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Decisione

35.2021.58

Scivolato accidentalmente in un cantiere. Trauma contusivo alla spalla sinistra. No a rendita di invalidità e IMI del 16% confermate. Stabilizzazione (nonostante terapia del dolore) confermata

18 ottobre 2021Italiano59 min

I due redditi da porre a

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2021.58

PC/sc

Lugano

18 ottobre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Paola Carcano, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 21 giugno 2021 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 21

maggio 2021 emanata da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro

gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 2 agosto 2019, verso

le ore 8:00, RI 1, nato il __________ 1960, di professione muratore e attivo

presso la ditta __________ di __________ con contratto di lavoro al 100% con

occupazione irregolare dal 24 agosto 2018 e, perciò, assicurato d’obbligo

contro gli infortuni presso l'CO 1, mentre si trovava in un cantiere a __________

(__________), “Durante la normale attività lavorativa scivola accidentalmente

cadendo sulla spalla sinistra provocandosi un trauma contusivo” (doc. 1, 5,

10, 11 e 35).

RI 1 si è sottoposto alla RX alla spalla sinistra del 20 settembre 2019 che ha

messo in evidenza “Esiti di frattura del trochite, in via di consolidazione,

con discreta irregolarità delle porzioni esterne della testa omerale con

piccole alterazioni di tipo cistico. Non evidenti calcificazioni subacromiali.

Testa omerale ben centrata.” (doc. 24).

Il 27 settembre 2019 è stata diagnosticata una “Spalla congelata in postumi

di distacco parcellare del trochite omerale della spalla sinistra (02.08.2019).”

(doc. 23).

A causa dei dolori come pure delle difficoltà funzionali e di forza all’arto

superiore, RI 1 si è sottoposto pure alla RM del 22 novembre 2019 che ha evidenziato

“Esiti di frattura composta del trochite, non ancora consolidata. Rottura

parziale, lungo la superficie articolare, della regione

inserzionale-preinserzionale del sovraspinato, antero superiormente.” (doc.

43).

Inabile al lavoro al 100% dal giorno dell’infortunio, il contratto di lavoro è

stato sciolto per il 30 novembre 2019 per motivi congiunturali (doc. 35, 153 e

165).

In seguito è stata eseguita la TAC del 14 gennaio 2020 che ha messo in luce: “Rapporti

articolari omero-scapolari conservati. Deformazione discreta del ciglio

glenoideo inferiore. Frattura consolidata del trochite, il trochite e il

trochine presentano contorni irregolari, piccola calcificazione adiacente.

Discrete alterazioni degenerative acromion claveari.” (doc. 52).

A causa del persistere dei dolori, l’assicurato si è sottoposto il 2 giugno

2020 ad un intervento di “Artroscopia della spalla sinistra con tenotomia

capo lungo del bicipite e sutura sovraspinato” ad opera del dr. med. __________,

specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell'apparato

locomotore (doc. 88 e 89).

Sempre a causa della persistenza dei dolori come pure delle difficoltà

funzionali e di forza all’arto superiore sinistro, RI 1 si è sottoposto a sedute

di fisioterapia, anche intensa, e a delle infiltrazioni.

L’istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le

prestazioni di legge.

Nel frattempo, in data 29 gennaio 2020 l’assicurato ha inoltrato una richiesta

di prestazioni AI per adulti giustificata da soli postumi infortunistici (doc. 55).

1.2. Preso atto delle risultanze

della “valutazione specialistica di 2° opinione” dell’11 dicembre 2020

del Prof. Dr. med. __________ (specialista FMH in chirurgia ortopedica e

traumatologia dell’apparato locomotore) del __________ di __________ (doc. 123

e 137) e della visita __________ del 20 gennaio 2021 del dr. med. __________, specialista

FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore (doc. 151),

il 9 febbraio 2021 l'CO 1 ha comunicato all’assicurato la sospensione delle

prestazioni d’indennità giornaliera a decorrere dal 1° aprile 2021, ritenuto

come secondo il parere del medico __________ “le risorse mediche per un

ulteriore sensibile miglioramento del suo stato di salute sono da ritenersi

praticamente esaurite.” (doc. 154). Nella medesima occasione l’CO 1 ha pure

puntualizzato quanto segue: “Assumeremo a nostro carico le spese del ciclo

di fisioterapia attualmente in corso come pure ulteriori 2 cicli di

fisioterapia. Precisiamo inoltre che un’eventuale presa a carico da parte del

Centro della terapia del dolore non è necessaria, secondo il parere del nostro

Servizio medico. Per questo motivo non possiamo garantire la presa a carico dei

costi di queste terapie.” (doc. 154).

1.3. Esperiti gli accertamenti

medico-amministrativi del caso (in particolare, dopo avere preso atto anche

della valutazione della menomazione dell’integrità - di seguito: IMI - del 20 gennaio

2021 del precitato medico __________: doc. 152), con decisione del 16 aprile 2021,

l’CO 1 ha negato all’assicurato una rendita LAINF (a fronte di un grado di

invalidità del 2.8%) mentre gli ha assegnato un’indennità per menomazione

dell’integrità (IMI) del 16% (doc. 171).

L’CO 1 ha considerato, nel 2021, un reddito da valido di fr. 72'186.-

(calcolato sulla base della TA1 2018, settore costruzioni ramo 41-43, attività

semplici e ripetitive, livello 1, uomini) e un reddito da invalido di fr. 70'166.-

(determinato sulla base della TA1 2018, attività semplici e ripetitive, livello

1, uomini, fr. 67'766.67, aggiornato al 2021, senza applicare alcuna deduzione

sociale, cfr. doc. 171, pag. 1 e 2).

1.4. Nel frattempo, in ambito AI,

con progetto di decisione del 2 marzo 2021, l’Ufficio assicurazione invalidità

(in seguito: UAI) ha preannunciato a RI 1 il riconoscimento di una rendita

d’invalidità intera (grado di invalidità: 100%) dal 1° agosto 2020 (alla

scadenza dell’anno di attesa; art. 28 LAI) al 30 aprile 2021 (tre mesi dopo il

miglioramento dello stato di salute: 19 gennaio 2021; art. 88a cpv. 1 OAI),

stabilendo per il periodo successivo un grado di invalidità del 17% (doc. 162).

L’UAI ha considerato, nel 2019, un reddito da valido di Fr. 70'292.- (calcolato

sulla base della TA1 2018, settore costruzioni ramo 41-43, attività semplici e

ripetitive, livello 1, uomini) e un reddito da invalido di Fr. 58'107.00 (determinato

sulla base della TA1 2018, attività semplici e ripetitive, livello 1, uomini, aggiornato

al 2019, fr. 68'361.00, applicando una deduzione sociale del 15% per attività

leggere e per svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari, cfr.

doc. 162, pag. 1 e 2).

1.5. Dopo avere preso atto

dell’opposizione formale del 17 maggio 2021 (doc. 183) dell’assicurato,

patrocinato dall’avv. RA 1, con decisione su opposizione del 21 maggio 2021

(doc. 187) l’CO 1 ha confermato la precedente decisione.

1.6. Con tempestivo ricorso del 21

giugno 2021 RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha postulato

l’annullamento della decisione impugnata e ha chiesto che venga “riveduto il

calcolo per il grado di invalidità e dell’indennità per menomazione

all’integrità fisica, dopo esito della terapia del dolore” (doc. I, pag.

3).

In particolare, il patrocinatore ha chiesto di far esperire, se del caso, una

perizia che accerti la natura dei dolori (cronici) di cui è affetto il suo

assistito e la loro incidenza sulla sua capacità di guadagno rispettivamente

che il suo cliente venga sottoposto alla terapia del dolore e che venga rivista

la sua capacità lavorativa residua in funzione dell’esito di questi accertamenti.

Considerato pure che i dolori lamentati influiscono notevolmente sui movimenti

della spalla, ha chiesto altresì che venga rivalutato anche il grado

dell’indennità per menomazione all’integrità fisica.

1.7. Nella risposta del 7 luglio

2021 (doc. III), l’CO 1, patrocinato dall’avv. RA 2, ha postulato la reiezione

del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi

di diritto.

1.8. Il 14 luglio 2021 l'avv. RA 1

ha versato agli atti la presa di posizione del 25 giugno 2021 del dr. med. __________

(doc. V).

1.9. Il 12 agosto 2021 l'avv. RA 2

si è riconfermato nelle proprie conclusioni (doc. XI), versando agli atti

l’apprezzamento medico del 12 agosto 2021 del dr. med. __________ (doc. XI-1).

1.10. Il 24 agosto 2021 l'avv. RA 1

si è riconfermato nelle proprie tesi e domande, chiedendo “a codesto

Tribunale di poter sottoporre la valutazione del medico __________ al dott. __________

medesimo, affinché si esprima sulle considerazioni mediche espresse” (doc. XIII).

1.11. Con scritto del 3 settembre

2021 il TCA ha chiesto al Prof. Dr. med. __________ di spiegare in modo

dettagliato cosa intendesse con l’espressione, risultante dal suo rapporto

dell’11 dicembre 2020, “Ich empfehle einen schemerztherapeutischen Approach

mit Akzeptanz der Beschwerden” (doc. XV).

In data 14 settembre 2021 lo specialista ha risposto a questa Corte con

argomentazioni di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto

(doc. XVI-1).

1.12. I doc. XV e XVI+1 sono stati

inviati alle parti per conoscenza (doc. XVII).

in diritto

in ordine

2.1. Preliminarmente, richiamata

la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2. (si veda anche la STF

8C_14/2018 del 25 aprile 2018), questa Corte rileva che decide questa vertenza

nella sua composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N. 043/2018 del 29 maggio

2018). Con scritto del 18 ottobre 2018 l’CO 1 ha infatti comunicato al TCA che,

a partire da quella data, gli incarti affidati dall’assicuratore a un legale

esterno all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria non vengono

gestiti, in seno alla Direzione, dalla giurista di lingua italiana figlia del

Giudice Ivano Ranzanici.

nel merito

2.2. Oggetto del contendere è la

questione di sapere se l’CO 1 era legittimato, oppure no, a negare una rendita

di invalidità. Sono parimenti oggetto di contestazione la stabilizzazione dello

stato di salute dell’assicurato al 1° aprile 2021, la valutazione medica

operata dall’amministrazione (capacità lavorativa residua del 100% con pieno

rendimento in attività adeguate ed esigibilità lavorativa fissata dal medico __________)

e l’IMI assegnata.

2.3. Condizioni di salute

infortunistiche stabilizzate al 1° aprile 2021?

2.3.1. Giusta l'art. 10 LAINF,

l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr.

DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF,

l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a

seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

Il diritto all'indennità

giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si

estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione

di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Il diritto alle cure cessa

qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile

miglioramento della salute dell'assicurato (art. 19 cpv. 1 seconda frase

LAINF), un miglioramento insignificante non basta. Non vi è un sensibile

miglioramento delle condizioni di salute, se la misura terapeutica in questione

è in grado soltanto di alleviare momentaneamente dei dolori causati da uno

stato altrimenti stazionario. Se un miglioramento non è più possibile, la cura

termina e l’assicurato può pretendere una rendita d’invalidità (sempre che

presenti un’incapacità di guadagno del 10% almeno).

Una volta terminata la

cura medica, delle misure terapeutiche possono essere assunte soltanto alle

condizioni di cui all’art. 21 LAINF e soltanto se l’assicurato è stato posto al

beneficio di una rendita. Se ciò non è il caso, spetta all’assicurazione contro

le malattie prendere a proprio carico il trattamento (cfr. STF 8C_50/2018 del

20 luglio 2018 e riferimenti ivi menzionati).

È utile precisare che,

secondo la giurisprudenza federale, occorre procedere a una valutazione

prospettica della questione della stabilizzazione, ponendosi al momento in

cui le prestazioni sono state interrotte (cfr. RAMI 2005 U 557 pag. 388; STF

8C_289/2018 del 15 marzo 2019 consid. 3.6.; STF 8C_651/2016 del 15 dicembre

2016 consid. 4.1, 8C_184/2017 del 13 luglio 2017 consid. 2.2, 8C_303/2017 del 5

settembre 2017 consid. 6.3.1; STCA 35.2017.68 del 27 novembre 2017, consid.

2.3.3; STCA 35.2017.76 del 4 ottobre 2018, consid. 2.2.2; STCA 35.2018.114 del

18 marzo 2019, consid. 2.2.2; STCA 35.2020.86 dell’8 marzo 2021, consid. 2.3.1;

STCA 35.2020.98 del 26 marzo 2021, consid. 2.3.1

2.3.2. Per costante giurisprudenza,

in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8

luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg.

(= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte

federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza

8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale

federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la

propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il

più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali

rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi

che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende

che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei

rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova

propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,

anche le certificazioni dei medici curanti.

Per quel che concerne il

valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui

temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle

censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena

conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto

medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr.

21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.;

DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per

decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la

sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo

contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È, infine, utile osservare

che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere

la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,

precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri

medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come

farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è

l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in

fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV n. 10 pag. 35 consid. 4b).

Giova qui infine ricordare un principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra

Massima Istanza, quello secondo il quale le certificazioni del medico curante -

anche se specialista (cfr. STF U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) -

hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo

lega al suo paziente (cfr. STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; RAMI 2001 U 422,

p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175

consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve

en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert

Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.). Il TF ha affermato che in ragione

della diversità dell’incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di

perizia) in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del

medico curante, anche se specialista (cfr. STF I 1102/06 del 31 gennaio 2008;

STF I 701/05 del 5 gennaio 2007 consid. 2; STCA 32.2020.88 del 31 maggio 2021,

consid. 2.5).

2.3.3. Con la decisione su

opposizione impugnata, sentito il parere del proprio medico __________, l’CO 1

ha dichiarato che, a contare dal 1° aprile 2021, non vi erano più provvedimenti

terapeutici suscettibili di migliorare notevolmente le condizioni di salute

infortunistiche dell’insorgente e, pertanto, ha posto termine alle prestazioni

di corta durata.

Dalle tavole processuali si evince che l'assicurato si è sottoposto il 2 giugno

2020 ad un intervento di “Artroscopia della spalla sinistra con tenotomia

capo lungo del bicipite e sutura sovraspinato” ad opera del dr. med. __________

(doc. 88 e 89).

A causa della persistenza dei dolori, come pure delle difficoltà funzionali e

di forza all’arto superiore sinistro, RI 1 si è sottoposto a sedute di fisioterapia,

anche intensa, e a delle infiltrazioni.

Il dr. med. __________ ha attestato il 2 settembre 2020 che “Essen-do

trascorsi tre mesi dall’intervento chirurgico mi aspettavo una mobilizzazione

attiva migliore.” (doc. 100), il 24 settembre 2020 quanto segue: “In

considerazione dello stato infiammatorio al livello della borsa sub acromiale

eseguiamo un’infiltrazione nello spazio subacromiale con cortisonico e

anestetico locale. Prescriviamo inoltre ulteriori sedute di fisioterapia a

scopo del recupero della mobilità articolare a scopo del recupero della

mobilità articolare della spalla e a scopo antalgico con eventuale Tecar e

ultrasuoni” (doc. 119) e il 19 novembre 2020 quanto segue: “Purtroppo

non riesco a darmi una spiegazione per questa persistenza della diminuzione

della mobilità articolare, visto che la RM è del tutto rassicurante per quanto

riguarda la sutura del tendine sovraspinato. (…) continua con le sedute di

fisioterapia” (doc. 133).

Nell’ambito di una second

opinion (doc. 123), il PD dr. med. __________ del __________ di __________ ha

indicato l’11 dicembre 2020 quanto segue:

" (…). Beurteilung und Procedere: Die therapeutischen Optionen sind

limitiert. Weitere chirurgische Massnahmen sind meines Erachtens nicht

indiziert. Ich empfehle einen schemerztherapeutischen Approach mit Akzeptanz

der Beschwerden, professionelle Reorientierung und Regelung der

versicherungstechnischen Aspekte. (…).” (doc. 137)

Il 28 dicembre 2020 il dr.

med. __________ ha attestato quanto segue:

" A questo

punto, se i colleghi della CO 1 concordano, prego il Servizio della terapia del

dolore di convocare il paziente per cercare di trovare una soluzione a questi

dolori che ormai sono diventati cronici e che probabilmente sono anche la causa

di questa ridotta mobilità articolare. (…) nel frattempo continua con le sedute

di fisioterapia a scopo antalgico e antinfiammatorio e per il rinforzo e la

tonificazione del muscolo deltoide.” (doc. 145).

A margine della visita __________ del 20 gennaio 2021, il dr. med. __________,

dopo avere posto le diagnosi (“Contusione spalla sinistra del 02.08.2019 con

frattura trochite omerale, lesione inserzionale del tendine sovraspinato con su

Stato dopo intervento chirurgico di artroscopia spalla sinistra, tenotomia

capolungo del bicipite e sutura sovraspinato del 02.06.2020”), ha rilevato

quanto segue:

" (…) Proposte

diagnostiche e terapeutiche

Chiedo all'amministrazione che ci legge in copia di prendere a carica numero

due ulteriori cicli di nove sedute di fisioterapia Per la spalla sinistra; per

quanto riguarda la richiesta del dr. med. __________ di una visita presso il

centro della terapia del dolore inoltrata nel suo rapporto del 28.12.2020 non

si ritiene necessaria, in quanto l'assicurato riferisce di tenere a bada i

dolori solo con la sola assunzione del Voltaren occasionalmente.

Aspetti medico-assicurativi

L'assicurato al tempo del trauma del 02.08.2019 di professione muratore al 100%

presso la ditta __________ di __________ con contratto non più in essere a

partire dal novembre 2019 ed attività lavorativa non più esigibile in futuro.

In data odierna la situazione clinica è ritenuta stabilizzata, motivo per cui

viene dettata esigibilità lavorativa: l'assicurato è da considerare abile al

100%, senza necessità di pause aggiuntive, in attività che rispecchiano le

limitazioni sotto indicate. (…).” (doc. 151).

Davanti al TCA, il dr.

med. __________ ha attestato il 25 giugno 2021 quanto segue:

" Per questa

sintomatologia dolorosa è stato visto anche dal Collega il Prof. __________ per

una seconda opinione il 14.12.2020, dove dal suo rapporto si evince che le

opzioni terapeutiche sono limitate, che non vi è alcuna indicazione ad una

nuova chirurgia e che consiglia un consulto presso la Terapia del Dolore, nello

stesso tempo anche di una riconversione professionale.

Ho rivisto il paziente il 31.05.2021 per un controllo clinico, in tale

circostanza il paziente presenta sempre dei dolori alla spalla di sinistra che

rimangono di origine indeterminata, ma che incidono negativamente sulla ripresa

di una buona mobilità articolare, che risulta sempre essere insufficiente. Come

già ribadito nella consultazione del 28.12.2020 e come anche consigliato dal

Prof. __________, ritengo indicato che venga convocato presso la Terapia del

Dolore per cercare di trovare una soluzione.” (doc. V-1).

Nell’apprezzamento medico del 12 agosto 2021, il dr. med. __________, ha puntualizzato

quanto segue:

" (…) il

signor RI 1 durante la visita del 20.01.2021 riferì che per tenere a bada i

sintomi algici assumeva compresse di Voltaren solo al bisogno, di non riuscire

a dormire ancora sulla spalla sinistra, ma di riuscire a guidare l'auto con

cambio automatico avendo solo problemi con la retroposizione della spalla e di

essere arrivato alla visita guidando da solo: la descrizione sintomatologica

offerta senza menzione di dolori cronici, senza menzione di dolori di intensità

notevole, unitamente alle risultanze emerse durante l'esame clinico ed

all'ammissione dell'assicurato di assumere una terapia analgesica

antinfiammatoria del primo scalino per tenere a bada i disturbi, portò alla

conclusione di non ritenere indicato alcun trattamento avanzato presso un

centro di terapia del dolore trattandosi di un disturbo algico di entità non

considerevole, tra l'altro senza ricevere alcuna obiezione da parte

dell'assicurato il quale si trovò concorde invece a continuare il recupero

riabilitativo fisioterapico per incrementare la forza del cingolo omero

scapolare; ed in effetti il signor RI 1 durante la visita __________ del

20.01.2021 non lamentò mai importanti dolori alla spalla sinistra, non riportò

dolori a riposo, non richiese una presa a carico dei dolori differente o

superiore al Voltaren e neppure richiese la prescrizione accessoria di rimedi

farmacologici o strumentali per il dolore; anche l'esame clinico riportò una

limitazione dell'articolarità della spalla sinistra su base mista meccanica ed

algica, senza segni di grande sofferenza e senza neppure la necessità di

eseguire pause o interruzioni durante l'esame obiettivo per il dolore.

(…).

(…) sebbene il dr. med. __________ congiuntamente al professor __________

indicarono una terapia del dolore per il trattamento dei dolori cronici lamentati

alla spalla sinistra dell'assicurato, durante la visita __________ del

20.01.2021 si palesò un quadro clinico algico-disfunzionale completamente

incongruente all'indicazione di una presa a carico presso un centro di terapia

del dolore ove l'assicurato ammise la presenza di dolori alla spalla

anteriormente solo nei tentativi di mobilizzazione al livello dell'orizzontale

o al di sopra di tale livello e l'esame clinico effettuato andò anche in questa

direzione, lamentando disturbi algici contenuti solo assumendo una terapia del

primo scalino, il Voltaren e per giunta solo al bisogno; a riprova della non

considerevole componente algico-disfunzionale riscontrata durante la visita del

20.01.2021 vi fu anche la constatazione che l'assicurato riferì di riuscire a

guidare l'auto con cambio automatico senza limitazioni, di avere problemi solo

nei movimenti di retro-posizione della spalla e di essere riuscito ad arrivare

alla visita guidando da solo senza necessità di essere accompagnato.

Per queste costatazioni fu ritenuto non indicato seguire le indicazioni di

presa a carico presso un centro di terapia del dolore prescritte a suo tempo

dal dr. med. __________ e prof. dr. med. __________, ma furono bensì indicati

numero due ulteriori cicli di fisioterapia per aumentare l'intensità della

forza, decisioni che furono condivise da parte dell'assicurato non esprimendo

tra l'atro alcuna manifestazione di dissenso al riguardo.

Per rispondere quindi alle domande poste dall'amministrazione, si ammette che i

disturbi presenti alla spalla sinistra ai massimi gradi di mobilizzazione

attiva nei movimenti di flessione ed abduzione erano e sono da mettere in

connessione probabile con il trauma del 02.08.2019, mentre i dolori cronici non

ben chiariti nella genesi, nella sede e nella proiezione valutati dal dr. med. __________

nella visita del 31.05.2021 non sono in relazione di causalità almeno probabile

con l'infortunio del 02.08.2019 ed i suoi esiti: in effetti è lo stesso dr.

med. __________ nel rapporto medico del 25.06.2021 a mettere in dubbio che la

sintomatologia cronica lamentata sia da mettere in connessione probabile con la

ridotta mobilità articolare dell'assicurato in quanto come Io stesso medico

riferì tali dolori alla spalla sinistra erano di origine indeterminata, lasciando

quindi il dubbio non solo sulla natura di tali disturbi ma anche sulla reale

utilità che un trattamento di medicina del dolore possa avere sul miglioramento

della capacità funzionale della spalla e di conseguenza della capacità

lavorativa globale, ove non riconoscendo la causa specifica dei dolori e del

deficit articolare associato, non si avrebbe alcuna certezza nell'esito di

questa terapia analgesica.” (doc. XI-1)

Su richiesta del TCA di spiegare in modo dettagliato cosa intendesse con

l’espressione, risultante dal suo rapporto dell’11 dicembre 2020, “Ich

empfehle einen schemerztherapeutischen Approach mit Akzeptanz der Beschwerden.”

(doc. XV), il 14 settembre 2021 il Prof. Dr. med. __________ ha puntualizzato

quanto segue: “Unter «schmerztherapeutischem Approach» ist eine Palette von

palliativen Massnahmen zur Linderung des Leidens gemeint. Diese Massnahmen

werden in der Regel von einem Schmerztherapeuten indiziert und durchgeführt.

Schmerztherapeuten haben entweder eine psycho-somatische Ausbildung oder eine

anästhesiologische Grundausbildung (bzw. Weiterbildung). Sie empfangen ihre

Patienten im Rahmen spezialisierter Schmerzsprechstunden, diese finden sich

mittlerweile in alien grösseren Spitalcentren und auch als private

Organisationen. Dessen Ziel ist die Linderung bzw. die Palliation.

Mit «Akzeptanz der Beschwerden» ist gemeint, dass der subjektive Leidensdruck

im Allgemeinen durch die Erkenntnis, dass ein chronisches, formell nicht

heilbares Leiden vorliegt, gelindert werden kann. Das

beinhaltet die Einsicht, dass dieses Leiden Nolens Volens geduldet werden muss.

Das Akzeptieren dieser Tatsache erhöht in der Regel die Wirksamkeit der oben

genannten palliativen Massnahmen” (doc. XVI-1).

Alla luce di quanto emerge dalla documentazione medica a disposizione anzidetta

- in particolare, da quanto attestato l’11 dicembre 2020 dal PD dr. med. __________

del __________ di __________ (doc. 123; e puntualizzato nello scritto del 14

settembre 2021: doc. XVI-1) e dal dr. med. __________ a margine della visita __________

del 20 gennaio 2021 (doc. 151; e puntualizzato nell’apprezzamento medico del 12

agosto 2021: doc. XI-1) -, ribadito che, secondo la giurisprudenza federale, la

questione della stabilizzazione va valutata in maniera prospettica, ponendosi

al momento in cui le prestazioni sono state interrotte (dunque, in casu,

nel mese di aprile 2021), occorre ritenere dimostrato che al momento in cui

l’amministrazione ha posto termine alle prestazioni di corta durata, non vi

erano più misure terapeutiche atte, con verosimiglianza preponderante, a

migliorare notevolmente le condizioni di salute infortunistiche

dell’insorgente.

Questa Corte condivide la conclusione dell’Istituto assicuratore secondo cui,

in data 1° aprile 2021, lo stato di salute infortunistico era stabilizzato ai

sensi dell’art. 19 cpv. 1 LAINF e della relativa giurisprudenza. A quel

momento, infatti, l’assicurato presentava una piena capacità lavorativa in

attività sostitutive adeguate (aspetto quest’ultimo che verrà meglio definito

nei considerandi che seguono). La circostanza che l’insorgente denunciasse

ancora disturbi alla spalla, rispettivamente necessitasse di misure

conservative (fisioterapia e/o infiltrazioni) volte a evitare un loro

aggravamento è irrilevante. Decisivo ai fini del giudizio è soltanto che a quel

momento lo stato della spalla non poteva più essere sensibilmente

migliorato grazie ad ulteriori terapie, in particolare una terapia del dolore,

che, non avrebbe comunque permesso di giungere ad una diversa conclusione (a

questo proposito cfr. la STF 8C_301/2021 del 23 giugno 2021, consid. 5.2,

riguardante un assicurato che, scivolando dalle scale, era caduto sulla spalla

sinistra e sulla nuca, riportando un lieve trauma cranico e una lesione

articolare di tipo Rockwood 3, il 23 luglio 2017 e il suo stato di salute era

stato ritenuto stabilizzato a partire dal 31 luglio 2019, a fronte di una

capacità lavorativa piena in attività adeguate ed indipendentemente dalla

circostanza che si stava sottoponendo ad una terapia del dolore multimodale).

In conclusione il TCA non ritiene dunque dimostrato, con il grado di

verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza federale (cfr. DTF 125 V 195

consid. 2 e riferimenti), che al momento in cui l’amministrazione ha posto

termine alle prestazioni di corta durata, vi fossero ancora delle misure

terapeutiche (in particolare, una terapia del dolore) suscettibili di

migliorare sensibilmente le condizioni di salute infortunistiche

dell’insorgente.

Alla luce delle

considerazioni che precedono, le censure ricorsuali volte a criticare l’operato

dell’amministrazione per avere chiuso il caso al 31 marzo 2021 vengono

respinte.

La decisione su

opposizione impugnata nella misura in cui sancisce che al 1° aprile 2021, lo

stato di salute infortunistico era stabilizzato ai sensi dell’art. 19 cpv. 1

LAINF va dunque confermata.

Pertanto, data la

stabilizzazione delle condizioni di salute infortunistiche, l’assicuratore

LAINF convenuto era dunque legittimato a porre fine alle prestazioni di corta

durata (cura medica e indennità giornaliera) e a valutare il diritto alle

prestazioni di lunga durata.

2.4. Diritto a una rendita

d’invalidità?

2.4.1. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF,

l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito

d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo l'art. 8 cpv. 1

LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il TF, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572 ss., ha

rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv.

1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase

LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti

di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.

Da parte sua, l'art. 16

LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che

l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività

ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione

di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del

mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto

ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella

sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che

anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità

dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda

frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la

nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza

relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e

invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito

all'introduzione della LPGA.

Su questi aspetti si veda

pure la DTF 130 V 343.

Due sono, dunque, di norma

gli elementi costitutivi dell'invalidità:

1. il danno alla salute

fisica o psichica (fattore medico)

2. la diminuzione della

capacità di guadagno (fattore economico).

Tra il danno alla salute e

l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato

(fattore causale).

Nell'assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale

ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.

2.4.2. L'invalidità, concetto

essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di

guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

D'altro canto, poiché

l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un

danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente

adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

Spetta al medico fornire una

precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un

esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate

funzioni.

Il medico indicherà per

prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando

quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

Egli valuterà finalmente

il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella

professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi

aspetti, STF I 871/02 del 20 aprile 2004 e STF I 162/01 del 18 marzo 2002).

L'invalidità, proprio

perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che

l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando

la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in

un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

Fatti

I due redditi da porre a

raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su

solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale

ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione

dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione

medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,

sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TF ha avuto modo di

confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro

stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire

pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua

capacità lavorativa (STF U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno

effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -

le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in

generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si

avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività

ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al

massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una

prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.

consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti

l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente

capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del

lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile

dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua

capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I. Termine: reddito da

invalido

La misura dell'attività

che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del

danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le

attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza,

per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che

non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione

professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,

rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse

vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o

non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la

possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità

di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro

ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,

cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI

1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STF del 30 giugno 1994 succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art.

28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa

della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo

l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente

dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado

d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima

di un danno alla salute della stessa gravità."

Considerandi

II. Termine: reddito

conseguibile senza invalidità

Nel determinare il reddito

conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla

situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura

partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta

sostanzialmente stabile (cfr. STF del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci

si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche

rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze

ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,

consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità

corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico

conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da

invalido.

2.4.3

Per chiarire la questione

riguardante l'esigibilità lavorativa, l'Istituto assicuratore ha fatto capo

alla visita __________ del 20 gennaio 2021 del dr. med. __________ (doc. 151), giusta

il quale:

" (…)

Diagnosi

Contusione spalla sinistra del 02.08.2019 con frattura trochite

omerale, lesione inserzionale del tendine sovraspinato con su

Stato dopo intervento chirurgico di artroscopia spalla sinistra,

tenotomia capo lungo del bicipite e sutura sovraspinato del 02.06.2020.

Apprezzamento

(…).

Aspetti medico-assicurativi

(…) l'assicurato è da considerare abile al 100%, senza necessità

di pause aggiuntive, in attività che rispecchiano le limitazioni sotto

indicate.

(…).

L'esigibilità viene dettata in presenza dell'assicurato.

Esigibilità del lavoro:

livello di carico: carico massimo - medio (25 kg) raramente, da

lieve a medio (15 kg) saltuariamente, lieve (10 kg) frequentemente, molto

spesso può eseguire lavori leggeri - di precisione e lavori medi, mai più

lavoro pesante, lavoro manuale rozzo e molto pesante.

Di rado può salire su scale a pioli, possibile stare in

equilibrio, possibile l'utilizzo delle due mani.”

Nella concreta evenienza

questo Tribunale ritiene corretta l'esigibilità stabilita dal medico fiduciario

e posta alla base della decisione avversata.

Il TCA non ignora gli

svariati certificati medici agli atti del dr. med. __________. Tuttavia, essi

non sono atti a sollevare dubbi - nemmeno lievi - circa la fedefacenza della

valutazione operata dal dr. med. __________, con espresso riguardo alla

situazione clinica dell'assicurato, che è stata attentamente e dettagliatamente

vagliata dal precitato medico fiduciario, come pure dell'esigibilità posta dal

medesimo specialista e della capacità lavorativa residua in attività adeguate. D'altra

parte la valutazione dello specialista curante non apporta nuovi elementi

oggettivi ignorati dal medico fiduciario e neppure si esprime sull’esigibilità

posta dal medico __________ rispettivamente sulla capacità lavorativa residua

in attività adeguate.

Va peraltro rilevato che gli impedimenti funzionali che presenta l’insorgente

sono quelli che si riscontrano, usualmente, in assicurati che hanno subito

danni alle spalle: in sostanza, si tratta dell'impossibilità di sollevare,

rispettivamente, trasportare pesi anche solo relativamente importanti nonché

d'ingaggiare l'arto superiore interessato in mansioni da eseguire al di sopra dell'orizzontale

(cfr., fra le tante, STCA 35.2018.52 del 12 novembre 2018, consid. 2.4.3, STCA

35.2018.38

del 10 ottobre 2018, consid. 2.5, STCA 35.2017.109 del 13 giugno

2018, consid. 2.3.5, STCA 35.2017.37 del 23 novembre 2017, consid. 2.6, STCA

35.2017.2

del 2 ottobre 2017, consid. 2.6; STCA 35.1998.63 del 23 novembre 1998

e 35.1998.117 del 29 luglio 1999, confermata dal TF con pronunzia U 296/99 del

3.

gennaio 2000; STCA 35.2018.52 del 12 novembre 2018, consid. 2.4.3, STCA

35.2020.72

dell’8 marzo 2021, consid. 2.4.4; STCA 35.2021.44 del 16 agosto 2021

consid. 2.6).

L'esigibilità indicata dal

medico fiduciario risulta inoltre plausibile alla luce dei precedenti

giurisprudenziali, riguardanti assicurati che accusavano limitazioni

nell'utilizzo degli arti superiori (cfr., tra le tante, la STCA 35.2016.89 del

13.

febbraio 2017 consid. 2.9 e i numerosi rinvii giurisprudenziali ivi citati;

la STCA 35.2020.72 dell’8 marzo 2021 consid. 2.4.4 e i numerosi rinvii

giurisprudenziali ivi citati; le STCA 35.2021.5 del 18 maggio 2021 consid.

2.3.4; STCA 35.2021.44 del 16 agosto 2021 consid. 2.6 e STCA 35.2021.9 del 20

settembre 2021, consid. 2.3.3).

Sempre in merito ai

precedenti giurisprudenziali, riguardanti assicurati che accusavano limitazioni

nell'utilizzo degli arti superiori, giova qui ricordare la STCA 35.2017.37 del

23.

novembre 2017 (che è stata confermata dall’Alta Corte con STF 8C_32/2018 del

7.

gennaio 2019), in particolare il consid. 2.6 nel quale il TCA ha rilevato

quanto segue:

" (…) Ad

esempio, in una pronunzia inedita del 12 novembre 1996, l’allora TFA (dal 1°

gennaio 2007: TF) ha, ad esempio, ritenuto realistica la possibilità di mettere

a frutto la restante capacità lavorativa in attività cosiddette sostitutive,

trattandosi di un assicurato cinquantacinquenne che - a causa dei postumi

infortunistici interessanti, in particolare, la spalla destra - era impedito

nel sollevare pesi superiori ai 10 kg lungo tutto l'asse corporeo. La mobilità

era ridotta di 2/3, certi movimenti non erano più possibili, come ad esempio,

il sollevamento del braccio oltre i 60°, di modo che il braccio destro poteva

unicamente servire come aiuto per il braccio adominante.

In una sentenza 35.1997.23 dell'11 settembre 2000 - integralmente

confermata dal TFA con sentenza U 449/00 dell'8 maggio 2002 - questo Tribunale

ha riconosciuto come reintegrabile nel mondo del lavoro, un'assicurata che,

secondo l'avviso dei medici, presentava una mano sinistra infortunata

praticamente inutilizzabile, fatta eccezione per delle prese a tre dita senza

forza.

Il TFA è pervenuto alla medesima conclusione in una sentenza U 240/99 del 7 agosto 2001, parzialmente pubblicata in RAMI 2001 U 439, p.

347ss., concernente un assicurato che, a causa dei disturbi e dei deficit

funzionali all'estremità superiore destra, è stato dichiarato in grado di

svolgere lavori manuali molto leggeri, che non richiedono l'impiego di forza

con la mano destra, e il sollevamento di pesi superiori ai 2 kg (e pertanto

ritenuto praticamente monco di una mano).

In una sentenza 35.2002.88 del 14 aprile 2003, cresciuta

incontestata in giudicato, questa Corte ha giudicato completamente abile in

attività leggere dal profilo dell'impegno fisico, comportanti in prevalenza dei

compiti di sorveglianza, un assicurato che, a causa di un, citiamo:

"importante deficit funzionale e ipotrofia muscolare all'emicinto

scapolare destro. Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il gomito

flesso, rotazione interna solo fino all'altezza del trocantere. Ipersensibilità

nella regione del deltoide in corrispondenza del territorio di innervazione del

nervo ascellare", il medico di fiducia dell'assicuratore aveva ritenuto,

citiamo: "… limitato nelle attività lavorative che richiedono l'ingaggio

dell'arto superiore destro al di sopra della vita, scostato dal tronco, così

come nei movimenti di rotazione. Limitato l'uso di utensili, rispettivamente,

macchinari vibranti e contundenti. Trasporto di pesi possibile solo con il

braccio pendente, sollevamento di pesi solo al massimo fino al di sotto della

vita, tenendo l'arto superiore destro accostato al tronco." (cfr. STCA

succitata, consid. 2.6.).

Con un giudizio I 27/06 e U 18/06 del 24 agosto 2006, consid.

5.2.3, il TFA ha considerato in grado di svolgere a tempo pieno semplici

mansioni di sorveglianza, rispettivamente, di controllo, così come lavori in un

chiosco nonché attività ausiliarie nel campo della gastronomia o in un

magazzino, un assicurato, nato nel 1948, che soffriva di dolori cronici alla

spalla destra con irradiazione al braccio destro, di un’importante rottura

della cuffia dei rotatori a destra (con rottura completa del tendine dei

muscoli sovra- e infraspinato, rottura parziale del tendine sottoscapolare e

lussazione del tendine del bicipite), di un’artrosi dell’articolazione

acromio-claveare e di una persistente pseudoparalisi del braccio destro

(diagnosi differenziale: spalla congelata post-traumatica).

Anche nella STFA U 200/02 del 20 maggio 2003 consid. 2.2,

riguardante un’assicurata, la quale, a causa di un infortunio professionale

alla mano sinistra adominante, aveva subito l’amputazione del pollice,

dell’indice e del medio, come pure una frattura pluriframmentaria della falange

basale con instabilità a livello delle articolazioni interfalangee

dell’anulare, divenendo praticamente monca di una mano, l’Alta Corte ha ammesso

una piena capacità lavorativa dal profilo ortopedico.

In una sentenza 8C_260/2011 del 25 luglio 2011, il TF ha

dichiarato in grado di svolgere a tempo pieno attività lavorative leggere non

bimanuali, un assicurato che presentava una paralisi, da parziale a completa,

della muscolatura della spalla e del braccio destro dominante.

Ad un’analoga conclusione è giunta l’Alta Corte in un’altra

sentenza 8C_311/2015 del 22 gennaio 2016, concernente un assicurato, il quale,

per evitare di cadere mentre era intento a scaricare un camion, si era

attaccato con il braccio destro alla sponda dello stesso, avvertendo immediatamente

forti dolori all’arto superiore in questione.

In una sentenza 35.2013.74 dell’8 settembre 2014, il TCA ha

confermato la decisione con la quale un falegname, che ha subìto l’amputazione

dell’avambraccio destro (dominante) nell’utilizzare una sega circolare, è stato

ritenuto totalmente abile in attività leggere dal profilo del

sollevamento/trasporto di pesi e della manipolazione di attrezzi (anche di

precisione), che non richiedono l’utilizzo di entrambi gli arti superiori.

Vedi, infine, anche la sentenza di questa Corte 35.2014.57 del 4

maggio 2015, confermata con STF 8C_396/2015 del 17 settembre 2015, nella quale,

nonostante l’infortunio alla spalla sinistra, un assicurato è stato ritenuto

inabile in maniera praticamente completa nel lavoro di smontaggio delle

carcasse per il recupero dei pezzi di ricambio, ma in grado di svolgere, a

tempo pieno, un’attività lavorativa leggera.

In una sentenza 35.2016.43 del 22 settembre 2016 questo Tribunale

ha ritenuto accertato che, nonostante il danno alla salute infortunistico,

l'assicurato (di professione "tassametrista-impiegato-operaio", che -

mentre usciva dalla doccia al proprio domicilio - era caduto, riportando un

trauma distorsivo alla spalla destra con lesione transumorale della cuffia

rotatoria a livello di sovraspinato e nella porzione craniale del

sottoscapolare e, successivamente - mentre andava a prendere l'automobile al

proprio domicilio - è scivolato sul ghiaccio, cadendo in avanti con ricezione

su entrambi i polsi e dolori di contraccolpo ad entrambe le spalle e riportando

una re-rerottura della cuffia dei rotatori della spalla sinistra e una rottura

della cuffia dei rotatori della spalla destra) era in grado di svolgere a tempo

pieno e con un rendimento completo, un’attività lavorativa compatibile con le

limitazioni derivanti dal danno alla salute infortunistico subito alle spalle.

In una sentenza 35.2015.131 del 21 novembre 2016 questo Tribunale

ha ritenuto accertato che, nonostante il danno alla salute infortunistico,

l'assicurato (di professione "autista" con qualifica di

"impiegato-operaio", che - mentre stava caricando il camion - era

caduto dalla rampa di carico, riportando una frattura del capitello radiale

sinistro tipo Mason II e una frattura composta dello spigolo esterno del

processo coronoideo dell'ulna) era in grado di svolgere a tempo pieno e con un

rendimento completo, un’attività lavorativa compatibile con le limitazioni

derivanti dal danno alla salute infortunistico subito al gomito sinistro

(adominante).

In una sentenza 35.2016.89 del 13 febbraio 2017 questo Tribunale

ha ritenuto accertato che, nonostante il danno alla salute infortunistico,

l'assicurato (di professione "muratore" che, a causa di un infortunio

professionale con una sega circolare, aveva subito un intervento di amputazione

trans-P2 del IV dito a destra) era in grado di svolgere a tempo pieno e con un

rendimento completo, un'attività lavorativa compatibile con le limitazioni

derivanti dal danno alla salute infortunistico alla mano destra (dominante), e,

quindi, un lavoro leggero dal profilo del sollevamento/trasporto di pesi e

della manipolazione di attrezzi (anche di precisione) che non richiede

un'ottima presa della mano destra e sinistra nel contempo rispettivamente

un'ottima agilità di ambedue le mani contemporaneamente.

In una sentenza 35.2016.103 del 23 marzo 2017 questo Tribunale ha

ritenuto accertato che, nonostante il danno alla salute infortunistico,

l'assicurato (di professione "parrucchiere" che, a causa di tre

infortuni non professionali, aveva riportato delle limitazioni al gomito

sinistro dominante), era in grado di svolgere a tempo pieno e con un rendimento

completo, un'attività lavorativa compatibile con le limitazioni derivanti dal

danno alla salute infortunistico (e più precisamente: prevalentemente impedito

nei movimenti ripetitivi di flesso-estensione e di pro-supinazione del gomito

sinistro specie se contro resistenza o con pesi superiori i kg. 2-3 e possibile

l'esecuzione ripetitiva di non più di 3-4 movimenti al minuto).

Infine, in una sentenza 35.2017.10 del 22 giugno 2017, il TCA ha

giudicato completamente abile al lavoro in attività sostitutive adeguate, un

assicurato che presentava uno stato dopo contusione del dorso della mano destra

con sviluppo di una malattia di Sudeck che aveva portato a esiti tragici in una

situazione paragonabile a un amputato del braccio destro.

Va inoltre rilevato che il concetto d’invalidità è riferito a un

mercato del lavoro equilibrato, nozione quest’ultima teorica e astratta

implicante, da una parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di

manodopera e, dall’altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da

offrire una gamma di posti di lavoro diversificati (cfr. DTF 110 V 273 e

Jean-Maurice Frésard/Margit Moser-Szeless, in Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, 2a edizione, n. 170 p. 899).

Il mercato del lavoro accessibile ai lavoratori non qualificati è

in generale limitato a dei lavori di manodopera o ad altre attività fisiche

(RCC 1989 p. 331 consid. 4a). Tuttavia, nell'industria e nell'artigianato, le

attività fisicamente pesanti vengono eseguite sempre più spesso tramite delle

macchine, motivo per cui aumentano le attività di controllo e sorveglianza che

possono essere svolte da personale non qualificato o semi qualificato (SVR 2002

UV Nr. 15 p. 49 consid. 3b; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; STF 8C_709/2008 del 3

aprile 2009 consid. 2.3.).

In una sentenza 8C_971/2008 del 23 marzo 2009, l’Alta Corte ha

ribadito che anche per gli assicurati funzionalmente monchi di un braccio,

esiste un mercato del lavoro sufficientemente ampio: (…).

Questa giurisprudenza è stata ulteriormente confermata con la STF

8C_451/2016 del 17 ottobre 2016 consid. 5.1, pubblicata in SVR 2017 Nr. 20

consid. 5.1, in cui l’Alta Corte ha ribadito che sul mercato equilibrato del

lavoro vi sono possibilità d’occupazione sufficientemente realistiche per persone

che vanno ritenute funzionalmente monche di un braccio e che inoltre possono

ancora eseguire soltanto dei lavori leggeri (cfr., fra le tante, STCA 35.2017.2

del 2 ottobre 2017, consid. 2.6).” (cfr. STCA 35.2020.72 dell’8 marzo 2021,

consid. 2.4.4; STCA 35.2021.4 del 26 luglio 2021, consid. 2.5.3; STCA

35.2021.44

del 16 agosto 2021, consid. 2.6; STCA 35.2021.9 del 20 settembre

2021, consid. 2.3.3).”

In conclusione, il TCA non

ha quindi motivo di scostarsi dalle considerazioni espresse dal medico fiduciario,

che ha proceduto ad una visita personale accurata dell'assicurato, è

specialista della materia che qui ci occupa e vanta pure un’ampia esperienza in

materia di medicina assicurativa.

Alla luce di quanto appena esposto, richiamato inoltre l'obbligo che incombe

all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per

ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla

salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi

citati; RIEMER-KAFKA, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg.

57, 551 e 572; LANDOLT, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz.

Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e

sentenze ivi citate; cfr. anche MEYER BLASER, Rechtsprechung des Bundesgerichts

zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato, secondo il grado

della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle

assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti), che RI

1.

è in grado di svolgere un’attività lavorativa adeguata (ovvero rispettosa dei

limiti indicati dal medico __________, dr. med. __________) a tempo pieno e con

un rendimento completo, compatibile con le limitazioni derivanti dal danno alla

salute infortunistico.

Da ultimo, il TCA non ignora che il ricorrente al momento della decisione su

opposizione avversata era già da quale mese 60enne. In proposito, è utile

segnalare che, in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni

(diversa è la situazione in materia di assicurazione per l’invalidità), qualora

l’età costituisca la causa essenziale che impedisce all’insorgente di mettere a

frutto la sua restante capacità lavorativa in attività medicalmente adeguate,

l’art. 28 cpv. 4 OAINF (cfr. consid. 2.4) dispone che per la valutazione del

grado d’invalidità sono determinanti i redditi che potrebbe conseguire un

assicurato di mezza età (l’età media si situa intorno ai 42 o tra i 40 e i 45

anni – cfr. DTF 122 V 418 consid. 1b, 426 consid. 2), portatore dei medesimi

postumi infortunistici. In virtù della norma in questione, si deve fare

astrazione dal fattore età non soltanto per la fissazione del reddito da

invalido, ma anche per stabilire il reddito da valido (DTF 114 V 310 consid. 2;

consid. 7b/aa non pubblicato della sentenza DTF 122 V 426; cfr., per un caso

riguardante un assicurato, al momento della decisione su opposizione impugnata,

da poco 57enne, STCA 35.2018.114 del 18 marzo 2019, consid. 2.3.3; per un caso

riguardante un assicurato, al momento della decisione su opposizione impugnata,

da poco 64enne, STCA 35.2018.52 del 12 novembre 2018, consid. 2.3.3; cfr. per

un caso riguardante un assicurato, al momento della decisione su opposizione

impugnata, era quasi 57enne, STCA 35.2020.72 dell’8 marzo 2021, consid. 2.4.4; per

un caso riguardante un assicurato, al momento della decisione su opposizione

impugnata, da qualche mese 66enne, STCA 35.2021.9 del 20 settembre 2021,

consid. 2.3.3).

2.5

Si tratta ora di valutare le

conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.

Preliminarmente va

ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato

il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222;

cfr., pure, STF del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3

febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18

ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr.

11.

e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STF

del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

Nel caso di specie sono quindi determinanti, come correttamente ritenuto

dall’amministrazione, i dati del 2021, essendo stato ritenuto lo stato

di salute stabilizzato a partire dal 1° aprile 2021 (cfr. consid. 2.3.3).

2.6

Per quanto concerne il reddito

da valido, secondo l’assicuratore infortuni resistente, nella decisione

avversata, senza il danno alla salute infortunistico, RI 1, nel 2021, avrebbe

realizzato un guadagno annuo lordo di fr. 72'186.-, determinato in base alla

TA1 2018, settore costruzioni ramo 41-43, attività semplici e ripetitive,

livello 1, uomini, aggiornato al 2021, visto che l’assicurato è stato

licenziato per il 30 novembre 2019 per calo di lavoro (doc. 171, pag. 2 e doc.

187, pag. 4).

Per costante giurisprudenza federale, se la persona assicurata era disoccupata

al momento in cui le è occorso l’infortunio oppure se nel periodo sino

all’inizio della rendita essa avrebbe perso il posto di lavoro anche senza

l’infortunio, il reddito da valido deve essere desunto dai dati della

rilevazione svizzera della struttura dei salari (RSS) (cfr., tra le tante, la

STF 8C_314/2019 del 10 settembre 2019 consid. 6.1 e riferimenti ivi citati; la

STF 8C_728/2016 del 21 dicembre 2016 consid. 3.1 in fine e riferimento ivi

citato e la STF 9C_501/2013 del 28 novembre 2013, consid. 4.2 in fine e 4.3.2 e

riferimenti ivi citati; in questo senso, si veda pure L. Grisanti, Nuove regole

per la valutazione dell’invalidità, in RtiD II-2006, p. 316; cfr., tra le

tante, la STCA 32.2019.24 del 28 gennaio 2020, consid. 2.6.1). Questa

giurisprudenza è stata confermata anche nella STF 8C_260/2020 del 2 luglio 2020

pubblicata in SVR 12/2020 IV n.71.

In caso di assicurati che

hanno perso il lavoro per motivi estranei all’invalidità va preso in

considerazione il salario statistico conseguibile nell'ultima professione

esercitata, rispettivamente conseguibile in funzione dei titoli di studio ed in

base all'esperienza professionale concreta e non il salario statistico

conseguibile in un'attività semplice e ripetitiva (cfr. STCA 32.2013.61 del 22

novembre 2013; STCA 32.2013.216 del 22 settembre 2014, STCA 32.2017.175 del 30

maggio 2018, STCA 35.2018.123 del 27 marzo 2019; STCA 35.2019.25 del 5

settembre 2019, consid. 2.6; STCA 35.2019.57 del 14 ottobre 2019, consid. 2.6).

Il TF ha stabilito che

vanno utilizzati i dati statistici più recenti disponibili al momento del

rilascio della decisione (cfr. DTF 143 V 295 consid. 4.1.7; STCA 35.2019.39 del

21.

ottobre 2019, consid. 2.8; STCA 32.2019.144 del 25 maggio 2020, consid.

2.12.1; STCA 32.2019.162 del 9 giugno 2020, consid. 2.9.1). Questa

giurisprudenza è stata confermata anche nella STF 8C_132/2020 del 18 giugno 2020

pubblicata in SVR 12/2020 IV n.70.

Dalle tavole processuali

emerge che il contratto di lavoro è stato sciolto per il 30 novembre 2019 per

motivi congiunturali (doc. 35, 153 e 165).

Conformemente alla citata

giurisprudenza, l’amministrazione ha pertanto stabilito correttamente il

reddito da valido dell’assicurato in base alla TA1 2018, settore costruzioni

ramo 41-43, attività semplici e ripetitive, livello di qualifica 1,

aggiornandolo al 2021.

L’importo di fr. 72'186.-,

così determinato e non contestato dal ricorrente, può senz’altro essere fatto

proprio da questa Corte.

Il "reddito da

valido" per il 2021 ammonta, quindi, a fr. 72'186.-.

2.7

Per quanto concerne il reddito

da invalido, secondo l’assicuratore infortuni resistente, nella decisione

avversata, con il danno alla salute infortunistico, RI 1, nel 2021, avrebbe

realizzato un guadagno annuo lordo di fr. 70'166.00.

Il salario “da invalido” è stato quantificato “tramite i dati pubblicati

dall'Ufficio federale di statistica, attraverso la propria pubblica-zione

“Rilevazione svizzera della struttura dei salari 2018”, aggiornata nominalmente

al 2021, indica che un uomo adibito ad attività semplici percepisce un salario

annuo medio di CHF 70'166.00 (TA1_tirage_skill_level_, livello 1, uomini,

totale, 41.7 h/sett.; rivalutazione nominale per il 2019: + 0.9%/per il 2020

come pure per il 2021: + 1.3%). Una deduzione sociale (DTF 126 V 75)

considerate le relativamente blande limitazioni, non è giustificata.” (doc.

171, pag. 2 e doc. 187, pag. 4).

L’importo di fr. 70'166.00 - desunto dalla TA1 2018, attività semplici e

ripetitive, livello di qualifica 1, uomini, riportato sulle 41.7 ore e

aggiornato al 2021 (e non contestato dal ricorrente) - può senz’altro essere

fatto proprio da questa Corte.

Su tale cifra la CO 1 non ha operato alcuna riduzione sociale nella decisione

avversata (doc. 171, pag. 2 e doc. 187, pag. 4).

Tenuto conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni

sociali nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione

(cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393 consid. 3.3), questa Corte ritiene che, non

operando alcuna deduzione sociale, l’CO 1 non abbia abusato del proprio potere

di apprezzamento. Del resto, anche questo aspetto non è contestato dal

ricorrente.

Il "reddito da

invalido" ammonta, quindi, per il 2021 a fr. 70’166.

2.8

Confrontando ora il reddito

da invalido di fr. 70'166.00 con il relativo reddito da valido di fr. 72'186,

si ottiene per il 2021 un grado d’invalidità del 3% ([72'186 - 70'166.00] x 100

: 72'186 = 2.79% arrotondato al 3% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF

130.

V 121).

Da ultimo, giova qui

ricordare che, per costante giurisprudenza, l’assicurazione per l’invalidità

non è vincolata alla valutazione dell’invalidità dell’assicurazione contro gli

infortuni e viceversa (cfr. STF 9C_529/2010 del 24 gennaio 2011; sentenza U 148/06 del 28 agosto 2007, consid. 6, pubblicata in DTF 133 V 549, consid. 6;

STF 9C_594/2016 del 18 novembre 2016, consid. 2.4; SVR 2016 UV Nr. 26 c. 2.2;

STF 9C_243/2017 del 2 giugno 2017, consid. 4.1; STF 9C_170/2017 dell'8 agosto

2017.

consid. 4.4; STF 9C_422/2017 del 18 maggio 2018 consid. 2.2; STCA

32.2015.160

del 5 ottobre 2016, consid. 2.6, STCA 32.2016.90 del 10 aprile

2017, consid. 2.2 e STCA 35.2017.35 del 30 agosto 2017, consid. 2.3; STCA

32.2017.60

del 19 febbraio 2018, consid. 2.4; STCA 32.2017.91 del 14 agosto 2018,

consid. 2.4; STCA 32.2018.106 del 13 dicembre 2018, consid. 2.3; STCA

35.2018.76

del 4 marzo 2019, consid. 2.1; STCA 32.2018.158 del 30 luglio 2019,

consid. 2.6; STCA 32.2019.63 del 27 aprile 2010, consid. 2.9; STCA 35.2021.9

del 20 settembre 2021, consid. 2.8).

A proposito della deduzione sociale operata dall’UAI per attività leggere (cfr.

consid. 1.4), il TCA osserva che la più recente giurisprudenza federale ha

stabilito che il livello di qualifica 1 dei dati RSS comprende già tutta una

serie di attività leggere, che tengono conto di molte limitazioni. In altre

parole, possono essere considerate sotto il cappello delle limitazioni

funzionali solo circostanze che in un mercato equilibrato del lavoro devono

essere considerate come eccezionali. Negli altri casi non viene applicata

nessuna deduzione a questo titolo neppure se la capacità lavorativa è totale in

attività adeguate e non si pone dunque il problema di un’indebita doppia

deduzione (sentenze 8C_495/2019 dell'11 dicembre 2019 consid. 4.2.2 con riferimento

e 8C_82/2019 del 19 settembre 2019 consid. 6.3.2; 8C_730/2019 del 10 giugno

2020.

consid. 4.4.4; 8C_765/2019 del 10 giugno 2020 consid. 5.4.4; 8C_9/2020 del

10.

giugno 2020 consid. 4.4.4; in questo senso, si veda pure Ares Bernasconi,

8C_9/2020 du 10 juin 2020 - Abattement sur le revenu d’invalide selon l’ATF 126 V 75”, in SZS/RSAS 1/2021 n. 49; STCA 35.2021.44 del 16 agosto 2021,

consid. 2.9.1).

A ragione dunque l'CO 1 non ha riconosciuto il diritto ad una rendita LAINF,

non raggiungendo il grado d’invalidità la soglia pensionabile del 10%. La

decisione dell'CO 1 che nega il diritto a una rendita d’invalidità va, di

conseguenza, confermata.

2.9

Diritto a un'indennità

per menomazione all’integrità?

2.9.1

Secondo l'art. 24 cpv. 1

LAINF, l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in seguito

all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità

fisica o mentale.

Tale indennità è assegnata

in forma di prestazione in capitale.

Essa non deve superare

l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed

è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il Consiglio federale

emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1

e 2 LAINF).

2.9.2

L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce

i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una

menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà

tutta la vita almeno con identica gravità e importante se l'integrità fisica o

mentale è alterata in modo evidente o grave.

In questa valutazione

dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle

circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la

gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici

senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto

privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p.

42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).

La parte della riparazione

del torto morale contemplata dagli

artt. 24ss. LAINF è,

dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il

pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr.

GHÈLEW/RAMELET/RITTER, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, Losanna

1992, p. 121).

2.9.3

Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF,

l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3

dell'OAINF.

Una tabella elenca una

serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo,

corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno

assicurato.

Questa tabella -

riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr.

RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48

p. 235 consid. 2a e

sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso

normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le menomazioni

extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per

menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).

La perdita totale dell'uso

di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita

parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna

indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al

5% (cifra 2 dell'allegato).

Se più menomazioni

all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono

concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.

36.

cpv. 3 1a frase OAINF).

Si prende in

considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione

dell'integrità. È possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali,

ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4

OAINF).

Peggioramenti non

prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel caso in cui un

pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la

revisione dell'indennità per menomazione è, di principio, esclusa. Per contro,

l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno è peggiorato in una

misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss.

consid. 4b e dottrina ivi menzionata).

2.9.4

L’CO 1 ha allestito una serie

di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella

dell'ordinanza.

Semplici direttive di

natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il

giudice (cfr. STF I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STF

del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).

Tuttavia, nella misura in

cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di

trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3

all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157,

consid. 3a).

2.9.5

Nella concreta evenienza, dopo

aver sentito il parere del 20 gennaio 2021 del dr. med. __________, specialista

FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore, (redatto,

giova qui rilevare, dopo avere visitato personalmente l'assicurato ed averne

eseguito l'esame obiettivo), giusta il quale “Secondo la tabella 1.2 una

spalla mobile fino all'orizzontale è valutata 15%, avendo una flessione di 85°

e un'abduzione di 70° riteniamo congruo assegnare un valore maggiore, ossia del

16%: tale valore include anche il deficit di forza associato alla spalla

sinistra rispetto la controlaterale”, l’CO 1 ha riconosciuto

all’assicurato, con la decisione del 16 aprile 2021 (doc. 171) - confermata con

la decisione su opposizione del 21 maggio 2021 qui avversata (doc. 510), un’IMI

del 16%.

Il patrocinatore del ricorrente ha chiesto una rivalutazione del grado

dell’indennità per menomazione all’integrità fisica, consi-derato che i dolori

cronici lamentati dal suo assistito influiscono notevolmente sui movimenti

della spalla (cfr. doc. I).

Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA osserva che non ha motivo di scostarsi da

quanto deciso dall'CO 1. In effetti, a fronte di una questione squisitamente

medica, tenuto conto che, secondo la giurisprudenza federale, l'indennità per

menomazione dell'integrità si valuta sulla base di constatazioni mediche, ciò

che significa che l'ammontare dell'IMI non dipende dalle circostanze

particolari del caso concreto, bensì da un apprezzamento medico-teorico della

menomazione fisica o psichica, a prescindere da fattori soggettivi (DTF 115 V

147.

consid. 1, 113 V 121 consid. 4b e riferimenti ivi menzionati; RAMI 2000 U

362, p. 43; cfr., pure, STCA 35.2001.71 del 12 dicembre 2001, confermata dal TF

con pronunzia U 14/02 del 28 giugno 2002; cfr., altresì, FREI, Die

Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung,

Tesi Friborgo 1998, p. 40s.), questo Tribunale ritiene di poter validamente

fondare il proprio giudizio sulla valutazione enunciata dal dr. med. __________,

specialista che vanta un’ampia esperienza in materia di medicina assicurativa e

infortunistica.

Tanto più che la

valutazione dello specialista dell'CO 1 non è stata smentita da certificati

medico-specialistici neppure in sede ricorsuale, ma solo attraverso il parere

della rappresentante legale dell'assicurato che non trova fondamento in alcun

rapporto medico, tantomeno specialistico, e non può quindi essere condivisa dal

TCA. A questo riguardo si rileva che gli svariati certificati medici agli atti

(in particolare, quelli del dr. med. __________), non si esprimono in merito

alla valutazione dell’IMI operata dal medico __________.

A questo proposito occorre evidenziare che il principio inquisitorio che regge

la procedura davanti al Tribunale delle assicurazioni non è incondizionato, ma

trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di collaborare, quest'obbligo

non può tradursi in una mera contestazione della presa di posizione di

controparte senza addurre degli elementi oggettivi - segnatamente di natura

medica - a sostegno delle proprie argomentazioni (cfr. sul tema STCA 32.2017.70

del 9 novembre 2017, consid. 2.7 e rinvii ivi citati; STCA 32.2017.83 del 22

febbraio 2018, consid. 2.6; STCA 35.2018.114 del 18 marzo 2019, consid. 2.8.5 e

rinvii ivi citati; STCA 35.2020.72 dell’8 marzo 2021, consid. 2.5; STCA 35.2021.44

del 16 agosto 2021, consid. 2.10.5).

Stante quanto precede, in

sunto, il TCA non ha quindi motivo di scostarsi dalle convincenti e dettagliate

considerazioni espresse dal medico __________ nell’apprezzamento medico del 20

gennaio 2021 (doc. 152).

In conclusione, la decisione

su opposizione impugnata merita tutela anche nella misura in cui all’insorgente

è stata riconosciuta un'IMI del 16%, in presenza di una menomazione importante

dell’integrità fisica alla spalla sinistra.

2.10

Da ultimo, va qui ricordato

che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o

il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla

convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata

predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare

il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata

delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure STF 9C_632/2012

del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012). Un tale modo di

procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2

Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

Il TCA rinuncia quindi

all'assunzione di ulteriori prove (in parti-colare, ad una perizia che accerti

la natura dei dolori cronici di cui è affetto l’assicurato e la loro incidenza

sulla sua capacità di guadagno rispettivamente a “sottoporre la valutazione

del medico __________ al dott. __________ medesimo, affinché si esprima sulle

considerazioni mediche espresse”, come richiesto dal patrocinatore

dell’insorgente in sede di gravame, cfr. doc. I, rispettivamente il 24 agosto 2021,

cfr. doc. XIII), ritenendo la situazione sufficientemente chiarita.

L'incarto della CO 1 è

stato versato agli atti con la risposta di causa.

2.11

Sulla scorta delle

considerazioni che precedono il gravame deve dunque essere respinto e la decisione

su opposizione avversata confermata.

2.12

L’art. 61 lett. a LPGA, in

vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere

semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa

di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte

che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è

entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è

entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può

imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o

sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA

(Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al

tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del

21.

giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In concreto, il ricorso è

del 21 giugno 2021 per cui si applica la nuova disposizione legale. Trattandosi

di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha

previsto di prelevare le spese.

Sul tema cfr. anche STF

8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (cfr. STCA 35.2021.9 del 20 settembre 2021,

consid. 2.12).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti