quale è stato transitoriamente
aggravato dall’infortunio dell’agosto 2019, con lo status quo sine
raggiunto a distanza di quattro settimane (cfr. doc. 104, p. 4: “L’assicurata
soffriva già in precedenza di varie cervicalgie, causate da una degenerazione
C5/C6. Una recidiva si può occorre sempre anche senza un evento o un movimento
specifico. Siccome non si presentano lesioni strutturali nella RX, l’infortunio
del 06.08.2019 ha peggiorato lo stato della colonna cervicale in modo
temporaneo. Lo stato quo sine era raggiunto 4 settimane post infortunistico il
07.09.2019.”).
Da parte sua, il
patrocinatore dell’insorgente contesta la posizione dell’amministrazione,
facendo capo alla valutazione del dott. __________, anch’egli specialista FMH
in chirurgia ortopedica e traumatologia.
Questo il tenore delle
considerazioni espresse dallo specialista privatamente consultato
dall’assicurata nel rapporto del 9 dicembre 2020 (che ha in sostanza confermato
le conclusioni già contenute nel suo precedente referto dell’11 marzo 2020 [doc.
58]), il quale si è in particolare confrontato con gli aspetti sollevati dal
dott. __________:
" (…) Per
quanto riguarda lo stato di salute della paziente anteriore al 2019, in
particolare rispetto alla situazione della colonna cervicale, la paziente non
ha nascosto i precedenti disturbi con cervicalgia transiente nel 2016 e poi nel
2018 nel quadro della gravidanza. La radiografia del 29.07.2016 è stata
eseguita per l’insorgenza di una cervicalgia non deficitaria e ha mostrato
soltanto lieve assottigliamento dello spazio intervertebrale C5/C6, referto
invariato a quello della radiografia del 06.08.2019. È da notare che si tratta
unicamente di 2 episodi nel 2016 e nel 2018 di cervicalgia miotensiva con
sintomatologia temporanea breve risoltasi completamente. Come emerge
chiaramente dai dai anamnestici e dalla documentazione medica, la paziente non
ha sofferto di cervicalgia cronica e recidivante e per tale motivo non sono
stati eseguiti ulteriori accertamenti (per esempio, risonanza magnetica) e
trattamenti specifici. L’inabilità lavorativa nel 2017 non è stata prescritta
per cervicalgia, ma per altri motivi di malattia. Prima dell’infortunio
avvenuto il 06.08.2019, la paziente non ha più accusato disturbi a livello
della colonna cervicale ed è stata abile al lavoro in misura completa. Quindi
non vi sono elementi per rilevanti disturbi preesistenti alla colonna cervicale
nel senso di uno stato anteriore all’infortunio del 06.08.2019.
(…).
Come emerge dalla documentazione medica, durante l’incidente del
06.08.2019 la paziente ha subito un trauma da accelerazione-decelerazione
cranio-cervicale di una certa gravità (come lo mostra anche il rapporto di
polizia) e trauma contusivo toracico nonché una contusione lombare con
insorgenza immediata di dolori al collo, al petto e a livello addominale e
lombare. Confermo pienamente ed in accordo con la valutazione del Dr. med. __________,
che molto probabilmente l’infortunio del 06.08.2019 non ha causato una
rilevante lesione anatomica strutturale e non ha peggiorato in modo direzionale
le preesistenti minime alterazioni degenerative, ma ha reso manifesta una
sintomatologia dolorosa a livello della colonna vertebrale e del torace.
Comunque la causalità naturale e adeguata tra la sintomatologia e l’infortunio
del 06.08.2019 chiaramente è stata data.
La sintomatologia descritta dalla paziente e confermata dal medico
curante di famiglia ed il decorso clinico sono da ritenere tipici e
caratteristici per un’evoluzione naturale piuttosto favorevole dopo un trauma
distorsivo della colonna cervicale e quindi sono perfettamente compatibili con
una situazione postraumatica dopo il cosiddetto colpo di frusta. È ben noto
dalla letteratura scientifica e dall’esperienza medica e anche confermato dalla
giurisprudenza, che anche in assenza di lesioni traumatiche strutturali dopo un
rilevante trauma distorsivo della colonna cervicale, come subito dalla
paziente, la sintomatologia caratteristica in nesso causale naturale può
durare 6-9 mesi post trauma, in chiara contraddizione dell’affermazione da
parte del Dr. med. __________, il quale ha ritenuto regressione completa della
sintomatologia dopo 4-6 settimane. In caso di preesistenti alterazioni
degenerative o altri postumi traumatici della colonna cervicale la
sintomatologia solitamente si manifesta più intensa e più duratura.
Nonostante la persistenza di importanti residui disturbi post infortunistici
soprattutto a livello della colonna cervicale, già in data 12.08.2019 la
paziente ha ripreso l’attività lavorativa. Essere dichiarata abile al lavoro
rispettivamente non aver prolungato l’inabilità lavorativa non significa che la
paziente è stata priva di sintomi causati dall’infortunio. Il trattamento
antalgico è stato continuato e la sintomatologia alla cervicale è persistita
mentre i disturbi a livello del torace, dell’addome e della colonna lombare nel
decorso sono regrediti abbastanza rapidamente. Per temporaneo peggioramento
della cervicalgia e scompenso dei dolori, la paziente è stata di nuovo
dichiarata inabile la lavoro dal 07.10.2019 al 02.12.2019. Da notare che non si
è trattato di insorgenza di nuovi sintomi o di ricomparsa di sintomi
precedentemente regrediti, ma ovviamente dei sintomi a ponte. La presenza di
sintomi a ponte come persistente cervicalgia anche secondo l’esperienza medica
e la giurisprudenza è da ritenere come prova della causalità naturale. I
riferiti disturbi soggettivi della paziente sono plausibili e non vi sono
elementi per estensione dei sintomi, aggravazione o simulazione e non si
riscontrano discrepanze tra l’esame clinico e i riferiti disturbi. Dunque non
siamo confrontati con una vera ricaduta o postumi tardivi, ma con uno scompenso
doloroso temporaneo dei sintomi post infortunistici a ponte.
Quindi in base ai dati anamnestici e alla documentazione medica
non si può confermare la valutazione del Dr. med. __________ e ritenere estinta
la causalità rispettivamente raggiunto lo stato quo sine già dopo 4 settimane
post infortunio. Ma invece si deve ammettere la causalità naturale ed adeguata
tra la sintomatologia della paziente e l’infortunio avvenuto il 06.08.2019 per
almeno 6 mesi post trauma per la persistenza di sintomi a ponte. La cervicalgia
lentamente in regressione non lineare e la conseguente ulteriore inabilità
lavorativa dal 07.10.2019 al 02.12.2019 sono chiaramente e unicamente
imputabili alle sole conseguenze dirette dell’infortunio avvenuto il 06.08.2019
e non vi sono le premesse per una condizione di malattia, anche in assenza di
una lesione strutturale traumatica oggettivabile.
Comunque il nesso di causalità tra i riferiti disturbi e
l’infortunio del 06.08.2019 è da considerare estinto a distanza di 6 a 9 mesi
post infortunio.” (doc. 114, p. 7 ss.)
2.8. Per
costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale
l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia
giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo
amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U
281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in
BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351
seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza
8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale
federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la
propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze
dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il
più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali
rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi
che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU,
discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità
dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova
propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,
anche le certificazioni dei medici curanti.
Trattandosi invece di
perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura
amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati
indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non
esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF
8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante
è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami
approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,
che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella
presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano
motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;
RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss.,
consid. 1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È infine utile osservare che
se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,
precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri
medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come
farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è
l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in
fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).
2.9. Chiamata a
pronunciarsi nella concreta evenienza, questa Corte prende innanzitutto atto
che i dottori __________ e __________ sono concordi nel ritenere che l’evento
traumatico dell’agosto 2019 non abbia né causato un danno strutturale al
rachide cervicale né peggiorato direzionalmente le alterazioni degenerative
preesistenti a quel livello. A loro avviso, in effetti, l’infortunio in
discussione ha semplicemente provocato un aggravamento temporaneo dello
stato preesistente.
Fatti
I loro
pareri divergono invece sulla questione di sapere quando è stato raggiunto lo status
quo sine a margine del sinistro assicurato. Secondo il consulente
dell’amministrazione, ciò avrebbe avuto luogo a distanza di sole quattro
settimane dal trauma. Il dott. __________ sostiene per contro che la
causalità naturale con l’infortunio sarebbe perdurata per almeno sei mesi
(massimo nove mesi) a partire dall’evento, in conformità alla giurisprudenza
federale sui traumi vertebrali (cfr. doc. 104 e 114).
Riguardo alla
questione, decisiva, concernente il momento in cui l’assicurata ha raggiunto lo
status quo sine, agli atti figurano dunque referti specialistici
contraddittori, senza che il TCA sia nella condizione di poter attribuire ad
uno di essi un maggior peso probatorio rispetto all’altro.
In
simili casi, la giurisprudenza federale prevede che la vertenza non possa
essere decisa basandosi sull’uno o sull’altro dei pareri a disposizione ma che
occorra ordinare una perizia ad opera di un medico indipendente secondo la
procedura di cui all’art. 44 LPGA oppure una perizia giudiziaria (cfr. DTF 135
V 465 e la STF 8C_247/2018 del 1° aprile 2019 consid. 6.2.2).
Tutto
ben considerato, nel caso concreto, emergono dunque elementi suscettibili di
generare dei dubbi, perlomeno lievi, circa l’affidabilità del parere sul quale
l’amministrazione ha fondato la propria decisione, dubbi che inducono questa
Corte a scostarsene (per un caso in cui il TF ha annullato il giudizio
cantonale e rinviato la causa per nuova decisione, ritenendo che i referti agli
atti dei medici curanti dell’assicurato fossero atti a suscitare un, almeno
minimo, dubbio circa la pertinenza del parere espresso dal medico fiduciario a
proposito della capacità lavorativa, si veda la STF 8C_370/2017 del 15 gennaio
2018 consid. 3.3.3).
2.10. In una sentenza di principio
9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale
federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale
relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico
(SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla
Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi
il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in
quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento
istruttorio.
Il
TF ha, al riguardo, sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…).
4.4.1.1 Ist das Gutachten einer
versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene
Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das
Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die
Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit
diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines Gerichtsgutachtens.
Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den kantonalen Gerichten
zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61 lit. c ATSG) sei
nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen
Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung
delegieren dürfen.
4.4.1.2 Die Vorteile von Gerichtsgutachten
(anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des
Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte
Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko
von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren
multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick
auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche
funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der Instanzenabfolge
im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,
Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation
schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.
4.4.1.3 Die Einschränkung der Befugnis der
Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die
Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter
Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im
Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG;
vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei,
derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine
Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo
dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige
Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat,
bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger
zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten
(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil
vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.
Considerandi
4.4.1.4
Freilich ist es weder unter praktischen
noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens,
die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts
fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines
Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS
von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür.
Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein
Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig
erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich
abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem
rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der
bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die
betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend
reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine
Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt
hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher
vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen
Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache
zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung
von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das
Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S.
151.
E. 3.5, 9C_85/2009).” (DTF 137 V 263-265)
In
una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 consid. 5.2 - dunque successiva
a quella pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione
contro gli infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati
nella DTF 135 V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa
l’affidabilità di rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice
(cantonale) è libero di scegliere se ordinare direttamente una perizia
giudiziaria oppure rinviare gli atti all’amministrazione affinché disponga essa
stessa una perizia seguendo la procedura di cui all’art. 44 LPGA:
" Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein
Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger
zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine
Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).”
In una sentenza
8C_412/2019 del 9 luglio 2020 consid. 5.4, la Corte federale ha rinviato la
causa all’assicuratore LAINF (e non al tribunale cantonale che aveva
respinto il ricorso della persona assicurata) affinché disponesse l’esecuzione
di una perizia ai sensi dell’art. 44 LPGA, precisando che laddove esistano
dubbi circa l’attendibilità e la pertinenza della valutazione del medico
fiduciario, spetta in primo luogo all’assicuratore contro gli infortuni
procedere a ulteriori atti istruttori per determinare d’ufficio i fatti
determinanti e, se del caso, assumere le prove necessarie prima di emanare la
decisione (art. 43 LPGA):
" Lorsqu’il existe des doutes sur la fiabilité et la pertinence de
l’appréciation du médecin-conseil, il appartient en premier lieu à
l’assureur-accidents de procéder à des instructions complémentaires pour
établir d’office l’ensemble des faits déterminants et, le cas échéant,
d’administrer les preuves nécessaires avant de rendre sa décision (art. 43 al.
1.
LPGA; ATF 132 V 368 consid. 5 p. 374; arrêt 8C_401/209 du 9 juin 2020 consid.
5.3.3
et ses références).” (STF 8C_412/2019, consid. 5.4.)
(si veda pure la STF
8C_697/2019, 8C_698/2019 del 9 novembre 2020 consid. 4.1).
Nella presente
fattispecie, il TCA ritiene che siano soddisfatti i presupposti per un rinvio
degli atti all’istituto convenuto (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF
135.
V 465), già per il fatto che esso ha fondato la decisione impugnata sul
solo parere del proprio medico consulente.
Per le ragioni già esposte al considerando 2.9., si
giustifica pertanto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e
il rinvio degli atti all’assicuratore resistente affinché disponga un
approfondimento peritale esterno (art. 44 LPGA) volto a definire fino a quando i disturbi
denunciati dall’assicurata al rachide cervicale si sono trovati in una relazione
di causalità naturale con l’infortunio del 6 agosto 2019. In seguito, facendo
capo alle risultanze dell’accertamento esperito, l’amministrazione si
pronuncerà di nuovo in merito all’assunzione della ricaduta annunciata
nell’ottobre 2019.
2.11
Visto l’esito del ricorso (il
rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria, cfr., da ultimo, la STF
8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid.
7.1
pag. 271 e riferimento), la CO 1 verserà all’insorgente, rappresentata da
un sindacato, l’importo fr. 1’000 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per
ripetibili.
2.12
L’art. 61 lett. a LPGA, in
vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere
semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa
di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte
che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è
entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA
secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è
soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola
legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che
ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Secondo l’art. 82a LPGA
(Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al
tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del
21.
giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In concreto, il ricorso è
del 26 maggio 2021 per cui si applica la nuova disposizione legale. Trattandosi
di prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese (sul
tema, cfr. STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione su opposizione impugnata è annullata.
§§ Gli atti
sono retrocessi alla CO 1 per complemento istruttorio e nuova
decisione.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La CO 1 verserà
all’assicurata l’importo di fr. 1'000 (IVA compresa) a titolo d’indennità per
ripetibili.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti