35.2021.52
Discussa cessazione dell'obbligo a prestazioni per estinzione del nesso di causalità naturale
8 novembre 2021Italiano17 min
U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung,
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2021.52
mm
Lugano
8 novembre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 31 maggio 2021 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 28 aprile 2021 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. Con la decisione su
opposizione del 28 aprile 2021 (cfr. doc. 73 - fasc. 1), qui impugnata, la CO 1
(di seguito: CO 1) ha confermato la decisione formale del 21 febbraio 2020
mediante la quale aveva dichiarato estinto dal 6 luglio 2018 il proprio obbligo
a prestazioni dipendente dall’evento traumatico del 4 luglio 2018, in
occasione del quale RI 1 era inciampata e caduta a terra, battendo il ginocchio
e la spalla sinistra (doc. 10 – fasc. 1).
Dagli atti emerge che, nel
mese di giugno 2018, l’assicurata era stata sottoposta a un intervento
artroscopico per rottura subtotale del tendine del muscolo sovraspinato e
entesopatia del sottoscapolare a sinistra (cfr. doc. 20 – fasc. 1).
Da notare inoltre che, con
sentenza 35.2019.54 del 18 novembre 2019, poi tutelata dal Tribunale federale
con pronunzia 8C_825/2019 del 23 dicembre 2019, questa Corte ha confermato che
la CO 1 era legittimata a interrompere dal 19 ottobre 2017 le proprie
prestazioni dipendente dall’infortunio del 12 settembre 2017 che aveva
interessato il lato destro del corpo.
1.2. Con ricorso del 31 maggio
2021, RI 1, a quel momento patrocinata da __________, ha chiesto che gli
venisse assegnato un congruo termine per completare la relativa motivazione
(doc. I).
1.3. Con scritto del 1° giugno
2021, il TCA ha interpellato l’assicurata chiedendole di voler confermare
l’intenzione di ricorrere contro la decisione su opposizione del 28 aprile 2021
e la validità della procura accordata a __________ (doc. II).
In data 11 giugno 2021, RI
1 ha comunicato di voler ricorrere contro il provvedimento emanato
dall’assicuratore LAINF convenuto e di volerlo fare senza la rappresentanza di __________
(doc. III).
Con decreto del 5 luglio 2021,
questo Tribunale ha quindi assegnato alla ricorrente un termine di 15 giorni
per completare il proprio ricorso (doc. IV).
1.4. Il 23 luglio 2021,
l’assicurata ha inviato al TCA alcuni rapporti medici che, a suo avviso,
dovrebbero dimostrare l’insorgenza di un peggioramento delle sue condizioni di
salute (doc. V + allegati).
1.5. La CO 1, in risposta, ha
postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. VII).
1.6. In data 7 ottobre 2021,
l’insorgente ha prodotto ulteriore documentazione medica (doc. XI 1 e XI 2).
L’amministrazione si è
pronunciata in proposito il 18 ottobre 2021 (doc. XIII).
1.7. Il 20 ottobre 2021, è
pervenuta copia della domanda di prestazioni AI che l’assicurata ha presentato
in data 11 ottobre 2021 (doc. XIV).
in diritto
2.1. L’oggetto litigioso è
circoscritto alla questione di sapere se la CO 1 era legittimata a porre fine
dal 6 luglio 2018 al proprio obbligo a prestazioni dipendente dall’evento
traumatico del 4 luglio 2018, oppure no.
2.2. Secondo l’art. 6 cpv. 1
LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni
assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non
professionali e di malattie professionali.
Presupposto essenziale per
l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è
l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue
conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da
considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento
infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si
sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia
stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che
l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un
danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che
l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo
stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di
causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano
secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo
l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito
dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT
II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF
125 V 195; STF del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STF del 29 gennaio
2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STF del 28 novembre 2000 nella
causa P. S., H 407/99; STF del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STF
del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STF 6 aprile 1994
nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986
p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF
115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF
111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in
der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen
(BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit
suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si
attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi
idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF
118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove
l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non
possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato
dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406
consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli
infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele
dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle
prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando lo stato di
salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima
dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status
quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p.
75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469;
Fatti
U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung,
in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di
causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di
verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo
soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del
danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità
naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere
causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della
verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non
giochi più un effetto causale non è sufficiente.
Trattandosi della
soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già
all'assicurato, ma all'assicuratore (RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e
riferimenti ivi citati).
2.3. Il diritto alle prestazioni
assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata
tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute
fisica, il nesso di causalità adeguata è generalmente ammesso, dal momento in
cui è accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p.
103).
2.4. Nella concreta evenienza, il
TCA constata che la decisione della CO 1 di dichiarare estinto dal 6 luglio
2018 il proprio obbligo a prestazioni dipendente dall’evento traumatico del 4
luglio 2018, risulta fondata essenzialmente sul parere del proprio medico
consulente (cfr. doc. 63, p. 5 – fasc. 1).
In effetti, con rapporto
del 16 gennaio 2020 (doc. 24, traduzione in italiano sub doc. 23), il PD
dott. __________, spec. FMH in chirurgia e in medicina intensiva, ha dichiarato
di non aver riscontrato, alla luce della documentazione a sua disposizione,
alcun peggioramento, né direzionale né transitorio, dello stato della spalla
sinistra:
" (…) In
relazione alla caduta sulla spalla sinistra del 4 luglio 2018 fatta valere e
avvenuta nei pressi dell’ingresso della Clinica __________ di __________ nel
quadro di una visita medica, risulta che il giorno stesso dell’infortunio il
dott. __________ non abbia ritenuto necessario svolgere ulteriori accertamenti.
Con lettera del 27 settembre 2018 a CO 1, il dott. __________ comunica di aver
consigliato all’assicurata di proseguire la fisioterapia e di assumere
antiinfiammatori (…).
Dopo una latenza di due giorni, il 6 luglio 2018, presso
l’Ospedale __________ di __________, è stata effettuata una nuova valutazione
della situazione documentata mediante esame clinico e radiografie tradizionali.
In occasione di tale valutazione della situazione non è stato possibile
documentare oggettivamente, oltre alle lesioni già note, alcuna patologia
recente alla spalla sinistra, ad esempio riscontrando un’abrasione, un
gonfiore, un arrossamento, un ematoma, ecc. In occasione dell’esame clinico,
l’assicurata ha riferito soggettivamente dolorabilità diffusa. Il medico non ha
attestato inabilità lavorativa in relazione alla caduta fatta valere;
sussisteva tuttavia un’inabilità al lavoro riconducibile allo stato precedente
della spalla sinistra.
In sintesi, in questo modo non si è potuto riscontrare alcun
peggioramento temporaneo o che serva da indirizzo.”
Il dott. __________ si è
pronunciato una seconda volta sulla fattispecie il 22 aprile 2021 (doc. 57;
traduzione in italiano sub doc. 56 – fasc. 1), allorquando
l’amministrazione gli ha chiesto una presa di posizione sugli esiti della TAC
alla spalla sinistra del 7 dicembre 2018:
" (…) Il set
di dati delle immagini relative all’esame tomografico alla spalla sinistra
effettuato il 07.12.2018 non mostra alcuna alterazione strutturale recente a
distanza di cinque mesi dopo l’evento rivendicato del 04.07.2018. Di
conseguenza, nella fattispecie ha poco senso riportare immagini tratte dal set
di dati dell’esame tomografico.
Si è preso atto dell’opposizione dell’assicurata, datata
30.03.2020 e redatta a mano, come anche del rapporto relativo all’esame
tomografico del 07.12.2018 della dott.ssa __________ e dell’appunto telefonico
in relazione al colloquio con il dott. __________ del 23.03.2021. Tutte queste
informazioni non cambiano la fattispecie, come è riportata nella presa di
posizione del 16.01.2020. Ne consegue che si conferma nuovamente la presa di
posizione del 16.01.2020.” (doc. 56)
Agli atti figura un ultimo
apprezzamento, datato 2 settembre 2021, del PD __________ (doc. 87; traduzione
in italiano sub doc. 88 – fasc. 1), il quale ha confermato il suo
precedente parere, anche alla luce dei documenti medici acquisiti nel
frattempo:
" (…) Nel
referto ecografico del 30 settembre 2020, relativo agli esami svolti il 29
settembre 2020, è documentata, in relazione alla spalla sinistra,
esclusivamente una situazione di alterazione degenerativa dell’articolazione
acromio clavicolare (artrosi acromio-claveare). Gli altri referti mostrano lo
stato successivo al trattamento operatorio della spalla sinistra, realizzato in
data 5 giugno 2018 ed estraneo all’infortunio. L’evento del 4 luglio 2018
fatto valere non ha contribuito al verificarsi di alcuna alterazione
strutturale recente, come è nuovamente documentato.
Anche alla spalla destra, non interessata dagli eventi del 12
settembre 2017 e del 4 luglio 2018, sono riscontrabili, sulla base del referto
ecografico del 30 settembre 2020 e del referto artro-RM del 15 giugno 2021,
solamente alterazioni degenerative (tra cui artrosi AC, tendinosi a carico dei
tendini e tendinopatia cronica della cuffia dei rotatori).
Occorre inoltre sottolineare che l’incapacità al lavoro dal 1°
luglio al 30 settembre 2021, attestata nel certificato di incapacità lavorativa
del dott. med. __________ del 23 luglio 2021, riguarda l’evento del 12
settembre 2017, per il quale, com’è noto, la causalità naturale era già stata
negata da CO 1.” (il corsivo è del redattore)
2.5. Per costante giurisprudenza,
Considerandi
in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo
l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che
precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il
diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02
dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung,
in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351
seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza
8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465 consid. 4.4 e
consid. 4.7, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle
assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da
medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che
non sussista alcun dubbio, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza
delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal
principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha
dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a
mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni
all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di
prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei
medici curanti.
Trattandosi
invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali a medici esterni
all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti in ossequio alla
procedura di cui all’art. 44 LPGA, esse godono di piena forza probatoria, a
condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio
l’affidabilità (cfr. STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017 consid. 3.2 e
8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante
è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami
approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,
che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella
presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate
(cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U
133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e
riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È infine utile osservare che
se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,
precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri
medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come
farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è
l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in
fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).
2.6
Chiamato a pronunciarsi nella
concreta evenienza, tutto ben considerato, il TCA condivide la
conclusione, motivata tenendo conto di tutta la documentazione a disposizione,
alla quale è pervenuto il medico consulente dell’amministrazione, specialista
di livello universitario proprio nella materia che qui interessa, secondo
il quale l’evento infortunistico occorso il 4 luglio 2018 non ha causato né un
peggioramento direzionale né un peggioramento transitorio del preesistente
stato morboso della spalla sinistra.
Del resto, né gli
argomenti che l’assicurata ha sollevato (ella si è di fatto limitata a far
valere che il suo stato di salute generale si sarebbe aggravato, senza tuttavia
dimostrare che il preteso peggioramento sarebbe in qualche modo imputabile
all’infortunio del luglio 2018) né la documentazione che ella ha prodotto,
risultano atti a generare dei dubbi – neppure lievi – circa la fondatezza del
parere espresso dallo specialista interpellato dall’istituto assicuratore
resistente.
In particolare, il referto
1° ottobre 2021 del medico curante, dott. __________, spec. FMH in medicina
interna generale, redatto ai fini della procedura AI, non contiene il benché
minimo spunto a proposito dell’aspetto eziologico dei disturbi denunciati dall’assicurata,
segnatamente per quelli interessanti la spalla sinistra.
In questo contesto, è utile ricordare che, contrariamente a
quanto avviene nell’assicurazione per l’invalidità, che è un’assicurazione
finale
(nel senso che le sue prestazioni sono di
principio accordate a prescindere dal fatto che l’invalidità sia da ascrivere a
una causa particolare, ad esempio a una malattia o a un infortunio; cfr. STF I 636/04 del 17 gennaio 2006 consid. 4.4), la responsabilità dell’assicuratore
LAINF sussiste solo finché vi è un nesso di causalità, naturale e adeguato, tra
il danno alla salute e l’evento assicurato.
In conclusione, in esito
alle considerazioni che precedono, si ritiene dimostrato, perlomeno con il
grado della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della
sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure,
Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die
Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che i disturbi alla spalla sinistra
dopo il 5 luglio 2018 non hanno più costituito una conseguenza naturale
dell’infortunio del 4 luglio 2018.
2.7
L’art.
61.
lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura
deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;
la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte
alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In
data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61
lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice,
rapida e di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61
lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a
prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo
prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese
processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Secondo l’art. 82a LPGA
(disposizione transitoria; RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al
tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del
21.
giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In
concreto, il ricorso è del 31 maggio 2021 per cui si applica la nuova
disposizione legale. Trattandosi di una controversia relativa a prestazioni
LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese (sul tema, cfr. la
STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti