35.2021.51
Assicurato risente una fitta all'arto inferiore estirpando una pianta neofita. L'accaduto non configura un infortunio. La patologia diagnosticata - un'entesite - non rientra tra le diagnosi enumerate dalla legge quali lesioni parificate ad infortunio
6 settembre 2021Italiano15 min
1.5. Il 28 giugno 2021, l’insorgente
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2021.51
mm
Lugano
6 settembre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 31 maggio 2021 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 5 maggio 2021 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 23 ottobre 2020, RI 1,
dipendente della __________ di __________ in qualità di operaio e, perciò,
assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso CO
1 (di seguito: CO 1) nell’estirpare una pianta neofita, ha accusato una forte
fitta all’arto inferiore destro (cfr. doc. A 9 e doc. M 4).
Il dott. __________, in
occasione della prima consultazione tenutasi il 23 novembre 2020, ha
diagnosticato uno stiramento del muscolo quadricipite femorale (cfr. doc. M 4).
La RMN del 4 dicembre 2020 ha evidenziato, in particolare, la presenza di una
entesite inserzionale bilaterale del muscolo grande del gluteo sul grande
trocantere (doc. M 5).
1.2. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 26 febbraio 2021,
l’assicuratore ha negato la propria responsabilità a proposito dell’evento
dell’ottobre 2020, sostenendo,
da un lato, che i disturbi risentiti non sarebbe da porre in relazione a un
infortunio ai sensi di legge e, dall’altro, che essi non costituirebbero
nemmeno una lesione parificata ai postumi di un infortunio (doc. A 19).
Il
ricorso interposto personalmente dall’assicurato in data 8 marzo 2021, è stato
dichiarato irricevibile dal TCA con sentenza 35.2021.28 del 15 marzo 2021 e gli
atti trasmessi all’CO 1 affinché esaminasse l’opposizione dell’assicurato (doc.
A 25).
In data 5 maggio 2021,
l’istituto assicuratore ha emanato la decisione di sua competenza, mediante la
quale ha in sostanza confermato il contenuto della sua prima decisione (doc.
A).
1.3. Con tempestivo ricorso del 31
maggio 2021, RI 1 ha chiesto l’annullamento della decisione su opposizione
impugnata, argomentando in particolare quanto segue:
" (…) è
certo che l’infortunio è stato provocato da una circostanza esterna
manifestamente insolita imprevista e fuori programma, evento avvenuto in
presenza di molti testimoni come già comunicato alla CO 1 molte volte, ma la comunicazione
non è mai stata presa in considerazione, ritengo invece che se anche CO 1 viola
palesemente il principio della mia buona fede, debba allora avvalersi delle
prove testimoniali.
(…) l’infortunio è certamente avvenuto e dovuto ad una adeguata
causalità come già detto fatto accaduto in presenza di testimoni.
(…) rigetto ogni addebito di malattia pregressa o persistente in
quanto frutto di una sbagliata valutazione di CO 1.
(…) come già dichiarato nell’esercizio delle mie funzioni
lavorative compivo un movimento che mi procurava un forte dolore alla gamba dx,
ora non essendo io un medico o altro specialista posso solo dichiarare: quando
mi sono recato al lavoro ero in perfetta forma nel momento specifico dello
svolgimento del mio lavoro per una serie di motivi dovuti alla casualità
accusavo un forte dolore alla gamba dx.” (doc. I)
1.4. L’CO 1, in risposta, ha
postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
Fatti
1.5. Il 28 giugno 2021, l’insorgente
si è in sostanza riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni (doc. V).
Il 19 agosto 2021,
l’amministrazione ha informato il Tribunale di non aver osservazioni da
formulare (doc. VII).
in diritto
Considerandi
in ordine
2.1
La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49.
cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del
31.
agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12
marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e
H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00
del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29
gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.
190.
seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999.
Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8
settembre 2015).
nel merito
2.2
L’oggetto litigioso è circoscritto
alla questione di sapere se l’CO 1 era legittimata a negare la propria
responsabilità a proposito dell’evento accaduto in data 23 ottobre 2020, oppure
no.
2.3
Secondo l’art. 6 cpv. 1
LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni
assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non
professionali e di malattie professionali.
L'assicurazione
effettua le prestazioni anche per le lesioni corporali parificabili ai
postumi d’infortunio esaustivamente enumerate al cpv. 2 del medesimo articolo.
2.4
Si evince dalla nozione
stessa di infortunio che il carattere straordinario non concerne gli effetti
del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale
(cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176).
Pertanto, è irrilevante il
fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali.
Il fattore esterno è
considerato come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro
degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire
quotidiane o abituali (DTF 129 V 402 consid. 2.1, 122 V 233 consid. 1, 121 V 38
consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss,
consid. 2a).
Vi è infortunio unicamente
se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento
deve accadere nel mondo esterno.
Quando il processo lesivo
si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni,
l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di sforzo
eccessivo o di movimenti scoordinati.
La giurisprudenza esige,
perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi eccessivi, che essi
superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima è normalmente
esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o addestramento, essa è
abitualmente in grado di resistere.
Da un altro lato, per
poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da movimenti
scombinati o incongrui, lo svolgimento naturale del movimento corporeo è
influenzato da un impedimento “non programmato”, legato all’ambiente esterno.
In caso di movimento scombinato, l’esistenza del fattore esterno deve essere
ammessa poiché il fattore esterno – la modifica tra il corpo e l’ambiente
esterno – costituisce allo stesso tempo il fattore straordinario in ragione
dello svolgimento non programmato del movimento (DTF 130 V 117 consid. 2.1). Costituiscono
ad esempio dei fattori esterni straordinari, il fatto d’inciampare, di
scivolare o di urtare un oggetto (RAMI 2004 U 502 p. 184, RAMI 1999 U 345 p.
422). Laddove la lesione consiste in un danno corporeo interno, che potrebbe
insorgere anche a seguito di una malattia, il movimento scombinato deve
apparirne come la causa diretta in considerazione di circostanze
particolarmente evidenti. Un infortunio si manifesta di regola mediante una
lesione percettibile dall’esterno. Se ciò non è il caso, è più verosimile che
il danno sia di origine morbosa (STF 8C_693/2010 del 25 marzo 2011 consid.
5.2).
2.5
Giusta l’art. 6 cpv. 2 LAINF,
introdotto nel quadro della revisione della Legge federale sull’assicurazione
contro gli infortuni, entrata in vigore il 1° gennaio 2017, applicabile al caso
di specie visto che l’evento annunciato dall’interessato
è accaduto il 23 ottobre 2020, l’assicurazione effettua le prestazioni
anche per le lesioni corporali seguenti – fratture (lett. a), lussazioni di
articolazioni (lett. b), lacerazioni del menisco (lett. c), lacerazioni
muscolari (lett. d), stiramenti muscolari (lett. e), lacerazioni dei tendini
(lett. f), lesioni dei legamenti (lett. g) e lesioni del timpano (lett. h) - a
condizione che non siano dovute prevalentemente all’usura o a una malattia.
Al riguardo, è utile
sottolineare che, rispetto al diritto previgente (cfr. art. 9 cpv. 2 v.OAINF),
con il nuovo art. 6 cpv. 2 LAINF il legislatore federale ha rinunciato al
criterio del fattore esterno.
In una sentenza di
principio 8C_22/2019 del 24 settembre 2019, pubblicata in DTF 146 V 51, il Tribunale
federale, avuto riguardo all’applicazione dell’art. 6 cpv. 2 LAINF, ha
innanzitutto stabilito che se vi è stato un infortunio ex art. 4 LPGA e
l’assicurato ha riportato una lesione corporale figurante nell’elenco,
l’assicuratore è tenuto a corrispondere le prestazioni assicurative in base
all’art. 6 cpv. 1 LAINF. Nel caso in cui, invece, non è accaduto un infortunio
ai sensi di legge, ma l’assicurato presenta, comunque, una lesione corporale
giusta l’art. 6 cpv. 2 LAINF, il caso deve essere esaminato dal profilo di
quest’ultima disposizione (consid. 9.1).
In presenza di una lesione
corporale figurante nell’elenco, l'assicuratore è di principio tenuto a
corrispondere le prestazioni assicurative, fintanto che non dimostra, con il
grado della verosimiglianza preponderante, che la lesione in questione è da
ricondurre prevalentemente - ossia in misura maggiore al 50% (consid. 8.2.2.1)
- a usura o malattia (consid. 8.2.2 e 9.1).
Tale onere probatorio
rende, comunque, necessario distinguere tra una lesione corporale parificata di
tipo infortunistico (che deve essere assunta dall'assicurazione contro gli
infortuni) ed una lesione corporale figurante nella lista, ma causata da usura
e malattia (a carico dell’assicuratore contro le malattie). L’apporto della
prova liberatoria presuppone che, nell’ambito dell’obbligo di accertamento ex
art. 43 cpv. 1 LPGA, ricevuta la notifica relativa ad una lesione parificata ad
un infortunio (art. 6 cpv. 2 lett. a-h LAINF), l’assicuratore chiarisca le
circostanze in cui essa si è verificata. Occorre dunque accertare i dettagli
relativi sia alla situazione anteriore, che alla prima comparsa dei disturbi
lamentati dall’assicurato e ponderare, dal punto di vista medico, gli elementi
che depongono in favore, o a sfavore, di un’origine della lesione dovuta
all’usura o alla malattia ed è in tal senso che la questione a sapere se ha
avuto luogo un evento iniziale riconoscibile e identificabile continua ad
essere determinante al fine di circoscrivere l'obbligo prestativo dell'assicuratore
contro gli infortuni rispetto a quello dell'assicuratore contro le malattie. Se
lo spettro delle possibili cause è costituito esclusivamente da elementi che
parlano a favore di un’usura o di una malattia, ne consegue inevitabilmente che
è stata fornita la prova a discarico dell'assicuratore infortuni e non sono
necessari ulteriori chiarimenti (consid. 8.6).
La prova che una lesione
corporale figurante nella lista è dovuta in maniera prevalente all'usura o a
una malattia deve essere considerata fornita anche quando un assicuratore
contro gli infortuni dimostra che un infortunio secondo l’art. 4 LPGA non è in
nesso di causalità, nemmeno in minima misura, con la lesione in questione e non
esistono indizi che una circostanza avvenuta dopo l'evento potrebbe costituirne
una causa possibile (consid. 9.2).
Sul
tema, si veda pure la STF 8C_267/2019 del 30 ottobre 2019 consid. 6 e la STF
8C_169/2019 del 10 marzo 2020 consid. 5.4 e 5.5.
2.6
Conformemente alla
giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in
concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio.
Quando l'istruttoria non
permette di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado della
verosimiglianza preponderante - la semplice possibilità non basta - tali elementi,
il giudice constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi, l'inesistenza
giuridica dell'infortunio (cfr. DTF 114 V 305 consid. 5b, 116
V 136 consid. 4b, 111 V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86, p. 50; A. Bühler, Der
Unfallbegriff, in A. Koller (Hrsg.), Haftpflicht- und Versicherungsrechtstagung
1995, S. Gallo 1995, p. 267).
Gli
stessi principi sono applicabili alla prova dell'esistenza di una lesione
parificata ad infortunio (DTF 114 V 306 consid. 5b; 116 V 141 consid. 4b).
2.7
Nella concreta evenienza, dal
formulario sul sinistro, compilato personalmente dall’assicurato il 30 novembre
2020.
(doc. A9), risulta che l’evento del 23 ottobre 2020 ha avuto la seguente
dinamica:
" (…) Nel
compiere il mio solito lavoro (controllo piante neofite), nello strappare una
pianta invasiva, mi laceravo il muscolo coscia della gamba dx.”
L’insorgente ha poi
stralciato la domanda di sapere se fosse “accaduto qualcosa di straordinario o
contrario al programma che ha contribuito all’evento, ad es. uno scivolamento o
una caduta”.
Con scritto del 13 gennaio
2021, il ricorrente ha osservato di essersi stirato la gamba destra
“nell’esercizio delle mie funzioni nello strappare una radice”, circostanza che
avrebbe potuto essere confermata da numerosi testimoni (allegato 2 al doc. A
25).
Con l’opposizione dell’8
marzo 2021, RI 1 ha segnatamente precisato che “… il fatto che nell’evento io
non sono caduto ma mi sono solo strappato è solo dovuto alla fortuna di quel
momento, il fatto come accaduto poteva farmi cadere in malo modo in maniera
percentuale molto alta.” (allegato 1 al doc. A 25).
Chiamata a pronunciarsi
circa l’intervento, o meno, di un infortunio ai sensi di legge, questa Corte constata
che non vi è stato l’intervento di un fattore causale esterno, il danno alla
salute si è, infatti, manifestato senza che vi sia stato impatto né con altre
persone né con oggetti e, d’altra parte, che dalle dichiarazioni
dell’assicurato non emerge che egli abbia compiuto né un movimento scombinato
del corpo ai sensi della giurisprudenza federale (cfr. supra, consid.
2.4.) né uno sforzo manifestamente eccessivo.
Del resto, nel rispondere
alle domande contenute nel formulario sul sinistro, l’insorgente stesso ha
dichiarato che l’evento si era prodotto nello svolgere il suo “solito lavoro”
e ha barrato la domanda tendente a sapere se fosse accaduto qualcosa di
straordinario o di fuori programma, come ad esempio una caduta o uno
scivolamento (cfr. doc. A9). Ora, non vi è dubbio che, qualora ciò fosse stato
il caso, il ricorrente lo avrebbe indicato in quella sede, anziché stralciare
il quesito.
In esito alle
considerazioni che precedono, il TCA deve concludere che non sono, in concreto,
soddisfatte le severe condizioni poste dalla giurisprudenza federale per poter
riconoscere il carattere infortunistico in assenza di un fattore esterno.
Di
conseguenza, non si è in presenza di un infortunio ai sensi dell’art. 4
LPGA.
Questo Tribunale può
rinunciare a disporre ulteriori atti istruttori, in particolare a procedere
all’audizione testimoniale delle persone presenti quel giorno. In effetti, è
improbabile che terze persone possano riferire di fatti di cui nemmeno
l’interessato medesimo ha riferito.
2.8
Infine, il TCA concorda con
la decisione dell’amministrazione di considerare che il danno alla salute
lamentato dall'assicurato non possa essere assunto neppure a titolo di lesione
parificata ai postumi d'infortunio.
L’esame di risonanza
magnetica del 4 dicembre 2020 ha consentito di escludere l’esistenza di
alterazioni post-contusive e, d’altra parte, ha evidenziato la presenza di
un’entesite inserzionale del muscolo grande gluteo sul grande trocantere
bilateralmente (doc. M 5). Il medico curante, dott. __________, nella sua
certificazione del 26 gennaio 2021, si è riferito al reperto posto in luce
dall’esame strumentale per immagini appena menzionato (doc. M 8: “Alla RMI
effettuata in data 04.12.2020 veniva riscontrata una entesite del muscolo
grande gluteo sul grande trocantere.”).
Ora, un’entesite – un’infiammazione
dell’entesi, ossia del segmento di
tendine o di legamento che s'inserisce sull'osso - non ricade
sotto le diagnosi esaustivamente enumerate all’art. 6 cpv. 2 LAINF, in
particolare non sotto quella di “lacerazioni di tendini”
di cui alla lettera f (in questo senso, si veda A. Bühler, Die
unfallähnliche Körperschädigung, in SZS/RSAS 1996, p. 106).
Questa
Corte non può quindi che confermare l’inapplicabilità al caso di specie dell’art.
6.
cpv. 2 LAINF.
2.9
L’art.
61.
lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura
deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;
la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte
alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In
data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61
lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida
e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett.
fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a
prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo
prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese
processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Secondo l’art. 82a LPGA
(Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al
tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del
21.
giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In concreto, il ricorso è
del 31 maggio 2021 per cui si applica la nuova disposizione legale. Trattandosi
di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha
previsto di prelevare le spese (sul tema, cfr. STF 8C_265/2021 del 21 luglio
2021).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti