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Decisione

35.2021.51

Assicurato risente una fitta all'arto inferiore estirpando una pianta neofita. L'accaduto non configura un infortunio. La patologia diagnosticata - un'entesite - non rientra tra le diagnosi enumerate dalla legge quali lesioni parificate ad infortunio

6 settembre 2021Italiano15 min

1.5. Il 28 giugno 2021, l’insorgente

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2021.51

mm

Lugano

6 settembre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 31 maggio 2021 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 5 maggio 2021 emanata da

CO 1

rappr. da: RA 1

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 23 ottobre 2020, RI 1,

dipendente della __________ di __________ in qualità di operaio e, perciò,

assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso CO

1 (di seguito: CO 1) nell’estirpare una pianta neofita, ha accusato una forte

fitta all’arto inferiore destro (cfr. doc. A 9 e doc. M 4).

Il dott. __________, in

occasione della prima consultazione tenutasi il 23 novembre 2020, ha

diagnosticato uno stiramento del muscolo quadricipite femorale (cfr. doc. M 4).

La RMN del 4 dicembre 2020 ha evidenziato, in particolare, la presenza di una

entesite inserzionale bilaterale del muscolo grande del gluteo sul grande

trocantere (doc. M 5).

1.2. Esperiti gli accertamenti

medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 26 febbraio 2021,

l’assicuratore ha negato la propria responsabilità a proposito dell’evento

dell’ottobre 2020, sostenendo,

da un lato, che i disturbi risentiti non sarebbe da porre in relazione a un

infortunio ai sensi di legge e, dall’altro, che essi non costituirebbero

nemmeno una lesione parificata ai postumi di un infortunio (doc. A 19).

Il

ricorso interposto personalmente dall’assicurato in data 8 marzo 2021, è stato

dichiarato irricevibile dal TCA con sentenza 35.2021.28 del 15 marzo 2021 e gli

atti trasmessi all’CO 1 affinché esaminasse l’opposizione dell’assicurato (doc.

A 25).

In data 5 maggio 2021,

l’istituto assicuratore ha emanato la decisione di sua competenza, mediante la

quale ha in sostanza confermato il contenuto della sua prima decisione (doc.

A).

1.3. Con tempestivo ricorso del 31

maggio 2021, RI 1 ha chiesto l’annullamento della decisione su opposizione

impugnata, argomentando in particolare quanto segue:

" (…) è

certo che l’infortunio è stato provocato da una circostanza esterna

manifestamente insolita imprevista e fuori programma, evento avvenuto in

presenza di molti testimoni come già comunicato alla CO 1 molte volte, ma la comunicazione

non è mai stata presa in considerazione, ritengo invece che se anche CO 1 viola

palesemente il principio della mia buona fede, debba allora avvalersi delle

prove testimoniali.

(…) l’infortunio è certamente avvenuto e dovuto ad una adeguata

causalità come già detto fatto accaduto in presenza di testimoni.

(…) rigetto ogni addebito di malattia pregressa o persistente in

quanto frutto di una sbagliata valutazione di CO 1.

(…) come già dichiarato nell’esercizio delle mie funzioni

lavorative compivo un movimento che mi procurava un forte dolore alla gamba dx,

ora non essendo io un medico o altro specialista posso solo dichiarare: quando

mi sono recato al lavoro ero in perfetta forma nel momento specifico dello

svolgimento del mio lavoro per una serie di motivi dovuti alla casualità

accusavo un forte dolore alla gamba dx.” (doc. I)

1.4. L’CO 1, in risposta, ha

postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per

quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).

Fatti

1.5. Il 28 giugno 2021, l’insorgente

si è in sostanza riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni (doc. V).

Il 19 agosto 2021,

l’amministrazione ha informato il Tribunale di non aver osservazioni da

formulare (doc. VII).

in diritto

Considerandi

in ordine

2.1

La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo

49.

cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del

31.

agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12

marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18

febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e

H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00

del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29

gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.

190.

seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999.

Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8

settembre 2015).

nel merito

2.2

L’oggetto litigioso è circoscritto

alla questione di sapere se l’CO 1 era legittimata a negare la propria

responsabilità a proposito dell’evento accaduto in data 23 ottobre 2020, oppure

no.

2.3

Secondo l’art. 6 cpv. 1

LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni

assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non

professionali e di malattie professionali.

L'assicurazione

effettua le prestazioni anche per le lesioni corporali parificabili ai

postumi d’infortunio esaustivamente enumerate al cpv. 2 del medesimo articolo.

2.4

Si evince dalla nozione

stessa di infortunio che il carattere straordinario non concerne gli effetti

del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale

(cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176).

Pertanto, è irrilevante il

fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali.

Il fattore esterno è

considerato come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro

degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire

quotidiane o abituali (DTF 129 V 402 consid. 2.1, 122 V 233 consid. 1, 121 V 38

consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss,

consid. 2a).

Vi è infortunio unicamente

se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento

deve accadere nel mondo esterno.

Quando il processo lesivo

si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni,

l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di sforzo

eccessivo o di movimenti scoordinati.

La giurisprudenza esige,

perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi eccessivi, che essi

superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima è normalmente

esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o addestramento, essa è

abitualmente in grado di resistere.

Da un altro lato, per

poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da movimenti

scombinati o incongrui, lo svolgimento naturale del movimento corporeo è

influenzato da un impedimento “non programmato”, legato all’ambiente esterno.

In caso di movimento scombinato, l’esistenza del fattore esterno deve essere

ammessa poiché il fattore esterno – la modifica tra il corpo e l’ambiente

esterno – costituisce allo stesso tempo il fattore straordinario in ragione

dello svolgimento non programmato del movimento (DTF 130 V 117 consid. 2.1). Costituiscono

ad esempio dei fattori esterni straordinari, il fatto d’inciampare, di

scivolare o di urtare un oggetto (RAMI 2004 U 502 p. 184, RAMI 1999 U 345 p.

422). Laddove la lesione consiste in un danno corporeo interno, che potrebbe

insorgere anche a seguito di una malattia, il movimento scombinato deve

apparirne come la causa diretta in considerazione di circostanze

particolarmente evidenti. Un infortunio si manifesta di regola mediante una

lesione percettibile dall’esterno. Se ciò non è il caso, è più verosimile che

il danno sia di origine morbosa (STF 8C_693/2010 del 25 marzo 2011 consid.

5.2).

2.5

Giusta l’art. 6 cpv. 2 LAINF,

introdotto nel quadro della revisione della Legge federale sull’assicurazione

contro gli infortuni, entrata in vigore il 1° gennaio 2017, applicabile al caso

di specie visto che l’evento annunciato dall’interessato

è accaduto il 23 ottobre 2020, l’assicurazione effettua le prestazioni

anche per le lesioni corporali seguenti – fratture (lett. a), lussazioni di

articolazioni (lett. b), lacerazioni del menisco (lett. c), lacerazioni

muscolari (lett. d), stiramenti muscolari (lett. e), lacerazioni dei tendini

(lett. f), lesioni dei legamenti (lett. g) e lesioni del timpano (lett. h) - a

condizione che non siano dovute prevalentemente all’usura o a una malattia.

Al riguardo, è utile

sottolineare che, rispetto al diritto previgente (cfr. art. 9 cpv. 2 v.OAINF),

con il nuovo art. 6 cpv. 2 LAINF il legislatore federale ha rinunciato al

criterio del fattore esterno.

In una sentenza di

principio 8C_22/2019 del 24 settembre 2019, pubblicata in DTF 146 V 51, il Tribunale

federale, avuto riguardo all’applicazione dell’art. 6 cpv. 2 LAINF, ha

innanzitutto stabilito che se vi è stato un infortunio ex art. 4 LPGA e

l’assicurato ha riportato una lesione corporale figurante nell’elenco,

l’assicuratore è tenuto a corrispondere le prestazioni assicurative in base

all’art. 6 cpv. 1 LAINF. Nel caso in cui, invece, non è accaduto un infortunio

ai sensi di legge, ma l’assicurato presenta, comunque, una lesione corporale

giusta l’art. 6 cpv. 2 LAINF, il caso deve essere esaminato dal profilo di

quest’ultima disposizione (consid. 9.1).

In presenza di una lesione

corporale figurante nell’elenco, l'assicuratore è di principio tenuto a

corrispondere le prestazioni assicurative, fintanto che non dimostra, con il

grado della verosimiglianza preponderante, che la lesione in questione è da

ricondurre prevalentemente - ossia in misura maggiore al 50% (consid. 8.2.2.1)

- a usura o malattia (consid. 8.2.2 e 9.1).

Tale onere probatorio

rende, comunque, necessario distinguere tra una lesione corporale parificata di

tipo infortunistico (che deve essere assunta dall'assicurazione contro gli

infortuni) ed una lesione corporale figurante nella lista, ma causata da usura

e malattia (a carico dell’assicuratore contro le malattie). L’apporto della

prova liberatoria presuppone che, nell’ambito dell’obbligo di accertamento ex

art. 43 cpv. 1 LPGA, ricevuta la notifica relativa ad una lesione parificata ad

un infortunio (art. 6 cpv. 2 lett. a-h LAINF), l’assicuratore chiarisca le

circostanze in cui essa si è verificata. Occorre dunque accertare i dettagli

relativi sia alla situazione anteriore, che alla prima comparsa dei disturbi

lamentati dall’assicurato e ponderare, dal punto di vista medico, gli elementi

che depongono in favore, o a sfavore, di un’origine della lesione dovuta

all’usura o alla malattia ed è in tal senso che la questione a sapere se ha

avuto luogo un evento iniziale riconoscibile e identificabile continua ad

essere determinante al fine di circoscrivere l'obbligo prestativo dell'assicuratore

contro gli infortuni rispetto a quello dell'assicuratore contro le malattie. Se

lo spettro delle possibili cause è costituito esclusivamente da elementi che

parlano a favore di un’usura o di una malattia, ne consegue inevitabilmente che

è stata fornita la prova a discarico dell'assicuratore infortuni e non sono

necessari ulteriori chiarimenti (consid. 8.6).

La prova che una lesione

corporale figurante nella lista è dovuta in maniera prevalente all'usura o a

una malattia deve essere considerata fornita anche quando un assicuratore

contro gli infortuni dimostra che un infortunio secondo l’art. 4 LPGA non è in

nesso di causalità, nemmeno in minima misura, con la lesione in questione e non

esistono indizi che una circostanza avvenuta dopo l'evento potrebbe costituirne

una causa possibile (consid. 9.2).

Sul

tema, si veda pure la STF 8C_267/2019 del 30 ottobre 2019 consid. 6 e la STF

8C_169/2019 del 10 marzo 2020 consid. 5.4 e 5.5.

2.6

Conformemente alla

giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in

concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio.

Quando l'istruttoria non

permette di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado della

verosimiglianza preponderante - la semplice possibilità non basta - tali elementi,

il giudice constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi, l'inesistenza

giuridica dell'infortunio (cfr. DTF 114 V 305 consid. 5b, 116

V 136 consid. 4b, 111 V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86, p. 50; A. Bühler, Der

Unfallbegriff, in A. Koller (Hrsg.), Haftpflicht- und Versicherungsrechtstagung

1995, S. Gallo 1995, p. 267).

Gli

stessi principi sono applicabili alla prova dell'esistenza di una lesione

parificata ad infortunio (DTF 114 V 306 consid. 5b; 116 V 141 consid. 4b).

2.7

Nella concreta evenienza, dal

formulario sul sinistro, compilato personalmente dall’assicurato il 30 novembre

2020.

(doc. A9), risulta che l’evento del 23 ottobre 2020 ha avuto la seguente

dinamica:

" (…) Nel

compiere il mio solito lavoro (controllo piante neofite), nello strappare una

pianta invasiva, mi laceravo il muscolo coscia della gamba dx.”

L’insorgente ha poi

stralciato la domanda di sapere se fosse “accaduto qualcosa di straordinario o

contrario al programma che ha contribuito all’evento, ad es. uno scivolamento o

una caduta”.

Con scritto del 13 gennaio

2021, il ricorrente ha osservato di essersi stirato la gamba destra

“nell’esercizio delle mie funzioni nello strappare una radice”, circostanza che

avrebbe potuto essere confermata da numerosi testimoni (allegato 2 al doc. A

25).

Con l’opposizione dell’8

marzo 2021, RI 1 ha segnatamente precisato che “… il fatto che nell’evento io

non sono caduto ma mi sono solo strappato è solo dovuto alla fortuna di quel

momento, il fatto come accaduto poteva farmi cadere in malo modo in maniera

percentuale molto alta.” (allegato 1 al doc. A 25).

Chiamata a pronunciarsi

circa l’intervento, o meno, di un infortunio ai sensi di legge, questa Corte constata

che non vi è stato l’intervento di un fattore causale esterno, il danno alla

salute si è, infatti, manifestato senza che vi sia stato impatto né con altre

persone né con oggetti e, d’altra parte, che dalle dichiarazioni

dell’assicurato non emerge che egli abbia compiuto né un movimento scombinato

del corpo ai sensi della giurisprudenza federale (cfr. supra, consid.

2.4.) né uno sforzo manifestamente eccessivo.

Del resto, nel rispondere

alle domande contenute nel formulario sul sinistro, l’insorgente stesso ha

dichiarato che l’evento si era prodotto nello svolgere il suo “solito lavoro”

e ha barrato la domanda tendente a sapere se fosse accaduto qualcosa di

straordinario o di fuori programma, come ad esempio una caduta o uno

scivolamento (cfr. doc. A9). Ora, non vi è dubbio che, qualora ciò fosse stato

il caso, il ricorrente lo avrebbe indicato in quella sede, anziché stralciare

il quesito.

In esito alle

considerazioni che precedono, il TCA deve concludere che non sono, in concreto,

soddisfatte le severe condizioni poste dalla giurisprudenza federale per poter

riconoscere il carattere infortunistico in assenza di un fattore esterno.

Di

conseguenza, non si è in presenza di un infortunio ai sensi dell’art. 4

LPGA.

Questo Tribunale può

rinunciare a disporre ulteriori atti istruttori, in particolare a procedere

all’audizione testimoniale delle persone presenti quel giorno. In effetti, è

improbabile che terze persone possano riferire di fatti di cui nemmeno

l’interessato medesimo ha riferito.

2.8

Infine, il TCA concorda con

la decisione dell’amministrazione di considerare che il danno alla salute

lamentato dall'assicurato non possa essere assunto neppure a titolo di lesione

parificata ai postumi d'infortunio.

L’esame di risonanza

magnetica del 4 dicembre 2020 ha consentito di escludere l’esistenza di

alterazioni post-contusive e, d’altra parte, ha evidenziato la presenza di

un’entesite inserzionale del muscolo grande gluteo sul grande trocantere

bilateralmente (doc. M 5). Il medico curante, dott. __________, nella sua

certificazione del 26 gennaio 2021, si è riferito al reperto posto in luce

dall’esame strumentale per immagini appena menzionato (doc. M 8: “Alla RMI

effettuata in data 04.12.2020 veniva riscontrata una entesite del muscolo

grande gluteo sul grande trocantere.”).

Ora, un’entesite – un’infiammazione

dell’entesi, ossia del segmento di

tendine o di legamento che s'inserisce sull'osso - non ricade

sotto le diagnosi esaustivamente enumerate all’art. 6 cpv. 2 LAINF, in

particolare non sotto quella di “lacerazioni di tendini”

di cui alla lettera f (in questo senso, si veda A. Bühler, Die

unfallähnliche Körperschädigung, in SZS/RSAS 1996, p. 106).

Questa

Corte non può quindi che confermare l’inapplicabilità al caso di specie dell’art.

6.

cpv. 2 LAINF.

2.9

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida

e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett.

fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a

prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo

prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese

processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA

(Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al

tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del

21.

giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In concreto, il ricorso è

del 31 maggio 2021 per cui si applica la nuova disposizione legale. Trattandosi

di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha

previsto di prelevare le spese (sul tema, cfr. STF 8C_265/2021 del 21 luglio

2021).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti