35.2021.59
Operaio generico (disoccupato). Infortunio 2014. Ricaduta 2020. Spalla. Stabilizzazione e esigibilità confermate. Grado d'invalidità: 3%
8 novembre 2021Italiano54 min
preso atto anche del rapporto del 27 maggio 2021 relativo alla visita __________
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2021.59
PC/sc
Lugano
8 novembre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Paola Carcano, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 28 giugno 2021 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 28 maggio 2021 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato il __________ 1972,
di professione forestale-boscaiolo, disoccupato dal 1° marzo 2014 (con guadagno
intermedio, in quanto attivo su chiamata, presso l’Agenzia __________, in
qualità di operaio generico, dal 3 al 25 settembre 2014), e, perciò, assicurato
d’obbligo contro gli infortuni presso l'CO 1, in data 25 settembre 2014, verso
le 10.30 è, “caduto da 9.5 metri mentre lavoravo” vicino a __________,
nel Comune di __________, riportando un trauma contusivo della colonna
lombosacrale e del bacino con frattura del coccige e un trauma
contusivo-distorsivo alla spalla sinistra, con rottura parziale del
sovraspinato e un piccolo distacco labbrale antero-superiore, e la (doc. 4, 5,
6, 19, 32, 38, 41, 42, 43, 54,177, 187 e 189).
A causa del persistere dei dolori, l’assicurato si è sottoposto il 18 gennaio
2016 ad un intervento di “Artroscopia, ricostruzione della cuffia,
decompressione sottoacromiale e tenotomia del capo lungo del bicipite” ad
opera del dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e
traumatologia dell'apparato locomotore (doc. 83 e 177).
Sempre a causa della persistenza
dei dolori come pure delle difficoltà funzionali e di forza all’arto superiore
sinistro, RI 1 si è sottoposto a sedute di fisioterapia. In seguito, ha pure
sviluppato una capsulite retrattile.
L’istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
Nel frattempo, in data 22 ottobre 2015 l’assicurato ha inoltrato una richiesta
di prestazioni AI per adulti giustificata da soli postumi infortunistici (doc. 68).
A seguito della richiesta è stato sottoposto a svariati provvedimenti
integrativi.
Per tenere conto delle ripercussioni economiche del danno alla salute
infortunistico, con decisione formale datata 24 maggio 2018, l’CO 1 ha negato
all’assicurato una rendita LAINF (a fronte di un grado di invalidità del 4%)
mentre gli ha assegnato un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 5%
(doc. 243).
L’opposizione cautelare inoltrata il 22 giugno 2018 da RI 1, patrocinato dal
Servizio giuridico del __________ (doc. 252) è stata dichiarata irricevibile
con decisione su opposizione del 1° dicembre 2018 (doc. 264), confermata da
questa Corte con STCA 35.2018.108 del 20 febbraio 2019, cresciuta incontestata
in giudicato (doc. 287).
1.2. Nel mese di luglio 2020,
all’assicuratore LAINF è stata annunciata una ricaduta dell’infortunio del
settembre 2014, determinata da una recrudescenza dei dolori alla spalla
sinistra (doc. 295 e 305).
L’CO 1 ha assunto la
ricaduta e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
In seguito, l’assicurato ha pure sviluppato dei disturbi alla colonna
cervicale.
Preso atto della valutazione del 18 dicembre 2020 del dr. med. __________,
specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato
locomotore (doc. 328), il 22 dicembre 2020 l'CO 1 ha comunicato all’assicurato
la sospensione delle prestazioni (cura e indennità giornaliera) a decorrere dal
1° gennaio 2021, a fronte di uno stato di salute stabilizzato (doc. 336). Nella
medesima occasione l’CO 1 ha pure puntualizzato quanto segue: “Assumeremo tuttavia
Fatti
i costi dei controlli medici ancora necessari.” (doc. 336).
1.3. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso (in particolare, dopo avere preso atto anche
della valutazione della menomazione dell’integrità - di seguito: IMI - del 5
gennaio 2021 del precitato medico __________: doc. 335), con decisione del 3
febbraio 2021, l’CO 1, dopo avere puntualizzato che “I disturbi alla colonna
cervicale non sono da mettere in relazione causale almeno probabile con
l’infortunio da noi assicurato. Eventuali richieste di prestazioni per tali
affezioni sono da richiedere direttamente all’assicuratore competente
(malattia/invalidità)”, ha considerato l’assicurato abile al 100% (presenza
e rendimento) in attività adeguate per i soli postumi infortunistici,
rifiutando di concedergli una rendita LAINF (a fronte di un grado di invalidità
del 2.8%) e negandogli un ulteriore indennità per menomazione dell’integrità
(IMI), rispetto a quella già concessa a suo tempo, del 5% (doc. 353).
L’CO 1 ha considerato, nel
2021, un reddito da valido di Fr. 72'186.- (calcolato sulla base della TA1
2018, settore costruzioni ramo 41-43, attività semplici e ripetitive, livello
1, uomini) e un reddito da invalido di Fr. 70'166.- (determinato sulla base
della TA1 2018, attività semplici e ripetitive, livello 1, uomini, Fr.
67'766.67, aggiornato al 2021, senza applicare alcuna deduzione sociale, cfr.
doc. 353, pag. 1 e 2).
1.4. A seguito dell’opposizione
interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 357) e dopo avere
preso atto anche del rapporto del 27 maggio 2021 relativo alla visita __________
di chiusura del 17 maggio 2021 (doc. 375) e della valutazione dell’IMI del 17 maggio
2021 (doc. 373) del precitato medico __________, in data 28 maggio 2021,
l’amministrazione ha riconosciuto all’assicurato un’IMI supplementare del 10%
(IMI complessiva: 15%) e confermato, per il resto, il contenuto della sua prima
decisione (doc. 381).
1.5. Con tempestivo ricorso del 28
giugno 2021 RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha postulato che sia “riconosciuto
il diritto dell'assicurato RI 1 a percepire per l'infortunio del 25.09.2014
indennità giornaliere di CHF 119.35. Alla CO 1 è fatto ordine di calcolare
l'importo delle indennità giornaliere arretrate sulla base di questo importo
giornaliero e di versare all'assicurato la differenza a lui dovuta” (cfr.
doc. I, pag. 4, p.to 1.1) rispettivamente l’annullamento della decisione
impugnata e che “all'assicurato RI 1 sono fornite le prestazioni in
relazione all'infortunio del 25.09.2014 anche per il periodo successivo al
01.01.2021 fino al ripristino della piena capacità lavorativa o
all'assegnazione di una rendita di invalidità.” (cfr. doc. I, pag. 4, p.to
1.2).
Il patrocinatore del ricorrente contesta il calcolo delle indennità giornaliere
effettuato dall’CO 1, la stabilizzazione dello stato di salute al 31 dicembre
2020 e il reddito da invalido.
In particolare, rileva, tra l’altro, quanto segue:
" Il
ricorrente, come già evidenziato in sede di opposizione, anche con il presente
ricorso ribadisce che nel suo caso sicuramente dalla continuazione della cura
medica vi è da attendersi un sensibile miglioramento dello stato di salute.
Egli contesta dunque che, in concreto, possa essere già decisa la rendita di
invalidità essendo ancora in corso la cura medica relativa al danno alla salute
dovuto all'infortunio.
La CO 1, come risulta dalla decisione impugnata, ha interrotto il
versamento delle indennità giornaliere con effetto al 31.12.2020. Il ricorrente
però ha documentato che la sua incapacità al lavoro, quale conseguenza
dell'infortunio, e in particolare della ricaduta notificata e accettata nel
2020, è durata almeno fino al 27.05.2020, come risulta dai certificati medici
del curante dr. med. __________ (doc. B).
Il ricorrente ritiene pertanto che la CO 1 deve corrispondere a
suo favore le indennità giornaliere almeno fino a tale data.
(…).
Il ricorrente, nella sua opposizione del 03.03.2021, ha pure contestato il
salario da invalido considerato per il calcolo della rendita di invalidità a
suo favore.
La CO 1 non ha preso posizione su questa censura. Il ricorrente deve ribadire
che, a causa del danno alla salute e dei relativi postumi infortunistici, egli
non è certamente più in grado di conseguire un reddito nella misura
dell'importo indicato nella prima decisione della CO 1. Il discapito del
ricorrente, dovuto all'infortunio in oggetto, sicuramente superiore al 2.8% e
raggiunge con ogni evidenza il grado minimo affinché al medesimo possa essere
attribuita una rendita di invalidità per infortunio.
Il calcolo preciso del discapito economico e della relativa
rendita di invalidità potrà comunque essere effettuato solo dopo la fine delle
cure ancora in corso. Solo a quel momento si potrà stabilire quali sono le
limitazioni dovute all'infortunio, qual l'eventuale attività ancora esigibile e
a quanto ammonta il reddito che può essere conseguito in questa attività.
La decisione della CO 1 è prematura e come tale va pertanto
annullata.
In ogni caso, anche volendo valutare la presente fattispecie nel
merito, malgrado dalla continuazione della cura medica vi è da attendersi un
sensibile miglioramento dello stato di salute dell'assicurato, non potrà essere
ritenuta la capacità lavorativa indicata nella decisione impugnata e
soprattutto non potrà essere ritenuto il reddito da invalido che, come detto, è
manifestamente inferiore rispetto a quanto indicato dall'assicuratore
infortuni.” (doc. I, pag. 3 e 4)
A suffragio delle proprie argomentazioni l’avv. RA 1 ha versato agli atti quattro
certificati medici di inabilità lavorativa redatti dal dr. med. __________ (doc.B1-B4).
1.6. Nella risposta del 21 luglio
2021 (doc. III), l’CO 1 ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto. In particolare,
ha puntualizzato, tra l’altro, quanto segue:
" 11. Per
quanto riguarda l'ammontare l'indennità giornaliera il ricorso deve essere
dichiarato irricevibile in quanto tale punto esula dalla decisione su
opposizione.
12. In data 5.5.2021 l'Agenzia di __________ in 5.5.2021 ha
informato il patrocinatore in merito al calcolo da lei effettuato.” (doc. III,
pag. 3)
1.7. In data 2 agosto 2021 il TCA
ha intimato la risposta di causa alla patrocinatrice del ricorrente, assegnando
alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali nuovi mezzi di
prova (doc. VIII). L’CO 1 è rimasta silente, mentre l'avv. RA 1 ha comunicato il
24 agosto 2021 al TCA di non avere altri mezzi di prova da indicare (doc. IX). Il
doc. IX è stato inviato, per conoscenza, all’CO 1 (doc. X).
in diritto
Considerandi
in ordine
2.1
Preliminarmente, richiamata
la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui
l’incarto era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto
per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF
8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide
questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N.
043/2018 del 29 maggio 2018) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una
comunicazione dell’8 giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato
trattato dalla funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti
(in concreto, dall’avv. RA 2), senza che la giurista di lingua italiana figlia
del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata.
nel merito
2.2
Oggetto del contendere è la
questione di sapere se l’CO 1 era legittimato, oppure no, a negare una rendita
di invalidità. Sono parimenti oggetto di contestazione la stabilizzazione dello
stato di salute dell’assicurato al 30 dicembre 2020 e la valutazione medica
operata dall’amministrazione (capacità lavorativa residua del 100% con pieno
rendimento in attività adeguate ed esigibilità lavorativa fissata dal medico __________).
Non sono, invece, oggetto di contestazione l’assenza di un nesso di causalità
naturale tra i disturbi alla colonna cervicale di cui soffre l’assicurato e
l’infortunio del 25 settembre 2014, il reddito “da valido”, quantificato in fr.
72’186.- per il 2021, come pure l’IMI supplementare del 10% assegnata (IMI
complessiva: 15%).
Preliminarmente il TCA rileva che, dal momento che la decisione impugnata
delimita il litigio (cfr. STF 9C_636/2015 del 2 febbraio 2016, consid. 1 con
riferimenti), esula dalla presente procedura la domanda ricorsuale, giusta la
quale è “riconosciuto il diritto dell'assicurato RI 1 a percepire per
l'infortunio del 25.09.2014 indennità giornaliere di CHF 119.35. Alla CO 1 è
fatto ordine di calcolare l'importo delle indennità giornaliere arretrate sulla
base di questo importo giornaliero e di versare all'assicurato la differenza a
lui dovuta” (cfr. doc. I, pag. 4, p.to 1.1), sulla quale l'Istituto
assicuratore resistente non si è determinato con la decisione formale qui
impugnata. La relativa richiesta è, pertanto, irricevibile.
2.3
Condizioni di salute
infortunistiche stabilizzate al 31 dicembre 2020?
2.3.1
Giusta l'art. 10 LAINF,
l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr.
DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF,
l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a
seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità
giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si
estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione
di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Il diritto alle cure cessa
qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile
miglioramento della salute dell'assicurato (art. 19 cpv. 1 seconda frase
LAINF), un miglioramento insignificante non basta. Non vi è un sensibile
miglioramento delle condizioni di salute, se la misura terapeutica in questione
è in grado soltanto di alleviare momentaneamente dei dolori causati da uno
stato altrimenti stazionario. Se un miglioramento non è più possibile, la cura
termina e l’assicurato può pretendere una rendita d’invalidità (sempre che
presenti un’incapacità di guadagno del 10% almeno).
Una volta terminata la
cura medica, delle misure terapeutiche possono essere assunte soltanto alle
condizioni di cui all’art. 21 LAINF e soltanto se l’assicurato è stato posto al
beneficio di una rendita. Se ciò non è il caso, spetta all’assicurazione contro
le malattie prendere a proprio carico il trattamento (cfr. STF 8C_50/2018 del
20.
luglio 2018 e riferimenti ivi menzionati).
È utile precisare che,
secondo la giurisprudenza federale, occorre procedere a una valutazione
prospettica della questione della stabilizzazione, ponendosi al momento in cui
le prestazioni sono state interrotte (cfr. RAMI 2005 U 557 pag. 388; STF
8C_289/2018 del 15 marzo 2019 consid. 3.6.; STF 8C_651/2016 del 15 dicembre
2016.
consid. 4.1, 8C_184/2017 del 13 luglio 2017 consid. 2.2, 8C_303/2017 del 5
settembre 2017 consid. 6.3.1; STCA 35.2017.68 del 27 novembre 2017, consid.
2.3.3; STCA 35.2017.76 del 4 ottobre 2018, consid. 2.2.2; STCA 35.2018.114 del
18.
marzo 2019, consid. 2.2.2; STCA 35.2020.86 dell’8 marzo 2021, consid. 2.3.1;
STCA 35.2020.98 del 26 marzo 2021, consid. 2.3.1
2.3.2
Per costante giurisprudenza,
in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo
l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che
precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il
diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8
luglio 2003 consid. 2.1.1; U.
Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989,
p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg.
(= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte
federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza
8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale
federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la
propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze
dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il
più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali
rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi
che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU,
discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità
dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova
propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,
anche le certificazioni dei medici curanti.
Per quel che concerne il
valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui
temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle
censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena
conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto
medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr.
21.
p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, RAMI 1996 U 252, p.
191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per
decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la
sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo
contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È, infine, utile osservare
che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere
la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli
si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,
precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri
medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come
farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è
l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in
fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 35 consid. 4b).
Giova qui infine ricordare
un principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima Istanza, quello
secondo il quale le certificazioni del medico curante - anche se specialista
(cfr. STF U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di
prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo
paziente (cfr. STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; RAMI 2001 U 422, p. 113ss.
(= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R.
Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en
l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.). Il TF ha
affermato che in ragione della diversità dell’incarico assunto (a scopo di
trattamento anziché di perizia) in caso di lite non ci si può di regola fondare
sulla posizione del medico curante, anche se specialista (cfr. STF I 1102/06 del
31.
gennaio 2008; STF I 701/05 del 5 gennaio 2007 consid. 2; STCA 32.2020.88 del
31.
maggio 2021, consid. 2.5).
2.3.3
Con la decisione su
opposizione impugnata, sentito il parere del proprio medico __________, l’CO 1
ha dichiarato che, a contare dal 1° gennaio 2021, non vi erano più
provvedimenti terapeutici suscettibili di migliorare notevolmente le condizioni
di salute infortunistiche dell’insorgente e, pertanto, ha posto termine alle
prestazioni di corta durata.
Dalle tavole processuali
si evince che, a causa dell’infortunio del 25 settembre 2014, l'assicurato si è
sottoposto il 18 gennaio 2016 ad un intervento di “Artroscopia,
ricostruzione della cuffia, decompressione sottoacromiale e tenotomia del capo
lungo del bicipite” ad opera del dr. med. __________, specialista FMH in
chirurgia ortopedica e traumatologia dell'apparato locomotore (doc. 83 e 177).
Sempre a causa della persistenza dei dolori come pure delle difficoltà
funzionali e di forza all’arto superiore sinistro, RI 1 si è sottoposto a sedute
di fisioterapia. In seguito, ha pure sviluppato una capsulite retrattile.
A fine maggio 2020 l’assicurato ha avuto una ricaduta, determinata da una
recrudescenza dei dolori alla spalla sinistra e, in seguito, ha sviluppato pure
dei disturbi di carattere prettamente degenerativo alla colonna cervicale (cfr.
consid. 1.1, 1.2 e 2.2).
Inabile al lavoro al 100% dal 26 maggio 2020 (doc. 295-298), l’assicurato si è
sottoposto il 10 luglio 2020 ad una RM della colonna cervicale che ha messo in
evidenza “1. Piccoli bulging discali in C5-C6 e C6-C7 senza conflitti
radicolari 2. Rettilinizzazione della curva di lordosi cervicale” (doc.
306, pag. 2) e ad una artro-tac della spalla sinistra che ha evidenziato “Leggera
artrosi dell’articolazione acromio-clavicolare con leggero impingement
sotto-acromial. Non segni per una rottura della cuffia dei rotatori” (doc.
306, pag. 4). Il 16 luglio 2020 il dr. med. __________ ha attestato quanto
segue:
" (…) Il
paziente è stato sottoposto dal sottoscritto ad intervento di ricostruzione
della cuffia il 18-01-2016. Il paziente ripresenta una sintomatologia dolorosa
a livello della spalla sinistra ma sembra che la componente a livello cervicale
sia molto più influente e limitante. Tanto è che il paziente annuncia dei disturbi
anche per quanto riguarda la motricità del collo. Ho quindi indicato
l’esecuzione di un’artroTAC a livello della spalla che è risultata normale ed
una MRI a livello cervicale dove si nota un bulging C5-C6, C6-C7 ma non sembra
avere un carattere di radicolopatia. Vi è una importante rettilinizzazione
antalgica della colonna cervicale.” (doc. 305)
Il 18 agosto 2020 il dr.
med. __________, dopo avere posto la diagnosi permanente di “Sindrome
cervicovertebrale: discopatia C5-C6 e C6-C7” e la diagnosi di “esito da
intervento di ricostruzione della cuffia dei rotatori spalla sinistra 2016”,
ha attestato quanto segue:
" (…) I
dolori descritti dal paziente non mostrano una diretta correlazione con le
lesioni riscontrate alla RM e non hanno carattere radicolare. Si riscontra
sicuramente una miogelosi diffusa, forse in relazione al precedente intervento
alla spalla con postura alterata. La terapia resta conservativa con tecniche
mirate di allungamento e rilassamento muscolare. Non ritengo che terapie più
invasive possano aiutare. (…)” (doc. 317)
L’11 novembre 2020 il dr.
med. __________ ha attestato quanto segue:
" (…)
Riguarda la problematica legata alla spalla sinistra, stato dopo ricostruzione
della cuffia dei rotatori del 18.01.2016; l'evoluzione è stata favorevole ma la
spalla del paziente risulta limitata per quanto riguarda la sua funzione.
Malgrado l'ulteriore trattamento effettuato anche intensivo in
regime stazionario il paziente presenta un trofismo muscolare delicato. Il
paziente attualmente stava seguendo un programma AI per avere una qualifica in
ambito di custodia, manutenzione, purtroppo sembra abbia avuto ripetute volte
dei sovraccarichi imposti. Dal mio lato medico non posso che, in data odierna,
riconfermare la sua limitazione di tipo funzionale con il trofismo non adeguato
pur non trattandosi dell'arto superiore destro dominante.
Chiedo a questo punto, visto che il paziente ha dovuto per forze
maggiori e per dolori costanti a livello della spalla interrompere tale
programma chiedo che venga rivalutata la sua situazione ed eventualmente
effettuata una valutazione presso il __________ della vostra sede per meglio
stabilire quali sono le capacità funzionali e quindi le capacità lavorative del
paziente sopracitato.
Attualmente giudico che il paziente possa essere impiegato per dei
lavori leggeri nel senso che la limitazione dev'essere assoluta nel
lavoro al di sopra del piano orizzontale, pesi portati dalla cintura alle
spalle massimo 5kg, sotto la cintura 10-15kg e non oltre.
Questo permette al paziente di non andare incontro ad un peggioramento
della situazione che potrebbe ulteriormente richiedere delle cure mediche
future. (…)” (doc. 323; n.d.r.: il grassetto e il corsivo non sono della
redattrice)
Il 18 dicembre 2020 del
dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia
dell’apparato locomotore, ha attestato quanto segue:
" (…)
Diagnosi
Stato dopo trauma contusivo della colonna lombo-sacrale, del
bacino con frattura del coccige del 25.09.2014.
Stato dopo trauma spalla sinistra con rottura parziale del
sovraspinato spalla sinistra il 25.09.2014
con/su stato dopo artroscopia, acromio-plastica, tenotomia del
capo lungo del bicipite e resezione del sovraspinato il 18.01.2016.
Stato di sviluppo di una capsulite retrattile.
L'attività propria dell'assicurato non è più esigibile.
Esigibilità: per un'attività adatta nel mercato generale del lavoro,
l'assicurato è abile nella misura completa.
Sollevamento: pesi fino a 15 kg fino a livello del ginocchio, pesi
fino a 10 kg fino a livello dell'anca e fino a 5 kg fino a livello del petto.
Attività sopra il livello orizzontale non più esigibile.
Attività ripetitive e anche attività in cui l'assicurato deve
appoggiarsi spesso, come salire le scale, su ponteggi sono escluse da questo
profilo. (…)” (doc. 328)
Alla luce di quanto emerge
dalla documentazione medica a disposizione anzidetta - in particolare, da
quanto attestato il 18 agosto 2020 il dr. med. __________ (doc. 317 “La
terapia resta conservativa con tecniche mirate di allungamento e rilassamento
muscolare. Non ritengo che terapie più invasive possano aiutare.”), l’11
novembre 2020 il dr. med. __________ (doc. 323) e il 18 dicembre 2020 dal dr.
med. __________ in merito all’esigibilità lavorativa) -, ribadito che, secondo
la giurisprudenza federale, la questione della stabilizzazione va valutata in
maniera prospettica, ponendosi al momento in cui le prestazioni sono state
interrotte (dunque, in casu, nel mese di gennaio 2021), occorre ritenere
dimostrato che al momento in cui l’amministrazione ha posto termine alle
prestazioni di corta durata, non vi erano più misure terapeutiche atte, con
verosimiglianza preponderante, a migliorare notevolmente le condizioni di
salute infortunistiche dell’insorgente.
Questa Corte condivide la
conclusione dell’Istituto assicuratore secondo cui, in data 1° gennaio 2021, lo
stato di salute infortunistico era stabilizzato ai sensi dell’art. 19 cpv. 1
LAINF e della relativa giurisprudenza. A quel momento, infatti, l’assicurato
presentava una piena capacità lavorativa in attività sostitutive adeguate
(aspetto quest’ultimo che verrà meglio definito nei considerandi che seguono).
La circostanza che l’insorgente denunciasse ancora disturbi alla spalla,
rispettivamente necessitasse di misure conservative (fisioterapia e/o
infiltrazioni) volte a evitare un loro aggravamento è irrilevante. Decisivo ai
fini del giudizio è soltanto che a quel momento lo stato della spalla non
poteva più essere sensibilmente migliorato grazie ad ulteriori terapie.
In conclusione il TCA non
ritiene dunque dimostrato, con il grado di verosimiglianza richiesto dalla
giurisprudenza federale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti), che al
momento in cui l’amministrazione ha posto termine alle prestazioni di corta
durata, vi fossero ancora delle misure terapeutiche suscettibili di migliorare
sensibilmente le condizioni di salute infortunistiche dell’insorgente.
Alla luce delle
considerazioni che precedono, le censure ricorsuali volte a criticare l’operato
dell’amministrazione per avere chiuso il caso al 31 dicembre 2020 vengono
respinte.
La decisione su
opposizione impugnata nella misura in cui sancisce che al 1° gennaio 2021, lo
stato di salute infortunistico era stabilizzato ai sensi dell’art. 19 cpv. 1
LAINF va dunque confermata.
2.4
Diritto a una rendita
d’invalidità?
2.4.1
Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF,
l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito
d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1
LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TF, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572 ss., ha
rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv.
1.
LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase
LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti
di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16
LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che
l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di
provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella
sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che
anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità
dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2
seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la
nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza
relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e
invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito
all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda pure
la DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma
gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1.
il danno alla salute
fisica o psichica (fattore medico)
2.
la diminuzione della
capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e
l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato
(fattore causale).
Nell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,
naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.4.2
L'invalidità, concetto
essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di
guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché
l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un
danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente
adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire
una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un
esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate
funzioni.
Il medico indicherà per
prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando
quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente
il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella
professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi
aspetti, STF I 871/02 del 20 aprile 2004 e STF I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità, proprio
perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che
l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in
un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
I due redditi da porre a
raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su
solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale
ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione
dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione
medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,
sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TF ha avuto modo di
confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro
stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire
pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua
capacità lavorativa (STF U 25/94 del 30 giugno 1994).
La perdita di guadagno
effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -
le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in
generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si
avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività
ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al
massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una
prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.
consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti
l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente
capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del
lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile
dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua
capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I. Termine: reddito da
invalido
La misura dell'attività
che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del
danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le
attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza,
per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che
non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione
professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,
rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse
vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o
non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la
possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità
di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro
ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,
cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI
1994.
U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STF del 30 giugno 1994 succitata).
Specifica
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art.
28.
cpv. 4 OAINF:
" Se a causa
della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo
l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente
dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado
d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima
di un danno alla salute della stessa gravità."
II. Termine: reddito
conseguibile senza invalidità
Nel determinare il reddito
conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla
situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura
partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta
sostanzialmente stabile (cfr. STF del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci
si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche
rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze
ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,
consid. 5b; 4a, b).
Il grado di invalidità
corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico
conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da
invalido.
2.4.3
Per chiarire la questione
riguardante l'esigibilità lavorativa, l'Istituto assicuratore ha fatto capo
alla valutazione del 18 dicembre 2020 del dr. med. __________, specialista FMH
in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore, il quale ha
attestato quanto segue:
" (…)
Diagnosi
Stato dopo trauma contusivo della colonna lombo-sacrale, del
bacino con frattura del coccige del 25.09.2014.
Stato dopo trauma spalla sinistra con rottura parziale del
sovraspinato spalla sinistra il 25.09.2014 con/su stato dopo artroscopia,
acromio-plastica, tenotomia del capo lungo del bicipite e resezione del
sovraspinto il 18.01.2016.
Stato di sviluppo di una capsulite retrattile.
L'attività propria dell'assicurato non è più esigibile.
Esigibilità: per un'attività adatta nel mercato generale del lavoro,
l'assicurato è abile nella misura completa.
Sollevamento: pesi fino a 15 kg fino a livello del ginocchio, pesi
fino a 10 kg fino a livello dell'anca e fino a 5 kg fino a livello del petto.
Attività sopra il livello orizzontale non più esigibile.
Attività ripetitive e anche attività in cui l'assicurato deve
appoggiarsi spesso, come salire le scale, su ponteggi sono escluse da questo
profilo. (…)” (doc. 328)
L’CO 1 ha fatto capo pure
alla valutazione l'Istituto assicuratore ha fatto capo alla valutazione del
medesimo medico fiduciario risultante dal rapporto del 27 maggio 2021 relativo
alla visita __________ di chiusura del 17 maggio 2021 avvenuta in procedura di
opposizione (doc. 375), secondo il quale:
" (…)
Diagnosi
Stato dopo trauma contusivo della colonna lombosacrale e del
bacino con frattura del coccige del 25.09.2014.
Stato dopo trauma spalla destra (recte: sinistra) con rottura
parziale del sovraspinato il 25.09.2014.
Stato dopo artroscopia, acromion-plastica, tenotomia del capo
lungo del bicipite e reinserzione del sovraspinato il 18.01.2016.
Stato dopo sviluppo di una capsulite retrattile con miglioramento
alla visita __________ del 21.03.2018.
(…).
Aspetti medico-assicurativi
La risonanza magnetica della colonna cervicale del 10.07.2020 evidenzia vari
segni degenerativi e nessun postumo infortunistico e nessun conflitto
radicolare che potrebbe spiegare la radicolopatia descritta dall'assicurato.
La colonna cervicale non è mai stata coinvolta nell'infortunio, il trattamento
va a carico del rispettivo assicuratore malattia. Nonostante l'auto-limitazione
dimostrata dall'assicurato, si rileva un peggioramento alla spalla sinistra
rispetto alla visita del 2018 che determina un cambiamento per l'indennità per
menomazione all'integrità, che viene allestita su documento separato.
Capacità lavorativa: l'attività propria dell'assicurato non è più esigibile.
Esigibilità del lavoro
Per un'attività adatta nel mercato generale del lavoro, l'assicurato è abile in
misura completa.
Sollevamento: pesi fino a 15 kg fino a livello del ginocchio, pesi fino a 10 kg
fino a livello dell'anca e fino a 5 kg fino a livello del petto.
Attività sopra il livello orizzontale: non è più esigibile.
Attività ripetitive e anche attività in cui l'assicurato deve appoggiarsi spesso,
come salire le scale, su ponteggi sono escluse da questo profilo. (…)”
Nella concreta evenienza questo Tribunale ritiene corretta l'esigibilità
stabilita dal medico fiduciario il 18 dicembre 2020, confermata il 17 maggio
2021, e posta alla base della decisione avversata.
Il TCA non ignora il
certificato medico dell’11 novembre 2020 il dr. med. __________ (doc. 323: “Attualmente
giudico che il paziente possa essere impiegato per dei lavori leggeri nel senso
che la limitazione dev'essere assoluta nel lavoro al di sopra del piano
orizzontale, pesi portati dalla cintura alle spalle massimo 5kg, sotto la
cintura 10-15kg e non oltre.”; n.d.r.: il grassetto e il corsivo
non sono della redattrice).”. Tuttavia, esso - oltre a essere antecedente alla
valutazione del 17 maggio 2021 con cui il medico fiduciario ha confermato la
precedente valutazione del 18 dicembre 2020 - non è atto a sollevare dubbi -
nemmeno lievi - circa la fedefacenza della valutazione operata dal dr. med. __________,
con espresso riguardo alla situazione clinica dell'assicurato, che è stata
attentamente e dettagliatamente vagliata dal precitato medico fiduciario, come
pure dell'esigibilità posta dal medesimo specialista e della capacità
lavorativa residua in attività adeguate. D’altra parte anche il medico __________
ha ritenuto inesigibile l’attività abituale e la valutazione dello specialista
curante (che, pur esprimendosi sulla esigibilità lavorativa dell’assicurato,
non specifica la sua capacità lavorativa residua) non apporta nuovi elementi
oggettivi ignorati dal medico fiduciario e, in ogni caso, tiene conto anche del
danno alla salute di carattere extra-infortunistico (sindrome cervicovertebrale,
con discopatia C5-C6 e C6-C7), di cui è affetto l’assicurato. Parimenti dicasi
per i - generici e stringati - certificati medici di inabilità lavorativa
redatti dal dr. med. __________ e versati agli atti in questa sede dall’avv. RA
1.
(doc.B1-B4).
Va comunque rilevato che la circostanza che tra la valutazione dell’esigibilità
lavorativa eseguita dal medico fiduciario dell'CO 1 e quella effettuata dallo
specialista curante vi siano alcune differenze riguardanti la natura e
l’importanza dei limiti funzionali (in particolare, circa l’entità dei pesi che
l’assicurato è ancora in grado di sollevare), sarebbe in ogni caso irrilevante.
In effetti, il concetto d’invalidità è riferito a un mercato del lavoro
equilibrato e, quindi, ad un mercato del lavoro strutturato in modo tale da
offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Inoltre gli impedimenti
ritenuti dal medico di fiducia - ovvero l’impossibilità di eseguire lavori
pesanti e/o al di sopra del piano orizzontale, pesi portati dalla cintura alle
spalle massimo 5kg, sotto la cintura 10-15kg e non oltre -, non sono tali da
poter sostenere che ci si troverebbe confrontati a una costellazione
particolarmente sfavorevole ai fini reintegrativi. Difatti, la giurisprudenza
federale ha, in maniera costante, già avuto modo di stabilire che nel mercato
occupazionale aperto a personale non qualificato o semi qualificato, vi è una
sufficiente offerta di occupazioni, in particolare nell'industria, in cui
possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano
aggravi fisici, che consentono il cambiamento frequente di posizione e che non
richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di
reintegrazione professionale (cfr., tra le altre, STF 8C_563/2012 del 23 agosto
2012.
consid. 3.3, che ha interamente confermato la STCA 35.2012.17 del 18
giugno 2012; 9C_635/2007 del 21 agosto 2008 consid. 3.3 e 9C_10/2007 del 26
marzo 2008 consid. 4.6.3).
Secondo la giurisprudenza,
se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete,
all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze
esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di
fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, va
rilevato che il TF ha in particolare ritenuto corretto il rinvio ad attività
nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio,
compiti di controllo e sorveglianza che non comportano aggravi fisici, che
consentono il cambiamento frequente di posizione e che non richiedono
necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale
(per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di confezione prodotti, di
controllo ecc.; cfr. la già citata STF 8C_563/2012 del 23 agosto 2012, consid.
3.3
con riferimenti). Si può, quindi, senz'altro ipotizzare - senza far
riferimento alla difficoltà concreta di reperimento di posti di lavoro dovuta
all’eccedenza della domanda, difficoltà che viene assicurata dall’assicurazione
contro la disoccupazione e non dall’assicurazione contro l’invalidità (DTF 110
V 276 consid. 4c; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b; P. OMLIN, Die Invalidität in
der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, pag. 83) - che il
ricorrente sia in grado di mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa
in attività professionali idonee (vedi, tra le altre, la STCA 35.2020.90 del 3
maggio 2021, consid. 2.7 e riferimenti).
In concreto questo
Tribunale ritiene che, anche nel caso di specie, nel mercato generale del
lavoro esistano delle occupazioni, essenzialmente di controllo e di
sorveglianza, che il ricorrente, nonostante i disturbi che lo interessano,
sarebbe in grado di esercitare tempo pieno (presenza e rendimento al 100%),
tenuto conto dei suoi limiti funzionali.
Del resto, gli impedimenti
funzionali che presenta l’insorgente, sono quelli che si riscontrano,
usualmente, in assicurati che hanno subito danni alle spalle: in sostanza, si
tratta dell'impossibilità di sollevare, rispettivamente, trasportare pesi anche
solo relativamente importanti nonché d'ingaggiare l'arto superiore interessato
in mansioni da eseguire al di sopra dell'orizzontale (cfr., fra le tante, STCA
35.2018.52
del 12 novembre 2018, consid. 2.4.3, STCA 35.2018.38 del 10 ottobre
2018, consid. 2.5, STCA 35.2017.109 del 13 giugno 2018, consid. 2.3.5, STCA
35.2017.37
del 23 novembre 2017, consid. 2.6, STCA 35.2017.2 del 2 ottobre
2017, consid. 2.6; STCA 35.1998.63 del 23 novembre 1998 e 35.1998.117 del 29
luglio 1999, confermata dal TF con pronunzia U 296/99 del 3 gennaio 2000; STCA
35.2018.52
del 12 novembre 2018, consid. 2.4.3, STCA 35.2020.72 dell’8 marzo
2021, consid. 2.4.4; STCA 35.2021.44 del 16 agosto 2021 consid. 2.6; STCA
35.2021.58
del 18 ottobre 2021 consid. 2.4.3).
L'esigibilità indicata dal
medico fiduciario risulta inoltre plausibile alla luce dei precedenti
giurisprudenziali, riguardanti assicurati che accusavano limitazioni
nell'utilizzo degli arti superiori (cfr., tra le tante, la STCA 35.2016.89 del
13.
febbraio 2017 consid. 2.9 e i numerosi rinvii giurisprudenziali ivi citati;
la STCA 35.2020.72 dell’8 marzo 2021 consid. 2.4.4 e i numerosi rinvii
giurisprudenziali ivi citati; le STCA 35.2021.5 del 18 maggio 2021 consid.
2.3.4; STCA 35.2021.44 del 16 agosto 2021 consid. 2.6; STCA 35.2021.9 del 20
settembre 2021, consid. 2.3.3 e STCA 35.2021.58 del 18 ottobre 2021 consid.
2.4.3).
Sempre in merito ai
precedenti giurisprudenziali, riguardanti assicurati che accusavano limitazioni
nell'utilizzo degli arti superiori, giova qui ricordare la STCA 35.2017.37 del
23.
novembre 2017 (che è stata confermata dall’Alta Corte con STF 8C_32/2018 del
7.
gennaio 2019), in particolare il consid. 2.6 nel quale il TCA ha rilevato
quanto segue:
" (…) Ad
esempio, in una pronunzia inedita del 12 novembre 1996, l’allora TFA (dal 1°
gennaio 2007: TF) ha, ad esempio, ritenuto realistica la possibilità di mettere
a frutto la restante capacità lavorativa in attività cosiddette sostitutive,
trattandosi di un assicurato cinquantacinquenne che - a causa dei postumi
infortunistici interessanti, in particolare, la spalla destra - era impedito
nel sollevare pesi superiori ai 10 kg lungo tutto l'asse corporeo. La mobilità
era ridotta di 2/3, certi movimenti non erano più possibili, come ad esempio,
il sollevamento del braccio oltre i 60°, di modo che il braccio destro poteva
unicamente servire come aiuto per il braccio adominante.
In una sentenza 35.1997.23 dell'11 settembre 2000 - integralmente
confermata dal TFA con sentenza U 449/00 dell'8 maggio 2002 - questo Tribunale
ha riconosciuto come reintegrabile nel mondo del lavoro, un'assicurata che,
secondo l'avviso dei medici, presentava una mano sinistra infortunata
praticamente inutilizzabile, fatta eccezione per delle prese a tre dita senza
forza.
Il TFA è pervenuto alla medesima conclusione in una sentenza U 240/99 del 7 agosto 2001, parzialmente pubblicata in RAMI 2001 U 439, p.
347ss., concernente un assicurato che, a causa dei disturbi e dei deficit
funzionali all'estremità superiore destra, è stato dichiarato in grado di
svolgere lavori manuali molto leggeri, che non richiedono l'impiego di forza
con la mano destra, e il sollevamento di pesi superiori ai 2 kg (e pertanto
ritenuto praticamente monco di una mano).
In una sentenza 35.2002.88 del 14 aprile 2003, cresciuta
incontestata in giudicato, questa Corte ha giudicato completamente abile in
attività leggere dal profilo dell'impegno fisico, comportanti in prevalenza dei
compiti di sorveglianza, un assicurato che, a causa di un, citiamo:
"importante deficit funzionale e ipotrofia muscolare all'emicinto
scapolare destro. Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il gomito
flesso, rotazione interna solo fino all'altezza del trocantere. Ipersensibilità
nella regione del deltoide in corrispondenza del territorio di innervazione del
nervo ascellare", il medico di fiducia dell'assicuratore aveva ritenuto,
citiamo: "… limitato nelle attività lavorative che richiedono l'ingaggio
dell'arto superiore destro al di sopra della vita, scostato dal tronco, così
come nei movimenti di rotazione. Limitato l'uso di utensili, rispettivamente,
macchinari vibranti e contundenti. Trasporto di pesi possibile solo con il
braccio pendente, sollevamento di pesi solo al massimo fino al di sotto della
vita, tenendo l'arto superiore destro accostato al tronco." (cfr. STCA
succitata, consid. 2.6.).
Con un giudizio I 27/06 e U 18/06 del 24 agosto 2006, consid.
5.2.3, il TFA ha considerato in grado di svolgere a tempo pieno semplici
mansioni di sorveglianza, rispettivamente, di controllo, così come lavori in un
chiosco nonché attività ausiliarie nel campo della gastronomia o in un
magazzino, un assicurato, nato nel 1948, che soffriva di dolori cronici alla
spalla destra con irradiazione al braccio destro, di un’importante rottura
della cuffia dei rotatori a destra (con rottura completa del tendine dei
muscoli sovra- e infraspinato, rottura parziale del tendine sottoscapolare e
lussazione del tendine del bicipite), di un’artrosi dell’articolazione
acromio-claveare e di una persistente pseudoparalisi del braccio destro
(diagnosi differenziale: spalla congelata post-traumatica).
Anche nella STFA U 200/02 del 20 maggio 2003 consid. 2.2,
riguardante un’assicurata, la quale, a causa di un infortunio professionale
alla mano sinistra adominante, aveva subito l’amputazione del pollice,
dell’indice e del medio, come pure una frattura pluriframmentaria della falange
basale con instabilità a livello delle articolazioni interfalangee
dell’anulare, divenendo praticamente monca di una mano, l’Alta Corte ha ammesso
una piena capacità lavorativa dal profilo ortopedico.
In una sentenza 8C_260/2011 del 25 luglio 2011, il TF ha
dichiarato in grado di svolgere a tempo pieno attività lavorative leggere non
bimanuali, un assicurato che presentava una paralisi, da parziale a completa,
della muscolatura della spalla e del braccio destro dominante.
Ad un’analoga conclusione è giunta l’Alta Corte in un’altra
sentenza 8C_311/2015 del 22 gennaio 2016, concernente un assicurato, il quale,
per evitare di cadere mentre era intento a scaricare un camion, si era
attaccato con il braccio destro alla sponda dello stesso, avvertendo immediatamente
forti dolori all’arto superiore in questione.
In una sentenza 35.2013.74 dell’8 settembre 2014, il TCA ha
confermato la decisione con la quale un falegname, che ha subìto l’amputazione
dell’avambraccio destro (dominante) nell’utilizzare una sega circolare, è stato
ritenuto totalmente abile in attività leggere dal profilo del
sollevamento/trasporto di pesi e della manipolazione di attrezzi (anche di
precisione), che non richiedono l’utilizzo di entrambi gli arti superiori.
Vedi, infine, anche la sentenza di questa Corte 35.2014.57 del 4
maggio 2015, confermata con STF 8C_396/2015 del 17 settembre 2015, nella quale,
nonostante l’infortunio alla spalla sinistra, un assicurato è stato ritenuto
inabile in maniera praticamente completa nel lavoro di smontaggio delle
carcasse per il recupero dei pezzi di ricambio, ma in grado di svolgere, a
tempo pieno, un’attività lavorativa leggera.
In una sentenza 35.2016.43 del 22 settembre 2016 questo Tribunale
ha ritenuto accertato che, nonostante il danno alla salute infortunistico,
l'assicurato (di professione "tassametrista-impiegato-operaio", che -
mentre usciva dalla doccia al proprio domicilio - era caduto, riportando un
trauma distorsivo alla spalla destra con lesione transumorale della cuffia
rotatoria a livello di sovraspinato e nella porzione craniale del
sottoscapolare e, successivamente - mentre andava a prendere l'automobile al
proprio domicilio - è scivolato sul ghiaccio, cadendo in avanti con ricezione
su entrambi i polsi e dolori di contraccolpo ad entrambe le spalle e riportando
una re-rerottura della cuffia dei rotatori della spalla sinistra e una rottura
della cuffia dei rotatori della spalla destra) era in grado di svolgere a tempo
pieno e con un rendimento completo, un’attività lavorativa compatibile con le
limitazioni derivanti dal danno alla salute infortunistico subito alle spalle.
In una sentenza 35.2015.131 del 21 novembre 2016 questo Tribunale
ha ritenuto accertato che, nonostante il danno alla salute infortunistico,
l'assicurato (di professione "autista" con qualifica di
"impiegato-operaio", che - mentre stava caricando il camion - era
caduto dalla rampa di carico, riportando una frattura del capitello radiale
sinistro tipo Mason II e una frattura composta dello spigolo esterno del
processo coronoideo dell'ulna) era in grado di svolgere a tempo pieno e con un
rendimento completo, un’attività lavorativa compatibile con le limitazioni
derivanti dal danno alla salute infortunistico subito al gomito sinistro
(adominante).
In una sentenza 35.2016.89 del 13 febbraio 2017 questo Tribunale
ha ritenuto accertato che, nonostante il danno alla salute infortunistico,
l'assicurato (di professione "muratore" che, a causa di un infortunio
professionale con una sega circolare, aveva subito un intervento di amputazione
trans-P2 del IV dito a destra) era in grado di svolgere a tempo pieno e con un
rendimento completo, un'attività lavorativa compatibile con le limitazioni
derivanti dal danno alla salute infortunistico alla mano destra (dominante), e,
quindi, un lavoro leggero dal profilo del sollevamento/trasporto di pesi e
della manipolazione di attrezzi (anche di precisione) che non richiede
un'ottima presa della mano destra e sinistra nel contempo rispettivamente
un'ottima agilità di ambedue le mani contemporaneamente.
In una sentenza 35.2016.103 del 23 marzo 2017 questo Tribunale ha
ritenuto accertato che, nonostante il danno alla salute infortunistico,
l'assicurato (di professione "parrucchiere" che, a causa di tre
infortuni non professionali, aveva riportato delle limitazioni al gomito
sinistro dominante), era in grado di svolgere a tempo pieno e con un rendimento
completo, un'attività lavorativa compatibile con le limitazioni derivanti dal
danno alla salute infortunistico (e più precisamente: prevalentemente impedito
nei movimenti ripetitivi di flesso-estensione e di pro-supinazione del gomito
sinistro specie se contro resistenza o con pesi superiori i kg. 2-3 e possibile
l'esecuzione ripetitiva di non più di 3-4 movimenti al minuto).
Infine, in una sentenza 35.2017.10 del 22 giugno 2017, il TCA ha
giudicato completamente abile al lavoro in attività sostitutive adeguate, un
assicurato che presentava uno stato dopo contusione del dorso della mano destra
con sviluppo di una malattia di Sudeck che aveva portato a esiti tragici in una
situazione paragonabile a un amputato del braccio destro.
Va inoltre rilevato che il concetto d’invalidità è riferito a un
mercato del lavoro equilibrato, nozione quest’ultima teorica e astratta
implicante, da una parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di
manodopera e, dall’altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da
offrire una gamma di posti di lavoro diversificati (cfr. DTF 110 V 273 e
Jean-Maurice Frésard/Margit Moser-Szeless, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht,
Soziale Sicherheit, 2a edizione, n. 170 p. 899).
Il mercato del lavoro accessibile ai lavoratori non qualificati è
in generale limitato a dei lavori di manodopera o ad altre attività fisiche
(RCC 1989 p. 331 consid. 4a). Tuttavia, nell'industria e nell'artigianato, le
attività fisicamente pesanti vengono eseguite sempre più spesso tramite delle
macchine, motivo per cui aumentano le attività di controllo e sorveglianza che
possono essere svolte da personale non qualificato o semi qualificato (SVR 2002
UV Nr. 15 p. 49 consid. 3b; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; STF 8C_709/2008 del 3
aprile 2009 consid. 2.3.).
In una sentenza 8C_971/2008 del 23 marzo 2009, l’Alta Corte ha
ribadito che anche per gli assicurati funzionalmente monchi di un braccio,
esiste un mercato del lavoro sufficientemente ampio: (…).
Questa giurisprudenza è stata ulteriormente confermata con la STF
8C_451/2016 del 17 ottobre 2016 consid. 5.1, pubblicata in SVR 2017 Nr. 20
consid. 5.1, in cui l’Alta Corte ha ribadito che sul mercato equilibrato del
lavoro vi sono possibilità d’occupazione sufficientemente realistiche per
persone che vanno ritenute funzionalmente monche di un braccio e che inoltre
possono ancora eseguire soltanto dei lavori leggeri (cfr., fra le tante, STCA
35.2017.2
del 2 ottobre 2017, consid. 2.6).” (cfr. STCA 35.2020.72 dell’8 marzo
2021, consid. 2.4.4; STCA 35.2021.4 del 26 luglio 2021, consid. 2.5.3; STCA
35.2021.44
del 16 agosto 2021, consid. 2.6; STCA 35.2021.9 del 20 settembre
2021, consid. 2.3.3).”
In conclusione, il TCA non
ha quindi motivo di scostarsi dalle considerazioni espresse dal medico
fiduciario, che ha proceduto ad una visita personale accurata dell'assicurato,
è specialista della materia che qui ci occupa e vanta pure un’ampia esperienza
in materia di medicina assicurativa.
Alla luce di quanto appena
esposto, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di
intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze
del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid.
3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im
schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28
consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer
Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag.
221), è da ritenere dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza
preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali
(DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti), che RI 1 è in grado di
svolgere un’attività lavorativa adeguata (ovvero rispettosa dei limiti indicati
dal medico __________, dr. med. __________) a tempo pieno e con un rendimento
completo, compatibile con le limitazioni derivanti dal danno alla salute
infortunistico.
Le censure ricorsuali volte a contestare l'esigibilità in attività adeguate dell'assicurato
vanno dunque respinte.
Da ultimo, il TCA non ignora che il ricorrente al momento della decisione su
opposizione avversata era già da quale mese 49enne. In proposito, è utile
segnalare che, in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
(diversa è la situazione in materia di assicurazione per l’invalidità), qualora
l’età costituisca la causa essenziale che impedisce all’insorgente di mettere a
frutto la sua restante capacità lavorativa in attività medicalmente adeguate,
l’art. 28 cpv. 4 OAINF (cfr. consid. 2.4.2) dispone che per la valutazione del
grado d’invalidità sono determinanti i redditi che potrebbe conseguire un
assicurato di mezza età (l’età media si situa intorno ai 42 o tra i 40 e i 45
anni – cfr. DTF 122 V 418 consid. 1b, 426 consid. 2), portatore dei medesimi
postumi infortunistici. In virtù della norma in questione, si deve fare
astrazione dal fattore età non soltanto per la fissazione del reddito da
invalido, ma anche per stabilire il reddito da valido (DTF 114 V 310 consid. 2;
consid. 7b/aa non pubblicato della sentenza DTF 122 V 426; cfr., per un caso
riguardante un assicurato, al momento della decisione su opposizione impugnata,
da poco 57enne, STCA 35.2018.114 del 18 marzo 2019, consid. 2.3.3; per un caso
riguardante un assicurato, al momento della decisione su opposizione impugnata,
da poco 64enne, STCA 35.2018.52 del 12 novembre 2018, consid. 2.3.3; cfr. per
un caso riguardante un assicurato, al momento della decisione su opposizione
impugnata, era quasi 57enne, STCA 35.2020.72 dell’8 marzo 2021, consid. 2.4.4;
per un caso riguardante un assicurato, al momento della decisione su
opposizione impugnata, da qualche mese 66enne, STCA 35.2021.9 del 20 settembre
2021, consid. 2.3.3; per un caso riguardante un assicurato, al momento della
decisione su opposizione impugnata, da qualche mese 60enne, STCA 35.2021.58 del
18.
ottobre 2021, consid. 2.4.3).
2.5
Si tratta ora di valutare le
conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.
Preliminarmente va ricordato
che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il
momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222;
cfr., pure, STF del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3
febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18
ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr.
11.
e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. inoltre STF I 475/01 del 13 giugno 2003 consid. 4.2).
Nel caso di specie sono
quindi determinanti, come correttamente ritenuto dall’amministrazione, i dati
del 2021, essendo stato ritenuto lo stato di salute stabilizzato a
partire dal 1° gennaio 2021 (cfr. consid. 2.3.3).
2.6
Per quanto concerne il reddito
da valido, secondo l’assicuratore infortuni resistente, nella decisione
avversata, senza il danno alla salute infortunistico, RI 1, nel 2021, avrebbe
realizzato un guadagno annuo lordo di fr. 72'186.-, determinato in base alla
TA1 2018, settore costruzioni ramo 41-43, attività semplici e ripetitive,
livello 1, uomini, aggiornato al 2021, visto che l’assicurato, al momento
dell’infortunio, era iscritto in disoccupazione (doc. 353, pag. 1 e doc. 381,
pag. 5).
Per costante
giurisprudenza federale, se la persona assicurata era disoccupata al momento in
cui le è occorso l’infortunio oppure se nel periodo sino all’inizio della
rendita essa avrebbe perso il posto di lavoro anche senza l’infortunio, il
reddito da valido deve essere desunto dai dati della rilevazione svizzera della
struttura dei salari (RSS) (cfr., tra le tante, la STF 8C_314/2019 del 10
settembre 2019 consid. 6.1 e riferimenti ivi citati; la STF 8C_728/2016 del 21
dicembre 2016 consid. 3.1 in fine e riferimento ivi citato e la STF 9C_501/2013
del 28 novembre 2013, consid. 4.2 in fine e 4.3.2 e riferimenti ivi citati; in
questo senso, si veda pure L. Grisanti,
Nuove regole per la valutazione dell’invalidità, in RtiD II-2006, p. 316; cfr.,
tra le tante, la STCA 32.2019.24 del 28 gennaio 2020, consid. 2.6.1). Questa
giurisprudenza è stata confermata anche nella STF 8C_260/2020 del 2 luglio 2020
pubblicata in SVR 2020 IV Nr.71.
In caso di assicurati che
hanno perso il lavoro per motivi estranei all’invalidità va preso in
considerazione il salario statistico conseguibile nell'ultima professione
esercitata, rispettivamente conseguibile in funzione dei titoli di studio ed in
base all'esperienza professionale concreta e non il salario statistico
conseguibile in un'attività semplice e ripetitiva (cfr. STCA 32.2013.61 del 22
novembre 2013; STCA 32.2013.216 del 22 settembre 2014, STCA 32.2017.175 del 30
maggio 2018, STCA 35.2018.123 del 27 marzo 2019; STCA 35.2019.25 del 5
settembre 2019, consid. 2.6; STCA 35.2019.57 del 14 ottobre 2019, consid. 2.6).
Il TF ha stabilito che
vanno utilizzati i dati statistici più recenti disponibili al momento del
rilascio della decisione (cfr. DTF 143 V 295 consid. 4.1.7; STCA 35.2019.39 del
21.
ottobre 2019, consid. 2.8; STCA 32.2019.144 del 25 maggio 2020, consid.
2.12.1; STCA 32.2019.162 del 9 giugno 2020, consid. 2.9.1). Questa
giurisprudenza è stata confermata anche nella STF 8C_132/2020 del 18 giugno
2020.
pubblicata in SVR 2020 IV Nr. 70.
Dalle tavole processuali
emerge che, al momento dell’infortunio (25 settembre 2014), l’assicurato era disoccupato
(dal 1° marzo 2014, con guadagno intermedio: cfr. doc. 187 e consid. 1.1).
Conformemente alla citata giurisprudenza, l’amministrazione ha pertanto
stabilito correttamente il reddito da valido dell’assicurato in base alla TA1
2018, settore costruzioni ramo 41-43, attività semplici e ripetitive, livello
di qualifica 1, aggiornandolo al 2021.
L’importo di fr. 72'186.-,
così determinato e non contestato dal ricorrente, può senz’altro essere fatto
proprio da questa Corte.
Il "reddito da
valido" per il 2021 ammonta, quindi, a fr. 72'186.-.
2.7
Per quanto concerne il reddito
da invalido, secondo l’assicuratore infortuni resistente, nella decisione
avversata, con il danno alla salute infortunistico, RI 1, nel 2021, avrebbe
realizzato un guadagno annuo lordo di fr. 70'166.00.
Il salario “da invalido” è
stato quantificato sulla base della “media totale, livello 1, uomo, dei
citati dati statistici (RSS, tabella TA1_tirage_skill_level). Ciò significa
che, un uomo chiamato a svolgere attività semplici percepisce nel 2018 CHF
67'767.00. Dopo l’adeguamento salariale dello 0.9% per il 2019 e del 1.3% sia
per il 2020 che per il 2021 (ultima stima trimestrale a disposizione), risulta
un importo di CHF 70'166.00. Considerate le relativamente blande limitazioni
funzionali, una deduzione sociale ai sensi della giurisprudenza (DTF 126 V 75)
non è giustificata.” (doc. 353, pag. 2 e doc. 381, pag. 5).
Il patrocinatore dell’assicurato ha contestato il reddito da invalido, in
quanto ritenuto manifestamente inferiore rispetto a quanto indicato
dall'assicuratore infortuni, considerata la effettiva capacità lavorativa
residua del suo assistito (doc. I, pag. 3 e 4).
A questo proposito, considerato che la capacità lavorativa residua (100% tempo
e rendimento) dell’assicurato in attività adeguate è stata confermata (cfr.
consid. 2.4.3), le censure ricorsuali volte a contestare il reddito da invalido
sono respinte.
L’importo di fr. 70'166.00
- desunto dalla TA1 2018, attività semplici e ripetitive, livello di qualifica
1, uomini, riportato sulle 41.7 ore e aggiornato al 2021 (e non contestato dal
ricorrente) - può senz’altro essere fatto proprio da questa Corte.
Su tale cifra l’CO 1 non
ha operato alcuna riduzione sociale nella decisione avversata (doc. 353, pag. 2
e doc. 381, pag. 5).
Tenuto conto del riserbo
di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il
proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V
393.
consid. 3.3), questa Corte ritiene che, non operando alcuna deduzione
sociale, l’CO 1 non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento. Del
resto, anche questo aspetto non è contestato dal ricorrente.
Il "reddito da
invalido" ammonta, quindi, per il 2021 a fr. 70’166.
2.8
Confrontando ora il reddito
da invalido di fr. 70'166.00 con il relativo reddito da valido di fr. 72'186,
si ottiene per il 2021 un grado d’invalidità del 3% ([72'186 - 70'166.00] x 100
: 72'186 = 2.79% arrotondato al 3% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF
130.
V 121).
A ragione dunque l'CO 1 non ha riconosciuto il diritto ad una rendita LAINF,
non raggiungendo il grado d’invalidità la soglia pensionabile del 10%. La
decisione dell'CO 1 che nega il diritto a una rendita d’invalidità va, di
conseguenza, confermata.
2.9
Da ultimo, va qui ricordato
che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o
il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla
convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata
predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare
il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata
delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure STF 9C_632/2012
del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012). Un tale modo di
procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2
Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
Il TCA rinuncia quindi
all'assunzione di ulteriori prove, ritenendo la situazione sufficientemente
chiarita.
L'incarto dell’CO 1 è
stato versato agli atti con la risposta di causa.
2.10
Sulla scorta delle
considerazioni che precedono il gravame deve dunque essere respinto e la
decisione su opposizione avversata confermata.
2.11
L’art. 61 lett. a LPGA, in
vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere
semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa
di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte
che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è
entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è
entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie
relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge
interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può
imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o
sconsiderato.
Secondo l’art. 82a LPGA
(Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al
tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del
21.
giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In concreto, il ricorso è
del 28 giugno 2021 per cui si applica la nuova disposizione legale. Trattandosi
di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha
previsto di prelevare le spese (cfr. STCA
35.2021.9
del 20 settembre 2021 consid. 2.12; STCA 35.2021.58 del 18 ottobre
2021.
consid. 2.12).
Sul
tema cfr. anche STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Nella misura in cui è
ricevibile, il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti