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Decisione

35.2021.57

Infortunio alla spalla sinistra. Assicuratore sospende a partire dal 6 novembre 2020 il versamento delle prestazioni. Rinvio per ulteriori accertamenti (art. 44 LPGA)

20 settembre 2021Italiano43 min

obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale

Source ti.ch

Incarto

n.

35.2021.57

PC/sc

Lugano

20 settembre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Paola Carcano, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 17 giugno 2021 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 2 giugno 2021 emanata da

CO 1

rappr. da: RA 1

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 20 luglio 2020, RI 1,

nato il __________ 1979, dipendente della ditta __________ di __________ dal 13

aprile 2015 a tempo pieno in qualità di operaio e, perciò, assicurato contro

gli infortuni presso l’CO 1, verso le ore 14:00, a __________, “mentre

scaricavo un bancale di merce pesante la sponda del camion ha ceduto

leggermente facendomi perdere l’equilibrio e cadendo di schiena per terra con

(…) a seguito.” (doc. 1, 9 e 19).

L’istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le

prestazioni di legge (doc. 15).

1.2. Esperiti gli accertamenti

medico-amministrativi del caso, l’CO 1 ha comunicato all’assicurato, in data 7

novembre 2020 (in tedesco; doc. 26) rispettivamente in data 16 novembre 2020

(in italiano; doc. 30), la sospensione del versamento delle prestazioni di

breve durata a contare dal 6 novembre 2020.

1.3. Su richiesta del 27 novembre

2020 del dr. med. __________, specialista FMH in fisiatria e medico curante

dell’assicurato (doc. 32), l’CO 1 ha esperito ulteriori accertamenti

medico-amministrativi.

1.4. Dopo avere acquisito

l’apprezzamento del 10 aprile 2021 del proprio medico di fiducia (dr.ssa med. __________,

specialista FMH in chirurgia generale e traumatologia; doc. 48), con decisione

formale del 15 aprile 2021 (in tedesco; doc. 52), rispettivamente del 10 maggio

2021 (in italiano: doc. 54), l’amministrazione ha confermato la sospensione del

versamento delle prestazioni di breve durata a contare dal 6 novembre 2020 e

rifiutato la corresponsione di prestazioni di lunga durata, sulla base delle

seguenti considerazioni:

" (…). Ci

riferiamo alle nostre comunicazioni del 7 e del 16 novembre 2020 con cui

l'abbiamo informata che, in base alla lettera del dott. __________, lei è

nuovamente abile al lavoro in misura completa a partire dal 6 novembre 2020 e

che la persistente incapacità lavorativa e le cure mediche non sono più

riconducibili ai postumi infortunistici.

Con la sua lettera del 27 novembre 2020 il dott. __________ ci ha chiesto di

poter eseguire ulteriori visite mediche. A tale proposito abbiamo dato il

nostro consenso per e-mail il 21 dicembre 2020, assumendoci i costi legati alle

visite.

Dopo aver ricevuto i risultati, abbiamo chiesto al nostro medico _____________

di verificare l'obbligo di fornire prestazioni.

(…).

In base all'apprezzamento effettuato dal medico __________, i

disturbi oggi presenti non sono più riconducibili all'infortunio. Provvederemo

a inviare una copia del documento al dott. __________ e al dott. __________,

che saranno disposti a fornirle tutte le informazioni del caso.

Secondo l'apprezzamento medico, lo stato di salute presente

immediatamente prima dell'infortunio è stato di nuovo raggiunto al più tardi il

6 novembre 2020.

(…).

Lo stato delle cose ci obbliga a chiudere il caso in data 6

novembre 2020 e a respingere la richiesta di ulteriori prestazioni

assicurative. Le prestazioni assicurative (indennità giornaliera e spese di

cura) cessano a partire da tale data.

1.5. A seguito dell’opposizione

interposta personalmente dall’assicurato il 26 maggio 2021 (doc. 60), in data 2

giugno 2021, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 64).

1.6. Con tempestivo ricorso del 17

giugno 2021, RI 1 ha chiesto che la decisione su opposizione

dell’amministrazione venga annullata.

Sostanzialmente l’insorgente contesta che i disturbi alla spalla sinistra da

lui risentiti non sarebbero più dal 6 novembre 2020 in nesso causale naturale

con l’infortunio del luglio 2020, come stabilito dal medico __________

dell’assicuratore convenuto, rilevando come tale tesi sia stata smentita dai

propri medici curanti specialisti.

In particolare, il ricorrente ha rilevato quanto segue:

" (…) Vorrei

infatti precisare, che come comunicato a CO 1, non sono solo caduto dalla

rampa, come affermato nel loro scritto del 02.06.21 provocandomi una contusione

alla spalla SX, ma mi sono tenuto con il braccio SX al transpallet, con tutta

la forza che avevo, rimanendo sospeso nel vuoto prima di cadere al suolo.

Purtroppo questo mio tentativo di evitare la caduta a terra ha causato il

trauma distorsivo e la lacerazione del cercine glenoide.

(…).

(…) io da almeno 5 anni non ho mai fatto un giorno di assenza dal lavoro per

malattia, cosa che altrimenti, svolgendo un lavoro di forza, sarei stato

costretto a fare se avessi già sofferto di questo problema.

(…).

Continuando a lavorare dopo l'infortunio per quasi un mese, sopportando il

dolore, con il cercine in quello stato ho sicuramente peggiorato le mie

condizioni di salute, infiammando ulteriormente la parte e forse per questo si

sono formate delle cisti a conferma della sofferenza della spalla e mia

trascuratezza verso questo episodio.

(…).

(…) medico di __________ che ha visionato solo gli esiti degli esami

strumentali senza nemmeno visitarmi personalmente, (visita che io ero disposto

ad effettuare anche a __________ se fosse stato necessario per togliere evtl

dubbi.). Il Dott. __________, ricevente la lettera informale dalla Dott.ssa __________

in marzo, in lingua tedesca, non ha reagito in quanto aspettava che la stessa

fosse inviata anche a me per conoscenza.... Ma non è mai arrivata, e i

certificati emessi dopo il 06.11.21 fino al marzo riportavano ancora la

motivazione di infortunio, sia dal Dott__________ che dal Dott. Moos.

Immagino non sia facile stabilire quando si sia lesionato il cercine ma una

cosa è certa, questo evento infortunistico ha determinato un danno naturalmente

irreversibile alla mia salute tanto che in data 23.06.21, mi sottoporrò ad un

intervento ricostruttivo del cercine presso l'ospedale __________ di __________

che secondo i medici sembra essere la soluzione migliore per ripristinare la

parte e poter tornare in salute al 100%.

Se può fare ancora più chiarezza, per me e per voi, potrei inviare le conclusioni

del Dott. __________ in seguito all'operazione che verrà effettuata alla

spalla. (…).” (doc. I, pag. 1 e 2).

1.7. Con la risposta del 6 luglio

2021, l’CO 1 ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si

dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).

1.8. In data 7 luglio 2021, il TCA

ha intimato, con invio raccomandato, la risposta di causa al ricorrente, assegnando

alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali nuovi mezzi di

prova (doc. IV).

Il ricorrente non ha ritirato la raccomandata che è ritornata a questa Corte,

la quale, il 22 luglio 2021, ha proceduto a un secondo invio del doc. IV tramite

posta semplice.

A tutt’oggi le parti sono rimaste silenti.

in diritto

in ordine

2.1. La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo

49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del

31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12

marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18

febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e

H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00

del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29

gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.

190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999.

Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8

settembre 2015).

nel merito

2.2. Nel caso di specie, litigiosa

è la questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a sospendere a partire dal 6

novembre 2020 il proprio obbligo a prestazioni in relazione all’infortunio del 27

luglio 2020, in particolare in relazione ai disturbi alla spalla sinistra, oppure

no.

2.3. Secondo l’art. 6 cpv. 1

LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni

assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non

professionali e di malattie professionali.

2.4. Presupposto essenziale per

l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è

l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue

conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo presupposto è da

considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento

infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si

sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia

stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che

l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un

danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che

l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È questione di fatto lo

stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di

causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano

secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo

l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito

dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT

II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF

125 V 195; STF del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STF del 29 gennaio

2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STF del 28 novembre 2000 nella

causa P. S., H 407/99; STF del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STF

del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994

nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202

consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V

142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V

188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler

Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de

causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al

riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non

ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31;

DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF

113 V 46).

Ne discende che ove

l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non

possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato

dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406

consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore contro gli

infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele

dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle

prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

- quando lo stato di salute

dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima

dell'infortunio (status quo ante);

- quando lo stato di

salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe

prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)

(cfr. RAMI 1992 U 142, p.

75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469;

Fatti

U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der

Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo la giurisprudenza,

qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un

sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio

obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale

ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso

di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del

carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado

della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio

non giochi più un effetto causale non è sufficiente.

Trattandosi della

soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già

all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e

riferimenti ivi citati).

2.5. Occorre inoltre rilevare che

il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso

di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

Un evento è da ritenere

causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario

delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare

un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in

linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e

405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid.

4a e sentenze ivi citate).

Comunque, qualora sia

carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare

le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata

(cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure:

Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

La giurisprudenza ha

inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della

responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un

rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi

fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde

anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si

presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118

V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus

dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard,

L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht

[SBVR], n. 39).

2.6. Nel caso di specie, il TCA

osserva innanzitutto quanto segue a proposito della dinamica dell’infortunio.

Nell’annuncio d’infortunio del 19 agosto 2020, il datore di lavoro ha indicato

che “beim Entladen einer Palette ist der Chauffeur von der Hebebühne

gefallen” (doc. 1), nel questionario inviatogli dalla CO 1 il 18 settembre

2020 l’assicurato, sub “descrivere dettagliatamente la causa e lo

svolgimento”, ha risposto che “mentre scaricavo un bancale di merce

pesante la sponda del camion ha ceduto leggermente facendomi perdere

l’equilibrio e cadendo di schiena per terra con (…) a seguito.” (doc. 9), nel

certificato dell’8 ottobre 2020 il medico curante (dr. med. __________, medico

generico FMH) ha attestato che “riferiva che il 20.07.2020, mentre stava

scaricando una pesante paletta, perdeva l'equilibrio e cadendo urtava la spalla

sinistra. Da allora ha lamentato dolore e impotenza funzionale” (doc. 19),

nel rapporto del 15 settembre 2020 il medico curante specialista (dr. med. __________)

ha certificato che “il paziente mi riferiva che il 20.07.2020, mentre stava

scaricando una pesante paletta, accidentalmente perdeva l'equilibrio e cadendo

urtava la spalla sinistra. Da tale data il paziente ha accusato dolore e

impotenza funzionale alla spalla sinistra.” (doc. 2).

Nel prosieguo, con referto

del 27 novembre 2020, il dr. med. __________ ha attestato che “rivalutando

la dinamica dell’infortunio avvenuto il 10.07.2020, nella descrizione del

paziente, che cadeva a terra urtando la spalla sinistra, è presente un momento

in cui lo stesso ha cercato di appendersi con la mano sinistra al timone del

muletto, subendo non solo un trauma distorsivo/contusivo alla spalla sinistra,

ma anche una distrazione cervico-scapolare sinistra” (doc. 32). Nel suo rapporto

23 dicembre 2020, il medesimo specialista ha indicato che “(…) il paziente

ha voluto specificare che nella caduta ha tentato di appendersi con la mano

sinistra al timone del muletto, subendo non solo un trauma distorsivo/contusivo

alla spalla sinistra, ma anche una distrazione cervico-scapolare sinistra.”

(doc. 36).

Dall’anamnesi contenuta

nel referto relativo all’esame elettroneurografico/elettromiografico del 13

gennaio 2021 (doc. 38), il dr. med. __________, spec. FMH in neurologia, ha rilevato

che “(…) il 20 luglio il paziente scaricando un camion si è sbilanciato all’indietro

e ha perso l’equilibrio cadendo: per frenare la caduta si è aggrappato con il

braccio sinistro (…).”.

Nel suo rapporto del 4 febbraio 2021, il dr. med. __________, spec. FMH in

chirurgia ortopedica e traumatologia, ha dichiarato che “il paziente nel

mese di luglio 2020 subiva un trauma distorsivo, e probabilmente anche

contusivo, alla spalla sinistra e all’arto superiore sinistro.” (doc. 41).

Con l’atto di ricorso, il ricorrente ha indicato che "(…) Vorrei

infatti precisare, che come comunicato a CO 1, non sono solo caduto dalla

rampa, come affermato nel loro scritto del 02.06.21 provocandomi una contusione

alla spalla SX, ma mi sono tenuto con il braccio SX al transpallet, con tutta

la forza che avevo, rimanendo sospeso nel vuoto prima di cadere al suolo. Purtroppo

questo mio tentativo di evitare la caduta a terra ha causato il trauma

distorsivo e la lacerazione del cercine glenoide. (…)” (doc. I, pag. 1).

Con risposta del 6 luglio 2021, l’CO 1 ha puntualizzato che “(…). Per quanto

riguarda la dinamica dei fatti l'CO 1 si è attenuta a quanto figura

sull'annuncio d'infortunio (Beim Entladen einer Palette ist der Chauffeur von

der Hebebühne gefallen) e confermato dal certificato medico iniziale del dott. __________

del 12.8.2020 (riferiva che il 20.07.2020, mentre stava scaricando una pesante

paletta, perdeva l'equilibrio e cadendo urtava la spalla sinistra) e ancora dal

rapporto del dott. __________ del 15.9.2020 (in tale occasione il paziente mi

riferiva che il 20.7.2020, mentre stava scaricando una pesante paletta,

accidentalmente perdeva l'equilibrio e cadendo urtava la spalla sinistra). (…).

Quanto vantato per la prima volta con il ricorso non può essere seguito.”

(doc. III, pag. 2).

Secondo la giurisprudenza,

in presenza di due versioni differenti, la preferenza deve essere accordata

alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato nella prima ora, quando ne ignorava

le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo tempo non

possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le

contraddicono (cfr. SVR 2008 UV Nr. 12; RAMI 2004 U 524, p. 546; DTF 121 V 47

consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1988 U 55, p. 363 consid. 3b/aa; STFA

del 27 agosto 1992 nella causa M., non pubbl.; RDAT II-1994 p. 189; per una

critica, cfr. U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung,

Zurigo 1999, p. 217, n. 546).

Una "dichiarazione

della prima ora", a cui attribuire un particolare valore probante, non

è data qualora la prima descrizione in forma scritta della dinamica

dell'infortunio, ha avuto luogo lungo tempo dopo l'evento in questione. Al

proposito, occorre osservare che la capacità di ricordarsi soprattutto delle

particolarità di un determinato avvenimento, si smorza relativamente presto.

Una descrizione dell'infortunio fornita per, la prima volta, dopo mesi, non può

perciò essere a priori considerata più affidabile rispetto a versioni dei fatti

presentate ancora più tardi (cfr. STF U 6/02 del 18 dicembre 2002, consid.

2.2.). Tale principio non è, inoltre, applicabile se dall'istruttoria della

causa siano da attendersi nuovi elementi cognitivi (cfr. RAMI 2004 U 524, p.

546 consid. 3.3.4; STF U 236/98 del 3 gennaio 2000 e U 430/00 del 18 luglio

2001). Nulla impedisce pertanto di attenersi a una mutata versione dei fatti se

essa risulta maggiormente convincente e corroborata da altri elementi probatori

che il richiedente è riuscito a dimostrare con l'alto grado di verosimiglianza

richiesto dalla giurisprudenza (DTF 121 V 47 consid. 2a, 208 consid. 6b). Occorre,

poi, fondarsi sulla seconda versione quando questa si limita a completare e non

contraddice la prima versione (cfr. STF U 33/07 del 20 marzo 2007; STCA

35.2015.84 del 3 dicembre 2015, consid. 2.6; STCA 35.2019.132 del 27 agosto

2020, consid. 2.7).

Nel caso concreto, questa Corte osserva che, nel formulario compilato

personalmente dall’assicurato, egli ha segnatamente dichiarato che “mentre

scaricavo un bancale di merce pesante la sponda del camion ha ceduto

leggermente facendomi perdere l’equilibrio e cadendo di schiena per terra con

(…) a seguito.” (doc. 9). Successivamente, il ricorrente ha precisato al

proprio specialista curante che mentre stava cadendo a terra ha cercato di

appendersi con la mano sinistra al timone del muletto, subendo in tal modo un

trauma distorsivo/contusivo alla spalla sinistra (cfr. doc. 32 e 36).

Il TCA ritiene che l’elemento fornito in un secondo tempo dall’insorgente, non

contraddica la prima versione dell’accaduto ma piuttosto che la completi. Del

resto, quanto da lui sostenuto appare pure plausibile, considerato che

allorquando una persona sta per cadere, l’istinto è proprio quello di cercare

di afferrare qualcosa per evitare la caduta, in concreto con la mano sinistra

visto che l’assicurato è mancino (cfr. doc. 38, pag. 2).

2.7. Nella concreta evenienza,

dalla decisione su opposizione impugnata si evince che l’amministrazione ha

sospeso a partire dal 6 novembre 2020 il proprio obbligo a prestazioni a

proposito dei disturbi alla spalla sinistra, considerandoli, a partire da quella

data, estranei all’infortunio del luglio 2020, facendo essenzialmente capo al

parere del suo medico fiduciario (doc. 64).

Da parte sua, il

ricorrente sostiene, fondandosi in particolare sui rapporti dei propri medici

curanti specialisti, che i disturbi alla spalla sinistra sarebbero conseguenti

all’evento assicurato. Ciò anche in ragione del fatto che prima non ne avrebbe

mai sofferto.

A proposito di quest'ultima affermazione, giova qui ricordare che la regola “post

hoc, ergo propter hoc” (dopo questo, dunque a causa di questo) non ha

valenza scientifica. La giurisprudenza federale ha così stabilito che per il

solo fatto d’essere insorto dopo l’infortunio, un disturbo alla salute non può

già essere ritenuto una sua conseguenza. Secondo l’Alta Corte tale argomento è

insostenibile dal profilo della medicina infortunistica e inammissibile da

quello probatorio (cfr. STF 8C_725/2012 del 27 marzo 2013 consid. 7.2.2: “Der Versicherte argumentiert weiter, "woher sonst,

wenn nicht vom Unfall aus dem Jahre 1993, kommen die erwähnten Beschwerden an

der linken oberen Extremität?" Die mit dieser rhetorischen Frage

angerufene Beweisregel "post hoc ergo propter hoc" (vgl. BGE 119 V 335 E. 2b/bb S. 341 f.) ist jedoch praxisgemäss unfallmedizinisch nicht haltbar

und beweisrechtlich nicht zulässig, …”; STF 8C_335/2018 del 7 maggio 2019;

STF 8C_855/2018 del 19 marzo 2019; STF 8C_834/2018 del 19 marzo 2019; STF

8C_355/2018 del 29 giugno 2018; STF 8C_245/2017 dell’8 agosto 2017; STF

8C_230/2017 del 22 giugno 2017; sul tema vedi pure Th. Frei, Die

Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die

Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 30, nota 96; A. Rumo-Jungo,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über

die Unfallversicherung, Zurigo 1995, p. 41; STCA 35.2017.60 del 25 settembre

2017, consid. 2.5; STCA 35.2018.33 del 18 luglio 2018, consid. 2.6; STCA

35.2019.7 del 29 aprile 2019, consid. 2.7; STCA 35.2018.130 dell’8 luglio 2019,

consid. 2.9; STCA 35.2020.48 dell’8 febbraio 2021, consid. 2.10).

2.8. Per costante giurisprudenza,

in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02

dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg.

(= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte

federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono piuttosto esistere

delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente

fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza

8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale

federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la

propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il

più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali

rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi

che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU,

discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità

dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova

propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,

anche le certificazioni dei medici curanti.

Trattandosi invece di

perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura

amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati

indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non

esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF

8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il

valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui

temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle

censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena

conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto

medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr.

21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p.

191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per

decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la

sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo

contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile osservare

che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere

la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,

precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri

medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come

farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è

l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in

fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

2.9. Il TCA rileva innanzitutto

che il 20 luglio 2020 l’assicurato, mentre stava scaricando un bancale di merce

pesante, ha perso l’equilibrio, a causa di un leggero cedimento della sponda

del camion. Mentre stava per cadere a terra, egli ha cercato di appendersi (senza

successo) con la mano sinistra al timone del muletto, subendo un trauma

distorsivo/contusivo alla spalla sinistra, finendo per terra sulla schiena

(cfr. doc. 9, 32 e 36; consid. 1.1. e 2.6.).

L’artro-RMN della spalla sinistra

del 30 ottobre 2020 (doc. 22), refertata dal dr. med. __________, ha messo in

evidenza quanto segue:

" (…) Alterazioni

degenerative artrosiche dell'articolazione acromio-claveare con irregolarità

dei profili articolari e sfumato edema subcondrale soprattutto sul versante

claveare.

Non lesioni ossee di significato fratturativo.

Non alterazioni di segnale a carico del tendini costituenti la cuffia dei

rotatori, regolarmente continui ed inseriti; nei limiti il trofismo del

corrispondenti ventri muscolari.

Il capo lungo del bicipite presenta regolare decorso e segnale.

Irregolarità degenerative del cercine glenoideo con fissurazione sia in sede

anteriore che posteriore ove si apprezzano piccole cisti paralabiali.

Nei limiti di norma le strutture

capsulo-legamentose.”

In occasione del consulto

del 5 novembre 2020 (doc. 21), il dr. med. __________ ha posto la diagnosi di “esiti

di trauma contusivo/distrattivo alla spalla sinistra del 20.07.2020”,

puntualizzando quanto segue:

" (…) ho

spiegato al paziente il referto dell'ARM alla spalla sinistra del 30.10.2020.

Tale indagine non ha evidenziato alterazioni di natura traumatica, ma

alterazioni degenerative artrosiche dell'articolazione acromion-claveare con

irregolarità dei profili articolari e sfumato edema subcondrale, soprattutto

sul versante claveare. Irregolarità degenerative del cercine glenoideo, con

fissurazione sia in sede anteriore che posteriore dove si apprezzano piccole

cisti paralabiali.

A tali immagini, ritengo che la sintomatologia attualmente accusata dal

paziente non sia più in nesso causale con l'infortunio del 20.07.2020, ma

determinata da alterazioni di natura degenerativa.”

A margine della visita del

27 novembre 2020 (doc. 32), il medesimo fisiatra, posta la stessa diagnosi, ha dichiarato

quanto segue:

" (…) il

paziente riferiva la persistenza di importanti formicolii all'arto superiore

sinistro. Rivalutando la dinamica dell'infortunio avvenuto il 20.07.2020, nella

descrizione del paziente, che cadeva a terra urtando la spalla sinistra, è

presente un momento in cui lo stesso ha cercato di appendersi con la mano

sinistra al timone del muletto, subendo non solo un trauma distorsivo/contusivo

alla spalla sinistra, ma anche una distrazione cervico-scapolare sinistra.

Di conseguenza, ed escludendo che la sintomatologia parestesica

all'arto superiore sinistro sia dovuta a una problematica della spalla sinistra,

chiedo l'autorizzazione a sottoporre il paziente a risonanza magnetica

cervicale ed esame elettroneurografico dell'arto superiore sinistro.”

In data 23 dicembre 2020

(doc. 36), il fisiatra ha comunicato quanto segue al neurologo dr. med. __________:

" (…) ti

chiederei gentilmente se potessi valutare il soprascritto paziente, che

rappresenta un caso complesso di infortunio ancora da definirsi. Infatti, in un

primo momento in conseguenza a un infortunio avvenuto il 20.07.2020 il paziente

è stato trattato per una problematica alla spalla sinistra a seguito di una

contusione.

Tuttavia, l'ARM eseguita il 30.10.2020 non

ha evidenziato chiare alterazioni di natura traumatica e di conseguenza il caso

è stato chiuso. Ciononostante il paziente ha voluto specificare che nella

caduta ha tentato di appendersi con la mano sinistra al timone del muletto,

subendo non solo un trauma contusivo/distorsivo alla spalla sinistra, ma anche

una distrazione cervico-scapolare sinistra. Infatti, il paziente dice che da quel

momento ha accusato un importante e fastidioso formicolio irradiato all'arto

superiore sinistro anche distalmente.

Per questo motivo ho chiesto e ricevuto autorizzazione dalla CO 1 di __________

per sottoporre il paziente a una risonanza magnetica cervicale, che eseguirà il

Considerandi

29.12.2020

presso la Clinica __________ di __________ e ad un esame

elettroneurografico. Chiederei a te se, a tuo giudizio, in base ai

risultati il caso può essere considerato legato a un infortunio dovuto a

distorsione cervicale o a stiramento del plesso brachiale, oppure se i sintomi

accusati dal paziente sono di natura pregressa e quindi di natura

degenerativa.” (n.d.r.: il corsivo è della redattrice)

La RM della colonna cervicale

del 29 dicembre 2020 (doc. 37), refertata dalla dr.ssa med. __________, ha evidenziato

quanto segue:

" (…)

Restringimento marcato di origine mista (ossea e discale) del forame di

coniugazione della radice C6 sinistra e C7 bilaterale, leggero restringimento

di origine discale del forame di coniugazione della radice C5 sinistra e C6

destra.

Non lesioni ossee di tipo traumatico.”

L’esame

elettroneurografico/elettromiografico del 13 gennaio 2021 (doc. 38), refertato

dal dr. med. __________, ha messo in luce quanto segue:

" (…) la

latenza motoria distale del nervo mediano sinistro è normale, la sua velocità

di conduzione sensibile al segmento carpale lievemente diminuita. I potenziali

di sommazione motorio e d'azione sensibile sono di configurazione normale.

Onda F del nervo mediano sinistro normale.

Elettroneurografia sensitiva distale del nervo ulnare sinistro normale.”

Il neurologo in questione

è, quindi, giunto alla seguente conclusione:

" (…)

L'esame neurologico è normale al di fuori di una minima alterazione della

sensibilità algica alle dita. La RM cervicale di fine dicembre ha mostrato solo

minime alterazioni con una certa stenosi dei forami di coniugazione C6-7 e

C5-6, reperti comunque che penso possiamo considerare asintomatici. L'esame

elettroneurografico invece mostra un reperto che, pur discreto, compatibile con

una lieve sindrome del tunnel carpale a sinistra. Penso dunque che quest'ultima

sia la spiegazione principale di discreti disturbi di sensibilità intermittenti

notati dal paziente alla mano sinistra (ricordo inoltre che il paziente è

mancino). Non trovo invece elementi sospetti per una lesione del plesso

brachiale o per altre patologie più prossimali. Per quel che riguarda gli

aspetti neurologici non emergono dunque neppure reperti imputabili con

sicurezza al trauma del luglio 2020. Ho consigliato al paziente di

applicare una stecca volare di notte e di giorno al bisogno una polsiera

elastica. Non ho previsto controlli.” (doc. 38; n.d.r.: il corsivo è della

redattrice)

In occasione della

consultazione del 22 gennaio 2021 (doc. 39), il dr. med __________, dopo aver

posto le diagnosi di “sindrome del tunnel carpale a sinistra in paziente

mancino. Cervicalgia acuta di natura muscolo-tensiva su base degenerativa.

Omalgia di natura degenerativa con degenerazione e fissurazione del cercine

glenoideo. Sindrome ansioso depressiva”, ha attestato quanto segue:

" (…) ho

spiegato al paziente il rapporto del Dr. __________, correlato di esame

elettroneurografico/elettromiogfafico che ha diagnosticato una lieve sindrome

del tunnel carpale a sinistra, tuttavia molto disturbante per l'attività

lavorativa in quanto il paziente è mancino. Inoltre, si conferma che i dolori

cervicali prevalenti a sinistra si associano a una contrattura muscolare

dolorosa, mentre si esclude una radicolopatia della Va, Va

e VIIa radice cervicale a sinistra, come anche considerato nel

rapporto del Dr. __________, neurologo.

A ciò si associa una sintomatologia algica alla spalla sinistra (vedi ARM del

30.10.2020), dove prevale un quadro degenerativo, sia a livello

dell'articolazione acromion-claveare che a livello del cercine glenoideo, ove è

presente una fissurazione, sia in sede anteriore che posteriore, associata a

piccole cisti paralabiali. A questo quadro si associa anche una sindrome

ansioso-depressiva con insonnia notturna e ansia.

Di conseguenza, sia l'imaging radiologica, l'esame

elettroneuro-grafico/elettromiografico e la clinica riferita dal paziente

nonché l'obiettività confermano che non vi sia alcun nesso causale con

l'infortunio del 20.07.2020 a partire dal 6 novembre 2020, quando ho attestato

un'abilità lavorativa al 100% per l'infortunio in oggetto.

Altresì ho certificato un'inabilità lavorativa per malattia (vedi diagnosi

sopraccitata) dal 6 novembre 2020, con estensione del mio certificato odierno

al 19 febbraio 2021.

Il paziente nei prossimi giorni verrà visitato dal Dr. __________, che ci legge

in copia, per una valutazione ortopedica circa il dolore e l'impotenza

funzionale alla spalla sinistra. (3 febbraio 2021 - 16.45).”.

A margine della visita del

27.

gennaio 2021 (doc. 41), il dr. med. __________ ha comunicato al medico curante

dell’assicurato (dr. med. __________) quanto segue:

" (…) il

paziente nel mese di luglio 2020 subiva un trauma distorsivo, e probabilmente

anche contusivo, alla spalla e all'arto superiore sinistro.

Dopo questo episodio il paziente ha cominciato a lamentare dolore e instabilità

soprattutto evidenziata nei movimenti in abduzione e rotazione esterna alla

spalla e all'arto superiore sinistro.

Il paziente si sottoponeva a trattamento conservativo anche per lungo tempo ma

con decorso non favorevole visto che la sintomatologia persiste. Al controllo

odierno la spalla sinistra, pur presentando una mobilità e una motilità normali,

presenta un Apprehension Test e un Relocation Test positivo e anche un Jerk

Test positivo.

Il paziente ha già effettuato in data 30 ottobre 2020 un'Artro-Risonanza della

spalla sinistra dove si evidenzia un distacco del cercine glenoideo sia

anteriormente che posteriormente. Posteriormente si osservano anche delle

pseudo cisti paralabbrali.

In considerazione quindi dell'anamnesi, dell'imaging, dell'esame clinico nonché

dell'età e del tempo intercorso ormai dal trauma consiglio al paziente di

effettuare un intervento per via artroscopica di reinserzione del cercine

glenoideo sia anteriormente che posteriormente con svuotamento della cisti

paralabbrale. Il decorso post-operatorio prevede poi un periodo di

immobilizzazione di 3 settimane e quindi un periodo di rieducazione di circa 3

mesi.”

In data 11 febbraio 2021 (doc. 42), il dott. Moos ha comunicato alla CO 1

quanto segue:

" (…) in

data 27 gennaio 2021 è stato visitato dal Dr. __________, responsabile della

chirurgia ortopedica del Servizio chirurgia arto superiore dell'Ospedale __________

di __________.

Dopo tale valutazione lo stesso chirurgo ha confermato che il distacco del

cercine glenoideo, sia anteriore che posteriore, è in nesso causale con

l'infortunio del 20 luglio 2020.

Per questo motivo, rivedendo la mia posizione in cui confermavo un'abilità

lavorativa al 100% dal 6 novembre 2020, invio un certificato di inabilità

lavorativa al 100% per infortunio dal 6 novembre 2020 al 19 febbraio 2021.

Con la presente chiedo anche l'autorizzazione per il rimborso dell'intervento

per via artroscopica di reinserzione del cercine glenoideo presso lo stesso

specialista ortopedico.”. (n.d.r.: il corsivo è della redattrice)

In data 12 febbraio 2021

(doc. 43), la dr.ssa med. __________, Capoclinica presso il Servizio di

chirurgia arto superiore dell'Ospedale __________ di __________, ha comunicato

alla CO 1, quanto segue:

" (…). Il

paziente è stato visitato il 27 gennaio 2021 presso il nostro Ambulatorio in

quanto nel mese di luglio subiva un trauma distorsivo e contusivo alla spalla e

all'arto superiore di sinistra.

Dopo l'episodio riferito il paziente ha cominciato a lamentare dolore e

instabilità soprattutto evidenziata nei movimenti in abduzione e rotazione

esterna della spalla e dell'arto superiore di sinistra.

Un trattamento conservativo seguito anche

per più mesi non ha avuto un decorso favorevole e al controllo clinico del 27

gennaio 2021 si poteva evidenziare un movimento normale sino a fondo corsa in

tutti i piani articolari ma con Apprehension Test e Relocation Test positivi.

Un'Artro-Risonanza Magnetica eseguita in data 30 ottobre 2020 ha messo in

evidenza una lesione del cercine glenoideo sia anteriormente che posteriormente

con la presenza di cisti paralabbrali posteriori.

Pertanto considerando la storia clinica del paziente, l'esito degli esami

eseguiti, l'obbiettività, l'età del paziente compresa la non risposta al

trattamento conservativo consiglio di effettuare un intervento per via

artroscopica di reinserzione del cercine glenoideo sia anteriore che posteriore

con pulizia delle cisti paralabbrali.

Il decorso post-operatorio prevede un periodo di immobilizzazione in un tutore

per 3 settimane e una rieducazione di circa 3 mesi.

Il Dottor __________ ha emesso un certificato di inabilità lavorativa al 100%

per infortunio dal 6 novembre 2020 al 19 febbraio 2021.

Siamo in attesa di poter programmare l'intervento proposto dopo vostra

autorizzazione.” (n.d.r.: il corsivo è della redattrice)

In data 9 aprile 2021

(doc. 51), il fisiatra curante ha comunicato quanto segue al dr. med. __________:

" (…) ti

chiederei gentilmente se potessi organizzare l'intervento, proposto al

soprascritto paziente dopo la tua visita ambulatoriale del 27.01.2021, di

reinserzione per via artroscopica del cercine glenoideo sia anteriormente che

posteriormente con svuotamento della cisti paralabbrale.

Il paziente mi ha consultato telefonicamente riferendomi la persistenza di

dolore e l'insufficiente successo delle terapie conservative finora ad esito

non favorevole.

Il paziente è sempre in attesa di una risposta scritta da parte

dell'assicurazione CO 1 in merito all'assunzione dei costi del caso. Tuttavia,

indipendentemente dalla decisione, il paziente desidera sottoporsi all'intervento.”

Con apprezzamento del 10

marzo 2021 (doc. 48), la dr.ssa med. __________, medico fiduciario dell’CO 1,

ha rilevato, in particolare, quanto segue:

" (…) Gemäss

Schadenmeldung vom 19.08.2020 sei der Versicherte am 20.07.2020 gestürzt und

hätte sich dabei die linke Schulter geprellt. Aufgrund der

Persistenz der Beschwerden im Bereich der Schulter, wie auch des Nackens wurde

im Verlauf ein MRI der Schulter und des Nackens durchgeführt. Hier zeigen sich

keine frische strukturelle Läsionen, die auf die geschilderte Schulterprellung

zurückzuführen wären. Nachdem Dr. __________, wie auch der Radiologe der

Meinung waren, dass die beschriebenen Läsionen am Labrum degenerativer Genese

waren, ist Dr. __________ der Meinung, dass es sich um frische posttraumatische

Läsionen handelt und stellt nun die Indikation zur operativen Sanierung. Dieser

Argumentation kann nicht gefolgt werden, da insbesondere die zystischen

Veränderungen darauf hinweisen, dass es sich um ältere degenerative Läsionen

handeln. Zystische Veränderungen treten nicht innerhalb von wenigen Wochen auf.

Zudem wäre das beschriebene Ereignis einer Schulterkontusion gar nicht

geeignet, eine SLAP-Läsion zu verursachen.

Harald Hempfling und Veit Krenn setzen sich in ihrem Buch «Schadenbeurteilung am

Bewegungs-system» anhand der international verfügbaren Fachpublikation

ausführlich auch mit der Problema-tik der SLAP-Läsionen auseinander.

Als geeignete Unfallmechanismen werden in der Literatur nur wenige genannt,

laut Muffet entstehen 2/3 der traumatisch bedingten SLAP-Läsionen durch

Traktionsverletzungen, gefolgt von Stürzen auf den ausgestreckten Arm,

abgesehen von den Luxationsmechanismen. Nur in Ausnahmefällen kann ein direktes

Trauma als Ursache gesehen werden.

(…).

Zusammengefasst liegen beim Versicherten keine strukturellen Läsionen vor, die

auf die erlittene Schulterprellung zurückzuführen wären. Folgen der Prellung

wären nach maximal 3 Monaten ausge-heilt. Beschwerden über diesen Zeitraum

hinaus sind auf vorbestehende, degenerative Veränderungen zurückzuführen. Dementsprechend

ist die geplante Operation auch nicht unfallkausal.”

2.10

Nel caso di specie,

attentamente vagliata la documentazione medica agli atti, questa Corte non può

confermare la decisione su opposizione impugnata che ha negato successivamente

al 6 novembre 2020 il diritto a prestazioni dipendente dall’evento

infortunistico del 20 luglio 2020.

In effetti, in merito alla

questione relativa all’eziologia dei disturbi alla spalla sinistra

dell’assicurato (in particolare, della lesione del cercine glenoideo), agli

atti figurano referti contraddittori - da una parte l’apprezzamento del medico

fiduciario dell’amministrazione, dall’altra i rapporti elaborati dai dottori __________,

__________ e __________ - che non consentono a questo Tribunale di decidere,

con la necessaria tranquillità, in un senso oppure nell’altro.

A tale riguardo, va segnatamente

rilevato come il medico fiduciario in questione abbia negato l’esistenza di un

nesso causale naturale successivamente al 6 novembre 2020, principalmente in

ragione della presenza unicamente di un trauma contusivo, inidoneo, a suo dire,

a provocare la rottura del cercine glenoideo, già affetto da alterazioni

degenerative.

Dagli atti di causa

risulta tuttavia che l’assicurato ha riportato anche un trauma distrattivo

allorquando, mentre stava per cadere, ha tentato d’afferrare il timone del

muletto (cfr. consid. 2.6). Già per questa ragione, secondo il TCA, è lecito

dubitare della completezza (e, quindi, pure della correttezza) delle conclusioni

a cui è giunto il medico fiduciario dell’CO 1 (completa guarigione della

contusione dopo 3 mesi).

In presenza di divergenze

di natura medica, la giurisprudenza federale prevede che la vertenza non possa

essere decisa basandosi sull’uno o sull’altro dei pareri a disposizione ma che

occorre ordinare una perizia ad opera di un medico indipendente secondo la

procedura di cui all’art. 44 LPGA oppure una perizia giudiziaria (cfr. DTF 135

V 465 e la STF 8C_247/2018 del 1° aprile 2019 consid. 6.2.2).

Tutto ben considerato, nel

caso concreto, emergono dunque elementi suscettibili di generare dei dubbi,

perlomeno lievi, circa l’affidabilità del parere sul quale l’amministrazione ha

fondato la decisione di negare successivamente al 6 novembre 2020 il diritto a

prestazioni dipendente dall’evento infortunistico del 20 luglio 2020, dubbi che

inducono questa Corte a scostarsene (per un caso in cui il TF ha annullato il

giudizio cantonale e rinviato la causa per nuova decisione, ritenendo che i

referti agli atti dei medici curanti dell’assicurato fossero atti a suscitare

un, almeno minimo, dubbio circa la pertinenza del parere espresso dal medico

fiduciario a proposito della capacità lavorativa, cfr. la STF 8C_370/2017 del

15.

gennaio 2018 consid. 3.3.3; in questo senso, si veda pure la STF 8C_637/2020

del 4 marzo 2021 consid. 5.1 e 5.2, relativa a un caso in cui i lievi dubbi

generati da un rapporto del medico curante specialista, riguardavano proprio

l’eziologia di disturbi interessanti la spalla della persona assicurata).

2.11

In una sentenza di principio

9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale

federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale

relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico

(SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla

Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi

il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in

quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento

istruttorio.

Il TF ha, al riguardo,

sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…).

4.4.1.1

Ist das Gutachten einer versicherungsinternen oder -externen Stelle

nicht schlüssig und kann die offene Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel

geklärt werden, so stellt sich das Problem, inwieweit die mit der Streitsache

befasste Beschwerdeinstanz noch die Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung

der Sache an die Verwaltung, damit diese eine neue oder ergänzende Expertise

veranlasse, und der Einholung eines Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat

dazu jüngst festgehalten, die den kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur

vollen Tatsachenprüfung (Art. 61 lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung

gerichtlicher Expertisen auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies

schliesst ein, dass die erstinstanzlichen Gerichte diese Befugnis nicht ohne

Not durch Rückweisung an die Verwaltung delegieren dürfen.

4.4.1.2

Die Vorteile von Gerichtsgutachten

(anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des

Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte

Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko

von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren

multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick

auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche

funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der

Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,

Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In

der hier massgebenden Verfahrenssituation schlägt diese Rechtfertigung für eine

Rückweisung indessen nicht durch.

4.4.1.3

Die Einschränkung der Befugnis der

Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die

Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter

Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im

Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG;

vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei,

derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine

Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo

dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige

Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat,

bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger

zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten

(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil

vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.

4.4.1.4

Freilich ist es weder unter

praktischen noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des

Anliegens, die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen

Sachverhalts fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der

Grundlage eines Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand,

dass die MEDAS von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes

Motiv dafür. Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein

Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig

erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich

abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem rechtserheblichen

Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der bisherigen

Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die betreffende

Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend reformatorisch

entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine Rückweisung an die

Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie

allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage

begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der

Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine

Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen

erforderlich ist (siehe beispielsweise das Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S. 151 E. 3.5,

9C_85/2009).” (DTF 137 V 263-265)

In una sentenza 8C_59/2011

del 10 agosto 2011 consid. 5.2 - dunque successiva a quella pubblicata

in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione contro gli infortuni,

il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF 135 V 465, in

particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di rapporti allestiti

da medici di fiducia, il giudice (cantonale) è libero di scegliere se

ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare gli atti

all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo la

procedura di cui all’art. 44 LPGA:

" Um solche

Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein Gerichtsgutachten anzuordnen

oder die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen haben, damit dieser im

Verfahren nach Art. 44 ATSG eine Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6

S. 471).”

In una sentenza

8C_412/2019 del 9 luglio 2020 consid. 5.4, la Corte federale ha rinviato la

causa all’assicuratore LAINF (e non al tribunale cantonale che aveva respinto

il ricorso della persona assicurata) affinché disponesse l’esecuzione di una

perizia ai sensi dell’art. 44 LPGA, precisando che laddove esistano dubbi circa

l’attendibilità e la pertinenza della valutazione del medico fiduciario, spetta

in primo luogo all’assicuratore contro gli infortuni procedere a ulteriori atti

istruttori per determinare d’ufficio i fatti determinanti e, se del caso,

assumere le prove necessarie prima di emanare la decisione (art. 43 LPGA):

" Lorsqu’il existe des doutes sur la fiabilité et la pertinence de

l’appréciation du médecin-conseil, il appartient en premier lieu à

l’assureur-accidents de procéder à des instructions complémentaires pour

établir d’office l’ensemble des faits déterminants et, le cas échéant,

d’administrer les preuves nécessaires avant de rendre sa décision (art. 43 al.

1.

LPGA; ATF 132 V 368 consid. 5 p. 374; arrêt 8C_401/209 du 9 juin 2020

consid. 5.3.3. et ses références).”

(STF 8C_412/2019, consid. 5.4.)

(si veda pure la STF

8C_697/2019, 8C_698/2019 del 9 novembre 2020 consid. 4.1; STCA 35.2020.93 del

29.

marzo 2021, consid. 2.7; STCA 35.2020.81 del 26 aprile 2021, consid. 2.10).

Nella presente

fattispecie, il TCA ritiene che siano soddisfatti i presupposti per un rinvio

degli atti all’istituto convenuto (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF

135.

V 465), già per il fatto che esso ha fondato la decisione impugnata sul

solo parere del proprio medico fiduciario.

Per le ragioni già esposte

al considerando 2.10., si giustifica l’annullamento della decisione su

opposizione impugnata e il rinvio degli atti all’assicuratore affinché disponga

un approfondimento peritale esterno (art. 44 LPGA) volto a definire l’eziologia

dei disturbi alla spalla sinistra lamentati dal ricorrente dopo il 6 novembre

2020.

In queste condizioni, il

TCA può rinunciare ad assumere ulteriori prove.

2.12

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61

lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a

prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo

prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese

processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA

(Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al

tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del

21.

giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In concreto, il ricorso è

del 17 giugno 2021 per cui si applica la nuova disposizione legale. Trattandosi

di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha

previsto di prelevare le spese (sul tema, cfr. STF 8C_265/2021 del 21 luglio

2021).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

§ La decisione su

opposizione impugnata è annullata.

§§ Gli

atti sono retrocessi all’CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione

è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare

la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti