35.2021.53
Discussa l'eziologia di una lesione del labbro glenoidale della spalla. Attribuita piena forza probatoria alla valutazione del medico fiduciario
4 ottobre 2021Italiano18 min
i disturbi alla spalla sinistra si trovino in una relazione di causalità naturale
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2021.53
mm
Lugano
4 ottobre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 1° giugno 2021 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 30 aprile 2021 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 28 settembre 2020, la
__________ di __________ ha comunicato alla CO 1 che il proprio dipendente RI 1,
il 20 settembre 2020, nel praticare attività sportiva con il figlio, aveva
“ricevuto un forte peso sulla spalla” (doc. 2).
L’esame di artro-RMN della
spalla sinistra eseguito il 7 ottobre 2020, ha evidenziato la presenza di una
lesione del labbro glenoidale anteriore (doc. 12).
1.2. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 4 marzo 2021,
l’assicuratore ha negato la propria responsabilità a proposito dell’evento del 20
settembre 2020, sostenendo
che i disturbi interessanti la spalla sinistra non ne costituirebbero una
conseguenza naturale (doc. A 19).
A seguito dell’opposizione
interposta dal datore di lavoro dell’assicurato (cfr. doc. 25), in data 30
aprile 2021, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc.
27).
1.3. Con tempestivo ricorso del 1°
giugno 2021, RI 1 ha chiesto l’annullamento della decisione su opposizione
impugnata e la condanna a corrispondere le prestazioni assicurative,
argomentando in particolare quanto segue:
" (…) Si
evince inequivocabilmente che si tratta di un evento improvviso imprevisto
(caduta del bilanciere) che ha provocato l’incapacità lavorativa perché per
nessuna ragione può essere riconducibile ad una mia malattia esistente anche di
natura degenerativa.
Le mie capacità motorie sono nettamente migliorate e questo
elemento designa un quadro clinico di un infortunio e non di un PA affetto da
patologie o malattia.
Ci sono delle incomprensioni nel redigere la relazione da parte
del collega dell’CO 1 ma questo può essere chiarito con un incontro ma non deve
essere pregiudicata l’incomprensione al diritto alle prestazioni Lainf.” (doc.
I)
1.4. L’CO 1, in risposta, ha
postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
1.5. In replica, l’insorgente ha
segnatamente precisato che “… nonostante innumerevoli considerazioni fatte
dalla CO 1 non si riesce a capire ancora il motivo per cui si debba attribuire
un infortunio o più infortunio alla mia assicurazione cassa malati (sempre CO 1).
Sì perché si fa riferimento sempre all’evento della palestra glissando sul 2°
evento successo a pochi giorni dal 1° come evidenziato in un rapporto del
medico __________ e che per motivi di semplicità il consulente CO 1 mi ha detto
di non aggiungerlo anche per non fare confusione sulla causa del danno “caduta
accidentale della bombola subacquea”. Nel rapporto ricevuto si travisa comunque
una certa sfiducia nei medici che hanno prestato le cure e redatto gli incarti,
penso che un medico non ha nessun motivo per dichiarare una diagnosi errata.”
(doc. V).
L’amministrazione ha preso
posizione in proposito il 19 luglio 2021 (doc. VII).
in diritto
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del
31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12
marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e
H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00
del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29
gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.
190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999.
Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8
settembre 2015).
nel merito
2.2. L’oggetto litigioso è
circoscritto alla questione di sapere se l’CO 1 era legittimata a negare la
propria responsabilità a proposito dell’evento accaduto in data 20 settembre
2020, oppure no.
2.3. Secondo l’art. 6 cpv. 1
LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni
assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non
professionali e di malattie professionali.
L'assicurazione
effettua le prestazioni anche per le lesioni corporali parificabili ai
postumi d’infortunio esaustivamente enumerate al cpv. 2 del medesimo articolo.
2.4. Presupposto essenziale per
l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è
l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue
conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da
considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento
infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si
sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia
stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che
l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un
danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che
l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo
stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di
causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano
secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo
l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito
dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT
II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF
125 V 195; STF del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STF del 29 gennaio
2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STF del 28 novembre 2000 nella
causa P. S., H 407/99; STF del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STF
del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STF 6 aprile 1994
nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986
p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF
115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF
111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler
Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; Scartazzini,
Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea
1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle
attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la
disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134;
DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove
l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non
possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato
dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406
consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli
infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele
dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle
prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando lo stato di
salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima
dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status
quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p.
75 s. consid. 4b; A. Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in
der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p.
1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di
causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di
verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo
soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del
danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità
naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere
causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della
verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non
giochi più un effetto causale non è sufficiente.
Trattandosi della
soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già
all'assicurato, ma all'assicuratore (RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e
riferimenti ivi citati).
2.5. Il diritto alle prestazioni
assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata
tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute
fisica, il nesso di causalità adeguata è generalmente ammesso, dal momento in
cui è accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p.
103).
2.6. Nel caso di specie, per
quanto attiene alla dinamica dell’evento in discussione, dal rapporto relativo
all’audizione dell’assicurato del 4 novembre 2020, si evince che “il 20.09.2020
si trovava in palestra, __________ a __________, mentre sollevava il bilanciere
da sdraiato, (se non ricorda male ca. 30 kg) con le braccia ha perso
l’equilibrio verso sinistra e nel tentativo di sorreggerlo ha sentito una sorta
di strappo alla spalla sinistra, poi il bilanciere gli è andato a finire sulla
stessa spalla. (…). Nella notifica è stato indicato che si è fatto male facendo
attività sportiva con il figlio in quanto durante la settimana seguente
all’evento, è accaduto quanto descritto, ma non è stato quello l’evento
principale.” (doc. 4). Una dinamica analoga risulta inoltre dal questionario
che il ricorrente ha compilato in data 4 dicembre 2020 (doc. 8, p. 1:
“Descrizione dettagliata / fattore che ha causato i disturbi: manipolazione
errata del bilanciere con caduta improvvisa e imprevista dello stesso sulla
spalla sinistra.” – il corsivo è del redattore).
Il TCA prende atto che, correttamente,
l’assicuratore convenuto non contesta che il sinistro del 20 settembre
2020 configura un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA. In effetti, dalla
decisione su opposizione impugnata emerge che, facendo capo al parere del suo medico
consulente, l’assicuratore convenuto ha negato il proprio obbligo a prestazioni
a proposito dell’evento in discussione, per il motivo che il danno alla salute
oggettivato a livello della spalla sinistra – una piccola lesione del cercine
glenoidale anteriore (doc. 12 e doc. 15) - non ne costituirebbe una conseguenza
naturale (cfr. doc. 27).
Con rapporto del marzo
2021, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, interpellato a
proposito dell’eziologia del danno alla salute diagnosticato, ha espresso le
considerazioni seguenti:
" (…) Anche
nel caso in cui l’evento del 20.09.2020 dovesse corrispondere a un infortunio
ai sensi dell’art. 4 LPGA, il nesso di causalità risulta essere per lo meno
dubbio, solo possibile.
La tipologia dell’evento, così come descritta nel rapporto redatto
dal signor __________ il 04.11.2020, potrebbe di per sé stesso correlare con la
lesione di un labbro glenoidale.
La dinamica riportata non correla per contro con la localizzazione
della lesione del labbro. Coricato sulla schiena il bilanciare si situa sopra,
sul versante anteriore della persona. Nel caso di uno squilibrio del
bilanciere, l’asse del vettore delle forze che agiscono sulla spalla risulta
essere orientato nel senso antero-posteriore: la lesione del labbro dovrebbe
quindi situarsi sul versante posteriore, fortemente sollecitato e non su quello
anteriore, piuttosto scaricato.
Assenza di postumi strutturali focali acquisiti potenzialmente
riconducibili all’evento in parola.
(…).
Lo studio radiologico convenzionale del 26.09.2020 così come l’artro-MRI
del 17.10.2020 non descrivono nessuna alterazione strutturale, neppure delle
parti molli, potenzialmente suscettibile di correlare con i postumi residuali
di una contusione diretta sul versante anteriore della spalla sinistra (se si
tiene conto della dinamica dell’evento ritenuta nel rapporto del 04.11.2020).” (doc.
20)
Con la propria
impugnativa, l’assicurato contesta la posizione assunta dall’amministrazione,
sostenendo che per nessuna ragione i disturbi interessanti la spalla sinistra
sarebbero imputabili a una “… mia malattia esistente anche di natura
degenerativa.”. In questo senso, egli segnala che le sue capacità motorie sono
nettamente migliorate, ciò che deporrebbe, a suo avviso, a favore di un “quadro
clinico di un infortunio e non di un PA affetto da patologie o malattia.” (doc.
I).
2.7. Per
costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale
l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia
giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo
amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U
281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser,
Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351
seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza
8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale
federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la
propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze
dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il
più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali
rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi
che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU,
discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità
dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova
propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,
anche le certificazioni dei medici curanti.
Trattandosi invece di
perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura
amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati
indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non
esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF
8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante
è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami
approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,
che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella
presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano
motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;
RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss.,
consid. 1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È infine utile osservare che
se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,
precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri
medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come
farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è
l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in
fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).
2.8. Attentamente
vagliato l’insieme della documentazione a sua disposizione, questa Corte
ritiene che la valutazione del dott. __________, specialista proprio nella
materia che qui interessa con alle spalle un’ampia esperienza nella medicina
assicurativa e infortunistica, secondo la quale è soltanto possibile che
Fatti
i disturbi alla spalla sinistra si trovino in una relazione di causalità naturale
con l’evento traumatico del 20 settembre 2020, possa validamente costituire da
fondamento al giudizio che è ora chiamata a rendere.
In
particolare, agli atti non figurano pareri specialistici divergenti atti a
generare dei dubbi, nemmeno lievi, a proposito della fondatezza delle
conclusioni a cui è pervenuto il medico consulente dell’amministrazione. Del
resto, non può essere ignorato che, secondo gli stessi sanitari
dell’Ambulatorio di traumatologia e ortopedia dell’Ospedale __________ di __________,
l’esame di artro-RMN dell’ottobre 2020 non ha mostrato la
presenza di “lesioni post-traumatiche” (cfr. doc. 15 e doc. 12) e d’altra
parte, che in occasione della (prima) consultazione del 26 settembre 2020
presso il Servizio di PS del medesimo nosocomio, non sono stati refertati
reperti direttamente riconducibili a una contusione della spalla sinistra,
quali ad esempio tumefazioni o ematomi (cfr. doc. 5).
In
esito a tutto quanto precede, il TCA non ritiene dimostrato, perlomeno
con il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore
della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr.,
pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op.
cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz
über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che i disturbi denunciati
dal ricorrente alla spalla sinistra (lesione del cercine glenoidale anteriore),
costituiscano una conseguenza naturale dell’infortunio occorso il 20 settembre
2020.
In queste condizioni, la
decisione su opposizione impugnata, mediante la quale l’amministrazione ha
negato il proprio obbligo a prestazioni, deve essere confermata.
2.9. In sede di replica,
l’assicurato ha segnalato che, qualche giorno dopo l’infortunio del 20
settembre 2020, egli sarebbe rimasto vittima di un ulteriore evento traumatico,
concretamente la sua spalla sinistra sarebbe stata colpita da una bombola
subacquea accidentalmente caduta. L’insorgente rimprovera all’assicuratore
convenuto di aver sorvolato sull’esistenza di questo secondo sinistro e,
Considerandi
finalmente, di non aver approfondito le sue implicazione dal profilo del
diritto alle prestazioni LAINF (doc. V).
Da parte sua, l’amministrazione
fa valere che la caduta accidentale di una bombola subacquea sulla spalla
sinistra, è una circostanza che figura, per la prima volta, nell’allegato di
replica (doc. VII).
In proposito, il TCA
constata che, in realtà, una descrizione dell’evento in questione risulta già
dal referto 29 settembre 2020 dell’Ospedale __________ di __________ (cfr. doc.
14, p. 1: “Il paziente riferisce di aver accusato un dolore intenso anteriore
alla spalla sinistra a seguito di un esercizio in palestra e poi di un trauma
contusivo diretto a carico della spalla sinistra, con una bombola d’ossigeno da
subacquea.” – il corsivo è del redattore). È inoltre verosimile che la
descrizione contenuta nell’annuncio d’infortunio del 28 settembre 2020 (cfr. supra,
consid. 1.1.), si riferisse proprio a quel sinistro (cfr. doc. 4).
Alla luce di quanto
precede, l’CO 1 è dunque invitata a chiarire meglio le circostanze in cui
sarebbe accaduto il secondo evento traumatico, a stabilire se quest’ultimo
configura o meno un infortunio ai sensi di legge e, nell’affermativa, a stabilire,
dopo aver interpellato il proprio medico consulente, se la lesione del cercine
glenoidale anteriore ne rappresenta una conseguenza naturale.
2.10
L’art.
61.
lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura
deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;
la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte
alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In
data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61
lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,
rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61
lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a
prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo
prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese
processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Secondo l’art. 82a LPGA
(Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al
tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del
21.
giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In concreto, il ricorso è
del 1° giugno 2021 per cui si applica la nuova disposizione legale. Trattandosi
di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha
previsto di prelevare le spese (sul tema, cfr. la STF 8C_265/2021 del 21 luglio
2021).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti